Capitolato sicurezza informatica rev0

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Capitolato sicurezza informatica rev0
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COMUNE DI SIENA
DIREZIONE COMUNICAZIONE, SISTEMA
INFORMATIVO E RETI TECNOLOGICHE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL
SISTEMA INFORMATIVO E DELLE RETI TECNOLOGICHE
DEL COMUNE DI SIENA
Comune di Siena - Capitolato affidamento sicurezza informatica
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INDICE
Capo I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ............................................................................................................. 3
Art. 1 - Oggetto dell’appalto ........................................................................................................................................ 3
Art. 2 - Specifiche delle prestazioni oggetto d’appalto .............................................................................................. 3
Art. 3 - Durata dell’appalto ......................................................................................................................................... 7
Art. 4 - Ammontare dell’appalto ................................................................................................................................. 7
Art. 5 – Variazioni dell’importo contrattuale ............................................................................................................ 7
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO................................................................................................................. 7
Art. 6 - Requisiti di partecipazione ............................................................................................................................. 7
Art. 7 - Criteri e modalità di aggiudicazione .............................................................................................................. 8
Art. 8 - Contenuto dell’offerta ..................................................................................................................................... 9
CAPO III – CONTRATTO D’APPALTO ....................................................................................................................... 10
Art. 9 - Stipulazione del contratto ............................................................................................................................. 10
Art. 10 - Documenti facenti parte del contratto ....................................................................................................... 10
Art. 11 - Spese contrattuali ........................................................................................................................................ 11
Art. 12 - Cauzione definitiva ...................................................................................................................................... 11
Art. 13 - Contratti aggiuntivi ..................................................................................................................................... 11
Art. 14 - Rinnovo e proroga ....................................................................................................................................... 12
CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO ............................................................................................................ 12
Art. 15 - Inizio dell’esecuzione................................................................................................................................... 12
Art. 16 - Luogo e tempi di esecuzione e termini ....................................................................................................... 12
Art. 17 - Obblighi a carico dell’appaltatore ............................................................................................................. 12
Art. 18 - Personale addetto al servizio....................................................................................................................... 12
Art. 19 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza .................................................................... 13
Art. 20 - Subappalto ................................................................................................................................................... 14
Art. 21 - Danni e responsabilità ................................................................................................................................. 15
Art. 22 - Aumenti contrattuali ................................................................................................................................... 15
Capo V – CONTROLLI ................................................................................................................................................... 15
Art. 23 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione ............................................................................................... 15
Art. 24 - Richiami e diffide in corso di esecuzione ................................................................................................... 16
Capo VI – PENALITA’.................................................................................................................................................... 16
Art. 25 - Penalità: fattispecie e importi ..................................................................................................................... 16
Art. 26 - Penalità: modalità di applicazione ............................................................................................................. 16
CAPO VII – PAGAMENTI ALL’IMPRESA .................................................................................................................. 17
Art. 27 - Corrispettivo- pagamenti ............................................................................................................................ 17
Art. 28 - Sospensione dei pagamenti ......................................................................................................................... 17
CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO........................................................................................................ 18
Art. 29 - Risoluzione del contratto............................................................................................................................. 18
Art. 30 - Modalità del provvedimento di risoluzione ............................................................................................... 19
Art. 31 - Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio.......................................................................................... 19
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE................................................................................................. 19
Art. 32 - Procedimento amministrativo .................................................................................................................... 19
Art. 33 - Esclusione dell’arbitrato ............................................................................................................................. 19
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Capo I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto la gestione della sicurezza informatica del sistema informativo e delle
reti tecnologiche del Comune di Siena.
2. L’appalto avrà durata di cinque anni con inizio il 01.01.2012 e termine il 31.12.2016.
3. Costituisce oggetto di appalto:
- le licenze dei programmi;
- la formazione dei dipendenti per la gestione della soluzione e per la risoluzione di
problematiche di non particolare criticità;
- l’installazione e la completa gestione della fase di start up della soluzione, con il
passaggio dall’attuale sistema di protezione in modo da garantire la continuità della
gestione della sicurezza informatica;
- il supporto tecnico telefonico;
- gli interventi in loco/remoto in urgenza che dovessero rendersi necessari per il ripristino
della piena funzionalità del sistema informativo e delle reti tecnologiche del Comune di
Siena;
Ai fini dell’esatta valutazione dell’oggetto, si precisa che:
- la rete del Comune di Siena – La rete del Comune di Siena è dotata di una LAN
aziendale collegata a internet verso la RTRT (Rete Telematica Regione Toscana) di cui
il Comune di Siena è soggetto aderente e di un canale controllato verso Internet.
