N. RF340 Anno 2014 OGGETTO L`art. 11 del ha

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N. RF340 Anno 2014 OGGETTO L`art. 11 del ha
Anno 2014
N. RF340
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - NOVITÀ DEL DLGS SEMPLIFICAZIONI
RIFERIMENTI
ART.11, DLGS. 175/2014; DLGS.346/90
CIRCOLARE DEL 19/12/2014
L’art. 11 del DLgs. 175/2014 (cd. “Decreto semplificazioni”, in vigore dal 13/12/2014) ha modificato
alcune disposizioni relative alla dichiarazione di successione.
In particolare, sono state oggetto di modifica:
a) la soglia al di sotto della quale è possibile avvalersi dell’esonero dalla presentazione della
dichiarazione di successione
b) le regole sull’allegazione degli atti alla dichiarazione di successione
c) la disciplina sul rimborso dei crediti fiscali vantati dal defunto.
AMBITO SOGGETTIVO – GENERALITÀ
Come noto, la dichiarazione di successione è lo strumento con il quale l’Ufficio liquida l’imposta
sulle successioni; con essa il contribuente rende nota all’Amministrazione finanziaria l’esistenza
del presupposto imponibile, specificando gli elementi utili per l’esatta individuazione:
- del fatto ereditario
- del suo contenuto patrimoniale
- dei soggetti che coinvolge.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE
Nel caso in cui l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione gravi su più soggetti, è
sufficiente che la dichiarazione sia presentata da uno di essi.
Art. 28 c. 4 DLgs. 346/90: “se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera
omessa se presentata da uno solo”.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i seguenti soggetti:
 i chiamati all’eredità e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
 gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente
 gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti
 gli esecutori testamentari.
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Sintesi: per effetto delle modifiche apportate dal DLgs “semplificazioni”, novità hanno riguardato anche le
norme concernenti la dichiarazione di successione; nello specifico è stabilito che:
 non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l’eredità, devoluta al coniuge e
ai parenti in linea retta, ha un valore < € 100.000 e non comprende immobili o diritti reali immobiliari;
 viene meno l’obbligo di allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può
avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la
possibilità dell’Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
 viene meno l’obbligo presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo
la dichiarazione di successione. In questo caso, l’imposta sarà liquidata automaticamente dall’Ufficio.
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ESONERO DALL’OBBLIGO DICHIARATIVO
L’art. 28 del DLgs.346/90 dispone, in alcuni casi, l’esonero dall’obbligo di presentare la
dichiarazione di successione; in particolare, l’esonero può competere ai seguenti soggetti:
a) i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato
b) i chiamati che abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente
c) il coniuge o i parenti in linea retta del defunto.
RINUNCIA ALL’EREDITÀ
I chiamati all’eredità o i legatari sono esonerati dalla presentare la dichiarazione di successione:
 se rinunciano all’eredità o al legato
 prima del decorso di 1 anno dall’apertura della successione.
NOMINA DEL CURATORE DELL’EREDITÀ
L’obbligo dichiarativo cessa anche quando il chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari
abbia richiesto, entro 1 anno dall’apertura della successione, la nomina del curatore (art. 528 c.c.).
Anche in tal caso, l’esonero è subordinato alla condizione che l’erede o il legatario diano notizia
della rinuncia all’ufficio competente con lettera raccomandata a cui deve essere allegata copia
dell’istanza di nomina del curatore, autenticata dal cancelliere dell’ufficio giudiziario competente.
SUCCESSIONE PRIVA DI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI – NOVITÀ
La dichiarazione di successione può essere omessa se sussistono le seguenti condizioni in via
congiunta (art. 28 c. 7 DLgs.346/90):
 l’eredità è devoluta esclusivamente al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto (figli,
figli dei figli, genitori, ecc.)
 l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (es: successione
nell’usufrutto o nuda proprietà su un immobile)
 l’attivo ereditario ha un valore inferiore ad una determinata soglia che l’art. 11 DLgs
175/2014 ha elevato a 100.000 (in luogo dei precedenti €. 25.823). Dall’attivo ereditario vanno
esclusi i beni indicati nell’art. 12 Dlgs 346/90: titoli di stato, ecc.
