La Certificazione della Qualità nel Settore delle - CCC-Acam

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La Certificazione della Qualità nel Settore delle - CCC-Acam
La normativa ISO 9000 nel settore delle costruzioni: stato dell’arte alla
luce della vigente legislazione sui lavori pubblici
Dino Bogazzi1
Premessa
Il Settore delle Costruzioni in Italia è appena uscito dal più duro periodo di crisi del
dopoguerra; nel corso degli anni novanta ha cessato l’attività o ha cambiato struttura
sociale (attraverso un processo di fusioni ed acquisizioni) una quota significativa delle
imprese italiane che negli anni ottanta erano considerate leader del settore.
Gli anni successivi al 1994 sono stati caratterizzati dalla totale revisione del quadro
legislativo di riferimento, a seguito della prima emanazione e delle successive modifiche
della Legge 109/94, la legge quadro sui lavori pubblici, comunemente nota come Legge
Merloni.
Il processo di revisione legislativa e normativa, iniziato con l’approvazione della legge
109/94, è stato completato dalla legge 415/98 (nota come Merloni ter) che nel dicembre
del 1998 ha parzialmente emendato alcune delle norme introdotte nel 1994, sotto la spinta
di tangentopoli.
A conclusione dell’iter legislativo della 415/98, hanno visto la luce il DPR 554/1999
(Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici) e il DPR 34/2000
(Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici).
Il nuovo sistema di qualificazione ex DPR 34/2000, che ha sostituito a far data dal 1°
gennaio 2000 il preesistente Albo Nazionale Costruttori, è basato su Organismi di
Attestazione di diritto privato (le SOA) che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti
esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione previsti dalla Legge (fra i quali,
come vedremo meglio nel seguito, la certificazione dei sistemi qualità); il DPR 34/2000 ha
previsto un periodo transitorio di circa due anni per la entrata a regime del sistema di
qualificazione e tale periodo si è ormai concluso il 1° gennaio 2002.
Ulteriori e recentissimi sviluppi legislativi sono costituiti dalla Legge 443/2001 (Legge
obiettivo) e dal collegato alla finanziaria 2002; tali provvedimenti hanno ulteriormente e
sensibilmente innovato il quadro di riferimento. I regolamenti di attuazione della Legge
443/2001 sono ancora in fase di predisposizione.
All’esame del Parlamento risultano pronte ad iniziare il loro percorso alcune nuove
proposte di legge in tema di regolamentazione dei lavori pubblici, complessivamente note,
per la loro rilevanza, come Merloni quater.
È da segnalare inoltre la promulgazione, nel mese di ottobre 2001, della Legge
Costituzionale 3/2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione: la
nuova carta costituzionale prevede che la competenza sui lavori pubblici sia assegnata
alle regioni invece che allo stato.
A seguito di questa significativa riforma costituzionale, sono in fase avanzata di
discussione e/o predisposizione le diverse leggi regionali di regolamentazione in tema di
lavori pubblici. Non è ancora chiaro agli addetti ai lavori il grado di omogeneità che tali
leggi sono destinate ad avere fra loro e il rapporto delle stesse con la legislazione statale
1
Presidente del Settore Costruzioni dell’AICQ e Direttore Qualità e Organizzazione del Consorzio
Cooperative Costruzioni
1
oggi vigente; si ipotizza che a risolvere i prevedibili conflitti di competenza possa essere
chiamata la Corte Costituzionale.
Anche il quadro di riferimento europeo appare in evoluzione, con la imminente emissione
della direttiva unificata forniture, lavori e servizi e con la ripresa dei lavori sul progetto di
normativa europea relativo al sistema di qualificazione delle imprese di costruzione
(progetto di norma prEN 13833, elaborato dal gruppo di lavoro TC 330).
In questo contesto di profondo e ormai cronico processo di cambiamento, sembra utile
effettuare una prima analisi di come le imprese di costruzione hanno reagito e si sono
adattate alle nuove “regole del gioco” introdotte dalla legge 109/94.
Fra queste novità appare particolarmente rilevante l’introduzione, come requisito cogente
per la qualificazione, della certificazione ISO 9000 del sistema qualità, sia pure al termine
di un periodo di transitorio di cinque anni.
