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AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte
Le ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Sussidi per la Formazione
realizzato a cura di:
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte
C.so Vinzaglio 8 - Torino
www.agenziaentrate.it/dre/piemonte
e-mail: [email protected]
Le SOCIETA’
di CAPITALI SPORTIVE
SENZA SCOPO di LUCRO
Aspetti giuridici e tributari
ASC - Associazioni Sportive Confindustria
Via Legnano, 27 - Torino
www.asctorino.it
e-mail: [email protected]
Sussidi per la Formazione
S
iamo lieti di offrire al pubblico dei sodalizi sportivi, in occasione del convegno
“LO SPORT DIVERSAMENTE ABILE DI FRONTE AL FISCO”, organizzato con l’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino, in concomitanza della decima
edizione di Ability Tecn Help, questo sussidio formativo, frutto della collaborazione tra
la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate e ASC - Associazioni
Sportive Confindustria del Piemonte.
La pubblicazione
è stata realizzata in occasione di un seminario, coordinato
dall’Ufficio Formazione della Direzione Regionale, che si è svolto nel mese di ottobre
2004 a favore di una Federazione di associazioni sportive a seguito di convenzione.
I funzionari dell’Agenzia Dott. Francesco Napolitano e Dott. Francesco Scarcella hanno
curato, nella loro qualità di relatori al seminario, la redazione del sussidio.
Giorgio Pirani
Direttore Regionale del Piemonte
dell’Agenzia delle Entrate
Fabio Massimo Grimaldi
Presidente ASC Piemonte
Edizione novembre 2004
Questa pubblicazione può essere riprodotta liberamente,
a condizione che vengano citate
la fonte, gli autori e la data di aggiornamento
e che venga distribuita gratuitamente. Non è consentita la riproduzione parziale.
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
• Introduzione
• La costituzione degli enti sportivi dilettantistici
• Le principali agevolazioni fiscali del settore imposte dirette
1) La determinazione del reddito
2) Indennità di trasferta, rimborsi, premi e compensi
3) Compensi agli amministratori
4) La de-commercializzazione delle attività
5) La raccolta occasionale di fondi
6) Proventi da attività commerciale connessa a scopi istituzionali
7) Il superamento dei limiti
8) Esonero dall’applicazione della ritenuta del 4% sui contributi
del Coni
9) Detraibilità delle erogazioni a favore delle Associazioni
e società sportive dilettantistiche
• I regimi contabili
• I regimi di detrazione Iva
• Il regime Iva delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
La certificazione dei corrispettivi.
• La pubblicità e il contratto di sponsorizzazione sportiva
• Gli adempimenti dell’ente quale sostituto d’imposta
• Per saperne di più
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Aspetti giuridici e tributari
INDICE
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
INTRODUZIONE
Le tematiche attinenti al mondo del “NON PROFIT” (dal latino proficere, che significa avvantaggiare) stanno acquisendo spazi e rilevanza sempre maggiori sia a livello istituzionale sia nelle
esperienze dei singoli.
Con il termine “NON PROFIT” ed i suoi equivalenti – TERZO SETTORE e ENTI NON LUCRATIVI - ci si riferisce a quel vasto insieme di aggregazioni di persone e risorse che non si
ripromettono scopi di lucro, bensì il perseguimento di obiettivi e il soddisfacimento di esigenze
di natura solidaristica, ideale, culturale e sportiva.
Nel recente passato molte attività di utilità sociale venivano gestite direttamente dal sistema
pubblico, ma il progressivo snellimento del medesimo ha reso possibile – talora necessario –
un sempre maggiore impegno di organizzazioni SENZA SCOPO DI LUCRO di carattere
privatistico.
Nel più grande alveo degli enti non commerciali, quello degli enti di tipo associativo è certamente il più diffuso, vista la relativa semplicità di costituzione o formazione.
Tra questi ultimi, l’associazionismo sportivo dilettantistico occupa un posto di rilievo, considerata la notevole diffusione territoriale e l’elevato impatto sociale.
Dopo un lungo periodo di “tranquillità” normativa, il mondo dello sport è stato interessato da
242/1999 ( “decreto Melandri”).
Da un punto di vista strettamente tributario, dopo la legge n. 398 del 1991, il contributo più
rilevante è stato apportato dal D. Lgs. n. 460/1997 che ha ridisegnato l’intera regolamentazione
degli enti non commerciali e delle ONLUS, modificando la previgente disciplina in tema di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.
Con l’art. 6, c. 11 e l’art. 25 della legge n. 133/1999, il legislatore si è nuovamente pronunciato
su importanti questioni della vita tributaria dei sodalizi sportivi dilettantistici, mentre l’art. 90
della L. n. 289/2002 (come modificato dall’art. 4 della L. n. 128/2004) e l’art. 7 della L. n. 136/
2004 rappresentano gli ultimi interventi legislativi, in ordine di tempo.
Aspetti giuridici e tributari
una serie di provvedimenti legislativi che ne hanno profondamente modificato i lineamenti, sia
in termini di struttura che di organizzazione.
La stessa legge istitutiva del CONI (L. 16/2/1942, n. 16) è stata abrogata e sostituita dal D. Lgs.
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
Con la nuova disciplina sono state concesse, ai soggetti interessati, maggiori agevolazioni tributarie, che si possono così riassumere:
- previsione espressa dell’ulteriore forma giuridica delle società di capitali, senza scopo di
lucro;
- estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle
agevolazioni recate dalla L. 398/1991 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche;
- inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita
della qualifica di ente non commerciale;
- elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla
L. 398/1991;
- ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 67 e 69 del TUIR, ai compensi
corrisposti agli sportivi dilettanti;
- esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all’art. 67, comma
1, lett. m) del TUIR;
- facoltà di non applicare la ritenuta d’acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di promozione sportiva alle società e associazioni
sportive dilettantistiche;
Aspetti giuridici e tributari
- regime agevolativo per le spese di pubblicità;
- modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche.
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LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI
Le norme attualmente vigenti prevedono che qualsiasi soggetto abbia intenzione di svolgere
attività sportiva dilettantistica in forma associata possa costituire:
a) un’associazione sportiva senza personalità giuridica (art. 36 codice civile);
b) un’associazione con personalità giuridica di diritto privato (Dpr n. 361/2000);
c) una società sportiva di capitali o cooperativa, purché non vi sia lo scopo di lucro.
Accanto a norme del codice civile che consentono a chiunque di associarsi e dotarsi di uno
statuto, esistono altre norme che vincolano ed obbligano taluni enti a dotarsi di atti formali,
senza i quali non otterrebbero le agevolazioni previste.
Una di queste norme è l’articolo 90 della legge n. 289/2002, riformulato in parte dalla legge n.
128/2004, che ha convertito il D.L. n. 72/2004, e che regolamenta in maniera compiuta gli enti
sportivi dilettantistici, apportando disposizioni che riguardano il contenuto degli statuti.
Innanzitutto, la nuova versione del comma 17 dell’art. 90 prevede, ora testualmente, la possibilità di costituire anche società cooperative.
Inoltre, di fondamentale importanza, è la norma, sempre contenuta nel comma 17, che sancisce l’obbligo di indicare nella denominazione sociale dell’ente la finalità sportiva dilettantistica.
Il predetto obbligo doveva già essere osservato da tutti gli enti sportivi esistenti alla data del 1^
gennaio 2003, in maniera tale da continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste dalla
normativa del settore.
A questo punto si tratterà di verificare se gli enti esistenti alla data suddetta possedevano o
meno i requisiti previsti dal comma 18. In caso affermativo, come previsto dal comma 18-ter,
dalla data di entrata in vigore della legge n. 128/2004 (23 maggio 2004), dovranno provvedere
alla semplice integrazione della denominazione sociale attraverso l’assemblea dei soci (la norma non precisa se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria); viceversa, in assenza anche
Al momento, non è prevista né sanzione né alcun termine entro cui l’adeguamento dovrà essere effettuato. Peraltro, la sanzione indiretta è l’impossibilità di applicare il regime fiscale agevolato.
ESEMPIO
Vecchia denominazione
Nuova denominazione
Polisportiva Turineisa
Polisportiva Turineisa –
Associazione Sportiva Dilettantistica
Aspetti giuridici e tributari
di alcuni dei requisiti previsti, sarà di competenza di un’assemblea straordinaria provvedere
alle opportune modifiche statutarie necessarie al mantenimento dello status agevolativo.
