Titolo Elaborato

Transcript

Titolo Elaborato
Elaborato
Livello
GE GG 00285
ETQ-00038809
Centrale / Impianto:
Titolo Elaborato:
Tipo / S tipo
ST - Specifiche Tecniche
Sistema / Edificio /
Argomento
Rev. 00
Data
VAR - Varie
A
11/11/2014
GE - Impianto: Generale
Servizio di noleggio autovetture a lungo termine senza autista
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 1 di 11
Servizio di noleggio autovetture a lungo termine senza autista
Autorizzato
DVC/CGA
DVC/CGA
Riccio C.
Chicca A.
Incaricato
PROPRIETA’
Cittadini L.
Collaborazioni
Verifica
STATO
DVC/CGA
DVC
Pastorelli L.
Cittadini L.
Approvazione /
Benestare
Autorizzazione all’uso
LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE
Pubblico
Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 2 di 11
Indice
Articolo 1.
OGGETTO
Articolo 2.
ORDINE DEI DOCUMENTI
Articolo 3.
QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Articolo 4
DURATA CONTRATTUALE
Articolo 5.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Articolo 6.
RICONSEGNA ANTICIPATA
Articolo 7.
RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE
Articolo 8.
RICALCOLO
Articolo 9.
RICONSEGNA AUTOVEICOLO
Articolo 10. VALIDITA’ PREZZI
Articolo 11. ANNULLAMENTO ORDINI
Articolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Articolo 13. PREASSEGNAZIONE
Articolo 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Articolo 15. CESSIONE DEL CREDITO
pag. 1/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
Articolo 1. OGGETTO
Il presente Capitolato regola le condizioni per il servizio di noleggio a lungo termine
(di seguito “Noleggio”) relativo agli autoveicoli ordinati da Sogin SpA (di seguito
denominata anche “Locatario”) alla società Aggiudicataria (di seguito denominata
anche “Locatore”), durante il periodo di vigenza contrattuale.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 3 di 11
Articolo 2. ORDINE DEI DOCUMENTI
Gli ordini emessi dal Locatario per il Noleggio di autoveicoli (denominati anche
“Ordini”) saranno disciplinati dalle condizioni e clausole del presente Capitolato,
nonché dal Contratto sottoscritto con il Locatore e dalle relative deroghe e/o
integrazioni al medesimo. In caso di non conformità tra le condizioni contenute nel
presente Capitolato e quelle previste nel Contratto sottoscritto con il Locatore, le
prime prevarranno sulle seconde con efficacia derogatoria.
Articolo 3. QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Gli autoveicoli oggetto dell’Ordine dovranno essere nuovi di fabbrica.
La durata minima per ogni singolo Noleggio non potrà in ogni caso essere inferiore
a 36 mesi.
Eventuali "Optional" aggiuntivi rispetto alle configurazioni richieste (Fogli Datischede tecniche autovetture – allegato 1), saranno oggetto di quotazione separata
da parte del Locatore.
Articolo 4. DURATA CONTRATTUALE
Per ogni veicolo è definito un periodo di Noleggio minimo di 36 mesi, a decorrere
dalla consegna del medesimo da parte del Locatore al Locatario, come risultante
dal relativo verbale sottoscritto dalle Parti. Per ogni veicolo è concessa l'opzione in
favore del Locatario di prorogare tale periodo fino ad un massimo di ulteriori sei
mesi, alle stesse condizioni economiche.
Il raggiungimento della percorrenza chilometrica, inizialmente fissata, prima della
scadenza del termine di Noleggio non comporterà in ogni caso la cessazione del
contratto.
pag. 2/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
Articolo 5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Nell’ambito del presente contratto di Noleggio il Locatore dovrà provvedere a
garantire, a proprio carico, l’assolvimento degli oneri e l’adempimento degli obblighi
seguenti:
5.1
Garanzie assicurative e adempimenti amministrativi.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 4 di 11
Immatricolazione e messa su strada, tassa di possesso, assolvimento
obblighi di Legge (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo costi
revisioni MCTC, fermo l’onere del Locatario di esecuzione delle stesse,
bollino blu).
Assicurazione RCA con massimale non inferiore a € 10.000.000,00.
Assicurazione incendio/furto per valore inter, comprensiva di atti vandalici,
sociopolitici ed eventi naturali.
Assicurazione KASKO per valore intero, comprensiva di atti vandalici e
sociopolitici ed eventi naturali.
Assicurazione PAI con massimale unico per sinistro non inferiore ad €
259.000,00, inclusi personale SOGIN in genere, parenti di primo grado,
conviventi.
Identiche coperture assicurative estese a terzi in caso di uso dell'autoveicolo
da persona estranea alla Società SOGIN, purché abilitata alla guida ai sensi
di legge.
