9 - Comune di Vigonovo

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9 - Comune di Vigonovo
OGGETTO:
Indirizzi operativi per la gestione congiunta del procedimento per
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano ad
uso domestico, riscaldamento ed industriale nel territorio del Comune di
Vigonovo mediante procedura aperta.
Il Segretario illustra la procedura e le scadenze previste per la gara di affidamento del
servizio di distribuzione del gas. L’attuale affidamento è in scadenza al 31/12/2009, e
pertanto si procederà alla gestione congiunta della gara con i Comuni di Campolongo
Maggiore, Campagna Lupia e Fossò, che all’epoca erano convenzionati con Vigonovo e
Camponogara, che però ha deliberato negli scorsi anni una proroga del servizio. Fossò
farà da capofila.
Moressa: Si tratta di una gara complessa: se per qualche motivo non dovesse concludersi
nei tempi previsti, il servizio attuale si interrompe? Nella valutazione delle offerte, a parte
il prezzo, sarà considerata la flessibilità nei pagamenti?
Sindaco: Il servizio non potrà essere comunque interrotto. Per quanto concerne il
pagamento delle bollette, la vendita del gas è stata liberalizzata, per cui gli utenti
possono scegliere il fornitore.
R. Salmaso: È possibile scegliere in un regime di libero mercato. Per gli utenti che
abbiano scelto un determinato fornitore non cambierà nulla. Nella gara si procederà in
base alla migliore offerta.
Carletti: Il Consiglio Comunale si pronuncia soltanto in quest’occasione, oppure avrà
modo di prendere delle decisioni? Chiedo inoltre quale sia l’orientamento circa la durata
dell’appalto, che può essere di massimo dodici anni. Un periodo troppo lungo potrebbe
essere controproducente.
R. Salmaso: Maggiore è la durata, migliori sono le condizioni di prezzo che si possono
ottenere, e si permette al concessionario anche l’ammortamento di investimenti sulla rete
del territorio.
Sindaco: Una concessione di breve durata non incentiva gli investimenti. Il Consiglio
Comunale, approvando questa delibera, detta gli indirizzi per il successivo svolgimento
della gara: dice sostanzialmente alla Giunta di procedere.
Doro: Non ho molto da aggiungere a quanto detto nell’illustrazione dell’argomento. In
accordo con gli altri Comuni si procederà con la gara e poi si consentirà al vincitore,
attraverso una congrua durata della concessione, di ammortizzare investimenti nel
territorio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che:
a. l’amministrazione comunale di Vigonovo, con convenzione stipulata in data
27.06.1984 Rep. n. 1418, a seguito di trattativa diretta, e quindi senza
svolgimento di gara, ha affidato il servizio di distribuzione del gas alla società
DELTA GAS che in seguito è stata assorbita da E-ON Rete Triveneto srl,
b. la struttura della rete di distribuzione costruita dalla società nel territorio del
Comune di Vigonovo è articolata ad anello e ricade nei Comuni contermini di
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara e Fossò;
c. in attuazione della Direttiva n. 98/CE recante norme comuni per il mercato
d.
e.
f.
g.
h.