L’analisi della situazione attuale della certificazione delle imprese di costruzione,
fotografata nella sua evoluzione dal 1994 fino al 31 marzo 2002, vuole mettere a
disposizione di tutti gli operatori, incluso il legislatore, un insieme ordinato di informazioni,
ricordando che, come correttamente afferma il settimo principio di gestione per la qualità
alla base della norma ISO 9000:2000: le decisioni efficaci si basano sull’analisi, logica ed
intuitiva, di dati ed informazioni reali.
La Legge Quadro sui Lavori Pubblici e i Sistemi Qualità
Per meglio comprendere le modalità di risposta delle imprese di costruzione e degli enti di
certificazione alle sollecitazioni della Legge quadro sui lavori pubblici, è opportuno
effettuare una veloce sintesi della stessa, limitatamente agli aspetti relativi alla
certificazione di qualità.
Il Legislatore ha identificato nella adozione della normativa ISO 9000 da parte delle
imprese di costruzione uno dei pilastri del sistema di qualificazione, stabilendo che (Art. 8):
- I Sistemi Qualità aziendali sono soggetti a certificazione obbligatoria
- Condizione indispensabile per la qualificazione che abilita ad eseguire lavori
pubblici al di sopra di una soglia di 500.000 ECU è il possesso, in alternativa:
- di una certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000
- della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro
correlati del sistema qualità (una sorta di sistema qualità ridotto)
Alla obbligatorietà della certificazione del Sistema Qualità, da raggiungere in un transitorio
di cinque anni, è stato affiancato un sistema premiante; l’Art. 8 al comma 11-quater
prevede infatti che le imprese in possesso di certificazione ISO 9000, ovvero in possesso
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema
qualità, possono usufruire dei seguenti benefici:
- Negli appalti concorso, la possibilità di acquisire un punteggio di merito
- In tutti gli appalti, riduzione del 50% delle garanzie fideiussorie di offerta e di
buona esecuzione (beneficio limitato alle sole imprese certificate ISO 9000)
Nel mese di febbraio 2001 è stato pubblicato il DPR n° 34/2000: Regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; tale
regolamento, con riferimento ai Sistemi Qualità ISO 9000, prevede che:
- In ottemperanza alle prescrizioni della Legge Quadro, è confermata come
condizione indispensabile per la qualificazione (per importi superiori ai 500.000
2
-
-
-
ECU) il possesso, con le scadenze temporali previste nell’allegato B, in
alternativa:
- della certificazione di sistema qualità secondo la norma ISO 9000
- della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro
correlati del sistema qualità
L’allegato B al Regolamento, i cui contenuti sono sintetizzati in Figura 1, ha
previsto che nei primi due anni dei cinque di transitorio, cioè fino al 1° gennaio
2002, nessun requisito di qualità possa essere richiesto per la qualificazione e la
partecipazione agli affidamenti di lavori pubblici
Anno
Classifica I e II
da 0 a 1 mld Lire
Classifica III, IV e V
da 1 a 10 mld Lire
Classifica VI e VII
da 10 a 30 mld Lire
Classifica VIII
oltre 30 mld Lire
2000
Nessun requisito
Nessun requisito
Nessun requisito
Nessun requisito
2001
Nessun requisito
Nessun requisito
Nessun requisito
Nessun requisito
2002
Nessun requisito
Nessun requisito
Elementi di SQ
Elementi di SQ
2003
Nessun requisito
Elementi di SQ
Elementi di SQ
Certificato ISO 9000
2004
Nessun requisito
Elementi di SQ
Certificato ISO 9000
Certificato ISO 9000
a regime
Nessun requisito
Certificato ISO 9000
Certificato ISO 9000
Certificato ISO 9000
Figura 1
Scadenze temporali per
l’introduzione
dell’obbligatorietà del requisito
Qualità secondo l’Allegato B
del DPR 34/2000
Sempre lo stesso allegato, ha assegnato alla dichiarazione della presenza di
elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità una funzione
puramente transitoria, destinata a non sopravvivere al 2004, ultimo dei cinque
anni di transitorio.
In questo modo non è stata recepita l’opzione, che pure
sembrava presente nella Legge Quadro sui Lavori Pubblici, di considerare il
Sistema Qualità ridotto come un possibile requisito a regime per le classifiche e
le lavorazioni meno critiche.
