Regolamento circhi e spettacoli viaggianti
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Regolamento circhi e spettacoli viaggianti
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. REGOLAMENTO per l’assegnazione delle aree per l’installazione e l’esercizio dei Circhi e degli Spettacoli Viaggianti .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. U.O. SUAP II TITOLO I FINALITA’ E DEFINIZIONI Articolo 1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina l’attività di spettacolo viaggiante, manifestazioni circensi ed attività similari sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche. Articolo 2 Definizioni 1. Per area comunale si intendono le aree di cui il Comune è proprietario o comunque ne abbia la disponibilità. 2. Per tipo di attrazione si intende la singola attrazione o impianto individuato nell’elenco delle attrazioni di cui all’art. 4 della Legge 337/1968 approvato con decreto ministeriale. III TITOLO II SPETTACOLI VIAGGIANTI Articolo 3 Elenco aree 1. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 18/03/1968 n. 337 l’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo individua l’elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni delle attività di spettacolo viaggiante, manifestazioni circensi ed attività similari. Tale elenco è aggiornato di norma una volta all’anno, con atto deliberativo della Giunta Comunale o allorquando se ne ravvisi la necessità. 2. Per le eventuali variazioni da apportare all’elenco, di cui al primo comma, l’Amministrazione Comunale valuta proposte pervenute dalle Associazioni di categoria. 3. Qualora le aree destinate all’attività di spettacolo viaggiante non potessero più essere utilizzate a tale scopo, l’Amministrazione si impegna ad individuare altre aree sul territorio comunale. Sono fatti salvi i casi di indisponibilità temporanea per motivi di pubblica utilità. 4. Il rilascio di autorizzazioni per attività di un grande complesso di attrazioni, come di seguito definito, su aree sia pubbliche che private, esclude il contemporaneo rilascio di autorizzazioni per attività di altro grande complesso di attrazioni nell’ambito della stessa frazione. In concomitanza con il suddetto grande complesso, nell’ambito della stessa frazione, sono autorizzate solo singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni, ai sensi dell’art. 9. Articolo 4 Aree private 1. E’autorizzata l’installazione di attività di spettacolo viaggiante su aree private, in assenza di individuazione di aree pubbliche idonee nell’elenco di cui sopra, limitatamente a grandi complessi di attrazioni e ad attività circensi, previa presentazione di documentazione attestante la disponibilità delle stesse, fatta salva la compatibilità urbanistica, nonché l’idoneità dal punto di vista della viabilità. 2. Singole attrazioni e/o piccoli complessi sono autorizzati su aree private, in assenza di individuazione di aree pubbliche idonee nell’elenco di cui sopra, previa presentazione di documentazione attestante la disponibilità delle stesse, fatta salva la compatibilità urbanistica, nonché l’idoneità dal punto di vista della viabilità. 3. Singole attrazioni e/o piccoli complessi sono autorizzati su aree private di pertinenza di un’attività imprenditoriale, purchè il loro utilizzo sia limitato alla clientela dell’attività principale. Articolo 5 Attrazioni nell’ambito di manifestazioni a carattere temporaneo 1. Sono consentite le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno di spazi pubblici e privati che ospitano attività e manifestazioni a carattere temporaneo (quali sagre, feste popolari, feste dei partiti politici, trattenimenti vari ecc). 2. In tal caso, la richiesta per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra deve contenere, tra l’altro, l’elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante da collocare negli spazi adibiti alla manifestazione con l’indicazione delle generalità dei relativi titolari. Questi devono, comunque, richiedere l’autorizzazione temporanea con le modalità di cui ai comma 8 e 9 del successivo art. 8, nonché presentare la documentazione di cui al comma 11 dell’art. 8. 