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Il nuovo comma 18 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche siano costituite per atto scritto, con indicazione della sede legale. Si tratta, naturalmente, delle nuove
costituzioni.
Le norme civili e fiscali prevedono che la costituzione delle società sportive di capitali senza
scopo di lucro e le società cooperative avvenga con atto pubblico. Lo stesso varrà per le
associazioni che vorranno dotarsi di personalità giuridica ai sensi del Dpr n. 361/2000 (il riconoscimento si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale di Governo, soltanto previa costituzione per atto pubblico).
Per gli altri tipi di associazione restano valide le forme della scrittura privata autenticata o registrata presso il competente Ufficio delle Entrate.
Per quanto concerne l’oggetto sociale, esso deve riguardare obbligatoriamente l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, comprendendo l’eventuale attività didattica.
In particolare, per le società di capitali sportive e le società cooperative il nuovo art. 2463 del
codice civile richiede la specifica indicazione dell’attività svolta (non, quindi, in senso generico)
e dispone l’indicazione analitica anche delle attività economiche che la società sportiva si
propone di svolgere.
Per gli enti di tipo associativo la rappresentanza legale ricade sul presidente, sia quella di tipo
sostanziale che processuale; per le società di capitali potrebbe essere necessario specificare
dettagliatamente le regole relative al potere di amministrazione e di rappresentanza. Infatti, con
la riforma del diritto societario, dal 1^ gennaio 2004, nelle società a responsabilità limitata è
consentito di regolare l’amministrazione con modalità diverse, potendoci essere più amministratori, i quali potranno agire in maniera disgiunta o congiunta.
Pertanto, si rende necessario individuare puntualmente colui il quale detiene la citata rappresentanza, oltre alle modalità delle decisioni dell’organo amministrativo stesso, prevedendo, ad
esempio, adozioni di decisioni mediante consultazione scritta.
Aspetti giuridici e tributari
Lo statuto deve contenere, inoltre, la previsione dell’assenza dello scopo di lucro ed il divieto
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assoluto della distribuzione di utili tra gli associati, anche in forme indirette.
La nuova formulazione del comma 18 non prevede più il divieto di erogazione del compenso
agli amministratori.
E’ necessario, al riguardo, adottare una specifica delibera.
Viene riconfermato, nella nuova stesura dell’art. 90 Legge 289/2002, il principio di democrazia
interna, estendendolo al principio di uguaglianza dei diritti degli associati, con previsione espressa
dell’elettività delle cariche sociali. Quanto detto vale a proposito delle associazioni e delle cooperative (cfr. art. 2588 codice civile, che prevede un solo voto per socio), in quanto per le
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società di capitali valgono esclusivamente le norme del codice civile.
Rinnovata risulta anche la norma che riguarda la redazione dei rendiconti economico-finanziari: tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche se non tenute ai fini fiscali, hanno l’obbligo di redigere il predetto documento e prevedere negli statuti le modalità di approvazione dello
stesso, nonché i modi di scioglimento dell’ente e la relativa devoluzione del patrimonio ai fini
sportivi.
Nella legge di conversione vengono soppresse le norme (precedenti commi 20, 21, 22) che
riguardavano l’istituzione del registro presso il CONI. Ad esso era subordinato l’accesso ai
contributi pubblici.
Anche il precedente obbligo di conformare gli statuti ed i regolamenti alle direttive del CONI,
nonché a quelli delle relative federazioni nazionali, è stato abrogato. Di fatto, però, poiché il
CONI resta l’unico ente che può certificare l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva da parte
delle associazioni e società sportive dilettantistiche, rimane la necessità che quanto sopra detto
a proposito di statuti e regolamenti venga rispettato.
Viene inoltre previsto che il CONI, annualmente, trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’elenco
delle società ed associazioni sportive riconosciute. Tale norma, introdotta dal D.L. n. 136 del 28
maggio 2004 (conv. con legge 186/2004), consente di evitare che agevolazioni fiscali per il
settore possano essere riconosciute a soggetti che soltanto nominalmente svolgono attività
sportiva.
In merito al divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre realtà sportive
dilettantistiche, il nuovo comma 18-bis estende il divieto rispetto all’intera federazione sporti-
Aspetti giuridici e tributari
va o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, nonché rispetto ad associazioni della
stessa disciplina sportiva se riconosciute da Enti di promozione sportiva, in tal modo impedendo la possibilità di controllo di più società o associazioni.
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LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DEL SETTORE IMPOSTE
DIRETTE
Il riconoscimento dell’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte del CONI,
nonché l’affiliazione a Federazioni nazionali o Enti di promozione sportiva, è condizione indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali.
La norma-base che disciplina il ventaglio delle maggiori agevolazioni per il mondo sportivo
dilettantistico è contenuta nella legge 16.12.1991, n. 398.
Con essa sono state introdotte rilevanti semplificazioni nella determinazione del reddito e nella
tenuta delle scritture contabili.
Schematicamente, le linee essenziali che regolano le agevolazioni fiscali del settore riguardano:
1) la definizione di un limite annuo di proventi commerciali entro cui si può godere delle
agevolazioni;
2) l’individuazione di un apposito coefficiente per determinare forfetariamente il reddito imponibile;
3) la semplificazione degli adempimenti relativi alla contabilità ed alle dichiarazioni.
Altra norma che è intervenuta a modificare il quadro normativo è l’art. 25 della legge n. 133/99,
recante disposizioni, tra l’altro, circa l’imponibilità dei redditi degli sportivi dilettanti, la raccolta
pubblica di fondi e le liberalità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Poiché le associazioni sportive dilettantistiche sono, prima di tutto, enti non commerciali, il loro
reddito complessivo è determinato dalla sommatoria di tutti i redditi posseduti: fondiari, di capitale, diversi, d’impresa (art. 143 del nuovo Tuir), ciascuno determinato secondo le regole di
ogni singola categoria (art. 144), a differenza del reddito d’impresa che, in presenza di alcuni
requisiti, si determina secondo criteri forfetari (v. infra).
3 le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di
lucro e società cooperative;
3 le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive
nazionali;
3 le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute né dal Coni né dalle Federazioni,
purché riconosciuti dagli Enti di promozione sportiva.
Da un punto di vista oggettivo, l’accesso alla legge n. 398/91 è subordinato a:
1)
esercizio di opzione;
2)
sussistenza di un limite di proventi derivanti da attività commerciali.
Aspetti giuridici e tributari
Per poter usufruire delle agevolazioni contenute nella legge 398/91 è necessario possedere
requisiti soggettivi ed oggettivi.
I soggetti che possono fruire delle disposizioni recate dalla legge medesima sono:
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L’opzione, vincolante per un quinquennio, si esercita mediante l’invio di una lettera raccomandata al competente Ufficio delle Entrate ed all’Ufficio SIAE, prima dell’inizio dell’anno solare per
cui viene richiesta, nonché nella dichiarazione modello Unico relativa all’anno interessato dalla
scelta, barrando l’apposita casella nel quadro VO relativo alle opzioni, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta (cfr. Cir. N. 209/E del 1998).
Esempio
Se nel 2003 è stato comunicato che dal 1^ gennaio 2004 l’associazione XYZ si avvarrà delle
disposizioni della legge 398/91, il modello Unico interessato sarà quello presentato nel 2005
per l’anno d’imposta 2004.
Terminato il predetto vincolo temporale, l’opzione continua con una durata annuale. E’ ammessa la revoca, sia per iscritto che per “comportamento concludente”, ossia per abbandono dopo
i cinque anni, di fatto, del regime agevolato e ripristino del normale regime degli enti non commerciali.
Per quanto concerne il limite massimo dei proventi commerciali, entro cui è applicabile il regime
agevolativo, l’art. 90, comma 2, della legge 289/2002 lo ha elevato a € 250.000,00.
Per il calcolo del suddetto limite si fa riferimento a:
a) ricavi di cui all’art. 85, nuovo TUIR (già art. 53 precedente versione);
b) sopravvenienze attive ex art. 88, nuovo TUIR (già art. 55);
c) contributi erogati da pubbliche amministrazioni per l’esercizio dell’attività commerciale.
I proventi che costituiscono il plafond dimensionale devono essere individuati in base al principio di cassa.
Il superamento, nel corso dell’anno, del limite di € 250.000,00 fa decadere la possibilità di
determinare il reddito d’impresa in maniera forfetaria.
Aspetti giuridici e tributari
La decadenza non opera su tutto l’importo: fino a € 250.000,00 il reddito sarà determinato
forfetariamente, per il resto si utilizzerà il metodo ordinario o quello semplificato degli enti non
commerciali, di cui si dirà oltre.
