Funzionari italiani, Cittadini europei

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Funzionari italiani, Cittadini europei
Funzionari italiani,
Cittadini europei
Sintesi del VADEMECUM SULL’UE
MODULO I:
Introduzione all’Unione europea
La natura dell’Unione europea
L’Unione europea è un’organizzazione internazionale di nuovo genere, che va oltre la
tradizionale cooperazione tra Stati. Nei confronti dell’UE gli Stati membri hanno
rinunciato, in determinati settori, ai loro poteri sovrani. Sono soggetti dell’Unione non
soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini.
Per realizzare gli obiettivi dell’Unione, le istituzioni europee agiscono esclusivamente nei
limiti delle competenze loro conferite dai Trattati. Alcuni settori sono di competenza
esclusiva dell’UE mentre altri sono di competenza concorrente. Relativamente a
questi settori, il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di sussidiarietà,
secondo il quale, l'UE interviene nei relativi settori solo quando la sua azione è
considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale.
MODULO I:
Introduzione all’Unione europea
Principio di supremazia del diritto europeo
La possibilità che possano emergere dei contrasti tra ordinamento nazionale e
ordinamento europeo si concretizza soprattutto nel caso in cui l’ordinamento interno
presenti delle norme confliggenti con le disposizioni europee.
Tale questione è stata varie volte affrontata dalla Corte di Giustizia che ha definito il
principio di supremazia del diritto europeo come un principio che si basa non su di
una prevalenza gerarchica tra norme ma sull’integrazione dei rispettivi settori
d’azione degli ordinamenti.
Il trasferimento fatto dagli Stati a favore dell’ordinamento europeo comporta una
limitazione definitiva dei loro diritti sovrani e qualsiasi loro atto incompatibile con l’UE
risulterebbe privo di qualsiasi efficacia giuridica.
Di conseguenza i giudici nazionali sono obbligati ad applicare integralmente il diritto
europeo , disapplicando poi le disposizioni nazionali confliggenti.
MODULO I:
Introduzione all’Unione europea
I principi democratici dell’UE
L’Unione europea si fonda sui seguenti principi:
•
La democrazia rappresentativa e partecipativa nell’Unione (i cittadini
europei, rappresentati dal Parlamento europeo, e le associazioni
rappresentative partecipano attivamente alla vita dell'Unione, attraverso un
dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e
la società civile);
•
Il ruolo dei Parlamenti nazionali (I Parlamenti nazionali che
contribuiscono al “buon funzionamento” dell’UE e hanno diritto ad essere
informati sull’attività normativa delle istituzioni europee, e ad essere
coinvolti nella procedura legislativa dell’Unione. Inoltre, il Trattato di Lisbona
ha anche previsto un loro coinvolgimento nella procedura di adesione di
uno Stato terzo all’Unione europea).
MODULO II:
Breve storia dell’integrazione europea
Il processo di integrazione europea ed i Trattati
Con il termine integrazione europea si intende il processo volto a costruire progressivamente
un legame politico, sociale ed economico tra gli Stati ed i popoli d’Europa.
Cronologia dei Trattati:
1. il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) ed il Trattato che istituisce
la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), firmati a Roma nel 1957;
2. l'Atto unico europeo, firmato nel febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987, ha
modificato il Trattato CEE ed ha preparato la strada al completamento del mercato unico;
3. il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, ha segnato la nascita dell’Unione
europea (UE); inoltre in seguito alle modifiche da esso introdotte la CEE è diventata la
Comunità europea (CE);
4. il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha
ulteriormente modificato i Trattati istitutivi;
5. il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha
modificato i Trattati UE e CE apportando cambiamenti a livello del funzionamento delle
istituzioni dell'UE in vista dell'allargamento;
6. il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009,
modifica i Trattati istitutivi; l'UE sostituisce e succede alla CE.
MODULO II:
Breve storia dell’integrazione europea
Cronologia degli allargamenti:
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
Europa a 6: Belgio, Germania Federale, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi
Bassi
Europa a 9. Entrano: Danimarca, Regno Unito, Irlanda.
Europa a 10. Entra la Grecia
Europa a 12. Entrano: Spagna e Portogallo
Europa a 15 Entrano: Austria, Finlandia e Svezia
Europa a 25 Entrano: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria.
Europa a 27. Entrano: Romania e Bulgaria
Gli allargamenti richiedono dei Trattati di adesione che contengono sia le condizioni
stabilite per l'adesione dei nuovi membri all'Unione europea sia gli adattamenti
necessari per assicurare il funzionamento dei Trattati istitutivi a seguito dell’ingresso
dei nuovi Stati membri.
Il processo di allargamento dell’Unione è in continua evoluzione: tre Stati hanno ottenuto
lo statuto di candidati: la Croazia e la Turchia, per i quali i negoziati d’adesione sono
già in corso, e l’ex repubblica iugoslava di Macedonia.
MODULO II:
Breve storia dell’integrazione europea
Trattato di Maastricht
Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1º
novembre 1993, ha istituito l'Unione Europea, che si presentava così
fondata su tre pilastri:
>
il primo pilastro era costituito dalle tre Comunità europee già esistenti (CEE,
che diventa CE, Euratom e CECA, che si è poi estinta nel 2002).
Nei settori di rispettiva competenza delle tre Comunità gli Stati membri
esercitavano congiuntamente la propria sovranità attraverso le istituzioni
dell’UE, le quali operano secondo il cosiddetto "metodo comunitario";
>
il secondo pilastro instaurava la Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
che prevedeva la definizione progressiva di una politica di difesa comune, al
fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo;
>
il terzo pilastro riguardava la Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale e la promozione di azioni per uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
MODULO II:
Breve storia dell’integrazione europea
Il Trattato di Lisbona
il Trattato di Lisbona è stato firmato dai 27 Stati membri dell’Unione europea il 13 dicembre
2007. e’ entrato in vigore il 1° dicembre 2009 dopo che tutti i paesi lo avevano ratificato
secondo le proprie procedure nazionali
Le maggiori innovazioni del Trattato sono:
> Un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali per
dare maggior voce ai cittadini, i quali tramite la cosiddetta “iniziativa dei cittadini”
potranno invitare la Commissione a presentare nuove proposte. Il Trattato, inoltre,
chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale.
> La semplificazione dei metodi di lavoro dell’Unione e delle norme di voto, dotando
l’Unione di istituzioni più moderne ed adeguate ad un’Unione a 27 come la figura del
presidente stabile del Consiglio europeo.
> Maggiore promozione dei valori dell’Unione, integrando la Carta dei diritti
fondamentali nel diritto primario europeo e prevedendo nuovi meccanismi di
solidarietà e migliore protezione dei cittadini europei.
> Potenziamento dell’azione esterna dell’Unione che sarà più coerente e visibile nei
suoi rapporti con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali grazie, in particolare,
alla nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza, che sarà assistito da un Servizio europeo per l’azione esterna, e alla
personalità giuridica unica dell’UE che le conferirà maggiore potere negoziale.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
L’assetto istituzionale dell’Unione europea si configura in un quadro
unico che si basa sull’azione coordinata delle sue istituzioni. In
seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le istituzioni
dell’UE sono:
> Il Parlamento europeo,
> Il Consiglio europeo,
> Il Consiglio dell'UE,
> La Commissione europea,
> La Corte di giustizia dell'Unione europea,
> La Banca centrale europea.
> La Corte dei conti.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Oltre alle istituzioni europee, svolgono un ruolo importante nel
panorama dell’Unione europea anche gli organismi che sono:
> Il Comitato delle regioni,
> Il Comitato economico e sociale europeo,
> La Banca europea per gli investimenti,
> Le Agenzie,
> Altri organi ed organismi con diverse competenze, ma
sempre facenti parte del quadro organizzativo dell’Unione.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Parlamento europeo
Composizione
Il Parlamento europeo esprime la volontà democratica e gli interessi dei cittadini
dell’Unione.