3. È fatto salvo il contenuto dell’art.3 comma 4, limitatamente alla concomitanza di svolgimento di attrazioni. IV Articolo 6 Classificazione delle attrazioni 1. Sono considerate attrazioni dello spettacolo viaggiante quelle comprese nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 337/68 e successive modifiche approvato con decreti ministeriali. 2. Si distinguono: a) singole attrazioni; b) piccoli complessi: insieme composto fino a dieci attrazioni, di tipologia diversa tra loro, di cui al massimo una grande; c) grandi complessi di attrazioni: pluralità di attrazioni non rientranti nel caso di cui alla lett. b); d) circhi; e) esibizioni moto-auto acrobatiche; f) teatrini burattini. 3. Le attrazioni considerate funzionanti in maniera autonoma, senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, video giochi, calciometri, etc.), non contribuiscono al raggiungimento dei limiti di cui ai punti b) c). Articolo 7 Attività di vendita prodotti alimentari Nell’ambito dei complessi di attrazioni autorizzati su aree private o pubbliche è consentita la presenza di non più di due attività (complessivamente) di vendita di prodotti alimentari (dolciumi e prodotti tipici dei parchi di divertimento) e/o di somministrazione di alimenti e bevande. Gli interessati devono essere in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore ed, in caso di area privata, devono essere in possesso della disponibilità della stessa. Articolo 8 Presentazione della domanda e rilascio dell’autorizzazione 1. Ogni esercente interessato all’installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, sia su area pubblica che privata, deve presentare istanza redatta in bollo indirizzata all’Unità Organizzativa SUAP. 2. Le domande per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante per il periodo estivo, da intendersi dal 01 giugno al 30 settembre, devono essere presentate tra il 1 gennaio ed il 30 aprile di ogni anno. 3. Le domande presentate successivamente al 30 aprile, fermo restando il termine perentorio di cui al comma successivo, sono valutate soltanto in caso di effettiva disponibilità dell’area oggetto delle stesse, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 4. Le domande per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale per il restante periodo, da intendersi dal 01 ottobre al 31 maggio, devono essere presentate perentoriamente 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’attività. 5. L’esito dell’istanza è comunicato all’interessato. 6. In caso di esito positivo, l’interessato deve comunicare entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento, l’eventuale rinuncia. 7. L’area assegnata al rinunciatario è attribuita ad altro richiedente, che abbia presentato istanza nei termini prescritti nel presente articolo, a condizione che le dimensioni dell’attrazione, di cui si chiede l’installazione, siano compatibili con quelle dell’area messa a disposizione e che l’attrazione sia rivolta allo stesso tipo di utenza di quella del rinunciatario o, comunque, un’attrazione non presente nell’area. 8. La domanda deve contenere: a) generalità del titolare dell’attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito telefonico e fax presso cui inviare eventuali comunicazioni); b) fotocopia di un documento di riconoscimento; V c) denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare con il relativo numero di codice identificativo; tipologia di gioco e di premio, in caso di piccole attrazioni; elenco e numero dei giochi, inseriti in sale giochi o padiglioni di trattenimento; d) indicazione precisa delle aree e delle date in cui si chiede lo svolgimento delle attività, nonché l’effettivo periodo di occupazione necessario per il montaggio e lo smontaggio dell’attrazione; e) misure dell’ingombro delle attrazioni che si intendono installare, nonché dell’ingombro di pedane, casse, tettoie, ecc.; f) documentazione fotografica delle attrazioni; g) numero di Codice Fiscale o di Partita IVA dell’Azienda; h) dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane - abitazioni al seguito. 