Testo da BUR - Consiglio Regionale del Veneto

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Testo da BUR - Consiglio Regionale del Veneto
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2002, n. 3
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e
pluriennale 2002-2004.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2002, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 11.084.842.000,00 in termini di
competenza e in euro 13.699.921.500,00 in termini di
cassa, per lo stato di previsione dell’entrata, ed in euro
11.084.842.000,00 in termini di competenza e in euro
13.699.921.500,00 in termini di cassa, per lo stato di previsione della spesa (tabelle 1 e 2).
base di spesa nell’allegato stato di previsione.
Articolo 4
1. É autorizzata l’applicazione al bilancio di previsione
2002 dell’avanzo presunto di amministrazione dell’eserciz i o fina n z ia r i o 2 001 pe r l ’a m mo nta r e di e u ro
1.578.957.000,00.
2. L’avanzo di amministrazione presunto, di cui al
comma 1, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a euro 1.336.978.500,00 per spese iscritte nel
bilancio per l’esercizio finanziario 2002 in corrispondenza
del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa
finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a
destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi
precedenti a seguito del loro mancato impegno;
b) quanto a euro 241.978.500,00 per spese relative ai
residui perenti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale di contabilità.
Articolo 5
4. É autorizzato l’impegno delle spese per gli esercizi
finanziari 2003 e 2004 secondo le disposizioni di cui al
comma 6 dell’articolo 42 della legge di contabilità.
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate
che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2002,
entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell’articolo
14 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto
del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato", è autorizzata nell’esercizio 2002 la contrazione di mutui, a
norma dell’articolo 25 della legge regionale di contabilità,
di durata non superiore a quindici anni e ad un tasso
iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per
cento, per un importo complessivo di euro 320.851.500,00
(u.p.b. E0137).
5. É autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2002 entro i limiti degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al
comma 1 del presente articolo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con
propri atti deliberativi all’assunzione dei mutui di cui al
comma 1 nei limiti, alle condizioni e con le modalità
previsti dalla presente legge.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della
Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nell’esercizio finanziario 2002.
3. É autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio
finanziario 2002 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui
al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della
legge regionale di contabilità.
Articolo 2
1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il
quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del
Veneto per l’esercizio finanziario 2002, con i prospetti
allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario
2002 derivante da leggi regionali e statali in vigore che
regolano attività o interventi di carattere continuativo o
ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi
indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di
3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei
mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel
bilancio di previsione delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell’ammortamento.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al
proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con
precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le
entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente
comma.
5. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2002, non potrà decorrere da data
anteriore al 1° gennaio 2003.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
6. L’onere relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro
31.000.000,00 a partire dall’esercizio 2003 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale
2002-2004 all’u.p.b. U0199.
7. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata, nel
rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti, a ricorrere a forme di indebitamento assimilabili al mutuo o
all’emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico
del bilancio regionale.
Articolo 6
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle
spese impegnate e il totale delle entrate accertate nel corso
dell’esercizio 2001, è autorizzata, nell’esercizio 2002, a
norma dell’articolo 25 della legge regionale di contabilità,
la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari, di durata non superiore a venti anni, ad un tasso
iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per
cento, per un importo complessivo di euro 100.000.000,00
(u.p.b. E0101), in corrispondenza ad impegni già assunti
su capitoli di spesa dell’u.p.b. U0133, a fronte dei quali
non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con
propri atti deliberativi all’assunzione dei mutui predetti
nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla
presente legge.
3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei
mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel
bilancio di previsione, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell’ammortamento.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al
proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con
precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le
entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente
comma.
5. L’onere relativo all’ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro
9.555.130,00 a decorrere dall’esercizio 2002 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0199.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall’articolo 35
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento
dell’operazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, con
oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli
indicati al comma 5.
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Articolo 7
1. Per far fronte al piano di potenziamento del sistema
infrastrutturale viario veneto di cui al comma 1, lettere a)
e b) e comma 3 dell’articolo 22 della legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2002, la Giunta regionale è autorizzata, a partire dall’esercizio 2002, a contrarre uno o più
mu tui fin o a l l’i mport o c omple s s ivo di e u ro
165.267.000,00.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con
propri atti deliberativi all’assunzione dei mutui predetti
nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla
presente legge.