DECORRENZA NUOVA SOGLIA: il Dlgs.175/2014 nulla dispone in relazione alla decorrenza; si ritiene
che la “nuova” soglia si estenda alle successione apertesi prima del 13/12/2014, per le quali il termine per
la presentazione della dichiarazione di successione non è scaduto a tale data.
ESENZIONE DA IMPOSTA E DA DICHIARAZIONE: si osservi che:
a) l’esenzione da dichiarazione di cui sopra implica anche l’esenzione da imposta sulle successioni (posto
che si tratta di eredità devolute solo a parenti in linea retta per i quali vige la franchigia di €. 1.000.000 per
ciascun - art. 2 co. 47 del DL 262/2006)
b) non in tutti i casi in cui si applica la franchigia (dunque l’imposta di successione non è dovuta), opera
anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione; ciò avviene, ad esempio:
 se la successione comprende immobili o diritti reali immobiliari
 se, pur in assenza di immobili/diritti reali, l’attivo ereditario supera la soglia di €. 100.000
 se l’eredità è devoluta ai fratelli (franchigia di €. 100.000)
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Nota: l’esonero opera a condizione che l’erede o il legatario diano notizia della rinuncia all’ufficio
competente con raccomandata a cui va allegata copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità.
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Il sig. Rossi decede il 10/01/2014, lasciando ai propri figli un attivo ereditario composto da
quote di Srl per €. 90.000 (partecipazione al patrimonio netto contabile della società)
Esempio 1
Esempio 2
Se al 13/12/2014 gli eredi non hanno ancora presentato la dichiarazione di successione
(avendo a disposizione 1 anno di tempo), dovrebbero potersi avvalere dell’esonero.
Ove, invece, gli eredi avessero già presentato la dichiarazione, nulla accadrebbe.
Nell’Esempio precedente l’asse ereditario sia ora composto da:
- quote di Srl:
€. 120.000 (attivo ereditario > €. 100.000)
- debiti personali: €. 30.000 (passività deducibili)
asse ereditario:
€. 90.000 (base imponibile per l’imposta di successione)
Gli eredi devono comunque procedere a presentare la dichiarazione.
solo coniuge e/o parenti in linea retta
SI (*)
parenti in linea collaterale (fratelli) o affini
(suoceri, ecc.)
NO
soli beni mobili (attività finanziarie; automobili;
ecc.) e/o diritti (crediti, ecc.)
SI (*)
anche immobili/diritti reali immobiliari
NO
ESONERO DA
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
BENI O DIRITTI
≤ €. 100.000 (non si considerano i beni esclusi
ATTIVO
EREDITARIO
dall'attivo ereditario ex art. 12 Dlgs 346/90)
> €. 100.000
SI (*)
NO
(*) Se sussistono anche le altre condizioni
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione di successione va presentata ordinariamente entro 12 mesi dalla data di
apertura della successione (art. 31 DLgs.346/90); sono tuttavia previste specifiche deroghe.
APERTURA DELLA SUCCESSIONE: interviene al momento della morte del de cuius (art. 456 c.c.).
Il termine di 12 mesi va calcolato considerando come giorno di scadenza quello, dell’ultimo mese,
corrispondente al giorno successivo all’apertura della successione: il giorno iniziale non si conta.