Sono stati definiti, nell’Allegato C, i contenuti del Sistema Qualità ridotto,
corrispondenti alla presenza di elementi significativi e fra loro correlati del
sistema qualità (si veda la Figura 2); tale sistema ridotto richiede l’applicazione,
sia pure semplificata, di quattordici dei venti punti della norma ISO 9001:94
Requisiti della norma ISO 9001
Figura 2
Confronto del Sistema Qualità ridotto
previsto dall’Allegato C del DPR
34/2000 con i requisiti
della norma ISO 9001:94
All. C
DPR 34/2000
1
Responsabilità della Direzione
2
Sistema qualità
SI, ridotto
SI, ridotto
3
Riesame del contratto
SI, ridotto
4
Controllo della progettazione
5
Controllo dei documenti e dei dati
SI, ridotto
6
Approvvigionamento
SI, ridotto
7
Controllo del prodotto fornito dal committente
8
Identificazione e rintracciabilità del prodotto
9
Controllo del processo
SI, ridotto
10
Prove, controlli e collaudi
11
Controllo delle apparecchiature per prova, misura …
SI, ridotto
SI, ridotto
12
13
Stato delle prove, controlli e collaudi
Controllo del prodotto non conforme
SI, ridotto
SI, ridotto
14
Azioni correttive e preventive
SI, ridotto
15
Movimentazione, immagazzinamento, …
Controllo delle registrazioni della qualità
SI, ridotto
18
Verifiche ispettive interne della qualità
Addestramento
SI, ridotto
SI, ridotto
19
Assistenza
NO
20
Tecniche statistiche
NO
16
17
Totale requisiti richiesti
NO
NO
NO
NO
14, ridotti
3
Molto interessante è l’ulteriore sistema incentivante introdotto dall’Art. 19: Incremento
convenzionale premiante, sul quale possono essere fatte le seguenti considerazioni:
-
Il possesso di un Sistema Qualità ISO 9000 certificato, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e fra loro correlati di sistema qualità,
costituisce un prerequisito per l’accesso al sistema premiante; il secondo
prerequisito è di solidità economico/finanziaria
-
L’incremento convenzionale premiante può raggiungere il valore del 30% e un
terzo di tale incremento, il 10%, è direttamente associato al possesso di un
Sistema Qualità ISO 9000 certificato.
-
L’incremento convenzionale premiante così calcolato viene applicato a tutti i
principali parametri tecnico-produttivi previsti dal nuovo sistema di qualificazione
ed appare ragionevole ipotizzare che possa consentire di aumentare di una
classifica il livello di qualificazione di ciascuna categoria di opere.
A quanto previsto dalla Legge e dai regolamenti applicativi si sono aggiunte nel tempo,
sempre in tema di qualità, alcune determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici, finalizzate a chiarire aspetti lasciati indeterminati dal regolamento.
In particolare sono da segnalare:
− La determinazione n. 44 del settembre 2000 che stabilisce che le Associazioni
Temporanee di Imprese orizzontali, per avere diritto alla riduzione del 50% delle
garanzie fideiussorie, debbono essere costituite da tutte imprese certificate ISO
9000
− La determinazione n. 56 del dicembre 2000 che considera comunque idonea una
certificazione ISO 9000 emessa da ente accreditato dal SINCERT con riferimento al
settore EA 28, anche quando essa non si riferisce alla totalità delle categorie per le
quali è richiesta l’attestazione SOA; la stessa determinazione lega la data di
scadenza dell’attestazione SOA alla data di scadenza del certificato ISO 9000 in
tutti i casi in cui è stato applicato l’incremento convenzionale premiante ex art. 19
− La determinazione n. 21 del novembre 2001, relativa alle modalità di
determinazione della data di scadenza del certificato ISO 9000
Restano a tutt’oggi non definite, dal punto di vista tecnico, le modalità di esecuzione di
lavori pubblici in regime di assicurazione qualità; poiché l’argomento non è regolamentato
né dal DPR 554/1999 né dal capitolato generale tipo, si deve ritenere che le eventuali
prescrizioni a contenuto tecnico derivanti dalla applicazione della norma ISO 9000 in fase
di progettazione e realizzazione dovranno essere stabilite da ciascuna Stazione
Appaltante ed inserite nel Capitolato speciale del singolo appalto.
La previsione legislativa dell’obbligatorietà della certificazione del Sistema Qualità per
avere accesso, sia pure a valle di un periodo di cinque anni di transitorio, al sistema di
qualificazione dei soggetti abilitati ad eseguire lavori pubblici è stato, ed è ancora oggi,
oggetto di discussione fra gli addetti ai lavori.
