Laurea in Terapia occupazionale - Università Cattolica del Sacro

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Laurea in Terapia occupazionale - Università Cattolica del Sacro
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”
Corso di Laurea in Terapia occupazionale
Manifesto degli studi
Anno Accademico 2014-2015
Università Cattolica del Sacro Cuore
Manifesto degli studi del corso di Laurea in Terapia occupazionale
I NDICE
Premessa al Piano di Studio ............................................................................................... 2
Metodi e strumenti di insegnamento/apprendimento ........................................................... 4
Obbligo di frequenza ............................................................................................................ 4
Acquisizione dei crediti formativi universitari e verifica dell’apprendimento ........................ 5
Iscrizioni e sbarramenti ........................................................................................................ 6
Propedeuticità tra insegnamenti .......................................................................................... 6
Prova Finale......................................................................................................................... 7
Tirocinio professionale ......................................................................................................... 9
Attività formative professionalizzanti .................................................................................. 10
Obbligo di frequenza al tirocinio professionale .................................................................. 11
Propedeuticità nella formazione professionalizzante ......................................................... 14
Valutazione certificativa ..................................................................................................... 14
Altre attività didattico-formative .......................................................................................... 15
CODICE DEONTOLOGICO 2008 DEI TERAPISTI OCCUPAZIONALI ............................. 17
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Manifesto degli studi del corso di Laurea in Terapia occupazionale
Premessa al Piano di Studio
Nell'ambito della professione sanitaria del terapista occupazionale, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità
17 gennaio 1997, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano
nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e
disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività
espressive, manuali - rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I laureati in terapia
occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle
loro competenze ed in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, effettuano una
valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in équipe
multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al
superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia personale
nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; trattano condizioni fisiche, psichiche
e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizzano
attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni
finalizzate al reinserimento, all'adattamento e all’integrazione dell'individuo nel proprio
ambiente personale, domestico e sociale; individuano ed esaltano gli aspetti motivazionali
e le potenzialità di adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica
occupazionale; partecipano alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in
alternativa a specifici ausili; propongono, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e
promuovono azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la
collettività; verificano le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di
recupero funzionale e psicosociale; svolgono attività di studio e ricerca, di didattica e di
supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la loro specifica professionalità; contribuiscono
alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento
relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro attività professionale in strutture
socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
PERCORSO FORMATIVO:
1° ANNO
Lo studente dovrà acquisire le conoscenze di base biologiche, biomediche,
chinesiologiche, biomeccaniche, neurofisiologiche ed igienico - preventive, quali
fondamenti della disciplina e metodologia professionale.
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Le competenze di base sono prerequisito indispensabile per affrontare la prima
esperienza di tirocinio, che sarà finalizzata all'orientamento dello studente nell'ambiente
sanitario di riferimento e alla conoscenza delle procedure e dell'interazione tra le diverse
figure professionali.
La comprensione e l’acquisizione delle competenze di base saranno promosse e favorite
delle prime esperienze di tirocinio che, in base all’organizzazione del calendario, saranno
intraprese il prima possibile e saranno finalizzate all'orientamento dello studente
nell'ambiente sanitario di riferimento e alla conoscenza delle procedure e dell'interazione
tra le diverse figure professionali.
2° ANNO
Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle modificazioni motorie, cognitive e
funzionali nell'ambito delle diverse patologie ortopediche, reumatologiche, neurologiche,
psichiatriche e internistiche dell'anziano, dell’adulto e del bambino e dovrà raggiungere,
nelle esperienze di tirocinio, le competenze professionali nei contesti clinici in cui potrà
sperimentare abilità intellettive, relazionali e gestuali; individuare aspetti teorici che
emergono nella pratica clinica, ricercando le migliori evidenze disponibili in letteratura per
confrontarsi con una comunità professionale di riferimento allo scopo di acquisire la
"miglior pratica possibile".
3° ANNO
Sarà finalizzato all'acquisizione di conoscenze e metodologie inerenti all'esercizio della
professione, all'approfondimento specialistico ma anche all'addestramento al lavoro in
team e in contesti organizzativi complessi sia all’interno di ambienti clinici che nel territorio.
Lo studente parteciperà in modo più coinvolgente e personale all'esperienza di tirocinio
sperimentando una graduale assunzione di autonomia e responsabilità nel processo di
intervento con la supervisone di terapisti occupazionali esperti nei vari settori specialistici.
Saranno fornite competenze metodologiche di ricerca scientifica, per la ricerca e
l’interpretazione delle evidenze scientifiche da utilizzare sia nel ragionamento clinico che
nell’elaborazione della tesi finale di laurea, nonché elementi di gestione e management
utili allo sviluppo professionale nei contesti di lavoro.
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METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO
Il contratto formativo rappresenta l'esito di un processo di chiarimento e di
interiorizzazione delle reciproche aspettative tra gli attori coinvolti nella formazione; tale
processo ha una valenza di tipo cognitivo, emotivo, motivazionale e strategico-operativo,
che facilita la mobilitazione delle risorse necessarie all’apprendimento e orienta in modo
costruttivo le dinamiche intra ed interpersonali all'interno del gruppo di apprendimento.
L’apprendimento basato sui problemi o PBL (Problem Based Learning) è una strategia
formativa che favorisce la ricerca e l’integrazione delle conoscenze superando i rigidi
confini delle singole discipline. Come tale, ha molto da offrire perché rispecchia il mondo
nel quale i professionisti della salute si trovano a lavorare e risponde bene ai bisogni dei
servizi.