CASI PARTICOLARI
L’art. 31 c. 2 DLgs. 346/90 prevede che il termine di 12 mesi decorra:
 per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari, dalla data in cui abbiano avuto notizia legale della loro nomina (se successiva
all’apertura della successione)
 dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura
della successione o dichiarato entro 6 mesi
 dalla data dell’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, nel caso di dichiarazione di
assenza seguita dall’immissione nel possesso temporaneo dei beni
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EREDI / LEGATARI
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 nel caso in cui la sentenza dichiarativa di morte presunta non sia stata preceduta dall’immissione nel
possesso, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta;
 dalla scadenza dei termini per la formazione dell’inventario, nel caso di accettazione con beneficio di
inventario intervenuta entro 12 mesi dall’apertura della successione
 dalla data della rinunzia all’eredità che venga manifestata entro 12 mesi dall’apertura della
successione;
 dal giorno in cui gli obbligati dimostrino di aver avuto notizia degli eventi, successivi alla presentazione
della dichiarazione, che diano luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato o ad
applicazione dell’imposta in misura superiore
 dalla data del verificarsi delle sopravvenienze ereditarie che rendano necessario presentare la
dichiarazione di successione dalla quale inizialmente il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto
erano stati esonerati a norma dell’art. 28 co. 7 del DLgs.346/90;
 per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza preventiva autorizzazione,
- purché la domanda per ottenere l’assenso amministrativo all’acquisto ereditario sia stata
presentata nei sei mesi dall’apertura della successione
- dalla data in cui il contribuente ha avuto la notizia legale dell’autorizzazione;
 per gli enti non ancora riconosciuti, dalla data in cui il contribuente ha avuto la notizia legale
dell’autorizzazione e del riconoscimento.
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
L’erede che ha accettato l’eredità:
 risponde dei debiti ereditari
 anche oltre l’ammontare dell’attivo ereditario
con la conseguenza che dovrà pagare i debiti del decuius e soddisfare i legati, oltre che con i beni
ereditari, anche con il proprio patrimonio (se i beni ereditari sono insufficienti a pagare i debiti ereditari).
Per evitare tali effetti, l’erede può sempre ricorrere all’accettazione con beneficio d’inventario
(obbligatorio per gli eredi minori): il patrimonio del decuius non si confonde con quello dell’erede fino
alla accettazione.
REQUISITI
EFFETTI SUI TERMINI
PER DICHIARAZIONE
RINUNCIA AL
BENEFICIO
DISPOSIZIONI GENERALI SUL BENEFICIO D’INVENTARIO
l’accettazione con beneficio d’inventario deve essere:
 realizzata con atto ricevuto da notaio o dal Tribunale in cui si è aperta la
successione
 inserita presso il registro delle successioni
 trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari
 preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario.
L’erede che non redige l’inventario entro il 3 mesi (rinnovabile dal giudice per non
più di un ulteriore trimestre - art. 485 c.c.), è considerato erede puro e semplice.
Il termine di 3 mesi per la redazione dell’inventario decorre:
 dall’apertura della successione, se l’erede è nel possesso dei beni ereditari
 dall’accettazione beneficiata, se l’erede non è nel possesso dei beni ereditari.
il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla
scadenza dei termini per la redazione dell’inventario, a condizione che
l’accettazione sia intervenuta entro 12 mesi dall’apertura della successione.
Nel caso in cui l’erede, che inizialmente ha accettato col beneficio di inventario poi
rinuncia al beneficio, il termine per la presentazione della dichiarazione di
successione coincide con quello applicabile in caso di accettazione beneficiata.
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Mancato rispetto del
termine di redazione
dell’inventario
Beneficio di inventario
richiesto da solo alcuni
eredi
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LE PRECISAZIONI DELLA CASSAZIONE
Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, la
Cassazione ha chiarito che il termine per la presentazione della
dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza del
termine per la redazione dell’inventario, anche se questo non viene
rispettato e l’erede “perde” il beneficio, purché, però, l’accettazione
con beneficio sia stata effettuata entro 12 mesi dall’apertura della
successione.
La Cassazione ha precisato che, in presenza di più eredi, solo alcuni
dei quali abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario, il
termine per la presentazione della dichiarazione di successione non
è unico, ma differenziato in capo agli eredi a norma dell’art. 31 del
DPR 131/86.
