LA RIVOLUZIONE DEL “FORFETTONE”
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LA RIVOLUZIONE DEL “FORFETTONE”
LA RIVOLUZIONE DEL “FORFETTONE” A quasi 700mila piccole imprese, autonomi e giovani professionisti, come gli operatori shiatsu, questo passato Natale ha portato molto più di un regalo: E’ stato firmato il decreto che rende operativo il regime fiscale semplificato per contribuenti minimi e marginali, il cosiddetto forfettone. La novità, che è il vero regalo, è che il limite fino al quale è possibile avvalersi di questo regime, è ragguardevole:30mila Euro di ricavato. Il nuovo regime inoltre prevede un'imposta secca del 20% sul reddito (ricavi meno costi) in alternativa a Irpef, Irap e Iva. Di fatto è una vera rivoluzione per il contribuente minimo. Di seguito viene esaminata, nei principali punti, la circolare (73/E) fatta pervenire agli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, ma consigliamo comunque di stamparla e leggerla per approfondire eventuali sezioni, collegandovi alla pagina on line nella posizione http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/eb97f84fde5 de50/circ_73e_21_12_2007.pdf NOTARE BENE che con l’entrata in vigore di questo regime sono abrogati i precedenti regimi di semplificazione: contribuenti minimi in franchigia, attività marginali e regime super semplificato CHI PUÒ ACCEDERE AL NUOVO REGIME: Può accedere a questo regime chi non ha ricavato compensi superiori a 30mila Euro nel 2007, e chi inizia l’attività e suppone di non ricavare importi maggiori del limite di 30mila Euro. (Per ricavo si intende il fatturato). Se si svolgessero più attività, il limite si riferisce alla somma dei compensi delle attività. 2. Altre condizioni per l’accesso al regime sono: non aver effettuato esportazioni, non aver sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, non aver erogato utili in società in partecipazioni, non aver acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro (ricordiamo che taluni spese, che sono solo in parte utilizzate per l’impresa, concorrono solo al 50%) 3. Sono esclusi da questo regime alcuni contribuenti di settori con regimi speciali Iva, come è il caso dell’agricoltura, vendita 1. 1 ©COPYRIGHT FEDERSHIATSU ITALIA – TUTTI I DIRITTI RISERVATI – VIETATA LA COPIA E LA DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA tabacchi, Editoria, telefonia pubblica, Intrattenimento, Agenzie di viaggio,Agriturismo,Rivendite di beni usati etc. (vedi pag. 7 della circolare). 4. Non rientrano inoltre i professionisti che svolgono attività imprenditoriale partecipando anche a società, SRL, o sono in qualche modo associati con altri professionisti per l’esercizio della professione (studi consociati) Chi possiede tutti i requisiti per entrare in questo regime, e chi aveva applicato il regime in franchigia, può operare da subito con il nuovo regime, senza effettuare nessuna comunicazione all’Agenzia. Chi aveva optato per il regime ordinario o quello agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali può optare per questo regime, se ne possiede i requisiti, anche se non è trascorso il periodo minimo di 3 anni. I contribuenti che iniziano l’attività devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9) – leggi a pag 9 della circolare 73E: “contribuenti che iniziano l’attività”. Il regime si disapplica se il contribuente ha interesse ad applicare le imposte nei modi ordinari o se se si superano i limiti (pag. 10 – 14 della circolare) SEMPLIFICAZIONI Chi applica questo regime è esonerato dagli obblighi di liquidazione e dal versamento dell’Iva. Inoltre da tutti gli obblighi connessi alla gestione Iva, ossia dalla: registrazione delle fatture emesse registrazione delle fatture emesse (articolo 23); registrazione dei corrispettivi (articolo 24); registrazione degli acquisti (articolo 25); tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del dPR 22 luglio 1998, n. 322); compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8bis comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998). I contribuenti minimi sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi; Non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Sono esenti dall’IRAP, imposta regionale delle attività produttive. 2 ©COPYRIGHT FEDERSHIATSU ITALIA – TUTTI I DIRITTI RISERVATI – VIETATA LA COPIA E LA DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA ADEMPIMENTI I contribuenti minimi devono adempiere ai seguenti obblighi: obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto; sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”; Tenuta di uno o più conti correnti bancari e postali dove devono essere versate le somme riscosse nell’esercizio dell’attività. (come già chiarito da altre circolari non è necessario che questi conti siano dedicati esclusivamente all’attività professionale potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari) Si applica anche ai contribuenti minimi l’obbligo, per importi superiori a 1000 Euro (fino al 30/06/08), 500 Euro (fino al 30/06/2009) e 100 euro (dal 1 luglio 2009) , della riscossione esclusivamente con assegni non trasferibili o bonifici. La fattura non può recare mai l’addebito dell’Iva, né l’Iva pagata negli acquisti può essere detratta. Per le fatture nelle quali fosse indicata l’Iva si ha comunque l’obbligo del versamento entro il termine del giorno 16 del mese successivo. Altri obblighi riguardano gli acquisti intra-comunitari, che ci interessano poco (vedi pag. 15) DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO DI IMPRESA I contribuenti minimi in franchigia potranno calcolare il reddito dell’impresa semplicemente calcolando la differenza tra i ricavi e le spese sostenute. Sul reddito determinato si applica una imposta sostitutiva di ogni altra, del 20%, per la quale va adottato il versamento telematico (on-line all’ufficio delle imposte - attraverso la banca) – Il paragrafo (da pag. 23 a pag. 26) chiarisce alcuni aspetti di questa semplificazione nel calcolo. Consigliamo sempre di leggere bene la circolare, e in caso di dubbi di istruirsi ulteriormente presso un consulente fiscale. Si tratta tuttavia di una semplificazione importante, molto chiaro nei vantaggi che apporta al lavoro del professionista, con pochi “nodi” da sciogliere. 3 ©COPYRIGHT FEDERSHIATSU ITALIA – TUTTI I DIRITTI RISERVATI – VIETATA LA COPIA E LA DIFFUSIONE NON AUTORIZZATA