La Certificazione della Qualità nel Settore delle - CCC-Acam
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La Certificazione della Qualità nel Settore delle - CCC-Acam
La normativa ISO 9000 nel settore delle costruzioni: stato dell’arte alla luce della vigente legislazione sui lavori pubblici Dino Bogazzi1 Premessa Il Settore delle Costruzioni in Italia è appena uscito dal più duro periodo di crisi del dopoguerra; nel corso degli anni novanta ha cessato l’attività o ha cambiato struttura sociale (attraverso un processo di fusioni ed acquisizioni) una quota significativa delle imprese italiane che negli anni ottanta erano considerate leader del settore. Gli anni successivi al 1994 sono stati caratterizzati dalla totale revisione del quadro legislativo di riferimento, a seguito della prima emanazione e delle successive modifiche della Legge 109/94, la legge quadro sui lavori pubblici, comunemente nota come Legge Merloni. Il processo di revisione legislativa e normativa, iniziato con l’approvazione della legge 109/94, è stato completato dalla legge 415/98 (nota come Merloni ter) che nel dicembre del 1998 ha parzialmente emendato alcune delle norme introdotte nel 1994, sotto la spinta di tangentopoli. A conclusione dell’iter legislativo della 415/98, hanno visto la luce il DPR 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici) e il DPR 34/2000 (Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici). Il nuovo sistema di qualificazione ex DPR 34/2000, che ha sostituito a far data dal 1° gennaio 2000 il preesistente Albo Nazionale Costruttori, è basato su Organismi di Attestazione di diritto privato (le SOA) che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione previsti dalla Legge (fra i quali, come vedremo meglio nel seguito, la certificazione dei sistemi qualità); il DPR 34/2000 ha previsto un periodo transitorio di circa due anni per la entrata a regime del sistema di qualificazione e tale periodo si è ormai concluso il 1° gennaio 2002. Ulteriori e recentissimi sviluppi legislativi sono costituiti dalla Legge 443/2001 (Legge obiettivo) e dal collegato alla finanziaria 2002; tali provvedimenti hanno ulteriormente e sensibilmente innovato il quadro di riferimento. I regolamenti di attuazione della Legge 443/2001 sono ancora in fase di predisposizione. All’esame del Parlamento risultano pronte ad iniziare il loro percorso alcune nuove proposte di legge in tema di regolamentazione dei lavori pubblici, complessivamente note, per la loro rilevanza, come Merloni quater. È da segnalare inoltre la promulgazione, nel mese di ottobre 2001, della Legge Costituzionale 3/2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione: la nuova carta costituzionale prevede che la competenza sui lavori pubblici sia assegnata alle regioni invece che allo stato. A seguito di questa significativa riforma costituzionale, sono in fase avanzata di discussione e/o predisposizione le diverse leggi regionali di regolamentazione in tema di lavori pubblici. Non è ancora chiaro agli addetti ai lavori il grado di omogeneità che tali leggi sono destinate ad avere fra loro e il rapporto delle stesse con la legislazione statale 1 Presidente del Settore Costruzioni dell’AICQ e Direttore Qualità e Organizzazione del Consorzio Cooperative Costruzioni 1 oggi vigente; si ipotizza che a risolvere i prevedibili conflitti di competenza possa essere chiamata la Corte Costituzionale. Anche il quadro di riferimento europeo appare in evoluzione, con la imminente emissione della direttiva unificata forniture, lavori e servizi e con la ripresa dei lavori sul progetto di normativa europea relativo al sistema di qualificazione delle imprese di costruzione (progetto di norma prEN 13833, elaborato dal gruppo di lavoro TC 330). In questo contesto di profondo e ormai cronico processo di cambiamento, sembra utile effettuare una prima analisi di come le imprese di costruzione hanno reagito e si sono adattate alle nuove “regole del gioco” introdotte dalla legge 109/94. Fra queste novità appare particolarmente rilevante