Le elezioni si svolgono ogni cinque anni. Tutti i cittadini dell’UE hanno diritto di votare e di
candidarsi, nello Stato membro in cui risiedono.
Il Parlamento europeo è guidato da un Presidente, eletto dallo stesso Parlamento, che lo
rappresenta in tutti i rapporti esterni ed inoltre apre, sospende e chiude le sedute
dell'Assemblea plenaria. L’attuale presidente in carica è il polacco Jerzy Buzek.
La composizione del Parlamento non è più predeterminata dai Trattati, ma è definita in
un atto di diritto derivato adottato all'unanimità dal Consiglio europeo, su proposta e
approvazione del Parlamento. Tale decisione è adottata nel rispetto dei criteri della
"rappresentanza dei cittadini dell'Unione", del numero totale predefinito dei seggi e
del principio della proporzionalità "degressiva". Questo principio implica che più uno
Stato membro è popolato, più è alto il numero dei cittadini rappresentati da un singolo
parlamentare.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Parlamento europeo
Poteri
Il Parlamento ha tre funzioni principali:
1.
2.
3.
condivide con il Consiglio dell’Unione il potere legislativo; il fatto che esso è eletto direttamente dai
cittadini contribuisce a garantire la legittimità democratica del diritto europeo;
esercita un controllo democratico su tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE e in
particolare sulla Commissione; ha il potere di approvare e respingere la nomina dei Commissari
europei e ha il potere di censurare collettivamente la Commissione;
condivide con il Consiglio dell’Unione il potere di bilancio dell’UE e può, pertanto, modificare le
spese dell’UE.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Consiglio europeo
Competenze e composizione
Il Consiglio europeo imprime all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti politici generali. Il Consiglio europeo è composto dai capi di
Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della
Commissione. L'Alto rappresentante partecipa ai lavori.
Il Trattato di Lisbona ha conferito al Consiglio europeo lo status di istituzione dell’Unione,
soggetta quindi al controllo della Corte di giustizia europea.
Il Trattato di Lisbona ha introdotto la presidenza stabile del Consiglio europeo. Il
Presidente del Consiglio europeo, che non può esercitare un mandato nazionale, é
eletto dai membri del Consiglio europeo per un mandato di due anni e mezzo,
rinnovabile una volta sola. Egli presiede le riunioni, garantisce la continuità dei lavori
e rappresenta al massimo livello l'UE sulla scena internazionale.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Consiglio europeo
Funzionamento
Le riunioni del Consiglio europeo avvengono almeno due volte l’anno a Bruxelles. Un
Consiglio straordinario può essere organizzato ogni volta che lo si ritenga necessario.
Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di
farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della
Commissione.
In seguito ad una dichiarazione allegata al Trattato di Nizza, tutte le riunioni del Consiglio
europeo si tengono ora a Bruxelles.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Consiglio dell’Unione
Composizione
Il Consiglio dell’Unione costituisce il principale organo decisionale dell’Unione europea e
rappresenta i governi degli Stati membri. E’ formato dai rappresentanti di ciascuno
Stato membro, abilitati a rappresentare il loro governo, pertanto la sua composizione
varia a seconda dell’ordine del giorno.
La Presidenza é esercitata da gruppi predeterminati di 3 Stati membri per un periodo di
18 mesi. Tali gruppi sono composti tenendo conto della diversità degli Stati membri e
degli equilibri geografici in seno all’Unione.
La Presidenza è assistita dal Segretariato generale del Consiglio che è presieduto da un
Segretario generale che svolge la funzione di Alto rappresentante per la politica
estera e di sicurezza comune ed è nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Consiglio dell’Unione
Funzionamento
I lavori del Consiglio sono preparati da un organo intergovernativo, formato da delegati
dei governi chiamato Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER).
Il Consiglio, a secondo dei casi, delibera all’unanimità, a maggioranza semplice o a
maggioranza qualificata. A differenza dell’unanimità e della maggioranza semplice,
nell’ambito delle quali il voto di ciascuno Stato ha un peso identico, la maggioranza
qualificata si fonda su un sistema che tiene conto della diversa “grandezza” degli
Stati membri.
In seguito alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, il voto a maggioranza
qualificata diventa la regola generale per le deliberazioni del Consiglio dell’UE, nel
senso che si applica laddove i Trattati non dispongano diversamente, e i casi in cui si
applica sono stati aumentati.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Consiglio dell’Unione
Competenze
Il Consiglio dell’Unione europea ha sei competenze fondamentali:
1. sulla base delle proposte presentate dalla Commissione, adotta la normativa europea, di
regola insieme con il Parlamento europeo;
2. provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri;
3. conclude a nome dell’UE gli accordi internazionali tra quest’ultima e uno o più Stati o
organizzazioni internazionali;
4. stabilisce il bilancio dell’Unione europea insieme con il Parlamento europeo;
5. definisce la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea sulla base degli
orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo;
6. coordina la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le forze di polizia nazionali in
materia penale.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Commissione europea
Composizione
La Commissione è l’istituzione che rappresenta e tutela, in piena indipendenza, gli
interessi generali dell’Unione europea. Ogni cinque anni viene nominata una nuova
Commissione, entro sei mesi dall’elezione del Parlamento europeo che elegge anche il
Presidente della Commissione, su proposta del Consiglio europeo.
Il Parlamento, inoltre, vota sull'investitura della Commissione nel suo insieme, incluso l'Alto
rappresentante per gli affari esteri, il quale è anche vicepresidente della Commissione.
Spetta al Presidente della Commissione decidere quale commissario sarà responsabile di
una determinata politica e procedere eventualmente a un “rimpasto” delle competenze
durante il mandato
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Commissione europea
Funzionamento
La Commissione si riunisce una volta alla settimana a Bruxelles.
Durante le riunioni, ogni Commissario espone i punti all’ordine del giorno per le politiche di
sua competenza ed il collegio prende una decisione collegiale in merito. Ogni
decisione è presa a maggioranza assoluta di tutti i membri del collegio.
Il personale della Commissione è organizzato secondo dipartimenti denominati “direzioni
generali” (DG) e “servizi”.
Ogni DG si occupa di un determinato settore e opera sotto la guida di un direttore
generale, che risponde a sua volta al commissario competente.
Il coordinamento generale è garantito dal Segretariato generale che fa capo al Segretario
generale, il quale risponde direttamente, a sua volta, al Presidente.
La Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può deciderne la
destituzione mediante l’adozione di una mozione di censura.
Ogni singolo membro della Commissione è tenuto a dimettersi su richiesta del Presidente
a condizione che le dimissioni siano approvate anche dagli altri commissari.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Commissione europea
Funzioni
La Commissione svolge quattro funzioni fondamentali:
1.
2.
3.
4.
propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio dell’Unione;
dirige ed esegue le politiche comuni dell’Unione;
dispone di una funzione generale di controllo sulla corretta applicazione del
diritto europeo (fatte salve le prerogative inderogabili spettanti in materia alla la
Corte di giustizia);
rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati
con paesi terzi per la conclusione di accordi (fatte salve le prerogative del
Presidente del Consiglio europeo).
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza
L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è una
figura istituzionale introdotta dal Trattato di Lisbona.
Egli è nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo, con l’accordo del
Presidente della Commissione e con la successiva approvazione del Parlamento
europeo. Guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la politica di
sicurezza e di difesa comune; contribuisce all'elaborazione di dette politiche e le attua
in nome e per conto del Consiglio dell’Unione. L’Alto Rappresentante è anche uno dei
vicepresidenti della Commissione.
