1 TRIBUNALE DI BRESCIA CORTE D`ASSISE DR. ENRICO

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1 TRIBUNALE DI BRESCIA CORTE D`ASSISE DR. ENRICO
milani
Firmato digitalmente da milani
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Data: 2010.09.06 15:43:06 +02'00'
TRIBUNALE DI BRESCIA
CORTE D'ASSISE
DR. ENRICO FISCHETTI
DR. ANTONIO MINERVINI
Presidente
Giudice a latere
VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA
PAGINE VERBALE: n. 158
PROCEDIMENTO PENALE N. 3-08 R.G.
A CARICO DI: MAGGI + ALTRI
UDIENZA DEL 10/12/2008
Esito:
1
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
RICHIESTA DI PROVE ............................................................................................................................. 4
INTERVENTO DEL PRESIDENTE:........................................................................................................... 4
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FARES (per la difesa di Pino Rauti): ........................ 6
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI (difesa Delfo Zorzi):...........................13
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: .......................................................47
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – RONCO:..................................................................57
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI (difesa di Delfino Francesco): ................74
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – PAVAN (per la Difesa Maggi): ................................81
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: ..............................................................82
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: .............................................97
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO:........................................................98
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BERNARDI (per la Difesa Maifredi): ..............104
INTERVENTO DEL PRESIDENTE:........................................................................................................114
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI:.................................................128
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: ..................................................135
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – NARDIN: .....................................................141
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
2
TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE
Procedimento penale n. 3-08 - Udienza del 10/12/2008
DR.
DR.
DR.
DR.
ENRICO FISCHETTI
ANTONIO MINERVINI
ROBERTO DI MARTINO
FRANCESCO PIANTONI
Presidente
Giudice a latere
Pubblico Ministero
Pubblico Ministero
GREGORACE MARIA PIA
Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI + ALTRI -
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
3
RICHIESTA DI PROVE
INTERVENTO DEL PRESIDENTE:
Allora, prima chiedo al Pubblico Ministero perché non abbiamo
i fascicoli dell’esecuzione provvisoria che riguardano
Maggi e Tramonte; abbiamo quello che riguarda Zorzi, che
sappiamo essere latitante o, perlomeno,
c’è un decreto
di latitanza. Non abbiamo questi due perché il fascicolo
non li prevede. È solo per sapere le vicende processuale
di questi due.
Dopodiché
do
la
parola
adesso
ai
Difensori.
Naturalmente
adesso, con maggiore cognizione di causa, che è molto
limitata – come sapete - perché le nostre conoscenze
sono giustamente molto limitate, invito tutte le Parti
(come
ha
sostenuto
il
Pubblico
Ministero
nella
sua
introduzione e qualche Difensore) a trovare un accordo
per
quanto
riguarda
dichiarativi,
gestibile
il
sia
di
l’acquisizione
documenti.
processo,
perché
sia
Questo
di
per
chiaramente
se
atti
rendere
per
noi
questa fase è molto difficile, avendo dei parametri che
sono 187, 190, 238 e 238 bis, li conosciamo tutti, però
le nostre possibilità sono anche basate sul fatto che
dovremmo
avere
conoscenza
di
qualche
cosa
che
giustamente non conosciamo. Quindi il mio è un invito
proprio
riusciamo
ad
avere
a
contezza
limitare
il
del
fatto
materiale
che,
se
non
probatorio,
soprattutto dichiarativo ad un numero di testi che sia
abbastanza contenuto, poi cercandoci di concentrare su
certi fatti. Ricordatevi sempre che ci sono sempre il
238 bis, il 235… ci sono tutti quegli articoli a cui
potete fare riferimento per provare circostanze che non
siano nel cuore del processo.
Quindi questo è un invito caldo che ho: preferisco spendere
più tempo per l’ammissione delle prove, per cercare di
capirne qualche cosa di più e, quindi, sentire le vostre
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
4
opposizioni e le vostre richieste, e trovare un accordo
eventualmente su certi punti, per poter poi iniziare il
processo con passo spedito. Quindi meglio un’udienza in
più.
Anche
qui
non
consentire
repliche
intervento,
sempre
possibilità
di
questo,
la
saremo,
ed
per
dare
ai
sarò
rigido
eventuali
valutazione
parola
non
e
a
di
Difensori
nel
richieste
noi
la
di
maggiore
conoscenza.
degli
non
Detto
imputati,
cominciando dall’Avvocato Fares.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
5
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FARES (per la difesa di Pino
Rauti):
Signor
Presidente
e
signori
della
Corte,
questa
Difesa
è
certamente consapevole della particolare complessità di
questo processo. Non di meno la decisione che la Corte
adotterà
in
ordine
all’evidenza,
congrua
alle
prove
determinerà
oppure
una
è
quasi
quasi
dibattimento.
E
qui
probabilmente,
il
problema
una
in
decisione
che,
automatico
una
interminabile
credo
che
stia
maggiore:
cioè
durata
del
per
voi,
quello
di
trovare un giusto equilibrio tra due esigenze proprie
del processo penale. Da un lato quella di consentire che
il dibattimento possa articolarsi in tutti i passaggi
necessari all’accertamento processuale della verità; e
l’altra (che non considero meno rilevante) è quella di
non
accantonare
il
principio
costituzionale
che
garantisce all’imputato il diritto ad una ragionevole
durata del processo, di modo che esso stesso non sia, di
per sé, già una sorta di punizione, di anticipazione di
punizione. Soprattutto, se Presidente me lo consentirà,
come nel caso di Pino Rauti, ci si trova di fronte ad
una persona che ha già da un po’ passato gli ottant’anni
e
che,
peraltro,
si
trova
in
condizioni
di
salute
precarie e particolarmente preoccupanti al punto tale
che, a seconda dell’evolversi di queste condizioni, ciò
potrebbe determinare questa Difesa - naturalmente non è
questo un tema che affronto adesso - a porre un problema
di carattere processuale alla Corte.
Ciò
detto,
ritengo
l’Ufficio
del
che
sia
oggettivamente
Pubblico
Ministero
considerevole
sforzo
investigativo
comprensibile
che
stesso
lo
innegabile
abbia
Ufficio
ed
profuso
è,
che
un
quindi,
rivendichi
il
proprio diritto a ricostruire con una analoga ampiezza e
profondità non solo quello che definisco il freddo dato
processuale relativo all’imputazione; ma anche il più
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
6
ampio
contesto
storico,
culturale,
politico
e
giudiziario che fa da sfondo all’imputazione stessa. Ma
proprio
questo
profilo
–
a
mio
modo
di
vedere
-
costituisce il fulcro della questione che la Corte dovrà
dirimere, poiché il dato interpretativo dal quale non si
può in alcun modo prescindere è quello della pertinenza
del mezzo istruttorio al tema della prova introdotta nel
giudizio. Ed a me pare che proprio il profilo della
diretta pertinenza con il tema della prova dei mezzi
istruttori,
Accusa,
richiesti
sia
particolare
oggettivamente
l’indicazione
concretizza
in
delle
(lei
interminabile
prove
l’avrà
molto
Pubblica
carente.
orali,
che
verificato)
tabulazione
dalla
di
in
Perché
spesso
una
nomi,
si
fredda,
quasi
fisiologicamente non consente - neanche a chi conosce il
processo - di orientarsi con una certa immediatezza in
ordine
al requisito della inerenza delle stesse al tema
del giudizio.
Io, francamente, mi aspettavo che i Pubblici Ministeri - nella
loro esposizione orale - fornissero alla Corte un più
stringente
ascoltato
criterio
ed
ho
argomentazioni
interpretativo;
avuto
l’opportunità
dell’Accusa.
Hanno,
in
di
realtà,
ho
rileggere
le
a
mio
modo,
evidenziato un metodo più storiografico che giuridico e,
dal punto di vista probatorio, mi pare più indefinito e
nebuloso che puntuale. Allora ciò mi ha portato ad una
riflessione:
quello
del
Pubblico
Ministero
è
un
approccio probatorio volutamente impreciso, perché deve
supplire alla mancanza di una prova immediata, puntuale
e diretta? Io credo che, almeno per quello che concerne
la posizione di Pino Rauti, sia assolutamente così: e le
verificherete
conto
per
in
avere
corso
d’opera.
un’avvisaglia
Ma
di
basta
questo
rendersene
aspetto,
a
leggere il capo di imputazione, per quel che riguarda
Pino Rauti, che stabilisce, evidenzia un postulato: e
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
7
cioè che Ordine Nuovo fosse un’organizzazione eversiva
che aveva in essere la pianificazione di una serie di
attentati terroristici al fine di minare alla sicurezza
interna dello Stato. Doppiamente, tra questi, c’è anche
quello di cui ci dobbiamo occupare: Piazza della Loggia.
Pino
Rauti
era
l’esponente
di
vertice
di
questa
organizzazione. Punto. Fine.
Non vi è contestazione di, anche se più o meno specifica,
condotta come - magari in maniera anche molto generica esiste per gli altri coimputati: mi viene in mente la
posizione di Maggi, a cui genericamente viene attribuita
una condotta organizzativa di direzione. Per Pino Rauti
non
c’è
neanche
questo:
risponde
di
una
sorta
di
concorso ideologico, politico, di indirizzo. Allora mi
rendo conto quanto sia gravoso il compito del Pubblico
Ministero che deve provare la diretta responsabilità del
fondatore di un movimento politico in un fatto grave e
drammatico
come
quello
della
strage
di
Piazza
della
Loggia. Movimento (e qui faccio solo un flash, perché
sarebbe una questione… entrerei troppo nel merito e non
ho intenzione di farlo, e lei giustamente, Presidente,
mi toglierebbe la parola) che ha avuto, come ha già
accennato il dottor Piantoni nella sua esposizione, una
vita piuttosto travagliata. Allora, se così è, se questa
è l’impostazione, se questo è il perimetro all’interno
del
quale,
Rauti,
per
dovrà
quanto
riguarda
evolversi
la
posizione
l’istruttoria
di
Pino
dibattimentale,
francamente poco mi ci ritrovo con i mezzi di prova
proposti dal Pubblico Ministero.
Il perimetro è un perimetro processualmente rigoroso: il capo
di imputazione è quello. Ovviamente, solo per i Giudici
popolari,
il capo d’imputazione piace o non piace, è
generico o non è generico, il Tribunale, la Corte chiedo
scusa
-
ha
già
emesso
un’ordinanza
in
questo
senso, ma quello che è certo è che la Corte il capo di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
8
imputazione
quello,
non
lo
tocca:
l’alveo
è
quello
il
capo
di
imputazione
determinato
dal
capo
è
di
imputazione. Se lo vorrà, lo potrà fare solo il Pubblico
Ministero
e
si
apriranno
degli
altri
scenari
di
carattere processuale. Ma questo è capo d’imputazione e
a questo noi dobbiamo fare riferimento. Allora se quello
è il capo di imputazione, questa Difesa ha proposto una
lista
testimoniale
proporzione,
in
che
numericamente
riferimento
agli
(soprattutto
altri)
è
in
piuttosto
scarna, ma evidentemente è incentrata proprio su questo
aspetto.
Di
ovviamente
questa
lista
l’ammissione
testimoniale
in
toto,
si
chiede
tranne
poi,
naturalmente in itinere, provvedere magari noi stessi
(con il consenso delle altre Parti) ad una eventuale e
parziale scrematura soggettiva.
Allora, fatta questa breve e sintetica premessa, l’opinione di
questa
Difesa
in
ordine
alle
richieste
di
prova
dell’Accusa è che la Corte debba respingere quei mezzi
di
prova
richiesti
che
non
abbiano
un
evidente,
immediato e sufficiente grado di pertinenza ed inerenza
al fatto processuale che è in contestazione. Pure mi
rendo conto, e questo è un altro aspetto estremamente
problematico per voi, nella fisiologica difficoltà da
parte vostra di fare ciò, stante - se mi consente un
termine coniato dalla Giurisprudenza - la propria, la
vostra
verginità
conoscitiva.
Compito
gravoso.
Questa
Difesa (io non ho difficoltà a dire), tranne che per gli
aspetti che vedremo in sèguito, ha una grande difficoltà
a proporre alla Corte in maniera specifica e nominativa
le
incongruenze,
le
irrilevanze,
le
non
pertinenze
rispetto all’oggetto di questo procedimento; però almeno
per
quel
che
riguarda
la
posizione
più
specifica,
ovviamente, di Pino Rauti, due osservazioni credo che
debbano essere fatte. Non tanto in relazione alla lista
testimoniale,
quanto
in
relazione
all’elenco
dei
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
9
documenti
di
cui
il
Pubblico
Ministero
ha
chiesto
l’acquisizione. Mi riferisco in particolare ad una serie
di
documenti
che
sono
contenuti.
Io
poi,
signor
Presidente, ho redatto una nota specifica, un elenco dei
documenti a cui faccio riferimento e poi, naturalmente,
ne darò copia anche al Pubblico Ministero; anche alle
altre Parti, ma non ho tante copie in questo momento. Le
faccio girare via e-mail. Si tratta di una serie di
appunti che sono contenuti in quello che è definito,
nell’elenco degli atti, “un fascicolo personale di Pino
Rauti”. Questo fascicolo contiene una serie di documenti
che
sostanzialmente
sono
(al
dì
là
di
articoli
di
giornale, o notizie di stampa, eccetera, di cui non mi
pongo
neanche
un
problema,
se
non
spendo
due
parole
ovviamente in ordine alla utilizzabilità degli stessi),
ma una serie di appunti cosiddetti riservati. Cioè di
appunti allegati a note del Ministero dell’Interno in
cui
si
fa
riferimento
a
notizie
apprese
da
fonti
confidenziali, di cui ovviamente nulla si sa.
Allora io ho redatto questo elenco per chiederne ovviamente la
non
acquisizione
in
subordine
comunque
alla
non
utilizzabilità: ma qui naturalmente si apre la tematica
dell’articolo
203
del
Codice
di
Procedura
Penale
e,
quindi, si ricollega ad un’altra sorta di richiesta di
indicazione
anomala
che
fa
la
Difesa
al
Pubblico
Ministero di indicarci chi sono le fonti informative che
hanno le fonti confidenziali che hanno determinato il
funzionario a redigere delle note di accompagnamento.
Evidentemente
questo
capirlo,
recepirlo
di
noi,
io
dalla
non
sono
lettura
in
grado
della
di
lista
testimoniale: debbo ritenere che mai siano state sentite
queste fonti confidenziali. Ci sono dei nomi, in alcuni
casi di fantasia; in alcuni casi non ci sono neanche
nomi, quindi non è possibile in alcun modo risalire. Sta
di fatto che, mi pare, in relazione al contenuto di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
10
questa documentazione, non ci troviamo nell’àmbito di
applicabilità
della
disposizione
di
cui
all’articolo
203, che non pone un problema solo di utilizzabilità; ma
pone
anche
un
acquisizione
-
problema
in
di
questo
acquisizione
caso,
in
e,
questa
quindi,
fase
-
al
fascicolo del dibattimento di tutti questi elementi che
forniscono queste informazioni. Io alla fine depositerò
questo elenco, da cui poi potrà ricavare che si tratta
di note riservate, di cui francamente noi non siamo in
grado
di
sapere
nulla,
se
non
porre
il
problema
di
carattere processuale.
È chiaro che laddove e questa è una sollecitazione che so
essere superflua, a lei Presidente e alla Corte,
ma è
chiaro che laddove la Corte in questa fase processuale
ritenesse
di
verificare
testi
e
non
di
essere
individuare
certamente
sentiti
in
più
dovrebbero
ordine
a
di
tanto
quali
grado
documenti
essere
circostanze
in
o
in
e
quali
acquisiti,
cui
è
di
o
difficile
rilevare immediatamente la non pertinenza, io credo che
la
Corte
dovrà,
durante
l’istruttoria
dibattimentale,
monitorare (e sono certo che ciò accadrà), monitorare
costantemente
il
rapporto
alle
risultanze
dell’istruttoria dibattimentale, la persistente utilità
e coerenza delle prove che ancora devono essere assunte.
Naturalmente
azionando, poi, i poteri che il Codice
mette a disposizione del Giudice, e cioè mi riferisco,
in particolare, al quarto comma dell’articolo 495.
Concludo dicendo che, da parte di questa Difesa, non c’è… o,
meglio, c’è il consenso (anche se credo che, poi, gli
altri colleghi faranno, specificheranno meglio una serie
di osservazioni), ma in linea generale c’è il consenso
alla acquisizione del cosiddetto blocco C della lista
testimoniale
presentata
qui
ovviamente,
sempre,
dal
che
Pubblico
la
Ministero.
Corte
-
Anche
avendone
la
possibilità, conformemente a quanto sin qui detto – ne
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
11
ravvisi i profili di rilevanza e di inerenza.
La
Difesa
Rauti
non
ha
produzioni
documentali
proprie
e
chiede, altresì, l’esame dell’imputato. Mi ricollego a
quello che ho detto in apertura: non sono ovviamente in
grado di dire adesso se Pino Rauti, quando sarà, sarà in
grado
questa
di
rendere
Difesa,
l’esame;
la
pur
richiesta
tuttavia,
esplicita
da
di
parte
di
ammettere
l’esame, di richiedere l’esame come mezzo di prova, la
intende verbalizzare tranne poi, evidentemente, quando
sarà
affrontare
il
problema
relativo.
Grazie,
Presidente.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Grazie,
Avvocato.
Avvocato
Franchini.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
12
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI (difesa Delfo
Zorzi):
L’Avvocato Bortoluzzi ed io ci siamo divisi un po’ i compiti,
nel senso che io tratterò delle nostre liste testi e
della nostra produzione documentale e, poi, farò alcune
osservazioni di carattere generale sulle liste testi dei
Pubblici
Ministeri
occuperò
della
Pubblica
e
sulle
richiesta
Accusa.
E
liste
di
documenti,
perizia
l’Avvocato
e
avanzata
mi
dalla
Bortoluzzi,
più
puntualmente, tratterà la questione Di Gilio e le più
specifiche
opposizioni
rispetto
alla
lista
testi
presentata dal Pubblico Ministero.
Ecco, per quanto riguarda la nostra lista testi, io credo che
sia stata strutturata in capitoli che rendono - mi pare
- subito evinte alla Corte, seguendo poi una indicazione
(venuta
proprio
specifici
dal
Presidente)
possibili
nella
di
essere
il
capitolazione
più
delle
circostanze di fatto. Credo che questo renderà, quindi,
alla Corte più semplice l’esame relativo all’inerenza e
alla pertinenza delle circostanze capitolate e dei testi
indicati.
Mi
trattengo,
quindi,
pochissimo:
solo
per
fare alcune precisazioni e per spiegare alcune cose alla
Corte.
Ad esempio, nella prima pagina, a pagina 2 della lista voi
vedete che vi è una capitolazione che riguarda, non so
adesso che grado abbia, insomma, all’epoca Capitano dei
ROS
Massimo
capitolata,
Giraudo
ed
che
è
ai
l’acquisizione
-
al
termine
della
molto
ampia,
si
sensi
dell’articolo
circostanza
chiede
anche
468,
quarto
comma bis - dei verbali di prova di altro procedimento.
Si tratta del verbale di dibattimento di Piazza Fontana,
Giraudo. In quell’occasione il Capitano Giraudo è stato
sentito per due giorni: è stato sentito per esame del
Pubblico Ministero in udienza e controesame delle Difese
in una successiva udienza, 10 e 15 gennaio del 2001 mi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
13
pare. In questo verbale (che è un atto estremamente e
complesso e fatto in contraddittorio, ovviamente, tra le
parti, Zorzi e Maggi, in quel procedimento penale) si è
trattato un numero di argomenti molto, molto elevato.
Tra cui si è trattata anche la posizione Tramonte, che
venne inserito come fonte nel processo di Piazza Fontana
in
relazione
a
investigazione
tutte
le
attività
dei
ROS
sul
di
riscontro
Tramonte
e
di
medesimo:
identificazione di Alberto… tutta una serie di riscontri
sulle dichiarazioni di Tramonte, tutta una serie… quindi
un
oggetto
specifico
relativo
alla
prova
del
fatto
oggetto di questo processo. E, in quella sede, si trattò
anche
molto
compiutamente
-
secondo
me
-
il
profilo
della cosiddetta rete spionistica, con domande quindi
sulle posizioni di Bandoli, di Soffiati, di Carret, di
Teddy Richards, e via a seguire. Allora a noi pare,
oltre a sentire il Capitano Giraudo, che sia importante
acquisire quella fonte di conoscenza che è una fonte di
conoscenza
rendere
fatta
molto
in
contraddittorio
più
l’interrogatorio,
–
diciamo
l’esame
e
così
del
che
-
potrebbe
economico
Capitano,
io
dico
Capitano, chiedo scusa se sbaglio il grado, in questa
sede.
Poi vi sono una serie di testi sul programma di protezione di
Maurizio
Tramonte.
documenti
che
i
Voi
testi
questi
documenti,
dovrebbero…
questi
li troverete
anche
nell’elenco documenti. Va da sé che se viene ammesso il
documento in quanto tale, non avremmo poi bisogno del
teste a conferma. Poi abbiamo… ecco, c’è indicato il
dottor
Giancarlo
Distrettuale:
Tarquini
si
tratta
che
è
il
di
note
Procuratore
di
natura
amministrativa, non ovviamente attinenti alle indagini,
e
naturalmente
Commissione
vengono
(anche
Centrale
acquisiti
i
qui)
di
sono
note
Protezione.
documenti,
non
inviate
Anche
abbiamo
qui,
alla
se
nessuno
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
14
problema a rinunciare all’audizione del dottor Tarquini.
Abbiamo, poi, ancora Giraudo sulle indagini relative a
Tramonte: noi li abbiamo scissi per argomenti, di modo
che la Corte fosse più facilitata nell’individuare la
rilevanza e la pertinenza.
Poi abbiamo Lelio Di Stasimo la cui la rilevanza io è inutile
che
io
sottolinei:
l’acquisizione
del
anche
verbale
qui,
di
però,
chiediamo
dibattimento
di
Piazza
Fontana, perché il dottor Di Stasio è stato lungamente
sentito anche nel procedimento di Piazza Fontana, non
sull’oggetto
rapporto,
“strage
con
il
di
suo
Piazza
Fontana”,
supposto
ma
rapporto con
sul
suo
Tramonte.
Felli: è inutile anche qui, credo, che io vi sottolinei.
E’
il
sottufficiale
dei
Carabinieri
che
aveva
un
rapporto con la fonte Tritone ed, anche qui, è stato su
questo esplorato in Piazza Fontana, lungamente, per cui
chiediamo l’acquisizione del verbale. Due volte mi pare,
addirittura: sono due i verbali di dibattimento. Perché,
vedete, la cosa curiosa, nella lista testi dei Pubblici
Ministeri, è che non hanno chiesto l’acquisizione di un
verbale del dibattimento di Piazza Fontana, neanche uno!
Ed
è,
credo,
importante,
un
in
materiale
relazione
conoscitivo
proprio
al
assolutamente
fatto
oggetto
dell’imputazione di cui oggi stiamo discutendo.
Poi
abbiamo
il
Bellinzona:
tema
è
una
del
campo
delle
in
Svizzera,
esternazioni
di
località
Tramonte
ed
anche qui abbiamo indicato le persone che sono in grado
di confermare, o meno, l’esistenza di questo campo, la
partecipazione
a
questo
campo
di
membri
dell’Agi
Interpress e, quindi, non mi dilungo.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Il
verbale
a
cui
ha
fatto
riferimento, poi, sempre alla fine di ogni capitolo, se
ce li specifica anche per questo.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
15
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: No, no. Ve li
trovate
poi,
alla
Cioè noi abbiamo
ogni
teste
fine,
tutti
elencati
nella
lista.
seguìto questo sistema, Presidente: su
dove
chiediamo
anche
l’acquisizione
del
verbale di dibattimento…
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, sì, è vero. Allora c’è già
elencato.
INTERVENTO
fine,
DELL’AVVOCATO
c’è
la
DIFENSORE
lista
con
–
FRANCHINI:
l’udienza
e
li
Poi,
alla
abbiamo
pure
portati tutti. C’è un borsone e dopo li consegneremo
alla Corte.
Ancora la signora Segato è la moglie di Giangastone Romani,
quindi parliamo delle riunione di cui parla Tramonte in
casa
Romani:
altro
elemento
di
prova
relativo
all’oggetto di questo processo. E così le due figlie:
Patrizia
Romani
e
spiegare
invece,
Stefania
un
Romani.
momentino,
Ecco,
qui
Giuliano
devo
Bovolato.
Giuliano Bovolato è teste anche indicato nella lista del
Pubblico
Ministero,
investigative
poiché
risulterebbe,
da
alcune
Bovolato,
emergenze
appartenente
o
dirigente delle vecchie SAM: allora, questo, ha una sua
rilevanza in relazione al racconto che fa Di Gilio, de
relato da Soffiati, che sarebbe partito per Milano per
consegnare
la
appartenente
valigetta
alle
ventiquattrore
vecchie
SAM.
Noi,
il
ad
teste,
un
lo
indichiamo in relazione ad una dichiarazione di Martino
Siciliano fatta nel dibattimento Corte d’Assise Appello
di
Milano,
Fontana,
che
di
è
cui
l’appello
poi
integrale
di
questo
Siciliano.
Siciliano,
del
chiediamo
verbale
nel
processo
anche
di
di
Piazza
l’acquisizione
dibattimento
dibattimento
Corte
di
d’Assise
d’Appello, fra le altre cose racconta un episodio che
non
aveva
mai
raccontato:
di
un
cena
che
sarebbe
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
16
avvenuta
a
Sesto
San
Giovanni,
in
un
determinato
periodo, con Maggi, Zorzi, Rognoni, Leccisi (che sarebbe
quel
signore
Gozzoli,
un
Romani,
che
certo
fratello
ha
trafugato
Gozzoli
di
la
salma
e Bovolato,
del
duce),
e Gianriccardo
Giangastone,
giornalista
pubblicista. Allora, in quella sede, chiedemmo che tutte
queste
persone
fossero
assunte a
prova
contraria.
La
Corte d’Assise d’Appello ammise l’assunzione e vennero
sentiti tutti: Leccasi, Gianriccardo Romani e Bozzoli, e
vi sono, ed abbiamo chiesto, quindi, i relativi verbali
in acquisizione. Non venne sentito Bovolato su questa
circostanza, perché la notifica non andò a buon fine,
insomma non si riuscì a citare. Per cui ecco perché lo
indichiamo – diciamo - come teste autonomo senza verbale
di prova di altro procedimento che è, invece, prevista
per Bozzoli, Leccisi e Gianriccardo Romani.
Abbiamo, poi, la riunione di cattolica dell’1, 2 e 3 marzo
1974:
altra
tutti
i
dichiarazione
testi
che
erano
di Tramonte.
presenti
a
E qui
questa
abbiamo
riunione:
Falzari era l'albergatore dell’albergo presso il quale
si svolse questa riunione, nonché agente informatore dei
Servizi. Affadigato, Falica e la moglie di Facchini, in
relazione al periodo di latitanza di Facchini in Spagna,
perché Facchini viene dato presente a questa riunione,
mentre invece era da tutt’altra parte. Ed un verbale di
Massimiliano
Facchini, deceduto, che
e quello del
29
maggio 1974, reso al dottor D’Ambrosio a Milano, dove
racconta la sua latitanza: dove è stato. Non era una
latitanza
allontanato
tecnica,
per
Presidente:
timore
di
in
realtà,
essere
si
era
perseguito
dall’Autorità Giudiziaria.
Tramonte ancora parla di una presunta riunione che si sarebbe
svolta a Verona tra il 12 ed il 15 maggio 1974, ove vi
sarebbero stati presenti: il Capitano Delfino, l’allora
Capitano Delfino, l’allora Capitano Pignatelli, Maggi,
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
17
Rognoni (se non ricordo male) ed i soliti sempre due
dell’Agi
Interpress,
che
non
mancano
mai.
E
quella
riunione sarebbe stata l’occasione dell’omicidio, poi,
di
Silvio
uscire
Ferrari,
queste
riconosciuto
eccetera.
Allora
in
persone
il
è
Ferrari
questa
mi
visto
avrebbe
Maggi,
investigativa.
perché
Ministeri
ed
Pignatelli,
diciamo,
risulta
Pubblici
avrebbe
riunione
Delfino,
l’ipotesi,
Pignatelli,
i
da
Capitano
Questa
comunicato
quanto
ce
(quindi
lo
non
hanno
ho
il
documento: ha avuto decreto di archiviazione, non so se
me lo confermeranno, se è così, ecco) e quindi chiediamo
che sia sentito su questa supposta riunione.
Poi, abbiamo i rapporti tra Agi Interpress e Delfo Zorzi: voi
sapete (sapete?! Non so se lo sapete), ma una delle
esternazioni di Tramonte riguarda il fatto che Maggi gli
avrebbe raccontato - mi scusi, Presidente, se entro in
qualche dettaglio, ma così capite - Maggi gli avrebbe
raccontato che Delfo Zorzi si era interessato con Guerin
Serac,
dell’Agi
procurasse
dell’Agi
Interpress,
esplosivo:
Interpress
e
perché
sarebbero
che
l’Agi
venuti
avrebbero
Interpress
due
tecnici
confezionato
due
ordigni esplosivi. Allora su questo noi vorremmo sentire
Vincenzo
Vinciguerra
(il
dichiarazioni
sull’Agi
specificamente
in
quale
ha
reso
Interpress,
relazione a
una
anche
Delfo Zorzi
serie
di
proprio
e all’area
veneta) e vorremmo sentire Guerin Serac, anche tramite
rogatoria internazionale. Sì… no: si sa dov’è. Si sa
dov’è. I Pubblici Ministeri hanno l’indirizzo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: È stato indagato?
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
Credo
sia
MARTINO:
E’
ancora indagato. Non lo so.
INTERVENTO
DEL
PUBBLICO
MINISTERO
–
DOTTOR
DI
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
18
ancora indagato.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Infatti vedo
qui
che
Serac,
chiediamo
nella
di
sentirlo
ricostruzione
ex
di
210.
Tramonte
Perché
Guerin
è
figura
una
chiave: nel senso che egli, attraverso un certo giorno,
per televisione, fanno un servizio dove appare l’unica
foto
esistenze
di
Guerin
Serac
e
Tramonte
dice
“Ah,
eccolo lì, quello che era a casa di Maggi… di Romani il
25
maggio
del
1974…
eccetera”.
E
poi
ci
potrebbe
raccontare di questa coabitazione di tre mesi in Spagna
con Vincenzo Vinciguerra subito dopo… anzi, prima ancora
della strage di Piazza della Loggia, a sèguito della
rivoluzione
dei
almeno
abbiamo
noi
Garofani.
E’
questo
residente
indirizzo:
alle
non
Canarie,
so
se
i
Pubblici Ministeri hanno qualche riferimento ulteriore,
in caso lo daranno alla Corte.
E, poi, due Ufficiali dei ROS in relazione all’epoca e alla
durata della latitanza di Guerin Serac in Spagna: questa
è
una
circostanza
rilevante
nel
processo,
perché
ci
interessa provare che Guerin Serac non era in Italia.
Poi c’è questo Susini, che è un altro personaggio estremamente
interessante, perché sarebbe stato presente sempre alla
riunione 12/15 maggio 1974, di cui parla Tramonte: tanto
è vero che è stato iscritto nel registro degli indagati
per il reato di strage, di concorso in strage. Ecco,
sennonché, quando è stato visto da Tramonte, si trovava
detenuto a Parigi: e questo risulta da una serie di atti
e da quegli agenti di P.G. che abbiamo indicato, che
fanno
un
rapporto
in
cui
dicono
che
per
due
anni,
appunto, Susini è stato detenuto per un grave reato, tra
l’altro. Adesso non ricordo se per rapina a mano armata
o, insomma, una cosa abbastanza grave. Poi Giannettini:
perché Giannettini è stato sentito anche in relazione
anche
all’Agi
Interpress
ed
avrebbe
ricevuto
alcune
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
19
confidenze in carcere da Bonazzi sulla strage di Piazza
della Loggia. Quindi ci è parsa una persona attinente –
diciamo così - all’oggetto della prova.
Ecco, poi vedete che c’è un capitolo che si intitola “Incontro
di Tolosa del 24/9/1994 con Martino Siciliano”. Questo
incontro è il primo incontro fra i ROS e il SISMI e
avviene a Tolosa. Ed in questo incontro si radica uno
nei nostri temi di prova che, per la verità, ha già
fatto, è stato già oggetto di valutazione nel processo
di
Piazza
Fontana; ma che
è un
tema comune anche
a
questo processo. Perché? Perché da qui nasce, attraverso
tutta
una
serie
di
ragionamenti
che
adesso
non
vi
illustro (perché, sennò, veramente, farei una relazione
introduttiva), si radica quello che è l’odio e
l’astio
di Di Gilio nei confronti di Zorzi. Perché, in questo
incontro
di
Comandante,
Tolosa,
al
Siciliano
Capitano
dice,
Giraudo
che
rivela
l’autore
al
della
strage di Piazza Fontana è Carlo Di Gilio. Ed, allora,
successivamente c’è una conversazione in Questura di cui
chiediamo la trascrizione, tra Di Gilio e Maggi, in cui
si
comprende
Siciliano
sia
appunto,
della
radica
questo
perfettamente
stato
che
mandato
strage
di
sentimento
Di
da
Zorzi
Piazza
di
Gilio
odio
per
Fontana.
e
pensa
di
che
accusarlo,
Da
qui
astio
che
si
-
ripeto - ha già formato oggetto di valutazione e di
prova nel processo di Piazza Fontana, ma che ci è parso
giusto
riproporre,
l’attendibilità
quindi,
è
perché
è
estrinseca
(diciamo
così)
un
di
tema
Carlo
patrimonio
Di
che
riguarda
Gilio
comune
e
che,
anche
di
questo processo.
E
qui
chiediamo
l’escussione
di
Martino
Siciliano…
l’acquisizione del verbale di Martino Siciliano Corte
d’Assise
tema
d’Appello
viene
ripreso
Milano
in
dibattimento,
questo
verbale,
perché
questo
oltreché,
in
questo verbale, Martino Siciliano parla lungamente anche
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
20
del
favoreggiamento.
siamo
sempre
Poi
sulle
c’è il campo di Lastebasse:
dichiarazioni
di
Tramonte.
Qui
abbiamo indicato, insomma, molte persone che parlano di
questo campo di Lastebasse.
Sulle
condizioni
di
salute
del
collaboratore
di
giustizia
Carlo Di Gilio, richiediamo l’acquisizione della perizia
Bianchi
Scaglione,
che
fa
parte
integrante
dell’incidente probatorio Carlo Di Gilio Milano e dei
relativi
verbali:
si
tratta
di
una
parte
integrante
dell’incidente probatorio, che ne segna la conclusione.
Abbiamo
nominato
professor
due
Moreni
consulenti tecnici di parte:
ed
il
professor
De
Bertolini,
il
uno
medico legale ed uno psichiatra, perché esiste in atti
una
consulenza
dei
Pubblici
Ministeri
sullo
stesso
oggetto e, quindi, verranno sentiti e daranno un loro
elaborato.
Ecco, qui, poi, c’è un capitolo che riguarda il programma di
protezione
di
Carlo
Di
Gilio
e
l’episodio
Emireni
e
chiediamo anche l’acquisizione dei verbali di Emireni e
di Murgolo. Ecco, questo è un altro episodio che è un
patrimonio Comune: perché vi dico queste cose? Perché,
poi,
farò
patrimonio
questo
una
opposizione,
comune
episodio
anche
Emireni
invece.
di
questo
(se
avete
Questo
processo,
letto
è
un
perché
l’incidente
probatorio di Di Gilio sapete di cosa io sto parlando) è
precedente
sia
alle
dichiarazioni
su
Piazza
della
Loggia, sia alle dichiarazioni più importanti su Piazza
Fontana, sia al riconoscimento fotografico di David Curt
e, quindi, è un episodio centrale sull’attendibilità che
ha già formato oggetto di valutazione sia nel processo
della Questura, sia nel processo per la strage di Piazza
Fontana,
come
giudicato.
Su
vedrete
questo
poi
dalle
sentenze
punto, in questo
passate
in
processo, sono
emersi alcuni documenti nuovi che noi non conoscevamo,
perché nel processo di Piazza Fontana, non so perché, ma
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
21
non c’erano. E si tratta ti due missive: una 7 maggio
1996,
a
firma
dottoressa
del
dottor
Pradella;
e
Salvini,
una
del
indirizzata
dottor
alla
Borrelli
(22/4/1996) a firma Pradella e indirizzata all’allora
Procuratore della Repubblica. E’ chiaro, Presidente, che
queste
due
lettere
poi
le
ritroverete
nell’elenco
documenti: se vengono acquisite nell’elenco documenti, a
noi va bene così. Perché ci interessano queste lettere,
che
non
conoscevamo?
Perché
parlano
proprio
dell’episodio Emireni . Ripeto: non erano note ed in una
di queste lettere si parla di una richiesta di revoca
del programma di protezione di Carlo Di Gilio, che noi
non abbiamo mai trovato. Cosa voglio dire con questo?
