notizie flash0615

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notizie flash0615
Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto
(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected])
informa
GIUGNO 2015
... Festa della Repubblica….
NOTIZIE FLASH
-Quote latte e DL
rilacio settori in crisi
pag.2
Acconto IMU 2015
pag.3
EXTRAORDINARY ITALIA TASTE
Il 27 maggio all’Expo Milano 2015, è stato presentato il segno unico
distintivo per le produzioni agricole e alimentari italiane: "THE
EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE".
Si tratta di un marchio che serve alla promozione del Made in Italy
agroalimentare, sotto una bandiera unica, e al contrasto della
contraffazione (c.d.Italian sounding). Un logo che verrà utilizzato in
occasione delle fiere internazionali, in attività di promozione all'interno
dei punti vendita della grande distribuzione estera, nelle campagne di
comunicazione e promozione in Tv, sui media tradizionali, su Internet
e sui social media. Un segno unico utile per veicolare un'idea unitaria
del Made in Italy dalle caratteristiche originali e dalla qualità distintive.
Nelle fiere, ad esempio, servirà a caratterizzare in modo univoco l'area
espositiva dedicata all'Italia del cibo e del vino. Il marchio verrà
utilizzato fin dalle prossime giornate all'interno del Padiglione del Vino
e del Padiglione del Cibo a Expo, proprio per cogliere l'occasione unica
di visibilità offerta dall'evento di Milano.
Si tratta in sostanza di un'operazione di sistema paese, che consentirà
all'Italia di recuperare terreno rispetto a Paesi (segue a pag.2)
IMIS Trentina
pag.6
IFEL commenta l’Imu
terreni montani
pag.7
TASI 2015
pag.8
Riduzione del diritto
camerale 2015
pag.10
Assunzioni congiunte
pag.12
-Retribuzioni medie
-Pensioni unificate dal
1 luglio
pag.13-14
Scadenze
pag.15
1
(segue da pag.1) concorrenti che già adottano marchi di questo tipo con successo. Così si punta
a rafforzare le azioni realizzate da enti pubblici o aziende private sui mercati esteri, come ad
esempio Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia, India, Cina, Europa, Turchia e Australia.
Il segno unico è rappresentato da una bandiera italiana con tre onde che richiamano il concetto
di crescita e di sviluppo e dalla scritta "THE EXTRAORDINARY ITALIAN TASTE".
Il marchio si inserisce nel più ampio piano straordinario di internazionalizzazione del Made in
Italy, messo a punto in collaborazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero
delle politiche agricole e dall'Ice e ne costituisce uno degli aspetti più importanti. Il segno unico,
infine, proprio per le sue caratteristiche d'uso non verrà apposto sui singoli prodotti.
"Da oggi l'agroalimentare italiano - ha spiegato il Ministro Maurizio Martina - sarà più forte e
più riconoscibile sui mercati internazionali. Finalmente abbiamo un segno distintivo unico che
aiuterà consumatori e operatori a identificare subito le attività di promozione dei nostri
prodotti. Partiamo da Expo Milano 2015 per sfruttare questa straordinaria occasione di
visibilità e proseguiremo con le azioni previste dal nostro piano di internazionalizzazione sui
mercati strategici. Nei prossimi tre anni investiremo oltre 70 milioni di euro per la promozione,
imparando a fare squadra e a non disperdere in mille rivoli le risorse.”.
QUOTE LATTE E DECRETO SUL RILANCIO DEI SETTORI IN CRISI
Sono in arrivo nuove multe per decine di milioni di euro per il superamento quest'anno del
2,23% da parte degli allevatori italiani della produzione di latte loro assegnata dall'Ue. E' quanto
emerge dai dati rilevati dal Sian, il sistema informativo agricolo nazionale di Agea, che a fine
marzo ha registrato una produzione di oltre 11 milioni di tonnellate. Per l'esattezza le consegne
di latte “rettificato” (lo si ottiene considerando il tenore in materia grassa) sono di 11milioni e
705 tonnellate. L'esubero rispetto alla quota nazionale di riferimento si ferma così a quasi
80mila tonnellate.
Rispetto allo scorso anno la produzione italiana di latte è cresciuta di 250mila tonnellate
(sempre con riferimento alle consegne), in linea con i ritmi di crescita registrati in media nella
Ue. Come sempre è la Lombardia che svetta sulle altre regioni con la sua produzione di 4,6
milioni tonnellate, seguita a distanza dall'Emilia Romagna (1,73 milioni di t.), Veneto (1,12
milioni di t.) e Piemonte (1 milioni di t). All'ultimo posto la Liguria con appena 3mila
tonnellate di latte. Un elemento di novità è l’approvazione dal Consiglio dei ministri del 27
maggio del decreto legge urgente per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle
imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture
ministeriali. Il decreto interviene tra l’altro a favore della filiera del latte con interventi urgenti
per la gestione della fine delle quote:
Attuazione della rateizzazione in 3 anni senza interessi per le multe dell'ultima campagna.
La norma prevede l'attuazione della disposizione comunitaria per il pagamento delle multe per
l'ultima campagna lattiera in 3 anni e senza interessi. Gli allevatori interessati potranno
presentare domanda all'AGEA entro il 31 agosto 2015.
Compensazione quote ultima campagna. Per non gravare ulteriormente sugli allevatori, con la
norma si amplia la possibilità di compensazione tra produttori, nell'ambito della quota
nazionale, per l'ultima campagna consentendo a chi ha superato le quote fino al 12% di
compensare fino al 6%, cosa che prima non era prevista e che vedeva scattare la sanzione
sull'intera percentuale di splafonamento.
