turismo e attivita` ricettive
Transcript
turismo e attivita` ricettive
La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell'attività Il numero di copie dei modelli da fornire al SUAP (es. “ da consegnare in duplice copia o in triplice copia”) è da considerarsi unicamente per coloro che trasmettono la modulistica in formato cartaceo e non per coloro che trasmettono la modulistica in modalità telematica. Una copia della SCIA resta agli atti del SUAP, una seconda copia protocollata per ricevuta dal Comune, va consegnata a cura dell’utente, al Registro Imprese della CCIAA e una terza copia va tenuta a disposizione presso l’unità produttiva. ATTENZIONE E' estremamente importante compilare in modo corretto e completo la dichiarazione. Le false dichiarazioni comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria con possibili conseguenza penali a carico del dichiarante. Ai modelli A - B – DAA deve essere sempre allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento: - dei diritti di istruttoria così come indicato nel documento “diritti di istruttoria” pubblicato nel sito nella sezione Suap; - dei diritti sanitari così come indicato nel documento “diritti di istruttoria” pubblicato nel sito nella sezione Suap. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Luino. ATTIVITÀ COMMERCIALI Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita, con riferimento alle definizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998. Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita, per l’apertura e per la modificazione di un esercizio commerciale esistente. Per apertura si intende la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita. 1 Per modificazione si intende la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento di superficie, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano ed ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998. Esercizio di Vicinato Per il Comune di Luino, dato il numero di abitanti residenti, gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq. L'apertura, il trasferimento della sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato (fino a 250 mq) sono soggetti a SCIA (avvio/modifica attività) da presentare allo SUAP (con efficacia dal momento del rilascio della ricevuta SUAP). Per l'apertura, il trasferimento della sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato (avvio o modifica dell'attività) va presentata la SCIA modello A allegando la scheda 1 e la scheda 2, oltre alla Planimetria dei locali (tutto in triplice copia) . In caso di sub ingresso e/o modifica dell’assetto societario va presentata in triplice copia la SCIA modello B allegando la scheda 2. In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività, va presentata in triplice copia la SCIA modello B. Forme Speciali di Vendita (Spaccio Interno, Apparecchi Automatici, Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione, Vendita presso il domicilio del consumatore) Spacci interni: la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Apparecchi automatici: la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive. 2 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: la vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Vendite presso il domicilio dei consumatori: la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Per avviare o modificare una di tali attività va presentata in triplice copia la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la scheda 2. In caso di sub ingresso e/ modifica dell’assetto societario va presentata in triplice copia la SCIA modello B allegando la scheda 2. In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività, va presentata in triplice copia la SCIA modello B. Medie strutture di vendita Per media struttura di vendita si intende l’esercizio commerciale avente superficie superiore ai 250 mq. e fino a 2.500 mq. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di 2.500 mq., nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico di una media struttura sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata secondo i criteri e le norme procedurali previste dalla normativa Regionale di settore e dai Regolamenti comunali in vigore. Per avviare, trasferire, variare e ampliare la superficie di vendita dell’attività di media struttura di vendita va presentata richiesta di autorizzazione utilizzando il modello COM 2. Al termine dell’istruttorie e, comunque, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, verrà rilasciata l’autorizzazione. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, prima dell’attivazione dell’esercizio, deve essere presentata la SCIA modello A, in duplice copia, solo per il settore alimentare o misto. In caso di subingresso, cessazione, variazioni o riduzione della superficie di vendita va fatta richiesta presentato il modello COM 3 e, successivamente la SCIA modello B in duplice copia, solo per il settore alimentare o misto. Grandi strutture di vendita Per grande struttura di vendita si intende l’esercizio commerciale avente superficie superiore ai 2.500 mq. 3 L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di tali strutture, nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata secondo i criteri e le norme procedurali previste dalla normativa Regionale di settore. Commercio all'ingrosso: dovrà essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Luino la SCIA: - Per avviare o trasferire l’attività va presentata la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la scheda 2, tutto in triplice copia. - In caso di subingresso, va presentata, la SCIA modello B allegando la scheda 2 tutto in triplice copia. In caso di cessazione, sospensione o cambiamento della ragione sociale dell'attività, va presentata la SCIA modello B allegando la scheda 2 tutto in triplice copia. Altre Attività Commerciali Vendita funghi epigei, Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori, Vendita di Cose Usate "Presa d'Atto", Agenzia d'Affari Vedi tabella riepilogativa qui sotto riportata. ATTIVITA' COMMERCIALI PROCEDIMENTO ITER TITOLO ABILITATIVO NORMATIVA DI RIFERIMENTO Esercizio di Vicinato Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Spaccio Interno Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Apparecchi automatici Nuova Apertura Subingresso SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 4 Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Vendita presso il domicilio del consumatore Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Richiesta autorizzazione Medie e Grandi COM 2 medie strutture di strutture vendita SCIA (Solo per Nuova Apertura alimentari o misti) Trasferimento Modulistica SCIA: Ampliamento superficie vendita modello A modello B Medie e Grandi strutture di vendita SubingressoVariazioni, Riduzioni superficie vendita Cessazione Commercio all'ingrosso Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività Vendita funghi apigei Avvio attività Autorizzazzione rilasciata entro 90 giorni Medie Strutture. Tempi Conferenza di servizi per Grandi Strutture D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Richiesta autorizzazione COM 3 medie strutture Ricevuta SCIA (Solo per rilasciata dal alimentari o misti) SUAP Modulistica SCIA: modello A modello B D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.P.R. 376/1995 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 L.R. 31/2009 5 Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori Avvio attività SCIA Modulistica SCIA: Ricevuta modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 1 scheda 2 D.P.R. 376/1995 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 L.R. 31/2009 Vendita di cose usate Presa d'atto Nuova apertura MODELLO COMUNICAZIONE Ricevuta modello presa rilasciata dal d’atto vendita cose SUAP antiche ed usate R.D. 773/1931 Agenzia d'affari Nuova apertura SCIA modello Agenzia d’affari R.D. 773/1931 Ricevuta rilasciata dal SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE (Laboratori artigianali, industrie, depositi, ecc.) Le normative di disciplina dello Sportello Attività Produttive hanno per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Sono «attività produttive» le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Chiunque nel territorio del Comune di Luino intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse per iniziare, trasferire, modificare, ampliare una qualunque attività produttiva, apportare modifiche ai locali, alle strutture o agli impianti, subentrare in un’attività precedentemente autorizzata o istituire un deposito di materiali, deve presentare una SCIA allo SUAP del Comune di Luino, ai sensi della L.R. n. 1/2007 e della L.R. n. 8/2007. La SCIA - deve essere presentata anche nel caso di ampliamento o trasferimento, nel caso in cui l'attività venga iniziata per subingresso, qualora vengano apportate modifiche sostanziali alla società titolare dell'attività o ai locali, impianti o attrezzature destinate al processo produttivo. Per avviare o modificare l'attività, va preventivamente presentata la SCIA modello A, allegando la scheda 4, la Planimetria dei locali e la Relazione Tecnica (tutto in tre copie). Nel caso in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale deve essere allegata anche la scheda 5 e tutta la documentazione dovrà essere presentata in quattro copie. In caso di subingresso - cessazione - cambiamento di ragione sociale va presentata la dichiarazione utilizzando la SCIA modello B in tre copie. 6 ATTIVITA' PRODUTTIVE PROCEDIMENTO ITER Attività produttive in genere Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività NORMATIVA TITOLO DI ABILITATIVO RIFERIMENTO SCIA Modulistica Ricevuta SCIA: modello A rilasciata dal modello B SUAP scheda 4 scheda 5 D.Lgs 114/98 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATO SETTIMANALE Il mercato settimanale di Luino si svolge nella giornata di mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nel periodo estivo e natalizio – dalle ore 8,00 alle ore 16,00 nel periodo invernale La concessione decennale di un posteggio, in uno dei nostri mercati settimanali, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio. L'autorizzazione viene richiesta al Comune in base alla disponibilità di posteggi e come conseguenza della pubblicazione di apposito bando per l'assegnazione degli eventuali posteggi liberi. L’autorizzazione comunale abilita: - alla vendita sul posteggio (nel mercato o posteggio isolato); - all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale; - alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica presente in questa sezione. NB: ATTUALMENTE NON CI SONO POSTEGGI DISPONIBILI NEL COMUNE DI