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AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sussidi per la Formazione realizzato a cura di: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte C.so Vinzaglio 8 - Torino www.agenziaentrate.it/dre/piemonte e-mail: [email protected] Le SOCIETA di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO di LUCRO Aspetti giuridici e tributari ASC - Associazioni Sportive Confindustria Via Legnano, 27 - Torino www.asctorino.it e-mail: [email protected] Sussidi per la Formazione S iamo lieti di offrire al pubblico dei sodalizi sportivi, in occasione del convegno LO SPORT DIVERSAMENTE ABILE DI FRONTE AL FISCO, organizzato con lOrdine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, in concomitanza della decima edizione di Ability Tecn Help, questo sussidio formativo, frutto della collaborazione tra la Direzione Regionale del Piemonte dellAgenzia delle Entrate e ASC - Associazioni Sportive Confindustria del Piemonte. La pubblicazione è stata realizzata in occasione di un seminario, coordinato dallUfficio Formazione della Direzione Regionale, che si è svolto nel mese di ottobre 2004 a favore di una Federazione di associazioni sportive a seguito di convenzione. I funzionari dellAgenzia Dott. Francesco Napolitano e Dott. Francesco Scarcella hanno curato, nella loro qualità di relatori al seminario, la redazione del sussidio. Giorgio Pirani Direttore Regionale del Piemonte dellAgenzia delle Entrate Fabio Massimo Grimaldi Presidente ASC Piemonte Edizione novembre 2004 Questa pubblicazione può essere riprodotta liberamente, a condizione che vengano citate la fonte, gli autori e la data di aggiornamento e che venga distribuita gratuitamente. Non è consentita la riproduzione parziale. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Introduzione La costituzione degli enti sportivi dilettantistici Le principali agevolazioni fiscali del settore imposte dirette 1) La determinazione del reddito 2) Indennità di trasferta, rimborsi, premi e compensi 3) Compensi agli amministratori 4) La de-commercializzazione delle attività 5) La raccolta occasionale di fondi 6) Proventi da attività commerciale connessa a scopi istituzionali 7) Il superamento dei limiti 8) Esonero dallapplicazione della ritenuta del 4% sui contributi del Coni 9) Detraibilità delle erogazioni a favore delle Associazioni e società sportive dilettantistiche I regimi contabili I regimi di detrazione Iva Il regime Iva delle attività di intrattenimento e di spettacolo. La certificazione dei corrispettivi. La pubblicità e il contratto di sponsorizzazione sportiva Gli adempimenti dellente quale sostituto dimposta Per saperne di più pag. 5 7 11 13 15 17 19 21 22 23 23 24 25 29 33 39 41 43 Aspetti giuridici e tributari INDICE 3 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO INTRODUZIONE Le tematiche attinenti al mondo del NON PROFIT (dal latino proficere, che significa avvantaggiare) stanno acquisendo spazi e rilevanza sempre maggiori sia a livello istituzionale sia nelle esperienze dei singoli. Con il termine NON PROFIT ed i suoi equivalenti TERZO SETTORE e ENTI NON LUCRATIVI - ci si riferisce a quel vasto insieme di aggregazioni di persone e risorse che non si ripromettono scopi di lucro, bensì il perseguimento di obiettivi e il soddisfacimento di esigenze di natura solidaristica, ideale, culturale e sportiva. Nel recente passato molte attività di utilità sociale venivano gestite direttamente dal sistema pubblico, ma il progressivo snellimento del medesimo ha reso possibile talora necessario un sempre maggiore impegno di organizzazioni SENZA SCOPO DI LUCRO di carattere privatistico. Nel più grande alveo degli enti non commerciali, quello degli enti di tipo associativo è certamente il più diffuso, vista la relativa semplicità di costituzione o formazione. Tra questi ultimi, lassociazionismo sportivo dilettantistico occupa un posto di rilievo, considerata la notevole diffusione territoriale e lelevato impatto sociale. Dopo un lungo periodo di tranquillità normativa, il mondo dello sport è stato interessato da 242/1999 ( decreto Melandri). Da un punto di vista strettamente tributario, dopo la legge n. 398 del 1991, il contributo più rilevante è stato apportato dal D. Lgs. n. 460/1997 che ha ridisegnato lintera regolamentazione degli enti non commerciali e delle ONLUS, modificando la previgente disciplina in tema di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto. Con lart. 6, c. 11 e lart. 25 della legge n. 133/1999, il legislatore si è nuovamente pronunciato su importanti questioni della vita tributaria dei sodalizi sportivi dilettantistici, mentre lart. 90 della L. n. 289/2002 (come modificato dallart. 4 della L. n. 128/2004) e lart. 7 della L. n. 136/ 2004 rappresentano gli ultimi interventi legislativi, in ordine di tempo. Aspetti giuridici e tributari una serie di provvedimenti legislativi che ne hanno profondamente modificato i lineamenti, sia in termini di struttura che di organizzazione. La stessa legge istitutiva del CONI (L. 16/2/1942, n. 16) è stata abrogata e sostituita dal D. Lgs. 5 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Con la nuova disciplina sono state concesse, ai soggetti interessati, maggiori agevolazioni tributarie, che si possono così riassumere: - previsione espressa dellulteriore forma giuridica delle società di capitali, senza scopo di lucro; - estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla L. 398/1991 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche; - inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale; - elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla L. 398/1991; - ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 67 e 69 del TUIR, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti; - esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui allart. 67, comma 1, lett. m) del TUIR; - facoltà di non applicare la ritenuta dacconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche; Aspetti giuridici e tributari - regime agevolativo per le spese di pubblicità; - modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 6 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI Le norme attualmente vigenti prevedono che qualsiasi soggetto abbia intenzione di svolgere attività sportiva dilettantistica in forma associata possa costituire: a) unassociazione sportiva senza personalità giuridica (art. 36 codice civile); b) unassociazione con personalità giuridica di diritto privato (Dpr n. 361/2000); c) una società sportiva di capitali o cooperativa, purché non vi sia lo scopo di lucro. Accanto a norme del codice civile che consentono a chiunque di associarsi e dotarsi di uno statuto, esistono altre norme che vincolano ed obbligano taluni enti a dotarsi di atti formali, senza i quali non otterrebbero le agevolazioni previste. Una di queste norme è larticolo 90 della legge n. 289/2002, riformulato in parte dalla legge n. 128/2004, che ha convertito il D.L. n. 72/2004, e che regolamenta in maniera compiuta gli enti sportivi dilettantistici, apportando disposizioni che riguardano il contenuto degli statuti. Innanzitutto, la nuova versione del comma 17 dellart. 90 prevede, ora testualmente, la possibilità di costituire anche società cooperative. Inoltre, di fondamentale importanza, è la norma, sempre contenuta nel comma 17, che sancisce lobbligo di indicare nella denominazione sociale dellente la finalità sportiva dilettantistica. Il predetto obbligo doveva già essere osservato da tutti gli enti sportivi esistenti alla data del 1^ gennaio 2003, in maniera tale da continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa del settore. A questo punto si tratterà di verificare se gli enti esistenti alla data suddetta possedevano o meno i requisiti previsti dal comma 18. In caso affermativo, come previsto dal comma 18-ter, dalla data di entrata in vigore della legge n. 128/2004 (23 maggio 2004), dovranno provvedere alla semplice integrazione della denominazione sociale attraverso lassemblea dei soci (la norma non precisa se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria); viceversa, in assenza anche Al momento, non è prevista né sanzione né alcun termine entro cui ladeguamento dovrà essere effettuato. Peraltro, la sanzione indiretta è limpossibilità di applicare il regime fiscale agevolato. ESEMPIO Vecchia denominazione Nuova denominazione Polisportiva Turineisa Polisportiva Turineisa Associazione Sportiva Dilettantistica Aspetti giuridici e tributari di alcuni dei requisiti previsti, sarà di competenza di unassemblea straordinaria provvedere alle opportune modifiche statutarie necessarie al mantenimento dello status agevolativo. 