esame di stato - Istituto Magistrale Gullì

Transcript

esame di stato - Istituto Magistrale Gullì
LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO “T. GULLÌ"
Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico
www.magistralegulli.it - [email protected] - [email protected]
Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria
Tel. 0965499424 Fax 0965499423
ESAME DI STATO
ALUNNI BES
GRUPPO G L H
A.S. 2014/2015
1
Indice

Le finalità dell’esame di Stato ed i candidati in
situazione di handicap

Normativa vigente

La documentazione che il Consiglio di classe deve
preparare (programmazione per obiettivi minimi)

La documentazione che il Consiglio di classe deve
preparare (programmazione differenziata)



Esame di Stato e alunni diversamente abili:
Percorsi possibili
Adempimenti Consiglio di Classe e Commissione
Documento 15 Maggio ed operazioni del Presidente
di Commissione

Struttura relazione finale

Interpretazione e significato di equipollenza

Le prove equipollenti. Normativa:

Interpretazione e significato di equipollenza

Prove equipollenti ESEMPI E TIPOLOGIE

I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove

Le prove per candidati con percorso didattico
differenziato

Pubblicazione tabelloni

Esami Di Stato: Pei Differenziato

ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per
l’autonomia e la comunicazione

ESAME DI STATO : L’insegnante Di Sostegno

DSA: Normativa

DSA: Indicazioni per gli Esami di Stato
2
Le finalità dell’esame di Stato ed i candidati in situazione di handicap
FINALITA' :
 Analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425);
 Corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la
Commissione;
DA EVITARE:
 Atteggiamenti paternalistici;
 Atteggiamenti intransigenti (nella valutazione degli alunni diversamente abili talora
si è più severi che nella valutazione degli alunni “normodotati”);
3
Normativa vigente

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

Legge 104/92

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/1995, n. 170

DPR 323/98

OM 21 maggio 2001, n.90

Legge 11 gennaio 2007

Art. 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122

Legge 8 Ottobre 2010, n. 170

OM n. 42, 6 Maggio 2011

DM n.5669, 12 luglio 2011

O.M. n. 13, 2013 – O.M. n. 37, 2014
4
La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare
(Programmazione Semplificata)
 Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio
 Allegato A 1
 Preparare la documentazione personale relativa ai singoli candidati
in situazione di handicap a cura del Consiglio di classe
 Preparare, per i candidati che ne abbiano bisogno, la richiesta di
assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per
quelle orali
5
La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare
(Programmazione Differenziata)
 Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio
 Allegato A 1
 Il Consiglio di classe deve provvedere, per i candidati che abbiano seguito un percorso
didattico differenziato, alla richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al
rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg. DPR 323 del. 23 luglio 98)