l’introduzione, come requisito cogente per la qualificazione, della certificazione ISO 9000 del sistema qualità, sia pure al termine di un periodo di transitorio di cinque anni. L’analisi della situazione attuale della certificazione delle imprese di costruzione, fotografata nella sua evoluzione dal 1994 fino al 31 marzo 2002, vuole mettere a disposizione di tutti gli operatori, incluso il legislatore, un insieme ordinato di informazioni, ricordando che, come correttamente afferma il settimo principio di gestione per la qualità alla base della norma ISO 9000:2000: le decisioni efficaci si basano sull’analisi, logica ed intuitiva, di dati ed informazioni reali. La Legge Quadro sui Lavori Pubblici e i Sistemi Qualità Per meglio comprendere le modalità di risposta delle imprese di costruzione e degli enti di certificazione alle sollecitazioni della Legge quadro sui lavori pubblici, è opportuno effettuare una veloce sintesi della stessa, limitatamente agli aspetti relativi alla certificazione di qualità. Il Legislatore ha identificato nella adozione della normativa ISO 9000 da parte delle imprese di costruzione uno dei pilastri del sistema di qualificazione, stabilendo che (Art. 8): - I Sistemi Qualità aziendali sono soggetti a certificazione obbligatoria - Condizione indispensabile per la qualificazione che abilita ad eseguire lavori pubblici al di sopra di una soglia di 500.000 ECU è il possesso, in alternativa: - di una certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità (una sorta di sistema qualità ridotto) Alla obbligatorietà della certificazione del Sistema Qualità, da raggiungere in un transitorio di cinque anni, è stato affiancato un sistema premiante; l’Art. 8 al comma 11-quater prevede infatti che le imprese in possesso di certificazione ISO 9000, ovvero in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità, possono usufruire dei seguenti benefici: - Negli appalti concorso, la possibilità di acquisire un punteggio di merito - In tutti gli appalti, riduzione del 50% delle garanzie fideiussorie di offerta e di buona esecuzione (beneficio limitato alle sole imprese certificate ISO 9000) Nel mese di febbraio 2001 è stato pubblicato il DPR n° 34/2000: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; tale regolamento, con riferimento ai Sistemi Qualità ISO 9000, prevede che: - In ottemperanza alle prescrizioni della Legge Quadro, è confermata come condizione indispensabile per la qualificazione (per importi superiori ai 500.000 2 - - - ECU) il possesso, con le scadenze temporali previste nell’allegato B, in alternativa: - della certificazione di sistema qualità secondo la norma ISO 9000 - della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità L’allegato B al Regolamento, i cui contenuti sono sintetizzati in Figura 1, ha previsto che nei primi due anni dei cinque di transitorio, cioè fino al 1° gennaio 2002, nessun requisito di qualità possa essere richiesto per la qualificazione e la partecipazione agli affidamenti di lavori pubblici Anno Classifica I e II da 0 a 1 mld Lire Classifica III, IV e V da 1 a 10 mld Lire Classifica VI e VII da 10 a 30 mld Lire Classifica VIII oltre 30 mld Lire 2000 Nessun requisito Nessun requisito Nessun requisito Nessun requisito 2001 Nessun requisito Nessun requisito Nessun requisito Nessun requisito 2002 Nessun requisito Nessun requisito Elementi di SQ Elementi di SQ 2003 Nessun requisito Elementi di SQ Elementi di SQ Certificato ISO 9000 2004 Nessun requisito Elementi di SQ Certificato ISO 9000 Certificato ISO 9000 a regime Nessun requisito Certificato ISO 9000 Certificato ISO 9000 Certificato ISO 9000 Figura 1 Scadenze temporali per l’introduzione dell’obbligatorietà del requisito Qualità secondo l’Allegato B del DPR 34/2000 Sempre lo stesso allegato, ha assegnato alla dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità una funzione puramente transitoria, destinata a non sopravvivere al 2004, ultimo dei cinque anni di transitorio. In questo modo non è stata recepita l’opzione, che pure sembrava presente nella Legge