Le clausole vessatorie

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Le clausole vessatorie
LE CLAUSOLE
VESSATORIE
Indice
Le clausole vessatorie
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Nuove competenze per AGCM
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Il testo dell’articolo 37 bis
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La partecipazione attiva del Codacons alle consultazioni aperte
dall’Antitrust sulle clausole vessatorie
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Le clausole vessatorie
Approfondimento sul controllo amministrativo delle clausole vessatorie
nell’ambito delle competenze dell’Autorità Antitrust e la procedura di attuazione dell’art. 37 bis del Codice del Consumo
Brevi cenni sulla nascita del codice del consumo e sua evoluzione
In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo. Si
tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto
della normativa posta a tutela del consumatore, frutto del lavoro di una
commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
L’approvazione del Codice segna un punto di svolta nella tutela dei consumatori italiani soprattutto per la rilevanza che il nuovo “ordinamento”
assume in termini di politica del diritto: come è noto, la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore in modo disorganizzato, per lo più come delle direttive comunitarie. Su questo scenario
interviene l’opera di riassetto che assume come filo conduttore le fasi
del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal
contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle
associazioni rappresentative di consumatori.
Con l’introduzione dell’art. 140-bis, nel Codice é stata inserita l’ “azione di
classe”, cioè della procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno in capo a ciascun componente. Nel 2011
il Codice è stato modificato le norme introdotte con il Decreto legislativo
23 maggio 2011, n.79 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 - s.o.
n.139) in materia di multiproprietà e di turismo organizzato.
Nel 2014 il Codice è stato aggiornato con il Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori) che ha introdotto maggiori informazioni precontrattuali per i
consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori
dai locali commerciali.
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Nuove competenze per AGCM
Nel 2012 sono state attribuite all’Autorità nuove competenze in materia di clausole vessatorie (art 37-bis, del Codice del
consumo) inserite in condizioni generali di contratto o moduli, modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere
impiegati nei rapporti con i consumatori. Per il Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede
del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto.
In tale ambito l’Autorità può attuare un duplice intervento: essa può accertare la vessatorietà delle clausole attivandosi
d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto dall’impresa interessata. La segnalazione può
essere presentata in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), da parte di ogni soggetto ed organizzazione che ne
abbia interesse. Anche le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare delle segnalazioni.
In caso di avvio di un’istruttoria, è inoltre prevista una consultazione obbligatoria on line, tramite il sito dell’Autorità, a cui
possono partecipare il sistema camerale, le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale e le associazioni
dei consumatori facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
L’interpello può essere richiesto dalle imprese – tramite apposito formulario presente sul sito – per accertare in via preventiva se le clausole che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori siano vessatorie.
L’Autorità decide entro un termine di 120 giorni, salva interruzione del termine se le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
In materia di clausole vessatorie, l’Autorità può consultare le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché il sistema camerale.
Il testo dell’articolo 37 bis
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale
e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara
la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione
a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui
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al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e
mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e
spese dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole
che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al
comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni
fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello
non possono essere successivamente valutate dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la
responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E’ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.
5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l’accesso
agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l’Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro
unioni attraverso l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell’esercizio delle
competenze di cui al presente articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
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La partecipazione attiva del Codacons alle consultazioni
aperte dall’Antitrust sulle clausole vessatorie
Il Codacons ha partecipato alla prima consultazione pubblica sulle clausole vessatorie aperta dall’Autorità, su impulso di una segnalazione inviata nel novembre 2011 da parte della stessa associazione,
relativa ad alcune clausole presenti nei contratti di mandato di una agenzia immobiliare operante su
Roma.
In particolare, il Codacons si è espresso sulla vessatorietà di diverse clausole, cosi come richiesto
dall’Authority, nell’ambito dell’istruttoria aperta e della consultazione pubblica .