Il Tutoring si propone di sostenere e affiancare lo studente nel raggiungimento di un
proprio Habitus ed Animus professionale.
Attività di laboratorio è una modalità didattica guidata svolta dagli studenti in aula o
presso laboratori, contempla una varietà di metodologie didattiche quali simulazioni,
analisi di casi assistenziali, role-playing, problem based learning, costruzione di check lists
ed esercitazioni pratiche. Scopo del laboratorio, all’interno del ciclo di apprendimento
clinico, è quello di assistere lo studente affinché possa sviluppare abilità pratiche,
intellettive e comunicative come preparazione al sapere riabilitativo e ad applicare i
concetti e i principi teorici alle attività.
Attività seminariale è una modalità didattica monotematica dedicata alla conoscenza di
settori specialistici della riabilitazione.
Studio guidato correlato alle attività cliniche ed alle esperienze di tirocinio per ogni anno
di corso. Ha la finalità di stimolare lo studente ad approfondire alcuni ambiti di esperienza
professionali, in sintonia con il piano di studi ed il percorso di tirocinio proposto. E’
documentato da relazioni, elaborati e casi clinici che concorrono alla valutazione
certificativa di fine anno.
OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza all’attività formativa è obbligatoria. Il passaggio agli anni successivi è
consentito solo se lo studente ha frequentato l’attività didattica obbligatoria (almeno l’75%
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delle ore di didattica frontale di ogni disciplina all’interno dei Corsi Integrati), completato
l’intero monte ore di tirocinio previsto, sia come quantità di ore che come numero di sedi
previste dal progetto formativo, raggiungendo tutti gli obiettivi formativi con valutazione
positiva del Tutor assegnato in ogni sede,superato con valutazione positiva tutti gli esami
dell’anno precedente, con un debito massimo di due esami (insegnamenti, escluso inglese
e teologie).
Lo studente che non ha ottenuto l’attestazione di frequenza per ciascun insegnamento di
un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in
soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l’obbligo di frequenza ai
corsi per i quali non ha ottenuto l’attestazione.
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI E VERIFICA
DELL’ APPRENDIMENTO
L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività
formativa necessaria al raggiungimento degli obiettivi educativi è il credito formativo
individuale (CFU), al quale corrispondono 25 ore di lavoro, di cui il 50% dedicato allo
studio individuale .I crediti sono acquisiti solo a seguito del superamento dell'esame o di
altra forma di valutazione dell’apprendimento.
2) La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e
valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente
tese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e d’insegnamento. Le valutazioni
certificative sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento
degli obiettivi di apprendimento, certificando il grado di preparazione individuale degli
studenti e sono valide ai fini dell’acquisizione dei crediti corrispondenti all’insegnamento.
3) Gli esami possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati,
denominati sessioni d’esame, che non possono coincidere con i periodi nei quali si
svolgono le lezioni, o altre attività che possano limitare la partecipazione degli studenti.
4) Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1a sessione nel mese di febbraio, 2a
sessione nel mese luglio, 3a sessione nel mese di settembre. Le date di inizio e di
conclusione delle tre sessioni d’esame sono fissate nella programmazione didattica di
ciascun anno accademico. In ogni sessione sono definite le due date di appello che
vengono distanziate di almeno due settimane l’una dall’altra.
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5) La valutazione avviene secondo modalità differenziate e può essere organizzata
anche in più fasi per il medesimo esame:
prove orali e prove scritte oggettive e strutturate;
prove pratiche e prove simulate.
Il superamento di ogni insegnamento (completo di tutti i moduli) deve realizzarsi entro la
medesima data di appello. L’esito positivo dell’esame è subordinato al superamento di tutti
i moduli ad esso afferenti.
Il voto di un esame scritto resta valido nell’ambito della stessa sessione di esami e non
nelle successive. In caso di insuccesso, la ripetizione dell’esame in una sessione
successiva dovrà ricomprendere il sostenimento e il superamento di tutti i moduli relativi a
quell’insegnamento.
ISCRIZIONI E SBARRAMENTI
E’ consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che
entro la sessione d’esame di febbraio/marzo abbiano superato tutti gli esami previsti nel
piano di studi per quell’anno oltre all’esame di tirocinio che deve essere sostenuto e
superato entro il 31 dicembre di ciascun anno, e non è considerato nei due esami.
In caso di mancato superamento del tirocinio, la posizione dello studente sarà
di RIPETENTE e non di FUORI CORSO.
Lo studente che non superi tutti gli esami ad eccezione di 2 all’atto dell’iscrizione all’anno
successivo, è considerato fuori corso. Si ricorda che, per essere ammessi al
tirocinio è necessario rispettare le propedeuticità previste per ciascun corso
di laurea. Pertanto, gli esami propedeutici per il tirocinio devono essere
sostenuti entro la sessione di settembre/ottobre.
La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche
opzionali non rientrano nel computo del debito didattico, ma sono obbligatorie ai fini
dell’accesso alla prova finale.
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Per la Sede di:
Scuola Provinciale Superiore di Sanità - Claudiana- Bolzano
I Corsi di laurea attivati presso la sede della Scuola Provinciale di Sanità non
prevedono alcuna regola di sbarramento. Gli studenti pertanto non saranno considerati
“fuori corso” durante i tre anni di formazione, ma lo diventeranno al termine del III anno di
corso qualora, non avendo superato tutti gli esami previsti nel piano di studi, non
potessero laurearsi. Qualora, però, lo studente non raggiunga il minimo di frequenza
richiesto (75% delle ore previste per la didattica frontale) oppure sia giudicato
negativamente al tirocinio, risulterà RIPETENTE.