- Server, pc e apparati di sicurezza - Il comune di Siena è dotato di 2 Blade Center Ibm
gemelli dislocati in sedi separate; in una delle sedi sono installati i server virtuali su
tecnologia Vmware vcenter 4.1, 22 server di tipo windows, 5 server di tipo linux,
distribuiti fra rete intranet e server web Pubblici (DMZ); inoltre ci sono i server AIX per
la gestione delle banche dati. All’interno della intranet, la gestione delle politiche e degli
utenti è affidata a due server Microsoft active directory. Per la suite centralizzata di
sicurezza antivirus è installato un server windows 2003 con Epolicy orchestrator per la
gestione della suite attualmente in uso. Ci sono inoltre 700 client windows Xp e 10 Mac
osx.
Art. 2 - Specifiche delle prestazioni oggetto d’appalto
1. In particolare l’appalto ha come oggetto una soluzione di sicurezza e controllo aziendale
composta dei seguenti elementi: a) soluzione di protezione dell’endpoint b) soluzione di
protezione della posta elettronica c) soluzione di protezione della navigazione web
a) La soluzione di protezione dell’endpoint:
- deve essere dotata di una console di management concepita per gestire in modo
efficiente l’AntiVirus su client Windows, Mac, Linux e Unix. Deve permettere una
gestione centralizzata, di facile utilizzo, di tutti i client antivirus installati;
- deve garantire la protezione antivirus totale e costante della rete aziendale,
permettendo l’aggiornamento completamente automatizzato dell’AntiVirus sui
desktop, sui server in rete e sui computer degli utenti remoti su un’ampia gamma di
piattaforme. Deve scaricare le versioni più recenti dell’Antivirus e delle impronte
virali (dei files di identità dei virus) a intervalli prestabiliti o su richiesta;
- deve avere un AntiVirus che esegue scansioni pianificate, su richiesta e in accesso
(tecnologia on-access scanning), utilizzando al minimo le risorse del client e della
rete. La tecnologia del motore antivirus deve proteggere i server, i desktop e i
notebook dai virus, malware, rootkit, trojan, worm e spyware (Piattaforme
supportate: Windows 95/98/Me e NT, Windows 2000, Windows XP, Windows
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2003/2008, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X, Linux, Unix. Le licenze devono
consentire l’utilizzo dell’AntiVirus su tutte le combinazioni di piattaforme).
deve rilevare e rimuovere i rootkit rilevati sul sistema;
deve avere un Client Firewall configurabile e gestito a livello centrale, progettato per
le postazioni client in ambiente aziendale. Deve bloccare preventivamente l'accesso
ai computer, proteggendoli da minacce note e sconosciute (zero-days) che si
collegano alla rete e rischiano di infettarla. Tale tecnologia firewall deve bloccare le
minacce note e sconosciute, identificando le porte attive e chiudendo dinamicamente
le porte inattive. Il Client Firewall, insieme a Anti-Virus, deve azzerare il tempo che
intercorre tra la comparsa di una nuova minaccia e il rilascio della relativa signature.
Deve inoltre essere dotato di tecnologia stealth che funge da scudo contro attacchi
provenienti da host (o utenti) indesiderati, che utilizzano la scansione delle porte per
trovare un punto vulnerabile in rete. In modalità stealth, i computer risultano essere
inattivi e non rispondono alle richieste di connessione. Alcune delle principali
caratteristiche di Client Firewall comprendono:
` Blocco preventivo dell’accesso alla rete
` Identificazione e blocco delle porte per eliminare le minacce
` Prevenzione dell’accesso non autorizzato in base alla topologia della rete
` Prevenzione dell’accesso alla rete di applicazioni compromesse
` Reportistica e registrazione centralizzati
` Funzionamento interattivo o non interattivo
L’Anti-Virus deve integrare il rilevamento ed il controllo delle applicazioni con
quello di malware e di applicazione potenzialmente indesiderate senza dover
acquistare, installare e gestire separatamente prodotti specifici. Questa funzionalità si
basa sul controllo totale o parziale d’intere famiglie di applicazioni che potranno
essere bloccate facilmente: Voip, File Sharing o Toolbar Browser, Game e IM.. ecc.