La richiesta di prove e tutta la documentazione necessaria sarà già preparata e valutata
dai docenti del Consiglio di Classe in modo da esplicitare nella Relazione Finale "i
contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti"
 Prove differenziate svolte durante l’anno scolastico
* all’alunno d.a., che nel suo percorso di studi ha seguito una programmazione differenziata, a conclusione
delle prove di esame, non viene rilasciato il Diploma, ma l’Attestato di Credito Formativo
6
La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare
(Programmazione Equipollente)
 Relazione Finale da allegare al Documento del 15 maggio
 Allegato A 1
 Preparare la documentazione personale relativa ai singoli candidati in
situazione di handicap
 Preparare, per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove
equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove
scritte che per quelle orali
 Preparare, nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della
Pubblica Istruzione del testo delle prove in Braille
(la richiesta deve essere fatta dal Preside dell’istituto e non è di pertinenza dei Consigli di classe).
7
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
RELAZIONE ALLEGATA
ESAME
ESAME
(Programmazione SemplificataProgrammazione Equipollente)
(Programmazione Differenziata)
DIPLOMA ESAME DI STATO
ATTESTATO DI
CREDITO
FORMATIVO
8
Esame di Stato e alunni diversamente abili:
Percorsi possibili
PEI SEMPLIFICATO
PEI DIFFERENZIATO
PEI EQUIPOLLENTE
sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali
•Prove d’esame uguali alla classe
sistema valutativo riferito al PEI
Prove differenziate
•Prove d’esame equipollenti
Diploma Esame di Stato
Attestato di Credito Formativo
DPR. 323/98 art. 13
9
Adempimenti del Consiglio di Classe e Commissione
CONSIGLIO DI CLASSE
Alunni D. A. con Programmazione Semplificata e
Differenziata
•
•
•
•
•
•
•
PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO
(TRIENNIO E CLASSE 4^)
STESURA COLLEGIALE DEL PDF (AGGIORNAMENTO)
STESURA COLLEGIALE DEL PEI (CON APPORTO DELLE
SINGOLE MATERIE E RIFERIMENTO NELLE
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E DI CLASSE)
INCONTRI CON FAMIGLIA E ASL PER PDF E PEI
(CLASSE 5^)
PEI DIFFERENZIATO: RICHIESTA DI ASSENSO DELLA
FAMIGLIA SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE RIFERITO
AL PEI (CLASSE 5^)
EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MODELLLI DI
PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI
CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITA’
PROVE D’ESAME
STESURA DELLA RELAZIONE ( COLLEGIALE CON
APPORTO DI TUTTE LE DISCIPLINE) DA ALLEGARE AL
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
COMMISSIONE ESAMI
•
•
•
PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AL PERCORSO FORMATIVO
REALIZZATO (TRIENNIO E CLASSE 4^)
EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI PROVE
DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI
CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE
MODALITA’ PROVE D’ESAME
EVENTUALE ATTESTATO DI CREDITO
FORMATIVO
10
Documento del 15 Maggio ed operazioni del Presidente di Commissione
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
OM. 32/05 ART.6 c.1 “ I C. di C. …..elaborano entro il 15 maggio… “ ART.6 c.7
Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’Istituto (dopo il 15 maggio) e consegnato in copia a
ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
Nel caso in cui nella classe sia presente un alunno diversamente abile, all’interno del documento viene
posta la seguente dicitura:
“Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede
un sistema di valutazione che fa riferimento a…………………….. ( Pei Semplificato-Pei Equipollente – Pei
Differenziato ) pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di
…………… (Diploma di Stato -Attestato di crediti formativi). Nell’allegato n°….. sono descritte nel
dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame.”
•
•
RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio)
l’allegato non è affisso
all’albo dell’istituto assieme al documento del 15 maggio ma, è consegnato alla commissione d’
esami.
Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto
nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione e nella relazione allegata DEVE
MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI
11
Struttura relazione finale
Nella relazione finale di presentazione dell’alunno occorre segnalare:
•
Iniziali di nome e cognome e data di nascita
•
Diagnosi clinica, terapie in atto, équipe di riferimento
•
Descrizione del percorso realizzato dall’alunno e in particolare:
-Competenze, Conoscenze, abilità raggiunte
-Difficoltà incontrate e se come superate
-Discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
- Percorsi equipollenti eventualmente svolti
-Attività integrative e di sostegno poste in essere
-Risorse utilizzate ( Docente di sostegno, assistente, ausili, tecnologie)
-Qualsiasi altra informazione che il C. di C. ritenga utile far pervenire alla commissione
•
•
Esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e
precisamente: con quali tecnologie, con quali strumenti, con quali modalità, con quali contenuti,
con quale assistenza ( docente di sostegno, docente di classe, assistente educativo, ecc. ) punto da
esporre in modo chiaro ed esaustivo al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge)
Eventuale richiesta di prove equipollenti
12
Le prove equipollenti: Normativa:
Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 :
" lo Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o
professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del
titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite".
Il titolo di studio inoltre non può essere conseguito da:
"chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".
Legge 104/92 (art.16):
“Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni diversamente abili sono consentite prove equipollenti e tempi più
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.” ....
DPR 323 del. 23 luglio 98:
“le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea
per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame".
Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali ( O.M. n° 90/01 art.15 c. 3)
13
Prove equipollenti ESEMPI E TIPOLOGIE
Regolamento e OM sugli Esami di Stato: “possono consistere nell’utilizzo di mezzi
tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o
professionali differenti”
•
•
•
•
•
•
•
1^ e 2^ PROVA in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta *
1^ e 2^ PROVA in LIS traduzione dell’ ins. sostegno/esperti esterni
Uso del Computer o della dettatura dell’assistente = mezzi diversi
1^ e 2^ PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di
domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)
3^ PROVA predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche
adottate durante l’anno (PEI)
COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore
della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)
COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore
della comunicazione (mezzi
tecnici e modi diversi
* La richiesta deve essere fatta dal Preside dell’Istituto e non è di pertinenza dei Consigli di Classe
14
Interpretazione e significato di equipollenza