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Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 151/E del 1992, qualora i
presupposti vengano a mancare nel corso dell’anno, l’applicazione del tributo con il regime
ordinario dovrà avvenire dall’inizio del mese successivo a quello in cui sono venuti meno i
requisiti della legge n. 398/91.
Inoltre, per l’anno successivo non potrà più applicarsi la disciplina di favore.
1) Determinazione del reddito
Il presupposto impositivo, ossia l’obbligo di pagare le imposte, per gli enti non commerciali,
sorge dal possesso di uno o più redditi che la legge individua come fiscalmente rilevanti.
La disciplina normativa relativa alle imposte dirette è regolata dagli articoli da 143 a 148 del
nuovo TUIR. Con i predetti articoli si dispone che il reddito complessivo imponibile degli enti
non commerciali è composto da:
a)
redditi fondiari (terreni e fabbricati);
b)
c)
d)
redditi di capitale;
redditi d’impresa;
redditi diversi.
REDDITI
FONDIARI
REDDITI
di CAPITALE
REDDITI
d’IMPRESA
REDDITI
DIVERSI
REDDITO COMPLESSIVO DELL’ENTE NON COMMERCIALE
Come innanzi accennato, le associazioni sportive dilettantistiche fanno parte della categoria
degli enti di tipo associativo, destinatari di un particolare regime tributario agevolativo.
In linea di principio, tali enti sono assoggettati alla disciplina generale degli enti non commerciali
ma, per le attività rese all’interno della vita associativa, fruiscono di un trattamento agevolato,
previsto dall’art. 148 Tuir (norma speciale che disciplina gli enti di tipo associativo).
Se oltre all’attività istituzionale viene svolta anche attività commerciale, l’art. 144 del TUIR obbliga l’ente alla tenuta di una contabilità separata, nell’intento di rendere più trasparente la conta-
Aspetti giuridici e tributari
I suddetti redditi sono imponibili ovunque siano stati prodotti e qualunque ne sia la destinazione.
bilità generale.
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Ai sensi dell’art. 145 TUIR, gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, che non hanno optato per l’applicazione della legge 398/91 (come meglio specificato
in seguito), determinano il reddito d’impresa in maniera forfetaria, applicando al totale dei
ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività, per scaglioni (cfr. Cir. 124/E del 1998), a seconda dell’appartenenza ad attività di prestazione di servizi
o altro.
In particolare:
a) per le attività di prestazioni di servizi:
- fino a € 15.493,71 si applica il 15%;
- da € 15.493,71 a € 309.874,14 si applica il 25%;
b) per le altre attività (es. cessioni di beni):
-
fino a € 25.822,84 si applica il 10%;da € 25.822,84 a € 516.456,14 si applica il 15%.
Nelle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni della legge speciale n. 398/91, il reddito d’impresa è determinato ugualmente in maniera forfetaria attraverso
l’applicazione, ai proventi di natura commerciale (sia per prestazioni di servizi che per cessioni
di beni), di un coefficiente di redditività più basso dei precedenti, attualmente pari al 3%.
La percentuale di redditività deve essere applicata secondo i seguenti principi (C.M. 1/11/151
del 1992) :
1) i componenti di reddito si assumono secondo il principio di cassa;
2) il valore su cui applicarla è composto dai ricavi e sopravvenienze ex artt. 85 e 88 nuovo
Tuir;
3) sono escluse le plusvalenze poiché concorrono separatamente alla formazione del reddito;
Aspetti giuridici e tributari
4) sono esclusi i corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione, percepiti a fronte
di servizi non ricompresi nell’art. 2195 c.c. e che sono stati prestati in conformità alle finalità
istituzionali dell’ente; ciò in quanto l’art. 143, c.1, secondo periodo, Tuir, afferma la non
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commercialità assoluta di tali corrispettivi;
5) è esclusa dal plafond anche l’indennità per la preparazione o promozione degli atleti, prevista dall’art. 6 della legge n. 91/81 (non concorre neanche alla formazione del reddito complessivo, ex art. 3, legge n. 398/91).
A partire dall’anno d’imposta 2003, l’art. 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle società
sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro la possibilità
di determinare il reddito d’impresa in maniera forfetaria secondo il regime della legge 398/91.
L’applicazione è consentita se i ricavi, nel periodo d’imposta precedente, non hanno superato
la soglia di 250.000,00 €.
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
Per tale motivo nel quadro RF della dichiarazione dei redditi modello Unico 2004- Società di
Capitali sono stati inseriti i righi RF65, RF66 e RF67, appositamente dedicati al reddito delle
società sportive dilettantistiche.
Ai fini IRAP, nel caso si effettui attività commerciale, il valore della produzione (ossia la base
imponibile) si determina aggiungendo al reddito d’impresa le seguenti voci:
a) retribuzioni dovute al personale dipendente;
b) compensi erogati a Co.Co.Co.;
c) compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
d) interessi passivi.
L’applicazione facoltativa di tale metodo è disposta, in particolare, per quegli enti che determinano il loro reddito in modo forfetario (cfr. Cir. N. 141/E del 1998, par. 3.6.1).
A partire dall’1.1.2003, i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non concorrono più
alla formazione della base imponibile IRAP.
Se viene svolta soltanto attività istituzionale, il valore della produzione ai fini IRAP è dato dalla
somma di:
a) retribuzioni al personale dipendente;
b) redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
c) compensi ai Co.Co.Co.;
d) compensi a lavoratori autonomi occasionali.
Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del nuovo TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e da qualsiasi
altro soggetto che svolga attività di carattere sportivo dilettantistico, purché affiliati o riconosciuti
dagli organismi citati e senza scopo di lucro, costituiscono redditi diversi.
Costituiscono redditi diversi anche i compensi spettanti alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90 legge n. 289/2002).
Il successivo art. 69 prevede che tali compensi, sino alla soglia di € 7.500,00, non siano imponibili, restando pertanto estranei alla concorrenza al reddito imponibile del soggetto percettore.
Aspetti giuridici e tributari
2) Indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi
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Restano, inoltre, escluse da tassazione le somme erogate a titolo di rimborso di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di trasferte al di fuori del
territorio comunale.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 26.3.2001, chiarendo il concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individua in coloro che erogano prestazioni funzionali
alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica i soggetti percettori dei compensi.
Si tratta, quindi, di atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali e dirigenti
dell’associazione, che, di fatto, ne consentono il regolare svolgimento.
Sulle somme erogate che superano la predetta soglia di € 7.500,00, le società e gli enti sono
tenuti ad operare una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito IRPEF (attualmente 23%), così come previsto dall’art. 25, legge 133/99:
- a titolo d’imposta, nel caso in cui il compenso non sia superiore a € 20.658,28 (al netto di
€ 7.500,00);
- a titolo d’acconto, per la parte imponibile che superi il suddetto importo.
A tale ritenuta vanno aggiunte l’addizionale regionale e comunale.
I percettori di somme fino a € 7.500,00 hanno l’obbligo di dichiarare all’ente erogante, tramite
autocertificazione, l’ammontare di ulteriori somme percepite da altri enti sportivi, al fine di determinare il limite oltre il quale applicare l’eventuale ritenuta. Restano esclusi dal limite dei
7.500,00 € i rimborsi documentati relativi a trasporto, vitto e alloggio per trasferte fuori del
territorio comunale.
Aspetti giuridici e tributari
L’inquadramento dei compensi per l’attività sportiva dilettantistica nell’ambito dei redditi diversi ha
imposto importanti conseguenze di tipo extra-tributario, ossia di tipo previdenziale ed assicurativo.
L’INPS, con circolare n. 42/2003, ha reso noto che i redditi derivanti da rapporti di Co.Co.Co. di
tipo amministrativo-gestionale (non occasionale e non professionale svolti a favore di enti sportivi
dilettantistici), non sono soggetti alla contribuzione. Anche l’INAIL (nota AD/126/03) ha precisato
che non è più previsto l’obbligo assicurativo sugli infortuni sul lavoro per i soggetti di cui sopra.
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Ammontare del reddito
Imponibilità
Ritenuta Irpef
Norma
fino a € 7.500,00
NO
——-
Art. 69 TUIR
da € 7.500,01 a € 28.158,28
SI
23% a titolo d’imposta
Art. 25, c. 1, L. 133/99
oltre € 28.158,29
SI
23% a titolo d’acconto
Art. 25, c. 1, L. 133/99
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3) Compensi agli amministratori
La nuova formulazione del comma 18 dell’art. 90 della legge 289/2002 prevede la possibilità di
corrispondere compensi agli amministratori.