La soluzione deve mantenere queste categorie costantemente aggiornate rilasciando
le firme delle nuove applicazioni;
la soluzione di protezione dell’endpoint deve offrire una protezione di tipo
preventivo per valutare e controllare tutti gli endpoint presenti sulla rete; deve
verificare se antivirus e altre applicazioni di sicurezza sono attive e aggiornate, e se
Microsoft Windows Update, strumento per gli aggiornamenti del sistema operativo,
sta funzionando correttamente. Deve archiviare in quarantena i computer vulnerabili
e corregge le vulnerabilità prima di consentirgli l’accesso alla rete;
deve monitorizzare lo spostamento dei documenti su dispositivi di memorizzazione
ed applicazioni, controllare il trasferimento dei dati sensibili e ridurre al minimo il
rischio che dipendenti possano violare le politiche aziendali sul trattamento dei dati
sensibili. Deve rilasciare in automatico (gratuitamente) un'ampia libreria di
definizioni di dati sensibili globali messa a disposizione e aggiornata, che riduce il
lavoro da parte dei responsabili IT, esonerandoli dal compito di creare e gestire
manualmente gli elenchi;
deve effettuare il controllo dei dispositivi di memorizzazione rimovibili, consentire
l'autorizzazione a dispositivi specifici (Wi-fi, Irda.. ecc), l'implementazione di
dispositivi cifrati o il semplice accesso in lettura a tali dispositivi. Deve effettuare il
controllo dei modem, compresi i modem 3G. La soluzione per il controllo delle
periferiche deve essere in grado di bloccare l’utilizzo delle singole periferiche di
memorizzazione (attraverso il riconoscimento dell’UID univoco, il modello, la
marca.. ecc). Oppure di esentare dal controllo le periferiche stesse;
deve migliorare il rilevamento proattivo, riducendo lo scarto esistente tra gli
aggiornamenti e bloccando più velocemente le minacce sconosciute. Deve
controllare in tempo reale se un file è sospetto, attraverso un collegamento in-the-
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cloud con il Reputation Database, condividere i dati presenti nel Reputation
Database, con i singoli Clienti, aumentando il livello di protezione dalle minacce;
deve impedire agli utenti la disinstallazione di componenti essenziali presenti nella
soluzione installata a livello endpoint, come antivirus, client firewall o
aggiornamenti. Deve inoltre consentire di applicare criteri di sicurezza a diversi
gruppi di computer, con la possibilità di impostare diverse password per gruppo in
base a specifiche esigenze.
b) La soluzione di protezione della posta elettronica:
- deve proteggere e controllare il traffico email a livello Gateway e/o Groupware
attraverso la protezione proattiva contro spam, malware, phishing e altre minacce
diffuse nelle e-mail. Deve proteggere inoltre dalle fonti di spam conosciute e
sconosciute, eliminando con efficacia lo spam prima della scansione; bloccare
proattivamente le famiglie di malware e le campagne di spam. Fornisce una
tecnologia integrata di prevenzione delle intrusioni per il gateway. Deve rilevare le
nuove minacce prima ancora che il codice venga eseguito, proteggendo
proattivamente contro il malware del giorno zero; applicare tecniche antispam, tra
cui rilevazione dell'offuscamento, tracciamento degli URL, euristica e impronta del
contenuto, per eliminare la quasi totalità dello spam;
- la soluzione di protezione della posta elettronica deve comprendere inoltre soluzioni
software per gateway altamente scalabili e flessibili; che assicurano protezione e
consentono di implementare criteri di sicurezza con impegno amministrativo
minimo;
- deve fornire protezione antimalware e antispam per le e-mail in entrata e in uscita.