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in
linguaggio Braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo;

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer,
macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno, etc;

La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": è "tradotta" in quesiti con
alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;

La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o
professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla
Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e
professionale del candidato.

Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o
tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore (L.I.S. Etc.)

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate
con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e
previste nel PEI.
(L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato)
15
I tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
Art. 16 della L. 104/92 e comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del
D.L.vo n. 297/94:
Ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove
d’esame.
Art. 6, comma 3 del Regolamento (DPR 323 del. 23 luglio 98) :
“I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio,
previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non
possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto
conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle
modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo
svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni".
16
Le prove per candidati con percorso didattico differenziato
Art. 16 legge 104/92 ; art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01; D.M. 26/8/81, ,
parere del Consiglio di Stato n. 348/91:
•
I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal Consiglio di Classe. Esse dovranno essere coerenti con
quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione
professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo
individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, socializzazione,
apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.
comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001 e art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94:
• Ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate,
l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali
• Al termine del percorso lo studente conseguirà un attestato delle competenze
acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali
17
Pubblicazione tabelloni
Alunni Diversamente Abili con Programmazione Differenziata:
•
Legge 11 gennaio 2007, “si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede
d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito
negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura
«Non ammesso»”.
•
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti
riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, ma non nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali.
18
ESAMI DI STATO: PEI DIFFERENZIATO
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO
DPR 323/98 modelli (allegati) e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01
COMPETENZE
CAPACITA’
CONOSCENZE
IL DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE
• Deve riportare, in relazione al percorso degli studi seguito, le conoscenze,
le competenze, le capacità possedute e l’ambito in cui queste si realizzano
• Deve riportare le votazioni delle prove d’esame ( sia complessiva in 100mi
che dei punteggi parziali, 25-45-30, eventuale punteggio max 5 ) e crediti
formativi documentati
• Deve riportare dati sul percorso didattico seguito (anni e durata oraria/ se
riferito ad un diploma di qualifica o a certificato di crediti formativi)
• Deve riportare elementi caratterizzanti il corso di studi (stage formativi,
concorsi, partecipazioni a manifestazioni, alternanza scuola lavoro) con
riferimenti alle mansioni e ai relativi tempi.
19
ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l’autonomia e la
comunicazione
Le prove d’esame devono essere svolte secondo modalità omogenee con quelle adottate
durante l’anno ( DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA ).
Lo stesso vale per l’assistenza.
Assistenza per l’autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione
del testo in un linguaggio accessibile, ….. ma anche per mangiare un panino, bere, girare
la pagina, …….
Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale
La richiesta di assistenza va precisata e motivata, sulla base di quanto previsto e realizzato
nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 maggio
Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, ad esempio chi presta
opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^
prova o durante il colloquio. (DM170/95). Tale presenza deve essere motivata prova per
prova nella relazione del C.di C.
Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto
previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione DEVE
MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI
20
ESAME DI STATO: L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Docente di sostegno e Commissione Esame di Stato
E’ nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15
maggio e della relazione allegata sull’alunno H (modalità coerenti realizzate nel
PEI)