L’attività di amministratore rientra tra i cosiddetti rapporti “tipici” di collaborazione coordinata e
continuativa ed i compensi percepiti dagli stessi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, a meno che non siano svolti da soggetti liberi professionisti per i quali l’amministrazione sia un’attività tipica del loro lavoro autonomo (ad es. ragionieri, dottori commercialisti).
Per tali tipi di reddito, l’ente erogante deve effettuare una ritenuta d’acconto sul compenso
corrisposto, “ipotizzando” un pagamento mensile, come per un lavoratore dipendente. A fine
anno sarà effettuato il conguaglio fiscale.
Le somme erogate per trasferte, dove per trasferta si intende l’allontanamento per espletamento del mandato dalla sede naturale di esercizio del mandato stesso (cfr. C.M. 26.1.2001,
n. 7/E, § 5.3), sono escluse da tassazione; la norma successiva (art. 51 Tuir) individua, quindi,
tre diverse modalità di effettuazione dei rimborsi, che danno origine a tre diverse tipologie di
esclusione da tassazione.
a) Rimborso forfetario
Questa tipologia di rimborso prescinde da qualsiasi documentazione giustificativa di spesa,
riconoscendo la corresponsione di un’indennità forfetaria di trasferta che risulta imponibile solo:
- oltre € 46,48/giornalieri per trasferte in Italia;
- oltre € 77,47/giornalieri per trasferte all’estero.
In ambedue i casi, il rimborso di viaggio e trasporto è ininfluente, indipendentemente dall’ammontare.
Nel caso in cui si usufruisca gratuitamente di alloggio o vitto, i predetti limiti sono ridotti di 1/3.
Se si usufruisce sia di alloggio che di vitto gratuiti, la riduzione è di 2/3.
In questo caso è completamente escluso da tassazione qualsiasi rimborso di spesa relativa a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto debitamente documentata.
A tal proposito l’amministratore compilerà una distinta delle spese sostenute, allegando tutti i
giustificativi di spesa.
c) Rimborso misto
Se vengono erogate sia l’indennità di trasferta che il rimborso a piè di lista, si rientra nella
previsione di cui alla lettera a): in tal caso la parte non imponibile dell’indennità di trasferta è
ridotta di 1/3 se viene fornito vitto o alloggio, di 2/3 se si fruisce sia di vitto che di alloggio gratuiti.
Aspetti giuridici e tributari
b) Rimborso analitico
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Tipologia rimborso
Esclusione da tassazione
Rimborso forfetario
Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al netto
delle spese di viaggio, fino a € 46,48 (Italia)
ed € 77,47 (estero)
Rimborso analitico
- Per intero: spese di viaggio, vitto, alloggio, purché
idoneamente documentate
- Altre spese, anche non documentate ma
analiticamente attestate, fino a € 15,49 (Italia)
o € 25,82 (estero)
1/3
- Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al netto
di spese di viaggio, fino a € 30,98 (Italia) o € 51,64
(estero), con fornitura gratuita di vitto o alloggio
- Indennità forfetaria di trasferta giornaliera, al netto
di spese di viaggio, fino a €15,49 (Italia) o € 25,82
(estero), con fornitura gratuita di vitto e alloggio
Rimborso misto
2/3
ATTENZIONE
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a favore delle associazioni sportive dilettantistiche non rientrano nella nuova normativa dei “lavori a progetto”, previsti dalla c.d. legge
“Biagi” (L. 276/2003, art. 61, comma 3).
Aspetti giuridici e tributari
Precisazioni
18
- Nel caso in cui si utilizzi l’automezzo privato, l’indennità chilometrica riconosciuta non genera reddito imponibile se rimane contenuta nel limite del costo previsto dalle tabelle ACI. Viceversa, la parte
eccedente costituirà reddito imponibile.
- Se la trasferta avviene fuori dalla sede naturale di lavoro ma nel territorio comunale, viene meno
l’esclusione da tassazione: in tal caso si è in presenza di reddito imponibile. L’unico rimborso esente è quello relativo alle spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici (autobus, tram, taxi).
- I rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria
residenza sono sempre imponibili. In tal caso non si tratta mai di trasferte, neanche se l’abitazione
è situata fuori del territorio comunale.
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4) “De-commercializzazione” delle attività svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali
Ai sensi dell’art. 148 Tuir:
1) l’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità agli scopi istituzionali non è
mai considerata commerciale;
2) le somme versate a titolo di quota associativa o contributo periodico associativo non concorrono a formare il reddito dell’ente.
Come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 124/E del 1998, è necessario che non sussista una
specifica corrispettività tra la quota pagata e l’attività resa dall’ente.
Pertanto, si è in presenza di de-commercializzazione dell’attività svolta ogni qualvolta l’ente
attinge risorse dal monte-quote associative, versate al momento della prima iscrizione o del
rinnovo annuale. In tal modo, poiché si ha un anticipo temporale rispetto alla fruizione della
prestazione da parte del socio, le quote devono essere detassate in quanto non possono costituire il corrispettivo anticipato, bensì sono corrisposte al fine di consentire la copertura delle
spese di funzionamento dell’ente.
Viceversa, al successivo comma 2, si afferma che è commerciale l’attività resa dall’ente nei
confronti degli associati a fronte di corrispettivi specifici. La specificità dei corrispettivi si riferisce
alla fruizione di ulteriori e maggiori prestazioni, che vanno oltre le previsioni statutarie.
Per le associazioni sportive dilettantistiche si sottolinea l’importanza del riconoscimento da
parte del CONI: soltanto con esso è possibile godere delle agevolazioni fiscali previste.
Infatti, il comma 3 dell’art. 148, in deroga a quanto sopra ed ampliando il concetto di decommercializzazione, introduce una particolare agevolazione per gli enti di tipo associativo in esso elencati, comprese le associazioni sportive dilettantistiche (che siano
L’agevolazione in questione consiste, ancora una volta, nella de-commercializzazione
delle prestazioni svolte anche verso pagamento di corrispettivi specifici, purché in conformità allo statuto ed in attuazione dei fini istituzionali.
Le cessioni o prestazioni devono essere “interne”, considerando come tali non solo quelle rese
a favore degli associati ma anche quelle “esterne” rese a favore di altre associazioni, svolgenti
la stessa attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, ovvero dei
soci di queste ultime.
Inoltre, la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci dietro corrispettivo non è considerata
commerciale se, prevalentemente, vengono cedute agli associati. Essa costituisce un’altra
deroga al generale principio per il quale qualunque attività resa all’esterno è di tipo commerciale.
Aspetti giuridici e tributari
riconosciute come tali).
19
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
Indipendentemente dal fatto che siano poste in essere dagli enti associativi privilegiati di cui
sopra, sono considerate “oggettivamente” commerciali, non permettendo prove contrarie le
seguenti attività:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali e di mense;
- somministrazione di pasti;
- prestazioni di trasporto e di deposito;
- organizzazione di viaggi e di soggiorni turistici;
- prestazioni alberghiere, di alloggio;
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
La de-commercializzazione si applica a condizione che l’ente sportivo abbia statuto e/o atto
costitutivo redatti nella forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata al
competente Ufficio delle Entrate. Inoltre, le clausole debbono contenere (art. 148, c. 8, Tuir):
a) il divieto di distribuire utili, anche in forma indiretta;
b) l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre associazioni con finalità
analoghe;
c) la disciplina del rapporto associativo (democraticità, effettività della partecipazione, elettività,
eccetera);
d) l’obbligo di redigere ed approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
e) la disciplina degli organi associativi (amministratori, assemblee, unicità del voto, eccetera);
f) l’intrasmissibilità della quota, ad eccezione della causa di morte, e non rivalutabilità della
stessa.
Aspetti giuridici e tributari
L’obbligo del rendiconto è riferito sia all’attività istituzionale che a quella commerciale, senza
tenere conto del tipo di regime contabile adottato.
20
Il rendiconto in questione è diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 20 Dpr 600/73:
quest’ultimo riguarda la raccolta pubblica di fondi.
Ai sensi dell’art. 149, ultimo comma, Tuir, le associazioni sportive dilettantistiche non possono
mai perdere la qualifica di ente non commerciale anche se svolgono, per la maggior
parte del periodo d’imposta, attività commerciale, godendo, quindi, di una sorta di
immunità.
