Le clausole vessatorie
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Le clausole vessatorie
LE CLAUSOLE VESSATORIE Indice Le clausole vessatorie 5 Nuove competenze per AGCM 6 Il testo dell’articolo 37 bis 6 La partecipazione attiva del Codacons alle consultazioni aperte dall’Antitrust sulle clausole vessatorie 9 Le clausole vessatorie Approfondimento sul controllo amministrativo delle clausole vessatorie nell’ambito delle competenze dell’Autorità Antitrust e la procedura di attuazione dell’art. 37 bis del Codice del Consumo Brevi cenni sulla nascita del codice del consumo e sua evoluzione In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. L’approvazione del Codice segna un punto di svolta nella tutela dei consumatori italiani soprattutto per la rilevanza che il nuovo “ordinamento” assume in termini di politica del diritto: come è noto, la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore in modo disorganizzato, per lo più come delle direttive comunitarie. Su questo scenario interviene l’opera di riassetto che assume come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori. Con l’introduzione dell’art. 140-bis, nel Codice é stata inserita l’ “azione di classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente. Nel 2011 il Codice è stato modificato le norme introdotte con il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 - s.o. n.139) in materia di multiproprietà e di turismo organizzato. Nel 2014 il Codice è stato aggiornato con il Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori) che ha introdotto maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali. 5 Nuove competenze per AGCM Nel 2012 sono state attribuite all’Autorità nuove competenze in materia di clausole vessatorie (art 37-bis, del Codice del consumo) inserite in condizioni generali di contratto o moduli, modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere impiegati nei rapporti con i consumatori. Per il Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In tale ambito l’Autorità può attuare un duplice intervento: essa può accertare la vessatorietà delle clausole attivandosi d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto dall’impresa interessata. La segnalazione può essere presentata in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), da parte di ogni soggetto ed organizzazione che ne abbia interesse. Anche le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare delle segnalazioni. In caso di avvio di un’istruttoria, è inoltre prevista una consultazione obbligatoria on line, tramite il sito dell’Autorità, a cui possono partecipare il sistema camerale, le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. L’interpello può essere richiesto dalle imprese – tramite apposito formulario presente sul sito – per accertare in via preventiva se le clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori siano vessatorie. L’Autorità decide entro un termine di 120 giorni, salva interruzione del termine se le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. In materia di clausole vessatorie, l’Autorità può consultare le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché il sistema camerale. Il testo dell’articolo 37 bis L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui 6 al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. 4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. 5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni. 6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 7 8 La partecipazione attiva del Codacons alle consultazioni aperte dall’Antitrust sulle clausole vessatorie Il Codacons ha partecipato alla prima consultazione pubblica sulle clausole vessatorie aperta dall’Autorità, su impulso di una segnalazione inviata nel novembre 2011 da parte della stessa associazione, relativa ad alcune clausole presenti nei contratti di mandato di una agenzia immobiliare operante su Roma. In particolare, il Codacons si è espresso sulla vessatorietà di diverse clausole, cosi come richiesto dall’Authority, nell’ambito dell’istruttoria aperta e della consultazione pubblica . Al fine di comprendere come funzione dal punto di vista tecnico/pratico la procedura del 37 bis e la fase di consultazione dei soggetti interessati, si riporta il testo in consultazione e sul quale il Codacons si è espresso: “A seguito delle trattative intercorse con la presente il sottoscritto (…) conferisce alla vostra SOCIETÀ IRREVOCABILE ED ESCLUSIVO INCARICO A PROCURARE L’ACQUIRENTE della porzione immobiliare (…) G) La durata del presente incarico è sino a tutto il___ : esso è tacitamente rinnovato di uguale durata di scadenza in scadenza se non viene disdetto con lettera raccomandata R.R. da voi ricevuta 25 giorni prima della sua scadenza” (parte introduttiva del