Contratti di vendita scritti e con durata minima di un anno. Con il decreto (segue a pag.3)
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(segue da pag.2) viene ribadita la necessità del contratto scritto come previsto dall'art. 62 del
decreto-legge n. 1 del 2012, e si introducono delle novità rilevanti:
- la durata minima dei contratti è fissata a 12 mesi;
- il contratto deve espressamente contenere il prezzo da pagare alla consegna che può essere
fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o
composizione del latte crudo;
Creazione dell'Interprofessione del latte per organizzare la filiera. Per rafforzare la filiera si
definisce:
- la creazione di un unico organo interprofessionale, che potrà prendere decisioni valide "erga
omnes", a determinate condizioni, come accade in altri Paesi europei come la Francia;
- che per favorire l'aggregazione l'organizzazione interprofessionale deve arrivare al 20 per
cento di rappresentatività degli operatori;
- che l'Interprofessione ha un campo d'azione che comprende le regole di produzione, la
commercializzazione, la promozione, i contratti tipo, la tutela ambientale e la ricerca.
Rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di mercato con Antitrust. Viene rafforzato
il livello di tutela degli allevatori e dei produttori di latte, attraverso una riforma dell'art. 62 che
prevede:
- monitoraggio dei costi medi di produzione del latte crudo da parte di Ismea, secondo le
metodologie stabilite dal Ministero delle politiche agricole. I dati verranno elaborati
mensilmente e costituiranno un benchmark ai fini delle segnalazioni all'Antitrust;
- inasprimento delle sanzioni per violazioni delle prescrizioni dell'art. 62 con multe che vengono
innalzate da 3 mila fino a 50 mila euro;
- l'Ispettorato repressione frodi del Mipaaf (ICQRF) potrà segnalare all'Antitrust le possibili
violazioni.
IMU 2015 E ACCONTO
L’IMU è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 in sostituzione di ICI, Irpef dovuta sugli
immobili non locati e relative addizionali regionali e comunali. Si differenzia pertanto dall'ICI,
in quanto tributo sostitutivo di imposte dirette (l'IRPEF sugli immobili) ed è riscossa dal
Comune ad eccezione per gli immobili classificati nel gruppo D, come capannoni, alberghi,
ecc. Risultano soggetti passivi dell'imposta municipale propria 2015:
• Proprietario dell’immobile;
• Usufruttuario;
• Titolare del diritto d’uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie;
• Locatario di bene in leasing;
• Concessionario di beni demaniali.
L’IMU è dovuta in base valore dell’immobile posseduto. Per i fabbricati iscritti in catasto, il
valore è costituito dalla rendita attribuita agli stessi, rivalutata del 5% e moltiplicata per i
coefficienti indicati:
• per la categoria A (escluso A/10) , cioè per le abitazioni, si moltiplica per 160;
• per la categoria C (escluso C/1), cioè rimesse, autorimesse, tettoie, si moltiplica per
160;
• per la categoria A/10, cioè studi privati, e D/5, cioè banche e assicurazioni, si
moltiplica per 80;
• per la categoria C/1, cioè negozi e botteghe, si moltiplica per 55; (segue a pag.4)
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(segue da pag.3)
• per la categoria B, cioè convitti, ospedali, conventi, ricoveri, ecc, e per i fabbricati
C/3,C/4, C/5, cioè laboratori, stabilimenti balneari, ecc, si moltiplica per 140.
• per la categoria D (escluso D/5), cioè opifici e immobili a destinazione speciale e
particolare, se iscritti in catasto, si moltiplica per 65.
Gli immobili non ancora iscritti in catasto sono solitamente inseriti nella categoria D: si tratta
di fabbricati ad uso strumentale, il cui valore è definito sulla base delle scritture contabili
dell’impresa che ne è proprietaria. Per questi fabbricati l'imposta si calcola partendo dal loro
costo originario e applicando i coefficienti di aggiornamento previsti da apposite disposizioni
del Ministero delle Entrate e Finanze. Tale regola è tuttavia applicabile soltanto nel caso di
fabbricati posseduti da imprese: qualora il proprietario fosse anche solo in parte un soggetto non
imprenditore, cioè un privato, si dovrà fare riferimento a valori determinati con procedura
DOCFA.
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico/artistico, e per i fabbricati dichiarati
inagibili/inabitabili (e di fatto non utilizzati), la base imponibile ordinariamente determinata
applicando i moltiplicatori sopra riportati è ridotta al 50%. Tale riduzione è applicabile solo
per il periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione;
Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione l’imposta va
determinata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se
precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato, così come disposto dal
comma 3 del citato art. 13.
Sulle aree edificabili si paga in base al loro valore venale, fissato al 1° gennaio dell’anno. Si
tratta di un valore variabile, che tiene conto delle eventuali variazioni dovute a situazioni
specifiche (ad esempio, se siano utilizzati da coltivatori o meno, se siano incolti, ecc.).
Per i terreni agricoli la base imponibile è il loro reddito domenicale, rivalutato del 25% e
moltiplicato ordinariamente per 135 ovvero per 75 se il terreno è posseduto e condotto da
coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP, l’art. 13, comma 8-bis,
DL n. 201/2011 prevede l’applicazione dell’imposta solo sulla parte di base imponibile IMU
eccedente € 6.000. Su detta parte, inoltre, l’imposta è dovuta in misura ridotta a seconda
dell’ammontare dell’imponibile.