partecipa alla riunione preliminare
svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio
non partecipa alle operazioni di valutazione
non fa parte della Commissione d’Esame
Il Presidente di Commissione che decide in senso avverso a quanto previsto nel
documento del 15 maggio DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI
21
DSA: Normativa
-
O.M. n. 13,2013
-
O. M. n. 37, 2014
-
DPR 122/2009, art. 10
-
D.M. 5669/2011
-
DPR 323/98
-
L. 170 dell’ 8 ottobre 2010
-
D.M. 27/12/ 2012
-
C.M. n.8 del 6 marzo 2013
-
22
dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio
Esame di Stato alunni DSA
Documento del 15 Maggio
•
•
•
•
Così come per gli studenti con disabilità, anche le informazioni relative agli
studenti con DSA sono assolutamente riservate e, per tale ragione, nel
Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa
al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con DSA.
Non bisogna MAI riportare la diagnosi, poiché il documento viene affisso all'albo e
quindi può essere letto da chiunque; come non bisogna apporre per nessuna
ragione la sigla "DSA" accanto al nome dell'alunno, all'interno dell'elenco
alfabetico dei candidati.
Tutte le informazioni relative agli studenti con DSA vanno inserite in una
relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma
non affissa all'albo. Tale allegato va consegnato alla Commissione degli Esami di
Stato, assieme al PDP, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello
studente e fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento
dell'esame stesso.
La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste
un'importanza fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto
entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le
Commissioni.
23
DICITURA DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
“Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è
stato predisposto e realizzato un Piano Didattico
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale
terranno conto di tale percorso e accerteranno una
preparazione idonea al rilascio del diploma.
Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al
documento del 15 maggio, sono descritte nel
dettaglio motivazioni e richieste di modalità di
effettuazione delle prove d’esame” ( Decreto Ministeriale n.5669 del 12
luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ).
24
L’allegato al Documento del 15 maggio per l’alunno con disturbi specifici di
apprendimento deve avere delle sezioni descrittive e dettagliate, utili ai fini della
conduzione serena degli Esami di Stato.
Le sezioni che devono essere presenti nell’allegato sono di seguito elencate:
•
•
•
•
•
•
•
•
presentazione dell’alunno;
diagnosi medico-specialistica;
descrizione dell’operato all’interno del gruppo classe;
sintesi del profilo funzionale dell’alunno;
metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe per il successo
formativo;
strumenti di verifica adottati;
criteri di verifica adottati;
modalità previste per lo svolgimento delle prove.
25
La sezione fondamentale per la Commissione è quella relativa alle indicazioni per le prove degli Esami di Stato.
Per tale ragione è bene non trascurare di indicare se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
è necessario che un commissario legga all’alunno il testo della prova;
è necessario l’uso di registrazioni vocali;
è necessaria una data strumentazione per l’ascolto;
sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP
dell’alunno);
sono stati utilizzati strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP
dell’alunno);
è stata effettuata una valutazione personalizzata secondo apposite griglie per
l’alunno;
è necessario l’uso di particolari font per la redazione della prova da
somministrare;
è fondamentale l’uso di strumentazione informatica durante tutte le prove
d’esame.
A sua volta, a questo allegato sarà allegata la seguente documentazione:
certificazione di diagnosi;
piano didattico personalizzato;
simulazioni delle prove d’esame;
mappe concettuali e formulari utilizzati durante le prove d’esame;
griglie di valutazione per le prove scritte e per il colloquio
26
DSA: Indicazioni per gli Esami di Stato
 Gli alunni con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le medesime prove di esame degli
altri, poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono essere
somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007).
 Il Consiglio di Classe allega al Documento del 15 maggio il PDP o altra documentazione
predisposta ai sensi dell’art. 5 del D.M. n° 5669 del 2011

