Testo da BUR - Consiglio Regionale del Veneto
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Testo da BUR - Consiglio Regionale del Veneto
38 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2002, n. 3 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2002, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 11.084.842.000,00 in termini di competenza e in euro 13.699.921.500,00 in termini di cassa, per lo stato di previsione dell’entrata, ed in euro 11.084.842.000,00 in termini di competenza e in euro 13.699.921.500,00 in termini di cassa, per lo stato di previsione della spesa (tabelle 1 e 2). base di spesa nell’allegato stato di previsione. Articolo 4 1. É autorizzata l’applicazione al bilancio di previsione 2002 dell’avanzo presunto di amministrazione dell’eserciz i o fina n z ia r i o 2 001 pe r l ’a m mo nta r e di e u ro 1.578.957.000,00. 2. L’avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma 1, è destinato alla copertura delle seguenti spese: a) quanto a euro 1.336.978.500,00 per spese iscritte nel bilancio per l’esercizio finanziario 2002 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno; b) quanto a euro 241.978.500,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale di contabilità. Articolo 5 4. É autorizzato l’impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 42 della legge di contabilità. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2002, entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 14 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato", è autorizzata nell’esercizio 2002 la contrazione di mutui, a norma dell’articolo 25 della legge regionale di contabilità, di durata non superiore a quindici anni e ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento, per un importo complessivo di euro 320.851.500,00 (u.p.b. E0137). 5. É autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2002 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo. 2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi all’assunzione dei mutui di cui al comma 1 nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2002. 3. É autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio finanziario 2002 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale di contabilità. Articolo 2 1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2002, con i prospetti allegati di cui all’articolo 13 della legge regionale di contabilità. Articolo 3 1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2002 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di 3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell’ammortamento. 4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma. 5. L’ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2002, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2003. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 6. L’onere relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 31.000.000,00 a partire dall’esercizio 2003 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0199. 7. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti, a ricorrere a forme di indebitamento assimilabili al mutuo o all’emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico del bilancio regionale. Articolo 6 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese impegnate e il totale delle entrate accertate nel corso dell’esercizio 2001, è autorizzata, nell’esercizio 2002, a norma dell’articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari, di durata non superiore a venti anni, ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 7,5 per cento, per un importo complessivo di euro 100.000.000,00 (u.p.b. E0101), in corrispondenza ad impegni già assunti su capitoli di spesa dell’u.p.b. U0133, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui. 2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi all’assunzione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge. 3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell’ammortamento. 4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma. 5. L’onere relativo all’ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 9.555.130,00 a decorrere dall’esercizio 2002 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0199. 6. La Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento dell’operazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 5. 39 Articolo 7 1. Per far fronte al piano di potenziamento del sistema infrastrutturale viario veneto di cui al comma 1, lettere a) e b) e comma 3 dell’articolo 22 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002, la Giunta regionale è autorizzata, a partire dall’esercizio 2002, a contrarre uno o più mu tui fin o a l l’i mport o c omple s s ivo di e u ro 165.267.000,00. 2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi all’assunzione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge. 3. Il pagamento dell’annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell’ammortamento. 4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma. 5. L’onere relativo all’ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 15.791.477,00 a decorrere dall’esercizio 2002 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0199. 6. La Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il finanziamento dell’operazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al comma 5. Articolo 8 1. A norma dell’articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge. Articolo 9 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 40 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 17 gennaio 2002 Galan ______________________ INDICE Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 più stringenti, le limitazioni alla spesa: la spesa corrente del 2002 non può aumentare più del 4,5% rispetto a quella impegnata nel 2000, cioè di due anni precedenti. Dati informativi concernenti la legge regionale 17 gennaio 2002, n. 3 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Struttura di riferimento 631 L’Accordo Stato/Regioni dell’8 agosto 2001 sulla sanità: - ha adeguato il fabbisogno di spesa sanitaria, riconoscendo implicitamente le sottostime degli anni precedenti - responsabilizza in pieno le Regioni sui maggiori fabbisogni derivanti da autonome scelte su livelli di prestazione superiori a quelli essenziali; - impone quindi alle Regioni la copertura tributaria di questi maggiori fabbisogni, pena il non riconoscimento dei maggiori finanziamenti statali previsti. Il bilancio 2002 incorpora la manovra sulle entrate di cui al pdl 213 "Disposizioni in materia tributaria", che permette al Veneto di confermare l’alta qualità dei servizi sanitari, fornire immediate risposte alle richieste di soluzione delle emergenze della rete viaria del nostro territorio, nonché salvaguardare le politiche regionali di sviluppo della persona e dell’economia. 