REGOLAMENTO GENERALE PER I CONGRESSI DELLE

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REGOLAMENTO GENERALE PER I CONGRESSI DELLE
REGOLAMENTO GENERALE PER I CONGRESSI DELLE STRUTTURE FNP
Art. 1 - Il Congresso Nazionale della FNP si svolgerà dal 29 al 31 Maggio 2017 a Riccione.
Art. 2 - Le fasi congressuali delle strutture della FNP si svolgeranno come segue:
a) Assemblee RLS non istanza congressuale per l’elezione dei delegati al Congresso Territoriale e la
espressione del Coordinamento RLS.
b) Congresso di RLS (Regioni: Valle d’Aosta, Trentino, Marche, Umbria, Abruzzo-Molise, Basilicata) per
l’elezione del Consiglio Generale RLS e dei delegati al Congresso della FNP-CISL Regionale o
Interregionale come da allegato (1).
c) Congresso di Federazione Territoriale per l’elezione del Consiglio Generale Territoriale, del Collegio dei
Sindaci Territoriale, dei delegati al Congresso di Federazione Regionale o Interregionale, come da
allegato (2), e dei delegati al Congresso UST.
d) Congresso di Federazione Regionale o Interregionale per l’elezione del Consiglio Generale della FNP
Regionale o Interregionale, del Collegio dei sindaci Regionale o Interregionale, dei delegati al Congresso
della Federazione Nazionale, come da allegato (3), e dei delegati al Congresso USR o USI.
Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale procederà all’elezione dei componenti di propria
competenza che andranno a comporre il Consiglio Generale FNP così come previsto dall’art. 24 del
regolamento di attuazione dello Statuto della FNP.
e) Congresso della Federazione Nazionale per l’elezione del Consiglio Generale, dei delegati al Congresso
Confederale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri come da allegato (4). Il Consiglio
Generale FNP provvederà alla elezione dei componenti, di propria competenza, che andranno a far
parte di diritto del Consiglio Generale Confederale.
Art. 3 - In ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti congressuali confederali i DELEGATI
PROVENIENTI DALLE STRUTTURE DI BASE dovranno rappresentare almeno il 70% dei delegati
ai Congressi Territoriali e non meno del 60% degli eletti, il 50% dei Delegati ai Congressi Regionali
o Interregionali e non meno del 40% degli eletti, il 40% dei Delegati al Congresso Nazionale e non
meno del 30% degli eletti.
Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. Qualora risultasse eletto un numero
inferiore alle obbligazioni prescritte, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante,
scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il
numero complessivo degli eleggibili.
Art. 4 - Per i Congressi orizzontali ai vari livelli i delegati della Federazione partecipano con una
rappresentanza pari a quanto previsto dal regolamento CISL che definisce la rappresentanza della
FNP.
Il quoziente di rappresentatività, per il Congresso Nazionale CISL, in rapporto alla delibera
Confederale, è stabilito sulla base di un delegato ogni 3000 iscritti o frazioni. Le frazioni fino a
1500 sono arrotondate a 1500, quelle da 1501 sono arrotondate a 3000.
Art. 5 -
In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti alla CISL in regola con i contributi
ed in possesso della tessera Confederale alla data del 31.12.2016
Art. 6 - L’ordine del giorno di tutti i congressi delle comprendere i seguenti punti:
1) Elezione della Presidenza e della Segreteria del Congresso;
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2) Elezione delle Commissioni Congressuali, degli scrutatori, dei questori.
3) Relazione della segreteria;
4) Votazione delle Mozioni;
5) Elezione dei delegati alle istanze superiori.
6) Elezione del Consiglio Generale o di organo equivalente;
7) Elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri se di competenza.
8) Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 7 - I Congressi ai vari livelli devono eleggere all’inizio dei lavori:
- l’ufficio di Presidenza;
- l’ufficio di Segreteria;
- i Questori;
- la Commissione Verifica Poteri;
- la Commissione Elettorale e gli scrutatori;
- la Commissione per le mozioni.
Tali vincoli non si applicano per i congressi di RLS.
Art. 8 - I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il loro mandato ad altro
delegato eletto nella medesima istanza congressuale. Non possono però essere cumulate più di
due deleghe compresa la propria.
