regolamento per la rilevazione dei prezzi all`ingrosso delle merci

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regolamento per la rilevazione dei prezzi all`ingrosso delle merci
BORSA MERCI
REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL’INGROSSO DELLE MERCI
Art. 1
A norma dell’art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, dell’art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n.
620, e degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci di Mantova, la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova provvede, a mezzo del Comitato di
Vigilanza, alla rilevazione dei prezzi delle merci di produzione locale o di importazione che formano
oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e cura la pubblicazione del relativo listino.
Art. 2
Le merci e i prodotti da considerare nel listino sono distribuiti nei seguenti gruppi:
— cereali e prodotti affini e derivati;
— prodotti lattiero-caseari;
— suini;
— foraggi e paglie;
— pollame e affini, uova;
— carni suine macellate fresche;
— sementi foraggere e semi oleosi;
— bovini;
— pioppi;
— vini e uve;
— frutta.
Art. 3
Il Comitato di Vigilanza, per l’espletamento dei compiti demandatigli dal punto 5 dell’art. 8 del
Regolamento Generale della Borsa Merci, si articola in apposite Commissioni oppure si avvale di
accertamenti diretti presso la stessa Borsa o altri centri di mercato. La Giunta della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura fissa il numero dei componenti delle varie
Commissioni e provvede alla nomina dei componenti scegliendoli fra imprenditori ed esperti
interessati all’acquisto ed alla vendita delle merci i cui prezzi siano oggetto di rilevazioni. La Giunta
della Camera di Commercio può chiamare a far parte delle Commissioni, in qualità di consulenti,
senza diritto di voto, esperti nell’intermediazione delle merci.
Art. 4
Le Commissioni sono presiedute dal Presidente del Comitato di Vigilanza o da un suo sostituto. I loro
componenti, ivi compreso il Presidente, durano in carica un anno. Possono essere sostituiti come pure
riconfermati alla fine dell’incarico. Resta salva, comunque, la facoltà della Giunta Camerale di
procedere motivatamente alla sostituzione di componenti le Commissioni in qualunque momento. Gli
eventuali compensi saranno determinati dalla Giunta Camerale sulla base delle indicazioni date in
materia dall’Organo di tutela. I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non
prendano parte a tre sedute consecutive decadono dall’incarico. L’abbandono della seduta, prima
della conclusione dei lavori, ove ritenuto dal Presidente non giustificato, equivale all’assenza. Le
funzioni di segreteria delle Commissioni sono disimpegnate dal Segretario del Comitato di cui all’art. 9
del Regolamento di Borsa o da altro personale all’uopo nominato dalla Giunta Camerale.
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Art. 5
Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due componenti, di cui uno
interessato all’acquisto e l’altro alla vendita, oltre al Presidente. Esse deliberano con voto palese a
maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. La maggioranza suddetta non
s’intende validamente formata se a raggiungere la stessa non hanno concorso i voti favorevoli di
almeno la metà dei componenti presenti interessati all’acquisto e di almeno la metà dei commissari
presenti interessati alla vendita.
Art. 6
I prezzi da rilevare per le merci contrattate sono quelli effettivamente praticati nel giorno di mercato.
Per le merci contrattate presso i produttori o comunque al di fuori della Borsa Merci debbono essere
rilevati i prezzi medi praticati nella settimana terminante il giorno di mercato stesso. Non si può, nella
rilevazione dei prezzi, tenere conto dei contratti che, per esiguità della merce e dei prodotti rispetto
alle quantità delle partite normalmente trattate, non forniscono utili elementi di giudizio.
L’acquisizione dei dati che precedono avviene con schede di rilevazione, sottoscritte, da consegnarsi
prima dell’inizio della seduta al Presidente. Il Presidente distribuirà, ove richiesto, le schede, rese
anonime, ai componenti della Commissione e potrà richiedere, ove necessario, gli stabiliti di contratto
a giustificazione di quanto esposto nelle schede ed eventualmente sentire anche il parere di esperti
estranei alla Commissione.