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno, senza che le modalità
di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento valutazione D.P.R. del 22
giugno 2009).
 Durante l’anno scolastico quindi devono essere stati predisposti percorsi personalizzati PDP
(Nota MIUR 5744 del 28 maggio 2009) con le indicazioni di strumenti compensativi e
dispensativi; tutto quello che è stato applicato durante l’anno, se documentato P.D.P , P.E.P.),
si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta
menzione delle modalità di svolgimento.
27
• DSA indicazioni per gli esami di Stato Art.18, O.M. n. 37/2014
Esame dei candidati con DSA o con BES
1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto
ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del
2011, - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai
candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità
didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento
del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 1998 il Piano
Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del
decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di
tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate
modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte,
i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico
Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto
ministeriale 12 luglio 2011.
28
• Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere
sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle
prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di
dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per
la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee
guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i
testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto
informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più
lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte ( solitamente
il 30% in più), di curare con particolare attenzione la predisposizione della
terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle
competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà
essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti
informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso
d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame,
senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
29
• 2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, del Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio
2011, hanno seguito un percorso didattico
differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e
lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento
di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'articolo 13 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti
candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove
differenziate va indicato solo nella attestazione e non
nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
30
• 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico
di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del
Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso
didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di
lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia
oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a
prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e
contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo
svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un
giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio
complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove
scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8. Il
punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a
maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e
valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con
l'osservanza della procedura di cui all'articolo 15, comma 7.
31
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza
prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono
effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva
nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al
termine della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo
delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove
scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’articolo 15, comma 8.
I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue
straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la
definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
32
Alunni con BES
•
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente
individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili
e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente
l’Esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla
Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla Circolare
Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive Note, di pari oggetto, del 27
giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio
di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato
redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità
didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla
Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte
tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è
possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per
alunni e studenti con DSA.
33
Valutazione alunni DSA
DPR 122/2009 Art. 10
La valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali
fini, nello svolgimento dell'attività didattica e
nelle prove di esame, sono adottati, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, gli strumenti metodologico-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei
34
Valutazione alunni DSA
LEGGE 170/2010
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto , comma 4
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il
percorso di istruzione e di formazione
scolastica e universitaria, adeguate forme di
verifica e di valutazione, anche per quanto
concerne gli esami di Stato e di ammissione
all'università nonché gli esami universitari
35
DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010)
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione
c.2 Le Istituzioni scolastiche adottano modalità
valutative che consentono all’alunno o allo
studente con DSA di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento raggiunto, mediante
l’applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della
prestazione da valutare - relativamente ai tempi
di effettuazione e alle modalità di strutturazione
delle prove - riservando particolare attenzione
alla padronanza dei contenuti disciplinari, a
prescindere dagli aspetti legati all’abilità
deficitaria
36
DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010)
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione
c.3
Le Commissioni degli esami di Stato, al
termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,
tengono in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
N.B. si evince che la Commissione deve essere a
conoscenza dei PdP degli alunni DSA: questo può essere
perciò allegato a verbale o può essere menzionato
nella relazione del Coordinatore di Classe
37
DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010)
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione
c. 4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia
didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine
valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio
può esprimere le sue competenze, privilegiando
l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti
compensativi e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate,
presentate e valutate secondo modalità compatibili con
le difficoltà connesse ai DSA.
N.B.: si rientra nella personalizzazione dei criteri di
valutazione
38
DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010)
Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione
c. 5
si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in
lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel
caso in cui ricorrano tutte le condizioni […]
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di
istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove
scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione
fornita dai consigli di classe.
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido
per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero
all’università.
N. B. La prova orale sostitutiva dello scritto non può essere inserita nel
colloquio pluridisciplinare; è bene in sede di riunione preliminare stabilire
le modalità, i tempi e quali componenti della commissione parteciperanno
alla prova sostitutiva (OM 41/2012 S. Sec. 2°)
39
Esami di Stato 2014/ 2015
• I Coordinatori dei Consigli di Classe dovranno attenersi
strettamente a quanto stabilito dalle recenti normative relative allo
svolgimento degli Esami di Stato e esplicitati in queste slide.
• Per ogni ulteriore chiarimento potranno rivolgersi alla Prof.ssa
Maria Morabito, Referente BES.
La Referente BES
Prof.ssa Maria Morabito
Il Dirigente Scolastico
Dr. Prof. Alessandro De Santi
40