Quadro sui Lavori Pubblici, di considerare il Sistema Qualità ridotto come un possibile requisito a regime per le classifiche e le lavorazioni meno critiche. Sono stati definiti, nell’Allegato C, i contenuti del Sistema Qualità ridotto, corrispondenti alla presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità (si veda la Figura 2); tale sistema ridotto richiede l’applicazione, sia pure semplificata, di quattordici dei venti punti della norma ISO 9001:94 Requisiti della norma ISO 9001 Figura 2 Confronto del Sistema Qualità ridotto previsto dall’Allegato C del DPR 34/2000 con i requisiti della norma ISO 9001:94 All. C DPR 34/2000 1 Responsabilità della Direzione 2 Sistema qualità SI, ridotto SI, ridotto 3 Riesame del contratto SI, ridotto 4 Controllo della progettazione 5 Controllo dei documenti e dei dati SI, ridotto 6 Approvvigionamento SI, ridotto 7 Controllo del prodotto fornito dal committente 8 Identificazione e rintracciabilità del prodotto 9 Controllo del processo SI, ridotto 10 Prove, controlli e collaudi 11 Controllo delle apparecchiature per prova, misura … SI, ridotto SI, ridotto 12 13 Stato delle prove, controlli e collaudi Controllo del prodotto non conforme SI, ridotto SI, ridotto 14 Azioni correttive e preventive SI, ridotto 15 Movimentazione, immagazzinamento, … Controllo delle registrazioni della qualità SI, ridotto 18 Verifiche ispettive interne della qualità Addestramento SI, ridotto SI, ridotto 19 Assistenza NO 20 Tecniche statistiche NO 16 17 Totale requisiti richiesti NO NO NO NO 14, ridotti 3 Molto interessante è l’ulteriore sistema incentivante introdotto dall’Art. 19: Incremento convenzionale premiante, sul quale possono essere fatte le seguenti considerazioni: - Il possesso di un Sistema Qualità ISO 9000 certificato, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati di sistema qualità, costituisce un prerequisito per l’accesso al sistema premiante; il secondo prerequisito è di solidità economico/finanziaria - L’incremento convenzionale premiante può raggiungere il valore del 30% e un terzo di tale incremento, il 10%, è direttamente associato al possesso di un Sistema Qualità ISO 9000 certificato. - L’incremento convenzionale premiante così calcolato viene applicato a tutti i principali parametri tecnico-produttivi previsti dal nuovo sistema di qualificazione ed appare ragionevole ipotizzare che possa consentire di aumentare di una classifica il livello di qualificazione di ciascuna categoria di opere. A quanto previsto dalla Legge e dai regolamenti applicativi si sono aggiunte nel tempo, sempre in tema di qualità, alcune determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, finalizzate a chiarire aspetti lasciati indeterminati dal regolamento. In particolare sono da segnalare: − La determinazione n. 44 del settembre 2000 che stabilisce che le Associazioni Temporanee di Imprese orizzontali, per avere diritto alla riduzione del 50% delle garanzie fideiussorie, debbono essere costituite da tutte imprese certificate ISO 9000 − La determinazione n. 56 del dicembre 2000 che considera comunque idonea una certificazione ISO 9000 emessa da ente accreditato dal SINCERT con riferimento al settore EA 28, anche quando essa non si riferisce alla totalità delle categorie per le quali è richiesta l’attestazione SOA; la stessa determinazione lega la data di scadenza dell’attestazione SOA alla data di scadenza del certificato ISO 9000 in tutti i casi in cui è stato applicato l’incremento convenzionale premiante ex art. 19 − La determinazione n. 21 del novembre 2001, relativa alle modalità di determinazione della data di scadenza del certificato ISO 9000 Restano a tutt’oggi non definite, dal punto di vista tecnico, le modalità di esecuzione di lavori pubblici in regime di assicurazione qualità; poiché l’argomento non è regolamentato né dal DPR 554/1999 né dal capitolato generale tipo, si deve ritenere che le eventuali prescrizioni a contenuto tecnico derivanti dalla applicazione della norma ISO 9000 in fase di progettazione e realizzazione dovranno essere