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5) Raccolta occasionale di fondi
Le raccolte di fondi che soddisfino determinati requisiti godono di un particolare regime di agevolazione.
Secondo quanto disposto dall’art. 143 Tuir, non sono imponibili i “fondi pervenuti ai predetti enti
a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico
valore (…), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
La raccolta in questione è quella realizzata attraverso l’acquisizione di denaro di terzi, durante
determinati eventi. Perché si renda applicabile l’agevolazione, occorrono i seguenti requisiti:
a) concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione purché pubbliche
(occorre, cioè, un motivo che solleciti le persone affinché queste sovvenzionino l’ente. Ciò
serve per distinguere la raccolta fondi dalla semplice liberalità, effettuata in maniera spontanea
e che non genera alcun obbligo fiscale);
b) gli eventi dovranno essere occasionali e sarà possibile offrire beni di valore modesto (ad
esempio il pallone firmato dagli atleti) per favorire il reperimento di fondi.
In particolare, le associazioni che optano per l’applicazione della legge n. 398/91, a differenza
dei normali enti non commerciali, subiscono due limiti precisi (art. 25, c. 2, legge 133/99):
1) numero di eventi non superiore a due per anno d’imposta;
2) limite massimo di fondi raccolti non superiore a € 51.645,69.
Di ogni raccolta fondi deve essere redatto un apposito rendiconto entro quattro mesi dalla
chiusura di ciascun esercizio (art. 20, comma 2, Dpr 600/73). Il rendiconto, accompa-
Riguardo agli adempimenti del caso, non sono previste formalità particolari circa la tenuta del
rendiconto: è possibile allegarlo al bilancio, nel libro assemblee o tenere un registro dei rendiconti.
Esso non deve essere trasmesso all’Amministrazione Finanziaria e deve essere redatto a prescindere da altri obblighi, quali, ad esempio, il rendiconto annuale dell’associazione.
Aspetti giuridici e tributari
gnato da una relazione illustrativa, dovrà mostrare in maniera trasparente e chiara le
entrate e le spese di ogni manifestazione connessa a ricorrenza, celebrazione o campagna di sensibilizzazione.
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
6) Proventi da attività commerciale connessa a scopi istituzionali
Altro provento non imponibile ai fini delle imposte dirette, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91, è quello derivante da attività commerciale connessa agli scopi istituzionali, purché effettuata non più di due volte nel periodo d’imposta ed
entro l’importo limitato di € 51.645,69 (art. 25, c. 2, legge 133/99).
La connessione comporta che l’attività in questione debba essere strutturalmente funzionale
ad una manifestazione sportiva e resa in concomitanza con la stessa.
Saranno, pertanto, imponibili quei proventi che derivano da attività commerciali effettuate abitualmente nei confronti di soggetti non soci o che, chiunque sia il fruitore, siano tra quelle
oggettivamente commerciali (art. 148, comma 4).
Un esempio chiarirà meglio il concetto:
L’associazione sportiva dilettantistica “XYZ” vende occasionalmente e saltuariamente attrezzature sportive a soggetti che non sono soci. Il fine di questa vendita è quello di indurre negli
acquirenti il desiderio di praticare quella disciplina sportiva per la quale l’associazione è costituita.
Questa attività rientra tra quelle oggettivamente commerciali (“cessione di beni nuovi prodotti
per la vendita”, art. 148, c. 4,Tuir). Tuttavia, nel caso in cui venisse effettuata per non più di due
volte l’anno e nel limite di € 51.645,69, rientrerebbe nella previsione dell’art. 25, c. 2, L.133/99,
generando proventi non imponibili.
Saranno, pertanto, non imponibili i proventi che derivano da attività:
a) occasionali, anche se oggettivamente commerciali, come nell’esempio riportato;
Aspetti giuridici e tributari
b) commerciali occasionali rese nei confronti di terzi non soci.
22
Infatti, nel primo caso è irrilevante la figura del fruitore: quel che conta è l’occasionalità; nel
secondo caso, per il fatto che l’attività è esercitata verso l’esterno, cioè nei confronti di non
soci, è irrilevante il fatto che questa debba essere o meno considerata oggettivamente commerciale.
Alcuni esempi di attività che soddisfino le condizioni delle norme sopra citate per l’irrilevanza ai
fini delle imposte dirette sono contenuti nella Circolare n. 43/2000 (somministrazione di alimenti
e bevande, cene sociali, vendita di materiali sportivi, vendita di gadgets pubblicitari).
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7) Superamento dei limiti per le Associazioni sportive dilettantistiche
L’ipotesi del mancato rispetto dei limiti previsti per la raccolta fondi e per la non imponibilità di
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si verifica:
a) nel caso di attività occasionale che superi i 51.645,69 €;
b) nel caso di conseguimento di qualsiasi somma in relazione ad un numero di eventi superiore
a due nel corso dell’anno.
Nel caso sub a), i proventi che eccedono la soglia di € 51.645,69 saranno imponibili. Nel caso
sub b), dalla lettura combinata delle Circolari nn. 43 e 207 del 2000 del Ministero delle Finanze,
sembrerebbe potersi desumere che solo i proventi conseguiti a partire dal terzo evento siano
8) Esonero dall’obbligo di applicazione di ritenuta del 4% sui contributi
erogati da CONI, Federazioni sportive, ecc.
Ai sensi dell’art. 90, comma 4, legge 289/2002, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso non sono più obbligati ad operare la
ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati a favore di società ed associazioni
sportive dilettantistiche.
Di conseguenza, rimangono soggetti a ritenuta d’acconto i contributi, ad esclusione di
quelli erogati per l’acquisto di beni strumentali, corrisposti da Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati alle società sportive di capitali, in quanto la norma
Aspetti giuridici e tributari
imponibili, sempre se non sia superato il limite numerario dei 51.645,69 €.
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
dell’art. 28 si riferisce espressamente ai contributi erogati alle imprese (e quindi che
svolgono attività di carattere commerciale), nonché alle Associazioni Sportive Dilettantistiche per lo svolgimento delle loro attività commerciali.
9) Detraibilità delle offerte di denaro alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche
Le persone fisiche che erogano liberalità in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche godono di una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dell’importo massimo di € 1.500,00 per ogni periodo d’imposta (quindi max € 285) (art. 15, comma 1, lett. i-ter),
TUIR).
Il requisito oggettivo, da parte del soggetto che eroga, è costituito dalle modalità con cui viene
effettuato il pagamento. Infatti, la norma parla chiaramente di “…banca o ufficio postale …”. A
tal proposito, le Circolari nn. 43 e 207 del 2000 forniscono degli esempi: versamenti su conti
Aspetti giuridici e tributari
correnti bancari o postali intestati alle società o associazioni sportive dilettantistiche, utilizzo di
carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati ai predetti soggetti destinatari dei
versamenti.
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La suddetta detrazione compete anche ai soggetti non persone fisiche, siano essi società di
capitali, enti commerciali o enti non commerciali.
Per l’efficacia e la validità della detrazione in questione, il soggetto destinatario dell’erogazione
deve essere identificabile attraverso la denominazione o ragione sociale secondo i nuovi canoni, ossia con la dicitura “sportiva dilettantistica”, obbligatoria in tutte le manifestazioni esterne
dell’ente.
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
I REGIMI CONTABILI
Nell’ambito della disciplina Iva non esiste una precisa definizione di ente non commerciale.
Essa si ricava da quella fornita, ai fini delle imposte sui redditi, dall’art. 73, c.1, lett. c) del TUIR,
secondo cui sono tali:
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
ATTENZIONE:
La nuova normativa (art. 90, c.11 della L. n. 289/2002) dispone che le associazioni sportive
dilettantistiche non perdono mai la qualifica di ente non commerciale, anche se non rispettano
i limiti ed i parametri reddituali-patrimoniali indicati nell’art. 149 del TUIR.
In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i
seguenti:
- regime ordinario;
- regime semplificato (art. 18, D.P.R. 600/1973);
- regime forfetario (art. 145, D.P.R. 917/1986);
- regime forfetario (L. n. 398/1991).
Regime ordinario
È il regime contabile obbligatorio per gli enti non commerciali che, nell’esercizio precedente,
hanno conseguito ricavi commerciali superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi o €
516.456,90 per le altre attività.
Le associazioni sportive dilettantistiche ricadono nel limite di € 309.874,14, essendo la loro
attività caratterizzata dalla prestazione di servizi.
re aggiunto, le disposizioni previste dal D.P.R. 633/1972.
Per gli enti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, resta comunque salva la possibilità di optare per tale regime.
