CAPITOLO XXIX
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CAPITOLO XXIX
CAP. XXIX - LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CAPITOLO XXIX LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (di Giuseppe Dongiacomo) SOMMARIO: 1. Il credito d’imposta. – 2. Agevolazioni nel settore del credito. – 3. Agevolazioni per le zone terremotate della Sicilia del 1990. 1. Il credito d’imposta. Il beneficio del credito d'imposta, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è collegato alla effettuazione di nuovi investimenti nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee, dovendosi apprezzare la "novità" dell'investimento in termini economici, con riferimento alla sua idoneità a promuovere lo sviluppo della zona interessata, mentre la "strumentalità" del bene acquisito resta integrata quando il bene stesso si inserisca in una struttura produttiva (già esistente o del tutto nuova) effettivamente operante in tale zona, così da realizzare, nella stessa area, l'oggetto dell'attività d'impresa: così Sez. 6-T, n. 08120/2015, Iacobellis, Rv. 635307, la quale ha ritenuto che tale agevolazione va esclusa per gli investimenti relativi ad immobili-merce, ossia quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, come per le attività immobiliari di compravendita ovvero di costruzione e successiva vendita di fabbricati. Nel medesimo senso si è orientata Sez. T, n. 22236/2015, Terrusi, Rv. 637115, la quale, dopo aver evidenziato che l’art. 8 della legge n. 388 del 2000, nel riconoscere un credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali "nuovi", intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l'obiettivo perseguito dalla norma è quello d'incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico, ha ritenuto che il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di trasformazione di una struttura produttiva preesistente, purché, con accertamento da svolgere caso per caso, la ristrutturazione, la conversione o l'ampliamento dell'opificio siano tali da incidere così significativamente sui livelli produttivi e occupazionali da poter essere equiparati alla creazione di un nuovo stabilimento industriale. Sez. 6-T, n. 14504/2015, Caracciolo, Rv. 635971 ha, invece, affermato che, in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in aree svantaggiate, concesse mediante credito d'imposta, l'art. 8 della legge n. 388 cit., considera bene oggetto dei benefici fiscali solo 579 CAP. XXIX - LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE quello che presenta il requisito della "novità", tenuto conto della ratio legis d'incentivare il rinnovo tecnologico dell'attività d'impresa, sicché anche nell'ipotesi di cui al comma 7 della predetta disposizione, che prevede la dismissione di detto bene entro il quinto periodo d'imposta successivo e la sua sostituzione, nel medesimo periodo d'imposta, con altro della stessa categoria, va escluso dall'agevolazione il bene a qualunque titolo già utilizzato dal cedente o da un terzo, atteso che, altrimenti, si potrebbe eludere la normativa tramite l'acquisto di un bene provvisto dei requisiti necessari e la sua successiva rivendita e sostituzione con bene carente degli stessi. 2. Agevolazioni nel settore del credito. Le operazioni di finanziamento, a cui l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue, secondo Sez. T, n. 00695/2015, Chindemi, Rv. 634029, che i negozi di finanziamento aventi ad oggetto i "rimborsi dei finanziamenti a breve termine", garantiti da iscrizioni ipotecarie, non avendo ad oggetto un finanziamento, nel senso precisato, ma piuttosto le modalità ed i tempi di recupero del credito già erogato, esulano dall'ambito applicativo della menzionata disciplina. Infine, Sez. U, n. 11373/2015, Cappabianca, Rv. 635538, ha ritenuto che non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 41, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. n. 601 cit., nella parte in cui esclude dall'esenzione d'imposta, prevista per i finanziamenti a medio e lungo termine effettuati da aziende e istituti di credito, le medesime operazioni poste in essere da intermediari finanziari, discendendo da tale diverso trattamento un effetto distorsivo sul regime di concorrenza nel mercato di settore, per il vantaggio derivante alle banche dal minor costo del prodotto offerto, riferibile non a specifici meriti imprenditoriali, ma ad una scelta fiscale del legislatore. 3. Agevolazioni per le zone terremotate della Sicilia del 1990. Risulta superata, alla luce dello ius superveniens, la questione, già devoluta alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria di Sez. 6-T, n. 17369/2014, Cosentino, se l’esercizio del diritto alla 580 CAP. XXIX - LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE restituzione del 90% delle imposte pagate, qual è desumibile dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 cit. e succ. mod., a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è assoggettato al termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dall’1° gennaio 2003, data di entrata in vigore dell’art. 9 cit., ovvero se, anche ai fini della richiesta del rimborso, debba tenersi conto del differimento, stabilito dalla normativa sopravvenuta, al 31 marzo 2008 dei termini per beneficiare del condono fiscale. L’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha, infatti, stabilito che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, … al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248…». L’unica eccezione è costituita da quelli che «… svolgono attività d'impresa”, per i quali la predetta norma ha disposto che “l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea». La disposizione - come evidenziato da Sez. 6-T, n. 24089/2015, Cosentino, in corso di massimazione - ha dato attuazione all’ingiunzione contenuta nella decisione interlocutoria assunta dalla Commissione europea il 17 ottobre 2012: e poiché i giudicati nazionali sono recessivi rispetto al carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione e, quindi, condizionati agli esiti della procedura aperta dalla Commissione ed all’eventuale riesame delle Corti dell’Unione Europea, la predetta norma ha determinato la sospensione ex lege dell’esecutorietà dei titoli, anche giudiziali, a favore dei contribuenti, impedendo, in via transitoria, la riscossione materiale delle somme che, sulla base del diritto interno, sarebbero dovute, senza, tuttavia, precludere la formazione di tali titoli. 581 CAP. XXIX - LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Sez. T, n. 25278/2015, Cicala, in corso di massimazione, infine, dopo aver rilevato che “il condono previsto dal comma 17° dell'art. 9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990)” e che “vi era … il dubbio se la applicazione della legge in questione all"IVA non cadesse sotto il divieto che è alla base della … sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C132/06”, ha osservato che quest’ultima, con ordinanza della sesta sezione 15 luglio 2015 in causa C-82/14, ha dichiarato: "Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa t Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano". 582