regolamento libere forme associative
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE Indice: ART. 1 – Oggetto del regolamento ART. 2 – Albo delle libere forme associative ART. 3 – Erogazione Erogazione contributi e benefici economici ordinari alle libere forme associative iscritte all’albo ART. 4 – Erogazione contributi e benefici economici straordinari a libere forme associative non iscritte all’albo ART. 5 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ART. 6 – Patrocinio ART. 7 – Norme di attuazione e di rinvio ART. 8 – Abrogazione ed entrata in vigore Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 28/10/2010 ART. 1 – Oggetto del regolamento Il presente regolamento, visti l’art. 118 della Costituzione, l’art. 12 L. 241/90 e l’art. 50 dello Statuto comunale disciplina: 1. la concessione dei contributi annuali per il sostegno della gestione ordinaria dell’attività sociale; 2. la concessione dei contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventi; 3. la concessione di qualunque altra forma di intervento da cui derivi un beneficio economico; 4. la concessione del patrocinio comunale; quali strumenti di valorizzazione e di sostegno delle libere forme associative. In applicazione del principio di sussidiarietà, l’Amministrazione comunale ricorre nella misura più ampia possibile alle forme di coinvolgimento delle formazioni sociali previste nella normativa a carattere generale e nelle discipline di settore, quali la stipula di convenzioni, gli accordi di collaborazione, le procedure di coprogettazione e di cogestione per: 1. valorizzare ulteriormente il ruolo delle libere forme associative e promuoverne lo sviluppo; 2. sperimentare nuovi modelli gestionali e nuove offerte di servizi. Il ricorso ad uno o più istituti di tipo bilaterale è alternativo e non cumulabile con la richiesta di contributi, in quanto il sostegno all’attività svolta sul territorio dall’ente è già garantito da uno strumento giuridico più pregnante. ART. 2 – Albo delle libere forme associative L’Albo costituisce il registro ufficiale degli enti che hanno interesse a collaborare con l’amministrazione comunale per lo svolgimento di attività di interesse generale che determinino una migliore offerta di servizi ai cittadini. L’iscrizione all’albo è condizione indispensabile per l’ammissibilità delle richieste dei contributi annuali per il sostegno della gestione ordinaria dell’attività sociale. L’Albo delle libere forme associative è suddiviso in sezioni, la cui articolazione è definita dalla Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri: a) corrispondenza delle sezioni ad oggetti sociali omogenei o equiparabili; b) necessità di un trattamento e di una regolamentazione peculiari che ne valorizzino la specificità; c) diffusione sul territorio; d) valorizzazione di scopi sociali di riconosciuta utilità. Possono presentare domanda di iscrizione gli enti che svolgano la loro attività e abbiano una sede nel territorio di Pero o che pur non avendovi una sede dimostrino di operarvi in modo significativo e che: a) non operino a fini di lucro, perseguano finalità sociali e di pubblico interesse, siano costituiti con data certa da almeno 1 anno, o se da un periodo minore, svolgano la propria attività sul territorio da almeno 2 anni, e non abbiano natura di partito politico o di organizzazione sindacale; b) rispettino i principi di democraticità nell’ordinamento interno e di non discriminazione verso coloro che intendano associarsi e/o partecipare alle attività dell’ente; c) forniscano informazioni sulla propria attività e vita sociale e si impegnino ad aggiornarle periodicamente ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi o venga richiesto dall’amministrazione comunale; d) svolga la propria attività sul territorio in modo non occasionale e mantenga nel tempo il requisito; e) l’attività perseguita non sia neppure in parte contraria alla Costituzione, alla legge, allo statuto comunale; f) in ogni richiesta di contributo ordinario dichiarino la propria posizione fiscale e la normativa fiscale ad essi applicabili; Nella definizione dell’articolazione dell’albo ai sensi del secondo comma del presente articolo, la Giunta comunale tiene conto degli eventuali requisiti specifici previsti dall’ordinamento. può individuare ulteriori requisiti specifici per l’iscrizione nelle singole sezioni dell’albo. Qualora se ne abbiano i requisiti, è possibile richiedere l’iscrizione a più sezioni dell’albo, indicando quale sia l’attività principale. Alla richiesta di iscrizione vanno allegati copia dello statuto, dell’atto costitutivo, del certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, l’atto di nomina del presidente o legale rappresentante e ogni altro elemento che concorra ad illustrare la struttura sociale, l’attività già svolta e che si intende realizzare. Entro trenta giorni della presentazione al protocollo della richiesta di iscrizione all’albo, viene comunicato al richiedente l’esito della richiesta e in caso positivo il numero di iscrizione progressivo, generale e di sezione. L’albo è tenuto in formato elettronico, viene aggiornato ad ogni nuova iscrizione e contiene le seguenti informazioni sulla libera forma associativa: a) numero