Art. 7
I prezzi risultanti dalle schede di rilevazione o da altre informazioni possono essere assoggettati dal
Presidente a revisione critica da parte dell’Ufficio competente della Camera di Commercio nei
seguenti casi:
a) mancata specificazione della qualità della merce compravenduta;
b) esistenza per alcune contrattazioni di modalità particolari che possono avere influito sul
prezzo;
c) differenza sensibile e non giustificata dei valori rispetto a quelli rilevati nelle altre piazze o nel
precedente periodo di rilevazione.
L’Ufficio, previa occorrendo effettuazioni di ulteriori ed immediati accertamenti, formula un parere con
indicazione del prezzo revisionato al Presidente della Commissione che ne informa i Commissari. Il
parere non ha natura vincolante.
Art. 8
La Commissione deve rilevare i prezzi nel rispetto delle descritte procedure, ove siano emersi dati
sufficienti; in caso di disaccordo fra i Commissari, il Presidente può comunicare le risultanze
dell’istruttoria eseguita dagli uffici. Qualora sia constatata l’impossibilità di funzionamento della
Commissione per qualunque motivo il Presidente della Commissione, di concerto con il Presidente
della Camera di Commercio o membro della Giunta Camerale a ciò delegato o con il Segretario
Generale od altro Funzionario designato dal Segretario Generale, procederà sulla base dei dati
acquisiti, all’accertamento dei prezzi, sentiti gli organi della Segreteria della Commissione.
Art. 9
Qualora per una determinata merce le contrattazioni risultino poco significative o siano emerse
risultanze contraddittorie, il Presidente invita la Commissione regolarmente istituita, a rilevare, sulla
base delle tendenze di mercato comunque rilevate e dei prezzi accertati in precedenza, un prezzo
indicativo. In mancanza di contrattazioni significative e di dati certi sulla tendenza di mercato, il
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Presidente, in via del tutto eccezionale, invita la Commissione a non rilevare il prezzo (c.d. non
quotato sul listino prezzi). Ove in Commissione non si raggiunga alcuna maggioranza e nell’ipotesi di
mancato funzionamento per qualunque motivo della Commissione, la decisione nei casi sopraindicati
di rilevare un prezzo indicativo o di non rilevare il prezzo è demandata al Presidente della
Commissione che provvederà di concerto con il Presidente della Camera di Commercio o membro
della Giunta Camerale a ciò delegato o con il Segretario Generale od altro funzionario camerale
designato dal Segretario Generale e ne farà apposita annotazione motivata sul verbale.
Art. 9 bis
A parziale modifica del Regolamento di Borsa per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, unicamente la
Commissione suini da macello è disciplinata anche dalle seguenti norme:
a) ad integrazione delle norme di cui all’art. 3, la giunta della Camera di Commercio nomina, in
egual numero, i componenti della Commissione in rappresentanza delle parti contrapposte
(venditori e compratori) scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale e n. 2 qualificati esperti nell’intermediazione
con funzione consultiva;
b) ad integrazione delle norme di cui all’art. 5, qualora in Commissione non sia presente una delle
parti contrapposte (venditori e compratori) si procederà con il c.d. “non quotato”;
c) la norma di cui all’art. 5 che prevede che “a parità di voti prevale il voto del Presidente”, viene
sostituita, solamente per la Commissione suini da macello, dalla presente norma: “a parità di
maggioranze, cioè quando si formano due maggioranze, prevale il voto del Presidente”;
d) la Camera di Commercio, tramite il Presidente del Comitato di Vigilanza, si riserva la facoltà di
sospendere motivatamente, in presenza di circostanze particolari, la rilevazione e la
pubblicazione dei prezzi;
e) in sostituzione delle norme di cui all’art. 9, qualora in Commissione non si raggiunga alcuna
maggioranza, la decisione di rilevare o non rilevare i prezzi spetterà ad un Ufficio di
Presidenza composto dal Presidente e da due vice-Presidenti. Ciascun vice-Presidente e il
suo supplente sono designati rispettivamente dai venditori e dai compratori presenti in
Commissione e rimarranno in carica fino a quando faranno parte della Commissione, fatta
salva la possibilità di sostituzione anticipata ad opera della parte proponente;
f)
i vice-presidenti che concorrano a tre “non quotati” consecutivi o a 5 “non quotati” nel corso
della loro nomina, decadranno automaticamente dalla carica e non potranno più ricoprirla nel
corso del medesimo anno, pur continuando a partecipare ai lavori della Commissione.
