Legge n. 98/2013: alcune novità del Decreto “Fare” 69/2013 Testi e

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Legge n. 98/2013: alcune novità del Decreto “Fare” 69/2013 Testi e
Leggi 98 e 99/2013 Note informative – copyright “Rivista Ambiente e Lavoro”
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Legge n. 98/2013: alcune novità del Decreto “Fare” 69/2013
Note di Rolando Dubini, Avvocato in Milano
1.
2.
Volontari
L'Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli
affidamenti di lavori, servizi e forniture
3.
Esonero dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o
forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno
4.
5.
Valutazione dei rischi: tre modalità di effettuare l'adempimento
Il Servizio di Prevenzione e protezione deve essere prioritariamente interno
6.
Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni e dei lavoratori
7.
8.
9.
10.
Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Verifiche periodiche di attrezzature
Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e
temporanei
11. Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera
12. Comunicazioni
Premessa
Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. - pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013
(art. 86 del Decreto medesimo) è stato emanato dal Governo Letta considerando “la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del
quadro amministrativo e normativo, nonchè misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la
definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese”.
Trattandosi di provvedimento avente forza di legge ed emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione,
Il Decreto legge n. 69 doveva essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni,
ovvero entro il 21 agosto 2013; il che è avvenuto con la Legge 9 agosto 2013 n. 98, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 20-8-2013, Supplemento Ordinario n. 63, ed entrata in vigore il
21 agosto 2013.
Gli articoli del provvedimento legislativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e
l'antincendio sono i seguenti:
- Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
- Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
- Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
- Art. 42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie)
Testi e approfondimenti sulle Leggi 98 e 99/2013:
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Gli articoli sui quali si concentra la maggiore attenzione sono il 32 e 35, che modificano il D.Lgs. n.
81/2008, Unico Testo Normativo o Testo Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro che dir si voglia, e
introducono alcune novità in materia di obblighi di legge per:
- cantieri
- appalti
- valutazione dei rischi nelle piccole imprese
- notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio
- lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di
riferimento.
La Relazione del 21 giugno 2013 che accompagna il Decreto legge n. 69 premette , in relazione all'art.
32, che “l’articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in
materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla
documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne
il DUVRI (il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e
subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto
legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico, con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che
sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”.
Tuttavia questa semplificazione, che rende un poco il decreto “del fare” un decreto “dell'annunciare”
resta sospesa perchè “l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è
demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli
indici infortunistici di settore dell’INAIL”.
La legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a basso rischio anche alle
Malattie professionali, ma resta sempre il sospeso la novità, in attesa di un decreto che nel migliore dei
casi verrò emanato entro un anno, nel peggiore dei casi dopo anni, come l'esperienza dei decreti attuativi
del D.Lgs. n. 626/94 prima e del D.Lgs. n. 81/2008 poi insegna. Al riguardo, si pensi al SINP, Sistema
Informativo Nazionale della Prevenzione, che tra le altre cose deve sostituire il registro infortuni con una
modalità più moderna e attuale di registrazione informatica, che è ancora lungi dall'essere approvato e
dall'entrare in vigore, per le solite beghe burocratiche tra uffici, in particolare col Garante della Privacy).
Viene estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI
ai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi
e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle
attività considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
E' stato convertito con la legge 99/2013 anche il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
1
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) , che, all’art. 9 , ha innalzato
tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% ed aumentato quindi il costo
economico della mancata prevenzione e protezione per chi volesse violare le norme di sicurezza
e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008.
1
Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) (…) 2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonchè da atti aventi forza di legge sono
rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In
sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di
vigilanza nonchè di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ".
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Le nuove sanzioni scattano per i verbali di prescrizione contestati dal 1° luglio 2013, e non hanno
alcuna valenza retroattiva.Nel complesso la semplificazione annunciata resta in sospeso,
aumentano i decreti applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, quando già molti di quelli precedentemente previsti
non sono ancora stati emanati. Più che una semplificazione vediamo un annuncio di semplificazione,
ancora tutta da farsi, e da valutare attentamente una volta che i relativi decreti verranno emanati. Non
sarà facile e non sarà una strada breve, posto poi che una delle migliori menti giuridiche del Ministero del
Lavoro l'Avvocato Lorenzo Fantini, un giurista vero, non fa più parte del Ministero stesso, in nome,
ritengo, di una spending review del tutto incomprensibile, che taglia le competenze e riduce l'efficienza
dell'azione amministrativa.
