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CCT_CAL|REG_CCT|05/08/2015|0004598|P
Trento, 5 agosto 2015
PA/LG/lb
CIRCOLARE
A tutti i Corpi e Comandi
della Polizia Locale
- LL. SS. -
OGGETTO: revisione periodica e taratura dei misuratori di velocità; sentenza della Corte
Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015
PREMESSA
La Corte Costituzionale, sollecitata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.113 del
18 giugno 2015 (allegato 1), ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45 comma 6 del Codice
della Strada nella parte in cui non prevede che tutti i misuratori di velocità dei veicoli debbano
essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura indipendentemente se utilizzati
in sede fissa o direttamente dagli Organi di Polizia stradale.
L'articolo 45 del Codice della Strada (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di
regolazione e controllo delle omologazioni) prevede il divieto di fabbricazione e impiego di
segnali non previsti e non conformi a quanto stabilito dal CdS e dal regolamento, la collocazione
di segnali in maniera diversa da quanto previsto nel CdS e la commercializzazione e uso di
congegni atti a localizzare i dispositivi rilevatori di velocità.
Per quanto in trattazione al comma 6 viene espressamente stabilito che le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti
all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i
materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, fra cui rientrano i misuratori di velocità, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di
quanto altro necessario. Nel regolamento di attuazione del CdS (artt. dal 192 al 195) sono
precisate le modalità di omologazione e di approvazione.
La Consulta ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole
affidamento, che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misura
della velocità e che è garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche
tecniche.
In particolare la Corte Costituzionale ritiene che qualsiasi strumento di misura,
fra cui anche le apparecchiature per il rilievo della velocità, che svolge un accertamento
irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino deve essere soggetto ad un controllo
tecnico di conformità, in quanto l'apparecchiatura è soggetta a variazioni delle sue caratteristiche
e quindi a variazioni dei valori misurati per naturale invecchiamento e usura dei componenti
elettronici e meccanici, quindi il controllo su detti strumenti deve essere costante durante tutto
l'arco temporale di impiego dei misuratori, tant'è che la taratura e verifica funzionale sono
elementi fondamentali per la certezza degli accertamenti.
Prima della sentenza della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione e i due Ministeri,
degli Interni e delle Infrastrutture e trasporti con una circolare congiunta (n. prot.
300/A/9363/13/144/20/5 d.d. 13 dicembre 2013) avevano sostenuto che non vi era alcun obbligo
di sottoporre a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura gli apparecchi destinati alla
misurazione della velocità ai fini dell'accertamento delle violazioni previste nell'art. 142 del CdS,
ma l'osservanza di quanto riportato nel manuale d'uso, per quanto riguarda l'installazione e
l'impiego.
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Solamente gli apparecchi che funzionano in modo completamente automatico, cosiddetti
“autovelox” in sede fissa (dispositivi utilizzati per il controllo da remoto), sono soggetti già da
alcuni anni ad una verifica iniziale (sul prototipo) o periodica, almeno annuale, presso un
laboratorio di taratura ovvero presso il costruttore in possesso della certificazione di qualità
aziendale secondo le norme ISO 9001, comunque secondo quanto disposto dai decreti di
approvazione e dai manuali di manutenzione ed uso.
I due Ministeri avevano inoltre precisato che i misuratori di velocità impiegati sotto il
controllo di un operatore di polizia stradale sono esclusi dall'obbligo di verifica funzionale, anche
se particolarmente datati, in quanto muniti di sistemi di autodiagnosi che avvisano l'agente
dell'eventuale malfunzionamento.
In merito va precisato che i manuali d'uso, vedasi ad esempio quelli della società Eltraff srl
(Telelaser truCam, Telelaser Ultralyte, Velomatic ecc..) riportano, nella parte relativa alla
manutenzione periodica, una dicitura del tipo: benchè TruCam disponga di numerosi
accorgimenti che garantiscono l'affidabilità della misura e utilizzi diversi test per verificare tale
affidabilità, è consigliabile per maggior sicurezza far controllare ad Eltraff srl lo strumento con
cadenza annuale. Nel caso del “Velomatic” oltre a quanto sopra riportato viene prescritto che nel
caso si utilizzi l'apparecchiatura in modalità automatica senza la presenza dell'operatore, la
verifica annuale è obbligatoria.
