La novità introdotta dall`art. 2 del d.l. 59/2016: il finanziamento alle
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La novità introdotta dall`art. 2 del d.l. 59/2016: il finanziamento alle
7/6/2016 La novità introdotta dall'art. 2 del d.l. 59/2016: il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato Stampa l'articolo Chiudi La novità introdotta dall'art. 2 del d.l. 59/2016: il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato Di Avv. Mariangela Buongiorno e Dott.ssa Eugenia Notarangelo Loconte & Partners Studio Legale e Tributario Di Avv. Mariangela Buongiorno e Dott.ssa Eugenia Notarangelo Loconte & Partners Studio Legale e Tributario Il decreto legge n. 59/2016, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche e liquidazione" di seguito breviter "Decreto Banche", deliberato nel Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 102 il 03 maggio 2016 e attualmente in conversione al Parlamento, ha introdotto una serie di novità legislative volte a velocizzare e facilitare il recupero dei crediti nonché semplificare la possibilità di ottenere finanziamenti da parte delle imprese. Più precisamente, l'art. 2 del Decreto Banche apporta una significativa novità al T.U.B. (d.lgs 385/1993) introducendo, di seguito all'art. 48 che disciplina il credito pignoratizio, una nuova disposizione normativa, l'art. 48 bis, rubricata "Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato". La nuova disposizione prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o un altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o collegata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare appartenenti allo stesso imprenditore o ad un terzo. Tuttavia, la norma esclude espressamente che il trasferimento possa essere convenuto in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. Il trasferimento si intende sospensivamente condizionato all'ipotesi di inadempimento del debitore. In merito al momento in cui è possibile stipulare il contratto di trasferimento di bene immobile o altri diritti immobiliari, il Legislatore ha previsto due particolari ipotesi disciplinate dal quarto comma dell'articolo in esame, ossia: il patto può essere concluso al momento della definizione del contratto di finanziamento oppure, nel caso in cui il finanziamento sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del d.l. 59/2016, tale garanzia http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/20160607/lanovitaintrodottaart2dl592016finanziamentoimpresegarantitotrasferimentobenei… 1/3 7/6/2016 La novità introdotta dall'art. 2 del d.l. 59/2016: il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato può essere apposta anche successivamente per atto notarile in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Un altro importante aspetto è quello per cui, laddove il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, purché trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. Per quanto riguarda l'imprescindibile requisito dell'inadempimento, il comma quinto della norma in esame esplicita che vi è inadempimento quando il mancato pagamento si protrae: a) per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rete, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; b) per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, in caso di rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; c) per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale. È notizia proprio di questi giorni che la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al Decreto Banche, che, modificando la succitata lettera a), ha allungato da sei a nove mesi il periodo dopo il mancato pagamento di tre rate anche non consecutive (in caso di rateizzazione mensile), dopo il quale scatta l'inadempimento e il diritto di rivalersi sul bene immobile oggetto di garanzia. Ebbene, qualora ricorra uno dei presupposti indicati, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, ove diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti sull'immobile derivanti da titoli iscritti o trascritti successivamente alla trascrizione del patto in esame, la dichiarazione di volersi avvalere del patto. Decorsi sessanta giorni da tale notificazione, il creditore chiede al Presidente del Tribunale ove è sito l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Successivamente, il perito nominato comunicherà il valore di stima al debitore e, ove diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, e agli altri creditori il cui titolo risulti iscritto o trascritto successivamente alla trascrizione del patto in esame. Giova puntualizzare che anche nel caso in cui il debitore arrivi a contestare il valore di stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi del patto e dei relativi effetti in quanto l'eventuale fondatezza della contestazione inciderà soltanto sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare. Ciò posto è importante evidenziare che la condizione sospensiva di inadempimento si intenderà avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima o, qualora il valore di stima sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto (comprensivo di tutte le spese e i costi di trasferimento), al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della predetta differenza. A tale riguardo la norma in esame esplicita che il contratto di finanziamento deve contenere l'espressa previsione di un conto corrente bancario, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore provvede ad accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto. Per quanto afferisce alla pubblicità relativa all'annotazione della cancellazione della condizione sospensiva, invece, la norma prevede che il creditore, anche unilateralmente, può rendere nell'atto notarile di avveramento della condizione, una dichiarazione, a sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, con cui attesta l'inadempimento del debitore con contestuale produzione dell'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/20160607/lanovitaintrodottaart2dl592016finanziamentoimpresegarantitotrasferimentobenei… 2/3 7/6/2016 La novità introdotta dall'art. 2 del d.l. 59/2016: il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato Tutto ciò posto occorre rilevare che la norma in esame prevede che il trasferimento sospensivamente condizionato può avere luogo anche nel caso in cui il diritto reale immobiliare sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, infatti, l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione e il valore della stima viene determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice nell'ambito delle medesima procedura esecutiva immobiliare. L'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, con ordinanza, dal giudice dell'esecuzione, il quale provvede al riguardo anche fissando un termine entro il quale il creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi diritti di prelazione anteriori a quelli dell'istante, ovvero il versamento di una somma pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare de debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice dell'esecuzione, con decreto, provvede a dare atto dell'avveramento della condizione. Tale decreto sarà annotato ai fini della cancellazione, a norma dell'art. 2668 c.c. Si precisa altresì che tale iter trova applicazione, per quanto compatibile, in caso esecuzione ex D.P.R. 602/1973. In ultimo, la norma prevede il caso in cui, successivamente alla trascrizione del patto in esame, sovvenga il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare oggetto della garanzia di cui si discute. In tal caso, il creditore, purché ammesso al passivo, potrà fare istanza al giudice delegato affinché questi, dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori, possa provvedere come quanto disposto per l'ipotesi in cui il bene oggetto del patto in esame sia sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/20160607/lanovitaintrodottaart2dl592016finanziamentoimpresegarantitotrasferimentobenei… 3/3