Nelle Assemblee precongressuali di RLS e nei Congressi RLS (Regioni: Valle d’Aosta, Trentino,
Marche, Umbria, Abruzzo-Molise, Basilicata) non è ammesso delegare altra persona a
partecipare, con la sola eccezione dei non autosufficienti che possono trasferire il loro mandato
ad un altro socio.
Art. 9 - Le elezioni dei delegati e degli organismi si svolgono a scrutinio segreto con una o più liste e con
diritto di scelta tra i candidati delle varie liste.
Ogni candidato può far parte di una sola lista.
La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato.
Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno 1/10 dei delegati.
Ogni presentatore non può firmare più di una lista. I candidati non possono firmare la
presentazione di liste.
Per quanto riguarda la composizione delle liste dei congressi ad ogni livello, in analogia ai
Regolamenti congressuali della CISL, nessuno dei due generi può essere rappresentato al di sotto
del 30% dei candidati e del 30% negli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30%
degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante scorrendo la
graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero
complessivo dei delegati o dei componenti il Consiglio Generale della struttura interessata.
Le liste che non rispettano il limite previsto sono nulle.
La Commissione Elettorale raccoglie in un’unica scheda le varie liste secondo quanto indicato al
successivo comma.
Ogni elettore può votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3.
Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, può essere adottato il sistema della
lista unica. In tal caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico.
Art. 10 – I componenti elettivi del Consiglio Generale FNP sono eletti dai delegati al Congresso Nazionale.
I Consiglieri Generali designati dalle Fnp Regionali o Interregionali sono eletti dai rispettivi Consigli
Generali. Tali elezioni devono svolgersi prima del Congresso Nazionale.
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ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER I CONGRESSI DI RLS ISTANZA CONGRESSUALE
(REGIONI: VALLE D’AOSTA, TRENTINO, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO-MOLISE, BASILICATA)
Art. 1 - Le FNP-CISL Regionale o Interregionale in conformità all’effettuazione del Congresso Ordinario della
Federazione Nazionale che si svolgerà nei giorni 29 – 30 – 31 maggio 2017 a Riccione,
procederanno alla convocazione delle assemblee congressuali di tutte le RLS, di intesa con
queste ultime.
Ai Congressi di RLS parteciperanno tutti gli iscritti alla FNP-CISL alla data del 31.12.2016 previa la
loro puntuale e tempestiva informazione sulla data e la sede di effettuazione del Congresso.
La FNP-CISL Regionale o Interregionale provvederà a realizzare prima dello svolgimento
dell'Assemblea Congressuale, l’anagrafe dei soci, ripartita per struttura di base o per gruppi di
comuni eventualmente accorpati.
Nelle Assemblee precongressuali di RLS e nei Congressi RLS (Regioni: Valle d’Aosta, Trentino,
Marche, Umbria, Abruzzo-Molise, Basilicata) non è ammesso delegare altra persona a
partecipare, con la sola eccezione dei non autosufficienti che possono trasferire il loro mandato ad
un altro socio.
Art. 2 - Il Congresso di RLS eleggerà il Consiglio Generale di RLS e i Delegati al Congresso della FNP-CISL
Regionale o Interregionale con le modalità di cui al successivo art. 4. Il Congresso di RLS dovrà
essere presieduto da un componente della Segreteria Regionale o Interregionale o da un
componente del Consiglio Generale della stessa FNP-CISL Regionale o Interregionale.
Art. 3 - L’Assemblea Congressuale si realizza in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 degli
iscritti ed in seconda convocazione, con qualsiasi presenza.
Per la validità del congresso occorre, comunque, che almeno si sia realizzata una percentuale di
votanti che dovrà essere deliberata in apertura della assise congressuale di RLS.
Allo scopo di assicurare la più ampia percentuale di votanti possibile ed ove ciò si rendesse
necessario, potrà essere prevista l’apertura dei seggi elettorali anche oltre tre ore dalla
conclusione del dibattito politico congressuale.
Art. 4 - L’elezione del Consiglio Generale di RLS avviene con le modalità di cui alle norme per i congressi
delle strutture FNP ed in base al regolamento di attuazione dello Statuto della FNP.
L’elezione dei delegati al Congresso della FNP-CISL Regionale o Interregionale avviene con le
modalità di cui alle norme per i congressi delle strutture della FNP, in ragione di un delegato
ogni………………………..