stabilite da ciascuna Stazione Appaltante ed inserite nel Capitolato speciale del singolo appalto. La previsione legislativa dell’obbligatorietà della certificazione del Sistema Qualità per avere accesso, sia pure a valle di un periodo di cinque anni di transitorio, al sistema di qualificazione dei soggetti abilitati ad eseguire lavori pubblici è stato, ed è ancora oggi, oggetto di discussione fra gli addetti ai lavori. Occorre precisare, per chiarire meglio l’oggetto del contendere, che sia i favorevoli che i contrari concordano sul rilevante beneficio che le singole aziende e il sistema paese nel suo complesso possono trarre (in termini di efficienza e di competitività) da una diffusa e convinta adozione del modello organizzativo delineato nelle ISO 9000. Oggetto della discussione non sono quindi i vantaggi potenziali, da tutti riconosciuti, dell’introduzione dei Sistemi Qualità, ma solo l’opportunità di considerare tale requisito come obbligatorio, in assenza di una analoga prescrizione a livello comunitario. La assenza, a livello di Unione Europea, di una prescrizione di obbligatorietà della certificazione ISO 9000 non è indice di una minore attenzione data a tale normativa, ma la 4 diretta conseguenza di una diversa impostazione di base che tiene distinto il momento della qualificazione, nel quale la certificazione non è richiesta, dal momento della selezione, nel quale la tipologia del singolo progetto può portare alla richiesta della certificazione ISO 9000 (ovvero della dimostrazione del possesso di un Sistema qualità efficace) da parte della Stazione Appaltante. I favorevoli alla obbligatorietà della certificazione hanno sempre sostenuto che, in un contesto arretrato come quello italiano, solo l’introduzione di un obbligo per legge poteva indurre le imprese di costruzione ad affrontare in tempi realisticamente brevi gli oneri, economici ed organizzativi, necessari al cambiamento. I contrari all’obbligatorietà hanno avanzato il timore che la necessità di certificare in un periodo relativamente breve un numero molto elevato di imprese avrebbe portato ad una competizione esasperata fra gli enti di certificazione e ad un abbassamento dei contenuti della certificazione ISO 9000 al livello raggiungibile anche dalle imprese più destrutturate, con conseguente svalorizzazione della certificazione e perdita di una opportunità storica per il sistema paese. I dati presentati in questo lavoro desiderano favorire un riesame oggettivo della situazione. Stato dell’arte in tema di certificazione ISO 9000 nelle imprese di costruzione Per l’analisi dello stato dell’arte della certificazione ISO 9000 nelle imprese di costruzione in Italia si è fatto principalmente riferimento al database che il Sincert, l’organismo nazionale di accreditamento degli enti di certificazione, mette a disposizione degli operatori sul proprio sito www.sincert.it e fornisce, a richiesta, anche in formato foglio elettronico excel. I dati contenuti nel database Sincert (sottoinsieme Settore EA 28) sono stati depurati dei certificati delle imprese non italiane e, per ciascun certificato, anche dei record relativi ai siti aggiuntivi coperti da uno stesso certificato. Per poter effettuare una indagine più significativa, e per poter confrontare i risultati con uno studio analogo già pubblicato in precedenza2, il database è stato successivamente integrato aggiungendo a ciascun record/certificato, sulla base dei contenuti dello stesso, un campo sottosettore merceologico fra i tre compresi nel macrosettore EA 28: − Imprese di costruzione − Imprese di installazione di impianti − Imprese di servizi (nella quasi totalità servizi di gestione calore in qualità di terzo responsabile) La versione del database Sincert utilizzata è quella aggiornata al 31 marzo 2002, considerata particolarmente significativa perché coincidente con il termine del primo periodo di transitorio del DPR 34/2000. I dati relativi alle attestazioni SOA sono stati estratti dal database che l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici rende disponibile