9. Contestualmente alla presentazione della domanda e comunque entro i termini di cui sopra, devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia dell’autorizzazione annuale rilasciata dal Comune di residenza per le attrazioni di spettacolo viaggiante o dichiarazione sostitutiva del possesso della stessa; b) copia del documento attestante l’avvenuta attribuzione del numero di codice identificativo delle attrazioni di cui si chiede l’installazione; c) collaudo tecnico delle singole attrazioni, certificato annuale di idoneità statica della struttura e certificazione di conformità e collaudo della parte impiantistica; tutti i documenti dovranno essere validi per l’anno in corso; d) autocertificazione penale ed antimafia; e) fotocopia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi. 10. Le domande prive di alcuno degli elementi suddetti non sono prese in considerazione se non integrate entro i termini di cui al presente articolo commi 2 e 4. In tal caso, è considerata come data di presentazione quella in cui è stata completata la documentazione. 11. In fase di rilascio dell’autorizzazione l’esercente deve consegnare: a) n. 1 marca da bollo per l’atto autorizzatorio secondo l’imposta vigente; b) certificato di corretto montaggio, riguardante tutti gli aspetti di sicurezza redatto da un professionista abilitato ovvero autocertificazione e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; in caso di impianto con capienza inferiore a 200 posti, documentazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19.08.1996 sostitutiva della verifica della C.T.V.; c) attestazione relativa al pagamento della C.O.S.A.P. 12. L’esercente deve presentare, almeno 10 giorni prima dell’installazione, l’eventuale richiesta di modifica della viabilità, ad esclusione dello svolgimento di tale attività in concomitanza con le fiere paesane. Articolo 9 Modalità di assegnazione delle aree comunali 1. Ferma restando la corretta presentazione della domanda, in base alle modalità di cui all’articolo precedente, è data priorità, secondo l’ordine di seguito indicato: a) a coloro che abbiano una maggiore anzianità di frequenza nell’area richiesta (a partire dal 01.01.2000), purché l’attrazione di cui si chiede l’installazione sia compatibile con lo spazio massimo assegnabile; b) a coloro che richiedono l’installazione di una “novità” intendendo, come tale, un’attrazione non presente nell’area negli ultimi tre anni; c) a coloro che abbiano presentato domanda per la stessa area negli anni precedenti (a partire dal 01.01.2000) cui abbia fatto seguito diniego da parte dell’Amministrazione Comunale, per mancanza di disponibilità di spazio. Anche in tal caso l’attrazione di cui si chiede l’installazione deve essere compatibile con lo spazio massimo assegnabile; d) secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Rosignano Marittimo; e) sorteggio. VI 2. Laddove venga richiesto, per l’installazione dell’attrazione, uno spazio maggiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, la collocazione della medesima è consentita solo qualora vi sia compatibilità con lo spazio massimo occupabile, anche in relazione alla consolidata collocazione di attrazioni nella stessa area. 3. Non sono autorizzate nello stesso periodo attrazioni uguali. Articolo 10 Nuove Aree 1 In caso di nuove aree del territorio comunale destinate allo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante, i criteri di assegnazione sono i seguenti: • ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Rosignano Marittimo; • sorteggio in caso di presentazione delle domande nello stesso giorno. 2. Non sono autorizzate nello stesso periodo attrazioni uguali. Articolo 11 Collocazione delle attrazioni 1. L’U.O. Sportello Unico ed Attività Produttive indica agli esercenti la collocazione dell’attrazione nelle singole aree, in base a quanto previsto nelle planimetrie allegate al presente Regolamento. 2. Nei casi in cui necessiti l’esame preliminare da parte della Commissione Tecnica di Vigilanza, deve essere presentato, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, apposito progetto, contenente l’esatta collocazione delle singole attrazioni, firmato da tecnico abilitato incaricato da 2/3 esercenti indicati in rappresentanza dei titolari o dall’organizzazione sindacale individuata dall’Amministrazione Comunale. 