Occorre precisare, per chiarire meglio l’oggetto del contendere, che sia i favorevoli che i
contrari concordano sul rilevante beneficio che le singole aziende e il sistema paese nel
suo complesso possono trarre (in termini di efficienza e di competitività) da una diffusa e
convinta adozione del modello organizzativo delineato nelle ISO 9000.
Oggetto della discussione non sono quindi i vantaggi potenziali, da tutti riconosciuti,
dell’introduzione dei Sistemi Qualità, ma solo l’opportunità di considerare tale requisito
come obbligatorio, in assenza di una analoga prescrizione a livello comunitario.
La assenza, a livello di Unione Europea, di una prescrizione di obbligatorietà della
certificazione ISO 9000 non è indice di una minore attenzione data a tale normativa, ma la
4
diretta conseguenza di una diversa impostazione di base che tiene distinto il momento
della qualificazione, nel quale la certificazione non è richiesta, dal momento della
selezione, nel quale la tipologia del singolo progetto può portare alla richiesta della
certificazione ISO 9000 (ovvero della dimostrazione del possesso di un Sistema qualità
efficace) da parte della Stazione Appaltante.
I favorevoli alla obbligatorietà della certificazione hanno sempre sostenuto che, in un
contesto arretrato come quello italiano, solo l’introduzione di un obbligo per legge poteva
indurre le imprese di costruzione ad affrontare in tempi realisticamente brevi gli oneri,
economici ed organizzativi, necessari al cambiamento.
I contrari all’obbligatorietà hanno avanzato il timore che la necessità di certificare in un
periodo relativamente breve un numero molto elevato di imprese avrebbe portato ad una
competizione esasperata fra gli enti di certificazione e ad un abbassamento dei contenuti
della certificazione ISO 9000 al livello raggiungibile anche dalle imprese più destrutturate,
con conseguente svalorizzazione della certificazione e perdita di una opportunità storica
per il sistema paese.
I dati presentati in questo lavoro desiderano favorire un riesame oggettivo della situazione.
Stato dell’arte in tema di certificazione ISO 9000 nelle imprese di costruzione
Per l’analisi dello stato dell’arte della certificazione ISO 9000 nelle imprese di costruzione
in Italia si è fatto principalmente riferimento al database che il Sincert, l’organismo
nazionale di accreditamento degli enti di certificazione, mette a disposizione degli
operatori sul proprio sito www.sincert.it e fornisce, a richiesta, anche in formato foglio
elettronico excel.
I dati contenuti nel database Sincert (sottoinsieme Settore EA 28) sono stati depurati dei
certificati delle imprese non italiane e, per ciascun certificato, anche dei record relativi ai
siti aggiuntivi coperti da uno stesso certificato.
Per poter effettuare una indagine più significativa, e per poter confrontare i risultati con
uno studio analogo già pubblicato in precedenza2, il database è stato successivamente
integrato aggiungendo a ciascun record/certificato, sulla base dei contenuti dello stesso,
un campo sottosettore merceologico fra i tre compresi nel macrosettore EA 28:
− Imprese di costruzione
− Imprese di installazione di impianti
− Imprese di servizi (nella quasi totalità servizi di gestione calore in qualità di
terzo responsabile)
La versione del database Sincert utilizzata è quella aggiornata al 31 marzo 2002,
considerata particolarmente significativa perché coincidente con il termine del primo
periodo di transitorio del DPR 34/2000.
I dati relativi alle attestazioni SOA sono stati estratti dal database che l’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici rende disponibile sul proprio sito www.autoritalavoripubblici.it;
si è fatto riferimento alla situazione pubblicata alla data del 6 maggio 2002, considerata, in
sede di analisi, congruente con lo stato delle certificazioni al 31 dicembre 2001.
Non esistono fonti ufficiali per poter valutare il numero di imprese che, sempre alla data
del 31 dicembre 2001, erano in possesso della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e fra loro correlati del sistema qualità.
2
D. Bogazzi La certificazione di qualità nel settore delle costruzioni
ITALIA OGGI, Guida Certificazione di Qualità – Anno 10 n° 12 – 4 maggio 2000
5
Una indagine svolta presso alcuni enti di certificazione, presso alcune SOA e presso le
associazioni di categoria ANCE e ANCPL porta a ritenere che l’adozione nel transitorio del
sistema qualità ridotto (descritto in Figura 2) non ha incontrato il favore delle imprese che,
valutati costi e benefici, si sono piuttosto orientate verso l’adozione di un sistema qualità
ISO 9000, così come suggerito dalle stesse associazioni di categoria.