L’Alto Rappresentante si avvale di un Servizio europeo per l'azione esterna, composto da
funzionari del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione e dei servizi
diplomatici degli Stati membri.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Corte di Giustizia dell’Unione europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea è l’istituzione dell’UEa cui è affidata la funzione
giurisdizionale. La Corte ha sede in Lussemburgo e comprende: e i Tribunali
specializzati :
>
>
>
la Corte di giustizia,
il Tribunale,
i Tribunali.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Corte di giustizia
Compiti
Il compito della Corte è di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei
Trattati e delle disposizioni adottate dalle istituzioni europee competenti. La Corte di giustizia ha
sede in Lussemburgo.
Composizione
La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro (27 giudici) e da 8 avvocati generali,
tutti designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato rinnovabile di sei
anni.
I suoi membri sono scelti fra i giuristi che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e che soddisfino le
condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più ampie alte funzioni giurisdizionali.
Gli avvocati generali assistono la Corte nell’adempimento della sua funzione. Essi presentano
pubblicamente, con assoluta imparzialità e con piena indipendenza, conclusioni scritte e motivate
sulle cause che presentano nuovi punti di diritto.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Corte di giustizia
Competenze giurisdizionali
Il Trattato di Lisbona estende la giurisdizione della Corte a tutte le attività dell’Unione ad
eccezione della politica estera e di sicurezza comune. Essa esercita competenze
giurisdizionali nel quadro di diversi tipi di ricorso:
> Il ricorso per inadempimento (diretto contro gli Stati membri in caso di violazione
degli obblighi a essi incombenti a norma dei Trattati).
> Il ricorso di annullamento (di atti delle istituzioni dell’UE).
> Il ricorso in carenza (contro un’istituzione dell’UE che abbia omesso di agire).
> Il ricorso in materia di responsabilità extracontrattuale (azioni relative al
risarcimento di danni causati da un atto o da un’omissione illecita commessi da
un’istituzione o da un organismo dell’UE).
> Il ricorso in materia di responsabilità contrattuale (controversie riguardanti
contratti di diritto pubblico o privato conclusi dall’Unione europea).
> Il ricorso in materia di pubblico impiego (controversie tra l’UE e i suoi funzionari e
agenti).
> Il rinvio pregiudiziale (su richiesta degli organi giurisdizionali degli Stati membri,
la Corte statuisce sull’interpretazione del diritto europeo o sulla validità degli atti
delle istituzioni).
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica
Il Tribunale è composto da 27 giudici e può essere assistito da avvocati generali. Il
Tribunale si pronuncia sui ricorsi presentati dai privati contro gli atti delle istituzioni
dell’UE.
I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati per sei anni e sono
scelti fra le persone che offrano tutte le garanzie d’indipendenza richieste per
l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali.
Il Tribunale della funzione pubblica, istituito in seguito all’entrata in vigore del Trattato di
Nizza, si compone di 7 giudici scelti dal Consiglio a maggioranza qualificata ed è
incaricato di deliberare in primo grado sui litigi tra l’UE ed i suoi agenti. Le sue
decisioni possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Corte dei conti
Compiti e composizione
La Corte dei conti verifica i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione garantendo tanto
la conformità delle sue spese alle norme di bilancio quanto il rispetto dei principi
amministrativi contabili. La Corte è anche incaricata di controllare la qualità della
gestione finanziaria.
Funzionamento
La Corte dei conti presenta ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo una
dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni.
La Corte dei conti presenta una relazione annuale alle istituzioni europee e la pubblica nella
Gazzetta ufficiale. Tale relazione sottolinea i punti che sarebbe possibile o auspicabile
migliorare e le risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte son anch’esse
pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Banca Centrale Europea (BCE)
Compiti e competenze
La Banca centrale europea che ha sede a Francoforte, è un organismo che è stato
previsto dal Trattato di Maastricht per introdurre e gestire la nuova moneta (l’euro) in
piena indipendenza.
Per assolvere tale missione, la BCE opera nell’ambito del “Sistema europeo di banche
centrale” che comprende tutte le banche centrali degli Stati membri dell’Unione.
La BCE è dunque responsabile della stabilità dell’euro, di cui determina il volume delle
emissioni e, con le banche centrali nazionali, definisce e attua la politica monetaria
dell’Unione.
Gli Stati membri che hanno adottato l’euro costituiscono “l’area euro” e le loro banche
formano con la BCE il cosiddetto “Eurosistema”.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Banca Centrale Europea (BCE)
Composizione
La BCE è gestita da due organi:
> Il comitato esecutivo, comprendente il presidente, il vicepresidente e quattro
altri membri nominati di comune accordo dagli Stati membri partecipanti alla
moneta unica, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del
Parlamento europeo, per un mandato di otto anni non rinnovabile.
> Il consiglio direttivo, comprendente i membri del comitato esecutivo della BCE
nonché i governatori delle banche centrali nazionali della zona euro.
Funzioni
La BCE è responsabile della stabilità dell'euro, di cui determina il volume delle emissioni,
e, con le banche centrali nazionali, definisce e attua la politica monetaria
dell'Unione.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Comitato economico sociale europeo
Il Comitato economico e sociale europeo, che ha sede a Bruxelles, ha un potere
consultivo e fa conoscere il parere dei suoi membri difendendo i loro interessi nelle
discussioni politiche con le istituzioni dell’UE.
Il Comitato è parte integrante del sistema decisionale europeo: esso deve essere
consultato prima di qualsiasi decisione in materia di politica economica e sociale.
Esso può anche esprimere pareri su altri temi, di sua propria iniziativa o su richiesta
delle istituzioni.
Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e
sociale della società civile organizzata (come i produttori, agricoltori, lavoratori etc.) e
deve essere consultato prima di ogni decisione di politica economica e sociale.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Il Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles ed è composto di rappresentanti delle
collettività regionali e locali.
E’ un organo consultivo e viene consultato dalla Commissione e dal Consiglio quando
sono in gioco interessi regionali specifici.
I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata e su
proposta dei rispettivi Stati membri per un mandato di quattro anni.
Il Trattato di Lisbona ha attribuito al Comitato delle regioni la legittimazione a proporre
ricorsi alla Corte di giustizia dell’UE, per salvaguardare le proprie prerogative.
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
La Banca europea per gli investimenti (BEI)
La Banca europea degli investimenti (BEI) è un organismo dotato di personalità giuridica,
a cui è assegnato il compito di svolgere, senza scopo di lucro, la raccolta di risorse
finanziarie sui mercati dei capitali e nel loro impiego in prestiti e garanzie destinati alla
realizzazione di investimenti rientranti negli obiettivi dell’Unione europea.
La BEI ha sede in Lussemburgo.
Tutti gli Stati membri dell’UE partecipano necessariamente al capitale della BEI secondo
quote proporzionate alle rispettive economie.
La BEI concede finanziamenti o garanzie per la realizzazione di progetti di investimenti
realizzati da mutuatari pubblici o privati in tutti i settori dell’economia, privilegiando
quelli volti alla valorizzazione delle regioni meno sviluppate
MODULO III:
Il Sistema istituzionale dell’Unione europea
Le Agenzie
Le Agenzie europee sono degli uffici europei specializzati e decentrati che forniscono
aiuto e consulenza agli Stati membri e ai loro cittadini, nonché assistenza nei
confronti delle istituzioni dell’UE tramite pareri e raccomandazioni nelle materie di loro
specifica competenza.
Le Agenzie sono circa trenta e si distinguono in agenzie comunitarie, agenzie di politica
estera e di sicurezza comune, agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale e agenzie esecutive.