3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei
mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel
bilancio di previsione, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell’ammortamento.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al
proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con
precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le
entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente
comma.
5. L’onere relativo all’ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro
15.791.477,00 a decorrere dall’esercizio 2002 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0199.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall’articolo 35
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento
dell’operazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, con
oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli
indicati al comma 5.
Articolo 8
1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di
contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 della Regione del Veneto nel testo allegato
alla presente legge.
Articolo 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto.
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
Venezia, 17 gennaio 2002
Galan
______________________
INDICE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
più stringenti, le limitazioni alla spesa: la spesa corrente del
2002 non può aumentare più del 4,5% rispetto a quella impegnata nel 2000, cioè di due anni precedenti.
Dati informativi concernenti la legge regionale 17 gennaio 2002,
n. 3
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo,
per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura
del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
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L’Accordo Stato/Regioni dell’8 agosto 2001 sulla sanità:
-
ha adeguato il fabbisogno di spesa sanitaria, riconoscendo implicitamente le sottostime degli anni precedenti
-
responsabilizza in pieno le Regioni sui maggiori fabbisogni
derivanti da autonome scelte su livelli di prestazione superiori a
quelli essenziali;
-
impone quindi alle Regioni la copertura tributaria di questi
maggiori fabbisogni, pena il non riconoscimento dei maggiori
finanziamenti statali previsti.
Il bilancio 2002 incorpora la manovra sulle entrate di cui al
pdl 213 "Disposizioni in materia tributaria", che permette al
Veneto di confermare l’alta qualità dei servizi sanitari, fornire
immediate risposte alle richieste di soluzione delle emergenze
della rete viaria del nostro territorio, nonché salvaguardare le
politiche regionali di sviluppo della persona e dell’economia.
1.
Procedimento di formazione
-
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Marialuisa
Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9
novembre 2001, n. 42/ddl;
-
di coprire il maggior fabbisogno di spesa sanitaria del 2001;
-
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in
data 13 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 215 del registro
dei progetti di legge;
la ricapitalizzazione delle nostre Aziende Sanitarie (necessaria
per assorbire il maggior fabbisogno cumulato al 31.12.2000);
-
di finanziare il rilancio delle infrastrutture del Veneto;
-
di consolidare le linee di intervento nei settori dell’economia e
dei servizi alla persona, da sempre strategici per questa Regione, che avremmo dovuto altrimenti penalizzare con pesanti
riduzioni di spesa.
-
-
Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione
consiliare in data 13 novembre 2001;
-
La 1ª commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 dicembre 2001;
-
Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto
di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2001, n.
13188.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il bilancio di previsione per l’anno 2002, il secondo della
nuova legislatura, si inserisce ancora una volta in un quadro di
finanza pubblica, previsto nel DPEF 2002-2006 e confermato
nella manovra della legge finanziaria 2002, orientato a riaffermare la necessità della stabilità dei conti delle Amministrazioni
pubbliche.
In particolare tale manovra consente:
Il bilancio 2002 conferma il massimo rigore nelle scelte di
spesa ed è scevro da componenti contingenti, localistiche o
microsettoriali.
Si mantiene infatti la buona prassi, inaugurata con il primo
bilancio di questa legislatura, di presentare una legge finanziaria
dai contenuti essenziali e senza norme particolaristiche.
Il quadro delle risorse
Le entrate complessive previste per il 2002, al netto
dell’avanzo di amministrazione, ammontano a 9.163 Milioni di
euro (17.743 miliardi di lire) e sono così composte:
-
1.443,5 Meuro (2.795 miliardi di lire, pari al 15,8%) riguardano
le entrate a libera destinazione, su cui la Regione ha autonomia
nelle scelte d’impiego;
-
7.720,1 Meuro (14.256 miliardi di lire, pari all’80,3%) le entrate a destinazione vincolata;
Le principali difficoltà con cui deve confrontarsi questo
bilancio sono:
-
357,4 Meuro (692 miliardi di lire, pari al 3,9%) le entrate per
mutui specifici.
-
la scarsa dinamica delle entrate ricorrenti a libera destinazione;
Gli interventi di spesa
-
la presa in carico delle nuove funzioni conferite dallo Stato, che
comporta un aggravio di oneri gestionali non adeguatamente
coperti dalle risorse trasferite.