modulo contrattuale); In merito alla clausola oggetto di istruttoria si osserva che, contrariamente a quanto stabilito dalle best practice in materia e dal Codice del consumo all’art. 33 secondo comma lettera i, il modulo prevede il rinnovo automatico dell’incarico all’IRI per l’intermediazione immobiliare; inoltre, contrariamente a quanto previsto dalla lettera t art. 33 Codice del Consumo, nel modulo IRI, non é data facoltà di scelta al cliente tra incarico con o senza esclusiva, ma é imposto incarico con esclusiva; che, contrariamente alla lettera g dell’articolo 33 del Codice del Consumo, il modulo di incarico prevede l’irrevocabilità del mandato per l’Agenzia IRI. Diversamente, andrebbe prevista facoltà di recesso da parte di entrambe le parti contrattuali, verso la corresponsione di una determinata somma di denaro. Infine, contrariamente a quanto disposto dalla lettera i dell’articolo 33 del Codice del Consumo, il modulo IRI, prevedeun termine per la comunicazione della disdetta, eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (25 giorni prima), Con riferimento ai moduli contrattuali relativi alla formulazione della proposta irrevocabile, sono oggetto del procedimento le clausole di seguito trascritte “F) Il compenso pattuito, ridotto del 20%, sarà ugualmente dovuto a titolo di penale nei seguenti casi: • Per la vendita effettuata dal sottoscritto nel periodo del presente incarico; • (…) Per affidamento ad altre società concorrenziali e/o mediatori nel periodo del presente incarico; • Per rinuncia a vendere alle condizioni pattuite ovvero per revoca del presente incarico prima della sua scadenza; • per nostra indisponibilità a consentire visite dell’immobile in oggetto per più di tre volte; • per mancato perfezionamento della vendita a causa di inesatte indicazioni forniteVi dal sottoscritto. (…)”; • “I) In caso di controversia relativa al presente incarico in esclusiva sarà competente il Foro di Roma”. 9 • “Con la presente si impegna irrevocabilmente all’acquisto della porzione immobiliare” (parte introduttiva del modulo contrattuale) - “A) Prezzo d’acquisto €_______, di cui €___ vengono versate come segue: 1) €___ versate a mani del Sig. _____; 2) €_____ da versare in contanti presso i vostri uffici entro il _______ queste somme in caso di perfezionamento della vendita, saranno imputate al prezzo dell’immobile. In caso di mancata accettazione del proprietario sarà restituito il medesimo assegno (…)” e “D) (…). La rinuncia all’acquisto (…) comporterà la perdita di quanto indicato ai punti 1) e 2) della lett. A), che resterà acquisito all’IRI DIVISIONE IMMOBILI S.r.l., a titolo di penale. (…)” - “G) La presente impegnativa è irrevocabile per il sottoscritto; essa perderà efficacia 40 giorni dalla data odierna; (…)”; • “I) Il foro competente è esclusivamente quello di Roma”. Per quanto concerne i moduli riguardanti la proposta d’acquisto le best practice ed il Codice del Consumo prevedono: che la proposta d’acquisto deve indicare il termine stabilito per l’accettazione da parte del venditore, secondo le condizioni osservate prevalentemente sul mercato locale (massimo 15 giorni), che devono essere indicati gli estremi (numero, data e Istituto di emissione) dell’assegno non trasferibile intestato al proprietario dell’immobile e versato quale caparra confirmatoria ai sensi dell’Art. 1385 c.c., non all’agenzia; inoltre, l’irrevocabilità della proposta di acquisto deve essere concordata preventivamente. Infine, prevedere la competenza esclusiva del foro romano è clausola vessatoria contraria all’articolo 33 comma II lett. t, u A seguito della consultazione pubblica, l’Agcm in virtù dei suoi nuovi poteri ha dichiarato la vessatorietà delle clausole oggetto di consultazione con provvedimento del 5 agosto 2014. Il provvedimento di accertamento é stato pubblicato per estratto a cura e spese del professionista sanzionato ed ha anche aperto la strada per ulteriori procedimenti da parte di AGCM nello steso settore. Dunque, la nuova funzione attribuita ad AGCM ex art 37 bis è sicuramente un valore aggiunto nella lotta alle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, quale ulteriore strumento di tutela. 10 via Orbitelli, 10 00186 Roma Tel. 066833617 Fax 066867434 [email protected] www.assoutenti.it Viale G. Mazzini, 73 00195 Roma Tel. 063728667 Fax 063701709 [email protected] www.codacons.it via Mazzini, 43 43121 Parma Tel. 0521231846 fax 0521285217 [email protected] www.confconsumatori.it Via Duilio, 13 00192 Roma Tel. 0632600239 Fax 063234616 [email protected] www.consumatori.it Via Quintino Sella, 41 00187 Roma Tel. 064881891 Fax 0642013163 [email protected] www.difesadelcittadino.it www.consumatoriduepuntozero.it "Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21/03/2013"