Il “decreto sviluppo”: le principali novità in materia di accordi di

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Il “decreto sviluppo”: le principali novità in materia di accordi di
PROCEDURE CONCORSUALI
E RISTRUTTURAZIONI
Il “decreto sviluppo”: le principali novità in
materia di accordi di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182 bis L.F. e di piani attestati di
risanamento ex art. 67 L.F.
Il testo del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 – pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147 - Supplemento Ordinario n. 129 ("Decreto Sviluppo") – introduce
significative modifiche al corpo della legge fallimentare (“L.F.”) informate all’esigenza:
Contenuti
1. Accordi di ristrutturazione del
debito ex art. 182 bis L.F.
di rafforzare ancor più gli strumenti di risoluzione della crisi d’impresa alternativi al fallimento;
di chiarire – recependo anche le istanze degli operatori del settore – alcuni dubbi interpretativi che erano
sorti nell’applicazione degli istituti dell’accordo di ristrutturazione previsto dall’art. 182 bis L.F. e del “piano
attestato ex art. 67 L.F.” a valle della loro introduzione e delle varie modifiche succedutesi con le riforme
del diritto fallimentare del 2005 e 2007.
2. Piano attestato di risanamento
ex art. 67 L.F.
Prima di avere concreta applicazione, la disciplina è suscettibile di ulteriori modifiche considerato che, ai
sensi della norma transitoria contenuta nel Decreto Sviluppo in commento, la disciplina sarà applicabile dopo
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Sviluppo, che dovrà
intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sviluppo medesimo 1.
1. Accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
1.1 Esteso il termine di pagamento dei creditori c.d. “estranei” non partecipanti all’accordo
Recependo le istanze degli operatori del settore, il Decreto Sviluppo prevede che il soddisfacimento dei
creditori c.d. “estranei” (e cioè di quei creditori che non abbiano partecipato all’accordo concluso dal debitore
con creditori rappresentanti almeno il 60% dell’indebitamento complessivo) debba avvenire:
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per i crediti non ancora scaduti alla data di omologa dell’accordo, nel termine di 120 giorni dalla relativa
scadenza;
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per i crediti già scaduti alla data di omologa dell’accordo, nel termine di 120 dalla data di omologa
dell’accordo stesso.
Si tratta di una modifica di notevole importanza che consente all’imprenditore di autofinaziarsi con i flussi
derivanti dalla gestione aziendale imponendo una moratoria limitata anche ai quei creditori con i quali non è
riuscito a concludere un preventivo accordo.
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Sarebbero invece di immediata applicazione le modifiche alla normativa fiscale, di cui infra nel testo.
1.2 La disciplina della c.d. “finanza – ponte” in pendenza dell’omologazione
Nonostante il legislatore fosse già recentemente intervenuto in tema di prededuzione dei finanziamenti
concessi “in funzione” della presentazione di una domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti (si tratta della norma di cui all’art. 182 quater L.F. introdotta nel luglio 2010), la pratica ha dimostrato
come l’intervento legislativo non ha sortito gli esiti cui mirava, permanendo una forte resistenza da parte delle
banche all’erogazione della c.d. “finanza – ponte” (e cioè di quegli interventi di finanziamento interinale volti a
supportare il fabbisogno aziendale nelle more del procedimento di omologazione dell’accordo di
ristrutturazione).
Di qui l’intervento del Decreto Sviluppo (che introduce il nuovo art. 182 quinquies L.F.), che consente
all’imprenditore, in sede di deposito della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (o anche
in sede di deposito del solo c.d. “preaccordo” ai sensi dell’art. 182 bis sesto comma L.F.), di richiedere al
Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (a condizione che vi sia una relazione
dell’attestatore che confermi che tali finanziamenti sono “funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori”),
eventualmente anche garantiti da pegno o ipoteca.
1.3 La consecuzione tra c.d. “preaccordo” ex art. 182 bis sesto comma L.F. e concordato preventivo
Il Decreto Sviluppo introduce una previsione che consente all'impresa che ha ottenuto il beneficio del divieto
per i suoi creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire titoli di prelazione –
beneficio conseguente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese di documentazione che evidenzia
l’esistenza con i principali creditori (almeno il 60% in termini di valore) di una trattativa volta a concordare un
piano di soluzione della crisi (c.d. "preaccordo”, disciplinato dall’art. 182 bis sesto comma L.F.) – di
mantenere tale beneficio anche se la trattativa si interrompe e l'impresa si veda costretta ad abbandonare la
strada dell'accordo con i suoi creditori ai sensi dell’art. 182 bis L.F. e scelga quindi di depositare un ricorso
per l’accesso al concordato preventivo.
L’effetto della norma è quello di consentire un approccio graduale da parte dell'imprenditore in crisi alle
modalitá di soluzione della stessa, consentendogli, in caso di necessità, di passare da uno strumento con
connotazione prevalentemente negoziale (il c.d. “preaccordo” funzionale ad un successivo accordo con i
creditori ex art 182 bis L.F.) ad uno strumento di soluzione della crisi con connotazione più marcatamente
giudiziale e concorsuale come il concordato preventivo.
1.4 Il c.d. “automatic stay” funzionale all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
Il riformato art. 161 L.F. – che attiene al diverso istituto del concordato preventivo – prevede la possibilità per
l’imprenditore di depositare il ricorso per l’ammissione alla procedura concordataria riservandosi di
presentare la proposta di concordato, il piano e la documentazione ancillare alla proposta in un termine,
fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni (ed eventualmente prorogabile per ulteriori 60 giorni)2.
Il novellato art. 161 L.F. prevede anche la possibilità che nel sopra indicato termine fissato dal giudice, il
debitore possa “in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso”
presentare la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis
L.F.