Al fine di comprendere come funzione dal punto di vista tecnico/pratico la procedura del 37 bis e la
fase di consultazione dei soggetti interessati, si riporta il testo in consultazione e sul quale il Codacons
si è espresso:
“A seguito delle trattative intercorse con la presente il sottoscritto (…) conferisce alla vostra SOCIETÀ IRREVOCABILE ED ESCLUSIVO INCARICO A PROCURARE L’ACQUIRENTE della porzione immobiliare (…) G)
La durata del presente incarico è sino a tutto il___ : esso è tacitamente rinnovato di uguale durata di
scadenza in scadenza se non viene disdetto con lettera raccomandata R.R. da voi ricevuta 25 giorni
prima della sua scadenza” (parte introduttiva del modulo contrattuale);
In merito alla clausola oggetto di istruttoria si osserva che, contrariamente a quanto stabilito dalle best
practice in materia e dal Codice del consumo all’art. 33 secondo comma lettera i, il modulo prevede
il rinnovo automatico dell’incarico all’IRI per l’intermediazione immobiliare; inoltre, contrariamente a
quanto previsto dalla lettera t art. 33 Codice del Consumo, nel modulo IRI, non é data facoltà di scelta
al cliente tra incarico con o senza esclusiva, ma é imposto incarico con esclusiva; che, contrariamente
alla lettera g dell’articolo 33 del Codice del Consumo, il modulo di incarico prevede l’irrevocabilità del
mandato per l’Agenzia IRI. Diversamente, andrebbe prevista facoltà di recesso da parte di entrambe le
parti contrattuali, verso la corresponsione di una determinata somma di denaro.
Infine, contrariamente a quanto disposto dalla lettera i dell’articolo 33 del Codice del Consumo, il modulo IRI, prevedeun termine per la comunicazione della disdetta, eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto (25 giorni prima),
Con riferimento ai moduli contrattuali relativi alla formulazione della proposta irrevocabile, sono oggetto
del procedimento le clausole di seguito trascritte
“F) Il compenso pattuito, ridotto del 20%, sarà ugualmente dovuto a titolo di penale nei seguenti casi:
•
Per la vendita effettuata dal sottoscritto nel periodo del presente incarico;
•
(…) Per affidamento ad altre società concorrenziali e/o mediatori nel periodo del presente incarico;
•
Per rinuncia a vendere alle condizioni pattuite ovvero per revoca del presente incarico prima della
sua scadenza;
•
per nostra indisponibilità a consentire visite dell’immobile in oggetto per più di tre volte;
•
per mancato perfezionamento della vendita a causa di inesatte indicazioni forniteVi dal sottoscritto. (…)”;
•
“I) In caso di controversia relativa al presente incarico in esclusiva sarà competente il Foro di
Roma”.
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•
“Con la presente si impegna irrevocabilmente all’acquisto della porzione immobiliare” (parte introduttiva del modulo
contrattuale) - “A) Prezzo d’acquisto €_______, di cui €___ vengono versate come segue: 1) €___ versate a mani del
Sig. _____; 2) €_____ da versare in contanti presso i vostri uffici entro il _______ queste somme in caso di perfezionamento della vendita, saranno imputate al prezzo dell’immobile. In caso di mancata accettazione del proprietario sarà
restituito il medesimo assegno (…)” e “D) (…). La rinuncia all’acquisto (…) comporterà la perdita di quanto indicato ai
punti 1) e 2) della lett. A), che resterà acquisito all’IRI DIVISIONE IMMOBILI S.r.l., a titolo di penale. (…)” - “G) La presente impegnativa è irrevocabile per il sottoscritto; essa perderà efficacia 40 giorni dalla data odierna; (…)”;
•
“I) Il foro competente è esclusivamente quello di Roma”.
Per quanto concerne i moduli riguardanti la proposta d’acquisto le best practice ed il Codice del Consumo prevedono:
che la proposta d’acquisto deve indicare il termine stabilito per l’accettazione da parte del venditore, secondo le condizioni
osservate prevalentemente sul mercato locale (massimo 15 giorni), che devono essere indicati gli estremi (numero, data
e Istituto di emissione) dell’assegno non trasferibile intestato al proprietario dell’immobile e versato quale caparra
confirmatoria ai sensi dell’Art. 1385 c.c., non all’agenzia;
inoltre, l’irrevocabilità della proposta di acquisto deve essere concordata preventivamente.
Infine, prevedere la competenza esclusiva del foro romano è clausola vessatoria contraria all’articolo 33 comma II lett. t, u
A seguito della consultazione pubblica, l’Agcm in virtù dei suoi nuovi poteri ha dichiarato la vessatorietà delle clausole
oggetto di consultazione con provvedimento del 5 agosto 2014.
Il provvedimento di accertamento é stato pubblicato per estratto a cura e spese del professionista sanzionato ed ha anche
aperto la strada per ulteriori procedimenti da parte di AGCM nello steso settore.
Dunque, la nuova funzione attribuita ad AGCM ex art 37 bis è sicuramente un valore aggiunto nella lotta alle clausole
vessatorie nei contratti con i consumatori, quale ulteriore strumento di tutela.
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