3. La Polizia Municipale verifica la regolarità dell’installazione delle attrazioni nel rispetto delle planimetrie delle aree o del progetto. Articolo 12 Sostituzione di attrazione In caso di richiesta di sostituzione di attrazione, la medesima è accolta solo a condizione che le dimensioni della nuova attrazione siano compatibili con quelle dell’area a disposizione e di tipologia non presente nel complesso. Articolo 13 Subingresso nell’attività mortis causa o per atto tra vivi 1. In caso di subingresso mortis causa nell’attività, i diritti acquisiti dal dante causa vengono trasferiti integralmente agli eredi legittimati. 2. In caso di cessione di azienda per atto tra vivi, i diritti maturati dal cedente vengono trasferiti all’acquirente. 3. Qualora oggetto della cessione sia la sola attrazione, ma non l’azienda, non è dato luogo a trasferimento di diritti di sorta. Articolo 14 Durata, orario e frequenza 1. La durata ed il giorno di inizio dell’attività di ogni complesso e di singole attrazioni, sono di norma gli stessi per tutti i partecipanti, tenendo conto anzitutto della consuetudinarietà dei periodi delle manifestazioni, della maggioranza delle specifiche richieste dei frequentatori dell’area e delle priorità poste dall’Amministrazione Comunale nell’interesse pubblico. VII 2. Non è consentita la cessazione e/o l’interruzione anticipata dell’attività, rispetto al periodo concesso, ad eccezione dei seguenti casi: a) impossibilità tecnica di funzionamento dell’attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente, prima dello smontaggio dell’attrazione, deve presentare idonea certificazione, rilasciata da un professionista abilitato attestante l’effettiva natura ed entità del danno, nonché l’impossibilità di riparazione in loco; b) motivi di salute del titolare dell’attrazione o dei parenti di primo grado o del convivente, purché documentati da idonea certificazione medica, da presentarsi entro dieci giorni dalla cessazione o interruzione dell’attività. 3. Qualora l’esercente, dietro specifica comunicazione scritta, da far pervenire almeno un giorno prima della data di apertura del complesso o della singola attrazione, dimostri, con idonea certificazione, di essere impossibilitato a partecipare per la sussistenza di una delle fattispecie di cui ai punti a) e b) del precedente comma, non perde i diritti maturati fino ad allora. 4. Ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche, l’attività di spettacolo viaggiante deve cessare nei giorni dal lunedì al giovedì entro le ore 24.00 mentre nei giorni di venerdì, sabato, domenica, deve cessare entro le ore 01.00. Le emissioni musicali devono cessare entro le ore 24.00. Articolo 15 Obblighi e prescrizioni 1. I titolari delle attrazioni: a) sono responsabili di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo e dal funzionamento degli impianti e delle strutture, esonerando, in tal modo, l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità; b) devono rispettare le normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi; c) devono occupare le aree assegnate nelle modalità previste dagli atti abilitativi; d) non possono smontare le strutture e gli impianti e lasciare le aree assegnate prima del termine previsto nell’atto autorizzatorio, se non per le ipotesi di cui all’art. 14 del presente regolamento; e) devono rispettare gli orari di svolgimento delle attività stabiliti dal precedente articolo; f) devono osservare le disposizioni vigenti in materia di emissioni sonore; g) devono mantenere il decoro e la pulizia degli impianti e delle strutture nonché delle aree limitrofe, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti in modo differenziato; h) devono provvedere, a proprie spese, agli allacciamenti elettrici ed idrici; i) devono esporre chiaramente il prezzo previsto per l’accesso allo spettacolo e/o attrazione; j) devono tenere a disposizione, per i controlli degli organi competenti, la documentazione inerente l’attività; k) non devono parcheggiare, nell’area concessa, con mezzi non strettamente indispensabili per l’esercizio dell’attività. VIII Articolo 16 Carovane 1. La sosta delle carovane è ammessa, contestualmente o, comunque, funzionalmente allo svolgimento dell’attività, nei luoghi di cui all’elenco allegato al presente regolamento. 2. A tal fine, ogni esercente deve indicare nella domanda per lo svolgimento dell’attività il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo da destinare alla sosta. 