Si può valutare che il numero di dichiarazioni della presenza di elementi significativi e fra
loro correlati del sistema qualità sia così limitato da poter essere trascurato ai fini della
presente analisi.
Passando ad analizzare i dati disponibili, è da
Figura 3
sottolineare la continua crescita negli anni del
Numero di enti di certificazione SGQ
accreditati SINCERT
numero di enti accreditati dal Sincert per la
certificazione dei sistemi di gestione per la
qualità (Figura 3). Oltre la metà di tali enti (21
su 40 nel 1999, 30 su 55 nel 2001) è
accreditata anche per il settore EA 28, cioè per
la certificazione ISO 9000 nel settore delle
costruzioni.
L’elevato numero degli enti accreditati, in
presenza di una parallela vertiginosa crescita
del numero di certificazioni nel settore, non ha
certamente reso agevole il ruolo di
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
coordinamento e controllo del Sincert, che ha
Anno
predisposto e in più riprese adeguato, anche
confrontandosi con l’Autorità di Vigilanza sui
Figura 4
lavori Pubblici, uno specifico regolamento
Andamento delle certificazioni ISO 9000
tecnico (RT–05 Prescrizioni per la valutazione e
in Italia al 31 dicembre 2001
la certificazione dei sistemi di gestione per la
qualità delle imprese di costruzione ed
installazione di impianti e servizi, oggi in rev. 4)
con la meritoria finalità di omogeneizzare, per
quanto possibile, i criteri di rilascio di una
certificazione ISO 9000 trasformata ope legis
da volontaria a cogente.
Appare opportuno sottolineare, in una fase così
importante come quella di definizione di regole
ormai cogenti nel settore dei lavori pubblici,
l’assenza del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi
Ministero Infrastrutture e Trasporti) dalla
compagine sociale e dal Comitato Direttivo del
Sincert, dove è viceversa presente fin dalla
Anno
fondazione il Ministero dell’Industria (oggi
Ministero delle Attività Produttive).
Il numero di aziende italiane certificate ISO 9000 è quasi quintuplicato negli ultimi cinque
anni, ma la certificazione nel settore EA 28 è caratterizzata da una velocità di crescita
quasi doppia di quella media, con una brusca accelerazione negli ultimi due anni (Figura
4).
Si è già chiarito che il Settore EA 28 include tre diverse categorie di imprese: le imprese di
costruzione propriamente dette, le imprese di installazione di impianti e le imprese di
servizi; una analisi approfondita delle dinamiche della certificazione richiede di analizzare
50
45
44
45
40
40
37
35
32
30
26
25
22
20
16
15
10
10
7
7
5
0
45.000
40890
N° aziende certificate ISO 9000
40.000
35.000
30895
30.000
Settore EA 28
Tutti i settori
25.000
21069
20.000
13690
15.000
8513
10.000
7727
5097
5.000
1589
0
30
1994
4447
3033
248
1995
558
1996
839
1997
1210
1998
2104
1999
2000
2001
6
separatamente le tre categorie, a partire dalla loro rilevanza numerica risultata, al 31
dicembre 2001, pari rispettivamente al 50%, 39% e 11% del totale.
Le diverse caratteristiche e problematiche delle imprese di costruzione, di installazione di
impianti e di servizi sono evidenziate dal diverso andamento della crescita, nel tempo, del
numero delle imprese certificate per ciascun sottosettore (Figura 5).
Le imprese di servizi sono, in larghissima maggioranza, imprese che erogano il servizio di
gestione calore in qualità di terzo responsabile;
Figura 5
la loro certificazione di qualità non è
Andamento delle certificazioni ISO 9000
riconducibile alla legislazione sui lavori pubblici,
in Italia al 31 dicembre 2001,
ma ai requisiti della Legge 10/91 e del suo
solo settore ES 28
regolamento di attuazione DPR 412/94. È
possibile vedere che il numero di imprese
certificate di questa categoria è cresciuto più
velocemente nel biennio 1994-96 e con
andamento costante negli anni successivi,
incluso il primo trimestre 2002.
Per le imprese di costruzioni e di installazione
di impianti, l’andamento delle certificazioni nel
tempo ricalca sostanzialmente lo stop and go
dell’iter della Legge quadro sui lavori pubblici e
dei suoi regolamenti di attuazione.