interno del gas naturale, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto
Legislativo 23.05.2000 n. 164 col quale sono sancite le regole per attuare la
liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
in particolare l’art. 14 del su menzionato decreto legislativo 164/2000 prevede che
il servizio di distribuzione del gas sia di regola affidato dagli enti locali mediante
gara pubblica per periodi non superiori a 12 anni, mentre l’art. 15 disciplina un
periodo transitorio in cui è previsto che le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del decreto proseguano fino al 31.12.2005, periodo
incrementabile per altri 1÷5 anni nel caso si verifichino precise condizioni ivi
specificate;
la legge 23 agosto 2004, n. 239 all’art. 1 comma 69, fissa comunque il termine del
periodo transitorio entro il 31.12.2007, non più concedendo la possibilità di
sommare le varie condizioni di proroga;
i provvedimenti citati dispongono che gli Enti Locali dal 01.01.2003 non possono
più gestire in economia diretta il servizio pubblico di distribuzione gas, anche se il
gasdotto è di proprietà dei Comuni e che questi ultimi, in qualità di titolari del
servizio pubblico della distribuzione del gas debbono, alle scadenze stabilite,
procedere agli affidamenti del servizio mediante gara pubblica, dopo un periodo
transitorio, anche se il servizio è affidato ad un concessionario privato, che avrà il
diritto al rimborso degli oneri non ammortizzati, così come previsto dalla
convenzione in essere, dovendo altresì, i Comuni stessi svolgere le attività in
indirizzo, coordinamento e controllo dello svolgimento del servizio gas
nell’interesse della comunità amministrata;
l’art. 23, comma 1, del Decreto Legge 30.12.2005 n. 273 convertito con
modificazioni in Legge 23.02.2006, n. 51, sancisce che “il termine del periodo
transitorio è prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente prolungato fino al
31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del
medesimo art. 15”, stabilendo così una data certa e non discrezionale;
il comma 2 del medesimo articolo precisa altresì che “i termini di cui al comma
precedente possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell’ente
locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico
interesse”;
- Considerato che:
a. per quanto sopra espresso, la concessione in essere per il servizio distribuzione
gas deve ritenersi prorogata ex lege fino alla data del 31.12.2009, in applicazione
della disciplina derogatoria di cui alla seconda parte del comma 1 ed al comma 2
del decreto legge 273/2005;
b. per gli effetti dell’art. 15 del Decreto Legislativo 164/2000 gli affidamenti e le
concessioni in essere per le quali è previsto un termine di scadenza che supera il
periodo transitorio, proseguano fino al completamento del periodo transitorio
stesso, con la conseguenza che il rapporto in questione deve ritenersi prorogato
solo fino alla fine alla data di scadenza di tale periodo, così come modificato dallo
jus supervenies, e quindi fino al 31.12.2009;
c. l’art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 164/2000 prevede che “gli enti locali
avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza
dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del
servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla decorrenza del nuovo
affidamento. Ove l’ente locale non provveda entro il termine indicato, la Regione,
anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara”;
d. l’Autorità per l’Energia ed il Gas ha evidenziato l’improrogabilità di accelerare il
processo di liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas stante la sua
essenzialità ai fini della creazione di un effettivo mercato della vendita del gas,
avendo la proroga del periodo transitorio della distribuzione un effetto
sostanzialmente inibitorio della liberalizzazione della vendita del gas, operativa dal
01.01.2003, in quanto ostacola di fatto il cambiamento del fornitore da parte dei
clienti (switching) in ragione del tradizionale legame tra le due attività;
e. ulteriori proroghe automatiche contrasterebbero con gli art. 43, 49 e 86 del
Trattato della Comunità Europea, i relativi principi di parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza, e con la disciplina di settore comunitaria
prevalendo l’interesse pubblico di instaurazione del regime pienamente
concorrenziale rispetto all’interesse del concessionario;
f. il perseguimento degli obiettivi di liberalizzazione del mercato interno del gas e di
apertura del mercato concorrenziale mediante la cessazione dei rapporti in essere
e l’affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, appare
motivazione sufficiente e coerente con gli indirizzi del legislatore, senza la