Terreni agricoli “svantaggiati”. Dal 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, DL n. 4/2015 è
riconosciuta, a favore dei coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, una
detrazione pari a € 200, fino all’azzeramento dell’imposta dovuta, per i terreni ubicati nei
Comuni collinari “svantaggiati” dell’elenco contenuto nell’Allegato 0A del citato Decreto.
Periodo e quote di possesso
L’IMU è dovuta per anno solare ed è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile,
considerandola dovuta per l’intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni. Nel caso più
soggetti siano possessori del medesimo immobile, ciascuno è tenuto al pagamento in base
alla propria quota.
L'aliquota applicata
L'aliquota dell'IMU è la seguente:
• 0,76%, aliquota ordinaria nella generalità dei casi;
• 0,4% per l’abitazione principale di lusso (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze.
I Comuni possono aumentare o ridurre l'aliquota sino a 0,3% con disposizioni che devono
essere deliberate entro il 30 novembre e che possono prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari tipologie di contribuenti. L’aliquota prevista per l’IMU deve comunque tenere conto
di quanto stabilito per la TASI, posto che la somma dei due tributi non può superare l’aliquota
massima del 1,06 %.
Si rammenta che l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale non di lusso (segue a pag.5),
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(segue da pag.4) (diversa da A/1-A/8-A/9), assieme alle relative pertinenze nel limite di 1 unità
per ciascuna categoria catastale: C/2-C/6-C/7, anche se accatastate unitamente all’abitazione,
mentre l’abitazione principale di lusso è assoggettata ad IMU quindi continua a trovare
applicazione la detrazione di € 200, eventualmente aumentata dal Comune fino
all’azzeramento dell’imposta dovuta.
L’assimilazione all’abitazione principale può essere riconosciuta
• ex lege per: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa coniugale assegnata
all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione
degli effetti civili del matrimonio; l’immobile, non locato, posseduto dal personale
delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
• con delibera comunale per l’unità immobiliare: posseduta a titolo di proprietà/usufrutto
da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, purché non locata; concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il
primo grado” (genitori – figli) che utilizzano l’immobile come abitazione principale.
L’agevolazione è applicabile limitatamente ad un solo immobile ed opera, per la quota
di rendita non eccedente € 500 se il comodatario “dispone” di un ISEE familiare non
superiore a € 15.000 annui.
Per gli immobili posseduti a titolo di proprietà/usufrutto da italiani non residenti, per il 2014
l’art. 9-bis, DL n. 47/2014, ha soppresso la facoltà di assimilare detti immobili all’abitazione
principale mentre per il 2015, ha riconosciuto tale possibilità solo per i cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o data in comodato d'uso.
L’IMU non è dovuta per i fabbricati rurali, purchè strumentali, cioè utilizzati da chi coltiva
il fondo (anche non proprietario) e, in genere, da chi esercita attività agricola
Dal 2015 l’esenzione IMU dei terreni agricoli va determinata in base alla classificazione
risultante nella colonna S dell’elenco dei Comuni ISTAT in base alla quale sono esenti IMU i
terreni agricoli ubicati in un Comune:
• totalmente montano (“T”). In tal caso l’esenzione opera per tutti i terreni agricoli, a
prescindere dal possessore;
• parzialmente montano (“P”) solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP
iscritti nella previdenza agricola.
Il comma 2 dell’art. 1, DL n. 4/2015 estende l’esenzione anche ai terreni ceduti in
affitto/comodato ad un altro coltivatore diretto/IAP. Come evidenziato dal MEF nella
Risoluzione n. 2/DF del 3/2/2015, tale disposizione è applicabile solo se il soggetto che cede il
terreno in affitto/comodato è anch’esso un coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza
agricola. Inoltre, in caso di un terreno in comproprietà l’esenzione spetta solo al
comproprietario (relativamente alla propria percentuale di possesso) avente i requisiti sopra
accennati.
• delle “isole minori” (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord
Sardegna, Partenopee. Ponziane, Toscane e del Mar Ligure).
Come specificato dall’art. 1, DL n. 4/2015, l’esenzione trova applicazione anche nel caso di
terreni agricoli non coltivati; e i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (a prescindere dal Comune di ubicazione).
Sono considerati terreni agricoli anche le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori
diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all’intero terreno
anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo con la qualifica di coltivatore
diretto/IAP. (segue a pag.6)
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(segue da pag.5) Scadenze di versamento
Per il 2015 il pagamento IMU avviene in due tranche:
• acconto entro il 16/6/2015 calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per l'anno
precedente (2014);
• saldo entro il 16/12/2015 calcolata con le aliquote deliberate per l'anno in corso (2015),
sempre che la delibera comunale per l'anno in corso venga emanata e pubblicata sul sito
del Ministero dell'economia e delle finanze entro e non oltre il 28/10/2015. In caso
contrario anche la seconda rata di saldo può essere calcolata applicando le aliquote
deliberate per l'anno precedente (2014).
E’ possibile anche effettuare un unico versamento entro il 16 giugno ma lo slittamento al 30
luglio del termine per l’approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni implica di fatto,
l’impossibilità del pagamento in un’unica soluzione, poiché le aliquote e le detrazioni
potrebbero essere modificate. Il versamento può essere effettuato tramite modello F24
utilizzando i seguenti codici tributo IMU:
• 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
• 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
• 3914 terreni (destinatario il Comune);
• 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
• 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
• 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di
accertamenti;
• 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di
accertamenti.
o mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale
per tutti i comuni italiani) e l’intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate.