7 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Il nuovo comma 18 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano costituite per atto scritto, con indicazione della sede legale. Si tratta, naturalmente, delle nuove costituzioni. Le norme civili e fiscali prevedono che la costituzione delle società sportive di capitali senza scopo di lucro e le società cooperative avvenga con atto pubblico. Lo stesso varrà per le associazioni che vorranno dotarsi di personalità giuridica ai sensi del Dpr n. 361/2000 (il riconoscimento si ottiene con liscrizione nel registro delle persone giuridiche presso lUfficio Territoriale di Governo, soltanto previa costituzione per atto pubblico). Per gli altri tipi di associazione restano valide le forme della scrittura privata autenticata o registrata presso il competente Ufficio delle Entrate. Per quanto concerne loggetto sociale, esso deve riguardare obbligatoriamente lorganizzazione di attività sportiva dilettantistica, comprendendo leventuale attività didattica. In particolare, per le società di capitali sportive e le società cooperative il nuovo art. 2463 del codice civile richiede la specifica indicazione dellattività svolta (non, quindi, in senso generico) e dispone lindicazione analitica anche delle attività economiche che la società sportiva si propone di svolgere. Per gli enti di tipo associativo la rappresentanza legale ricade sul presidente, sia quella di tipo sostanziale che processuale; per le società di capitali potrebbe essere necessario specificare dettagliatamente le regole relative al potere di amministrazione e di rappresentanza. Infatti, con la riforma del diritto societario, dal 1^ gennaio 2004, nelle società a responsabilità limitata è consentito di regolare lamministrazione con modalità diverse, potendoci essere più amministratori, i quali potranno agire in maniera disgiunta o congiunta. Pertanto, si rende necessario individuare puntualmente colui il quale detiene la citata rappresentanza, oltre alle modalità delle decisioni dellorgano amministrativo stesso, prevedendo, ad esempio, adozioni di decisioni mediante consultazione scritta. Aspetti giuridici e tributari Lo statuto deve contenere, inoltre, la previsione dellassenza dello scopo di lucro ed il divieto 8 assoluto della distribuzione di utili tra gli associati, anche in forme indirette. La nuova formulazione del comma 18 non prevede più il divieto di erogazione del compenso agli amministratori. E necessario, al riguardo, adottare una specifica delibera. Viene riconfermato, nella nuova stesura dellart. 90 Legge 289/2002, il principio di democrazia interna, estendendolo al principio di uguaglianza dei diritti degli associati, con previsione espressa dellelettività delle cariche sociali. Quanto detto vale a proposito delle associazioni e delle cooperative (cfr. art. 2588 codice civile, che prevede un solo voto per socio), in quanto per le Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO società di capitali valgono esclusivamente le norme del codice civile. Rinnovata risulta anche la norma che riguarda la redazione dei rendiconti economico-finanziari: tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche se non tenute ai fini fiscali, hanno lobbligo di redigere il predetto documento e prevedere negli statuti le modalità di approvazione dello stesso, nonché i modi di scioglimento dellente e la relativa devoluzione del patrimonio ai fini sportivi. Nella legge di conversione vengono soppresse le norme (precedenti commi 20, 21, 22) che riguardavano listituzione del registro presso il CONI. Ad esso era subordinato laccesso ai contributi pubblici. Anche il precedente obbligo di conformare gli statuti ed i regolamenti alle direttive del CONI, nonché a quelli delle relative federazioni nazionali, è stato abrogato. Di fatto, però, poiché il CONI resta lunico ente che può certificare leffettivo svolgimento dellattività sportiva da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, rimane la necessità che quanto sopra detto a proposito di statuti e regolamenti venga rispettato. Viene inoltre previsto che il CONI, annualmente, trasmetta allAgenzia delle Entrate lelenco delle società ed associazioni sportive riconosciute. Tale norma, introdotta dal D.L. n. 136 del 28 maggio 2004 (conv. con legge 186/2004), consente di evitare che agevolazioni fiscali per il settore possano essere riconosciute a soggetti che soltanto nominalmente svolgono attività sportiva. In merito al divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre realtà sportive dilettantistiche, il nuovo comma 18-bis estende il divieto rispetto allintera federazione sporti- Aspetti giuridici e tributari va o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, nonché rispetto ad associazioni della stessa disciplina sportiva se riconosciute da Enti di promozione sportiva, in tal modo impedendo la possibilità di controllo di più società o associazioni. 9 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DEL SETTORE IMPOSTE DIRETTE Il riconoscimento delleffettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte del CONI, nonché laffiliazione a Federazioni nazionali o Enti di promozione sportiva, è condizione indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali. La norma-base che disciplina il ventaglio delle maggiori agevolazioni per il mondo sportivo dilettantistico è contenuta nella legge 16.12.1991, n. 398. Con essa sono state introdotte rilevanti semplificazioni nella determinazione del reddito e nella tenuta delle scritture contabili. Schematicamente, le linee essenziali che regolano le agevolazioni fiscali del settore riguardano: 1) la definizione di un limite annuo di proventi commerciali entro cui si può godere delle agevolazioni; 2) lindividuazione di un apposito coefficiente per determinare forfetariamente il reddito imponibile; 3) la semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità ed alle dichiarazioni. Altra norma che è intervenuta a modificare il quadro normativo è lart. 25 della legge n. 133/99, recante disposizioni, tra laltro, circa limponibilità dei redditi degli sportivi dilettanti, la raccolta pubblica di fondi e le liberalità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Poiché le associazioni sportive dilettantistiche sono, prima di tutto, enti non commerciali, il loro reddito complessivo è determinato dalla sommatoria di tutti i redditi posseduti: fondiari, di capitale, diversi, dimpresa (art. 143 del nuovo Tuir), ciascuno determinato secondo le regole di ogni singola categoria (art. 144), a differenza del reddito dimpresa che, in presenza di alcuni requisiti, si determina secondo criteri forfetari (v. infra). 3 le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e società cooperative; 3 le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali; 3 le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute né dal Coni né dalle Federazioni, purché riconosciuti dagli Enti di promozione sportiva. Da un punto di vista oggettivo, laccesso alla legge n. 398/91 è subordinato a: 1) esercizio di opzione; 2) sussistenza di un limite di proventi derivanti da attività commerciali. Aspetti giuridici e tributari Per poter usufruire delle agevolazioni contenute nella legge 398/91 è necessario possedere requisiti soggettivi ed oggettivi. I soggetti che possono fruire delle disposizioni recate dalla legge medesima sono: 11 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Lopzione, vincolante per un quinquennio, si esercita mediante linvio di una lettera raccomandata al competente Ufficio delle Entrate ed allUfficio SIAE, prima dellinizio dellanno solare per cui viene richiesta, nonché nella dichiarazione modello Unico relativa allanno interessato dalla scelta, barrando lapposita casella nel quadro VO relativo alle opzioni, con effetto dallinizio del periodo dimposta (cfr. Cir. N. 209/E del 1998). Esempio Se nel 2003 è stato comunicato che dal 1^ gennaio 2004 lassociazione XYZ si avvarrà delle disposizioni della legge 398/91, il modello Unico interessato sarà quello presentato nel 2005 per lanno dimposta 2004. Terminato il predetto vincolo temporale, lopzione continua con una durata annuale. E ammessa la revoca, sia per iscritto che per comportamento concludente, ossia per abbandono dopo i cinque anni, di fatto, del regime agevolato e ripristino del normale regime degli enti non commerciali. Per quanto concerne il limite massimo dei proventi commerciali, entro cui è applicabile il regime agevolativo, lart. 90, comma 2, della legge 289/2002 lo ha elevato a 250.000,00. Per il calcolo del suddetto limite si fa riferimento a: a) ricavi di cui allart. 85, nuovo TUIR (già art. 53 precedente versione); b) sopravvenienze attive ex art. 88, nuovo TUIR (già art. 55); c) contributi erogati da pubbliche amministrazioni per lesercizio dellattività commerciale. I proventi che costituiscono il plafond dimensionale devono essere individuati in base al principio di cassa. Il superamento, nel corso dellanno, del limite di 250.000,00 fa decadere la possibilità di determinare il reddito dimpresa in maniera forfetaria. Aspetti giuridici e tributari La decadenza non opera su tutto limporto: fino a 250.000,00 il reddito sarà determinato forfetariamente, per il resto si utilizzerà il metodo ordinario o quello semplificato degli enti non commerciali, di cui si dirà oltre. 12 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Come chiarito dallAmministrazione Finanziaria nella Circolare n. 151/E del 1992, qualora i presupposti vengano a mancare nel corso dellanno, lapplicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dallinizio del mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti della legge n. 398/91. Inoltre, per lanno successivo non potrà più applicarsi la disciplina di favore. 