Pur con le limitazioni ricordate, tuttavia, il Bilancio 2002
interviene efficacemente finalizzando gli interventi verso obiettivi specifici che rappresentano le linee guida della politica
economica regionale. In particolare si possono evidenziare:
-
il patto di stabilità interno che conferma, con modalità ancora
-
I vincoli e gli obiettivi
Interventi nel settore primario (Funzione obiettivo F006): 158
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
Meuro totali (306 miliardi di lire).
Fra gli interventi diretti spiccano i 10 Meuro (19,3 miliardi di
lire) per il potenziamento strategico della filiera carne e la
rintracciabilità dei prodotti e i circa 11 Meuro (21,3 miliardi di
lire) per gli interventi connessi all’influenza aviaria.
quelli rivolti alla qualità della vita dei cittadini, dove risulta
notevole lo sforzo compiuto dalla Regione.
-
Nel settore dei beni e delle attività culturali la Regione sta
proponendo una transizione dalla vecchia normativa, ancora
vigente, ad una nuova la cui definizione è caratterizzata dai
contenuti delle Bassanini.
Significativi sono pure gli interventi per il cofinanziamento di
iniziative comunitarie e nazionali quali il Piano di sviluppo
rurale, per il quale si stanziano ben 22 Meuro (42,6 miliardi di
lire) e che riguardano investimenti nelle aziende agricole, agroambiente e la pesca.
-
In attesa dell’approvazione della nuova normativa regionale,
anche per l’anno 2002, sono stati rifinanziati gli interventi
rivolti principalmente al settore dei beni culturali, dei beni
librari e archivistici e dei musei, delle attività editoriali, delle
attività culturali e dello spettacolo. Sono quindi finanziati i
capitoli che interessano le attività connesse alla conoscenza e
conservazione del patrimonio artistico ed architettonico e demoetnoantropologico del Veneto.
Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole
e medie imprese (Funzione obiettivo F007): 276 Meuro totali
(534,4 miliardi di lire).
Si caratterizza l’impegno regionale a favore del sistema produttivo sia stimolando l’innovazione e la qualità delle produzioni,
sia incentivando l’imprenditoria, specie quella femminile e
giovanile.
-
Vengono proposti efficaci strumenti economico-finanziari quali
i fondi di rotazione gestiti dalla Società regionale Veneto Sviluppo S.p.a e i fondi di garanzia, attraverso il sostegno dei
Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese.
Notevole importanza riveste la gestione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico, al quale affluiscono le risorse
statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e
ripartite tra i settori economici aventi diritto ai sensi delle leggi
statali di settore (71 Meuro, pari a 137,5 miliardi di lire).
-
Interventi nel settore della mobilità regionale (Funzione obiettivo F018): 989 Meuro (1.915 miliardi di lire).
Oltre alle spese correnti, ammontanti ad oltre 321 Meuro (621,5
miliardi di lire) e riferite principalmente alla copertura dei
contratti di servizio stipulati con le aziende di trasporto pubblico locale relativamente ai servizi minimi, all’adeguamento del
fondo di buonuscita, agli oneri derivanti dalle agevolazioni
tariffarie (per oltre 211 Meuro, pari a 408,6 miliardi di lire),
significativa è la voce di spesa rappresentata dagli stanziamenti
per il trasporto su rotaia (107 Meuro, pari a 207,2 miliardi di
lire), la cui voce più significativa è rappresentata dai contratti di
servizio di trasporto pubblico ferroviario d’interesse regionale e
locale stipulati dalla Regione Veneto con Trenitalia S.p.A. e
Ferrovie Venete S.r.l. (oltre 99 Meuro, pari a 191,7 miliardi di
lire).
Quanto agli investimenti, nel bilancio sono previsti i fondi per il
completamento del programma di investimenti 2000-2003, la
prosecuzione dei lavori per la realizzazione del 1 stralcio del
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (oltre 151 Meuro,
pari a 292,4 miliardi di lire), gli interventi per il sistema idroviario Padano (oltre 17 Meuro, pari a 33 miliardi di lire), le
iniziative per lo sviluppo dell’autostrada viaggiante (oltre 165
Meuro, pari a 319,5 miliardi di lire), il potenziamento delle
strutture relative agli interporti di Padova, Verona, Venezia e
Rovigo (1 Meuro, pari 1,9 miliardi di lire).