Rinuncia alla rivalsa.
Carta verde.
Assistenza legale (ad esclusione dell’assistenza legale per responsabilità
penale).
Tutte le coperture assicurative devono essere valide per tutta la durata
contrattuale e non devono prevedere alcuna franchigia.
In ordine a quanto sopra, si precisa che il Locatore fornirà le coperture
assicurative tramite primarie compagnie assicurative.
pag. 3/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
5.2
Consegna e ripresa dell'autoveicolo.
La consegna degli autoveicoli dovrà essere effettuata presso il domicilio
indicato dal Locatario, entro i termini previsti nel contratto.
AI termine del Noleggio, gli autoveicoli verranno riconsegnati presso un
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 5 di 11
centro indicato dal Locatore più vicino al Locatario.
Tutte
le
operazioni
di
consegna/ritiro
dovranno
essere
sempre
preventivamente concordate direttamente con l'utilizzatore.
Il
Locatario
si
riserva
la
facoltà
di
annullare
l’Ordine,
prima
dell’immatricolazione del veicolo, senza oneri aggiuntivi qualora, trascorsi 90
(novanta) giorni dalla data di prevista consegna, dovesse perdurare il ritardo
della consegna del veicolo ordinato, sempre che venga dimostrato che i
suddetti ritardi siano imputabili al Locatore.
5.3
Manutenzione e riparazione.
La manutenzione e la riparazione dei veicoli concessi in locazione sono a
carico del Locatore, per tutta la durata contrattuale e senza limitazioni. In
particolare, saranno a carico del Locatore tutti gli interventi necessari al
mantenimento in efficienza degli autoveicoli, per tutti i casi di manutenzione
ordinaria (tagliandi come da indicazione della Casa Costruttrice ed eventuali
rabbocchi, Revisione MCTC, Bollino Blu) e straordinaria (compresi richiami
delle Case Costruttrici) e per il ripristino per danni alla carrozzeria.
Le attività saranno effettuate c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore,
con ritiro e riconsegna degli autoveicoli da parte del Locatario. Gli interventi
di manutenzione/riparazione programmabili dovranno essere effettuati entro
il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta del Locatario.
Qualora i tempi di riparazione dell'autoveicolo eccedessero i 60 gg, sarà
facoltà del Locatario di recedere dall'accordo dell'Ordine relativo.
Si precisa tuttavia che la predetta facoltà di recesso non è riconosciuta in tutti
i casi di impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore, ivi compresi
gli scioperi ed altre cause imputabili a terzi; nei casi di interventi di
carrozzeria conseguenti a sinistri, e nei casi di riparazioni dovute ad incuria
pag. 4/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
del Locatario.
5.4
Pneumatici.
E' parimenti a carico del Locatore l’assistenza in ordine alla sostituzione dei
pneumatici al raggiungimento dei limiti del battistrada fissati dal Codice della
Strada e comunque in ogni altra necessità per rottura, scoppio, ecc., senza
alcuna limitazione.
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 6 di 11
Inoltre è richiesta la fornitura e la gestione dei pneumatici da neve (comprese
le operazioni di montaggio, smontaggio, equilibratura, immagazzinamento).
Le attività saranno effettuate c/o centri di assistenza autorizzati dal Locatore,
con consegna e ritiro degli autoveicoli da parte del Locatario. Gli interventi di
sostituzione pneumatici programmabili, ivi compresi quelli per pneumatici da
neve, dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 7 (sette) giorni
lavorativi dalla richiesta del Locatario.
5.5
Piccole riparazioni
In caso di assoluta necessità, il Locatario potrà provvedere direttamente ad
eventuali piccole riparazioni, in località ove non sia possibile usufruire della
rete di officine convenzionate, fino ad un ammontare di € 200,00 IVA inclusa,
per ogni singola riparazione. La spesa sostenuta sarà integralmente
rimborsata dal Locatore.
5.6
Autoveicolo sostitutivo.
Il Locatore dovrà rendere disponibile un autoveicolo sostitutivo in tutti i casi di
indisponibilità improvvisa e transitoria dell'autoveicolo quali, a titolo
esemplificativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, furto, ecc..
La sostituzione dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla richiesta del
Locatario, fornendo un autoveicolo di cilindrata massima pari a 2.000 cc.
Nel caso in cui il Locatore non fosse in condizione di rendere disponibile un
autoveicolo sostitutivo nei tempi e nei modi succitati, sarà facoltà del
Locatario di reperire direttamente un autoveicolo di cilindrata massima pari a
2.000 cc, addebitando al Locatore i relativi costi.
