Stralcio volume

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Capitolo 1 La s.r.l. fra autonomia statutaria e modello legale Sommario: 1.1. L’evoluzione della s.r.l. – Finalità dell’indagine. – 1.1.1. L’evoluzione storica nell’ordinamento italiano. – 1.1.2. L’evoluzione storica nel diritto europeo. – 1.1.3. Il codice del 1942 e la marcia di avvicinamento alla riforma del 2003. – 1.1.4. La riforma del 2003. – 1.2. La legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, e le scelte del legislatore delega‐
to di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. – 1.3. Il modello capitalistico attenuato. – 1.4. La rilevanza centrale dei rapporti contrattuali tra i soci. – 1.5. Il modello statutario perso‐
nalistico. – 1.6. Il modello statutario capitalistico. – 1.7. Ulteriori spazi concessi all’auto‐
nomia statutaria. – 1.8. Il regime giuridico applicabile ai modelli statutari atipici. – 1.9. I limiti agli ambiti di autonomia. – 1.10. Gli ambiti di autonomia desumibili in via interpre‐
tativa. – 1.11. Il tipo s.r.l. nell’ambito delle società. – 1.12. Il modello francese. – 1.12.1. La s.a.r.l. – 1.12.2. L’amministrazione. – 1.12.3. La composizione e la nomina dell’organo gestorio. – 1.12.4. La durata. – 1.12.5. La pubblicità. – 1.12.6. La revoca. – 1.12.7. Le di‐
missioni. – 1.12.8. La natura dell’organo gestorio. – 1.12.9. I contratti tra la società e gli amministratori. – 1.12.10. La remunerazione. – 1.12.11. I poteri degli amministratori. – 1.12.12. La relazione degli amministratori. – 1.12.13. La responsabilità. – 1.12.14. I po‐
teri dell’assemblea. – 1.13. Il modello inglese. – 1.13.1. Il board. – 1.13.2. Il potere di de‐
lega del board. – 1.13.3. I poteri suppletivi del general meeting. – 1.13.4. La partecipa‐
zione obbligatoria dei soci alle decisioni della società. – 1.13.5. Le funzioni obbligatorie degli amministratori. – 1.13.6. La nomina degli amministratori. – 1.13.7. La remunera‐
zione. – 1.13.8. La revoca. – 1.13.9. I diritti dell’amministratore al momento della cessa‐
zione dall’incarico. – 1.13.10. L’importanza del service contract. – 1.13.11. La struttura e la composizione del board. – 1.13.12. Il general meeting. – 1.14. Il modello spagnolo. – 1.14.1. La sociedad de responsabilidad limitada. – 1.14.2. L’amministrazione. – 1.14.3. La nomina. – 1.14.4. La remunerazione. – 1.14.5. La rappresentanza. – 1.14.6. La revoca. – 1.14.7. La Junta General. – 1.14.8. La Nueva Empresa. – 1.14.9. L’amministrazione nel‐
la Nueva Empresa. – 1.15. Il modello tedesco. – 1.15.1. I profili generali. – 1.15.2. La nomina degli amministratori. – 1.15.3. La rappresentanza. – 1.15.4. Le comunicazioni ai terzi. – 1.15.5. La revoca. – 1.15.6. La tenuta della contabilità. – 1.15.7. I crediti agli amministratori. – 1.15.8. I diritti dei soci in ordine alla gestione sociale. – 1.15.9. Gli altri diritti dei soci. – 1.16. I tratti comuni ai modelli europei. 2
Capitolo 1 1.1. L’evoluzione della s.r.l. – Finalità dell’indagine 1.1.1. L’evoluzione storica nell’ordinamento italiano La riforma del 2003 ha ridisegnato la disciplina delle società di capitali ed in particolare il modello della s.r.l., cui il legislatore ha attribuito
piena autonomia rispetto al tipo della società per azioni, collocandolo in
1
certo qual modo fra le società di persone e le società di capitali .