Per tutte le Sedi:
PROPEDEUTICITÀ TRA INSEGNAMENTI
Non è consentito sostenere esami di profitto, in qualunque modalità, ivi compresa quella
scritta, del semestre successivo senza il superamento di tutti quelli del semestre
precedente. In caso contrario l’esame sarà ritenuto nullo e dovrà essere nuovamente
sostenuto rispettando la propedeuticità sopra indicata.
Per le Sedi di:
Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma;
Moncrivello (Vercelli:)
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
In ottemperanza alle disposizioni dettate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, l’Università ha l’obbligo di valutare l’attività didattica impartita nei vari
corsi di laurea al 1° e al 2° semestre di ogni anno accademico. Il questionario di
valutazione deve essere compilato on line prima della prenotazione dell’esame di
profitto.
PROVA FINALE
Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività
formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all’attività di tirocinio. Alla
preparazione della tesi sono assegnati 3 CFU.
La prova è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale:
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autunnale e primaverile. L’elaborato scritto viene redatto dal candidato sotto la direzione
scientifica di un docente del Corso di Laurea (Relatore) con il quale viene definito il
progetto del lavoro su temi attinenti alla professione di Terapia Occupazionale e con il
contributo specifico di un cultore della materia (Correlatore). L’esame finale, con valore di
esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, consiste in due prove:
dimostrazione di abilità pratiche proprie dello specifico profilo professionale e
redazione/discussione di un elaborato scritto di natura teorico- applicativa. Il contenuto di
tale elaborato deve essere inerente a tematiche o discipline strettamente correlate al
profilo professionale.
Scopo dell’elaborato finale è di impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione,
progettazione e/o sviluppo, che contribuisca sostanzialmente al completamento della sua
formazione professionale e scientifica
La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri:
livello di approfondimento del lavoro svolto, contributo critico del laureando, accuratezza
della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica.
Il punteggio finale di Laurea è espresso in centodecimi con eventuale lode; viene
formulato a partire dalla media matematica dei voti degli esami di profitto. La Commissione
di Laurea attribuirà un punteggio di 0.3 per ogni lode ottenuta negli esami di profitto nei tre
anni di corso fino ad un massimo di 3 punti.
Inoltre si sommano i voti degli esami di Teologia nel modo seguente:
a) se il risultato è compreso tra 30 e lode e 28 si aggiungono 0.3 punti;
b) se il risultato è compreso tra 27 e 25 si aggiungono 0.2 punti;
c) se il risultato è compreso tra 24 e 18 si aggiungono 0.1 punti.
I punti acquisiti si aggiungono alla media.
Entrambe le medie verranno riportate nel verbale di Laurea.
La commissione di Laurea potrà attribuire fino ad un massimo di ulteriori 7 (sette) punti,
nella misura di un punto da parte di ogni membro della commissione.
La scadenza per la presentazione della domanda di laurea e relativa documentazione
verrà indicata negli avvisi dello specifico Corso di laurea.
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COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PER LA PROVA FINALE
La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri,
nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, e comprende almeno 2 membri
designati dalle Associazioni professionali di categoria.
Le date delle sedute sono comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
al Ministero della Salute, che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole
sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere
sostitutivo.
TIROCINIO PROFESSIONALE
Il tirocinio professionale rappresenta la modalità formativa fondamentale per sviluppare
competenze professionali, ragionamento clinico e pensiero critico. È una strategia
formativa che prevede l’affiancamento dello studente ad un professionista esperto e in
contesti, sanitari e non, specifici al fine di apprendere le competenze previste dal ruolo
professionale. L’apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione pratica,
l’integrazione dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed
organizzativa, il contatto con membri di uno specifico gruppo professionale.
FINALITÀ
Sviluppare competenze professionali: il tirocinio facilita processi di elaborazione e
integrazione delle informazioni e la loro trasformazione in competenze (si veda l’allegato 1
per l’elenco di tutte le competenze).
Sviluppare identità e appartenenza professionale: il tirocinio all’inizio promuove il
progressivo superamento di immagini idealizzate della professione e successivamente
aiuta lo studente a confermare la scelta.
Attraverso il tirocinio lo studente viene a contatto con contesti organizzativi e inizia ad
apprezzare relazioni lavorative, rapporti interprofessionali, valori, abilità, comportamenti
lavorativi, quindi rappresenta anche una pre-socializzazione al mondo del lavoro. Tuttavia,
il tirocinio è soprattutto una strategia formativa e non sostituisce la necessità di un piano di
inserimento lavorativo del neolaureato al momento dell’assunzione per sviluppare le
competenze specifiche di quel contesto.
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Il riferimento normativo esprime l’importanza del tirocinio nel percorso formativo
professionalizzante della laurea in Terapia Occupazionale.
Il processo di apprendimento clinico dello studente si realizza attraverso:
l'esperienza diretta per conseguire le competenze definite dagli obiettivi formativi;
il sostegno di un sistema tutoriale dedicato;
il supporto di metodi di apprendimento e di valutazione pertinenti ai principi
dichiarati.
