apertura di credito in conto corrente
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FOGLIO INFORMATIVO (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA: DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE SEDE AMMINISTRATIVA Nuova Banca delle Marche S.p.A. Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma Centro Direzionale di Fontedamo, Via Ghislieri, 6 - 60035 Jesi Telefono: 0731/539.1 www.bancamarche.it [email protected] 6055.8 Iscritta al N. 8047 Capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche N.13615521005 INDIRIZZO TELEMATICO E-MAIL CODICE ABI ALBO DELLE BANCHE GRUPPO BANCARIO N° DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Da compilare solo in caso di “offerta fuori sede” Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – n.tel.) ____________________________________________________________________________________________________________ Qualifica del soggetto sopra indicato ____________________________________________ Dati iscrizione albo __________________________________________ n. __________________ in data _______________________ Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato ____________________________________________________________________________________________________________ Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo. (firma del cliente) ___________________________________________ Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE L’apertura di credito in c/c è un contratto con il quale la Banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente, su sua richiesta, previa istruttoria, una somma di denaro a tempo indeterminato (a revoca) o per un periodo di tempo prefissato (a scadenza). Il cliente da parte sua si obbliga ad utilizzare le somme concesse entro il limite concordato, a corrispondere gli interessi e le eventuali altre spese previste, nonché a restituire alla scadenza (o in caso di recesso) quanto eventualmente utilizzato. La somma messa a disposizione può essere utilizzata in un’unica soluzione o con operazioni successive, e la disponibilità può essere ripristinata, per successivi riutilizzi, mediante versamenti o bonifici. La banca richiede al cliente una commissione per la messa a disposizione delle somme calcolata sull’importo accordato. Il cliente che usufruisce di un’apertura di credito in c/c ha la possibilità di utilizzare l’importo messo a disposizione secondo le proprie esigenze, per anticipare ad esempio prevedibili flussi di cassa in accredito. Pertanto il costo globale dipenderà, oltre che dalla presenza della commissione calcolata sull’importo accordato, dal reale utilizzo effettuato del credito concesso. La Banca potrà richiedere l’acquisizione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per PMI ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche. Per le modalità di accesso alla garanzia, l’esatta definizione di PMI, i settori economici ammissibili alla garanzia, le limitazioni agli investimenti, l’importo massimo garantibile e per le altre particolarità tempo per tempo previste, si rimanda al Regolamento del suddetto Fondo disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it. PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l’attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono decorrenza immediata in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - I120 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IPOTESI A CONDIZIONI STANDARD Esempio 1: Applicazione commissione accordato (CA) – tasso unico TAEG Accordato = Utilizzato: 1.500 € Tasso debitore nominale annuo: 12,0620% Commissione accordato su base annua: 1,992% Costo operazione: 5 € Esempio 2: Applicazione commissione accordato (CA) – tasso a scaglioni Esempio 3: Nessuna commissione applicata – tasso unico 16,2988% n.d. n.d. n.d. n.d. Esempio di un fido a revoca ipotizzando l'applicazione del costo standard, qualora dovuto, della registrazione di un'operazione di prelevamento e di una di versamento, pari a complessivi euro 5. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bancamarche.it Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di “apertura di credito in conto corrente” e di “anticipi e sconti commerciali”, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancamarche.it. CONDIZIONI ECONOMICHE - TASSO DEBITORE Parametro Tasso Soglia - Spread (%) Valore Parametro (trimestre Gennaio - Marzo 2017) 15,2120 Spread (%) 3,15 Tasso debitore annuo nominale (TAN) 12,0620 % Parametro : Valore minore tra i Tassi Soglia ai sensi della l.108/96 previsti per la categoria "Apertura di credito in conto corrente". - TASSO DEBITORE PER UTILIZZI OLTRE FIDO Parametro Tasso Soglia - Spread (%) - Valore Parametro (trimestre Gennaio - Marzo 2017) Spread (%) Tasso debitore annuo nominale (TAN) Affidamenti fino a 5.000€ 18,0620 2,25 15,8120 % Affidamenti oltre 5.000€ 15,2120 2,25 12,9620 % Parametro: Tassi Soglia ai sensi della l.108/96 previsti per la categoria "Apertura di credito in conto corrente". In base all'importo del fido in essere il relativo tasso verrà applicato sull'intero importo dello scoperto oltre il limite del fido concesso TASSO DI MORA: Applicabile sugli interessi divenuti esigibili e non pagati, è pari al TASSO IN ASSENZA DI FIDO, previsto nel contratto di conto corrente, su cui è appoggiata l'apertura di credito. - COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (CIV): La commissione si applica nella misura indicata, ogni qual volta il saldo disponibile di fine giornata registri uno sconfinamento o un incremento dello sconfinamento rispetto al giorno precedente (vedi esempio di calcolo riportato nella “Legenda”). Privati Imprese Commissione ad istruttoria Importo Massimo Trimestrale € 30 - 80€ per scoperti fino a 5.000 €; - 100€ per scoperti oltre 5.000 € e fino a 20.000€; - 150€ per scoperti oltre 20.000 €; € 150 Non previsto La commissione non si applica qualora lo sconfinamento sia inferiore o uguale ad € 100. Nei rapporti con la clientela "consumatori": - è previsto un importo massimo trimestrale, - la commissione non viene applicata se lo sconfinamento è pari o inferiore ad € 500 e si sia verificato per un periodo non superiore a 7 giorni; tale esenzione è applicabile una sola volta per ciascun trimestre. La CIV viene addebitata alla fine di ogni trimestre. - COMMISSIONE ACCORDATO – CA (mensile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1660% APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - I120 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 2 di 4 FOGLIO INFORMATIVO (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) COMMISSIONE ACCORDATO – CA (mensile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1660% - La commissione sull’accordato (CA), addebitata trimestralmente, è calcolata sull’importo del fido in essere l’ultimo giorno di ogni mese, nella misura mensile prevista, quale corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di fondi. (vedi esempio di calcolo riportato nella Parte “Legenda”). - PERIODICITA’ CALCOLO INTERESSI Gli interessi debitori vengono calcolati con periodocità annuale il 31/12 di ogni anno e diventano esigibili il 1/03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. In caso di definitiva chiusura del rapporto gli interessi sono immediatamente calcolati ed esigibili. - COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO L.662/96: nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, è prevista l'applicazione di una commissione con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3,00% dell'importo garantito, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dal suddetto Regolamento. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it In ogni caso, le commissioni e gli interessi verranno pattuiti e applicati nel rispetto dei tassi soglia vigenti pro – tempore e tenuto conto dell’ammontare del fido tempo per tempo accordato. Per le altre condizioni economiche che regolano il rapporto di conto corrente si rimanda al foglio informativo relativo al “conto corrente ordinario consumatori” (scheda R101) o a quello relativo al “conto corrente ordinario non consumatori” (scheda R121). RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa e tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art.1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Nel caso di apertura di credito e tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 3 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite. Recesso e pagamento di assegni In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 giorni Reclami Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo: Nuova Banca delle Marche S.p.A., Ufficio Reclami, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (AN) o all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere - presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario. Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere all’intermediario. LEGENDA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - I120 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 3 di 4 FOGLIO INFORMATIVO (trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009) LEGENDA Commissione Accordato (CA) La commissione sull’accordato rappresenta la remunerazione dovuta alla Banca per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro. Tale corrispettivo, da applicare sull’intero importo del fido accordato, a prescindere dall’effettivo utilizzo, sarà addebitato trimestralmente e calcolato sull’importo del fido in essere l’ultimo giorno di ogni mese. Commissione Accordato - C.A. - esempio di calcolo 1° mese 2° mese 3° mese data di riferimento Commissione Accordato - C.A. aliquota mensile importo affidamento in essere l'ultimo giorno del mese modalità di calcolo importo commissione C.A. Commissione Istruttoria Veloce (CIV) 0,166% € 10.000 0,166% € (€ 10.000 X 0,166/100) € 16,60 8.000 (€ 8.000 X 0,166/100) € 13,28 0,166% € 5.000 (€ 5.000 X 0,166/100) € 8,30 Importo addebitato a fine € 38,18 trimestre La commissione viene applicata nella misura indicata, ogni qual volta il saldo disponibile di fine giornata diventi negativo o incrementi il proprio saldo negativo rispetto al giorno precedente. La commissione è commisurata ai costi medi dell’attività di istruttoria svolta dalla Banca per autorizzare ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento. La verifica della presenza di uno sconfinamento avviene sul saldo disponibile, ovvero sulla somma che il cliente può effettivamente utilizzare. Non tutte lo operazioni che generano uno sconfinamento determinano l'applicazione della commissione di istruttoria veloce, in particolare i pagamenti a favore dell'intermediario, quali ad esempio l'addebito delle competenze trimestrali e la commissione sugli affidamenti. La CIV viene addebitata alla fine di ogni trimestre, entro il limite massimo trimestrale contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente. La commissione non si applica qualora lo sconfinamento sia inferiore o uguale ad € 100. Nei rapporti con la clientela "consumatori": - è previsto un importo massimo trimestrale, - la commissione non viene applicata se lo sconfinamento è pari o inferiore ad € 500 e si è verificato per un periodo non superiore a 7 giorni; tale esenzione è applicabile una sola volta per ciascun trimestre. Esempio di applicazione della commissione di istruttoria veloce su un conto corrente senza affidamenti Giorni Saldo di inizio Movimenti del giorno Saldo di fine CIV giornata giornata GG 1 +200€ -250€ (es.: addebito assegno) -50€ Non applicata GG 2 -50€ -100€ (es: pagamento utenze) -950€ Civ applicata -800€ (es: disposizione bonifico) GG 3 -950€ -250€ (es: pagamento F24) -900€ Non applicata +300€ (es: ricezione bonifico) GG 4 -900€ nessuno -900€ Non applicata GG 5 -900€ -1.000€ (es: emissione assegni circolari) -1.900€ Civ applicata GG 6 -1.900€ -1.400€ Non applicata +500€ (es: versamento contanti) Fido o affidamento Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. TAEG TAEG – Tasso Annuo Effettivo Globale: indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spese (ad eccezione delle spese notarili) ed è calcolato sulla base delle ipotesi previste dalle Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia. Tassi massimi applicabili riferiti alle categorie e alle classi di importo previste per le diverse tipologie di rapporto. I tassi soglia vengono aggiornati, con periodicità trimestrale, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e sono consultabili, oltre che sul sito della Banca d'Italia e del MEF, presso le Filiali e sul sito internet della Banca. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Tassi soglia ai sensi della legge 108/96 Saldo disponibile Tasso debitore annuo nominale Tasso Effettivo Globale Medio(TEGM) Tempo di chiusura Tasso annuo utilizzato per calcolare perioodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Per tempo di chiusura si intende il numero dei giorni lavorativi intercorrente tra la DATA DI RICHIESTA DI CHIUSURA con completa restituzione da parte del cliente dei materiali afferenti i servizi regolati sul conto corrente (carta di debito, assegni, carta di credito) e la data di riconoscimento al Cliente del saldo residuo o la data di estinzione del c/c se successiva. APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - I120 Versione del: 01/01/2017 Pagina: 4 di 4