Tale intervento è avvenuto attraverso, da un lato, la previsione di una
disciplina legale che, nei tratti essenziali attinenti l’organizzazione e le
strutture degli organi sociali (si pensi al dualismo, necessario, fra soci ed
organo amministrativo), si avvicina a quella della società per azioni, dall’altro lato, riconoscendo all’autonomia dei soci ampia libertà di manovra, con possibilità di adozione di modelli alternativi in ordine alla gestione ed all’assunzione delle decisioni sociali, in linea – salvo pur sem-
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Sulla nuova disciplina della s.r.l.: G. COTTINO, Diritto societario, Padova, 2006,
597 ss.; O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, V, Padova, 2007, 12 ss.;
AA.VV., La riforma delle società, a cura di S. Ambrosini, Torino, 2003; AA.VV., Il
nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P.
Abbadessa e G.B. Portale, III, Torino, 2007; AA.VV., Società a responsabilità limitata,
Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, 561 ss.; AA.VV., Società a responsabilità limitata, in La
riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, VIII, Milano, 2003, 1 ss.; AA.VV.,
Il nuovo diritto societario. Commentario, diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, II, Bologna, 2004, 1705 ss.; M. SANDULLI-V. SANTORO (a cura
di), La riforma della società, III, Torino, 2003, 2 ss.; AA.VV., Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, III, Napoli, 2004, 1403 ss.;
AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, III, Padova, 2005,
1726 ss.; C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Padova, 2003; G. ZANARONE,
La società a responsabilità limitata nel cammino della riforma, in Governo dell’impresa
e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, I, 119 ss.; ID.,
Quale modello legale per la nuova s.r.l.?, in Riv. dir. civ., 2003, I, 71 ss.; ID., Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 58 ss.; F. GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, diretto da F. Galgano, XXIX, Padova, 2003, 473 ss.; M. SARALE (a cura
di), Le nuove s.r.l., Bologna, 2008; P. MONTALENTI, L’amministrazione sociale dal testo
unico alla riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, 440 ss.; G.C.M. RIVOLTA, Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in La “nuova” società a responsabilità limitata, a cura di M. Miola, Napoli, 2005, 13 ss.; AA.VV.,
Codice commentato delle s.r.l., diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Assago, 2006.; G.
PRESTI-M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Società, II, Bologna, 2005, 211 ss.;
AA.VV., Diritto delle società, Manuale breve, Milano, 2005, 271 ss.; B. LIBONATI, Diritto
commerciale, Milano, 2005, 445 ss. La s.r.l. fra autonomia statutaria e modello legale 3
pre il limite della responsabilità limitata – con i sistemi gestori che caratterizzano le società di persone.
La scelta del legislatore del 2003, che ha introdotto, come si dirà meglio in seguito, un modello “capitalistico attenuato”, è il frutto di una
2
lunga evoluzione storica della disciplina della s.r.l. , che ha risentito, in
parte, della realtà economica delle imprese operanti nel nostro paese, in
altra parte, dei modelli adottati dalle legislazioni europee.
In particolare, sembra potersi dire che l’attuale disciplina della s.r.l.,
caratterizzata da una forte propensione ed apertura verso i modelli personalistici, riprenda in qualche misura, mutatis mutandis, le norme vigenti prima del codice civile del 1942 ed i progetti di riforma via via succedutisi dalla fine dell’Ottocento sino agli anni Venti del secolo scorso.
Si è assistito, in altri termini, ad un “ritorno al passato”, che però non
ha alcunché di anacronistico. Anzi, dal codice di commercio albertino
del 1842, che riconosceva soltanto tre specie di società commerciali (la
società in nome collettivo, l’accomandita e l’anomina) si è passati, sotto
3
l’influenza della limited company inglese , alla società per quote del nuovo codice di commercio del 1882, concettualmente distinta dalla società
per azioni.
Con tale modello si sono iniziati a delineare i tratti della società a responsabilità limitata, attraverso l’introduzione di elementi personalistici
(quali la possibilità di rendere intrasferibili le partecipazioni sociali) che
vincolavano i rapporti con la società attraverso la persona dei singoli so4
ci .