sul proprio sito www.autoritalavoripubblici.it; si è fatto riferimento alla situazione pubblicata alla data del 6 maggio 2002, considerata, in sede di analisi, congruente con lo stato delle certificazioni al 31 dicembre 2001. Non esistono fonti ufficiali per poter valutare il numero di imprese che, sempre alla data del 31 dicembre 2001, erano in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità. 2 D. Bogazzi La certificazione di qualità nel settore delle costruzioni ITALIA OGGI, Guida Certificazione di Qualità – Anno 10 n° 12 – 4 maggio 2000 5 Una indagine svolta presso alcuni enti di certificazione, presso alcune SOA e presso le associazioni di categoria ANCE e ANCPL porta a ritenere che l’adozione nel transitorio del sistema qualità ridotto (descritto in Figura 2) non ha incontrato il favore delle imprese che, valutati costi e benefici, si sono piuttosto orientate verso l’adozione di un sistema qualità ISO 9000, così come suggerito dalle stesse associazioni di categoria. Si può valutare che il numero di dichiarazioni della presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema qualità sia così limitato da poter essere trascurato ai fini della presente analisi. Passando ad analizzare i dati disponibili, è da Figura 3 sottolineare la continua crescita negli anni del Numero di enti di certificazione SGQ accreditati SINCERT numero di enti accreditati dal Sincert per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità (Figura 3). Oltre la metà di tali enti (21 su 40 nel 1999, 30 su 55 nel 2001) è accreditata anche per il settore EA 28, cioè per la certificazione ISO 9000 nel settore delle costruzioni. L’elevato numero degli enti accreditati, in presenza di una parallela vertiginosa crescita del numero di certificazioni nel settore, non ha certamente reso agevole il ruolo di 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 coordinamento e controllo del Sincert, che ha Anno predisposto e in più riprese adeguato, anche confrontandosi con l’Autorità di Vigilanza sui Figura 4 lavori Pubblici, uno specifico regolamento Andamento delle certificazioni ISO 9000 tecnico (RT–05 Prescrizioni per la valutazione e in Italia al 31 dicembre 2001 la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi, oggi in rev. 4) con la meritoria finalità di omogeneizzare, per quanto possibile, i criteri di rilascio di una certificazione ISO 9000 trasformata ope legis da volontaria a cogente. Appare opportuno sottolineare, in una fase così importante come quella di definizione di regole ormai cogenti nel settore dei lavori pubblici, l’assenza del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero Infrastrutture e Trasporti) dalla compagine sociale e dal Comitato Direttivo del Sincert, dove è viceversa presente fin dalla Anno fondazione il Ministero dell’Industria (oggi Ministero delle Attività Produttive). Il numero di aziende italiane certificate ISO 9000 è quasi quintuplicato negli ultimi cinque anni, ma la certificazione nel settore EA 28 è caratterizzata da una velocità di crescita quasi doppia di quella media, con una brusca accelerazione negli ultimi due anni (Figura 4). Si è già chiarito che il Settore EA 28 include tre diverse categorie di imprese: le imprese di costruzione propriamente dette, le imprese di installazione di impianti e le imprese di servizi; una analisi approfondita delle dinamiche della certificazione richiede di analizzare 50 45 44 45 40 40 37 35 32 30 26 25 22 20 16 15 10 10 7 7 5 0 45.000 40890 N° aziende certificate ISO 9000 40.000 35.000 30895 30.000 Settore EA 28 Tutti i settori 25.000 21069 20.000 13690 15.000 8513 10.000 7727 5097 5.000 1589 0 30 1994 4447 3033 248 1995 558 1996 839 1997 1210 1998 2104 1999 2000 2001 6 separatamente le tre categorie, a partire dalla loro rilevanza numerica risultata, al 31 dicembre 2001, pari rispettivamente al 50%, 39% e 11% del totale. Le diverse caratteristiche e problematiche delle imprese di costruzione, di installazione di impianti e di servizi sono evidenziate dal diverso andamento della crescita, nel tempo, del