CAPITOLATO D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

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CAPITOLATO D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
CAPITOLATO D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E
DISGELO STRADALE
Stagione invernale 2014-2015
ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di rimozione della neve e lo spargimento di sale e sabbia in
tutte le vie, viali, piazze, piazzali, parcheggi, marciapiedi, ecc. esistenti sul territorio Comunale di
Proserpio. Si allega un elenco riportante la ripartizione delle vie del Comune di Proserpio divise in
due blocchi:
Ø BLOCCO A costituito da: Via F.lli Rizzi, Piazza Brenna, Via XXIV Maggio, Via Roma, Via
per la Chiesa, Via Diaz, Via Villette, Via Italia Unita, Via Spinei;
Ø BLOCCO B costituito da:
Via Inarca, Via Vignola, Via IV Novembre, Via Staurenghi, Via
Tirelli, Via S. Stefano e
Paolo, Via Manzoni, Via Perroncito, Via Sciaree, Via Parini, Via
Puecher, Via Cattaneo, Via Cadorna, Via Belvedere, Via Parini.
Lo sgombero e l’ammasso della neve devono essere eseguiti in modo da mettere allo scoperto le
superfici stradali o pedonali, impedendo fin dall’inizio la formazione di strati di ghiaccio sul suolo
pubblico.
La priorità dovrà essere data alle Vie inserite nel BLOCCO A sopra citato.
A tal fine la ditta appaltatrice dovrà provvedere con idonei mezzi allo spargimento di sale e/o
fondenti atti a sciogliere il manto nevoso o gli strati di ghiaccio. I fondenti verranno acquistati
direttamente dall’Amministrazione Comunale a propria cura e spese e saranno depositati in aree
individuate dall’Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale lo ritenga
opportuno potrà delegare l’azienda appaltatrice all’acquisto degli stessi, la quale sarà in seguito
rimborsata. Le operazioni di spargimento di materiali fondenti sopra normate dovranno essere
effettuate anche in assenza di precipitazioni nevose, qualora la stagione lo renda necessario o su
semplice richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre in caso di precipitazioni considerevoli
dovrà essere effettuato il caricamento della neve su autocarri a cassone aperto e ribaltabile i
quali saranno caricati per mezzo di pala meccanica. Tali autocarri saranno vuotati presso un’area
indicata dall’Ufficio Tecnico Comunale e reperita all’interno dei confini comunali.
ART. 2 – POTERI SOSTITUTIVI
L’Amministrazione Comunale, in caso di nevicate eccezionali o eventi non prevedibili, si riserva la
facoltà di eseguire a mezzo di altre imprese o con operai e mezzi propri, anche in modo continuo,
qualunque opera inerente il presente appalto senza che l’appaltatore possa fare eccezioni, anzi
quest’ultimo si dichiara obbligato ad assumere alle condizioni, prezzo e ribasso di contratto, quelle
parti di opere e provviste complementari che gli fossero ordinate.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre il diritto di levare dal servizio qualsiasi intervento e
aggiungervi qualsiasi altro.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto per il servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia è la stagione
invernale 2014-2015.
ART. 4 – CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO
Le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono essere possedute
dall’impresa sono le seguenti:
Ø Iscrizione alla C.C.I.A.A;
Ø Dotazione attrezzature:
- n. 2 trattori o autocarri attrezzati per l’utilizzo di lama per lo sgombero neve o
dispositivo per lo spargimento di sabbia e sale;
- n. 2 apparecchiature per lo spargimento di sabbia e sale.
Ø Organico:
- n. 2 operai idonei all’uso dei macchinari sopra indicati.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio continuo e senza interruzioni per ogni giro di
sgombero neve e spargimento sabbia e sale anche in base alle disposizioni impartite dall’Ufficio
Tecnico Comunale.
Questa dotazione si intende minima: la ditta appaltatrice provvederà ad adattarla (in funzione
del calibro delle vie e quindi i mezzi a disposizione della ditta appaltatrice dovranno essere in
grado di garantire un ottimale servizio sia per le strade più larghe che per quelle più strette ) e ad
incrementarla nei modi che riterrà più opportuni onde raggiungere gli obiettivi oggetto
dell’appalto. Il servizio dovrà comunque essere effettuato utilizzando personale e mezzi idonei.
Nel costo di noleggio dei mezzi sono comprese tutte le forniture complementari (carburante,
lubrificanti, ecc), nonché le prestazioni dell’autista, le spese di carico e scarico e di trasporto. I
mezzi si intendono sempre forniti in perfetta efficienza ed ordine di marcia. Il sale verrà fornito a
spese della stazione appaltante.
Per il servizio di cui trattasi l’Amministrazione Comunale mette a disposizione n. 1 pala mod. EFU 28
di lung. pari a 280 cm. a due settori indipendenti comprensiva del kit luci e attacco al mezzo.