LUINO Il subingresso nel commercio su aree pubbliche svolto in occasione dei mercati settimanali, così come le variazioni o la cessazione dell'attività, devono essere comunicati utilizzando la modulistica pubblicata nel sito NB: Chi vende prodotti alimentari deve utilizzare la modulistica SCIA (Mod. A) per segnalare l'avvio dell'attività. La segnalazione assolve agli adempimenti igienico sanitari e va accompagnata dal versamento di diritti del Comune di Luino e dell’Asl di Varese, così come indicato nel tariffario consultabile alla sezione modulistica del sito di Luino Nei casi di variazione, subingresso o cessazione va presentato il Mod. B della SCIA con le stesse modalità sopra indicate. Commercio su area pubblica - itinerante L'esercizio dell'attività di commercio svolto in forma itinerante è subordinato alla richiesta e all'ottenimento di apposita autorizzazione, cha abilita: 7 a svolgere l’attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, sul territorio nazionale; alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale; alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale (persona fisica, società o cooperativa) non può essere rilasciata più di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. L’esercente, in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, non è tenuto a chiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico quando la vendita è effettuata in forma itinerante con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Diversamente è tenuto a chiedere la concessione di suolo pubblico riferito alle aree di sosta individuate dall'Amministrazione comunale. ATTENZIONE: gli operatori itineranti che vendono prodotti alimentari, e che utilizzano automezzi o autonegozi prima dell'inizio dell'attività devono presentare la Scia Mod. A per assolvere agli adempimenti igienico sanitari (purché, per gli stessi automezzi o autonegozi la SCIA, non sia già stata presentata in occasione del rilascio di precedenti autorizzazioni). La dichiarazione deve essere accompagnata dal versamento dei diritti dovuti al Comune di Luino e all’Asl di Varese così come indicato nel tariffario consultabile nella sezione modulistica del sito di Luino. N.B.: Sempre ed in ogni caso di subingresso, variazioni o cessazione, la vecchia autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere restituita al Comando Polizia Locale di Luino. Carta di esercizio Al fine di contrastare l’abusivismo nei mercati e nelle fiere, tutti gli operatori ambulanti che operano in Lombardia hanno l’obbligo di munirsi di: CARTA DI ESERCIZIO entro il 07 dicembre 2010 per chi ha già iniziato l'attività (art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010) – sanzione pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00; ATTESTAZIONE ANNUALE entro il 31 ottobre di ogni anno (art. 21, comma 10 della L.R. 06/2010) – sanzione: revoca autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PROCEDIMENTO ITER subingresso mercato settimanale settore non alimentare modello richiesta di subingresso subingresso modello NORMATIVA TITOLO DI ABILITATIVO RIFERIMENTO L.R. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Ricevuta rilasciata dal SUAP 8 mercato settimanale settore alimentare richiesta autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore non alimentare richiesta autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare richiesta di subingresso SCIA modello B scheda 2 modello richiesta di autorizzazione modello richiesta autorizzazione SCIA modello A scheda 2 L.R. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Ricevuta rilasciata dal SUAP Ricevuta rilasciata dal SUAP Ricevuta rilasciata dal SUAP L.R. 6/2010 D.Lgs 59/2010 ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA Attività di Acconciatore Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica Sono soggette alla SCIA di Acconciatore quelle imprese, individuali o aventi forma societaria di persone e capitali, che intendono: - iniziare una nuova attività; - trasferire la propria attività; - subentrare ad un'attività già esistente. Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di Acconciatore, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. qualifica professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore d'azienda. Tale qualificazione professionale è rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio; 2. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei locali); 3. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali. 9 Per avviare, trasferire o modificare l'attività va presentata preventivamente la SCIA modello A allegando la scheda 3, e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. In caso di subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento di ragione sociale, modifica soggetti titolari dei requisiti va presentata preventivamente la SCIA modello B, allegando la scheda 3 tutto in triplice copia. Attività di Estetista e Centri di Abbronzatura Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività di Estetista quelle imprese, individuali o aventi forma societaria di persone e capitali, che intendono: - iniziare una nuova attività; - trasferire la propria attività; - subentrare ad un'attività già esistente. Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di Estetista e Centri di Abbronzatura, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. qualifica professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore d'azienda. Tale qualificazione professionale è rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio; 2. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei locali); 3. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali. Per avviare, trasferire o modificare l'attività va presentata preventivamente la SCIA modello A allegando la scheda 3, e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. In caso di subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento di ragione sociale, modifica soggetti titolari dei requisiti va presentata preventivamente la SCIA modello B, allegando la scheda 3 tutto in triplice copia. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive. Attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing quelle imprese, individuali o aventi forma societaria di persone e capitali, che intendono: - iniziare una nuova attività; 10 - trasferire la propria attività; - subentrare ad un'attività già esistente. Chiunque intende esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. conformità dei locali ai requisiti urbanistici (agibilità dei locali e destinazione d'uso dei locali); 2. conformità ai requisiti igienico-sanitari dei locali. 3. il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti professionali per poter svolgere l’attività di Esecutore di Tatuaggi e Piercing. Per avviare, trasferire o modificare l'attività va presentata preventivamente la SCIA modello A allegando la scheda 3, e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. In caso di subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento di ragione sociale, modifica soggetti titolari dei requisiti va presentata preventivamente la SCIA modello B, allegando la scheda 3 tutto in triplice copia. ATTIVITA' SERVIZI ALLA PERSONA NORMATIVA TITOLO DI ABILITATIVO RIFERIMENTO L. 161/1963 SCIA L.174/2005 Modulistica D.L. 7/2007 Ricevuta SCIA: L.R. 1/2007 rilasciata dal modello A L.R. 8/2007 SUAP modello B D.Lgs 59/2010 scheda 3 Regolamento comunale PROCEDIMENTO ITER Attività di acconciatore Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività Attività di estetista e centri di abbronzatura Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività Attività di esecutore tatuaggi e SCIA Modulistica Ricevuta SCIA: rilasciata dal modello A SUAP modello B scheda 3 L 1/1990 L.R.48/1989 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 D.Lgs 59/2010 Regolamento comunale Ricevuta SCIA rilasciata dal Modulistica SUAP D. Direttoriale Regione Lombardia n. 11 piercing Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività SCIA: modello A modello B scheda 3 6932/2004 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE La Legge Regionale n. 6/2010 – Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere, che tra l’altro riunisce le disposizioni previgenti in materia di pubblici esercizi, ed il D.Lgs n. 59/2010 definiscono “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Pubblico Esercizio: Nuova Apertura, Trasferimento L’apertura o il trasferimento di un Pubblico Esercizio avviene mediante la presentazione del modello di richiesta autorizzazione in duplice copia (una delle quali in marca da bollo) e della SCIA modello A con allegate la scheda 1 e la scheda 2 oltre alla Planimetria dei locali, tutto in triplice copia. Pubblico Esercizio: Subingresso, Modifica Attività Il subingresso nell’attività di un Pubblico Esercizio senza modifica dei locale avviene mediante la presentazione della SCIA modello B allegando la scheda 2. In caso di subingresso con modifica dei locali, oltre alla SCIA modello B dovrà essere presentata anche la SCIA modello A, allegando la scheda 1, la scheda 2 e la Planimetria dei locali . Se si tratta di sola modifica dei locali dovrà essere presentata unicamente la SCIA modello A allegando la scheda 1, la scheda 2 e la Planimetria dei locali. Pubblico Esercizio “fuori programmazione” (ex C): Nuova Apertura, Subingresso, Trasferimento, Modifica Attività L’apertura, il trasferimento e la modifica di un Pubblico Esercizio al di fuori della programmazione di cui alla L.R. n. 6/2010 ed all’art. 64 comma 7 del D.Lgs. n. 59/2010, avviene mediante la presentazione della SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la scheda 2 oltre alla Planimetria dei locali tutto in triplice copia. Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni Per effettuare l’Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande in occasione di Feste temporanee, occorre presentare la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la scheda 2, tutto in triplice copia). 12 Somministrazione all'interno di un CIRCOLO PRIVATO aderente ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art. 2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. n. 917/1986), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano una comunicazione di inizio attività allo Sportello Unico Attività Produttive. Per l’esercizio dell’attività di Somministrazione all'interno di un circolo privato aderente ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno si deve trasmettere il modello di Comunicazione Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati “aderenti” e la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e la Planimetria dei locali tutto in triplice copia. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a un soggetto terzo, questo, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. Tali requisiti dovranno essere autocertificati dal soggetto terzo attraverso la compilazione della scheda 2 da allegare alla SCIA. Somministrazione all'interno di un CIRCOLO PRIVATO NON aderente ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con D.P.R. n. 917/1986), NON aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano una richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, allo Sportello Unico Attività Produttive. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti professionali. Per l’esercizio dell’attività di Somministrazione all'interno di un circolo privato NON aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno si deve trasmettere il modello di richiesta di autorizzazione alla somministrazione di alimenti in circoli privati “non aderenti e la SCIA modello A, allegando la scheda 1 e Planimetria dei locali tutto in triplice copia. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del citato D.P.R. n. 917/1986, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato possesso dei requisiti professionali del legale rappresentante o di un suo delegato. Tali requisiti dovranno essere autocertificati attraverso la compilazione della scheda 2 da allegare alla SCIA. In ogni caso, i locali dove si intende svolgere l'attività di somministrazione devono essere conformi alle norme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235legge ed avere le caratteristiche conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564. 13 Consumo Immediato sul posto (Gastronomie, Gelaterie, Pizzerie d’Asporto e simili) L’Avvio di un’attività produttiva alimentare con consumo immediato sul posto (Gastronomie, Gelaterie, Pizzerie d’Asporto e simili), avviene attraverso la presentazione della SCIA per apertura Attività Produttive in tre copie utilizzando il modello A allegando la scheda 4, la Planimetria dei locali e la Relazione Tecnica e duplice copia del modello comunicazione di avvio attività con consumo immediato sul posto (Gastronomie, Gelaterie, Pizzerie d’Asporto e simili). Per scaricare la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato ATTIVITA' COMMERCIALI PROCEDIMENTO ITER NORMATIVA TITOLO DI ABILITATIVO RIFERIMENTO Pubblico Esercizio Nuova Apertura Trasferimento modello L.287/1991 richiesta L.R. 1/2007 autorizzazione L.R. 8/2007 SCIA Autorizzazione LR. 6/2010 rilasciata entro D.Lgs 59/2010 Modulistica Disposizioni 45 giorni SCIA: Regionali modello A Regolamento scheda 1 comunale scheda 2 Pubblico Esercizio Subingresso Modifica Attività modello richiesta autorizzazione SCIA Ricevuta rilasciata dal Modulistica SUAP SCIA: B B modello A scheda 1 scheda 2 L.287/1991 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Disposizioni Regionali Regolamento comunale modello richiesta Pubblico autorizzazione Esercizio fuori programmazione SCIA Ricevuta (ex C) Modulistica rilasciata dal Nuova Apertura SCIA: SUAP Subingresso modello A Trasferimento scheda 1 Modifica attività scheda 2 L.287/1991 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Disposizioni Regionali Regolamento comunale Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di SCIA Modulistica SCIA: modello A Ricevuta rilasciata dal Suap L.287/1991 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 14 scheda 1 scheda 2 manifestazioni modello di comunicazione Somministrazione SCIA Ricevuta di alimenti Modulistica rilasciata dal in circoli privati SCIA: SUAP aderenti modello A scheda 1 scheda 2 modello di comunicazione SCIA Somministrazione Ricevuta Modulistica di alimenti rilasciata dal in circoli privati SCIA: SUAP modello A NON aderenti scheda 1 scheda 2 Comunicazione di avvio attività con consumo Immediata sul posto (Gastronomie, Gelaterie, Pizzerie d’Asporto e simili) Dopo aver presentato SCIA per Ricevuta attività rilasciata dal produttive Suap compilare il modello di comunicazione D.Lgs 59/2010 Disposizioni Regionali Regolamento comunale D.P.R. 235/2001 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Disposizioni Regionali Regolamento comunale D.P.R. 235/2001 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 LR. 6/2010 D.Lgs 59/2010 Disposizioni Regionali regolamento comunale L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 Art. 2 comma 4 della L.R. 30 aprile 2009, n.8 ATTIVITÀ RICETTIVE Attività ricettive Alberghiere di cui all'art. 23 L.R. 15/07 alla luce dell’art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010 e della D.G.R. n. IX/1062 del 22.12.2010. Sono “aziende alberghiere” le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si distinguono in: 15 1. alberghi: quando offrono alloggio prevalentemente in camere; 2. residenze turistico alberghiere (R.T.A.): quando offrono alloggio in appartamenti costituti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. In relazione alle caratteristiche strutturale ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi nelle seguenti tipologie: motel - villaggio albergo - albergo meublè - albergo dimora storica - albergo centro benessere. L'iscrizione al Registro delle Imprese, da effettuarsi presso la Camera di Commercio, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica. La classificazione dell'esercizio alberghiero da parte dell'Amministrazione Provinciale costituisce condizione obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio. Nel caso in cui sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico non solo per i clienti dell’albergo ma anche per gli esterni, è necessario richiedere al Comune la specifica autorizzazione. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 6/2010. Ogni variazione avvenuta dopo il rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune. Attività ricettive Alberghiere di cui all'art. 23 L.R. 15/07 Nuova Apertura, Trasferimento, Subingresso, Cessazione, Modifica Attività L’art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede che l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico – ricettive siano soggetti alle disposizioni di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 (SCIA). L’avvio e l’esercizio delle attività esercitate nelle strutture turistico – ricettive restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. - per apertura nuova attività, per trasferimento o per la modifica di una attività va presentata la SCIA modello A allegando la scheda 6 e la planimetria locali, tutto in triplice copia; - per il subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento ragione sociale o modifica soggetti con requisiti, va presentata la SCIA modello B in triplice copia; Nel caso in cui vi sia somministrazione al pubblico e non solo limitatamente ai soli alloggiati, bisogna provvedere alla compilazione anche della scheda 2 e ad allegare la planimetria locali. Attività Ricettive NON Alberghiere di cui all'art. 32 L.R. 15/07 B&B – Affittacamere - Case per Ferie Case - Appartamenti per vacanze Case per ferie 16 Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino porta rifiuti. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Affittacamere Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'attività complementare di affittacamere svolta dal titolare. Il titolare dell'esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. In questo caso è necessario il possesso dei requisiti professionali e morali (art. 71 D.Lgs. n. 59/2010). I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio. Case ed appartamenti per vacanze Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici. 17 In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq. 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali: a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas; b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici; c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente; d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite. Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di sette giorni. Bed & Breakfast È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla Provincia competente. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del 18 numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. Attività Ricettive NON Alberghiere di cui all'art. 32 L.R. 15/07 B&B – Affittacamere - Case per Ferie Case - Appartamenti per vacanze Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività L’art. 83 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede che l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico – ricettive (anche quelle NON alberghiere) siano soggetti alle disposizioni di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 (SCIA). L’avvio e l’esercizio delle attività esercitate nelle strutture turistico – ricettive restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. - per apertura nuova attività, per trasferimento o per la modifica di una attività deve essere presentata la SCIA modello A allegando la scheda 6 e la planimetria locali, tutto in triplice copia; - per il subingresso, cessazione, sospensione, cambiamento ragione sociale o modifica soggetti con requisiti, deve essere presentata la SCIA modello B in triplice copia; Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività e deve essere inviata alla Provincia di Varese. Attività di Agriturismo (D.A.A.) Per avviare l’attività di Agriturismo occorre presentare l’apposita modulistica D.A.A. in quattro copie. Per la modulistica vedi prospetto qui sotto riportato ATTIVITA' RICETTIVE PROCEDIMENTO ITER Attività ricettive Alberghiere di cui all'art. 23 L.R. 15/07 Nuova Apertura Subingresso Trasferimento Modifica Attività SCIA Modulistica SCIA: Modello A/Modello B scheda 2 e scheda 6 TEMPI GG. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 45 giorni vincolati alla classificazione Provinciale TESTO UNICO L.32/2001 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 L.R.15/2007 D.Lgs 59/2010 19 Cessazione Attività Ricettive non Alberghiere (B&B, Affittacamere, Case per Ferie) di cui all'art. 32 L.R. 15/07 Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività Attività di agriturismo (D.A.A.) Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività SCIA Modulistica SCIA: Modello A/ Immediata Modello B scheda 6 D.A.A. Attività Immediata agrituristica L.32/2001 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 L.R.15/2007 D.Lgs 59/2010 L.R. 1/2007 L.R. 8/2007 L.R.31/2008 D.Lgs 59/2010 EDICOLE Regolamentazione della vendita di giornali e riviste La diffusione della stampa di quotidiani e periodici è regolata da norme nazionali e regionali. La normativa statale detta alcuni principi per la disciplina, da parte delle Regioni, delle modalità e delle condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. Regione Lombardia, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, con la deliberazione n. VII/0549 del 10 luglio 2002, ha stabilito le indicazioni per il riordino della vendita di giornali e riviste, allo scopo di indirizzare i Comuni verso una razionale ed efficiente organizzazione dell’esistente rete di vendita. L’obiettivo principale del governo regionale è il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra le aspettative degli operatori e le esigenze dei cittadini, per cui gli indirizzi regionali, oltre a criteri e parametri, stabiliscono la predisposizione da parte dei Comuni di appositi piani di localizzazione dei punti vendita al fine di ottenere uno sviluppo armonico delle nuove esigenze. Normativa di riferimento - Legge 13 aprile 1999, n. 108 – “Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica” - Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 – “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108” - Deliberazione Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. VII/549 – “Indirizzi regionali in attuazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della Legge 13 aprile 1999, n. 108” - Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" ( art. 119). 20 Definizioni: a) sono punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; b) sono punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Esenzione dall'autorizzazione Non é necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Edicole esclusive Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività Al momento i principi di liberalizzazione derivanti dalla Normativa Servizi e recepiti nel D.Lgs. n. 59/2010, non sono direttamente applicabili a questa materia. Stante la programmazione esistente nel vigente documento di pianificazione, si potrà prevedere l’ipotesi di Nuova Apertura solo se varieranno i criteri del Piano o nel momento in cui sarà liberalizzata l’attività. Il trasferimento e la modifica dell’attività di Edicola Esclusiva sono soggette alla richiesta di Autorizzazione da presentarsi in duplice copia mediante l’utilizzo di apposita Modulistica. Qualora, in caso di nuova attività o di trasferimento si voglia, contestualmente all’attività di edicola, attivare il commercio di vicinato, comunque non superiore al 30% della superficie adibita alla rivendita di giornali e riviste, è necessaria la preventiva consegna della SCIA modello A in triplice copia, allegando la scheda 1 e la scheda 2. 21 Qualora nell’iter di subingresso in una edicola, si voglia subentrare anche nell’esercizio di commercio di vicinato, serve la SCIA modello B in triplice copia, allegando la scheda 2. Edicole NON esclusive Nuova Apertura, Trasferimento, Modifica Attività Nuova Apertura Trasferimento Modifica Attività di Edicola NON Esclusiva è soggetta alla richiesta di Autorizzazione da presentarsi in duplice copia mediante l’utilizzo di apposita Modulistica. Qualora, in caso di nuova attività o di trasferimento si voglia, contestualmente all’attività di edicola, attivare il commercio di vicinato, comunque non superiore al 30% della superficie adibita alla rivendita di giornali e riviste, è necessaria la preventiva consegna della SCIA modello A in triplice copia, allegando la scheda 1 e la scheda 2. Qualora nell’iter di subingresso in una edicola, si voglia subentrare anche nell’esercizio di commercio di vicinato, serve la SCIA modello B in Triplice Copia, allegando la scheda 2. EDICOLE PROCEDIMENTO ITER NORMATIVA TITOLO DI ABILITATIVO RIFERIMENTO modello richiesta autorizzazione SCIA (solo nel caso Edicole di contestuale esclusive attivazione Autorizzazione L. 108/1999 Nuova Apertura commercio) rilasciata entro L. 170/2001 (con le specifiche 30 giorni sopra indicate) Modulistica Trasferimento SCIA: Modifica Attività modello a/B modello richiesta di autorizzazione Edicole NON esclusive Nuova Autorizzazione Trasferimento Modifica Attività SCIA (solo nel caso di contestuale attivazione Autorizzazione L. 108/1999 commercio) rilasciata entro L. 170/2001 Modulistica 30 giorni SCIA: modello A/B scheda 1 scheda 2 22 LOTTERIE E MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI L’art. 13 del D.P.R. n. 430/2001 consente lo svolgimento in ambito locale di: a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); c) tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. Ai fini delle citate disposizioni: a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. 23 Almeno trenta giorni prima del suo inizio, l'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare l'apposita comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326. Una copia della comunicazione suddetta deve essere allegata alla comunicazione al Comune (senza marca da bollo) da presentare all’Ufficio SUAP Luino Commercio e al Prefetto almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione di sorte locale. PROCEDIMENTO ITER NORMATIVA TITOLO DI ABILITATIVO RIFERIMENTO modello di comunicazione Trascorsi 30 Lotterie e giorni dal Art. 13 e 14 Manifestazioni di al Ministero rilascio della D.P.R. sorte locali Comunicazione di modello di ricevuta dal 430/2001 svolgimento SUAP comunicazione al Ministero 24