N.B.
Le Assemblee precongressuali delle RLS non istanza congressuale eleggono i delegati al
Congresso Territoriale ed esprimono i componenti del Coordinamento RLS.
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ALLEGATO 2
REGOLAMENTO DEI CONGRESSI DELLA FNP TERRITORIALE
Art. 1 - Le FNP-CISL Territoriali in conformità all’effettuazione del Congresso della Federazione Nazionale
che si svolgerà nei giorni 29 – 30 – 31 maggio 2017 a Riccione , presi gli opportuni accordi con
le rispettive Federazioni Regionali o Interregionali e con le Unioni Sindacali Territoriali (UST)
procederanno con deliberazione del Consiglio Generale alla convocazione del congresso della
FNP-CISL Territoriale in base al Regolamento di attuazione dello Statuto della FNP-CISL
nonché al regolamento per i Congressi delle strutture della Federazione.
Art. 2 - Parteciperanno al Congresso con diritto di voto e di parola i delegati eletti dalle Assemblee di RLS,
secondo il rapporto di un delegato ogni ..........., ed i componenti uscenti e subentranti (designati
o di diritto) del Consiglio Generale Territoriale, in quanto non delegati, con il solo diritto di parola.
Il Congresso della FNP-CISL Territoriale dovrà essere presieduto da un Componente di
Segreteria Regionale o Interregionale o del Consiglio Generale della Federazione Regionale o
Interregionale.
Art. 3 - Per partecipare ai lavori del Congresso, i delegati dovranno presentare regolare documento di delega
firmato dal Coordinatore di RLS e dal Segretario della FNP-CISL Territoriale.
I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il loro mandato ad altro
delegato eletto nella medesima istanza congressuale; non possono , però, essere cumulate più
di due deleghe compresa la propria.
L’assegnazione dei voti ai delegati sarà fatta in base al numero effettivo degli iscritti delle RLS
esistenti nell’ambito del Territorio al 31.12. 2016.
Art. 4 - L’elezione del Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci della FNP-CISL Territoriale avvengono
con le modalità di cui alle norme per i Congressi delle strutture della FNP ed in base al
regolamento di attuazione dello statuto della Federazione nonché dell’art. 7 dello Statuto.
L’elezione dei delegati al congresso della Federazione Regionale o Interregionale avviene sulla
base della media degli iscritti degli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016.
Art. 5 - Per le elezioni dei delegati al Congresso della Unione Sindacale (UST) il quoziente di
rappresentatività sarà stabilito dalla Unione Sindacale Territoriale sempre sulla base della media
del quadriennio.
Il Consiglio Generale provvederà alla elezione dei componenti che andranno a far parte del
Consiglio Generale della UST come da norme statutarie confederali.
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ALLEGATO 3
REGOLAMENTO DEI CONGRESSI DELLA FNP REGIONALE O INTERREGIONALE
Art. 1 - Le Federazioni Regionali o Interregionali in conformità all’effettuazione del Congresso Ordinario della
Federazione Nazionale che si svolgerà nei giorni 29 – 30 – 31 maggio 2017 a Riccione, indiranno
con deliberazione del Consiglio Generale il proprio Congresso in base al regolamento di
attuazione dello Statuto della FNP-CISL nonché al Regolamento per i Congressi delle strutture
della Federazione.
Art. 2 - Partecipano al congresso con diritto di voto e di parola i delegati eletti dai Congressi di FNP-CISL
Territoriale o dai Congressi RLS delle FNP-CISL Regionalizzate (Regioni: Valle d’Aosta, Trentino,
Marche, Umbria, Abruzzo-Molise, Basilicata), secondo il rapporto di un delegato ogni ..........., ed i
componenti uscenti e subentranti (designati o di diritto) del Consiglio Generale della Federazione
Regionale o Interregionale, in quanto non delegati, con il solo diritto di parola.
Il Congresso Regionale o Interregionale dovrà essere presieduto da un componente della
Segreteria Nazionale o da un componente il Comitato Esecutivo della FNP.
Art. 3 - Per partecipare ai lavori del Congresso i delegati dovranno presentare documento di delega firmato
dal Segretario della FNP-CISL Territoriale Pensionati e dal Segretario della FNP-CISL Regionale o
Interregionale.