Coloro che sono, obbligatoriamente o per scelta, in regime di contabilità ordinaria, devono
tenere i seguenti registri:
- registro delle fatture emesse;
- registro dei corrispettivi;
- registro degli acquisti;
- libro giornale;
Aspetti giuridici e tributari
Alle associazioni che adottano tale regime si applicano, per quanto attiene all’imposta sul valo-
25
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
- libro degli inventari;
- registro dei beni ammortizzabili;
- scritture ausiliari di magazzino;
- libri paga e matricola (se vi sono dipendenti).
Regime semplificato
Si applica ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato ricavi commerciali non
superiori a € 309.874,14 nel caso in cui venga svolta l’attività di prestazioni di servizi, o €
516.456,90 nel caso in cui vengano svolte altre attività.
In presenza di più attività esercitate, per stabilire il regime contabile applicabile, si devono adottare le seguenti regole:
- registrazione unitaria: se non è possibile determinare i ricavi di ogni singola attività
applica il limite di € 516.456,90;
si
- registrazione separata: si deve fare riferimento ai ricavi relativi all’attività prevalente.
I soggetti in contabilità semplificata devono tenere i seguenti registri:
- registro delle fatture emesse;
- registro dei corrispettivi;
- registro degli acquisti;
- registro dei beni ammortizzabili;
- libri paga e matricola (se vi sono dipendenti).
Le associazioni in contabilità semplificata devono annotare nei registri Iva, entro 60 giorni dalla
data del documento, gli elementi positivi e negativi del reddito che non sono soggetti ad Iva.
Regime ex art. 145, D.P.R. 917/1986
Possono fruire di questo regime forfetario tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta
Aspetti giuridici e tributari
della contabilità semplificata.
26
Nel caso di esercizio misto dell’attività di cessione di beni e di prestazioni di servizi si applica:
- il limite di quella prevalente per ricavi, se questi sono annotati distintamente;
- il limite di € 516.456,90, se le attività sono annotate in modo unitario e non è possibile
determinare i ricavi inerenti ciascuna attività.
Attenzione!
Contrariamente a quanto avviene ai fini della determinazione del reddito d’impresa,
che viene calcolato forfetariamente attraverso coefficienti di redditività da applicare ai
ricavi, per coloro che hanno optato per questo regime non è prevista alcuna
forfettizzazione dell’Iva.
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
Regime forfetario L. 16/12/1991, n. 398
Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la L. 398/91 sono esonerate dagli obblighi di cui al titolo 2° del Decreto Iva. In particolare, sussiste l’esonero dall’obbligo:
- di tenuta delle scritture contabili;
- di presentazione della dichiarazione Iva annuale;
- di certificazione dei corrispettivi, relativamente a scontrini e ricevute fiscali, a meno che
le stesse associazioni non effettuino attività commerciali non connesse all’attività istituzionale e
non soggette all’imposta sugli intrattenimenti.
Con la riforma dell’imposta sugli spettacoli (abolita con il D. Lgs. n. 60/1999) è stato introdotto
l’obbligo del rilascio di apposito titolo di ingresso.
Il titolo di accesso, necessario sia nel settore degli intrattenimenti che in quello degli spettacoli,
può essere emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatiche.
Aspetti giuridici e tributari
Dall’1.1.2000 le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad annotare i proventi commerciali nel prospetto il cui modello è stato approvato con il DM 11/2/1997 (si tratta dello stesso
prospetto riepilogativo delle annotazioni utilizzato dai contribuenti supersemplificati).
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
I REGIMI DI DETRAZIONE DELL’IVA:
REGIME NORMALE E REGIME SPECIALE DI DETRAZIONE.
Per le associazioni sportive dilettantistiche l’Iva ammessa in detrazione è quella relativa agli
acquisti effettuati nell’eventuale esercizio di attività commerciale, purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
- l’attività commerciale deve essere gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale (principale);
- la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili e non deve presentare irregolarità tali da renderla inattendibile;
- la contabilità obbligatoria per legge o per statuto deve essere tenuta anche in relazione all’attività istituzionale.
ATTENZIONE:
L’assenza della contabilità separata o la tenuta in modo irregolare della contabilità, anche della
sola attività principale (istituzionale), impedisce la detrazione, non essendoci la possibilità per
l’Amministrazione finanziaria di quantificare con esattezza l’imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatte nell’esercizio di attività commerciali.
Perché la detrazione sia legittima è altresì necessario:
- il possesso dei documenti d’acquisto (fatture, bolle doganali, etc.);
- che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività.
L’applicazione del principio di inerenza, cardine dell’intera disciplina della detrazione Iva, corrisponde a ciò:
di impresa, ciò che avviene, ad esempio, quando il bene o servizio è destinato all’uso personale
o familiare ovvero quando la legge, con espressa disposizione, sancisce che una determinata
attività non costituisce esercizio d’impresa.
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime Iva normale debbono calcolare l’Iva da versare periodicamente (mese o trimestre) nel seguente modo:
+ IVA su cessioni o prestazioni effettuate nel periodo
- IVA sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi
_____________________________________________
= IVA a debito o a credito
Aspetti giuridici e tributari
l’imposta detraibile è quella relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati “nell’esercizio dell’impresa”.
La detrazione è preclusa, pertanto, per gli acquisti di beni e servizi effettuati “non” nell’esercizio
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
Se i beni e i servizi sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio sia dell’attività commerciale
che di quella non commerciale, è necessario distinguere:
- gli acquisti relativi all’attività commerciale;
- gli acquisti relativi all’attività istituzionale;
- gli acquisti impiegati promiscuamente per i due tipi attività.
Nel caso di beni e servizi utilizzati promiscuamente, la detrazione dell’Iva è ammessa per la
parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.
I criteri adottati devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati.
ESEMPIO 1:
La ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promiscuamente per
l’attività istituzionale e per quella commerciale può essere effettuata in base alla cubatura
dei rispettivi locali.
ESEMPIO 2:
L’Associazione Alfa impiega alcuni collaboratori, oltre che per l’esercizio dell’attività istituzionale, anche per l’esercizio di un’attività commerciale.
Ai fini della determinazione della quota di Iva detraibile sulle collaborazioni si possono assumere elementi oggettivi quali: le ore di lavoro prestate per ciascuna attività e l’incidenza dei compensi sulle spese complessive di ciascuna attività.
Supponendo che dalla rilevazione emerga un’incidenza dei suddetti elementi pari al 20% per
l’attività commerciale e all’80% per quella istituzionale, la detrazione dell’Iva sulle prestazioni
dei collaboratori è ammessa in misura pari al 20%.
Aspetti giuridici e tributari
In assenza di un criterio oggettivo di ripartizione dei costi promiscui e quindi della relativa impo-
30
sta, è necessario fare riferimento ad un criterio di proporzionalità che possiamo sintetizzare nel
modo seguente:
3HUFHQWXDOH
GHOO¶DWWLYLWj
FRPPHUFLDOH ULVSHWWR D
WXWWD
O¶DWWLYLWj
GDOO¶HQWH
VYROWD
Totale ricavi derivanti da attività commerciale x100
Totale ricavi e proventi
Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
Le associazioni sportive dilettantistiche che ne abbiano i requisiti possono applicare uno dei
due regimi forfetari previsti dalla legge:
A) quelle che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività
commerciali in misura inferiore al limite di € 250.000,00 possono applicare, su opzione, il regime forfetario previsto dalla L. n. 398/91;
B) quelle con volume d’affari annuo fino a € 25.822,84 possono applicare il regime forfetario
per le attività spettacolistiche, previsto dall’art. 74-quater, c. 5, DPR 633/1972, salvo opzione
per il regime ordinario.
A) La L. 16.12.1991, n. 398 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche, oltre a
rilevanti semplificazioni in materia di adempimenti contabili e dichiarativi, un regime forfetario di
determinazione dell’Iva. Sono destinatarie delle disposizioni agevolative suddette:
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro (novità
introdotta dall’art. 90 della L. 289/2002), riconosciute dal CONI.
Le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l’applicazione della L. n. 398/91 applicano, ai fini Iva, relativamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse
agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all’art. 74, c. 6, DPR 633/72, vale a dire il criterio
applicato nel settore dello spettacolo.