1) Determinazione del reddito Il presupposto impositivo, ossia lobbligo di pagare le imposte, per gli enti non commerciali, sorge dal possesso di uno o più redditi che la legge individua come fiscalmente rilevanti. La disciplina normativa relativa alle imposte dirette è regolata dagli articoli da 143 a 148 del nuovo TUIR. Con i predetti articoli si dispone che il reddito complessivo imponibile degli enti non commerciali è composto da: a) redditi fondiari (terreni e fabbricati); b) c) d) redditi di capitale; redditi dimpresa; redditi diversi. REDDITI FONDIARI REDDITI di CAPITALE REDDITI dIMPRESA REDDITI DIVERSI REDDITO COMPLESSIVO DELLENTE NON COMMERCIALE Come innanzi accennato, le associazioni sportive dilettantistiche fanno parte della categoria degli enti di tipo associativo, destinatari di un particolare regime tributario agevolativo. In linea di principio, tali enti sono assoggettati alla disciplina generale degli enti non commerciali ma, per le attività rese allinterno della vita associativa, fruiscono di un trattamento agevolato, previsto dallart. 148 Tuir (norma speciale che disciplina gli enti di tipo associativo). Se oltre allattività istituzionale viene svolta anche attività commerciale, lart. 144 del TUIR obbliga lente alla tenuta di una contabilità separata, nellintento di rendere più trasparente la conta- Aspetti giuridici e tributari I suddetti redditi sono imponibili ovunque siano stati prodotti e qualunque ne sia la destinazione. bilità generale. 13 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Ai sensi dellart. 145 TUIR, gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, che non hanno optato per lapplicazione della legge 398/91 (come meglio specificato in seguito), determinano il reddito dimpresa in maniera forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nellesercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività, per scaglioni (cfr. Cir. 124/E del 1998), a seconda dellappartenenza ad attività di prestazione di servizi o altro. In particolare: a) per le attività di prestazioni di servizi: - fino a 15.493,71 si applica il 15%; - da 15.493,71 a 309.874,14 si applica il 25%; b) per le altre attività (es. cessioni di beni): - fino a 25.822,84 si applica il 10%;da 25.822,84 a 516.456,14 si applica il 15%. Nelle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge speciale n. 398/91, il reddito dimpresa è determinato ugualmente in maniera forfetaria attraverso lapplicazione, ai proventi di natura commerciale (sia per prestazioni di servizi che per cessioni di beni), di un coefficiente di redditività più basso dei precedenti, attualmente pari al 3%. La percentuale di redditività deve essere applicata secondo i seguenti principi (C.M. 1/11/151 del 1992) : 1) i componenti di reddito si assumono secondo il principio di cassa; 2) il valore su cui applicarla è composto dai ricavi e sopravvenienze ex artt. 85 e 88 nuovo Tuir; 3) sono escluse le plusvalenze poiché concorrono separatamente alla formazione del reddito; Aspetti giuridici e tributari 4) sono esclusi i corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, percepiti a fronte di servizi non ricompresi nellart. 2195 c.c. e che sono stati prestati in conformità alle finalità istituzionali dellente; ciò in quanto lart. 143, c.1, secondo periodo, Tuir, afferma la non 14 commercialità assoluta di tali corrispettivi; 5) è esclusa dal plafond anche lindennità per la preparazione o promozione degli atleti, prevista dallart. 6 della legge n. 91/81 (non concorre neanche alla formazione del reddito complessivo, ex art. 3, legge n. 398/91). A partire dallanno dimposta 2003, lart. 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro la possibilità di determinare il reddito dimpresa in maniera forfetaria secondo il regime della legge 398/91. Lapplicazione è consentita se i ricavi, nel periodo dimposta precedente, non hanno superato la soglia di 250.000,00 . Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Per tale motivo nel quadro RF della dichiarazione dei redditi modello Unico 2004- Società di Capitali sono stati inseriti i righi RF65, RF66 e RF67, appositamente dedicati al reddito delle società sportive dilettantistiche. Ai fini IRAP, nel caso si effettui attività commerciale, il valore della produzione (ossia la base imponibile) si determina aggiungendo al reddito dimpresa le seguenti voci: a) retribuzioni dovute al personale dipendente; b) compensi erogati a Co.Co.Co.; c) compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; d) interessi passivi. Lapplicazione facoltativa di tale metodo è disposta, in particolare, per quegli enti che determinano il loro reddito in modo forfetario (cfr. Cir. N. 141/E del 1998, par. 3.6.1). A partire dall1.1.2003, i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non concorrono più alla formazione della base imponibile IRAP. Se viene svolta soltanto attività istituzionale, il valore della produzione ai fini IRAP è dato dalla somma di: a) retribuzioni al personale dipendente; b) redditi assimilati a quello di lavoro dipendente; c) compensi ai Co.Co.Co.; d) compensi a lavoratori autonomi occasionali. Ai sensi dellart. 67, comma 1, lett. m) del nuovo TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nellesercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro soggetto che svolga attività di carattere sportivo dilettantistico, purché affiliati o riconosciuti dagli organismi citati e senza scopo di lucro, costituiscono redditi diversi. Costituiscono redditi diversi anche i compensi spettanti alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90 legge n. 289/2002). Il successivo art. 69 prevede che tali compensi, sino alla soglia di 7.500,00, non siano imponibili, restando pertanto estranei alla concorrenza al reddito imponibile del soggetto percettore. Aspetti giuridici e tributari 2) Indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi 15 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Restano, inoltre, escluse da tassazione le somme erogate a titolo di rimborso di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale. La Risoluzione dellAgenzia delle Entrate n. 34/E del 26.3.2001, chiarendo il concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individua in coloro che erogano prestazioni funzionali alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica i soggetti percettori dei compensi. Si tratta, quindi, di atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali e dirigenti dellassociazione, che, di fatto, ne consentono il regolare svolgimento. Sulle somme erogate che superano la predetta soglia di 7.500,00, le società e gli enti sono tenuti ad operare una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito IRPEF (attualmente 23%), così come previsto dallart. 25, legge 133/99: - a titolo dimposta, nel caso in cui il compenso non sia superiore a 20.658,28 (al netto di 7.500,00); - a titolo dacconto, per la parte imponibile che superi il suddetto importo. A tale ritenuta vanno aggiunte laddizionale regionale e comunale. I percettori di somme fino a 7.500,00 hanno lobbligo di dichiarare allente erogante, tramite autocertificazione, lammontare di ulteriori somme percepite da altri enti sportivi, al fine di determinare il limite oltre il quale applicare leventuale ritenuta. Restano esclusi dal limite dei 7.500,00 i rimborsi documentati relativi a trasporto, vitto e alloggio per trasferte fuori del territorio comunale. Aspetti giuridici e tributari Linquadramento dei compensi per lattività sportiva dilettantistica nellambito dei redditi diversi ha imposto importanti conseguenze di tipo extra-tributario, ossia di tipo previdenziale ed assicurativo. LINPS, con circolare n. 42/2003, ha reso noto che i redditi derivanti da rapporti di Co.Co.Co. di tipo amministrativo-gestionale (non occasionale e non professionale svolti a favore di enti sportivi dilettantistici), non sono soggetti alla contribuzione. Anche lINAIL (nota AD/126/03) ha precisato che non è più previsto lobbligo assicurativo sugli infortuni sul lavoro per i soggetti di cui sopra. 16 Ammontare del reddito Imponibilità Ritenuta Irpef Norma fino a 7.500,00 NO - Art. 69 TUIR da 7.500,01 a 28.158,28 SI 23% a titolo dimposta Art. 25, c. 1, L. 133/99 oltre 28.158,29 SI 23% a titolo dacconto Art. 25, c. 1, L. 133/99 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO 3) Compensi agli amministratori La nuova formulazione del comma 18 dellart. 