L'applicazione dei criteri per le regole sui contenuti deve consentire di cercare parole
chiave, informazioni riservate e tipi di file effettivi. Deve offrire la possibilità di
configurare avvisi di esclusione di responsabilità e aggiungerli ai messaggi in uscita;
- la soluzione deve comprendere un’Email Appliance per ridurre il tempo e gestire al
meglio le risorse dedicate alla gestione del gateway e-mail. Le appliance vengono
monitorate in modalità remota per verificare la connessione e aggiornate
continuamente per garantire protezione e disponibilità costanti.
c) La soluzione di protezione della navigazione web:
- deve essere in grado di proteggere la navigazione Web da contenuti indesiderati,
malware e applicazioni indesiderate. Web Appliance deve essere in grado di garantire
una protezione completa, tra le quali:
· la navigazione da malware, spyware, virus e phishing
· difendere la navigazione da siti web compromessi
· organizzare e gestire la navigazione utente
· bloccare i Proxy Anonymizer
· controllare e scansionare il traffico HTTPS
· prevenire la perdita dei dati sensibili
· supporto a Active Directory
- attraverso diverse classi di rischio e decine di categorie, gestite ed aggiornate
automaticamente, deve garantire una protezione sulla navigazione preventiva;
- deve rilevare e bloccare in tempo reale le minacce del giorno zero tra cui varianti,
famiglie e grandi categorie di malware;
- deve controllare file, applicazioni potenzialmente indesiderate, i tentativi di
contattare i siti di origine da parte di malware e la pubblicazione di dati sensibili su
siti Internet quali webmail, forum o blog;
- la soluzione di protezione della navigazione web offre tutti i vantaggi di un servizio
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gestito garantendo e mantenendo il pieno controllo e supervisione da parte
dell’utente: Web Appliance deve automatizzare la maggior parte delle normali
attività di manutenzione;
2. La Licenza Software deve comprendere:
· gli aggiornamenti del motore di scansione (Incrementale e Mensile) e dei files di identità dei
virus, disponibili attraverso il web ogni volta si verifichi la necessità.
· release principali e secondarie
· gli aggiornamenti delle regole delle impronte virali e delle regole di filtraggio della posta
elettronica
· il supporto tecnico telefonico
3. La Licenza per Appliance deve comprendere:
· gli aggiornamenti del software e l’assistenza, manutenzione e garanzia
· gli aggiornamenti delle regole delle impronte virali
· sostituzione (qualora necessario) hardware con validità triennale
· il supporto tecnico telefonico
4. L’appaltatore è tenuto a formare i tecnici del Comune di Siena affinchè gli stessi siano autonomi
nella gestione della soluzione implementata; cioè per le necessità relative alle quotidiane attività
di ufficio e per la risoluzione di problematiche di non particolare criticità.
5. L’appaltatore è tenuto a gestire il passaggio dall’attuale sistema di protezione in modo da
garantire la continuità della gestione della sicurezza informatica (vedi art.1). A tal fine il
Comune di Siena renderà accessibile all’aggiudicatario dal 01.12.2011 il proprio sistema
informativo e le reti tecnologiche per garantire l’inizio dell’affidamento dal 01.01.2012.
Attualmente è installato un sistema centralizzato di gestione antivirus (McAfee Epolicy
Orchestrator). In caso di sostituzione della soluzione, si dovrà prevedere una fase di
disinstallazione del vecchio sistema antivirus sui client/server con la contemporanea
installazione della nuova soluzione (per non esporre a rischi le postazioni); inoltre dovranno
essere gestite le problematiche sulle fasi di installazione/disinstallazione. Tutta questa fase sarà
a cura della ditta che si aggiudicherà l’appalto; pertanto la fase di installazione risulterà conclusa
al momento della totale migrazione del sistema e della risoluzione delle eventuali problematiche
creatisi.
6. L’appaltatore è tenuto a fornire assistenza tecnica telefonica: dal lunedì al venerdì 9.00 – 18.00.
Inoltre deve garantire gli interventi in urgenza che dovessero rendersi necessari per il ripristino
della piena funzionalità del sistema informativo e delle reti tecnologiche del Comune di Siena in
casi di particolare criticità (per es. attacchi o situazioni di vulnerabilità) entro le 12 ore
dall’avvenuta segnalazione.