Le associazioni suddette, in regime di L. n. 398/91, devono calcolare l’Iva da versare periodicamente (trimestralmente) nel seguente modo:
• applicando all’Iva a debito, derivante dai proventi commerciali connessi all’attività istituzionale o non connessi all’attività istituzionale ma soggetti all’imposta sugli intrattenimenti, le seguenti detrazioni forfetarie:
- il 50% per i proventi commerciali generici, comprese le prestazioni pubblicitarie;
- il 10% per le sponsorizzazioni;
ciali non connesse a quella istituzionale e non soggette all’imposta sugli intrattenimenti.
B) Per i sodalizi sportivi dilettantistici che hanno realizzato nell’anno precedente un volume
d’affari non superiore a € 25.822,84 nell’esercizio delle attività di spettacolo (sportivo), è
applicabile un particolare sistema di determinazione dell’Iva (Art. 74-quater, c. 5, D.P.R. 633/
1972).
Essi, infatti, determinano la base imponibile nella misura del 50% dell’ammontare complessivo
dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta assolta sugli
acquisti.
Aspetti giuridici e tributari
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione
radiofonica;
• con il metodo Iva da Iva (Iva a debito – Iva a credito = Iva da versare) per le attività commer-
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Le SOCIETÀ di CAPITALI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO
In presenza di più attività, spettacolistiche e non, per l’applicazione di questo regime forfetario
va considerato solamente il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche.
IL SISTEMA DI DETRAZIONE DELL’IVA
REGIME NORMALE
detrazione: IVA a credito – (meno) IVA a debito
REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA
L. n. 398/1991. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI (del settore dello spettacolo) DI CUI
ALL’ART. 74, c. 6, DPR 633/1972
REGIMI SPECIALI
detrazione: forfetaria
REGIME FORFETARIO PER LE ATTIVITA’
SPETTACOLISTICHE PREVISTO DALL’ART.
Aspetti giuridici e tributari
74-quater, c. 5, DPR 633/1972
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REGIME IVA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE TITOLI DI INGRESSO
Ai fini Iva, le attività di spettacolo sportivo devono essere distinte in due categorie, alle quali
corrispondono modalità di tassazione differenti:
A) le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, (elencate nella tariffa allegata al Dpr
640/72) indicate nella Tabella A di seguito illustrata, che sono ricondotte ad un regime speciale forfetario di determinazione del tributo, salvo opzione per l’applicazione del regime
ordinario;
B) le altre attività spettacolistiche e assimilate, individuate nella tabella C (allegata al Dpr 633/
72) di seguito riportata, che sono attratte nel campo di applicazione dell’Iva secondo il
regime ordinario, salvo alcune particolarità che si possono così riassumere: per i contribuenti minori è previsto un regime semplificato forfetario.
TAB. A (Dpr 640/72)
ATTIVITA’ SOGGETTE AD IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti musicali, vocali o strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica
dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, in funzione dell’attività di intrattenimento.
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi apparecchio e
congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, installati sia nei
Aspetti giuridici e tributari
luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione
ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.
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TAB. C (Dpr 633/72)
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA’
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al
pubblico anche se in circoli o sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle
effettate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a
gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive, corsi mascherati o in costume, rievocazioni
storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con DM ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari,
trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio,con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Le attività di intrattenimento hanno come denominatore comune l’essere volte esclusivamente
al divertimento e al gioco.
Le attività spettacolistiche, invece, sono quelle attività che assumono anche una connotazione
Aspetti giuridici e tributari
culturale (oltre cioè a quella di divertimento che caratterizza gli intrattenimenti). In particolare lo
spettacolo comporta una partecipazione prevalentemente passiva da parte dello spettatore
che assiste all’evento.
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Gli elementi qualificanti dello spettacolo sono, pertanto, due:
- il perseguimento di un divertimento è solo eventuale, ed è comunque connesso ad una finalità culturale;
- la passiva partecipazione dello spettatore.
A) Per quanto riguarda le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, la base imponibile
su cui calcolare l’Iva è quella prevista per l’imposta sugli intrattenimenti e cioè l’importo dei
singoli biglietti (cd. titoli di accesso) venduti per l’ingresso o per l’occupazione dei posti, ovvero
il prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti o alle altre attività soggette.
L’importo dei biglietti va assunto al netto delle somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sugli
intrattenimenti e dell’Iva relativa se dovuta.
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Nell’imponibile si comprendono inoltre:
- l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei
diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati;
- i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- gli aumenti di prezzo apportati dalle consumazioni e dai servizi offerti al pubblico.
Se gli intrattenimenti e le altre attività sono organizzati per i propri soci, l’imposta si applica,
oltre che sugli importi suddetti (se previsti), anche sulle quote e contributi associativi riferibili
all’attività soggetta all’imposta.
Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento (bigliardini, juke-box, flipper, etc) la base
imponibile è stabilita in misura forfetaria, variabile in funzione del tipo di apparecchio.
Ai fini della determinazione dell’imposta, il regime prevede una detrazione forfetaria pari a ½
dell’imposta relativa alle operazioni effettuate. Di conseguenza, si versa il 50% dell’imposta
calcolata.
Non è prevista l’ulteriore detrazione, o l’eventuale rimborso, per l’Iva assolta o pagata sugli
acquisti.
ATTENZIONE:
Per alcune operazioni, comunque connesse a quelle soggette all’imposta sugli intrattenimenti,
la detrazione forfetaria si applica con le stesse modalità ma in misura diversa, e precisamente:
- per le prestazioni di sponsorizzazione, la detrazione è pari a 1/10 dell’imposta;
- per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,
la detrazione è pari a 1/3 dell’imposta.
Per le prestazioni di pubblicità la detrazione resta quella ordinaria di ½.
all’imposta sugli intrattenimenti, le quali sono soggette al regime ordinario Iva (detrazione dell’Iva
sugli acquisti da quella sulle vendite).
B) Per le attività spettacolistiche e assimilate, invece, l’Iva si applica secondo le regole ordinarie, con l’eccezione del regime forfetario riservato alle attività di minima importanza (proventi
realizzati nell’anno solare precedente di importo non superiore a 25.822,84 €) che consente la
determinazione della base imponibile nella misura del 50% dei proventi incassati.
I soggetti che esercitano abitualmente le attività di intrattenimento e/o le attività di spettacolo,
sono obbligati all’emissione di un particolare documento denominato “titolo d’accesso”.
Aspetti giuridici e tributari
L’ente può sempre optare per l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario. In tal caso, si
applicano tutte le regole ordinarie previste per le altre attività spettacolistiche non soggette
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Per le citate attività il titolo di accesso (sostanzialmente equivalente allo “scontrino fiscale”)
deve essere rilasciato mediante:
- apparecchio misuratore fiscale;
- biglietteria automatizzata (all’atto del pagamento).
Per favorire la diffusione dello sport dilettantistico sono state previste a favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche delle semplificazioni (D.P.R. 69/2002).
Al riguardo, bisogna distinguere i corrispettivi a seconda che derivino da attività spettacolistiche,
da attività di intrattenimento o da altre attività. Inoltre, fra le attività spettacolistiche bisogna
distinguere le manifestazioni sportive dilettantistiche dalle altre attività.
Manifestazioni sportive dilettantistiche
I corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche possono essere certificati
mediante due sistemi alternativi:
- il sistema ordinario, che prevede l’emissione di titoli di accesso con gli appositi misuratori
o biglietterie automatizzate;
- il sistema semplificato che consente l’utilizzo di titoli d’ingresso o di abbonamenti, senza
la necessità di adottare un misuratore fiscale. Di tale facoltà possono avvalersi anche le società dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro (novità introdotta dall’art. 90 della L. 289/2002)
Altre attività spettacolistiche
Le altre attività spettacolistiche (ad esempio le manifestazioni sportive professionistiche)
rimangono assoggettate all’obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso
emessi mediante:
- apparecchi misuratori fiscali;
- biglietterie automatizzate.
Aspetti giuridici e tributari
Attività di intrattenimento
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Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario
di cui alla L. 398/91 sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di
intrattenimento a favore dei soci (con effetto dall’1/1/2001. Art. 33 c. 13 L. 388/2000).
Ne deriva che l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratore
fiscale sussiste nei seguenti casi:
- attività di intrattenimento rese a favore dei non soci dalle associazioni sportive
dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario;
- attività di intrattenimento rese sia a favore dei soci che a favore dei terzi da società
e associazioni sportive dilettantistiche che non hanno optato per il regime forfetario.
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Altre attività
I corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle attività spettacolistiche e di intrattenimento
sono, ove non sia obbligatoria l’emissione della fattura, certificati mediante scontrino o ricevuta
fiscale.