90 della legge 289/2002 prevede la possibilità di corrispondere compensi agli amministratori. Lattività di amministratore rientra tra i cosiddetti rapporti tipici di collaborazione coordinata e continuativa ed i compensi percepiti dagli stessi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che non siano svolti da soggetti liberi professionisti per i quali lamministrazione sia unattività tipica del loro lavoro autonomo (ad es. ragionieri, dottori commercialisti). Per tali tipi di reddito, lente erogante deve effettuare una ritenuta dacconto sul compenso corrisposto, ipotizzando un pagamento mensile, come per un lavoratore dipendente. A fine anno sarà effettuato il conguaglio fiscale. Le somme erogate per trasferte, dove per trasferta si intende lallontanamento per espletamento del mandato dalla sede naturale di esercizio del mandato stesso (cfr. C.M. 26.1.2001, n. 7/E, § 5.3), sono escluse da tassazione; la norma successiva (art. 51 Tuir) individua, quindi, tre diverse modalità di effettuazione dei rimborsi, che danno origine a tre diverse tipologie di esclusione da tassazione. a) Rimborso forfetario Questa tipologia di rimborso prescinde da qualsiasi documentazione giustificativa di spesa, riconoscendo la corresponsione di unindennità forfetaria di trasferta che risulta imponibile solo: - oltre 46,48/giornalieri per trasferte in Italia; - oltre 77,47/giornalieri per trasferte allestero. In ambedue i casi, il rimborso di viaggio e trasporto è ininfluente, indipendentemente dallammontare. Nel caso in cui si usufruisca gratuitamente di alloggio o vitto, i predetti limiti sono ridotti di 1/3. Se si usufruisce sia di alloggio che di vitto gratuiti, la riduzione è di 2/3. In questo caso è completamente escluso da tassazione qualsiasi rimborso di spesa relativa a vitto, alloggio, viaggio e trasporto debitamente documentata. A tal proposito lamministratore compilerà una distinta delle spese sostenute, allegando tutti i giustificativi di spesa. c) Rimborso misto Se vengono erogate sia lindennità di trasferta che il rimborso a piè di lista, si rientra nella previsione di cui alla lettera a): in tal caso la parte non imponibile dellindennità di trasferta è ridotta di 1/3 se viene fornito vitto o alloggio, di 2/3 se si fruisce sia di vitto che di alloggio gratuiti. Aspetti giuridici e tributari b) Rimborso analitico 17 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Tipologia rimborso Esclusione da tassazione Rimborso forfetario Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al netto delle spese di viaggio, fino a 46,48 (Italia) ed 77,47 (estero) Rimborso analitico - Per intero: spese di viaggio, vitto, alloggio, purché idoneamente documentate - Altre spese, anche non documentate ma analiticamente attestate, fino a 15,49 (Italia) o 25,82 (estero) 1/3 - Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al netto di spese di viaggio, fino a 30,98 (Italia) o 51,64 (estero), con fornitura gratuita di vitto o alloggio - Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al netto di spese di viaggio, fino a 15,49 (Italia) o 25,82 (estero), con fornitura gratuita di vitto e alloggio Rimborso misto 2/3 ATTENZIONE I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a favore delle associazioni sportive dilettantistiche non rientrano nella nuova normativa dei lavori a progetto, previsti dalla c.d. legge Biagi (L. 276/2003, art. 61, comma 3). Aspetti giuridici e tributari Precisazioni 18 - Nel caso in cui si utilizzi lautomezzo privato, lindennità chilometrica riconosciuta non genera reddito imponibile se rimane contenuta nel limite del costo previsto dalle tabelle ACI. Viceversa, la parte eccedente costituirà reddito imponibile. - Se la trasferta avviene fuori dalla sede naturale di lavoro ma nel territorio comunale, viene meno lesclusione da tassazione: in tal caso si è in presenza di reddito imponibile. Lunico rimborso esente è quello relativo alle spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici (autobus, tram, taxi). - I rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono sempre imponibili. In tal caso non si tratta mai di trasferte, neanche se labitazione è situata fuori del territorio comunale. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO 4) De-commercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali Ai sensi dellart. 148 Tuir: 1) lattività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali non è mai considerata commerciale; 2) le somme versate a titolo di quota associativa o contributo periodico associativo non concorrono a formare il reddito dellente. Come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 124/E del 1998, è necessario che non sussista una specifica corrispettività tra la quota pagata e lattività resa dallente. Pertanto, si è in presenza di de-commercializzazione dellattività svolta ogni qualvolta lente attinge risorse dal monte-quote associative, versate al momento della prima iscrizione o del rinnovo annuale. In tal modo, poiché si ha un anticipo temporale rispetto alla fruizione della prestazione da parte del socio, le quote devono essere detassate in quanto non possono costituire il corrispettivo anticipato, bensì sono corrisposte al fine di consentire la copertura delle spese di funzionamento dellente. Viceversa, al successivo comma 2, si afferma che è commerciale lattività resa dallente nei confronti degli associati a fronte di corrispettivi specifici. La specificità dei corrispettivi si riferisce alla fruizione di ulteriori e maggiori prestazioni, che vanno oltre le previsioni statutarie. Per le associazioni sportive dilettantistiche si sottolinea limportanza del riconoscimento da parte del CONI: soltanto con esso è possibile godere delle agevolazioni fiscali previste. Infatti, il comma 3 dellart. 148, in deroga a quanto sopra ed ampliando il concetto di decommercializzazione, introduce una particolare agevolazione per gli enti di tipo associativo in esso elencati, comprese le associazioni sportive dilettantistiche (che siano Lagevolazione in questione consiste, ancora una volta, nella de-commercializzazione delle prestazioni svolte anche verso pagamento di corrispettivi specifici, purché in conformità allo statuto ed in attuazione dei fini istituzionali. Le cessioni o prestazioni devono essere interne, considerando come tali non solo quelle rese a favore degli associati ma anche quelle esterne rese a favore di altre associazioni, svolgenti la stessa attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, ovvero dei soci di queste ultime. Inoltre, la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata commerciale se, prevalentemente, vengono cedute agli associati. Essa costituisce unaltra deroga al generale principio per il quale qualunque attività resa allesterno è di tipo commerciale. Aspetti giuridici e tributari riconosciute come tali). 19 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Indipendentemente dal fatto che siano poste in essere dagli enti associativi privilegiati di cui sopra, sono considerate oggettivamente commerciali, non permettendo prove contrarie le seguenti attività: - cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; - erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore; - gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; - gestione di spacci aziendali e di mense; - somministrazione di pasti; - prestazioni di trasporto e di deposito; - organizzazione di viaggi e di soggiorni turistici; - prestazioni alberghiere, di alloggio; - prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; - pubblicità commerciale; - telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. La de-commercializzazione si applica a condizione che lente sportivo abbia statuto e/o atto costitutivo redatti nella forma dellatto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata al competente Ufficio delle Entrate. Inoltre, le clausole debbono contenere (art. 148, c. 8, Tuir): a) il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta; b) lobbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe; c) la disciplina del rapporto associativo (democraticità, effettività della partecipazione, elettività, eccetera); d) lobbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico-finanziario annuale; e) la disciplina degli organi associativi (amministratori, assemblee, unicità del voto, eccetera); f) lintrasmissibilità della quota, ad eccezione della causa di morte, e non rivalutabilità della stessa. Aspetti giuridici e tributari Lobbligo del rendiconto è riferito sia allattività istituzionale che a quella commerciale, senza tenere conto del tipo di regime contabile adottato. 20 Il rendiconto in questione è diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dallart. 20 Dpr 600/73: questultimo riguarda la raccolta pubblica di fondi. Ai sensi dellart. 149, ultimo comma, Tuir, le associazioni sportive dilettantistiche non possono mai perdere la qualifica di ente non commerciale anche se svolgono, per la maggior parte del periodo dimposta, attività commerciale, godendo, quindi, di una sorta di immunità. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO 5) Raccolta occasionale di fondi Le raccolte di fondi che soddisfino determinati requisiti godono di un particolare regime di agevolazione. Secondo quanto disposto dallart. 