Le Agenzie comunitarie presenti in Italia sono la Fondazione europea per la formazione e
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Le procedure legislative
Fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione europea era caratterizzata da
una struttura introdotta dal Trattato di Maastricht ed articolata su tre "pilastri"
(Comunità europea; politica estera e di sicurezza comune – PESC; cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale) e ogni "pilastro" possedeva procedure e
strumenti decisionali propri.
Questo sistema è stato razionalizzato in seguito all’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona che ha definito la codecisione come procedura generale di adozione degli
atti dell’UE. A tale procedura sono stati inoltre attribuiti nuovi ambiti e una nuova
denominazione, “procedura legislativa ordinaria”.
La procedura di legislativa ordinaria prevede che il Parlamento europeo, su proposta
della Commissione, legiferi in condizioni di uguaglianza con il Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata. In questo modo le decisioni dell’Ue sono basate sulla
doppia legittimità dei cittadini (rappresentati dai membri del Parlamento europeo) e
degli Stati membri (rappresentati dai ministri del Consiglio).
Gli atti che vengono adottati tramite questa procedura sono definiti atti legislativi.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Le procedure legislative
In casi specifici previsti dal Trattato, gli atti possono essere adottati secondo procedure
legislative speciali. Tali procedure prevedono che alcuni atti siano adottati dal
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o viceversa, distinguendo in
modo rilevante tra istituzione deliberante e istituzione partecipante. La prima è tenuta
al rispetto degli obblighi di sussidiarietà e trasparenza mentre la seconda partecipa
attraverso delle procedure di consultazione. Un esempio di tali procedure speciali è
rappresentato dall’adozione da parte del Consiglio di decisioni vincolanti in materia di
politica estera e di sicurezza comune, nonostante l’art. 11 TUE escluda l’adozione di
atti legislativi da parte degli organi europei in tale settore.
E’ previsto inoltre un coinvolgimento dei Parlamenti nazionali che ricevono i progetti di
atti legislativi e vigilano sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti dell’UE
Il diritto derivato può essere definito come l’insieme degli atti normativi adottati dalle
istituzioni europee in applicazione delle disposizioni dei Trattati.
Gli atti si dividono in:
> Atti legislativi
> Atti delegati
> Atti di esecuzione
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti legislativi
Gli atti legislativi si dividono in:
> Atti legislativi vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni)
> Atti legislativi non vincolanti (raccomandazioni, pareri)
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti giuridici vincolanti
Regolamento
Il Regolamento è l’atto dell’Unione europea che, nel sistema giuridico europeo,
rappresenta l’equivalente della legge negli ordinamenti nazionali.
Ha portata generale e, per tale ragione, si applica ad una o più categorie di
destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso.
Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e gli Stati non possono darne
un’applicazione incompleta o parziale.
Il Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro ed entra a far
parte dell’ordinamento giuridico nazionale senza che sia necessario un ulteriore
atto di trasposizione da parte delle autorità nazionali.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti giuridici vincolanti
Direttiva
La Direttiva è un atto che vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, ma lascia agli organi nazionali competenti la scelta della
forma e dei mezzi idonei a conseguirlo, entro i termini previsti dalla direttiva stessa.
L’obbligo di raggiungere il risultato prescritto è un obbligo cogente e vale per tutti gli organi
degli Stati membri, ivi compresi quelli giurisdizionali. La Direttiva non ha portata
generale, in quanto produce effetti solo nei confronti degli Stati cui è rivolta e non è
direttamente applicabile, poiché necessita di essere trasposta nell’ordinamento
nazionale con appositi provvedimenti di attuazione (come la “legge comunitaria
annuale” italiana).
Le disposizioni di una Direttiva possono essere provviste di effetto diretto quando sono nel
loro contenuto incondizionate e sufficientemente precise, tali da non essere
assoggettate a termini e da non richiedere per la loro applicazione alcun atto ulteriore.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti giuridici vincolanti
Decisione
Le Decisioni, come i Regolamenti, sono atti obbligatori in tutti i loro elementi.
Hanno portata individuale e si rivolgono a destinatari individualmente designati,
che possono essere sia Stati membri, sia categorie di soggetti.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti giuridici non vincolanti
Raccomandazione
Le raccomandazioni sono degli atti non vincolanti con i quali le istituzioni
europee invitano i destinatari a seguire un determinato comportamento.
In genere sono adottate dalle istituzioni europee quando queste non
dispongono del potere di adottare atti vincolanti o quando non ritengono che
non vi sia motivo di adottare atti del genere.
Parere
Il Parere è un atto non vincolante che permette alle istituzioni europee di
rendere nota la loro posizione su una determinata questione o
sull’assunzione di un determinato atto.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti delegati
Il Trattato di Lisbona ha introdotto la nuova categoria degli atti delegati. Gli atti
legislativi possono delegare alla Commissione il potere di adottare atti non
legislativi di portata generale, che completano o modificano determinati
elementi non essenziali dell’atto legislativo quadro.
L’atto di conferimento fissa esplicitamente le condizioni generali cui è soggetta
la delega, delimitandone gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega, o
disporre che l’atto delegato possa entrare in vigore soltanto se, entro il
termine fissato dall’atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non
sollevino obiezioni.
MODULO IV:
Le procedure legislative e gli atti e
dell’Unione europea
Gli atti esecutivi
Gli atti esecutivi sono atti adottati generalmente dagli Stati membri per
l’attuazione nel diritto interno degli atti giuridicamente vincolanti.
Nel caso, tuttavia, siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione
degli atti vincolanti dell'Unione, spetta alla Commissione o, in casi
specifici al Consiglio, di adottare tali atti di esecuzione.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
La nozione di cittadinanza dell’Unione ed i diritti ad
essa connessa.
Definizione
E’ cittadino/a dell’Unione qualsiasi persona fisica che sia cittadino/a di uno Stato membro.
La cittadinanza europea discende automaticamente dalla cittadinanza nazionale di un
Paese membro e non richiede un’autonoma attribuzione.
La cittadinanza dell’Unione, introdotta dal Trattato di Maastricht, è complementare alla
cittadinanza nazionale degli Stati membri in quanto vi si aggiunge e non la sostituisce.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
I diritti della cittadinanza dell’Unione
I diritti propri della cittadinanza dell’Unione sono:
> Il diritto di circolare liberamente nell’Unione;
> Il diritto di votare e essere eletti alle elezioni europei e comunali nello Stato di
residenza;
> Il diritto alla protezione diplomatica;
> Il diritto di petizione al Parlamento europeo;
> Il diritto di sporgere denuncia al Mediatore europeo,
> Il diritto di corrispondere con le istituzioni europee in una lingua ufficiale
dell’Unione.
La Carta di diritti fondamentali dell’Unione riprende i diritti menzionati dagli artt. 20-25 del
TFUE e vi aggiunge:
> Il diritto ad una buona amministrazione;
> Il diritto d’accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della
Commissione.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione
Il diritto di circolazione consiste nella libertà di lasciare lo Stato membro di origine e di
entrare in un altro Stato membro.
Il diritto di soggiorno consiste nel diritto di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro.
Tali diritti si estendono ai familiari del cittadino europeo indipendentemente dalla loro
nazionalità.
Se il soggiorno del cittadino è inferiore a tre mesi la sola formalità richiesta consiste nel
possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità.
Se il soggiorno è superiore ai tre mesi il cittadino deve esercitare un’attività lavorativa
nello Stato membro ospitante oppure deve disporre di risorse economiche sufficienti
per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale di detto Stato e di
un’assicurazione malattia.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo e comunali nello Stato di residenza
Il diritto di voto e di eleggibilità per il cittadino europeo consiste nel diritto di concorrere
attivamente e passivamente, alle elezioni del Parlamento europeo, ovvero alle elezioni
comunali dello Stato membro di residenza.