L’apprendimento per esperienza che ci si attende dal tirocinio presuppone le seguenti
condizioni:
immersione in un contesto lavorativo di “apprendimento” contraddistinto da unicità e
variabilità di situazioni;
osservazione e riflessione sulle attività svolte da professionisti esperti;
possibilità di sperimentarsi nelle attività e quindi in competenze professionali con
progressiva assunzione di responsabilità;
supervisione tutoriale dell’esperto che si assume la responsabilità di facilitare e
ottimizzare il processo di apprendimento.
Il processo di apprendimento in tirocinio si articola di norma secondo le seguenti
fasi:
prerequisiti teorici;
sessioni tutoriali che preparano lo studente all’esperienza, esercitazioni, simulazioni
in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione
protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
Esperienza diretta sul campo con supervisione e accompagnata con sessioni di riflessione
e rielaborazione dell’esperienza e feedback costanti.
A supporto di questi processi di apprendimento dall’esperienza possono essere assegnati
allo studente compiti di ricerca (elaborati e approfondimenti scritti specifici) e mandati di
studio guidato individuale e/o di gruppo.
ATTIVITÀ FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI
Durante le fasi dell'insegnamento clinico lo Studente è tenuto ad acquisire specifiche
professionalità.
A tale scopo, lo Studente dovrà svolgere attività formative
professionalizzanti come forma di attività didattica tutoriale che comporta l’esecuzione di
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attività pratiche con ampi gradi di autonomia, la simulazione dell’attività svolta a livello
professionale. La frequenza a tali attività è obbligatoria.
IMPEGNO IN ORE
L’impegno che lo studente deve dedicare al tirocinio è di minimo 60 CFU di cui la
frequenza è obbligatoria per tutto il monte ore e le eventuali assenze devono essere
recuperate, a prescindere dalle motivazioni che le hanno determinate.
1 CFU di tirocinio corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo
studente per raggiungere le competenze professionali previste dal profilo professionale.
COMPLESSITÀ CRESCENTE DEI TIROCINI E COLLOCAZIONE
NEL PIANO DI STUDIO
Nella programmazione triennale le esperienze di tirocinio sono inserite con gradualità, per
durata e complessità crescenti dal 1° al 3° anno e possono essere successive alla teoria
(per esempio al 1° anno), altre volte precederla (per esempio al 2° e 3° anno) o ancora
integrarla.
OBBLIGO DI FREQUENZA AL TIROCINIO PROFESSIONALE
La frequenza al tirocinio clinico programmato è obbligatoria per tutti gli studenti iscritti. Le
esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate, documentate nel percorso dello
studente; pertanto la frequenza viene verificata dai tutores e attestata su apposito libretto
individuale per ogni studente. Lo studente è responsabile della custodia del proprio libretto
di tirocinio, unico strumento per il controllo del monte ore svolto e dovrà esibirlo a richiesta.
Al termine di ciascun anno accademico, si certifica il livello di apprendimento
professionale.
ASSENZE DAL TIROCINIO
Lo studente è tenuto a concordare con il Coordinatore della Didattica Professionale
eventuali assenze con anticipo e, nel caso di improvvisi impedimenti, a comunicarle
tempestivamente al tutor. Lo studente che si assenta dal tirocinio per periodi brevi
(assenze inferiori ad una settimana -cinque giorni di tirocinio- durante l’anno accademico)
può recuperare tali assenze su autorizzazione del Coordinatore della Didattica
Professionale, durante il periodo in cui è programmato il tirocinio, compatibilmente con
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l’organizzazione della sede di tirocinio e, in ogni caso, al di fuori dell’orario di svolgimento
delle lezioni.
Lo studente che si assenta dal tirocinio per periodi lunghi (assenze superiori ad una
settimana cinque giorni di tirocinio- durante l’anno accademico) – per gravi e giustificati
motivi – deve concordare con il Coordinatore della Didattica Professionale un piano di
recupero personalizzato. Qualora non fosse possibile recuperare il monte ore entro il 31
dicembre dell’anno accademico successivo, lo studente non potrà accedere al successivo
anno di corso.
Lo studente è tenuto a documentare le ore di presenza in tirocinio nel libretto, a farle
controllare e controfirmare dal tutor e segnalare tempestivamente l’esigenza di recupero di
eventuali assenze.
SOSPENSIONE DAL TIROCINIO
Le motivazioni che possono portare alla sospensione dal tirocinio sono le seguenti:
MOTIVAZIONI LEGATE ALLO STUDENTE
1. studente potenzialmente pericoloso per la sicurezza degli utenti/tecnologia o che ha
ripetuto più volte errori che mettono a rischio la vita dell’utente
2. studente che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi propedeutici
ad un tirocinio formativo
3. studente che frequenta il tirocinio in modo discontinuo
ALTRE MOTIVAZIONI
1. stato di gravidanza nel rispetto della normativa vigente
2. sopravvenuti problemi psicofisici che possono comportare stress o danni per lo studente
stesso, per gli utenti o per l’èquipe della sede di tirocinio o tali da ostacolare le possibilità
di apprendimento delle competenze professionali core.
La sospensione temporanea dal tirocinio è proposta dal Tutor al Coordinatore della
Didattica Professionale tramite apposita relazione, che verrà discussa e motivata in un
colloquio con lo studente. La sospensione è formalizzata con lettera del Coordinatore della
Didattica Professionale allo studente.
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La riammissione dello studente al tirocinio è concordata con tempi e modalità definite dal
Coordinatore della Didattica Professionale sentito il Tutor che l’ha proposta.
Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea dal
tirocinio o ci sia un peggioramento che impedisce l’apprendimento delle abilità
professionali, il Coordinatore della Didattica Professionale ha facoltà di proporre al
Consiglio di Struttura Didattica la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio tramite
apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.