143 Tuir, non sono imponibili i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore ( ), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. La raccolta in questione è quella realizzata attraverso lacquisizione di denaro di terzi, durante determinati eventi. Perché si renda applicabile lagevolazione, occorrono i seguenti requisiti: a) concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione purché pubbliche (occorre, cioè, un motivo che solleciti le persone affinché queste sovvenzionino lente. Ciò serve per distinguere la raccolta fondi dalla semplice liberalità, effettuata in maniera spontanea e che non genera alcun obbligo fiscale); b) gli eventi dovranno essere occasionali e sarà possibile offrire beni di valore modesto (ad esempio il pallone firmato dagli atleti) per favorire il reperimento di fondi. In particolare, le associazioni che optano per lapplicazione della legge n. 398/91, a differenza dei normali enti non commerciali, subiscono due limiti precisi (art. 25, c. 2, legge 133/99): 1) numero di eventi non superiore a due per anno dimposta; 2) limite massimo di fondi raccolti non superiore a 51.645,69. Di ogni raccolta fondi deve essere redatto un apposito rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (art. 20, comma 2, Dpr 600/73). Il rendiconto, accompa- Riguardo agli adempimenti del caso, non sono previste formalità particolari circa la tenuta del rendiconto: è possibile allegarlo al bilancio, nel libro assemblee o tenere un registro dei rendiconti. Esso non deve essere trasmesso allAmministrazione Finanziaria e deve essere redatto a prescindere da altri obblighi, quali, ad esempio, il rendiconto annuale dellassociazione. Aspetti giuridici e tributari gnato da una relazione illustrativa, dovrà mostrare in maniera trasparente e chiara le entrate e le spese di ogni manifestazione connessa a ricorrenza, celebrazione o campagna di sensibilizzazione. 21 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO 6) Proventi da attività commerciale connessa a scopi istituzionali Altro provento non imponibile ai fini delle imposte dirette, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91, è quello derivante da attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, purché effettuata non più di due volte nel periodo dimposta ed entro limporto limitato di 51.645,69 (art. 25, c. 2, legge 133/99). La connessione comporta che lattività in questione debba essere strutturalmente funzionale ad una manifestazione sportiva e resa in concomitanza con la stessa. Saranno, pertanto, imponibili quei proventi che derivano da attività commerciali effettuate abitualmente nei confronti di soggetti non soci o che, chiunque sia il fruitore, siano tra quelle oggettivamente commerciali (art. 148, comma 4). Un esempio chiarirà meglio il concetto: Lassociazione sportiva dilettantistica XYZ vende occasionalmente e saltuariamente attrezzature sportive a soggetti che non sono soci. Il fine di questa vendita è quello di indurre negli acquirenti il desiderio di praticare quella disciplina sportiva per la quale lassociazione è costituita. Questa attività rientra tra quelle oggettivamente commerciali (cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, art. 148, c. 4,Tuir). Tuttavia, nel caso in cui venisse effettuata per non più di due volte lanno e nel limite di 51.645,69, rientrerebbe nella previsione dellart. 25, c. 2, L.133/99, generando proventi non imponibili. Saranno, pertanto, non imponibili i proventi che derivano da attività: a) occasionali, anche se oggettivamente commerciali, come nellesempio riportato; Aspetti giuridici e tributari b) commerciali occasionali rese nei confronti di terzi non soci. 22 Infatti, nel primo caso è irrilevante la figura del fruitore: quel che conta è loccasionalità; nel secondo caso, per il fatto che lattività è esercitata verso lesterno, cioè nei confronti di non soci, è irrilevante il fatto che questa debba essere o meno considerata oggettivamente commerciale. Alcuni esempi di attività che soddisfino le condizioni delle norme sopra citate per lirrilevanza ai fini delle imposte dirette sono contenuti nella Circolare n. 43/2000 (somministrazione di alimenti e bevande, cene sociali, vendita di materiali sportivi, vendita di gadgets pubblicitari). Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO 7) Superamento dei limiti per le Associazioni sportive dilettantistiche Lipotesi del mancato rispetto dei limiti previsti per la raccolta fondi e per la non imponibilità di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si verifica: a) nel caso di attività occasionale che superi i 51.645,69 ; b) nel caso di conseguimento di qualsiasi somma in relazione ad un numero di eventi superiore a due nel corso dellanno. Nel caso sub a), i proventi che eccedono la soglia di 51.645,69 saranno imponibili. Nel caso sub b), dalla lettura combinata delle Circolari nn. 43 e 207 del 2000 del Ministero delle Finanze, sembrerebbe potersi desumere che solo i proventi conseguiti a partire dal terzo evento siano 8) Esonero dallobbligo di applicazione di ritenuta del 4% sui contributi erogati da CONI, Federazioni sportive, ecc. Ai sensi dellart. 90, comma 4, legge 289/2002, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso non sono più obbligati ad operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza, rimangono soggetti a ritenuta dacconto i contributi, ad esclusione di quelli erogati per lacquisto di beni strumentali, corrisposti da Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati alle società sportive di capitali, in quanto la norma Aspetti giuridici e tributari imponibili, sempre se non sia superato il limite numerario dei 51.645,69 . 23 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO dellart. 28 si riferisce espressamente ai contributi erogati alle imprese (e quindi che svolgono attività di carattere commerciale), nonché alle Associazioni Sportive Dilettantistiche per lo svolgimento delle loro attività commerciali. 9) Detraibilità delle offerte di denaro alle società ed associazioni sportive dilettantistiche Le persone fisiche che erogano liberalità in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche godono di una detrazione dallimposta lorda pari al 19% dellimporto massimo di 1.500,00 per ogni periodo dimposta (quindi max 285) (art. 15, comma 1, lett. i-ter), TUIR). Il requisito oggettivo, da parte del soggetto che eroga, è costituito dalle modalità con cui viene effettuato il pagamento. Infatti, la norma parla chiaramente di banca o ufficio postale . A tal proposito, le Circolari nn. 43 e 207 del 2000 forniscono degli esempi: versamenti su conti Aspetti giuridici e tributari correnti bancari o postali intestati alle società o associazioni sportive dilettantistiche, utilizzo di carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati ai predetti soggetti destinatari dei versamenti. 24 La suddetta detrazione compete anche ai soggetti non persone fisiche, siano essi società di capitali, enti commerciali o enti non commerciali. Per lefficacia e la validità della detrazione in questione, il soggetto destinatario dellerogazione deve essere identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale secondo i nuovi canoni, ossia con la dicitura sportiva dilettantistica, obbligatoria in tutte le manifestazioni esterne dellente. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO I REGIMI CONTABILI Nellambito della disciplina Iva non esiste una precisa definizione di ente non commerciale. Essa si ricava da quella fornita, ai fini delle imposte sui redditi, dallart. 73, c.1, lett. c) del TUIR, secondo cui sono tali: - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale lesercizio di attività commerciali. ATTENZIONE: La nuova normativa (art. 90, c.11 della L. n. 289/2002) dispone che le associazioni sportive dilettantistiche non perdono mai la qualifica di ente non commerciale, anche se non rispettano i limiti ed i parametri reddituali-patrimoniali indicati nellart. 149 del TUIR. In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti: - regime ordinario; - regime semplificato (art. 18, D.P.R. 600/1973); - regime forfetario (art. 145, D.P.R. 917/1986); - regime forfetario (L. n. 398/1991). Regime ordinario È il regime contabile obbligatorio per gli enti non commerciali che, nellesercizio precedente, hanno conseguito ricavi commerciali superiori a 309.874,14 per le prestazioni di servizi o 516.456,90 per le altre attività. Le associazioni sportive dilettantistiche ricadono nel limite di 309.874,14, essendo la loro attività caratterizzata dalla prestazione di servizi. re aggiunto, le disposizioni previste dal D.P.R. 633/1972. Per gli enti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, resta comunque salva la possibilità di optare per tale regime. Coloro che sono, obbligatoriamente o per scelta, in regime di contabilità ordinaria, devono tenere i seguenti registri: - registro delle fatture emesse; - registro dei corrispettivi; - registro degli acquisti; - libro giornale; Aspetti giuridici e tributari Alle associazioni che adottano tale regime si applicano, per quanto attiene allimposta sul valo- 25 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO - libro degli inventari; - registro dei beni ammortizzabili; - scritture ausiliari di magazzino; - libri paga e matricola (se vi sono dipendenti). Regime semplificato Si applica ai soggetti che nellanno solare precedente hanno realizzato ricavi commerciali non superiori a 309.874,14 nel caso in cui venga svolta lattività di prestazioni di servizi, o 516.456,90 nel caso in cui vengano svolte altre attività. In presenza di più attività esercitate, per stabilire il regime contabile applicabile, si devono adottare le seguenti regole: - registrazione unitaria: se non è possibile determinare i ricavi di ogni singola attività applica il limite di 516.456,90; si - registrazione separata: si deve fare riferimento ai ricavi relativi allattività prevalente. I soggetti in contabilità semplificata devono tenere i seguenti registri: - registro delle fatture emesse; - registro dei corrispettivi; - registro degli acquisti; - registro dei beni ammortizzabili; - libri paga e matricola (se vi sono dipendenti). Le associazioni in contabilità semplificata devono annotare nei registri Iva, entro 60 giorni dalla data del documento, gli elementi positivi e negativi del reddito che non sono soggetti ad Iva. Regime ex art. 145, D.P.R. 917/1986 Possono fruire di questo regime forfetario tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta Aspetti giuridici e tributari della contabilità semplificata. 