IMIS TRENTINA
Con l’articolo 1, della legge 14/2014 emanata dalla Provincia autonoma di Trento, è nata
l’Imis, l’imposta immobiliare semplice che, a decorrere da quest’anno, è applicata
obbligatoriamente in tutti i comuni della provincia.
Per consentirne il versamento entro il prossimo 16 giugno, l’Agenzia delle Entrate, che ne cura
la riscossione in virtù della convenzione firmata con la stessa Provincia autonoma di Trento, ha
istituito, con la Risoluzione 51/E del 21 maggio 2015, appositi codici tributo, da indicare nella
“Sezione Imu e altri tributi locali” della delega di pagamento modello F24, in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:
• “3990” IMIS - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze
• “3991” IMIS - altri fabbricati abitativi
• “3992” IMIS - altri fabbricati
• “3993” IMIS - aree edificabili
• “3994” IMIS - sanzioni da accertamento
• “3995” IMIS - interessi da accertamento
• “3996” IMIS - sanzioni e interessi da ravvedimento.
Inoltre, nello spazio “codice ente/codice comune”, deve essere riportato il codice catastale del
Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella “Tabella dei Comuni
convenzionati per pagamenti di imposte comunali”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, mentre vanno barrate le specifiche caselle in caso di ravvedimento (“Ravv.”), di
acconto (“Acc.”) o di saldo (“Saldo”), queste ultime due entrambe, se il pagamento avviene in
unica soluzione. Infine, si deve specificare il numero degli immobili per i quali si effettua il
versamento e l’anno d’imposta cui lo stesso si riferisce.
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IFEL E AGEVOLAZIONI IMU TERRENI MONTANI
Con la nota del 20 maggio 2015, l’IFEL ha esaminato la disciplina IMU per i terreni montani e
parzialmente montani, da applicare a decorrere dal 2015, a norma del D.L. n. 4/2015. Il decreto
ha modificato i criteri di esenzione inizialmente stabiliti con il decreto interministeriale del 28
novembre 2014, fondati sull’altitudine al centro del Comune, ripristinando il riferimento alla
classificazione del comune (totalmente montano, parzialmente montano, non montano), come
risultante dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT.
Per quanto riguarda la disciplina “a regime”, a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione IMU
spetta:
• ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
• ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati
parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;
• ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori.
Un altro aspetto commentato dalla nota è la nuova detrazione di 200 euro introdotta in sede di
conversione in legge del D.L. n. 4/2015 a decorrere dall'anno 2015, da applicare all’imposta
dovuta “per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali …”, iscritti nella previdenza
agricola, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa. La norma prescrive che
l’importo di 200 euro deve essere detratto “dall’imposta dovuta”, e a sua volta “determinata ai
sensi” dell’art. 13, comma 8-bis D.L. n. 201/2011.
Ciò comporta che l’importo della detrazione non è da riferire né ai singoli terreni né alle quote
di possesso degli stessi. Si tratta, quindi, di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o
IAP, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli
stessi.
Nell’ipotesi in cui, nel suddetto Allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del Comune,
sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato” (P), la detrazione spetta unicamente
per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della C.M. 14 giugno 1993 n. 9.
La detrazione, al pari dell’esenzione prevista per i Comuni parzialmente montani, si applica
anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o affitto a coltivatori diretti o IAP, sempre
a condizione che lo stesso possessore sia a sua volta un coltivatori diretti o IAP.
Tale detrazione inoltre, deve essere rapportata ai mesi di possesso. Infatti, nel silenzio della
norma, è essenziale, in quanto coerente con la sistematica generale delle norme che regolano
l’IMU, proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell’anno, ovvero per i quali
permane la conduzione agricola.
Dichiarazione IMU. In riferimento alla dichiarazione IMU, in scadenza il prossimo 30 giugno,
IFEL ritiene che:
• non sussista alcun obbligo di presentazione nei casi di esenzione oggettiva come per i
terreni totalmente montani e quelli ubicati nelle isole minori di cui all’allegato A della L.
28 dicembre 2001 n. 448.
• sussiste l’obbligo per i terreni siti in comuni parzialmente montani in considerazione del
fatto che in tal caso l’esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un
coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola. In generale, l’obbligo di
presentazione della dichiarazione sussiste per tutti i casi in cui i Comuni, inclusi nella
circolare n. 9/1993 non siano montani in quanto, rispetto al passato, (segue a pag.8)
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(segue da pag.7), indipendentemente dal fatto che il Comune sia totalmente o parzialmente
montano, l’esenzione opera solo per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, condizione
questa mai comunicata negli anni passati.
TASI 2015
La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili forniti dai Comuni volti a finanziare la manutenzione
stradale, la pubblica illuminazione e in generale tutti i servizi rivolti alla collettività. Deve
essere corrisposta da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU.
Sono invece esenti i possessori e i detentori di terreni agricoli (che sono invece soggetti
all’IMU) In generale, devono pagare la Tasi 2015:
• proprietario dell’immobile,
• titolare di altro diritto reale sull’immobile,
• inquilino in caso di locazione (in questo caso la quota a carico dell’inquilino varia dal
10 al 30% in base a quanto stabilito dal singolo Comune all’interno della delibera).
In caso di pluralità di possessori o di detentori, entrambi sono tenuti al versamento dell’unica
obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di
stipulazione del contratto e per tutta la sua durata.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la Tasi deve essere versata possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie.