1. Volontari
L'articolo 3 al comma 12-bis. del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.
106/2009, prevedeva quanto segue: “12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991,
n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori
autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di
servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente
periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si
svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”
Ora la legge 98/20132 definisce in modo più particolareggiato e dettagliato le caratteristiche dei
soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 81/2008.
Si badi bene, non si tratta in modo generalizzato di tutti quei soggetti che prestano la propria attività
“in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della
legge 17 dicembre 2002, n. 289,”, ma solo di quelli tra questi soggetti che simultaneamente
“prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese ”.
Peraltro qualora questi volontari operino in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con
propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo
di dettagliata informazione suoi rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza
adottate in tali ambiti lavorativi.
Abbonati alle Riviste della Prevenzione:
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Ecco il testo del nuovo articolo 3 comma 12 bisdel D.Lgs. n. 81/2008:
Articolo 3 - Campo di applicazione
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti
che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con
accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela
di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di
un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei
quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione».
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2. L'Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli
affidamenti di lavori, servizi e forniture
La modifica dell’art. 26, comma 3 3, prevede per alcune tipologie di committenti che svolgono attività
a basso rischio lavorativo infortunistico e di M.P. (NdR: emendamento aggiunto grazie a un apposito
emendamento proposto da CIIP, che aveva proposto il “rischio irrilevante per la salute”) la possibilità
(non l'obbligo si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma 1, lett. p
del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto, con l’individuazione di un «incaricato» (di
un proprio incaricato e non del preposto o altro soggetto), in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta” .
Sarebbe utile che la norma definisse un periodo di tempo minimo di tale esperienza, ad esempio i tre anni
previsti dal D.p.r. n. 177/2012 per il preposto degli ambienti confinati.
L’“incaricato” dovrà:
- sovraintendere la cooperazione e il coordinamento (ISCC, o Sovraintendente alla
Cooperazione/Coordinamento-SCC) tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
- ovviamente essere individuato, quanto meno a fini probatori, per iscritto, e sempre a fini
probatori, con data certa, e con accettazione scritta dell'incarico (accettazione che, sempre a
fini probatori, dovrà risultare munita di data certa).
Dunque si lascia al committente datore di lavoro la facoltà di non elaborare il Duvri a condizione di
individuare il proprio “Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento (ISCC, o
Sovraintendente alla Cooperazione e Coordinamento - SCC)”.
L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la seguente opportuna precisazione, logica e di buon senso:
“dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”: occorre dunque dare piena evidenza nel
contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle
attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza direttadell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Tuttavia la possibilità-facoltà del datore di lavoro committente di procedere alla individuazione del proprio incaricatosovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini giorno
sarà operativa solo quando verrà emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto applicativo previsto dall'articolo
29 del D.Lgs. n. 81/2008 nel nuovo comma 3 bis introdotto dalla Legge di Conversione del D.L. n. 69/2013 in esame, che
prevede quanto segue: «[art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 (Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) 6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il
modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso
rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente
articolo”.
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Va aggiunto poi che l'individuazione di cui sopra non è una mera attività formale, ma si sostanzia di
precisi contenuti, e quindi tale individuazione sia valida se di conto da un lato del fatto che l'incaricato
possiede i requisiti previsti dalla norma e dall'altro del contenuto dettagliato dell'incarico “per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.