numero delle imprese certificate per ciascun sottosettore (Figura 5). Le imprese di servizi sono, in larghissima maggioranza, imprese che erogano il servizio di gestione calore in qualità di terzo responsabile; Figura 5 la loro certificazione di qualità non è Andamento delle certificazioni ISO 9000 riconducibile alla legislazione sui lavori pubblici, in Italia al 31 dicembre 2001, ma ai requisiti della Legge 10/91 e del suo solo settore ES 28 regolamento di attuazione DPR 412/94. È possibile vedere che il numero di imprese certificate di questa categoria è cresciuto più velocemente nel biennio 1994-96 e con andamento costante negli anni successivi, incluso il primo trimestre 2002. Per le imprese di costruzioni e di installazione di impianti, l’andamento delle certificazioni nel tempo ricalca sostanzialmente lo stop and go dell’iter della Legge quadro sui lavori pubblici e dei suoi regolamenti di attuazione. Il numero di imprese certificate cresce in modo vertiginoso negli anni 2000 e 2001, a valle della approvazione del già citato DPR 34/2000 e all’approssimarsi della scadenza dei primi due anni di transitorio, per poi rallentare in modo sensibile nel primo trimestre del 2002; il fenomeno risulta più accentuato per le imprese di costruzioni rispetto alle imprese di installazioni impianti. L’andamento complessivo è segnale di una potenziale incomprensione delle tematiche della qualità nelle aziende del settore, molte delle quali sembrano vivere la realizzazione di un Sistema Qualità ISO 9000 non come una opportunità di miglioramento, ma come una risposta obbligata a una situazione di cogenza. Interessante è poi la correlazione fra il numero delle aziende certificate ISO 9000 al 31 dicembre 2001 (quasi 7.000, escludendo le imprese di servizi) e il numero di quelle che hanno ricevuto, a tutto il 6 maggio 2002, una attestazione SOA (complessivamente quasi 13.000): ipotizzando che stiamo considerando lo stesso insieme di imprese, un livello di certificazione superiore al 53% può essere interpretato nel senso che le imprese sono in fase avanzata di adeguamento alle prescrizioni di obbligatorietà della certificazione, nel rispetto della progressività prevista dall’Allegato B del DPR 34/2000 (Figura 1); questo livello di imprese certificate è ormai largamente superiore a quello registrato, per lo stesso settore, negli altri paesi dell’Unione Europea. È stato ripetuto, per ciascuna realtà Figura 6 Rapporto fra certificazioni ISO 9000 e attestazioni SOA, regionale, il confronto fra il numero di analisi per regione imprese con attestazione SOA e il numero di imprese certificate (Figura 6); il risultato di questa analisi segnala eccellenze o carenze di alcune regioni non sempre correlabili con la valutazione corrente del livello tecnico e imprenditoriale delle imprese che operano nelle regioni stesse. 9.000 Imprese di costruzione 8.000 Imprese impiantiste 7.000 Numero certificazioni ISO 9000 Imprese di servizi (gestione calore) 6.000 Totale settore EA 28 5.000 DPR 34/2000 4.000 Merloni ter 3.000 2.000 Legge 10/1991 e DPR 412/1994 1.000 0 gen 1994 gen 1995 gen 1996 gen 1997 gen 1998 gen 1999 gen 2000 gen 2001 Data di riferimento 100% 90% 80% 70% 60% Media Italia 50% 40% 30% 20% Basilicata Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Sicilia Marche Abruzzo Piemonte Lombardia Puglia Calabria Toscana Emilia Romagna Liguria Campania Lazio Molise Veneto Umbria Sardegna 0% Friuli Venezia Giulia 10% 7 gen 2002 La certificazione dei sistemi qualità ha, oltre al legislatore e alle imprese, un ulteriore protagonista i cui comportamenti determinano in modo fondamentale la credibilità del sistema e il risultato complessivo: gli enti di certificazione. Il mercato della certificazione nel Settore EA 28 vede, come già segnalato, la concorrenza di 30 enti di certificazione con accreditamento Sincert; tali enti occupano quote individuali di mercato che vanno da un massimo del 19% a valori largamente inferiori all’1% (Figura 7). Un approfondimento dell’analisi ha mostrato che i 30 enti di certificazione