Voglio dire che noi abbiamo acquisito, nel processo di
Piazza
Fontana
(ed
hanno
acquisito
qui
i
Pubblici
Ministeri nel processo di Piazza della Loggia) l’intero
programma di protezione di Carlo Di Gilio, cioè tutto
l’iter. Bene, all’interno di questo iter sono scoperti
sei mesi: in questi sei mesi cadrebbe proprio questa
revoca,
richiesta
programma
di
conoscevamo)
Carlo
revoca
protezione,
del
che
dottor
per
Borrelli
noi
(che
non
acquisisce un’importanza fondamentale
ulteriormente
Emireni
di
chiarire
l’episodio
Emireni.
del
la
per
L’episodio
lo dico per i Giudici Popolari: un bel giorno
Di
Gilio
telefona
a
questo
agente
di
Pubblica
Sicurezza, presso il quale soggiornava nel primo periodo
della
sua
collaborazione,
e
dice
che
è
urgente
che
Emireni vada a trovarlo. Emireni va a trovarlo e Di
Gilio
si
lamenta
di
pressioni
ricevute
dal
Capitano
Giraudo per fare ulteriori dichiarazioni su determinati
argomenti.
La
dottoressa
Pradella
si
precipita,
lo
interroga in un drammatico interrogatorio e lì il Di
Gilio
ribadisce
queste
cose,
dopodiché
dopo
pochi
giorni…
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
22
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: Chiedo
scusa, non vorrei che ci fossero delle interpretazioni
di fatti che certamente si sono verificati, però forse è
meglio parlarne dopo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Vi dico questo, sempre con l’invito
solo all’accenno dell’episodio. No, ma
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
il mio invito…
FRANCHINI:
“L’episodio
Emireni”, alla Corte, non dice niente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il mio invito alle Parti, l’invito
che
ho
fatto
alle
Parti,
che
poi
determinerà
un
ulteriore contraddittorio, quindi ognuno potrà dire la
sua,
è
per
chiarire
a
noi
certi
fatti.
Il
Pubblico
Ministero ha parlato di Anello, di Titta, eccetera e,
quindi, che si accenni a certi fatti Emireni, di cui
conosciamo
poco,
può
essere
consentito.
Sempre
nel
limite di una prospettazione di fatto che ci consenta di
valutare la circostanza. Naturalmente, poi, anche per
venire incontro alle eventuali opposizioni delle Parti
Civili e del Pubblico Ministero, sarà consentito loro di
fare ulteriori approfondimenti. In questa fase non è una
vera e propria replica, ma il contraddittorio ci sarà
comunque. A noi serve per capire tutto, perché la grande
difficoltà
della
Corte
è
che
il
nostro
patrimonio
conoscitivo è praticamente zero, o poco. Poi i criteri
delle norme li conosciamo, ma voi avete un patrimonio
conoscitivo che potete, per rapidi accenni, prospettare
alla Corte per fare accogliere o far respingere certe
istanze.
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
Guardi,
Presidente, io ho riferito né più né meno il pezzo della
sentenza passata in giudicato; dopodiché che si possa
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
23
interpretare in mille modi, questo, vabbé, sarà oggetto…
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Alla fase della valutazione siamo
molti lontani.
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
problema
di
DIFENSORE
correttezza,
–
FRANCHINI:
quindi
non
ho
Ma
dato
è
una
un
mia
personale interpretazione.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Che
sia
solo
un
problema
di
acquisizione.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ho riferito
quello che dice una sentenza passata in giudicato.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prego, vada avanti!
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ecco, c’è un
altro atto e che è la successiva circostanza, numero 45,
per
noi
del
tutto
nuovo.
Perché
questa
relazione
di
servizio del 13 aprile 1996 non so perché non esisteva
nel processo di Piazza Fontana e riguarda sempre questo
episodio Emireni: è una relazione di servizio a firma
del Capitano Giraudo. In questa relazione di servizio,
per
la
prima
volta
apprendiamo
che
vi
è
stato
un
riconoscimento fotografico informale della fotografia di
Charly
Smith:
non
l’avevamo
mai
saputo.
Un
riconoscimento negativo in prima battuta ed il giorno
successivo
positivo,
riconoscimento
è
perché
di
data
il
verbale,
successiva.
poi,
Ed
di
anche
apprendiamo che vi sarebbe stato, per lo meno lo dice il
Capitano
lungo
Giraudo
incontro
in
tra
questa relazione
uno
dei
suoi
di
servizio,
un
collaboratori,
Botticelli, e Di Gilio sul tema proprio della strage di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
24
Piazza Fontana. Anche questa ci è parsa una circostanza
rilevante ed interessante per la Difesa.
Poi si chiede la citazione dei tre periti che hanno svolto la
perizia esplosivistica sulla morte di Silvio Ferrari.
Perché? Perché, qui, questa perizia ha anche una parte
comparativa con l’ordigno poi deflagrato pochi giorni
dopo, dieci giorni mi pare o nove giorni, in Piazza
della Loggia. E poi di Schiavi, Cerri e Brandone (che
sono
i
tre
periti
che
hanno
svolto
la
perizia
sull’ordigno esploso in Piazza della Loggia) chiediamo
l’acquisizione dei verbali del dibattimento: sono poi
elencati con la data delle udienza eccetera.
Nel
1989
il
Giudice
Istruttore
di
Venezia,
dottor
Casson,
conferisce un incarico peritale a tre periti (Montagni,
Telloni
e
Ramazzotti)
in
relazione
ad
una
serie
di
esplosivi trovati, se non ricordo male, nella Laguna di
Venezia, e li incarica di fare una indagine ad ampio
raggio
in
relazione
ai
vari
attentati
che
si
sono
succeduti negli anni precedenti. Questa perizia riguarda
anche la strage di Piazza della Loggia: nel senso che
Montagni, Telloni e Ramazzotti rifanno le prove che già
erano
state
Brandoni
fatte
sugli
esplosivo
e
da
La
effetti,
giungono
Bianda,
Schiavi,
utilizzando
a
delle
diversi
conclusioni
Cerri
tipi
e
di
diverse
rispetto al collegio peritale incaricato qui a Brescia.
Poi vi è il nostro consulente tecnico di parte, sul
quale non mi soffermo: vi è una lunga capitolazione, il
professor Paolo Berri. Vi è, poi, il capitolo “Vecchia
Casaccia”: questa è una delle esternazioni di Di Gilio
sul racconto sempre de relato da Soffiati. Qui Di Gilio
dice che Soffiati, appunto, gli ha detto che è stato a
Mestre,
“sono
c’erano
anche
oltre
abbiamo
alla
andata
dei
una
vecchia
pellami” di cui
valigetta
provato,
in
o
Zorzi
ventiquattrore.
cerchiamo
di
casaccia,
dove
commerciava,
Ed
allora
qui
provare
quando
è
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
25
iniziata
l’attività
commerciale da parte di Zorzi
e,
dunque, diciamo era conseguente l’immagazzinamento del
materiale. Quindi abbiamo il professor Vulbitta e Rudy
Zorzi: questi sono due di cui abbiamo anche indagini
difensive che sono nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Non so come siano finiti nel fascicolo del dibattimento,
francamente:
relazione,
commercio
mistero!
sempre,
per
le
Va
bene.
alla
E Stefano Tringali in
nascita
esportazioni
e
allo
sviluppo
dall’Italia
del
verso
il
Giappone.
Abbiamo
poi,
chiediamo
dell’intercettazione
poi
ambientale
la
della
trascrizione
conversazione
2
febbraio 1995, avvenuta presso la Questura di Venezia
tra Di Gilio Carlo e Carlo Maria Maggi. Qui vorrei fare
presente
alla
Corte
una
cosa,
se
può
semplificare:
questa conversazione è stata trascritta dalla Polizia
Giudiziaria.
Questa
trascrizione
della
Polizia
Giudiziaria è stata acquisita con consenso delle Parti
nel processo di Piazza Fontana ed è divenuta, quindi,
verbale prova di altro procedimento. Se vi è il consenso
di
tutti,
per
noi
quella
trascrizione
va
benissimo,
insomma; beh, veda la Corte, ecco. Se volete, io vi
cerco (non ce l’ho qui, vi cercherò) il verbale del
dibattimento
di
Piazza
Fontana,
in
cui
c’è
l’acquisizione su consenso, per darvi la prova che si
tratta di verbale di prova di altro procedimento. Ma non
c’è,
naturalmente,
nessun
problema
se
volete
trascriverla.
Sì, questi… Allino e Rettore sono quelli che hanno ascoltato
la
conversazione,
secondo
noi
che
riferiscono
interessanti
-
sulle
del
reazioni
Capitano
-
Giraudo
all’andamento della conversazione e dopo che è finita la
conversazione:
c’è
una
relazione
di
servizio
del
3
febbraio del 1995, firmata da Lino Rettore. Poi vi la
richiesta
di
trascrizione
dell’intercettazione
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
26
ambientale tra Roberto Rao e Pietro Battiston; e poi,
vabbé,
Giuseppina
Gobbi
(che
era
la
padrona
di
una
trattoria, che si chiamava “Scalinetto”) che aveva un
magazzino. Secondo Rao e Battiston, in questo magazzino
era
conservato
dell’esplosivo,
oltre
ad
altre
cose.
Quindi è una teste collegata a Rao e a Battiston, i
quali, naturalmente, abbiamo citato anche in relazione a
quella conversazione ambientale e a questa storia dello
“Scalinetto”. Battiston è stato sentito lungamente in
Piazza
Fontana,
per
cui
chiediamo
l’acquisizione
ex
articolo 468, comma 4 bis.
Marcello Soffiati e la sua disponibilità di armi ed esplosivo.
Questi sono tutti testimoni, da 58 a 62, che riguardano
un
fatto,
secondo
noi,
assai
rilevante
in
questo
processo. Marcello Soffiati viene arrestato nel dicembre
del 1974, perché si dimentica un borsello con dentro una
pistola e, quindi, viene ritrovato questo borsello da
una signora: lo porta in Questura e viene fatta una
perquisizione
molte
armi,
fiammiferi
presso
l’abitazione
esplosivo,
anti/vento,
micce
a
detonatori…
e
vengono
lenta
trovate
combustione,
insomma,
tutta
una
serie di cose. E questi sono i testi che riferiscono in
relazione al sequestro ed alla perquisizione, eccetera.
Va da sé, Presidente, che noi abbiamo messo tra i documenti il
processo verbale di perquisizione e sequestro, e un atto
molto importante che è il verbale di brillamento presso
il
Poligono
di
Avisa
acquisiti
questi,
testi
contorno,
di
gli
di
questi
altri sono,
diciamo
così,
reperti.
tutto
ai
Se
sono
sommato,
quali
dei
potremmo
rinunciare.
Persich, che ha riferito in ordine alla detenzione da parte di
Soffiati di questo materiale, quindi riferirà da quando
ha visto questo materiale, da chi gli ha detto Soffiati
che lo aveva ricevuto e circostanze secondo noi molte
rilevanti
ai
fini
dell’oggetto
della prova
in
questo
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
27
processo. Persich è stato sentito anche nel dibattimento
di Piazza Fontana e, quindi, chiediamo l’acquisizione
del verbale.
Cena
di
Coloniola
Soffiati:
ai
anche
Colli
qui
è
dell’aprile
una
delle
1974,
a
casa
dichiarazioni
di
di
Di
Gilio. Dà per presenti Minetto, e solo nell’incidente
probatorio darà presente anche Persich, per cui sono dei
verbali di indagini difensive più la lunga deposizione
di Minetto in Piazza Fontana ai sensi dell’articolo 468,
comma 4 bis.
Abbiamo introdotto anche il tema di prova su Smith e Richards,
già
ampiamente
esplorata
in
Piazza
Fontana.
Perché
l’abbiamo introdotta? Perché (e questo mi pare giusto
spiegarlo)
Di
Gilio
dà
presenti questi
due Ufficiali
alla riunione di Rovigo, in cui si sarebbe estratto a
sorte il nome di chi doveva fare l’attentato in una
città dell’Alta Italia, eccetera. Richards lo dà sempre
presente,
Karret
lo
dà
presente
in
maniera, diciamo,
ondivaga; da ultimo, nell’incidente probatorio, lo dà
presente. Ecco perché Richards e Karret sono comunque un
tema
di
prova
attinente
anche
all’oggetto
di
questo
processo. E, vabbé, qui abbiamo messo vari atti dei ROS,
che dovranno essere confermati, tutta la trasmissione
della documentazione relativa a Richards. Anche qui, se
verrà acquisita la documentazione (che poi troverete nei
documenti)
i
documentazione,
testi
non
infatti,
servono.
risulta
che
Da
questa
questo
militare
americano Terry Richards, Ufficiale secondo Di Gilio,
era stato rimpatriato nel 1965, se non ricordo male. Poi
abbiamo
lo
all’Ambasciata
scambio
di
Americana
informative
Giancarlo
tra
l’addetto
Moriconi
e
Vito
Rizzi: ci sono due lettere sulle ricerche sull’esistenza
di
ufficiali
statunitensi
di nome
Theodor
Richards
e
David Karret. Se saranno ammesse le lettere, possiamo
rinunciare ai testi.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
28
Dopodiché, Presidente, e di questi invece abbiamo portato la
prova, la deposizione resa dalla signora Fonda: sono a
pagina 32 della lista. La signora Fonda è la moglie di
Persich
ed
è
quella
che
sul
retro
della
famosa
fotografia della cena, dove c’è Charly Smith, Bandoli,
la moglie di Smith ed un’altra persona, ha scritto sul
retro “a casa di Giovanni, Charly Smith e sua moglie
Dolores
–
1972”,
mi
pare
31
marzo,
o
qualcosa
del
genere. Questa deposizione è stata acquisita su consenso
delle
Parti
nel
procedimento
di
Piazza
Fontana.
Vi
produrrò poi, alla fine, il verbale, l’ estratto del
verbale di Piazza Fontana da cui risulta l’acquisizione
sul consenso delle Parti, per cui si tratta di verbale
di prova di altro procedimento a tutti effetti. Così
pure
dicasi
per
quanto
riguarda
le
dichiarazioni
di
Charly Smith dell’8 marzo 2001 e di Dolores Smith dell’8
marzo 2001: queste deposizioni sono state rese presso il
Centro
di
Polizia
di
Jefferson
County
e
sono
state
acquisite su consenso del Pubblico Ministero (anche qui
vi forniremo la prova, ovviamente, del consenso), nel
procedimento
penale
dichiarazione
sono
di
state
Piazza
Fontana.
videoregistrate
ed
Queste
esiste
anche, quindi, l’originale della cassetta contenente la
videoregistrazione,
nel
dibattimento
del
processo
di
Piazza Fontana. Quindi dell’originale noi ne chiediamo
l’acquisizione, o ci darete il tempo, insomma, di fare
una istanza per acquisire l’originale della cassetta,
perché
negli
atti
c’è
una
copia
di
questa
videocassetta: se la Corte si accontenta della copia,
benissimo; sennò l’originale è in quegli atti. Gli atti
sono, poi, tradotti con asseverazione, eccetera. Questi
atti
–
ripeto
-
sono
stati
acquisiti
su
consenso
e
formano a tutti gli effetti il verbale di prova di altro
procedimento. Noi quindi abbiamo, poi, comunque indicato
questi
testi;
abbiamo
indicato
anche
il
legale
del
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
29
signor
Smith
presente
e
della
all’atto;
Giordano,
che
si
signora
Michael
Dolores
Eyes
trovava
non
Smith,
che
e
l’Avvocato
come
Avvocato
era
Stefano
ma
come
marito dell’Avvocato De Biasi (e quindi come testimone)
a Jefferson County, in Kansas, quando vennero sentiti
questi signori con videoregistrazione. Ma, naturalmente,
con l’acquisizione sul consenso delle parti in Piazza
Fontana
e,
quindi,
come
verbale
di
prova
di
altro
procedimento, noi non è che insistiamo per l’audizione
di questi testi; semmai questo diventa un problema del
Pubblico Ministero, se vorrà risentire questi testi, non
accontentandosi
del
verbale
di
prova
di
altro
procedimento che va, comunque, a nostro modo di vedere,
acquisito.
Lo stesso dicasi per il verbale 10 gennaio 2001 della signora
Ivana Buzzoni: anche questo acquisito su consenso nel
processo di Piazza Fontana ed anche qui vi daremo la
prova dell’acquisizione su consenso. La signora Bazzoni
è la moglie di un Ufficiale o Sottufficiale (adesso non
me
lo
ricordo,
francamente)
americano
che
si
chiama
Charles “Owi”, per il quale – diciamo - le indagine
hanno
dato
una
qualche
rilevanza, che francamente
in
questo momento non mi ricordo per cui non sono in grado
di spiegarvi meglio questa questione.
Mario Ballotta è, invece, un teste importante:è il marito… è
il fratello della signora Maria Luisa Ballotta, che è la
moglie
di
Teddy
Richards.
Ballotta
ha
reso
delle
dichiarazioni in sede di indagini preliminari e, quindi,
lo
citiamo.
Maria
Luisa
Ballotta
la
stiamo
cercando:
sappiamo dalle dichiarazioni del fratello che risiede a
Los
Angeles.
Il
fratello
non
ha
neppure
l’indirizzo
della sorella a Los Angeles e la stiamo cercando per
vedere
di
rintracciarla
e
per
poterla
citare
come
testimone: ci pare importante sentire la moglie di Teddy
Richards.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
30
Esternazioni di Di Gilio all’aeroporto militare di Ghedi. Lì
vi sarebbe stato - secondo Di Gilio – un’antenna CIA, un
certo Sam Hoover, e, quindi, sono tutti testi che hanno
riferito sull’esistenza o meno di questo Sam Hoover, nel
periodo di interesse presso la base di Ghedi. Poi c’è il
filone
dichiarazioni
intrattengo,
nelle
perché
indicazioni;
Spedini,
invece,
il
Tonoli,
siamo
tutti
i
stati
Fumagalli,
sequestro
di
testi
sul
quale
abbastanza
Tim
e
dovranno
mi
specifici
Borromeo,
esplosivo
che
non
Giorgio
poi
abbiamo,
riferire
su
un
documento per noi molto importante, che è il ruolino
tascabile dell’anno 1974 riferibile al lagunare Delfo
Zorzi.
Da
questo
ruolino
tascabile
risulta
il
trasferimento di Zorzi il 22 maggio da Mestre a San Vito
al
Tagliamento,
Reggimento
lagunare
difficilissima
ruolino
presso
e,
il
Battaglione
Serenissima.
finalmente,
tascabile,
perché
È
Carli
stata
abbiamo
questo
una
del
ricerca
trovato
questo
Reggimento,
questo
Battaglione è stato soppresso molti anni fa, per cui
questo ruolino tascabile si trovava presso una Brigata
di
Cavalleria
che
aveva,
diciamo
così,
ereditato
l’archivio del Battaglione.
Questi sono tutti militari che potranno spiegare cosa è questo
ruolino tascabile: lo troverete, poi, fra i documenti da
acquisire
e
chiederemo
alla
Corte
l’acquisizione
dell’originale perché noi abbiamo una fotocopia, perché
l’originale non ce l’hanno ovviamente dato, in modo che
quando
i
testi
deporranno,
possano
avere
sott’occhio
l’originale del ruolino tascabile. L’Avvocato Bortolato
è,
invece,
un
lagunare
che
ha
svolto
il
servizio
militare con Zorzi nello stesso ufficio. Poi vi sono una
serie di testi che abbiamo sentito in sede di indagini
difensive
1974,
a
(Fino,
Napoli,
Dida,
Giachini)
di Zorzi
sulla
presenza
nel
in relazione all’Università
Orientale di Napoli per la preparazione della tesi di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
31
laurea. Poi abbiamo messo un “Argomenti vari”, che soni
i
responsabili
secondo,
della
insomma,
Abbiamo
Lo
Napoli,
Galvani;
di
circuito
Presti,
Massagrande,
strage
Giomo,
ci
della
carcerario
Spiazzi,
interessa
perché viene
Piazza
Loggia,
cosiddetto.
Bonazzi,
anche
la
dato presente
Guido,
latitanza
in
di
una certa
occasione in cui era in Grecia. Di Bovolato ne abbiamo
già parlato. Endenson in relazione ad un documento del
21 luglio 1970: se ci ammetterete il documento, non ci
serve
il
teste.
Poi
avete
una
lunga
serie
di
testimonianze relativa alla riservata vigilanza a cui
viene sottoposto Zorzi dopo l’arresto del 1968: e sono
tutta una serie di relazioni di servizio che si snodano
nel corso degli anni, fino (mi pare) al 1977, se non
ricordo male, o 1976. Qui poi, su questa relazione di
servizio, faremo un ragionamento quando parleremo dei
documenti del Pubblico Ministero.
E poi abbiamo, Presidente, enunciato tutti i verbali di prova
di altro procedimento, di cui chiediamo l’acquisizione:
per capirci Spirito Armando, Capuano, Tropina, Musarda,
Alberini
dottor
e
Di
il
De
Stasio,
Juris
sono
tutti
collaboratori
sentiti nel dibattimento
di
del
Piazza
Fontana. Siracusa riguarda i compensi corrisposti dal
SISMI
a
Martino
collaborazione.
Beh,
Siciliano
di
all’inizio
Giraudo,
Di
della
Stasio,
sua
Felli,
Zotto, Zanchetta ne abbiamo già parlato. Solagna è il
proprietario del capannone di Spinea che riferisce sul
contratto di affitto di questo capannone e sull’epoca:
anche lui sentito. Basta, mi pare. Ah, sì: troverete
Mariangela Ventura e Pierangela Baietto, sono la sorella
e la moglie di Giovanni Ventura, a pagina 49. Perché
chiediamo l’acquisizione dei verbali di Piazza Fontana?
Nel
corso
dell’udienza
preliminare,
il
Pubblico
Ministero ha rievocato un supposto incontro dell’aprile
1973 tra Di Gilio e Zorzi in corso del Popolo a Mestre:
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
32
non
so
se
il
tema
di
prova
verrà
coltivato
ulteriormente; le deposizioni di Mariangela Ventura e
Pierangela
Baietto
riguardano
questo
episodio
dell’aprile 1973, di cui riferisce Di Gilio.
Benfari riguarda i rapporti tra Soffiati e la CIA, sentito in
Piazza Fontana; e poi sono tutti testi, da 36 a 45, sono
tutti
verbali
del
dibattimento
a
Verona
a
sèguito
dell’arresto di Soffiati per le armi e l’esplosivo che
gli
sono
stati
trovati
presso
l’abitazione.
Forse
rinunceremo anche, insomma: comunque, per il momento…
Amos
Spiazzi,
Fonda,
l’acquisizione
dell’Interno
questo
Schiavi…
sì,
chiediamo
fascicolo
personale
del
Ministero
riguardante
fascicolo,
servizio
Zorzi
del
Cerri,
degli
ci
Delfo
sono
Zorzi:
tutte
spostamenti, dei
nel
corso
vigilanza.
Questo
degli
fascicolo
quelle
vari
anni,
di
è
all’interno
relaziono
spostamenti
questa
stato
di
di
di
riservata
acquisito
sul
consenso agli atti del dibattimento del processo numero
2/86 della Corte d’Assise di Venezia con ordinanza del
16 aprile 1987, non so se l’abbiamo. Sì. Vi porteremo
l’ordinanza, perché non ce l’abbiamo. Vabbé, mi pare che
ci siamo.
Documenti
-
vabbé,
Qui
facciamo
tutta
servizio
la
Presidente,
a
e
del
che
noi
rapidissimamente:
documentazione
militare
dell’originale
perché
veramente
chiediamo
ruolino
chiediamo
non
ce
militare
lo
relativa
al
l’acquisizione
tascabile.
Nel
un’ordinanza
danno.
c’è,
Qui
senso,
della
sono
Corte
tutte
cose
relative al servizio militare ed anche qui credo sia
facile,
perché
ci
sono
i
capitoli
molto
chiari:
esistenza di una vecchia casaccia, c’è il certificato di
residenza,
la
copia
del
contratto
di
locazione
tra
questo Solagna, la copia del fascicolo rilasciato dalla
Camera di Commercio di Padova relativo alla fondazione
della
società
Zorzi
&
C.
Poi,
in
merito
alla
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
33
manifestazione
appunto…
del
abbiamo
28
maggio
prodotto
le
1974,
copie
ci
interessa,
dell’edizione
di
“Bresciaoggi” e de “Il Giornale di Brescia” del 20, 21,
22, 23, 24 e 25 maggio 1974, perché ci interessa di
stabilire
quando
la
notizia
della
manifestazione
è
apparsa sulla stampa.
Poi qui ci sono dei documenti che riguardano la sorella della
moglie
di
Romani,
che
credo
hanno
prodotto
anche
i
Pubblici Ministri; c’è tutto il programma di protezione
di
Tramonte.
Poi
sempre
la
videocassetta
di
Dolores
Smith, Charly Smith, la copia del fascicolo di Theodor
Richards… insomma, qui posso proprio correre… Sì, direi
che
è
chiarissimo.
Quindi
mi
riporto
all’elenco
documenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Elenco documenti che produce, sì?
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Sì, abbiamo
una copia. Naturalmente, Presidente, noi poi faremo una
serie
di
opposizioni
alla
richiesta
del
Pubblico
Ministero ed abbiamo una lista testi a prova contraria
che si aggiunge, quindi, alla lista principale. Anche
qui abbiamo cercato di mettere del capitoli molto chiari
in punto di fatto, per cui mi riporto proprio alla lista
testi, perché è spiegata la prova contraria a cui si
riferiscono i testimoni. E, in relazione ad un discorso
che
adesso
sto
per
farvi,
chiediamo
l’acquisizione,
credo, dell’80% del verbale di dibattimento di Piazza
Fontana, sempre a prova contraria: e questo, però, ve lo
spiego nella sede delle opposizioni.
Adesso, allora, noi produciamo la prova delle cose acquisite
sul consenso, come vi avevo detto, la lista documenti ve
l’abbiamo già data, la lista testi ce l’avete. Non avete
la lista testi a prova contraria e la lista dei verbali
di prova di altro procedimento ulteriore.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
34
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: A prova contraria.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI:
Sì. Ecco, ve
li consegniamo tutti.
Si dà atto che la Difesa produce memoria con l’indicazione dei
documenti.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
35
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Voi sapete che già vi ho indicato
anche la possibilità non solo di inserirli in un cd una
volta
ammessi,
ma
anche
il
fatto
che,
come
la
Giurisprudenza più volte ha affermato, e come la Corte
di Cassazione ha anche
ribadito, i documenti poi non
hanno
questo
necessità
-
in
momento
-
di
essere
richiesti. Naturalmente bisognerà formare ogni volta che
ce ne sarà la necessità, un contraddittorio sul punto:
ma questo voi lo sapete benissimo. Quindi è chiaro che
adesso
bisogna
impostare
il
processo:
tutto
ciò
che
potete chiedere, è meglio che lo chiediate, però vi sarà
consentito, anche per non mettervi nell’ansia, di dover
dire tutto adesso…
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
No, no, ma
abbiamo tutto pronto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Siete molto diligenti. Noi siamo
meno felici, perché veniamo invasi, ma insomma, è meglio
essere
invasi
l’elenco
dei
richiesti
subito…
Allora,
documenti,
a
prova
poi
stavo
c’è
contraria,
dicendo
l’elenco
e
poi
che
dei
c’è
c’è
testi
l’elenco
contenente i documenti di cui si chiede l’acquisizione a
prova contraria. E questi sono, credo…
INTERVENTO
no.
DELL’AVVOCATO
I
documenti
DIFENSORE
a
prova
–
FRANCHINI:
contraria
sono
Presidente,
alla
fine
dell’elenco documenti, poi c’è la lista testi a prova
contraria e la lista dei verbali di altro procedimento,
di cui si chiede l’acquisizione a prova contraria.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, parlavo sempre degli atti che
richiedete o dei testi che richiedete a prova contraria.
Quest’ultimo
fatte
con
elenco
il
riguarda,
consenso
delle
invece,
Parti
le
in
acquisizioni
dibattimento?
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
36
Quello che inizia con…
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Sì, quella è
la prova degli atti acquisiti…
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
documenti
acquisiti
E,
in
poi,
sede
l’elenco
e
prova
dibattimentale
con
dei
il
consenso delle Parti.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Io faccio solo
alcune considerazioni di carattere generale sulla lista
testi del Pubblico Ministero e soprattutto sull’elenco
documenti. Per primo, però, tratto la richiesta (che è
l’unico
punto
su
cui
siamo, credo,
d’accordo),
sulla
richiesta di perizia chimico/fisica e merceologica circa
tutti i reperti recuperati, cioè tutto lo scheggiame e
tutti gli altri reperti che vengono recuperati in tre
fasi.
Mi
associo
alla
richiesta
di
questa
perizia
segnalando, però, la necessità di due pre/condizioni:
l’assoluta necessità, è la prima, di acquisire (con i
relativi allegati) la perizia Cerri, Schiavi e Brandone;
ed
i
verbali
14, 15 e
27
novembre
1978, verbali
di
dibattimento, dove vengono sentiti i periti oralmente,
da
parte
della
Corte
d’Assise
di
Brescia;
nonché
la
perizia integrativa fatta direttamente in dibattimento,
sempre di Cerri, Schiavi e Brandone, dimessa all’udienza
del 26 febbraio 1979, sulle schegge (questo supplemento)
estratte dai corpi delle povere vittime e le relative
audizioni dei periti su questo supplemento di perizia;
nonché il supplemento di perizia sulle stesse schegge
fatto con il quantometro (non ho ben capìto cosa sia, ma
insomma…)
e
integrazione
perché
tutti,
non
audizione
di
ci
perché
dei
perizia.
pareva
sono
periti
I
verbali
corretto)
i
su
ve
verbali
questo
(non
li
di
le
ulteriore
perizie,
abbiamo
cui
messi
chiediamo
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
37
l’acquisizione
come
verbali
di
prova
di
altro
procedimento per quanto riguarda il processo Buzzi.
Perché dico “assoluta necessità”? Perché parecchio scheggiame
(non
tutto,
proceduto
a
sottoposti
per
campione)
ad
neutronico
e
fortuna!,
ad
ed
analisi
analisi
perché
i
periti
altri
reperti
chimiche
a
sono
hanno
stati
bombardamento
quantistica: ho imparato che
questa analisi prevede lo stiramento e la pulitura del
pezzo e, quindi, è indispensabile che il nuovo collegio
peritale - se la Corte accederà a questa, che è una
richiesta congiunta della Difesa Zorzi e del Pubblico
Ministero - sappia quali analisi sono state svolte, con
che reagenti e con quali mezzi, anche meccanici e quali
reperti delle schegge non sono mai stati analizzati. Per
esempio le schegge estratte dalle povere vittime: su 34
ne
sono
state
esaminate
22;
12
non
sono
mai
state
esaminate, quindi dovrebbero essere intatte. Così pure
per i primi, il primo gruppo di reperti che è descritto
nella perizia - quella scritta. diciamo così - vi è
tutta la descrizione del tipo di analisi che sono state
svolte su quei reperti. La necessità che sia acquisita
anche la perizia sull’esplosione del 19/5/1974, nella
quale trovò la morte Silvio Ferrari. Sempre perché, in
quella perizia, vi è un giudizio comparativo tra quel
fatto e l’ordigno di Piazza della Loggia. Poi vorrei,
brevissimamente (ho subito finito) spiegare alla Corte
perché l’altra volta, quando il Pubblico Ministero ha
parlato di schegge, io ho detto “no, tutti i reperti”.
Non lo dicevo a caso, perché tra gli altri reperti,
oltre alle schegge (io qui faccio un esempio, ma ce ne
sono
molti
frammenti
di
di
reperti),
plastica
sono
stati
rosso/arancione:
ritrovati
i
periti,
dei
lo
scrivono, hanno subito pensato che si trattasse di un
pacchetto di confezionamento dell’anfo. Perché? Perché
in
quegli
anni
l’anfo
era
confezionato
in
pacchetti
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
38
rosso/arancione
rinvenuto
a
e
perché
Pian
questo
del
esplosivo
Rascino
in
è
stato
confezionamenti
rosso/arancione. Tuttavia non hanno fatto - su questi
frammenti
di
plastica
-
alcuna
analisi.
Di
nessuno
genere. Perché hanno spiegato che la pezzatura di questi
pezzettini
di
plastica
era
un
po’
troppo
grossa
per
pensare che fossero residuati dall’esplosione ed hanno,
dunque, pensato che si trattasse di un sacchetto (come
si dice?) schiacciato sul fondo del cestino. Sarà così,
non sarà così? Io francamente non lo so, però io credo
che
questi
frammenti
di
plastica
(ripeto:
intatti,
perché non sono mai stati sottoposti ad alcun esame di
tipo
chimico/fisico,
periziati
con
le
né
merceologico)
tecniche
che
debbano
oggi,
essere
probabilmente,
consentono di avere molte più informazioni rispetto al
1977, anno in cui viene, poi, svolta la perizia. E così
ho fatto questo esempio, perché mi è balzato agli occhi
leggendo le carte: è così, io credo che vi siano altri
reperti che non sono mai stati esaminati, o presi in
considerazione. Per esempio, non è stato cercato, per
espressa dichiarazione dei periti né il silicio, né un
metallo rarissimo, di cui mi sfugge in questo momento il
nome,
ma
metalli
parti
lo
trovate
erano
presenti
sul
verbale.
importanti?
in
un
Perché
transistor:
Perché
questi
costituiscono
è
stato
due
delle
trovato
un
condensatore, una pila e manca il transistor. Cercando
silicio
ed
armonio,
mi
pare
che
si
chiami
questo
metallo, Presidente, però mi scuserà (non mi ricordo),
no,
no,
armonio,
è
un
metallo
raro
che
sta
nei
transistor. Ecco, quindi, dico tutti i reperti: questo
intendevo dire con tutti i reperti.
Allora passiamo alla lista testi del Pubblico Ministero: è un
discorso generale, Presidente, poi l’Avvocato Bortoluzzi
sarà
più
regola
puntale.
l’oggetto
Il
della
nostro
prova:
Codice,
non
lo
l’articolo
dico
per
187,
lei,
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
39
Presidente, ovviamente, né per il Consigliere Minervini.
Sono
oggetto
di
prova
i
fatti
che
si
riferiscono
all’imputazione. Ora, nel nostro caso il fatto che si
riferisce all’imputazione è la strage di Piazza della
Loggia.
Però
Ministero
strage
io
che
sono
d’accordo
l’imputazione
politica
qualificazione
(285
del
tratta
Codice
discuteremo
con
il
questo
fatto
Penale),
quando
sarà
Pubblico
come
sulla
il
cui
momento.
Allora, se si tratta di una strage politica - dicono i
Pubblici
Ministeri
inquadri
il
-
ha
fatto,
bisogno
in
da
un
una
cornice,
determinate
che
momento
storico/politico. E qui io ci sto: è giusto. Ma in un
determinato
deve
momento
essere
vuole,
si
storico/politico:
disegnata
possono
cum
grano
trovare
cioè
la
cornice
salis,
perché
collegamenti
anche
se
si
i
più
improbabili con qualsiasi cosa, fili di collegamento tra
gli avvenimenti più remoti… Allora, vi sono molti filoni
di questa inchiesta del Pubblico Ministero che a noi
sembrano veramente del tutto estranei al fatto del 28
maggio
1974
ed
alla
cornice
di
quel
momento
storico/politico o che sono talmente lontani nel tempo
che
sembrano
più
storico/politica
un
della
extraparlamentare
in
tentativo
storia
Italia,
di
della
ricostruzione
Destra
piuttosto
che
radicale
l’oggetto
della prova di questo procedimento penale. Questo non mi
sta più bene, perché le sentenze non hanno, non possono
e
non
debbano
Presidente,
ci
avere
sono
questo
molti
scopo.
filoni
Allora
che
vede,
anche
non
interessano, per cui io non è che faccio un’opposizione
di principio; dico solo che la Corte si sta imbarcando
in
un
processo
Pubblici
chiarezza
mostruoso
Ministeri
sul
l’obiettivo
-
fatto
(credo)
che
–
ripeto:
è
destinato
oggetto
di
alla
a
lista
non
portare
dell’imputazione,
questa
Corte
e
dei
dei
che
è
Pubblici
Ministeri, dal loro punto di vista, e dalla Difesa dal
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
40
punto di vista della Difesa. Le responsabilità personali
su quel fatto. Invece dove c’è un’opposizione fermissima
è sul filone Piazza Fontana: sì, perché, se voi leggete
la lista testi del Pubblico Ministero e la lista testi
della
Parte
Civile
Avvocato
Sinicato,
voi
vedete
riprodotto tutto il processo di Piazza Fontana, senza
produrre
un
verbale
di
dibattimento,
ed
avendo
una
sentenza passata in giudicato. Questo non è ammissibile:
ma non è ammissibile prima di tutto in punto di diritto.
Perché?
In
primo
luogo,
voi
sapete
(il
238
bis)
le
sentenze passate in giudicato hanno – diciamo così - la
prova di resistenza attraverso l’applicazione del 187,
192
terzo
comma,
ma
gli
elementi
di
prova
che
ne
confermano l’attendibilità non possono essere gli stessi
elementi di prova già definitivamente valutati. Perché,
sennò, non sarebbe mai finita. Cioè, gli elementi di
prova che ne confermano l’attendibilità debbono essere,
semmai, elementi diversi, nuovi, ulteriori rispetto a
quelli che sono stati già esaminati e che costituiscono
il
tessuto
nella
motivazionale
sentenza
di
di
Piazza
tutti
i
Fontana
fatti
passata
contenuti
in
cosa
giudicata, o della Questura passata in cosa giudicata.
Della Questura mi interessa meno, perché Zorzi non era
imputato
in
quel
processo.
E,
in
secondo
luogo,
la
Giurisprudenza della Corte di Cassazione nel momento in
cui indica quel criterio valutativo in relazione alle
sentenze passate ingiudicate, fa riferimento non solo al
192 terzo comma, ma anche al 187: questo significherà
qualcosa?
riguarda
E
cioè
significa l’oggetto
l’imputazione.