2
V., per un’analisi storica della legislazione italiana, G. COTTINO, Introduzione al
trattato. Il dritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una riflessione
critica, in G. BONFANTE-G. COTTINO, L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale,
diretto da G. Cottino, I, Padova, 2001, 383 ss.; O. CAGNASSO, Dalla società per azioni
alla società a responsabilità limitata: vicende storiche e prospettive di riforma, in Riv.
soc., 1971, 516 ss. 3
La flessibilità della limited company inglese era in grado di esercitare una notevole influenza su molti altri ordinamenti (e si pensi alla company limited by guarantee, caratterizzata dalla presenza di elementi personalistici nella società di capitali).
Un’influenza è stata esercitata anche da altri progetti di riforma del nostro ordinamento, che predicavano la necessità di creare una sorta di accomandita semplice
senza accomandatari (si tratta della proposta Mancini, su cui v. ERRERA, Della società anonima a quote, in Temi veneta, 1883, 30 ss.). 4
Sulla base di tale tipo societario, anche grazie all’influenza esercitata dai modelli inglese della limited company e tedesco della GmbH, a partire dai primi del Novencento sono andate diffondendosi le c.d. “piccole anonime”, costituite tra pochi soci e
spesso ridotte dopo un breve periodo di tempo ad un unico socio, dotate di un esiguo capitale, con una parvenza di assemblea, amministratori e sindaci; società nelle
4
Capitolo 1 L’inserimento di clausole dai connotati personalistici, peraltro, non
era un’operazione ritenuta pacificamente ammissibile dalla giurisprudenza. Una parte dei tribunali, infatti, negava l’omologazione a forme
societarie che prevedessero l’attribuzione alle stesse persone delle funzioni dell’assemblea e del consiglio d’amministrazione o che non offrissero adeguate garanzie ai terzi; il che aveva determinato l’esigenza di un
intervento del legislatore.
È in quest’ambito che venne elaborato il progetto di codice di commercio degli anni Venti da parte di Vivante, che rappresenta nel percorso evolutivo della formazione del tipo della s.r.l. una tappa fondamenta5
le .
6
In particolare, il modello prevedeva un limite massimo di soci (venticinque) ed un capitale sociale minimo, che al momento della costitu7
zione doveva essere interamente versato .
Nel nuovo schema le quote erano liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci, mentre, in caso di morte di
un socio, agli altri spettava il diritto di escluderne gli eredi, con obbligo
di rimborso della quota.
La struttura interna della società era composta dall’organo assembleare e da quello gestorio; il consiglio di sorveglianza era facoltativo; gli
amministratori venivano nominati dall’assemblea, che ne fissava i poteri
e la loro carica poteva essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, salvo revoca.
Essi deliberavano a maggioranza, a meno che lo statuto non imponesse la regola dell’unanimità, che richiedeva una decisione congiunta.
In tal caso, il mancato raggiungimento dell’unanimità imponeva all’assemblea di adottare la relativa deliberazione.
Inoltre, salvo diversa disposizione statutaria, la rappresentanza spettava al singolo amministratore, mentre l’azione sociale poteva essere esperita dall’assemblea o dai singoli soci.
quali gli amministratori, prevalentemente soci, erano garantiti da una sorta di semiinamovibilità e le quote risultavano incedibili, sì da imprimere alla struttura societaria un carattere personale. 5
V. COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE COMMERCIALE,
presieduta dal prof. VIVANTE, Progetto preliminare per il nuovo codice di commercio,
Milano, 1922. V. anche O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, cit., 8 ss. 6
Il modello era quello della società a responsabilità limitata o meglio a garanzia
limitata. 7
Lo statuto poteva inoltre contemplare il conferimento di quote supplementari di
capitale. La s.r.l. fra autonomia statutaria e modello legale 5
Si trattava, come di tutta evidenza, di un modello di società rispondente alle esigenze delle piccole imprese di capitali, dotato di elementi
marcatamente personalistici, caratterizzati dalla responsabilità limitata
dei soci, da ampi margini di flessibilità e da una rigorosa tutela della posizione dei soci.