All’impresa appaltatrice verrà corrisposta la quota per ciascun intervento, da conteggiarsi in
€/ora per ogni mezzo (comprensivo del conduttore), e dai servizi effettivamente svolti deriverà la
contabilità finale. All’elenco dei prezzi unitari allegato dovrà essere sottratta la percentuale unica
di ribasso offerta in sede di gara dall’azienda aggiudicataria.
ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO
La ditta appaltatrice dovrà dare inizio in qualsiasi momento, anche notturno e festivo, alle
operazioni meccanizzate e manuali di sgombero della neve autonomamente quando il manto
nevoso abbia raggiunto lo spessore di 4 (quattro) centimetri non compresso o comunque entro
un’ora dalle semplice richiesta degli Uffici Comunali. L’inizio delle operazioni di sgombero dovrà
essere comunicato a mezzo telefax all’Amministrazione Comunale ed appena terminate le
operazioni dovrà essere inviato al Comune un prospetto che dettagli per ogni singola via l’orario
di passaggio. Il mancato invio di tali comunicazioni costituirà motivo di contestazione dell’intera
operazione di sgombero.
Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto. A tale scopo
l’azienda appaltatrice si impegna, alla data di consegna dei lavori, a fornire, a questo Ufficio, i
recapiti telefonici del responsabile dell’appalto e di tutti i componenti della ditta appaltatrice.
Entro il termine tassativo di sei ore dall’inizio degli interventi (o dal raggiungimento dello strato di
quattro centimetri) la neve dovrà essere sgomberata, così da garantire la normale viabilità nei
due sensi di marcia, in tutte le strade comunali (di qualunque lunghezza e calibro) ed
extracomunali.
Successivamente, anche in caso in cui la nevicata dovesse proseguire, dovrà essere effettuato lo
sgombero della neve dalle rimanenti superfici pubbliche senza soluzione di continuità.
In caso di persistenza delle precipitazioni nevose gli uomini ed i mezzi dell’azienda appaltatrice
continueranno ad operare, secondo un programma di turnazione in regola con le normative
vigenti, così da garantire la normale viabilità su tutte le strade ed il regolare accesso a tutte le
strutture pubbliche.
Terminata la nevicata la ditta appaltatrice dovrà concludere le operazioni di sgombero della
neve tassativamente entro 24 (ventiquattro) ore.
In caso di nevicate eccezionali, e comunque quando i quantitativi di neve accumulati ai lati delle
strade rendessero pericolosa o impossibile la circolazione di uomini e mezzi, l’impresa appaltatrice
dovrà provvedere alla rimozione di tali cumuli ed all’ammasso della neve in luoghi che verranno
di volta in volta indicati dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Non dovranno comunque essere lasciati cumuli sulle sedi stradali, agli incroci, alle fermate del
servizio di autobus urbano e ovunque possa impedire la visibilità necessaria alla circolazione.
Tutte le disposizioni del presente articolo risultano valide per precipitazioni nevose di qualunque
entità e durata.
ART. 6 – REPERIBILITÀ
Il servizio di reperibilità deve essere garantito 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto. A tale
scopo l’azienda appaltatrice si impegna, alla data di consegna dei lavori, a fornire, a questo
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Ufficio, i recapiti telefonici del responsabile dell’appalto e di tutti i componenti della ditta
appaltatrice.
ART. 7 – PERSONALE DELL’IMPRESA
L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contrattuali contenute nel
C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore
nel tempo e nella località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza del suddetto
C.C.N.L. ed accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla
struttura e alla dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
Il personale impiegato deve, a cura dell’impresa appaltatrice e sotto la sua esclusiva
responsabilità, essere adeguatamente attrezzato, vestito e dotato di tutto quanto occorrente
(compresi i “D.P.I.” Dispositivi di Protezione Individuale) per operazioni all’esterno in condizioni
climatiche invernali, notturne ed in presenza di neve e ghiaccio, nel pieno rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. In particolare si
dovranno osservare i disposti del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
ART.8 - RESPONSABILITÀ
La ditta appaltatrice è pienamente responsabile della corretta esecuzione del servizio con
estensione ai danni eventualmente arrecati a terzi nell’espletamento del servizio stesso da parte
dei propri mezzi, attrezzature e personale, nonché del loro operato e del rispetto delle norme di
legge, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere conseguente.
Tutti i mezzi ed i macchinari dovranno essere perfettamente efficienti, equipaggiati ed attrezzati a
norma del vigente Codice della Strada, durante l’impiego di lame spartineve si dovrà curare che
la velocità e la manovra dei mezzi spartineve non costituiscano pericolo per l’incolumità delle
persone e delle cose. Comunque l’azienda appaltatrice dovrà provvedere all’assicurazione RC
sui danni a cose e persone per un massimale minimo di 1,5 milioni di euro per ciascun mezzo.