Sent. n.
155759/12
Sent. n.
11150/2013
SOPRAVVENIENZE EREDITARIE
L’art. 28 DLgs. 346/90 dispone che, se successivamente alla presentazione della dichiarazione di
successione sopravviene un evento che dà luogo:
 al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato
 all’applicazione dell’imposta in misura superiore
i soggetti obbligati devono presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa.
CREDITI FISCALI DEL DECUIUS - NOVITÀ: il Decreto semplificazioni dispone che
 tra le sopravvenienze che non fanno sorgere l’obbligo di presentare la dichiarazione
integrativa/sostitutiva (perché escluse dall’art. 28 c. 6 DLgs. 346/90)
 rientrano i crediti fiscali spettanti al decuius.
Dal 13/12/2014, l’Ufficio delle Entrate potrà erogare (agli eredi) i rimborsi spettanti al decuius:
 dopo la presentazione della dichiarazione di successione
 calcolando (e liquidando) l’imposta di successione tenendo autonomamente conto di tali
importi “a credito” (ove non già considerati dagli eredi in dichiarazione) nell’attivo ereditario
senza che sia più necessità la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Nota: l’art.28 individua una ulteriore ipotesi in cui è esclusa la presentazione della dichiarazione
integrativa (pur in presenza di sopravvenienze ereditarie) nella cessione di beni culturali vincolati (andati
esenti dal tributo successorio) prima del decorso di 5 anni dall’apertura della successione, caso per il
quale è prevista una disciplina specifica (art. 13 c. 4 DLgs. 346/90).
TERMINI DICHIARAZIONE: nei casi individuati dal citato art. 28, il termine di presentazione della
dichiarazione decorre dalla data in cui l’obbligato dimostra di aver avuto notizia dell’evento che:
 ha dato luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato;
 ha dato luogo ad applicazione dell’imposta in misura superiore.
SOPRAVVENIENZE CHE SUPERANO LA SOGLIA DI ESONERO
Nel caso in cui, a seguito di sopravvenienze ereditarie, venga superata la soglia (ora elevata a €.100.000), al
di sotto della quale i parenti in linea retta ed il coniuge sono esonerati dalla presentazione di successione
(ove l’eredità non comprenda immobili né diritti reali immobiliari), il termine di presentazione della
dichiarazione decorre dal giorno del verificarsi della sopravvenienza.
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UFFICIO COMPETENTE
La dichiarazione di successione deve essere presentata:
DE CUIUS
Residente in Italia
Residente estero
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SUCCESSIONE
all’Ufficio nella cui circoscrizione è fissata l’ultima residenza del defunto
all’Ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana
del defunto. Se questa non è nota, la dichiarazione deve essere presentata
all’ufficio Roma.
SPEDIZIONE POSTALE: la dichiarazione può essere spedita tramite racc. A/R (si considera
presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che vi appone il timbro a calendario).
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
Nota: la dichiarazione non si considera omessa se presentata da uno solo dei soggetti obbligati
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DELL’EREDE
 generalità, l’ultima residenza e codice fiscale del defunto
 generalità, residenza e codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o
affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
 descrizione dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori
 estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte, con l’indicazione
dei relativi valori alla data di apertura della successione
 crediti contestati giudizialmente, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo della causa e delle
generalità e residenza dei debitori
 crediti verso lo Stato e gli enti pubblici
 passività e gli oneri deducibili, con l’indicazione dei documenti di prova
 domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all’estero
 valore globale netto dell’asse ereditario
 riduzioni e detrazioni (artt. 25 e 26 del DLgs. 346/90) con l’indicazione dei documenti di prova
 estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipocatastali, bollo, tasse ipotecarie
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DEL LEGATARIO
 generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto
 generalità, residenza e codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o
affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie
 descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con indicazione dei valori
 passività e oneri deducibili, limitatamente all’oggetto del legato, con l’indicazione dei documenti di prova
 estremi delle donazioni fatte dal defunto al legatario, comprese quelle presunte, con l’indicazione dei
relativi valori alla data di apertura della successione
 domicilio eletto nello Stato italiano dal legatario residente all’estero;
 le riduzioni e detrazioni (artt. 25 e 26, DLgs.346/90), limitatamente all’oggetto del legato, con l’indicazione
dei documenti di prova.