necessità di esplicitare ulteriori ed eventuali aspetti di convenienza dell’ente locale
per non avvalersi delle possibilità di incremento della durata del periodo
transitorio;
- Atteso che il decreto legislativo 164/2000 all’art. 18 espressamente recita “... il servizio
è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti
locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di
vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ...”;
- Ritenuto pertanto opportuno avviare con urgenza la procedura di gara stante:
a. la prossimità della scadenza del 31.12.2009, prevista dalla normativa vigente
quale termine ultimo del periodo transitorio per la gestione da parte dell’attuale
concessionario del servizio;
b. la contestuale cessazione degli affidamenti e delle concessioni previsti dal predetto
decreto legislativo 164/2000;
c. il rientro nella disponibilità degli enti proprietari dei gasdotti esistenti, fermo
restando il diritto per l’attuale concessionario ai rimborsi previsti dalla
convenzione in essere e dal decreto sopraccitato;
- Rilevato altresì che il Comune di Vigonovo ha preventivamente provveduto a dare
comunicazione all’attuale concessionario dell’imminente cessazione del rapporto e
dell’avvio della procedura di gara, pur non risultando essere sussistente alcuna
prescrizione normativa che imponga, nel caso specifico, la partecipazione del
concessionario al relativo procedimento;
- Valutato conseguentemente, stante che la rete di distribuzione è inserita in un unico
anello di trasporto che congiunge le reti dei predetti Comuni di Campolongo Maggiore,
Campagna Lupia, Camponogara, Fossò e Vigonovo, di fornire alla Giunta Comunale gli
opportuni indirizzi operativi ai fini di addivenire una gestione congiunta del complesso
procedimento propedeutico e funzionale all’affidamento della concessione del servizio di
distribuzione del gas mediante procedura aperta, così riassumibili:
1. adozione di uno specifico protocollo d’intesa tra i Comuni di Vigonovo,
Campolongo Maggiore, Campagna Lupia e Fossò, che hanno dato la propria
disponibilità nell’ambito del quale individuare il Comune capofila, i termini e gli
obblighi dell’accordo, e i rapporti finanziari tra le parti;
2. costituzione di apposita commissione tecnica, cui affidare il compito di valutare lo
stato di consistenza della rete e predisporre gli atti propedeutici e funzionali
all’indizione della gara, anche con l’ausilio di eventuali professionalità
specialistiche esterne;
- Accertata, altresì la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del dell’art.42 del D.Lgs 267/2000;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
- VISTO lo statuto comunale vigente;
DELIBERA
1 – di considerare le premesse parte integrante del presente atto deliberativo;
2 – di dare atto della necessità di individuare il nuovo soggetto affidatario del servizio, per
effetto dell’imminente scadenza, fissata al 31.12.2009, della concessione del servizio di
distribuzione del gas alla società DELTA GAS, poi assorbita da E-ON Rete Triveneto srl;
3 – di fornire alla Giunta Comunale gli opportuni indirizzi operativi ai fini di addivenire
ad una gestione congiunta del complesso procedimento propedeutico e funzionale
all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas metano ad uso
domestico, riscaldamento e industriale nel territorio del Comune di Vigonovo mediante
procedura aperta, così riassumibili:
1. adozione di uno specifico protocollo d’intesa con i Comuni aderenti di Campolongo
Maggiore, Campagna Lupia e Fossò al fine di disciplinare lo svolgimento congiunto
della gara, ivi compresi i profili tecnici e finanziari della procedura”;
2. costituzione di apposita commissione tecnica, che costituirà sede di confronto
sulle tematiche inerenti lo svolgimento dell’iter di gara e avrà il compito di
sovrintendere al regolare espletamento delle procedure e alla puntuale esecuzione
dei necessari adempimenti;
4 - di dare atto che gli oneri conseguenti alla compiuta realizzazione di quanto suesposto
verranno anticipati dai Comuni procedenti secondo le modalità indicate nel su
richiamato Protocollo d’intesa, e nei limiti disposti dall’ordinamento posti in carico al
concessionario da individuarsi in sede di gara;
5 - di incaricare il Responsabile dell’Area LL.PP.-Ambiente-P.M. dell’adozione dei
provvedimenti inerenti e conseguenti.
Messo ai voti dal Sindaco – Presidente il su esteso partito di deliberazione ottiene in
forma palese, per alzata di mano, presenti n. 14 Consiglieri, voti favorevoli: unanimità.
Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma
palese per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la suddetta deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.