Il progetto di codice di commercio D’Amelio del 1925, poi, aveva
mantenuto lo schema sopra descritto, limitandosi ad apportare qualche
lieve modifica sull’onda della contemporanea legge francese sulla società
a responsabilità limitata.
1.1.2. L’evoluzione storica nel diritto europeo L’introduzione nel nostro ordinamento della società per quote e, successivamente, l’elaborazione – sia pur a livello di progetti di riforma – di
modelli della piccola anonima e poi della società a garanzia limitata
hanno senz’altro risentito dell’influenza della private company e della
Gesellschaft mit beschrankter Haftung tedesca ed austriaca.
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, la prima, formatasi nella
prassi e contrapposta alla public company prevista dal Companies Act del
1867, era lo strumento utilizzato, data l’elasticità della sua disciplina e la
sua adattabilità ad esigenze diverse, anche per la costituzione di piccole
società, di natura familiare o personale, in luogo della formazione di
8
partnerships, corrispondenti alle nostre società in nome collettivo . I
vantaggi dell’adozione della disciplina della company nei confronti di
quella della partnership erano apparsi subito evidenti: i soci potevano in
tal modo assicurarsi il beneficio della responsabilità limitata, emettere
obbligazioni, restringere i poteri degli amministratori mediante opportune clausole statutarie, rendere insensibile l’esistenza della società alle
vicende dei singoli membri. Le private companies erano essenzialmente
caratterizzate dal fatto che non ricorrevano al pubblico risparmio per la
loro costituzione o per il loro finanziamento; erano inoltre formate da
uno scarso numero di soci e, generalmente, la circolazione delle loro
quote veniva sottoposta a limiti e condizioni. Elementi, questi, che sono
stati poi codificati dalla legislazione con il Companies Act del 1900 e,
successivamente, del 1907, nonché con il Companies Consolidation Act
del 1908.
8
Sulla genesi della company, v. J. REEVES, History of the English Law, III, London, 1869, 724 ss.; W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, London,
1874, 120 ss. 6
Capitolo 1 La GmbH, dal canto suo, secondo un certo orientamento, dovrebbe
essere la risultante, per così dire, della Gewerkschaft, società mineraria,
e della Rhederei, società di armamento.
Entrambe caratterizzate dalla presenza di una struttura interna ben
definita (due organi, assemblea e uno o più amministratori, soci o meno), dalla limitazione della responsabilità dei soci, dalla trasmissibilità,
inter vivos e mortis causa, delle quote, anche di diverso ammontare, dalla previsione di quote supplementari in capo ai soci, da cui essi possono
liberarsi esercitando il diritto di abbandono, nonché da ampia autonomia ai soci nella gestione dei loro rapporti interni.
9
La GmbH , pur non configurata come società di persone a responsabilità limitata, ha assunto i tratti di una società per azioni semplificata
(ammissibilità di deliberazioni fuori dall’assemblea, attenuazioni nel rigore della disciplina dell’organo amministrativo, facoltatività del consiglio di sorveglianza) con caratteri propri delle imprese di minori dimensioni (quali il divieto di emettere azioni, la responsabilità personale dei
soci per garantire la sussistenza del capitale, le quote supplementari) e
con anche alcuni elementi di natura tipicamente personalistica (particolarmente in relazione ai rapporti interni dei soci ed alla circolazione delle quote). Il tutto senza alcuna linea di demarcazione (numero massimo
di soci, capitale massimo, etc.) tra la sfera di applicazione della GmbH e
quella della Aktiengesellschaft.
Tale modello, in vigore nell’Alsazia e nella Lorena pur dopo la loro
annessione alla Francia, ha altresì ispirato la societè a responsabilitè limitèe introdotta nell’ordinamento francese nel 1925.