ART. 9 – IMPORTO DEI LAVORI
Alla ditta appaltatrice sarà riconosciuto, qualora non si verificassero precipitazioni a carattere
nevoso o necessità di procedere a spargimento di sale e sabbia, un importo annuo forfettario
(reperibilità) di € 1.900,00 oltre IVA, corrispondente all’impegno da parte della stessa a mantenere
in efficienza tutta l’attrezzatura ed il personale necessario all’espletamento dei servizi oggetto
dell’appalto nel corso della stagione invernale 2014-2015.
Inoltre alla stessa verrà corrisposta la quota per ciascun intervento, da conteggiarsi in €/ora per
ogni mezzo (comprensivo del conduttore e dell’attrezzatura necessaria), e dai servizi
effettivamente svolti deriverà la contabilità finale:
Ø 82,34 €/ora per l’utilizzo dell’escavatore compreso operaio;
Ø 71,51 €/ora per l’utilizzo di automezzo (Bonetti) o mini pala compreso operaio;
Ø 26,98 €/ora per l’utilizzo di spargisale;
Ø 29,30 €/ora per l’utilizzo di pala;
Ø 31,39 €/ora per operaio
(Importi escluso IVA) ai quali verrà dedotto lo sconto formualto in sede di offerta, per un importo
massimo dell’appalto di € 10.000,00 oltre IVA per ogni stagione invernale.
L’ importo legato alla reperibilità non è soggetto a ribasso.
Come già indicato la fornitura della sabbia è a carico dell’appaltatore mentre la fornitura del
sale è a carico dell’Amministrazione Comunale e dovranno essere dislocate in aree individuate
dall’Ufficio Tecnico Comunale. E’ compito della ditta appaltatrice comunicare all’Ufficio Tecnico
Comunale con congruo anticipo la necessità di acquistare del sale per il disgelo.
N.B. Ogni uscita effettuata dovrà essere segnalata a mezzo fax al n. 031- 62.26.68 indicando la
data e l’ora di uscita e di rientro.
Le segnalazioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno successivo dall’ ultimo intervento.
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ART. 10 - PENALI
L’Amministrazione Comunale procederà a costanti e puntuali controlli sull’operato della ditta
appaltatrice. Qualora nel corso di tali controlli venissero rilevate oggettive inadempienze, l’Ufficio
Tecnico Comunale a ciò designato provvederà a contestarle all’ impresa appaltatrice ed a
comminare immediata sanzione pecuniaria. Tali sanzioni verranno dedotte dal primo rateo
dell’importo contrattuale, anche in assenza di corrispondente fatturazione (in meno) da parte
dell’azienda appaltatrice.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti all’Appaltatrice, oltre all'obbligo di
ovviare nel più breve tempo possibile, sarà possibile applicare penalità di 150,00 (cento
cinquanta) euro per ogni ora di ritardo nell’avvio dei servizi per ciascun mezzo. Nel caso di
mancata messa in servizio dei mezzi elencati all’art. 4, si applicherà una penale di 500,00
(cinquecento) euro per ciascun mezzo.
L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l’azienda
appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica
della contestazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC). Le eventuali giustificazioni
della società appaltatrice saranno sottoposte al Dirigente competente che deciderà l'eventuale
applicazione della penalità, da notificarsi mediante posta elettronica certificata (PEC) al
domicilio della medesima azienda.
ART.11 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI
La fatturazione dovrà essere esibita a fine stagione e la liquidazione sarà effettuata entro 60
(sessanta) giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo comunale di regolare fattura
emessa dall’azienda appaltatrice.
Sugli importi di aggiudicazione non verrà riconosciuta alcuna forma di revisione prezzi.
ART.12 – CONTRATTO
Entro il termine indicato dall’Amministrazione Comunale, l’azienda appaltatrice dovrà
sottoscrivere il Contratto, le cui spese, imposte e tasse sono a carico della medesima azienda.
L’Amministrazione Comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni
e di informare l’Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l’ipotesi del reato
previsto dall’articolo 340 del Codice Penale, può risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi
di almeno uno dei seguenti casi:
1. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
2. arbitrario abbandono, o sospensione, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte
dell’Appaltatrice;
3. cessazione, cessione o fallimento dell’Appaltatrice;
4. sub-appalto del servizio, senza il preventivo consenso del Comune;
5. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico
per un reato contro la pubblica amministrazione;
6. inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale;
7. ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei
lavoratori;
8. mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie previste dal
presente capitolato.
L’Appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 13 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti
in materia.
ART. 14 - CONTROVERSIE
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’azienda appaltatrice, quale che sia la loro
natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di
Como.
Il presente contratto è composto da n° 4 pagine firmate compresa la presente.
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Proserpio, lì ……………………..
L’APPALTATORE
……………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
…………………………………………
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