di iscrizione e sezione di appartenenza; b) denominazione; c) generalità del presidente o di chi è titolato a spenderne il nome; d) indirizzo e recapiti della sede e delle persone della precedente lett. c); e) estremi di statuto e atto costitutivo; f) codice fiscale o partita IVA. Annualmente l’albo, con i successivi aggiornamenti, viene reso pubblico con gli stessi termini e modalità previsti per l’albo dei beneficiari di cui al successivo art. 5. Il diniego dell’iscrizione o la cancellazione dall’albo vengono disposti in assenza o al venir meno dei requisiti richiesti. Qualora la libera forma associativa occulti un motivo di cancellazione o ottenga l’iscrizione attraverso la presentazione di documentazione o di autodichiarazioni non corrispondenti al vero, decadrà con effetto retroattivo da tutti i benefici concessi dall’amministrazione comunale a partire dalla perdita dei requisiti, con relativo obbligo di restituzione. ART. 3 – Erogazione contributi e benefici economici ordinari alle libere forme associative iscritte all’albo Gli interventi del Comune a sostegno delle forme associative iscritte all’albo possono avvenire nelle seguenti forme, equivalenti tra loro e da erogarsi in applicazione dei criteri del presente regolamento nei limiti delle risorse disponibili a titolo di contributi per la gestione ordinaria dell’attività sociale: a) assegnazione di contributi finanziari; b) concessione temporanea dell’uso agevolato di beni e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali; c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile; d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico. L’amministrazione comunale individua annualmente quali sezioni dell’albo intende sostenere economicamente e stanzia le somme che intende erogare sotto forma di contributi finanziari, da erogarsi a consuntivo, dedotto il valore delle altre forme di contribuzione di cui sopra eventualmente già erogate, sulla base dei seguenti criteri: a) utilità sociale e rispondenza ai bisogni della popolazione dell’attività svolta; b) grado e canali di autofinanziamento; c) interazione con l’amministrazione comunale e con altri soggetti; d) capacità aggregativa; e) risultati o riconoscimenti ottenuti a livello sovracomunale; In caso di iscrizione a più sezioni, le richieste di contributi verranno valutate secondo i criteri stabiliti per la sezione riferita all’attività principale. La Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG, declina i criteri di cui al presente regolamento, secondo i programmi e gli stanziamenti del Bilancio in corso e stabilisce la tempistica di presentazione delle richieste di contributo. ART. 4 – Erogazione contributi e benefici economici straordinari a libere forme associative non iscritte all’albo Potranno essere concessi contributi e/o gli altri vantaggi di cui al presente regolamento a forme associative senza scopo di lucro non iscritti all’albo comunale nelle medesime forme previste dal precedente articolo per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, purché: a) sussista un particolare interesse derivante dalla qualità dell’iniziativa o dalla sua portata sovracomunale; b) si distingua per contenuti o modalità di realizzazione dagli eventi ordinariamente proposti dagli enti operanti sul territorio; c) l’erogazione dei contributi ordinari rappresenti in termini complessivi la forma prioritaria di sostegno dell’amministrazione alle libere forme associative; d) sia evidenziata nel materiale di comunicazione la concessione di un contributo economico del Comune di Pero; e) nel caso in cui, a seguito della concessione di un contributo straordinario, si determini un radicamento sul territorio dell’attività proposta, venga tenuto adeguatamente in conto, nella prima erogazione del contributo ordinario, il sostegno economico già fornito. La Giunta comunale esprime il proprio orientamento rispetto all’interesse alla realizzazione dell’iniziativa e agli eventuali benefici economici con cui intende sostenerla. ART. 5 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica Il Comune adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 118/2000, provvede alla tenuta dell’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi sovvenzioni crediti sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio. Il Comune garantisce la consultazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul proprio sito. ART. 6 – Patrocinio Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dalla Giunta Comunale. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione dello stemma comunale e della seguente dicitura “con il patrocinio del Comune di Pero” nelle forme indicate dal Comune. ART. 7 – Norme di attuazione e di rinvio Per tutto quanto non espressamente rinviato alla Giunta comunale, l’attuazione del presente regolamento è demandata al responsabile competente, compresa la concessione dei contributi, ordinari e straordinari. Si rinvia alla normativa vigente per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento. ART. 8 – Abrogazione ed entrata in vigore Il presente regolamento abroga e sostituisce i regolamenti adottati in precedenza ed entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera consiliare di adozione.