Cioè
non
si
della prova
può
rifare,
che
in
questa sede, integralmente il processo per la strage di
Piazza Fontana.
Cosa
vuol
dire
il
richiamo
che
la
Giurisprudenza
fa
all’articolo 187, a proposito del 238 bis, le sentenze
passate
in
giudicato?
Vuol
dire
che
l’oggetto
della
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
41
prova
a
quello
cui
sottopone
dell’imputazione
infatti,
Fontana
Perché
si
è
stato
in
lo
di
a
stesso
resistenza
questo
possibile
relazione
era
la
nel
Freda
fatto
deve
processo:
processo
e
Ventura.
oggetto
essere
questo,
di
Piazza
Ma
perché?
dell’imputazione.
Questo sarà possibile qui, per il procedimento Buzzi,
perché è lo stesso fatto oggetto dell’imputazione; ma
non si può applicare il 192 terzo comma solo senza il
riferimento
relazione
che
al
riferimento:
pure
la
Giurisprudenza
187.
E’
quella
187
oggetto
la
sempre
stessa
della
fa
in
polare
di
prova,
questa
imputazione; 192 terzo comma in relazione ad elementi
che ne confermino l’attendibilità in relazione a questa
imputazione. Ecco perché abbiamo introdotto due temi che
c’erano nel processo di Piazza Fontana: Richard e Smith,
per
le
Emireni,
ragioni
perché
che
ho
sono
già
spiegato;
patrimonio
e
l’episodio
conoscitivo
anche
dell’oggetto di questa prova, di questo fatto.
Allora noi, Presidente, abbiamo cercato che cosa? Una specie
di transazione, come lei avrà visto: abbiamo prodotto,
praticamente, tutti i verbali di dibattimento di Piazza
Fontana. Se proprio la Corte vuole esaminare tutto il
materiale di Piazza Fontana, avete tutti i verbali di
dibattimento in contraddittorio; più la sentenza passata
in giudicato. Che è una forma, diciamo, collaborativa ma
non
rifare
tutto
il
processo,
avete
visto
che
c’è
Giancarlo Vinello, c’è la cena del tacchino… tutto. C’è
tutto l’intero processo di Piazza Fontana. Paese. Fatti
del 1967/68, Paese. Paese e, poi, l’attentato… questo…
la scuola slovena, gli attentati minori, accertatissimo
nella sentenza di Piazza Fontana… Adesso me ne sfuggono
anche, ma sono tantissimi i temi. E si vorrebbe rifare
tutto.
Poi,
il
secondo
tema
è
quello
degli
altri
provvedimenti
giudiziari. I Pubblici Ministeri ne hanno prodotti, non
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
42
so,
centinaia,
di
tutti
i
processi
possibili
ed
immaginabili, ordinanze di Giudici Istruttori… insomma,
possono. Va bene. Se ne sono dimenticati alcuni. Abbiamo
colmato la lacuna nel nostro elenco documenti: non so,
perché
proprio
quelli
si
sono
dimenticati,
comunque
adesso li avete. Le Sezioni Unite, Presidente, lei sa
meglio
di
me,
hanno definitivamente stabilito
qual
è
l’uso di questi provvedimenti e, quindi, non mi dilungo.
Passiamo ai documenti. Vedete, qui c’è un grosso problema, che
vi segnalo subito: a mio modo di vedere la Corte non è
in
condizione
di
decidere
sui
documenti
solo
con
quell’elenco! Perché dico questo? Perché io sono andato
a
farmi
delle
estrazioni
a campione da quell’elenco,
perché tutto… insomma, prova di Sisifo, e ho trovato
quel che mi aspettavo di trovare, che ero sicuro di
trovare. Dietro quelle
indicazioni, se voi andate a
stampare, trovate una miriade infinita di atti anonimi,
appunti e veline dei più vari Servizi Segreti, senza
sottoscrizione di alcuno e senza che alcuno possa dire
da dove viene ricavata la notizia contenuta nell’appunto
o
nella
velina.
assolutamente
Questi
vietata
sono
atti
anonimi!
l’acquisizione
e
Di
cui
l’utilizzo
è
ai
sensi del 240 del Codice di Procedura Penale. Ce ne sono
moltissimi. Di atti così è pieno dappertutto. Ora voi
ditemi se questo… vuole che glielo mostri?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: No. Sì, anche, ma purché usi il
microfono…
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Adesso vi darò
degli
altri
esempi,
sono,
poi,
sempre
consulenze
Pubblici
saranno
man
su
mano
questo
archivistiche.
Ministeri
allegati
hanno
alle
che
andiamo
tema,
Allora,
prodotto
consulenze
avanti.
Vi
infinità
di
correttamente,
i
una
i
documenti
archivistiche.
che
Io
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
43
queste consulenze archivistiche le conosco, nel senso
che ne conosco una, almeno: che è quella prodotta in
Piazza Fontana dallo stesso professore, di cui adesso
non mi ricordo il nome… Gianlui, in Piazza Fontana. In
quella consulenza, l’80% della documentazione su cui era
basata quella consulenza erano atti anonimi: appunti,
veline e quant’altro. Facemmo opposizione, la Corte di
Milano
accolse
allegati
che
l’opposizione,
non
sono,
che
e
utilizziamo
non
hanno
solo
questa
gli
natura.
Allora voi come farete sulla base di quell’elenco, senza
vedere i documenti, a capire quali sono atti anonimi e
quali,
invece,
hanno
un
papà.
Solo
guardandoli. Solo
guardandoli! E non capisco perché noi portiamo qui i
documenti e i Pubblici Ministeri no. Noi vi diamo i
nostri
documenti,
perché
è
giusto
che
la
Corte
li
guardi. E io voglio che questo resti a verbale! Non si
può
decidere
su
quell’elenco,
perché
non
si
è
in
condizione di decidere.
Ma non basta. È pieno di relazioni di servizio e di rapporti
di
Polizia
Giudiziaria.
documentazione
tratta
dal
Per
esempio,
procedimento
qui
penale
c’è:
numero
5297/98 a carico di Zavolin, Karret, Mazza, Di Stasio.
Annesso 2. Uno va a stampare e c’è una richiesta di
archiviazione del Pubblico Ministero di Milano, e poi ci
sono
tre
verbali
di
sommarie
informazioni.
Sarà
una
svista. Io ho fatto un controllo a campione, però mi
sono
insospettito
campione,
perché
quando
ogni
ho
volta
fatto
che
il
controllo
stampavo
a
qualcosa,
saltava fuori qualcosa che non ci doveva stare. Guardi,
Presidente:
documenti
siamo
abbiamo
arrivati
al
punto
impropriamente
che
aggiunto,
nell’elenco
dopo
avere
visto queste cose, alcune relazioni di servizio che ci
interessano, perché, insomma, se la Corte farà entrare
quelle
relazioni
di
servizio
che
ci
sono
in
quei
documenti, non vedo perché non deve fare entrare anche
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
44
le nostre, allora!
Altro
atto:
missiva
Segreteria
Gabinetto
Ministero
Interno
14/10/1998, con allegati da 103 a 120. Uno va a vedersi
gli
allegati:
informazioni
ci
sono
due
verbali
di
sommarie
e due atti anonimi, tra gli allegati. C’è
un verbale di sommarie informazioni del 14 maggio 1974
di Zorzi, che a noi va benissimo tra l’altro: magari! E’
l’aggressione
sèguito
della
che
Zorzi
quale
subisce
viene
in
divisa militare a
trasferito
a
San
Vito
al
Tagliamento il 22 di maggio. Ma non ci può stare! O
decidiamo… vabbé! Poi qui: Rete CIA a Vicenza, rapporto
Mori e Giraudo che interpretano un documento anonimo su
una “Rete CIA a Vicenza”, dove non c’è nessun dei nostri
eroi.
E
poi
continuare,
ci
sono
due
adesso non
appunti
anonimi…
voglio farvi
ma
potrei
perdere tutta
la
mattinata: potrei, veramente, continuare per tutto il
giorno così, che è cosa non auspicabile da parte di
nessuno.
Quindi,
questo
per
dire
che
cosa?
Che
o
ci
decidiamo
ad
applicare l’articolo 431 secondo comma, e ci mettiamo
attorno ad un tavolo per dire: “A me serve questo”, “E a
me
serve
quest’altro”,
e
troviamo
un’intesa,
come
abbiamo fatto nel procedimento di Piazza Fontana. Col
dottor Meroni abbiamo fatto tre scambi, ma voluminosi,
di atti; però non abbiamo ricevuto nessun segnale in
questo senso dal Pubblico Ministero, che invece vorrebbe
introdurre,
mole
di
attraverso
documenti
quell’elenco
assolutamente
di
documenti,
una
inutilizzabili
ed
irricevibili in questo processo.
Allora, ci si chiami: noi siamo disponibilissimi; ci mettiamo
intorno ad un tavolo (e credo anche le altre Parti,
insomma: non lo so, io parlo per me) e decidiamo quali
documenti acquisire anche se non si potrebbero acquisire
nell’interesse o dell’una o dell’altra Parte. Non so se
ho citato la norma giusta, Presidente: la 431.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
45
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, sicuramente c’è
quella del
493, terzo comma.
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
Ecco,
493
terzo comma.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Siamo in una fase diversa, ma è la
stessa.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ma lo spirito
credo che sia chiaro. Siamo qui e io, più che lanciare
un messaggio pubblico per questo tipo di incontro e di
scambio, io credo che non posso fare. Certo è che così
c’è opposizione a tutti gli atti anonimi ed a tutti i
verbali di sommarie informazioni, ed a tutti i rapporti
e le relazioni di servizio contenuti non nell’elenco: in
quello che c’è dietro l’elenco. Stampando. Per quanto
riguarda,
scuso
per
infine
la
–
ed
ho
lunghezza
concluso,
-
Presidente,
l’allegato
C,
non
e
c’è
mi
una
opposizione di massima da parte di questa Difesa; però,
prima di dare il consenso, questa Difesa vuole sentire
le
eventuali
opposizioni
del
Pubblico
Ministero
alla
propria lista testi ed alla propria lista documenti. Se
ci
incamminiamo
collaborazione
proprio
in
una
armata,
dovere
nel
strada,
senso
diciamo
che
nell’interesse
così,
di
ciascuno
fa
il
dello
Stato,
nell’interesse del proprio cliente, bene; sennò ciascuno
deciderà come crede.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
46
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI:
Io, Presidente, affronterò l’aspetto delle opposizioni alle
richieste
di
Repubblica,
testi
che
avanzate
dai
sia
difensori
dalla
delle
Procura
Parti
della
Civili,
e
credo di dover cominciare con un paio di rapidissime
considerazioni, riprendendo in parte quello che vi ha
già anticipato l’Avvocato Franchini. Perché, nel corso
della scorsa udienza, iN tema di documenti da inserirsi
o da non inserirsi nel fascicolo per il dibattimento,
dai banchi dove siedono i Difensori di Parte Civile si è
alzata
una
voce
che
ha
criticato
un
atteggiamento
consuetudinario dei Difensori degli imputati in questi
processi nel cercare di restringere il più possibile il
materiale a disposizione della Corte d’Assise. Allora,
francamente, la critica in sé non mi tocca: è il primo
processo di questo genere in cui assisto un imputato e,
quindi, è difficile riconoscere in me una consuetudine
rispetto
a
dei
precedenti
che
non
ho.
Quello
che,
invece, mi interessa - e mi interessa rivolgendomi non
tanto a lei, nel al Giudice a latere, quanto ai signori
Giudici Popolari – è che non vorrei che passasse una
linea che, invece,
mi sembra (dalla lettura delle liste
testi) una linea in virtù della quale questo processo
dovrebbe servire a ricostruire la storia repubblicana
dal 1948 a circa gli Anni Duemila. E guardi, tanto per
alleggerire, dopo tre ore di udienza, repubblica e, per
certi documenti e per certi testi, se cogliamo anche
repubblichina, la storia, si vorrebbe fare. Allora io
non vorrei che l’ansia, il desiderio pur legittimo di
accertare
quel
contesto
di
cui
parlava
l’Avvocato
Franchini deviasse la vostra attenzione da un dato, che
- secondo me - è pacifico: se l’essere in questa Giuria
Popolare,
o
presiedere
questa
Corte
d’Assise,
è
rispondere a una domanda, questa domanda non è e non
potrà
mai
essere
“Chi
ha
organizzato
ed
eseguito
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
47
l’eccidio
di
Piazza
della
Loggia?”.
La
domanda
deve
essere se ci sono o non ci sono prove sufficienti per
dire,
per
odierni
affermare
imputati,
nella
ciascuno
vostra
con
sentenza
le
proprie
che
gli
condotte,
hanno o non hanno contributo all’organizzazione e alla
realizzazione dell’eccidio di Piazza della Loggia. E se
questa è la domanda (e secondo me è questa), la vostra
risposta non potrà mai essere un nome e un cognome: la
vostra risposta è un sì o un no. “Sì, ci sono le prove,
per tutti o per alcuni”; ”No, non ci sono le prove, per
tutti
o
per
alcuni”.
Allora, come vi ha già
detto
l’Avvocato Franchini, volendo dare una veste un po’ più
giuridica
a
quello
che
ho
espresso
in
termini
molto
discorsivi, il problema sono le responsabilità personali
degli imputati. Ma questo di oggi è anche il momento in
cui voi potete svolgere un’azione (la dico in italiano,
perché in latino non me la ricorso) di regolamentazione
dei confini di questo processo, perché io semplicemente
scorrendo le liste testi dell’Accusa Pubblica e privata
ho individuato 8 processi, o meglio 8 fatti storici che
si vorrebbero accertare in questa sede. Ve li elenco:
non
per
farvi
perdere
tempo,
ma
per
cercare
di
comunicare la copertura cronologica di questi episodi,
perché noi abbiamo testi citati per deporre sull’arresto
del dottor Zorzi e di Mariga, avvenuto nel novembre del
1968. Poi abbiamo gli attentati alla scuola slovena di
Triste e al cippo confinare di Gorizia e alla strage di
Piazza Fontana (1969) il tentato golpe Borghese (1970),
la strage di via Fatebenefratelli, la Questura di Milano
(1973), l’omicidio di Buzzi poco prima del processo, del
primo processo d’Appello per la strage di Piazza della
Loggia,
Anello
il
e
sequestro
Cirillo
quant’altro,
per
con
finire
il
ragionamento
con
il
di
presunto
favoreggiamento contestato a Siciliano dal 1998 al 2002,
diciamo genericamente, in favore del dottor Delfo Zorzi.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
48
Allora, ribadisco quello che aveva già detto l’Avvocato
Franchi:
contestualizzare
l’episodio
è
una
necessità
portata semplicemente anche solo dal titolo di reato che
viene
contestato
sub
A
in
rubrica.
Ma
non
potete
dimenticare che su questi fatti, su gran parte di questi
fatti o vi sono sentenze passate in giudicato o (e mi
riferisco ai fatti fino al 2002, per essere chiari) è in
corso
l’accertamento
Giudiziaria.
Allora
davanti
due
alla
parole
competente
sui
fatti
Autorità
del
2002:
perché io ricordo che, in sede di udienza preliminare,
nel
ribadire
la
richiesta
di
trascrizione
delle
intercettazioni, pur dopo il provvedimento di stralcio
delle
posizioni
Maniaci
e
quant’altro,
i
signori
Pubblici Ministeri avevano detto “Insomma, in fin dei
conti,
il
comportamento
successivo”
loro
dicono
“tenuto”, io dico attribuito, ma cambia poco, al dottor
Zorzi è utile venga accertato anche in questa sede per
una
valutazione
complessiva
della
persona
o
delle
condotte tenute, cambia poco. Allora il discorso in sé
non è sbagliato, da un punto di vista astratto; poi lo
caliamo nel concreto. Il presunto favoreggiamento non
riguarda
la
strage
ragioni:
una
di
di
fatto
Piazza
della
e
di
una
Loggia,
diritto.
per
Quella
due
di
diritto è che se riguardasse la strage di Piazza della
Loggia
il
G.U.P.
trasferimento
per
mai
avrebbe
competenza
potuto
disporre
territoriale
ad
il
altra
Autorità, perché la Commissione avrebbe attratto davanti
a voi anche quel tipo di reato. Poi c’è un punto di
fatto:
e
cioè
il
contenuto
relativo
a
Brescia
del
memoriale. Io ve lo leggo, perché tanto sono tre righe,
perché
voi
ce
l’avete
in
allegato
al
verbale
degli
incidenti probatori. “Sono cominciati gli interrogatori
da
parte
dei
Magistrati
di
Brescia
Piantoni
e
Di
martino, tutte le domande tendevano verso Piazza della
Loggia, Servizi Segreti… tutte cose che io non conoscevo
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
49
e sulle quale mi arrabattavo dopo aver letto qua e là
gli interrogatori a Milano”. Questo è il favoreggiamento
prestato
su
Brescia,
che
infatti
ha
comportato
la
trasmissione degli atti a Milano. Ma c’è di più: perché
se è vero che tutti i testi e quant’altro relativi ai
favoreggiamenti presunti nel 2002 servono a lumeggiare
la figura di Delfo Zorzi, allora ci sono un paio di cose
da
dire.
imputato
Delfo
per
Zorzi
il
non
reato
è
mi
di
stato
indagato,
favoreggiamento
né
perché
l’auto/favoreggiamento nel nostro sistema penale non è
un reato. Perché il nostro legislatore fino dal 1930 ha
ritenuto di non dover punire chi cerca di difendersi e,
quindi, il lumeggiare il comportamento di Delfo Zorzi è
il lumeggiare un comportamento penalmente non rilevante;
ma è anche il voler lumeggiare il comportamento di una
persona
-
e
qui
spiace
che
qualcuno
non
intenda
accettare quello che sto per dire – di un innocente,
perché per la strage di Piazza Fontana il dottor Zorzi è
innocente, che in ipotesi di Accusa abbia cercato di
difendersi. Allora davvero pensiamo che il lumeggiare la
personalità dicendo: “E’ un innocente che ha cercato di
difendersi
da
un’accusa
ingiusta”,
tenendo
sempre
in
ipotesi una condotta penalmente irrilevante, possa avere
un qualche diritto di cittadinanza in questo processo
che, anche solo per accertare le responsabilità relative
all’eccidio
di
Piazza
della
Loggia,
avrà
bisogno
di
molte ore, di molto tempo e di molta attenzione? Io
credo
di
no.
riferimento
Io
ai
credo
criteri
di
no:
generali
credo
di
che,
facendo
ammissione
delle
prove che vi ha già indicato, che conoscete benissimo ma
che vi ha già anche indicato l’Avvocato Franchini, sia
possibile
Parti
ridurre
Civili
e
drasticamente
dell’Accusa
le
liste
Pubblica.
testi
Perché?
delle
Perché,
oltre a questa compartimentazione, stiamo parlando di un
episodio specifico (stiamo parlando del contesto in cui
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
50
si realizza questo episodio specifico), ma francamente
il sequestro Cirillo - che è del 1981, se non mi ricordo
male - poco c’entra con la strage di Piazza della Loggia
del 1974. Ma così come poco c’entra l’arresto nel 1968,
ci sono poi dei problemi di natura (diciamo così) fisica
delle liste testi. Che, con riferimento ad alcuni dei
testi
citati,
non
portano
l’indicazione
della
circostanza. Allora io, poi, vi dovrò fare un discorso
sui singoli testimoni, ma voglio anticiparvelo in via
generale:
della
nella
lista
Repubblica
non
testi
c’è
presentata
(e
questo
dalla
Procura
francamente
va
a
merito di chi l’ha redatta) l’indicazione che troviamo
di solito nei processi di più basso profilo e i fatti di
cui al capo d’imputazione e comunque non c’è. Quindi le
uniche
circostanze
su
cui
ciascun teste deve deporre
sono quelle analiticamente indicate; e per alcuni testi
non c’è nessuna circostanza analiticamente indicata. Ve
lo faccio con riferimento ad una posizione, che è quella
di Di Gilio, della quale parlerà tra brevissimo, che è
emblematica.
Perché
di
Di
Gilio
si
chiede
l’acquisizione, o meglio l’utilizzazione tramite lettura
atteso che è morto, di tutti i verbali resi e non c’è
una circostanza. Allora io che ho un hard disc esterno e
posso controllarmi cosa ha detto nell’interrogatorio 1,
2, 10 e 15, già ho difficoltà a capire su cosa sarà
interrogato.
avete
Voi
(perché
assolutamente
che
non
in
quegli
ce
li
interrogatori
potete
condizione
non
non
avere),
solo
di
non
ce
li
siete
valutare
la
pertinenza di tutte le dichiarazioni; ma non sarete in
condizione
un
domani
di
valutare,
ad
esempio,
la
sovrabbondanza, visto che di questo signore abbiamo un
incidente
probatorio
reso
in tempi quasi biblici, in
questa aula tra l’altro, davanti al G.I.P.
Con riferimento a Di Gilio c’è una considerazione in più:
nell’elenco (che è contenuto nella lista testi) si fa
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
51
espresso riferimento all’interrogatorio del 25 settembre
2002, che se non sbaglio è l’ultimo nell’elenco. E si fa
specifico
riferimento
quell’interrogatorio,
al
è
fatto
stato
che,
dato
l’avviso
all’articolo 26 della legge 63 del 2000,
del
princìpi
del
giusto
in
di
cui
“Applicazione
processo”.
Beh,
quell’interrogatorio e i precedenti interrogatori del 26
luglio 2001 (delega dei Pubblici Ministeri di Brescia ai
ROS
di
Roma)
e
9
agosto
del
2001
direttamente
reso
davanti ai signori Pubblico Ministeri, sono per dirla
con
la
Cassazione,
perché
sono
patologicamente
stati
resi
nel
inutilizzabili,
corso
dell’incidente
probatorio e, quindi, in palese violazione del disposto
dell’articolo 430 bis. Non lo dico io, lo dicono in due:
il
Codice,
sentenze
che
della
cautelare
di
basta
leggerlo,
Corte
questo
di
ed
una
Cassazione
procedimento,
delle
rese
in
varie
nella
fase
particolare
la
sentenza del 6 novembre 2003, la numero 1789, che dice
“Non sussiste dubbio alcuno che il Pubblico Ministero,
interrogando il coimputato Di Gilio, nonostante fosse in
corso l’incidente probatorio, abbia posto in essere un
atto
non
probatorio,
dice:
“Io
utilizzabile
che
del
tanto
dichiarazione
di
ai
fini
sia
dibattimento.
devo
dire
e
Poi
mi
dell’incidente
la
Cassazione
fermo”
inutilizzabilità
con
perché
la
riferimento
all’entrata – diciamo così - nel processo di questi atti
spetta al Giudice del dibattimento, e io sono qui da voi
a
dirvi
e
a
chiedervi
inutilizzabilità
che
una
dichiarazione
comporta,
di
ovviamente,
l’impossibilità per voi di acquisirli, dei tre verbali
che
ho
citato
in
quanto
assunti
in
violazione
della
legge processuale.
Ora, io mi dovrei apprestare a fare un tipo di attività per la
quale,
probabilmente,
la
corte
mi
odia
per
il
resto
della vita, nel senso che dovrei analizzare uno per uno
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
52
i testimoni introdotti dal Pubblico Ministero e dalle
Parti Civili, e dirvi perché non devono essere ammessi,
o perché dovrebbero essere ammessi. In realtà, se le
altre parti sono d’accordo, io l’ho messo per iscritto,
riservandomi così di fare solo degli accenni e degli
esempi di come secondo me non va fatta una lista testi,
quindi di quali testi non dovreste ammettere e ve lo
produrrei. Dovremmo averne qualche copia per la Procura
ed
anche
per
i
Difensori
di
Parte
Civile,
perché
francamente diventa una cosa molto noiosa per me che la
devo
fare;
non
oso
pensare
per
voi
che
mi
dovete
ascoltare. E di anche scarsi contenuti, nel senso che,
poi, i parametri di inammissibilità sono irrilevanza,
non pertinenza o genericità: quello è e, quindi, se le
altre Parti non hanno opposizione, io ve lo depositerei.
Anzi, facciamo così: io ve lo deposito lo stesso; poi se
la
vogliono
sentire
anche
dalla mia
sgradevole
voce,
basta dirlo, insomma.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ne ha una copia anche per…
INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO: Non ho l’intenzione
di sentirlo dalla sgradevole voce del collega, mi basta
la copia.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Penso che ne abbia una copia almeno
per gruppi.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Sì. Quindi,
posso rapidamente
volgere al termine, Presidente, nel
senso che.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Dopo
che
ha
parlato
l’Avvocato
Bortoluzzi, ci consentite una breve pausa. Dopo parla
l’avvocato Ronco.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
53
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI: Ho terminato
rapidamente. Nel senso che in via… cioè con riferimento
agli
altri
interrogatori
di
Di
Gilio,
non
vi
è
opposizione, anzi. Con una precisazione ed è già stata
accennata anche dall’Avvocato Franchini: vi è un pezzo
di incidente probatorio reso anche davanti al G.I.P. di
Milano,
episodio
Piazza
Fontana.
Incidente
probatorio
che è stato interrotto dopo che il G.I.P. aveva disposto
perizia
sulle
condizioni
di
salute,
diciamo
sulla
capacità processuale in senso più ampio di Di Gilio,
ricevendone
una
risposta
assolutamente
negativa.
Noi
siamo assolutamente convinti che la Corte debba avere
tutto
il
dichiarato
dichiarazioni,
o
di
meglio
Di
Gilio,
ma
l’esposizione
anche
orale
le
della
relazione di consulenza, di perizia meglio resa in sede
in sede di incidente probatorio milanese, che poi ha
condotto
il
Giudice
ad
interrompere
quell’adempimento
istruttorio. Vi è, inoltre, il consenso (perché così era
formulata la lista testi della Procura della Repubblica)
alla
lettura
presentati
della
dichiarazione
dall’Avvocato
Franchini
dei
e
memoriali
dall’Avvocato
Mangiarotti, se non ricordo male la citazione dei due
colleghi
nostra
era
c’è
subordinata
il
consenso
al
non
già
consenso;
comunicato
da
ai
parte
signori
Pubblici Ministeri e, poi, questi esempi che vi faccio.
Allora,
prima
ho
fatto
questo
gioco
di
parole
sulla
storia repubblicana e repubblichina: sappiate che c’è un
teste Gunnella citato solo per riferire che suo padre
(se
non
Italiana,
ricordo
così
Sandalo, ex
male)
come
aderì
alla
dovremmo
Repubblica
sentire
in
Sociale
quest’aula
appartenente di Prima Linea, che dovrebbe
riferirci su quello che gli ha detto Moro durante la
prigionia
con
riferimento,
tra
l’altro,
a
Piazza
Fontana. Allora, se a questo aggiungiamo i testi citati
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
54
solo
sull’arresto
esclusivamente
su
nel
1968,
episodi
–
i
testi
come
diceva
solo
ed
l’Avvocato
Franchini - di Piazza Fontana piuttosto che su altri
episodi assolutamente irrilevanti in questa vicenda, io
credo che possiate ampiamente ridurre la lista testi,
smagrire la lista testi prodotta dai signori Pubblici
Ministeri.
Per
(ovviamente
in
quanto
riguarda
quella
le
memorietta
Parti
che
vi
Civili
è
stata
depositata c’è il riferimento molto più sintetico anche
alle
liste
presentate
dalle
Parti
Civili),
allora,
valgono gli stessi ragionamenti. Ci sono testi solo su
Piazza
Fontana,
generiche
è
un
ci
sono
esercizio
circostanze
di
puro
che
definire
ottimismo,
ci
sono
soggetti (per esempio nella lista testi presentata dal
collega
deporre,
Sinicato)
perché
differenza
prestampata
che
è
della
su
non
vero
che
Procura
moduli
si
–
del
sa
su
cosa
l’Avvocato
ha
Sinicato
inserito
Ministero,
verranno
la
di
-
a
a
frasetta
solito
al
monocratico funziona così, “quanto a sua conoscenza sui
fatti di cui al capo di imputazione”. Sì, ma anche qui
noi
abbiamo
strage
dei
capi
all’omicidio,
dovrebbero
deporre
di
imputazione
alla
sui
che
calunnia.
fatti
di
vanno
Ora,
cui
ai
dalla
testi
che
capi
di
imputazione, io debbo immaginare che siano in grado di
riferire sulla strage, sugli omicidi e sulla calunnia. E
se
così
è,
cronologica
vista
tra
la
la
differenza
strage
e
la
distanza
e l’inizio della
anche
calunnia,
reato continuato ai limiti della permanenza, contestato
a Tramonte, io francamente le reputo tutte circostanze
assolutamente generiche, dopodiché alcuni dei colleghi…
mi dispiace individuare le liste testi con il cognome
dei colleghi, però se dovessi farlo sulla base delle
Parti Civili, siccome
buona parte delle liste testi
raggruppano Difensori di numerose Parti Civili, perderei
dieci minuti solo per questo. Allora c’è una lista testi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
55
presentata
dagli
Avvocati
Ricci,
Garbarino
e
Cadeo,
rispetto alla quale non c’è alcun tipo di opposizione;
c’è
una
Cadeo,
lista
testi
Magoni,
presentata
Salvi,
dall’Avvocato
Bontempi,
Menini,
Ricci,
Guarneri,
Vigani, che hanno una serie di testi che non ho contato,
ma
sono
moltissimi,
circostanza.
Cioè
con
quanto
riferimento
da
loro
ad
un’unica
appreso
nelle
rispettive funzioni negli anni, dal… al… Allora, al di
là della genericità, mi pare francamente ridondante e
francamente
non
particolarmente
pertinente,
nel
senso
che quanto hanno appreso soggetti che rivestono cariche
istituzionali,
tipo
sottosegretario,
comunque
viene
filtrato da altre fonti, alle quale dovremmo risalire.
Mentre
invece
non
c’è
nessuna
opposizione
con
riferimento a quella seconda circostanza per la quale
sono stati indicati due o tre testi (mi pare tre)
e che
è aggiunta a penna, non è dattiloscritta: è relativa ai
contenuti di un’associazione sindacale, di una riunione
sindacale
–
scusate
all’eccidio.
-
Con
il
giorno
precedente
riferimento
rispetto
all’altra
lista
testimoniale, presentata da un numero ancora maggiore di
Difensori
quello
delle
che
Parti
già
vi
ho
Civili,
detto
niente,
come
mi
riporto
criteri
a
generali
relativamente alla lista dei testimoni presentata dal
signor
Pubblico
c’entrano
Ministero.
niente,
Ci
sono
episodi
che
nel
tempo;
vi
lontanissimi
non
sono
circostanze assolutamente generiche e non rilevante in
questo procedimento. Io ho finito.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
56
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – RONCO:
Signor
Presidente
Maria
e
signori
Maggi,
assistito
è
il
Magistrati,
dottor
stremato
Carlo
perché
io
assistito
Maria
dal
Maggi.
1997
ha
Carlo
Il
mio
subìto
dei
processi per le stragi, è stato assolto dalle strage di
Piazza Fontana, è stato assolto dal delitto di strage
davanti alla questura di Milano, ha subìto
un periodo
di
un
carcerazione
nel
quale
ha
subìto
ictus
particolarmente grave e, quindi, le sue condizioni di
salute sono straordinariamente gravi. Nonostante tutto,
nonostante questa grande difficoltà, la sua Difesa ha
continuato ad assisterlo, credendo alla sua innocenza e
nonostante,
appunto,
anche
la
estrema
difficoltà
del
sostegno economico della Difesa, perché questo Difensore
per un decennio si è impegnato pressoché gratuitamente
nell’impegno difensivo. Questo volevo dirlo anche per
una ragione che è una ragione un po’ di scusa verso il
collega Franchini: nella lista testi io ho approfittato
dello
studio
particolarmente
accurato
ed
approfondito
che ha svolto l’Avvocato Franchini e mi sono rifatto,
sostanzialmente,
alla
sua
ricchissima
deduzione
testimoniale. Ed allora da un lato lo volevo ringraziare
e dall’altro volevo anche scusarmi con lui per avere, in
qualche
anche
modo,
ad
esprimere
all’Avvocato
Per
quanto
ricavato…
un
Allora,
la
premessa
ringraziamento
ed
serviva
una
scusa
Franchini.
riguarda
la
richiesta
prove,
mi
pare
che
noi
insistiamo in modo particolare sulla tematica relativa
all’episodio Emireni, su cui abbiamo molto dibattuto nel
processo di Piazza Fontana, nel processo della Questura
di Milano ed è un episodio veramente cardine dell’intera
storia
della
collaborazione
tra
molte
virgolette
di
Carlo Di Gilio. Oggi abbiamo visto dagli atti depositati
che
vi
sono
delle
ulteriori
fonti
documentali
a
completamento ed a chiusura di quell’episodio, che noi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
57
avevamo ben descritto nelle nostre memorie e nei nostri
motivi, e che la sentenza passata in giudicato - direi dipinge
in
modo
adeguato.
Dobbiamo
tornarci
sopra,
dobbiamo quindi acquisire i documenti, dobbiamo sentire
(se
non
verranno
acquisiti
i
documenti)
tutti
i
personaggi che hanno partecipato ed hanno partecipato a
costituire
l’episodio
Emireni.
L’episodio
di
questa
persona che Di Gilio (dopo avere prestato tre anni di
collaborazione),
che
chiede
aiuto ad un ufficiale
di
Polizia Giudiziaria, perché è sottoposto a pressioni da
parte di un altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria. E
dopo queste pressioni, e dopo che ha cercato vanamente
l’aiuto di un Pubblico Ministero che si resa a sentirlo
(e
che
poi
chiederà
protezione),
questo
la
revoca
soggetto
del
farà
programma
una
di
collaborazione
anche sulla vicenda di cui anche a questo processo. Dopo
aver negato un riconoscimento di quel famoso Capitano
Karret e dopo averlo, invece, riconosciuto e dopo averlo
permanentemente riconosciuto nel corso del dibattimento
ed
essere
stato,
quell’altra
poi,
serie
di
smentito
fonti
in
modo
testimoniali
clamoroso
di
cui
da
alla
richiesta mia e dell’Avvocato Franchini di Jasmit, la
moglie Jasmit, e comunque richiesta di acquisizione di
quei documenti relative alle prove assunte in Kansas.
Bene,
questo
insistiamo
riteniamo
Così
è
un
molto
su
centrale
come
noi
episodio
questo
importantissimo:
episodio
nell’intera
insistiamo
e,
dunque,
economia
molto
nella
noi
lo
processuale.
richiesta
di
acquisizione di quella conversazione registrata Maggi/Di
Gilio del 2 febbraio 1995 presso la Questura di Venezia,
perché si tratta di acquisire dalla fonte viva Di Gilio
le ragioni della sua
e
delle
ottenere
sue
attitudini
benefìci
fondamentale,
- tra virgolette - collaborazione
che
e
di
tipo
calunniatorio
vantaggi. Dunque, è
siamo riusciti
un
a fatica
per
documento
(a
fatica,
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
58
signori Magistrati e signori Giudici Popolari) a portare
nel processo di Piazza Fontana, perché era un documento
che non era stato portato nel processo di Piazza Fontana
dalla Pubblica Accusa; era un documento di cui noi non
eravamo a conoscenza attraverso la fase delle indagini
preliminari di Piazza Fontana, e ne venni a conoscenza
io
perché
era
depositato
tra
gli
atti
relativi
alla
strage della Questura. E soltanto per questa via riuscii
a portarlo nell’altro processo, già a metà quasi del
processo di Piazza Fontana. E, dunque, è un documento di
una portata notevolissima, e sul consenso delle Parti
venne acquisito al dibattimento nella sua trascrizione
fatta
dalla
Questura:
noi
ci
accontentiamo
di
quella
trascrizione, se la Corte vorrò; ma - ripeto quello che
già ha detto l’Avvocato Franchini - se la Corte vorrà,
potrà trascriverlo nuovamente dall’originale.
Noi
vogliamo,
poi
un’ulteriore
(e
dunque,
su
specificazione
questo
rispetto
punto,
a
ciò
vi
è
che
ha
chiesto l’Avvocato Franchini, nella stessa linea per la
verità), che tutto Di Gilio venga acquisito. Tutto Di
Gilio: dalla A alla Z. Tutto Di Gilio perché? Perché
tutto
Di
Gilio
è
stato
trasferito
nella
dialettica
processuale nel contraddittorio delle Parti nel processo
di Piazza Fontana. Tutto Di Gilio: dalla A alla Z. Ed
allora
mi
riferisco
dibattimento
di
non
Piazza
soltanto
Fontana,
ma
ai
verbali
anche
a
del
tutti
i
verbali istruttori di Di Gilio, perché sono stati tutti
quanti
acquisiti
al
verbale
di
Piazza
Fontana,
al
fascicolo di Piazza Fontana. In che modo? In questo modo
molto semplice: nel processo di Piazza Fontana, durante
il processo di Piazza Fontana si addivenne ad un punto
in
cui
già
era
stato
celebrato
il
processo
per
la
Questura di Milano, era stato concluso con una sentenza
di
Primo
verbali
Grado
del
ed
il
processo
Pubblico
della
Ministero
Questura
di
richiese
Milano,
e
i
la
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
59
Difesa
acconsentì
a
questa
acquisizione.
Siccome
il
processo della Questura di Milano era celebrato secondo
il
vecchio
rito,
nel
vecchio
rito
tutti
i
verbali
istruttori venivano acquisiti de plano nel fascicolo del
dibattimento:
facevano
dibattimento.