In caso di unità immobiliare assegnata dal Giudice, il coniuge assegnatario (titolare del
diritto di abitazione) “è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente
prevista per l’abitazione principale”, indipendentemente dalla quota di possesso
dell’immobile.
In ultimo, in caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, deve versare la
tassa per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli possessori o detentori il soggetto che gestisce i servizi comuni.
Scadenze
Per l’anno 2015 le scadenze previste per il pagamento della Tasi sono due:
• 16 giugno 2015: Tasi prima rata;
• 16 dicembre 2015: Tasi seconda rata.
Ogni Comune ha la facoltà di stabilire scadenze differenti rispetto a quelle fissate a livello
nazionale.
Calcolo e coefficienti
Per calcolare quanto dovuto ci si deve basare sulla rendita catastale rivalutata del 5%. Dopo
aver effettuato la rivalutazione occorrerà moltiplicare il risultato per il coefficiente di
riferimento:
• 160 per fabbricati nelle categorie catastali A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e
pertinenze),
• 140 per fabbricati delle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5 (uffici pubblici, magazzini,
laboratori),
• 80 per le categorie A/10 e D/5 (uffici, studi professionali, banche),
• 60 per il gruppo catastale D (opifici, alberghi, fabbricati con funzioni produttive
connesse all’agricoltura) eccezion fatta per la categoria D/5, (segue a pag.9)
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(segue da pag.8)
• 55 per la categoria catastale C/1 (negozi).
Una volta ottenuto il risultato occorrerà moltiplicarlo per l’aliquota di riferimento.
Aliquote
Le aliquote Tasi 2015 possono essere aumentate dai singoli Comuni fino allo 0,8 per mille. Le
aliquote massime non potranno comunque superare:
• Tasi prima casa: 3,3 per mille;
• Tasi seconda casa: 11,4 per mille.
Ogni Comune potrà decidere se e in quali casi applicare delle detrazioni. La Conferenza StatoCittà ha prorogato il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni al
prossimo 30 luglio. Lo slittamento implica di fatto, l’impossibilità del pagamento in un’unica
soluzione, poiché le aliquote e le detrazioni potrebbero essere modificate dopo il 16 giugno.
La prima rata dell’imposta sui servizi indivisibili dunque, dovrà essere versata in base a quanto
deciso l’anno scorso. Come spiega l’Ifel infatti: “il contribuente è in regola se versa l’acconto
Imu e Tasi entro il 16 giugno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal
Comune per il 2014 (e risultanti sul sito del ministero dell’Economia, dipartimento delle
Finanze)”.
Se invece il Comune ha già deliberato le aliquote di riferimento, l’acconto Tasi potrà essere
pagato con le regole fissate già per quest’anno. L’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale) infatti ha precisato che “nulla vieta … che, nel caso in cui il Comune abbia già
deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e Tasi, magari determinando condizioni più
favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative a
quest’anno (2015) anche per il pagamento dell’acconto”.
Tasi 2015: modello F24
Il pagamento della Tasi può essere effettuato tramite:
• modello F24;
• bollettino di conto corrente postale.
I contribuenti che utilizzano il modello F24 dovranno indicare i seguenti codici tributo:
• “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e
relative pertinenze;
• “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale;
• “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
• “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
L’importo minimo di versamento pari a 12 euro va riferito, come precisato dal MEF nella
Circolare n. 3/DF/2012, all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta. Va tuttavia
evidenziato che il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente. È quindi possibile che sia
richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite.
Si rammenta che in caso di versamento maggiore del dovuto, in linea generale, l’art. 1, comma
724, Finanziaria 2014 prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso al Comune. Va
peraltro evidenziato che alcuni Comuni ammettono di utilizzare l’eccedenza di versamento in
compensazione. In ogni caso non è possibile indicare detto importo nella colonna “importi a
credito compensati” del mod. F24.
Il comma 688 del citato art. 1 della legge n.147/2013, prevede che i Comuni, a decorrere dal
2015, rendano disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente
ovvero procedano autonomamente all’invio degli stessi.
A tal proposito l’IFEL, nella Nota 12/5/2015, dopo aver evidenziato che: “non solo tale obbligo
non emerge dalla normativa vigente, ma esso è nella pratica inattuabile con riferimento alla
TASI” specifica che l’invio dei modelli precompilati comporta l’esatta conoscenza dei soggetti
passivi. Tali informazioni non sono sempre disponibili considerato (segue a pag.10)
9
(segue da pag.9) che: “negli archivi TARI gran parte degli immobili non sono ancora
qualificati con i rispettivi identificativi catastali”; la situazione corrente “di proprietà ed uso
degli immobili” è incompatibile con la data di versamento dell’acconto e la scadenza della
dichiarazione TASI fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Da quanto
sopra deriva quindi che il Comune ha la facoltà e non l’obbligo di inviare i modelli
precompilati.
RIDUZIONE DEL DIRITTO CAMERALE 2015
Con l'entrata in vigore del Decreto Riforma PA n.90/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
24 giugno 2014, il Governo ha previsto che il diritto annuale che le imprese pagano alla Camera
di Commercio per essere iscritte al Registro delle Imprese e nel REA, venga dimezzato del 50%
a partire dal 2017. Il taglio del diritto annuale sarà:
• del 35% per l'anno 2015,
• del 40% per l'anno 2016,
• del 50% a partire dal 2017.
Con la circolare n.227775 del 29 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha
definito gli importi dei diritti camerali per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle
Imprese a decorrere dal 1 gennaio 2015. L’adempimento riguarda tutte le imprese iscritte o
annotate nell’apposito Registro tenuto presso la Camera di commercio, anche per le sedi
secondarie e le unità locali “staccate”.