Perciò il contratto deve attribuire a tale incaricato espliciti poteri quali, ad esempio, quelli che
seguono (in analogia col Coordinatore di cantiere per l'esecuzione dei lavori CSE, che concettualmente
coincide con la figura dell'incaricato di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008):
a) il potere-dovere di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza
del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure;
b) il potere-dovere di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
c) il potere-dovere di segnalare al datore di lavoro committente o al dirigente , previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e
aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
d) il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Come detto la possibilità di scelta tra il DUVRI e l’«incaricato» riguarda i soli casi in cui l’attività del
committente risulti a basso rischio (sulla base di quanto dovrà essere definito da specifico decreto
applicativo previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri e parametri
oggettivi, desunti dagli indici dell’INAIL , in mancanza del decreto non sarà possibile scegliere
l'incaricato in sostituzione del DUVRI.
Per essere sempre informato:
Informazioni aggiornate à http://www.amblav.it
Convegni: à http://www.amblav.it/convegni.aspx
Corsi Formazione: à http://www.amblav.it/formazione.aspx
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3. Esonero dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o
forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno
Viene innovato il comma 3 bis del l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008:
La Legge n. 98/2013 di Conversione del Decreto n. 69 modifica l'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 anche
al comma 3 bis 4 prevedendo che l'esenzione dall'obbligo del DUVRI vale per lavori di durata
inferiore a 5 uomini/giorno, e che quindi nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio
affidati a imprese o autonomi, della durata superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre
obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio:
in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così
sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed
anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.
4. Valutazione dei rischi: tre modalità di effettuare l'adempimento
A seguito della legge di conversione in oggetto n. 98/2013, la valutazione dei rischi può essere
effettuata secondo tre modalità, che il datore di lavoro può scegliere liberamente qualora
ricorrano le condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008:
1. valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però
esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (ai sensi del quale “la
scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione);
2. valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell' art. 29
D.Lgs. n. 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi2), ma anche 6 bis e 7 che
prevedono quanto segue: “5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). (…) Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di
cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla
base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (...)
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano
nel campo di applicazione del titolo IV [Cantieri Mobili e Temporanei], sono adottate nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”.
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma,
per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei
lavori”.
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3. valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del
D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di
criteri e parametri oggettivi, decreto che dovrà essere emanato in futuro, lasciando quindi in sospeso la
possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a questa terza modalità di valutazione dei rischi: «[art. 29
D.Lgs. n. 81/2008 (Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) 6-ter. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla
base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie
professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in
allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle
aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”.
5. Il Servizio di Prevenzione e protezione deve essere prioritariamente interno
La comunità Europea ha posto un problema alla Repubblica Italiana relativo all'esatto recepimento
dell'articolo 7 della Direttiva n. 89/3915
La norma europea impone il Servizio di prevenzione e Protezione interno, cosa che il Legislatore
italiano ha completamente eluso posto che il D.Lgs. n. 81/2008 prima della Legge n. 98/2013 di
conversione del D.L. n. 69/2013 così disponeva:
“Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al
presente articolo”. In questo modo la Legge italiana consentiva di eludere gli obblighi comunitari.
Per superare questa situazione divenuta insostenibile la Legge n. 98 ora così dispone:
“Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,
secondo le regole di cui al presente articolo”.
Dunque ora, seppur in modo tuttora elusivo, il datore di lavoro deve dimostrare di aver fatto il
possibile per organizzare il servizio di prevenzione e protezione internamente all'azienda, con
figure permanentemente presenti sul luogo di lavoro, e deve giustificare e adeguatamente spiegare nel
documento di valutazione dei rischi quali possono essere i motivi che eventualmente impediscono
l'organizzazione interna del servizio.
Resta irrisolta, a parere dello scrivente, la questione dell'esatto recepimento della Direttiva, che resta
tutt'ora eluso.
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- Servizi di protezione e prevenzione che prevede che “1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali
nell'impresa e/o nello stabilimento ”.
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6. Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni e dei lavoratori
L'articolo 32 della Legge n. 98/2013 modifica l'articolo 32, ma anche il 37, del D.Lgs. n. 81/2008 e
ribadisce un principio di ragionevolezza già comparso per quel che riguarda la formazione di lavoratori,
dirigenti e preposti nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.
Detto Accordo difatti stabiliva che «al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di
ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a
quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione
dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli
accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento
costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati».