Non
acquisiti”:
parte
usiamo
facevano
del
neanche
parte
fascicolo
il
del
termine
del
“erano
fascicolo
del
dibattimento. Per cui, facendo parte del dibattimento
del fascicolo della Questura, sono trapassati tutti i
verbali nel fascicolo del dibattimento di Piazza Fontana
e, quindi, fanno parte costitutiva di quel fascicolo. Ma
io
aggiungo,
cosa
che
forse
non
ha
detto
nella
sua
infinita precisione (ma forse non l’aveva) l’Avvocato
Franchini,
noi
chiediamo
che siano acquisiti anche
i
verbali fonoregistrati, perché sono stati acquisiti a
Piazza Fontana. Non c’è problema: a Piazza Fontana, al
processo
verbali
di
Piazza
Fontana vennero
fonoregistrati,
che
acquisiti
sono
tutti i
assolutamente
significativi e riguardano solo, purtroppo, una piccola
parte della collaborazione di Di Gilio, la parte nella
quale, per la quale egli era detenuto. E per la parte in
cui era detenuto dopo l’approvazione di una legge che
imponeva la fonoregistrazione del verbale
delle persone
arrestate. E, quindi, ve n’è solo una piccola parte: ma
è molto importante. E’ molto importante perché rivela
quale tipo di informazioni, in realtà, possedesse questa
persona e quale tipo di informazioni invece egli avesse
ricevuto
pochi
giorni
prima o
addirittura
la
mattina
stessa degli interrogatori da parte degli ufficiali di
Polizia Giudiziaria, che facevano dei verbale informali
presso di lui. Siccome c’è anche traccia dei verbali
informali
che
venivano
fatti
nella
mattina,
allora
questi verbali fonoregistrati sono di estrema rilevanza
per valutare l’insieme della prova dichiarativa di Di
Gilio.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
60
Quindi noi insistiamo in modo particolare, ed è l’ultimo punto
mio,
il
25,
per
la
verità,
della
mia
lista
di
acquisizione documenti , in cui menziono anche tutti i
verbali istruttori di Di Gilio nella versione (per la
parte
esistente,
in
parte
qua)
nella
versione
fonoregistrata. Per quanto riguarda il tema Di Gilio su
questo
mi
pare
che
l’Avvocato
Bortoluzzi
ha
già
ampiamente spiegato – io ritengo che sia indispensabile
anche
acquisire
nella
sua
l’incidente
interezza:
dibattimentale…
in
probatorio
comprensivo,
incidente
Di
cioè
Gilio,
ma
dell’audizione
probatorio
dei
periti
Bianchi e Scaglione, che furono affidatari dell’incarico
del G.I.P. di Milano, Dottoressa Forleo, in ordine al
verificare la capacità a deporre di Di Gilio. Questi
periti si espressero con una perizia, nel senso che non
era idoneo a deporre e poi vennero testati a lungo dalla
Pubblica
Accusa
nell’atto
nel
che
corso
dell’incidente
chiuse
probatorio,
l’incidente
probatorio
anticipatamente. Vennero testati a lungo per verificare
questo loro asserto, questa loro conclusione. E, dunque,
sono atti di estremo rilievo e, poi – come ha detto bene
Bortoluzzi
–
probatorio,
perché la Procura della
G.I.P.
chiuse
non
questa
audizione
insistettero
l’
incidente
Repubblica
nella
ed
il
prosecuzione
dell’incidente probatorio relativo a Di Gilio, proprio
sulla base di questo asserto conclusivo dei periti in
corso di incidente probatorio stesso.
Per quanto riguarda Di Gilio, io vorrei fare, intendo fare una
richiesta di prova contraria. Debbo dire la verità, che
ero rimasto perplesso sul richiedere questa prova fino
all’ultimo, perché non immaginavo che la Procura della
Repubblica chiedesse, facesse anche richieste probatorie
in
ordine
al
golpe
Borghese.
Orbene,
addirittura
la
Procura della Repubblica fa una richiesta probatoria sul
golpe
Borghese
ed,
allora,
viene
necessario
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
61
assolutamente,
Borghese,
non
ma
soltanto
anche
e
in
relazione
soprattutto
in
al
golpe
relazione
alla
verifica dell’attendibilità di Carlo Di Gilio, acquisire
riprove, conferme e smentite più esattamente a ciò che
Di Gilio ha detto nell’incidente probatorio. Questo è
uno
dei
pochi
atti
che
loro
hanno
potuto
leggere:
l’incidente probatorio nel quale il Di Gilio racconta un
cosa talmente inverosimile, questa grande sorpresa nel
corso
dell’incidente
probatorio.
Cioè
che,
essendo
sfumata la possibilità di compiere il golpe Borghese, i
vari personaggi sul Lido di Venezia (che erano pronti ad
attuare anch’essi iniziative di carattere para/bellico
in
relazione
al
golpe
Borghese)
vennero
dirottati
da
parte del dottor Maggi a fare una iniziativa d’intesa
con Carabinieri presso la Giudecca per arrestare i vari
comunisti del luogo. Ed allora i Carabinieri assolsero
questo compito; Maggi (secondo Di Gilio) sarebbe stato
alla testa dei Carabinieri e si sarebbe recato davanti
alle case, nelle case dei vari comunisti dicendo: “Non
preoccupatevi, vi vogliamo solo portare a Padova per un
controllo”,
tutti
eccetera,
prelevati
Padova,
e
e
eccetera.
portati
sottoposti
a
Poi
su
sarebbero
motoscafi
stringenti
in
stati
quel
interrogatori,
di
a
torchiature – come dice Di Gilio nel suo interrogatorio
-
e poi, da lì, sarebbero stati rilasciati. Allora,
siccome la storia è una storia molto grave, noi abbiamo
fatto
una
denuncia,
il
dottor
Maggi
denuncia alla Procura della Repubblica
una
querela,
sempre
alla
ha
fatto
una
di Venezia ed
Procura della Repubblica di
Venezia, dopo che questa notizia venne pubblicata con
grande enfasi proprio nel pieno del processo di Piazza
Fontana. Per la verità, quasi a riprova delle capacità
complottistiche
ed
eversive
del
dottor
Maggi,
venne
riportata con grande enfasi sui giornali ed allora noi
facemmo anche, il dottor Maggi fece anche una querela
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
62
contro Di Gilio per diffamazione. Quindi denuncia per
calunnia
davanti
alla
Procura
della
Repubblica
di
Venezia, e poi querela. Naturalmente noi ci preoccupammo
anche
di fare delle indagini difensive, nel senso che
riuscimmo
della
a
trovare
Giudecca
il
di
capo
della
Venezia
sezione
all’epoca
comunista
dei
fatti
(1969/1970), personaggio, Renato Rizzo, nato a Venezia
il primo giugno 1926, residente a Venezia, Giudecca 77.
E
sulla
circostanza,
provinciale
dicembre
del
del
allertati
se
Partito
1970
dai
egli
Comunista,
egli,
loro
fosse
insieme
se
stato
dirigente
all’inizio
coi compagni,
dirigenti
nazionali
del
furono
perché
circolavano voci di un presunto tentativo di colpo di
stato, se nella notte, poi (e qui tutti i particolari di
Di Gilio a prova contraria), cioè per verificare se sia
vero che i comunisti della Giudecca furono in qualche
modo avvisati, toccati, portati coi motoscafi in quel di
Padova, eccetera, eccetera. Abbiamo quindi la necessità
di sentire il dottor Rizzo, il signor Renato Rizzo. Poi
il Comandante pro tempore del Comando Gruppo Carabinieri
competente
sulle
per
il
territorio
di
Venezia,
all’epoca,
circostanze (in particolare sulla documentazione
presente nell’archivio del Comando dei Carabinieri di
Venezia) in ordine alle notizie riferite dal Di Gilio,
in particolare se sia vero che nella notte dal 7 all’8
dicembre 1970 siano avvenute perquisizioni nelle case di
comunisti veneziani e se sia vero che delle persone,
scelte fra i predetti comunisti, siano state trasportate
con
tre
Padova
motoscafi
per
Comandante
essere
pro
presso
ivi
il
Comando
trattenute
tempora
potrà,
ed
Carabinieri
di
interrogate.
Il
altresì,
riferire
i
nominativi dei comandanti e degli ufficiali subordinati
che comandavano la piazza di Venezia, onde gli stessi
siano
identificati
pubblico
e,
dibattimento
se
per
ancora
essere
viventi,
sentiti
citati
al
sull’oggetto
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
63
della
narrazione
incidente
riferita
probatorio
dal
davanti
Di
al
Gilio,
Giudice
fatta
in
dottoressa
Morelli di Brescia.
E poi chiediamo l’acquisizione integrale del fascicolo, già
rubricato al numero 12152/01 B Registro Generale Procura
della
Repubblica
di
Venezia,
Pubblico
Ministero
il
dottor Casson, conclusosi con decreto di archiviazione
scaturito dall’atto di denuncia del dottor Maggi, atto
di denuncia che venne depositato nella Segreteria della
Procura
della
Repubblica,
presso
il
Tribunale
di
Venezia, in data 6 luglio 2001. Il dottor Casson ha
fatto un ampio accertamento, posso anticiparne l’esito:
non
è
vero
niente,
ecco,
soltanto
qui.
Voglio
dire,
però, che il fascicolo è interessante perché il dotto
Casson ha svolto tutta una serie di accertamenti molto
approfonditi, che potrebbero essere opportunamente, che
possono essere acquisiti agli atti di questo processo.
Naturalmente qui vale il discorso fatto dall’Avvocato
Franchini: ci sono verbali di Polizia giudiziaria, di
interrogatori, in particolare il Rizzo famoso. Questo
Rizzo
è
stato
sentito,
oltreché
da
noi
in
indagine
difensiva, anche dal dottor Casson e, dunque, ci sono
molti atti che, di per sé, non sarebbero acquisibili in
quanto
tali:
è
procedimento,
emesso
il
acquisibile
quel
dottor
decreto
Casson.
certamente
di
l’esito
archiviazione
Comunque
può
che
del
ha
rientrare,
evidentemente in questa acquisizione, nel quadro degli
accordi
con
i
Pubblici
Ministeri,
laddove
venissero
accolti i messaggi che il collega Franchini ha lanciato
ai
Pubblici
Ministeri
in
ordine
alle
richieste
di
acquisizione di atti e documenti che loro stessi hanno
fatto.
E,
poi,
chiediamo
l’acquisizione
dell’atto
di
querela
presentato in data 4 ottobre 2003 dal dottor Carlo Maria
Maggi; e poi la sentenza emessa dal Giudice di Venezia
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
64
di non doversi procedere per morte del reo, perché Di
Gilio (ahimè!) dopo quattro rinvio dibattimentali, che
ci
sottrassero
civilistico,
la
possibilità
anche
di
civilistico
ottenere
alla
ristoro
diffamazione
perpetrata morì, e quindi il processo venne concluso con
sentenza di non luogo a procedere per morte del reo.
Allora questo a prova contraria: cioè l’acquisizione di
questi due fascicoli, di cui io adesso ho parlato e che
ho indicato nominativamente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ha lo scritto, Avvocato?
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
RONCO:
Sì.
Non
ho
i
fascicoli pronti: io ce li ho anche, però mi pare, mi
rassereno
sulla
base
delle
osservazioni
fatta
dal
Presidente prima, cioè che non è indispensabile avere
tutto in questo momento.
Questa
è
la
richiesta
riguarda
le
a
prova
opposizioni,
osservazione
di
contraria.
noi
carattere
Poi,
volevamo
generale,
per
fare
però
quanto
qualche
l’Avvocato
Franchini e l’Avvocato Bortoluzzi le hanno già fatte e
nelle loro linee essenziali. Cioè io ritengo anzitutto,
in via generale,
che l’estensione dell’oggetto della
prova che i Pubblici Ministeri hanno compiuto attraverso
il
deposito
della
lista
testimoniale
non
sia
ammissibile. Non sia ammissibile per ragioni formali,
che
Franchini
ha
già
detto
molto
bene,
gli
aspetti
formali e quindi non sto a ripetere le sue osservazioni.
Siccome io sono più un penalista di sostanziale e di
fattismo,
richiamo
e
lui
è
processualista
integralmente
alle
validissimo,
sue
mi
osservazioni
processuali, di diritto processuale. Ma c’è anche una
ragione proprio di fondo, “di audiatu et altera pars”,
cioè qui si vuole fare la storia d’Italia prendendo in
considerazione la storia di una parte. E l’altra parte?
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
65
Cioè, vero è che in Italia, nel periodo di tempo che va
dal 1948 fino al 1989 ci fu un contrasto radicale tra
due
fronti,
che
erano
rispettivamente
supportati
da
potenze straniere di enorme portata, di enorme potere.
Allora
qui
pretendiamo
di
fare
la
storia
vedendo
le
malefatte che avrebbe compiuto una parte, peraltro una
parte molto marginale: cioè la parte dell’Estrema Destra
che
sarebbe
Segreti
rispetto
stata
italiani
ad
una
supportata
in
ed
istigata
da
Servizi
chiave in qualche modo difensiva
eversione, oppure in chiave
eversiva
rispetto ad una possibile situazione democratica. Ma noi
non teniamo in conto tutta l’altra parte della storia:
cioè la storia si fa con una integralità dei documenti.
Lo storico va ad esaminare un piccolo episodio, cercando
di esaminare e di ricavare tutti i documenti possibili.
Ora qui, invece, noi
l’Accusa
documenti
andiamo a ricercare attraverso
che
possono
supportare
tentativi
eversivi che sarebbero stati compiuti da una parte di
questo composito mosaico italiano. E noi cosa possiamo
fare? Possiamo andare a cercare documenti negli archivi
segreti del KGB a Mosca: cosa che sarebbe molto utile,
per la verità, per lo storico, ma che non può essere
richiesto a noi Difensori, che non abbiamo i mezzi che
ha
la
Procura
della
Repubblica
per
ordinare
l’acquisizione di documenti o di parti di documenti di
determinati
Servizi
Segreti
in
relazione
ad
ipotesi
investigative molto parziali e molto limitate.
E, allora, debbo dire che, per ragioni di fondo, di carattere
sostanzialmente,
non
possiamo
distendere:
il
processo
non è il luogo – lo diceva bene Bortoluzzi - per fare la
storia. Può essere, poi, uno strumento di cui lo storico
si gioverà per integrare particolari storici altrimenti
non ricostruiti; ma non è il luogo dove si fa la storia.
Anche perché si fa la storia in posizioni assolutamente
sperequate: noi siamo (mi riferisco non saltamento a me
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
66
stesso ed al dottor Maggi che non ha mezzi economici e
che sopravvive con una pensione di 800 Euro al mese, e
quindi non è in grado di pagare il suo Avvocato), dunque
non mi riferisco solo al dotto Maggi: mi riferisco anche
alla
posizione
disponibilità
dei
colleghi,
economiche
(in
che
relazione
hanno
alla
delle
posizione
del loro assistito) diverse rispetto alla mia, ma siamo
difronte
a
situazioni
totalmente
sperequate
rispetto
alla Procura della Repubblica , che da un decennio circa
sta indagando con tutti i mezzi dello Stato in ordine al
tentativo
di
dimostrare
una
ipotesi
di
carattere
globale, nel quale può inserire una sorta di tassello
questo episodio particolarissimo.
Io
credo
che,
invece,
bisogna
disegnato
da
questo
episodio
certamente
certamente tragico
stare
episodio
fermi
al
perimetro
particolarissimo:
importante,
certamente
è
un
grave,
della storia italiana, ma - come
diceva il collega Franchini - non si può andare al di là
del contesto storico/politico di quel momento. Non si
può estendere al di là di questo contesto, perché se si
estendesse al di là di questo contesto, da un lato si
impedirebbe alla Difesa di svolgere una pari (lasciamo
stare pari), una infinitesimamente diversa, ma comunque
significativa
parte
difensiva,
perché
non
possiamo
indagare su tutta la storia d’Italia anche noi, con i
mezzi privati, e poi con un ulteriore aspetto andremo
veramente al di là di quella parità delle Parti che è
tanto
caratterizzante
in
un
processo
così
come
lo
vorrebbe l’articolo 111 della Costituzione. Peraltro in
una
condizione
di
assoluta
minorità,
di
assoluta
incapacità a difenderci, perché non siamo assolutamente
in condizione di poter neanche documentarci: l’Avvocato
Franchini vi ha detto che cosa viene fuori schiacciando
uno di quei pulsanti circa le voci dell’elenco. Vengono
fuori
centinaia
di
atti
(o
anonimi,
o
di
Polizia
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
67
Giudiziaria) che non sono acquisibili dal dibattimento e
che vogliono descrivere la storia d’Italia in un certo
modo, molto parziale. Molto parziale, al di là della
ricostruzione del singolo episodio. Ma una ricostruzione
globale
della
storia
di
Italia:
peraltro
secondo
un
piano che nasce da lontano, per la verità. Nasce da
lontano:
il
Capitano
Giraudo diceva al dottor Maggi,
quando cercava di ottenere da lui delle confessioni, o
meglio delle accuse nei confronti di altri, diceva “Non
ci
interessa
la
sua
responsabilità
eventuale;
ci
interressa ricostruire la storia d’Italia”. Bene, quindi
opposizione fermissima all’estensione del tema di prova
al di là della previsione dell’articolo 187 del Codice
di
rito
e
comunque
-
come
diceva
il
collega
-
opposizione fortissima a che si rifaccia nuovamente il
processo
tempo
di
di
Piazza
una
Fontana,
partita
che
in
è
una
già
sorta
stata
di
secondo
conclusa:
la
partita su Piazza Fontana è conclusa, signor Presidente
e signori Magistrati! Ed è conclusa con una sentenza
passata
in
giudicato.
Noi
proprio
per
la
volontà
di
collaborare fino in fondo, nell’assistenza dei nostri
assistiti,
però
anche
all’esigenza
di
giustizia,
diciamo, tutti gli atti – diceva l’Avvocato Franchini –
l’80% dei verbali, quelli che sono significativi, siano
acquisiti come verbali del dibattimento. Ed anche tutto
Di Gilio, tutta la fonte di Accusa che è rimasta in
questo processo, stranamente: perché io credevo, per la
verità,
che
l’Accusa
abbandonasse
questa
fonte
di
accusa. Comunque è rimasta: riportiamola tutta in campo,
ma non possiamo rifare il processo, risentendo tutti i
testimoni che sono stati già sentiti fino ad ora; e
quindi vi è opposizione fortissima a che si risentano
dei
testimoni
su
circostanze
che
sono
già
state
acclarate in Piazza Fontana. Si acquisiranno i verbali
dei dibattimenti così come noi abbiamo chiesto e come
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
68
abbiamo anche prodotto. L’Avvocato Franchini lo ha già
prodotto.
Infine, per quanto riguarda la posizione del dottor Maggi, vi
è
una
specifica
opposizione
alla
opposizione:
acquisizione
si
dei
tratta
di
una
documenti
che
sono
documenti indicati dai Pubblici Ministeri in modo non
compiuto,
per
la
documenti
indicati
menzionato
come
verità.
Comunque
sotto
“Appunto
la
data
si
26
della fonte
tratta
giugno
dei
1974,
F/6 relativo
al
gruppo Ordine Nuovo ed ai suoi esponenti”; e poi, in 25
maggio 1998, “Fonte Tritone, produzione informativa e
documentazione collegata”. Si tratta, in sostanza delle
veline relative alle dichiarazioni che il Maresciallo
Felli
avrebbe
Tritone:
raccolto
cioè
della
dalla
fonte
fonte
confidenziale
confidenziale
Maurizio
Tramonte. Ora - come già avete ascoltato dalla richiesta
dell’Avvocato Franchini ed avete letto anche dalla mia
lista – noi non ci opponiamo, anzi lo chiediamo noi
stessi che venga sentito il Maresciallo Felli; non ci
opponiamo
a
che
vengano
acquisite
le
dichiarazione
dibattimentali del Maresciallo Felli. Fanno parte della
storia di quel processo ed il Maresciallo Felli potrà
raccontare
rapporti
come
ha
ha
avuto
gestito
con
il
la
fonte
signor
Tritone,
Tramonte.
quali
Benissimo.
Tutto questo lo abbiamo chiesto anche noi, l’Avvocato
Franchini… l’abbiamo chiesto noi e non abbiamo nulla in
opposizione a che vengano acquisiti, che venga sentito
il
Maresciallo
Felli.
Però,
alto
là!
Non
sono
acquisibili le veline e neanche è udibile il Maresciallo
Felli e neanche può essere sentito il Maresciallo Felli
sul
contenuto
fondamentale
delle
che
veline:
dobbiamo
questo
è
rimarcare,
un
punto
perché
siano
rispettati i princìpi del Codice di rito a proposito
della
testimonianza
assolutamente
indiretta.
fondamentale.
Questo
Abbiamo
è
un
punto
predisposto
su
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
69
questo
alla
punto
Corte,
una
memoria,
di
cui
che esibiamo
daremo
una
al
copia
Tribunale,
al
Pubblico
Ministero ed alla Parte Civile, che vuole esporre le
ragioni giuridiche per le quali non sono assolutamente
acquisibili
le
veline
e
neanche
è
ammissibile
l’audizione del Maresciallo Felli sul contenuto delle
veline. E questo perché? Perché la Corte Suprema ha da
tempo
chiarito
che
possono
essere
definiti
“informatori”, ai sensi dell’articolo 203 del Codice in
rito “coloro i quali forniscono notizie riservate alla
Polizia Giudiziaria
signor
Tramonte
quell’epoca
e,
o ai dipendenti dei Servizi”. Ed il
era
un
dunque,
informatore
le
sue…
i
dei
Servizi
documenti
che
in
sono
stati formati in quel tempo ricadono sotto il divieto
dell’articolo
203.
Così
come ricade sotto
il
divieto
dell’articolo 203 anche la testimonianza del Maresciallo
Felli, il quale non potrà riferirci che cosa gli aveva
detto: l’unico modo per dare ingresso a queste tipo di
dichiarazioni è sentire direttamente il testimone. Oggi
un testimone è l’imputato Maurizio Tramonte.
La
registrazione
-
Cito
soltanto
la
Cassazione
a
Sezioni
Unite, la famosa sentenza del 2003, la numero 36747, che
dice che “la registrazione addirittura effettuata dalla
P.G. di dichiarazioni, di conversazioni e colloqui non è
utilizzabile processualmente tutte le volte che viola il
divieto di testimonianza posto dagli articoli 62 e 195,
quarto comma; quello della ricezione di dichiarazioni
inizianti rese senza rispetto delle garanzie difensive
dalla
persona
sottoposta
ad
indagini;
nonché
quello
concernente le dichiarazioni dei cosiddetti confidenti
della
Polizia
e
dei
Servizi
di
sicurezza
(articolo
203)”. Ora non sto a insistere su questo profilo che ho
scritto ampiamente in questa mia memoria: vorrei solo
ricordare
che,
recentissimamente,
la
Corte
Costituzionale ha pronunciato una sentenza con la quale
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
70
ha
dichiarato
all’articolo
incostituzionale
195
nella
parte
la
in
norma
cui
non
di
cui
equipara
le
dichiarazioni rese all’ufficiale di Polizia Giudiziaria
non ai sensi del 351, ma in modi diversi. Qui siamo nei
“modi
diversi”,
Maurizio
evidentemente,
Tramonte,
le
perché
dichiarazioni
qui
di
il
signor
Tramonte,
che
sarebbero state rese da Tramonte a Felli non sono state
assunte a verbale ai sensi dell’articolo 351, ma sono
state
trascritte
senza
formalità,
come
velina
informativa. E la sentenza della Corte Costituzionale è
estremamente
importante,
esattamente:
“E’
indirettamente
princìpi
irragionevole
lesivo
del
perché
del
giusto
ha
e,
diritto
processo
dichiarato
nel
di
contempo,
difesa
ritenere
e
dei
che
la
testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora
si
riferisca
a
dichiarazioni
rese
con
modalità
non
rispettose delle disposizioni degli articoli 351 e 357
al comma secondo, lettera A e B del Codice di Procedura
Penale,
pur
sussistendo
le
condizioni
per
la
loro
applicazione; mentre non lo sia qualora la dichiarazione
sia
stata
finirebbe
ritualmente
per
dare
assunta
rilievo
e
verbalizzata.
processuale
ad
Si
atti
processuali compiuti eludendo obblighi di legge”, quindi
“a
fortiori”.
Evidentemente,
se
le
dichiarazioni
non
sono state verbalizzate, “a fortiori” non possono essere
utilizzate:
indiretta.
non
Mentre
può
essere
sarebbero
utilizzata
(l’assurdo
lo
la
fonte
rileva
la
Corte Costituzionale con la sentenza del 30 luglio 2008)
in
parte
inutilizzabili
quelli
posti
in
essere
rispettandoli. Se io rispetto il 351, le dichiarazioni
sono inutilizzabili ed io non posso testimoniare su di
esse;
se,
invece,
non
rispetto
quelle
regole,
evidentemente potrebbero essere utilizzate ed io potrei
essere sentito come testimone. La Corte Costituzionale
con
questa
sentenza
del
30
luglio
2008
ha
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
71
definitivamente tolto la possibilità che venga sentito
il pubblico ufficiale che abbia ricevuto dichiarazioni
dal confidente, anche se non le ha verbalizzate: non può
essere la dichiarazione, per così dire, la testimonianza
de relato fatta perché non si viola il 351, perché non
si viola direttamente il 302 in relazione al 351. Dice
la Corte Costituzionale: “a fortiori” se tu non le hai
verbalizzate e, quindi, le hai ricevute come confidente
puro, no n potrai essere sentito come testimone e le tue
dichiarazioni
non
potranno
essere
acquisite
al
dibattimento.
Allora
il
Maresciallo
collaborativo,
pentito,
erano
certamente
meglio,
i
(il
rapporti
dichiarazioni
Felli
-
noi,
sì,
come
pentito?!)
di
questo
molto ampie
già
il
nello
ha
spirito
gestito
confidente,
confidente
–
nel processo
ha
di
il
quali
reso
Piazza
Fontana. Noi abbiamo chieste che quelle dichiarazioni
vengano acquisite: sono state rese nel contraddittorio
delle parti, e noi abbiamo partecipato alla escussione
testimoniale del Maresciallo Felli e siamo perfettamente
d’accordo, ma non sono acquisibile le veline e non è
ammissibile
la
sull’oggetto
testimonianza
delle
del
dichiarazioni
Maresciallo
Felli
che
state
sono
trasferite nelle veline. Su questo c’è una fortissima
nostra opposizione. La nostra memoria è qui e io la
consegno al Presidente. Ecco, ci sono due copie e ne
consegno una ai Pubblici Ministeri e, poi, alla Parte
Civile. Due copie per le Parti Civili.
Io credo, signor Presidente, di aver concluso, per la verità.
Mi
sembra
che
le
mie
considerazioni…
salvo
per
la
verbalizzazione e la stenotipia, la associazione alle
opposizioni
specifiche
che
ha
fatto
il
collega
Bortoluzzi, a cui mi associo integralmente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Grazie, allora, per la difesa di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
72
Delfino Francesco. Avvocato Forzani, prego.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
73
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI (difesa di Delfino
Francesco):
Mi associo successivamente all’Avvocato
Luponio, per quanto
riguarda la documentazione. Io parlerò della lista testi
del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, rifacendomi
sostanzialmente
alle
Ronco
perché
poco
quella
fa,
che
forse
valutazioni
è
vede,
una
rese
dal
Presidente,
professione
professor
adesso
di
farò
ingenuità
professionale. Ma non credo che il criterio sistematico
che regola il funzionamento del processo di una vicenda
che caratterizza il reato di ricettazione possa essere
diverso da quello che deve funzionare in un reato come
quello che andiamo ad affrontare in questa causa, che i
canoni di formazione della prova siano gli stessi. Per
carità!
Il
fatto
della
prova
sarà
non
altro
può
argomento,
prescindere
ma
il
dai
canone
criteri
sostanzialmente fissati all’articolo 187. Cosa significa
“i criteri fissati all’articolo 187”? L’articolo 187 ci
indica su che cosa deve insistere la ricerca probatoria
che
serve
al
sapere
della
Corte
per
addivenire
al
giudizio. La prova si forma su quattro argomenti, tre
che ci riguardano maggiormente e sono: la punibilità,
sono
la
imputazione,
eventualmente,
altro
va
le
trattato
la
misure
in
un
misura
di
della
sicurezza.
processo
pena
Questo
penale.
Ed
e
ed,
non
allora,
francamente, non riesco a comprendere la ragione per cui
sono citati la stragrande maggioranza dei testi e dei
consulenti delle Parti
Civili.
Torniamo un passo indietro: noi avevamo chiesto alla Corte di
valutare un’eccezione in riferimento alla nullità del
capo d’imputazione, perché vi dicevamo “Attenzione! Il
Generale
viene
Delfino
non
sostanzialmente
subisce
accusato
una
di
imputazione,
aver
perché
partecipato
a
delle riunioni generiche, nelle quali l’attentato veniva
organizzato
o
comunque,
in
qualità
di
ufficiale
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
74
dell’Arma
dei
Carabinieri,
di
non
avere
impedito
l’evento”. Questa cosa non viene appoggiata dalla lista
testimoniale
e
c’è una
violazione palese
del diritto
alla difesa. Voi non troverete, nei capi di imputazione,
nelle fonti di prova testimoniali redatte dalla Procura
della Repubblica
e dai Difensori, dai patroni di Parte
Civile l’indicazione sull’imputazione. Dove, quando ci
sono queste riunioni? Il teste Mario Marzolini riferirà
della partecipazione del Generale Francesco Delfino alla
riunione del 22 maggio 1974, nella quale gli argomenti
furono la trattazione, l’organizzazione e la gestione
della strage di Piazza della Loggia. Non la troverete!
E, allora, che cosa rischia di trasformarsi questo processo?
Perché, vede, questa Difesa – signor Presidente - ha
paura:
ma
non
ha
paura
del
processo;
ha
paura
di
infilarsi in un pozzo profondo di melma appiccicosa che
porti alla denigrazione di coloro che fanno parte di
questo processo, ma non sia diretta all’assunzione della
prova
nei
loro
confronti.
Ed
è
per
questo
che
noi
chiediamo, fin da adesso, un feroce taglio delle liste
testimoniali: “feroce” laddove si vada ad argomentare su
questioni afferenti ricostruzioni storiche, laddove si
vada ad argomentare in relazione ad attentati del 1969,
laddove
non
si
parli
di
Piazza
della
Loggia,
che
è
l’oggetto di questo processo. Non c’è Piazza Fontana,
non
sono
i
liminarmente):
MAR,
non
l’oggetto
è
di
Ordine
questo
Nuovo
(se
processo
sono
non
le
condotte. Sono le condotte che costituiscono reato. E,
allora, se dobbiamo fare questa valutazione, dobbiamo
pure riportarci all’articolo 111 della Costituzione: che
cosa è il giusto processo? Il giusto processo è quando
l’organo
dell’Accusa,
che
è
il
latore
della
pretesa
punitiva, indica con il dito e dice: “Tu eri in quel
posto l’altro giorno e te lo dimostro. E come te lo
dimostro?
Attraverso
i
miei testi, attraverso
i miei
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
75
documenti”.
Io ho fatto una indagine analitica: non intendo perseguitarvi
con
un’indagine
analitica
dei
testi,
ma
intendo
sollecitare il vostro generale potere di controllo di
garanzia sulla gestione dell’udienza. Ne prendo a caso:
Acampora
Elisabetta,
il
primo
teste,
“su
quanto
riferitole dal padre Acampora Salvatore, agente della
CIA
in
Italia
dal
1945
al
1970,
in
ordine
ai
finanziamenti della CIA in favore di politici italiani”.
Cosa è questa testimonianza in relazione alle condotte
che sono imputate? A caso. D’Angelo Bruno del Nucleo RM
dei
Carabinieri
di
Città
Ducale
“sulla
dinamica
del
conflitto a fuoco che si verificò a Pian de Rascino a
sèguito del quale morì Esposti Giancarlo”. Questo è il
processo
MAR,
questa
è
tutt’altra
cosa.
E,
poi,
i
criteri sul giusto processo vengono violati anche nella
strutturazione
Romualdo,
delle
del
Carabinieri
di
circostanze
Reparto
Roma
identificate.
Anti/eversione
sulle
attività
dei
D’Anna
ROS
compiute
e
dei
sulle
indagini svolte…
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Chi
è
il
teste,
scusi?
Non
ho
capìto.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: D’Anna Romualdo,
del Reparto Anti/eversione dei ROS Carabinieri di Roma,
sulle attività compiute e sulle indagini svolte. Su che,
a carico di chi? Vorrete metterci in condizioni di poter
citare un teste contrario: riguarda Delfino questa cosa?
Riguarda Zorzi? Riguarda Tramonte? Chi riguarda? Cosa
vuol dire? Che cos’è?
Il processo è pesantissimo ed il reato è orribile, e l’accusa
è
pesantemente
cosa
Quando
dobbiamo
noi
infamante.
Diteci,
difenderci
nella
arriviamo
al
punto
per favore, da che
vostra
da
lista
utilizzare
testi.
criteri
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
76
diffamatori, perché questo è un altro rischio, signor
Presidente e signori. Il rischio è che questa dinamica
sia strutturata in modo tale da demolire la moralità
dell’imputato, con testi che deporranno su voci sentite
occasionalmente, casualmente; su fotografie viste e su
libri letti, per renderli, poi, facilmente aggredibili,
aggirando
sostanzialmente
impedisce
di
deporre
quella
sulle
che
è
la
norma
caratteristiche
che
morali
dell’imputato, andando ad interagire sa fatti diversi da
quelli di questo processo, per arrivare poi in questo
processo ad essere lesivi, a essere più efficaci, senza
mai affrontare la dinamica della condotta. Che rimane il
nodo di qualsiasi processo penale.
Si è parlato di storia, che si vuole rifare la storia di
questo Paese. Il criterio del Tribunale non può essere
che storiografico nella ricostruzione del fatto: e su
questo
oggetto
ci
stiamo.
Ma
sulla
dell’imputazione,
ricostruzione
non
sulle
del
fatto
informazioni
generali che caratterizzano la storia del Paese di quei
periodi. E, semmai si volesse accettare questo criterio,
ci vengano almeno indicate le finalità per cui si cerca
di raggiungere questo obiettivo.
Allora,
Generali
Enzo
potrebbe
riferire
su
un
argomento
astrattamente importante: la circostanza è “su quanto
riferitogli da Scorzeni Otto” (per chi non lo sa Otto
Scorzeni era quello che fece fuggire Benito Mussolini
dall’isola d’Elba… dal Gran Sasso, perdono, a sèguito…)
“in ordine al progetto di colpo di stato Borghese; su
quanto
appreso in ordine al denaro che il Generale
Maletti fece pervenire a Giannettini Guido per favorirne
la fuga in Sudamerica”. Affascinante. Cosa c’entra con
la strage di Piazza della Loggia? Ci venga riferito, ci
venga
spiegato,
ci
venga
indicato
e
rinunceremo
all’opposizione.
E io, se volete, vi do la mia lista testi evidenziata di tutte
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
77
queste cose: è piena, tutta. E’ solo per non abusare
della vostra pazienza che non vengo a recitarvene uno
per uno. E quando dicevo: “Attenzione! Non si faccia
trascinare
la
Corte
in
un
gioco
sostanzialmente
perverso” ed io direi anche illegittimo, che è quello di
arrivare
ad
demolire
la
degli
una
credibilità
imputati
evidenza…
condizione
per
abbiate
degli
poi
un
nella
quale
imputati,
addivenire
attimo
di
si
voglia
l’onorabilità
ad
una
pazienza,
maggiore
che
devo
cercare il teste, che non è sempre agevolissimo… Allora,
eccolo qua, il teste è Soffiantini Giordano, teste delle
Parti
Civili.
Attenzione
a
che
cosa
viene
richiesto
dalle Parti Civile in questa occasione: viene richiesto
che ci venga a spiegare del denaro versato dall’imputato
Generale Delfino per la liberazione del padre Giuseppe
Soffiantini. Francamente, la Corte ben sa - perché è
bresciana
-
che
esiste
sentenza
passata
in
giudicato
sull’argomento, che la cosa è nota. E allora, se non per
questo, perché? Perché si addiviene alla richiesta di
citazione di testi su questi argomenti, se non per una
deliberata
siete
diffamazione
difronte,
dei
secondo
testi?
me…
è
Allora,
pur
voi
vero
oggi
che
la
Presidenza, la Corte può revocare, può fare della prova
sostanzialmente
quello
che
vuole:
ne
ha
tutti
gli
strumenti giuridici, ma in questo momento sta facendo
una
scelta
veramente
operativa
questo
e
processo
logistica
in
una
che
trasformerà
cavalcata
verso
il
nulla; oppure trasformerà questo processo in un processo
penale puntuale, preciso,
che segua canoni e criteri
logici. Se questo farà, noi ci troveremmo a discutere un
processo
in
termini
ragionevoli:
avremmo
materiale
concreto fra le mani, saprete voi cosa decidere, sapremo
noi cosa discutere. Diversamente compiango me stesso e
voi perché il processo durerà anni e non arriverà se non
ad una soluzione di un malloppo gigantesco nel quale
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
78
sarà difficilissimo mettere le mani e capire che cosa
deve dire al Difensore e che cosa deve decidere la Corte
d’Assise.