L'autoveicolo sostitutivo dovrà essere reso disponibile c/o l’officina indicata
per la manutenzione, ove non fosse possibile nel luogo indicato dal Locatore.
pag. 5/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
In caso di guasto tecnico o incidente, c/o il luogo più conveniente per il
Locatario.
Ove il veicolo sostitutivo sia fornito, per il tramite del Locatore, da soggetto
terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto stipulato
di volta in volta dal Locatore con il terzo. Ogni qualvolta il Locatario benefici
del veicolo sostitutivo, non resterà a suo carico alcun importo a titolo di
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 7 di 11
franchigia e/o penalità assicurativa.
5.7
Soccorso stradale.
In caso di guasto e/o incidente che comporti il fermo dell'autoveicolo, il
Locatore garantirà il soccorso stradale (24 ore su 24, 7 giorni su 7),
assicurando il traino dell'autoveicolo al più vicino punto di assistenza
convenzionato.
In caso di necessità, le spese sostenute per raggiungere il luogo di consegna
del veicolo sostitutivo, anticipate direttamente dal Locatario, saranno a
questo rimborsate dal Locatore fino ad un ammontare massimo di € 80 per
evento.
5.8
Impossibilità di riparazione del veicolo.
Qualora, a causa di incidente o guasto tecnico, l'autoveicolo fosse ritenuto
dal Locatore non riparabile, il medesimo metterà a disposizione del Locatario
un'auto sostitutiva di pari livello per un periodo temporaneo massimo di 30
(trenta) giorni alle stesse condizioni previste per il veicolo originario.
Trascorso tale periodo, l’efficacia dell'ordine relativo all'autoveicolo sarà
considerata cessata a tutti gli effetti, senza alcun altro onere per il Locatario.
5.9
Furto.
In caso di furto del veicolo locato, è onere del Locatario darne tempestiva
comunicazione al Locatore, il quale provvederà conseguentemente a mettere
a disposizione del Locatario stesso un'auto sostitutiva di pari classe di quella
originaria per un periodo massimo di 60 giorni alle stesse condizioni.
Trascorso tale periodo, l’efficacia del contratto relativo all'autoveicolo sarà
considerata cessata a tutti gli effetti.
5.10 Gestione multe.
pag. 6/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
E' richiesta la rinotifica al Locatario delle multe ricevute; in nessun caso il
Locatore dovrà effettuare pagamenti per conto del Locatario, salvi i casi in
cui gli stessi siano richiesti dalla legge. Per tale servizio il Locatario
riconoscerà al Locatore un importo forfettario di euro 12,00 per evento.
Articolo 6. RICONSEGNA ANTICIPATA
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 8 di 11
In caso di restituzione di un'autovettura prima della scadenza prevista, da
comunicare per iscritto a mezzo raccomandata A/R con 30 giorni di
preavviso, il Locatario sarà tenuto a pagare al Locatore a titolo di indennizzo
onnicomprensivo, un importo pari a:
-
5 mesi di canone, se la restituzione avviene nel secondo anno di
Noleggio;
-
2 mesi di canone, se la restituzione avviene nel terzo anno di Noleggio.
Articolo 7. RIVALUTAZIONI PER PERCORRENZE CHILOMETRICHE
Alla restituzione dell'autoveicolo saranno verificati i chilometri effettivamente
percorsi. L'eventuale differenza in difetto o in eccesso rispetto ai chilometri
previsti contrattualmente, o rispetto alla loro riparametrazione in funzione
dell'effettivo periodo di utilizzo rispetto a quello inizialmente stabilito, darà
luogo per il Locatario ad un addebito/accredito in funzione dei valori/km
previsti nelle schede tecniche (Fogli Dati – allegato 1).
Non sono previste franchigie in aumento o in diminuzione in caso di
differenze in difetto o in eccesso dei km percorsi rispetto a quelli previsti nelle
schede tecniche.
Articolo 8. RICALCOLO
Le Parti potranno eventualmente concordare, nell'ambito della durata del
contratto, possibili modalità di ricalcolo del canone in funzione di previsione
di percorrenze chilometriche difformi da quelle inizialmente pattuite.
Articolo 9. RICONSEGNA AUTOVEICOLO
Alla scadenza prevista nell’Ordine l'autoveicolo dovrà essere riconsegnato
pag. 7/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
dal Locatario presso l’officina indicata dal Locatore in condizioni adeguate al
normale stato di usura in relazione alla durata ed alle percorrenze effettuate.
AI momento della riconsegna sarà effettuata una verifica congiunta circa lo
stato dell'autoveicolo. La riconsegna sarà opportunamente corredata da
verbale sottoscritto dalle Parti. Nel caso di mancanza di accordo, sarà
nominato concordemente un perito i cui costi saranno ripartiti tra le Parti in
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 9 di 11
egual misura il cui giudizio sarà ritenuto definitivo e vincolante.
