quesito ddt ed accise
Transcript
quesito ddt ed accise
QUESITO DDT ED ACCISE ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 10 novembre 2005 IL QUESITO “La nostra azienda si occupa di produzione e commercio di prodotti cosmetici ed in particolare prodotti per capelli che in alcuni casi contengono una gradazione alcolica variabile dai 6 ai 50 gradi (gel, lozioni,lacche). Vorrei poter conoscere il Vostro punto di vista in merito all’emissione dei documenti di trasporto: per questa tipologia di prodotti alcolici esiste ancora l’obbligo di emissione delle vecchie bolle di trasporto fiscali pre-numerate o è sufficiente il DDT? LA RISPOSTA La normativa che ha abolito il documento accompagnatorio, ovvero il DPR 472/1996, ha stabilito che l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al DPR 627/1978, non viene meno per la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, a imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del Testo unico approvato con D.Lgs 504 del 26 ottobre 2005. Tale conferma viene anche dalla Circolare ministeriale del dipartimento delle dogane 597 del 16 settembre 1996; la quale ha precisato che l’obbligo di emissione della bolla permane in tutti i casi in cui era già prevista espressamente in precedenza dalla normativa sulle accise, come appunto per le profumerie alcoliche. Successivamente però, il Ministero delle Finanze, dipartimento delle dogane, con la circolare 186/D del 27 giugno 1997, ha chiarito che sono esclusi dall’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento i prodotti diversi dalle bevande alcoliche, contenente alcol esente da accisa, denaturato o no, come ad esempio prodotti per la casa, lucidi da scarpe, profumerie, medicinali, ecc. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1