Il diritto va versato per intero, anche nel caso in cui l’iscrizione duri soltanto per una parte
dell’anno. Destinataria è la Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata
la sede dell’impresa o della società. La stessa regola si applica a ognuna delle eventuali
“succursali” e a ciascun dislocamento in Italia di imprese con sede legale all’estero. In caso di
trasferimento della sede legale in altra provincia, il tributo è dovuto alla Camera di commercio
in cui è ubicata la sede al 1° gennaio.
Nuove iscrizioni. Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni
speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda di iscrizione. L’obbligo di versamento del diritto anche per i
soggetti iscritti soltanto al REA, ma non nel Registro delle Imprese.
Imprese che pagano in misura fissa. Le tariffe per il 2015 per chi paga in Misura Fissa sono
ridotte del 35% per cui:
-Soggetti economici iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative: € 19,50,
-Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese:
• € 57,20 imprese individuali, in caso di unità locale occorre versare 11,44 euro;
• € 65,00 società semplici agricole, in caso di unità locale versano 13,00 euro;
• € 71,50 per ciascuna unità locale/sedi secondarie di società con sede legale all'estero,
• € 130,00 società semplici non agricole, in caso di unità locale versano 26,00 euro;
• € 130,00 società tra avvocati, in caso di unità locale versano 26,00 euro;
-Per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese
l’importo è di euro 130,00 , mentre in caso di unità locale occorre versare 26,00 euro.
Imprese iscritte alla sezione ordinaria. Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle
Imprese diversi da quelli sopraindicati, l’importo del Diritto Camerale 2015 è calcolato sulla
base del fatturato totale dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente. Il fatturato si ricava
dai quadri del modello IRAP 2015. L’importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote
determinate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente: (segue a pag.11)
10
Scaglioni di fatturato
Misure fisse e aliquote
Unuità locali
Fino a 100.000,00 €
Oltre 100.000,00 fino a
250.000,00 €
Oltre 250.000,00 fino a
500.000,00 €
Oltre 500.000,00 fino a
1.000.000,00 €
Oltre 1.000.000,00 fino a
10.000.000,00 €
Oltre 10.000.000,00 fino a
35.000.000,00 €
Oltre 35.000.000,00 fino a
50.000.000,00 €
Oltre 50.000.000,00 €
200,00 €
0,015% del fatturato
0,013% del fatturato
0,010% del fatturato
0,009% del fatturato
0,005% del fatturato
0,003% del fatturato
0,001% del fatturato (fino ad un
massimo di 40.000,00
20% dell’importo dovuto per la
sede fino ad un massimo di
200,00 €
Modalità e termini di pagamento. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24
sezione“Imu ed altri tributi locali” compilando:
• il codice fiscale (non la partita Iva),
• "anno di riferimento", l’anno d’imposta cui si riferisce,
• codice ente, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il
pagamento è indirizzato (ad esempio per Venezia: VE),
• codice tributo, il 3850:
Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il
diritto dovuto, devono essere sempre arrotondati all’unità di euro.
Il comma 49 dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006 ha stabilito l’obbligo, per i titolari di partita Iva,
di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line.
Secondo la circolare n. 30/E del 29 settembre 2006 gli agricoltori esonerati (con volume di
affari non superiore a euro 7.000) titolari di partita IVA non sono obbligati all’utilizzo del
modello F24 telematico. Sono invece obbligati all’utilizzo dell’F24 telematico coloro che
procederanno alla compensazione con altre imposte e/o contributi.
Il diritto annuale va versato, in unica soluzione.
Il termine per il versamento del diritto annuale, coincide con quello per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi pertanto, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la
maggiorazione dello 0,40% (eventuali proroghe di scadenze si applicano automaticamente
anche al diritto annuale camerale).
Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base
al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per
versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo
3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri
tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente
entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Sanzioni. Nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione dal 10% al
100% dell’ammontare del diritto dovuto (Decreto n. 54 del 27/1/2005 del Ministero delle
Attività Produttive). In particolare:
• in caso di tardivo versamento (vale a dire effettuato entro 30 giorni dalla scadenza
ordinaria), si applica la sanzione del 10%;
• in caso di omesso versamento, si applica la sanzione dal 30% al 100%.
Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento
operoso. (segue a pag.12)
11
(segue da pag.11) Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:
• le imprese con provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è
stato adottato il provvedimento (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
• le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare
successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal
R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
• le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall’anno
successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la
domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo
all’approvazione del bilancio finale;
• le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile,
cessano di essere soggette al pagamento a partire dall’anno solare successivo a quello
della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità
governativa.
ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA
Il D.M. 27 marzo 2014, che attua quanto previsto dal c.d. “Decreto Giovannini” all’art. 9, c. 11
del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), ha riconosciuto la possibilità, per alcune
tipologie di aziende agricole, di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di
prestare attività presso aziende agricole.
In conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una
pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale.
Inoltre, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e
di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.
In particolare, le aziende beneficiarie della novità sono due:
• le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti
allo stesso gruppo a norma dell’articolo 2135 c.c. ovvero riconducibili allo stesso
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il
terzo grado;
• le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese
agricole. Con questa nuova modalità, più datori di lavoro possono assumere tutti insieme
uno o più lavoratori che effettueranno i lavori secondo le esigenze di ciascuna impresa,
senza particolari vincoli sugli orari e sulle giornate da impegnare presso le singole
aziende.