Il principio diventa generale ora, e vale anche per ASPP e RSPP (addetti e responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione), e non solo per lavoratori, e si estende pure ai RLS, in forza del quale:
1. nuovo art. 32 comma 5-bis. “in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli
previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito
formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”;
2. nuovo art. 37 comma “14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per
la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.
Questa novità NON è però immediatamente operativa, perché deve attendere le decisioni della
Conferenza Stato-Regioni, a differenza di quanto prevedeva l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012
che consentiva al Datore di Lavoro l'autovalutazione di questo credito formativo cosa - per lo scrivente del tutto legittima, posto che anche il documento di valutazione dei rischi è una autovalutazione del datore
di lavoro) un appesantimento burocratico, che la lascia nel limbo delle buone intenzioni con tempi tecnici
tutti da verificare.
Quindi: “Le modalità di riconoscimento del credito normativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6”.
Per essere sempre informato:
Informazioni aggiornate à http://www.amblav.it
Convegni: à http://www.amblav.it/convegni.aspx
Corsi Formazione: à http://www.amblav.it/formazione.aspx
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7. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
Viene correttamente trasferito all'ente pubblico l'obbligo di fornire alla Asl le informazioni che già
possiede per far fronte all'obbligo di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 di Notifica all'organo di
vigilanza competente per territorio dei nuovi insediamenti, ma questo solo quando verrà approvato
l'ennesimo decreto applicativo, nel frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica preventiva alla Asl
a cura del datore di lavoro.
8. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Al fine di dar vita al Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dall'articolo
27 del D.Lgs. n. 81/2008 si toglie alla Commissione Consultiva permanente e si trasferisce al
Governo, sentite le Commissioni parlamentari, il potere di definire il sistema stesso, modificando
l'articolo medesimo come segue, posta l'impasse quinquennale nella quale si era arenata la definizione
di tale modalità di qualificazione delle imprese.
9. Verifiche periodiche di attrezzature
L'attuale inefficiente sistema pubblico delle verifiche periodiche viene modificato introducendo modalità –
per lo scrivente razionali - che consentono alle imprese di procedere comunque alle verifiche avvalendosi
se necessario di soggetti privati abilitati adeguatamente responsabilizzati dalla norma, allo svolgimento
delle stesse:
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro
si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore
di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di
cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o,
ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi
provvedono secondo le modalita' di cui al comma 13.
Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo
oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro».
Testi e approfondimenti sulle Leggi 98 e 99/2013:
à http://www.amblav.it/decretofare.asp
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10. Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e
temporanei
Prima della riforma introdotta dall'art. 32 della Legge 98/2013 l'articolo 88, comma 2, la lettera gbis) del D.Lgs. n. 81/2008 così disponeva “g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X”, ora vi è un grandissimo ampliamento dei casi di esonero dagli
obblighi citati, poiché ora la disposizione è stata sostituita dalla seguente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i
lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI ».
La stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto Ministeriale da emanare per i
settori degli spettacoli musicali e cinematografici, e teatrali e per le manifestazioni fieristiche, il che in vista
dell'Expo 2015 di Milano assume un ulteriore interesse:
“2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento
delle relative attività, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro
il 31 dicembre 2013”.
11. Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera
La Legge n. 98/2013 introduce il nuovo articolo 104 bis del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'ennesimo
Decreto Ministeriale di individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), “ fermi
restando i relativi obblighi”. Importante precisazione quest'ultima, che significa che i “modelli semplificati”
dovranno comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi , nessuno escluso, e
includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione. Della bontà dei
modelli non si può dire nulla fino a che non verranno emanati: “Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione
nei cantieri temporanei o mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede
di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
Si tratterà di vedere la qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da innalzare il livello non
eccelso oggi esistente in non pochi cantieri dei documenti stessi.
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12. Comunicazioni
La Legge n. 98/2013 opportunamente dispone che alcune comunicazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di
organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (all'articolo 225, comma
8, all'articolo 240, comma 3,all'articolo 250, comma 1del D.Lgs. n. 81/2008).
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