E’ previsto l’acquisto dell’autoveicolo da parte dell’utilizzatore alla scadenza
del periodo contrattuale (36 mesi) od anticipatamente, senza penali, solo in
caso di cessazione dal servizio da parte dell’assegnatario stesso; il valore
dell’autoveicolo sarà determinato dall’applicazione dello sconto del 5%, sul
valore riportato su “Eurotax giallo”, al momento dell’acquisto.
Restano tuttavia a carico dell’acquirente i costi inerenti alla vendita del
veicolo e il passaggio di proprietà dello stesso”.
Articolo 10. VALIDITA' PREZZI
I canoni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto fatto
salvo quanto previsto all’art. 8.
Articolo 11. ANNULLAMENTO ORDINI
Il Locatario potrà annullare l'Ordine, mediante comunicazione scritta a mezzo
raccomandata A/R da inviare al Locatore. In caso di annullamento potranno
essere applicate le seguenti penali:
− nessuna penale fino al 10° giorno dall'emissione dell'Ordine;
− 2 canoni fino ad immatricolazione dell'autovettura;
− 4 canoni successivamente all'immatricolazione.
Articolo 12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I
canoni
potranno
essere
fatturati
nel
mese
di
competenza
o,
anticipatamente, il mese precedente.
La prima fattura comprenderà anche il canone pro-rata relativo al periodo tra
la data di consegna dell'autovettura ed il giorno 1 del mese successivo.
Le fatture dovranno fare sempre riferimento al relativo Ordine, indicare il
pag. 8/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
mese di competenza e riportare distintamente la quota parte di canone
relativa alla locazione e quella relativa ai servizi.
Eventuali importi dovuti per servizi non ricompresi nei canoni mensili
dovranno essere concordati preventivamente e fatturati separatamente.
I pagamenti relativi ai canoni e ad eventuali importi extra-canoni, saranno
effettuati con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 10 di 11
mese in cui cade il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
Non sarà corrisposta alcuna forma di anticipazione e/o deposito cauzionale.
I corrispettivi relativi al presente accordo saranno assoggettati al regime IVA.
Articolo 13. PREASSEGNAZIONE
Nel periodo che intercorre tra il ricevimento dell’Ordine da parte del Locatore
e la consegna dell'autoveicolo, a seguito di espressa richiesta scritta del
Locatario, il Locatore provvederà a mettere a disposizione del Locatario
medesimo un autoveicolo di cilindrata non inferiore a 2.000 cc, anche non di
nuova immatricolazione alle stesse condizioni, entro due giorni.
In caso di indisponibilità è ammesso un veicolo di classe inferiore che dovrà
essere comunque sostituito entro 10 gg lavorativi.
In caso di mancata disponibilità di un’auto in preassegnazione, il Locatario si
riserva la facoltà di applicare una penale pari al valore del canone giornaliero
(importo mensile/30) per ogni giorno di ritardo e per tutta la durata del
medesimo. L’importo delle eventuali penali, di cui sarà data preventiva
comunicazione per iscritto, sarà detratto dall’importo che il Locatario
effettuerà a favore del Locatore.
Ove il veicolo in preassegnazione sia fornito, per il tramite del Locatore, da
soggetto terzo, le coperture assicurative saranno quelle previste nel contratto
stipulato di volta in volta dal Locatore con il terzo. Ogni qualvolta il Locatario
benefici del veicolo in preassegnazione, non resterà a suo carico alcun
importo a titolo di franchigia e/o penalità assicurativa.
Articolo 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
pag. 9/10
SPECIFICA TECNICA
Elaborato
GE GG 00285
Specifica Tecnica per servizio di noleggio
autovetture a lungo termine senza autista
Revisione 00
In caso di inadempimento totale o parziale, da parte del Locatore, agli
obblighi di cui al precedente art. 5 del presente Capitolato, il Locatario avrà
facoltà di richiedere, a mezzo di Raccomandata A/R da inviare allo stesso
Locatore, la risoluzione automatica degli Ordini ai sensi dell'art. 1456 C.C.
senza necessità di preventiva messa in mora, e/o di ottenere da terzi la
prestazione, addebitando, in tale ultimo caso, al Locatore i maggiori costi
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 11/11/2014 Pag. 11 di 11
sostenuti, salvo, in ogni caso, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
Articolo 15. CESSIONE DEL CREDITO
Si conviene che, ai sensi dell'art. 1260 C.C., ultimo comma, i crediti derivanti
dall'esecuzione del contratto non potranno essere oggetto di cessione a terzi
o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.
pag. 10/10