Per l'apparecchio di misurazione denominato “Autovelox 104/C2” della società Sodi
Scientifica, è previsto nel decreto di omologazione, anche se è un eccezione rispetto ad altri
misuratori, una verifica periodica della funzionalità, anche in presenza degli agenti; in questo
caso è imposto agli organi di polizia stradale una verifica periodica di taratura secondo quanto
previsto dal manuale di istruzione e comunque con un intervallo non superiore ad un anno.
Negli ultimi anni, per quanto riguarda l'obbligo di una verifica periodica funzionale dello
strumento di controllo, in particolare l'obbligo di taratura, vi era stato un notevole contenzioso
con numerosi interventi da parte della giurisprudenza (dal Giudice di Pace alla Corte di
Cassazione) e dei due Ministeri, che erano giunti ad una conclusione con la quale si stabiliva
che non è necessaria la taratura da parte di un laboratorio autorizzato.
Come detto, fino ad ora la verifica periodica era prevista, con cadenza almeno annuale,
come indicato nei singoli decreti di omologazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
per i soli misuratori di velocità impiegati in maniera automatica, ovvero in sede fissa, mentre per
gli strumenti utilizzati con la presenza e sotto il diretto controllo di un organo di polizia stradale,
la verifica periodica era richiamata nei soli manuali d'uso e manutenzione, ma era meramente
consigliata.
Si è in attesa, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, della pubblicazione di una
circolare esplicativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che dovrebbe fornire
chiare indicazioni sulle modalità con le quali devono essere sottoposti a revisione periodica e
taratura i rilevatori di velocità, in particolare con quale cadenza temporale, nei casi non previsti
da quei misuratori per i quali non c’è indicazione nel decreto di omologazione.
VERIFICA FUNZIONALE E TARATURA
Con la sentenza della Corte Costituzionale viene imposto l'obbligo di verifica periodica di
funzionalità per tutti i misuratori di velocità indipendentemente dal loro uso (in sede fissa o
mobile), che dovrà essere effettuata presso l'azienda produttrice dello strumento.
Oltre a detta verifica è prevista anche, periodicamente, la taratura dell'apparecchiatura
presso un laboratorio accreditato.
Bisogna fare una distinzione fra la verifica funzionale e la taratura in quanto si tratta di due
operazioni distinte.
Con la sentenza della Corte Costituzionale emerge chiaramente che una non sostituisce
l'altra, ovvero non è sufficiente sottoporre l'apparecchiatura di controllo alla sola verifica
funzionale, ma necessita anche la taratura dello strumento.
Come già detto la verifica periodica di fatto va effettuata presso la ditta costruttrice,
mentre la taratura presso un laboratorio accreditato, salvo che la ditta costruttrice sia in
possesso di un sistema di verifica riconosciuto valido ed autorizzato da un soggetto riconosciuto
da ACCREDIA e risulti a ciò abilitata dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme
ISO 9001:2000 e seguenti, certificazione al momento non disponibile da parte di nessuna ditta di
costruzione di dispositivi di controllo velocità.
L'ente nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento è
“ACCREDIA” (contatti: sede legale Roma (RM), via Guglielmo Saliceti n. 7/9 tel. 06-844099-1,
e-mai: [email protected], www.accredia.it), ovvero l'unico ente riconosciuto in Italia per poter
attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la
sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano competenze per valutare la conformità dei
prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento.
Attualmente i laboratori di taratura accreditati in Italia sono 3; un quarto laboratorio
accreditato non è altro che una sede distaccata:
• TESI srl LAT n. 101 con sede a Subbiano (Arezzo) zona industriale Castenuovo n.
242/b telefono 0575-420978 – 422468 (fax 0575-421282), e-mail:
[email protected];Politecnico di Milano LAT n. 104 con Sede a Milano (MI)
piazza L. da Vinci n. 32 telefono 02-23999254 (fax 02-23999248), e-mail:
[email protected];Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale LAT n. 105
(Pa.L.Mer) con sede a Cassino (FR) via G.di Blasio n. 43 tel. 0776-2993672 –
2994399 (fax 0776-2993729), e-mail: [email protected] o [email protected];Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale LAT n. 105_UOD_FR (Pa.L.Mer) con
sede a Ferentino (FR) via Casilina n. 246, unità operativa distaccata.
Tali operazioni, come da indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti
sono previste con cadenza almeno annuale e comporteranno notevoli costi per la pubblica
amministrazione oltre alla mancata disponibilità dello strumento per l'attività di controllo.
La prima circolare in materia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale è stata la n.