7. Entro il mese di dicembre di ogni anno l’appaltatore presenta una relazione di sintesi
sull’attività svolta sulla soluzione (miglioramenti, aggiornamenti, ecc.) e sull’analisi dei rischi
(attacchi esterni, politiche interne non conformi, ecc.); la relazione integra il “Documento sulle
politiche per la sicurezza informatica” del Comune di Siena.
8. L’appaltatore dovrà garantire le prestazioni descritte per l’intera vigenza del contratto: cinque
anni a partire di 01.01.2012 al 31.12.2016. L’appaltatore dovrà inoltre garantire il passaggio di
consegne al termine del contratto riducendo qualsiasi elemento di disagio per il Comune di
Siena.
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Art. 3 - Durata dell’appalto
1. L’appalto avrà durata di cinque anni con inizio il 01.01.2012 e termine il 31.12.2016.
2. L’inizio avverrà a seguito di apposito ordine di servizio del Responsabile del Procedimento.
3. Fatto salvo quanto previsto al successivo capo V, ogni sei mesi il Responsabile del
procedimento attesterà la regolare esecuzione del servizio svolto dall’impresa appaltatrice
autorizzando i relativi pagamenti.
Art. 4 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dell’appalto è fissato presuntivamente in € 100.000,00 oltre IVA al
20%. Per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle
interferenze” DUVRI e non sussistono, di conseguenza, specifici costi per la sicurezza di cui
all’art. 86 comma 3 bis del d.lgs 163/2006.
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta dall’aggiudicatario.
3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel
servizio e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione
con l’esecuzione del contratto.
4. Si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale anche tutte le spese inerenti
trasferte, materiali, corsi di formazione.
Art. 5 – Variazioni dell’importo contrattuale
1. L’importo contrattuale potrà variare in aumento, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia
necessità di espletare ulteriori servizi non previsti nel presente capitolato, nei limiti stabili
dall’art. 22.
2. L’importo è assoggettato altresì a revisione annuale, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi
dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria
condotta dal dirigente responsabile del servizio, il quale si avvale dei dati di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'impresa accetta pertanto gli eventuali effetti economici negativi derivanti dalla revisione
stessa.
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Art. 6 - Requisiti di partecipazione
1.
Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento di quanto indicato all’art. 1 i soggetti
di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, in
possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di adeguata capacitàeconomico finanziaria e tecnico-organizzativa.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
le imprese che:
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a. abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa nell’ultimo quadriennio pari o
superiore a tre volte l’importo presunto del presente appalto come stimato al precedente
art. 4 comma 1;
b. abbiano già gestito la sicurezza informatica del sistema informativo e delle reti
tecnologiche di almeno 5 soggetti con un numero di client superiore a 100 unità ciascuno
(da dimostrare con apposita certificazione del soggetto utilizzatore)
c. idonee dichiarazioni bancarie.
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Nel caso di raggruppamenti temporanei il requisito di cui al comma 2 let. a. deve essere
posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il requisito di cui al punto b. deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento e quello di cui al punto c. da ciascuno dei
concorrenti raggruppati.
4
E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto e disciplinato dall’art. 49 del
D.lgs 163/2006.
Art. 7 - Criteri e modalità di aggiudicazione
1. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006,
valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati:
A
B
Prezzo
Proposta tecnica organizzativa
Totale
Massimo punti 40
Massimo punti 60
Massimo Punti 100
Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. A (prezzo) l’attribuzione dei punteggi
avverrà attraverso la seguente formula:
X = (Pi * C) / PO
dove:
X = punteggio attribuito al concorrente iesimo.
Pi = prezzo complessivo più basso offerto in sede di gara.
C = punteggio massimo attribuibile.
PO = Prezzo offerto dal concorrente.
-
Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. B (Proposta tecnica organizzativa) la
Commissione valuterà i seguenti sottoelementi, attribuendo i relativi punteggi entro i limiti
massimi sotto indicati:
B1 Completezza della proposta (max punti 30)
B2 Gestione della migrazione (max punti 20)
B3 Piano di formazione del personale (max punti 10)
Ai fini della valutazione la Commissione, per ciascun sottoelemento sopra indicato, prenderà in
considerazione i seguenti aspetti
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PUNTEGGIO
MASSIMO
Parziale
Totale
B1 Completezza della proposta
• Caratteristiche della soluzione software
• Servizi di manutenzione, gestione e aggiornamento
Totale punto 1
B2 Gestione della migrazione:
.