3.Fatta salva l’attività circense, di norma, ogni esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, può sostare con un solo mezzo abitativo. 4.Non sono consentite soste agli esercenti che risultino svolgere la propria attività fuori dal territorio comunale, anche se residenti nel Comune di Rosignano Marittimo. 5.Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene. 6.Ogni esercente deve realizzare a proprie spese gli allacci di cui necessita, ai sensi delle normative vigenti. 7.Gli esercenti autorizzati a svolgere attività di spettacolo viaggiante su area privata sono tenuti ad individuare un’area privata per la collocazione delle carovane, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria nonché previa verifica delle problematiche connesse alla viabilità. In tal caso l’esercente deve presentare idoneo titolo di disponibilità dell’area. In caso di singole attrazioni, e ferma restando la disponibilità di spazi per carovane, è possibile, anche per chi esercita attività su area privata, posizionare la carovana in area pubblica. IX TITOLO III CIRCHI Articolo 17 Circhi 1. All’ attività circense si applica, in quanto compatibile, la disciplina del presente regolamento. 2. La concessione dell’area ha la durata massima di giorni 15 (quindici) e deve intercorrere un periodo di giorni 10 (dieci) tra un’occupazione e l’altra. 3. Su tutto il territorio comunale, in uno stesso periodo è rilasciata una sola autorizzazione per spettacolo circense. 4. Nell’ambito dello svolgimento dell’attività circense è consentita la presenza di non più di due attività (complessivamente) di vendita di prodotti alimentari (dolciumi e prodotti tipici dei parchi di divertimento) e/o di somministrazione di alimenti e bevande. Gli interessati devono essere in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore e, in caso di area privata, devono essere in possesso della disponibilità della stessa. Articolo 18 Prescrizioni per l’esercizio dell’attività circense 1. I titolari di autorizzazione devono provvedere, durante tutto il periodo dell’attività, alla pulizia della zona occupata, rimuovendo giornalmente i rifiuti e procedendo alla pulizia finale nel rispetto degli obblighi prescritti in materia di rifiuti solidi urbani. Devono, inoltre, realizzare, a proprie spese, gli allacci di cui necessitano, ai sensi delle normative vigenti. X TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 19 Sanzioni 1. Per quanto non disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ovvero da altre norme generali e particolari e da altri regolamenti comunali, la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, secondo le procedure dettate dalla Legge 689\81 e successive modifiche e integrazioni. 2. Sono previste, inoltre, le seguenti misure interdittive/sanzioni: 1) immediata cessazione dell’attività, nonché esclusione per un anno dall’assegnazione di spazi per lo svolgimento dell’attività sul territorio comunale, in caso di: a) installazione e/o esercizio di un’attrazione in assenza di autorizzazione amministrativa; b) installazione e/o esercizio di un’attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata; c) installazione e/o esercizio di un’attrazione diversa da quella autorizzata; 2) esclusione dall’assegnazione di spazi per lo svolgimento dell’attività per l’anno successivo a seguito del verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) ritardato inizio o protrazione dell’attività, oltre il periodo consentito, senza aver richiesto preventiva autorizzazione; b) cessazione anticipata dell’attività fuori dai casi previsti dall’art.14; c) inosservanza dell’orario d’esercizio; d) mancanza di ordine e decoro dell’attrazione e del suolo circostante, nonché mancata pulizia finale dell’area occupata dall’attività e dalle carovane; e) mancata comunicazione della rinuncia di cui all’art.8 comma 6; f) mancato pagamento della C.O.S.A.P. 3. L’esclusione dall’assegnazione degli spazi è comunicata agli interessati a seguito di contestazioni effettuate dagli organi di controllo e dal Corpo di Polizia Municipale. Articolo 20 Sospensione e revoca dell’autorizzazione 1. L’Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può, in ogni momento, sospendere o revocare l’autorizzazione senza che l’interessato possa avanzare, a qualsiasi titolo, pretese di risarcimento o indennizzo. 