E ciò anche se sussistevano alcune divergenze, come dimostrato dalla
mancata disciplina delle quote supplementari, le cui finalità, peraltro,
potevano essere raggiunte, almeno in parte, attraverso l’istituto, proprio
del diritto francese, della clausola del capitale variabile.
Il modello francese, inoltre, presentava una carattere più accentuatamente personalistico rispetto al modello tedesco, soprattutto con riferimento ai rapporti interni fra i soci.
1.1.3. Il codice del 1942 e la marcia di avvicinamento alla riforma del 2003 Gli elementi caratterizzanti il tipo della società per quote e della so9
FEINE, Die G.m.b.H., in EHRENBERG, Handbuch des gesamten Handelsrechts, III,
3, Leipzig, 1929, 4 ss.; HACHENBURG, Kommentar zum Gesetz betreffend die G.m.b.H.,
Berlin, 1956; BAUMBACH-HUECK, Gmbh-Gesetz, Munchen-Berlin, 1966, sub par. 26,
103 ss. La s.r.l. fra autonomia statutaria e modello legale 7
cietà a responsabilità limitata elaborato nei progetti di riforma nei primi
anni del Novecento sono stati peraltro in parte stravolti con il codice del
1942, con un allontanamento dai modelli personalistici sino a quel momento pensati, posto che la s.r.l. è stata disegnata come piccola società
per azioni, perdendo quell’autonomia di configurazione che l’aveva contraddistinta sino a quel momento.
Se infatti i progetti di codice di commercio degli anni Venti avevano
avvicinato la s.r.l. ad una società di tipo personalistico, la disciplina contenuta nel codice del 1942 l’ha resa più affine, invece, alla società per a10
zioni, le cui norme venivano in buona parte richiamate per relationem .
Si trattava di un modello che non valeva a rappresentare in modo adeguato i multiformi volti della s.r.l. ed in questo senso esso non poteva
funzionare. Successivamente, quindi, vi è stato un tentativo di parziale
ritorno ai modelli dei progetti di codice di commercio degli anni Venti
11
con il progetto De Gregorio del 1966 : progetto, questo, che, oltre a prevedere una delimitazione del campo di applicazione (riservato alle società con non più di venticinque soci), contemplava una nuova disciplina
del trasferimento delle quote, ammetteva la possibilità di deliberazioni
senza assemblea, rendeva facoltativo il collegio sindacale e permetteva
un controllo più incisivo da parte dei soci.
Tali elementi hanno anticipato le scelte effettuate dal legislatore nella
riforma del 2003, pur se in un’ottica differente in ordine all’area di applicazione del tipo, non ancorata a soglie relative alle dimensioni dell’impresa sociale.
1.1.4. La riforma del 2003 Con la riforma del 2003 il legislatore ha inteso diversificare la s.r.l.
dalla s.p.a., sia concedendo ampio spazio all’autonomia statutaria, sia
prevedendo una variegata gamma di possibili modelli legali all’interno
10
Il legislatore del 1942 aveva dovuto mediare tra le seguenti tre tendenze formatesi in dottrina. In base alla prima, occorreva accordare nuove facilitazioni alle
piccole anonime, rendendo così operante l’istituto della società anonima per quote. Vi era poi chi auspicava la creazione di un modello sulla falsariga di quello dell
GmbH. Altri, infine, ritenevano che si dovesse riconoscere la società di persone a
responsabilità limitata, più precisamente una società in accomandita senza accomandatari. 11
Cfr. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI – SOTTOCOMMISSIONE B – Codice di commercio, 1925; v. G. SANTINI, Società a responsabilità limitata, in Commentario al Codice Civile Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1992, 7 ss. 8
Capitolo 1 del tipo s.r.l. E ciò ha fatto sotto due diversi e simmetrici angoli visuali,
che hanno accompagnato anche le valutazioni del legislatore anteriore
al 1942: da un lato, prendendo le mosse dalla società a base personale e
tentando di arricchirla con alcuni elementi propri della società di capitali; dall’altro, adeguando la disciplina della società per azioni alle dimensioni della società stessa.