1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 2001, n. 42/ddl; - di coprire il maggior fabbisogno di spesa sanitaria del 2001; - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2001, dove ha acquisito il n. 215 del registro dei progetti di legge; la ricapitalizzazione delle nostre Aziende Sanitarie (necessaria per assorbire il maggior fabbisogno cumulato al 31.12.2000); - di finanziare il rilancio delle infrastrutture del Veneto; - di consolidare le linee di intervento nei settori dell’economia e dei servizi alla persona, da sempre strategici per questa Regione, che avremmo dovuto altrimenti penalizzare con pesanti riduzioni di spesa. - - Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 13 novembre 2001; - La 1ª commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 dicembre 2001; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 dicembre 2001, n. 13188. 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, il bilancio di previsione per l’anno 2002, il secondo della nuova legislatura, si inserisce ancora una volta in un quadro di finanza pubblica, previsto nel DPEF 2002-2006 e confermato nella manovra della legge finanziaria 2002, orientato a riaffermare la necessità della stabilità dei conti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare tale manovra consente: Il bilancio 2002 conferma il massimo rigore nelle scelte di spesa ed è scevro da componenti contingenti, localistiche o microsettoriali. Si mantiene infatti la buona prassi, inaugurata con il primo bilancio di questa legislatura, di presentare una legge finanziaria dai contenuti essenziali e senza norme particolaristiche. Il quadro delle risorse Le entrate complessive previste per il 2002, al netto dell’avanzo di amministrazione, ammontano a 9.163 Milioni di euro (17.743 miliardi di lire) e sono così composte: - 1.443,5 Meuro (2.795 miliardi di lire, pari al 15,8%) riguardano le entrate a libera destinazione, su cui la Regione ha autonomia nelle scelte d’impiego; - 7.720,1 Meuro (14.256 miliardi di lire, pari all’80,3%) le entrate a destinazione vincolata; Le principali difficoltà con cui deve confrontarsi questo bilancio sono: - 357,4 Meuro (692 miliardi di lire, pari al 3,9%) le entrate per mutui specifici. - la scarsa dinamica delle entrate ricorrenti a libera destinazione; Gli interventi di spesa - la presa in carico delle nuove funzioni conferite dallo Stato, che comporta un aggravio di oneri gestionali non adeguatamente coperti dalle risorse trasferite. Pur con le limitazioni ricordate, tuttavia, il Bilancio 2002 interviene efficacemente finalizzando gli interventi verso obiettivi specifici che rappresentano le linee guida della politica economica regionale. In particolare si possono evidenziare: - il patto di stabilità interno che conferma, con modalità ancora - I vincoli e gli obiettivi Interventi nel settore primario (Funzione obiettivo F006): 158 632 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 Meuro totali (306 miliardi di lire). Fra gli interventi diretti spiccano i 10 Meuro (19,3 miliardi di lire) per il potenziamento strategico della filiera carne e la rintracciabilità dei prodotti e i circa 11 Meuro (21,3 miliardi di lire) per gli interventi connessi all’influenza aviaria. quelli rivolti alla qualità della vita dei cittadini, dove risulta notevole lo sforzo compiuto dalla Regione. - Nel settore dei beni e delle attività culturali la Regione sta proponendo una transizione dalla vecchia normativa, ancora vigente, ad una nuova la cui definizione è caratterizzata dai contenuti delle Bassanini. Significativi sono pure gli interventi per il cofinanziamento di iniziative comunitarie e nazionali quali il Piano di sviluppo rurale, per il quale si stanziano ben 22 Meuro (42,6 miliardi di lire) e che riguardano investimenti nelle aziende agricole, agroambiente e la pesca. - In attesa dell’approvazione della nuova normativa regionale, anche per l’anno 2002, sono stati rifinanziati gli interventi rivolti principalmente al settore dei beni culturali, dei beni librari e archivistici e dei musei, delle attività editoriali, delle attività culturali e dello spettacolo. Sono quindi finanziati i capitoli che interessano le attività connesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio artistico ed architettonico e demoetnoantropologico del Veneto. Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese (Funzione obiettivo F007): 276 Meuro totali (534,4 miliardi di lire). Si caratterizza l’impegno regionale a favore del sistema produttivo sia stimolando l’innovazione e la qualità delle produzioni, sia incentivando l’imprenditoria, specie quella femminile e giovanile. - Vengono proposti efficaci strumenti economico-finanziari quali i fondi di rotazione gestiti dalla Società regionale Veneto Sviluppo S.p.a e i fondi di garanzia, attraverso il sostegno dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese. Notevole importanza riveste la gestione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico, al quale affluiscono le risorse statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998 e ripartite tra i settori economici aventi diritto ai sensi delle leggi statali di settore (71 Meuro, pari a 137,5 miliardi di lire). - Interventi nel settore della mobilità regionale (Funzione obiettivo F018): 989 Meuro (1.915 miliardi di lire). Oltre alle spese correnti, ammontanti ad oltre 321 Meuro (621,5 miliardi di lire) e riferite principalmente alla copertura dei contratti di servizio stipulati con le aziende di trasporto pubblico locale relativamente ai servizi minimi, all’adeguamento del fondo di buonuscita, agli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie (per oltre 211 Meuro, pari a 408,6 miliardi di lire), significativa è la voce di spesa rappresentata dagli stanziamenti per il trasporto su rotaia (107 Meuro, pari a 207,2 miliardi di lire), la cui voce più significativa è rappresentata dai contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario d’interesse regionale e locale stipulati dalla Regione Veneto con Trenitalia S.p.A. e Ferrovie Venete S.r.l. (oltre 99 Meuro, pari a 191,7 miliardi di lire). Quanto agli investimenti, nel bilancio sono previsti i fondi per il completamento del programma di investimenti 2000-2003, la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del 1 stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (oltre 151 Meuro, pari a 292,4 miliardi di lire), gli interventi per il sistema idroviario Padano (oltre 17 Meuro, pari a 33 miliardi di lire), le iniziative per lo sviluppo dell’autostrada viaggiante (oltre 165 Meuro, pari a 319,5 miliardi di lire), il potenziamento delle strutture relative agli interporti di Padova, Verona, Venezia e Rovigo (1 Meuro, pari 1,9 miliardi di lire). I punti qualificanti del bilancio si esprimono non solo nei settori "economici", quali sono quelli appena citati, bensì anche in Interventi per la cultura (Funzione obiettivo F021): 21 Meuro (40,7 miliardi di lire). Interventi per l’istruzione e la formazione (Funzione obiettivo F022): 271 Meuro (524,7 miliari di lire). Il 2002 è un anno particolarmente significativo per i sistemi regionali dell’Istruzione perché diventano operativi compiti e funzioni del Decreto-Bassanini. Particolarmente significative saranno le operazioni connesse al secondo bando dei "buoni-scuola" e l’attuazione (secondo anno) del programma triennale per il diritto allo Studio universitario. - Interventi sociali (Funzione obiettivo F020): 162 Meuro (313,7 miliardi di lire). Nel 2002 ci sarà non solo il recepimento della legge 328, ma anche la ridefinizione del nuovo quadro normativo regionale che disciplina le politiche sociali, nel rispetto delle autonomie riconosciute agli enti territoriali dalla legge nazionale. Saranno quindi esaltate quelle connotazioni e sensibilità proprie della Regione Veneto che l’hanno collocata, nel contesto nazionale, fra le regioni guida nel sociale. Il soggetto centrale della programmazione regionale nel sociale, a seguito del nuovo quadro normativo in corso di completamento, diverrà la famiglia, nel cui ambito si manifestano i bisogni sociali più pressanti ai quali dare risposta: dalle problematiche d’intervento nell’area materno-infantile alla tutela dell’infanzia, dal sostegno alle responsabilità dei genitori alla promozione delle pari opportunità, dall’aiuto all’assistenza ed alla cura delle persone non autosufficienti allo sviluppo sociale e culturale della comunità familiare. In particolare la Regione intende valorizzare le risorse di solidarietà della famiglia e della rete parentale, promuovendo e sostenendo la libera assunzione di responsabilità familiari. Ma anche l’offerta di servizi alla persona sarà oggetto di profonde modificazioni, con la determinazione di nuove modalità di affidamento dei servizi alla persona e con il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 3. Note agli articoli Nota all’articolo 6: Il testo dell’art. 35 della legge n. 724/1994 è il seguente: "35. Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali. 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l’autorizzazione all’emissione dei prestiti obbligazionari. L’autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell’ente emittente. 2. L’emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio in cui è prevista l’emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all’ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all’ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un’unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell’unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall’emissione del prestito è trasferito al nuovo ente. 633 5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali. 6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d’Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d’imposta per i soggetti tassati in base all’IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all’entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi. È fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto. 7. La delibera dell’ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l’investimento da realizzare, l’importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L’ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l’attività. L’ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all’articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell’ente emittente deve provvedere al versamento presso l’ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L’ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti. 8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall’iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali. 9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al D.M. 25 luglio 1985, del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d’Ita- 634 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 22-1-2002 - N. 8 lia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall’ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l’ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Nota all’articolo 7: Per il testo dell’art. 35 della legge n. 724/1994 vedi nota all’articolo 3. 8. Struttura di riferimento Direzione bilancio e controllo di gestione