Il Santo Padre Benedetto XVI, con Lettera
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Il Santo Padre Benedetto XVI, con Lettera
Il Santo Padre Benedetto XVI, con Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Porta fidei, ha indetto l’Anno della fede nel tempo che intercorre dall’11 ottobre 2012 al 24 novembre 2013, perché il Popolo di Dio e i Vescovi di tutto l’orbe "si uniscano al Successore di Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il Signore ci offre, per fare memoria del dono prezioso della fede" (Porta Fidei, n. 8). La Penitenzieria Apostolica ha già reso noto un proprio Decreto (14-09-2012) con le disposizioni che regolano la concessione e l’uso delle Indulgenze per particolari esercizi di pietà da svolgersi durante l’Anno della fede, demandando agli Ordinari Diocesani di meglio precisare tempi, luoghi e circostanze di tali esercizi di pietà, finalizzati a riscoprire la gioia e la bellezza della fede, nonché il valore della pubblica testimonianza dell’essere battezzati. Pertanto, affinché i fedeli della Diocesi siano maggiormente stimolati alla conoscenza e all’amore della Dottrina della Chiesa Cattolica e ne ottengano più abbondanti frutti spirituali, a conferma ed integrazione delle disposizioni emanate dalla Penitenzieria Apostolica, considerate le facoltà affidate al Vescovo per il territorio della propria Diocesi, in virtù della potestà ordinaria, stabilisco quanto è scritto nel presente DECRETO 1.- Durante tutto l’arco dell’Anno della fede, indetto dall’11 Ottobre 2012 fino all’intero 24 Novembre 2013, potranno acquisire l’Indulgenza plenaria della pena temporale per i propri peccati impartita per la misericordia di Dio, applicabile in suffragio alle anime dei fedeli defunti, tutti i singoli fedeli veramente pentiti, debitamente confessati, comunicati sacramentalmente, e che preghino secondo le intenzioni del Sommo Pontefice: a.- ogniqualvolta parteciperanno ad almeno tre momenti di predicazioni durante le Sacre Missioni, oppure ad almeno tre lezioni sugli Atti del Concilio Vaticano II e sugli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, in qualsiasi chiesa o luogo idoneo; b.- ogniqualvolta visiteranno in forma di pellegrinaggio una Basilica Papale, una catacomba cristiana, la Chiesa Cattedrale; c.- in ogni chiesa nelle solennità del Signore, della Beata Vergine Maria, nella solennità di Tutti i Santi, nelle feste dei Santi Apostoli, nella Cattedra di San Pietro, nella festa del Santo Patrono della comunità o del Titolare, parteciperanno ad una solenne celebrazione eucaristica o alla liturgia delle ore, aggiungendo la professione di fede; d.- nelle seguenti chiese del territorio diocesano, partecipando a qualche sacra funzione, o almeno soffermandosi per un congruo tempo di raccoglimento con pie meditazioni, concludendo con la recita del Padre Nostro, la professione di fede, le invocazioni alla Beata Vergine Maria, ai Santi Apostoli o Patroni: - la Cattedrale in tutti i giorni festivi, - la Basilica Santuario mariano diocesano nelle solennità, feste e memorie della Madre di Dio, 1 - la Basilica di Vallombrosa in tutti i giorni dei mesi di luglio e agosto, - i Santuari del territorio diocesano nei giorni tradizionali della festa propria e in particolari occasioni di pellegrinaggi, - le varie chiese francescane nei giorni 1-2.11 agosto, 17 settembre, 3-4 ottobre; e.- un giorno liberamente scelto, durante l’Anno della fede, per la pia visita del battistero o altro luogo, nel quale ricevettero il sacramento del Battesimo, se rinnoveranno le promesse battesimali in qualsiasi formula legittima. 2.- Intendo inoltre concedere alle comunità religiose che ne faranno richiesta, la possibilità di ottenere l’indulgenza nelle proprie chiese, alle medesime condizioni, in occasione della festa del loro patrono o in altre particolari circostanze da specificare; l’indulgenza potrà essere richiesta per i membri delle comunità e anche per i fedeli che intervengono alle celebrazioni. 3.- I fedeli che non possono uscire di casa per malattia o gravi motivi, potranno ricevere l’Indulgenza plenaria alle medesime condizioni, se, uniti con lo spirito e con il pensiero a quanti sono presenti alle solenni celebrazioni indicate ai nn. 1 e 2, reciteranno nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, il Padre Nostro, la professione di fede e altre preghiere conformi alle finalità dell’Anno della fede, offrendo le loro sofferenze e i disagi della propria vita. 4.- Analogamente le monache di clausura potranno conseguire l’Indulgenza plenaria alle medesime condizioni indicate al n. 3. Potranno inoltre chiedere quanto sopra è indicato al n. 2 per tutte le comunità religiose. 5.- Tutti sacerdoti in comunione col vescovo hanno piena facoltà di assolvere i peccati che a norma del diritto sono riservati al vescovo. 6.- Raccomando vivamente ai parroci e a coloro che hanno una responsabilità nella Chiesa di porre ogni cura nello spiegare chiaramente ai fedeli il genuino significato dell’indulgenza e le disposizioni contenute in questo decreto. Fiesole, 31 ottobre 2012 + Mario Meini Vescovo di Fiesole 2