STUDENTI RIPETENTI PER PROFITTO INSUFFICIENTE IN
TIROCINIO
Lo studente ripetente per un profitto insufficiente in tirocinio concorda con il Coordinatore
della Didattica Professionale un piano di recupero personalizzato sulla base dei propri
bisogni formativi che potrà prevedere un prolungamento dell’attività di tirocinio.
Per essere ammesso a frequentare l’esperienza di tirocinio prevista dal piano di recupero
personalizzato, allo studente ripetente è richiesto di aver superato gli esami che includono
discipline professionalizzanti relative all’anno precedente (secondo le propedeuticità) e le
esperienze di laboratorio ritenute propedeutiche al tirocinio.
TIROCINIO SUPPLEMENTARE
I tirocini supplementari per vari motivi e richiesti dallo studente saranno valutati dal
Coordinatore della Didattica Professionale che risponderà alla richiesta compatibilmente
con le esigenze organizzative e/o formative.
La frequenza dell’esperienza supplementare non deve interferire con il completamento dei
suoi impegni di recupero teorico.
L’esperienza supplementare dovrà essere valutata e registrata a tutti gli effetti sul libretto
di tirocinio a scopi assicurativi, ma non potrà essere considerata un anticipo dell’anno
successivo.
DOCUMENTAZIONE DEL TIROCINIO PROFESSIONALE
Il Corso di Laurea adotta propri strumenti di documentazione del percorso di tirocinio. Si ritengono
tuttavia fondamentali i seguenti:
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documento contenente il progetto di tirocinio, modello pedagogico proposto,
obiettivi formativi, indicatori e strumenti di valutazione delle performance, funzioni
dei Tutor;
contratti formativi, dossier, portfolio;
indirizzi per l’attività di laboratorio professionale e resoconti scritti;
libretto triennale dove lo studente documenta la frequenza e le sedi di tirocinio
comprovate dalla firma dei tutores.
PREREQUISITI DI ACCESSO AL TIROCINIO
Al primo anno, prima di iniziare le esperienze di tirocinio, lo studente è reso consapevole
con interventi formativi teorici specifici della prevenzione dei rischi e sicurezza nei luoghi di
tirocinio. Dichiara per iscritto di avere ricevuto precise informazioni sulla sua sicurezza (D.
Lgs 81/2008) e sulla privacy (D.lgs 196/03).
PROPEDEUTICITÀ NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
Non è ammesso alla frequenza del tirocinio dell’anno successivo lo studente che non ha
superato positivamente l’esame di tirocinio.
VALUTAZIONE CERTIFICATIVA
Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso
dello studente. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente riceve valutazioni formative
sui suoi progressi sia attraverso colloqui e schede di valutazione redatta dal Tutor clinico
in collaborazione con l’équipe. Viene sintetizzata su una apposita scheda che misura il
livello di raggiungimento delle competenze dello studente in rapporto agli obiettivi
prefissati per anno di corso al fine di evidenziare i diversi livelli di competenza
progressivamente raggiunti.
Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa
dell’apprendimento clinico alla quale concorrono i seguenti elementi:
a. il livello raggiunto dagli studenti durante le esperienze di tirocinio nelle varie sedi
previste e documentato dalle schede di valutazione dai Tutores;
b. l’impegno e la qualità degli elaborati (attività di studio guidato) prodotti dallo
studente e documentati attraverso il dossier di tirocinio;
c. il livello di padronanza dimostrato nelle esercitazioni e in sede di esame.
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Tale valutazione dovrà essere collegiale e quindi effettuata da una apposita commissione
d’esame, presieduta dal Coordinatore della Didattica Professionale e composta da due
Tutor della Didattica Professionale appartenenti al Corso di Laurea e/o docenti.
La valutazione certificativa del tirocinio è espressa in trentesimi. L’esame di tirocinio è
annuale e prevede un unico appello alla fine dell’anno accademico per ogni anno di corso.
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE
ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE
L'offerta di attività didattiche opzionali, è realizzabile con lezioni, seminari, corsi interattivi a
piccoli gruppi, anche organizzati da altre Facoltà, nonché tirocini fra i quali lo studente
esercita la propria personale opzione, fino al conseguimento di un numero complessivo di
6 CFU.
Le attività formative a scelta dello studente sono regolamentate dalle norme e procedure
previste per le attività didattiche opzionali approvate dal Consiglio di Facoltà.
SEMINARI
I seminari sono un’attività didattica che si propone di affrontare una tematica con un
approccio interdisciplinare, ed anche di settori SSD (settori scientifico disciplinari) diversi.
LABORATORI PROFESSIONALI
Il Decreto Interministeriale del febbraio 2009 prevede 3 CFU da dedicare ai laboratori
professionali dello specifico profilo, finalizzandoli a potenziare la preparazione pertinente
al profilo; di norma, i laboratori professionali anticipano le esperienze di tirocinio al fine di
far acquisire agli studenti abilità tecnico-pratiche e relazionali, prima di trovarsi nei servizi e
direttamente a contatto con gli utenti, al fine di ridurre l’impatto emotivo degli studenti, ma
anche per garantire eticità e sicurezza agli utenti.
La progettazione, la gestione formativa e la certificazione delle attività didattiche di
laboratorio professionale devono essere affidate formalmente ad un tutor/docente dello
stesso profilo professionale che si avvale della collaborazione di professionisti con
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Manifesto degli studi del corso di Laurea in Terapia occupazionale
competenze specifiche. I laboratori professionali si realizzano in ambienti attrezzati per
piccoli gruppi di studenti e terminano con una valutazione da parte del docente/tutor.