Noi abbiamo fatto una lista testi, per l’appunto, ridotta,
contenuta, nella quale indichiamo (sostanzialmente ed in
gran
prevalenza)
elementi
del
Nucleo
Investigativo
diretto da Delfino, in particolare sui periodi coevi di
poco antecedente e di poco successivi alla strage; ed
abbiamo
indicato
Pubblico
negli
Ministero
stessi
due
termini
figure.
indicati
Una
è
dal
Andreotti…
Tremaglia e Pisanotti, che poverino è deceduto. Ma siamo
prontissimi a subire la censura che la Corte d’Assise
vorrà svolgere, se questa censura sarà ricambiata dal
taglio
feroce
degli
altri
testi.
Non
siamo
qui
ad
invocare in aula la presenza di Andreotti: metteteci in
condizione di discutere in questo processo in maniera
sana! Giuridicamente e tecnicamente.
Per ultimo un altro… chiedo scusa se sono stato disorganico
nella
trattazione,
perché
l’argomentazione
deve
riguardare brevemente i consulenti tecnici: sia quelli
svolti
dalla
Parte
Civile,
sia
quelli
svolti
dalla
Procura della Repubblica. Sia la Parte Civile che la
Procura della Repubblica individuano una serie di liste
testi:
alcune
storiografico,
che
e
hanno
questo
carattere
riguarda
gli
prevalentemente
archivisti
che
contribuirono a formare un certo tipo di documentazione.
Al di là della assoluta inafferenza
di questi testimoni
della Procura della Repubblica, va invece segnalata una
sostanziale
non
qualifica
ancora
esatta
delle
circostanze sulle quale verranno sentiti i testi ed i
consulenti, che subiscono una domanda generica su quanto
a loro conoscenza. Anche questo deve essere ricondotto a
ragione e riportato in condizioni di potere capire se ci
serva un consulente o se non ci serva un consulente.
Quindi,
in
definiva,
mi
associo
alle
valutazioni
e
alle
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
79
eccezioni svolte in tema di inutilizzabilità assoluta
della prova formulate dall’Avvocato Franchini; vi chiedo
sostanzialmente
un
giudizio
di
inammissibilità
della
lista testi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili,
laddove
non
corrisponda
ai
criteri
previsti
dall’articolo 187 in correlato disposto al 190. Ecco,
questo è quanto signori, e grazie della pazienza.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Chiedo,
scusa,
mi
era
stato
preannunciato l’Avvocato Luponio, ma lei, Avvocato…
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
80
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – PAVAN (per la Difesa Maggi):
E’ solo una precisazione. Mi ha pregato l’Avvocato Ronco do
associarci
anche
alla
richiesta
di
perizia
proposta
dalla difesa Zorzi (Avvocato Franchini) sullo scheggiame
e
sul
Loggia
resto
del
materiale
repertato
in
Piazza
della
dopo l’esplosione. Quindi vi è unitamente anche
la nostra richiesta di questa perizia. Grazie.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
81
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO:
Mi
associo
anche
io
alle
deduzioni,
osservazioni
ed
opposizioni pregevoli fatte sia dall’Avvocato Franchini
che dal professor Ronco e, quindi, penso sia buona cosa
non appesantire la discussione ripetendo argomenti già
svolti. Quindi mi limiterò ad esaminare la posizione del
Generale
Delfino,
se
le
Parti
Civili
hanno
la
compiacenza di consentirmi di parlare. Questo è un libro
scritto da Antonio Delfino, “Amo l’Aspromonte”. Antonio
Delfino non ha scritto solo questo libro: ne ha scritti
altri (“Gente di Calabria”, un titolo a caso). Antonio
Delfino
è
un
giornalista,
oltreché
preside
di
un
istituto tecnico commerciale in Bogalino, provincia di
Reggio Calabria, ed è un giornalista che ha scritto su
“Il
Giornale”
per
molti
anni.
E
scriveva
di
cronaca
giudiziaria, cioè scriveva di processi di 'Ndrangheta.
Perché dico questo, signor Presidente? Non per divagare,
ma perché sono costretto dall’Accusa a parlare di queste
cose.
Risulterà,
quando
sarà
il
momento,
che
un
investigatore - parlando con una persona coinvolta in
questo
processo
signore
“tanto
Vittorio
è
Feltri
conosciamo)
ha
un
usato
nei
giornalista
(giornalista
abbia,
in
confronti
scemo”.
che
questa
questo
Peccato
tutti
premessa
di
al
noi
che
ben
volume
di
Antonio delfino, annotato, tra l’altro, che da quando
Delfino collabora con Il Giornale in Calabria le vendite
sono aumentate del 40%. Questo è Antonio Delfino.
Ora
io
sono
ancora
costretto
di
a
parlare
Francesco:
collaboratori
di
di
perché?
giustizia,
Antonio
Delfino
Perché
pentiti
di
prima
propalatori,
'Ndrangheta
opportunamente sollecitati (per carità! non dai signori
Pubblici Ministeri, ma da investigatori) hanno voluto
descrivere
la
famiglia
Delfino
come
una
delle
più
potenti di Platì. La famiglia Delfino descritta come una
sorta di cupola occulta della 'Ndrangheta. Ma, signori,
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
82
la storia di Antonio Delfino è consegnata, poveretto è
morto alcuni mesi fa, altrimenti sarebbe venuto in aula
a spiegare a voi chi è lui e chi è la famiglia Delfino.
Della
storia
comunque
di
Francesco
sono
Delfino
dispiaciuto,
ne parleremo
costernato
dopo,
di
dover
affrontare questi argomenti, che non interessano questo
processo
nostra
e
questo
è
uno
opposizione,
dovrebbero
Delfino
venire
è
un
dei
tantissimi
perché
a
dire
ci
e
esponente
sono
a
della
testimoni
riferire
della
motivi
che
che
Antonio
'Ndrangheta,
signor
Presidente. Io ve ne cito uno a caso, dei testimoni
indicati nella lista della Procura: c’è un testimone che
dovrebbe
riferire
queste
circostanze,
ma
questo
testimone, signori (è agghiacciante quello che vi sto
per
dire),
è
collaboratore
Corte
riuscito
-
a
d’Appello
far
di
-
questo
arrestare
Reggio
pentito,
il
questo
Presidente
Calabria
della
all’uscita
di
un’udienza! Questi sono i testimoni che utilizzeremo in
questo
processo.
abbiamo
indicato
Naturalmente
nella
il
nostra
Presidente
lista,
che
attualmente
noi
in
servizio in Cassazione, venne prosciolto da ogni accusa.
Il collaboratore venne condannato per calunnia e voi mi
domando
cronache
se
dobbiate
pietose
perdere
che
tempo
appartengono
a
valutare
alla
storia
queste
della
'Ndrangheta…
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Il collaboratore? Dice il nome.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Lauro Giuseppe
Giacomo,
credo
di
non
sbagliare.
Comunque
sta
nella
lista dei Pubblici Ministeri. O se è “Ipa” Carmelo… c’è
da
scegliere,
Presidente
perché
sono
tutti…
naturalmente, come voi ben sapete, i Giudici Popolari
forse
un
po’
meno, ma nei
processi
che si fanno
in
Calabria un collaboratore dice sempre la stessa cosa che
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
83
dice
un
altro
collaboratore, perché
loro
pensano
che
incrociando le due dichiarazioni, rendono più forza. Poi
naturalmente,
quando
accertamenti,
si
cadono
fanno
entrambe
seriamente
le
versioni.
gli
Ed
il
Presidente Foti (attualmente in servizio in Cassazione,
noi
l’abbiamo
soggetto
a
indicato
questo
nella
martirio,
nostra
a
lista
questa
testi)
onta
di
fu
essere
arrestato all’uscita dall’aula. Questa è cronaca vera, è
cronaca documentale, documentabile. Ecco la nostra ferma
opposizione
alle
liste
testi,
ai
testi
indicati
dai
Pubblici Ministeri: perché non hanno nulla a che vedere
con
questo
processo.
Proprio
nulla
a
che
vedere
con
questo processo!
Come ha anticipato il collega Forzani, qui si è rovesciata la
situazione: cioè prima si tende a demolire la figura
dell’imputato per, poi, dire “Siccome tu non sei una
brava
persona,
probabilmente
è
giusto
che
noi
ti
addebitiamo questo fatto”. Ma non possiamo ribaltare la
figura
della
personalità,
la moralità:
sono
cose
che
incidono eventualmente sulla misura della pena, sulle
circostanze
attenuanti
o
aggravanti,
ma
non
si
può
partire “facciamo come fa la Polizia Giudiziaria o i
Carabinieri”
quartiere,
che,
vanno
quando
a
avviene
prendere
tutti
un
i
furto
ladri
in
che
un
loro
conoscono e che hanno rubato negli appartamenti. Però
poi devono dare la prova che sia stato lui a rubare in
quel singolo appartamento: non è detto… Ma poi, signori,
questo
esempio
Francesco
mi
Delfino,
dispiace
lo
farlo
per
chiamo così perché
il
il
Generale
Generale
Francesco Delfino vi presenta in questo volume il suo
stato di servizio, il suo libretto personale. E al di là
di quello che possono dire i collaboratori di giustizia,
al di là di quello che possono dire persone coinvolte
all’epoca
in
processi
che
hanno
riguardato
fatti
di
Brescia, che poi - a distanza di venticinque anni e
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
84
quando Delfino, purtroppo, per altre vicende è caduto in
disgrazia - si sono ricordati tante cose. Tutti hanno
ricordato che, all’epoca, il Capitano Delfino non era
una brava persona, ma in questo libro c’è scritto che,
invece, non solo era una brava persona (non è retorica)
ma
il
Generale
Delfino
–
e
qua
c’è
scritto
e
lo
confermeranno i Comandanti ed i Generali dell’Arma che
noi
citiamo
a
prova
contraria
–
è
l’unico,
è
stato
l’unico ufficiale dei Carabinieri nella storia dell’Arma
promosso
per
storico,
è
meriti
un
dato
eccezionali.
documentale,
Questo
è
un
dato
incontrovertibile
e
quindi non è possibile oggi tentare di demolire questa
figura. Anche perché il tentativo che a noi non spaventa
è un tentativo completamente inutile, destinato – signor
Presidente
-
a
misera
sorte:
chiunque
lo
dica!
Soprattutto se lo dicono i collaboratori di giustizia,
quei collaboratori che io vi ho indicato.
Per rimanere, però, al tema di oggi, oltre all’ammissione dei
testi di cui alla nostra lista, noi ci opponiamo in modo
particolare (e per la ragione, diciamo, assorbente che
vi
ha
esposto
documentale
l’Avvocato
dei
Franchini)
Pubblici
alla
Ministeri,
produzione
che
noi
diligentemente abbiamo raccolto in questo volume. Questo
è un volume: è l’elenco composto di 238 pagine. La Corte
non
potrà
mai
decidere sulla ammissibilità di questi
documenti, perché non si è mai sentito - dalla nostra
esperienza
e
dalla
vostra
esperienza
-in
un’aula
di
Tribunale che io produca l’elenco dei documenti senza i
documenti. E la Corte o il Tribunale dovrebbe ammettere
i documenti senza sapere di che cosa si tratta? Quindi
questa eccezione ben formulata dall’Avvocato Franchini
noi facciamo nostra ed insistiamo; ma vi è qualcosa di
più
su
questa
genericità.
produzione
Faccio
notare
documentale,
che,
a
fianco
a
parte
di
la
ciascun
documento, non è indicato (come invece nella lista testi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
85
c’è,
sia
pure
inammissibilmente,
genericamente
la
circostanza a cui il documento si dovrebbe riferire),
non c’è scritto nulla. Queste caselle sono vuote. Ed io
evito di esaminare ciascuno per ciascuno, anche se devo
dire
abbiamo
fatto
molta
fatica
ed
abbiamo
dedicato
molto tempo. Ma, a caso, a pagina 42 e 233, relazione di
servizio
inerente
Soffiati
Marcello.
Chi
l’abbia
scritto, che cosa riguarda? Non si sa. Digos di Venezia,
annotazione
fatti
che
su Di Gilio Carlo a pagina 43. A pagina 44
risalgono
al
1969,
la
Questura
di
Roma:
“Annotazione
di relazione esplosione presso il Palazzo
di
a
Giustizia
Roma
e
allegato
volantino
del
gruppo
Marios Jacob”. Io ero a Roma in quel periodo ma Marios
Jacob
non
l’ho
mai sentito: stiamo
apprendendo
molte
processo,
signor
cose…
Il
fatto
di
cui
si
discute
in
questo
Presidente, è un fatto molto grave, è un strage. Certo,
però è spontaneo, lungi da me qualunque ironia, chiedere
a pagina 158 e 233 che cosa significa “le salsicce di
Francoforte”.
politico,
Io
un
me
lo
sono
movimento
chiesto:
estremista?
è
E’
un
movimento
una
errata
traduzione? Ma possibile che ci dobbiamo occupare delle
“salsicce di Francoforte”?. Lo troverete, a pagina 158 e
233.
Ma
in
questo lunghissimo elenco troverete tante
cose che non vanno bene. Ad esempio, troverete che da
pagina (credo) 71 a 105, troverete documenti acquisiti a
sèguito di indagini del Pubblico Ministero fatte fuori
termine,
anni
perché
2007
e
sono
2008.
tutti
Ora,
a
documenti
noi
acquisiti
risulta
che
negli
l’ultima
proroga delle indagini preliminari era scaduta nel 2004,
almeno per quanto riguarda la posizione Delfino; se per
altri iscritti, successivamente (ma non mi risulta: mi
pare che Delfino fosse l’ultimo iscritto nel registro
degli indagati, gli altri erano iscritti prima), quindi
se è vero questo dato - e non ho motivo di dubitarne -
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
86
che l’ultima proroga era del 2004, non si comprende come
si
vogliano
utilizzare
successivamente.
E
atti
di
indagine
compiuti
prima della richiesta di rinvio a
giudizio, che è stata fatta solo nell’anno 2008. Quindi
tutta la documentazione, tutte le indagini preliminari
compiute di cui trovate cenno da pagina 71 a 105 (che
sono
molti
documenti)
sono
inutilizza
bili
ai
sensi
dell’articolo 407 numero 3.
Altro argomento che costituisce motivo di nostra opposizione
specifica è quello relativo ad alcune audio/cassette,
registrazione
conversazioni
telefoniche
tra
Giraudo
e
Tramonte: Giraudo è uno degli investigatori utilizzati
dalla Procura. Oppure… questo che ho citato è a pagine
228),
poi,
Colloquio
a
pagina
229
Giraudo/D’Anna
e
troverete
Tramonte
due
sul
cassette:
programma
di
protezione tra i due nel 1998. Ed infine, a pagina 230,
troverete
cassette
audio/cassette
Tramonte,
registrazione
registrazione
colloquio
telefonica,
colloquio
Giraudo/Botticelli
Giraudo/
e
Tramonte.
Botticelli è un altro investigatore, altro ufficiale di
P.G. E quindi, a pagina 230 e, poi, ancora, a pagina
231: nastro magnetico contenente la registrazione di due
colloqui
telefonici
produzione
in
Giraudo/Tramonte.
particolare
c’è
Su
questa
nostra
precisa
opposizione.
È nota - qualche parola solo per i signori Giudici Popolari: a
noi
tecnici
Sezioni
è
Unite
sufficientemente
28
maggio
2003,
noto
–
Torcasio,
la
sentenza
nella
quale
(signori Giudici Popolari) è stato chiarito che cosa è
una intercettazione e che cosa è una registrazione di
una conversazione telefonica. E si è detto: per quanto
riguarda
le
disciplina
seguenti,
intercettazioni,
codicistica
e
a
prevista
determinate
sono
dagli
condizioni,
soggette
articoli
se
alla
266
e
debitamente
autorizzate, trascritte, eccetera, sono utilizzabili nel
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
87
processo.
La
Corte,
problema
non
poi,
delle
ha
dovuto
affrontare
intercettazioni,
ma
il
delle
registrazioni tra presenti. Tra presenti, cioè tra due
soggetti,
uno
registra
la
Unite,
che
della
quali
(all’insaputa
conversazione.
è
Giurisprudenza,
la
ha
dell’altro)
E la
Cassazione a
Sezioni
massima
espressione
della
chiarito
che
questo
tipo
di
registrazioni non sono utilizzabili perché violano tutta
una serie di norme del Codice di Procedura; non sono
utilizzabili perché uno dei colloquianti è un operatore
di
Polizia
Giudiziaria
forme
Giudiziaria
può
previste
e
acquisire
dal
l’Ufficiale
le
notizie
di
Polizia
soltanto
nelle
Codice. E, quindi, attraverso una
verbalizzazione; poi, se si tratta di persona indagata o
imputata, con l’assistenza del Difensore. In ogni caso,
definitivamente,
la
Cassazione
ha
detto:
“Queste
registrazioni non sono utilizzabili”. Anzi ha anche un
po’,
tra
virgolette,
investigativa,
che
bacchettato
si
utilizzava
questa
da
pratica
molto
tempo,
dell’investigatore il quale gira con un registratore in
tasca
essere
e
fa
parlare
registrate,
le
persone.
rilasciano
Le
quali,
dichiarazioni
ignare
che
di
forse
non avrebbero voluto rilasciare, che forse non dovevano
rilasciare,
rilasciarle
garanzie
senza
a
essere
determinate
difensive.
avvertiti
che
condizioni,
Pertanto
quindi
queste
potevano
con
le
audio/cassette
contenenti le registrazioni tra Giraudo e Tramonte non
sono utilizzabili: e su questo c’è ferma opposizione.
Noi peraltro, poi… io evito, signor Presidente, di produrre
questo volume, anche perché non è un unico volume: ne ho
tanti altri. Ma proprio rifacendomi a quello che diceva
il
professor
Ronco,
qui
o
facciamo
un
processo,
o
scriviamo la storia: se vogliamo scrivere la storia, noi
seguiamo
il
non
condivisibile,
la
non
condivisibile
impostazione del Pubblico Ministero e mettiamo dentro la
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
88
stampa, perché anche in questo faldone di documenti… di
elenco (non di documenti), in questo elenco di documenti
la maggior parte di essi è costituita da articoli di
giornale. E su questo c’è opposizione. Non perché si
tratti di stampa di Sinistra o di Destra: guarda caso è
solo stampa di Sinistra. Ma qua non facciamo politica:
qui facciamo i processi. Allora, se vogliamo mettere la
stampa
di
sinistra
io
vi
porto
tutta
la
stampa
di
Destra: ne ho a tallonate! Possiamo portare gli articoli
di stampa che parlavano di Delfino, bene o male, negli
anni:
perché
Delfino
–
come
altri
uomini
che
hanno
occupato posizioni importanti nella storia italiana sono stati sempre sotto i riflettori dei mass media,
della
stampa
e
di
tutti.
Quindi
Servizi
Segreti,
Morabito contro Delfino, parola per parola: “Credete a
me o credete a lui?”. Ma come fa? Come faranno, signor
Presidente,
i
Giudici
Popolari
a
doversi
formare
un
convincimento nel bene o nel male leggendo gli articoli
di giornale? Io ricordo, da giovane Avvocato, che una
volta pensavo di risolvere un processo con un articolo
di giornale ed il Presidente mi ha subito stoppato e mi
ha detto: “Avvocato, posi quel giornale! Qui facciamo i
processi,
non
ci
occupiamo
di
sentito
dire”.
Perché
quello che un giornalista qualunque, anche autorevole
scrive,
è
o
una
sua
opinione
portiamolo
a
testimoniare;
o
correnti nel pubblico, e come
mi
insegna,
c’è
un
personale,
ha
ed
raccolto
allora
le
voci
- signor Presidente - lei
preciso
divieto
di
legge
per
acquisire le voci correnti nel pubblico.
Quindi
per
chiudere
su
questo
argomento,
c’è
opposizione,
naturalmente all’acquisizione di tutti i giornali, di
tutti gli articoli, di tutti gli estratti di articoli
che
la
evitando
Procura
di
propone.
produrre
il
Noi,
a
libro
nostra
e
gli
volta
però,
altri,
e
riservandone la produzione ad un momento più opportuno,
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
89
con l’augurio e confidiamo effettivamente che la Corte e
lei,
signor
ufficiosi
Presidente,
dettati
dal
usando non
Codice,
ma
soltanto i
anche
il
poteri
prudente
apprezzamento, per riportare questo processo nei suoi
binari
normali.
Nei
suoi
binari normali!
Paliamo dei
fatti relativi al capo d’imputazione: non parliamo della
fuga di Kappler da Gaeta, non parliamo del sequestro
Cirillo,
non
parliamo
del
caso
Moro,
non
parliamo
dell’omicidio Calabresi, non parliamo di un tale Antonio
Mirta, che il generale Delfino avrebbe infiltrato nelle
Brigate Rosse. Perché la storia è una storia fasulla,
questa storiella Delfino/Brigate Rosse e, invece, storia
vera (e la troverete nel libretto personale di Delfino)
il Generale Delfino, dopo la uccisione dell’onorevole
Moro
fu
convocato
dall’allora
Ministro
della
Difesa
Attilio Ruffini, che noi abbiamo indicato come testimone
per attenerci ai fatti, fu inviato negli Stati Uniti e
poi in giro per il mondo come addetto militare presso le
Ambasciate, per ragioni di sua sicurezza personale. E
fuori dell’Italia è rimasto per dieci anni. Allora, se
questa
è
storia
vera
e
noi
il
Ministro
Ruffini
lo
abbiamo indicato come testimone, a conferma (ma dovrebbe
questa
circostanza
risultare
anche
dal
libretto
personale) non si comprende il motivo per cui - come ha
detto l’Avvocato Franchini - prendiamo dal SISMI tutti i
fascicoli personali, non solo di Delfino, ma di tante
altre
persone,
che
riguardano
dieci anni dopo,
venti
anni dopo Piazza della Loggia. Ma che cosa speriamo di
trovare in questi fascicoli? Oppure, se c’è qualcosa,
prendiamo
quel
qualcosa
e
utilizziamo
solo
quel
documento se è utile, se è rilevante; ma non spendiamo
milioni
di
Presidente,
fotocopie!
è
Questo
processo,
signor
composto da 800.000 pagine! Sono mille
volumi da 800 pagine: una biblioteca che potrebbe stare
in quest’aula. Io mi domando, anzi vi domando: ma come
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
90
farete
voi,
se
non
restringiamo,
se
non
portiamo
il
processo all’essenziale, all’osso? Come farete a capirci
qualcosa?
Qui
si
sono
invertite
le
posizioni.
Generalmente è la Difesa che cerca di creare una cortina
di
nebbia
per
allontanare
il
Giudice
dalla
verità,
dalla realtà: qui stiamo facendo il contrario. Qui è la
Procura che ci ha sommerso di carte, nelle quali, signor
Presidente, ci siamo persi: onestamente, noi ci siamo
persi. Io che cosa sono “le salsicce di Francoforte” non
lo so: lo chiederò a qualche storico, ma deve essere uno
storico più grande di me, e non sono giovane. Altrimenti
non se ne esce da questa situazione.
Noi
produciamo,
quindi,
oltre
alla
copia
dello
stato
di
servizio del generale Delfino, la copia del suo libretto
personale e, poi, alcuni provvedimento giudiziari che la
Procura
non
ha
indicato
ma
che
noi
riteniamo
utili;
produciamo poi una lettera dell’Avvocato Peronetti di
Monza del dicembre 1997 (Delfino già era iscritto nel
registro
degli
indagati),
la
copia
di
una
lettera
dell’Avvocato Tramacele, che indichiamo entrambi a prova
contraria. Quindi se la signora vuole indicare questi
nomi
a
prova
contraria:
Avvocato
Luigi
Peronetti,
Avvocato Giorgio Tramacele. Poi la copia di una missiva,
lettera indirizzata all’attenzione del Generale Delfino
da parte di una delle Parti Civili, Manlio Milani, il
quale - intervenuto ad una trasmissione - parlò in un
certo
modo
del
Generale Delfino,
in
maniera alquanto
offensiva, a parere del Generale, il quale adottò delle
iniziative giudiziarie nei confronti del Milani, attuale
Parte Civile, e nell’àmbito di questa controversia, poi,
il Milani ritenne doveroso e giusto inviare una lettera
al Generale Delfino, che è del 1997. Questo – diciamo per fronteggiare quel tentativo di dipingere il Delfino
come
un
malfattore.
Ed
in
questa
lettera,
Milani
dichiara che il suo intervento alla trasmissione “voleva
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
91
essere
soltanto
una
denuncia
politica
contro
le
interferenze e lo sviamento delle indagini. In realtà le
espressioni usate non riflettono il mio pensiero, come
dimostrano venti anni di intervento, per questo la prego
di voler accettare le mie più sentite scuse, sia come
uomo
che
come
ufficiale
dei
Carabinieri
impegnato
nell’accertamento della verità. Sono certo che anche lei
potrà riconoscere la vicenda della strage di Brescia…
eccetera,
Civili,
quando
eccetera”.
stranamente,
Delfino
indagati,
aveva
era
Fatto
oggi
già
sta
che
costituita
iscritto
ritenuto
una
di
delle
Parti
nel
1997,
registro
degli
però
nel
chiedergli
pubblicamente
scusa.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocato, a proposito dei testi a
prova contraria, che sono l’Avvocato Luigi Peronetti e
l’Avvocato Giorgio Tramacele…
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Sì.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Su che circostanza specifica? Forse
mi è sfuggito.
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
circostanza,
DIFENSORE
Presidente,
cioè
–
LUPONIO:
sulle
Su
questa
circostanze
tutte
dedotte dai Pubblici Ministeri. Vi risparmio la lettura,
è
lunghissima:
così
come
ha
ricordato
il
collega
Forzani, anche questo è un atto…
INTERVENTO
DEL
quanto
PRESIDENTE:
riguarda
la
Sì,
perché
richiesta
sa
di
che,
mentre,
ammissione
per
prove
testimoniali valgono i presupposti, i requisiti del 187
e del 190, una volta superato questo, la prova contraria
è doveroso purché attenga al capitolo di prova e al
teste che è stato ammesso. Quindi noi nel momento… e
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
92
quindi deve trovare la corrispondenza, sennò…
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Ha perfettamente
ragione. Facciamo così, Presidente. Consideri questa una
produzione
documentale.
La
considera
una
semplice
produzione documentale: lettera dell’Avvocato Peronetti,
lettera dell’Avvocato Tramacele e lettera dell’Avvocato…
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Quindi,
come
questa, la potremo
valutare nel loro contenuto.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Poi produciamo
copia
di
denuncia querela
Repubblica
Delfino
inviata
alla Procura
della
al Tribunale di Roma nel 1995 da parte di
Antonio;
produco
copia
della
sentenza
contro
D’Avanzo Giuseppe e Scalfari Eugenio, nella rispettiva
qualità di cronista de La Repubblica e Scalfari quale
direttore
secondo
del
cui
quotidiano,
Delfino
‘Ndranghetista,
D’Avanzo
e
in
era
eccetera,
Scalfari
relazione
un’importante
eccetera
furono
alla
famiglia
perché
condannati
vicenda
entrambi,
(io
questo
processo l’ho vissuto in prima persona) per diffamazione
a
mezzo
Condannati
stampa
ad
nei
una
confronti
pena
di
pecuniaria
Delfino
ed
anche
Antonio.
ad
un
risarcimento del danno, che il Tribunale considerò in
una certa misura. Sono sentenze, poi, confermate anche
dinnanzi alla Corte di Cassazione: e produciamo anche
queste
sentenza.
Produciamo,
altresì,
un
decreto
di
archiviazione del dottor Piffer di Milano del 1994, una
archiviazione del G.I.P. Dottoressa Mulliri di Roma nei
confronti di Delfino Francesco del 2004, archiviazione
del Pubblico Ministero dottoressa Cusano del 2004, una
opposizione alla richiesta di archiviazione e relativa
archiviazione, invece, concessa dal G.I.P. di Roma in
relazione alla vicenda che riguardava Delfino ed il noto
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
93
Francesco Pazienza, il quale si era sentito diffamato da
Delfino in un suo articolo o libro, ed il G.I.P. ha dato
torto
al
querelante
ed
opponente
in
archiviazione,
Francesco Pazienza che dalle cronache sapete chi è.
Poi
produciamo
copia
Repubblica
della
denuncia
alla
Procura
della
di Venezia più 22 allegati dell’11 marzo
1997, presentata da Delfino al dottor Casson e rimessa
per
conoscenza
al
Consiglio
Superiore
della
Magistratura: si tratta della denuncia che il Generale
Delfino presentò in ordine alle modalità investigative
di un Capitano dei Carabinieri che collaborava con la
Procura di Brescia in ordine al quale -sulla rilevanza
di questa circostanza - abbiamo anche indicato in prova
diretta il P.M. di Milano dottoressa Padella, la quale
in sede di Commissione Parlamentare di inchiesta ebbe a
riferire e a ricordare che ella stessa, che utilizzava
questo ufficiale dei Carabinieri, dovette reclamare sui
metodi investigavi che il P.M. Pradella di Milano ha
definito inquietanti, e chiese al Capo della Procura di
esonerare
questo
proseguire
queste
vicende,
il
ufficiale
dei
indagini.
Generale
In
Delfino
Carabinieri
relazione
aveva
a
dal
queste
presentato
una
denuncia al Giudice Casson, che poi è stata trasmessa a
Brescia
per
competenza,
archiviazione.
Ma
questo
e
poi
solo per
c’è
stata
ricordare
un
una
fatto
storico: non abbiamo motivo in questa sede di reclamare
alcunché sull’archiviazione, alla quale peraltro venne
fatta
anche
opposizione.
Faccio
rilevare
una
sorta,
diciamo, di incompatibilità di questa vicenda nel senso
che
l’archiviazione
Ministeri
che
venne
utilizzavano
richiesta
questo
dai
Pubblici
ufficiale
dei
Carabinieri: probabilmente prudenza avrebbe voluto che
quella denuncia venisse affidata a dei sostituti diversi
dai primi.
Questa è la nostra produzione documentale. Concludo, signor
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
94
Presidente, richiamandomi, raccomandandomi caldamente a
lei
perché
riesca
a
riportare
ordine,
per
usare
un
termine militare, e disciplina in questo processo, per
poterlo fare nei tempi – come ha esordito il collega
Fares - l’onorevole Rauti ha 82 anni; Delfino non è un
giovanotto nemmeno lui, ne ha 72 e non è ben messo in
salute. Però mi ha promesso (ed io vi trasferisco questa
promessa) che lui verrà davanti a voi quando sarà il
momento
opportuno.
Ma
la
preghiera
calda,
pressante,
sentita che noi rivolgiamo è quella che questo processo
duri il tempo necessario e non oltre: non è possibile
ascoltare
1.200
testimoni.
Richiamo
solo
questo
dato
storico a conoscenza di molti e, poi, concludo il mio
intervento. In Calabria è stato celebrato il cosiddetto
processo Olimpia. Il processo Olimpia è un processo alla
'Ndrangheta calabrese, che riguardava un arco di tempo
molto
lungo,
di
circa
quindici
anni:
imputati
200
e
passa imputati. Il processo è durato alcuni anni, ma non
sono
stati
sentiti
1.200
testimoni,
ne
sono
stati
sentiti al massimo 300/350, non di più. Questa sentenza,
poi, vi sarà utile: probabilmente non perché la Corte ha
limitato
il
numero
dei
testimoni;
respingere un altro teorema
Destra
eversiva
era
vi
sarà
utile
per
accusatorio, secondo cui la
collegata con
la 'Ndrangheta, la
'Ndrangheta era collegata con Delfino, ecco che fila il
discorso
che
Delfino,
attraverso
la
‘Ndrangheta
è
arrivato alla Destra eversiva ed aiutava a mettere le
bombe.
Contro
Contro
chi?
Delfino
chi,
Contro
voleva
queste
di
bombe,
loro,
mettere
la
signor
contro
bomba
i
dove
Presidente?
Carabinieri.
stavano
i
Carabinieri. Questo è un dato storico, che tutti ben
sanno. Io sto ancora aspettando un risposta da qualcuno
che mi spieghi come si giustifica questo contrasto, come
è
possibile
che
questo
signore,
Delfino,
volesse
ammazzare i Carabinieri. Questo mostro. Voi che siete
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
95
bresciani
sapete
bene,
Piazza della Loggia
voi
Giudici
Popolari,
che
in
i Carabinieri stavano sempre sotto
il porticato ed i manifestanti…
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO: (Le
parole di seguito dette risultano incomprensibili perché
fuori microfono).
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DI
PARTE
CIVILE
-
SINICATO:
(Le
parole di seguito dette risultano incomprensibili perché
fuori microfono).
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Comunque
abbiamo
capìto
qual
è
l’osservazione, poi la spiegherò eventualmente in Camera
di Consiglio, se qualcuno la chiederà.
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – LUPONIO: Bene. Allora,
produciamo i documenti di cui all’elenco e concludiamo
opponendoci
Procura,
con
documentale
a
tutte
le
richieste
particolare
di
cui
ho
riferimento
parlato
formulate
alla
prima;
dalla
produzione
chiediamo
di
sentire a prova contraria soltanto il dottor Vittorio
Feltri, attuale direttore di Libero. Quanto meno, signor
Presidente,
sentire
Vittorio
Feltri
sui
pentiti
e,
quindi, a prova contraria sui pentiti che riferiscono
negativamente
su
Delfino
Antonio
e
Francesco,
riservandoci all’esito della istruttoria dibattimentale.
Ho concluso, la ringrazio per l’attenzione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Se è una questione d’ordine… sì.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
96
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DOTTOR DI MARTINO:
Io
chiederei
che
l’Avvocato
lei
Difese,
Franchini,
come
si
correttamente
esprimano
tutte,
ha
fatto
tanto
per
mettere alle spalle questa problematica, sulla questione
dell’acquisizione
dei
verbali
di
cui
all’allegato
perché
è
una
questione
non
indifferente,
credo…
A
completamente
del
discorso,
parliamo
più,
se
all’acquisizione
possono
anche
addirittura
in
e
quindi
poi
esprimersi
toto
dei
non
C,
non
ne
in
ordine
due
vecchi
procedimenti relativi al MAR e alla strage di Piazza
della Loggia, cioè
richiesta che formulai a suo tempo,
in maniera che, insomma, si abbia un… siccome non ho
sentito più gli altri…
INTERVENTO
DELL’AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
Io
non
ho
espresso il consenso, mi sono riservato. Riservato dopo
avere sentito le vostre eventuali opposizioni.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
interruzione
fino
Adesso
alle
procediamo
14.30,
con
ordine,
dopodiché…
salvo
recuperare, poi il parere su queste richieste che ha
fatto
il
Pubblico
Ministero
per
quanto
riguarda
l’acquisizione degli atti dei processi, ma soprattutto
MAR
e
sui
Loggia.
due
processi
L’Avvocato
principali
Franchini
si
di
era
Piazza
della
riservato,
e
l’Avvocato Bortoluzzi, su questo allegato C. Comunque la
parola
poi
Difensori
sarà
degli
data
agli
altri
due
ultimi
due
imputati.
Difensori,
Dopo
ai
sentiremo
eventualmente chi vuol prendere la parola e, poi, vi
chiederò un minuto di attenzione per invitarvi a fare
qualche cosa che mi sembra utile, e dopo vedremo come
comportarci. Quindi ci rivediamo tra tre quarti d’ora da
adesso.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
97
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO:
Allora, io cercherò di essere brevissima, nel senso che i
Difensori
che
sollevato
questioni
d’interesse.
mi
hanno
che
Per
documentali
di
preceduto,
peraltro,
hanno
anche
riteniamo
siano
quanto
cui
ha
noi
riguarda
fatto
le
produzioni
richiesta
il
Pubblico
Ministero e di cui all’elenco di 250 pagine che tutti
noi abbiamo e con il quale abbiamo fatto una particolare
fatica ad analizzare tutti i documenti di cui il P.M. ha
chiesto effettivamente la produzione, anche perché non
si tratta di
tratta
documenti singoli ad ogni voce, ma si
spesso
di
faldoni
di
documenti,
per
cui
ogni
voce, in realtà fa riferimento a faldoni che contengono,
a loro volta, una sfilza di documenti differenti. Quindi
è
di
particolare
fatica
anche
la
consultazione
dell’elenco e, soprattutto, decidere se tali documenti
siano o meno documenti che hanno diritto all’accesso al
fascicolo del dibattimento.
Per quanto ho potuto vedere e, ripeto, purtroppo io non ho un
elenco
dettagliato
effettivamente
è
di
alcuni
stato
di
atti,
proprio
particolare
perché
difficoltà
consultarlo, se sarà necessario ovviamente lo preparerò,
ma quello che ho potuto vedere immediatamente è che, nel
momento in cui vi è richiesta di produzione documentale,
e vi è l’indicazione del faldone nel quale la produzione
è contenuta, se poi si va effettivamente a guardare la
produzione stessa, si trova non solo il documento che ha
diritto ad entrare, a mio giudizio, nel fascicolo del
dibattimento,
ma
tendenzialmente
purtroppo
sempre
i
documenti
preceduti
da
sono
relazioni,
annotazioni, note, non so bene come chiamarle, redatte o
dai
ROS
o
comunque
da
ufficiali
di
P.G.
che
danno
spiegazioni del documento stesso, offrono opinioni in
relazione
quelle
che
al
documento
sono
le
stesso
loro
e,
quindi,
presunzioni
in
esprimono
ordine
al
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
98
documento stesso. Quindi, in maniera generica e generale
oggi,
perché
purtroppo
non
mi
è
possibile
farvi
un
elenco in questo momento (se necessario, ripeto, basta
prendere… e li indico uno ad uno), io chiedo che non
facciano ingresso nel fascicolo del dibattimento tutte
le relazioni o annotazioni, o note che siano, perché è
difficile
anche
dare
una
definizione,
che
precedono
tutti i documenti di cui il P.M. chiede la produzione.