Vi è stato, in altri termini, un riavvicinamento ai modelli passati, vale
a dire sia a quello in vigore nei primi del Novecento, sia a quello configurato nel progetto di riforma Vivante dei primi anni Venti (società a
garanzia personale): entrambi caratterizzati dalla compresenza di elementi “personalistici” e “capitalistici”.
Le scelte del legislatore non sono nate dal nulla ed all’improvviso, ma
riflettono alcuni tratti dei maggiori modelli europei.
Il modello spagnolo configurato nella legge del 1995 ha avuto un ruolo determinante nella previsione dei modelli di amministrazione, dal
momento che, come si vedrà più approfonditamente infra, esso stabilisce quattro modalità distinte di organizzazione dell’amministrazione sociale: 1) l’amministrazione conferita ad un solo amministratore; 2) l’amministrazione attribuita a vari amministratori che agiscono disgiuntamente; 3) l’amministrazione conferita a vari amministratori che agiscono congiuntamente; 4) l’amministrazione conferita ad un consiglio
12
d’amministrazione .
Il modello spagnolo, inoltre, configura la sociedad de responsabilidad
limitada, al pari della nostra s.r.l., come una società “personalista o capi13
talista” , a seconda delle scelte dei soci. I soci sono chiamati ad effettuare una scelta di fondo in ordine all’assetto che intendono dare alla
società. E la possono fare spaziando da un modello di società per azioni
senza azioni a quello della società di persone. Tra i due estremi vi possono essere diverse soluzioni intermedie e, per così dire, flessibili, in base alle quali i soci utilizzano gli spazi di autonomia attraverso modifiche
più o meno accentuate di regole dispositive introdotte dal legislatore.
12
V. la legge 23 marzo 1995, n. 2. Per un’analisi del processo di riforma che ha
condotto poi alla legge del 1995 cfr. G. COTTINO, La sociedad de responsabilidad limitada entre norma y realidad: reflexiones sobre un proyecto de reforma, in Revista de sociedades, 1994, estratto; sull’attuale disciplia, v. M.A.C. GARCIA, El organo de adminnistracion de la sociedad de responsabilidad limitada, in N. ABRIANI-J.M.E. IRUJO (a
cura di), La società a responsabilità limitata in Italia e in Spagna. Due ordinamenti a
confronto, Milano, 2008, 451 ss. 13
I. ARROYO MARTINEZ, Prologo a la primera edicion, Ley de sociedades de responsabilidad limitada, Madrid, 2008, 23. La s.r.l. fra autonomia statutaria e modello legale 9
Europei sono anche i modelli di riferimento delle strutture organizzative previste dalla riforma, quali possibili alternative al modello legale
(ispirato a quello della società per azioni): è il caso dei sistemi di consultazione scritta, che consentono l’adozione, tramite apposita clausola statutaria, di metodi non collegiali di assunzione delle decisioni da parte
degli amministratori e dei soci (i quali hanno tutti diritto di voto), con
esclusione di quelle aventi ad oggetto l’approvazione dei conti annuali.
Ed infatti, l’ordinamento francese prevede che i metodi alternativi alla
collegialità possano essere adottati per tutte le decisioni dei soci in presenza di una clausola statutaria in tal senso, fermo restando il diritto di
ciascuno di essi di esprimere la propria volontà (art. L.223-27).
In Spagna, come detto, in caso di amministrazione pluripersonale
(non collegiale), può scegliersi il metodo congiunto o disgiunto.
Il modello tedesco, a sua volta, consente l’adozione di modalità differenti dalla regola della collegialità con riferimento alle decisioni degli
amministratori e dei soci: in questo secondo caso, senza limitazioni in
ordine all’oggetto, il consenso dei soci può essere espresso per iscritto al
di fuori di una riunione assembleare oppure per corrispondenza (§48).
Nel sistema anglosassone è previsto che una risoluzione del general
meeting posa essere proposta come una “written resolution” (a) dagli am14
ministratori di una private company , o (b) dai soci di una private com15
pany .