PROGRESS TEST
Il Progress Test è un utile strumento per valutare la progressiva acquisizione ed
elaborazione di informazioni, di capacità e di competenze dello studente, e può essere
effettuato nei tre anni di corso da ogni singolo Corso di Laurea.
La partecipazione al Progress Test pur non essendo obbligatoria, è fortemente
raccomandata a tutti gli studenti e sono attribuiti dei Crediti Formativi.
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CODICE DEONTOLOGICO
CODICE DEONTOLOGICO 2008 DEI TERAPISTI
OCCUPAZIONALI
PREMESSA
Tutti i gruppi professionali stabiliscono norme deontologiche, a seconda dell’attività dei
loro associati, sulla base dei valori etici che sono fondamento dell’essere della professione
nei confronti degli utenti.
L’etica professionale intesa come tutela e rispetto dei diritti dei Cittadini ha raccolto il nome
più espressivo di deontologia.
Il Codice di Deontologia dei Terapisti Occupazionali è un insieme di regole di
autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all'albo che a
quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.
Il comportamento etico è un processo psicodinamico che coinvolge la formazione
personale, i valori, la cultura e le leggi; richiede comprensione e educazione ai principi
deontologici, che portano ad una intima convinzione di rispetto dei diritti umani e ad un alto
concetto dei propri doveri, così da svolgerli con competenza, impegno e correttezza
morale e intellettuale.
Il Codice Deontologico è la guida del Terapista Occupazionale per lo sviluppo dell’identità
professionale e per l’assunzione di comportamenti professionali eticamente responsabili. È
uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dal Terapista
Occupazionale.
Il Terapista Occupazionale è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo abilitante
all’esercizio della professione, conseguito nelle forme e con le procedure previste dalle
norme legislative e regolamentari, opera nell’ambito della prevenzione, cura e
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Manifesto degli studi del corso di Laurea in Terapia occupazionale
riabilitazione dei soggetti affetti da malattia e disordini fisici, psichici sia con disabilità
temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative,
ludiche, della vita quotidiana.
Esse non sono mai proposte a caso, ma selezionate e graduate attentamente secondo i
bisogni e desideri del paziente. Inoltre vengono tenute in considerazione componenti
come l’età, la malattia, e il contesto sociale dell’individuo.
La Terapia Occupazionale si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e
complementari, di natura tecnica, relazionale e educativa.
Tramite l’osservazione e l’analisi della performance occupazionale della persona, il
terapista occupazionale valuta ed elabora il programma riabilitativo del paziente per
favorirne la partecipazione nella vita quotidiana, intervenendo anche sugli ambienti di vita,
come il proprio domicilio, la scuola o il posto di lavoro.
I Terapisti Occupazionali impegnati a promuovere l’abilità dell’uomo ad autogestirsi nel
suo ambiente di vita e di lavoro, svolgono una funzione peculiare, in diretto rapporto con il
paziente e la sua famiglia.
La Terapia Occupazionale consiste nel prendere in carico (in cura) la persona nel rispetto
della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
Il recupero, visto dalla terapia occupazionale, non si limita solo alle funzioni compromesse,
ma vuole coinvolgere tutti gli aspetti di una persona: il corpo, la mente e la relazione.
Il Terapista Occupazionale, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza,
manifesta l’appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel
Codice deontologico e l’impegno a rispettarli.
Il Codice di Deontologia del Terapista Occupazionale contiene principi e regole che i
Terapisti Occupazionali iscritti all’albo devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del Terapista Occupazionale, anche al di fuori dell'esercizio della
professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il Terapista Occupazionale è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la
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cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
L'inosservanza degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e ogni
azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dallo Statuto
dell’A.I.T.O.
Le sanzioni, adottate nella forma e con le procedure previste dalla legge e dallo Statuto
dell’A.I.T.O., devono essere adeguate alla gravità degli atti.
A. RAPPORTI CON GLI UTENTI
A.1 ll Terapista Occupazionale nel rapporto con gli utenti deve improntare la propria
attività
professionale
al
rispetto
dei
diritti
fondamentali
della
persona.
A.2 Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione sono
condizioni essenziali per l’assunzione della responsabilità dei processi riabilitativi di
competenza
del
Terapista
Occupazionale.
A.3 Il Terapista Occupazionale riconosce la salute nell’accezione più ampia del termine,
come condizione di benessere fisico e psichico dell’individuo, e interesse della collettività,
e s’impegna a tutelarla, nell’ambito delle proprie competenze professionali e delle proprie
conoscenze tecnico-scientifiche, con attività di prevenzione, cura e riabilitazione,
promuovendo, attraverso l’educazione, e/o la rieducazione, stili di vita sani, che
consentano di mantenere il massimo livello di autonomia funzionale possibile.
B. Responsabilità verso il paziente
B.1 Il Terapista Occupazionale ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta, con la
stessa, i bisogni, anche al fine di esplicitare il livello d’assistenza garantito e consentire
alla persona di condividere le finalità del percorso riabilitativo ed aderire al medesimo
mediante un atto di consenso.
B.2 Tra gli obiettivi fondamentali dei Terapisti Occupazionali vi sono: fornire utili
informazioni agli utenti per rendere più agevole il contatto degli utenti con l’insieme dei
servizi sanitari, per snellire le procedure di accesso alle prestazione di cui hanno bisogno
e diritto.
