regolamento libere forme associative

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regolamento libere forme associative
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Indice:
ART. 1 – Oggetto del regolamento
ART. 2 – Albo delle libere forme associative
ART. 3 – Erogazione Erogazione contributi e benefici economici ordinari alle libere
forme associative iscritte all’albo
ART. 4 – Erogazione contributi e benefici economici straordinari a libere forme
associative non iscritte all’albo
ART. 5 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
ART. 6 – Patrocinio
ART. 7 – Norme di attuazione e di rinvio
ART. 8 – Abrogazione ed entrata in vigore
Approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 28/10/2010
ART. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, visti l’art. 118 della Costituzione, l’art. 12 L. 241/90 e l’art. 50 dello
Statuto comunale disciplina:
1. la concessione dei contributi annuali per il sostegno della gestione ordinaria
dell’attività sociale;
2. la concessione dei contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di
eventi;
3. la concessione di qualunque altra forma di intervento da cui derivi un
beneficio economico;
4. la concessione del patrocinio comunale;
quali strumenti di valorizzazione e di sostegno delle libere forme associative.
In applicazione del principio di sussidiarietà, l’Amministrazione comunale ricorre nella
misura più ampia possibile alle forme di coinvolgimento delle formazioni sociali previste
nella normativa a carattere generale e nelle discipline di settore, quali la stipula di
convenzioni, gli accordi di collaborazione, le procedure di coprogettazione e di cogestione
per:
1. valorizzare ulteriormente il ruolo delle libere forme associative e
promuoverne lo sviluppo;
2. sperimentare nuovi modelli gestionali e nuove offerte di servizi.
Il ricorso ad uno o più istituti di tipo bilaterale è alternativo e non cumulabile con la
richiesta di contributi, in quanto il sostegno all’attività svolta sul territorio dall’ente è già
garantito da uno strumento giuridico più pregnante.
ART. 2 – Albo delle libere forme associative
L’Albo costituisce il registro ufficiale degli enti che hanno interesse a collaborare con
l’amministrazione comunale per lo svolgimento di attività di interesse generale che
determinino una migliore offerta di servizi ai cittadini.
L’iscrizione all’albo è condizione indispensabile per l’ammissibilità delle richieste dei
contributi annuali per il sostegno della gestione ordinaria dell’attività sociale.
L’Albo delle libere forme associative è suddiviso in sezioni, la cui articolazione è definita
dalla Giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri:
a) corrispondenza delle sezioni ad oggetti sociali omogenei o equiparabili;
b) necessità di un trattamento e di una regolamentazione peculiari che ne valorizzino
la specificità;
c) diffusione sul territorio;
d) valorizzazione di scopi sociali di riconosciuta utilità.
Possono presentare domanda di iscrizione gli enti che svolgano la loro attività e abbiano
una sede nel territorio di Pero o che pur non avendovi una sede dimostrino di operarvi in
modo significativo e che:
a) non operino a fini di lucro, perseguano finalità sociali e di pubblico interesse, siano
costituiti con data certa da almeno 1 anno, o se da un periodo minore, svolgano la
propria attività sul territorio da almeno 2 anni, e non abbiano natura di partito
politico o di organizzazione sindacale;
b) rispettino i
principi di democraticità nell’ordinamento interno e di non
discriminazione verso coloro che intendano associarsi e/o partecipare alle attività
dell’ente;
c) forniscano informazioni sulla propria attività e vita sociale e si impegnino ad
aggiornarle periodicamente ogni qualvolta intervengano cambiamenti significativi o
venga richiesto dall’amministrazione comunale;
d) svolga la propria attività sul territorio in modo non occasionale e mantenga nel
tempo il requisito;
e) l’attività perseguita non sia neppure in parte contraria alla Costituzione, alla legge,
allo statuto comunale;
f) in ogni richiesta di contributo ordinario dichiarino la propria posizione fiscale e la
normativa fiscale ad essi applicabili;
Nella definizione dell’articolazione dell’albo ai sensi del secondo comma del presente
articolo, la Giunta comunale tiene conto degli eventuali requisiti specifici previsti
dall’ordinamento.
può individuare ulteriori requisiti specifici per l’iscrizione nelle singole sezioni dell’albo.
Qualora se ne abbiano i requisiti, è possibile richiedere l’iscrizione a più sezioni dell’albo,
indicando quale sia l’attività principale.
Alla richiesta di iscrizione vanno allegati copia dello statuto, dell’atto costitutivo, del
certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, l’atto di nomina del presidente o
legale rappresentante e ogni altro elemento che concorra ad illustrare la struttura sociale,
l’attività già svolta e che si intende realizzare.