• Progetto
• Tempistica per la migrazione
• Gestione rischi
Totale punto 2
B3 Piano di formazione del personale
• Capacità di gestire in autonomia la soluzione
Totale punto 3
Punteggio totale relativo
15
15
30
10
5
5
20
10
60
10
60
Per rendere omogenea l’assegnazione di detti punteggi, viene stabilito che la Commissione
potrà esprimere per ogni aspetto oggetto di valutazione quattro motivati giudizi: OTTIMO –
ADEGUATO - PARZIALMENTE ADEGUATO - INADEGUATO. A detti giudizi
corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) sul punteggio massimo previsto:
Ottimo
Adeguato
Parzialmente adeguato
Inadeguato
100%
75%
50%
0%
2
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del
punteggio attribuito in relazione all’elemento A (prezzo) con il punteggio complessivo
attribuito in relazione all’elemento B (Proposta tecnica organizzativa).
3
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006.
Art. 8 - Contenuto dell’offerta
1. Ai fini dell’aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:
- l’offerta qualitativa (proposta tecnica organizzativa) costituita da una relazione (max 15
pagine formato A4) che evidenzi tutto quanto ritenuto necessario per l’attribuzione dei
punteggi di cui alla lett. B del comma 1 del precedente art. 7
Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione
non potranno derogare alla prescrizioni contenute nel presente capitolato e formeranno
parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al loro
pieno e assoluto rispetto.
-
l’offerta economica che dovrà contenere l’indicazione del prezzo complessivo, sia in cifre
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che in lettere, offerto per l’esecuzione del servizio, inferiore a quello posto a base di gara
indicato all’art. 4 ( €.100.000,00).
Ai fini della verifica dell’anomalia e dell’applicazione degli aumenti contrattuali di cui all’art.
22 del presente Capitolato, ciascun concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta
economica:
> la composizione del prezzo complessivo offerto (con riferimento a tutti gli elementi che
lo hanno determinato, compreso costi generali, utile d’impresa, ecc.);
> il costo uomo-giorno e la sua composizione (con riferimento a tutti gli elementi che lo
determinano).
Si precisa che l’offerta dovrà comunque garantire il costo del lavoro come determinato
periodicamente in apposite tabelle ministeriali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei settori merceologici e delle differenti aree
territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro deve essere
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
CAPO III – CONTRATTO D’APPALTO
Art. 9 - Stipulazione del contratto
1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo
rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e
preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida
giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per
la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non
si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto
dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai
quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può
dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento
dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori
danni.
4. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs.
n. 163 del 2006, per cui l’importo contrattuale, salvo quanto previsto all’art. 5, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla quantità delle ore effettivamente lavorate dal personale addetto.
Art. 10 - Documenti facenti parte del contratto
1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
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a) il presente capitolato d’oneri;
b) l’offerta economica e qualitativa della ditta aggiudicataria;
c) il provvedimento di aggiudicazione;
Art. 11 - Spese contrattuali
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno
essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione
Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la
somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi
calcolati al tasso legale.
Art. 12 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta
a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.
Lgs. 163/2006.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne
dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera
prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il
termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune,
quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di
risoluzione dal presente Capitolato d’Oneri.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 13 - Contratti aggiuntivi
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio
appaltato, nei limiti di aumento previsti dall'articolo 22, si procede alla sottoscrizione di
apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma
sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi
sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del
contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti
sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione
dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli
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9 e 11.
Art. 14 - Rinnovo e proroga
1. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell’art. 57, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del
2006.
2. L’impresa è tenuta a garantire le prestazione oggetto del contratto d’appalto fino
all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a tre mesi a
far data dalla data di scadenza del contratto.
CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 15 - Inizio dell’esecuzione
1. Salvo quanto previsto all’art. 2 c. 5, l'esecuzione del contratto ha inizio dal 01.01.2012 e
comunque dopo la data di stipulazione dello stesso, previo apposito ordine di servizio impartito
per iscritto dal Responsabile del procedimento.
