Regolamento disciplinante la concessione di locali di proprietà del

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Regolamento disciplinante la concessione di locali di proprietà del
COMUNE DI CAMPODARSEGO
REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE
DI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
Approvato con delibera di C.C. n. 83 in data 28/12/2007
Art.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in locazione o in comodato d’uso, dei locali di
proprietà comunale ad enti, comitati ed associazioni, in quanto soggetti giuridici, per lo
svolgimento dell’attività associativa. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli
impianti sportivi e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.
Art. 2. SOGGETTI
1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui all'art. l enti, comitati ed associazioni,
legalmente costituiti, che operano in campo:
a) culturale
b) sportivo-ricreativo
c) ambientale
d) del volontariato
e) socio-sanitario
f) associazioni dei giovani e degli anziani
g) Pro Loco
2. La concessione in uso può essere rilasciata ai suddetti soggetti per motivi culturali, formativi o
di preminente interesse pubblico come sede stabile per lo svolgimento dell’attività associativa.
L’uso dei beni deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali degli stessi.
ART. 3 – MODALITÀ DI CONCESSIONE
1. I locali e le strutture di proprietà comunale sono concesse in locazione o in comodato d’uso
gratuito.
2. In caso di richiesta per lo svolgimento di attività economiche, gli immobili potranno essere
concessi solamente a titolo oneroso, tramite contratto di locazione.
3. Le suddette strutture possono essere concesse in comodato d’uso gratuito ad Enti od
associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, per il
perseguimento diretto dei loro fini istituzionali, a condizione che vi sia corrispondenza fra il
beneficio concesso e l’interesse della comunità. Il pubblico interesse assume rilevanza in relazione
alla presenza di alcuno dei seguenti elementi:
a) effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;
b) l’organizzazione che deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di
aggregazione sociale di un certo numero di persone;
c) rapporti di collaborazione con il Comune, nell’esercizio di attività istituzionali, culturali, e
sociali.
Art. 4 - RICHIESTA DEI LOCALI
1. I soggetti giuridici di cui all’art. 2, interessati ad ottenere la concessione in locazione ovvero in
comodato d’uso delle strutture, dovranno presentare preventivamente domanda di concessione, da
ritenersi vincolante quanto a contenuti obbligatori della richiesta da inoltrare.
2. Alla domanda dovranno essere allegati gli atti attestanti la composizione e rappresentatività
degli organi.
ART. 5 – MODALITA’ E PRIORITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE
1. Spetta alla Giunta Comunale valutare l’accoglimento delle domande, tenendo conto del motivo
per il quale l’immobile viene richiesto (scopo associativo del soggetto richiedente ed uso che
intende fare della struttura), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde agli
interessi diffusi della comunità, secondo modalità di cui all’art. 3, comma 3.
2. Se all’esame della Giunta le istanze di più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la
concessione viene rilasciata, al soggetto che, nell’ordine:
1) sia iscritto all’albo delle associazioni
2) sia già utilizzatore di locali comunali
3) abbia presentato domanda per primo al protocollo dell’ente
3. Potrà essere attribuito l’uso di un medesimo locale a più assegnatari, secondo un calendario di
utilizzo da definirsi e tenuto conto delle oggettive esigenze dell’associazione/ente.
4. Il procedimento ha termine con la stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata..
In relazione alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi nel contratto
possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
5. La competenza per gli adempimenti inerenti le concessioni disciplinate dal presente
regolamento è atribuita al Settore Servizi Amministrativi. In caso di locazione all’Ufficio Tecnico
competerà la valutazione del relativo canone.
ART. 6 – RISERVA D’USO
1. Il contratto di locazione o comodato, deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune si
riserva l'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare
l’evenienza con congruo anticipo, al legale rappresentante dell’associazione. In ogni caso tale
anticipo non può essere inferiore alle 72 ore, salvo assenso del legale rappresentante
dell’associazione concessionaria in caso di preavviso inferiore.
2. Il Comune può invitare i concessionari a permettere la fruizione temporanea dei locali, da parte
di altri soggetti, che allo stesso abbiano inoltrato domanda scritta in merito e che abbiano ottenuto
parere favorevole dal Comune.
3.Tra le parti dovrà essere stipulata una scrittura privata che preveda, eventuali rimborsi per i costi
di approvvigionamento elettrico, etc. e per l’uso di attrezzature e beni propri del concessionario e
il rispetto delle condizioni previste dall’art. 9.
Art. 7 – CLAUSOLE CONTRATTUALI.
1. I contratti di comodato gratuito e di locazione devono prevedere: la durata, il divieto di
subaffitto o subcomodato salvo autorizzazione dell’Ente, la facoltà di ispezionare i locali, la
previsione a carico del locatore o comodatario delle spese di fornitura di acqua, energia elettrica,
gas e servizi comunali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all’uso del
bene e ai danni eventualmente provocati a terzi, oltre a tutte le clausole comunque giudicate
necessarie in relazione alle caratteristiche dell’immobile e alla natura dell’atto.
2. Il comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei confronti di terzi e a tale
scopo può essere richiesta la stipulazione di idonea polizza assicurativa.
Art. 8 – CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE
1.Al momento della stipula dei contratti di locazione o di comodato d’uso, può essere prevista la
stipulazione di una polizza assicurativa od il versamento di una cauzione, da effettuarsi presso la
tesoreria comunale, di somma proporzionata alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia
del corretto uso dei locali.
2.Sulla somma assicurata o sulla cauzione il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai
locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento
dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1.Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui
imputabile, nel periodo di durata della concessione.
2.Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente
regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del
Comune.
3.In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell’attività esercitata entro i locali
di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al
Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
4. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:
a)
divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri, al di fuori della previsione di cui all’art.7,
comma 2;
b)
divieto assoluto di duplicare le chiavi
c)
obbligo di custodire i locali e di riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.
Art. 10 – DURATA, RINNOVO e REVOCA
1.La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto, non dovrà in ogni caso superare gli anni
cinque. Potrà essere previsto il rinnovo qualora ne sussistano i presupposti.
2. L’assegnatario è tenuto a utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le
finalità previste dalla convenzione e a restituirlo al Comune alla scadenza stabilita senza necessità
di preventivo atto di disdetta.
3. In casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse
pubblico, il rapporto può essere sciolto prima della sua scadenza.
Art. 11– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Potrà essere dichiarata la decadenza delle concessioni in atto allo scopo di uniformarne
modalità di utilizzo e scadenze.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua ripubblicazione
all’Albo Pretorio.