Entro trenta giorni della presentazione al protocollo della richiesta di iscrizione all’albo,
viene comunicato al richiedente l’esito della richiesta e in caso positivo il numero di
iscrizione progressivo, generale e di sezione. L’albo è tenuto in formato elettronico, viene
aggiornato ad ogni nuova iscrizione e contiene le seguenti informazioni sulla libera forma
associativa:
a) numero di iscrizione e sezione di appartenenza;
b) denominazione;
c) generalità del presidente o di chi è titolato a spenderne il nome;
d) indirizzo e recapiti della sede e delle persone della precedente lett. c);
e) estremi di statuto e atto costitutivo;
f) codice fiscale o partita IVA.
Annualmente l’albo, con i successivi aggiornamenti, viene reso pubblico con gli stessi
termini e modalità previsti per l’albo dei beneficiari di cui al successivo art. 5.
Il diniego dell’iscrizione o la cancellazione dall’albo vengono disposti in assenza o al venir
meno dei requisiti richiesti.
Qualora la libera forma associativa occulti un motivo di cancellazione o ottenga l’iscrizione
attraverso la presentazione di documentazione o di autodichiarazioni non corrispondenti al
vero, decadrà con effetto retroattivo da tutti i benefici concessi dall’amministrazione
comunale a partire dalla perdita dei requisiti, con relativo obbligo di restituzione.
ART. 3 – Erogazione contributi e benefici economici ordinari alle libere forme
associative iscritte all’albo
Gli interventi del Comune a sostegno delle forme associative iscritte all’albo possono
avvenire nelle seguenti forme, equivalenti tra loro e da erogarsi in applicazione dei criteri
del presente regolamento nei limiti delle risorse disponibili a titolo di contributi per la
gestione ordinaria dell’attività sociale:
a) assegnazione di contributi finanziari;
b) concessione temporanea dell’uso agevolato di beni e immobili, spazi, strutture,
impianti e attrezzature comunali;
c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.
L’amministrazione comunale individua annualmente quali sezioni dell’albo intende
sostenere economicamente e stanzia le somme che intende erogare sotto forma di
contributi finanziari, da erogarsi a consuntivo, dedotto il valore delle altre forme di
contribuzione di cui sopra eventualmente già erogate, sulla base dei seguenti criteri:
a) utilità sociale e rispondenza ai bisogni della popolazione dell’attività svolta;
b) grado e canali di autofinanziamento;
c) interazione con l’amministrazione comunale e con altri soggetti;
d) capacità aggregativa;
e) risultati o riconoscimenti ottenuti a livello sovracomunale;
In caso di iscrizione a più sezioni, le richieste di contributi verranno valutate secondo i
criteri stabiliti per la sezione riferita all’attività principale.
La Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG, declina i criteri di cui al presente
regolamento, secondo i programmi e gli stanziamenti del Bilancio in corso e stabilisce la
tempistica di presentazione delle richieste di contributo.
ART. 4 – Erogazione contributi e benefici economici straordinari a libere forme
associative non iscritte all’albo
Potranno essere concessi contributi e/o gli altri vantaggi di cui al presente regolamento a
forme associative senza scopo di lucro non iscritti all’albo comunale nelle medesime forme
previste dal precedente articolo per iniziative e manifestazioni che hanno carattere
straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, purché:
a) sussista un particolare interesse derivante dalla qualità dell’iniziativa o dalla sua
portata sovracomunale;
b) si distingua per contenuti o modalità di realizzazione dagli eventi ordinariamente
proposti dagli enti operanti sul territorio;
c) l’erogazione dei contributi ordinari rappresenti in termini complessivi la forma
prioritaria di sostegno dell’amministrazione alle libere forme associative;
d) sia evidenziata nel materiale di comunicazione la concessione di un contributo
economico del Comune di Pero;
e) nel caso in cui, a seguito della concessione di un contributo straordinario, si
determini un radicamento sul territorio dell’attività proposta, venga tenuto
adeguatamente in conto, nella prima erogazione del contributo ordinario, il
sostegno economico già fornito.
La Giunta comunale esprime il proprio orientamento rispetto all’interesse alla realizzazione
dell’iniziativa e agli eventuali benefici economici con cui intende sostenerla.
ART. 5 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Il Comune adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 118/2000, provvede alla tenuta
dell’albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui siano stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi sovvenzioni crediti sussidi e benefici di natura economica a carico del
proprio bilancio.
Il Comune garantisce la consultazione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul proprio sito.
ART. 6 – Patrocinio
Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere
richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dalla Giunta Comunale.
Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto mediante
esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione
dello stemma comunale e della seguente dicitura “con il patrocinio del Comune di Pero”
nelle forme indicate dal Comune.
ART. 7 – Norme di attuazione e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente rinviato alla Giunta comunale, l’attuazione del
presente regolamento è demandata al responsabile competente, compresa la
concessione dei contributi, ordinari e straordinari.
Si rinvia alla normativa vigente per tutto quanto non espressamente disciplinato nel
presente regolamento.
ART. 8 – Abrogazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento abroga e sostituisce i regolamenti adottati in precedenza ed entra
in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera consiliare di adozione.