LA RIVOLUZIONE DEL “FORFETTONE”

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LA RIVOLUZIONE DEL “FORFETTONE”
LA RIVOLUZIONE DEL “FORFETTONE”
A quasi 700mila piccole imprese, autonomi e giovani professionisti,
come gli operatori shiatsu, questo passato Natale ha portato molto
più di un regalo: E’ stato firmato il decreto che rende operativo il
regime fiscale semplificato per contribuenti minimi e marginali, il
cosiddetto forfettone. La novità, che è il vero regalo, è che il limite
fino al quale è possibile avvalersi di questo regime, è
ragguardevole:30mila Euro di ricavato. Il nuovo regime inoltre
prevede un'imposta secca del 20% sul reddito (ricavi meno costi) in
alternativa a Irpef, Irap e Iva. Di fatto è una vera rivoluzione per il
contribuente minimo.
Di seguito viene esaminata, nei principali punti, la circolare (73/E)
fatta pervenire agli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, ma
consigliamo comunque di stamparla e leggerla per approfondire
eventuali sezioni, collegandovi alla pagina on line nella posizione
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb97f84fde5
de50/circ_73e_21_12_2007.pdf
NOTARE BENE che con l’entrata in vigore di questo regime sono
abrogati i precedenti regimi di semplificazione: contribuenti minimi in
franchigia, attività marginali e regime super semplificato
CHI PUÒ ACCEDERE AL NUOVO REGIME:
Può accedere a questo regime chi non ha ricavato compensi
superiori a 30mila Euro nel 2007, e chi inizia l’attività e
suppone di non ricavare importi maggiori del limite di 30mila
Euro. (Per ricavo si intende il fatturato). Se si svolgessero più
attività, il limite si riferisce alla somma dei compensi delle
attività.
2. Altre condizioni per l’accesso al regime sono: non aver
effettuato esportazioni, non aver sostenuto spese per
dipendenti o collaboratori, non aver erogato utili in società in
partecipazioni, non aver acquistato nei tre anni precedenti beni
strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro
(ricordiamo che taluni spese, che sono solo in parte utilizzate
per l’impresa, concorrono solo al 50%)
3. Sono esclusi da questo regime alcuni contribuenti di settori con
regimi speciali Iva, come è il caso dell’agricoltura, vendita
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tabacchi, Editoria, telefonia pubblica, Intrattenimento, Agenzie
di viaggio,Agriturismo,Rivendite di beni usati etc. (vedi pag. 7
della circolare).
4. Non rientrano inoltre i professionisti che svolgono attività
imprenditoriale partecipando anche a società, SRL, o sono in
qualche modo associati con altri professionisti per l’esercizio
della professione (studi consociati)
Chi possiede tutti i requisiti per entrare in questo regime, e chi aveva
applicato il regime in franchigia, può operare da subito con il nuovo
regime, senza effettuare nessuna comunicazione all’Agenzia.
Chi aveva optato per il regime ordinario o quello agevolato per le
nuove iniziative imprenditoriali può optare per questo regime, se ne
possiede i requisiti, anche se non è trascorso il periodo minimo di 3
anni.
I contribuenti che iniziano l’attività devono comunicarlo nella
dichiarazione di inizio attività (modello AA9) – leggi a pag 9 della
circolare 73E: “contribuenti che iniziano l’attività”.
Il regime si disapplica se il contribuente ha interesse ad applicare le
imposte nei modi ordinari o se se si superano i limiti (pag. 10 – 14
della circolare)
SEMPLIFICAZIONI
Chi applica questo regime è esonerato dagli obblighi di liquidazione e
dal versamento dell’Iva. Inoltre da tutti gli obblighi connessi alla
gestione Iva, ossia dalla:
registrazione delle fatture emesse
registrazione delle fatture emesse (articolo 23);
registrazione dei corrispettivi (articolo 24);
registrazione degli acquisti (articolo 25);
tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39),
fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di
importazione;
dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del
dPR 22 luglio 1998, n. 322);
compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8bis comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998).
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati dagli obblighi di
registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle
imposte sui redditi; Non sono soggetti agli studi di settore e ai
parametri. Sono esenti dall’IRAP, imposta regionale delle attività
produttive.
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ADEMPIMENTI
I contribuenti minimi devono adempiere ai seguenti obblighi:
obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di
acquisto;
sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di
“operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma
100, della legge finanziaria per il 2008”;
Tenuta di uno o più conti correnti bancari e postali dove devono
essere versate le somme riscosse nell’esercizio dell’attività.
(come già chiarito da altre circolari non è necessario che questi
conti siano dedicati esclusivamente all’attività professionale
potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e
familiari)
Si applica anche ai contribuenti minimi l’obbligo, per importi
superiori a 1000 Euro (fino al 30/06/08), 500 Euro (fino al
30/06/2009) e 100 euro (dal 1 luglio 2009) , della riscossione
esclusivamente con assegni non trasferibili o bonifici.
La fattura non può recare mai l’addebito dell’Iva, né l’Iva pagata negli
acquisti può essere detratta. Per le fatture nelle quali fosse indicata
l’Iva si ha comunque l’obbligo del versamento entro il termine del
giorno 16 del mese successivo.
Altri obblighi riguardano gli acquisti intra-comunitari, che ci
interessano poco (vedi pag. 15)
DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO DI IMPRESA
I contribuenti minimi in franchigia potranno calcolare il reddito
dell’impresa semplicemente calcolando la differenza tra i ricavi e le
spese sostenute. Sul reddito determinato si applica una imposta
sostitutiva di ogni altra, del 20%, per la quale va adottato il
versamento telematico (on-line all’ufficio delle imposte - attraverso la
banca) – Il paragrafo (da pag. 23 a pag. 26) chiarisce alcuni aspetti
di questa semplificazione nel calcolo.
Consigliamo sempre di leggere bene la circolare, e in caso di dubbi di
istruirsi ulteriormente presso un consulente fiscale. Si tratta tuttavia
di una semplificazione importante, molto chiaro nei vantaggi che
apporta al lavoro del professionista, con pochi “nodi” da sciogliere.
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