B.3 Il Terapista Occupazionale, rispettando le indicazioni espresse dal paziente, ne facilita
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i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano
riabilitativo.
B.4 Il Terapista Occupazionale, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte riabilitative,
garantisce le informazioni relative al piano di trattamento ed adegua il livello di
comunicazione alla capacità di comprensione del paziente. Si adopera, nel rispetto dei
vincoli giuridici, affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche.
B.5 Il Terapista Occupazionale assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative
alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è
pertinente al trattamento riabilitativo.
B.6 Il Terapista Occupazionale promuove in ogni contesto terapeutico/riabilitativo le
migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica del paziente e dei familiari.
B.7 Il Terapista Occupazionale che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona,
deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità
competente.
B.8 Il Terapista Occupazionale è impegnato a fornire la miglior qualità della prestazione a
tutti i pazienti senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, nazionalità, religione,
condizione economica, cultura, livello sociale e tipo di disabilità.
C. Competenze e principi della professione
C.1 La Terapia Occupazionale viene eseguita, in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, da terapisti occupazionali in possesso del titolo abilitante
all’esercizio della professione. Il Terapista Occupazionale deve garantire impegno e
competenza professionale, non assumendo impegni che non sia in grado di soddisfare.
C.2 Egli deve effettuare la valutazione necessaria per definire il programma riabilitativo
con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e
per una adeguata valutazione, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
C.3 Nel condividere con il paziente il programma riabilitativo deve fornirgli, in termini
comprensibili e documentati, tutte le informazioni per consentirgli di verificare, per quanto
possibile, la corretta esecuzione del trattamento.
C.4 Il Terapista Occupazionale, al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con
la sua coscienza o con il suo convincimento clinico/tecnico/professionale, può rifiutare la
propria opera, a meno che non gli venga imposto dall’autorità sanitaria di riferimento e/o
che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della
persona.
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C.5 In nessun caso il Terapista Occupazionale dovrà accedere a richieste del paziente in
contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle
sperimentate ed efficaci attività riabilitative disponibili.
C.6 Il Terapista Occupazionale deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione.
C.7 La documentata volontà della persona presa in carico di non essere informata o di
delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
C.8 L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal
paziente, fatto salvo quando ricorre un grave pericolo di salute o la vita di altri.
C.9 Il Terapista Occupazionale non deve intraprendere le attività di competenza senza
l'acquisizione del consenso informato del paziente.
C.10 Il consenso deve essere acquisito in forma scritta nei casi previsti dalla legge.
C.11 Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato, il consenso agli interventi
diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale.
C.12 Il Terapista Occupazionale ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere
conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione,
fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante.
D. Indipendenza e dignità della professione
D.1 Dovere del Terapista Occupazionale è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della
persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità,
di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
D.2 Il Terapista Occupazionale nell'esercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il
rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona;
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
D.3 Il Terapista Occupazionale deve denunciare agli organismi dell’AITO ogni iniziativa
tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da
qualunque parte essa provenga.
D.4 In nessun caso il Terapista Occupazionale deve abusare del suo status professionale.
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D.5 Il Terapista Occupazionale che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a
scopo di vantaggio professionale.
E. Svolgimento dell'attività professionale
E.1 Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale
in forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la prestazione di servizi,
devono essere conformi alle regole della deontologia professionale.
E.2 Il Terapista Occupazionale non deve partecipare o collaborare con imprese industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale.
-non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
-non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività, nè forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e regolamentari (contratti e/o
convenzioni) e lesive della dignità e della autonomia professionale.
E.3 Nell'interesse del cittadino il Terapista Occupazionale deve intrattenere buoni rapporti
di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze
professionali.
F. Obblighi deontologici del Terapista Occupazionale a rapporto di lavoro
dipendente o libero professionale
F.1 I Terapisti Occupazionali lavorano in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private: ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, case di cura o
istituzioni per malattie croniche, nelle residenze sanitarie assistenziali, a domicilio, nelle
scuole, nelle prigioni e nei luoghi di lavoro, in regime di dipendenza e/o libero
professionale.
F.2 Il Terapista Occupazionale che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di
convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto, oltre agli
obblighi connessi al rapporto contrattuale, alla potestà del codice deontologico.
F.3 L’esercizio professionale del Terapista Occupazionale si fonda su conoscenze
validate, ovvero sulle migliori evidenze possibili (E.B.O.T.) così da garantire alla persona
le cure e l’assistenza più efficaci.
F.4 Il Terapista Occupazionale partecipa alla formazione professionale, promuove ed
attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare la Terapia
Occupazionale.
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F.5 Il Terapista Occupazionale assume responsabilità in base al livello di competenza
raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento e alla consulenza di esperti. Riconosce
che l’approccio multidisciplinare è la migliore possibilità per far fronte ai problemi
dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze, ed abilità, a disposizione della comunità professionale.
F.6 Il Terapista Occupazionale riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e
declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto e il
dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano costituire
rischio per la persona.
F.7 Il Terapista Occupazionale partecipa alla formazione professionale, promuove ed
attiva sperimentazione e ricerca, cura la diffusione dei risultati nel rispetto delle
implicazioni etiche; utilizza tecniche e metodologie di provata efficacia e basate sul
ragionamento clinico, ricordando sempre che la peculiarità del proprio intervento si fonda
sulla rilevanza della performance occupazionale rispetto al livello di partecipazione e
qualità di vita della persona.