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La dichiarazione di successione, a pena di nullità:
 va redatta su stampato fornito dall’ufficio delle Entrate o conforme al modello (“modello 4”)
 va sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
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ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE – NOVITÀ
L’art. 30 DLgs.346/90 individua gli atti da allegare alla dichiarazione di successione,
differenziando le richieste a seconda che si tratti di dichiarazione dell’erede o del legatario.
L’art. 11 del DLgs. Semplificazioni, allo scopo di alleggerire gli adempimenti legati alla
presentazione della dichiarazione di successione, ha stabilito che:
 in sostituzione di alcuni documenti che dovrebbero essere allegati in originale o in copia
autentica (atti di ultima volontà, accordo di integrazione dei diritti dei legittimari, bilanci o inventari,
documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili)
 gli eredi possano allegare copie non autentiche, unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/00) che attesti che le stesse costituiscono copie
degli originali (che sarà sufficiente sottoscrivere in presenza del funzionario dell’Ufficio)
L’elenco degli atti da allegare è riportato nella tabella che segue.
DATI CATASTALI: nella RM 1183/2013 l’Agenzia ha affermato che i dati catastali relativi agli immobili
oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio, sicché i contribuenti non
sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”.
EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA
Come chiarito dalla RM 8/2012, sebbene l’art. 31 DLgs.346/90 preveda che la dichiarazione di
successione già presentata possa essere modificata solo fino alla scadenza del termine di
presentazione della stessa, i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori (anche non
meramente “materiali” o di calcolo):
 anche successivamente allo scadere del termine di presentazione
 purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore
imposta, ovvero prima del decorso del termine ultimo per la notifica del medesimo.
Giurisprudenza: tale posizione è oggetto di orientamento consolidato della giurisprudenza.
Da ultimo, la Cass. sent. n. 17310/2014, sembra aver esteso le possibilità della rettifica, affermando che
l’emendabilità della dichiarazione errata sussisterebbe anche:
“dopo la notificazione di un avviso di rettifica e di liquidazione, quando dalla medesima possa
derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che,
sulla base della legge, devono restare a suo carico”.
La notifica dell’avviso di liquidazione avrebbe effetti solo sull’onere della prova “nel senso che, in tal caso,
spetta al contribuente fornire la prova dell’errore della dichiarazione originaria”; una diversa interpretazione
violerebbe i principi costituzionali.
Pertanto, il diritto alla rettifica della dichiarazione potrebbe essere esercitato anche oltre la notifica dell’avviso
di liquidazione, purché nei termini decadenziali normativamente previsti per il diritto al rimborso dell’imposta
sulle successioni.
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Rimane, tuttavia, la possibilità che l’Agenzia richieda detti documenti in originale o copia autentica.
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ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE - SINTESI
DOCUMENTO DA ALLEGARE
ALLA DICHIARAZIONE DELL’EREDE
SOSTITUIBILE DA COPIA NON AUTENTICA
E AUTOCERTIFICAZIONE
NO
Certificato di morte o copia autentica della sentenza
dichiarativa dell’assenza o della morte presunta
I certificati di morte possono essere sostituiti
dalle dichiarazioni prestate a norma dell’art.