La norma consente quindi di ottenere (con formalità veramente minime, visto che è consentito il deposito di
un ricorso che può addirittura prescindere dalla “proposta” di concordato e dal piano concordatario) un vero e
proprio “ombrello” contro le iniziative di eventuali creditori “aggressivi” (precludendo a questi di iniziare o
proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire titoli di prelazione) che può garantire all’imprenditore un
È opportuno ricordare che, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’intervenuto deposito del ricorso
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, opera per i creditori il divieto di inizio e prosecuzione di azioni
esecutive o cautelari.
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periodo (che può giungere sino a 180 giorni complessivi) nel corso del quale coltivare le trattative per
raggiungere un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
La norma in questione completa, in modo simmetrico, la tutela in tema di c.d. "preaccordo", consentendo di
mantenere la protezione dalle iniziative di aggressione da parte dei creditori sociali ottenute nel quadro di
una domanda di concordato anche ai fini di un eventuale accordo di ristrutturazione dei debiti omologabile ai
sensi dell’art. 182 bis L.F.
In altre parole si ammette una possibilità di regressione da una procedura con connotazione piú
marcatamente giudiziale e concorsuale (il concordato preventivo) ad una di carattere prevalentemente
negoziale (l’accordo con i creditori ex art 182 bis L.F.), mantenendo la tutela interinale previamente ottenuta
a conservazione del patrimonio dell'impresa.
1.5 La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione
Recependo un orientamento dottrinale che si era formato con particolare riferimento al concordato
preventivo, il Decreto Sviluppo, introducendo il nuovo art. 182 sexies L.F., sancisce ora la sospensione – per
il periodo intercorrente tra il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o della domanda di
omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (oppure dalla data di deposito del c.d.
“preaccordo”) e la data del relativo provvedimento di omologazione – degli obblighi previsti dal Codice Civile
inerenti la ricostituzione del capitale sociale integralmente o parzialmente perso. Viene meno
conseguentemente, in costanza di procedura, il rischio per gli amministratori di essere ritenuti responsabili
per omissione di convocazione dell'assemblea dei soci perché questa provveda al ripianamento delle perdite.
1.6 Modifiche alla normativa fiscale
Mentre in tema di concordato preventivo era già acquisito (e con il Decreto Sviluppo viene confermato) il fatto
che la diminuzione dell’indebitamento conseguente all’omologazione del concordato non costituisce una
plusvalenza tassabile, ad analoga conclusione non si poteva pervenire in caso di accordi di ristrutturazione
del debito ex art. 182 bis L.F. che avessero comportato uno stralcio dell’indebitamento.
L’utilità per la risoluzione delle crisi di impresa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. a
contenuto (non solo dilatorio ma anche) remissorio poteva quindi venire ridotta o compromessa dalla
circostanza che la sopravvenienza attiva derivante dalla diminuzione dell’indebitamento (laddove non
compensabile con perdite pregresse), risultava soggetta a tassazione.
Il legislatore ha provveduto quindi a modificare la normativa di settore (si tratta dell’art. 88 D.P.R. n. 917/96),
specificando che in caso di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. positivamente
omologato, “la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede
le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84”.
Si tratta di una modifica destinata ad eliminare una delle criticità che potevano rendere più difficoltosa la
risoluzione delle crisi negoziali attraverso uno strumento di natura marcatamente negoziale (con l’accordo ex
art. 182 bis L.F.) ed in alcuni casi spingevano l’imprenditore a dover ricorrere alla più incisiva (e molto
spesso assai onerosa) procedura concordataria.
2. Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.
2.1 Nomina del professionista attestatore, requisiti di indipendenza dello stesso e sanzioni penali
Ponendo fine ad una contrasto giurisprudenziale, la modifica all'art. 67 terzo comma lettera d) L.F. specifica
innanzitutto che il c.d. “attestatore” è “designato dal debitore ".
La norma si fa inoltre carico:
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di sancire, con ciò recependo gli orientamenti interpretativi formatisi, che il professionista è tenuto ad
“attestare la veridicità dei dati aziendali” e la “fattibilità del piano” ;
Il presente documento viene
consegnato esclusivamente
per fini divulgativi.
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di prevedere i requisiti di “indipendenza” che il professionista deve avere per poter attestare il piano.
Le modifiche apportate all’art. 67 terzo comma lett. d) L.F. accentuano quindi la centralità del ruolo
dell’attestatore nelle ristrutturazioni “light” ed il suo ruolo di garanzia nell’interesse dei creditori: al riguardo è
stata introdotta una specifica fattispecie penale (art. 236 bis L.F.) relativa all’attestatore che “espone
informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”.
Esso non costituisce
riferimento alcuno per
contratti e/o impegni di
qualsiasi natura.
2.2 Modifiche alla normativa fiscale
Anche con riferimento al piano attestato ex art. 67 L.F., il Decreto Sviluppo ha stabilito che, purché il piano
sia pubblicato nel Registro delle Imprese, la riduzione dell’indebitamento conseguente a eventuali rinunce
inserite nel piano “non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di
periodo, di cui all’art. 84”.
Per ulteriori analisi,
approfondimenti e
condivisioni sulle nuove
disposizioni regolamentari Vi
preghiamo di contattare:
***
Il risultato complessivo degli interventi legislativi è quello di aver introdotto una disciplina che completa sotto
diversi profili gli istituti in questione consentendo ulteriormente, a seconda delle necessità dettate
dall'evoluzione delle trattative con i creditori, una notevole elasticità nel passaggio tra il ricorso all’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (eventualmente preceduto dal c.d. “preaccordo”) e il ricorso al
concordato preventivo.
Roma
Gabriella Covino
[email protected]
Tel: +39 06 478751
Giuseppe De Simone
[email protected]
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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