9 - Comune di Vigonovo
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9 - Comune di Vigonovo
OGGETTO: Indirizzi operativi per la gestione congiunta del procedimento per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano ad uso domestico, riscaldamento ed industriale nel territorio del Comune di Vigonovo mediante procedura aperta. Il Segretario illustra la procedura e le scadenze previste per la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas. L’attuale affidamento è in scadenza al 31/12/2009, e pertanto si procederà alla gestione congiunta della gara con i Comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia e Fossò, che all’epoca erano convenzionati con Vigonovo e Camponogara, che però ha deliberato negli scorsi anni una proroga del servizio. Fossò farà da capofila. Moressa: Si tratta di una gara complessa: se per qualche motivo non dovesse concludersi nei tempi previsti, il servizio attuale si interrompe? Nella valutazione delle offerte, a parte il prezzo, sarà considerata la flessibilità nei pagamenti? Sindaco: Il servizio non potrà essere comunque interrotto. Per quanto concerne il pagamento delle bollette, la vendita del gas è stata liberalizzata, per cui gli utenti possono scegliere il fornitore. R. Salmaso: È possibile scegliere in un regime di libero mercato. Per gli utenti che abbiano scelto un determinato fornitore non cambierà nulla. Nella gara si procederà in base alla migliore offerta. Carletti: Il Consiglio Comunale si pronuncia soltanto in quest’occasione, oppure avrà modo di prendere delle decisioni? Chiedo inoltre quale sia l’orientamento circa la durata dell’appalto, che può essere di massimo dodici anni. Un periodo troppo lungo potrebbe essere controproducente. R. Salmaso: Maggiore è la durata, migliori sono le condizioni di prezzo che si possono ottenere, e si permette al concessionario anche l’ammortamento di investimenti sulla rete del territorio. Sindaco: Una concessione di breve durata non incentiva gli investimenti. Il Consiglio Comunale, approvando questa delibera, detta gli indirizzi per il successivo svolgimento della gara: dice sostanzialmente alla Giunta di procedere. Doro: Non ho molto da aggiungere a quanto detto nell’illustrazione dell’argomento. In accordo con gli altri Comuni si procederà con la gara e poi si consentirà al vincitore, attraverso una congrua durata della concessione, di ammortizzare investimenti nel territorio. IL CONSIGLIO COMUNALE - Premesso che: a. l’amministrazione comunale di Vigonovo, con convenzione stipulata in data 27.06.1984 Rep. n. 1418, a seguito di trattativa diretta, e quindi senza svolgimento di gara, ha affidato il servizio di distribuzione del gas alla società DELTA GAS che in seguito è stata assorbita da E-ON Rete Triveneto srl, b. la struttura della rete di distribuzione costruita dalla società nel territorio del Comune di Vigonovo è articolata ad anello e ricade nei Comuni contermini di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara e Fossò; c. in attuazione della Direttiva n. 98/CE recante norme comuni per il mercato d. e. f. g. h. interno del gas naturale, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164 col quale sono sancite le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale; in particolare l’art. 14 del su menzionato decreto legislativo 164/2000 prevede che il servizio di distribuzione del gas sia di regola affidato dagli enti locali mediante gara pubblica per periodi non superiori a 12 anni, mentre l’art. 15 disciplina un periodo transitorio in cui è previsto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto proseguano fino al 31.12.2005, periodo incrementabile per altri 1÷5 anni nel caso si verifichino precise condizioni ivi specificate; la legge 23 agosto 2004, n. 239 all’art. 1 comma 69, fissa comunque il termine del periodo transitorio entro il 31.12.2007, non più concedendo la possibilità di sommare le varie condizioni di proroga; i provvedimenti citati dispongono che gli Enti Locali dal 01.01.2003 non possono più gestire in economia diretta il servizio pubblico di distribuzione gas, anche se il gasdotto è di proprietà dei Comuni e che questi ultimi, in qualità di titolari del servizio pubblico della distribuzione del gas debbono, alle scadenze stabilite, procedere agli affidamenti del servizio mediante gara pubblica, dopo un periodo transitorio, anche se il servizio è affidato ad un concessionario privato, che avrà il diritto al rimborso degli oneri non ammortizzati, così come previsto dalla convenzione in essere, dovendo altresì, i Comuni stessi svolgere le attività in indirizzo, coordinamento e controllo dello svolgimento del servizio gas nell’interesse della comunità amministrata; l’art. 23, comma 1, del Decreto Legge 30.12.2005 n. 273 convertito con modificazioni in Legge 23.02.2006, n. 51, sancisce che “il termine del periodo transitorio è prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo art. 15”, stabilendo così una data certa e non discrezionale; il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì che “i termini di cui al comma precedente possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell’ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse”; - Considerato che: a. per quanto sopra espresso, la concessione in essere per il servizio distribuzione gas deve ritenersi prorogata ex lege fino alla data del 31.12.2009, in applicazione della disciplina derogatoria di cui alla seconda parte del comma 1 ed al comma 2 del decreto legge 273/2005; b. per gli effetti dell’art. 15 del Decreto Legislativo 164/2000 gli affidamenti e le concessioni in essere per le quali è previsto un termine di scadenza che supera il periodo transitorio, proseguano fino al completamento del periodo transitorio stesso, con la conseguenza che il rapporto in questione deve ritenersi prorogato solo fino alla fine alla data di scadenza di tale periodo, così come modificato dallo jus supervenies, e quindi fino al 31.12.2009; c. l’art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 164/2000 prevede che “gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla decorrenza del nuovo affidamento. Ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara”; d. l’Autorità per l’Energia ed il Gas ha evidenziato l’improrogabilità di accelerare il processo di liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas stante la sua essenzialità ai fini della creazione di un effettivo mercato della vendita del gas, avendo la proroga del periodo transitorio della distribuzione un effetto sostanzialmente inibitorio della liberalizzazione della vendita del gas, operativa dal 01.01.2003, in quanto ostacola di fatto il cambiamento del fornitore da parte dei clienti (switching) in ragione del tradizionale legame tra le due attività; e. ulteriori proroghe automatiche contrasterebbero con gli art. 43, 49 e 86 del Trattato della Comunità Europea, i relativi principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, e con la disciplina di settore comunitaria prevalendo l’interesse pubblico di instaurazione del regime pienamente concorrenziale rispetto all’interesse del concessionario; f. il perseguimento degli obiettivi di liberalizzazione del mercato interno del gas e di apertura del mercato concorrenziale mediante la cessazione dei rapporti in essere e l’affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, appare motivazione sufficiente e coerente con gli indirizzi del legislatore, senza la necessità di esplicitare ulteriori ed eventuali aspetti di convenienza dell’ente locale per non avvalersi delle possibilità di incremento della durata del periodo transitorio; - Atteso che il decreto legislativo 164/2000 all’art. 18 espressamente recita “... il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ...”; - Ritenuto pertanto opportuno avviare con urgenza la procedura di gara stante: a. la prossimità della scadenza del 31.12.2009, prevista dalla normativa vigente quale termine ultimo del periodo transitorio per la gestione da parte dell’attuale concessionario del servizio; b. la contestuale cessazione degli affidamenti e delle concessioni previsti dal predetto decreto legislativo 164/2000; c. il rientro nella disponibilità degli enti proprietari dei gasdotti esistenti, fermo restando il diritto per l’attuale concessionario ai rimborsi previsti dalla convenzione in essere e dal decreto sopraccitato; - Rilevato altresì che il Comune di Vigonovo ha preventivamente provveduto a dare comunicazione all’attuale concessionario dell’imminente cessazione del rapporto e dell’avvio della procedura di gara, pur non risultando essere sussistente alcuna prescrizione normativa che imponga, nel caso specifico, la partecipazione del concessionario al relativo procedimento; - Valutato conseguentemente, stante che la rete di distribuzione è inserita in un unico anello di trasporto che congiunge le reti dei predetti Comuni di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Fossò e Vigonovo, di fornire alla Giunta Comunale gli opportuni indirizzi operativi ai fini di addivenire una gestione congiunta del complesso procedimento propedeutico e funzionale all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas mediante procedura aperta, così riassumibili: 1. adozione di uno specifico protocollo d’intesa tra i Comuni di Vigonovo, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia e Fossò, che hanno dato la propria disponibilità nell’ambito del quale individuare il Comune capofila, i termini e gli obblighi dell’accordo, e i rapporti finanziari tra le parti; 2. costituzione di apposita commissione tecnica, cui affidare il compito di valutare lo stato di consistenza della rete e predisporre gli atti propedeutici e funzionali all’indizione della gara, anche con l’ausilio di eventuali professionalità specialistiche esterne; - Accertata, altresì la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del dell’art.42 del D.Lgs 267/2000; - Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; - VISTO lo statuto comunale vigente; DELIBERA 1 – di considerare le premesse parte integrante del presente atto deliberativo; 2 – di dare atto della necessità di individuare il nuovo soggetto affidatario del servizio, per effetto dell’imminente scadenza, fissata al 31.12.2009, della concessione del servizio di distribuzione del gas alla società DELTA GAS, poi assorbita da E-ON Rete Triveneto srl; 3 – di fornire alla Giunta Comunale gli opportuni indirizzi operativi ai fini di addivenire ad una gestione congiunta del complesso procedimento propedeutico e funzionale all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas metano ad uso domestico, riscaldamento e industriale nel territorio del Comune di Vigonovo mediante procedura aperta, così riassumibili: 1. adozione di uno specifico protocollo d’intesa con i Comuni aderenti di Campolongo Maggiore, Campagna Lupia e Fossò al fine di disciplinare lo svolgimento congiunto della gara, ivi compresi i profili tecnici e finanziari della procedura”; 2. costituzione di apposita commissione tecnica, che costituirà sede di confronto sulle tematiche inerenti lo svolgimento dell’iter di gara e avrà il compito di sovrintendere al regolare espletamento delle procedure e alla puntuale esecuzione dei necessari adempimenti; 4 - di dare atto che gli oneri conseguenti alla compiuta realizzazione di quanto suesposto verranno anticipati dai Comuni procedenti secondo le modalità indicate nel su richiamato Protocollo d’intesa, e nei limiti disposti dall’ordinamento posti in carico al concessionario da individuarsi in sede di gara; 5 - di incaricare il Responsabile dell’Area LL.PP.-Ambiente-P.M. dell’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti. Messo ai voti dal Sindaco – Presidente il su esteso partito di deliberazione ottiene in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 14 Consiglieri, voti favorevoli: unanimità. Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile la suddetta deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.