hanno sviluppato competenze diversificate nei tre sottosettori merceologici (costruzioni, impianti e servizi) e che solo pochi enti (quattro) operano in modo significativo in tutti e tre i sottosettori. Nel sottosettore costruzioni, il più affollato, operano complessivamente 26 enti di certificazione; solo la metà di tali enti raggiunge una quota di mercato superiore al 2,5%, mentre i tre maggiori enti rappresentano da soli quasi il 50% del mercato (Figura 8). Molto interessante, sempre con riferimento alle costruzioni, è un’analisi del mercato in funzione della dimensione delle imprese; sono state quindi considerate separatamente le prime settanta imprese per fatturato 2000 della classifica della rivista Costruire, da sempre considerata un riferimento particolarmente autorevole. Il risultato evidenzia che il mercato delle grandi imprese di costruzione è presidiato da pochi enti di certificazione, evidentemente considerati specialisti del settore, e che tali enti non sono gli stessi che occupano le prime posizioni del mercato complessivo (Figura 9). All’andamento della crescita del numero delle imprese di costruzione certificate già esaminato in precedenza (Figura 5), può essere sovrapposto il parallelo andamento della crescita del numero di certificati rilasciati da ciascun ente (Figura 10); Figura 7 Quote di mercato dei diversi enti di certificazione, complessivo Settore EA 28 TUV Italia 2,1% PMI 2,4% CERTIQUALITY 2,8% CSI 2,8% ICMQ 3,0% Altri 16 enti 7,3% RINA 19,2% GASTEC 3,5% SGS ICS 3,5% DNV 16,2% ICIC 3,9% ICIM 5,9% IMQ 11,7% CERMET 7,6% BVQI Italia 8,2% Figura 8 Quote di mercato dei diversi enti di certificazione, Settore EA 28 sole imprese di costruzione ICIM 2,5% Altri 13 enti 6,8% TUV Italia 3,1% CSI 3,3% RINA 22,6% CERTIQUALITY 3,3% PMI 3,6% IMQ 4,2% SGS ICS 4,9% DNV 14,1% ICMQ 5,6% BVQI Italia 11,5% CERMET 7,3% ICIC 7,3% Figura 9 Quote di mercato dei diversi enti di certificazione, Settore EA 28 prime 70 imprese di costruzione ICIM 1,6% IMQ 1,6% LLOID'S 1,6% TUV Italia 3,2% CERMET 1,6% ICIC 28,6% RINA 9,5% ICMQ 9,5% BVQI 11,1% SGS ICS 17,5% DNV 14,3% 8 RINA 900 800 RINA DNV BVQI ICIC 700 600 Numero certificati anche in questo caso, ovviamente, si deve segnalare la eccezionale accelerazione degli ultimi due anni, con la considerazione aggiuntiva che, per ciascun ente, la diversa pendenza della curva negli anni 2000 e 2001 può essere considerata una misura indiretta ma attendibile della “aggressività commerciale” con la quale hanno affrontato il mercato. Figura 10 Andamento nel tempo dei diversi enti di certificazione, Settore EA 28 sole imprese di costruzione 500 CERMET ICMQ DNV SGS BVQI 400 ICIC CERMET ICMQ 300 200 SGS 100 0 31-dic-98 31-dic-99 30-dic-00 30-dic-01 Data di riferimento L’analisi già descritta per il sottosettore costruzioni è stata ripetuta per il sottosettore impianti (Figure 11 e 12) e per il sottosettore servizi (Figura 13), identificando per ciascun sottosettore quali enti occupano le posizioni più rilevanti nello specifico mercato della certificazione. Figura 11 Quote di mercato dei diversi enti di certificazione, Settore EA 28 sole imprese impiantiste Figura 12 Andamento nel tempo dei diversi enti di certificazione, Settore EA 28 sole imprese impiantiste Altri 21 enti 12,5% 800 SGS ICS 2,5% IMQ 24,3% IMQ 700 CSI 2,6% IMQ DNV RINA CERMET BVQI ICIM 600 Numero certificati CERTIQUALITY 2,7% ICIM 4,0% 500 DNV RINA 400 300 CERMET BVQI Italia 5,4% 200 CERMET 7,7% DNV 19,7% BVQI ICIM 100 0 31-dic-98 31-dic-99 30-dic-00 30-dic-01 Data di riferimento RINA 18,6% Figura 13 Quote di mercato dei diversi enti di certificazione, Settore EA 28 sole imprese servizi Figura 14 Distribuzione certificati per tipologia di norma, Settore EA 28 Imprese di costruzione 9001:2000 4,2% Imprese impiantiste 9001:94 9,2% 9001:2000 6,8% 9001:94 21,9% Altri 16 enti 10,0% QUASER 2,6% ICIM 27,9% BVQI Italia 2,7% RINA 5,5% 9002:94 71,3% 9002:94 86,6% CNIM 6,9% Imprese di servizi 9001:2000 3,0% Totale Settore EA 28 9001:94 10,0% 9001:2000 5,1% 9001:94 14,2% CERMET 9,3% GASTEC 22,1% DNV 