46 del DPR 445/00
Copia autentica degli atti di ultima volontà
dai quali è regolata la successione
Copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti
per l’integrazione dei diritti di legittima lesi
Estratti catastali relativi agli immobili
Certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli
elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili
Copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario
Copia autentica degli altri inventari formati
in ottemperanza a disposizioni di legge
Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili
nonché delle riduzioni e detrazioni previste dalla legge
Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e
catastale,
di bollo, delle tasse ipotecarie
NO
I certificati di stato di famiglia possono essere
sostituiti dalle dichiarazioni prestate a norma
dell’art. 46 DPR 445/00
SI
NO
Acquisiti d’ufficio dalle Entrate
NO
SI
NO
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Certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi
e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui,
nonché i documenti di prova della parentela naturale
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EREDE
LEGATARIO
DICHIARAZIONE DI
ASSENZA E MORTE
PRESUNTA
AMMINISTRATORE
DELL’EREDITÀ
CURATORE
DELL’EREDITÀ
GIACENTE
ESECUTORE
TESTAMENTARIO
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LA SUCCESSIONE – I SOGGETTI INTERESSATI
E’ colui che viene designato dal testatore o dalla legge perché succeda nell’universalità:
- dei beni da questo lasciati, ovvero in una quota di essi (es: un terzo, un quinto)
- dei rapporti giuridici attivi/passivi (debiti/crediti, contratti, ecc.) che erano in capo al decuius
L’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459 c.c.), anche tacita; se il chiamato all’eredità non è nel
possesso dei beni ereditari, dispone di 10 anni per accettare l’eredità medesima.
Il chiamato all’eredità è tenuto a presentare la dichiarazione di successione, pur non avendo ancora
accettato l’eredità medesima.
E’ il soggetto che succede al defunto “a titolo particolare” (e non a titolo universale, ma
esclusivamente per determinati beni/rapporti giuridici).
Non presuppone accettazione, che avviene “di diritto” (art. 649 c.c.); tuttavia è riconosciuta la
facoltà di rinunciare al legato. Se il legato ha ad oggetto:
- beni determinati (o diritti del testatore): la proprietà di essi o il diritto si trasferiscono
direttamente dal testatore al legatario, ma il legatario è tenuto a chiedere all’onerato (erede) il
possesso dei beni;
- beni di genere (es.: denaro): dà luogo ad un rapporto obbligatorio tra il legatario e l’erede (il
legatario è il creditore, mentre l’erede è il debitore).
Anche il legatario è tenuto all’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Nell’ambito dell’imposta sulle successioni, sono equiparate alla morte le dichiarazioni di:
- assenza (artt. 48 ss. c.c.): trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia della persona;
consente l’immissione nel possesso dei beni dell’assente
- morte presunta (artt. 58 ss. c.c.): trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia
dell’assente.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente
- gli eredi/legatari in conseguenza di apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta.
L’amministratore dell’eredità viene nominato nelle seguenti ipotesi:
- ove l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non
è certo che non si può più verificare (art. 641 c.c.)
- nel caso in cui l’erede o il legatario non adempiano l’obbligo di prestare la garanzia prevista dagli
artt. 639 e 640 c.c. (art. 641 c.c.)
- ove sia chiamato a succedere un soggetto non ancora concepito, figlio di una determinata
persona vivente (art. 643 c.c.)
- ove sia chiamato a succedere il concepito non ancora nato. In tal caso, l’amministrazione spetta al
padre ed alla madre (art. 643 c.c.).
E’ nominato dal giudice competente, su domanda degli interessati o d’ufficio, se (art. 528 c.c.):
- il chiamato all’eredità non è stato identificato
- non si sa se il chiamato all’eredità sia mai esistito e dunque se sia in vita
- il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari e non ha ancora accettato l’eredità.
E’ tenuto (oltre che a presentare la dichiarazione di successione) a procedere all’inventario
dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la
medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito
designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli
immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione (art. 529 c.c.).
L’esecutore testamentario può essere nominato dal testatore (art. 700 c.c.); questi ha il compito di
curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine,
salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo
possesso dei beni che ne fanno parte (art. 703 c.c.).
Egli è tenuto a presentare la dichiarazione di successione.