Il numero di imprese certificate cresce in modo vertiginoso negli anni 2000 e 2001, a valle
della approvazione del già citato DPR 34/2000 e all’approssimarsi della scadenza dei primi
due anni di transitorio, per poi rallentare in modo sensibile nel primo trimestre del 2002; il
fenomeno risulta più accentuato per le imprese di costruzioni rispetto alle imprese di
installazioni impianti.
L’andamento complessivo è segnale di una potenziale incomprensione delle tematiche
della qualità nelle aziende del settore, molte delle quali sembrano vivere la realizzazione di
un Sistema Qualità ISO 9000 non come una opportunità di miglioramento, ma come una
risposta obbligata a una situazione di cogenza.
Interessante è poi la correlazione fra il numero delle aziende certificate ISO 9000 al 31
dicembre 2001 (quasi 7.000, escludendo le imprese di servizi) e il numero di quelle che
hanno ricevuto, a tutto il 6 maggio 2002, una attestazione SOA (complessivamente quasi
13.000): ipotizzando che stiamo considerando lo stesso insieme di imprese, un livello di
certificazione superiore al 53% può essere interpretato nel senso che le imprese sono in
fase avanzata di adeguamento alle prescrizioni di obbligatorietà della certificazione, nel
rispetto della progressività prevista dall’Allegato B del DPR 34/2000 (Figura 1); questo
livello di imprese certificate è ormai largamente superiore a quello registrato, per lo stesso
settore, negli altri paesi dell’Unione Europea.
È stato ripetuto, per ciascuna realtà
Figura 6
Rapporto fra certificazioni ISO 9000 e attestazioni SOA,
regionale, il confronto fra il numero di
analisi per regione
imprese con attestazione SOA e il
numero di imprese certificate (Figura
6); il risultato di questa analisi
segnala eccellenze o carenze di
alcune regioni non sempre correlabili
con la valutazione corrente del livello
tecnico e imprenditoriale delle
imprese che operano nelle regioni
stesse.
9.000
Imprese di costruzione
8.000
Imprese impiantiste
7.000
Numero certificazioni ISO 9000
Imprese di servizi (gestione calore)
6.000
Totale settore EA 28
5.000
DPR 34/2000
4.000
Merloni ter
3.000
2.000
Legge 10/1991
e DPR 412/1994
1.000
0
gen
1994
gen
1995
gen
1996
gen
1997
gen
1998
gen
1999
gen
2000
gen
2001
Data di riferimento
100%
90%
80%
70%
60%
Media Italia
50%
40%
30%
20%
Basilicata
Valle d'Aosta
Trentino Alto Adige
Sicilia
Marche
Abruzzo
Piemonte
Lombardia
Puglia
Calabria
Toscana
Emilia Romagna
Liguria
Campania
Lazio
Molise
Veneto
Umbria
Sardegna
0%
Friuli Venezia Giulia
10%
7
gen
2002
La certificazione dei sistemi qualità ha,
oltre al legislatore e alle imprese, un
ulteriore protagonista i cui comportamenti
determinano in modo fondamentale la
credibilità del sistema e il risultato
complessivo: gli enti di certificazione.
Il mercato della certificazione nel Settore
EA 28 vede, come già segnalato, la
concorrenza di 30 enti di certificazione con
accreditamento Sincert; tali enti occupano
quote individuali di mercato che vanno da
un massimo del 19% a valori largamente
inferiori all’1% (Figura 7).
Un approfondimento dell’analisi ha
mostrato che i 30 enti di certificazione
hanno sviluppato competenze diversificate
nei
tre
sottosettori
merceologici
(costruzioni, impianti e servizi) e che solo
pochi enti (quattro) operano in modo
significativo in tutti e tre i sottosettori.
Nel sottosettore costruzioni, il più affollato,
operano complessivamente 26 enti di
certificazione; solo la metà di tali enti
raggiunge una quota di mercato superiore
al 2,5%, mentre i tre maggiori enti
rappresentano da soli quasi il 50% del
mercato (Figura 8).
Molto
interessante,
sempre
con
riferimento alle costruzioni, è un’analisi del
mercato in funzione della dimensione
delle imprese; sono state quindi
considerate separatamente le prime
settanta imprese per fatturato 2000 della
classifica della rivista Costruire, da
sempre
considerata
un
riferimento
particolarmente autorevole.
