1 TRIBUNALE DI BRESCIA CORTE D`ASSISE DR. ENRICO
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1 TRIBUNALE DI BRESCIA CORTE D`ASSISE DR. ENRICO
milani Firmato digitalmente da milani ND: cn=milani, o, ou, [email protected], c=IT Data: 2010.09.06 15:43:06 +02'00' TRIBUNALE DI BRESCIA CORTE D'ASSISE DR. ENRICO FISCHETTI DR. ANTONIO MINERVINI Presidente Giudice a latere VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA PAGINE VERBALE: n. 158 PROCEDIMENTO PENALE N. 3-08 R.G. A CARICO DI: MAGGI + ALTRI UDIENZA DEL 10/12/2008 Esito: 1 INDICE ANALITICO PROGRESSIVO RICHIESTA DI PROVE ............................................................................................................................. 4 INTERVENTO DEL PRESIDENTE:........................................................................................................... 4 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FARES (per la difesa di Pino Rauti): ........................ 6 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI (difesa Delfo Zorzi):...........................13 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: .......................................................47 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – RONCO:..................................................................57 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI (difesa di Delfino Francesco): ................74 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – PAVAN (per la Difesa Maggi): ................................81 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: ..............................................................82 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: .............................................97 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO:........................................................98 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BERNARDI (per la Difesa Maifredi): ..............104 INTERVENTO DEL PRESIDENTE:........................................................................................................114 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI:.................................................128 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: ..................................................135 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – NARDIN: .....................................................141 R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 2 TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE Procedimento penale n. 3-08 - Udienza del 10/12/2008 DR. DR. DR. DR. ENRICO FISCHETTI ANTONIO MINERVINI ROBERTO DI MARTINO FRANCESCO PIANTONI Presidente Giudice a latere Pubblico Ministero Pubblico Ministero GREGORACE MARIA PIA Ausiliario tecnico PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI + ALTRI - R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 3 RICHIESTA DI PROVE INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora, prima chiedo al Pubblico Ministero perché non abbiamo i fascicoli dell’esecuzione provvisoria che riguardano Maggi e Tramonte; abbiamo quello che riguarda Zorzi, che sappiamo essere latitante o, perlomeno, c’è un decreto di latitanza. Non abbiamo questi due perché il fascicolo non li prevede. È solo per sapere le vicende processuale di questi due. Dopodiché do la parola adesso ai Difensori. Naturalmente adesso, con maggiore cognizione di causa, che è molto limitata – come sapete - perché le nostre conoscenze sono giustamente molto limitate, invito tutte le Parti (come ha sostenuto il Pubblico Ministero nella sua introduzione e qualche Difensore) a trovare un accordo per quanto riguarda dichiarativi, gestibile il sia di l’acquisizione documenti. processo, perché sia Questo di per chiaramente se atti rendere per noi questa fase è molto difficile, avendo dei parametri che sono 187, 190, 238 e 238 bis, li conosciamo tutti, però le nostre possibilità sono anche basate sul fatto che dovremmo avere conoscenza di qualche cosa che giustamente non conosciamo. Quindi il mio è un invito proprio riusciamo ad avere a contezza limitare il del fatto materiale che, se non probatorio, soprattutto dichiarativo ad un numero di testi che sia abbastanza contenuto, poi cercandoci di concentrare su certi fatti. Ricordatevi sempre che ci sono sempre il 238 bis, il 235… ci sono tutti quegli articoli a cui potete fare riferimento per provare circostanze che non siano nel cuore del processo. Quindi questo è un invito caldo che ho: preferisco spendere più tempo per l’ammissione delle prove, per cercare di capirne qualche cosa di più e, quindi, sentire le vostre R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 4 opposizioni e le vostre richieste, e trovare un accordo eventualmente su certi punti, per poter poi iniziare il processo con passo spedito. Quindi meglio un’udienza in più. Anche qui non consentire repliche intervento, sempre possibilità di questo, la saremo, ed per dare ai sarò rigido eventuali valutazione parola non e a di Difensori nel richieste noi la di maggiore conoscenza. degli non Detto imputati, cominciando dall’Avvocato Fares. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 5 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FARES (per la difesa di Pino Rauti): Signor Presidente e signori della Corte, questa Difesa è certamente consapevole della particolare complessità di questo processo. Non di meno la decisione che la Corte adotterà in ordine all’evidenza, congrua alle prove determinerà oppure una è quasi quasi dibattimento. E qui probabilmente, il problema una in decisione che, automatico una interminabile credo che stia maggiore: cioè durata del per voi, quello di trovare un giusto equilibrio tra due esigenze proprie del processo penale. Da un lato quella di consentire che il dibattimento possa articolarsi in tutti i passaggi necessari all’accertamento processuale della verità; e l’altra (che non considero meno rilevante) è quella di non accantonare il principio costituzionale che garantisce all’imputato il diritto ad una ragionevole durata del processo, di modo che esso stesso non sia, di per sé, già una sorta di punizione, di anticipazione di punizione. Soprattutto, se Presidente me lo consentirà, come nel caso di Pino Rauti, ci si trova di fronte ad una persona che ha già da un po’ passato gli ottant’anni e che, peraltro, si trova in condizioni di salute precarie e particolarmente preoccupanti al punto tale che, a seconda dell’evolversi di queste condizioni, ciò potrebbe determinare questa Difesa - naturalmente non è questo un tema che affronto adesso - a porre un problema di carattere processuale alla Corte. Ciò detto, ritengo l’Ufficio del che sia oggettivamente Pubblico Ministero considerevole sforzo investigativo comprensibile che stesso lo innegabile abbia Ufficio ed profuso è, che un quindi, rivendichi il proprio diritto a ricostruire con una analoga ampiezza e profondità non solo quello che definisco il freddo dato processuale relativo all’imputazione; ma anche il più R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 6 ampio contesto storico, culturale, politico e giudiziario che fa da sfondo all’imputazione stessa. Ma proprio questo profilo – a mio modo di vedere - costituisce il fulcro della questione che la Corte dovrà dirimere, poiché il dato interpretativo dal quale non si può in alcun modo prescindere è quello della pertinenza del mezzo istruttorio al tema della prova introdotta nel giudizio. Ed a me pare che proprio il profilo della diretta pertinenza con il tema della prova dei mezzi istruttori, Accusa, richiesti sia particolare oggettivamente l’indicazione concretizza in delle (lei interminabile prove l’avrà molto Pubblica carente. orali, che verificato) tabulazione dalla di in Perché spesso una nomi, si fredda, quasi fisiologicamente non consente - neanche a chi conosce il processo - di orientarsi con una certa immediatezza in ordine al requisito della inerenza delle stesse al tema del giudizio. Io, francamente, mi aspettavo che i Pubblici Ministeri - nella loro esposizione orale - fornissero alla Corte un più stringente ascoltato criterio ed ho argomentazioni interpretativo; avuto l’opportunità dell’Accusa. Hanno, in di realtà, ho rileggere le a mio modo, evidenziato un metodo più storiografico che giuridico e, dal punto di vista probatorio, mi pare più indefinito e nebuloso che puntuale. Allora ciò mi ha portato ad una riflessione: quello del Pubblico Ministero è un approccio probatorio volutamente impreciso, perché deve supplire alla mancanza di una prova immediata, puntuale e diretta? Io credo che, almeno per quello che concerne la posizione di Pino Rauti, sia assolutamente così: e le verificherete conto per in avere corso d’opera. un’avvisaglia Ma di basta questo rendersene aspetto, a leggere il capo di imputazione, per quel che riguarda Pino Rauti, che stabilisce, evidenzia un postulato: e R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 7 cioè che Ordine Nuovo fosse un’organizzazione eversiva che aveva in essere la pianificazione di una serie di attentati terroristici al fine di minare alla sicurezza interna dello Stato. Doppiamente, tra questi, c’è anche quello di cui ci dobbiamo occupare: Piazza della Loggia. Pino Rauti era l’esponente di vertice di questa organizzazione. Punto. Fine. Non vi è contestazione di, anche se più o meno specifica, condotta come - magari in maniera anche molto generica esiste per gli altri coimputati: mi viene in mente la posizione di Maggi, a cui genericamente viene attribuita una condotta organizzativa di direzione. Per Pino Rauti non c’è neanche questo: risponde di una sorta di concorso ideologico, politico, di indirizzo. Allora mi rendo conto quanto sia gravoso il compito del Pubblico Ministero che deve provare la diretta responsabilità del fondatore di un movimento politico in un fatto grave e drammatico come quello della strage di Piazza della Loggia. Movimento (e qui faccio solo un flash, perché sarebbe una questione… entrerei troppo nel merito e non ho intenzione di farlo, e lei giustamente, Presidente, mi toglierebbe la parola) che ha avuto, come ha già accennato il dottor Piantoni nella sua esposizione, una vita piuttosto travagliata. Allora, se così è, se questa è l’impostazione, se questo è il perimetro all’interno del quale, Rauti, per dovrà quanto riguarda evolversi la posizione l’istruttoria di Pino dibattimentale, francamente poco mi ci ritrovo con i mezzi di prova proposti dal Pubblico Ministero. Il perimetro è un perimetro processualmente rigoroso: il capo di imputazione è quello. Ovviamente, solo per i Giudici popolari, il capo d’imputazione piace o non piace, è generico o non è generico, il Tribunale, la Corte chiedo scusa - ha già emesso un’ordinanza in questo senso, ma quello che è certo è che la Corte il capo di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 8 imputazione quello, non lo tocca: l’alveo è quello il capo di imputazione determinato dal capo è di imputazione. Se lo vorrà, lo potrà fare solo il Pubblico Ministero e si apriranno degli altri scenari di carattere processuale. Ma questo è capo d’imputazione e a questo noi dobbiamo fare riferimento. Allora se quello è il capo di imputazione, questa Difesa ha proposto una lista testimoniale proporzione, in che numericamente riferimento agli (soprattutto altri) è in piuttosto scarna, ma evidentemente è incentrata proprio su questo aspetto. Di ovviamente questa lista l’ammissione testimoniale in toto, si chiede tranne poi, naturalmente in itinere, provvedere magari noi stessi (con il consenso delle altre Parti) ad una eventuale e parziale scrematura soggettiva. Allora, fatta questa breve e sintetica premessa, l’opinione di questa Difesa in ordine alle richieste di prova dell’Accusa è che la Corte debba respingere quei mezzi di prova richiesti che non abbiano un evidente, immediato e sufficiente grado di pertinenza ed inerenza al fatto processuale che è in contestazione. Pure mi rendo conto, e questo è un altro aspetto estremamente problematico per voi, nella fisiologica difficoltà da parte vostra di fare ciò, stante - se mi consente un termine coniato dalla Giurisprudenza - la propria, la vostra verginità conoscitiva. Compito gravoso. Questa Difesa (io non ho difficoltà a dire), tranne che per gli aspetti che vedremo in sèguito, ha una grande difficoltà a proporre alla Corte in maniera specifica e nominativa le incongruenze, le irrilevanze, le non pertinenze rispetto all’oggetto di questo procedimento; però almeno per quel che riguarda la posizione più specifica, ovviamente, di Pino Rauti, due osservazioni credo che debbano essere fatte. Non tanto in relazione alla lista testimoniale, quanto in relazione all’elenco dei R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 9 documenti di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l’acquisizione. Mi riferisco in particolare ad una serie di documenti che sono contenuti. Io poi, signor Presidente, ho redatto una nota specifica, un elenco dei documenti a cui faccio riferimento e poi, naturalmente, ne darò copia anche al Pubblico Ministero; anche alle altre Parti, ma non ho tante copie in questo momento. Le faccio girare via e-mail. Si tratta di una serie di appunti che sono contenuti in quello che è definito, nell’elenco degli atti, “un fascicolo personale di Pino Rauti”. Questo fascicolo contiene una serie di documenti che sostanzialmente sono (al dì là di articoli di giornale, o notizie di stampa, eccetera, di cui non mi pongo neanche un problema, se non spendo due parole ovviamente in ordine alla utilizzabilità degli stessi), ma una serie di appunti cosiddetti riservati. Cioè di appunti allegati a note del Ministero dell’Interno in cui si fa riferimento a notizie apprese da fonti confidenziali, di cui ovviamente nulla si sa. Allora io ho redatto questo elenco per chiederne ovviamente la non acquisizione in subordine comunque alla non utilizzabilità: ma qui naturalmente si apre la tematica dell’articolo 203 del Codice di Procedura Penale e, quindi, si ricollega ad un’altra sorta di richiesta di indicazione anomala che fa la Difesa al Pubblico Ministero di indicarci chi sono le fonti informative che hanno le fonti confidenziali che hanno determinato il funzionario a redigere delle note di accompagnamento. Evidentemente questo capirlo, recepirlo di noi, io dalla non sono lettura in grado della di lista testimoniale: debbo ritenere che mai siano state sentite queste fonti confidenziali. Ci sono dei nomi, in alcuni casi di fantasia; in alcuni casi non ci sono neanche nomi, quindi non è possibile in alcun modo risalire. Sta di fatto che, mi pare, in relazione al contenuto di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 10 questa documentazione, non ci troviamo nell’àmbito di applicabilità della disposizione di cui all’articolo 203, che non pone un problema solo di utilizzabilità; ma pone anche un acquisizione - problema in di questo acquisizione caso, in e, questa quindi, fase - al fascicolo del dibattimento di tutti questi elementi che forniscono queste informazioni. Io alla fine depositerò questo elenco, da cui poi potrà ricavare che si tratta di note riservate, di cui francamente noi non siamo in grado di sapere nulla, se non porre il problema di carattere processuale. È chiaro che laddove e questa è una sollecitazione che so essere superflua, a lei Presidente e alla Corte, ma è chiaro che laddove la Corte in questa fase processuale ritenesse di verificare testi e non di essere individuare certamente sentiti in più dovrebbero ordine a di tanto quali grado documenti essere circostanze in o in e quali acquisiti, cui è di o difficile rilevare immediatamente la non pertinenza, io credo che la Corte dovrà, durante l’istruttoria dibattimentale, monitorare (e sono certo che ciò accadrà), monitorare costantemente il rapporto alle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, la persistente utilità e coerenza delle prove che ancora devono essere assunte. Naturalmente azionando, poi, i poteri che il Codice mette a disposizione del Giudice, e cioè mi riferisco, in particolare, al quarto comma dell’articolo 495. Concludo dicendo che, da parte di questa Difesa, non c’è… o, meglio, c’è il consenso (anche se credo che, poi, gli altri colleghi faranno, specificheranno meglio una serie di osservazioni), ma in linea generale c’è il consenso alla acquisizione del cosiddetto blocco C della lista testimoniale presentata qui ovviamente, sempre, dal che Pubblico la Ministero. Corte - Anche avendone la possibilità, conformemente a quanto sin qui detto – ne R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 11 ravvisi i profili di rilevanza e di inerenza. La Difesa Rauti non ha produzioni documentali proprie e chiede, altresì, l’esame dell’imputato. Mi ricollego a quello che ho detto in apertura: non sono ovviamente in grado di dire adesso se Pino Rauti, quando sarà, sarà in grado questa di rendere Difesa, l’esame; la pur richiesta tuttavia, esplicita da di parte di ammettere l’esame, di richiedere l’esame come mezzo di prova, la intende verbalizzare tranne poi, evidentemente, quando sarà affrontare il problema relativo. Grazie, Presidente. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Grazie, Avvocato. Avvocato Franchini. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 12 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI (difesa Delfo Zorzi): L’Avvocato Bortoluzzi ed io ci siamo divisi un po’ i compiti, nel senso che io tratterò delle nostre liste testi e della nostra produzione documentale e, poi, farò alcune osservazioni di carattere generale sulle liste testi dei Pubblici Ministeri occuperò della Pubblica e sulle richiesta Accusa. E liste di documenti, perizia l’Avvocato e avanzata mi dalla Bortoluzzi, più puntualmente, tratterà la questione Di Gilio e le più specifiche opposizioni rispetto alla lista testi presentata dal Pubblico Ministero. Ecco, per quanto riguarda la nostra lista testi, io credo che sia stata strutturata in capitoli che rendono - mi pare - subito evinte alla Corte, seguendo poi una indicazione (venuta proprio specifici dal Presidente) possibili nella di essere il capitolazione più delle circostanze di fatto. Credo che questo renderà, quindi, alla Corte più semplice l’esame relativo all’inerenza e alla pertinenza delle circostanze capitolate e dei testi indicati. Mi trattengo, quindi, pochissimo: solo per fare alcune precisazioni e per spiegare alcune cose alla Corte. Ad esempio, nella prima pagina, a pagina 2 della lista voi vedete che vi è una capitolazione che riguarda, non so adesso che grado abbia, insomma, all’epoca Capitano dei ROS Massimo capitolata, Giraudo ed che è ai l’acquisizione - al termine della molto ampia, si sensi dell’articolo circostanza chiede anche 468, quarto comma bis - dei verbali di prova di altro procedimento. Si tratta del verbale di dibattimento di Piazza Fontana, Giraudo. In quell’occasione il Capitano Giraudo è stato sentito per due giorni: è stato sentito per esame del Pubblico Ministero in udienza e controesame delle Difese in una successiva udienza, 10 e 15 gennaio del 2001 mi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 13 pare. In questo verbale (che è un atto estremamente e complesso e fatto in contraddittorio, ovviamente, tra le parti, Zorzi e Maggi, in quel procedimento penale) si è trattato un numero di argomenti molto, molto elevato. Tra cui si è trattata anche la posizione Tramonte, che venne inserito come fonte nel processo di Piazza Fontana in relazione a investigazione tutte le attività dei ROS sul di riscontro Tramonte e di medesimo: identificazione di Alberto… tutta una serie di riscontri sulle dichiarazioni di Tramonte, tutta una serie… quindi un oggetto specifico relativo alla prova del fatto oggetto di questo processo. E, in quella sede, si trattò anche molto compiutamente - secondo me - il profilo della cosiddetta rete spionistica, con domande quindi sulle posizioni di Bandoli, di Soffiati, di Carret, di Teddy Richards, e via a seguire. Allora a noi pare, oltre a sentire il Capitano Giraudo, che sia importante acquisire quella fonte di conoscenza che è una fonte di conoscenza rendere fatta molto in contraddittorio più l’interrogatorio, – diciamo l’esame e così del che - potrebbe economico Capitano, io dico Capitano, chiedo scusa se sbaglio il grado, in questa sede. Poi vi sono una serie di testi sul programma di protezione di Maurizio Tramonte. documenti che i Voi testi questi documenti, dovrebbero… questi li troverete anche nell’elenco documenti. Va da sé che se viene ammesso il documento in quanto tale, non avremmo poi bisogno del teste a conferma. Poi abbiamo… ecco, c’è indicato il dottor Giancarlo Distrettuale: Tarquini si tratta che è il di note Procuratore di natura amministrativa, non ovviamente attinenti alle indagini, e naturalmente Commissione vengono (anche Centrale acquisiti i qui) di sono note Protezione. documenti, non inviate Anche abbiamo qui, alla se nessuno R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 14 problema a rinunciare all’audizione del dottor Tarquini. Abbiamo, poi, ancora Giraudo sulle indagini relative a Tramonte: noi li abbiamo scissi per argomenti, di modo che la Corte fosse più facilitata nell’individuare la rilevanza e la pertinenza. Poi abbiamo Lelio Di Stasimo la cui la rilevanza io è inutile che io sottolinei: l’acquisizione del anche verbale qui, di però, chiediamo dibattimento di Piazza Fontana, perché il dottor Di Stasio è stato lungamente sentito anche nel procedimento di Piazza Fontana, non sull’oggetto rapporto, “strage con il di suo Piazza Fontana”, supposto ma rapporto con sul suo Tramonte. Felli: è inutile anche qui, credo, che io vi sottolinei. E’ il sottufficiale dei Carabinieri che aveva un rapporto con la fonte Tritone ed, anche qui, è stato su questo esplorato in Piazza Fontana, lungamente, per cui chiediamo l’acquisizione del verbale. Due volte mi pare, addirittura: sono due i verbali di dibattimento. Perché, vedete, la cosa curiosa, nella lista testi dei Pubblici Ministeri, è che non hanno chiesto l’acquisizione di un verbale del dibattimento di Piazza Fontana, neanche uno! Ed è, credo, importante, un in materiale relazione conoscitivo proprio al assolutamente fatto oggetto dell’imputazione di cui oggi stiamo discutendo. Poi abbiamo il Bellinzona: tema è una del campo delle in Svizzera, esternazioni di località Tramonte ed anche qui abbiamo indicato le persone che sono in grado di confermare, o meno, l’esistenza di questo campo, la partecipazione a questo campo di membri dell’Agi Interpress e, quindi, non mi dilungo. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il verbale a cui ha fatto riferimento, poi, sempre alla fine di ogni capitolo, se ce li specifica anche per questo. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 15 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: No, no. Ve li trovate poi, alla Cioè noi abbiamo ogni teste fine, tutti elencati nella lista. seguìto questo sistema, Presidente: su dove chiediamo anche l’acquisizione del verbale di dibattimento… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, sì, è vero. Allora c’è già elencato. INTERVENTO fine, DELL’AVVOCATO c’è la DIFENSORE lista con – FRANCHINI: l’udienza e li Poi, alla abbiamo pure portati tutti. C’è un borsone e dopo li consegneremo alla Corte. Ancora la signora Segato è la moglie di Giangastone Romani, quindi parliamo delle riunione di cui parla Tramonte in casa Romani: altro elemento di prova relativo all’oggetto di questo processo. E così le due figlie: Patrizia Romani e spiegare invece, Stefania un Romani. momentino, Ecco, qui Giuliano devo Bovolato. Giuliano Bovolato è teste anche indicato nella lista del Pubblico Ministero, investigative poiché risulterebbe, da alcune Bovolato, emergenze appartenente o dirigente delle vecchie SAM: allora, questo, ha una sua rilevanza in relazione al racconto che fa Di Gilio, de relato da Soffiati, che sarebbe partito per Milano per consegnare la appartenente valigetta alle ventiquattrore vecchie SAM. Noi, il ad teste, un lo indichiamo in relazione ad una dichiarazione di Martino Siciliano fatta nel dibattimento Corte d’Assise Appello di Milano, Fontana, che di è cui l’appello poi integrale di questo Siciliano. Siciliano, del chiediamo verbale nel processo anche di di Piazza l’acquisizione dibattimento dibattimento Corte di d’Assise d’Appello, fra le altre cose racconta un episodio che non aveva mai raccontato: di un cena che sarebbe R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 16 avvenuta a Sesto San Giovanni, in un determinato periodo, con Maggi, Zorzi, Rognoni, Leccisi (che sarebbe quel signore Gozzoli, un Romani, che certo fratello ha trafugato Gozzoli di la salma e Bovolato, del duce), e Gianriccardo Giangastone, giornalista pubblicista. Allora, in quella sede, chiedemmo che tutte queste persone fossero assunte a prova contraria. La Corte d’Assise d’Appello ammise l’assunzione e vennero sentiti tutti: Leccasi, Gianriccardo Romani e Bozzoli, e vi sono, ed abbiamo chiesto, quindi, i relativi verbali in acquisizione. Non venne sentito Bovolato su questa circostanza, perché la notifica non andò a buon fine, insomma non si riuscì a citare. Per cui ecco perché lo indichiamo – diciamo - come teste autonomo senza verbale di prova di altro procedimento che è, invece, prevista per Bozzoli, Leccisi e Gianriccardo Romani. Abbiamo, poi, la riunione di cattolica dell’1, 2 e 3 marzo 1974: altra tutti i dichiarazione testi che erano di Tramonte. presenti a E qui questa abbiamo riunione: Falzari era l'albergatore dell’albergo presso il quale si svolse questa riunione, nonché agente informatore dei Servizi. Affadigato, Falica e la moglie di Facchini, in relazione al periodo di latitanza di Facchini in Spagna, perché Facchini viene dato presente a questa riunione, mentre invece era da tutt’altra parte. Ed un verbale di Massimiliano Facchini, deceduto, che e quello del 29 maggio 1974, reso al dottor D’Ambrosio a Milano, dove racconta la sua latitanza: dove è stato. Non era una latitanza allontanato tecnica, per Presidente: timore di in realtà, essere si era perseguito dall’Autorità Giudiziaria. Tramonte ancora parla di una presunta riunione che si sarebbe svolta a Verona tra il 12 ed il 15 maggio 1974, ove vi sarebbero stati presenti: il Capitano Delfino, l’allora Capitano Delfino, l’allora Capitano Pignatelli, Maggi, R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 17 Rognoni (se non ricordo male) ed i soliti sempre due dell’Agi Interpress, che non mancano mai. E quella riunione sarebbe stata l’occasione dell’omicidio, poi, di Silvio uscire Ferrari, queste riconosciuto eccetera. Allora in persone il è Ferrari questa mi visto avrebbe Maggi, investigativa. perché Ministeri ed Pignatelli, diciamo, risulta Pubblici avrebbe riunione Delfino, l’ipotesi, Pignatelli, i da Capitano Questa comunicato quanto ce (quindi lo non hanno ho il documento: ha avuto decreto di archiviazione, non so se me lo confermeranno, se è così, ecco) e quindi chiediamo che sia sentito su questa supposta riunione. Poi, abbiamo i rapporti tra Agi Interpress e Delfo Zorzi: voi sapete (sapete?! Non so se lo sapete), ma una delle esternazioni di Tramonte riguarda il fatto che Maggi gli avrebbe raccontato - mi scusi, Presidente, se entro in qualche dettaglio, ma così capite - Maggi gli avrebbe raccontato che Delfo Zorzi si era interessato con Guerin Serac, dell’Agi procurasse dell’Agi Interpress, esplosivo: Interpress e perché sarebbero che l’Agi venuti avrebbero Interpress due tecnici confezionato due ordigni esplosivi. Allora su questo noi vorremmo sentire Vincenzo Vinciguerra (il dichiarazioni sull’Agi specificamente in quale ha reso Interpress, relazione a una anche Delfo Zorzi serie di proprio e all’area veneta) e vorremmo sentire Guerin Serac, anche tramite rogatoria internazionale. Sì… no: si sa dov’è. Si sa dov’è. I Pubblici Ministeri hanno l’indirizzo. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: È stato indagato? INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Credo sia MARTINO: E’ ancora indagato. Non lo so. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 18 ancora indagato. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Infatti vedo qui che Serac, chiediamo nella di sentirlo ricostruzione ex di 210. Tramonte Perché Guerin è figura una chiave: nel senso che egli, attraverso un certo giorno, per televisione, fanno un servizio dove appare l’unica foto esistenze di Guerin Serac e Tramonte dice “Ah, eccolo lì, quello che era a casa di Maggi… di Romani il 25 maggio del 1974… eccetera”. E poi ci potrebbe raccontare di questa coabitazione di tre mesi in Spagna con Vincenzo Vinciguerra subito dopo… anzi, prima ancora della strage di Piazza della Loggia, a sèguito della rivoluzione dei almeno abbiamo noi Garofani. E’ questo residente indirizzo: alle non Canarie, so se i Pubblici Ministeri hanno qualche riferimento ulteriore, in caso lo daranno alla Corte. E, poi, due Ufficiali dei ROS in relazione all’epoca e alla durata della latitanza di Guerin Serac in Spagna: questa è una circostanza rilevante nel processo, perché ci interessa provare che Guerin Serac non era in Italia. Poi c’è questo Susini, che è un altro personaggio estremamente interessante, perché sarebbe stato presente sempre alla riunione 12/15 maggio 1974, di cui parla Tramonte: tanto è vero che è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di strage, di concorso in strage. Ecco, sennonché, quando è stato visto da Tramonte, si trovava detenuto a Parigi: e questo risulta da una serie di atti e da quegli agenti di P.G. che abbiamo indicato, che fanno un rapporto in cui dicono che per due anni, appunto, Susini è stato detenuto per un grave reato, tra l’altro. Adesso non ricordo se per rapina a mano armata o, insomma, una cosa abbastanza grave. Poi Giannettini: perché Giannettini è stato sentito anche in relazione anche all’Agi Interpress ed avrebbe ricevuto alcune R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 19 confidenze in carcere da Bonazzi sulla strage di Piazza della Loggia. Quindi ci è parsa una persona attinente – diciamo così - all’oggetto della prova. Ecco, poi vedete che c’è un capitolo che si intitola “Incontro di Tolosa del 24/9/1994 con Martino Siciliano”. Questo incontro è il primo incontro fra i ROS e il SISMI e avviene a Tolosa. Ed in questo incontro si radica uno nei nostri temi di prova che, per la verità, ha già fatto, è stato già oggetto di valutazione nel processo di Piazza Fontana; ma che è un tema comune anche a questo processo. Perché? Perché da qui nasce, attraverso tutta una serie di ragionamenti che adesso non vi illustro (perché, sennò, veramente, farei una relazione introduttiva), si radica quello che è l’odio e l’astio di Di Gilio nei confronti di Zorzi. Perché, in questo incontro di Comandante, Tolosa, al Siciliano Capitano dice, Giraudo che rivela l’autore al della strage di Piazza Fontana è Carlo Di Gilio. Ed, allora, successivamente c’è una conversazione in Questura di cui chiediamo la trascrizione, tra Di Gilio e Maggi, in cui si comprende Siciliano sia appunto, della radica questo perfettamente stato che mandato strage di sentimento Di da Zorzi Piazza di Gilio odio per Fontana. e pensa di che accusarlo, Da qui astio che si - ripeto - ha già formato oggetto di valutazione e di prova nel processo di Piazza Fontana, ma che ci è parso giusto riproporre, l’attendibilità quindi, è perché è estrinseca (diciamo così) un di tema Carlo patrimonio Di che riguarda Gilio comune e che, anche di questo processo. E qui chiediamo l’escussione di Martino Siciliano… l’acquisizione del verbale di Martino Siciliano Corte d’Assise tema d’Appello viene ripreso Milano in dibattimento, questo verbale, perché questo oltreché, in questo verbale, Martino Siciliano parla lungamente anche R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 20 del favoreggiamento. siamo sempre Poi sulle c’è il campo di Lastebasse: dichiarazioni di Tramonte. Qui abbiamo indicato, insomma, molte persone che parlano di questo campo di Lastebasse. Sulle condizioni di salute del collaboratore di giustizia Carlo Di Gilio, richiediamo l’acquisizione della perizia Bianchi Scaglione, che fa parte integrante dell’incidente probatorio Carlo Di Gilio Milano e dei relativi verbali: si tratta di una parte integrante dell’incidente probatorio, che ne segna la conclusione. Abbiamo nominato professor due Moreni consulenti tecnici di parte: ed il professor De Bertolini, il uno medico legale ed uno psichiatra, perché esiste in atti una consulenza dei Pubblici Ministeri sullo stesso oggetto e, quindi, verranno sentiti e daranno un loro elaborato. Ecco, qui, poi, c’è un capitolo che riguarda il programma di protezione di Carlo Di Gilio e l’episodio Emireni e chiediamo anche l’acquisizione dei verbali di Emireni e di Murgolo. Ecco, questo è un altro episodio che è un patrimonio Comune: perché vi dico queste cose? Perché, poi, farò patrimonio questo una opposizione, comune episodio anche Emireni invece. di questo (se avete Questo processo, letto è un perché l’incidente probatorio di Di Gilio sapete di cosa io sto parlando) è precedente sia alle dichiarazioni su Piazza della Loggia, sia alle dichiarazioni più importanti su Piazza Fontana, sia al riconoscimento fotografico di David Curt e, quindi, è un episodio centrale sull’attendibilità che ha già formato oggetto di valutazione sia nel processo della Questura, sia nel processo per la strage di Piazza Fontana, come giudicato. Su vedrete questo poi dalle sentenze punto, in questo passate in processo, sono emersi alcuni documenti nuovi che noi non conoscevamo, perché nel processo di Piazza Fontana, non so perché, ma R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 21 non c’erano. E si tratta ti due missive: una 7 maggio 1996, a firma dottoressa del dottor Pradella; e Salvini, una del indirizzata dottor alla Borrelli (22/4/1996) a firma Pradella e indirizzata all’allora Procuratore della Repubblica. E’ chiaro, Presidente, che queste due lettere poi le ritroverete nell’elenco documenti: se vengono acquisite nell’elenco documenti, a noi va bene così. Perché ci interessano queste lettere, che non conoscevamo? Perché parlano proprio dell’episodio Emireni . Ripeto: non erano note ed in una di queste lettere si parla di una richiesta di revoca del programma di protezione di Carlo Di Gilio, che noi non abbiamo mai trovato. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi abbiamo acquisito, nel processo di Piazza Fontana (ed hanno acquisito qui i Pubblici Ministeri nel processo di Piazza della Loggia) l’intero programma di protezione di Carlo Di Gilio, cioè tutto l’iter. Bene, all’interno di questo iter sono scoperti sei mesi: in questi sei mesi cadrebbe proprio questa revoca, richiesta programma di conoscevamo) Carlo revoca protezione, del che dottor per Borrelli noi (che non acquisisce un’importanza fondamentale ulteriormente Emireni di chiarire l’episodio Emireni. del la per L’episodio lo dico per i Giudici Popolari: un bel giorno Di Gilio telefona a questo agente di Pubblica Sicurezza, presso il quale soggiornava nel primo periodo della sua collaborazione, e dice che è urgente che Emireni vada a trovarlo. Emireni va a trovarlo e Di Gilio si lamenta di pressioni ricevute dal Capitano Giraudo per fare ulteriori dichiarazioni su determinati argomenti. La dottoressa Pradella si precipita, lo interroga in un drammatico interrogatorio e lì il Di Gilio ribadisce queste cose, dopodiché dopo pochi giorni… R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 22 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: Chiedo scusa, non vorrei che ci fossero delle interpretazioni di fatti che certamente si sono verificati, però forse è meglio parlarne dopo. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vi dico questo, sempre con l’invito solo all’accenno dell’episodio. No, ma INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – il mio invito… FRANCHINI: “L’episodio Emireni”, alla Corte, non dice niente. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il mio invito alle Parti, l’invito che ho fatto alle Parti, che poi determinerà un ulteriore contraddittorio, quindi ognuno potrà dire la sua, è per chiarire a noi certi fatti. Il Pubblico Ministero ha parlato di Anello, di Titta, eccetera e, quindi, che si accenni a certi fatti Emireni, di cui conosciamo poco, può essere consentito. Sempre nel limite di una prospettazione di fatto che ci consenta di valutare la circostanza. Naturalmente, poi, anche per venire incontro alle eventuali opposizioni delle Parti Civili e del Pubblico Ministero, sarà consentito loro di fare ulteriori approfondimenti. In questa fase non è una vera e propria replica, ma il contraddittorio ci sarà comunque. A noi serve per capire tutto, perché la grande difficoltà della Corte è che il nostro patrimonio conoscitivo è praticamente zero, o poco. Poi i criteri delle norme li conosciamo, ma voi avete un patrimonio conoscitivo che potete, per rapidi accenni, prospettare alla Corte per fare accogliere o far respingere certe istanze. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Guardi, Presidente, io ho riferito né più né meno il pezzo della sentenza passata in giudicato; dopodiché che si possa R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 23 interpretare in mille modi, questo, vabbé, sarà oggetto… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Alla fase della valutazione siamo molti lontani. INTERVENTO DELL’AVVOCATO problema di DIFENSORE correttezza, – FRANCHINI: quindi non ho Ma dato è una un mia personale interpretazione. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Che sia solo un problema di acquisizione. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ho riferito quello che dice una sentenza passata in giudicato. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prego, vada avanti! INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ecco, c’è un altro atto e che è la successiva circostanza, numero 45, per noi del tutto nuovo. Perché questa relazione di servizio del 13 aprile 1996 non so perché non esisteva nel processo di Piazza Fontana e riguarda sempre questo episodio Emireni: è una relazione di servizio a firma del Capitano Giraudo. In questa relazione di servizio, per la prima volta apprendiamo che vi è stato un riconoscimento fotografico informale della fotografia di Charly Smith: non l’avevamo mai saputo. Un riconoscimento negativo in prima battuta ed il giorno successivo positivo, riconoscimento è perché di data il verbale, successiva. poi, Ed di anche apprendiamo che vi sarebbe stato, per lo meno lo dice il Capitano lungo Giraudo incontro in tra questa relazione uno dei suoi di servizio, un collaboratori, Botticelli, e Di Gilio sul tema proprio della strage di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 24 Piazza Fontana. Anche questa ci è parsa una circostanza rilevante ed interessante per la Difesa. Poi si chiede la citazione dei tre periti che hanno svolto la perizia esplosivistica sulla morte di Silvio Ferrari. Perché? Perché, qui, questa perizia ha anche una parte comparativa con l’ordigno poi deflagrato pochi giorni dopo, dieci giorni mi pare o nove giorni, in Piazza della Loggia. E poi di Schiavi, Cerri e Brandone (che sono i tre periti che hanno svolto la perizia sull’ordigno esploso in Piazza della Loggia) chiediamo l’acquisizione dei verbali del dibattimento: sono poi elencati con la data delle udienza eccetera. Nel 1989 il Giudice Istruttore di Venezia, dottor Casson, conferisce un incarico peritale a tre periti (Montagni, Telloni e Ramazzotti) in relazione ad una serie di esplosivi trovati, se non ricordo male, nella Laguna di Venezia, e li incarica di fare una indagine ad ampio raggio in relazione ai vari attentati che si sono succeduti negli anni precedenti. Questa perizia riguarda anche la strage di Piazza della Loggia: nel senso che Montagni, Telloni e Ramazzotti rifanno le prove che già erano state Brandoni fatte sugli esplosivo e da La effetti, giungono Bianda, Schiavi, utilizzando a delle diversi conclusioni Cerri tipi e di diverse rispetto al collegio peritale incaricato qui a Brescia. Poi vi è il nostro consulente tecnico di parte, sul quale non mi soffermo: vi è una lunga capitolazione, il professor Paolo Berri. Vi è, poi, il capitolo “Vecchia Casaccia”: questa è una delle esternazioni di Di Gilio sul racconto sempre de relato da Soffiati. Qui Di Gilio dice che Soffiati, appunto, gli ha detto che è stato a Mestre, “sono c’erano anche oltre abbiamo alla andata dei una vecchia pellami” di cui valigetta provato, in o Zorzi ventiquattrore. cerchiamo di casaccia, dove commerciava, Ed allora qui provare quando è R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 25 iniziata l’attività commerciale da parte di Zorzi e, dunque, diciamo era conseguente l’immagazzinamento del materiale. Quindi abbiamo il professor Vulbitta e Rudy Zorzi: questi sono due di cui abbiamo anche indagini difensive che sono nel fascicolo del Pubblico Ministero. Non so come siano finiti nel fascicolo del dibattimento, francamente: relazione, commercio mistero! sempre, per le Va bene. alla E Stefano Tringali in nascita esportazioni e allo sviluppo dall’Italia del verso il Giappone. Abbiamo poi, chiediamo dell’intercettazione poi ambientale la della trascrizione conversazione 2 febbraio 1995, avvenuta presso la Questura di Venezia tra Di Gilio Carlo e Carlo Maria Maggi. Qui vorrei fare presente alla Corte una cosa, se può semplificare: questa conversazione è stata trascritta dalla Polizia Giudiziaria. Questa trascrizione della Polizia Giudiziaria è stata acquisita con consenso delle Parti nel processo di Piazza Fontana ed è divenuta, quindi, verbale prova di altro procedimento. Se vi è il consenso di tutti, per noi quella trascrizione va benissimo, insomma; beh, veda la Corte, ecco. Se volete, io vi cerco (non ce l’ho qui, vi cercherò) il verbale del dibattimento di Piazza Fontana, in cui c’è l’acquisizione su consenso, per darvi la prova che si tratta di verbale di prova di altro procedimento. Ma non c’è, naturalmente, nessun problema se volete trascriverla. Sì, questi… Allino e Rettore sono quelli che hanno ascoltato la conversazione, secondo noi che riferiscono interessanti - sulle del reazioni Capitano - Giraudo all’andamento della conversazione e dopo che è finita la conversazione: c’è una relazione di servizio del 3 febbraio del 1995, firmata da Lino Rettore. Poi vi la richiesta di trascrizione dell’intercettazione R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 26 ambientale tra Roberto Rao e Pietro Battiston; e poi, vabbé, Giuseppina Gobbi (che era la padrona di una trattoria, che si chiamava “Scalinetto”) che aveva un magazzino. Secondo Rao e Battiston, in questo magazzino era conservato dell’esplosivo, oltre ad altre cose. Quindi è una teste collegata a Rao e a Battiston, i quali, naturalmente, abbiamo citato anche in relazione a quella conversazione ambientale e a questa storia dello “Scalinetto”. Battiston è stato sentito lungamente in Piazza Fontana, per cui chiediamo l’acquisizione ex articolo 468, comma 4 bis. Marcello Soffiati e la sua disponibilità di armi ed esplosivo. Questi sono tutti testimoni, da 58 a 62, che riguardano un fatto, secondo noi, assai rilevante in questo processo. Marcello Soffiati viene arrestato nel dicembre del 1974, perché si dimentica un borsello con dentro una pistola e, quindi, viene ritrovato questo borsello da una signora: lo porta in Questura e viene fatta una perquisizione molte armi, fiammiferi presso l’abitazione esplosivo, anti/vento, micce a detonatori… e vengono lenta trovate combustione, insomma, tutta una serie di cose. E questi sono i testi che riferiscono in relazione al sequestro ed alla perquisizione, eccetera. Va da sé, Presidente, che noi abbiamo messo tra i documenti il processo verbale di perquisizione e sequestro, e un atto molto importante che è il verbale di brillamento presso il Poligono di Avisa acquisiti questi, testi contorno, di gli di questi altri sono, diciamo così, reperti. tutto ai Se sono sommato, quali dei potremmo rinunciare. Persich, che ha riferito in ordine alla detenzione da parte di Soffiati di questo materiale, quindi riferirà da quando ha visto questo materiale, da chi gli ha detto Soffiati che lo aveva ricevuto e circostanze secondo noi molte rilevanti ai fini dell’oggetto della prova in questo R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 27 processo. Persich è stato sentito anche nel dibattimento di Piazza Fontana e, quindi, chiediamo l’acquisizione del verbale. Cena di Coloniola Soffiati: ai anche Colli qui è dell’aprile una delle 1974, a casa dichiarazioni di di Di Gilio. Dà per presenti Minetto, e solo nell’incidente probatorio darà presente anche Persich, per cui sono dei verbali di indagini difensive più la lunga deposizione di Minetto in Piazza Fontana ai sensi dell’articolo 468, comma 4 bis. Abbiamo introdotto anche il tema di prova su Smith e Richards, già ampiamente esplorata in Piazza Fontana. Perché l’abbiamo introdotta? Perché (e questo mi pare giusto spiegarlo) Di Gilio dà presenti questi due Ufficiali alla riunione di Rovigo, in cui si sarebbe estratto a sorte il nome di chi doveva fare l’attentato in una città dell’Alta Italia, eccetera. Richards lo dà sempre presente, Karret lo dà presente in maniera, diciamo, ondivaga; da ultimo, nell’incidente probatorio, lo dà presente. Ecco perché Richards e Karret sono comunque un tema di prova attinente anche all’oggetto di questo processo. E, vabbé, qui abbiamo messo vari atti dei ROS, che dovranno essere confermati, tutta la trasmissione della documentazione relativa a Richards. Anche qui, se verrà acquisita la documentazione (che poi troverete nei documenti) i documentazione, testi non infatti, servono. risulta che Da questa questo militare americano Terry Richards, Ufficiale secondo Di Gilio, era stato rimpatriato nel 1965, se non ricordo male. Poi abbiamo lo all’Ambasciata scambio di Americana informative Giancarlo tra l’addetto Moriconi e Vito Rizzi: ci sono due lettere sulle ricerche sull’esistenza di ufficiali statunitensi di nome Theodor Richards e David Karret. Se saranno ammesse le lettere, possiamo rinunciare ai testi. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 28 Dopodiché, Presidente, e di questi invece abbiamo portato la prova, la deposizione resa dalla signora Fonda: sono a pagina 32 della lista. La signora Fonda è la moglie di Persich ed è quella che sul retro della famosa fotografia della cena, dove c’è Charly Smith, Bandoli, la moglie di Smith ed un’altra persona, ha scritto sul retro “a casa di Giovanni, Charly Smith e sua moglie Dolores – 1972”, mi pare 31 marzo, o qualcosa del genere. Questa deposizione è stata acquisita su consenso delle Parti nel procedimento di Piazza Fontana. Vi produrrò poi, alla fine, il verbale, l’ estratto del verbale di Piazza Fontana da cui risulta l’acquisizione sul consenso delle Parti, per cui si tratta di verbale di prova di altro procedimento a tutti effetti. Così pure dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni di Charly Smith dell’8 marzo 2001 e di Dolores Smith dell’8 marzo 2001: queste deposizioni sono state rese presso il Centro di Polizia di Jefferson County e sono state acquisite su consenso del Pubblico Ministero (anche qui vi forniremo la prova, ovviamente, del consenso), nel procedimento penale dichiarazione sono di state Piazza Fontana. videoregistrate ed Queste esiste anche, quindi, l’originale della cassetta contenente la videoregistrazione, nel dibattimento del processo di Piazza Fontana. Quindi dell’originale noi ne chiediamo l’acquisizione, o ci darete il tempo, insomma, di fare una istanza per acquisire l’originale della cassetta, perché negli atti c’è una copia di questa videocassetta: se la Corte si accontenta della copia, benissimo; sennò l’originale è in quegli atti. Gli atti sono, poi, tradotti con asseverazione, eccetera. Questi atti – ripeto - sono stati acquisiti su consenso e formano a tutti gli effetti il verbale di prova di altro procedimento. Noi quindi abbiamo, poi, comunque indicato questi testi; abbiamo indicato anche il legale del R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 29 signor Smith presente e della all’atto; Giordano, che si signora Michael Dolores Eyes trovava non Smith, che e l’Avvocato come Avvocato era Stefano ma come marito dell’Avvocato De Biasi (e quindi come testimone) a Jefferson County, in Kansas, quando vennero sentiti questi signori con videoregistrazione. Ma, naturalmente, con l’acquisizione sul consenso delle parti in Piazza Fontana e, quindi, come verbale di prova di altro procedimento, noi non è che insistiamo per l’audizione di questi testi; semmai questo diventa un problema del Pubblico Ministero, se vorrà risentire questi testi, non accontentandosi del verbale di prova di altro procedimento che va, comunque, a nostro modo di vedere, acquisito. Lo stesso dicasi per il verbale 10 gennaio 2001 della signora Ivana Buzzoni: anche questo acquisito su consenso nel processo di Piazza Fontana ed anche qui vi daremo la prova dell’acquisizione su consenso. La signora Bazzoni è la moglie di un Ufficiale o Sottufficiale (adesso non me lo ricordo, francamente) americano che si chiama Charles “Owi”, per il quale – diciamo - le indagine hanno dato una qualche rilevanza, che francamente in questo momento non mi ricordo per cui non sono in grado di spiegarvi meglio questa questione. Mario Ballotta è, invece, un teste importante:è il marito… è il fratello della signora Maria Luisa Ballotta, che è la moglie di Teddy Richards. Ballotta ha reso delle dichiarazioni in sede di indagini preliminari e, quindi, lo citiamo. Maria Luisa Ballotta la stiamo cercando: sappiamo dalle dichiarazioni del fratello che risiede a Los Angeles. Il fratello non ha neppure l’indirizzo della sorella a Los Angeles e la stiamo cercando per vedere di rintracciarla e per poterla citare come testimone: ci pare importante sentire la moglie di Teddy Richards. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 30 Esternazioni di Di Gilio all’aeroporto militare di Ghedi. Lì vi sarebbe stato - secondo Di Gilio – un’antenna CIA, un certo Sam Hoover, e, quindi, sono tutti testi che hanno riferito sull’esistenza o meno di questo Sam Hoover, nel periodo di interesse presso la base di Ghedi. Poi c’è il filone dichiarazioni intrattengo, nelle perché indicazioni; Spedini, invece, il Tonoli, siamo tutti i stati Fumagalli, sequestro di testi sul quale abbastanza Tim e dovranno mi specifici Borromeo, esplosivo che non Giorgio poi abbiamo, riferire su un documento per noi molto importante, che è il ruolino tascabile dell’anno 1974 riferibile al lagunare Delfo Zorzi. Da questo ruolino tascabile risulta il trasferimento di Zorzi il 22 maggio da Mestre a San Vito al Tagliamento, Reggimento lagunare difficilissima ruolino presso e, il Battaglione Serenissima. finalmente, tascabile, perché È Carli stata abbiamo questo una del ricerca trovato questo Reggimento, questo Battaglione è stato soppresso molti anni fa, per cui questo ruolino tascabile si trovava presso una Brigata di Cavalleria che aveva, diciamo così, ereditato l’archivio del Battaglione. Questi sono tutti militari che potranno spiegare cosa è questo ruolino tascabile: lo troverete, poi, fra i documenti da acquisire e chiederemo alla Corte l’acquisizione dell’originale perché noi abbiamo una fotocopia, perché l’originale non ce l’hanno ovviamente dato, in modo che quando i testi deporranno, possano avere sott’occhio l’originale del ruolino tascabile. L’Avvocato Bortolato è, invece, un lagunare che ha svolto il servizio militare con Zorzi nello stesso ufficio. Poi vi sono una serie di testi che abbiamo sentito in sede di indagini difensive 1974, a (Fino, Napoli, Dida, Giachini) di Zorzi sulla presenza nel in relazione all’Università Orientale di Napoli per la preparazione della tesi di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 31 laurea. Poi abbiamo messo un “Argomenti vari”, che soni i responsabili secondo, della insomma, Abbiamo Lo Napoli, Galvani; di circuito Presti, Massagrande, strage Giomo, ci della carcerario Spiazzi, interessa perché viene Piazza Loggia, cosiddetto. Bonazzi, anche la dato presente Guido, latitanza in di una certa occasione in cui era in Grecia. Di Bovolato ne abbiamo già parlato. Endenson in relazione ad un documento del 21 luglio 1970: se ci ammetterete il documento, non ci serve il teste. Poi avete una lunga serie di testimonianze relativa alla riservata vigilanza a cui viene sottoposto Zorzi dopo l’arresto del 1968: e sono tutta una serie di relazioni di servizio che si snodano nel corso degli anni, fino (mi pare) al 1977, se non ricordo male, o 1976. Qui poi, su questa relazione di servizio, faremo un ragionamento quando parleremo dei documenti del Pubblico Ministero. E poi abbiamo, Presidente, enunciato tutti i verbali di prova di altro procedimento, di cui chiediamo l’acquisizione: per capirci Spirito Armando, Capuano, Tropina, Musarda, Alberini dottor e Di il De Stasio, Juris sono tutti collaboratori sentiti nel dibattimento di del Piazza Fontana. Siracusa riguarda i compensi corrisposti dal SISMI a Martino collaborazione. Beh, Siciliano di all’inizio Giraudo, Di della Stasio, sua Felli, Zotto, Zanchetta ne abbiamo già parlato. Solagna è il proprietario del capannone di Spinea che riferisce sul contratto di affitto di questo capannone e sull’epoca: anche lui sentito. Basta, mi pare. Ah, sì: troverete Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, sono la sorella e la moglie di Giovanni Ventura, a pagina 49. Perché chiediamo l’acquisizione dei verbali di Piazza Fontana? Nel corso dell’udienza preliminare, il Pubblico Ministero ha rievocato un supposto incontro dell’aprile 1973 tra Di Gilio e Zorzi in corso del Popolo a Mestre: R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 32 non so se il tema di prova verrà coltivato ulteriormente; le deposizioni di Mariangela Ventura e Pierangela Baietto riguardano questo episodio dell’aprile 1973, di cui riferisce Di Gilio. Benfari riguarda i rapporti tra Soffiati e la CIA, sentito in Piazza Fontana; e poi sono tutti testi, da 36 a 45, sono tutti verbali del dibattimento a Verona a sèguito dell’arresto di Soffiati per le armi e l’esplosivo che gli sono stati trovati presso l’abitazione. Forse rinunceremo anche, insomma: comunque, per il momento… Amos Spiazzi, Fonda, l’acquisizione dell’Interno questo Schiavi… sì, chiediamo fascicolo personale del Ministero riguardante fascicolo, servizio Zorzi del Cerri, degli ci Delfo sono Zorzi: tutte spostamenti, dei nel corso vigilanza. Questo degli fascicolo quelle vari anni, di è all’interno relaziono spostamenti questa stato di di di riservata acquisito sul consenso agli atti del dibattimento del processo numero 2/86 della Corte d’Assise di Venezia con ordinanza del 16 aprile 1987, non so se l’abbiamo. Sì. Vi porteremo l’ordinanza, perché non ce l’abbiamo. Vabbé, mi pare che ci siamo. Documenti - vabbé, Qui facciamo tutta servizio la Presidente, a e del che noi rapidissimamente: documentazione militare dell’originale perché veramente chiediamo ruolino chiediamo non ce militare lo relativa al l’acquisizione tascabile. Nel un’ordinanza danno. c’è, Qui senso, della sono Corte tutte cose relative al servizio militare ed anche qui credo sia facile, perché ci sono i capitoli molto chiari: esistenza di una vecchia casaccia, c’è il certificato di residenza, la copia del contratto di locazione tra questo Solagna, la copia del fascicolo rilasciato dalla Camera di Commercio di Padova relativo alla fondazione della società Zorzi & C. Poi, in merito alla R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 33 manifestazione appunto… del abbiamo 28 maggio prodotto le 1974, copie ci interessa, dell’edizione di “Bresciaoggi” e de “Il Giornale di Brescia” del 20, 21, 22, 23, 24 e 25 maggio 1974, perché ci interessa di stabilire quando la notizia della manifestazione è apparsa sulla stampa. Poi qui ci sono dei documenti che riguardano la sorella della moglie di Romani, che credo hanno prodotto anche i Pubblici Ministri; c’è tutto il programma di protezione di Tramonte. Poi sempre la videocassetta di Dolores Smith, Charly Smith, la copia del fascicolo di Theodor Richards… insomma, qui posso proprio correre… Sì, direi che è chiarissimo. Quindi mi riporto all’elenco documenti. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Elenco documenti che produce, sì? INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Sì, abbiamo una copia. Naturalmente, Presidente, noi poi faremo una serie di opposizioni alla richiesta del Pubblico Ministero ed abbiamo una lista testi a prova contraria che si aggiunge, quindi, alla lista principale. Anche qui abbiamo cercato di mettere del capitoli molto chiari in punto di fatto, per cui mi riporto proprio alla lista testi, perché è spiegata la prova contraria a cui si riferiscono i testimoni. E, in relazione ad un discorso che adesso sto per farvi, chiediamo l’acquisizione, credo, dell’80% del verbale di dibattimento di Piazza Fontana, sempre a prova contraria: e questo, però, ve lo spiego nella sede delle opposizioni. Adesso, allora, noi produciamo la prova delle cose acquisite sul consenso, come vi avevo detto, la lista documenti ve l’abbiamo già data, la lista testi ce l’avete. Non avete la lista testi a prova contraria e la lista dei verbali di prova di altro procedimento ulteriore. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 34 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: A prova contraria. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Sì. Ecco, ve li consegniamo tutti. Si dà atto che la Difesa produce memoria con l’indicazione dei documenti. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 35 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Voi sapete che già vi ho indicato anche la possibilità non solo di inserirli in un cd una volta ammessi, ma anche il fatto che, come la Giurisprudenza più volte ha affermato, e come la Corte di Cassazione ha anche ribadito, i documenti poi non hanno questo necessità - in momento - di essere richiesti. Naturalmente bisognerà formare ogni volta che ce ne sarà la necessità, un contraddittorio sul punto: ma questo voi lo sapete benissimo. Quindi è chiaro che adesso bisogna impostare il processo: tutto ciò che potete chiedere, è meglio che lo chiediate, però vi sarà consentito, anche per non mettervi nell’ansia, di dover dire tutto adesso… INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: No, no, ma abbiamo tutto pronto. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Siete molto diligenti. Noi siamo meno felici, perché veniamo invasi, ma insomma, è meglio essere invasi l’elenco dei richiesti subito… Allora, documenti, a prova poi stavo c’è contraria, dicendo l’elenco e poi che dei c’è c’è testi l’elenco contenente i documenti di cui si chiede l’acquisizione a prova contraria. E questi sono, credo… INTERVENTO no. DELL’AVVOCATO I documenti DIFENSORE a prova – FRANCHINI: contraria sono Presidente, alla fine dell’elenco documenti, poi c’è la lista testi a prova contraria e la lista dei verbali di altro procedimento, di cui si chiede l’acquisizione a prova contraria. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, parlavo sempre degli atti che richiedete o dei testi che richiedete a prova contraria. Quest’ultimo fatte con elenco il riguarda, consenso delle invece, Parti le in acquisizioni dibattimento? R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 36 Quello che inizia con… INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Sì, quella è la prova degli atti acquisiti… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: documenti acquisiti E, in poi, sede l’elenco e prova dibattimentale con dei il consenso delle Parti. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Io faccio solo alcune considerazioni di carattere generale sulla lista testi del Pubblico Ministero e soprattutto sull’elenco documenti. Per primo, però, tratto la richiesta (che è l’unico punto su cui siamo, credo, d’accordo), sulla richiesta di perizia chimico/fisica e merceologica circa tutti i reperti recuperati, cioè tutto lo scheggiame e tutti gli altri reperti che vengono recuperati in tre fasi. Mi associo alla richiesta di questa perizia segnalando, però, la necessità di due pre/condizioni: l’assoluta necessità, è la prima, di acquisire (con i relativi allegati) la perizia Cerri, Schiavi e Brandone; ed i verbali 14, 15 e 27 novembre 1978, verbali di dibattimento, dove vengono sentiti i periti oralmente, da parte della Corte d’Assise di Brescia; nonché la perizia integrativa fatta direttamente in dibattimento, sempre di Cerri, Schiavi e Brandone, dimessa all’udienza del 26 febbraio 1979, sulle schegge (questo supplemento) estratte dai corpi delle povere vittime e le relative audizioni dei periti su questo supplemento di perizia; nonché il supplemento di perizia sulle stesse schegge fatto con il quantometro (non ho ben capìto cosa sia, ma insomma…) e integrazione perché tutti, non audizione di ci perché dei perizia. pareva sono periti I verbali corretto) i su ve verbali questo (non li di le ulteriore perizie, abbiamo cui messi chiediamo R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 37 l’acquisizione come verbali di prova di altro procedimento per quanto riguarda il processo Buzzi. Perché dico “assoluta necessità”? Perché parecchio scheggiame (non tutto, proceduto a sottoposti per campione) ad neutronico e fortuna!, ad ed analisi analisi perché i periti altri reperti chimiche a sono hanno stati bombardamento quantistica: ho imparato che questa analisi prevede lo stiramento e la pulitura del pezzo e, quindi, è indispensabile che il nuovo collegio peritale - se la Corte accederà a questa, che è una richiesta congiunta della Difesa Zorzi e del Pubblico Ministero - sappia quali analisi sono state svolte, con che reagenti e con quali mezzi, anche meccanici e quali reperti delle schegge non sono mai stati analizzati. Per esempio le schegge estratte dalle povere vittime: su 34 ne sono state esaminate 22; 12 non sono mai state esaminate, quindi dovrebbero essere intatte. Così pure per i primi, il primo gruppo di reperti che è descritto nella perizia - quella scritta. diciamo così - vi è tutta la descrizione del tipo di analisi che sono state svolte su quei reperti. La necessità che sia acquisita anche la perizia sull’esplosione del 19/5/1974, nella quale trovò la morte Silvio Ferrari. Sempre perché, in quella perizia, vi è un giudizio comparativo tra quel fatto e l’ordigno di Piazza della Loggia. Poi vorrei, brevissimamente (ho subito finito) spiegare alla Corte perché l’altra volta, quando il Pubblico Ministero ha parlato di schegge, io ho detto “no, tutti i reperti”. Non lo dicevo a caso, perché tra gli altri reperti, oltre alle schegge (io qui faccio un esempio, ma ce ne sono molti frammenti di di reperti), plastica sono stati rosso/arancione: ritrovati i periti, dei lo scrivono, hanno subito pensato che si trattasse di un pacchetto di confezionamento dell’anfo. Perché? Perché in quegli anni l’anfo era confezionato in pacchetti R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 38 rosso/arancione rinvenuto a e perché Pian questo del esplosivo Rascino in è stato confezionamenti rosso/arancione. Tuttavia non hanno fatto - su questi frammenti di plastica - alcuna analisi. Di nessuno genere. Perché hanno spiegato che la pezzatura di questi pezzettini di plastica era un po’ troppo grossa per pensare che fossero residuati dall’esplosione ed hanno, dunque, pensato che si trattasse di un sacchetto (come si dice?) schiacciato sul fondo del cestino. Sarà così, non sarà così? Io francamente non lo so, però io credo che questi frammenti di plastica (ripeto: intatti, perché non sono mai stati sottoposti ad alcun esame di tipo chimico/fisico, periziati con le né merceologico) tecniche che debbano oggi, essere probabilmente, consentono di avere molte più informazioni rispetto al 1977, anno in cui viene, poi, svolta la perizia. E così ho fatto questo esempio, perché mi è balzato agli occhi leggendo le carte: è così, io credo che vi siano altri reperti che non sono mai stati esaminati, o presi in considerazione. Per esempio, non è stato cercato, per espressa dichiarazione dei periti né il silicio, né un metallo rarissimo, di cui mi sfugge in questo momento il nome, ma metalli parti lo trovate erano presenti sul verbale. importanti? in un Perché transistor: Perché questi costituiscono è stato due delle trovato un condensatore, una pila e manca il transistor. Cercando silicio ed armonio, mi pare che si chiami questo metallo, Presidente, però mi scuserà (non mi ricordo), no, no, armonio, è un metallo raro che sta nei transistor. Ecco, quindi, dico tutti i reperti: questo intendevo dire con tutti i reperti. Allora passiamo alla lista testi del Pubblico Ministero: è un discorso generale, Presidente, poi l’Avvocato Bortoluzzi sarà più regola puntale. l’oggetto Il della nostro prova: Codice, non lo l’articolo dico per 187, lei, R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 39 Presidente, ovviamente, né per il Consigliere Minervini. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione. Ora, nel nostro caso il fatto che si riferisce all’imputazione è la strage di Piazza della Loggia. Però Ministero strage io che sono d’accordo l’imputazione politica qualificazione (285 del tratta Codice discuteremo con il questo fatto Penale), quando sarà Pubblico come sulla il cui momento. Allora, se si tratta di una strage politica - dicono i Pubblici Ministeri inquadri il - ha fatto, bisogno in da un una cornice, determinate che momento storico/politico. E qui io ci sto: è giusto. Ma in un determinato deve momento essere vuole, si storico/politico: disegnata possono cum grano trovare cioè la cornice salis, perché collegamenti anche se si i più improbabili con qualsiasi cosa, fili di collegamento tra gli avvenimenti più remoti… Allora, vi sono molti filoni di questa inchiesta del Pubblico Ministero che a noi sembrano veramente del tutto estranei al fatto del 28 maggio 1974 ed alla cornice di quel momento storico/politico o che sono talmente lontani nel tempo che sembrano più storico/politica un della extraparlamentare in tentativo storia Italia, di della ricostruzione Destra piuttosto che radicale l’oggetto della prova di questo procedimento penale. Questo non mi sta più bene, perché le sentenze non hanno, non possono e non debbano Presidente, ci avere sono questo molti scopo. filoni Allora che vede, anche non interessano, per cui io non è che faccio un’opposizione di principio; dico solo che la Corte si sta imbarcando in un processo Pubblici chiarezza mostruoso Ministeri sul l’obiettivo - fatto (credo) che – ripeto: è destinato oggetto di alla a lista non portare dell’imputazione, questa Corte e dei dei che è Pubblici Ministeri, dal loro punto di vista, e dalla Difesa dal R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 40 punto di vista della Difesa. Le responsabilità personali su quel fatto. Invece dove c’è un’opposizione fermissima è sul filone Piazza Fontana: sì, perché, se voi leggete la lista testi del Pubblico Ministero e la lista testi della Parte Civile Avvocato Sinicato, voi vedete riprodotto tutto il processo di Piazza Fontana, senza produrre un verbale di dibattimento, ed avendo una sentenza passata in giudicato. Questo non è ammissibile: ma non è ammissibile prima di tutto in punto di diritto. Perché? In primo luogo, voi sapete (il 238 bis) le sentenze passate in giudicato hanno – diciamo così - la prova di resistenza attraverso l’applicazione del 187, 192 terzo comma, ma gli elementi di prova che ne confermano l’attendibilità non possono essere gli stessi elementi di prova già definitivamente valutati. Perché, sennò, non sarebbe mai finita. Cioè, gli elementi di prova che ne confermano l’attendibilità debbono essere, semmai, elementi diversi, nuovi, ulteriori rispetto a quelli che sono stati già esaminati e che costituiscono il tessuto nella motivazionale sentenza di di Piazza tutti i Fontana fatti passata contenuti in cosa giudicata, o della Questura passata in cosa giudicata. Della Questura mi interessa meno, perché Zorzi non era imputato in quel processo. E, in secondo luogo, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione nel momento in cui indica quel criterio valutativo in relazione alle sentenze passate ingiudicate, fa riferimento non solo al 192 terzo comma, ma anche al 187: questo significherà qualcosa? riguarda E cioè significa l’oggetto l’imputazione. Cioè non si della prova può rifare, che in questa sede, integralmente il processo per la strage di Piazza Fontana. Cosa vuol dire il richiamo che la Giurisprudenza fa all’articolo 187, a proposito del 238 bis, le sentenze passate in giudicato? Vuol dire che l’oggetto della R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 41 prova a quello cui sottopone dell’imputazione infatti, Fontana Perché si è stato in lo di a stesso resistenza questo possibile relazione era la nel Freda fatto deve processo: processo e Ventura. oggetto essere questo, di Piazza Ma perché? dell’imputazione. Questo sarà possibile qui, per il procedimento Buzzi, perché è lo stesso fatto oggetto dell’imputazione; ma non si può applicare il 192 terzo comma solo senza il riferimento relazione che al riferimento: pure la Giurisprudenza 187. E’ quella 187 oggetto la sempre stessa della fa in polare di prova, questa imputazione; 192 terzo comma in relazione ad elementi che ne confermino l’attendibilità in relazione a questa imputazione. Ecco perché abbiamo introdotto due temi che c’erano nel processo di Piazza Fontana: Richard e Smith, per le Emireni, ragioni perché che ho sono già spiegato; patrimonio e l’episodio conoscitivo anche dell’oggetto di questa prova, di questo fatto. Allora noi, Presidente, abbiamo cercato che cosa? Una specie di transazione, come lei avrà visto: abbiamo prodotto, praticamente, tutti i verbali di dibattimento di Piazza Fontana. Se proprio la Corte vuole esaminare tutto il materiale di Piazza Fontana, avete tutti i verbali di dibattimento in contraddittorio; più la sentenza passata in giudicato. Che è una forma, diciamo, collaborativa ma non rifare tutto il processo, avete visto che c’è Giancarlo Vinello, c’è la cena del tacchino… tutto. C’è tutto l’intero processo di Piazza Fontana. Paese. Fatti del 1967/68, Paese. Paese e, poi, l’attentato… questo… la scuola slovena, gli attentati minori, accertatissimo nella sentenza di Piazza Fontana… Adesso me ne sfuggono anche, ma sono tantissimi i temi. E si vorrebbe rifare tutto. Poi, il secondo tema è quello degli altri provvedimenti giudiziari. I Pubblici Ministeri ne hanno prodotti, non R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 42 so, centinaia, di tutti i processi possibili ed immaginabili, ordinanze di Giudici Istruttori… insomma, possono. Va bene. Se ne sono dimenticati alcuni. Abbiamo colmato la lacuna nel nostro elenco documenti: non so, perché proprio quelli si sono dimenticati, comunque adesso li avete. Le Sezioni Unite, Presidente, lei sa meglio di me, hanno definitivamente stabilito qual è l’uso di questi provvedimenti e, quindi, non mi dilungo. Passiamo ai documenti. Vedete, qui c’è un grosso problema, che vi segnalo subito: a mio modo di vedere la Corte non è in condizione di decidere sui documenti solo con quell’elenco! Perché dico questo? Perché io sono andato a farmi delle estrazioni a campione da quell’elenco, perché tutto… insomma, prova di Sisifo, e ho trovato quel che mi aspettavo di trovare, che ero sicuro di trovare. Dietro quelle indicazioni, se voi andate a stampare, trovate una miriade infinita di atti anonimi, appunti e veline dei più vari Servizi Segreti, senza sottoscrizione di alcuno e senza che alcuno possa dire da dove viene ricavata la notizia contenuta nell’appunto o nella velina. assolutamente Questi vietata sono atti anonimi! l’acquisizione e Di cui l’utilizzo è ai sensi del 240 del Codice di Procedura Penale. Ce ne sono moltissimi. Di atti così è pieno dappertutto. Ora voi ditemi se questo… vuole che glielo mostri? INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No. Sì, anche, ma purché usi il microfono… INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Adesso vi darò degli altri esempi, sono, poi, sempre consulenze Pubblici saranno man su mano questo archivistiche. Ministeri allegati hanno alle che andiamo tema, Allora, prodotto consulenze avanti. Vi infinità di correttamente, i una i documenti archivistiche. che Io R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 43 queste consulenze archivistiche le conosco, nel senso che ne conosco una, almeno: che è quella prodotta in Piazza Fontana dallo stesso professore, di cui adesso non mi ricordo il nome… Gianlui, in Piazza Fontana. In quella consulenza, l’80% della documentazione su cui era basata quella consulenza erano atti anonimi: appunti, veline e quant’altro. Facemmo opposizione, la Corte di Milano accolse allegati che l’opposizione, non sono, che e utilizziamo non hanno solo questa gli natura. Allora voi come farete sulla base di quell’elenco, senza vedere i documenti, a capire quali sono atti anonimi e quali, invece, hanno un papà. Solo guardandoli. Solo guardandoli! E non capisco perché noi portiamo qui i documenti e i Pubblici Ministeri no. Noi vi diamo i nostri documenti, perché è giusto che la Corte li guardi. E io voglio che questo resti a verbale! Non si può decidere su quell’elenco, perché non si è in condizione di decidere. Ma non basta. È pieno di relazioni di servizio e di rapporti di Polizia Giudiziaria. documentazione tratta dal Per esempio, procedimento qui penale c’è: numero 5297/98 a carico di Zavolin, Karret, Mazza, Di Stasio. Annesso 2. Uno va a stampare e c’è una richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di Milano, e poi ci sono tre verbali di sommarie informazioni. Sarà una svista. Io ho fatto un controllo a campione, però mi sono insospettito campione, perché quando ogni ho volta fatto che il controllo stampavo a qualcosa, saltava fuori qualcosa che non ci doveva stare. Guardi, Presidente: documenti siamo abbiamo arrivati al punto impropriamente che aggiunto, nell’elenco dopo avere visto queste cose, alcune relazioni di servizio che ci interessano, perché, insomma, se la Corte farà entrare quelle relazioni di servizio che ci sono in quei documenti, non vedo perché non deve fare entrare anche R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 44 le nostre, allora! Altro atto: missiva Segreteria Gabinetto Ministero Interno 14/10/1998, con allegati da 103 a 120. Uno va a vedersi gli allegati: informazioni ci sono due verbali di sommarie e due atti anonimi, tra gli allegati. C’è un verbale di sommarie informazioni del 14 maggio 1974 di Zorzi, che a noi va benissimo tra l’altro: magari! E’ l’aggressione sèguito della che Zorzi quale subisce viene in divisa militare a trasferito a San Vito al Tagliamento il 22 di maggio. Ma non ci può stare! O decidiamo… vabbé! Poi qui: Rete CIA a Vicenza, rapporto Mori e Giraudo che interpretano un documento anonimo su una “Rete CIA a Vicenza”, dove non c’è nessun dei nostri eroi. E poi continuare, ci sono due adesso non appunti anonimi… voglio farvi ma potrei perdere tutta la mattinata: potrei, veramente, continuare per tutto il giorno così, che è cosa non auspicabile da parte di nessuno. Quindi, questo per dire che cosa? Che o ci decidiamo ad applicare l’articolo 431 secondo comma, e ci mettiamo attorno ad un tavolo per dire: “A me serve questo”, “E a me serve quest’altro”, e troviamo un’intesa, come abbiamo fatto nel procedimento di Piazza Fontana. Col dottor Meroni abbiamo fatto tre scambi, ma voluminosi, di atti; però non abbiamo ricevuto nessun segnale in questo senso dal Pubblico Ministero, che invece vorrebbe introdurre, mole di attraverso documenti quell’elenco assolutamente di documenti, una inutilizzabili ed irricevibili in questo processo. Allora, ci si chiami: noi siamo disponibilissimi; ci mettiamo intorno ad un tavolo (e credo anche le altre Parti, insomma: non lo so, io parlo per me) e decidiamo quali documenti acquisire anche se non si potrebbero acquisire nell’interesse o dell’una o dell’altra Parte. Non so se ho citato la norma giusta, Presidente: la 431. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 45 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, sicuramente c’è quella del 493, terzo comma. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ecco, 493 terzo comma. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Siamo in una fase diversa, ma è la stessa. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ma lo spirito credo che sia chiaro. Siamo qui e io, più che lanciare un messaggio pubblico per questo tipo di incontro e di scambio, io credo che non posso fare. Certo è che così c’è opposizione a tutti gli atti anonimi ed a tutti i verbali di sommarie informazioni, ed a tutti i rapporti e le relazioni di servizio contenuti non nell’elenco: in quello che c’è dietro l’elenco. Stampando. Per quanto riguarda, scuso per infine la – ed ho lunghezza concluso, - Presidente, l’allegato C, non e c’è mi una opposizione di massima da parte di questa Difesa; però, prima di dare il consenso, questa Difesa vuole sentire le eventuali opposizioni del Pubblico Ministero alla propria lista testi ed alla propria lista documenti. Se ci incamminiamo collaborazione proprio in una armata, dovere nel strada, senso diciamo che nell’interesse così, di ciascuno fa il dello Stato, nell’interesse del proprio cliente, bene; sennò ciascuno deciderà come crede. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 46 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Io, Presidente, affronterò l’aspetto delle opposizioni alle richieste di Repubblica, testi che avanzate dai sia difensori dalla delle Procura Parti della Civili, e credo di dover cominciare con un paio di rapidissime considerazioni, riprendendo in parte quello che vi ha già anticipato l’Avvocato Franchini. Perché, nel corso della scorsa udienza, iN tema di documenti da inserirsi o da non inserirsi nel fascicolo per il dibattimento, dai banchi dove siedono i Difensori di Parte Civile si è alzata una voce che ha criticato un atteggiamento consuetudinario dei Difensori degli imputati in questi processi nel cercare di restringere il più possibile il materiale a disposizione della Corte d’Assise. Allora, francamente, la critica in sé non mi tocca: è il primo processo di questo genere in cui assisto un imputato e, quindi, è difficile riconoscere in me una consuetudine rispetto a dei precedenti che non ho. Quello che, invece, mi interessa - e mi interessa rivolgendomi non tanto a lei, nel al Giudice a latere, quanto ai signori Giudici Popolari – è che non vorrei che passasse una linea che, invece, mi sembra (dalla lettura delle liste testi) una linea in virtù della quale questo processo dovrebbe servire a ricostruire la storia repubblicana dal 1948 a circa gli Anni Duemila. E guardi, tanto per alleggerire, dopo tre ore di udienza, repubblica e, per certi documenti e per certi testi, se cogliamo anche repubblichina, la storia, si vorrebbe fare. Allora io non vorrei che l’ansia, il desiderio pur legittimo di accertare quel contesto di cui parlava l’Avvocato Franchini deviasse la vostra attenzione da un dato, che - secondo me - è pacifico: se l’essere in questa Giuria Popolare, o presiedere questa Corte d’Assise, è rispondere a una domanda, questa domanda non è e non potrà mai essere “Chi ha organizzato ed eseguito R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 47 l’eccidio di Piazza della Loggia?”. La domanda deve essere se ci sono o non ci sono prove sufficienti per dire, per odierni affermare imputati, nella ciascuno vostra con sentenza le proprie che gli condotte, hanno o non hanno contributo all’organizzazione e alla realizzazione dell’eccidio di Piazza della Loggia. E se questa è la domanda (e secondo me è questa), la vostra risposta non potrà mai essere un nome e un cognome: la vostra risposta è un sì o un no. “Sì, ci sono le prove, per tutti o per alcuni”; ”No, non ci sono le prove, per tutti o per alcuni”. Allora, come vi ha già detto l’Avvocato Franchini, volendo dare una veste un po’ più giuridica a quello che ho espresso in termini molto discorsivi, il problema sono le responsabilità personali degli imputati. Ma questo di oggi è anche il momento in cui voi potete svolgere un’azione (la dico in italiano, perché in latino non me la ricorso) di regolamentazione dei confini di questo processo, perché io semplicemente scorrendo le liste testi dell’Accusa Pubblica e privata ho individuato 8 processi, o meglio 8 fatti storici che si vorrebbero accertare in questa sede. Ve li elenco: non per farvi perdere tempo, ma per cercare di comunicare la copertura cronologica di questi episodi, perché noi abbiamo testi citati per deporre sull’arresto del dottor Zorzi e di Mariga, avvenuto nel novembre del 1968. Poi abbiamo gli attentati alla scuola slovena di Triste e al cippo confinare di Gorizia e alla strage di Piazza Fontana (1969) il tentato golpe Borghese (1970), la strage di via Fatebenefratelli, la Questura di Milano (1973), l’omicidio di Buzzi poco prima del processo, del primo processo d’Appello per la strage di Piazza della Loggia, Anello il e sequestro Cirillo quant’altro, per con finire il ragionamento con il di presunto favoreggiamento contestato a Siciliano dal 1998 al 2002, diciamo genericamente, in favore del dottor Delfo Zorzi. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 48 Allora, ribadisco quello che aveva già detto l’Avvocato Franchi: contestualizzare l’episodio è una necessità portata semplicemente anche solo dal titolo di reato che viene contestato sub A in rubrica. Ma non potete dimenticare che su questi fatti, su gran parte di questi fatti o vi sono sentenze passate in giudicato o (e mi riferisco ai fatti fino al 2002, per essere chiari) è in corso l’accertamento Giudiziaria. Allora davanti due alla parole competente sui fatti Autorità del 2002: perché io ricordo che, in sede di udienza preliminare, nel ribadire la richiesta di trascrizione delle intercettazioni, pur dopo il provvedimento di stralcio delle posizioni Maniaci e quant’altro, i signori Pubblici Ministeri avevano detto “Insomma, in fin dei conti, il comportamento successivo” loro dicono “tenuto”, io dico attribuito, ma cambia poco, al dottor Zorzi è utile venga accertato anche in questa sede per una valutazione complessiva della persona o delle condotte tenute, cambia poco. Allora il discorso in sé non è sbagliato, da un punto di vista astratto; poi lo caliamo nel concreto. Il presunto favoreggiamento non riguarda la strage ragioni: una di di fatto Piazza della e di una Loggia, diritto. per Quella due di diritto è che se riguardasse la strage di Piazza della Loggia il G.U.P. trasferimento per mai avrebbe competenza potuto disporre territoriale ad il altra Autorità, perché la Commissione avrebbe attratto davanti a voi anche quel tipo di reato. Poi c’è un punto di fatto: e cioè il contenuto relativo a Brescia del memoriale. Io ve lo leggo, perché tanto sono tre righe, perché voi ce l’avete in allegato al verbale degli incidenti probatori. “Sono cominciati gli interrogatori da parte dei Magistrati di Brescia Piantoni e Di martino, tutte le domande tendevano verso Piazza della Loggia, Servizi Segreti… tutte cose che io non conoscevo R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 49 e sulle quale mi arrabattavo dopo aver letto qua e là gli interrogatori a Milano”. Questo è il favoreggiamento prestato su Brescia, che infatti ha comportato la trasmissione degli atti a Milano. Ma c’è di più: perché se è vero che tutti i testi e quant’altro relativi ai favoreggiamenti presunti nel 2002 servono a lumeggiare la figura di Delfo Zorzi, allora ci sono un paio di cose da dire. imputato Delfo per Zorzi il non reato è mi di stato indagato, favoreggiamento né perché l’auto/favoreggiamento nel nostro sistema penale non è un reato. Perché il nostro legislatore fino dal 1930 ha ritenuto di non dover punire chi cerca di difendersi e, quindi, il lumeggiare il comportamento di Delfo Zorzi è il lumeggiare un comportamento penalmente non rilevante; ma è anche il voler lumeggiare il comportamento di una persona - e qui spiace che qualcuno non intenda accettare quello che sto per dire – di un innocente, perché per la strage di Piazza Fontana il dottor Zorzi è innocente, che in ipotesi di Accusa abbia cercato di difendersi. Allora davvero pensiamo che il lumeggiare la personalità dicendo: “E’ un innocente che ha cercato di difendersi da un’accusa ingiusta”, tenendo sempre in ipotesi una condotta penalmente irrilevante, possa avere un qualche diritto di cittadinanza in questo processo che, anche solo per accertare le responsabilità relative all’eccidio di Piazza della Loggia, avrà bisogno di molte ore, di molto tempo e di molta attenzione? Io credo di no. riferimento Io ai credo criteri di no: generali credo di che, facendo ammissione delle prove che vi ha già indicato, che conoscete benissimo ma che vi ha già anche indicato l’Avvocato Franchini, sia possibile Parti ridurre Civili e drasticamente dell’Accusa le liste Pubblica. testi Perché? delle Perché, oltre a questa compartimentazione, stiamo parlando di un episodio specifico (stiamo parlando del contesto in cui R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 50 si realizza questo episodio specifico), ma francamente il sequestro Cirillo - che è del 1981, se non mi ricordo male - poco c’entra con la strage di Piazza della Loggia del 1974. Ma così come poco c’entra l’arresto nel 1968, ci sono poi dei problemi di natura (diciamo così) fisica delle liste testi. Che, con riferimento ad alcuni dei testi citati, non portano l’indicazione della circostanza. Allora io, poi, vi dovrò fare un discorso sui singoli testimoni, ma voglio anticiparvelo in via generale: della nella lista Repubblica non testi c’è presentata (e questo dalla Procura francamente va a merito di chi l’ha redatta) l’indicazione che troviamo di solito nei processi di più basso profilo e i fatti di cui al capo d’imputazione e comunque non c’è. Quindi le uniche circostanze su cui ciascun teste deve deporre sono quelle analiticamente indicate; e per alcuni testi non c’è nessuna circostanza analiticamente indicata. Ve lo faccio con riferimento ad una posizione, che è quella di Di Gilio, della quale parlerà tra brevissimo, che è emblematica. Perché di Di Gilio si chiede l’acquisizione, o meglio l’utilizzazione tramite lettura atteso che è morto, di tutti i verbali resi e non c’è una circostanza. Allora io che ho un hard disc esterno e posso controllarmi cosa ha detto nell’interrogatorio 1, 2, 10 e 15, già ho difficoltà a capire su cosa sarà interrogato. avete Voi (perché assolutamente che non in quegli ce li interrogatori potete condizione non non avere), solo di non ce li siete valutare la pertinenza di tutte le dichiarazioni; ma non sarete in condizione un domani di valutare, ad esempio, la sovrabbondanza, visto che di questo signore abbiamo un incidente probatorio reso in tempi quasi biblici, in questa aula tra l’altro, davanti al G.I.P. Con riferimento a Di Gilio c’è una considerazione in più: nell’elenco (che è contenuto nella lista testi) si fa R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 51 espresso riferimento all’interrogatorio del 25 settembre 2002, che se non sbaglio è l’ultimo nell’elenco. E si fa specifico riferimento quell’interrogatorio, al è fatto stato che, dato l’avviso all’articolo 26 della legge 63 del 2000, del princìpi del giusto in di cui “Applicazione processo”. Beh, quell’interrogatorio e i precedenti interrogatori del 26 luglio 2001 (delega dei Pubblici Ministeri di Brescia ai ROS di Roma) e 9 agosto del 2001 direttamente reso davanti ai signori Pubblico Ministeri, sono per dirla con la Cassazione, perché sono patologicamente stati resi nel inutilizzabili, corso dell’incidente probatorio e, quindi, in palese violazione del disposto dell’articolo 430 bis. Non lo dico io, lo dicono in due: il Codice, sentenze che della cautelare di basta leggerlo, Corte questo di ed una Cassazione procedimento, delle rese in varie nella fase particolare la sentenza del 6 novembre 2003, la numero 1789, che dice “Non sussiste dubbio alcuno che il Pubblico Ministero, interrogando il coimputato Di Gilio, nonostante fosse in corso l’incidente probatorio, abbia posto in essere un atto non probatorio, dice: “Io utilizzabile che del tanto dichiarazione di ai fini sia dibattimento. devo dire e Poi mi dell’incidente la Cassazione fermo” inutilizzabilità con perché la riferimento all’entrata – diciamo così - nel processo di questi atti spetta al Giudice del dibattimento, e io sono qui da voi a dirvi e a chiedervi inutilizzabilità che una dichiarazione comporta, di ovviamente, l’impossibilità per voi di acquisirli, dei tre verbali che ho citato in quanto assunti in violazione della legge processuale. Ora, io mi dovrei apprestare a fare un tipo di attività per la quale, probabilmente, la corte mi odia per il resto della vita, nel senso che dovrei analizzare uno per uno R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 52 i testimoni introdotti dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili, e dirvi perché non devono essere ammessi, o perché dovrebbero essere ammessi. In realtà, se le altre parti sono d’accordo, io l’ho messo per iscritto, riservandomi così di fare solo degli accenni e degli esempi di come secondo me non va fatta una lista testi, quindi di quali testi non dovreste ammettere e ve lo produrrei. Dovremmo averne qualche copia per la Procura ed anche per i Difensori di Parte Civile, perché francamente diventa una cosa molto noiosa per me che la devo fare; non oso pensare per voi che mi dovete ascoltare. E di anche scarsi contenuti, nel senso che, poi, i parametri di inammissibilità sono irrilevanza, non pertinenza o genericità: quello è e, quindi, se le altre Parti non hanno opposizione, io ve lo depositerei. Anzi, facciamo così: io ve lo deposito lo stesso; poi se la vogliono sentire anche dalla mia sgradevole voce, basta dirlo, insomma. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ne ha una copia anche per… INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO: Non ho l’intenzione di sentirlo dalla sgradevole voce del collega, mi basta la copia. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Penso che ne abbia una copia almeno per gruppi. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Sì. Quindi, posso rapidamente volgere al termine, Presidente, nel senso che. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Dopo che ha parlato l’Avvocato Bortoluzzi, ci consentite una breve pausa. Dopo parla l’avvocato Ronco. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 53 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Ho terminato rapidamente. Nel senso che in via… cioè con riferimento agli altri interrogatori di Di Gilio, non vi è opposizione, anzi. Con una precisazione ed è già stata accennata anche dall’Avvocato Franchini: vi è un pezzo di incidente probatorio reso anche davanti al G.I.P. di Milano, episodio Piazza Fontana. Incidente probatorio che è stato interrotto dopo che il G.I.P. aveva disposto perizia sulle condizioni di salute, diciamo sulla capacità processuale in senso più ampio di Di Gilio, ricevendone una risposta assolutamente negativa. Noi siamo assolutamente convinti che la Corte debba avere tutto il dichiarato dichiarazioni, o di meglio Di Gilio, ma l’esposizione anche orale le della relazione di consulenza, di perizia meglio resa in sede in sede di incidente probatorio milanese, che poi ha condotto il Giudice ad interrompere quell’adempimento istruttorio. Vi è, inoltre, il consenso (perché così era formulata la lista testi della Procura della Repubblica) alla lettura presentati della dichiarazione dall’Avvocato Franchini dei e memoriali dall’Avvocato Mangiarotti, se non ricordo male la citazione dei due colleghi nostra era c’è subordinata il consenso al non già consenso; comunicato da ai parte signori Pubblici Ministeri e, poi, questi esempi che vi faccio. Allora, prima ho fatto questo gioco di parole sulla storia repubblicana e repubblichina: sappiate che c’è un teste Gunnella citato solo per riferire che suo padre (se non Italiana, ricordo così Sandalo, ex male) come aderì alla dovremmo Repubblica sentire in Sociale quest’aula appartenente di Prima Linea, che dovrebbe riferirci su quello che gli ha detto Moro durante la prigionia con riferimento, tra l’altro, a Piazza Fontana. Allora, se a questo aggiungiamo i testi citati R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 54 solo sull’arresto esclusivamente su nel 1968, episodi – i testi come diceva solo ed l’Avvocato Franchini - di Piazza Fontana piuttosto che su altri episodi assolutamente irrilevanti in questa vicenda, io credo che possiate ampiamente ridurre la lista testi, smagrire la lista testi prodotta dai signori Pubblici Ministeri. Per (ovviamente in quanto riguarda quella le memorietta Parti che vi Civili è stata depositata c’è il riferimento molto più sintetico anche alle liste presentate dalle Parti Civili), allora, valgono gli stessi ragionamenti. Ci sono testi solo su Piazza Fontana, generiche è un ci sono esercizio circostanze di puro che definire ottimismo, ci sono soggetti (per esempio nella lista testi presentata dal collega deporre, Sinicato) perché differenza prestampata che è della su non vero che Procura moduli si – del sa su cosa l’Avvocato ha Sinicato inserito Ministero, verranno la di - a a frasetta solito al monocratico funziona così, “quanto a sua conoscenza sui fatti di cui al capo di imputazione”. Sì, ma anche qui noi abbiamo strage dei capi all’omicidio, dovrebbero deporre di imputazione alla sui che calunnia. fatti di vanno Ora, cui ai dalla testi che capi di imputazione, io debbo immaginare che siano in grado di riferire sulla strage, sugli omicidi e sulla calunnia. E se così è, cronologica vista tra la la differenza strage e la distanza e l’inizio della anche calunnia, reato continuato ai limiti della permanenza, contestato a Tramonte, io francamente le reputo tutte circostanze assolutamente generiche, dopodiché alcuni dei colleghi… mi dispiace individuare le liste testi con il cognome dei colleghi, però se dovessi farlo sulla base delle Parti Civili, siccome buona parte delle liste testi raggruppano Difensori di numerose Parti Civili, perderei dieci minuti solo per questo. Allora c’è una lista testi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 55 presentata dagli Avvocati Ricci, Garbarino e Cadeo, rispetto alla quale non c’è alcun tipo di opposizione; c’è una Cadeo, lista testi Magoni, presentata Salvi, dall’Avvocato Bontempi, Menini, Ricci, Guarneri, Vigani, che hanno una serie di testi che non ho contato, ma sono moltissimi, circostanza. Cioè con quanto riferimento da loro ad un’unica appreso nelle rispettive funzioni negli anni, dal… al… Allora, al di là della genericità, mi pare francamente ridondante e francamente non particolarmente pertinente, nel senso che quanto hanno appreso soggetti che rivestono cariche istituzionali, tipo sottosegretario, comunque viene filtrato da altre fonti, alle quale dovremmo risalire. Mentre invece non c’è nessuna opposizione con riferimento a quella seconda circostanza per la quale sono stati indicati due o tre testi (mi pare tre) e che è aggiunta a penna, non è dattiloscritta: è relativa ai contenuti di un’associazione sindacale, di una riunione sindacale – scusate all’eccidio. - Con il giorno precedente riferimento rispetto all’altra lista testimoniale, presentata da un numero ancora maggiore di Difensori quello delle che Parti già vi ho Civili, detto niente, come mi riporto criteri a generali relativamente alla lista dei testimoni presentata dal signor Pubblico c’entrano Ministero. niente, Ci sono episodi che nel tempo; vi lontanissimi non sono circostanze assolutamente generiche e non rilevante in questo procedimento. Io ho finito. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 56 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – RONCO: Signor Presidente Maria e signori Maggi, assistito è il Magistrati, dottor stremato Carlo perché io assistito Maria dal Maggi. 1997 ha Carlo Il mio subìto dei processi per le stragi, è stato assolto dalle strage di Piazza Fontana, è stato assolto dal delitto di strage davanti alla questura di Milano, ha subìto un periodo di un carcerazione nel quale ha subìto ictus particolarmente grave e, quindi, le sue condizioni di salute sono straordinariamente gravi. Nonostante tutto, nonostante questa grande difficoltà, la sua Difesa ha continuato ad assisterlo, credendo alla sua innocenza e nonostante, appunto, anche la estrema difficoltà del sostegno economico della Difesa, perché questo Difensore per un decennio si è impegnato pressoché gratuitamente nell’impegno difensivo. Questo volevo dirlo anche per una ragione che è una ragione un po’ di scusa verso il collega Franchini: nella lista testi io ho approfittato dello studio particolarmente accurato ed approfondito che ha svolto l’Avvocato Franchini e mi sono rifatto, sostanzialmente, alla sua ricchissima deduzione testimoniale. Ed allora da un lato lo volevo ringraziare e dall’altro volevo anche scusarmi con lui per avere, in qualche anche modo, ad esprimere all’Avvocato Per quanto ricavato… un Allora, la premessa ringraziamento ed serviva una scusa Franchini. riguarda la richiesta prove, mi pare che noi insistiamo in modo particolare sulla tematica relativa all’episodio Emireni, su cui abbiamo molto dibattuto nel processo di Piazza Fontana, nel processo della Questura di Milano ed è un episodio veramente cardine dell’intera storia della collaborazione tra molte virgolette di Carlo Di Gilio. Oggi abbiamo visto dagli atti depositati che vi sono delle ulteriori fonti documentali a completamento ed a chiusura di quell’episodio, che noi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 57 avevamo ben descritto nelle nostre memorie e nei nostri motivi, e che la sentenza passata in giudicato - direi dipinge in modo adeguato. Dobbiamo tornarci sopra, dobbiamo quindi acquisire i documenti, dobbiamo sentire (se non verranno acquisiti i documenti) tutti i personaggi che hanno partecipato ed hanno partecipato a costituire l’episodio Emireni. L’episodio di questa persona che Di Gilio (dopo avere prestato tre anni di collaborazione), che chiede aiuto ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, perché è sottoposto a pressioni da parte di un altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria. E dopo queste pressioni, e dopo che ha cercato vanamente l’aiuto di un Pubblico Ministero che si resa a sentirlo (e che poi chiederà protezione), questo la revoca soggetto del farà programma una di collaborazione anche sulla vicenda di cui anche a questo processo. Dopo aver negato un riconoscimento di quel famoso Capitano Karret e dopo averlo, invece, riconosciuto e dopo averlo permanentemente riconosciuto nel corso del dibattimento ed essere stato, quell’altra poi, serie di smentito fonti in modo testimoniali clamoroso di cui da alla richiesta mia e dell’Avvocato Franchini di Jasmit, la moglie Jasmit, e comunque richiesta di acquisizione di quei documenti relative alle prove assunte in Kansas. Bene, questo insistiamo riteniamo Così è un molto su centrale come noi episodio questo importantissimo: episodio nell’intera insistiamo e, dunque, economia molto nella noi lo processuale. richiesta di acquisizione di quella conversazione registrata Maggi/Di Gilio del 2 febbraio 1995 presso la Questura di Venezia, perché si tratta di acquisire dalla fonte viva Di Gilio le ragioni della sua e delle ottenere sue attitudini benefìci fondamentale, - tra virgolette - collaborazione che e di tipo calunniatorio vantaggi. Dunque, è siamo riusciti un a fatica per documento (a fatica, R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 58 signori Magistrati e signori Giudici Popolari) a portare nel processo di Piazza Fontana, perché era un documento che non era stato portato nel processo di Piazza Fontana dalla Pubblica Accusa; era un documento di cui noi non eravamo a conoscenza attraverso la fase delle indagini preliminari di Piazza Fontana, e ne venni a conoscenza io perché era depositato tra gli atti relativi alla strage della Questura. E soltanto per questa via riuscii a portarlo nell’altro processo, già a metà quasi del processo di Piazza Fontana. E, dunque, è un documento di una portata notevolissima, e sul consenso delle Parti venne acquisito al dibattimento nella sua trascrizione fatta dalla Questura: noi ci accontentiamo di quella trascrizione, se la Corte vorrò; ma - ripeto quello che già ha detto l’Avvocato Franchini - se la Corte vorrà, potrà trascriverlo nuovamente dall’originale. Noi vogliamo, poi un’ulteriore (e dunque, su specificazione questo rispetto punto, a ciò vi è che ha chiesto l’Avvocato Franchini, nella stessa linea per la verità), che tutto Di Gilio venga acquisito. Tutto Di Gilio: dalla A alla Z. Tutto Di Gilio perché? Perché tutto Di Gilio è stato trasferito nella dialettica processuale nel contraddittorio delle Parti nel processo di Piazza Fontana. Tutto Di Gilio: dalla A alla Z. Ed allora mi riferisco dibattimento di non Piazza soltanto Fontana, ma ai verbali anche a del tutti i verbali istruttori di Di Gilio, perché sono stati tutti quanti acquisiti al verbale di Piazza Fontana, al fascicolo di Piazza Fontana. In che modo? In questo modo molto semplice: nel processo di Piazza Fontana, durante il processo di Piazza Fontana si addivenne ad un punto in cui già era stato celebrato il processo per la Questura di Milano, era stato concluso con una sentenza di Primo verbali Grado del ed il processo Pubblico della Ministero Questura di richiese Milano, e i la R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 59 Difesa acconsentì a questa acquisizione. Siccome il processo della Questura di Milano era celebrato secondo il vecchio rito, nel vecchio rito tutti i verbali istruttori venivano acquisiti de plano nel fascicolo del dibattimento: facevano dibattimento. Non acquisiti”: parte usiamo facevano del neanche parte fascicolo il del termine del “erano fascicolo del dibattimento. Per cui, facendo parte del dibattimento del fascicolo della Questura, sono trapassati tutti i verbali nel fascicolo del dibattimento di Piazza Fontana e, quindi, fanno parte costitutiva di quel fascicolo. Ma io aggiungo, cosa che forse non ha detto nella sua infinita precisione (ma forse non l’aveva) l’Avvocato Franchini, noi chiediamo che siano acquisiti anche i verbali fonoregistrati, perché sono stati acquisiti a Piazza Fontana. Non c’è problema: a Piazza Fontana, al processo verbali di Piazza Fontana vennero fonoregistrati, che acquisiti sono tutti i assolutamente significativi e riguardano solo, purtroppo, una piccola parte della collaborazione di Di Gilio, la parte nella quale, per la quale egli era detenuto. E per la parte in cui era detenuto dopo l’approvazione di una legge che imponeva la fonoregistrazione del verbale delle persone arrestate. E, quindi, ve n’è solo una piccola parte: ma è molto importante. E’ molto importante perché rivela quale tipo di informazioni, in realtà, possedesse questa persona e quale tipo di informazioni invece egli avesse ricevuto pochi giorni prima o addirittura la mattina stessa degli interrogatori da parte degli ufficiali di Polizia Giudiziaria, che facevano dei verbale informali presso di lui. Siccome c’è anche traccia dei verbali informali che venivano fatti nella mattina, allora questi verbali fonoregistrati sono di estrema rilevanza per valutare l’insieme della prova dichiarativa di Di Gilio. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 60 Quindi noi insistiamo in modo particolare, ed è l’ultimo punto mio, il 25, per la verità, della mia lista di acquisizione documenti , in cui menziono anche tutti i verbali istruttori di Di Gilio nella versione (per la parte esistente, in parte qua) nella versione fonoregistrata. Per quanto riguarda il tema Di Gilio su questo mi pare che l’Avvocato Bortoluzzi ha già ampiamente spiegato – io ritengo che sia indispensabile anche acquisire nella sua l’incidente interezza: dibattimentale… in probatorio comprensivo, incidente Di cioè Gilio, ma dell’audizione probatorio dei periti Bianchi e Scaglione, che furono affidatari dell’incarico del G.I.P. di Milano, Dottoressa Forleo, in ordine al verificare la capacità a deporre di Di Gilio. Questi periti si espressero con una perizia, nel senso che non era idoneo a deporre e poi vennero testati a lungo dalla Pubblica Accusa nell’atto nel che corso dell’incidente chiuse probatorio, l’incidente probatorio anticipatamente. Vennero testati a lungo per verificare questo loro asserto, questa loro conclusione. E, dunque, sono atti di estremo rilievo e, poi – come ha detto bene Bortoluzzi – probatorio, perché la Procura della G.I.P. chiuse non questa audizione insistettero l’ incidente Repubblica nella ed il prosecuzione dell’incidente probatorio relativo a Di Gilio, proprio sulla base di questo asserto conclusivo dei periti in corso di incidente probatorio stesso. Per quanto riguarda Di Gilio, io vorrei fare, intendo fare una richiesta di prova contraria. Debbo dire la verità, che ero rimasto perplesso sul richiedere questa prova fino all’ultimo, perché non immaginavo che la Procura della Repubblica chiedesse, facesse anche richieste probatorie in ordine al golpe Borghese. Orbene, addirittura la Procura della Repubblica fa una richiesta probatoria sul golpe Borghese ed, allora, viene necessario R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 61 assolutamente, Borghese, non ma soltanto anche e in relazione soprattutto in al golpe relazione alla verifica dell’attendibilità di Carlo Di Gilio, acquisire riprove, conferme e smentite più esattamente a ciò che Di Gilio ha detto nell’incidente probatorio. Questo è uno dei pochi atti che loro hanno potuto leggere: l’incidente probatorio nel quale il Di Gilio racconta un cosa talmente inverosimile, questa grande sorpresa nel corso dell’incidente probatorio. Cioè che, essendo sfumata la possibilità di compiere il golpe Borghese, i vari personaggi sul Lido di Venezia (che erano pronti ad attuare anch’essi iniziative di carattere para/bellico in relazione al golpe Borghese) vennero dirottati da parte del dottor Maggi a fare una iniziativa d’intesa con Carabinieri presso la Giudecca per arrestare i vari comunisti del luogo. Ed allora i Carabinieri assolsero questo compito; Maggi (secondo Di Gilio) sarebbe stato alla testa dei Carabinieri e si sarebbe recato davanti alle case, nelle case dei vari comunisti dicendo: “Non preoccupatevi, vi vogliamo solo portare a Padova per un controllo”, tutti eccetera, prelevati Padova, e e eccetera. portati sottoposti a Poi su sarebbero motoscafi stringenti in stati quel interrogatori, di a torchiature – come dice Di Gilio nel suo interrogatorio - e poi, da lì, sarebbero stati rilasciati. Allora, siccome la storia è una storia molto grave, noi abbiamo fatto una denuncia, il dottor Maggi denuncia alla Procura della Repubblica una querela, sempre alla ha fatto una di Venezia ed Procura della Repubblica di Venezia, dopo che questa notizia venne pubblicata con grande enfasi proprio nel pieno del processo di Piazza Fontana. Per la verità, quasi a riprova delle capacità complottistiche ed eversive del dottor Maggi, venne riportata con grande enfasi sui giornali ed allora noi facemmo anche, il dottor Maggi fece anche una querela R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 62 contro Di Gilio per diffamazione. Quindi denuncia per calunnia davanti alla Procura della Repubblica di Venezia, e poi querela. Naturalmente noi ci preoccupammo anche di fare delle indagini difensive, nel senso che riuscimmo della a trovare Giudecca il di capo della Venezia sezione all’epoca comunista dei fatti (1969/1970), personaggio, Renato Rizzo, nato a Venezia il primo giugno 1926, residente a Venezia, Giudecca 77. E sulla circostanza, provinciale dicembre del del allertati se Partito 1970 dai egli Comunista, egli, loro fosse insieme se stato dirigente all’inizio coi compagni, dirigenti nazionali del furono perché circolavano voci di un presunto tentativo di colpo di stato, se nella notte, poi (e qui tutti i particolari di Di Gilio a prova contraria), cioè per verificare se sia vero che i comunisti della Giudecca furono in qualche modo avvisati, toccati, portati coi motoscafi in quel di Padova, eccetera, eccetera. Abbiamo quindi la necessità di sentire il dottor Rizzo, il signor Renato Rizzo. Poi il Comandante pro tempore del Comando Gruppo Carabinieri competente sulle per il territorio di Venezia, all’epoca, circostanze (in particolare sulla documentazione presente nell’archivio del Comando dei Carabinieri di Venezia) in ordine alle notizie riferite dal Di Gilio, in particolare se sia vero che nella notte dal 7 all’8 dicembre 1970 siano avvenute perquisizioni nelle case di comunisti veneziani e se sia vero che delle persone, scelte fra i predetti comunisti, siano state trasportate con tre Padova motoscafi per Comandante essere pro presso ivi il Comando trattenute tempora potrà, ed Carabinieri di interrogate. Il altresì, riferire i nominativi dei comandanti e degli ufficiali subordinati che comandavano la piazza di Venezia, onde gli stessi siano identificati pubblico e, dibattimento se per ancora essere viventi, sentiti citati al sull’oggetto R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 63 della narrazione incidente riferita probatorio dal davanti Di al Gilio, Giudice fatta in dottoressa Morelli di Brescia. E poi chiediamo l’acquisizione integrale del fascicolo, già rubricato al numero 12152/01 B Registro Generale Procura della Repubblica di Venezia, Pubblico Ministero il dottor Casson, conclusosi con decreto di archiviazione scaturito dall’atto di denuncia del dottor Maggi, atto di denuncia che venne depositato nella Segreteria della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Venezia, in data 6 luglio 2001. Il dottor Casson ha fatto un ampio accertamento, posso anticiparne l’esito: non è vero niente, ecco, soltanto qui. Voglio dire, però, che il fascicolo è interessante perché il dotto Casson ha svolto tutta una serie di accertamenti molto approfonditi, che potrebbero essere opportunamente, che possono essere acquisiti agli atti di questo processo. Naturalmente qui vale il discorso fatto dall’Avvocato Franchini: ci sono verbali di Polizia giudiziaria, di interrogatori, in particolare il Rizzo famoso. Questo Rizzo è stato sentito, oltreché da noi in indagine difensiva, anche dal dottor Casson e, dunque, ci sono molti atti che, di per sé, non sarebbero acquisibili in quanto tali: è procedimento, emesso il acquisibile quel dottor decreto Casson. certamente di l’esito archiviazione Comunque può che del ha rientrare, evidentemente in questa acquisizione, nel quadro degli accordi con i Pubblici Ministeri, laddove venissero accolti i messaggi che il collega Franchini ha lanciato ai Pubblici Ministeri in ordine alle richieste di acquisizione di atti e documenti che loro stessi hanno fatto. E, poi, chiediamo l’acquisizione dell’atto di querela presentato in data 4 ottobre 2003 dal dottor Carlo Maria Maggi; e poi la sentenza emessa dal Giudice di Venezia R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 64 di non doversi procedere per morte del reo, perché Di Gilio (ahimè!) dopo quattro rinvio dibattimentali, che ci sottrassero civilistico, la possibilità anche di civilistico ottenere alla ristoro diffamazione perpetrata morì, e quindi il processo venne concluso con sentenza di non luogo a procedere per morte del reo. Allora questo a prova contraria: cioè l’acquisizione di questi due fascicoli, di cui io adesso ho parlato e che ho indicato nominativamente. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ha lo scritto, Avvocato? INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – RONCO: Sì. Non ho i fascicoli pronti: io ce li ho anche, però mi pare, mi rassereno sulla base delle osservazioni fatta dal Presidente prima, cioè che non è indispensabile avere tutto in questo momento. Questa è la richiesta riguarda le a prova opposizioni, osservazione di contraria. noi carattere Poi, volevamo generale, per fare però quanto qualche l’Avvocato Franchini e l’Avvocato Bortoluzzi le hanno già fatte e nelle loro linee essenziali. Cioè io ritengo anzitutto, in via generale, che l’estensione dell’oggetto della prova che i Pubblici Ministeri hanno compiuto attraverso il deposito della lista testimoniale non sia ammissibile. Non sia ammissibile per ragioni formali, che Franchini ha già detto molto bene, gli aspetti formali e quindi non sto a ripetere le sue osservazioni. Siccome io sono più un penalista di sostanziale e di fattismo, richiamo e lui è processualista integralmente alle validissimo, sue mi osservazioni processuali, di diritto processuale. Ma c’è anche una ragione proprio di fondo, “di audiatu et altera pars”, cioè qui si vuole fare la storia d’Italia prendendo in considerazione la storia di una parte. E l’altra parte? R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 65 Cioè, vero è che in Italia, nel periodo di tempo che va dal 1948 fino al 1989 ci fu un contrasto radicale tra due fronti, che erano rispettivamente supportati da potenze straniere di enorme portata, di enorme potere. Allora qui pretendiamo di fare la storia vedendo le malefatte che avrebbe compiuto una parte, peraltro una parte molto marginale: cioè la parte dell’Estrema Destra che sarebbe Segreti rispetto stata italiani ad una supportata in ed istigata da Servizi chiave in qualche modo difensiva eversione, oppure in chiave eversiva rispetto ad una possibile situazione democratica. Ma noi non teniamo in conto tutta l’altra parte della storia: cioè la storia si fa con una integralità dei documenti. Lo storico va ad esaminare un piccolo episodio, cercando di esaminare e di ricavare tutti i documenti possibili. Ora qui, invece, noi l’Accusa documenti andiamo a ricercare attraverso che possono supportare tentativi eversivi che sarebbero stati compiuti da una parte di questo composito mosaico italiano. E noi cosa possiamo fare? Possiamo andare a cercare documenti negli archivi segreti del KGB a Mosca: cosa che sarebbe molto utile, per la verità, per lo storico, ma che non può essere richiesto a noi Difensori, che non abbiamo i mezzi che ha la Procura della Repubblica per ordinare l’acquisizione di documenti o di parti di documenti di determinati Servizi Segreti in relazione ad ipotesi investigative molto parziali e molto limitate. E, allora, debbo dire che, per ragioni di fondo, di carattere sostanzialmente, non possiamo distendere: il processo non è il luogo – lo diceva bene Bortoluzzi - per fare la storia. Può essere, poi, uno strumento di cui lo storico si gioverà per integrare particolari storici altrimenti non ricostruiti; ma non è il luogo dove si fa la storia. Anche perché si fa la storia in posizioni assolutamente sperequate: noi siamo (mi riferisco non saltamento a me R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 66 stesso ed al dottor Maggi che non ha mezzi economici e che sopravvive con una pensione di 800 Euro al mese, e quindi non è in grado di pagare il suo Avvocato), dunque non mi riferisco solo al dotto Maggi: mi riferisco anche alla posizione disponibilità dei colleghi, economiche (in che relazione hanno alla delle posizione del loro assistito) diverse rispetto alla mia, ma siamo difronte a situazioni totalmente sperequate rispetto alla Procura della Repubblica , che da un decennio circa sta indagando con tutti i mezzi dello Stato in ordine al tentativo di dimostrare una ipotesi di carattere globale, nel quale può inserire una sorta di tassello questo episodio particolarissimo. Io credo che, invece, bisogna disegnato da questo episodio certamente certamente tragico stare episodio fermi al perimetro particolarissimo: importante, certamente è un grave, della storia italiana, ma - come diceva il collega Franchini - non si può andare al di là del contesto storico/politico di quel momento. Non si può estendere al di là di questo contesto, perché se si estendesse al di là di questo contesto, da un lato si impedirebbe alla Difesa di svolgere una pari (lasciamo stare pari), una infinitesimamente diversa, ma comunque significativa parte difensiva, perché non possiamo indagare su tutta la storia d’Italia anche noi, con i mezzi privati, e poi con un ulteriore aspetto andremo veramente al di là di quella parità delle Parti che è tanto caratterizzante in un processo così come lo vorrebbe l’articolo 111 della Costituzione. Peraltro in una condizione di assoluta minorità, di assoluta incapacità a difenderci, perché non siamo assolutamente in condizione di poter neanche documentarci: l’Avvocato Franchini vi ha detto che cosa viene fuori schiacciando uno di quei pulsanti circa le voci dell’elenco. Vengono fuori centinaia di atti (o anonimi, o di Polizia R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 67 Giudiziaria) che non sono acquisibili dal dibattimento e che vogliono descrivere la storia d’Italia in un certo modo, molto parziale. Molto parziale, al di là della ricostruzione del singolo episodio. Ma una ricostruzione globale della storia di Italia: peraltro secondo un piano che nasce da lontano, per la verità. Nasce da lontano: il Capitano Giraudo diceva al dottor Maggi, quando cercava di ottenere da lui delle confessioni, o meglio delle accuse nei confronti di altri, diceva “Non ci interessa la sua responsabilità eventuale; ci interressa ricostruire la storia d’Italia”. Bene, quindi opposizione fermissima all’estensione del tema di prova al di là della previsione dell’articolo 187 del Codice di rito e comunque - come diceva il collega - opposizione fortissima a che si rifaccia nuovamente il processo tempo di di Piazza una Fontana, partita che in è una già sorta stata di secondo conclusa: la partita su Piazza Fontana è conclusa, signor Presidente e signori Magistrati! Ed è conclusa con una sentenza passata in giudicato. Noi proprio per la volontà di collaborare fino in fondo, nell’assistenza dei nostri assistiti, però anche all’esigenza di giustizia, diciamo, tutti gli atti – diceva l’Avvocato Franchini – l’80% dei verbali, quelli che sono significativi, siano acquisiti come verbali del dibattimento. Ed anche tutto Di Gilio, tutta la fonte di Accusa che è rimasta in questo processo, stranamente: perché io credevo, per la verità, che l’Accusa abbandonasse questa fonte di accusa. Comunque è rimasta: riportiamola tutta in campo, ma non possiamo rifare il processo, risentendo tutti i testimoni che sono stati già sentiti fino ad ora; e quindi vi è opposizione fortissima a che si risentano dei testimoni su circostanze che sono già state acclarate in Piazza Fontana. Si acquisiranno i verbali dei dibattimenti così come noi abbiamo chiesto e come R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 68 abbiamo anche prodotto. L’Avvocato Franchini lo ha già prodotto. Infine, per quanto riguarda la posizione del dottor Maggi, vi è una specifica opposizione alla opposizione: acquisizione si dei tratta di una documenti che sono documenti indicati dai Pubblici Ministeri in modo non compiuto, per la documenti indicati menzionato come verità. Comunque sotto “Appunto la data si 26 della fonte tratta giugno dei 1974, F/6 relativo al gruppo Ordine Nuovo ed ai suoi esponenti”; e poi, in 25 maggio 1998, “Fonte Tritone, produzione informativa e documentazione collegata”. Si tratta, in sostanza delle veline relative alle dichiarazioni che il Maresciallo Felli avrebbe Tritone: raccolto cioè della dalla fonte fonte confidenziale confidenziale Maurizio Tramonte. Ora - come già avete ascoltato dalla richiesta dell’Avvocato Franchini ed avete letto anche dalla mia lista – noi non ci opponiamo, anzi lo chiediamo noi stessi che venga sentito il Maresciallo Felli; non ci opponiamo a che vengano acquisite le dichiarazione dibattimentali del Maresciallo Felli. Fanno parte della storia di quel processo ed il Maresciallo Felli potrà raccontare rapporti come ha ha avuto gestito con il la fonte signor Tritone, Tramonte. quali Benissimo. Tutto questo lo abbiamo chiesto anche noi, l’Avvocato Franchini… l’abbiamo chiesto noi e non abbiamo nulla in opposizione a che vengano acquisiti, che venga sentito il Maresciallo Felli. Però, alto là! Non sono acquisibili le veline e neanche è udibile il Maresciallo Felli e neanche può essere sentito il Maresciallo Felli sul contenuto fondamentale delle che veline: dobbiamo questo è rimarcare, un punto perché siano rispettati i princìpi del Codice di rito a proposito della testimonianza assolutamente indiretta. fondamentale. Questo Abbiamo è un punto predisposto su R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 69 questo alla punto Corte, una memoria, di cui che esibiamo daremo una al copia Tribunale, al Pubblico Ministero ed alla Parte Civile, che vuole esporre le ragioni giuridiche per le quali non sono assolutamente acquisibili le veline e neanche è ammissibile l’audizione del Maresciallo Felli sul contenuto delle veline. E questo perché? Perché la Corte Suprema ha da tempo chiarito che possono essere definiti “informatori”, ai sensi dell’articolo 203 del Codice in rito “coloro i quali forniscono notizie riservate alla Polizia Giudiziaria signor Tramonte quell’epoca e, o ai dipendenti dei Servizi”. Ed il era un dunque, informatore le sue… i dei Servizi documenti che in sono stati formati in quel tempo ricadono sotto il divieto dell’articolo 203. Così come ricade sotto il divieto dell’articolo 203 anche la testimonianza del Maresciallo Felli, il quale non potrà riferirci che cosa gli aveva detto: l’unico modo per dare ingresso a queste tipo di dichiarazioni è sentire direttamente il testimone. Oggi un testimone è l’imputato Maurizio Tramonte. La registrazione - Cito soltanto la Cassazione a Sezioni Unite, la famosa sentenza del 2003, la numero 36747, che dice che “la registrazione addirittura effettuata dalla P.G. di dichiarazioni, di conversazioni e colloqui non è utilizzabile processualmente tutte le volte che viola il divieto di testimonianza posto dagli articoli 62 e 195, quarto comma; quello della ricezione di dichiarazioni inizianti rese senza rispetto delle garanzie difensive dalla persona sottoposta ad indagini; nonché quello concernente le dichiarazioni dei cosiddetti confidenti della Polizia e dei Servizi di sicurezza (articolo 203)”. Ora non sto a insistere su questo profilo che ho scritto ampiamente in questa mia memoria: vorrei solo ricordare che, recentissimamente, la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza con la quale R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 70 ha dichiarato all’articolo incostituzionale 195 nella parte la in norma cui non di cui equipara le dichiarazioni rese all’ufficiale di Polizia Giudiziaria non ai sensi del 351, ma in modi diversi. Qui siamo nei “modi diversi”, Maurizio evidentemente, Tramonte, le perché dichiarazioni qui di il signor Tramonte, che sarebbero state rese da Tramonte a Felli non sono state assunte a verbale ai sensi dell’articolo 351, ma sono state trascritte senza formalità, come velina informativa. E la sentenza della Corte Costituzionale è estremamente importante, esattamente: “E’ indirettamente princìpi irragionevole lesivo del perché del giusto ha e, diritto processo dichiarato nel di contempo, difesa ritenere e dei che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli articoli 351 e 357 al comma secondo, lettera A e B del Codice di Procedura Penale, pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione; mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata finirebbe ritualmente per dare assunta rilievo e verbalizzata. processuale ad Si atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge”, quindi “a fortiori”. Evidentemente, se le dichiarazioni non sono state verbalizzate, “a fortiori” non possono essere utilizzate: indiretta. non Mentre può essere sarebbero utilizzata (l’assurdo lo la fonte rileva la Corte Costituzionale con la sentenza del 30 luglio 2008) in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli. Se io rispetto il 351, le dichiarazioni sono inutilizzabili ed io non posso testimoniare su di esse; se, invece, non rispetto quelle regole, evidentemente potrebbero essere utilizzate ed io potrei essere sentito come testimone. La Corte Costituzionale con questa sentenza del 30 luglio 2008 ha R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 71 definitivamente tolto la possibilità che venga sentito il pubblico ufficiale che abbia ricevuto dichiarazioni dal confidente, anche se non le ha verbalizzate: non può essere la dichiarazione, per così dire, la testimonianza de relato fatta perché non si viola il 351, perché non si viola direttamente il 302 in relazione al 351. Dice la Corte Costituzionale: “a fortiori” se tu non le hai verbalizzate e, quindi, le hai ricevute come confidente puro, no n potrai essere sentito come testimone e le tue dichiarazioni non potranno essere acquisite al dibattimento. Allora il Maresciallo collaborativo, pentito, erano certamente meglio, i (il rapporti dichiarazioni Felli - noi, sì, come pentito?!) di questo molto ampie già il nello ha spirito gestito confidente, confidente – nel processo ha di il quali reso Piazza Fontana. Noi abbiamo chieste che quelle dichiarazioni vengano acquisite: sono state rese nel contraddittorio delle parti, e noi abbiamo partecipato alla escussione testimoniale del Maresciallo Felli e siamo perfettamente d’accordo, ma non sono acquisibile le veline e non è ammissibile la sull’oggetto testimonianza delle del dichiarazioni Maresciallo Felli che state sono trasferite nelle veline. Su questo c’è una fortissima nostra opposizione. La nostra memoria è qui e io la consegno al Presidente. Ecco, ci sono due copie e ne consegno una ai Pubblici Ministeri e, poi, alla Parte Civile. Due copie per le Parti Civili. Io credo, signor Presidente, di aver concluso, per la verità. Mi sembra che le mie considerazioni… salvo per la verbalizzazione e la stenotipia, la associazione alle opposizioni specifiche che ha fatto il collega Bortoluzzi, a cui mi associo integralmente. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Grazie, allora, per la difesa di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 72 Delfino Francesco. Avvocato Forzani, prego. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 73 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI (difesa di Delfino Francesco): Mi associo successivamente all’Avvocato Luponio, per quanto riguarda la documentazione. Io parlerò della lista testi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, rifacendomi sostanzialmente alle Ronco perché poco quella fa, che forse valutazioni è vede, una rese dal Presidente, professione professor adesso di farò ingenuità professionale. Ma non credo che il criterio sistematico che regola il funzionamento del processo di una vicenda che caratterizza il reato di ricettazione possa essere diverso da quello che deve funzionare in un reato come quello che andiamo ad affrontare in questa causa, che i canoni di formazione della prova siano gli stessi. Per carità! Il fatto della prova sarà non altro può argomento, prescindere ma il dai canone criteri sostanzialmente fissati all’articolo 187. Cosa significa “i criteri fissati all’articolo 187”? L’articolo 187 ci indica su che cosa deve insistere la ricerca probatoria che serve al sapere della Corte per addivenire al giudizio. La prova si forma su quattro argomenti, tre che ci riguardano maggiormente e sono: la punibilità, sono la imputazione, eventualmente, altro va le trattato la misure in un misura di della sicurezza. processo pena Questo penale. Ed e ed, non allora, francamente, non riesco a comprendere la ragione per cui sono citati la stragrande maggioranza dei testi e dei consulenti delle Parti Civili. Torniamo un passo indietro: noi avevamo chiesto alla Corte di valutare un’eccezione in riferimento alla nullità del capo d’imputazione, perché vi dicevamo “Attenzione! Il Generale viene Delfino non sostanzialmente subisce accusato una di imputazione, aver perché partecipato a delle riunioni generiche, nelle quali l’attentato veniva organizzato o comunque, in qualità di ufficiale R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 74 dell’Arma dei Carabinieri, di non avere impedito l’evento”. Questa cosa non viene appoggiata dalla lista testimoniale e c’è una violazione palese del diritto alla difesa. Voi non troverete, nei capi di imputazione, nelle fonti di prova testimoniali redatte dalla Procura della Repubblica e dai Difensori, dai patroni di Parte Civile l’indicazione sull’imputazione. Dove, quando ci sono queste riunioni? Il teste Mario Marzolini riferirà della partecipazione del Generale Francesco Delfino alla riunione del 22 maggio 1974, nella quale gli argomenti furono la trattazione, l’organizzazione e la gestione della strage di Piazza della Loggia. Non la troverete! E, allora, che cosa rischia di trasformarsi questo processo? Perché, vede, questa Difesa – signor Presidente - ha paura: ma non ha paura del processo; ha paura di infilarsi in un pozzo profondo di melma appiccicosa che porti alla denigrazione di coloro che fanno parte di questo processo, ma non sia diretta all’assunzione della prova nei loro confronti. Ed è per questo che noi chiediamo, fin da adesso, un feroce taglio delle liste testimoniali: “feroce” laddove si vada ad argomentare su questioni afferenti ricostruzioni storiche, laddove si vada ad argomentare in relazione ad attentati del 1969, laddove non si parli di Piazza della Loggia, che è l’oggetto di questo processo. Non c’è Piazza Fontana, non sono i liminarmente): MAR, non l’oggetto è di Ordine questo Nuovo (se processo sono non le condotte. Sono le condotte che costituiscono reato. E, allora, se dobbiamo fare questa valutazione, dobbiamo pure riportarci all’articolo 111 della Costituzione: che cosa è il giusto processo? Il giusto processo è quando l’organo dell’Accusa, che è il latore della pretesa punitiva, indica con il dito e dice: “Tu eri in quel posto l’altro giorno e te lo dimostro. E come te lo dimostro? Attraverso i miei testi, attraverso i miei R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 75 documenti”. Io ho fatto una indagine analitica: non intendo perseguitarvi con un’indagine analitica dei testi, ma intendo sollecitare il vostro generale potere di controllo di garanzia sulla gestione dell’udienza. Ne prendo a caso: Acampora Elisabetta, il primo teste, “su quanto riferitole dal padre Acampora Salvatore, agente della CIA in Italia dal 1945 al 1970, in ordine ai finanziamenti della CIA in favore di politici italiani”. Cosa è questa testimonianza in relazione alle condotte che sono imputate? A caso. D’Angelo Bruno del Nucleo RM dei Carabinieri di Città Ducale “sulla dinamica del conflitto a fuoco che si verificò a Pian de Rascino a sèguito del quale morì Esposti Giancarlo”. Questo è il processo MAR, questa è tutt’altra cosa. E, poi, i criteri sul giusto processo vengono violati anche nella strutturazione Romualdo, delle del Carabinieri di circostanze Reparto Roma identificate. Anti/eversione sulle attività dei D’Anna ROS compiute e dei sulle indagini svolte… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Chi è il teste, scusi? Non ho capìto. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: D’Anna Romualdo, del Reparto Anti/eversione dei ROS Carabinieri di Roma, sulle attività compiute e sulle indagini svolte. Su che, a carico di chi? Vorrete metterci in condizioni di poter citare un teste contrario: riguarda Delfino questa cosa? Riguarda Zorzi? Riguarda Tramonte? Chi riguarda? Cosa vuol dire? Che cos’è? Il processo è pesantissimo ed il reato è orribile, e l’accusa è pesantemente cosa Quando dobbiamo noi infamante. Diteci, difenderci nella arriviamo al punto per favore, da che vostra da lista utilizzare testi. criteri R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 76 diffamatori, perché questo è un altro rischio, signor Presidente e signori. Il rischio è che questa dinamica sia strutturata in modo tale da demolire la moralità dell’imputato, con testi che deporranno su voci sentite occasionalmente, casualmente; su fotografie viste e su libri letti, per renderli, poi, facilmente aggredibili, aggirando sostanzialmente impedisce di deporre quella sulle che è la norma caratteristiche che morali dell’imputato, andando ad interagire sa fatti diversi da quelli di questo processo, per arrivare poi in questo processo ad essere lesivi, a essere più efficaci, senza mai affrontare la dinamica della condotta. Che rimane il nodo di qualsiasi processo penale. Si è parlato di storia, che si vuole rifare la storia di questo Paese. Il criterio del Tribunale non può essere che storiografico nella ricostruzione del fatto: e su questo oggetto ci stiamo. Ma sulla dell’imputazione, ricostruzione non sulle del fatto informazioni generali che caratterizzano la storia del Paese di quei periodi. E, semmai si volesse accettare questo criterio, ci vengano almeno indicate le finalità per cui si cerca di raggiungere questo obiettivo. Allora, Generali Enzo potrebbe riferire su un argomento astrattamente importante: la circostanza è “su quanto riferitogli da Scorzeni Otto” (per chi non lo sa Otto Scorzeni era quello che fece fuggire Benito Mussolini dall’isola d’Elba… dal Gran Sasso, perdono, a sèguito…) “in ordine al progetto di colpo di stato Borghese; su quanto appreso in ordine al denaro che il Generale Maletti fece pervenire a Giannettini Guido per favorirne la fuga in Sudamerica”. Affascinante. Cosa c’entra con la strage di Piazza della Loggia? Ci venga riferito, ci venga spiegato, ci venga indicato e rinunceremo all’opposizione. E io, se volete, vi do la mia lista testi evidenziata di tutte R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 77 queste cose: è piena, tutta. E’ solo per non abusare della vostra pazienza che non vengo a recitarvene uno per uno. E quando dicevo: “Attenzione! Non si faccia trascinare la Corte in un gioco sostanzialmente perverso” ed io direi anche illegittimo, che è quello di arrivare ad demolire la degli una credibilità imputati evidenza… condizione per abbiate degli poi un nella quale imputati, addivenire attimo di si voglia l’onorabilità ad una pazienza, maggiore che devo cercare il teste, che non è sempre agevolissimo… Allora, eccolo qua, il teste è Soffiantini Giordano, teste delle Parti Civili. Attenzione a che cosa viene richiesto dalle Parti Civile in questa occasione: viene richiesto che ci venga a spiegare del denaro versato dall’imputato Generale Delfino per la liberazione del padre Giuseppe Soffiantini. Francamente, la Corte ben sa - perché è bresciana - che esiste sentenza passata in giudicato sull’argomento, che la cosa è nota. E allora, se non per questo, perché? Perché si addiviene alla richiesta di citazione di testi su questi argomenti, se non per una deliberata siete diffamazione difronte, dei secondo testi? me… è Allora, pur voi vero oggi che la Presidenza, la Corte può revocare, può fare della prova sostanzialmente quello che vuole: ne ha tutti gli strumenti giuridici, ma in questo momento sta facendo una scelta veramente operativa questo e processo logistica in una che trasformerà cavalcata verso il nulla; oppure trasformerà questo processo in un processo penale puntuale, preciso, che segua canoni e criteri logici. Se questo farà, noi ci troveremmo a discutere un processo in termini ragionevoli: avremmo materiale concreto fra le mani, saprete voi cosa decidere, sapremo noi cosa discutere. Diversamente compiango me stesso e voi perché il processo durerà anni e non arriverà se non ad una soluzione di un malloppo gigantesco nel quale R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 78 sarà difficilissimo mettere le mani e capire che cosa deve dire al Difensore e che cosa deve decidere la Corte d’Assise. Noi abbiamo fatto una lista testi, per l’appunto, ridotta, contenuta, nella quale indichiamo (sostanzialmente ed in gran prevalenza) elementi del Nucleo Investigativo diretto da Delfino, in particolare sui periodi coevi di poco antecedente e di poco successivi alla strage; ed abbiamo indicato Pubblico negli Ministero stessi due termini figure. indicati Una è dal Andreotti… Tremaglia e Pisanotti, che poverino è deceduto. Ma siamo prontissimi a subire la censura che la Corte d’Assise vorrà svolgere, se questa censura sarà ricambiata dal taglio feroce degli altri testi. Non siamo qui ad invocare in aula la presenza di Andreotti: metteteci in condizione di discutere in questo processo in maniera sana! Giuridicamente e tecnicamente. Per ultimo un altro… chiedo scusa se sono stato disorganico nella trattazione, perché l’argomentazione deve riguardare brevemente i consulenti tecnici: sia quelli svolti dalla Parte Civile, sia quelli svolti dalla Procura della Repubblica. Sia la Parte Civile che la Procura della Repubblica individuano una serie di liste testi: alcune storiografico, che e hanno questo carattere riguarda gli prevalentemente archivisti che contribuirono a formare un certo tipo di documentazione. Al di là della assoluta inafferenza di questi testimoni della Procura della Repubblica, va invece segnalata una sostanziale non qualifica ancora esatta delle circostanze sulle quale verranno sentiti i testi ed i consulenti, che subiscono una domanda generica su quanto a loro conoscenza. Anche questo deve essere ricondotto a ragione e riportato in condizioni di potere capire se ci serva un consulente o se non ci serva un consulente. Quindi, in definiva, mi associo alle valutazioni e alle R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 79 eccezioni svolte in tema di inutilizzabilità assoluta della prova formulate dall’Avvocato Franchini; vi chiedo sostanzialmente un giudizio di inammissibilità della lista testi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, laddove non corrisponda ai criteri previsti dall’articolo 187 in correlato disposto al 190. Ecco, questo è quanto signori, e grazie della pazienza. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Chiedo, scusa, mi era stato preannunciato l’Avvocato Luponio, ma lei, Avvocato… R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 80 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – PAVAN (per la Difesa Maggi): E’ solo una precisazione. Mi ha pregato l’Avvocato Ronco do associarci anche alla richiesta di perizia proposta dalla difesa Zorzi (Avvocato Franchini) sullo scheggiame e sul Loggia resto del materiale repertato in Piazza della dopo l’esplosione. Quindi vi è unitamente anche la nostra richiesta di questa perizia. Grazie. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 81 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Mi associo anche io alle deduzioni, osservazioni ed opposizioni pregevoli fatte sia dall’Avvocato Franchini che dal professor Ronco e, quindi, penso sia buona cosa non appesantire la discussione ripetendo argomenti già svolti. Quindi mi limiterò ad esaminare la posizione del Generale Delfino, se le Parti Civili hanno la compiacenza di consentirmi di parlare. Questo è un libro scritto da Antonio Delfino, “Amo l’Aspromonte”. Antonio Delfino non ha scritto solo questo libro: ne ha scritti altri (“Gente di Calabria”, un titolo a caso). Antonio Delfino è un giornalista, oltreché preside di un istituto tecnico commerciale in Bogalino, provincia di Reggio Calabria, ed è un giornalista che ha scritto su “Il Giornale” per molti anni. E scriveva di cronaca giudiziaria, cioè scriveva di processi di 'Ndrangheta. Perché dico questo, signor Presidente? Non per divagare, ma perché sono costretto dall’Accusa a parlare di queste cose. Risulterà, quando sarà il momento, che un investigatore - parlando con una persona coinvolta in questo processo signore “tanto Vittorio è Feltri conosciamo) ha un usato nei giornalista (giornalista abbia, in confronti scemo”. che questa questo Peccato tutti premessa di al noi che ben volume di Antonio delfino, annotato, tra l’altro, che da quando Delfino collabora con Il Giornale in Calabria le vendite sono aumentate del 40%. Questo è Antonio Delfino. Ora io sono ancora costretto di a parlare Francesco: collaboratori di di perché? giustizia, Antonio Delfino Perché pentiti di prima propalatori, 'Ndrangheta opportunamente sollecitati (per carità! non dai signori Pubblici Ministeri, ma da investigatori) hanno voluto descrivere la famiglia Delfino come una delle più potenti di Platì. La famiglia Delfino descritta come una sorta di cupola occulta della 'Ndrangheta. Ma, signori, R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 82 la storia di Antonio Delfino è consegnata, poveretto è morto alcuni mesi fa, altrimenti sarebbe venuto in aula a spiegare a voi chi è lui e chi è la famiglia Delfino. Della storia comunque di Francesco sono Delfino dispiaciuto, ne parleremo costernato dopo, di dover affrontare questi argomenti, che non interessano questo processo nostra e questo è uno opposizione, dovrebbero Delfino venire è un dei tantissimi perché a dire ci e esponente sono a della testimoni riferire della motivi che che Antonio 'Ndrangheta, signor Presidente. Io ve ne cito uno a caso, dei testimoni indicati nella lista della Procura: c’è un testimone che dovrebbe riferire queste circostanze, ma questo testimone, signori (è agghiacciante quello che vi sto per dire), è collaboratore Corte riuscito - a d’Appello far di - questo arrestare Reggio pentito, il questo Presidente Calabria della all’uscita di un’udienza! Questi sono i testimoni che utilizzeremo in questo processo. abbiamo indicato Naturalmente nella il nostra Presidente lista, che attualmente noi in servizio in Cassazione, venne prosciolto da ogni accusa. Il collaboratore venne condannato per calunnia e voi mi domando cronache se dobbiate pietose perdere che tempo appartengono a valutare alla storia queste della 'Ndrangheta… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il collaboratore? Dice il nome. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Lauro Giuseppe Giacomo, credo di non sbagliare. Comunque sta nella lista dei Pubblici Ministeri. O se è “Ipa” Carmelo… c’è da scegliere, Presidente perché sono tutti… naturalmente, come voi ben sapete, i Giudici Popolari forse un po’ meno, ma nei processi che si fanno in Calabria un collaboratore dice sempre la stessa cosa che R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 83 dice un altro collaboratore, perché loro pensano che incrociando le due dichiarazioni, rendono più forza. Poi naturalmente, quando accertamenti, si cadono fanno entrambe seriamente le versioni. gli Ed il Presidente Foti (attualmente in servizio in Cassazione, noi l’abbiamo soggetto a indicato questo nella martirio, nostra a lista questa testi) onta di fu essere arrestato all’uscita dall’aula. Questa è cronaca vera, è cronaca documentale, documentabile. Ecco la nostra ferma opposizione alle liste testi, ai testi indicati dai Pubblici Ministeri: perché non hanno nulla a che vedere con questo processo. Proprio nulla a che vedere con questo processo! Come ha anticipato il collega Forzani, qui si è rovesciata la situazione: cioè prima si tende a demolire la figura dell’imputato per, poi, dire “Siccome tu non sei una brava persona, probabilmente è giusto che noi ti addebitiamo questo fatto”. Ma non possiamo ribaltare la figura della personalità, la moralità: sono cose che incidono eventualmente sulla misura della pena, sulle circostanze attenuanti o aggravanti, ma non si può partire “facciamo come fa la Polizia Giudiziaria o i Carabinieri” quartiere, che, vanno quando a avviene prendere tutti un i furto ladri in che un loro conoscono e che hanno rubato negli appartamenti. Però poi devono dare la prova che sia stato lui a rubare in quel singolo appartamento: non è detto… Ma poi, signori, questo esempio Francesco mi Delfino, dispiace lo farlo per chiamo così perché il il Generale Generale Francesco Delfino vi presenta in questo volume il suo stato di servizio, il suo libretto personale. E al di là di quello che possono dire i collaboratori di giustizia, al di là di quello che possono dire persone coinvolte all’epoca in processi che hanno riguardato fatti di Brescia, che poi - a distanza di venticinque anni e R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 84 quando Delfino, purtroppo, per altre vicende è caduto in disgrazia - si sono ricordati tante cose. Tutti hanno ricordato che, all’epoca, il Capitano Delfino non era una brava persona, ma in questo libro c’è scritto che, invece, non solo era una brava persona (non è retorica) ma il Generale Delfino – e qua c’è scritto e lo confermeranno i Comandanti ed i Generali dell’Arma che noi citiamo a prova contraria – è l’unico, è stato l’unico ufficiale dei Carabinieri nella storia dell’Arma promosso per storico, è meriti un dato eccezionali. documentale, Questo è un dato incontrovertibile e quindi non è possibile oggi tentare di demolire questa figura. Anche perché il tentativo che a noi non spaventa è un tentativo completamente inutile, destinato – signor Presidente - a misera sorte: chiunque lo dica! Soprattutto se lo dicono i collaboratori di giustizia, quei collaboratori che io vi ho indicato. Per rimanere, però, al tema di oggi, oltre all’ammissione dei testi di cui alla nostra lista, noi ci opponiamo in modo particolare (e per la ragione, diciamo, assorbente che vi ha esposto documentale l’Avvocato dei Franchini) Pubblici alla Ministeri, produzione che noi diligentemente abbiamo raccolto in questo volume. Questo è un volume: è l’elenco composto di 238 pagine. La Corte non potrà mai decidere sulla ammissibilità di questi documenti, perché non si è mai sentito - dalla nostra esperienza e dalla vostra esperienza -in un’aula di Tribunale che io produca l’elenco dei documenti senza i documenti. E la Corte o il Tribunale dovrebbe ammettere i documenti senza sapere di che cosa si tratta? Quindi questa eccezione ben formulata dall’Avvocato Franchini noi facciamo nostra ed insistiamo; ma vi è qualcosa di più su questa genericità. produzione Faccio notare documentale, che, a fianco a parte di la ciascun documento, non è indicato (come invece nella lista testi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 85 c’è, sia pure inammissibilmente, genericamente la circostanza a cui il documento si dovrebbe riferire), non c’è scritto nulla. Queste caselle sono vuote. Ed io evito di esaminare ciascuno per ciascuno, anche se devo dire abbiamo fatto molta fatica ed abbiamo dedicato molto tempo. Ma, a caso, a pagina 42 e 233, relazione di servizio inerente Soffiati Marcello. Chi l’abbia scritto, che cosa riguarda? Non si sa. Digos di Venezia, annotazione fatti che su Di Gilio Carlo a pagina 43. A pagina 44 risalgono al 1969, la Questura di Roma: “Annotazione di relazione esplosione presso il Palazzo di a Giustizia Roma e allegato volantino del gruppo Marios Jacob”. Io ero a Roma in quel periodo ma Marios Jacob non l’ho mai sentito: stiamo apprendendo molte processo, signor cose… Il fatto di cui si discute in questo Presidente, è un fatto molto grave, è un strage. Certo, però è spontaneo, lungi da me qualunque ironia, chiedere a pagina 158 e 233 che cosa significa “le salsicce di Francoforte”. politico, Io un me lo sono movimento chiesto: estremista? è E’ un movimento una errata traduzione? Ma possibile che ci dobbiamo occupare delle “salsicce di Francoforte”?. Lo troverete, a pagina 158 e 233. Ma in questo lunghissimo elenco troverete tante cose che non vanno bene. Ad esempio, troverete che da pagina (credo) 71 a 105, troverete documenti acquisiti a sèguito di indagini del Pubblico Ministero fatte fuori termine, anni perché 2007 e sono 2008. tutti Ora, a documenti noi acquisiti risulta che negli l’ultima proroga delle indagini preliminari era scaduta nel 2004, almeno per quanto riguarda la posizione Delfino; se per altri iscritti, successivamente (ma non mi risulta: mi pare che Delfino fosse l’ultimo iscritto nel registro degli indagati, gli altri erano iscritti prima), quindi se è vero questo dato - e non ho motivo di dubitarne - R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 86 che l’ultima proroga era del 2004, non si comprende come si vogliano utilizzare successivamente. E atti di indagine compiuti prima della richiesta di rinvio a giudizio, che è stata fatta solo nell’anno 2008. Quindi tutta la documentazione, tutte le indagini preliminari compiute di cui trovate cenno da pagina 71 a 105 (che sono molti documenti) sono inutilizza bili ai sensi dell’articolo 407 numero 3. Altro argomento che costituisce motivo di nostra opposizione specifica è quello relativo ad alcune audio/cassette, registrazione conversazioni telefoniche tra Giraudo e Tramonte: Giraudo è uno degli investigatori utilizzati dalla Procura. Oppure… questo che ho citato è a pagine 228), poi, Colloquio a pagina 229 Giraudo/D’Anna e troverete Tramonte due sul cassette: programma di protezione tra i due nel 1998. Ed infine, a pagina 230, troverete cassette audio/cassette Tramonte, registrazione registrazione colloquio telefonica, colloquio Giraudo/Botticelli Giraudo/ e Tramonte. Botticelli è un altro investigatore, altro ufficiale di P.G. E quindi, a pagina 230 e, poi, ancora, a pagina 231: nastro magnetico contenente la registrazione di due colloqui telefonici produzione in Giraudo/Tramonte. particolare c’è Su questa nostra precisa opposizione. È nota - qualche parola solo per i signori Giudici Popolari: a noi tecnici Sezioni è Unite sufficientemente 28 maggio 2003, noto – Torcasio, la sentenza nella quale (signori Giudici Popolari) è stato chiarito che cosa è una intercettazione e che cosa è una registrazione di una conversazione telefonica. E si è detto: per quanto riguarda le disciplina seguenti, intercettazioni, codicistica e a prevista determinate sono dagli condizioni, soggette articoli se alla 266 e debitamente autorizzate, trascritte, eccetera, sono utilizzabili nel R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 87 processo. La Corte, problema non poi, delle ha dovuto affrontare intercettazioni, ma il delle registrazioni tra presenti. Tra presenti, cioè tra due soggetti, uno registra la Unite, che della quali (all’insaputa conversazione. è Giurisprudenza, la ha dell’altro) E la Cassazione a Sezioni massima espressione della chiarito che questo tipo di registrazioni non sono utilizzabili perché violano tutta una serie di norme del Codice di Procedura; non sono utilizzabili perché uno dei colloquianti è un operatore di Polizia Giudiziaria forme Giudiziaria può previste e acquisire dal l’Ufficiale le notizie di Polizia soltanto nelle Codice. E, quindi, attraverso una verbalizzazione; poi, se si tratta di persona indagata o imputata, con l’assistenza del Difensore. In ogni caso, definitivamente, la Cassazione ha detto: “Queste registrazioni non sono utilizzabili”. Anzi ha anche un po’, tra virgolette, investigativa, che bacchettato si utilizzava questa da pratica molto tempo, dell’investigatore il quale gira con un registratore in tasca essere e fa parlare registrate, le persone. rilasciano Le quali, dichiarazioni ignare che di forse non avrebbero voluto rilasciare, che forse non dovevano rilasciare, rilasciarle garanzie senza a essere determinate difensive. avvertiti che condizioni, Pertanto quindi queste potevano con le audio/cassette contenenti le registrazioni tra Giraudo e Tramonte non sono utilizzabili: e su questo c’è ferma opposizione. Noi peraltro, poi… io evito, signor Presidente, di produrre questo volume, anche perché non è un unico volume: ne ho tanti altri. Ma proprio rifacendomi a quello che diceva il professor Ronco, qui o facciamo un processo, o scriviamo la storia: se vogliamo scrivere la storia, noi seguiamo il non condivisibile, la non condivisibile impostazione del Pubblico Ministero e mettiamo dentro la R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 88 stampa, perché anche in questo faldone di documenti… di elenco (non di documenti), in questo elenco di documenti la maggior parte di essi è costituita da articoli di giornale. E su questo c’è opposizione. Non perché si tratti di stampa di Sinistra o di Destra: guarda caso è solo stampa di Sinistra. Ma qua non facciamo politica: qui facciamo i processi. Allora, se vogliamo mettere la stampa di sinistra io vi porto tutta la stampa di Destra: ne ho a tallonate! Possiamo portare gli articoli di stampa che parlavano di Delfino, bene o male, negli anni: perché Delfino – come altri uomini che hanno occupato posizioni importanti nella storia italiana sono stati sempre sotto i riflettori dei mass media, della stampa e di tutti. Quindi Servizi Segreti, Morabito contro Delfino, parola per parola: “Credete a me o credete a lui?”. Ma come fa? Come faranno, signor Presidente, i Giudici Popolari a doversi formare un convincimento nel bene o nel male leggendo gli articoli di giornale? Io ricordo, da giovane Avvocato, che una volta pensavo di risolvere un processo con un articolo di giornale ed il Presidente mi ha subito stoppato e mi ha detto: “Avvocato, posi quel giornale! Qui facciamo i processi, non ci occupiamo di sentito dire”. Perché quello che un giornalista qualunque, anche autorevole scrive, è o una sua opinione portiamolo a testimoniare; o correnti nel pubblico, e come mi insegna, c’è un personale, ha ed raccolto allora le voci - signor Presidente - lei preciso divieto di legge per acquisire le voci correnti nel pubblico. Quindi per chiudere su questo argomento, c’è opposizione, naturalmente all’acquisizione di tutti i giornali, di tutti gli articoli, di tutti gli estratti di articoli che la evitando Procura di propone. produrre il Noi, a libro nostra e gli volta però, altri, e riservandone la produzione ad un momento più opportuno, R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 89 con l’augurio e confidiamo effettivamente che la Corte e lei, signor ufficiosi Presidente, dettati dal usando non Codice, ma soltanto i anche il poteri prudente apprezzamento, per riportare questo processo nei suoi binari normali. Nei suoi binari normali! Paliamo dei fatti relativi al capo d’imputazione: non parliamo della fuga di Kappler da Gaeta, non parliamo del sequestro Cirillo, non parliamo del caso Moro, non parliamo dell’omicidio Calabresi, non parliamo di un tale Antonio Mirta, che il generale Delfino avrebbe infiltrato nelle Brigate Rosse. Perché la storia è una storia fasulla, questa storiella Delfino/Brigate Rosse e, invece, storia vera (e la troverete nel libretto personale di Delfino) il Generale Delfino, dopo la uccisione dell’onorevole Moro fu convocato dall’allora Ministro della Difesa Attilio Ruffini, che noi abbiamo indicato come testimone per attenerci ai fatti, fu inviato negli Stati Uniti e poi in giro per il mondo come addetto militare presso le Ambasciate, per ragioni di sua sicurezza personale. E fuori dell’Italia è rimasto per dieci anni. Allora, se questa è storia vera e noi il Ministro Ruffini lo abbiamo indicato come testimone, a conferma (ma dovrebbe questa circostanza risultare anche dal libretto personale) non si comprende il motivo per cui - come ha detto l’Avvocato Franchini - prendiamo dal SISMI tutti i fascicoli personali, non solo di Delfino, ma di tante altre persone, che riguardano dieci anni dopo, venti anni dopo Piazza della Loggia. Ma che cosa speriamo di trovare in questi fascicoli? Oppure, se c’è qualcosa, prendiamo quel qualcosa e utilizziamo solo quel documento se è utile, se è rilevante; ma non spendiamo milioni di Presidente, fotocopie! è Questo processo, signor composto da 800.000 pagine! Sono mille volumi da 800 pagine: una biblioteca che potrebbe stare in quest’aula. Io mi domando, anzi vi domando: ma come R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 90 farete voi, se non restringiamo, se non portiamo il processo all’essenziale, all’osso? Come farete a capirci qualcosa? Qui si sono invertite le posizioni. Generalmente è la Difesa che cerca di creare una cortina di nebbia per allontanare il Giudice dalla verità, dalla realtà: qui stiamo facendo il contrario. Qui è la Procura che ci ha sommerso di carte, nelle quali, signor Presidente, ci siamo persi: onestamente, noi ci siamo persi. Io che cosa sono “le salsicce di Francoforte” non lo so: lo chiederò a qualche storico, ma deve essere uno storico più grande di me, e non sono giovane. Altrimenti non se ne esce da questa situazione. Noi produciamo, quindi, oltre alla copia dello stato di servizio del generale Delfino, la copia del suo libretto personale e, poi, alcuni provvedimento giudiziari che la Procura non ha indicato ma che noi riteniamo utili; produciamo poi una lettera dell’Avvocato Peronetti di Monza del dicembre 1997 (Delfino già era iscritto nel registro degli indagati), la copia di una lettera dell’Avvocato Tramacele, che indichiamo entrambi a prova contraria. Quindi se la signora vuole indicare questi nomi a prova contraria: Avvocato Luigi Peronetti, Avvocato Giorgio Tramacele. Poi la copia di una missiva, lettera indirizzata all’attenzione del Generale Delfino da parte di una delle Parti Civili, Manlio Milani, il quale - intervenuto ad una trasmissione - parlò in un certo modo del Generale Delfino, in maniera alquanto offensiva, a parere del Generale, il quale adottò delle iniziative giudiziarie nei confronti del Milani, attuale Parte Civile, e nell’àmbito di questa controversia, poi, il Milani ritenne doveroso e giusto inviare una lettera al Generale Delfino, che è del 1997. Questo – diciamo per fronteggiare quel tentativo di dipingere il Delfino come un malfattore. Ed in questa lettera, Milani dichiara che il suo intervento alla trasmissione “voleva R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 91 essere soltanto una denuncia politica contro le interferenze e lo sviamento delle indagini. In realtà le espressioni usate non riflettono il mio pensiero, come dimostrano venti anni di intervento, per questo la prego di voler accettare le mie più sentite scuse, sia come uomo che come ufficiale dei Carabinieri impegnato nell’accertamento della verità. Sono certo che anche lei potrà riconoscere la vicenda della strage di Brescia… eccetera, Civili, quando eccetera”. stranamente, Delfino indagati, aveva era Fatto oggi già sta che costituita iscritto ritenuto una di delle Parti nel 1997, registro degli però nel chiedergli pubblicamente scusa. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocato, a proposito dei testi a prova contraria, che sono l’Avvocato Luigi Peronetti e l’Avvocato Giorgio Tramacele… INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Sì. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Su che circostanza specifica? Forse mi è sfuggito. INTERVENTO DELL’AVVOCATO circostanza, DIFENSORE Presidente, cioè – LUPONIO: sulle Su questa circostanze tutte dedotte dai Pubblici Ministeri. Vi risparmio la lettura, è lunghissima: così come ha ricordato il collega Forzani, anche questo è un atto… INTERVENTO DEL quanto PRESIDENTE: riguarda la Sì, perché richiesta sa di che, mentre, ammissione per prove testimoniali valgono i presupposti, i requisiti del 187 e del 190, una volta superato questo, la prova contraria è doveroso purché attenga al capitolo di prova e al teste che è stato ammesso. Quindi noi nel momento… e R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 92 quindi deve trovare la corrispondenza, sennò… INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Ha perfettamente ragione. Facciamo così, Presidente. Consideri questa una produzione documentale. La considera una semplice produzione documentale: lettera dell’Avvocato Peronetti, lettera dell’Avvocato Tramacele e lettera dell’Avvocato… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Quindi, come questa, la potremo valutare nel loro contenuto. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Poi produciamo copia di denuncia querela Repubblica Delfino inviata alla Procura della al Tribunale di Roma nel 1995 da parte di Antonio; produco copia della sentenza contro D’Avanzo Giuseppe e Scalfari Eugenio, nella rispettiva qualità di cronista de La Repubblica e Scalfari quale direttore secondo del cui quotidiano, Delfino ‘Ndranghetista, D’Avanzo e in era eccetera, Scalfari relazione un’importante eccetera furono alla famiglia perché condannati vicenda entrambi, (io questo processo l’ho vissuto in prima persona) per diffamazione a mezzo Condannati stampa ad nei una confronti pena di pecuniaria Delfino ed anche Antonio. ad un risarcimento del danno, che il Tribunale considerò in una certa misura. Sono sentenze, poi, confermate anche dinnanzi alla Corte di Cassazione: e produciamo anche queste sentenza. Produciamo, altresì, un decreto di archiviazione del dottor Piffer di Milano del 1994, una archiviazione del G.I.P. Dottoressa Mulliri di Roma nei confronti di Delfino Francesco del 2004, archiviazione del Pubblico Ministero dottoressa Cusano del 2004, una opposizione alla richiesta di archiviazione e relativa archiviazione, invece, concessa dal G.I.P. di Roma in relazione alla vicenda che riguardava Delfino ed il noto R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 93 Francesco Pazienza, il quale si era sentito diffamato da Delfino in un suo articolo o libro, ed il G.I.P. ha dato torto al querelante ed opponente in archiviazione, Francesco Pazienza che dalle cronache sapete chi è. Poi produciamo copia Repubblica della denuncia alla Procura della di Venezia più 22 allegati dell’11 marzo 1997, presentata da Delfino al dottor Casson e rimessa per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura: si tratta della denuncia che il Generale Delfino presentò in ordine alle modalità investigative di un Capitano dei Carabinieri che collaborava con la Procura di Brescia in ordine al quale -sulla rilevanza di questa circostanza - abbiamo anche indicato in prova diretta il P.M. di Milano dottoressa Padella, la quale in sede di Commissione Parlamentare di inchiesta ebbe a riferire e a ricordare che ella stessa, che utilizzava questo ufficiale dei Carabinieri, dovette reclamare sui metodi investigavi che il P.M. Pradella di Milano ha definito inquietanti, e chiese al Capo della Procura di esonerare questo proseguire queste vicende, il ufficiale dei indagini. Generale In Delfino Carabinieri relazione aveva a dal queste presentato una denuncia al Giudice Casson, che poi è stata trasmessa a Brescia per competenza, archiviazione. Ma questo e poi solo per c’è stata ricordare un una fatto storico: non abbiamo motivo in questa sede di reclamare alcunché sull’archiviazione, alla quale peraltro venne fatta anche opposizione. Faccio rilevare una sorta, diciamo, di incompatibilità di questa vicenda nel senso che l’archiviazione Ministeri che venne utilizzavano richiesta questo dai Pubblici ufficiale dei Carabinieri: probabilmente prudenza avrebbe voluto che quella denuncia venisse affidata a dei sostituti diversi dai primi. Questa è la nostra produzione documentale. Concludo, signor R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 94 Presidente, richiamandomi, raccomandandomi caldamente a lei perché riesca a riportare ordine, per usare un termine militare, e disciplina in questo processo, per poterlo fare nei tempi – come ha esordito il collega Fares - l’onorevole Rauti ha 82 anni; Delfino non è un giovanotto nemmeno lui, ne ha 72 e non è ben messo in salute. Però mi ha promesso (ed io vi trasferisco questa promessa) che lui verrà davanti a voi quando sarà il momento opportuno. Ma la preghiera calda, pressante, sentita che noi rivolgiamo è quella che questo processo duri il tempo necessario e non oltre: non è possibile ascoltare 1.200 testimoni. Richiamo solo questo dato storico a conoscenza di molti e, poi, concludo il mio intervento. In Calabria è stato celebrato il cosiddetto processo Olimpia. Il processo Olimpia è un processo alla 'Ndrangheta calabrese, che riguardava un arco di tempo molto lungo, di circa quindici anni: imputati 200 e passa imputati. Il processo è durato alcuni anni, ma non sono stati sentiti 1.200 testimoni, ne sono stati sentiti al massimo 300/350, non di più. Questa sentenza, poi, vi sarà utile: probabilmente non perché la Corte ha limitato il numero dei testimoni; respingere un altro teorema Destra eversiva era vi sarà utile per accusatorio, secondo cui la collegata con la 'Ndrangheta, la 'Ndrangheta era collegata con Delfino, ecco che fila il discorso che Delfino, attraverso la ‘Ndrangheta è arrivato alla Destra eversiva ed aiutava a mettere le bombe. Contro Contro chi? Delfino chi, Contro voleva queste di bombe, loro, mettere la signor contro bomba i dove Presidente? Carabinieri. stavano i Carabinieri. Questo è un dato storico, che tutti ben sanno. Io sto ancora aspettando un risposta da qualcuno che mi spieghi come si giustifica questo contrasto, come è possibile che questo signore, Delfino, volesse ammazzare i Carabinieri. Questo mostro. Voi che siete R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 95 bresciani sapete bene, Piazza della Loggia voi Giudici Popolari, che in i Carabinieri stavano sempre sotto il porticato ed i manifestanti… INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: (Le parole di seguito dette risultano incomprensibili perché fuori microfono). INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO: (Le parole di seguito dette risultano incomprensibili perché fuori microfono). INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Comunque abbiamo capìto qual è l’osservazione, poi la spiegherò eventualmente in Camera di Consiglio, se qualcuno la chiederà. INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Bene. Allora, produciamo i documenti di cui all’elenco e concludiamo opponendoci Procura, con documentale a tutte le richieste particolare di cui ho riferimento parlato formulate alla prima; dalla produzione chiediamo di sentire a prova contraria soltanto il dottor Vittorio Feltri, attuale direttore di Libero. Quanto meno, signor Presidente, sentire Vittorio Feltri sui pentiti e, quindi, a prova contraria sui pentiti che riferiscono negativamente su Delfino Antonio e Francesco, riservandoci all’esito della istruttoria dibattimentale. Ho concluso, la ringrazio per l’attenzione. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se è una questione d’ordine… sì. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 96 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: Io chiederei che l’Avvocato lei Difese, Franchini, come si correttamente esprimano tutte, ha fatto tanto per mettere alle spalle questa problematica, sulla questione dell’acquisizione dei verbali di cui all’allegato perché è una questione non indifferente, credo… A completamente del discorso, parliamo più, se all’acquisizione possono anche addirittura in e quindi poi esprimersi toto dei non C, non ne in ordine due vecchi procedimenti relativi al MAR e alla strage di Piazza della Loggia, cioè richiesta che formulai a suo tempo, in maniera che, insomma, si abbia un… siccome non ho sentito più gli altri… INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Io non ho espresso il consenso, mi sono riservato. Riservato dopo avere sentito le vostre eventuali opposizioni. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: interruzione fino Adesso alle procediamo 14.30, con ordine, dopodiché… salvo recuperare, poi il parere su queste richieste che ha fatto il Pubblico Ministero per quanto riguarda l’acquisizione degli atti dei processi, ma soprattutto MAR e sui Loggia. due processi L’Avvocato principali Franchini si di era Piazza della riservato, e l’Avvocato Bortoluzzi, su questo allegato C. Comunque la parola poi Difensori sarà degli data agli altri due ultimi due imputati. Difensori, Dopo ai sentiremo eventualmente chi vuol prendere la parola e, poi, vi chiederò un minuto di attenzione per invitarvi a fare qualche cosa che mi sembra utile, e dopo vedremo come comportarci. Quindi ci rivediamo tra tre quarti d’ora da adesso. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 97 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: Allora, io cercherò di essere brevissima, nel senso che i Difensori che sollevato questioni d’interesse. mi hanno che Per documentali di preceduto, peraltro, hanno anche riteniamo siano quanto cui ha noi riguarda fatto le produzioni richiesta il Pubblico Ministero e di cui all’elenco di 250 pagine che tutti noi abbiamo e con il quale abbiamo fatto una particolare fatica ad analizzare tutti i documenti di cui il P.M. ha chiesto effettivamente la produzione, anche perché non si tratta di tratta documenti singoli ad ogni voce, ma si spesso di faldoni di documenti, per cui ogni voce, in realtà fa riferimento a faldoni che contengono, a loro volta, una sfilza di documenti differenti. Quindi è di particolare fatica anche la consultazione dell’elenco e, soprattutto, decidere se tali documenti siano o meno documenti che hanno diritto all’accesso al fascicolo del dibattimento. Per quanto ho potuto vedere e, ripeto, purtroppo io non ho un elenco dettagliato effettivamente è di alcuni stato di atti, proprio particolare perché difficoltà consultarlo, se sarà necessario ovviamente lo preparerò, ma quello che ho potuto vedere immediatamente è che, nel momento in cui vi è richiesta di produzione documentale, e vi è l’indicazione del faldone nel quale la produzione è contenuta, se poi si va effettivamente a guardare la produzione stessa, si trova non solo il documento che ha diritto ad entrare, a mio giudizio, nel fascicolo del dibattimento, ma tendenzialmente purtroppo sempre i documenti preceduti da sono relazioni, annotazioni, note, non so bene come chiamarle, redatte o dai ROS o comunque da ufficiali di P.G. che danno spiegazioni del documento stesso, offrono opinioni in relazione quelle che al documento sono le stesso loro e, quindi, presunzioni in esprimono ordine al R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 98 documento stesso. Quindi, in maniera generica e generale oggi, perché purtroppo non mi è possibile farvi un elenco in questo momento (se necessario, ripeto, basta prendere… e li indico uno ad uno), io chiedo che non facciano ingresso nel fascicolo del dibattimento tutte le relazioni o annotazioni, o note che siano, perché è difficile anche dare una definizione, che precedono tutti i documenti di cui il P.M. chiede la produzione. Per quanto mi riguarda, ho potuto verificare che sia nelle varie pagine, dell’elenco pagina 30 io del sino faccio Pubblico ad riferimento Ministero: arrivare alla a alle pagine partire pagina 157 alla ci sono indicazioni di documenti che indubbiamente hanno diritto di ingresso, ma che regolarmente sono preceduti da relazioni di servizio, che invece non hanno diritto di ingresso. Per esempio, si parla di tale Del Vecchio e, anche in questo caso, a pagina 156, vi è una relazione sempre dei ROS che illustra chi sia questo Del Vecchio, che cosa mai è successo e, soprattutto, perché questo Del Vecchio è o meno rilevante all’interno di questo procedimento. Io credo che, in realtà, le opinioni e la rilevanza, quella che è la spiegazione in relazione al documento la daranno – se è possibile - gli ufficiali di P.G. (che so che sono stati tutti citati, non solo dalla Difesa, ma anche dai Pubblici Ministeri) e le eventuali opinioni, le eventuali deduzioni le farà, se necessario, la Corte. Non certo dobbiamo stare a quelle che sono le opinioni degli ufficiali di P.G. che si sono occupati delle indagini e che hanno, quindi, trasmesso i documenti alla Procura con le loro deduzioni all’interno di queste appunto loro che non relazioni, vengano di cui acquisite chiedo, al sin d’ora, fascicolo del dibattimento. Per quanto riguarda, poi, la questione della produzione al SID di Maurizio Tramonte, quindi alle famose veline, mi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 99 associo a quanto chiesto dall’Avvocato Ronco, cioè che le veline non dibattimento, l’Avvocato facciano così Ronco ingresso come ha (e non nel tedio, depositato fascicolo del nel che memoria) senso mi rifaccio quindi alle motivazioni del professor Ronco. I Pubblici Ministeri, trascrizione di particolare – poi, hanno fatto intercettazioni per quanto richiesta telefoniche, mi riguarda in - di modo alcune intercettazioni telefoniche che arrivano dalla Procura di Matera, e sono le prime dell’elenco che riguardano Maurizio Tramonte. intercettazioni Io chiedo telefoniche anche che vengano queste dichiarate inutilizzabili, in quanto il decreto che le ha disposte non dà conto dei motivi per i quali vengono effettuate non nei locali della Procura, ma vengono effettuate nei locali della riguarda Polizia quelle Giudiziaria. Quindi, intercettazioni, chiedo dichiarate inutilizzabili e, quindi, cui il Pubblico produzione Ministero documenti del fa per che quanto vengano anche il faldone a riferimento procedimento di nella Matera, che contiene ovviamente le intercettazioni, chiedo che le intercettazioni non vengano prodotte proprio perché inutilizzabili. Per quanto riguarda, invece, la nostra richiesta di prove, noi abbiamo depositato l’ammissione su una lista testi, tutte le di circostanze cui chiediamo che abbiamo indicato, abbiamo, poi, fatto richiesta di perizia (ma lo ha fatto già il Pubblico Ministero, quindi la faccio a mia volta) sulla fotografia che è stata depositata dal collega Ricci, la fotografia del momento immediatamente successivo all’esplosione in Piazza Loggia, e – per quanto riguarda la lista testi – brevemente la nostra lista testi comprende circa 100 testimoni, che sono ovviamente gli operanti che abbiamo tutto l’interesse di sentire. Ci sono, poi, una serie di personaggi che erano R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 100 noti a Brescia in quanto appartenenti alla Destra della nostra città; ci sono, poi, persone che hanno avuto a che fare con Ermanno Buzzi, che dipingeranno quella che è la figura parleranno Anni di di Ermanno quello Settanta e di Buzzi; che era quello altre persone Maurizio che era che Tramonte Maurizio ci negli Tramonte negli Anni Novanta, e di quello che è Maurizio Tramonte negli Anni attuali. Abbiamo, poi, una richiesta di produzione documentale: abbiamo un elenco di documenti di cui chiediamo la produzione ed abbiamo anche i documenti nel senso che i documenti non sono molti e chiediamo di che che ha a possiamo produrre fare produrli una con direttamente. comunicazione un testimone Noi dell’Alitalia che noi abbiamo citato, tale Corrado Varini, che è colui che lavorava, o comunque presso il quale lavorava Maurizio Tramonte negli Anni Settanta e che anche i Pubblici Ministeri indicano, nella loro lista testi, mettendo poi tra parentesi alibi di Tramonte (io fatico a capire quale alibi, ma vabbé), comunque un all’Alitalia, relativo al contesto Chiediamo, poi, di poter documento relativo che abbiamo citato. produrre le perizie psichiatriche di Ermanno Buzzi, richiesta peraltro fatta anche dal Pubblico Ministero. Noi abbiamo citato, poi, nella lista testi, il professor Filippini, che è colui che ha fatto questa perizia; chiediamo di produrre un articolo sempre del professor Filippini e professor Caldera, sempre a che fare con la figura di Ermanno Buzzi. Produciamo, poi, un rapporto reso dalla Polizia Cantonale di Lugano (è un atto che era nel fascicolo del Pubblico Ministero) che ha a che fare con una società che è stata indicata, che è indicata sulla famosa agenda di Ermanno Buzzi; chiediamo di produrre anche una annotazione del Maggiore Scriccia, anche questa relativa all’agenda di Ermanno Buzzi, quindi a tutte circostanze R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 101 indicate poi Questura di in lista Ferrara, teste della Procura, testi; una relativa a comunicazione tale della Riccardo Rota, ed il certificato penale allegato di Riccardo Rota. Chiediamo di produrre il memoriale di Maurizio Tramonte, a firma Maurizio Tramonte: è stato redatto il 24 maggio del 2002. Chiediamo di produrre una delibera della Commissione Centrale, prodotta anche dal Pubblico Ministero, relativa al programma di protezione proposto a Maurizio Tramonte; un verbale della seduta della Commissione Commissione dottor Stragi D’Ambrosio Parlamentare nella e la quale d’Inchiesta, sono dottoressa stati quindi escussi Pradella, ed il hanno espresso la loro opinione anche e non solo su quella che è la figura cliniche del Maggiore dell’ospedale di Giraudo; Matera delle relative cartelle a Maurizio Tramonte e, poi, chiediamo di poter produrre una serie di libri che ho qui con me e che hanno tutti a che fare con l’epoca degli Anni Settanta, eversione, che sono stati pubblicati quasi tutti prima che Maurizio Tramonte iniziasse a fare le dichiarazioni che poi ha fatto nel corso di questo procedimento, e nei quali era chiusa una serie di notizie che avrete modo poi di verificare essere molto simili a quanto poi raccontato da Tramonte. Chiediamo di produrre anche un libro che, in realtà, è successivo e scritto Mimmo da da poco pubblicato Franzinelli, (2008) che che abbiamo è poi stato citato anche come testimone e chiediamo, se possibile, che la Corte d’Assise voglia acquisire presso gli archivi della RAI (per noi non è stato possibile, purtroppo) una cassetta contenente una trasmissione di Giuliano Ferrara dell’11 dicembre 1997, Trasmissione Speciale Strage di Piazza Fontana, di cui si parla in una relazione del Maggiore Giraudo, Capitano Giraudo nel 15 Dicembre 1997. Poi facciamo anche richiesta di trascrizioni di telefonate, abbiamo un elenco anche… R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 102 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, può ripetere a questo ultimo riguardo, a proposito della cassetta della trasmissione? Che parla di Piazza Fontana e poi? All’interno della quale? INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: Certo. C’è una trasmissione che è stata presentata da Giuliano Ferrara nel dicembre del 1997: di questa trasmissione vi è notizia, si parla in una relazione di servizio del Capitano Giraudo in quanto alla vista di questa trasmissione pare che Maurizio Tramonte si sia attivato nel telefonare immediatamente a Giraudo dicendogli: “Ah, ho riconosciuto in tivù il famoso Guerin Serac”. In realtà, poi, se si guarda la trasmissione, l’immagine che passa di Guerin Serac, passa con scritto il nome di Guerin Serac, per cui non lo avrebbe riconosciuto Maurizio Tramonte, ma l’avrebbe riconosciuto chiunque. Quindi se è vero che Maurizio Tramonte ha telefonato dicendo: “Ah, sì, ho riconosciuto Guerin Serac”, è vero anche che è evidente che chiunque avrebbe potuto farlo. Quindi, visto che per noi non è stato possibile acquisirla, chiediamo (se è possibile) che lo faccia la Corte. Quindi io depositerei documenti, e la il nostro nostra elenco richiesta di documenti ed di trascrizione i di telefonate. Ho dimenticato una richiesta necessaria: l’esame dell’imputato, perdonatemi. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 103 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BERNARDI (per la Difesa Maifredi): Signor Presidente, Giudici togati e popolari, questa difesa inizierà come le altre, secondo quelli che sono stati i criteri delle che hanno altre Parti regolato, e, diciamo, quindi, in la prima discussione battuta sulle censure che verranno mosse in relazione sia alla lista testimoniale che tanto alla richiesta di acquisizione dei documenti da parte del Pubblico Ministero. In relazione alla quanto delle volentieri fare lista i testimoniale, Parti fatti alcuni Civili, si tanto e sovrappongono, ci sarebbero da soprattutto poi Procura spesso appunto, perché della laddove vengono indicati determinati soggetti che risulterebbero essere citati in relazione a delle circostanze specifiche, ovvero al procedimento che fu celebrato anche in questa Corte d’Assise, nel senso che all’epoca comunque erano altri i componenti, ma comunque era la Corte d’Assise di Brescia, nel procedimento del MAR. E, in particolare, sarebbero: Fumagalli, Carlo ed Ettore, Borromeo Kim, lo Spedini Giorgio, seguito. In Tartaglia particolare, Enzo, Taviani comunque, e questi via di sono i nominativi dei soggetti che vedrete comunque comparire nell’acquisita, ritengo, ormai sentenza del MAR. Perché queste persone, ad indicazione del Pubblico Ministero (quindi Difesa, non un’indicazione diciamo, vuole particolare così travisare), che questa verrebbero a riferire in relazione alle circostanze che già in quel procedimento sono state apportano nuovo in attuale di formazione – sviscerate. relazione diciamo così a Quindi quella – della nulla che è prova la che verrà esposta a tutti voi in relazione ai fatti di cui all’imputazione così tante volte riferita e, quindi, alla strage della Loggia. È evidente come queste persone, al di là di tutto, non abbiano R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 104 riferito altro che fatti antecedenti al 1974 e al 28 Maggio del 1974. Perché dico questo? Lo dico semplicemente perché al 28 maggio 1974 queste persone erano detenute, quindi sicuramente non potevano essere, diciamo così, percezione a conoscenza diretta. Io dei ritengo fatti che, avvenuti pertanto, per queste persone – in relazione a quelli che sono i temi di prova che sono stati richiesti dal Pubblico Ministero, così come dalle Parti Civili tutte, nuovo se non quello che già non apportino nulla di è stato recepito nella sentenza. Chi prima di me ha dissertato in relazione alla possibilità, diciamo, di formarsi un convincimento in relazione ad una prova già assunta, vi ha meglio illustrato di quanto potrebbe fare questo Difensore come non sia possibile rivisitare fatti che hanno già la loro cristallizzazione nella storia attraverso una pronuncia giudiziale. Altrimenti ci sono comunque idonei strumenti per consentire la rivisitazione di sentenze passate in giudicato in relazione a fatti che in esse sono cristallizzate: sia storicamente, che ovviamente anche per quanto attiene la responsabilità dei singoli. Ma non può essere questo processo a sviscerare questi temi probatori, che già, una volta per tutte, altri Giudici hanno deciso. Pertanto, credo che sia sostanzialmente da eliminare, diciamo così, dalla lista testimoniale l’indicazione del Pubblico Ministero, così come dalle Parti Civili, perché alcune delle Parti Civili (su tutte quella cumulativa fatta dai Abrandini, colleghi che posso Cadeo, Ricci e indicare a seguire) come Magoni, hanno già sostanzialmente – come dicevo - riferito in relazione a quelle circostanze. Circostanze che, in qualche modo, potrebbero anche interessare questa Corte, ma che sono cristallizzate in una decisione che verrà sicuramente acquisita. Pertanto io chiedo l’espulsione, diciamo, di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 105 questi testi dalle liste testimoniali che ho indicato. Per quello che riguarda l’allegato C e, quindi, le famose acquisizioni in blocco di tutta la documentazione che attiene quello ai del processi MAR), allorquando (ed in ritiene fossero particolare, questo acquisite comunque, Difensore, – cosa che che, a anche peraltro, viene opposta in principalità da questa Difesa - non sarebbero utilizzabili. Perché? Perché, fondamentalmente, è la Carta Costituzionale che ce lo dice: il 111 dice che la formazione della prova avviene nel contraddittorio delle Parti. cui i Pubblici sostanzialmente Ministeri la parte Nel procedimento di richiedono (Maifredi l’acquisizione, Giovanni) non era presente, o meglio era presente sì, ma come soggetto non indagato. Pertanto assolutamente, non presta all’acquisizione il di consenso, tutta la documentazione di cui all’allegato C. Vado oltre: abbiamo una indicazione anche non puntuale delle richieste di acquisizione documentali provenienti dalla Procura, delle quali questo Difensore si stupisce. Si stupisce e per la indeterminatezza, e per la voluminosa sostanza Alcuni secondo che atti, indicazioni forse quella Ministero, casella queste che inopportunamente, che ci particolare danno è sono l’indicazione faceva nel con appunto suo una introdotti del Pubblico riferimento foglio delle riga. ad una produzioni documentali, potrebbero già essere stati acquisiti. Per questo io chiedo già da ora l’espunzione e, in particolare, io faccio l’indicazione a pagina 2 delle produzioni all’ultima documentali riga, del 25/11/1994, Pubblico “trasmissione Ministero, ai ROS verbali di perquisizione e sequestro Maifredi”. Questo Difensore che da queste indicazioni riteneva che fossero materialmente i verbali di perquisizione e sequestro, e non subdolamente una relazione di servizio che questi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 106 accompagna, come già dicevo molto più puntualmente e compiutamente i colleghi che mi hanno preceduto, hanno spiegato a loro signori quale sia la diversità tra un atto irripetibile ed un atto che, invece, dovrà essere eventualmente Pubblico esposto Ministero e dalla veste che è potrà riferire indicata anche in dal ordine, eventualmente, a determinate circostanze che in quella relazione di servizio sono indicate. Certo è che, in questa fase ed in questo momento non è possibile acquisirli al fascicolo del Pubblico Ministero sic et simpliciter, così, semplicemente perché è un documento. Non è un documento: è un documento che contiene delle valutazioni, non delle percezioni. E, di conseguenza, io ne chiedo già da ora l’espunzione. In relazione sempre alla produzione documentale, alla pagina successiva, a pagina 3, “6/12/1994, trasmissione ROS materiale sequestrato a Maifredi”. Si pensa che possa ipotizzarsi che si tratti del verbale di sequestro piuttosto che del verbale di perquisizione e, no, invece anche qui abbiamo sottaciuta una relazione di servizio che illustra e fa delle deduzioni. Perché quello che non si chiede al teste è di fare delle deduzioni. In questi documenti, bene o male, sono contenute numerose e curiose, deduzioni, per cui anche in relazione a questo documento, 6/12/1994, se ne chiede l’espunzione perché è proprio lo confluito dicasi per stesso nel Pubblico fascicolo quella Ministero del successiva, a firme dibattimento. che però Lo che è stesso l’indicazione successiva, sempre 6/12/1994, nella riga 2 della pagina 3, è una trasmissione del ROS di materiale sequestrato da Maifredi. Siamo sempre nella stessa situazione: certo se Giraudo sicuramente è stato citato dal Pubblico Ministero, lui ci riferirà sul punto e nessun dubbio avremo su quello che ci riferirà e le modalità che ci riferirà. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 107 Andiamo avanti, a pagina 10: abbiamo un documento, 5/10/2001, “trasmissione dal ROS, missiva 4/10/2001, Stato Maggiore della Difesa” in ordine a qualche cosa ed abbiamo un teste che è quello che forma l’atto. Quindi non abbiamo bisogno che ci sia il documento: vorremmo sentire il teste che è dello Stato Maggiore della Difesa, Granatiero, è indicato, è firmatario. Quindi credo che, assolutamente, non ci sia nessuna problematica laddove il teste verrà a riferire ed, eventualmente, ad acquisire anche questa indicazione. Lo stesso dicasi… no, pardon! Qui purtroppo non è “lo stesso dicasi”: qui siamo di nuovo nella situazione dello scritto anonimo, dello scritto che non ha un riferimento relativamente ad una persona. Vi sto dicendo della pagina 113 e l’atto è il documento del 18/6/1994 (la data), “Giovanni Maifredi, SISMI”. All’interno di questo è un fascicolo di oltre 300 pagine con una narrazione bellissima da parte di un soggetto che non conosciamo e non potremo conoscere, di tutto quello che è il processo MAR. Perbacco! Credo che, tutto acquisiscono gli atti del MAR, sommato, o si ma il Nicolò Colosio dei tempi che mi fa la relazione puntuale di quello che è accaduto, onestamente, non è possibile sentirlo. Soprattutto laddove tutti questi documenti non portano una firma, una che è una. Quindi per tutto quello che riguarda questo fascicolo SISMI, ovviamente riservate veline, indicazioni particolari, ritagli sia di giornali presi nelle più disparate testate, peraltro non riportate, per cui c’è soltanto il ritaglio di giornale, ma neanche il giornale a cui possiamo far riferimento, per sentire le persone, che eventualmente avessero scritto qualcosa di corretto, o qualcosa di sbagliato sul punto. Maifredi, carità! Stesso Questura dicasi Brescia: il 19/10/1994, sempre a pagina Giovanni 113. Per Questa Difesa non ha nessun problema a dire: R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 108 “Sì, acquisiamo una parte di questa documentazione”, ed in particolare il verbale di perquisizione e sequestro 14/11/1986 della Digos di Genova. Perché quello è atto irripetibile, ma nel mare magnum di 500 pagine, due erano le pagine da indicare. Così come questo Difensore è riuscito a rilevarle, credo che fosse possibile per chiunque e, quindi, una indicazione puntuale credo che sia fattibile. Stesso dicasi per onestamente?! un altro Potrebbe documento essere D.C.P.P. Direzione che io Centrale di Polizia, però non so dare una spiegazione precisa della provenienza, quindi credo che tutto questo fascicolo, perché sono tutti voluminosi i fascicoli, non debba essere indicato. 22/10/1994, Ros Roma, Giovanni Maifredi (e qui cominciamo con la sovrabbondanza): viene acquisita tutta la documentazione dei vari uffici, più e più volte. Questo era a Genova, Dipartimento Militare, Genova Carabinieri Sestri Levante, Commissariato Polizia di Chiavari; successivamente di nuovo Questura a Brescia, qui limitatamente ad una foto. Se una foto è necessaria di Giovanni Maifredi dell’epoca, io credo che non ci sia nessun problema per questa Difesa a farla acquisire. Ma tutto il fascicolo che attiene a Giovanni Maifredi, che ci racconterà di che cosa? Del fatto che lui ha richiesto il porto d’armi per armi lunghe, per andare a caccia? Vogliamo acquisire questa documentazione? Non credo che sia utile e pertinente a questo processo. Maifredi insiste Vogliamo nel chiederci richiedere perché una Giovanni particolare autorizzazione da parte degli uffici di Polizia? Quale può essere (queste decine capire il contributo? richieste di la anni Perché provenienti dopo rilevanza il e fatto. si dal Per l’utilità tratta Maifredi) di fatti avvenute cui non riesco in relazione a al documento. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 109 L’ultima è a pagina 115: ROS Roma. E di nuovo ricomprende tutta la documentazione dei Carabinieri di Genova, della Stazione C.C. di Lavagna e tanti altri. Anche qui troveremo gli atti per la richiesta, appunto, del porto del fucile, la licenza per il radioamatore, il foglio matricolare del servizio militare. Vogliamo acquisire questi atti? Può essere utile, effettivamente? Dà un contributo a questa Corte per il raggiungimento dell’obiettivo? Perché non dobbiamo uscire – come si diceva – dal perimetro che ci è dato dal capo d’imputazione nella ricerca di una prova a carico. Non possiamo e non dobbiamo conoscere tutta la vita di una persona. Una persona, sicuramente ognuno di noi avrà un fascicolo che a lui attiene: potremo prendere, allora, il fascicolo del Comune di Brescia in cui sono state rilasciate tutte le carte d'identità o quello del Comune di Sestri Levante con tutte le carte d'identità, ma attiene e pertiene alla ricerca di un filo logico portante che conduca questa Corte a pronunciarsi su questo specifico motivo, su questo tema probatorio. Non genericità credo e non dell’indicazione ritengo. non Peraltro consente a la questo difensore di fare l’idonea scrematura di tutti gli atti che sono cinque contenuti. volte, per Si cui parla di sono 500 gli pagine stessi ripetute atti che ridondanti ritornano e si ripropongono. Vado avanti. Il 12 agosto 2003: qui ci sarebbe solo una indicazione limitatamente all’autobiografia di Maggi, se per questo il difensore di Maggi ha prestato il consenso, io non ho nessuna… con quella limitazione non ho nessun problema. 11 ottobre 2004: utenze varie in uso a Tonoli. Io credo che questa sia una relazione di servizio che pertanto non debba e non può avere accesso all’interno di questo fascicolo. Per quello che attiene alle intercettazioni telefoniche, l’unico appunto che viene in mente a questo R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 110 difensore è che, al di là di quelle indicate, che pianamente si accettano nella loro trascrizione, ve ne siano tre non ascrivibili al Maifredi, ma alla signora Tonoli Clara, che meriterebbero un minimo di attenzione, un’attenzione tecnica, purtroppo devo tediarvi, soprattutto per i Giudici popolari, in relazione a fatti tecnici. Ma è un curioso modo di aggirare il divieto del 199. Nel senso sollecitata dal che qui la capitano signora Giraudo, Tonoli peraltro viene delegato delle indagini sin da allora dalla Procura precedente, viene sollecitata la signora Tonoli, in relazione a fatti che attengono alla responsabilità di una persona che con l’una. lui Io all’epoca trovo conviveva. molto corretto Allora, quello delle che è due stato proposto dalla Procura, in relazione alla figura della signora Tonoli, nel senso che gli avvisi, sono stati dati; lei ha la facoltà di astenersi dal rispondere, in relazione corretto a il determinati tentativo fatti. da parte Trovo del non altrettanto capitano Girando, molto subdolamente di aggirare questo divieto. Perché è di tutta evidenza che il capitano Girando fosse a conoscenza di che cosa? Del fatto che il telefono della signora Tonoli fosse intercettato in quel momento e la sollecitazione che promana dal Giraudo è in relazione a domande che attengono alla responsabilità di una persona che all’epoca poteva astenersi dal rispondere. E io ritengo che questo sia un modo subdolo, particolare, e credo addirittura non proficuo per la stessa Procura, di tentare di introdurre questi temi probatori a carico del Maifredi, che contengono in nuce proprio una nullità; sono estremamente viziati da nullità. Quindi chiedo che queste tre telefonate che posso indicare precisamente – purtroppo non ho il numero di pagina – riguardano un progressivo e una data: 3384 5/12/94; 3402 5/12/94 e 3421 del 6/12/94, non vengano trascritte, perché non R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 111 hanno titolo probatorio, per entrare proprio diciamo perché nate nel con materiale una nullità evidente, chiarissima, al loro interno. Quindi vengono espunte da questo elenco. Per il resto non c’è nessuna opposizione in relazione alle acquisizioni, diciamo, e alle trascrizioni delle telefonate altrimenti indicate e facenti riferimento al mio assistito Maifredi. Dopo queste censure questo difensore è costretto a fare una censura a sé stesso. E’ evidente al Presidente e ai signori che compongono questa Corte d’Assise che la lista testi per un fortuito errore, diciamo così, di un meccanismo nella informatico cancelleria è purtroppo della Corte stata consegnata D’Assise in ritardo rispetto a quello che è il termine dei … giorni liberi. Non c’è nessun problema in relazione a questo perché grazie ad un legislatore avveduto, il sottoscritto difensore può richiedere l’ammissione ai sensi del 495 perché trattasi di tutti i testi che sono in controprova in relazione errore a fortuito, avveduto che ai determinate ribadisco, sensi del circostanze. ringrazio 495 dà È stato un il legislatore la possibilità nuovamente di indicare testi in controprova, peraltro tre sono già testi che sono indicati direttamente dalla Procura, quindi si tratterebbe semplicemente di un mero controesame formazione che della viene prova per e legge faccio in relazione riguardo a alla Bonardi Giovanni, Foresti Virgilio, Del Giacco Antonio, per i quali comunque questo difensore richiede ai sensi del 495 in controprova, in relazione a quella che è la lista testimoniale depositata dal Pubblico Ministero; Bonardi verrà sentito Ministero, sulla così come circostanza richiesto della dal conoscenza Pubblico tra il Maifredi e il Delfino, cioè come e quando eventualmente lui saprà riferire in relazione a questa circostanza. Il Foresti riguarda una circostanza molto particolare, la R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 112 qualità di relazione radioamatore a questo di in Giovanni controprova Maifredi, in comunque in e controesame, il Del Giacco Antonio in relazione a delle telefonate che si auspica vengano trascritte e quindi si possano leggere nella loro interezza. Irenga Alberto e Irenga Domenico sono i figli l’uno della signora Tonoli e del signor Maifredi, all’epoca aveva due anni, comunque credo che potesse riferire in relazione a tutta una serie di circostanze che la Procura ha introdotto, in alle relazione alla vita familiare, capacità economiche, a quant’altro e comunque a quanto percepito nell’ambito familiare; l’altro, Irenga Alberto, che è il figlio di Tonoli Clara e il fratellastro di Irenga Alberto, perché ne porta, portano il cognome entrambi del primo marito della signora Tonoli, e anche questo potrà meglio del primo, perché aveva sette anni e poi comunque, dinnanzi avrà avuto sicuramente percezione di quanto accaduto, e quindi di questi entrambi testi se ne chiede a discarico, l’ammissione, indicato questi alle a e suo testi lo modalità perché relazione di meglio stesso tempo in o vita Giuseppe si alle del in fa Gambatesa, già un’indicazione di capacità signor controprova economiche e Maifredi e della signora Tonoli, quindi credo che sulle molte circostanze che sono state edotte dal Pubblico Ministero, anche questo difensore abbia la necessità di richiedervi la citazione di codesti testi. Credo di non aver dimenticato nulla, oltre che ovviamente non avremo produzioni documentali, credo, se non all’esito dell’esame del signor Maifredi che sin d’ora si dimostra disponibile a rendere davanti a questa Corte d’Assise. Grazie. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 113 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Abbiamo finito questo primo giro di richieste e di opposizioni. Volevo soltanto dire due parole solamente che possano aiutare a inquadrare la situazione. E’ evidente che la Corte auspica che ci sia, possa essere attraverso un incontro delle parti, di tutte le parti, per poter utilizzare il 493 terzo comma. Naturalmente, con il 493 terzo comma, atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero o delle indagini difensive possono far comporre, con l’accordo delle parti, il fascicolo del dibattimento; quindi anche relazioni di servizio e altri tipi di attività testimoniali e quello che voi ritenete perizie etc. Questo è un invito che faccio e poi mi direte se è un invito praticabile, perché se è un invito praticabile può avere un esito anche parziale; la Corte vi darà tempo una settimana o qualcosa, un tempo del genere, dieci giorni o quello che sarà, per poterlo perseguire. Se invece non è praticabile, lo dite subito, e quindi problemi ci fermiamo nostri. qua, Prima e poi risolveremo questione, e questo noi i comporta proprio un incontro delle parti naturalmente presso il Pubblico Ministero, di tutte le parti coinvolte, imputati e parti civili. Secondo fatto. Noi, a parte i decreti autorizzativi che non abbiamo e che dovremo sempre poter controllare prima di poter far le eventuali trascrizioni, con le opposizioni che poi valuteremo, l’elenco prodotto dal Pubblico Ministero, come è stato più volte indicato dalle parti, non ci consente di fare una valutazione; né ci consente di stabilire richiedono le se sussistano norme, sia per quei i presupposti documenti del che nostro procedimento, sia per documenti di altro procedimento, perché ricordiamo che le norme che dobbiamo aver presenti sono quelle 187, 190; ma poi ci sono la 234, la 235, la 238 e la 238 bis, ed ognuna di queste norme R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 114 prevede attività di un certo tipo; ad esempio il 238, quindi atti di altro procedimento prevede un’attività acquisitiva di atti formati nel contraddittorio delle parti e poi prevede un’attività di utilizzazione. Poi ci sono anche lì gli atti irripetibili; all’interno poi del 238; poi ci sono il 238 bis, sentenze. Quindi, la nostra difficoltà è anche capire questi atti di che tipo siano; naturalmente benissimo poi voi, raggiungere in un degli incontro, accordi potete anche compromissori; si cede da una parte e si ottiene dall’altra; questo, come ha detto l’Avvocato Franchini. Nell’elenco del Pubblico Ministero, a quanto abbiamo capito, non abbiamo, dall’elenco del Pubblico Ministero, la possibilità di controllare il contenuto dell’atto, e quindi non sappiamo, abbiamo capito che ci sono atti anonimi, per i quali c’è opposizione; ci sono atti che sono relazioni di servizio, ci sono sommarie informazioni, ci sono documenti veri e propri. Di altro procedimento e quindi anche qui va applicato il 238 bis, se si vuole; oppure l’accordo nell’acquisizione. Noi non possiamo acquisire in toto fascicoli interi, perché non sappiamo soprattutto che cosa c’è dentro questo fascicolo. Quindi l’invito innanzitutto al Pubblico Ministero nell’incontro con le parti, ma poi di prospettare alla Corte che cosa, quale è l’elenco, ma credo che il Pubblico Ministero ne fosse consapevole anche perché per la nostra fretta di fare… fretta, c’era il processo da fare e quindi si trattava di produrre al massimo quello che si riusciva a fare. Quindi, adesso però abbiamo un minimo di all’interno possibilità di questa in più, dobbiamo documentazione, sapere documenti, che documenti ci sono, che categoria rivestono e come li si vuole produrre. Quindi, mi pare di aver detto tutto o quello che Naturalmente è possibile poi, se non dire in questo momento. ci saranno… naturalmente se R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 115 l’atto è ripetibile, nell’ordinanza, è un come atto che abbiamo è già ripetibile, detto seguirà certe categorie; se è un documento come tale… sarà un documento. Allora, nel momento di ammissione della prova dovremo valutarne irrilevanza o la pertinenza superfluità. o L’accordo la manifesta supera parte di queste questioni ma non tutte, però metteteci ti nelle condizioni di avere una parte concordata e nella parte non concordata metteteci nelle condizioni di valutare se le opposizioni reciproche sono o meno fondate. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI – Grazie, Presidente. Ma fin da adesso, per quanto riguarda la posizione di Francesco Delfino, noi riteniamo assolutamente essenziale che venga indicata la finalità dell’atto; laddove non è evidente. Ora, o dobbiamo decidere su un atto ogni volta, e questo lavoro ciao che una settimana, porta via una vita; oppure l’atto deve essere finalizzato negli stessi termini con cui è stata chiesta la finalizzazione del testimone; perché se no, una settimana, anche volendo non basterebbe mai. INTERVENTO DEL adesso PRESIDENTE: dò la parola Vi dico una settimana all’Avvocato Vittorini perché che – già l’aveva chiesta – vi dico una settimana ma, voglio dire, il problema nostro è all’interno di queste categorie che vi abbiamo detto, perché ogni atto ha una sua categoria, se è ripetibile è ripetibile, se è un documento di questo processo ha il 234, se è un documento ripetibile è un 235; c’è un 238; ci sono varie ipotesi nel 238; e poi c’è il 238 bis. Naturalmente ci dovete mettere nelle condizioni, ciascuna parte, di poter valutare. Naturalmente rimane sempre il canone principale del 187 e del 190: pertinenza, e non manifesta irrilevanza e superfluità; direi più pertinenza perché poi la R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 116 manifesta rende le cose molto difficili per noi. Naturalmente poi ciò non toglie – e qui chiudo – che anche un’eventuale ordinanza emessa in questo momento, sulla base essere delle revocata, poche conoscenze modificata ed che abbiamo, anche potrebbe potrà essere ritenuta la superfluità. In questo caso la norma parla di superfluità, non di manifesta superfluità di atti che nel corso del dibattimento capiamo che sono superflui. Questo per inquadrare solo quello che dicono le norme e quello che noi abbiamo capito che voi volete produrre, perlomeno per la parte che ci è stato dato conoscere perché per il Pubblico Ministero ci rimane questo grande problema dei documenti; soprattutto del singolo documento che, o c’è l’accordo, oppure si chiede che venga prodotto, indicato, in modo tale che sappiamo quantomeno che cosa è. Se non si vuole produrre, mi si deve dire che categoria ha, che caratteristiche ha, è un anonimo, è una relazione di servizio, è una lettera di trasmissione, è un qualche cosa. E allora, in base a quello, sarebbe noi capiamo avere il la categoria. singolo La cosa migliore documento per poterlo esaminare. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. DI MARTINO: Signor Presidente, accordarsi per quello sull’ingresso che o riguarda meno di il discorso alcuni atti, di il problema è che abbiamo testé sentito che la difesa si oppone all’acquisizione degli atti dei processi pregressi. Pertanto, di fronte a questo atteggiamento... INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma anche in quello – scusi, Pubblico Ministero – anche in quello, le norme prevedono l’acquisizione e poi l’utilizzazione. Anche lì, in base all’opposizione o ai consensi, si chiederà all’interno di quelle opposizioni o in quel consenso, una richiesta R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 117 limitata o approvare, in caso di mancato consenso, quella cosa che si vuole provare. Perché la norma va a scaloni, atti di altro procedimento in quanto sono atti garantiti, assunti in dibattimento, Giudice, dibattimento, incidente probatorio. Poi utilizzabilità. L’Avvocato Franchini vi ha detto, e anche l’Avvocato Ronco, alcuni atti a cui hanno partecipato, e su quelli c’è consenso. Quindi, bisogna anche guardare. Non è che dice che c’è l’opposizione dell’Avvocato, di Maifredi e quindi noi chiediamo mille testimoni o cento testimoni o cinquemila… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - DE BERNARDI: Tra l’altro – chiedo scusa se mi permetto di intervenire – in quanto chiamato in causa, ovviamente, questa posizione può cambiare. Il Pubblico Ministero ha sempre affermato di avere un colloquio. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Certo. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BERNARDI: Io, onestamente, non ho mai ricevuto nessuna sollecitazione. Il mio atteggiamento può essere solo quello di… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Credo che questo vada incontro ad una disponibilità. concretamente, esigenze, Poi perché vorrà è da verificare chiaro dimostrare. che Se sul ognuno non potrà campo ha le e sue avere il consenso su quello, ci sarà il testimone o altri modi. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. DI MARTINO – Io dico che noi siamo i primi ad avere la disponibilità ad un colloquio, perché certamente siamo quelli che meglio dispongono di tutta la materia, non so, per quello che ci riguarda, non ci sarà nessun problema R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 118 all’acquisizione di questi, per esempio dei verbali dibattimentali di Piazza Fontana. Anche perché, secondo me, noi, trattandosi procedimento, dove di atti erano acquisiti presenti in gli quel imputati, l’opposizione semmai potrebbe provenire da altre parti e non da noi. Non so neanche se potremo essere legittimamente chiamati a interloquire. Comunque non avremo sicuramente nessun problema di quel genere; anche se ci sarà poi un discorso circa l’effetto che potrà avere l’acquisizione di questi atti. Per quello che riguarda gli atti dei processi vecchi, non lo so: le ultime parole che prima ho sentito dire è che c’era opposizione. Se negoziabile, ben attuale difficile era ristretti, ad mi si dice venga. che questa Certamente procedere, opposizione prima anche del è momento dati i tempi una convocazione dei difensori. INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è anche il 238 bis sempre. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. DI MARTINO – Ma quello è il problema minore perché è ovvio… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: C’è anche il 238 bis, per i processi vecchi. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: DR. DI MARTINO: Le sentenze definitive comunque, penso il che problema siano il maggiore problema per noi minore. è quello Ma dei documenti, più che quello delle testimonianze. Nel senso che – ahimè – questi documenti sono contenuti in circa 300 mila pagine, e quindi il discorso della settimana o, diciamo, degli otto giorni o nove per indicare uno per uno questi documenti, è veramente un discorso improbo. E quindi io chiedo che in qualche modo, anche perché la maggior parte di questi documenti non è che siano R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 119 indispensabili per l’escussione del testimoniale, o almeno della maggior parte del testimoniale, io chiedo che si valuti anche l’ipotesi, magari di dare un tempo più congruo di quella settimana o dieci giorni o comunque un tempo che consenta di fare effettivamente una cernita sulla più concreta possibilità di testimoni. Questo anche discorso un problemi. Perché e che magari iniziare che ovviamente di questo genere indicare influisca l’escussione sempre anche non alle non dei difese comporti semplicemente quegli atti che sfuggono alle censure, che sono state indicate oggi dalle difese, proprio rimanendo in quegli atti che strettamente sono nella norma acquisibili, il tempo necessario per noi sarebbe veramente, diciamo, notevole, insomma. Questo è. Quindi, da parte nostra la disponibilità più assoluta, poi, va bene, ci sarà da discutere sulle prove che sono state indicate oggi, ma quello è tutto un altro discorso. La disponibilità più ampia. Del resto noi, senza voler anticipare il discorso che faremo, magari immagino alla prossima udienza, non lo so, sulle acquisizioni che sono state richieste, non penso che avremo diciamo, salvo qualche situazione particolare, non avremo grandissimi problemi. Noi siamo qui, se vogliamo, con la massima disponibilità a incontrarci. Salvo che appunto, quello che io chiedevo alla Corte, la disponibilità di un tempo di maggiore respiro per poter in qualche modo procedere a questa individuazione, insomma, all’individuazione soprattutto atto per atto, dei documenti. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DR. PIANTONI: Scusi, signor Presidente, un particolare. Nell’elenco sia dei testi che dei documenti, è indicato, ma ovviamente per chi come le parti hanno… Sia l’elenco dei documenti che l’elenco dei testi presentano una serie di colonne che R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 120 danno le coordinate di reperimento del documento del verbale. Questo ovviamente però vale per le parti che hanno l’intero fascicolo, non per il Giudice che non ce l’ha. Quindi è indicato il singolo faldone al cui interno vi è l’atto o la serie di atti: in molti casi la pagina digitale immediatamente che con consente un clic di individuarlo all’interno di questo faldone; in altri casi vi è la pagina cartacea, quindi annotata manualmente sul faldone stesso. Questo vale per tutti i testi dell’elenco A, diciamo così, e vale per tutti i testi dell’elenco C, quello dei quali la Procura ha chiesto l’acquisizione per lettura, salvo nel caso di dissenso, l’escussione, ovviamente riservandosi in un secondo momento una riduzione drastica, sono stati messi tutti per necessità in quel momento, necessità di tempo. Però dicevo, quindi i testi, ma non è quello forse un grosso problema perché comunque le circostanze per tutto l’elenco A e l’elenco B sono state indicate. Per i documenti mi rendo conto che abbiamo solo riservato ad un momento successivo l’offerta al Giudice di questo materiale, perché giustamente le parti che chiedono di acquisire un determinato documento lo portano, così come ha fatto la difesa Zorzi questa mattina. Non è che non intendiamo portarlo. Abbiamo detto che in questo momento è questo l’elenco; poi definiamo, se possibile, troviamo il modo per individuare le modalità che consentano al Giudice di prendere cognizione di questi documenti, per poi valutarli, perché al di là di quello che sarà l’esito – e accolgo anch’io con grande interesse questa disponibilità delle parti a incontrarsi per trovare comunque il massimo possibile di intesa sulle produzioni reciproche. Però al di là di questo ci sarà comunque la necessità questo per il materiale Giudice prima, di per prendere potere cognizione decidere. Ci di sono queste indicazioni. Ora, queste indicazioni di faldoni e R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 121 di pagina possono consentire delle estrazioni per categorie, per i faldoni di cui all’elenco G, appunto, sono già faldoni incidentalmente, individuati poi lo per tipologia. svilupperemo alla Dico prossima udienza. In quelle crocette che sono state emesse sui documenti già acquisiti, già è stato detto dal Gup che all’interno di quella casella sono contenute delle annotazioni che in realtà, delle quali non è che si chiede da parte della Procura l’acquisizione. Sono lì solo perché raccolgono quel materiale, perché magari ci dicono da dove provengono quelli atti. Per cui o le togliamo le annotazioni o le lasciamo al solo fine di dimostrare da dove vengono quegli atti, perché anche trovarsi con dei singoli fogli che non si capisce bene da dove escano, può essere poi un problema andare a capire, andare ad utilizzare questo documento laddove sia acquisibile, utilizzabile e quant’altro. Però, ecco, sotto questo profilo c’è questa memoria informatica che può essere stralciata per metterla a disposizione della Corte perché possa prendere cognizione visiva di questi documenti. Questo in alcuni casi è facile da fare perché ovviamente, quando si parla di tabulati sono tutti faldoni. Questi tabulati serve anche a poco vederli, per la verità; quelli sono pacificamente documenti acquisiti, c’è poco da discutere. Per alcune categorie come i faldoni G è abbastanza facile perché lì purtroppo e per mancanza di tempo, l’elenco è generico, e questo proprio presta il fianco alle critiche che in parte sono state mosse, di questa difficoltà di dare un parere per la genericità dell’indicazione che contiene i documenti ma anche la nota che li trasmette, diventa più problematico per i documenti che escono dai faldoni di categoria B, i BA, i BB e le altre sottoelencazioni. Che fare? Perché andare a estrapolare il singolo atto del quale si chiede l’acquisizione per dire il “VA 1”, R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 122 faldone 2, da foglio 455 a 458, e poi da foglio 460 a 464 è un’operazione che richiederebbe… c’è la disponibilità, fatta questa selezione magari concordata in questi incontri che ci saranno nei giorni a venire, di mettere la Corte a disposizione di questo materiale che possa la Corte stessa andarsi a cliccare l’atto del quale si chiede l’acquisizione, anche se sono presenti degli altri atti che nessuno acquisiti, oppure no? Ecco, problematica incontri che vengano pongo sul terreno questa eventualmente che chiede da seguiranno, sviluppare per trovare in questi comunque o accogliere suggerimenti diversi; un modo per mettere la Corte nelle condizioni di vedere ciò che andrà a dire: sì o no, se deve entrare o non deve entrare. Non si vuole portare a conoscenza più di quanto possa essere portato a conoscenza. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ecco, quello che vorrei evitare è che la Corte sia messa nelle condizioni di dover esaminare al buio ottocentomila pagine, non avendo né gli strumenti e soprattutto non volendo avere accesso al fascicolo del Pubblico Ministero, questo per un principio proprio... Quindi noi siamo nelle condizioni: o c’è un accordo, o ci producete anche in via informatica il documento, poi con le specificazioni che quel documento per capirlo c’è un’annotazione, oppure noi non siamo in grado di analizzare il contenuto del documento. Oppure noi saremmo costretti a decidere e valutare sulla base di categorie: anonimo, anonimo di cui si sala fonte, sommarie informazioni, relazione di servizio. Anche una relazione di servizio, lo sappiamo tutti, potrebbe avere un carattere di ripetibilità, e quello non lo conosciamo, anche lì, però intanto… Quindi noi, o dobbiamo fare un qualche cosa per categoria, rischiando di buttar fuori o di non ammettere, oppure… R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 123 categorie di interi documenti, magari alcuni rilevanti; oppure ci mettete nelle condizioni, magari mediante accordo, mediante sistema che voi troverete, ma non ci mettete nelle condizioni di andare a cercare F2/2, perché noi non siamo in grado e poi, sapete, siamo una Corte anche composta da due togati ed altri Giudici popolari che non hanno poi né la capacità, né i mezzi per poter far questo. Voi ci avete lavorato per tempi, per mesi, se non per anni; una maggiore conoscenza l’avete ed anche una maggiore facilità. Quindi, se non vogliamo stare in camera di consiglio una settimana semplicemente per risolvere questo problema, ci dovete mettere nelle condizioni. Se no, valuteremo in base a categorie, a quello che ci appare essere l’atto, sentenza, documento etc., oppure ci riserveremo. Detto questo, e poi l’Avvocato Vittorini voleva prendere la parola e altri della parte civile, detto questo ciò non toglie che dopo questa ricerca di accordo per la materiale indicazione del documento e per l’allegato C e poi più concretamente i documenti del Pubblico Ministero si possa trovare una forma per potere intanto ammettere una parte e poi vedere quando il Pubblico Ministero avrà prodotto questi documenti... Ricordatevi però che abbiamo il problema che i testimoni dobbiamo sciogliere la riserva subito, per cui abbiamo pure l’allegato C, mentre per i documenti possiamo traccheggiare come è consentito, quindi possiamo aspettare. Ecco, questo è il nodo, noi dobbiamo dire: adesso ci chiedete questo: testimoni, quali testimoni, documenti, quali documenti. I documenti possiamo farlo anche dopo. Ma non i testimoni. Anche perché la controprova che non subisce i limiti della pertinenza e rilevanza una volta che la pertinenza riferimenti e la ai rilevanza sia richiedenti. stata Quindi già ammessa abbiamo con delle questioni a catena che dobbiamo risolvere insieme. Una R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 124 volta che riteniamo che quel testimone sia pertinente, non superfluo e quindi non irrilevante, la controprova, come dice la giurisprudenza, va purché si riferisca al fatto insomma. Quindi abbiamo una serie di problemi che voi ci dovete aiutare a risolvere. Se non riuscite a risolvere, dovremo risolvere naturalmente sommariamente, probabilmente per categorie. Ricordandoci che i testimoni dobbiamo ammetterli o non ammetterli, salvo modifiche successive. E’ quello il nodo sul documento. Sul documento possiamo anche traccheggiare e darvi fino a dopo le vacanze di Natale il tempo di avere i documenti e poi lo risolviamo. Ma abbiamo il problema della riserva sicuramente dei testi limitati, richiesti come ha che detto poi andranno il Pubblico Ministero, ma dobbiamo risolvere il problema. Dateci lo strumento operativo per l’allegato C. E poi trovate il massimo accordo su tutto quello che non è… sul quale potete raggiungere l’accordo, perché se c’è l’accordo delle parti, altri procedimenti, facciamo sulle acquisire sommarie su informazioni, relazioni tutto. Poi di la su atti di noi vi servizio, valutazione è tutta un’altra cosa. Quello che significa il documento, quello che significa la sentenza, è tutto da dire, da FRANCHINI: Una dimostrare, da vedere. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – precisazione. Io poi volevo prendere la parola, ma dopo. In relazione a testi e documenti. Bisogna vedere quali testi, Presidente, perché ci sono dei testi che sono attinenti – diciamo così - ai documenti. Questo solo volevo precisare. INTERVENTO DEL l’allegato PRESIDENTE: B abbiamo Ma capito vedete, le l’allegato varie posizioni A e che riguardano più la pertinenza e la rilevanza sui quali R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 125 tutti potete dire e aggiungere qualche cosa. Poi è chiaro che ci sono le singole richieste, una richiesta di acquisizione documentale; il testimone può essere sentito solo dopo aver acquisito quei documenti, come dicono le norme; e poi c’è anche una rinuncia a sentire il teste qualora ci sia l’acquisizione. Quindi quello dà meno preoccupazione, una volta che sia ammessa la prova di quel tipo, di quel testimone. Le rinunce poi sono auspicabili indicare perché per raggiungete si può, l’udienza l’accordo il Pubblico prossima, su quindici Ministero può testi, voi 25 e gli altri li sentiamo, questo è sempre comunque possibile. Quindi è chiaro che un processo che poi avrà degli aggiustamenti in corso d’opera, però dobbiamo cercare di partire, di non partire dopo le feste perché non ce lo possiamo permettere, perché dobbiamo iniziare in qualche modo. In qualche modo partendo bene. Quindi dobbiamo avere minimo di base su cui poi potere iniziare che siano che ammissioni delle prove che voi avete richiesto, dalle perizie, dalle trascrizioni dalle prove testimoniali, poi sulla parte documentale ultima possiamo procedere un po’ più per gradi. Ma i testimoni… Anche sulle perizie ci possiamo riservare, ma mi pare che grosso modo, salvo alcune questioni che riguardano le singole trascrizioni, sulle perizie di tipo, le due perizie che richiesto sulle schegge antropometriche, mi pare avete che non ci siano grandi opposizioni, anzi mi pare che non ci siano proprio opposizioni. Quindi quello ci si riserva di trovare poi il perito in qualche modo e quello non è un problema, poi ci direte dove sono i reperti e tutto quello che serve. Ecco, quindi serve per operare qualche cosa di molto pratico proprio perché siamo con il nuovo rito, non è il vecchio rito, in cui c’era lettura atti consentiti, si acquisiva tutto. Qui bisogna indicare gli atti utilizzabili, dopo R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 126 averli fatti entrare nel processo con certe forme che stiamo cercando di applicare. Avvocato Vittorini, prego. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 127 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Io condivido pienamente la scansione, il procedimento per gradoni di cui lei ha parlato, ossia che il Codice di procedura ci riconsegni una diversa classificazione di atti, rispetto ai quali le valutazioni del Giudice devono essere ovviamente calibrate. Sta di fatto però che fin da adesso potrebbe essere apprezzabile io credo, al di là del fatto che la proposta sia di questa Parte Civile, seguendo questa indicazione, la circostanza per la quale vi sono degli atti che sono a tutti gli effetti parte della passate credo già da adesso leggibili da Corte. in Tanto giudicato per intenderci, credo che siano le sentenze assolutamente leggibili. Dico subito per chiarezza: il fatto che le sentenze siano leggibili sta dentro una regola che è ovviamente quella del capo di imputazione, articolo 187. Ma io credo possano che convenire tutti che i presenti, laddove il tutte capo di le parti, imputazione faccia riferimento all’articolo 285 e cioè preveda la sanzione di chi allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare alla strage, dia conto della circostanza che non c’è bisogno neanche della strage per poter procedere penalmente nei confronti di costui, o di costoro. Allora, se si accetta l’idea che dentro il 187 ci stiano tranquillissimamente tutte le sentenze passate in giudicato che pubblica accusa, parti civili, mi pare anche buona parte delle difese hanno ritenuto di dovere acquisire al fascicolo del dibattimento cioè al fascicolo dei Giudici, io direi che questo utilmente potrebbe essere percorribile. un Tradotto primo in passo soldoni: utile o vogliamo cominciare per dare per ammissibile la lettura di queste sentenze? Mentre noi discutiamo ai sensi dell’articolo 493, terzo comma, la Corte sia nella persona dei Giudici togati, come soprattutto nella persona dei Giudici R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 128 popolari, avrebbe la possibilità di avere qualcosa di più che una sigla MAR, qualcosa di più che un’indicazione sentenza Piazza Fontana, qualche cosa di più preciso e collimabile, se non processo Buzzi o processo Ferri. E in più, leggendo quelle sentenze avrebbero la possibilità di ricostruire, se non il fatto, quantomeno l’itinerario del processo e comprendere nella lettura per esempio anche delle note di riferimento in calce a tutti quei documenti, quali siano gli elementi di prova, graduati come ammissibili, graduati come utilizzabili, graduati come funzionali conseguentemente per un quella decisione orientamento laddove e avere vi fosse corrispondenza fra i testimoni indicati dalle parti, per un primo apprezzamento, una prima scrematura in ordine a ciò che sicurissimamente fu indispensabile per quei Giudici e probabilmente potrebbe essere utile per gli attuali. Quanto tempo ci vorrà perché lor signori possano leggersi le sentenze dei processi che io ho indicato? Io presumo che, per carità, non voglio contraddire le indicazioni della Corte, ma ragionevolmente i giorni che ci separano da adesso al Natale potrebbero essere faticosamente impiegati per più ore al giorno per leggere quegli atti. Ma credo che sia un livello di conoscenza da parte di tutti i giudicanti, compresi, io dico, anche i supplenti, correttamente impiegato per poter cominciare ad avere una prima griglia metodologica. Dopodiché è evidente che quelle sentenze diventerebbero utili per la Corte, al sarebbe fine questo di fare passo? un ulteriore Il passo passo. E determinato quale dalla circostanza che quelle sentenze riguardano taluni degli attuali imputati ma non tutti. Ed è evidente che se Tizio e processo Caio di sono Milano, stati e assolti Sempronio o è condannati stato assolto nel o R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 129 condannato in quello di Venezia, quegli atti o meglio quelle sentenze o meglio quegli accertamenti contenuti in quelle sentenze potranno valere solo ed esclusivamente per coloro i quali in quel processo hanno avuto la possibilità di estrinsecare tutte le possibilità difensive e su questo credo che siamo tutti quanti d’accordo. Questo permetterà ulteriormente alla Corte di intendere, una volta che fossero acquisiti taluni atti, ulteriori ovviamente alla sentenza, di intendere contro chi o a favore di chi quegli atti potrebbero essere utilizzati. Questo evidentemente mentre noi, da quest’altra parte, mi sembra evidente che vi sia la disponibilità delle parti che io rappresento alla massima interlocuzione, ai sensi del 493 terzo comma – ma dopo dirò una cosa anche su quello – mentre noi si lavora per vedere quali sono gli atti che possano essere acquisibili. Il tema, poi, di una decisione che deve essere, come dire, estremamente prossima, molto contingente da parte della Corte in ordine ai documenti acquisibili e ai testimoni soprattutto, di cui si ritenga rilevanza e pertinenza. Io credo che possa essere affrontato, se si vuole, con un minimo di sperimentalità, ma nel rispetto della regola. Perché? Perché è nostra opinione che nel momento in cui si accede al dibattimento, siano due gli articoli che regolano la presentazione della prova e la decisione del Giudice in ordine ad essa. Non a caso vi è una differenziazione comma, e fra l’articolo l’articolo 495; non 493 è con una il suo terzo bizzarria del legislatore, a mio modo di vedere. Se la Corte e credo, spero anche, confido - se dovessi sbagliare, chiedo veramente, ma non per piaggeria, ai colleghi tutti di collaborare secondo me, in questa indicazione, ove sia percorribile – se la Corte dovesse concordare con la nostra tesi per cui ai sensi dell’articolo 493 le prove R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 130 vengono richieste quando tempestivamente indicate nella lista per quanto riguarda testimoni, documenti ed altro; e quando evidenziata, ma il Giudice decide, sentite le parti col 495, si dà conto che vi è un lasso di tempo. Spesso cosa accada? Accade che per esempio si conclude una discussione, tutte le parti hanno terminato le requisitorie, el arringhe, e con l’idea che vi possa essere un momento nel quale si deve dar corso delle repliche, oppure di sentire le dichiarazioni spontanee di un imputato, si rinvii il processo di una settimana o di quindici giorni. In questo caso quale è la fase? Accusa e loro difensori di parte civile hanno richiesto le prove. imputati Parimenti i quali hanno hanno fatto svolto i le difensori loro degli opposizioni. Adesso la parola dovrebbe teoricamente tornare a noi per dar conto di quelle che sono le nostre opposizioni rispetto alle prove della difesa. Io immagino che se si dovesse rinviare questa udienza per questo specifico incombente ad una data che può anche essere quella dell’8 di gennaio, faccio per dire, contemporaneamente a questa decisione su questo rinvio la Corte potrebbe già fin da adesso dichiarare acquisite le sentenze passate in giudicato. Cosicché si possa avere noi un tempo ragionevole per dissodare tutta una serie di materiale. cominciare a La farsi Corte un’idea di avrebbe il tempo di quelli che sono gli elementi sui quali poi dovrà formarsi la sua decisione, già in questa fase diremmo preliminare. All’esito delle Giudice, verifiche signori che della noi Corte, potremo signor fare, signor Presidente, è chiaro che noi – parlo per quanto mi riguarda – tornati in questa aula, in questa ipotetica sceneggiatura dell’8 gennaio quella avremmo parte la delle possibilità prove di dedotte opporci dalle soltanto difese sulle quali l’accordo non fosse intervenuto. Perché è evidente R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 131 che la materia è molto vasta e che oggi – mi permetto di dire - vi possa essere tanto dall’acqua al ponte come dal ponte all’acqua. Per esempio, lo dico a titolo di esempio solo perché è la prima che ho sottomano. Il collega mi pare Forzani, abbia indicato nella sua lista testi una circostanza, anzi, sono due, vorrebbe sentire i testimoni sui fatti di cui al capo di imputazione, nonché sull’attività del capitano Francesco Delfino, in un certo periodo di tempo, e sull’attività di indagine eseguite dal Nucleo investigativo Brescia, chiedendo che venga senatore Andreotti. Io capisco dei Carabinieri sentito che sul punto Andreotti di il sia il depositario di tutti i segreti dell’umana conoscenza, ma trovo che vi sia un che quantomeno di eccentrico o di vago sul punto, se mi permetti amabilmente. Io credo che per esempio, su questo punto, si potrebbe cominciare a ragionare. Perché però io insisto per avere un termine congruo, signor Presidente e signori della Corte d’Assise? Perché? Perché proprio il fatto che vi siano più soggetti che sono stati interessati a vicende processuali conclusesi con sentenze passate in giudicato, imporrà non io credo una consultazione assembleare, ma presumo che imponga una logica nella quale le parti possano anche avere il tempo di incontri differenziati. Mi si domanderà: perché non è stato fatto fino ad oggi? Onestamente non saprei che cosa rispondervi per quanto grossa possa essere la fantasia dei difensori, di un Avvocato, come dicono a Venezia: un buon Avvocato trasforma un cane in gatto. Una cosa di questo genere, so che è un vostro proverbio. Ma credo che però, proprio per quel richiamo alla praticità che lei ha formulato, signor Presidente, forse convenga prenderci apparire in termini un lasso assoluti di tempo forse che potrebbe eccessivo, cioè quello di un mesetto, oggi, ma che potrebbe invece poi R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 132 essere estremamente facilitante domani per evitare fra l’altro una camera di consiglio a codesta Corte, forse eccessivamente defatigante. Io credo che in un’ottica di questo genere, potrebbe poi anche essere utile il tempo che ci venisse concesso, proprio per consentirci magari, seguendo queste catalogazione indicazioni se vogliamo di della Corte, atti, documenti una e quant’altro, in una logica che, per carità, lo voleva essere già oggi, ma potrebbe essere più collimabile domani, secondo i parametri del 238, 238 bis e 493 terzo comma. Dandosi conto però, e qua lo dico da subito come dichiarazione di voto, il 493 terzo comma dà conto di quello che è una attività che rende ammissibile un atto. L’ammissibilità dell’atto trova secondo me un limite per quanto riguarda la disponibilità delle parti ad una – per carità – valutazione in ordine alla sua rilevanza, importanza e quant’altro. Ma il vero limite è soltanto quello della sua liceità. Nessuna valutazione di merito sul punto, né esplicita, né sottintesa. Perché se così fosse, si metterebbe il carro davanti ai buoi, cioè a dire, si dovrebbe decidere in questa fase e chiedere alla Corte di decidere in questa fase, quali sono gli atti rilevanti ai fini della decisione, quando questo non può essere che il risultato dell’attività di istruzione dibattimentale, corroborata evidentemente da documenti e quant’altro. L’ultima valutazione, particolarmente dibattimentale l’ultima considerazione: difficile di questo esordire processo, troverei nell’istruzione se non dopo un chiarimento su questo punto. Perché qualunque soggetto dovesse sedersi su quella sedia, vuoi come testimone, vuoi come consulente, vuoi come perito, io non saprei in base a quali atti acquisiti potrei domani contestare talune dichiarazioni, raffrontare taluni esiti, insomma svolgere la mia attività con pienezza di facoltà. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 133 Allora, io mi permetto Pubblico di Ministero, associarmi mi pare alle anche valutazioni almeno, del Avvocato Franchini, alle sue, cioè di una disponibilità ad un confronto, ma concederci per uno il quale spazio io credo superiore a la Corte quello debba di una settimana nella quale ragionevolmente credo non potremmo risolvere, distanza però che anche per questioni meramente logistiche, di di studi nel e quant’altro, alcun esito. Chiedo frattempo, ove fosse necessario con il consenso di tutte le parti, la Corte possa già acquisire quantomeno le sentenze passate in giudicato. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 134 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: Signor Presidente, signori della Corte, l’ultima delle cose che questa parte civile vuole è rifare la strage di Piazza sufficientemente lungo, esito per finale, mancherebbe. Non Fontana. faticoso non c’è il processo per E’ e doloroso doverlo dubbio, stato rifare però – già nel suo qua, ci faccio questa premessa telegrafica – che anche le altre parti, nelle loro richieste di prove, abbiano introdotto rispetto ai processi Piazza già fatti, Fontana, ma e non anche parlo solo quello per di la Questura, quello del MAR, e quello Buzzi, quello strage per della abbiano fatto delle richieste di prova o di acquisizione probatoria di verbali di quei procedimenti e quindi abbiano introdotto in questo processo una serie di storie e parlo non per nulla di storie, perché non sono semplici fatti, ma sono storie che all’interno di quei processi hanno avuto una maggiore o minore rilevanza. Faccio soltanto per esemplificazione riferimento per esempio alla richiesta di prove della difesa Zorzi, quando per esempio si chiede alla Corte di accertare i rapporti tra Maggi, Zorzi e Siciliano con Bovolato e Leccisi, cioè Riccardo Romani e Sergio Gozzoli. Faccio riferimento testimoniale, ad sulla altro punto questione di quella richiesta di lista prova sui rapporti presunti tra Aginter Press e Delfo Zorzi. Sono questi argomenti, secondo per esempio, il particolare, che hanno avuto una diffusa analisi in quel processo. Allora, il problema non è, e potrei andare avanti con le argomentazioni, non parliamo della questione di Tolosa, con Siciliano, non parliamo della questione Emireni e di tanti altri. Il punto di partenza a questo punto è questo. In quei processi, Piazza Fontana, ma anche altri procedimenti, quelle Corti hanno analizzato svariati argomenti di prova, svariate storie che portavano in un R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 135 senso o nell’altro all’ottenimento di un risultato probatorio, pro o contro gli imputati. In quei processi, ricordo solo per, diciamo, migliore analisi di questo mio ragionamento, non dimentichiamo che vi sono state sentenze di assolutorie condanna in in appello. primo Il che grado e significa sentenze che quegli stessi argomenti di prova sono stati letti dalla Corte d’Assise in primo grado e dalla Corte d’Assise d’Appello in modo diverso o parzialmente diverso. Quindi sono portatori già di per sé di una complessità di lettura di quelle storie, di quei fatti che ogni Corte come è legittimo che sia ha poi regolato secondo la propria coscienza. Allora il problema non è quello che la difesa Zorzi citi tre testimoni su un certo argomento o chieda l’acquisizione di un verbale di prova di quell’argomento; o che la difesa delle parti civili o il Pubblico Ministero chieda l’acquisizione, l’audizione di quello o di quell’altro testimone e di quel verbale di prova. Il problema è che la Corte dovrebbe essere messa in grado, storie ritenendo abbiano che una quegli rilevanza argomenti, che quelle anche la vostra per decisione, di acquisire in toto ciò che nei precedenti processi è stato redatto come verbali di prova dibattimentale. Da questo punto di vista, questa difesa nei confronti della difesa di Zorzi e Maggi non avrebbe nessuna difficoltà a chiedere, non avrebbe avuto e non ha nessuna verbali di difficoltà a prova quel di chiedere l’acquisizione procedimento, perché dei gli imputati Zorzi e Maggi in quel procedimenti hanno potuto difendersi e quindi è legittima l’acquisizione anche in questo processo di quei verbali. Il problema si pone con riferimento al fatto che questo processo ha altri imputati, che in quei processi non partecipavano, e qui… A questo punto interviene fuori microfono l’Avvocato R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 136 Franceschini. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO: …No, no, no, certo, alcuni sì, ma il problema è che non è che debbano entrarci con Piazza Fontana. Possono essere rilevanti quei fatti, non Piazza Fontana in sé, ma i fatti di cui si è discusso nel processo di Piazza Fontana o nel processo MAR, o nel processo Buzzi, anche con riferimento a questa nostra vicenda, e al ruolo di alcuni di questi oltre alle imputati. richieste Allora, formulate andando testé un passo dall’Avvocato Vittorini, e seguendo, mi è parso di essere con lui d’accordo nel proporre alla Corte una possibile opportunità di fare delle cose subito e di dare ingresso al dibattimento secondo i tempi che il codice e i modi che il codice comunque ci consenta. Una volta acquisite le sentenze definitive sulle quali non credo che ci sia contestazione possibile, una volta acquisite su richiesta di questa parte e delle altre che vorranno essere d’accordo eventualmente con me, i verbali delle prove assunte nei processi conclusisi con sentenza definitiva per i quali comunque nei confronti di alcuni degli imputati la prova può essere utilizzata, non c’è dubbio che la Corte deve autorizzare il Pubblico Ministero e le altre parti alla citazione dei testi che riferiscano su quelle stesse prove, perché la prova, laddove utile e necessaria, possa essere estesa sia nel caso che venga provata, sia nel caso che non venga provata, estesa agli altri imputati. E quindi c’è già una prima fascia di testimoni che questa Corte può in ogni caso introdurre, perché sono quelli che consentano di parificare diciamo il materiale probatorio all’interno del processo. Dopodiché c’è una seconda fascia invece di testimoni che riguardano e le richieste delle difese, e le richieste R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 137 delle parti civili o del Pubblico Ministero, che siano di ulteriore approfondimento assolutamente essere nuovi, decisi regole. E e a e di questi potranno questo o per naturalmente essere punto, aggiunta decisi questo vale temi dovranno secondo anche le per i documenti, a me pare che la Corte che è maestra ed è anche il nostro riferimento, non può che essere il nostro riferimento in questo processo, forse può fare utile esercizio complicata del come 495, questa, anche in mi rendo e una situazione conto che è complicata, per tutti, oltre che per la Corte, ma anche per noi, perché la mole di documenti è effettivamente travolgente, è disperante in qualche caso. L’utile utilizzo del 495 perché il quarto comma del 495 consente una flessibilità alla Corte, anche con riferimento al comma 3 e al comma 2, che potrebbe dare la possibilità al processo di iniziare la sua fase dibattimentale istruttoria, con acquisizioni documentali e indicazione e fissazione parte di delle udienze liste, e testimoniali poi in almeno un per secondo una momento sciogliere delle riserve che in questa sede la Corte può naturalmente quella dare parte frattempo su delle le parti quella parte indicazioni non delle liste testimoniali fossero riuscite a e che su nel sciogliere autonomamente con il consenso reciproco. Anche qui, cogliendo il suggerimento del Presidente a pensare in termini di processo per gradini o per scaglioni, ritengo che un primo scaglione sia certamente quello che per esempio ci consenta di sentire in ipotesi alcuni testi, non parliamo di Martino Siciliano perché l’abbiamo già sentito in sede di incidente probatorio, ma alcuni testi rilevanti del processo di Piazza Fontana o del processo diciamo, in probatorio, MAR modo a da o del poterlo parificazione processo Buzzi, acquisire tra le qui parti ex Buzzi come dato che non R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 138 avevano partecipato ai quei processi precedenti. Questo consente alla Corte di avere già un primo bagaglio di esperienza processuale su questi temi e di sciogliere le riserve su tutti i temi di contorno o ulteriori; perché se no mi rendo conto che il rischio a cui andiamo incontro paventato dai più e non senza ragione è quello di avere un bagaglio orizzontale e non documentale utilmente tanto vasto quanto utilizzabile. Faccio l’esempio: qualche difensore questa mattina ha chiestola produzione di libri storici. E’ chiaro che se entriamo nel campo della produzione ad libitum dei libri storici piuttosto che di altra documentazione estremamente generica, possiamo trovarci tante cose interessanti ma ci perdiamo sicuramente il filo dell’accertamento processuale. Se cominciamo a partire invece da ciò che è stato già accertato con sentenza definitiva e dalle dichiarazioni di coloro che sono servite per giungere a quelle affermazioni, assoluzione affermazioni peraltro, noi abbiamo in un vari casi primo di gradino sicuramente di conoscenza processuale che ci consente di andare avanti. Noi sappiamo che il documento può essere prodotto in qualunque momento, sempre che la Corte lo ritenga opportuno e utile. Ma questa utilità la Corte è in grado di, il giudizio sull’utilità, di scioglierlo soltanto se è già di fronte ad un certo portato processuale probatorio. Se no l’utilità., l’opportunità della produzione lettura. Quindi, documentale dandomi io è per di difficilissima primo disponibile evidentemente a qualsiasi tipo di confronto con le altre parti sulle acquisizioni previo consenso, insisto nel proporre come prima soluzione dei problemi ex 493 e seguenti, l’acquisizione delle sentenze definitive e nei confronti ed esclusivamente nei confronti di coloro che hanno partecipato a quei giudizi, dei verbali di prova già assunti nei processi precedenti dei quali si sia già R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 139 acquisita la sentenza definitiva. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 140 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – NARDIN: Signori della Corte, intervengo in scia alle richieste dei due colleghi patroni di parte civile che mi hanno preceduto, per sottolineare questo aspetto. È stata una richiesta imputati concorde, rivolta bonificatrice generale alla di Corte dei perché dimensione difensori impugni degli una scure silvano-forestale, con riferimento alla dimensione e alla lunghezza delle liste proposte dai patroni rappresentanti di della parte civile, pubblica accusa. oltre Ma che quali dai sono stati gli argomenti utilizzati per sollecitare questa opera da boscaioli? Sostanzialmente manifesta pertinenza e della non quelli della manifesta non rilevanza delle circostanze proposte in ordine alle testimonianze invocate. La domanda fondamentale è questa: come fa oggi la Corte a permettersi, a consentirsi un giudizio di pertinenza, coerenza, inferenza, intima coerenza delle circostanze in ordine testimoni, se non conoscitivo? chiedersi Perché se il alle quali vengono dispone di alcun questo punto, la a diritto alla prova invocati i materiale Corte viene dovrà esercitato correttamente dalle parti, con riferimento a circostanze importanti specie, che si oggetto, riferiscano luogo, alla modalità natura, mezzi, dell’azione, che riguardino l’intensità del grado, del dolo oppure della colpa, che riguardino la vita dell’imputato, anteatta, conseguente al circostanze per le forza un corredo di reato. Ecco, quali la sono Corte tutte deve conoscitivo, quante disporre che oggi per è assolutamente impossibile avere, se non compiendo questo atto di definirlo buona di volontà, definisco. consociativismo Vogliamo processuale? Bene. anche Credo che sia il passaggio obbligato che siamo obbligati a percorrere per consentire alla Corte di disporre di una prima piattaforma conoscitiva e di orientamento in base R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 141 alla quale potrà poi orientarsi nelle determinazioni in ordine alla pertinenza delle liste testimoniali per esempio. Grazie. INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io rilevo solo questo: che la Corte non si vorrebbe trovare poi a gennaio nuovamente a ricominciare tutto da capo. Perché le proposte della parte civile scontrano contro le opposizioni fatte oggi sulla pertinenza di molti testi, oltre che di documenti. Quindi, o c’è l’accordo delle parti, oppure ci troviamo da capo a dodici. conflitto, se Quindi c’è noi dobbiamo consenso c’è risolvere consenso, il se c’è conflitto lo risolviamo. E’ chiaro che la risoluzione è la soluzione allo stato degli atti, la revoca successiva è prevista e ci possiamo rendere conto di aver sbagliato, oppure che sia utile fare in modo diverso. Però, nel momento composizione vostra in cui con il c’è il 493, conflitto, con c’è l’accordo la delle parti, oppure questo conflitto c’è. Perché la proposta fatta di acquisire le sentenze irrevocabili, è una proposta seria perché le sentenze irrevocabili debbono essere acquisite perché lo dice il codice. Naturalmente si parla di sentenze irrevocabili e poi con i limiti previsti dal 238 bis, ognuno lo valuta come vuole, e poi ci sono i riferimenti alle altre norme del codice per la valutazione. Il fatto: il 238 bis parla del fatto. Quando andiamo poi ai verbali dei procedimenti, andiamo in un’altra norma. L’altra norma è il 238. Questi sono due profili: il profilo dell’acquisizione che riguarda la forma dell’atto dove è stato assunto, ed anche qui non c’è problema, rimane il problema della pertinenza e della rilevanza che dobbiamo risolvere noi perché se si dice che atti di un processo che viene da lontano, dagli anni settanta non ci interessa proprio, va bene, quello è un problema che R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 142 dobbiamo risolvere noi. Però Nel momento dell’utilizzazione. poi c’è in il problema cui dobbiamo risolvere in questa fase anche andando per gradi, io devo risolvere il problema che nel momento in cui ci sono opposizioni, devo risolvere questo contrasto. Il contrasto riguarda innanzitutto i testimoni, come impostare il processo. Perché quello che dice l’Avvocato Sinicato, quello che dice l’Avvocato Vittorini mi pare che si scontri con quello che hanno detto le altre parti questa mattina. Ma si scontra in maniera rilevante perché risentire i testimoni come sostiene l’Avvocato Sinicato, per le parti fuori del 238 comma 1 bis, la norma che riguarda il consenso delle parti che non hanno assistito, evidentemente l’opposizione questi atti delle sono significa altre parti, pertinenti, scontrarsi e se vedere sono contro allora s manifestamente superflui o rilevanti. Allora non è così semplice. Io sono disposto pure a perdere tempo per guadagnare tempo; però credo che se non vengono meno le opposizioni, noi ci troviamo l’8 gennaio senz’altro più tranquilli, siamo andati abbiamo sciato etc…. per chi scia. risolto i nostri problemi, in vacanza, Però non abbiamo quelli di avviare faticosamente il processo che è nostra intenzione, e mio compito e mio dovere, di fare iniziare, con tutte anche le gradualità possibili. Ma è un processo che deve avere già un orientamento che poi non mi costringa, a gennaio, a dire: passato “Sì, una va bene, bella ci vacanza, siamo però divertiti, dovremo abbiamo iniziare di nuovo a risolvere i problemi”. Perché il problema lo possiamo affrontare risolviamo tutti consenso, noi i o se c’è problemi: dobbiamo consenso, Oppure, risolvere se il e non allora c’è problema il che riguarda i testimoni. Lasciamo stare l’allegato C i cui i testimoni sono richiesti come riserva in caso di R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 143 mancata acquisizione di atti. Quindi, o mi risolvete questo problema del consenso e del venir meno di certe opposizioni sulla natura del processo, sulla quantità dei testi indicati per tutte le opposizioni che siamo faticosamente segnati, ma che sono ci scritte nel verbale stenotipico, oppure non risolviamo il problema, con tutta la buona volontà perché rimane il contrasto su come impostare il processo. La Rosa dei Venti, o Gladio, o la ‘Ndrangheta, o altri fatti a cui avete fatto riferimento, o me li documentate attraverso forme che sono quelle del 238 bis, o del 236, o in qualche altro modo, oppure si scontrano con la richiesta, con l’opposizione delle parti, dei difensori, di dire che i fatti non c’entrano. Poi noi abbiamo strumenti conoscitivi limitati, ma questo è un altro discorso. Allora questo mi dovete risolvere, perché se no ci troveremo esattamente allo stesso punto a gennaio, dovendo risolvere, dico per semplificare, quello dei testimoni del Pubblico Ministero e della parte civile all’interno del quale poi c’è qualche testimone in più o in meno delle altre parti. E’ quello sul quale si sono opposti. I documenti abbiamo capito che possiamo anche aspettare e vedere e all’interno di questi trovare un accorso, oppure toglierli, però verificarli. Però quando andiamo ad impostare un processo, non possiamo dire: “Sentiamo quelli che erano presenti il giorno della strage” perché quello si fa presto, magari c’è acquisizione di tutto quanto, di tutti i verbali già assunti. Poi dobbiamo passare ai testimoni, al Giraudo, agli altri testimoni, a quelli che mi avete indicato, mi avete fatto capire che sono rilevanti. E come facciamo? Quindi io ho questa grande difficoltà. O c’è il consenso sui punti civile fondamentali, – pur risoluzione, oppure le apprezzabili perché non è - proposte non della possono intenzione della parte trovare Corte R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 144 arrivare all’8 gennaio, che poi non sarà l’8 perché c’è un’altra Assise, ma sarà il 13 gennaio, nuovamente con queste grosse difficoltà, magari smussate per qualche documento, ma poi perdiamo un mese e non abbiamo risolto assolutamente nulla. Ecco, datemi gli strumenti per potere cambiare idea, per poter dire che non si perde tempo. Direi più costruttiva di così non c’è, quindi tutti possono avere la parola, senza limiti se non di tempo, insomma. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Era solo, così, per manifestare alla Corte quello che pensa la difesa Zorzi in relazione a quanto diceva poc’anzi il dottor Piantoni, civili. Allora l’acquisizione e poi agli l’ultimo delle interventi dei sentenze delle nostri passate parti problemi in è giudicato, l’ultimo. Perché lì non si discute. Vorrei subito dire che però l’impostazione del collega della parte civile che è intervenuto prima, non è che le sentenze passate in giudicato fanno stato nei confronti delle parti che vi hanno partecipato. Le sentenze passate in giudicato fanno stato nei confronti di chiunque. Sono i verbali di prova di utilizzabili altro nei procedimento confronti di che diciamo quegli imputati sono che abbiano partecipato al dibattimento. Primo discorso. Secondo discorso. Io e l’Avvocato Sinicato ci conosciamo ormai da una decina d’anni, non siamo mai d’accordo, mai. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SINICATO: E questo mi preoccupa… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Cioè quello che ha chiesto l’Avvocato Sinicato è esattamente l’opposto di quello che io ho chiesto stamattina. Poi che sia fondato o meno, questo lo deciderà la Corte. Ma R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 145 è assolutamente il contrario. Cioè lui dice: “Cominciamo a sentire i testi di Piazza Fontana”. No, per quanto ci riguarda. questa: La nostra noi siamo posizione, perché disponibili ed sia chiaro, attendiamo è una convocazione da parte dei signori Pubblici Ministeri per ragionare, discutere in termini di scambio di consensi su atti. Voglio essere ancora più chiaro. Noi abbiamo interesse ad acquisire dichiarazioni che sono già state rese, di persone residenti all’estero che è difficile... Se ci viene dato il consenso su questo, che noi pensiamo di avere il diritto di avere come prova di altro procedimento, io dico subito che noi non abbiamo nessun problema ad acquisire l’allegato C, l’intero, tutti i processi Buzzi, Ferri, MAR etc. Noi poi abbiamo interesse ad acquisire certe relazioni di servizio in Pubblici Ministeri, credo anche, visto il loro elenco, Ci possiamo mettere disponibilissimi ad d’accordo, essere quindi convocati e noi a siamo metterci intorno ad un tavolo. Qui vorrei fare un ragionamento di esperienza. Questa cosa è già avvenuta per Piazza Fontana. Lì il problema era un po’ più facile perché praticamente come parte civile c’era solo l’Avvocato Sinicato. Le parti civili sono rappresentate numerose etc. Se noi ci mettiamo tutti intorno ad un tavolo, parti civili, Pubblici Ministeri e difese, succede un pandemonio nel senso che noi non troveremo mai l’accordo su niente. Allora io mi permetterei di suggerire: le parti civili scelgano un rappresentante, diciamo così… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE: Come gli Orazi e i Curiazi… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: No, era proprio una questione logistica. R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 146 INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Uno o due, dài… Diciamo due, dài. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Gli imputati Maggi, Zorzi, Delfino. ci posso Insomma, essere cerchiamo io; di non so essere Rauti pochi e per ragionare diciamo così in maniera costruttiva su quello che ciascuno dà il consenso rispetto all’altro. Io penso che se noi abbiamo, io penso che ci voglia una quindicina di giorni perché sarà necessario credo dare due o tre incontri per quagliare il discorso. Io credo che poi possiamo forse, probabilmente, dare una mano alla Corte, diciamo, alla semplificazione del ginepraio attuale. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. PIANTONI: Presidente, un suggerimento potrebbe essere anche, un’ipotesi potrebbe essere anche quella di fare un rinvio breve, di modo da consentire una prima presa di contatti e vedere che esito produce. suscettibile di coltivarlo, Poi, se è un qualcosa ulteriore approfondimento diversamente abbandonarlo. e che è sviluppo, Una via intermedia. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - DE BERNARDI: Presidente, mi scusi, chiedo la parola come l’ultimo e sempre l’ultimo. Io chiederei nel buon comportamento di tutti, nell’interesse appunto, e nell’interesse appunto dell’istruttoria, e del funzionamento della cosa, che però sia onere acquisizione, del singolo fornire soggetto quantomeno una che chiede dettagliata una e puntuale indicazione del documento, piuttosto che della sentenza, piuttosto che del verbale. Perché mi sembra che, ora non voglio fare un vanto, ma queste difese si siano ampiamente “apprecisate” sui punti. Gli ostacoli alle acquisizioni e quant’altro pervengono perché c’è R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 147 un’indeterminatezza anche nelle richieste. Quindi che sia propositivo e positivo l’incontro, perché come ho detto prima, io non ero mai stato interrogato sul punto, per cui tecnicamente mi devo muovere secondo quelle che sono le regole che il codice mi dà. Non voglio prevaricare alcuno, voglio semplicemente che le regole siano rispettate. Laddove c’è un accordo devo sapere però che cosa accetto e quali sono le conseguenze. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Certo. Ma credo che questo degli incontri informali, sia proprio questo l’oggetto dell’incontro. Il nostro problema è che tempo darvi e quanto tempo darvi, per poi risolvere eventualmente il problema nel caso produttivi. Perché raccogliere gli alcune che che questi ricordate eventuali incontri che pareri riguardano io siano devo poco ancora sulle opposizioni, interpretazioni giuridiche, applicazioni delle sentenze Torcasio, trascrizioni che voi mi dovete dare e che sarebbe utile avere e che forse non è il caso oggi di acquisire, a meno che non siate, anche per fare un minimo di confronto, di ricerca sui punti che sono anche messi per iscritto e quindi possono essere valutati. raccogliere quindi mi le Quindi opposizioni dovete orientarci o per prossimo. Non so sufficienti, abbiamo se dare, e anche su questo su questo problema quanto detto, possiamo giovedì prossimo o se i possano fosse poi martedì tempi prossimo, per ad di e anche martedì essere avere un primo riscontro di un qualche tentativo di incontro, o dobbiamo ancora aspettare là perché i quindici giorni va benissimo, però sappiate che l’ultima udienza che io ho detto – il 22, è lunedì – è il 18, quindi io quantomeno il 18 vorrei impostare il programma di gennaio perché poi se saranno ammessi, come sicuramente saranno ammessi dei testimoni, così il Pubblico Ministero comincerà a R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 148 citarli, se no non è che posso pretendere che ammessi al martedì, il giovedì abbiamo qui i testi che vengono indicati, anche perché il Pubblico Ministero deve fare una sua impostazione, una sua strategia sulla base poi della nostra ordinanza. E’ chiaro che chiamerà prima un gruppo, poi un altro, quindi questo rientra nei poteri del Pubblico Ministero. Facciamo così, giovedì prossimo che è il 4 dicembre, Santa Barbara – Santa Barbara perché c’è la festa dei Vigili del Fuoco – possiamo ritrovarci per risolvere, fare, prendere le opposizioni sulle questioni, giuridico che soprattutto riguardano quelle gli di carattere anonimi, il 203, l’acquisizione delle intercettazioni, e così via. Questo giovedì, nel senso che solo le parti, la sentenza Torcasio la conosciamo, si tratta di andare a vedere il testo e poi vedere qualche altra questione che avete sollevato. Sono a vostra disposizione. Dopodiché siamo già al 4. Poi abbiamo tempo, potremmo dare tempo fino al 18 per poter affrontare la questione di eventuali accordi. Però, ecco, io vorrei già il 18 avere la possibilità di uscire fuori con un’ordinanza che risolva parte delle riusciamo a questioni e se fosse risolvere tutto, possibile, insomma, se perlomeno non gran parte delle questioni. Se l’accordo è già raggiunto in parte, lo faremo, farà parte della nostra ordinanza, oppure no. Naturalmente è pronto a cambiare anche idea, nel momento in cui ci fosse una disponibilità di più, nel senso se preoccupazione serve qualche… veramente, Però proprio la perché nostra c’è un contrasto di modo di procedere, e quindi non risolviamo questo problema che riguarda sia la difesa Zorzi, sia la difesa Delfino risolvere noi etc., con poi gli noi il strumenti problema che lo dovremo abbiamo, molto limitati. Per esempio, le sentenze di cui avete chiesto la produzione noi non ce l’abbiamo. Quindi non ci avete R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 149 nemmeno consentito adesso, oggi. C’è anche il Mar? INTERVENTO DEL PUBBLICO Ministero – DR. DE MARTINO: No. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ecco, appunto. Per esempio, faccio per dire, possiamo anche dare uno sguardo per vedere. Ho già detto: sulle sentenze passate in giudicato c’è la norma specifica. Sugli atti dei processi diversi c’è un’altra norma, quindi queste vanno applicate e la Corte applicherà queste. Naturalmente poi si può acquisire qualsiasi documento con l’accordo delle parti che non è nelle vostre richieste, potrà anche in epoca successiva. Avvocato Forzani, prego. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Molto brevemente, Presidente, io vorrei fare… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Io non è che voglio farvi venire apposta un giorno, a vuoto qui. E’ perché così portiamo nel verbale qualche cosa che consenta già a noi… perché poi dobbiamo pensare anche noi, perché noi abbiamo una serie di richieste, ne abbiamo 15 o 20, e poi all’interno di queste abbiamo delle categorie. Così le mettiamo già in ordine; dopodiché il 18 vediamo a che punto siamo, e vediamo se uscire con l’ordinanza oppure no. Però se non abbiamo già le vostre opposizioni, non siamo nemmeno grado di mettere dei punti provvisori su quello che avete richiesto. Prego. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Grazie. Come le dicevo, io vorrei far parte della soluzione e non del problema. Allo stesso tempo, però, noi ci troviamo di fronte - e questo secondo me è imprescindibile per riuscire a valutare l’opportunità del consenso – ad una indeterminatezza circostanziale sulla quale viene R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 150 prodotto il documento. Abbiate pazienza. E questo secondo me è centrale per l’espressione del consenso o meno. Poi, ripeto, per lealtà processuale, io difendo il generale Delfino associato all’Avvocato Luponio, quindi lui dovrà essere sentito. Ma il problema non viene spostato da una produzione documentale di questo tipo, per carità, legge. E le il sentenze materiale sono in producibili atti alcuno a è norma di producibile, altro non è producibile, ma sul problema del consenso, la finalizzazione io la trovo, mi sembra di dire cose ovvie, ma il documento sarà finalizzato ad un rapporto probatorio, quale? INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Pubblico Ministero produrre un Questo negli singolo ve lo potrà incontri, documento chiarire perché vi se dirà il vorrà perché. Naturalmente ho detto che ci sono alcuni documenti che sono vietati per legge, e sono vietati per legge; alcuni documenti parti, che ed consenso sono altri per acquisibili che sono con il consenso acquisibili l’utilizzabilità. A e seconda ci del delle vuole il tipo di documento noi non siamo in grado in questo momento, sul documento del Pubblico Ministero, nemmeno di fare questa valutazione su che cosa richiede, perché il faldone è il faldone, nel senso che c’è tutto, un po’ di più, la nota, la trasmissione. Ma questo il Pubblico Ministero lo sa benissimo, nel senso che lo sapeva e me l’aveva anche segnalato. “Noi per quei documenti non riusciamo a decidere”. Poi abbiamo questo punto, parti, risolveremo risolveremo se allo non noi stato il c’è il problema dei strategia o problema. degli atti. testimoni. accordo delle Naturalmente Quello che A lo voglio ripetere e dirò è che quello che sarà adesso sarà una impostazione, ma noi magari tra tre mesi ci rendiamo conto che quel fatto è rilevante. Oppure che qualche R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 151 cosa che è ammesso è superfluo. Non abbiamo problema proprio di smentirci a 360 grado e di cambiare totalmente idea, questo sia ben chiaro. In un processo così vasto, bisognerebbe già avere… avremo delle difficoltà, avremo delle difficoltà conoscendo gli atti. Siccome non li conosciamo nel modo più assoluto, rivediamoci. Detto questo, però, cerchiamo di dare una impostazione che preveda un accordo anche parziale su qualche cosa. Noi portiamo a casa dell’accordo. Poi dove c’è disaccordo risolviamo il contrasto allo stato degli atti, e intanto iniziamo. Poi cambieremo strategia, modo di affrontare, anche conoscendo meglio gli atti quando avremo acquisito le sentenze del MAR o di qualche altra cosa. Noi abbiamo solo quelli che oggi ha prodotto l’Avvocato Franchini, quindi non abbiamo grandi strumenti conoscitivi. Per quanto riguarda i processi di Piazza Loggia uno e due, credo che non ci siano problemi ad acquisirli ed è anche doveroso acquisirli in ogni caso, ma quello non è che… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Se la Corte dispone fin da adesso che non vi sono opposizioni per l’acquisizione del processo Ferri e del processo Buzzi, questo… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: …Ci sono gli atti istruttori. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: No, no, no, sto parlando del testo della sentenza. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La sentenza non siamo… sotto il crisma del 238 bis, quindi quei limiti… R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 152 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Allora… se deposita in cancelleria sentenza di primo grado, sentenza d’appello e… INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, non l’hanno depositata, non l’hanno depositata. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Fisicamente intendo dire. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No, ma fisicamente può essere utile, nel senso che noi già guardiamo… INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Se mi permette, visto che ho il microfono acceso, io ragionavo in questo modo, opposizioni delle alle difese, probabilmente produzioni, immaginavo è alle che sbagliato. richieste potessero di essere Le prove fatte, svolte dalla difesa di parte civile, dopo l’intervenuto - parziale o totale – accordo in ordine alla produzione ex 493, terzo. Questo perché? Perché se ciò dovesse avvenire, supponiamo, il giorno 18, cioè all’udienza del 18, ci sarebbe più tempo per discutere ma soprattutto si eviterebbe quella che prima dell’intervenuto accordo per noi non sarebbe altro se non un’opposizione a 360 gradi, per quanto mi riguarda. Mentre, una volta intervenuto l’accordo è evidente che tutto ciò che è stato concordato ai fini dell’acquisizione sarebbe al di fuori di eventuali successive opposizioni ed aggiungo - ragionamento non di tipo giuridico, ma adopero parole sue - in un rapporto di gentlemen agreement, molto probabilmente può anche passare l’idea che, definito sul piano del acquisito, 493 si terzo eviti comma quello qualunque tipo che di deve essere opposizione successiva e si lasci alla Corte la determinazione in R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 153 ordine a quelli che potrebbero essere acquisizioni future. INTERVENTO DEL PRESIDENTE: pensiero della Solo una Corte. Noi cosa, in interpretando questo momento il non intendiamo fare delle ordinanze, in questo momento, se non avendo documento- poi la possibilità - una volta visto il perché Buzzi, Ferri, il Pubblico Ministero ha chiesto pure Bonati e Ballan; non ci sono sentenze, ma ha chiesto anche acquisizione di atti di quei processi. Quindi non è un problema soltanto di sentenze, ma anche di documenti di semplice. Sulle sentenze quegli atti, non è così passate in giudicato, Buzzi e Ferri, se le parti le depositano in cancelleria come richiesta di produzione, noi le esamineremo, per vedere, per compulsarle, per valutarle; e può essere elemento utile per poterle valutare. Non c’è nessun problema. Come l’Avvocato Franchini ha prodotto dei documenti che saranno ammessi o non saranno ammessi, è tutto utile. Certo, è guardare poi e materiale vedere di che che noi si dobbiamo tratta. scorrere, Quindi è tutto utile. Anche, dico per il Pubblico Ministero, se ritiene che vengano acquisite le sentenze definitive e gli atti del processo MAR, o degli altri due processi produca non gli atti richiesta ma perlomeno di le sentenze. produzione; poi Perché noi è una perlomeno “controlliamo” l’atto, ci guarderemo le sentenze. Poi, in forma informatica, ci dice come leggerle etc. Detto questo, quindi sentenze… non perché significa l’opposizione ancora sulla nulla. Poi sentenza le MAR, ancora l’abbiamo. Quindi, se non conosciamo di che cosa si parla, non possiamo certo valutarla nel merito. Però, prospettarla come materiale conoscitivo a noi è una cosa che ci consentirà dall’udienza prossima fino al 18 perlomeno di fare questo; lo metteremo in ordine. Ecco R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 154 perché mi è opposizioni. più Le utile vostre avere forali le vostre opposizioni, formali che noi prenderemo la volta prossima, poi potranno venir meno perché, come ci si oppone all’inizio, poi si raggiunge un accordo successivamente e quello che è l’opposizione viene meno. Però, noi dobbiamo essere in grado già di fare un lavoro che non ci costringa poi il 18 a dover fare tutto da capo nel senso che noi… voi conoscete gli atti, ma noi non li conosciamo, quindi anche per spiegare alla Corte, spiegare che cosa è rilevante, cosa è pertinente, di che cosa si parla, dobbiamo averlo letto. E, in linea di massima, e sempre cambiando idea poi, al 18, se noi potessimo avere già un orientamento il 18 e per poter impostare il lavoro del 13, ho detto lasciate poi da parte quelle cose documentali e quel qualcosa su cui non possiamo raggiungere l’accordo, sarebbe preferibile. Dico sarebbe. Poi ci arrangeremo e vedremo di volta in volta. Ecco perché preferisco, però, le produzioni, le richieste di produzione, per noi, se portarle in cancelleria, oppure se ci dicano attraverso strumenti informatici come leggerle, forse è meglio che le producete, se riuscite, per voi è più facile perché noi poi dobbiamo stamparle, la fotocopiatrice si blocca etc. INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Presidente, io pensavo questo. Non c’è nessun problema sulle produzioni delle sentenze passate in giudicato, per quanto mi riguarda, di nessuna: MAR, Ferri etc., insomma quelle passate in giudicato. Io però invece col collega. perché questa Io è prima vorrei materia di non sono d’accordo sentire le trattativa opposizioni; poi. Quindi, siccome noi abbiamo un’udienza fissata al 9, e nessuno ha preso impegni per il 9, perché c’era l’udienza, il 9 potrebbe essere la giornata giusta per fare un primo R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 155 incontro e per capire se questo percorso può andare avanti in qualche modo. INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. PIANTONI: … Abbiamo usato questa settimana per i primi incontri, cioè quello che proponevo, di una verifica intermedia, senza arrivare al 18 e anziché saltare INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Allora noi insomma, a dopodomani… ci vediamo, così arriviamo ad un punto utile pure per gli Avvocati che vengono da fuori. Noi facciamo così. Vediamo. Giovedì prossimo, che l’udienza a alle è dopodomani, quella rispettive data liste ed ci incontriamo, acquisiamo oppure due le rinviamo opposizioni parole sulle loro opposizioni. Questo per venire incontro a quanto dice l’Avvocato Forzani, perché laddove non si è capita la finalità, ma che testimone etc. vuol dire la non genericità del il Pubblico Ministero avrà possibilità di spiegare perché i testi della ‘Ndrangheta o della Rosa dei Venti o di qualche fatto che è stato indicato stamattina possa essere utile a dimostrare che cosa. Ha la possibilità il Pubblico Ministero di spiegare questo perché non c’è stata opposizione. Starà poi a noi capire come risolvere il problema. La circostanzialità poi può essere pure limitata a categorie di fatti; quindi noi per le opposizioni ci vediamo giovedì prossimo, ore 9, traduzione sempre di Tramonte perché non rinuncia di volta in volta. Dopodiché voi fate, da qui all’udienza prossima, che sarà il 18, tutti gli incontri che volete, tutti i giorni, di pomeriggio, di sera. Ecco, quello naturalmente, se fosse possibile, tanto gli Avvocati di qua vengono civili sia… tenerci Pubblico normalmente i Pubblici aggiornati per Ministero, le nel mio Ministeri ufficio, lo sia stesso, capire. Intanto, parti civili, le se parti possono parti, il vorranno R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 156 produrre quelle sentenze passate in giudicato di cui hanno chiesto produzione, per lo meno quelle cinque a cui si è fatto riferimento, in realtà non sono cinque perché sono MAR, Buzzi, Ferri e poi ci sono dei provvedimento, non so se si sono conclusi e come, per Ballan e per l’altro, sono sentenze istruttorie. Sono sempre documenti di cui voi chiedete la produzione, sono documenti, non saranno sentenze, saranno documenti. Ecco, allora rimaniamo così. Ci vediamo dopodomani, ore 9. Grazie. Il Presidente rinvia l’udienza al 18 dicembre 2008, ore 9. TRIBUNALE DI BRESCIA CORTE D'ASSISE Ticket d'Udienza: 20080759452 Ticket di Verbale: 20080805755 Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi):269.011 Il presente verbale è stato redatto a cura di MEETING SERVICE L'ausiliario tecnico: GREGORACE MARIA PIA Il redattore: GREGORACE MARIA PIA R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 157 GREGORACE MARIA PIA ____________________ R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri 158