I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il loro mandato ad un altro
delegato eletto nella medesima istanza congressuale; non possono, però, essere cumulate più di
due deleghe compresa la propria.
L’assegnazione dei voti ai delegati verrà fatta in base alla media degli iscritti di ogni territorio degli
anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016.
Art. 4 - Le elezioni del Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci della Federazione Regionale o
Interregionale avvengono con le modalità di cui alle norme per i Congressi delle strutture della
FNP ed in base alle norme del regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione nonché
dell’art. 7 dello Statuto.
L’elezione dei delegati al Congresso Nazionale avviene con le modalità di cui alle norme per i
Congressi delle strutture della FNP in base alla media degli iscritti della Federazione Regionale o
Interregionale negli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016. Il quoziente di rappresentatività è stabilito in
base al rapporto di 1 delegato ogni 3000 iscritti o frazione; le frazioni fino a 1500 sono arrotondate
a 1500, quelle da 1501 sono arrotondate a 3000.
Art. 5 - Per l’elezione dei delegati al Congresso della Unione Sindacale Regionale o Interregionale (USR o
USI) il quoziente di rappresentatività sarà stabilito dalla Unione Sindacale Regionale o
Interregionale sempre sulla base della media del quadriennio.
Il Consiglio Generale della FNP-CISL Regionale o Interregionale provvederà all’elezione dei
componenti che andranno a far parte del Consiglio Generale della USR o USI come da norme
statutarie confederali nonché dei componenti designati, di propria competenza, del Consiglio
Generale FNP.
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ALLEGATO 4
REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA FNP
PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
Art. 1 - Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dai Congressi delle
Federazioni Regionali o Interregionali.
Art. 2 - Partecipano col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti uscenti e subentranti
(designati o di diritto), a qualsiasi titolo, del Consiglio Generale della FNP.
Art. 3 - I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro
delegato della stessa Regione eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della
Commissione Verifica Poteri. Nessun delegato può cumulare più di due deleghe compresa la
propria.
COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO
Art. 4 - Il Congresso elegge:
a) l’ufficio di Presidenza;
b) l’ufficio di Segreteria;
c) i Questori;
d) gli Scrutatori;
Art. 5 - Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti e Vice - Presidenti :
a) Commissione per il regolamento composta da:
- ufficio di Presidenza;
- ufficio di Segreteria;
- n. 1 Componente Segreteria Nazionale
La Commissione ha il compito di:
1) Esaminare le proposte relative alla eventuale inclusione, nell’ordine del giorno, di punti in
esso non compresi,
2) Stabilire l’ordinamento dei lavori dell’Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni
di lavoro;
3) Autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.
b) Commissione per la verifica dei poteri: composta da un Presidente, un Vice-Presidente e 9
Componenti con il compito di:
1) Esaminare e convalidare le deleghe;
2) Autorizzare il trasferimento di deleghe;
3) Esaminare e decidere in un’unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale
attinenti alla elezione dei delegati.
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c) Commissione per lo Statuto: composta da un Presidente, un Vice-Presidente e 10 Componenti,
con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie
presentate ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della FNP.
Le modifiche statutarie proposte direttamente dal congresso in applicazione dell’art. 45 dello
Statuto vanno presentate alla Commissione entro lo ore 18 della seconda giornata dei lavori
congressuali.
d) Commissione Elettorale: composta da un Presidente, un Vice-Presidente e 8 componenti, con il
compito di ricevere le liste elettorali, controllare la regolarità e predisporre il materiale relativo
alla votazione.
Ogni componente della Commissione Elettorale assume la presidenza di un seggio. Agli effetti
dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con 2 scrutatori per ogni seggio.
La Commissione Elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in una unica e
definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l’elezione del Consiglio
Generale della FNP.
e) Commissione per le mozioni: composta da un Presidente, un Vice-Presidente e da 9
Componenti, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.
La Commissione designa uno o più relatori che riferiranno al Congresso.
SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE
Art. 6 - Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.
Art. 7 - I congressisti, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria o nelle
sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell’apposito modulo.
Art. 8 - I Congressisti, che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell’ordine di iscrizione.
Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d’ordine ne hanno diritto al termine
dell’intervento che in quel momento si sta svolgendo, sempre che il loro intervento riguardi la
procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.
Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione,
emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d’ordine hanno diritto di parola un
congressista che parla a favore ed uno che parla contro.
Art. 9 - La durata dell’intervento del congressista non può superare i 15 (quindici) minuti. Gli interventi
possono essere anche consegnati in forma scritta alla presidenza.
Gli interventi per la presentazione di mozioni d’ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti.
Gli interventi sulle mozioni d’ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e ad uno che
parla contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.
In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo
massimo di 3 (tre) minuti, ad un congressista che parla a favore e ad uno che parla contro.
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ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA
DELLO STATUTO FNP CISL
Art. 10 - Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la
durata di 5 (cinque) minuti.
ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI
E DI ORDINI DEL GIORNO
Art. 11 - Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall’apposita Commissione, possono essere
presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati
ordini del giorno.
Per la discussione e l’approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la
procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.
Art. 12 - Gli emendamenti alle mozioni presentate all’apposita Commissione, le mozioni alternative e gli
emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi
possono essere presentati solo in forma scritta.
Art. 13 - La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dalla apposita Commissione,
di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore
................................ nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato
che ne darà attestazione scritta ai presentatori.
Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e
gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 50 congressisti.
La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano
analogia dei contenuti.
Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative
motivazioni.
Art. 14 - Sugli emendamenti, che non sono stati accolti dalla Commissione per le mozioni e che vengono
riconfermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:
a) viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizioni plurime, per
l’illustrazione dell’emendamento. La durata dell’intervento non può superare il tempo
massimo di 5 (cinque) minuti;
b) possono intervenire un delegato che parla a favore e un delegato che parla contro per un
tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.
Sugli emendamenti unificati in un unico testo i Delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi
dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari.
In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di
cui al paragrafo precedente.
Art. 15 - Al termine dell’esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione
di ciascuna di esse e successivamente nel loro complesso.
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Art. 16 - La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni
alternative che le sono pervenuti.
Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che
prende la parola per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.
Art. 17 - La procedura stabilita per l’esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata
anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.
Art. 18 - Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La
procedura di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento viene adottata anche per
l’approvazione degli ordini del giorno.
SISTEMI DI VOTAZIONE DICHIARAZIONE DI VOTO
Art. 19 - Le votazioni avvengono:
a) per alzata di mano;
b) per appello nominale (su richiesta di almeno 100 delegati);
c) a scrutinio segreto per l’elezione dei componenti del Consiglio Generale, dei delegati al
Congresso Nazionale Confederale, del Collegio dei Sindaci FNP e del Collegio dei Probiviri
FNP.
Art. 20 - Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.
Art. 21 - Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano “pro-capite” e non
secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato
partecipa alla votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.
Art. 22 - L’attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di un delegato ogni 3000 iscritti o frazioni; le
frazioni fino a 1500 sono arrotondate a 1500, quelle da 1501 sono arrotondate a 3000.
PRESENTAZIONE DELLE/A LISTE/A ED ELEZIONE
DEL CONSIGLIO GENERALE
Art. 23 - L’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale e dei Delegati al Congresso Confederale
si svolgono su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste. Il voto di lista è
ammesso allorquando il numero dei candidati non supera i 2/3 degli eleggibili.
La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato. L’accettazione deve essere
espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.
Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.
I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.
Le liste sono valide se presentate da almeno 70 delegati aventi diritto di voto.
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Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore ad 1/3 degli eleggibili.
Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.
Ogni lista deve garantire che nessuno dei due generi abbia una rappresentanza al di sotto del
30% dei candidati nelle liste, e del 30% negli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore
al 30% degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante scorrendo la
graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero
complessivo dei delegati o dei componenti il Consiglio Generale.
Le liste che non rispettano il limite previsto sono nulle.
Ogni elettore potrà votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della
scheda. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.
Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei
2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati saranno elencati
in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea Congressuale.
Nel caso di lista unica il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 20% a quello
degli eleggibili.
Art. 24 - La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro ……………………………………………………...
Art. 25 - Le elezioni del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri si svolgono in base alle norme
previste dagli artt. 7 - 8 dello Statuto della FNP.
Art. 26 - La distribuzione ai congressisti di documenti, mozioni, ordini del giorno e d’ogni altro materiale può
avvenire solo dopo il visto della Commissione del Regolamento.
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