Il risultato evidenzia che il mercato delle
grandi imprese di costruzione è presidiato
da
pochi
enti
di
certificazione,
evidentemente considerati specialisti del
settore, e che tali enti non sono gli stessi
che occupano le prime posizioni del
mercato complessivo (Figura 9).
All’andamento della crescita del numero
delle imprese di costruzione certificate già
esaminato in precedenza (Figura 5), può
essere sovrapposto il parallelo andamento
della crescita del numero di certificati
rilasciati da ciascun ente (Figura 10);
Figura 7
Quote di mercato dei diversi enti di certificazione,
complessivo Settore EA 28
TUV Italia
2,1%
PMI
2,4%
CERTIQUALITY
2,8%
CSI
2,8%
ICMQ
3,0%
Altri 16 enti
7,3%
RINA
19,2%
GASTEC
3,5%
SGS ICS
3,5%
DNV
16,2%
ICIC
3,9%
ICIM
5,9%
IMQ
11,7%
CERMET
7,6%
BVQI Italia
8,2%
Figura 8
Quote di mercato dei diversi enti di certificazione,
Settore EA 28 sole imprese di costruzione
ICIM
2,5%
Altri 13 enti
6,8%
TUV Italia
3,1%
CSI
3,3%
RINA
22,6%
CERTIQUALITY
3,3%
PMI
3,6%
IMQ
4,2%
SGS ICS
4,9%
DNV
14,1%
ICMQ
5,6%
BVQI Italia
11,5%
CERMET
7,3%
ICIC
7,3%
Figura 9
Quote di mercato dei diversi enti di certificazione,
Settore EA 28 prime 70 imprese di costruzione
ICIM
1,6%
IMQ
1,6%
LLOID'S
1,6%
TUV Italia
3,2%
CERMET
1,6%
ICIC
28,6%
RINA
9,5%
ICMQ
9,5%
BVQI
11,1%
SGS ICS
17,5%
DNV
14,3%
8
RINA
900
800
RINA
DNV
BVQI
ICIC
700
600
Numero certificati
anche in questo caso, ovviamente, si deve
segnalare la eccezionale accelerazione
degli
ultimi
due
anni,
con
la
considerazione aggiuntiva che, per
ciascun ente, la diversa pendenza della
curva negli anni 2000 e 2001 può essere
considerata una misura indiretta ma
attendibile
della
“aggressività
commerciale” con la quale hanno
affrontato il mercato.
Figura 10
Andamento nel tempo dei diversi enti di certificazione,
Settore EA 28 sole imprese di costruzione
500
CERMET
ICMQ
DNV
SGS
BVQI
400
ICIC
CERMET
ICMQ
300
200
SGS
100
0
31-dic-98
31-dic-99
30-dic-00
30-dic-01
Data di riferimento
L’analisi già descritta per il sottosettore costruzioni è stata ripetuta per il sottosettore
impianti (Figure 11 e 12) e per il sottosettore servizi (Figura 13), identificando per ciascun
sottosettore quali enti occupano le posizioni più rilevanti nello specifico mercato della
certificazione.
Figura 11
Quote di mercato dei diversi enti di certificazione,
Settore EA 28 sole imprese impiantiste
Figura 12
Andamento nel tempo dei diversi enti di certificazione,
Settore EA 28 sole imprese impiantiste
Altri 21 enti
12,5%
800
SGS ICS
2,5%
IMQ
24,3%
IMQ
700
CSI
2,6%
IMQ
DNV
RINA
CERMET
BVQI
ICIM
600
Numero certificati
CERTIQUALITY
2,7%
ICIM
4,0%
500
DNV
RINA
400
300
CERMET
BVQI Italia
5,4%
200
CERMET
7,7%
DNV
19,7%
BVQI
ICIM
100
0
31-dic-98
31-dic-99
30-dic-00
30-dic-01
Data di riferimento
RINA
18,6%
Figura 13
Quote di mercato dei diversi enti di certificazione,
Settore EA 28 sole imprese servizi
Figura 14
Distribuzione certificati per tipologia di norma,
Settore EA 28
Imprese di costruzione
9001:2000
4,2%
Imprese impiantiste
9001:94
9,2%
9001:2000
6,8%
9001:94
21,9%
Altri 16 enti
10,0%
QUASER
2,6%
ICIM
27,9%
BVQI Italia
2,7%
RINA
5,5%
9002:94
71,3%
9002:94
86,6%
CNIM
6,9%
Imprese di servizi
9001:2000
3,0%
Totale Settore EA 28
9001:94
10,0%
9001:2000
5,1%
9001:94
14,2%
CERMET
9,3%
GASTEC
22,1%
DNV
13,1%
9002:94
87,0%
9002:94
80,7%
9
Una ulteriore analisi è stata riservata alla distribuzione dei certificati per tipologia di norma
(Figura 14), con le seguenti evidenze:
− la norma ISO 9002:1994 è largamente prevalente, soprattutto nel sottosettore
costruzioni, dove raggiunge l’86,6% del totale; questo significa che la quasi totalità
delle imprese di costruzioni non ha previsto la attività di progettazione all’interno