Per quanto mi riguarda, ho potuto verificare che sia nelle
varie
pagine,
dell’elenco
pagina
30
io
del
sino
faccio
Pubblico
ad
riferimento
Ministero:
arrivare
alla
a
alle
pagine
partire
pagina
157
alla
ci
sono
indicazioni di documenti che indubbiamente hanno diritto
di
ingresso,
ma
che
regolarmente
sono
preceduti
da
relazioni di servizio, che invece non hanno diritto di
ingresso. Per esempio, si parla di tale Del Vecchio e,
anche in questo caso, a pagina 156, vi è una relazione
sempre dei ROS che illustra chi sia questo Del Vecchio,
che cosa mai è successo e, soprattutto, perché questo
Del Vecchio è o meno rilevante all’interno di questo
procedimento. Io credo che, in realtà, le opinioni e la
rilevanza, quella che è la spiegazione in relazione al
documento la daranno – se è possibile - gli ufficiali di
P.G. (che so che sono stati tutti citati, non solo dalla
Difesa, ma anche dai Pubblici Ministeri) e le eventuali
opinioni, le eventuali deduzioni le farà, se necessario,
la Corte. Non certo dobbiamo stare a quelle che sono le
opinioni degli ufficiali di P.G. che si sono occupati
delle
indagini
e
che
hanno,
quindi,
trasmesso
i
documenti alla Procura con le loro deduzioni all’interno
di
queste
appunto
loro
che
non
relazioni,
vengano
di
cui
acquisite
chiedo,
al
sin
d’ora,
fascicolo
del
dibattimento.
Per quanto riguarda, poi, la questione della produzione al SID
di
Maurizio
Tramonte,
quindi
alle
famose
veline,
mi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
99
associo a quanto chiesto dall’Avvocato Ronco, cioè che
le
veline
non
dibattimento,
l’Avvocato
facciano
così
Ronco
ingresso
come
ha
(e
non
nel
tedio,
depositato
fascicolo
del
nel
che
memoria)
senso
mi
rifaccio
quindi alle motivazioni del professor Ronco.
I
Pubblici
Ministeri,
trascrizione
di
particolare
–
poi,
hanno
fatto
intercettazioni
per
quanto
richiesta
telefoniche,
mi
riguarda
in
-
di
modo
alcune
intercettazioni telefoniche che arrivano dalla Procura
di Matera, e sono le prime dell’elenco che riguardano
Maurizio
Tramonte.
intercettazioni
Io
chiedo
telefoniche
anche
che
vengano
queste
dichiarate
inutilizzabili, in quanto il decreto che le ha disposte
non dà conto dei motivi per i quali vengono effettuate
non nei locali della Procura, ma vengono effettuate nei
locali
della
riguarda
Polizia
quelle
Giudiziaria.
Quindi,
intercettazioni,
chiedo
dichiarate inutilizzabili e, quindi,
cui
il
Pubblico
produzione
Ministero
documenti
del
fa
per
che
quanto
vengano
anche il faldone a
riferimento
procedimento
di
nella
Matera,
che
contiene ovviamente le intercettazioni, chiedo che le
intercettazioni
non
vengano
prodotte
proprio
perché
inutilizzabili.
Per quanto riguarda, invece, la nostra richiesta di prove, noi
abbiamo
depositato
l’ammissione
su
una
lista testi,
tutte
le
di
circostanze
cui
chiediamo
che
abbiamo
indicato, abbiamo, poi, fatto richiesta di perizia (ma
lo ha fatto già il Pubblico Ministero, quindi la faccio
a mia volta) sulla fotografia che è stata depositata dal
collega Ricci, la fotografia del momento immediatamente
successivo
all’esplosione
in
Piazza
Loggia,
e
–
per
quanto riguarda la lista testi – brevemente la nostra
lista
testi
comprende
circa
100
testimoni,
che
sono
ovviamente gli operanti che abbiamo tutto l’interesse di
sentire. Ci sono, poi, una serie di personaggi che erano
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
100
noti a Brescia in quanto appartenenti alla Destra della
nostra città; ci sono, poi, persone che hanno avuto a
che fare con Ermanno Buzzi, che dipingeranno quella che
è
la
figura
parleranno
Anni
di
di
Ermanno
quello
Settanta
e
di
Buzzi;
che
era
quello
altre
persone
Maurizio
che
era
che
Tramonte
Maurizio
ci
negli
Tramonte
negli Anni Novanta, e di quello che è Maurizio Tramonte
negli Anni attuali.
Abbiamo, poi, una richiesta di produzione documentale: abbiamo
un elenco di documenti di cui chiediamo la produzione ed
abbiamo anche i documenti nel senso che i documenti non
sono
molti
e
chiediamo
di
che
che
ha
a
possiamo
produrre
fare
produrli
una
con
direttamente.
comunicazione
un
testimone
Noi
dell’Alitalia
che
noi
abbiamo
citato, tale Corrado Varini, che è colui che lavorava, o
comunque
presso
il
quale
lavorava
Maurizio
Tramonte
negli Anni Settanta e che anche i Pubblici Ministeri
indicano,
nella
loro
lista
testi,
mettendo
poi
tra
parentesi alibi di Tramonte (io fatico a capire quale
alibi,
ma
vabbé),
comunque
un
all’Alitalia, relativo al contesto
Chiediamo,
poi,
di
poter
documento
relativo
che abbiamo citato.
produrre
le
perizie
psichiatriche di Ermanno Buzzi, richiesta peraltro fatta
anche dal Pubblico Ministero. Noi abbiamo citato, poi,
nella lista testi, il professor Filippini, che è colui
che ha fatto questa perizia; chiediamo di produrre un
articolo
sempre
del
professor
Filippini
e
professor
Caldera, sempre a che fare con la figura di Ermanno
Buzzi. Produciamo, poi, un rapporto reso dalla Polizia
Cantonale di Lugano (è un atto che era nel fascicolo del
Pubblico Ministero) che ha a che fare con una società
che è stata indicata, che è indicata sulla famosa agenda
di
Ermanno
Buzzi;
chiediamo
di
produrre
anche
una
annotazione del Maggiore Scriccia, anche questa relativa
all’agenda di Ermanno Buzzi, quindi a tutte circostanze
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
101
indicate
poi
Questura
di
in
lista
Ferrara,
teste della Procura,
testi;
una
relativa
a
comunicazione
tale
della
Riccardo
Rota,
ed il certificato penale allegato
di Riccardo Rota. Chiediamo di produrre il memoriale di
Maurizio Tramonte, a firma Maurizio Tramonte: è stato
redatto il 24 maggio del 2002. Chiediamo di produrre una
delibera della Commissione Centrale, prodotta anche dal
Pubblico Ministero, relativa al programma di protezione
proposto a Maurizio Tramonte; un verbale della seduta
della
Commissione
Commissione
dottor
Stragi
D’Ambrosio
Parlamentare
nella
e
la
quale
d’Inchiesta,
sono
dottoressa
stati
quindi
escussi
Pradella,
ed
il
hanno
espresso la loro opinione anche e non solo su quella che
è
la
figura
cliniche
del
Maggiore
dell’ospedale
di
Giraudo;
Matera
delle
relative
cartelle
a
Maurizio
Tramonte e, poi, chiediamo di poter produrre una serie
di libri che ho qui con me e che hanno tutti a che fare
con
l’epoca
degli
Anni
Settanta,
eversione,
che
sono
stati pubblicati quasi tutti prima che Maurizio Tramonte
iniziasse a fare le dichiarazioni che poi ha fatto nel
corso di questo procedimento, e nei quali era chiusa una
serie
di
notizie
che
avrete
modo
poi
di
verificare
essere molto simili a quanto poi raccontato da Tramonte.
Chiediamo di produrre anche un libro che, in realtà, è
successivo
e
scritto
Mimmo
da
da
poco
pubblicato
Franzinelli,
(2008)
che
che
abbiamo
è
poi
stato
citato
anche come testimone e chiediamo, se possibile, che la
Corte d’Assise voglia acquisire presso gli archivi della
RAI
(per
noi
non
è
stato
possibile,
purtroppo)
una
cassetta contenente una trasmissione di Giuliano Ferrara
dell’11 dicembre
1997, Trasmissione Speciale Strage di
Piazza Fontana, di cui si parla in una relazione del
Maggiore Giraudo, Capitano Giraudo nel 15 Dicembre 1997.
Poi
facciamo
anche
richiesta
di
trascrizioni
di
telefonate, abbiamo un elenco anche…
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
102
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Scusi, può ripetere a questo ultimo
riguardo, a proposito della cassetta della trasmissione?
Che parla di Piazza Fontana e poi? All’interno della
quale?
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO: Certo. C’è
una
trasmissione
che
è
stata
presentata
da
Giuliano
Ferrara nel dicembre del 1997: di questa trasmissione vi
è notizia, si parla in una relazione di servizio del
Capitano
Giraudo
in
quanto
alla
vista
di
questa
trasmissione pare che Maurizio Tramonte si sia attivato
nel telefonare immediatamente a Giraudo dicendogli: “Ah,
ho
riconosciuto
in
tivù
il
famoso
Guerin
Serac”.
In
realtà, poi, se si guarda la trasmissione, l’immagine
che passa di Guerin Serac, passa con scritto il nome di
Guerin
Serac,
per
cui
non
lo
avrebbe
riconosciuto
Maurizio Tramonte, ma l’avrebbe riconosciuto chiunque.
Quindi se è vero che Maurizio Tramonte ha telefonato
dicendo: “Ah, sì, ho riconosciuto Guerin Serac”, è vero
anche che è evidente che chiunque avrebbe potuto farlo.
Quindi,
visto
che
per
noi
non
è
stato
possibile
acquisirla, chiediamo (se è possibile) che lo faccia la
Corte.
Quindi
io
depositerei
documenti,
e
la
il
nostro
nostra
elenco
richiesta
di
documenti
ed
di
trascrizione
i
di
telefonate.
Ho
dimenticato
una
richiesta
necessaria:
l’esame
dell’imputato, perdonatemi.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
103
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BERNARDI (per la Difesa
Maifredi):
Signor Presidente, Giudici togati e popolari, questa difesa
inizierà come le altre, secondo quelli che sono stati i
criteri
delle
che
hanno
altre
Parti
regolato,
e,
diciamo,
quindi,
in
la
prima
discussione
battuta
sulle
censure che verranno mosse in relazione sia alla lista
testimoniale che tanto alla richiesta di acquisizione
dei documenti da parte del Pubblico Ministero.
In
relazione
alla
quanto
delle
volentieri
fare
lista
i
testimoniale,
Parti
fatti
alcuni
Civili,
si
tanto
e
sovrappongono, ci sarebbero
da
soprattutto
poi
Procura
spesso
appunto,
perché
della
laddove
vengono
indicati determinati soggetti che risulterebbero essere
citati
in
relazione
a
delle
circostanze
specifiche,
ovvero al procedimento che fu celebrato anche in questa
Corte d’Assise, nel senso che all’epoca comunque erano
altri i componenti, ma comunque era la Corte d’Assise di
Brescia, nel procedimento del MAR. E, in particolare,
sarebbero: Fumagalli, Carlo ed Ettore, Borromeo Kim, lo
Spedini
Giorgio,
seguito.
In
Tartaglia
particolare,
Enzo,
Taviani
comunque,
e
questi
via
di
sono
i
nominativi dei soggetti che vedrete comunque comparire
nell’acquisita, ritengo, ormai sentenza del MAR. Perché
queste persone, ad indicazione del Pubblico Ministero
(quindi
Difesa,
non
un’indicazione
diciamo,
vuole
particolare
così
travisare),
che
questa
verrebbero
a
riferire in relazione alle circostanze che già in quel
procedimento
sono
state
apportano
nuovo
in
attuale
di
formazione
–
sviscerate.
relazione
diciamo
così
a
Quindi
quella
–
della
nulla
che
è
prova
la
che
verrà esposta a tutti voi in relazione ai fatti di cui
all’imputazione
così
tante
volte
riferita
e,
quindi,
alla strage della Loggia.
È evidente come queste persone, al di là di tutto, non abbiano
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
104
riferito altro che fatti antecedenti al 1974 e al 28
Maggio
del
1974.
Perché
dico
questo?
Lo
dico
semplicemente perché al 28 maggio 1974 queste persone
erano detenute, quindi sicuramente non potevano essere,
diciamo
così,
percezione
a
conoscenza
diretta.
Io
dei
ritengo
fatti
che,
avvenuti
pertanto,
per
queste
persone – in relazione a quelli che sono i temi di prova
che sono stati richiesti dal Pubblico Ministero, così
come dalle Parti Civili tutte,
nuovo
se
non
quello
che
già
non apportino nulla di
è
stato
recepito
nella
sentenza. Chi prima di me ha dissertato in relazione
alla possibilità, diciamo, di formarsi un convincimento
in relazione ad una prova già assunta, vi ha meglio
illustrato di quanto potrebbe fare questo Difensore come
non sia possibile rivisitare fatti che hanno già la loro
cristallizzazione nella storia attraverso una pronuncia
giudiziale. Altrimenti ci sono comunque idonei strumenti
per consentire la rivisitazione di sentenze passate in
giudicato
in
relazione
a
fatti
che
in
esse
sono
cristallizzate: sia storicamente, che ovviamente anche
per quanto attiene la responsabilità dei singoli. Ma non
può
essere
questo
processo
a
sviscerare
questi
temi
probatori, che già, una volta per tutte, altri Giudici
hanno deciso.
Pertanto, credo che sia sostanzialmente da eliminare, diciamo
così,
dalla
lista
testimoniale
l’indicazione
del
Pubblico Ministero, così come dalle Parti Civili, perché
alcune delle Parti Civili (su tutte quella cumulativa
fatta
dai
Abrandini,
colleghi
che
posso
Cadeo,
Ricci
e
indicare
a
seguire)
come
Magoni,
hanno
già
sostanzialmente – come dicevo - riferito in relazione a
quelle circostanze. Circostanze che, in qualche modo,
potrebbero anche interessare questa Corte, ma che sono
cristallizzate in una decisione che verrà sicuramente
acquisita. Pertanto io chiedo l’espulsione, diciamo, di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
105
questi testi dalle liste testimoniali che ho indicato.
Per quello che riguarda l’allegato C e, quindi, le famose
acquisizioni in blocco di tutta la documentazione che
attiene
quello
ai
del
processi
MAR),
allorquando
(ed
in
ritiene
fossero
particolare,
questo
acquisite
comunque,
Difensore,
–
cosa
che
che,
a
anche
peraltro,
viene opposta in principalità da questa Difesa - non
sarebbero
utilizzabili.
Perché?
Perché,
fondamentalmente, è la Carta Costituzionale che ce lo
dice: il 111 dice che la formazione della prova avviene
nel contraddittorio delle Parti.
cui
i
Pubblici
sostanzialmente
Ministeri
la
parte
Nel procedimento di
richiedono
(Maifredi
l’acquisizione,
Giovanni)
non
era
presente, o meglio era presente sì, ma come soggetto non
indagato.
Pertanto
assolutamente,
non
presta
all’acquisizione
il
di
consenso,
tutta
la
documentazione di cui all’allegato C.
Vado oltre: abbiamo una indicazione anche non puntuale delle
richieste di acquisizione documentali provenienti dalla
Procura, delle quali questo Difensore si stupisce. Si
stupisce e per la indeterminatezza, e per la voluminosa
sostanza
Alcuni
secondo
che
atti,
indicazioni
forse
quella
Ministero,
casella
queste
che
inopportunamente,
che
ci
particolare
danno
è
sono
l’indicazione
faceva
nel
con
appunto
suo
una
introdotti
del
Pubblico
riferimento
foglio
delle
riga.
ad
una
produzioni
documentali, potrebbero già essere stati acquisiti. Per
questo
io
chiedo
già
da
ora
l’espunzione
e,
in
particolare, io faccio l’indicazione a pagina 2 delle
produzioni
all’ultima
documentali
riga,
del
25/11/1994,
Pubblico
“trasmissione
Ministero,
ai
ROS
verbali di perquisizione e sequestro Maifredi”. Questo
Difensore che da queste indicazioni riteneva che fossero
materialmente i verbali di perquisizione
e sequestro, e
non subdolamente una relazione di servizio che questi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
106
accompagna,
come
già
dicevo
molto
più
puntualmente e
compiutamente i colleghi che mi hanno preceduto, hanno
spiegato a loro signori quale sia la diversità tra un
atto irripetibile ed un atto che, invece, dovrà essere
eventualmente
Pubblico
esposto
Ministero
e
dalla
veste
che è
potrà
riferire
indicata
anche
in
dal
ordine,
eventualmente, a determinate circostanze che in quella
relazione di servizio sono indicate. Certo è che, in
questa
fase
ed
in
questo
momento
non
è
possibile
acquisirli al fascicolo del Pubblico Ministero sic et
simpliciter, così, semplicemente perché è un documento.
Non è un documento: è un documento che contiene delle
valutazioni, non delle percezioni. E, di conseguenza, io
ne chiedo già da ora l’espunzione.
In relazione sempre alla produzione documentale, alla pagina
successiva,
a
pagina
3,
“6/12/1994,
trasmissione
ROS
materiale sequestrato a Maifredi”. Si pensa che possa
ipotizzarsi
che
si
tratti
del
verbale
di
sequestro
piuttosto che del verbale di perquisizione e, no, invece
anche qui abbiamo sottaciuta una relazione di servizio
che illustra e fa delle deduzioni. Perché quello che non
si chiede al teste è di fare delle deduzioni. In questi
documenti,
bene
o
male,
sono
contenute
numerose
e
curiose, deduzioni, per cui anche in relazione a questo
documento, 6/12/1994, se ne chiede l’espunzione perché è
proprio
lo
confluito
dicasi
per
stesso
nel
Pubblico
fascicolo
quella
Ministero
del
successiva,
a
firme
dibattimento.
che
però
Lo
che
è
stesso
l’indicazione
successiva, sempre 6/12/1994, nella riga 2 della pagina
3, è una trasmissione del ROS di materiale sequestrato
da Maifredi. Siamo sempre nella stessa situazione: certo
se
Giraudo
sicuramente
è
stato
citato
dal
Pubblico
Ministero, lui ci riferirà sul punto e nessun dubbio
avremo su quello che ci riferirà e le modalità che ci
riferirà.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
107
Andiamo avanti, a pagina 10: abbiamo un documento, 5/10/2001,
“trasmissione dal ROS, missiva 4/10/2001, Stato Maggiore
della Difesa” in ordine a qualche cosa ed abbiamo un
teste che è quello che forma l’atto. Quindi non abbiamo
bisogno che ci sia il documento: vorremmo sentire il
teste
che
è
dello
Stato
Maggiore
della
Difesa,
Granatiero, è indicato, è firmatario. Quindi credo che,
assolutamente, non ci sia nessuna problematica laddove
il
teste
verrà
a
riferire
ed,
eventualmente,
ad
acquisire anche questa indicazione.
Lo stesso dicasi… no, pardon! Qui purtroppo non è “lo stesso
dicasi”:
qui
siamo
di
nuovo
nella
situazione
dello
scritto anonimo, dello scritto che non ha un riferimento
relativamente
ad
una
persona.
Vi
sto
dicendo
della
pagina 113 e l’atto è il documento del 18/6/1994 (la
data), “Giovanni Maifredi, SISMI”. All’interno di questo
è un fascicolo di oltre 300 pagine con una narrazione
bellissima da parte di un soggetto che non conosciamo e
non potremo conoscere, di tutto quello che è il processo
MAR.
Perbacco!
Credo
che,
tutto
acquisiscono gli atti del MAR,
sommato,
o
si
ma il Nicolò Colosio dei
tempi che mi fa la relazione puntuale di quello che è
accaduto,
onestamente,
non
è
possibile
sentirlo.
Soprattutto laddove tutti questi documenti non portano
una firma, una che è una. Quindi per tutto quello che
riguarda
questo
fascicolo
SISMI,
ovviamente
riservate
veline,
indicazioni
particolari,
ritagli
sia
di
giornali presi nelle più disparate testate, peraltro non
riportate, per cui c’è soltanto il ritaglio di giornale,
ma neanche il giornale a cui possiamo far riferimento,
per
sentire
le
persone,
che
eventualmente
avessero
scritto qualcosa di corretto, o qualcosa di sbagliato
sul
punto.
Maifredi,
carità!
Stesso
Questura
dicasi
Brescia:
il
19/10/1994,
sempre a
pagina
Giovanni
113.
Per
Questa Difesa non ha nessun problema a dire:
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
108
“Sì, acquisiamo una parte di questa documentazione”, ed
in particolare il verbale di perquisizione e sequestro
14/11/1986 della Digos di Genova. Perché quello è atto
irripetibile,
ma
nel
mare
magnum
di
500
pagine,
due
erano le pagine da indicare. Così come questo Difensore
è riuscito a rilevarle, credo che fosse possibile per
chiunque e, quindi, una indicazione puntuale credo che
sia fattibile.
Stesso
dicasi
per
onestamente?!
un
altro
Potrebbe
documento
essere
D.C.P.P.
Direzione
che
io
Centrale
di
Polizia, però non so dare una spiegazione precisa della
provenienza, quindi credo che tutto questo fascicolo,
perché sono tutti voluminosi i fascicoli,
non debba
essere indicato. 22/10/1994, Ros Roma, Giovanni Maifredi
(e
qui
cominciamo
con
la
sovrabbondanza):
viene
acquisita tutta la documentazione dei vari uffici, più e
più volte. Questo era
a Genova, Dipartimento Militare,
Genova Carabinieri Sestri Levante, Commissariato Polizia
di
Chiavari;
successivamente
di
nuovo
Questura
a
Brescia, qui limitatamente ad una foto. Se una foto è
necessaria di Giovanni Maifredi dell’epoca, io credo che
non ci sia nessun problema per questa Difesa a farla
acquisire. Ma tutto il fascicolo che attiene a Giovanni
Maifredi, che ci racconterà di che cosa? Del fatto che
lui ha richiesto il porto d’armi per armi lunghe, per
andare
a
caccia?
Vogliamo
acquisire
questa
documentazione? Non credo che sia utile e pertinente a
questo
processo.
Maifredi
insiste
Vogliamo
nel
chiederci
richiedere
perché
una
Giovanni
particolare
autorizzazione da parte degli uffici di Polizia? Quale
può
essere
(queste
decine
capire
il
contributo?
richieste
di
la
anni
Perché
provenienti
dopo
rilevanza
il
e
fatto.
si
dal
Per
l’utilità
tratta
Maifredi)
di
fatti
avvenute
cui
non
riesco
in
relazione
a
al
documento.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
109
L’ultima è a pagina 115: ROS Roma. E di nuovo ricomprende
tutta la documentazione dei Carabinieri di Genova, della
Stazione
C.C.
di
Lavagna
e
tanti
altri.
Anche
qui
troveremo gli atti per la richiesta, appunto, del porto
del fucile, la licenza per il radioamatore, il foglio
matricolare
del
servizio
militare.
Vogliamo
acquisire
questi atti?
Può essere utile, effettivamente? Dà un contributo a questa
Corte per il raggiungimento dell’obiettivo? Perché non
dobbiamo uscire – come si diceva – dal perimetro che ci
è dato dal capo d’imputazione nella ricerca di una prova
a carico. Non possiamo e non dobbiamo conoscere tutta la
vita di una persona. Una persona, sicuramente ognuno di
noi
avrà
un
fascicolo
che
a
lui
attiene:
potremo
prendere, allora, il fascicolo del Comune di Brescia in
cui sono state rilasciate tutte le carte d'identità o
quello del Comune di Sestri Levante con tutte le carte
d'identità, ma attiene e pertiene alla ricerca di un
filo
logico
portante
che
conduca
questa
Corte
a
pronunciarsi su questo specifico motivo, su questo tema
probatorio.
Non
genericità
credo
e
non
dell’indicazione
ritengo.
non
Peraltro
consente
a
la
questo
difensore di fare l’idonea scrematura di tutti gli atti
che
sono
cinque
contenuti.
volte,
per
Si
cui
parla
di
sono
500
gli
pagine
stessi
ripetute
atti
che
ridondanti ritornano e si ripropongono. Vado avanti. Il
12
agosto
2003:
qui
ci
sarebbe
solo
una
indicazione
limitatamente all’autobiografia di Maggi, se per questo
il difensore di Maggi ha prestato il consenso, io non ho
nessuna… con quella limitazione non ho nessun problema.
11 ottobre 2004: utenze varie in uso a Tonoli. Io credo che
questa sia una relazione di servizio che pertanto non
debba
e
non
può
avere
accesso
all’interno
di
questo
fascicolo. Per quello che attiene alle intercettazioni
telefoniche, l’unico appunto che viene in mente a questo
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
110
difensore
è
che,
al
di
là
di
quelle
indicate,
che
pianamente si accettano nella loro trascrizione, ve ne
siano tre non ascrivibili al Maifredi, ma alla signora
Tonoli Clara, che meriterebbero un minimo di attenzione,
un’attenzione
tecnica,
purtroppo
devo
tediarvi,
soprattutto per i Giudici popolari, in relazione a fatti
tecnici. Ma è un curioso modo di aggirare il divieto del
199.
Nel
senso
sollecitata
dal
che
qui
la
capitano
signora
Giraudo,
Tonoli
peraltro
viene
delegato
delle indagini sin da allora dalla Procura precedente,
viene
sollecitata
la
signora
Tonoli,
in
relazione
a
fatti che attengono alla responsabilità di una persona
che
con
l’una.
lui
Io
all’epoca
trovo
conviveva.
molto
corretto
Allora,
quello
delle
che
è
due
stato
proposto dalla Procura, in relazione alla figura della
signora Tonoli, nel senso che gli avvisi, sono stati
dati; lei ha la facoltà di astenersi dal rispondere, in
relazione
corretto
a
il
determinati
tentativo
fatti.
da
parte
Trovo
del
non
altrettanto
capitano
Girando,
molto subdolamente di aggirare questo divieto. Perché è
di
tutta
evidenza
che
il
capitano
Girando
fosse
a
conoscenza di che cosa? Del fatto che il telefono della
signora Tonoli fosse intercettato in quel momento e la
sollecitazione che promana dal Giraudo è in relazione a
domande che attengono alla responsabilità di una persona
che
all’epoca
poteva
astenersi
dal
rispondere.
E
io
ritengo che questo sia un modo subdolo, particolare, e
credo addirittura non proficuo per la stessa Procura, di
tentare di introdurre questi temi probatori a carico del
Maifredi, che contengono in nuce proprio una nullità;
sono estremamente viziati da nullità. Quindi chiedo che
queste tre telefonate che posso indicare precisamente –
purtroppo non ho il numero di pagina – riguardano un
progressivo e una data: 3384 5/12/94; 3402 5/12/94 e
3421
del
6/12/94,
non
vengano
trascritte,
perché non
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
111
hanno
titolo
probatorio,
per
entrare
proprio
diciamo
perché
nate
nel
con
materiale
una
nullità
evidente, chiarissima, al loro interno. Quindi vengono
espunte da questo elenco. Per il resto non c’è nessuna
opposizione in relazione alle acquisizioni, diciamo, e
alle trascrizioni delle telefonate altrimenti indicate e
facenti riferimento al mio assistito Maifredi.
Dopo queste censure questo difensore è costretto a fare una
censura a sé stesso. E’ evidente al Presidente e ai
signori che compongono questa
Corte
d’Assise
che
la
lista testi per un fortuito errore, diciamo così, di un
meccanismo
nella
informatico
cancelleria
è
purtroppo
della
Corte
stata
consegnata
D’Assise
in
ritardo
rispetto a quello che è il termine dei … giorni liberi.
Non c’è nessun problema in relazione a questo perché
grazie
ad
un
legislatore
avveduto,
il
sottoscritto
difensore può richiedere l’ammissione ai sensi del 495
perché trattasi di tutti i testi che sono in controprova
in
relazione
errore
a
fortuito,
avveduto
che
ai
determinate
ribadisco,
sensi
del
circostanze.
ringrazio
495
dà
È
stato
un
il
legislatore
la
possibilità
nuovamente di indicare testi in controprova, peraltro
tre sono già testi che sono indicati direttamente dalla
Procura, quindi si tratterebbe semplicemente di un mero
controesame
formazione
che
della
viene
prova
per
e
legge
faccio
in
relazione
riguardo
a
alla
Bonardi
Giovanni, Foresti Virgilio, Del Giacco Antonio, per i
quali comunque questo difensore richiede ai sensi del
495 in controprova, in relazione a quella che è la lista
testimoniale depositata dal Pubblico Ministero; Bonardi
verrà
sentito
Ministero,
sulla
così
come
circostanza
richiesto
della
dal
conoscenza
Pubblico
tra
il
Maifredi e il Delfino, cioè come e quando eventualmente
lui saprà riferire in relazione a questa circostanza. Il
Foresti riguarda una circostanza molto particolare, la
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
112
qualità
di
relazione
radioamatore
a
questo
di
in
Giovanni
controprova
Maifredi,
in
comunque
in
e
controesame, il Del Giacco Antonio in relazione a delle
telefonate che si auspica vengano trascritte e quindi si
possano leggere nella loro interezza. Irenga Alberto e
Irenga Domenico sono i figli l’uno della signora Tonoli
e
del
signor
Maifredi,
all’epoca
aveva
due
anni,
comunque credo che potesse riferire in relazione a tutta
una serie di circostanze che la Procura
ha introdotto,
in
alle
relazione
alla
vita
familiare,
capacità
economiche, a quant’altro e comunque a quanto percepito
nell’ambito familiare; l’altro, Irenga Alberto, che è il
figlio
di
Tonoli
Clara
e
il
fratellastro
di
Irenga
Alberto, perché ne porta, portano il cognome entrambi
del primo marito della signora Tonoli, e anche questo
potrà meglio del primo, perché aveva sette anni e poi
comunque, dinnanzi avrà avuto sicuramente percezione di
quanto accaduto, e quindi di questi entrambi testi se ne
chiede
a
discarico,
l’ammissione,
indicato
questi
alle
a
e
suo
testi
lo
modalità
perché
relazione
di
meglio
stesso
tempo
in
o
vita
Giuseppe
si
alle
del
in
fa
Gambatesa,
già
un’indicazione
di
capacità
signor
controprova
economiche e
Maifredi
e
della
signora Tonoli, quindi credo che sulle molte circostanze
che
sono
state
edotte
dal
Pubblico
Ministero,
anche
questo difensore abbia la necessità di richiedervi la
citazione di codesti testi.
Credo di non aver dimenticato nulla, oltre che ovviamente non
avremo produzioni documentali, credo, se non all’esito
dell’esame del signor Maifredi che sin d’ora si dimostra
disponibile a rendere davanti a questa Corte d’Assise.
Grazie.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
113
INTERVENTO DEL PRESIDENTE:
Abbiamo
finito
questo
primo
giro
di
richieste
e
di
opposizioni. Volevo soltanto dire due parole solamente
che
possano
aiutare
a
inquadrare
la
situazione.
E’
evidente che la Corte auspica che ci sia, possa essere
attraverso un incontro delle parti, di tutte le parti,
per poter utilizzare il 493 terzo comma. Naturalmente,
con il 493 terzo comma, atti contenuti nel fascicolo del
Pubblico Ministero o delle indagini difensive possono
far comporre, con l’accordo delle parti, il fascicolo
del dibattimento; quindi anche relazioni di servizio e
altri tipi di attività testimoniali e quello che voi
ritenete perizie etc. Questo è un invito che faccio e
poi mi direte se è un invito praticabile, perché se è un
invito praticabile può avere un esito anche parziale; la
Corte vi darà tempo una settimana o qualcosa, un tempo
del genere, dieci giorni o quello che sarà, per poterlo
perseguire. Se invece non è praticabile, lo dite subito,
e
quindi
problemi
ci
fermiamo
nostri.
qua,
Prima
e
poi
risolveremo
questione,
e
questo
noi
i
comporta
proprio un incontro delle parti naturalmente presso il
Pubblico
Ministero,
di
tutte
le
parti
coinvolte,
imputati e parti civili.
Secondo fatto. Noi, a parte i decreti autorizzativi che non
abbiamo e che dovremo sempre poter controllare prima di
poter far le eventuali trascrizioni, con le opposizioni
che
poi
valuteremo,
l’elenco
prodotto
dal
Pubblico
Ministero, come è stato più volte indicato dalle parti,
non ci consente di fare una valutazione; né ci consente
di
stabilire
richiedono
le
se
sussistano
norme,
sia
per
quei
i
presupposti
documenti
del
che
nostro
procedimento, sia per documenti di altro procedimento,
perché
ricordiamo
che
le
norme
che
dobbiamo
aver
presenti sono quelle 187, 190; ma poi ci sono la 234, la
235, la 238 e la 238 bis, ed ognuna di queste norme
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
114
prevede attività di un certo tipo; ad esempio il 238,
quindi atti di altro procedimento prevede un’attività
acquisitiva di atti formati nel contraddittorio delle
parti e poi prevede un’attività di utilizzazione. Poi ci
sono anche lì gli atti irripetibili; all’interno poi del
238; poi ci sono il 238 bis, sentenze. Quindi, la nostra
difficoltà è anche capire questi atti di che tipo siano;
naturalmente
benissimo
poi
voi,
raggiungere
in
un
degli
incontro,
accordi
potete
anche
compromissori;
si
cede da una parte e si ottiene dall’altra; questo, come
ha detto l’Avvocato Franchini. Nell’elenco del Pubblico
Ministero,
a
quanto
abbiamo
capito,
non
abbiamo,
dall’elenco del Pubblico Ministero, la possibilità di
controllare
il
contenuto
dell’atto,
e
quindi
non
sappiamo, abbiamo capito che ci sono atti anonimi, per i
quali c’è opposizione; ci sono atti che sono relazioni
di
servizio,
ci
sono
sommarie
informazioni,
ci
sono
documenti veri e propri. Di altro procedimento e quindi
anche qui va applicato il 238 bis, se si vuole; oppure
l’accordo nell’acquisizione. Noi non possiamo acquisire
in
toto
fascicoli
interi,
perché
non
sappiamo
soprattutto che cosa c’è dentro questo fascicolo. Quindi
l’invito
innanzitutto
al
Pubblico
Ministero
nell’incontro con le parti, ma poi di prospettare alla
Corte
che
cosa,
quale
è
l’elenco,
ma
credo
che
il
Pubblico Ministero ne fosse consapevole anche perché per
la nostra fretta di fare… fretta, c’era il processo da
fare e quindi si trattava di produrre al massimo quello
che si riusciva a fare. Quindi, adesso però abbiamo un
minimo
di
all’interno
possibilità
di
questa
in
più,
dobbiamo
documentazione,
sapere
documenti,
che
documenti ci sono, che categoria rivestono e come li si
vuole produrre. Quindi, mi pare di aver detto tutto o
quello
che
Naturalmente
è
possibile
poi,
se
non
dire
in
questo
momento.
ci saranno… naturalmente se
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
115
l’atto
è
ripetibile,
nell’ordinanza,
è
un
come
atto
che
abbiamo
è
già
ripetibile,
detto
seguirà
certe categorie; se è un documento come tale… sarà un
documento. Allora, nel momento di ammissione della prova
dovremo
valutarne
irrilevanza
o
la
pertinenza
superfluità.
o
L’accordo
la
manifesta
supera
parte
di
queste questioni ma non tutte, però metteteci ti nelle
condizioni di avere una parte concordata e nella parte
non concordata metteteci nelle condizioni di valutare se
le opposizioni reciproche sono o meno fondate.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
-
FORZANI
–
Grazie,
Presidente. Ma fin da adesso, per quanto riguarda la
posizione
di
Francesco
Delfino,
noi
riteniamo
assolutamente essenziale che venga indicata la finalità
dell’atto;
laddove
non
è
evidente.
Ora,
o
dobbiamo
decidere su un atto ogni volta, e questo lavoro ciao che
una settimana, porta via una vita; oppure l’atto deve
essere finalizzato negli stessi termini con cui è stata
chiesta la finalizzazione del testimone; perché se no,
una settimana, anche volendo non basterebbe mai.
INTERVENTO
DEL
adesso
PRESIDENTE:
dò
la
parola
Vi
dico
una
settimana
all’Avvocato
Vittorini
perché
che
–
già
l’aveva chiesta – vi dico una settimana ma, voglio dire,
il problema nostro è all’interno di queste categorie che
vi abbiamo detto, perché ogni atto ha una sua categoria,
se
è
ripetibile
è
ripetibile,
se
è
un
documento
di
questo processo ha il 234, se è un documento ripetibile
è un 235; c’è un 238; ci sono varie ipotesi nel 238; e
poi c’è il 238 bis. Naturalmente ci dovete mettere nelle
condizioni,
ciascuna
parte,
di
poter
valutare.
Naturalmente rimane sempre il canone principale del 187
e del 190: pertinenza, e non manifesta irrilevanza e
superfluità;
direi
più
pertinenza
perché
poi
la
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
116
manifesta
rende
le
cose
molto
difficili
per
noi.
Naturalmente poi ciò non toglie – e qui chiudo – che
anche un’eventuale ordinanza emessa in questo momento,
sulla
base
essere
delle
revocata,
poche
conoscenze
modificata
ed
che
abbiamo,
anche
potrebbe
potrà
essere
ritenuta la superfluità. In questo caso la norma parla
di superfluità, non di manifesta superfluità di atti che
nel corso del dibattimento capiamo che sono superflui.