I punti qualificanti del bilancio si esprimono non solo nei settori
"economici", quali sono quelli appena citati, bensì anche in
Interventi per la cultura (Funzione obiettivo F021): 21 Meuro
(40,7 miliardi di lire).
Interventi per l’istruzione e la formazione (Funzione obiettivo
F022): 271 Meuro (524,7 miliari di lire).
Il 2002 è un anno particolarmente significativo per i sistemi
regionali dell’Istruzione perché diventano operativi compiti e
funzioni del Decreto-Bassanini.
Particolarmente significative saranno le operazioni connesse al
secondo bando dei "buoni-scuola" e l’attuazione (secondo
anno) del programma triennale per il diritto allo Studio universitario.
-
Interventi sociali (Funzione obiettivo F020): 162 Meuro (313,7
miliardi di lire).
Nel 2002 ci sarà non solo il recepimento della legge 328, ma
anche la ridefinizione del nuovo quadro normativo regionale
che disciplina le politiche sociali, nel rispetto delle autonomie
riconosciute agli enti territoriali dalla legge nazionale. Saranno
quindi esaltate quelle connotazioni e sensibilità proprie della
Regione Veneto che l’hanno collocata, nel contesto nazionale,
fra le regioni guida nel sociale.
Il soggetto centrale della programmazione regionale nel sociale, a seguito del nuovo quadro normativo in corso di completamento, diverrà la famiglia, nel cui ambito si manifestano i
bisogni sociali più pressanti ai quali dare risposta: dalle problematiche d’intervento nell’area materno-infantile alla tutela
dell’infanzia, dal sostegno alle responsabilità dei genitori alla
promozione delle pari opportunità, dall’aiuto all’assistenza ed
alla cura delle persone non autosufficienti allo sviluppo sociale
e culturale della comunità familiare.
In particolare la Regione intende valorizzare le risorse di solidarietà della famiglia e della rete parentale, promuovendo e sostenendo la libera assunzione di responsabilità familiari.
Ma anche l’offerta di servizi alla persona sarà oggetto di
profonde modificazioni, con la determinazione di nuove modalità di affidamento dei servizi alla persona e con il riordino delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano
prevalentemente nel campo socio-assistenziale.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 6:
Il testo dell’art. 35 della legge n. 724/1994 è il seguente:
"35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali.
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane
e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno
1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all’articolo 10
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’articolo
9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere
prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le
unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali
devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte,
l’autorizzazione all’emissione dei prestiti obbligazionari. L’autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa
entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio
previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell’ente emittente.
2. L’emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino
a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto
o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall’articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di
amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio in cui è prevista l’emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari
all’ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento.
Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario,
devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno
pari all’ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore
a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un’unione di comuni
o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non
può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento
dell’unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei
comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi
degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso
dei rapporti giuridici derivanti dall’emissione del prestito è trasferito
al nuovo ente.
633
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in
azioni di società possedute dagli enti locali.
6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi
potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al
lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere
superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei
titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato
di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni
della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato
esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari
sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso
la Banca d’Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni
da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi
od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di
anticipo d’imposta per i soggetti tassati in base all’IRPEG. Il gettito
della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto
di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul
valore del prestito obbligazionario, da attribuire all’entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti
per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui
il prestito è stato sottoscritto.
7. La delibera dell’ente emittente di approvazione del prestito deve
indicare l’investimento da realizzare, l’importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo
piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi
provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili.
L’ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l’attività.
L’ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all’articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell’ente emittente deve provvedere al
versamento presso l’ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti
per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per
il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L’ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle
delegazioni di pagamento di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni
è assicurato dall’iscrizione in bilancio con impegno della regione
a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie.
È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata
altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da
enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al
D.M. 25 luglio 1985, del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d’Ita-
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8
lia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta,
nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell’articolo 129 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono
essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa
vigente e possono essere riacquistati dall’ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995,
il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono
tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l’ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire
gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione
sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste
modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Nota all’articolo 7:
Per il testo dell’art. 35 della legge n. 724/1994 vedi nota all’articolo 3.
8. Struttura di riferimento
Direzione bilancio e controllo di gestione