CAPITOLO XXIX

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CAPITOLO XXIX
CAP. XXIX - LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
CAPITOLO XXIX
LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
(di Giuseppe Dongiacomo)
SOMMARIO: 1. Il credito d’imposta. – 2. Agevolazioni nel settore del credito. – 3.
Agevolazioni per le zone terremotate della Sicilia del 1990.
1. Il credito d’imposta. Il beneficio del credito d'imposta,
previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è collegato
alla effettuazione di nuovi investimenti nelle aree individuate come
svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee,
dovendosi apprezzare la "novità" dell'investimento in termini
economici, con riferimento alla sua idoneità a promuovere lo
sviluppo della zona interessata, mentre la "strumentalità" del bene
acquisito resta integrata quando il bene stesso si inserisca in una
struttura produttiva (già esistente o del tutto nuova) effettivamente
operante in tale zona, così da realizzare, nella stessa area, l'oggetto
dell'attività d'impresa: così Sez. 6-T, n. 08120/2015, Iacobellis, Rv.
635307, la quale ha ritenuto che tale agevolazione va esclusa per gli
investimenti relativi ad immobili-merce, ossia quelli alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, come per le
attività immobiliari di compravendita ovvero di costruzione e
successiva vendita di fabbricati. Nel medesimo senso si è orientata
Sez. T, n. 22236/2015, Terrusi, Rv. 637115, la quale, dopo aver
evidenziato che l’art. 8 della legge n. 388 del 2000, nel riconoscere
un credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali "nuovi",
intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che
in termini materiali, in quanto l'obiettivo perseguito dalla norma è
quello d'incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che
apportino crescita della produzione e sviluppo economico, ha
ritenuto che il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di
trasformazione di una struttura produttiva preesistente, purché, con
accertamento da svolgere caso per caso, la ristrutturazione, la
conversione o l'ampliamento dell'opificio siano tali da incidere così
significativamente sui livelli produttivi e occupazionali da poter
essere equiparati alla creazione di un nuovo stabilimento industriale.
Sez. 6-T, n. 14504/2015, Caracciolo, Rv. 635971 ha, invece,
affermato che, in materia di agevolazioni fiscali per investimenti in
aree svantaggiate, concesse mediante credito d'imposta, l'art. 8 della
legge n. 388 cit., considera bene oggetto dei benefici fiscali solo
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quello che presenta il requisito della "novità", tenuto conto della
ratio legis d'incentivare il rinnovo tecnologico dell'attività d'impresa,
sicché anche nell'ipotesi di cui al comma 7 della predetta
disposizione, che prevede la dismissione di detto bene entro il
quinto periodo d'imposta successivo e la sua sostituzione, nel
medesimo periodo d'imposta, con altro della stessa categoria, va
escluso dall'agevolazione il bene a qualunque titolo già utilizzato dal
cedente o da un terzo, atteso che, altrimenti, si potrebbe eludere la
normativa tramite l'acquisto di un bene provvisto dei requisiti
necessari e la sua successiva rivendita e sostituzione con bene
carente degli stessi.
2. Agevolazioni nel settore del credito. Le operazioni di
finanziamento, a cui l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base
alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono
di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista
di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro,
da impiegare in investimenti produttivi.
Ne consegue, secondo Sez. T, n. 00695/2015, Chindemi, Rv.
634029, che i negozi di finanziamento aventi ad oggetto i "rimborsi
dei finanziamenti a breve termine", garantiti da iscrizioni ipotecarie,
non avendo ad oggetto un finanziamento, nel senso precisato, ma
piuttosto le modalità ed i tempi di recupero del credito già erogato,
esulano dall'ambito applicativo della menzionata disciplina.
Infine, Sez. U, n. 11373/2015, Cappabianca, Rv. 635538, ha
ritenuto che non è manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 3 e 41, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del d.P.R. n. 601 cit., nella parte in cui esclude
dall'esenzione d'imposta, prevista per i finanziamenti a medio e
lungo termine effettuati da aziende e istituti di credito, le medesime
operazioni poste in essere da intermediari finanziari, discendendo da
tale diverso trattamento un effetto distorsivo sul regime di
concorrenza nel mercato di settore, per il vantaggio derivante alle
banche dal minor costo del prodotto offerto, riferibile non a
specifici meriti imprenditoriali, ma ad una scelta fiscale del
legislatore.
3. Agevolazioni per le zone terremotate della Sicilia del
1990. Risulta superata, alla luce dello ius superveniens, la questione, già
devoluta alle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza interlocutoria di
Sez. 6-T, n. 17369/2014, Cosentino, se l’esercizio del diritto alla
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restituzione del 90% delle imposte pagate, qual è desumibile dall’art.
9, comma 17, della legge n. 289 cit. e succ. mod., a favore dei
soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province
di Catania, Ragusa e Siracusa, è assoggettato al termine di decadenza
biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, decorrente dall’1° gennaio 2003, data di entrata in vigore
dell’art. 9 cit., ovvero se, anche ai fini della richiesta del rimborso,
debba tenersi conto del differimento, stabilito dalla normativa
sopravvenuta, al 31 marzo 2008 dei termini per beneficiare del
condono fiscale.
L’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha,
infatti, stabilito che «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299
del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992
per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto,
… al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano
presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di
due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248…».
L’unica eccezione è costituita da quelli che «… svolgono attività
d'impresa”, per i quali la predetta norma ha disposto che
“l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della
compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea».
La disposizione - come evidenziato da Sez. 6-T, n.
24089/2015, Cosentino, in corso di massimazione - ha dato
attuazione all’ingiunzione contenuta nella decisione interlocutoria
assunta dalla Commissione europea il 17 ottobre 2012: e poiché i
giudicati nazionali sono recessivi rispetto al carattere imperativo
della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione e, quindi,
condizionati agli esiti della procedura aperta dalla Commissione ed
all’eventuale riesame delle Corti dell’Unione Europea, la predetta
norma ha determinato la sospensione ex lege dell’esecutorietà dei
titoli, anche giudiziali, a favore dei contribuenti, impedendo, in via
transitoria, la riscossione materiale delle somme che, sulla base del
diritto interno, sarebbero dovute, senza, tuttavia, precludere la
formazione di tali titoli.
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Sez. T, n. 25278/2015, Cicala, in corso di massimazione,
infine, dopo aver rilevato che “il condono previsto dal comma 17° dell'art.
9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare e diversa
rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una
disposizione che riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in
qualche misura coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di
specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre
1990)” e che “vi era … il dubbio se la applicazione della legge in questione
all"IVA non cadesse sotto il divieto che è alla base della … sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 luglio 2008 in causa C132/06”, ha osservato che quest’ultima, con ordinanza della sesta
sezione 15 luglio 2015 in causa C-82/14, ha dichiarato: "Gli articoli 2
e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:
base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una
disposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al
terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa t Siracusa, a
beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90%
dell'imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e
1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle
somme già corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la
suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e
non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta nel territorio italiano".
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