300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26 giugno 2015 del Ministero degli Interni, indirizzata ai
compartimenti della polizia stradale, la quale nel richiamare i principi enunciati dalla Consulta
con la nota pronuncia ha imposto, in attesa dell'attivazione delle procedure di verifica periodica
degli strumenti in disponibilità degli organi della Polizia Stradale (Compartimenti, Centro
nazionale accertamento infrazioni, centro addestramento Polizia di Stato ecc..), di sospendere
l'impiego delle citate apparecchiature.
In riferimento alle modalità con le quali sottoporre alla verifica funzionale, la stessa dovrà
necessariamente essere effettuata presso la ditta costruttrice, salvo che l'azienda non abbia
concesso l'autorizzazione ad altre ditte, mentre la verifica metrologica di taratura può essere
effettuata presso uno dei laboratori sopra indicati o presso un'azienda certifica a ISO.9001.
A seguito di contatti con alcune delle ditte fornitrici degli strumenti, le stesse hanno già
inviato il relativo preventivo con il quale, oltre alla verifica funzionale, viene effettuata anche la
taratura degli strumenti presso i laboratori accreditati.
Inoltre sono stati contattati anche i singoli laboratori di taratura sopra indicati, i quali hanno
comunicato i costi dell'operazione di verifica metrologica che rispecchiano in parte quelli richiesti
dalle singole ditte costruttrici dello strumento.
Va tenuto conto che, un eventuale risparmio sulle operazioni di taratura, viene vanificato
di fatto con un aumento del costo di trasporto A/R presso le singole aziende oltre ad una
lungaggine dei tempi di trasferimento dello strumento da un soggetto all'altro con la mancata
disponibilità dello stesso, quello che in concreto succede per la verifica annuale dell'etilometro.
Di seguito si riportano alcune indicazioni, riferite agli strumenti commercializzati dalla ditta
Sodi Scientifica (autovelox) ed Eltraff (Telelaser, Velomatic) relative ai costi a carico delle
pubbliche amministrazioni per le operazioni di verifica periodica e taratura:
Laboratori di taratura:
LABORATORIO
COSTO TARATURA
NOTE
Politecnico di Milano LAT
Da richiedere
Attualmente il laboratorio può
effettuare unicamente la taratura dello
strumento velomatic 512d. Non è in
grado di soddisfare le richieste per
altre apparecchiature (ad es. il
telelaser). Va verificata la disponibilità
per la taratura di altri strumenti.
Pa.L.Mer. Parco scientifico
tecnologico del Lazio
meridionale (sede legale Latina,
in via Carrara 12/A (loc. Tor Tre
Ponti) tel. 0775-240013 (fax
0775-245190), e-mail:
[email protected], con
taratura presso il laboratorio
dell'Università degli Studi di
Cassino
€ 790,00 + iva e trasporto (varia in
base al peso)
Viene effettuata la taratura di tutti gli
strumenti dall'autovelox al telelaser e
velomatic.
TESI di Arezzo
€ 590,00 per taratura del Velomatic
€ 790 per taratura del Telelaser
+ iva e trasporto A/R € 60,00
Viene effettuata la taratura di tutti gli
strumenti dall'autovelox al telelaser e
velomatic.
Ditta costruttrice:
Le ditte costruttrici, oltre alla verifica di funzionalità, offrono anche il servizio di taratura
dello strumento che dovrà essere effettuato presso un laboratorio accreditato.
DITTA COSTRUTTRICE
COSTO VERIFICA
FUNZIONALE
COSTO TARATURA
NOTE
Eltraff con sede a
Concorezzo (MB) in via T.
Tasso, n. 46 telefono 0396040268 (fax 039-6041282),
e-mail: [email protected]
€ 780 + iva
€ 790 + iva
Il costo di taratura è
previsto per un
intervento all'anno
presso un centro LAT
accreditato.
Sono a pagamento
l'eventuale sostituzione
di componenti
danneggiati, riparazioni
e revisioni eccedenti la
revisione annuale. E'
possibile prenotare,
previo accordo con la
ditta, le due verifiche al
fine di limitare il periodo
di indisponibilità
dell'apparecchiatura.
SODI SCIENTIFICA con
sede a Calenzano (FI) in via
Poliziano n. 20 telefono 055886861, e-mail:
[email protected]
Per tutti gli autovelox:
€ 350 (manutenzione
ordinaria) + € 350,00
(dichiarazione di conformità).