Oltre ai tradizionali lavoratori impiegati nei campi, l’assunzione congiunta si adatta anche a
figure complementari, come gli specialisti di marketing, gli esperti della comunicazione o delle
nuove tecnologie.
Il lavoratore “congiunto” ha la garanzia di avere un posto di lavoro con le stesse tutele di legge
per un “lavoratore monoazienda”. Le procedure contrattuali (comunicazione di assunzione,
cessazione ecc.) devono essere effettuate da un’azienda capogruppo o dall’unico
proprietario, ma ciascun datore di lavoro risponde in solido di tutte le relative obbligazioni
(retribuzioni, contributi Inps, ecc.).
I requisiti. Sul punto, il Legislatore ha disposto che l’assunzione congiunta è possibile
sempreché le stesse presentino uno dei seguenti requisiti:
• appartenenza allo stesso gruppo di imprese; riconducibilità al medesimo assetto
proprietario; (segue a pag.13)
12
(segue da pag.12)
• riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il
terzo grado,
• ovvero aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese siano
qualificabili come imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.
La comunicazione. Le imprese, ovvero i soggetti abilitati che intendono comunicare le
assunzioni congiunte effettuate nel settore agricolo (instaurazione, proroga, trasformazione e
cessazione), dovranno fare riferimento al modello “UnilavCong”, non più al modello “Unilav”.
Il nuovo modello, utilizzabile dal 7 gennaio 2015, è stato arricchito di una nuova sezione che
raccoglie i dati relativi agli “Altri datori di lavoro”, ossia gli altri datori interessati
all’assunzione congiunta rispetto al denunciante.
La seconda novità invece, riguarda l’introduzione, per ciascun datore di lavoro, del codice
Cida rilasciato dall’INPS e l’inserimento del luogo di conservazione del contratto.
Infine, il Ministero del Welfare rammenta che nella sezione “adempimento” del portale
cliclavoro.gov.it sarà disponibile un’applicazione web denominata “Unilav-Congiunto”, che
consentirà la comunicazione in commento.
Soggetti obbligati. Quindi, riepilogando, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni sono
i seguenti:
• per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo;
• per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del
medesimo proprietario;
• per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità
entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni
sono effettuate per il termine di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal
contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.
LAVORATORI AGRICOLI: RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE
Sono state stabilite per l’anno 2015, le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie
di lavoratori agricoli ai fini previdenziali e, in particolare, per i piccoli coloni e
compartecipanti familiari.
In particolare, le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2015, ai fini dei contributi
e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari,
sono stabilite per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli
a tempo determinato. Le retribuzioni medie giornaliere sono state stabilite dal Decreto
Direttoriale dell’8 maggio 2015 del Ministero del Lavoro. Il testo integrale del decreto sarà
pubblicato a breve sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella
sezione “pubblicità legale”.
Reddito medio convenzionale. Il suddetto decreto, inoltre, ha determinato nella misura di euro
55,05 il reddito medio convenzionale giornaliero, relativamente all’anno 2015, per ciascuna
fascia di reddito agrario, valido ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni
per gli iscritti alla gestione di cui all’art. 28 della Legge 9 marzo 1989, n. 88.
Reddito medio dei mezzadri e coloni. Per quanto concerne invece il reddito medio dei
mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per quest’anno
tale reddito è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella dei salariati
fissi. Se sono previste retribuzioni medie diverse per le categorie di salariati fissi, il reddito
medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
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PENSIONI UNIFICATE DAL 1 LUGLIO
La piena armonizzazione della data di pagamento delle pensioni avverrà dal 1° luglio e non
dal 1° giugno.
Lo specifica l'INPS nel messaggio n.3519/2015, dove l'ente di previdenza fa presente che dati i
tempi ristretti tra l'approvazione della norma (il dl n. 65/2015, il provvedimento che stabilisce le
modalità di rimborso degli arretrati in favore delle pensioni che hanno subito il blocco
dell'indicizzazione), e la prima data unica di pagamento, i flussi agli enti pagatori sono stati
trasmessi separatamente per Inps, ex Inpdap ed ex Enpals.
Ciò non ha consentito di unificare tutti i pagamenti in capo al medesimo soggetto, ma
solamente di unificare le disposizioni di pagamento a favore dei titolari di più pensioni
nell'ambito delle gestioni pubbliche e in quello dello spettacolo, che venivano precedentemente
effettuate in maniera disgiunta.
L'art. 6 del citato di n. 65/2015, ha stabilito che a decorrere dal 1° giugno 2015, al fine di
razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali
corrisposte dall'INPS.
I trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate
agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL, sono posti in pagamento il primo
giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile.
A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di
ciascun mese.
Rata di giugno. Pertanto, a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo
giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell'Istituto, anticipando i pagamenti
dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo che erano effettuati il 10 del mese, e delle
gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese. Il pagamento al primo giorno del mese
interesserà anche le pensioni in pagamento all'estero, ferma restando la cadenza bimestrale con
pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo corrisposte a beneficiari
residenti all'estero.
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Scadenziario di GIUGNO
15 giugno
Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite
relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto
emesso nel mese di maggio.
16 giugno
Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese precedente per i contribuenti
con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato.
Dichiarazione d’intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile/trimestrale,
che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la
comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza
applicazione d’imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 giugno.
Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al
consumo nel mese di maggio.
IMU 2015: versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di
immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2015, prima rata o unica soluzione, tramite il
mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli,
ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali
strumentali.