26 Nel caso di esercizio misto dellattività di cessione di beni e di prestazioni di servizi si applica: - il limite di quella prevalente per ricavi, se questi sono annotati distintamente; - il limite di 516.456,90, se le attività sono annotate in modo unitario e non è possibile determinare i ricavi inerenti ciascuna attività. Attenzione! Contrariamente a quanto avviene ai fini della determinazione del reddito dimpresa, che viene calcolato forfetariamente attraverso coefficienti di redditività da applicare ai ricavi, per coloro che hanno optato per questo regime non è prevista alcuna forfettizzazione dellIva. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Regime forfetario L. 16/12/1991, n. 398 Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la L. 398/91 sono esonerate dagli obblighi di cui al titolo 2° del Decreto Iva. In particolare, sussiste lesonero dallobbligo: - di tenuta delle scritture contabili; - di presentazione della dichiarazione Iva annuale; - di certificazione dei corrispettivi, relativamente a scontrini e ricevute fiscali, a meno che le stesse associazioni non effettuino attività commerciali non connesse allattività istituzionale e non soggette allimposta sugli intrattenimenti. Con la riforma dellimposta sugli spettacoli (abolita con il D. Lgs. n. 60/1999) è stato introdotto lobbligo del rilascio di apposito titolo di ingresso. Il titolo di accesso, necessario sia nel settore degli intrattenimenti che in quello degli spettacoli, può essere emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatiche. Aspetti giuridici e tributari Dall1.1.2000 le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad annotare i proventi commerciali nel prospetto il cui modello è stato approvato con il DM 11/2/1997 (si tratta dello stesso prospetto riepilogativo delle annotazioni utilizzato dai contribuenti supersemplificati). 27 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO I REGIMI DI DETRAZIONE DELLIVA: REGIME NORMALE E REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE. Per le associazioni sportive dilettantistiche lIva ammessa in detrazione è quella relativa agli acquisti effettuati nelleventuale esercizio di attività commerciale, purché siano rispettate le seguenti condizioni: - lattività commerciale deve essere gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale (principale); - la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili e non deve presentare irregolarità tali da renderla inattendibile; - la contabilità obbligatoria per legge o per statuto deve essere tenuta anche in relazione allattività istituzionale. ATTENZIONE: Lassenza della contabilità separata o la tenuta in modo irregolare della contabilità, anche della sola attività principale (istituzionale), impedisce la detrazione, non essendoci la possibilità per lAmministrazione finanziaria di quantificare con esattezza limposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatte nellesercizio di attività commerciali. Perché la detrazione sia legittima è altresì necessario: - il possesso dei documenti dacquisto (fatture, bolle doganali, etc.); - che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti allattività. Lapplicazione del principio di inerenza, cardine dellintera disciplina della detrazione Iva, corrisponde a ciò: di impresa, ciò che avviene, ad esempio, quando il bene o servizio è destinato alluso personale o familiare ovvero quando la legge, con espressa disposizione, sancisce che una determinata attività non costituisce esercizio dimpresa. Le associazioni sportive dilettantistiche in regime Iva normale debbono calcolare lIva da versare periodicamente (mese o trimestre) nel seguente modo: + IVA su cessioni o prestazioni effettuate nel periodo - IVA sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi _____________________________________________ = IVA a debito o a credito Aspetti giuridici e tributari limposta detraibile è quella relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nellesercizio dellimpresa. La detrazione è preclusa, pertanto, per gli acquisti di beni e servizi effettuati non nellesercizio 29 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Se i beni e i servizi sono utilizzati promiscuamente per lesercizio sia dellattività commerciale che di quella non commerciale, è necessario distinguere: - gli acquisti relativi allattività commerciale; - gli acquisti relativi allattività istituzionale; - gli acquisti impiegati promiscuamente per i due tipi attività. Nel caso di beni e servizi utilizzati promiscuamente, la detrazione dellIva è ammessa per la parte imputabile allesercizio dellattività commerciale. I criteri adottati devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. ESEMPIO 1: La ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente per lattività istituzionale e per quella commerciale può essere effettuata in base alla cubatura dei rispettivi locali. ESEMPIO 2: LAssociazione Alfa impiega alcuni collaboratori, oltre che per lesercizio dellattività istituzionale, anche per lesercizio di unattività commerciale. Ai fini della determinazione della quota di Iva detraibile sulle collaborazioni si possono assumere elementi oggettivi quali: le ore di lavoro prestate per ciascuna attività e lincidenza dei compensi sulle spese complessive di ciascuna attività. Supponendo che dalla rilevazione emerga unincidenza dei suddetti elementi pari al 20% per lattività commerciale e all80% per quella istituzionale, la detrazione dellIva sulle prestazioni dei collaboratori è ammessa in misura pari al 20%. Aspetti giuridici e tributari In assenza di un criterio oggettivo di ripartizione dei costi promiscui e quindi della relativa impo- 30 sta, è necessario fare riferimento ad un criterio di proporzionalità che possiamo sintetizzare nel modo seguente: 3HUFHQWXDOH GHOO¶DWWLYLWj FRPPHUFLDOH ULVSHWWR D WXWWD O¶DWWLYLWj GDOO¶HQWH VYROWD Totale ricavi derivanti da attività commerciale x100 Totale ricavi e proventi Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Le associazioni sportive dilettantistiche che ne abbiano i requisiti possono applicare uno dei due regimi forfetari previsti dalla legge: A) quelle che nel periodo dimposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali in misura inferiore al limite di 250.000,00 possono applicare, su opzione, il regime forfetario previsto dalla L. n. 398/91; B) quelle con volume daffari annuo fino a 25.822,84 possono applicare il regime forfetario per le attività spettacolistiche, previsto dallart. 74-quater, c. 5, DPR 633/1972, salvo opzione per il regime ordinario. A) La L. 16.12.1991, n. 398 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche, oltre a rilevanti semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi, un regime forfetario di determinazione dellIva. Sono destinatarie delle disposizioni agevolative suddette: - le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; - le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro (novità introdotta dallart. 90 della L. 289/2002), riconosciute dal CONI. Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per lapplicazione della L. n. 398/91 applicano, ai fini Iva, relativamente ai proventi conseguiti nellesercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui allart. 74, c. 6, DPR 633/72, vale a dire il criterio applicato nel settore dello spettacolo. Le associazioni suddette, in regime di L. n. 398/91, devono calcolare lIva da versare periodicamente (trimestralmente) nel seguente modo: applicando allIva a debito, derivante dai proventi commerciali connessi allattività istituzionale o non connessi allattività istituzionale ma soggetti allimposta sugli intrattenimenti, le seguenti detrazioni forfetarie: - il 50% per i proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie; - il 10% per le sponsorizzazioni; ciali non connesse a quella istituzionale e non soggette allimposta sugli intrattenimenti. B) Per i sodalizi sportivi dilettantistici che hanno realizzato nellanno precedente un volume daffari non superiore a 25.822,84 nellesercizio delle attività di spettacolo (sportivo), è applicabile un particolare sistema di determinazione dellIva (Art. 74-quater, c. 5, D.P.R. 633/ 1972). Essi, infatti, determinano la base imponibile nella misura del 50% dellammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dellimposta assolta sugli acquisti. Aspetti giuridici e tributari - 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica; con il metodo Iva da Iva (Iva a debito Iva a credito = Iva da versare) per le attività commer- 31 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO In presenza di più attività, spettacolistiche e non, per lapplicazione di questo regime forfetario va considerato solamente il volume daffari derivante dalle attività spettacolistiche. IL SISTEMA DI DETRAZIONE DELLIVA REGIME NORMALE detrazione: IVA a credito (meno) IVA a debito REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA L. n. 398/1991. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI (del settore dello spettacolo) DI CUI ALLART. 74, c. 6, DPR 633/1972 REGIMI SPECIALI detrazione: forfetaria REGIME FORFETARIO PER LE ATTIVITA SPETTACOLISTICHE PREVISTO DALLART. Aspetti giuridici e tributari 74-quater, c. 5, DPR 633/1972 32 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO REGIME IVA DELLE ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE TITOLI DI INGRESSO Ai fini Iva, le attività di spettacolo sportivo devono essere distinte in due categorie, alle quali corrispondono modalità di tassazione differenti: A) le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, (elencate nella tariffa allegata al Dpr 640/72) indicate nella Tabella A di seguito illustrata, che sono ricondotte ad un regime speciale forfetario di determinazione del tributo, salvo opzione per lapplicazione del regime ordinario; B) le altre attività spettacolistiche e assimilate, individuate nella tabella C (allegata al Dpr 633/ 72) di seguito riportata, che sono attratte nel campo di applicazione dellIva secondo il regime ordinario, salvo alcune particolarità che si possono così riassumere: per i contribuenti minori è previsto un regime semplificato forfetario. TAB. A (Dpr 640/72) ATTIVITA SOGGETTE AD IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali, vocali o strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando lesecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dellorario complessivo di apertura al pubblico dellesercizio, in funzione dellattività di intrattenimento. Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, installati sia nei Aspetti giuridici e tributari luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart. 33 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO TAB. C (Dpr 633/72) SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora lesecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dellorario complessivo di apertura al pubblico dellesercizio, escluse quelle effettate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive, corsi mascherati o in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con DM ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio,con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. Le attività di intrattenimento hanno come denominatore comune lessere volte esclusivamente al divertimento e al gioco. Le attività spettacolistiche, invece, sono quelle attività che assumono anche una connotazione Aspetti giuridici e tributari culturale (oltre cioè a quella di divertimento che caratterizza gli intrattenimenti). In particolare lo spettacolo comporta una partecipazione prevalentemente passiva da parte dello spettatore che assiste allevento. 34 Gli elementi qualificanti dello spettacolo sono, pertanto, due: - il perseguimento di un divertimento è solo eventuale, ed è comunque connesso ad una finalità culturale; - la passiva partecipazione dello spettatore. A) Per quanto riguarda le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, la base imponibile su cui calcolare lIva è quella prevista per limposta sugli intrattenimenti e cioè limporto dei singoli biglietti (cd. titoli di accesso) venduti per lingresso o per loccupazione dei posti, ovvero il prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti o alle altre attività soggette. Limporto dei biglietti va assunto al netto delle somme dovute a titolo di rivalsa dellimposta sugli intrattenimenti e dellIva relativa se dovuta. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Nellimponibile si comprendono inoltre: - lammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati; - i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; - gli aumenti di prezzo apportati dalle consumazioni e dai servizi offerti al pubblico. Se gli intrattenimenti e le altre attività sono organizzati per i propri soci, limposta si applica, oltre che sugli importi suddetti (se previsti), anche sulle quote e contributi associativi riferibili allattività soggetta allimposta. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento (bigliardini, juke-box, flipper, etc) la base imponibile è stabilita in misura forfetaria, variabile in funzione del tipo di apparecchio. Ai fini della determinazione dellimposta, il regime prevede una detrazione forfetaria pari a ½ dellimposta relativa alle operazioni effettuate. Di conseguenza, si versa il 50% dellimposta calcolata. Non è prevista lulteriore detrazione, o leventuale rimborso, per lIva assolta o pagata sugli acquisti. ATTENZIONE: Per alcune operazioni, comunque connesse a quelle soggette allimposta sugli intrattenimenti, la detrazione forfetaria si applica con le stesse modalità ma in misura diversa, e precisamente: - per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione è pari a 1/10 dellimposta; - per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, la detrazione è pari a 1/3 dellimposta. Per le prestazioni di pubblicità la detrazione resta quella ordinaria di ½. allimposta sugli intrattenimenti, le quali sono soggette al regime ordinario Iva (detrazione dellIva sugli acquisti da quella sulle vendite). B) Per le attività spettacolistiche e assimilate, invece, lIva si applica secondo le regole ordinarie, con leccezione del regime forfetario riservato alle attività di minima importanza (proventi realizzati nellanno solare precedente di importo non superiore a 25.822,84 ) che consente la determinazione della base imponibile nella misura del 50% dei proventi incassati. I soggetti che esercitano abitualmente le attività di intrattenimento e/o le attività di spettacolo, sono obbligati allemissione di un particolare documento denominato titolo daccesso. Aspetti giuridici e tributari Lente può sempre optare per lapplicazione dellimposta nel modo ordinario. In tal caso, si applicano tutte le regole ordinarie previste per le altre attività spettacolistiche non soggette 35 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Per le citate attività il titolo di accesso (sostanzialmente equivalente allo scontrino fiscale) deve essere rilasciato mediante: - apparecchio misuratore fiscale; - biglietteria automatizzata (allatto del pagamento). Per favorire la diffusione dello sport dilettantistico sono state previste a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche delle semplificazioni (D.P.R. 69/2002). Al riguardo, bisogna distinguere i corrispettivi a seconda che derivino da attività spettacolistiche, da attività di intrattenimento o da altre attività. Inoltre, fra le attività spettacolistiche bisogna distinguere le manifestazioni sportive dilettantistiche dalle altre attività. Manifestazioni sportive dilettantistiche I corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche possono essere certificati mediante due sistemi alternativi: - il sistema ordinario, che prevede lemissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori o biglietterie automatizzate; - il sistema semplificato che consente lutilizzo di titoli dingresso o di abbonamenti, senza la necessità di adottare un misuratore fiscale. Di tale facoltà possono avvalersi anche le società dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro (novità introdotta dallart. 90 della L. 289/2002) Altre attività spettacolistiche Le altre attività spettacolistiche (ad esempio le manifestazioni sportive professionistiche) rimangono assoggettate allobbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante: - apparecchi misuratori fiscali; - biglietterie automatizzate. Aspetti giuridici e tributari Attività di intrattenimento 36 Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per lapplicazione del regime forfetario di cui alla L. 398/91 sono esonerate dallobbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci (con effetto dall1/1/2001. Art. 33 c. 13 L. 388/2000). Ne deriva che lobbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratore fiscale sussiste nei seguenti casi: - attività di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario; - attività di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da società e associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per il regime forfetario. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Altre attività I corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle attività spettacolistiche e di intrattenimento sono, ove non sia obbligatoria lemissione della fattura, certificati mediante scontrino o ricevuta fiscale. ATTENZIONE: Le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario della L. n. 389/1991 sono esonerate dallobbligo di certificare le cessioni e le prestazioni diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo. OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DELLE SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ATTIVITA SPETTACOLISTICHE ALTRE ATTIVITA SPETTACOLISTICHE ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO Aspetti giuridici e tributari ALTRE ATTIVITA 37 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PUBBLICITA E CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA La sponsorizzazione consiste in un contributo al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, erogato da unimpresa pubblica o privata, allo scopo di promuovere: - nome, ragione o denominazione sociale; - marchio; - immagine; - attività e prodotti dellimpresa. La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque lattività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello sponsorizzato alla manifestazione è conseguente allonere sostenuto dallo sponsor. Per il contratto di sponsorizzazione, caratterizzato dalla reciprocità tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato, la forma scritta non è obbligatoria ma resta pur sempre quella preferibile. Inoltre, è opportuno inserire nel contratto di sponsorizzazione: - la durata; - i termini di versamento del corrispettivo; - le ipotesi di risoluzione; - le obbligazioni promozionali; - la risoluzione delle controversie attraverso arbitrato. La sponsorizzazione viene spesso confusa con la pubblicità, ma questultima rispetto allevento sportivo è occasionale ed inoltre il trattamento fiscale dei proventi conseguiti è, per i soggetti (la metà dellIva a debito relativa a dette prestazioni); - le prestazioni di sponsorizzazione comportano, invece, una detrazione forfetaria dellIva nella misura del 10% (un decimo dellIva a debito afferente dette prestazioni). Schematicamente, la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione è la seguente: Pubblicità: - è occasionale rispetto allevento sportivo; - lattività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni, pubblicazioni promozionali dellevento sportivo o altri richiami acustici o visivi. Aspetti giuridici e tributari che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla L. 398/91, molto diverso. Infatti, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime forfetario suindicato: - le prestazioni di pubblicità comportano una detrazione forfetaria dellIva nella misura del 50% 39 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO Sponsorizzazione: - rispetto allevento viene istituito uno specifico abbinamento; - lattività promozionale avviene, generalmente, tramite labbigliamento sportivo degli atleti (maglie, borse, etc.) o manifesti che indicano lo sponsor come organizzatore dellevento, stabilendo così una diretta connessione con levento. Nel contratto di sponsorizzazione limpresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato quale veicolo della propria immagine. E dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e lattività che presuppone e determina lesistenza della connessione tra il marchio dellimpresa e latleta o la squadra. Le prestazioni di sponsorizzazione, considerata la loro natura, sono vere e proprie prestazioni di servizi. Ai fini Iva è importante, quindi, appurare se le stesse siano svolte o meno nellesercizio dimpresa. ATTENZIONE: Ai sensi dellart. 4, c. 5, del DPR 633/1972, le prestazioni di pubblicità commerciale sono considerate in ogni caso commerciali, anche se effettuate da enti non commerciali. Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche, quando si trovano a svolgere abitualmente tale genere di prestazioni, devono assoggettare i relativi importi alla normale aliquota Iva del 20%. Lart. 90, c. 8, L. 289/2002, introducendo una novità nel settore, prevede un particolare trattamento fiscale delle somme erogate in denaro o in natura dalle imprese a favore delle associazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, Aspetti giuridici e tributari se vengono rispettate precise condizioni. 40 La novità consiste nella presunzione assoluta che i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore a 200.000,00 costituiscono in ogni caso spese di pubblicità. ATTENZIONE: La previsione riguarda la società erogante; lassociazione sportiva dilettantistica dovrà continuare a distinguere gli importi ricevuti a titolo di sponsorizzazione rispetto a quelli aventi natura di spese pubblicitarie. Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO GLI ADEMPIMENTI DELLENTE SPORTIVO QUALE SOSTITUTO DIMPOSTA Se nel corso del periodo dimposta la società o lassociazione sportiva dilettantistica corrisponde indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi per lesercizio diretto dellattività sportiva, nonché compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, essa è obbligata, allatto del pagamento, ad operare una ritenuta con obbligo di rivalsa. Lo stesso dicasi per lerogazione di retribuzioni a dipendenti (se presenti) e compensi ad amministratori. Inoltre, scatta lobbligo alla presentazione della dichiarazione modello 770-semplificato, contenente tutti i dati relativi alle certificazioni dei redditi rilasciate ai relativi percettori. La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 settembre. Entro il 28 febbraio dellanno successivo al periodo dimposta in cui sono stati corrisposti i compensi suddetti, lente deve effettuare il conguaglio tra lammontare delle ritenute operate e limposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio deve avvenire durante lanno in cui è cessato il rapporto. Novità sul modello 770-semplificato 2004 Tra le novità del modello di questanno si segnala linclusione, nel prospetto di comunicazione dati lavoro autonomo, delle somme e valori corrisposti ai lavoratori autonomi che hanno optato per il regime speciale (Legge 388/2000, artt. 13 e 14), nei confronti dei quali non sono state operate e certificate ritenute, nonché gli sportivi dilettanti relativamente ai quali i compensi corrisposti non sono stati assoggettati a ritenuta fino a 7.500,00. Resta, pertanto, lobbligo di presentazione della dichiarazione modello 770 anche nel- Aspetti giuridici e tributari lipotesi in cui il sostituto (lente erogante) non abbia operato alcuna ritenuta. 41 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PER SAPERNE DI PIÙ L. 27.7.2004, n. 186 - Conversione in legge del D.L. 136/2004 D.L. 28.5.2004, n. 136, art. 7 - Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica L. 21.5.2004, n. 128 - Legge di conversione del D.L. 72/2004 D.L. 22.3.2004, n. 72 - Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dellingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo L. 27.12.2002, n. 289, art. 90 - Legge Finanziaria 2003 - Disposizioni per lattività sportiva dilettantistica DPR 13.3.2002, n. 69 - Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche L. 21.11.2002, n. 342, art. 37 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche DPR 10.2.2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di applicazione delle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto DPR 30.12.1999, n. 544 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti L. 13.5.1999, n. 133, art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche D. Lgs. 26.2.1999 - Istituzione dellimposta sugli intrattenimenti e modifiche alla disciplina dellimposta sugli spettacoli D.M. 26.11.1999, n. 473 - Regolamento di attuazione dellart. 25, L. 133/99 DPR 29.9.1973, n. 600, art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali DPR 29.9.1973, n. 600, art. 28 - Ritenuta sui contributi degli enti pubblici DPR 26.10.1972, n. 642 - Disciplina dellimposta di bollo DPR 26.10.1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto Aspetti giuridici e tributari DPR 22.12.1986, n. 917, artt. 67, 69, 143-149 - Testo unico delle imposte sui redditi Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/2003 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 94/E del 23.4.2003 43 Circolare Agenzia Entrate n. 58 del 18.06.2001, punto 1.8 Risoluzione dellAgenzia Entrate n. 34/E del 2001 Circolare Agenzia delle Entrate 19.6.2001, n. 60/E Circolare Ministero delle Finanze 16.11.2000, n. 207/E Circolare Ministero delle Finanze 08.03.2000, n. 43/E Circolare Ministero delle Finanze 29.12.1999, n. 247/E Circolare Ministero delle Finanze 27.8.1998, n. 209/E, Circolare Ministero delle Finanze 04.6.1998, n. 141/E Circolare Ministero delle Finanze n. 124/1998 Risoluzione Ministero delle Finanze n. 130/E del 2.6.1995 NOTE NOTE NOTE Finito di stampare nel mese di novembre 2004 Composizione e stampa: M.G. di Mazzoni - Torino AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sussidi per la Formazione realizzato a cura di: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte C.so Vinzaglio 8 - Torino www.agenziaentrate.it/dre/piemonte e-mail: [email protected] Le SOCIETA di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO di LUCRO Aspetti giuridici e tributari ASC - Associazioni Sportive Confindustria Via Legnano, 27 - Torino www.asctorino.it e-mail: [email protected] Sussidi per la Formazione