Ai Dirigenti e Responsabili del Servizio Gestione Controllo Edilizio e
Transcript
Ai Dirigenti e Responsabili del Servizio Gestione Controllo Edilizio e
Ai Dirigenti e Responsabili del Servizio Gestione Controllo Edilizio e Sportello Unico per l'Edilizia Ing. Valeria Galanti - Comune di Alfonsine Arch. Natalino Giambi - Comune di Cervia Geom. Marco Cerfogli - Comune di Massa Lombarda Arch. Gabriele Montanari - Comune di Bagnacavallo Ing. Carlo Argnani - Comune di Conselice Arch. Flavio Magnani - Comune di Ravenna Geom. Danilo Toni - Comune di Bagnara di Romagna Geom. Fulvio Pironi - Comune di Cotignola Geom. Alfio Gentilini - Comune di Riolo Terme Arch. Laura Vecchi - Comune di Brisighella Arch. Ennio Nonni - Comune di Faenza Arch. Marina Doni - Comune di Russi Geom. Mauro Camanzi - Comune di Castel Bolognese Geom. Michele Cipriani - Comune di Fusignano Arch. Ivana Pirazzoli - Comne di S.Agata sul Santerno Arch. Fausto Salvatori - Comune di Casola Valsenio Arch. Ivana Pirazzoli - Comune di Lugo Geom. Cristina Santandrea - Comune di Solarolo p.c. Al Presidente dell'Ordine Dott. Ing. Agide Sintoni Al Presidente del Geom. Daniele Ugolini Collegio degli dei Ingegneri Iscritti Geometri della della p.c. agli Architetti iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Ravenna Ravenna 5 marzo 2007 Provincia Provincia di di Ravenna Ravenna Prot. 19.193 OGGETTO: Nomina delle terne per il collaudo strutturale Con la presente si comunica che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, • Considerato il principio dell' indissolubità tra progetto e struttura ; ove per progetto si intenda la risoluzione globale di ogni aspetto della costruzione anche in via preliminare (a livello cioè di progetto di massima); preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato, della Cassazione Civile e dei T.A.R.; • Viste in particolare le ultime sentenze: - Consiglio di Stato, Ordinanza n. 4112/05 del 30/08/2005 (T.A.R. Lazio, Sentenza n. 320/05 del 29/04/2005) "[...] Il predetto motivo di gravame non è ostacolato dalla circostanza che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un ingegnere, dovendosi considerare la " progettazione" affidata nella specie ad un geometra "un unicumi nscindibile", riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo della struttura in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi in ipotesi, il difetto di competenza del professionista titolare"[...]" • Consiglio di Stato sez. V n. 6004 del 16/09/2004 [..] Né è sufficiente a legittimare l'operato del geometra il fatto che la progettazione - con la relativa direzione lavori - delle strutture edilizie in cemento armato siano state affidate e svolte da un ingegnere o un architetto, ogniqualvolta il geometra abbia firmato direttamente il progetto ed assunto la direzione dell'intervento edificatorio. • Consiglio di Stato sez. V n. 348 del 31/01/2001 "Risponde al resto di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere". • T.A.R. Liguria I Sezione, sentenza n. 333 del 20/09/1997 "Esula dalla competenza professionale del geometra la progettazione di un capannone industriale, anche se l'effettivo calcolo e la direzione delle opere siano eseguite da un ingegnere, poiché i limiti alla competenza dei geometri riguardano un coacervo di aspetti sia quantitativi che qualitativi (costo dell'opera, difficoltà tecnica per la progettazione ed esecuzione) e l'opera deve essere pensata tecnicamente da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali. • T.A.R. Sicilia, Sentenza n. 02327 del 13/10/1995 "[...] La progettazione deve essere considerata come un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è giovato dell'opera di collaboratori, onde il semplice calcolo delle strutture non risolve i problemi della progettazione generale eseguita dal geometra, né sana il difetto di competenza di tale professionista . [...] • Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 10358 del 2/12/1994 " L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 27, che determina l'oggetto ed il limiti dell'esercizio professionale dei geometri consentendo loro, per le costruzioni, solo la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili o di costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza con opere di cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo, si riferisce, ad ogni progetto, ed anche, quindi, a quelli di massima, i quali ,del resto, concentrandosi nell'ideazione, anche sotto il profilo tecnico, delle linee essenziali e generali dell'opera, enon solo in un mero disegno architettonico, presuppongono le fondamentali operazioni di calcolo necessarie per la verifica della possibilità astratta della loro concreta realizzazione in relazione alle quali si pone quella esigenza di qualificazione professionale del professionista progettista che giustifica le limitazioni delle competenze dei geometri previste dalla relativa legge". • T.A.R. Marche con pronuncia n. 223 del 20/03/1993 confermata dal Consiglio di Stato sentenzia la non competenza di tecnici diplomati alla progettazione di due fabbricati industriali in comune di Macerata, realizzabili con struttura in cemento armato, questa progettata da un ingegnere, annullando conseguentemente le due relative concessioni edilizie. • Conf. Cass. N. 4461 del 19/10/1977; n. 1347 del 19/07/1969; n. 1474 del 13/05/1968 I limiti di competenza professionale dei geometri indicati dalla legge riguardano ogni qualsiasi progetto e non solo quelli esecutivi ma anche progetti preliminari e definitivi perché questi, concentrandosi nella ideazione, anche sotto il profilo tecnico, delle linee essenziali e generali dell'opera presuppongono le fondamentali operazioni di calcolo necessarie per la verifica della sua realizzazione per le quali il geometra non ha competenza. • Consiglio di Stato n. 821 del 29/07/1977 (T.A.R. Emilia Romagna n. 442 del 29/07/1976) "[...] Il semplice calcolo delle strutture non risolve i problemi della progettazione generale eseguita dal geometra né sana il difetto di competenza del geometra stesso, con conseguente vizio di legittimità della licenza edilizia". • Corte di Cassazione n. 1346 del 15/04/1976 "[...] In materia di progettazione di opere che comportino l'impiego di cemento armato, le limitazioni imposte ai geometri devono, logicamente, riguardare non solo i progetti esecutivi, ma anche i progetti di massima, poiché l'approntamento di questi ultimi non può prescindere dalle necessarie operazioni di calcolo dei conglomerati cementiti per la costruzione progettata". Nella seduta del 15 dicembre 2006 il Consiglio delibera che «non verranno rilasciate terne di Architetti iscritti al proprio Albo per collaudi strutturali allorché il progettista titolare del permesso di costruire o D.I.A., risultasse un tecnico non laureato; anche laddove la parte strutturale, risultasse a firma di un tecnico laureato». Il Segretario del Consiglio dell'Ordine Arch. Gioia Gattamorta Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Arch. Nullo Pirazzoli