F.8 Il Terapista Occupazionale deve assolvere all’obbligo della formazione continua,
nell’ambito di quanto disposto in materia dalle norme legislative e regolamentari, nonché di
quanto disposto dall’Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali al fine di adeguare
le sue conoscenze e competenze al progresso culturale e clinico scientifico.
F.9 Dalla mancata partecipazione alla formazione continua discendono responsabilità
deontologiche e legali nei confronti dell’associazione e dei pazienti.
F.10 L’agire professionale deve essere espressione d’integrità personale, lealtà affidabilità
e apertura mentale, non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali.
F.11 Il Terapista Occupazionale può svolgere forme di volontariato con modalità conformi
alla normativa vigente e al Codice Deontologico.
F.12 E' vietato al Terapista Occupazionale di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi
eserciti abusivamente la professione.
F.13 Il Terapista Occupazionale, a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di
favoreggiamento o collaborazione, è obbligato a farne denuncia agli organismi dell’AITO e
alle autorità competenti.
F.14 Il Terapista Occupazionale, che venga a conoscenza di prestazioni di Terapia
Occupazionale effettuate da persone prive del titolo abilitante alla professione, è obbligato
a farne denuncia agli organismi dell'AITO.
G. Segreto professionale
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G.1 Il Terapista Occupazionale deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato e
che può conoscere in ragione della sua professione, deve, altresì, conservare il massimo
riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi
che garantiscano la tutela della riservatezza.
G.2 Il Terapista Occupazionale rispetta il segreto professionale non solo per obbligo
giuridico, ma per intima convinzione e come risposa concreta alla fiducia che la persona
presa in carico ripone in lui; solamente con il consenso esplicito del paziente possono
essere utilizzati dettagli personali.
G.3 La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o
nocumento della persona o di altri.
G.4 Il Terapista Occupazionale deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone, anche se affidata a codici o
sistemi informatici.
G.5 Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie non provate scientificamente o non
supportate da adeguata sperimentazione e documentazione Clinico-Scientifica.
H. Rapporti professionali tra colleghi e con altre professioni
H.1 I Terapisti Occupazionali collaborano tra loro e con operatori di altre professioni, di cui
riconoscono e rispettano lo specifico ruolo all’interno dei processi assistenziali/ riabilitativi,
in particolare all’interno del lavoro di équipe, in quest’ambito il contributo del Terapista
Occupazionale è basato sugli effetti della performance occupazionale per la salute e il
benessere della persona.
H.2 Il Terapista Occupazionale tutela la dignità della propria professione, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di
opinione non ostacoli il progetto di cura e di riabilitazione della persona.
H.3 Il Terapista Occupazionale ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio
operato a verifica all'interno della professione, nel rapporto con gli utenti e le loro
associazioni, ed in tutti i processi di accreditamento, anche ai fini dello sviluppo
professionale.
H.4 Il Terapista Occupazionale tutela la dignità della propria professione anche attraverso
il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
H.5 Il Terapista Occupazionale è tenuto a segnalare agli organismi dell’AITO ogni abuso,
o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
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I. Rapporti con le istituzioni
I.1 Il Terapista Occupazionale s’impegna, per quanto possibile, nella promozione in modo
etico della sua professione verso il pubblico, le altre organizzazioni professionali, le
istituzioni politiche e governative a livello territoriale regionale, nazionale ed internazionale.
I.2 Il Terapista Occupazionale, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o
disservizi, provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione
più favorevole.
I.3 Il Terapista Occupazionale riferisce a persona competente, e all’autorità professionale,
qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’esito del processo riabilitativo o la sua
qualità, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.
I.4 Il Terapista Occupazionale ha il diritto/dovere di segnalare agli organismi dell'AITO tutte
le situazioni in cui si registrano circostanze o persistono condizioni che limitano l’esercizio
professionale.
L. Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
L.1 Il Terapista Occupazionale è responsabile dell'uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
L.2 Egli deve evitare che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici,
collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si concretizzi una condizione di
promozione e di sfruttamento pubblicitario del proprio nome o quello di altri colleghi.
L.3 L'informazione sanitaria resa dal Terapista Occupazionale non può assumere le
caratteristiche della pubblicità commerciale.
L.4 Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e
professionisti è indispensabile che l'informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia
arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili.
L.5 Il Terapista Occupazionale che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal
mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obiettive, prudenti (che non
producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione)
ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura
nella quale opera.
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Norme Finali
Il rapporto tra i Terapisti Occupazionali deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della
rispettiva attività professionale.
Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti in tutti gli ambiti e
condizioni in cui opera il Terapista Occupazionale. La loro inosservanza è punibile con le
sanzioni e le procedure previste dalla Legge e dallo Statuto dell’A.I.T.O.(Associazione
Italiana dei Terapisti Occupazionali)
Le associazioni professionali scientifiche AITO e SITO si rendono garanti, nei confronti
della persona e della collettività, della professionalità dei singoli professionisti e della
competenza acquisita e mantenuta dai Terapisti Occupazionali.
Il Terapista Occupazionale è, e resta, responsabile dei propri atti.
Questo codice tiene conto delle linee elaborate dalla WFOT e dal COTEC.
Il presente Codice Deontologico è stato approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo
Nazionale, con delega dell’assemblea nazionale dei soci tenutasi l’8 marzo 2008, dopo
una capillare consultazione della categoria, ed aver richiesto i pareri alle associazioni degli
utenti, nella seduta del 19 luglio 2008.
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