TASI 2015: versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della
prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2015, utilizzando le aliquote e le detrazioni
previste per i 12 mesi dell’anno precedente.
Camera di commercio: versamento del diritto camerale dovuto per il 2015 (codice tributo
3850).
Ritenute sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese
di maggio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni
occasionali e coordinate e continuative.
Ritenute Condomini: versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini
per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o
attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
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Contributi Inps Gestione separata: scade il termine di versamento del contributo del 23,5%,
30,72% sui compensi corrisposti nel mese precedente a Co.Co.Co., lavoratori a progetto,
collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(compenso superiore a 5.000 euro) ovvero 27,72% se titolare di partita Iva.
Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi
relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte
(modello DM 10/2).
Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti
mensilmente da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi
relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte
(modello DM 10/2).
Versamenti IVA Autonoma 2015: entro oggi possono essere effettuati i versamenti in
un’unica soluzione o come 1° rata dell’IVA relativa al 2015 risultante dal modello reddituale,
maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 – 16/6/2015 (se
non si è versato entro il 16/3/2015).
Versamenti Inps relativi a Unico 2015: entro oggi, i contribuenti tenuti all’iscrizione nella
gestione artigiani e commercianti, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a
titolo di saldo per il 2014 e di 1° acconto per il 2015, sul reddito eccedente il minimale, senza
alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% fino al 16 luglio (in attesa del Dpcm:
versamenti prorogati al 6 luglio ovvero al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4% per i
contribuenti soggetti a Studi di settore).
Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Unico 2015 entro oggi, i contribuenti (persone fisiche,
società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in
un’unica soluzione o come 1° rata dell’IRPEF e dell’IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2015 e
di 1° acconto per il 2016 senza maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% dal 16
giugno al 16 luglio (in attesa del Dpcm: versamenti prorogati al 6 luglio ovvero al 20 agosto
con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti soggetti a Studi di settore).
Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Unico 2015: entro oggi, i contribuenti persone fisiche,
residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o
di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono
effettuare il versamento in un’unica soluzione o come 1° rata dell’IVIE e dell’IVAFE dovuti a
titolo di saldo per il 2015 e di 1° acconto per il 2016 senza maggiorazione o con la
maggiorazione dello 0,4% dal 16 giugno al 16 luglio (in attesa del Dpcm: versamenti prorogati
al 6 luglio ovvero al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti soggetti a
Studi di settore).
Versamenti IVA Unificata a Unico 2015: entro oggi possono essere effettuati i versamenti in
un’unica soluzione o come 1° rata dell’IVA relativa al 2015 risultante dal modello reddituale,
maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 – 16/6/2015 (se
non si è versato entro il 16/3/2015) (in attesa del Dpcm: versamenti prorogati al 6 luglio ovvero
al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti soggetti a Studi di settore).
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Versamenti IRES e IRAP relativi a Unico 2015 (con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio):
entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti
equiparati), possono effettuare il versamento in un’unica soluzione o come 1° rata dell’IRES
dell’IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2014 e di 1° acconto per il 2015 senza maggiorazione o
con la maggiorazione dello 0,4% dal 16 giugno al 16 luglio (in attesa del Dpcm: versamenti
prorogati al 6 luglio ovvero al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4% per i contribuenti
soggetti a Studi di settore).
Versamenti Cedolare secca: entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità
abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il
versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare secca", a titolo di saldo per
l'anno 2014 e di primo acconto per l'anno 2015 senza alcuna maggiorazione.
Studi di Settore: versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei
soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2014 (codice tributo 6494) e dell’eventuale
maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi
dalle persone fisiche).
25 giugno
Operazioni intracee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle
cessioni e/o acquisti e prestazione di servizi intracomunitari effettuati nel mese di maggio.
Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli
impiegati agricoli.
Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della
denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).
30 giugno
Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro
sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/6/2015.
Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di Comunicazione mensile degli
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a
euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list".
DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2
relativo alle retribuzioni dei dipendenti relative al mese precedente.
Dichiarazione IMU: termine di presentazione per i contribuenti che presentano al
dichiarazione dei redditi con modalità cartacea (non obbligati alla trasmissione telematica) al
comune direttamente ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Intra 12: gli Enti non commerciali e agricoltori esonerati, entro oggi devono trasmettere gli
elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.
Domande 5xmille: termine ultimo per l’invio a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla
competente DRE, della dichiarazione atto di notorietà da parte degli amministratori/presidenti
(con fotocopia documento d’identità) da parte degli enti di Ricerca scientifica, universitaria e
sanitaria, degli enti di volontariato (Onlus), di promozione sociale, associazioni e fondazioni
riconosciute, Associazioni sportive dilettantistiche.
Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni,
registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a
fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di aprile da parte dei soggetti mensili.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali: versamento della prima o unica rata (o
unica soluzione) dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni (8%) e delle
partecipazioni (non qualificate 4%, qualificate 8%) posseduti, non in regime d’impresa, all’1
gennaio 2015 come previsto dalla Finanziaria 2015 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per
partecipazioni non quotate
Inps dipendenti: invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che
quelli retributivi relativi al mese di maggio. L’adempimento interessa anche i compensi
corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita
a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto
esclusivo di lavoro.
Unico PF 2015: presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2015 PF, relativo al
2014, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
Dichiarazione IMU/Tasi 2014: presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU
relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni ai fini della
determinazione dell’imposta. La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell’imposta, come
specificato dal MEF nella Risoluzione 25/3/2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.
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