2. L’Amministrazione può, in qualsiasi momento, sospendere o revocare l’autorizzazione a seguito di inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre prescrizioni indicate di volta in volta nell’atto autorizzatorio. Articolo 21 Disposizioni finali 1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. XI Elenco delle delle aree pubbliche per spettacoli viaggianti. viaggianti. Piazza Monte alla Rena Parcheggi di Via Amendola Rosignano Solvay Piazza Risorgimento Spettacoli di strada e burattini. Area antistante Asilo Rodari Spettacoli di strada e burattini. Piazza della Repubblica Area tra Via Champigny e Via Musselburgh Area pubblica tra Via Borsellino e Via Dante Vada Castiglioncello Piccole, medie attrazioni (quest’ultime per bambini per un’occupazione massima di 100 mq.)(escluso il periodo dal 01 luglio al 31 agosto ed il periodo di svolgimento della fiera annuale); spettacoli di strada e burattini; piccole, medie e grandi attrazioni (limitatamente ai festeggiamenti di Santa Teresa fino allo spostamento della stessa ). Piccole, medie e grandi attrazioni (limitatamente ai festeggiamenti di Santa Teresa), una volta realizzati i lavori necessari. Piccole e medie attrazioni; spettacoli di strada e burattini, compatibilmente con la viabilità. Piccole e medie attrazioni. Spettacoli di strada e burattini. Spettacoli di strada e burattini. Viale Trieste angolo Via N. Sauro Piccole e medie attrazioni. Lungomare Monte alla Rena Spettacoli di strada e burattini. Loc. Le Morelline Auto e Moto acrobatiche nei giorni feriali dopo le ore 18.00 e nei giorni festivi Piazza Garibaldi lato a sud della Chiesa Spettacoli di strada e burattini compatibilmente con attività programmate. Area compresa tra Via Telesio e Via delle Saracine Piccole, medie attrazioni. Pineta Marradi (lato ovest) Piccole e medie attrazioni quest’ultime per bambini (limitatamente al numero di attrazioni ad oggi autorizzate) Pineta Marradi (area compresa tra i Campi da Tennis e la Stazione dei Carabinieri) Loc. Caletta (area compresa tra Via degli Olivi e Via dei Frassini) Spettacoli di strada e burattini. Spettacoli di strada e burattini. Piazza Antonio Gramsci Piccole, medie e grandi attrazioni (limitatamente ai festeggiamenti della Fiera di Ottobre). Spettacoli di strada e burattini. Gabbro Parco M. Collecchi Spettacoli di strada e burattini. Nibbiaia Piazza Mazzini/Barontini Spettacoli di strada e burattini. Piazza Carducci (davanti scuole) Spettacoli di strada e burattini (non in orario scolastico). Borgo del Castello Spettacoli di strada e burattini. Castelnuovo della M.dia Rosignano Marittimo XII Carovane Rosignano Solvay Via della Costituzione limitatamente al periodo della Fiera di Santa Teresa e solo per gli esercenti della stessa Rosignano Solvay Area pubblica di Via Pisacane per il titolare dello spettacolo viaggiante installato in Castiglioncello Pineta Marradi avente concessione di suolo pubblico annuale Rosignano Solvay Loc. Le Morelline Via G. Rossa parcheggio pubblico, fruibile al termine dei lavori di sistemazione della zona Vada Area Via Telesio. N.B. Questa area sarà utilizzata fino a che non saranno terminati i lavori di sistemazione in Loc. Le Morelline XIII INDICE TITOLO I – FINALITA’ E DEFINIZIONI Art. 1 – Finalità Art. 2 – Definizioni TITOLO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI Art. 3 – Elenco aree Art. 4 – Aree private Art. 5 – Attrazioni nell’ambito di manifestazioni a carattere temporaneo Art. 6 – Classificazione delle attrazioni Art. 7 – Attività di vendita prodotti alimentari Art. 8 – Presentazione della domanda e rilascio dell’autorizzazione Art. 9 – Modalità di assegnazione delle aree comunali Art. 10 – Individuazione Nuove Aree Art. 11 – Collocazione delle attrazioni Art. 12 – Sostituzione di attrazione Art. 13– Subingresso nell’attività per atto tra vivi o mortis causa Art. 14 – Durata, orario e frequenza Art. 15 – Obblighi e prescrizioni Art. 16 – Carovane TITOLO III – CIRCHI Art. 17 – Circhi Art. 18 – Prescrizioni per l’esercizio attività circense TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 – Sanzioni Art. 20 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione Art. 21 – Disposizioni finali .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.