La nozione di “elezioni comunali” non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri e per
l’Italia è rappresentato dal Comune e dalla Circoscrizione.
I requisiti per ottenere il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza sono:
> La cittadinanza dell’Unione;
> La residenza nello Stato membro del luogo di voto o di candidatura;
> La conformità alle disposizioni dello Stato di residenza relative al diritto di voto e di
eleggibilità ed applicabili ai propri cittadini.
L’elettore europeo può scegliere di esercitare il diritto di voto o di candidarsi per le elezioni
del Parlamento europeo, nello Stato membro di residenza o in quello di origine.
Nessuno può votare più di una volta né essere candidato in più di uno Stato membro nel
corso delle stesse elezioni.
Per essere iscritto nella lista elettorale, l’elettore europeo deve fornire le stesse prove di un
elettore nazionale.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Tutela diplomatica e consolare
Il diritto di un cittadino di uno Stato membro, che si trovi al di fuori dell’UE, di ottenere la
protezione diplomatica e consolare da parte di un altro Stato membro, nell’eventualità
in cui il proprio Stato non sia rappresentato nel Paese terzo.
Per poter beneficiare di tale diritto il cittadino deve trovarsi un una situazione di bisogno
in un Paese al di fuori dell’UE, in cui il proprio Stato membro, o un altro Stato che lo
rappresenti su base permanente, non abbia né una rappresentanza permanente
accessibile, né un Console Onorario preposto a garantire la tutela.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto di petizione al Parlamento europeo
Il diritto di presentare petizioni è attribuito a qualsiasi cittadino dell’UE e ad ogni persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e le
petizioni possono essere presentate individualmente o in associazione con altri
cittadini.
La petizione deve avere ad oggetto una materia che rientra nel campo di attività
dell’Unione e deve riguardare direttamente chi la scrive.
La petizione può consistere in una richiesta personale, un reclamo o un’osservazione
riguardo all’applicazione della normativa europea o invitare il Parlamento europeo a
pronunciarsi su una determinata questione
I privati possono presentare direttamente, senza particolari formalità, le loro petizioni
indirizzandole al Parlamento europeo, al suo presidente o ad uno dei suoi membri.
Devono menzionare il nome e cognome, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei
firmatari e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Inoltre, le petizioni devono includere tutti i fatti attinenti alla questione su cui vertono e
devono essere redatte in maniera chiara e leggibile
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto di sporgere denuncia al Mediatore europeo
Il Mediatore europeo è abilitato a ricevere e esaminare le denunce riguardanti i casi di
cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi europei, ad
esclusione della Corte di Giustizia e del Tribunale nell’esercizio delle loro funzioni
giurisdizionali.
Sono legittimati ad adire il Mediatore, direttamente o mediante un deputato del
Parlamento, i cittadini europei, qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro.
Si ha cattiva amministrazione quando un’amministrazione non opera secondo la legge o
non rispetta i principi di buona amministrazione, o viola i diritti umani (es.: irregolarità
amministrative, iniquità, discriminazioni, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto
d’informazione, ritardi ingiustificati).
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto di corrispondere con le istituzioni europee
in lingua ufficiale dell’Unione
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di scrivere alle istituzioni europee in una delle lingue
ufficiale ed averne risposta nella medesima lingua.
Le lingue ufficiali sono definite da ciascun Stato membro nell’atto di adesione.
Attualmente le lingue ufficiali sono 23 in rappresentanza dei 27 Stati membri.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto ad una buona amministrazione
Il diritto ad una buona amministrazione consiste nell’obbligo delle istituzioni, con cui i
cittadini entrano in contatto, di predisporre una decisione con tutta la diligenza
richiesta e di adottarla prendendo a fondamento tutti i dati idonei a incidere sul
risultato.
Ai diritti del cittadino riconosciuti dal TFUE, la Carta dei diritti fondamentali aggiunge
anche il diritto ad una buona amministrazione (art. 41) ed il diritto d’accesso ai
documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (art. 42).
Al principio di buona amministrazione sono stati ricondotti alcuni diritti procedurali tra cui:
> Il diritto al trattamento diligente della fattispecie.
> Il diritto ad essere ascoltati qualora si possa essere destinatari di una decisione
pregiudizievole nei propri confronti.
> Il diritto di accesso al fascicolo.
> Il diritto ad essere destinatari di una decisione sufficientemente motivata.
MODULO V:
La cittadinanza dell’Unione
Il diritto di iniziativa popolare
Il Trattato di Lisbona ha introdotto il diritto di iniziativa popolare che consente
ad almeno un milione di cittadini europei, appartenenti ad un numero
significativo di Stati membri, di chiedere alla Commissione di presentare
una proposta legislativa.
L’iniziativa popolare é limitata ai settori per i quali i Trattati conferiscono alla
Commissione europea un potere di iniziativa legislativa e deve riguardare
materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati.
Con il Regolamento UE n. 211 del 16 febbraio 2011, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno definito la procedura di attuazione di tale diritto.
MODULO VI:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’ 11 dicembre 2000 a Nizza il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno
proclamato solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa
è stata nuovamente proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell’aula del
Parlamento europeo, in vista della firma del Trattato di Lisbona che le ha attribuito un
compiuto valore giuridico.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è costituita da un Preambolo e da 54
articoli, divisi in sette Titoli, che coprono l’insieme dei diritti politici, sociali, civili ed
economici garantiti dall’UE.
MODULO VI:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Dignità umana e Libertà
Il Titolo I detta il principio del rispetto della dignità di ogni individuo: il primo articolo
afferma che “la dignità umana è inviolabile”.
Ne deriva il diritto alla vita, la condanna alla pena di morte, il diritto all’integrità della
persona ed il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro.
Il Titolo II è dedicato alle libertà: accanto ai diritti classici, quali la libertà personale, il
rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza o religione, e la
libertà di stampa e di opinione, di riunione e di associazione, della scienza e delle arti,
si affiancano nuovi diritti, come il diritto all’obiezione di coscienza, la protezione dei
dati personali o l’estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali.
Si prevedono inoltre il diritto di costituire una famiglia, il diritto all’istruzione e alla
formazione professionale oltre che al diritto di circolare, risiedere liberamente e
lavorare in tutto il territorio dell’Unione.
MODULO VI:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Uguaglianza
Il Titolo III si ispira all’uguaglianza: dal diritto fondamentali dell’uguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge deriva il divieto di ogni forma di discriminazione per motivi
di sesso, razza, estrazione sociale o origine etnica, religione o convinzioni, handicap,
età o orientamento sessuale.
Una parte rilevante è dedicata ai diritti dei bambini: oltre al diritto alla protezione e alla
cura, si afferma il diritto a “esprimere liberamente le proprie opinioni”e a intrattenere
relazioni con entrambi i genitori.
MODULO VI:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Solidarietà
Il Titolo IV riguarda la solidarietà, che accanto al lavoro si qualifica come oggetto di
diritto fondamentale dell’Unione: si riconosce il diritto dei lavoratori all’informazione e
alla consultazione nell’ambito dell’impresa, il diritto di negoziare e ricorrere ad azioni
collettive, compreso lo sciopero, il diritto alla protezione contro il licenziamento
arbitrario, ad un’efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla
regolamentazione degli orari di lavoro ed a godere di adeguati riposi e di ferie.
Si proibisce inoltre il lavoro minorile, si riconosce il diritto alla protezione giuridica, sociale
ed economica per le famiglie e la tutela della maternità.