Questo per inquadrare solo quello che dicono le norme e
quello che noi abbiamo capito che voi volete produrre,
perlomeno per la parte che ci è stato dato conoscere
perché per il Pubblico Ministero ci rimane questo grande
problema
dei
documenti;
soprattutto
del
singolo
documento che, o c’è l’accordo, oppure si chiede che
venga
prodotto,
indicato,
in
modo
tale
che
sappiamo
quantomeno che cosa è. Se non si vuole produrre, mi si
deve dire che categoria ha, che caratteristiche ha, è un
anonimo, è una relazione di servizio, è una lettera di
trasmissione, è un qualche cosa. E allora, in base a
quello,
sarebbe
noi
capiamo
avere
il
la
categoria.
singolo
La
cosa
migliore
documento
per
poterlo
esaminare.
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. DI MARTINO: Signor
Presidente,
accordarsi
per
quello
sull’ingresso
che
o
riguarda
meno
di
il
discorso
alcuni
atti,
di
il
problema è che abbiamo testé sentito che la difesa si
oppone
all’acquisizione
degli
atti
dei
processi
pregressi. Pertanto, di fronte a questo atteggiamento...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE
- Sì, ma anche in quello – scusi,
Pubblico Ministero – anche in quello, le norme prevedono
l’acquisizione e poi l’utilizzazione. Anche lì, in base
all’opposizione o ai consensi, si chiederà all’interno
di quelle opposizioni o in quel consenso, una richiesta
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
117
limitata
o
approvare,
in
caso
di
mancato
consenso,
quella cosa che si vuole provare. Perché la norma va a
scaloni, atti di altro procedimento in quanto sono atti
garantiti,
assunti
in
dibattimento,
Giudice,
dibattimento, incidente probatorio. Poi utilizzabilità.
L’Avvocato
Franchini
vi
ha
detto,
e
anche
l’Avvocato
Ronco, alcuni atti a cui hanno partecipato, e su quelli
c’è consenso. Quindi, bisogna anche guardare. Non è che
dice che c’è l’opposizione dell’Avvocato, di Maifredi e
quindi noi chiediamo mille testimoni o cento testimoni o
cinquemila…
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - DE BERNARDI: Tra l’altro
– chiedo scusa se mi permetto di intervenire – in quanto
chiamato
in
causa,
ovviamente,
questa
posizione
può
cambiare. Il Pubblico Ministero ha sempre affermato di
avere un colloquio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Certo.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
–
DE
BERNARDI:
Io,
onestamente, non ho mai ricevuto nessuna sollecitazione.
Il mio atteggiamento può essere solo quello di…
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Credo che questo vada incontro ad
una
disponibilità.
concretamente,
esigenze,
Poi
perché
vorrà
è
da
verificare
chiaro
dimostrare.
che
Se
sul
ognuno
non
potrà
campo
ha
le
e
sue
avere
il
consenso su quello, ci sarà il testimone o altri modi.
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. DI MARTINO – Io dico
che noi siamo i primi ad avere la disponibilità ad un
colloquio,
perché
certamente
siamo
quelli
che
meglio
dispongono di tutta la materia, non so, per quello che
ci
riguarda,
non
ci
sarà
nessun
problema
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
118
all’acquisizione
di
questi,
per
esempio
dei
verbali
dibattimentali di Piazza Fontana. Anche perché, secondo
me,
noi,
trattandosi
procedimento,
dove
di
atti
erano
acquisiti
presenti
in
gli
quel
imputati,
l’opposizione semmai potrebbe provenire da altre parti e
non
da
noi.
Non
so
neanche
se
potremo
essere
legittimamente chiamati a interloquire. Comunque
non
avremo sicuramente nessun problema di quel genere; anche
se ci sarà poi un discorso circa l’effetto che potrà
avere
l’acquisizione
di
questi
atti.
Per
quello
che
riguarda gli atti dei processi vecchi, non lo so: le
ultime parole che prima ho sentito dire è che c’era
opposizione.
Se
negoziabile,
ben
attuale
difficile
era
ristretti, ad
mi
si
dice
venga.
che
questa
Certamente
procedere,
opposizione
prima
anche
del
è
momento
dati
i
tempi
una convocazione dei difensori.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è anche il 238 bis sempre.
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. DI MARTINO – Ma quello
è il problema minore perché è ovvio…
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
C’è
anche
il
238
bis,
per
i
processi vecchi.
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: DR. DI MARTINO: Le sentenze
definitive
comunque,
penso
il
che
problema
siano
il
maggiore
problema
per
noi
minore.
è
quello
Ma
dei
documenti, più che quello delle testimonianze. Nel senso
che – ahimè – questi documenti sono contenuti in circa
300 mila pagine, e quindi il discorso della settimana o,
diciamo, degli otto giorni o nove per indicare uno per
uno questi documenti, è veramente un discorso
improbo.
E quindi io chiedo che in qualche modo, anche perché la
maggior
parte
di
questi
documenti
non
è
che
siano
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
119
indispensabili
per
l’escussione
del
testimoniale,
o
almeno della maggior parte del testimoniale, io chiedo
che si valuti anche l’ipotesi, magari di dare un tempo
più
congruo
di
quella
settimana
o
dieci
giorni
o
comunque un tempo che consenta di fare effettivamente
una
cernita
sulla
più
concreta
possibilità
di
testimoni.
Questo
anche
discorso
un
problemi.
Perché
e
che
magari
iniziare
che
ovviamente
di
questo
genere
indicare
influisca
l’escussione
sempre
anche
non
alle
non
dei
difese
comporti
semplicemente
quegli
atti che sfuggono alle censure, che sono state indicate
oggi dalle difese, proprio rimanendo in quegli atti che
strettamente
sono
nella
norma
acquisibili,
il
tempo
necessario per noi sarebbe veramente, diciamo, notevole,
insomma.
Questo
è.
Quindi,
da
parte
nostra
la
disponibilità più assoluta, poi, va bene, ci sarà da
discutere sulle prove che sono state indicate oggi, ma
quello è tutto un altro discorso. La disponibilità più
ampia. Del resto noi, senza voler anticipare il discorso
che faremo, magari immagino alla prossima udienza, non
lo so, sulle acquisizioni che sono state richieste, non
penso
che
avremo
diciamo,
salvo
qualche
situazione
particolare, non avremo grandissimi problemi. Noi siamo
qui,
se
vogliamo,
con
la
massima
disponibilità
a
incontrarci. Salvo che appunto, quello che io chiedevo
alla Corte, la disponibilità di un tempo di maggiore
respiro per poter in qualche modo procedere a questa
individuazione, insomma, all’individuazione soprattutto
atto per atto, dei documenti.
INTERVENTO
DEL
PUBBLICO
MINISTERO
-
DR.
PIANTONI:
Scusi,
signor Presidente, un particolare. Nell’elenco sia dei
testi che dei documenti, è indicato, ma ovviamente per
chi come le parti hanno… Sia l’elenco dei documenti che
l’elenco dei testi presentano una serie di colonne che
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
120
danno
le
coordinate
di
reperimento
del
documento
del
verbale. Questo ovviamente però vale per le parti che
hanno l’intero fascicolo, non per il Giudice che non ce
l’ha.
Quindi
è
indicato
il
singolo
faldone
al
cui
interno vi è l’atto o la serie di atti: in molti casi la
pagina
digitale
immediatamente
che
con
consente
un
clic
di
individuarlo
all’interno
di
questo
faldone; in altri casi vi è la pagina cartacea, quindi
annotata manualmente sul faldone stesso. Questo vale per
tutti i testi dell’elenco A, diciamo così, e vale per
tutti i testi dell’elenco C, quello dei quali la Procura
ha chiesto l’acquisizione per lettura, salvo nel caso di
dissenso,
l’escussione,
ovviamente
riservandosi
in
un
secondo momento una riduzione drastica, sono stati messi
tutti per necessità in quel momento, necessità di tempo.
Però dicevo, quindi i testi, ma non è quello forse un
grosso problema perché comunque le circostanze per tutto
l’elenco
A
e
l’elenco
B
sono
state
indicate.
Per
i
documenti mi rendo conto che abbiamo solo riservato ad
un
momento
successivo
l’offerta
al
Giudice
di
questo
materiale, perché giustamente le parti che chiedono di
acquisire un determinato documento lo portano, così come
ha fatto la difesa Zorzi questa mattina. Non è che non
intendiamo portarlo. Abbiamo detto che in questo momento
è questo l’elenco; poi definiamo, se possibile, troviamo
il modo per individuare le modalità che consentano al
Giudice di prendere cognizione di questi documenti, per
poi
valutarli,
perché
al
di
là
di
quello
che
sarà
l’esito – e accolgo anch’io con grande interesse questa
disponibilità
delle
parti
a
incontrarsi
per
trovare
comunque il massimo possibile di intesa sulle produzioni
reciproche. Però al di là di questo ci sarà comunque la
necessità
questo
per
il
materiale
Giudice
prima,
di
per
prendere
potere
cognizione
decidere.
Ci
di
sono
queste indicazioni. Ora, queste indicazioni di faldoni e
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
121
di
pagina
possono
consentire
delle
estrazioni
per
categorie, per i faldoni di cui all’elenco G, appunto,
sono
già
faldoni
incidentalmente,
individuati
poi
lo
per
tipologia.
svilupperemo
alla
Dico
prossima
udienza. In quelle crocette che sono state emesse sui
documenti già acquisiti, già è stato detto dal Gup che
all’interno
di
quella
casella
sono
contenute
delle
annotazioni che in realtà, delle quali non è che si
chiede da parte della Procura l’acquisizione. Sono lì
solo perché raccolgono quel materiale, perché magari ci
dicono da dove provengono quelli atti. Per cui o le
togliamo le annotazioni o le lasciamo al solo fine di
dimostrare
da
dove
vengono
quegli
atti,
perché
anche
trovarsi con dei singoli fogli che non si capisce bene
da dove escano, può essere poi un problema andare a
capire, andare ad utilizzare questo documento laddove
sia acquisibile, utilizzabile e quant’altro. Però, ecco,
sotto questo profilo c’è questa memoria informatica che
può essere stralciata per metterla a disposizione della
Corte perché possa prendere cognizione visiva di questi
documenti. Questo in alcuni casi è facile da fare perché
ovviamente,
quando
si
parla
di
tabulati
sono
tutti
faldoni. Questi tabulati serve anche a poco vederli, per
la
verità;
quelli
sono
pacificamente
documenti
acquisiti, c’è poco da discutere. Per alcune categorie
come i faldoni G è abbastanza facile perché lì purtroppo
e per mancanza di tempo, l’elenco è generico, e questo
proprio presta il fianco alle critiche che in parte sono
state mosse, di questa difficoltà di dare un parere per
la genericità dell’indicazione che contiene i documenti
ma
anche
la
nota
che
li
trasmette,
diventa
più
problematico per i documenti che escono dai faldoni di
categoria B, i BA, i BB e le altre sottoelencazioni. Che
fare? Perché andare a estrapolare il singolo atto del
quale
si
chiede
l’acquisizione
per
dire
il
“VA
1”,
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
122
faldone 2, da foglio 455 a 458, e poi da foglio 460 a
464
è
un’operazione
che
richiederebbe…
c’è
la
disponibilità, fatta questa selezione magari concordata
in questi incontri che ci saranno nei giorni a venire,
di mettere la Corte a disposizione di questo materiale
che possa la Corte stessa andarsi a cliccare l’atto del
quale si chiede l’acquisizione, anche se sono presenti
degli
altri
atti
che
nessuno
acquisiti, oppure no? Ecco,
problematica
incontri
che
vengano
pongo sul terreno questa
eventualmente
che
chiede
da
seguiranno,
sviluppare
per
trovare
in
questi
comunque
o
accogliere suggerimenti diversi; un modo per mettere la
Corte nelle condizioni di vedere ciò che andrà a dire:
sì o no, se deve entrare o non deve entrare. Non si
vuole portare a conoscenza più di quanto possa essere
portato a conoscenza.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ecco, quello che vorrei evitare è
che
la
Corte
sia
messa
nelle
condizioni
di
dover
esaminare al buio ottocentomila pagine, non avendo né
gli strumenti e soprattutto non volendo avere accesso al
fascicolo
del
Pubblico
Ministero,
questo
per
un
principio proprio... Quindi noi siamo nelle condizioni:
o
c’è
un
accordo,
o
ci
producete
anche
in
via
informatica il documento, poi con le specificazioni che
quel documento per capirlo c’è un’annotazione, oppure
noi non siamo in grado di analizzare il contenuto del
documento.
Oppure
noi
saremmo
costretti
a
decidere e
valutare sulla base di categorie: anonimo, anonimo di
cui si sala fonte, sommarie informazioni, relazione di
servizio. Anche una relazione di servizio, lo sappiamo
tutti, potrebbe avere un carattere di ripetibilità, e
quello non lo conosciamo, anche lì, però intanto… Quindi
noi,
o
dobbiamo
fare
un
qualche
cosa
per
categoria,
rischiando di buttar fuori o di non ammettere, oppure…
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
123
categorie di interi documenti, magari alcuni rilevanti;
oppure
ci
mettete
nelle
condizioni,
magari
mediante
accordo, mediante sistema che voi troverete, ma non ci
mettete
nelle
condizioni
di
andare
a
cercare
F2/2,
perché noi non siamo in grado e poi, sapete, siamo una
Corte
anche
composta
da
due
togati
ed
altri
Giudici
popolari che non hanno poi né la capacità, né i mezzi
per poter far questo. Voi ci avete lavorato per tempi,
per
mesi,
se
non
per
anni;
una
maggiore
conoscenza
l’avete ed anche una maggiore facilità. Quindi, se non
vogliamo
stare
in
camera
di
consiglio
una
settimana
semplicemente per risolvere questo problema, ci dovete
mettere nelle condizioni. Se no, valuteremo in base a
categorie,
a
quello
che
ci
appare
essere
l’atto,
sentenza, documento etc., oppure ci riserveremo.
Detto questo, e poi l’Avvocato Vittorini voleva prendere la
parola e altri della parte civile, detto questo ciò non
toglie
che
dopo
questa
ricerca
di
accordo
per
la
materiale indicazione del documento e per l’allegato C e
poi più concretamente i documenti del Pubblico Ministero
si possa trovare una forma per potere intanto ammettere
una parte e poi vedere quando il Pubblico Ministero avrà
prodotto
questi
documenti...
Ricordatevi
però
che
abbiamo il problema che i testimoni dobbiamo sciogliere
la riserva subito, per cui abbiamo pure l’allegato C,
mentre
per
i
documenti
possiamo
traccheggiare
come è
consentito, quindi possiamo aspettare. Ecco, questo è il
nodo,
noi
dobbiamo
dire:
adesso
ci
chiedete
questo:
testimoni, quali testimoni, documenti, quali documenti.
I
documenti
possiamo
farlo
anche
dopo.
Ma
non
i
testimoni. Anche perché la controprova che non subisce i
limiti della pertinenza e rilevanza una volta che la
pertinenza
riferimenti
e
la
ai
rilevanza
sia
richiedenti.
stata
Quindi
già
ammessa
abbiamo
con
delle
questioni a catena che dobbiamo risolvere insieme. Una
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
124
volta che riteniamo che quel testimone sia pertinente,
non superfluo e quindi non irrilevante, la controprova,
come dice la giurisprudenza, va purché si riferisca al
fatto insomma. Quindi abbiamo una serie di problemi che
voi ci dovete aiutare a risolvere. Se non riuscite a
risolvere, dovremo risolvere naturalmente sommariamente,
probabilmente
per
categorie.
Ricordandoci
che
i
testimoni dobbiamo ammetterli o non ammetterli, salvo
modifiche successive. E’ quello il nodo sul documento.
Sul documento possiamo anche traccheggiare e darvi fino
a
dopo
le
vacanze
di
Natale
il
tempo
di
avere
i
documenti e poi lo risolviamo. Ma abbiamo il problema
della
riserva
sicuramente
dei
testi
limitati,
richiesti
come
ha
che
detto
poi
andranno
il
Pubblico
Ministero, ma dobbiamo risolvere il problema. Dateci lo
strumento operativo per l’allegato C. E poi trovate il
massimo accordo su tutto quello che non è… sul quale
potete raggiungere l’accordo, perché se c’è l’accordo
delle
parti,
altri
procedimenti,
facciamo
sulle
acquisire
sommarie
su
informazioni,
relazioni
tutto.
Poi
di
la
su
atti
di
noi
vi
servizio,
valutazione
è
tutta
un’altra cosa. Quello che significa il documento, quello
che
significa
la
sentenza,
è
tutto
da
dire,
da
FRANCHINI:
Una
dimostrare, da vedere.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
–
precisazione. Io poi volevo prendere la parola, ma dopo.
In relazione a testi e documenti. Bisogna vedere quali
testi, Presidente, perché ci sono dei testi che sono
attinenti – diciamo così - ai documenti. Questo solo
volevo precisare.
INTERVENTO
DEL
l’allegato
PRESIDENTE:
B
abbiamo
Ma
capito
vedete,
le
l’allegato
varie
posizioni
A
e
che
riguardano più la pertinenza e la rilevanza sui quali
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
125
tutti
potete
dire
e
aggiungere
qualche
cosa.
Poi
è
chiaro che ci sono le singole richieste, una richiesta
di
acquisizione
documentale;
il
testimone
può
essere
sentito solo dopo aver acquisito quei documenti, come
dicono le norme; e poi c’è anche una rinuncia a sentire
il teste qualora ci sia l’acquisizione. Quindi quello dà
meno preoccupazione, una volta che sia ammessa la prova
di quel tipo, di quel testimone. Le rinunce poi sono
auspicabili
indicare
perché
per
raggiungete
si
può,
l’udienza
l’accordo
il
Pubblico
prossima,
su
quindici
Ministero
può
testi,
voi
25
e
gli
altri
li
sentiamo, questo è sempre comunque possibile. Quindi è
chiaro che un processo che poi avrà degli aggiustamenti
in corso d’opera, però dobbiamo cercare di partire, di
non partire dopo le feste perché non ce lo possiamo
permettere, perché dobbiamo iniziare in qualche modo. In
qualche modo partendo bene. Quindi dobbiamo avere minimo
di
base
su
cui
poi
potere
iniziare
che
siano
che
ammissioni delle prove che voi avete richiesto, dalle
perizie,
dalle
trascrizioni
dalle
prove
testimoniali,
poi sulla parte documentale ultima possiamo procedere un
po’ più per gradi. Ma i testimoni… Anche sulle perizie
ci possiamo riservare, ma mi pare che grosso modo, salvo
alcune questioni che riguardano le singole trascrizioni,
sulle
perizie
di
tipo,
le
due
perizie
che
richiesto sulle schegge antropometriche, mi pare
avete
che
non ci siano grandi opposizioni, anzi mi pare che non ci
siano proprio opposizioni. Quindi quello ci si riserva
di trovare poi il perito in qualche modo e quello non è
un problema, poi ci direte dove sono i reperti e tutto
quello che serve.
Ecco, quindi serve per operare qualche cosa di molto pratico
proprio perché siamo con il nuovo rito, non è il vecchio
rito, in cui c’era lettura atti consentiti, si acquisiva
tutto. Qui bisogna indicare gli atti utilizzabili, dopo
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
126
averli fatti entrare nel processo con certe forme che
stiamo cercando di applicare. Avvocato Vittorini, prego.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
127
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI:
Io
condivido
pienamente
la
scansione,
il
procedimento
per
gradoni di cui lei ha parlato, ossia che il Codice di
procedura ci riconsegni una diversa classificazione di
atti,
rispetto
ai
quali
le
valutazioni
del
Giudice
devono essere ovviamente calibrate. Sta di fatto però
che
fin
da
adesso
potrebbe
essere
apprezzabile
io
credo, al di là del fatto che la proposta sia di questa
Parte
Civile,
seguendo
questa
indicazione,
la
circostanza per la quale vi sono degli atti che sono a
tutti gli effetti
parte
della
passate
credo già da adesso leggibili da
Corte.
in
Tanto
giudicato
per
intenderci,
credo
che
siano
le
sentenze
assolutamente
leggibili. Dico subito per chiarezza: il fatto che le
sentenze siano leggibili sta dentro una regola che è
ovviamente quella del capo di imputazione, articolo 187.
Ma
io
credo
possano
che
convenire
tutti
che
i
presenti,
laddove
il
tutte
capo
di
le
parti,
imputazione
faccia riferimento all’articolo 285 e cioè preveda la
sanzione di chi allo scopo di attentare alla sicurezza
dello Stato, commette un fatto diretto a portare alla
strage, dia conto della circostanza che non c’è bisogno
neanche della strage per poter procedere penalmente nei
confronti di costui, o di costoro. Allora, se si accetta
l’idea che dentro il 187 ci stiano tranquillissimamente
tutte
le
sentenze
passate
in
giudicato
che
pubblica
accusa, parti civili, mi pare anche buona parte delle
difese hanno ritenuto di dovere acquisire al fascicolo
del dibattimento cioè al fascicolo dei Giudici, io direi
che
questo
utilmente
potrebbe
essere
percorribile.
un
Tradotto
primo
in
passo
soldoni:
utile
o
vogliamo
cominciare per dare per ammissibile la lettura di queste
sentenze? Mentre noi discutiamo ai sensi dell’articolo
493, terzo comma, la Corte sia nella persona dei Giudici
togati,
come
soprattutto
nella
persona
dei
Giudici
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
128
popolari, avrebbe la possibilità di avere qualcosa di
più
che
una
sigla
MAR,
qualcosa
di
più
che
un’indicazione sentenza Piazza Fontana, qualche cosa di
più
preciso
e
collimabile,
se
non
processo
Buzzi
o
processo Ferri.
E in più, leggendo quelle sentenze avrebbero la possibilità di
ricostruire, se non il fatto, quantomeno l’itinerario
del
processo
e
comprendere
nella
lettura
per
esempio
anche delle note di riferimento in calce a tutti quei
documenti, quali siano gli elementi di prova, graduati
come ammissibili, graduati come utilizzabili, graduati
come
funzionali
conseguentemente
per
un
quella
decisione
orientamento
laddove
e
avere
vi
fosse
corrispondenza fra i testimoni indicati dalle parti, per
un primo apprezzamento, una prima scrematura in ordine a
ciò
che
sicurissimamente
fu
indispensabile
per
quei
Giudici e probabilmente potrebbe essere utile per gli
attuali.
Quanto tempo ci vorrà perché lor signori possano leggersi le
sentenze dei processi che io ho indicato? Io presumo
che, per carità, non voglio contraddire le indicazioni
della Corte, ma ragionevolmente i giorni che ci separano
da
adesso
al
Natale
potrebbero
essere
faticosamente
impiegati per più ore al giorno per leggere quegli atti.
Ma credo che sia un livello di conoscenza da parte di
tutti
i
giudicanti,
compresi,
io
dico,
anche
i
supplenti, correttamente impiegato per poter cominciare
ad
avere
una
prima
griglia
metodologica.
Dopodiché
è
evidente che quelle sentenze diventerebbero utili per la
Corte,
al
sarebbe
fine
questo
di
fare
passo?
un
ulteriore
Il
passo
passo.
E
determinato
quale
dalla
circostanza che quelle sentenze riguardano taluni degli
attuali imputati ma non tutti. Ed è evidente che se
Tizio
e
processo
Caio
di
sono
Milano,
stati
e
assolti
Sempronio
o
è
condannati
stato
assolto
nel
o
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
129
condannato in quello di Venezia, quegli atti o meglio
quelle sentenze o meglio quegli accertamenti contenuti
in
quelle
sentenze
potranno
valere
solo
ed
esclusivamente per coloro i quali in quel processo hanno
avuto
la
possibilità
di
estrinsecare
tutte
le
possibilità difensive e su questo credo che siamo tutti
quanti d’accordo.
Questo permetterà ulteriormente alla Corte di intendere, una
volta
che
fossero
acquisiti
taluni
atti,
ulteriori
ovviamente alla sentenza, di intendere contro chi o a
favore di chi quegli atti potrebbero essere utilizzati.
Questo evidentemente mentre noi, da quest’altra parte,
mi sembra evidente che vi sia la disponibilità delle
parti che io rappresento alla massima interlocuzione, ai
sensi del 493 terzo comma – ma dopo dirò una cosa anche
su quello – mentre noi si lavora per vedere quali sono
gli atti che possano essere acquisibili.
Il tema, poi, di una decisione che deve essere, come dire,
estremamente prossima, molto contingente da parte della
Corte in ordine ai documenti acquisibili e ai testimoni
soprattutto, di cui si ritenga rilevanza e pertinenza.
Io credo che possa essere affrontato, se si vuole, con
un
minimo
di
sperimentalità,
ma
nel
rispetto
della
regola. Perché? Perché è nostra opinione che nel momento
in cui si accede al dibattimento, siano due gli articoli
che regolano la presentazione della prova e la decisione
del Giudice in ordine ad essa. Non a caso vi è una
differenziazione
comma,
e
fra
l’articolo
l’articolo
495;
non
493
è
con
una
il
suo
terzo
bizzarria
del
legislatore, a mio modo di vedere. Se la Corte e credo,
spero
anche,
confido
-
se
dovessi
sbagliare,
chiedo
veramente, ma non per piaggeria, ai colleghi tutti di
collaborare secondo me, in questa indicazione, ove sia
percorribile – se la Corte dovesse concordare con la
nostra tesi per cui ai sensi dell’articolo 493 le prove
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
130
vengono richieste quando tempestivamente indicate nella
lista per quanto riguarda testimoni, documenti ed altro;
e quando evidenziata, ma il Giudice decide, sentite le
parti col 495, si dà conto che vi è un lasso di tempo.
Spesso cosa accada? Accade che per esempio si conclude
una
discussione,
tutte
le
parti
hanno
terminato
le
requisitorie, el arringhe, e con l’idea che vi possa
essere un momento nel quale si deve dar corso delle
repliche, oppure di sentire le dichiarazioni spontanee
di un imputato, si rinvii il processo di una settimana o
di quindici giorni. In questo caso quale è la fase?
Accusa e
loro
difensori di parte civile hanno richiesto le
prove.
imputati
Parimenti
i
quali
hanno
hanno
fatto
svolto
i
le
difensori
loro
degli
opposizioni.
Adesso la parola dovrebbe teoricamente tornare a noi per
dar
conto
di
quelle
che
sono
le
nostre
opposizioni
rispetto alle prove della difesa.
Io immagino che se si dovesse rinviare questa udienza per
questo specifico incombente ad una data che può anche
essere
quella
dell’8
di
gennaio,
faccio
per
dire,
contemporaneamente a questa decisione su questo rinvio
la Corte potrebbe già fin da adesso dichiarare acquisite
le
sentenze
passate
in
giudicato.
Cosicché
si
possa
avere noi un tempo ragionevole per dissodare tutta una
serie
di
materiale.
cominciare
a
La
farsi
Corte
un’idea
di
avrebbe
il
tempo
di
quelli
che
sono
gli
elementi sui quali poi dovrà formarsi la sua decisione,
già in questa fase diremmo preliminare.
All’esito
delle
Giudice,
verifiche
signori
che
della
noi
Corte,
potremo
signor
fare,
signor
Presidente,
è
chiaro che noi – parlo per quanto mi riguarda – tornati
in questa aula, in questa ipotetica sceneggiatura dell’8
gennaio
quella
avremmo
parte
la
delle
possibilità
prove
di
dedotte
opporci
dalle
soltanto
difese
sulle
quali l’accordo non fosse intervenuto. Perché è evidente
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
131
che la materia è molto vasta e che oggi – mi permetto di
dire - vi possa essere tanto dall’acqua al ponte come
dal ponte all’acqua. Per esempio, lo dico a titolo di
esempio solo perché è la prima che ho sottomano. Il
collega mi pare Forzani, abbia indicato nella sua lista
testi una circostanza, anzi, sono due, vorrebbe sentire
i testimoni sui fatti di cui al capo di imputazione,
nonché sull’attività del capitano Francesco Delfino, in
un certo periodo di tempo, e sull’attività di indagine
eseguite
dal
Nucleo
investigativo
Brescia,
chiedendo
che
venga
senatore
Andreotti.
Io
capisco
dei
Carabinieri
sentito
che
sul
punto
Andreotti
di
il
sia
il
depositario di tutti i segreti dell’umana conoscenza, ma
trovo che vi sia un che
quantomeno di eccentrico o di
vago sul punto, se mi permetti amabilmente. Io credo che
per esempio, su questo punto, si potrebbe cominciare a
ragionare.
Perché però io insisto per avere un termine congruo, signor
Presidente
e
signori
della
Corte
d’Assise?
Perché?
Perché proprio il fatto che vi siano più soggetti che
sono stati interessati a vicende processuali conclusesi
con sentenze passate in giudicato, imporrà non io credo
una consultazione assembleare, ma presumo che imponga
una logica nella quale le parti possano anche avere il
tempo di incontri differenziati. Mi si domanderà: perché
non è stato fatto fino ad oggi? Onestamente non saprei
che cosa rispondervi per quanto grossa possa essere la
fantasia dei difensori, di un Avvocato, come dicono a
Venezia: un buon Avvocato trasforma un cane in gatto.
Una cosa di questo genere, so che è un vostro proverbio.
Ma
credo
che
però,
proprio
per
quel
richiamo
alla
praticità che lei ha formulato, signor Presidente, forse
convenga
prenderci
apparire
in
termini
un
lasso
assoluti
di
tempo
forse
che
potrebbe
eccessivo,
cioè
quello di un mesetto, oggi, ma che potrebbe invece poi
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
132
essere estremamente facilitante domani per evitare fra
l’altro una camera di consiglio a codesta Corte, forse
eccessivamente defatigante. Io credo che in un’ottica di
questo genere, potrebbe poi anche essere utile il tempo
che ci venisse concesso, proprio per consentirci magari,
seguendo
queste
catalogazione
indicazioni
se
vogliamo
di
della
Corte,
atti,
documenti
una
e
quant’altro, in una logica che, per carità, lo voleva
essere
già
oggi,
ma
potrebbe
essere
più
collimabile
domani, secondo i parametri del 238, 238 bis e 493 terzo
comma. Dandosi conto però, e qua lo dico da subito come
dichiarazione di voto, il 493 terzo comma dà conto di
quello che è una attività che rende ammissibile un atto.
L’ammissibilità dell’atto trova secondo me un limite per
quanto riguarda la disponibilità delle parti ad una –
per carità – valutazione in ordine alla sua rilevanza,
importanza e quant’altro. Ma il vero limite è soltanto
quello della sua liceità. Nessuna valutazione di merito
sul punto, né esplicita, né sottintesa. Perché se così
fosse, si metterebbe il carro davanti ai buoi, cioè a
dire, si dovrebbe decidere in questa fase e chiedere
alla Corte di decidere in questa fase, quali sono gli
atti rilevanti ai fini della decisione, quando questo
non
può
essere
che
il
risultato
dell’attività
di
istruzione dibattimentale, corroborata evidentemente da
documenti e quant’altro.
L’ultima
valutazione,
particolarmente
dibattimentale
l’ultima
considerazione:
difficile
di
questo
esordire
processo,
troverei
nell’istruzione
se
non
dopo
un
chiarimento su questo punto. Perché qualunque soggetto
dovesse sedersi su quella sedia, vuoi come testimone,
vuoi come consulente, vuoi come perito, io non saprei in
base
a
quali
atti
acquisiti potrei
domani
contestare
talune dichiarazioni, raffrontare taluni esiti, insomma
svolgere la mia attività con pienezza di facoltà.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
133
Allora,
io
mi
permetto
Pubblico
di
Ministero,
associarmi
mi
pare
alle
anche
valutazioni
almeno,
del
Avvocato
Franchini, alle sue, cioè di una disponibilità ad un
confronto,
ma
concederci
per
uno
il
quale
spazio
io
credo
superiore
a
la
Corte
quello
debba
di
una
settimana nella quale ragionevolmente credo non potremmo
risolvere,
distanza
però
che
anche per questioni meramente logistiche, di
di
studi
nel
e
quant’altro, alcun esito. Chiedo
frattempo,
ove
fosse
necessario
con
il
consenso di tutte le parti, la Corte possa già acquisire
quantomeno le sentenze passate in giudicato.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
134
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO:
Signor Presidente, signori della Corte, l’ultima delle cose
che questa parte civile vuole è rifare
la
strage
di
Piazza
sufficientemente
lungo,
esito
per
finale,
mancherebbe.
Non
Fontana.
faticoso
non
c’è
il processo per
E’
e
doloroso
doverlo
dubbio,
stato
rifare
però
–
già
nel
suo
qua,
ci
faccio
questa
premessa telegrafica – che anche le altre parti, nelle
loro richieste di prove, abbiano introdotto rispetto ai
processi
Piazza
già
fatti,
Fontana,
ma
e
non
anche
parlo
solo
quello
per
di
la
Questura, quello del MAR, e quello Buzzi,
quello
strage
per
della
abbiano fatto
delle richieste di prova o di acquisizione probatoria di
verbali di quei procedimenti e quindi abbiano introdotto
in questo processo una serie di storie e parlo non per
nulla di storie, perché non sono semplici fatti, ma sono
storie che all’interno di quei processi hanno avuto una
maggiore
o
minore
rilevanza.
Faccio
soltanto
per
esemplificazione riferimento per esempio alla richiesta
di
prove
della
difesa
Zorzi,
quando
per
esempio
si
chiede alla Corte di accertare i rapporti tra Maggi,
Zorzi e Siciliano con Bovolato e Leccisi, cioè Riccardo
Romani e Sergio Gozzoli.
Faccio
riferimento
testimoniale,
ad
sulla
altro
punto
questione
di
quella
richiesta
di
lista
prova
sui
rapporti presunti tra Aginter Press e Delfo Zorzi. Sono
questi argomenti, secondo per esempio, il particolare,
che hanno avuto una diffusa analisi in quel processo.
Allora, il problema non è, e potrei andare avanti con le
argomentazioni, non parliamo della questione di Tolosa,
con Siciliano, non parliamo della questione Emireni e di
tanti
altri.
Il
punto
di
partenza
a
questo
punto
è
questo. In quei processi, Piazza Fontana, ma anche altri
procedimenti,
quelle
Corti
hanno
analizzato
svariati
argomenti di prova, svariate storie che portavano in un
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
135
senso
o
nell’altro
all’ottenimento
di
un
risultato
probatorio, pro o contro gli imputati. In quei processi,
ricordo solo per, diciamo, migliore analisi di questo
mio ragionamento, non dimentichiamo che vi sono state
sentenze
di
assolutorie
condanna
in
in
appello.
primo
Il
che
grado
e
significa
sentenze
che
quegli
stessi argomenti di prova sono stati letti dalla Corte
d’Assise in primo grado e dalla Corte d’Assise d’Appello
in
modo
diverso
o
parzialmente
diverso.
Quindi
sono
portatori già di per sé di una complessità di lettura di
quelle
storie,
di
quei
fatti
che
ogni
Corte
come
è
legittimo che sia ha poi regolato secondo la propria
coscienza. Allora il problema non è quello che la difesa
Zorzi citi tre testimoni su un certo argomento o chieda
l’acquisizione
di
un
verbale
di
prova
di
quell’argomento; o che la difesa delle parti civili o il
Pubblico Ministero chieda l’acquisizione, l’audizione di
quello o di quell’altro testimone e di quel verbale di
prova. Il problema è che la Corte dovrebbe essere messa
in
grado,
storie
ritenendo
abbiano
che
una
quegli
rilevanza
argomenti,
che
quelle
anche
la
vostra
per
decisione, di acquisire in toto ciò che nei precedenti
processi
è
stato
redatto
come
verbali
di
prova
dibattimentale. Da questo punto di vista, questa difesa
nei confronti della difesa di Zorzi e Maggi non avrebbe
nessuna difficoltà a chiedere, non avrebbe avuto e non
ha
nessuna
verbali
di
difficoltà
a
prova
quel
di
chiedere
l’acquisizione
procedimento,
perché
dei
gli
imputati Zorzi e Maggi in quel procedimenti hanno potuto
difendersi e quindi è legittima l’acquisizione anche in
questo processo di quei verbali. Il problema si pone con
riferimento
al
fatto
che
questo
processo
ha
altri
imputati, che in quei processi non partecipavano, e qui…
A
questo
punto
interviene
fuori
microfono
l’Avvocato
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
136
Franceschini.
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO: …No, no,
no, certo, alcuni sì, ma il problema è che non è che
debbano
entrarci
con
Piazza
Fontana.
Possono
essere
rilevanti quei fatti, non Piazza Fontana in sé, ma i
fatti
di
cui
si
è
discusso
nel
processo
di
Piazza
Fontana o nel processo MAR, o nel processo Buzzi, anche
con riferimento a questa nostra vicenda, e al ruolo di
alcuni
di
questi
oltre
alle
imputati.
richieste
Allora,
formulate
andando
testé
un
passo
dall’Avvocato
Vittorini, e seguendo, mi è parso di essere con lui
d’accordo
nel
proporre
alla
Corte
una
possibile
opportunità di fare delle cose subito e di dare ingresso
al dibattimento secondo i tempi che il codice e i modi
che il codice comunque ci consenta. Una volta acquisite
le sentenze definitive sulle quali non credo che ci sia
contestazione
possibile,
una
volta
acquisite
su
richiesta di questa parte e delle altre che vorranno
essere d’accordo eventualmente con me, i verbali delle
prove
assunte
nei
processi
conclusisi
con
sentenza
definitiva per i quali comunque nei confronti di alcuni
degli imputati la prova può essere utilizzata, non c’è
dubbio
che
la
Corte
deve
autorizzare
il
Pubblico
Ministero e le altre parti alla citazione dei testi che
riferiscano
su
quelle
stesse prove,
perché
la
prova,
laddove utile e necessaria, possa essere estesa sia nel
caso
che
venga
provata,
sia
nel
caso
che
non
venga
provata, estesa agli altri imputati. E quindi c’è già
una prima fascia di testimoni che questa Corte può in
ogni caso introdurre, perché sono quelli che consentano
di
parificare
diciamo
il
materiale
probatorio
all’interno del processo.