ATTENZIONE:
Le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario della L. n. 389/1991
sono esonerate dall’obbligo di certificare le cessioni e le prestazioni diverse da quelle di
intrattenimento e di spettacolo.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PARTE DELLE
SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
• ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE
ALTRE ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE
• ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
Aspetti giuridici e tributari
• ALTRE ATTIVITA’
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PUBBLICITA’ E CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA
La sponsorizzazione consiste in un contributo al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione, erogato da un’impresa pubblica o privata, allo scopo di promuovere:
- nome, ragione o denominazione sociale;
- marchio;
- immagine;
- attività e prodotti dell’impresa.
La sponsorizzazione avviene tramite un contratto a prestazioni corrispettive con il quale lo
sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo periodo di tempo, nel corso di manifestazioni sportive, artistiche, culturali o scientifiche, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che la manifestazione o la partecipazione dello
sponsorizzato alla manifestazione è conseguente all’onere sostenuto dallo sponsor.
Per il contratto di sponsorizzazione, caratterizzato dalla reciprocità tra lo sponsor ed il soggetto
sponsorizzato, la forma scritta non è obbligatoria ma resta pur sempre quella preferibile. Inoltre, è opportuno inserire nel contratto di sponsorizzazione:
- la durata;
- i termini di versamento del corrispettivo;
- le ipotesi di risoluzione;
- le obbligazioni promozionali;
- la risoluzione delle controversie attraverso arbitrato.
La sponsorizzazione viene spesso confusa con la pubblicità, ma quest’ultima rispetto all’evento
sportivo è occasionale ed inoltre il trattamento fiscale dei proventi conseguiti è, per i soggetti
(la metà dell’Iva a debito relativa a dette prestazioni);
- le prestazioni di sponsorizzazione comportano, invece, una detrazione forfetaria dell’Iva nella
misura del 10% (un decimo dell’Iva a debito afferente dette prestazioni).
Schematicamente, la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione è la seguente:
Pubblicità:
- è occasionale rispetto all’evento sportivo;
- l’attività promozionale avviene tramite cartelloni, manifesti, striscioni, pubblicazioni
promozionali dell’evento sportivo o altri richiami acustici o visivi.
Aspetti giuridici e tributari
che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla L. 398/91, molto diverso. Infatti, per le
associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime forfetario suindicato:
- le prestazioni di pubblicità comportano una detrazione forfetaria dell’Iva nella misura del 50%
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Sponsorizzazione:
- rispetto all’evento viene istituito uno specifico abbinamento;
- l’attività promozionale avviene, generalmente, tramite l’abbigliamento sportivo degli atleti
(maglie, borse, etc.) o manifesti che indicano lo sponsor come organizzatore dell’evento,
stabilendo così una diretta connessione con l’evento.
Nel contratto di sponsorizzazione l’impresa sponsorizzante utilizza il soggetto sponsorizzato
quale veicolo della propria immagine. E’ dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e l’attività che presuppone e determina l’esistenza della connessione tra il marchio dell’impresa e l’atleta o la squadra.
Le prestazioni di sponsorizzazione, considerata la loro natura, sono vere e proprie prestazioni
di servizi. Ai fini Iva è importante, quindi, appurare se le stesse siano svolte o meno nell’esercizio d’impresa.
ATTENZIONE:
Ai sensi dell’art. 4, c. 5, del DPR 633/1972, le prestazioni di pubblicità commerciale sono considerate in ogni caso commerciali, anche se effettuate da enti non commerciali.
Pertanto, le associazioni sportive dilettantistiche, quando si trovano a svolgere “abitualmente”
tale genere di prestazioni, devono assoggettare i relativi importi alla normale aliquota Iva del
20%.
L’art. 90, c. 8, L. 289/2002, introducendo una novità nel settore, prevede un particolare trattamento fiscale delle somme erogate in denaro o in natura dalle imprese a favore delle associazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva,
Aspetti giuridici e tributari
se vengono rispettate precise condizioni.
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La novità consiste nella presunzione assoluta che i corrispettivi in denaro o in natura di importo
annuo non superiore a € 200.000,00 costituiscono in ogni caso spese di pubblicità.
ATTENZIONE:
La previsione riguarda la società erogante; l’associazione sportiva dilettantistica dovrà continuare a distinguere gli importi ricevuti a titolo di sponsorizzazione rispetto a quelli aventi natura
di spese pubblicitarie.
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GLI ADEMPIMENTI DELL’ENTE SPORTIVO QUALE SOSTITUTO
D’IMPOSTA
Se nel corso del periodo d’imposta la società o l’associazione sportiva dilettantistica corrisponde indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi per l’esercizio diretto
dell’attività sportiva, nonché compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere
amministrativo-gestionale, essa è obbligata, all’atto del pagamento, ad operare una ritenuta
con obbligo di rivalsa.
Lo stesso dicasi per l’erogazione di retribuzioni a dipendenti (se presenti) e compensi ad amministratori.
Inoltre, scatta l’obbligo alla presentazione della dichiarazione modello 770-semplificato, contenente tutti i dati relativi alle certificazioni dei redditi rilasciate ai relativi percettori.
La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 settembre.
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta in cui sono stati corrisposti i
compensi suddetti, l’ente deve effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e
l’imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio deve avvenire durante l’anno in cui
è cessato il rapporto.
Novità sul modello 770-semplificato 2004
Tra le novità del modello di quest’anno si segnala l’inclusione, nel prospetto di comunicazione
dati lavoro autonomo, delle somme e valori corrisposti ai lavoratori autonomi che hanno optato
per il regime speciale (Legge 388/2000, artt. 13 e 14), nei confronti dei quali non sono state
operate e certificate ritenute, nonché gli sportivi dilettanti relativamente ai quali i compensi
corrisposti non sono stati assoggettati a ritenuta fino a € 7.500,00.
Resta, pertanto, l’obbligo di presentazione della dichiarazione modello 770 anche nel-
Aspetti giuridici e tributari
l’ipotesi in cui il sostituto (l’ente erogante) non abbia operato alcuna ritenuta.
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PER SAPERNE DI PIÙ
L. 27.7.2004, n. 186 - Conversione in legge del D.L. 136/2004
D.L. 28.5.2004, n. 136, art. 7 - Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica
L. 21.5.2004, n. 128 - Legge di conversione del D.L. 72/2004
D.L. 22.3.2004, n. 72 - Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere
dell’ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo
L. 27.12.2002, n. 289, art. 90 - Legge Finanziaria 2003 - Disposizioni per l’attività sportiva
dilettantistica
DPR 13.3.2002, n. 69 - Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei
corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche
L. 21.11.2002, n. 342, art. 37 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
DPR 10.2.2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di riconoscimento di persone giuridiche private e di applicazione delle modifiche dell’atto costitutivo
e dello statuto
DPR 30.12.1999, n. 544 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti
L. 13.5.1999, n. 133, art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche
D. Lgs. 26.2.1999 - Istituzione dell’imposta sugli intrattenimenti e modifiche alla disciplina dell’imposta sugli spettacoli
D.M. 26.11.1999, n. 473 - Regolamento di attuazione dell’art. 25, L. 133/99
DPR 29.9.1973, n. 600, art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali
DPR 29.9.1973, n. 600, art. 28 - Ritenuta sui contributi degli enti pubblici
DPR 26.10.1972, n. 642 - Disciplina dell’imposta di bollo
DPR 26.10.1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
Aspetti giuridici e tributari
DPR 22.12.1986, n. 917, artt. 67, 69, 143-149 - Testo unico delle imposte sui redditi
Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/2003
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 94/E del 23.4.2003
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Circolare Agenzia Entrate n. 58 del 18.06.2001, punto 1.8
Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 34/E del 2001
Circolare Agenzia delle Entrate 19.6.2001, n. 60/E
Circolare Ministero delle Finanze 16.11.2000, n. 207/E
Circolare Ministero delle Finanze 08.03.2000, n. 43/E
Circolare Ministero delle Finanze 29.12.1999, n. 247/E
Circolare Ministero delle Finanze 27.8.1998, n. 209/E,
Circolare Ministero delle Finanze 04.6.1998, n. 141/E
Circolare Ministero delle Finanze n. 124/1998
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 130/E del 2.6.1995
NOTE
NOTE
NOTE
Finito di stampare nel mese di novembre 2004
Composizione e stampa:
M.G. di Mazzoni - Torino
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Piemonte
Le ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Sussidi per la Formazione
realizzato a cura di:
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