Si stabilisce il diritto all’assistenza sociale e sanitaria e la tutela sociale e l’assistenza
abitativa per tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, in accordo con
quanto previsto dalle legislazioni nazionali e dal diritto europeo.
Si garantisce il diritto alla sanità pubblica, alla quale si richiede un livello elevato di
protezione della salute umana.
MODULO VI:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Cittadinanza europea
Il Titolo V tratta della cittadinanza europea che consiste nella partecipazione effettiva
diretta e indiretta attraverso le istituzioni europee rappresentative.
Si stabilisce, pertanto, il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle
elezioni comunali negli Stati membri.
Si riconoscono anche il diritto alla trasparenza dei processi decisionali e alla libertà
d’informazione, il diritto per ognuno di accesso agli atti amministrativi e altri dati che
lo riguardano, il diritto di presentare una petizione al parlamento europeo, la libertà di
circolazione e di soggiorno nel territorio dell’UE e il diritto di ricorrere al Mediatore
dell’Unione per i casi di cattiva amministrazione.
MODULO VI:
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Giustizia
Il Titolo VI concerne la giustizia: tutti hanno diritto a ricorrere dinnanzi a un giudice in
caso di violazione dei propri diritti, all’assistenza legale e a una difesa gratuita, nel
caso in cui non si disponga di mezzi sufficienti e’ sancito anche la presunzione
d’innocenza e il principio di proporzionalità della pena.
Il Titolo VII reca le disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’ambito di
applicazione della Carta che si applica alle istituzioni e agli organi dell’Unione, come
pure agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione.
Nessuna disposizione della Carta può essere interpretata in senso limitativo o lesiva dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti sia dalle costituzioni degli
Stati membri sia, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione.
Va infine ricordato che due Stati, Regno Unito e Polonia hanno chiesto l’inapplicabilità
della Carta nei loro confronti.
MODULO VI:
L’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.
L’UE e la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali
In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’art. 6 TUE ha previsto l’adesione
dell’UE alla Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo e della Libertà fondamentali
(CEDU). Ciò non modifica le competenze dell’Unione e i diritti fondamentali garantiti
dalla CEDU si inseriscono nel diritto dell’UE come principi generali.
Il processo di adesione è iniziato nel marzo 2010 e, il 4 giugno seguente, i Ministri della
Giustizia dell’UE hanno dato alla Commissione il mandato di condurre i negoziati a
loro nome. D’altro il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha conferito un
mandato speciale al suo Comitato direttivo per i Diritti dell’Uomo per completare il
procedimento di adesione.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
L’Unione europea agisce in numerosi settori a beneficio dei cittadini europei e le sue
istituzioni operano nell’ambito di competenze conferite loro dai Trattati.
Tra i vari settori in cui l’UE ha competenza ad intervenire si segnalano qui di seguito
alcuni di particolare interesse :
>
>
>
>
>
>
>
>
Il mercato interno
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
La politica economica e monetaria.
Ambiente, energia e clima.
Occupazione e politica sociale.
La politica regionale.
Istruzione, formazione, gioventù.
La politica estera e di sicurezza Comune (PESC).
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Il mercato interno
Tra gli obiettivi originari del Trattato di Roma vi era quello di riunire i diversi mercati
nazionali in un mercato unico: uno spazio senza frontiere interne dove assicurare la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
La realizzazione del mercato unico ha consentito ai cittadini europei di studiare, lavorare,
risiedere e andare in pensione nel paese dell’Unione Europea di propria scelta.
Per realizzare questi obiettivi sono stati adottati dei provvedimenti che hanno liberalizzato
alcuni settori come quello dei servizi (direttiva 2006/123/CE) e che promuovono la
mobilità dei lavoratori (direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche
professionali).
Il mercato unico è un settore in continua evoluzione e nell’ottobre 2010 la Commissione
europea ha adottato la Comunicazione “Verso un atto per il mercato unico - Per
un’economia sociale di mercato altamente competitiva” che contiene le azioni per il
futuro Atto per il Mercato Unico.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Il mercato interno – La tutela della concorrenza
Per mantenere e consolidare il mercato comune è necessario assicurare che le
condizioni della concorrenza non siano falsate al suo interno.
A tal fine la Commissione tutela la libera concorrenza all'interno del mercato
comune nei confronti di pratiche o accordi tra imprese che restringono la
concorrenza tra Stati Membri (quali i c.d. "cartelli" o lo sfruttamento abusivo
di posizioni dominanti) e che sono vietati dal Trattato.
La Commissione inoltre interviene preventivamente sulle proposte di
concentrazioni (fusioni e acquisizioni) quando esse potrebbero costituire
una posizione dominante lesiva degli interessi dei consumatori.
La Commissione controlla, infine, la compatibilità col mercato comune degli
aiuti di Stato, al fine di evitare alterazioni della concorrenza.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Il mercato interno – Competitività
I Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea nel marzo 2000 hanno varato
la Strategia di Lisbona con l'obiettivo di fare dell'Europa "l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo" entro il
2010.
Con tale Strategia l’UE ha voluto:
• investire nella conoscenza e nell'innovazione;
• sfruttare il potenziale delle imprese;
• modernizzare i mercati del lavoro;
• dotarsi di un'economia non inquinante ed efficiente sul piano energetico.
E’ ora in corso il dibattito sul futuro della Strategia di Lisbona, la Strategia “UE
2020”. EU 2020 rappresenterà l'azione concertata dell’Unione nei prossimi
dieci anni per consolidare la ripresa post-crisi e fronteggiare le nuove sfide
globali.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Al fine di agevolare la libera circolazione delle persone e, nel contempo, di garantire ai
cittadini un elevato livello di protezione, il Trattato di Maastricht ha istituito una
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
La definizione di questo spazio comporta l’adozione di misure nei settori dell’asilo,
dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini in paesi terzi nonché
misure nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile, e di polizia e
giudiziaria in materia penale.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale disciplina è stata riportata sotto il Titolo
V del TFUE. A tale settore il Trattato di Lisbona estende la procedura legislativa
ordinaria, con l’eccezione che, oltre alla Commissione, la proposta legislativa può
essere avanzata anche da un quarto degli Stati membri.
Per quanto riguarda, invece, la cooperazione giudiziaria civile, il principio del mutuo
riconoscimento delle decisioni giudiziarie e extragiudiziarie diviene principio
strutturale del settore. Il settore della cooperazione di polizia riguarda, invece, il
coordinamento dei servizi di polizia, delle dogane e di quelli relativi alla prevenzione o
all'individuazione dei reati, inclusa la fase investigativa.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
La politica economica e monetaria
Obiettivo centrale della politica economica dell’UE è quello di assicurare uno sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.
Sin dal Vertice dell’Aja del 1969 i Capi di Stato e di Governo decisero che un’Unione
Economica e Monetaria (UEM) costituiva un elemento necessario alla costruzione
europea e il Trattato di Maastricht fissò i tempi e le scadenze per la sua attuazione.
Gli Stati membri della “zona Euro” hanno adottato la moneta unica e ciò ha comportato
l’attuazione di una politica monetaria unica mentre gli altri capitoli della politica
economica rimangono di competenza delle autorità nazionali.
Per garantire la stabilità macroeconomica dell’UE è stato definito nel 1997 un Patto di
stabilità e di crescita che costituisce un impegno ad evitare disavanzi di bilancio
eccessivi e a rafforzare la convergenza delle loro politiche economiche.
La riforma del Patto di Stabilità e Crescita, avviata nel 2004 e conclusasi nel 2005, ha
introdotto criteri volti a consentire una migliore valutazione della situazione
economica dei singoli Stati membri nell'ambito del processo di sorveglianza
multilaterale e, in particolare, nell'applicazione della procedura di disavanzo
eccessivo.