Dopodiché
c’è
una
seconda
fascia
invece
di
testimoni
che
riguardano e le richieste delle difese, e le richieste
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
137
delle parti civili o del Pubblico Ministero, che siano
di
ulteriore
approfondimento
assolutamente
essere
nuovi,
decisi
regole.
E
e
a
e
di
questi
potranno
questo
o
per
naturalmente
essere
punto,
aggiunta
decisi
questo
vale
temi
dovranno
secondo
anche
le
per
i
documenti, a me pare che la Corte che è maestra ed è
anche
il
nostro
riferimento,
non
può
che
essere
il
nostro riferimento in questo processo, forse può fare
utile
esercizio
complicata
del
come
495,
questa,
anche
in
mi
rendo
e
una
situazione
conto
che
è
complicata, per tutti, oltre che per la Corte, ma anche
per noi, perché la mole di documenti è effettivamente
travolgente,
è
disperante
in
qualche
caso.
L’utile
utilizzo del 495 perché il quarto comma del 495 consente
una flessibilità alla Corte, anche con riferimento al
comma 3 e al comma 2, che potrebbe dare la possibilità
al
processo
di
iniziare
la
sua
fase
dibattimentale
istruttoria, con acquisizioni documentali e indicazione
e
fissazione
parte
di
delle
udienze
liste,
e
testimoniali
poi
in
almeno
un
per
secondo
una
momento
sciogliere delle riserve che in questa sede la Corte può
naturalmente
quella
dare
parte
frattempo
su
delle
le
parti
quella
parte
indicazioni
non
delle
liste
testimoniali
fossero
riuscite
a
e
che
su
nel
sciogliere
autonomamente con il consenso reciproco.
Anche qui, cogliendo il suggerimento del Presidente a pensare
in
termini
di
processo
per
gradini
o
per
scaglioni,
ritengo che un primo scaglione sia certamente quello che
per esempio ci consenta di sentire in ipotesi alcuni
testi,
non
parliamo
di
Martino
Siciliano
perché
l’abbiamo già sentito in sede di incidente probatorio,
ma alcuni testi rilevanti del processo di Piazza Fontana
o
del
processo
diciamo,
in
probatorio,
MAR
modo
a
da
o
del
poterlo
parificazione
processo
Buzzi,
acquisire
tra
le
qui
parti
ex
Buzzi
come
dato
che
non
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
138
avevano partecipato ai quei processi precedenti. Questo
consente alla Corte di avere già un primo bagaglio di
esperienza processuale su questi temi e di sciogliere le
riserve su tutti i temi di contorno o ulteriori; perché
se
no
mi
rendo
conto
che
il
rischio
a
cui
andiamo
incontro paventato dai più e non senza ragione è quello
di
avere
un
bagaglio
orizzontale
e
non
documentale
utilmente
tanto
vasto
quanto
utilizzabile.
Faccio
l’esempio: qualche difensore questa mattina ha chiestola
produzione di libri storici. E’ chiaro che se entriamo
nel campo della produzione ad libitum dei libri storici
piuttosto
che
di
altra
documentazione
estremamente
generica, possiamo trovarci tante cose interessanti ma
ci
perdiamo
sicuramente
il
filo
dell’accertamento
processuale. Se cominciamo a partire invece da ciò che è
stato
già
accertato
con
sentenza
definitiva
e
dalle
dichiarazioni di coloro che sono servite per giungere a
quelle
affermazioni,
assoluzione
affermazioni
peraltro,
noi
abbiamo
in
un
vari
casi
primo
di
gradino
sicuramente di conoscenza processuale che ci consente di
andare avanti. Noi sappiamo che il documento può essere
prodotto in qualunque momento, sempre che la Corte lo
ritenga opportuno e utile. Ma questa utilità la Corte è
in grado di, il giudizio sull’utilità, di scioglierlo
soltanto
se
è
già
di
fronte
ad
un
certo
portato
processuale probatorio. Se no l’utilità., l’opportunità
della
produzione
lettura.
Quindi,
documentale
dandomi
io
è
per
di
difficilissima
primo
disponibile
evidentemente a qualsiasi tipo di confronto con le altre
parti sulle acquisizioni previo consenso, insisto nel
proporre
come
prima
soluzione
dei
problemi
ex
493
e
seguenti, l’acquisizione delle sentenze definitive e nei
confronti ed esclusivamente nei confronti di coloro che
hanno partecipato a quei giudizi, dei verbali di prova
già assunti nei processi precedenti dei quali si sia già
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
139
acquisita la sentenza definitiva.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
140
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – NARDIN:
Signori della Corte, intervengo in scia alle richieste dei due
colleghi
patroni
di
parte
civile
che
mi
hanno
preceduto, per sottolineare questo aspetto. È stata una
richiesta
imputati
concorde,
rivolta
bonificatrice
generale
alla
di
Corte
dei
perché
dimensione
difensori
impugni
degli
una
scure
silvano-forestale,
con
riferimento alla dimensione e alla lunghezza delle liste
proposte
dai
patroni
rappresentanti
di
della
parte
civile,
pubblica
accusa.
oltre
Ma
che
quali
dai
sono
stati gli argomenti utilizzati per sollecitare questa
opera
da
boscaioli?
Sostanzialmente
manifesta
pertinenza
e
della
non
quelli
della
manifesta
non
rilevanza
delle circostanze proposte in ordine alle testimonianze
invocate. La domanda fondamentale è questa: come fa oggi
la Corte a permettersi, a consentirsi un giudizio di
pertinenza, coerenza, inferenza, intima coerenza delle
circostanze
in
ordine
testimoni,
se
non
conoscitivo?
chiedersi
Perché
se
il
alle
quali
vengono
dispone
di
alcun
questo
punto,
la
a
diritto
alla
prova
invocati
i
materiale
Corte
viene
dovrà
esercitato
correttamente dalle parti, con riferimento a circostanze
importanti
specie,
che
si
oggetto,
riferiscano
luogo,
alla
modalità
natura,
mezzi,
dell’azione,
che
riguardino l’intensità del grado, del dolo oppure della
colpa, che riguardino la vita dell’imputato, anteatta,
conseguente
al
circostanze
per
le
forza
un
corredo
di
reato.
Ecco,
quali
la
sono
Corte
tutte
deve
conoscitivo,
quante
disporre
che
oggi
per
è
assolutamente impossibile avere, se non compiendo questo
atto
di
definirlo
buona
di
volontà,
definisco.
consociativismo
Vogliamo
processuale?
Bene.
anche
Credo
che sia il passaggio obbligato che siamo obbligati a
percorrere per consentire alla Corte di disporre di una
prima piattaforma conoscitiva e di orientamento in base
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
141
alla quale potrà poi orientarsi nelle determinazioni in
ordine
alla
pertinenza
delle
liste
testimoniali
per
esempio. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io rilevo solo questo: che la
Corte non si vorrebbe trovare poi a gennaio nuovamente a
ricominciare
tutto
da
capo.
Perché
le
proposte
della
parte civile scontrano contro le opposizioni fatte oggi
sulla pertinenza di molti testi, oltre che di documenti.
Quindi, o c’è l’accordo delle parti, oppure ci troviamo
da capo a dodici.
conflitto,
se
Quindi
c’è
noi
dobbiamo
consenso
c’è
risolvere
consenso,
il
se
c’è
conflitto lo risolviamo. E’ chiaro che la risoluzione è
la soluzione allo stato degli atti, la revoca successiva
è
prevista
e
ci
possiamo
rendere
conto
di
aver
sbagliato, oppure che sia utile fare in modo diverso.
Però,
nel
momento
composizione
vostra
in
cui
con
il
c’è
il
493,
conflitto,
con
c’è
l’accordo
la
delle
parti, oppure questo conflitto c’è. Perché la proposta
fatta
di
acquisire
le
sentenze
irrevocabili,
è
una
proposta seria perché le sentenze irrevocabili debbono
essere acquisite perché lo dice il codice. Naturalmente
si parla di sentenze irrevocabili e poi con i limiti
previsti dal 238 bis, ognuno lo valuta come vuole, e poi
ci sono i riferimenti alle altre norme del codice per la
valutazione.
Il fatto: il 238 bis parla del fatto. Quando andiamo poi ai
verbali dei procedimenti, andiamo in un’altra norma.
L’altra norma è il 238. Questi sono due profili: il profilo
dell’acquisizione che riguarda la forma dell’atto dove è
stato assunto, ed anche qui non c’è problema, rimane il
problema della pertinenza e della rilevanza che dobbiamo
risolvere noi perché se si dice che atti di un processo
che
viene
da
lontano,
dagli
anni
settanta
non
ci
interessa proprio, va bene, quello è un problema che
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
142
dobbiamo
risolvere
noi.
Però
Nel
momento
dell’utilizzazione.
poi
c’è
in
il
problema
cui
dobbiamo
risolvere in questa fase anche andando per gradi, io
devo risolvere il problema che nel momento in cui ci
sono opposizioni, devo risolvere questo contrasto. Il
contrasto
riguarda
innanzitutto
i
testimoni,
come
impostare il processo. Perché quello che dice l’Avvocato
Sinicato, quello che dice l’Avvocato Vittorini mi pare
che si scontri con quello che hanno detto le altre parti
questa
mattina.
Ma
si
scontra
in
maniera
rilevante
perché risentire i testimoni come sostiene l’Avvocato
Sinicato, per le parti fuori del 238 comma 1 bis, la
norma che riguarda il consenso delle parti che non hanno
assistito,
evidentemente
l’opposizione
questi
atti
delle
sono
significa
altre
parti,
pertinenti,
scontrarsi
e
se
vedere
sono
contro
allora
s
manifestamente
superflui o rilevanti.
Allora non è così semplice. Io sono disposto pure a perdere
tempo
per
guadagnare
tempo;
però
credo
che
se
non
vengono meno le opposizioni, noi ci troviamo l’8 gennaio
senz’altro
più
tranquilli,
siamo
andati
abbiamo sciato etc…. per chi scia.
risolto
i
nostri
problemi,
in
vacanza,
Però non abbiamo
quelli
di
avviare
faticosamente il processo che è nostra intenzione, e mio
compito e mio dovere, di fare iniziare, con tutte anche
le gradualità possibili. Ma è un processo che deve avere
già un orientamento che poi non mi costringa, a gennaio,
a
dire:
passato
“Sì,
una
va
bene,
bella
ci
vacanza,
siamo
però
divertiti,
dovremo
abbiamo
iniziare
di
nuovo a risolvere i problemi”. Perché il problema lo
possiamo
affrontare
risolviamo
tutti
consenso,
noi
i
o
se
c’è
problemi:
dobbiamo
consenso,
Oppure,
risolvere
se
il
e
non
allora
c’è
problema
il
che
riguarda i testimoni. Lasciamo stare l’allegato C i cui
i
testimoni
sono
richiesti
come
riserva
in
caso
di
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
143
mancata
acquisizione
di
atti.
Quindi, o
mi
risolvete
questo problema del consenso e del venir meno di certe
opposizioni sulla natura del processo, sulla quantità
dei testi indicati per tutte le opposizioni che
siamo
faticosamente
segnati,
ma
che
sono
ci
scritte nel
verbale stenotipico, oppure non risolviamo il problema,
con tutta la buona volontà perché rimane il contrasto su
come impostare il processo. La Rosa dei Venti, o Gladio,
o
la
‘Ndrangheta,
o
altri
fatti
a
cui
avete
fatto
riferimento, o me li documentate attraverso forme che
sono quelle del 238 bis, o del 236, o in qualche altro
modo,
oppure
si
scontrano
con
la
richiesta,
con
l’opposizione delle parti, dei difensori, di dire che i
fatti
non
c’entrano.
Poi
noi
abbiamo
strumenti
conoscitivi limitati, ma questo è un altro discorso.
Allora questo mi dovete risolvere, perché se no ci troveremo
esattamente
allo
stesso
punto
a
gennaio,
dovendo
risolvere, dico per semplificare, quello dei testimoni
del Pubblico Ministero e della parte civile all’interno
del quale poi c’è qualche testimone in più o in meno
delle altre parti. E’ quello sul quale si sono opposti.
I documenti abbiamo capito che possiamo anche aspettare
e vedere e all’interno di questi trovare un accorso,
oppure toglierli, però verificarli. Però quando andiamo
ad impostare un processo, non possiamo dire: “Sentiamo
quelli che erano presenti il giorno della strage” perché
quello si fa presto, magari c’è acquisizione di tutto
quanto, di tutti i verbali già assunti. Poi dobbiamo
passare ai testimoni, al Giraudo, agli altri testimoni,
a quelli che mi avete indicato, mi avete fatto capire
che sono rilevanti. E come facciamo?
Quindi io ho questa grande difficoltà. O c’è il consenso sui
punti
civile
fondamentali,
–
pur
risoluzione,
oppure
le
apprezzabili
perché
non
è
-
proposte
non
della
possono
intenzione
della
parte
trovare
Corte
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
144
arrivare all’8 gennaio, che poi non sarà l’8 perché c’è
un’altra Assise, ma sarà il 13 gennaio, nuovamente con
queste grosse difficoltà, magari smussate per qualche
documento, ma poi perdiamo un mese e non abbiamo risolto
assolutamente
nulla.
Ecco,
datemi
gli
strumenti
per
potere cambiare idea, per poter dire che non si perde
tempo. Direi più costruttiva di così non c’è, quindi
tutti possono avere la parola, senza limiti se non di
tempo, insomma.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
Era
solo,
così, per manifestare alla Corte quello che pensa la
difesa Zorzi in relazione a quanto diceva poc’anzi il
dottor
Piantoni,
civili.
Allora
l’acquisizione
e
poi
agli
l’ultimo
delle
interventi
dei
sentenze
delle
nostri
passate
parti
problemi
in
è
giudicato,
l’ultimo. Perché lì non si discute. Vorrei subito dire
che però l’impostazione del collega della parte civile
che è intervenuto prima, non è che le sentenze passate
in giudicato
fanno stato nei confronti delle parti che
vi hanno partecipato. Le sentenze passate in giudicato
fanno stato nei confronti di chiunque. Sono i verbali di
prova
di
utilizzabili
altro
nei
procedimento
confronti
di
che
diciamo
quegli
imputati
sono
che
abbiano partecipato al dibattimento. Primo discorso.
Secondo discorso. Io e l’Avvocato Sinicato ci conosciamo ormai
da una decina d’anni, non siamo mai d’accordo, mai.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
–
SINICATO:
E
questo mi
preoccupa…
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Cioè quello
che
ha
chiesto
l’Avvocato
Sinicato
è
esattamente
l’opposto di quello che io ho chiesto stamattina. Poi
che sia fondato o meno, questo lo deciderà la Corte. Ma
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
145
è assolutamente il contrario. Cioè lui dice: “Cominciamo
a sentire i testi di Piazza Fontana”. No, per quanto ci
riguarda.
questa:
La
nostra
noi
siamo
posizione,
perché
disponibili
ed
sia
chiaro,
attendiamo
è
una
convocazione da parte dei signori Pubblici Ministeri per
ragionare, discutere in termini di scambio di consensi
su atti. Voglio essere ancora più chiaro. Noi abbiamo
interesse ad acquisire dichiarazioni che sono già state
rese, di persone residenti all’estero che è difficile...
Se ci viene dato il consenso su questo, che noi pensiamo
di
avere
il
diritto
di
avere
come
prova
di
altro
procedimento, io dico subito che noi non abbiamo nessun
problema ad acquisire l’allegato C, l’intero, tutti i
processi
Buzzi,
Ferri,
MAR
etc.
Noi
poi
abbiamo
interesse ad acquisire certe relazioni di servizio in
Pubblici Ministeri, credo anche, visto il loro elenco,
Ci
possiamo
mettere
disponibilissimi
ad
d’accordo,
essere
quindi
convocati
e
noi
a
siamo
metterci
intorno ad un tavolo. Qui vorrei fare un ragionamento di
esperienza.
Questa
cosa
è
già
avvenuta
per
Piazza
Fontana. Lì il problema era un po’ più facile perché
praticamente
come
parte
civile
c’era
solo
l’Avvocato
Sinicato. Le parti civili sono rappresentate numerose
etc. Se noi ci mettiamo tutti intorno ad un tavolo,
parti civili, Pubblici Ministeri e difese, succede un
pandemonio nel senso che noi non troveremo mai l’accordo
su niente. Allora io mi permetterei di suggerire: le
parti civili scelgano un rappresentante, diciamo così…
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE:
Come
gli
Orazi
e
i
Curiazi…
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
–
FRANCHINI:
No,
era
proprio una questione logistica.
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
146
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Uno o due, dài… Diciamo due, dài.
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Gli imputati
Maggi,
Zorzi,
Delfino.
ci
posso
Insomma,
essere
cerchiamo
io;
di
non
so
essere
Rauti
pochi
e
per
ragionare diciamo così in maniera costruttiva su quello
che ciascuno dà il consenso rispetto all’altro. Io penso
che
se
noi
abbiamo,
io
penso
che
ci
voglia
una
quindicina di giorni perché sarà necessario credo dare
due o tre incontri per quagliare il discorso. Io credo
che
poi
possiamo
forse,
probabilmente,
dare
una mano
alla Corte, diciamo, alla semplificazione del ginepraio
attuale.
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. PIANTONI: Presidente,
un
suggerimento
potrebbe
essere
anche,
un’ipotesi
potrebbe essere anche quella di fare un rinvio breve, di
modo da consentire una prima presa di contatti e vedere
che
esito
produce.
suscettibile
di
coltivarlo,
Poi,
se
è
un
qualcosa
ulteriore
approfondimento
diversamente
abbandonarlo.
e
che
è
sviluppo,
Una
via
intermedia.
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - DE BERNARDI: Presidente,
mi
scusi,
chiedo
la
parola
come
l’ultimo
e
sempre
l’ultimo. Io chiederei nel buon comportamento di tutti,
nell’interesse
appunto,
e
nell’interesse
appunto
dell’istruttoria, e del funzionamento della cosa, che
però
sia
onere
acquisizione,
del
singolo
fornire
soggetto
quantomeno
una
che
chiede
dettagliata
una
e
puntuale indicazione del documento, piuttosto che della
sentenza, piuttosto che del verbale. Perché mi sembra
che, ora non voglio fare un vanto, ma queste difese si
siano ampiamente “apprecisate” sui punti. Gli ostacoli
alle acquisizioni e quant’altro pervengono perché c’è
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
147
un’indeterminatezza
anche
nelle
richieste.
Quindi
che
sia propositivo e positivo l’incontro, perché come ho
detto prima, io non ero mai stato interrogato sul punto,
per cui tecnicamente mi devo muovere secondo quelle che
sono
le
regole
che
il
codice
mi
dà.
Non
voglio
prevaricare alcuno, voglio semplicemente che le regole
siano
rispettate.
Laddove
c’è
un
accordo
devo
sapere
però che cosa accetto e quali sono le conseguenze.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Certo. Ma credo che questo degli
incontri
informali,
sia
proprio
questo
l’oggetto
dell’incontro. Il nostro problema è che tempo darvi e
quanto tempo darvi, per poi risolvere eventualmente il
problema
nel
caso
produttivi.
Perché
raccogliere
gli
alcune
che
che
questi
ricordate
eventuali
incontri
che
pareri
riguardano
io
siano
devo
poco
ancora
sulle
opposizioni,
interpretazioni
giuridiche,
applicazioni delle sentenze Torcasio, trascrizioni che
voi mi dovete dare e che sarebbe utile avere e che forse
non è il caso oggi di acquisire, a meno che non siate,
anche per fare un minimo di confronto, di ricerca sui
punti che sono anche messi per iscritto e quindi possono
essere
valutati.
raccogliere
quindi
mi
le
Quindi
opposizioni
dovete
orientarci
o
per
prossimo.
Non
so
sufficienti,
abbiamo
se
dare,
e
anche
su
questo
su
questo
problema
quanto
detto,
possiamo
giovedì
prossimo
o
se
i
possano
fosse
poi
martedì
tempi
prossimo,
per
ad
di
e
anche
martedì
essere
avere
un
primo riscontro di un qualche tentativo di incontro, o
dobbiamo ancora aspettare là perché i quindici giorni va
benissimo, però sappiate che l’ultima udienza che io ho
detto – il 22, è lunedì – è il 18, quindi io quantomeno
il 18 vorrei impostare il programma di gennaio perché
poi se saranno ammessi, come sicuramente saranno ammessi
dei testimoni, così il Pubblico Ministero comincerà a
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
148
citarli, se no non è che posso pretendere che ammessi al
martedì,
il
giovedì
abbiamo
qui
i
testi
che
vengono
indicati, anche perché il Pubblico Ministero deve fare
una sua impostazione, una sua strategia sulla base poi
della nostra ordinanza. E’ chiaro che chiamerà prima un
gruppo, poi un altro, quindi questo rientra nei poteri
del Pubblico Ministero. Facciamo così, giovedì prossimo
che
è
il
4
dicembre,
Santa
Barbara
–
Santa
Barbara
perché c’è la festa dei Vigili del Fuoco – possiamo
ritrovarci per risolvere, fare, prendere le opposizioni
sulle
questioni,
giuridico
che
soprattutto
riguardano
quelle
gli
di
carattere
anonimi,
il
203,
l’acquisizione delle intercettazioni, e così via. Questo
giovedì,
nel
senso
che
solo
le
parti,
la
sentenza
Torcasio la conosciamo, si tratta di andare a vedere il
testo e poi vedere qualche altra questione che avete
sollevato. Sono a vostra disposizione. Dopodiché siamo
già al 4. Poi abbiamo tempo, potremmo dare tempo
fino
al 18 per poter affrontare la questione di eventuali
accordi.
Però,
ecco,
io
vorrei
già
il
18
avere
la
possibilità di uscire fuori con un’ordinanza che risolva
parte
delle
riusciamo
a
questioni
e
se
fosse
risolvere
tutto,
possibile,
insomma,
se
perlomeno
non
gran
parte delle questioni. Se l’accordo è già raggiunto in
parte,
lo
faremo,
farà
parte
della
nostra
ordinanza,
oppure no. Naturalmente è pronto a cambiare anche idea,
nel momento in cui ci fosse una disponibilità di più,
nel
senso
se
preoccupazione
serve
qualche…
veramente,
Però
proprio
la
perché
nostra
c’è
un
contrasto di modo di procedere, e quindi non risolviamo
questo problema che riguarda sia la difesa Zorzi, sia la
difesa
Delfino
risolvere
noi
etc.,
con
poi
gli
noi
il
strumenti
problema
che
lo
dovremo
abbiamo,
molto
limitati. Per esempio, le sentenze di cui avete chiesto
la produzione noi non ce l’abbiamo. Quindi non ci avete
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
149
nemmeno consentito adesso, oggi. C’è anche il Mar?
INTERVENTO DEL PUBBLICO Ministero – DR. DE MARTINO: No.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ecco, appunto. Per esempio, faccio
per dire, possiamo anche dare uno sguardo per vedere. Ho
già detto: sulle sentenze passate in giudicato c’è la
norma
specifica.
Sugli
atti
dei
processi
diversi c’è
un’altra norma, quindi queste vanno applicate e la Corte
applicherà
queste.
Naturalmente
poi
si
può
acquisire
qualsiasi documento con l’accordo delle parti che non è
nelle vostre richieste, potrà anche in epoca successiva.
Avvocato Forzani, prego.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DIFENSORE
–
FORZANI:
Molto
brevemente, Presidente, io vorrei fare…
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Io non è che voglio farvi venire
apposta un giorno, a vuoto qui. E’ perché così portiamo
nel verbale qualche cosa che consenta già a noi… perché
poi dobbiamo pensare anche noi, perché noi abbiamo una
serie
di
richieste,
ne
abbiamo
15
o
20,
e
poi
all’interno di queste abbiamo delle categorie. Così le
mettiamo già in ordine; dopodiché il 18 vediamo a che
punto siamo, e vediamo se uscire con l’ordinanza oppure
no. Però se non
abbiamo già le vostre opposizioni, non
siamo nemmeno grado di mettere dei punti provvisori su
quello che avete richiesto. Prego.
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI: Grazie. Come le
dicevo, io vorrei far parte della soluzione e non del
problema. Allo stesso tempo, però, noi ci troviamo di
fronte
-
e
questo
secondo
me
è
imprescindibile
per
riuscire a valutare l’opportunità del consenso – ad una
indeterminatezza
circostanziale
sulla
quale
viene
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
150
prodotto
il
documento.
Abbiate
pazienza.
E
questo
secondo me è centrale per l’espressione del consenso o
meno. Poi, ripeto, per lealtà processuale, io difendo il
generale Delfino associato all’Avvocato Luponio, quindi
lui
dovrà
essere
sentito.
Ma
il
problema
non
viene
spostato da una produzione documentale di questo tipo,
per
carità,
legge.
E
le
il
sentenze
materiale
sono
in
producibili
atti
alcuno
a
è
norma
di
producibile,
altro non è producibile, ma sul problema del consenso,
la finalizzazione io la trovo, mi sembra di dire cose
ovvie, ma il documento sarà finalizzato ad un rapporto
probatorio, quale?
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Pubblico
Ministero
produrre
un
Questo
negli
singolo
ve
lo
potrà
incontri,
documento
chiarire
perché
vi
se
dirà
il
vorrà
perché.
Naturalmente ho detto che ci sono alcuni documenti che
sono vietati per legge, e sono vietati per legge; alcuni
documenti
parti,
che
ed
consenso
sono
altri
per
acquisibili
che
sono
con
il
consenso
acquisibili
l’utilizzabilità.
A
e
seconda
ci
del
delle
vuole
il
tipo
di
documento noi non siamo in grado in questo momento, sul
documento del Pubblico Ministero, nemmeno di fare questa
valutazione su che cosa richiede, perché il faldone è il
faldone, nel senso che c’è tutto, un po’ di più, la
nota, la trasmissione. Ma questo il Pubblico Ministero
lo sa benissimo, nel senso che lo sapeva e me l’aveva
anche segnalato. “Noi per quei documenti non riusciamo a
decidere”.
Poi
abbiamo
questo
punto,
parti,
risolveremo
risolveremo
se
allo
non
noi
stato
il
c’è
il
problema
dei
strategia
o
problema.
degli atti.
testimoni.
accordo
delle
Naturalmente
Quello
che
A
lo
voglio
ripetere e dirò è che quello che sarà adesso sarà una
impostazione, ma noi magari tra tre mesi ci rendiamo
conto che quel fatto è rilevante. Oppure che qualche
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
151
cosa che è ammesso è superfluo. Non abbiamo problema
proprio
di
smentirci
a
360
grado
e
di
cambiare
totalmente idea, questo sia ben chiaro. In un processo
così
vasto,
bisognerebbe
già
avere…
avremo
delle
difficoltà, avremo delle difficoltà conoscendo gli atti.
Siccome
non
li
conosciamo
nel
modo
più
assoluto,
rivediamoci.
Detto questo, però, cerchiamo di dare una impostazione che
preveda un accordo anche parziale su qualche cosa. Noi
portiamo a casa dell’accordo. Poi dove c’è disaccordo
risolviamo il contrasto allo stato degli atti, e intanto
iniziamo. Poi cambieremo strategia, modo di affrontare,
anche conoscendo meglio gli atti quando avremo acquisito
le sentenze del MAR o di qualche altra cosa. Noi abbiamo
solo quelli che oggi ha prodotto l’Avvocato Franchini,
quindi
non
abbiamo
grandi
strumenti
conoscitivi.
Per
quanto riguarda i processi di Piazza Loggia uno e due,
credo che non ci siano problemi ad acquisirli ed è anche
doveroso acquisirli in ogni caso, ma quello non è che…
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Se la
Corte dispone fin da adesso che non vi sono opposizioni
per
l’acquisizione
del
processo
Ferri e
del
processo
Buzzi, questo…
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: …Ci sono gli
atti istruttori.
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: No, no,
no, sto parlando del testo della sentenza.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La sentenza non siamo… sotto il
crisma del 238 bis, quindi quei limiti…
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
152
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Allora…
se
deposita
in
cancelleria
sentenza
di
primo
grado,
sentenza d’appello e…
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
No, non l’hanno
depositata,
non
l’hanno depositata.
INTERVENTO
DELL'AVVOCATO
DI
PARTE
CIVILE
–
VITTORINI:
Fisicamente intendo dire.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
No,
ma
fisicamente
può
essere
utile, nel senso che noi già guardiamo…
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – VITTORINI: Se mi
permette, visto che ho il microfono acceso, io ragionavo
in
questo
modo,
opposizioni
delle
alle
difese,
probabilmente
produzioni,
immaginavo
è
alle
che
sbagliato.
richieste
potessero
di
essere
Le
prove
fatte,
svolte dalla difesa di parte civile, dopo l’intervenuto
- parziale o totale – accordo in ordine alla produzione
ex
493,
terzo.
Questo
perché?
Perché
se
ciò
dovesse
avvenire, supponiamo, il giorno 18, cioè all’udienza del
18, ci sarebbe più tempo per discutere ma soprattutto si
eviterebbe quella che prima dell’intervenuto accordo per
noi non sarebbe altro se non un’opposizione a 360 gradi,
per quanto mi riguarda. Mentre, una volta intervenuto
l’accordo
è
evidente
che
tutto
ciò
che
è
stato
concordato ai fini dell’acquisizione sarebbe al di fuori
di
eventuali
successive
opposizioni
ed
aggiungo
-
ragionamento non di tipo giuridico, ma adopero parole
sue
-
in
un
rapporto
di
gentlemen
agreement,
molto
probabilmente può anche passare l’idea che, definito sul
piano
del
acquisito,
493
si
terzo
eviti
comma
quello
qualunque
tipo
che
di
deve
essere
opposizione
successiva e si lasci alla Corte la determinazione in
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
153
ordine
a
quelli
che
potrebbero
essere
acquisizioni
future.
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
pensiero
della
Solo una
Corte.
Noi
cosa,
in
interpretando
questo
momento
il
non
intendiamo fare delle ordinanze, in questo momento, se
non
avendo
documento-
poi
la
possibilità
-
una
volta
visto
il
perché Buzzi, Ferri, il Pubblico Ministero
ha chiesto pure Bonati e Ballan; non ci sono sentenze,
ma
ha
chiesto
anche
acquisizione
di
atti
di
quei
processi. Quindi non è un problema soltanto di sentenze,
ma
anche
di
documenti
di
semplice. Sulle sentenze
quegli
atti,
non
è
così
passate in giudicato, Buzzi e
Ferri, se le parti le depositano in cancelleria come
richiesta di produzione, noi le esamineremo, per vedere,
per compulsarle, per valutarle; e può essere elemento
utile
per
poterle
valutare.
Non
c’è
nessun
problema.
Come l’Avvocato Franchini ha prodotto dei documenti che
saranno ammessi o non saranno ammessi, è tutto utile.
Certo,
è
guardare
poi
e
materiale
vedere
di
che
che
noi
si
dobbiamo
tratta.
scorrere,
Quindi
è
tutto
utile. Anche, dico per il Pubblico Ministero, se ritiene
che vengano acquisite le sentenze definitive e gli atti
del processo MAR, o degli altri due processi produca non
gli
atti
richiesta
ma
perlomeno
di
le
sentenze.
produzione;
poi
Perché
noi
è
una
perlomeno
“controlliamo” l’atto, ci guarderemo le sentenze. Poi,
in forma informatica, ci dice come leggerle etc.
Detto
questo,
quindi
sentenze…
non
perché
significa
l’opposizione
ancora
sulla
nulla.
Poi
sentenza
le
MAR,
ancora l’abbiamo. Quindi, se non conosciamo di che cosa
si parla, non possiamo certo valutarla nel merito. Però,
prospettarla come materiale conoscitivo a noi è una cosa
che
ci
consentirà
dall’udienza
prossima
fino
al
18
perlomeno di fare questo; lo metteremo in ordine. Ecco
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
154
perché
mi
è
opposizioni.
più
Le
utile
vostre
avere
forali
le
vostre
opposizioni,
formali
che
noi
prenderemo la volta prossima, poi potranno venir meno
perché, come ci si oppone all’inizio, poi si raggiunge
un accordo successivamente e quello che è l’opposizione
viene meno. Però, noi dobbiamo essere in grado già di
fare un lavoro che non ci costringa poi il 18 a dover
fare tutto da capo nel senso che noi… voi conoscete gli
atti,
ma
noi
non
li
conosciamo,
quindi
anche
per
spiegare alla Corte, spiegare che cosa è rilevante, cosa
è pertinente, di che cosa si parla,
dobbiamo averlo
letto. E, in linea di massima, e sempre cambiando idea
poi, al 18, se noi potessimo avere già un orientamento
il 18 e per poter impostare il lavoro del 13, ho detto
lasciate poi da parte quelle cose documentali e quel
qualcosa
su
cui
non
possiamo
raggiungere
l’accordo,
sarebbe preferibile. Dico sarebbe. Poi ci arrangeremo e
vedremo di volta in volta. Ecco perché preferisco, però,
le produzioni, le richieste di produzione, per noi, se
portarle in cancelleria, oppure se ci dicano attraverso
strumenti informatici come leggerle, forse è meglio che
le producete, se riuscite, per voi è più facile perché
noi poi dobbiamo stamparle, la fotocopiatrice si blocca
etc.
INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Presidente, io
pensavo questo. Non c’è nessun problema sulle produzioni
delle
sentenze
passate
in
giudicato,
per
quanto
mi
riguarda, di nessuna: MAR, Ferri etc., insomma quelle
passate in giudicato. Io però invece
col
collega.
perché
questa
Io
è
prima
vorrei
materia
di
non sono d’accordo
sentire le
trattativa
opposizioni;
poi.
Quindi,
siccome noi abbiamo un’udienza fissata al 9, e nessuno
ha preso impegni per il 9, perché c’era l’udienza, il 9
potrebbe essere la giornata giusta per fare un primo
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
155
incontro
e
per
capire
se
questo
percorso
può
andare
avanti in qualche modo.
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DR. PIANTONI: … Abbiamo
usato questa settimana per i primi incontri, cioè quello
che
proponevo,
di
una
verifica
intermedia,
senza arrivare al 18 e anziché saltare
INTERVENTO
DEL
PRESIDENTE:
Allora
noi
insomma,
a dopodomani…
ci
vediamo,
così
arriviamo ad un punto utile pure per gli Avvocati che
vengono da fuori. Noi facciamo così. Vediamo. Giovedì
prossimo,
che
l’udienza
a
alle
è
dopodomani,
quella
rispettive
data
liste
ed
ci
incontriamo,
acquisiamo
oppure
due
le
rinviamo
opposizioni
parole
sulle
loro
opposizioni. Questo per venire incontro a quanto dice
l’Avvocato Forzani, perché laddove non si è capita la
finalità,
ma
che
testimone etc.
vuol
dire
la
non
genericità
del
il Pubblico Ministero avrà possibilità
di spiegare perché i testi della ‘Ndrangheta o della
Rosa dei Venti o di qualche fatto che è stato indicato
stamattina possa essere utile a dimostrare che cosa. Ha
la possibilità il Pubblico Ministero di spiegare questo
perché non c’è stata opposizione. Starà poi a noi capire
come risolvere il problema. La circostanzialità poi può
essere pure limitata a categorie di fatti;
quindi noi
per le opposizioni ci vediamo giovedì prossimo, ore 9,
traduzione
sempre
di
Tramonte
perché
non
rinuncia
di
volta in volta. Dopodiché voi fate, da qui all’udienza
prossima, che sarà il 18, tutti gli incontri che volete,
tutti i giorni, di pomeriggio, di sera. Ecco, quello
naturalmente, se fosse possibile, tanto gli Avvocati di
qua
vengono
civili
sia…
tenerci
Pubblico
normalmente
i
Pubblici
aggiornati
per
Ministero,
le
nel
mio
Ministeri
ufficio,
lo
sia
stesso,
capire.
Intanto,
parti
civili,
le
se
parti
possono
parti, il
vorranno
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
156
produrre
quelle
sentenze
passate
in
giudicato
di
cui
hanno chiesto produzione, per lo meno quelle cinque a
cui si è fatto riferimento, in realtà non sono cinque
perché
sono
MAR,
Buzzi,
Ferri
e
poi
ci
sono
dei
provvedimento, non so se si sono conclusi e come, per
Ballan e per l’altro, sono sentenze istruttorie. Sono
sempre documenti di cui voi chiedete la produzione, sono
documenti, non saranno sentenze, saranno documenti.
Ecco, allora rimaniamo così. Ci vediamo dopodomani, ore 9.
Grazie.
Il Presidente rinvia l’udienza al 18 dicembre 2008, ore 9.
TRIBUNALE DI BRESCIA
CORTE D'ASSISE
Ticket d'Udienza: 20080759452
Ticket di Verbale: 20080805755
Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso
gli spazi):269.011
Il presente verbale è stato redatto a cura di MEETING SERVICE
L'ausiliario tecnico: GREGORACE MARIA PIA
Il redattore: GREGORACE MARIA PIA
R.G. 3-08 - 10/12/2008 c/ MAGGI + altri
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GREGORACE MARIA PIA
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