Art. 16 - Luogo e tempi di esecuzione e termini
1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate presso la sede
dell’aggiudicatario della gara e presso le varie sedi degli Uffici del Comune di Siena.
2. L’impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nel
termine di vigenza del rapporto contrattuale e nei tempi descritti all’art. 2.
3. Qualunque fatto dell’amministrazione, che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare
l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L’amministrazione deve
comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa.
Art. 17 - Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le
norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza
contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel
presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni
operative formulate dal responsabile del Procedimento
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e
si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed
obblighi seguenti:
• Trasferte
• Materiali
• Corsi di formazione
Art. 18 - Personale addetto al servizio
1. Per la gestione del servizio l’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di operatori che
dovranno possedere provata esperienza di lavoro e/o conoscenza dell’ambiente delle pubbliche
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amministrazioni e capacità nella gestione della sicurezza informatica. In particolare si richiede
personale con le seguenti professionalità:
• protezione di reti e sistemi di controllo e automazione
• implementazione dei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
• conoscenza della sicurezza di applicazioni Web-based
• conoscenza della normativa in tema di privacy
• conoscenza di sistemi Identity Management
• aspetti di sicurezza nelle applicazioni reali
• esperienza nella gestione degli eventi: dai log agli allarmi per la sicurezza e la
compliance
• esperienza nell’analisi del rischio
2. Gli operatori dovranno lavorare in raccordo con il responsabile dell’ufficio e garantire il rispetto
delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell’attività di riferimento.
3.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’impresa di allontanare dal servizio i
propri operatori che durante lo svolgimento del servizio medesimo abbiano dimostrato capacità
non adeguate o abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non
consono all’ambiente di lavoro, salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti nei
confronti dell’impresa. In caso di necessità di sostituzione del personale, la Ditta dovrà
tempestivamente comunicare all’Amministrazione Comunale i nominativi dei sostituti.
Art. 19 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza
1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari,
nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela
del personale addetto.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a
carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa
nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
3. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale, tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio ed anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e
agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, nei confronti dei lavoratori e dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative
e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di
corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti
nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
4. L’impresa è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. Il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
5. L’impresa deve certificare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta
dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la
comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e
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6.
7.
8.
9.
10
assicurativi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta
appaltatrice di produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti e di esibire la documentazione relativa ai versamenti contributivi previdenziali e
assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale 38/2007, l’emissione di ogni certificato di
pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante
che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio
(versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti)
sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione
nell’ambito della verifica di cui al comma precedente, l’Amministrazione medesima comunica
all'impresa e alla Direzione provinciale del lavoro l'inadempienza accertata e procede alla
sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle
somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente l'impresa non può opporre
eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e in
particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire
l'incolumità delle persone addette e dei terzi
b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
• nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
• nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
• redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
• adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e
di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2006.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà
dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 20 - Subappalto
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione
definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione
scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 118 del d.lgs
163/2006.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la
piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro
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dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla
risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136, procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
Art. 21 - Danni e responsabilità
1. L'impresa è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o
di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati
alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del
servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria
compagnia assicurativa sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio
comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la
risoluzione del contratto, che preveda:
l’impresa appaltatrice quale contraente
l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività appaltata
Massimali per danni a cose e R.C.T., compresa l’Amministrazione Comunale, di
importi adeguati
3. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa
unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 22 - Aumenti contrattuali
1. Nel corso dell’esecuzione del servizio e fino alla concorrenza di un quinto dell’originario
importo contrattuale, l’Amministrazione può richiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle
condizioni tutte del contratto, un aumento delle prestazioni (per l’espletamento di ulteriori
servizi non previsti nel presente capitolato), calcolato sulla base dei costi unitari offerti (costo
giorno-uomo) in sede di gara.
2. L’Amministrazione può inoltre affidare all’impresa, alle medesime condizioni, un ulteriore
aumento contrattuale fino alla concorrenza di un altro quinto calcolato sull’ammontare
originario, previa accettazione da parte dell’impresa.