.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Ambiente
La politica europea per l'ambiente mira a garantire, attraverso misure correttive legate a
problemi ambientali specifici o tramite disposizioni più trasversali o integrate in altre
politiche, uno sviluppo sostenibile del modello europeo di società.
Oggi l’UE interviene in vari settori quali la gestione dei rifiuti, l’inquinamento acustico,
atmosferico e delle acque, la protezione della natura e della biodiversità, la
protezione del suolo e la lotta al cambiamento climatico.
L’azione dell’UE in questo settore si fonda sui principi della precauzione (per cui occorre
adoperarsi per evitare danni per l’ambiente e la salute nei casi in cui vi sia
un’incertezza scientifica e le analisi preliminari indichino la possibilità di effetti
negativi, anche senza dimostrazione di rischio) e dell’azione preventiva, sul principio
della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, e sul
principio “chi inquina paga”.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
La politica energetica
Gli obiettivi della politica energetica sono di garantire una sicurezza in materia di
approvvigionamento energetico ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori e
promuovere una concorrenza sana nel mercato europeo dell’energia.
Dal 2007 l'Unione europea ha presentato una nuova politica energetica, espressione del
suo impegno forte a favore di un'economia a basso consumo di energia più sicura,
più competitiva e più sostenibile.
Il Trattato di Lisbona ha formalizzato nel TFUE i seguenti obiettivi dell’UE nel settore
dell’energia:
• assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia;
• garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;
• promuovere l’efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo delle energie
nuove e rinnovabili.
È inoltre è stata prevista nel TFUE l’adozione di misure a livello europeo, qualora
sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento, in spirito di solidarietà tra Stati
membri.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Le azioni per il clima
Nel 2008 è stato approvato il Pacchetto “energia – clima”che ha previsto
l’impegno unilaterale per l’UE di una riduzione 20-20-20, ovvero:
•
•
entro il 2020, ridurre le emissioni di gas serra del 20% e
portare al 20% del consumo energetico totale la quota delle energie
rinnovabili.
La Svezia, quale Presidenza di turno, ha rappresentato l’UE alla Conferenza di
Copenaghen (07-19 dicembre 2009) sulla base di un mandato negoziale
conferitole dai Capi di Stato e di Governo dell’UE.
La posizione dell’UE nel negoziato è la disponibilità a ridurre le emissioni del
20% entro il 2020 rispetto al 1990. L’obiettivo potrà essere aumentato al
30% a condizione che gli altri Paesi sviluppati si impegnino a conseguire
riduzioni comparabili delle emissioni e i paesi in via di sviluppo
economicamente più avanzati si impegnino a contribuire adeguatamente in
funzione delle rispettive responsabilità e capacità.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
La politica regionale
La politica regionale realizza concretamente il principio di solidarietà europea in quanto
mira, attraverso l’azione dei fondi a finalità strutturali (Fondo europeo di sviluppo
regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di Coesione) a promuovere un grado
elevato di competitività e di occupazione, aiutando le regioni meno prospere o con
difficoltà strutturali a perseguire uno sviluppo sostenibile attraverso l’adeguamento
delle loro strutture alle nuove condizioni del mercato del lavoro e della concorrenza
mondiale.
Per il periodo 2007-2013, la politica di coesione presenta una nuova architettura fondata
su tre obiettivi prioritari:
• “Convergenza”, che mira ad accelerare il processo di convergenza degli Stati
membri e delle regioni meno sviluppate dell'UE attraverso il miglioramento delle
condizioni di crescita e di occupazione.
• “Competitività regionale e occupazione”, che si propone di anticipare i
cambiamenti economici e sociali, di promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la
tutela dell'ambiente e lo sviluppo di mercati del lavoro anche nelle regioni non oggetto
dell'obiettivo "convergenza”.
• "Cooperazione territoriale” che mira a migliorare la cooperazione a livello
transfrontaliero, transnazionale e interregionale nei settori riguardanti lo sviluppo
urbano, rurale e costiero, lo sviluppo delle relazioni economiche e la messa in rete
delle piccole e delle medie imprese (PMI).
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Occupazione e politica sociale
Occupazione
L’Unione sostiene il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di
occupazione attraverso lo sviluppo di una strategia coordinata finalizzata alla
promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile, nonché dei
mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici.
Dopo il Trattato di Amsterdam, che ha inserito un nuovo titolo dedicato all’occupazione,
gli Stati membri, pur conservando le loro competenze esclusive in questo settore,
devono attuare le loro politiche in materia di occupazione in modo coerente con gli
indirizzi per le politiche economiche degli Stati membri e dell’UE.
Dal 1997 è stato adottato il "metodo di coordinamento aperto" nell'affrontare
l'elaborazione di linee d'azione comuni. Pur conservando intatte le prerogative di
intervento a livello nazionale, si è voluto avviare un processo in cui la Commissione
europea ed i Paesi promuovono la discussione comune dei propri programmi, la
diffusione delle buone prassi in termini di valutazione d'impatto e di innovazione
sociale e definiscono degli obiettivi per il futuro.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
Istruzione e formazione
L’UE favorisce la cooperazione tra Stati membri in materia d’istruzione, formazione e
gioventù.
Pur non intervenendo nel contenuto dei programmi di insegnamento, né
nell’organizzazione del sistema educativo, i suoi obiettivi principali mirano a:
>
>
>
Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione dell’UE;
Facilitare a tutti l’accesso ai sistemi di istruzione e formazione;
Aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo.
Al fine di favorire la favorire la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori
è stato avviato il programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, parte della
Strategia di Lisbona.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
La politica estera e di sicurezza comune (PESC)
La presenza di tensioni internazionali, l’interesse per uno sviluppo sostenibile dei paesi
più poveri e l’impegno nella cooperazione con gli Stati esterni all’Unione ha condotto
gli Stati membri a sviluppare mezzi comuni per migliorare gli equilibri internazionali.
Gli obiettivi della PESC sono ampi:
>
>
>
>
>
salvaguardare gli interessi fondamentali l’indipendenza dell’UE;
rafforzare la sicurezza dell’UE e dei suoi Stati membri;
mantenere la pace e rafforzare la sicurezza internazionale;
promuovere la cooperazione internazionale;
sviluppare la democrazia e il rispetto dei diritti umani nel mondo.
Grazie alla PESC si sta inoltre creando una cultura diplomatica comune anche se ogni
Stato membro conserva la propria politica estera e l’Alto rappresentante permette di
dare un volto ed una voce alla PESC.
MODULO VII:
Breve guida alle
politiche europee
La Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC)
La PSDC costituisce una parte integrante della PESC e per “difesa europea” non intende
una difesa collettiva dei Paesi europei contro un’aggressione esterna (che resta
garantita dalla NATO) ma la gestione delle crisi al di fuori dell’Unione europea,
nonché lo svolgimento di operazioni di mantenimento o di ristabilimento della pace o
di missioni umanitarie.
Il Trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità per gli Stati membri che desiderano
assumere impegni più vincolanti nel settore della difesa, di realizzare fra loro una
“cooperazione strutturata permanente”.
Inoltre è stata introdotta una “clausola di mutua assistenza” nel caso di aggressione
armata subita da uno Stato membro nel suo territorio. In tal caso, gli altri Stati membri
devono prestare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità
delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e senza che ciò
pregiudichi il carattere specifico della loro politica di sicurezza e difesa.