Va aggiunta l'iva e le spese di
trasporto
Per tutti gli autovelox:
€ 400 (attestato di
taratura) e € 850,00
(certificato di taratura):
Per il modello Autostop
HD il certificato di
taratura è di € 1.240,00.
L'azienda sui propri
dispositivi può
effettuare verificare
metrologiche di
taratura.
Si precisa che i costi sopra riportati vanno sempre verificati direttamente presso le ditte e
laboratori sopra indicati, in quanto potrebbero subire variazioni.
CONCLUSIONI
In conclusione, stante il momento di confusione interpretativa ed operativa, tenuto conto di
quanto già espresso da parte del Ministero degli Interni ed in attesa che i Ministeri competenti,
forniscano chiare indicazioni sulle modalità per sottoporre gli strumenti alle verifiche funzionali di
ed in particolare con quale tempistica, tenuto conto che vi sarà la necessità di un intervento
normativo di adeguamento, si ritiene necessario per il momento sospendere l'utilizzo dei
dispositivi di controllo della velocità dei veicoli, salvo per quelli che sono in possesso
della certificazione di taratura o di verifica periodica, al fine di evitare eventuali ricorsi nel
caso di utilizzo irregolare dei dispositivi di controllo.
In alternativa ogni singolo Comando che ha nella sua disponibilità apparecchiature per il
rilievo della velocità ai sensi dell'art. 142 del CdS deve attivarsi al fine di richiedere direttamente
alla ditta costruttrice la verifica funzionale e di taratura degli strumenti, tenendo conto
dell'allungamento dei tempi di verifica da parte delle ditte per il picco di richieste provenienti da
tutti i Comandi italiani dopo la sentenza sopra citata.
Da indiscrezioni ministeriali potrebbe diventare obbligatoria una verifica funzionale con
cadenza annuale e una verifica pluriennale (2 o 3 anni) per la taratura (per gli apparecchi che
funzionano in modalità automatica la taratura rimarrebbe annuale).
MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI
dopo la sentenza della Corte Costituzionale
A questo punto, in attesa di circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, che
precisi con quale cadenza va fatta la verifica funzionale e di taratura degli strumenti di
rilevazione della velocità, rimangono da risolvere i passaggi relativi agli accertamenti in corso:
1) Sanzioni accertate e pagate prima del 18 giugno 2015
Si tratta di un rapporto esaurito. La giurisprudenza afferma che le pronunce di
accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la
validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle
situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce
idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più
impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).
Pertanto non si pone il problema di restituire quanto percepito, in quanto versato non
indebitamente, ma in base a procedura di accertamento mediante strumento che rispondeva alle
prescrizioni di norma di legge allora conforme a Costituzione.
2) Sanzioni accertate prima della sentenza del 18 giugno 2015 ma non ancora
verbalizzate e notificate
In pratica abbiamo solo i fotogrammi non ancora verbalizzati né notificati.
Prudenzialmente è opportuno optare per annullamento in autotutela, per non esporre
l'Amministrazione al rischio di spese (invio verbale o ricorso con annullamento) che potrebbero
poi rimanere a carico dell'Organo procedente a seguito di contenzioso con soccombenza.
3) Sanzioni applicate prima della sentenza del 18 giugno 2015, non ancora estinte
In questo caso i verbali sono già notificati e, sopravvenuta la sentenza della Corte
Costituzionale, le violazioni possono essere pagate o impugnate.
Il senso etico vorrebbe che si procedesse in autotutela all'annullamento delle sanzioni
impugnate al Giudice di Pace, con memoria difensiva in cui si dà conto della sopravvenuta
pronuncia della Consulta, consentendo al Giudice di emettere sentenza contestuale. Così anche
in presenza di ricorso al Prefetto.
Pur prendendo atto della difficoltà di informare gli altri cittadini, si ritiene non ci sarebbe
nulla da obiettare, sempre da un punto di vista etico, se l'Amministrazione, che ha notificato i
verbali li revocasse informando i destinatari che la violazione è stata contestata con strumento
non a norma e che essendo il procedimento ancora aperto l'importo relativo non deve essere
corrisposto stante l'importante sentenza della Corte.
Ricordiamo che lo Sportello Polizia Locale è a disposizione per ogni chiarimento che
dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.
Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi
Allegati:
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
• sentenza Corte Costituzionale n. 113 d.d. 18 giugno 2015;
• circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/4745/15/144/5/20/5 del 26.06.2015.