Art. 9 ter
A parziale modifica del Regolamento di Borsa per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, la
Commissione suini da allevamento è disciplinata anche dalle seguenti norme:
g) la Camera di Commercio, tramite il Presidente del Comitato di Vigilanza, si riserva la facoltà di
sospendere motivatamente, in presenza di circostanze particolari, la rilevazione e la
pubblicazione dei prezzi;
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h) ad integrazione e parziale modifica delle norme di cui all’art. 9, qualora in Commissione non si
raggiunga alcuna maggioranza, il compito di rilevare i prezzi spetterà ad un Ufficio di
Presidenza composto dal Presidente e da due vice-Presidenti. Ciascun vice-Presidente e il
suo supplente sono designati rispettivamente dai venditori e dai compratori presenti in
Commissione e rimarranno in carica fino a quando faranno parte della Commissione, fatta
salva la possibilità di sostituzione anticipata ad opera della parte proponente;
i)
qualora nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga alcuna maggioranza ovvero nell’ipotesi in
cui l’Ufficio di Presidenza non possa essere costituito per mancanza del rappresentante di una
delle parti, il Presidente adotterà la decisione di rilevare prezzi indicativi o di non rilevare i
prezzi secondo quanto previsto all’art. 9 c. 3° del regolamento.
Art. 10
I prezzi medi dovranno essere inviati all’Istituto Nazionale di Statistica accompagnati da annotazioni
esplicative che illustrino i motivi delle variazioni registrate. Le Commissioni si riuniscono presso la
Borsa Merci secondo il calendario stabilito dalla Camera di Commercio.
Art. 11
Per la individuazione per la declaratoria delle merci e dei prodotti di cui all’art. 2, delle fasi di scambio,
dei luoghi di consegna, delle modalità di pagamento e di ogni altra clausola inerente alle contrattazioni
si fa riferimento al «listino dei prezzi della Borsa Merci» pubblicato dalla Camera di Commercio e
relativo alla settimana precedente alla costituzione della Borsa. Le variazioni al listino, che viene ad
assumere il valore di listino base, saranno deliberate dalla Giunta Camerale alla costituzione della
Borsa. In caso d’urgenza, dette variazioni potranno essere apportate dal Presidente del Comitato di
Vigilanza e quindi sottoposte alla ratifica della Giunta stessa.
Art. 12
I prezzi rilevati settimanalmente servono anche ai fini del calcolo delle medie mensili. Il tipo di media
da utilizzare sarà quella aritmetica semplice dei prezzi considerati. Ai fini della determinazione della
media mensile, i prezzi riferiti al periodo settimanale intercorrente tra due mesi si considerano validi
nel mese in cui risultino accertati ed eventualmente pubblicati.
Art. 13
I prezzi rilevati in conformità alle presenti norme costituiranno la base per le certificazioni richieste alla
Camera di Commercio e per ogni altro fine di interesse pubblico.
Art. 14
Il presente Regolamento entrerà in vigore il 21 giugno 1996 e da tale data sostituirà a tutti gli effetti
quello precedentemente in vigore. La Camera di Commercio si riserva, di volta in volta, di apportarvi
tutte le modifiche o aggiunte che si rendessero necessarie.
BORSA MERCI
Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 159 del 31
maggio 1996 e successivamente modificato con provv. del Commissario ad acta n. 20523 del
10/10/2006 e con deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 17 giugno 2008.