Una “clausola di solidarietà” impegna poi l’UE e gli Stati membri ad agire
congiuntamente per prevenire e reprimere attacchi terroristici e calamità naturali o
provocate dall’uomo, nonché a prestarsi mutua assistenza. L’assistenza per la
gestione delle conseguenze di un attacco viene però fornita solo su richiesta delle
autorità politiche del Paese interessato.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
Le modalità della partecipazione dell’Italia al processo decisionale
dell’Unione europea
La partecipazione dell’Italia all’Unione europea è garantita dal coinvolgimento di tutte le
istituzioni nazionali sia nella fase ascendente che in quella discendente. Tale
partecipazione è disciplinata dalla legge n.11 del 2005 (c.d. legge Buttiglione). Tale
legge prevede un coinvolgimento delle regioni tanto nella fase ascendente, quanto in
quella discendente. In questa fase è previsto anche un potere sostitutivo da parte
dello Stato nei confronti delle regioni qualora queste siano inerti nell’attuazione degli
obblighi derivanti dell’UE.
L’azione delle regioni è diversa a seconda della competenza in esame: per le
competenze esclusive, le regioni sono subordinate all’azione dello Stato solo nei casi
di inadempienza o di mancato rispetto della normativa europea, dall’altro, nei casi di
competenze concorrenti, l’azione legislativa regionale è subordinata all’enucleazione
da parte della legge statale dei principi fondamentali.
Nella fase ascendente, invece, le regioni possono partecipare al Comitato
Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE) quando siano dibattute in
tale sede questioni che le interessino, possono trasmettere le loro osservazioni
tramite la Conferenza Stato città ed autonomie locali al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro per le politiche europee e partecipano al Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La “legge comunitaria annuale”
Il diritto europeo è diretto agli Stati e agli individui ma risulta necessario un intervento del
legislatore nazionale per adattare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti dell’UE.
Ciò avviene principalmente tramite la presentazione da parte del Ministro per le
politiche europee di una “legge comunitaria” come previsto dalla legge Buttiglione.
Secondo tale procedura, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche europee verifica lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli
indirizzi di politica del governo in relazione agli obblighi derivanti dell’UE.
Dopo tale esame, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delle politiche
europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati
presentano in Parlamento un disegno di legge entro il 31 gennaio di ogni anno nel
quale siano contenute tutte le norme relative all’esecuzione degli obblighi da attuare
nell’anno di riferimento.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La riforma della Legge 11/2005
In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel 2010 il Governo ha adottato un
disegno di legge di riforma organica della legge Buttiglione. Tra le novità più rilevanti,
in materia di direttive, vi è la riduzione del termine per l’esercizio da parte del
Governo della delega a emanare il provvedimento di trasposizione, anticipandolo a
due mesi rispetto a quello stabilito da ciascuna direttiva.
Inoltre la riforma mira a a passare dalla attuale legge comunitaria annuale ad un sistema
basato su due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge
europea. La prima consisterà, in sostanza, di un disegno di legge, da presentare
entro il 28 febbraio di ogni anno, dedicato esclusivamente alla trasposizione delle
direttive europee; mentre la seconda servirà all’attuazione diretta degli altri obblighi
europei, attraverso disposizioni modificative o abrogative di disposizioni in contrasto
con gli obblighi europei o oggetto di procedure di infrazione.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Europa.
Le finalità delle politiche dell’Unione sono svolte non solo attraverso l’adattamento
tecnico dell’ordinamento nazionale a quello sovranazionale-europeo ma anche
attraverso le iniziative di alcuni organi dell’apparato statale come i Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
>
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria contribuisce alla diffusione di
una cultura europeista e del sentimento di appartenenza all’Unione.
>
Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica (CIPE)
svolge vari compiti tra i quali al Servizio I è affidato il coordinamento e
l’esecuzione delle iniziative di rilevanza comunitaria e internazionale nell’ambito
della programmazione economica.
All’interno dello stesso dipartimento l’Ufficio per l’analisi e il coordinamento della
politica economica analizza gli andamenti micro-economici, macro-economici e
valuta i relativi interventi di politica economica finanziaria, a livello nazionale,
comunitario e internazionale.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Europa.
>
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo partecipa,
nell’esercizio delle sue funzioni, alla fase ascendente ed alla fase discendente
delle norme comunitarie nei settori di sua competenza.
>
Il Dipartimento per l’attuazione del programma di governo segue l’attuazione
delle politiche nazionale che siano collegate o collegabili a tematiche
internazionali o comunitarie.
>
All’interno del Dipartimento per le pari opportunità, l’Ufficio per gli interventi in
campo economico e sociale si occupa di seguire le iniziative che riguardano la
programmazione e l’utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari
opportunità ed elabora progetti di politiche sociali e del lavoro.
>
L’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito in seguito
all’attuazione della direttiva comunitaria n. 43 del 2000 promuove la parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine
etnica.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Europa.
>
Anche il Dipartimento della funzione pubblica è coinvolto nell’attuazione di
specifiche politiche comunitarie, in particolare quelle che riguardano la
semplificazione relative al “Programma d’azione per la riduzione degli oneri
amministrativi nell’Unione europea” adottato il 24 gennaio 2007 dalla
Commissione Europea.
Nel medesimo dipartimento l’Ufficio per la Formazione del Personale delle
Pubbliche Amministrazioni (Ufppa) promuove la valorizzazione delle risorse
umane della PA utilizzando risorse ordinarie di bilancio e risorse aggiuntive
costituite in parte dai fondi provenienti dal bilancio europeo.
>
Anche il Dipartimento per la gioventù è impegnato nell’attuazione della politica
europea in materia di gioventù del Consiglio d’Europa basata sulla risoluzione
del 27 novembre 2008 e avente ad oggetto la promozione dei diritti umani e della
democrazia, il dialogo interculturale e l’inclusione sociale dei giovani.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Europa.
Il Dipartimento per le politiche europee
E’la principale struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito
dei rapporti tra il Governo italiano e le istituzioni europee.
Il Dipartimento:
> Coordina tanto la fase ascendente della normativa europea che la fase di
recepimento nella quale svolge un ruolo importante la preparazione della “legge
comunitaria” che regola l’attuazione della normativa europea.
> Assicura il funzionamento del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari
Europei (CIACE) che rappresenta una sorta di "Gabinetto degli affari europei"
dedicato all’approfondimento delle tematiche riguardanti la partecipazione
dell’Italia all'Unione Europea.
> Predispone ogni anno la relazione al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione Europea che, presentata dal Governo al Parlamento entro il 31
gennaio di ogni anno, descrive gli sviluppi del processo di integrazione europea
e la partecipazione dell'Italia al processo normativo e politico comunitario.
MODULO VIII:
La partecipazione dell’Italia alle attività
dell’Unione europea
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Europa.
Il Dipartimento per le politiche europee
>
>
>
>
Rafforzare il coordinamento delle attività finalizzate a risolvere i casi di contestazione
da parte della Commissione europea di violazioni del diritto europeo imputate all’Italia
attraverso la Struttura di missione per le procedure di infrazione che assume
specifiche iniziative in tale settore.
Offre, come centro SOLVIT, uno strumento europeo per la soluzione di controversie
transfrontaliere che insorgono tra cittadini e imprese con la Pubblica amministrazione
per l’errata applicazione della normativa UE.
Fornisce assistenza formativa rivolta al personale pubblico e privato dei Paesi
candidati all'Unione Europea e dei Paesi terzi a vocazione europea o vicini.
Informa, attraverso il Punto nazionale di contatto, su norme e principi dell’Unione e
nazionali che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell’UE.
Responsabile del progetto e del coordinamento redazionale Annamaria Villa
In collaborazione con Ufficio formazione
del Segretariato generale
Testi a cura di Luigi Marchegiani
(cap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Michele Gradoli (cap 8).
Ideazione grafica Annamaria De Caroli