3. Gli aumenti contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono disposti con provvedimenti del Dirigente
competente.
Capo V – CONTROLLI
Art. 23 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
1. Il Comune si riserva la facoltà di:
a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di
accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
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presente Capitolato e del contratto d’appalto;
b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e
professionalità degli addetti ai servizi medesimi.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste
in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le
indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria,
che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla
legge e dal presente capitolato.
Art. 24 - Richiami e diffide in corso di esecuzione
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a
richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si
riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Capo VI – PENALITA’
Art. 25 - Penalità: fattispecie e importi
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori
responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi
del precedente art. 21: € 100 per ogni richiamo o diffida;
in caso di ritardo nell’inizio di esecuzione del servizio rispetto al termine assegnato con
il relativo ordine: € 25 per ogni giorno di ritardo;
in caso di ritardo nell’esecuzione di una prestazione richiesta specificamente per iscritto
dal Responsabile del procedimento: € 100 per per ogni giorno di ritardo;
in caso di mancato rispetto delle scadenze temporali di cui all’art. 2, c.6 (interventi
urgenti entro le 12 ore): € 25 per ogni ora di ritardo per l’intervento.
2. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Art. 26 - Penalità: modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui
esse si riferiscono.
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2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene
addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune,
previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il
pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della
liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
CAPO VII – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
Art. 27 - Corrispettivo- pagamenti
1. Il Comune di Siena, a titolo di corrispettivo per l’espletamento dei servizi di cui al presente
capitolato, corrisponderà all’impresa le somme spettanti, in 4 rate strutturate come segue ed in
riferimento al presente capitolato Capo I, Art. 2, Comma 3:
• 20% del complessivo importo contrattuale per il primo anno: 01.01.2012 –
31.12.2012, previa fatturazione semestrale
• 20% del complessivo importo contrattuale per il secondo anno: 01.01.2013 –
31.12.2013, previa fatturazione semestrale
• 20% del complessivo importo contrattuale per il terzo anno: 01.01.2014 –
31.12.2014, previa fatturazione semestrale
• 20% del complessivo importo contrattuale per il quarto anno: 01.01.2015 –
31.12.2015, previa fatturazione semestrale
• 20% del complessivo importo contrattuale per il quarto anno: 01.01.2016 –
31.12.2016, previa fatturazione semestrale
2. Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture,
con atto di liquidazione da parte della Direzione comunale competente, previe verifiche di
regolare esecuzione ed in ordine alla regolarità contributiva.
3. Per gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, il Comune di Siena corrisponderà all’impresa
l’importo risultante dal prodotto dei costi unitari (uomo-giorno) indicati in sede di gara per il
numero di giornate lavorate effettivamente per tali servizi. Il pagamento avverrà a seguito di
presentazione di regolare fattura.
4. L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3
della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente
appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza
utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale
Art. 28 - Sospensione dei pagamenti
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1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono
state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in
regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a 4 mesi dal momento della relativa notifica
all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio
legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con
provvedimento dell'organo competente. Trascorso il suddetto periodo senza che l'impresa si sia
posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 29 - Risoluzione del contratto
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del
contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione
della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa
per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione
definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle
condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune
incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal
Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte
restante della cauzione;
g) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell’art. 116, 2° comma, del D.lgs 163/2006,
decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla
restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e
usufrutto dell'azienda;
h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa
aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di
pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione
definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti
dell'importo del contratto;
i) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento
dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e
l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la
cauzione definitiva;
j) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il
danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente
al nuovo affidamento.
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Art. 30 - Modalità del provvedimento di risoluzione
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato
in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
Art. 31 - Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di
cui al comma 3, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta
comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed i), e comma 2
dell'articolo precedente, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del
servizio, in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per procedura negoziata,
stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma
1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e
degli importi relativi.
3. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non
sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo
regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente. Nel caso
di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
4. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 32 - Procedimento amministrativo
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le
prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del
procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che
provvede per intanto ad eseguirle.
Art. 33 - Esclusione dell’arbitrato
1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la
definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E’ infatti esclusa la possibilità di
deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.
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