del proprio sistema qualità
− le certificazioni relative alla nuova norma ISO 9001:2000, che debbono sostituire
entro dicembre 2003 tutte le certificazioni rilasciate con riferimento alle ISO
9000:1994, hanno a fatica raggiunto la soglia del 5%
Considerazioni finali
I dati esaminati ci dicono che, almeno dal punto di vista quantitativo, la Legge 109/94
sembra aver conseguito sostanzialmente due dei suoi obiettivi principali:
− riduzione del numero delle imprese che operano sul mercato: il totale delle imprese
qualificate è passato dalle oltre 40.000 con iscrizione ANC alle circa di 13.000 con
attestazione SOA
− maggior qualificazione delle imprese sul mercato: oltre il 53% delle imprese con
attestazione SOA ha conseguito la certificazione ISO 9000 del proprio sistema
qualità e tale percentuale è in fase di ulteriore crescita.
Passando dai dati ai comportamenti effettivi del mercato, resta un ragionevole dubbio, la
cui risoluzione in un senso o nell’altro può dare ragione ai favorevoli o ai contrari alla
certificazione di qualità come requisito cogente per la qualificazione:
Come conseguenza del DPR 34/2000 sono stati realizzati
7.000 sistemi qualità ragionevolmente efficaci
o sono stati semplicemente distribuiti 7.000 bollini blu?
La risposta, ovviamente, non è semplice e potrà venire, nel medio periodo, solo dai
riscontri oggettivi delle Stazioni Appaltanti e degli utenti finali; al momento non può essere
messo in dubbio che è stata svolta una gigantesca operazione di sensibilizzazione alla
qualità, ma appare altrettanto ragionevole affermare che il settore delle costruzioni sta
attraversando una fase critica, nella quale il risultato finale dell’intera operazione “qualità”
non è ancora definitivamente acquisito.
Perché la legge quadro sui lavori pubblici non diventi una occasione perduta, è necessaria
una maggiore sinergia fra tutti coloro che con la loro azione od omissione determinano gli
effettivi comportamenti del sistema: Imprese, Progettisti, Stazioni appaltanti, Direttori
Lavori, Enti di certificazione accreditati, Sincert, Legislatore, Ministero Infrastrutture e
Trasporti, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Gli enti direttamente coinvolti nel ciclo di vita del singolo progetto (Imprese, Progettisti,
Stazioni Appaltanti, Direttori Lavori) debbono maturare la consapevolezza che la qualità è
un fattore sinergico di collaborazione, e non (e comunque non solo) un obbligo
dell’impresa; se i diversi operatori non saranno, tutti, capaci di interpretare in qualità il loro
ruolo non potrà svilupparsi una vera cultura della qualità nel settore delle costruzioni.
Gli enti direttamente coinvolti nel mondo della certificazione (Enti accreditati, Sincert)
debbono avere consapevolezza che, all’interno di un sistema ormai cogente, l’omogeneità
dei criteri effettivamente adottati per il rilascio/mantenimento delle certificazioni ISO 9000
(omogeneità fra enti diversi e su tutto il territorio nazionale) è ormai indispensabile per la
tutela della concorrenza. A questi enti compete anche garantire un ordinato passaggio
dalle norme ISO 9000:94 alla nuova ISO 9001:2000.
10
Un affiancamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti all’azione di controllo del Sincert
potrebbe essere un significativo elemento di garanzia e di successo.
Gli enti preposti alla determinazione delle regole (Ministero Infrastrutture e Trasporti,
Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e, soprattutto, il Legislatore) debbono facilitare il
compito di tutti gli altri, dando maggiore certezza e stabilità alle regole: un transitorio
continuo è il più gradito alibi per chi non intende effettivamente porre mano ai cambiamenti
necessari.
11