In tale contesto, il presente studio intende esaminare, alla luce anche
di un confronto fra il nostro ordinamento ed i più significativi modelli
europei e di una verifica delle affinità e diversità reciproche, le scelte
operate dal nostro legislatore del 2003 in materia di s.r.l. ed i nuovi contenuti dell’autonomia concessa ai soci, specie con riferimento ai sistemi
16
di amministrazione . Il che non può prescindere da una valutazione
della posizione che il legislatore ha attribuito al tipo in parola nell’ambi17
to delle società di capitali .
14
Sezione 291 del Companies Act. 15
Sezioni da 292 a 295 del Companies Act. 16
E v. G. COTTINO, La riforma societaria ai suoi primi giri di boa: noterelle in margine ad alcuni dati giurisdizionali e statistici (con qualche mauvaise pensée), in AA.VV.,
Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P.
Abbadessa e G.B. Portale, I, cit., 33 ss. 17
V. G. ZANARONE, Il ruolo del tipo societario dopo la riforma, in AA.VV., Il nuovo
diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, I, cit., 57 ss. Per una ricostruzione del dibattito sul rapporto tra
nozione e tipo, v. P. ABBADESSA, Commento all’art. 2325, in AA.VV., Società di capita-
10
Capitolo 1 Analisi, questa, diretta a dimostrare come, in ogni caso, l’estensione
alla società a responsabilità limitata di istituti tipici delle società a base
personale non ha solo lo scopo di dare un contenuto alla sua disciplina,
18
differenziandola da quella della s.p.a. , e di adeguarla al modo con cui
si pongono i rapporti tra i soci nelle minori imprese, ma anche di dar rilievo, nei rapporti esterni, alle persone dei soci.
La legge del 2003, in materia di s.r.l., esalta il principio, di matrice
giusnaturalistica, per cui le scelte legislative sono condizionate dalle caratteristiche di fatto della realtà economica (secondo il c.d. paradigma
19
della natura delle cose) , nel senso che l’ampia possibilità di opzioni
concesse all’autonomia statutaria riflette l’esigenza, emersa dalla realtà
economica, di consentire all’imprenditore di poter modellare la società a
seconda delle dimensioni della stessa, della struttura che intende dare
all’amministrazione e degli obiettivi di mercato che si pone.
Il tutto nella consapevolezza che l’assenza di scelta, da parte dell’autonomia statutaria, dei modelli di gestione e delle strutture organizzative alternative offerti ai soci dalla legge (come si sta registrando nella
prassi) determina inevitabilmente l’adozione di norme che fanno assumere alla s.r.l. i tratti tipici della s.p.a.
1.2. La legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, e le scelte del legislatore de‐
legato di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 Il legislatore delegato è stato investito del compito di prevedere, per
la forma societaria della s.r.l., “un autonomo ed organico complesso di
20
norme, anche suppletive” .
li. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, I, Napoli, 2004, 1 ss.
P. SPADA, Classi e tipi di società dopo la riforma organica, in Le grandi opzioni della
riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, 30 ss. 18
Si vedano al riguardo le considerazioni di P. BENAZZO, La “nuova” s.r.l. tra rivoluzione e continuità: il ruolo degli interpreti, in Riv. soc., 2006, 647. 19
Cfr., per un’ampia ed acuta disamina del menzionato principio, E. GLIOZZI, L’imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico, Bologna, 1998, 12 ss. 20
Sulla legge delaga, v. G. ZANARONE, La società a responsabilità limitata nel cammino della riforma, in Governo dell’impresa e mercato delle regole. Studi giuridici per
Guido Rossi, I, Milano, 2002, 119 ss.; G. PRESTI, Osservazioni sulla riforma dele società a responsabilità limitata nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario, in Verso un nuovo diritto societario, a cura di P. Benazzo, F. Ghezzi, S. Patriarca, Bologna, 2002, 67 ss.; O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in La riforma del diritto societario, Torino, 2001, 73 ss.