13,1% 9002:94 87,0% 9002:94 80,7% 9 Una ulteriore analisi è stata riservata alla distribuzione dei certificati per tipologia di norma (Figura 14), con le seguenti evidenze: − la norma ISO 9002:1994 è largamente prevalente, soprattutto nel sottosettore costruzioni, dove raggiunge l’86,6% del totale; questo significa che la quasi totalità delle imprese di costruzioni non ha previsto la attività di progettazione all’interno del proprio sistema qualità − le certificazioni relative alla nuova norma ISO 9001:2000, che debbono sostituire entro dicembre 2003 tutte le certificazioni rilasciate con riferimento alle ISO 9000:1994, hanno a fatica raggiunto la soglia del 5% Considerazioni finali I dati esaminati ci dicono che, almeno dal punto di vista quantitativo, la Legge 109/94 sembra aver conseguito sostanzialmente due dei suoi obiettivi principali: − riduzione del numero delle imprese che operano sul mercato: il totale delle imprese qualificate è passato dalle oltre 40.000 con iscrizione ANC alle circa di 13.000 con attestazione SOA − maggior qualificazione delle imprese sul mercato: oltre il 53% delle imprese con attestazione SOA ha conseguito la certificazione ISO 9000 del proprio sistema qualità e tale percentuale è in fase di ulteriore crescita. Passando dai dati ai comportamenti effettivi del mercato, resta un ragionevole dubbio, la cui risoluzione in un senso o nell’altro può dare ragione ai favorevoli o ai contrari alla certificazione di qualità come requisito cogente per la qualificazione: Come conseguenza del DPR 34/2000 sono stati realizzati 7.000 sistemi qualità ragionevolmente efficaci o sono stati semplicemente distribuiti 7.000 bollini blu? La risposta, ovviamente, non è semplice e potrà venire, nel medio periodo, solo dai riscontri oggettivi delle Stazioni Appaltanti e degli utenti finali; al momento non può essere messo in dubbio che è stata svolta una gigantesca operazione di sensibilizzazione alla qualità, ma appare altrettanto ragionevole affermare che il settore delle costruzioni sta attraversando una fase critica, nella quale il risultato finale dell’intera operazione “qualità” non è ancora definitivamente acquisito. Perché la legge quadro sui lavori pubblici non diventi una occasione perduta, è necessaria una maggiore sinergia fra tutti coloro che con la loro azione od omissione determinano gli effettivi comportamenti del sistema: Imprese, Progettisti, Stazioni appaltanti, Direttori Lavori, Enti di certificazione accreditati, Sincert, Legislatore, Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Gli enti direttamente coinvolti nel ciclo di vita del singolo progetto (Imprese, Progettisti, Stazioni Appaltanti, Direttori Lavori) debbono maturare la consapevolezza che la qualità è un fattore sinergico di collaborazione, e non (e comunque non solo) un obbligo dell’impresa; se i diversi operatori non saranno, tutti, capaci di interpretare in qualità il loro ruolo non potrà svilupparsi una vera cultura della qualità nel settore delle costruzioni. Gli enti direttamente coinvolti nel mondo della certificazione (Enti accreditati, Sincert) debbono avere consapevolezza che, all’interno di un sistema ormai cogente, l’omogeneità dei criteri effettivamente adottati per il rilascio/mantenimento delle certificazioni ISO 9000 (omogeneità fra enti diversi e su tutto il territorio nazionale) è ormai indispensabile per la tutela della concorrenza. A questi enti compete anche garantire un ordinato passaggio dalle norme ISO 9000:94 alla nuova ISO 9001:2000. 10 Un affiancamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti all’azione di controllo del Sincert potrebbe essere un significativo elemento di garanzia e di successo. Gli enti preposti alla determinazione delle regole (Ministero Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e, soprattutto, il Legislatore) debbono facilitare il compito di tutti gli altri, dando maggiore certezza e stabilità alle regole: un transitorio continuo è il più gradito alibi per chi non intende effettivamente porre mano ai cambiamenti necessari. 11