DOMANDE SUI BES_1

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DOMANDE SUI BES_1
ALCUNE DOMANDE SUI BES
1) Quali sono i tipi di svantaggio personale che inducono a considerare
un alunno come persona che necessita di un Bisogno Educativo Speciale?
Il riconoscimento di un BES, Bisogno Educativo Speciale, in un alunno è
conseguenza di una delle seguenti situazioni:
1a) Disabilità certificata ai sensi dell’art. c1 e c della legge 104/1992,
classificata come BES 1.
1b) Disturbi evolutivi specifici, di vario genere, riconosciuti mediante
certificazione o mediante diagnosi, classificati come BES 2.
1c) Svantaggio di tipo sociale o economico o linguistico o culturale,
classificato come BES 3 .
2) Come faccio a individuare i suddetti tipi di BES in un alunno?
Nel caso di un BES 1 dal riscontro di una evidente disabilità di tipo
Intellettivo, ovvero sensoriale e motorio o di altro genere ancora.
Nel caso di un BES 2, la normativa vigente fa riferimento ad una serie di
documenti, tra cui: la legge 170/2010, oppure, in caso di attesa di una
certificazione, è sufficiente la diagnosi di uno specialista privato, ovvero la
Circolare Ministeriale 8 del 6/3/2013; ancora, mediante diagnosi di ADHD,
oppure di Borderline Cognitivi o di più comuni disturbi evolutivi specifici.
Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico attestante la presenza di
una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da
uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle
professioni sanitarie (CM 8 del 6/3/2013).
Nel caso di un BES 3, le varie tipologie di svantaggio dovranno essere
individuate sulla base di elementi oggettivi, come può essere una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali, od anche attraverso ben
fondate osservazioni e considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
3) Quali test si devono eseguire per stabilire se un alunno è nelle
condizioni di BES?
Fino ad ora la legge non ha esplicitato alcun tipo di test specifico da
eseguire con gli alunni allo scopo di rendere incontrovertibile una eventuale
attribuzione di BES, limitandosi solo al raccomandare l’accoglienza,
l’inclusione e l’apertura della scuola verso ogni possibile forma di disturbo
nell’apprendimento. Nei limiti di validità, che li circoscrivono solo a certi
casi di BES, alcuni test che in classe sono facilmente eseguibili e piuttosto
significativi in merito, possono tuttavia essere proposti. Si tratta di:
- scrivere sotto dettatura,
- leggere ad alta voce,
- scrivere in stampato minuscolo,
- prendere autonomamente appunti,
- rispettare i tempi di consegna,
- ricordare formule, tabelle, definizioni,
- svolgere calcoli complessi, oralmente o per iscritto,
- fare collegamenti tra argomenti diversi o discipline diverse.
4) Cosa devo adottare nei diversi casi e per quanto tempo?
Nel caso di un BES 1, è necessario predisporre un PEI che varrà per sempre,
benché si dovrà poi modificarlo, opportunamente, di anno in anno. Nel caso
di un BES 2, se la certificazione presentata fa riferimento alla legge
170/2010 o la diagnosi specialistica privata si richiama alla CM 8 del
6/3/2013, è necessario adottare un PDP, il quale avrà validità illimitata,
sempre però con l’esigenza di verifiche ed eventuali modifiche annuali. Nel
caso di attestazione di un BES 2 proveniente da diagnosi di ADHD o
borderline cognitivi o disturbi evolutivi ben specifici, si potrà procedere o
con strategie didattiche speciali non formalizzate oppure, se il Consiglio di
Classe lo ritiene opportuno, con un PDP, in piena autonomia decisionale,
secondo quanto dettato nella nota MIUR 2363 del 22/11/2013. Anche e
soprattutto nel caso di un BES 3, le strategie didattiche si diversificano
ampiamente e si personalizzano. La durata di questi provvedimenti diventa
ora circoscritta all’anno scolastico di riferimento ed è messa in atto solo
per il tempo strettamente necessario.
5) Cosa faccio se un alunno con DSA certificato ha presentato una
certificazione più vecchia di tre anni?
Premettendo che, al momento attuale, la normativa di legge non prevede
nessuna vera e propria data di scadenza per una diagnosi di DSA, risulta
evidente di per sé che il periodo dell’età adolescenziale è proprio quello in
cui lo sviluppo e la trasformazione della persona sono più forti e continui. In
tale contesto segue allora che la validità e l’efficacia di una qualsiasi
diagnosi medica non può durare tanto a lungo. Ed in effetti la legge
accenna una volta a questo fatto, nell’art.3 c3 dell’accordo Stato – Regioni,
ove si afferma che: “ Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato: - al
passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque, di norma, non prima
di tre anni dal precedente; - ogni qualvolta sia necessario modificare
l’applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su
segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia. (…)”.
6) In quali casi è possibile bocciare un ragazzo con DSA o con BES?
In linea di principio è ovviamente possibile bocciare, nonostante che,
nell’immaginario collettivo, sia altrettanto ritenuto vero che se un
insegnante lo fa, va incontro a ricorsi da parte delle famiglie. In diverse
sentenze giuridiche del TAR è stato evidenziato che un alunno con DSA e
quindi anche con BES è un alunno con gli stessi doveri degli altri,
semplicemente egli apprende attraverso strategie e percorsi diversi. Se la
scuola lo ha messo nelle condizioni adatte ad apprendere e lui non ha
raggiunto gli obiettivi, per motivi varii, è possibile e lecito non ammetterlo
alla classe successiva. Quando le famiglie che si rivolgono al TAR vincono il
ricorso è perché la scuola ha avuto comportamenti omissivi, non ha stilato
un PDP, non ha utilizzato strumenti dispensativi o compensativi, oppure non
ha dimostrato di averli usati o, infine, non c’è stata collaborazione con la
famiglia e/o con i servizi sanitari. In breve, non ha rispettato le indicazioni
stabilite dalla legge.
In altri casi, la scuola ha dimostrato di aver tenuto conto delle
caratteristiche degli alunni e di aver applicato la normativa ed in questi casi
in TAR ha dato ragione alla scuola, ritenendo legittima la bocciatura. Alcune
sentenze a favore della bocciatura hanno evidenziato come la famiglia non
sia stata collaborativa con la scuola, in quanto, per esempio, nel PDP viene
stilato un patto bilaterale, che prevede degli impegni anche da parte della
famiglia dell’alunno.
7) Si può far passare una diagnosi di DSA in una forma di BES?
La questione è delicata, in quanto non esiste la diagnosi di BES e, tuttavia,
ogni alunno che presenti un DSA ha, come conseguenza, una esigenza di un
BES. D’altra parte, l’attribuzione di un BES ad un alunno non può essere
legata solamente ad una diagnosi medica di DSA, altrimenti sarebbe
perlomeno superflua… Esistono casi rari nei quali un medico, accertata una
particolare carenza di apprendimento in un alunno, prescriva
esplicitamente una domanda di BES alla scuola; tuttavia, nel caso generale,
l’attribuzione è il frutto di una concordanza di osservazioni da parte della
scuola, della famiglia e dei servizi medici e sociali. Se accade che un alunno
con DSA abbia una certificazione antiquata o che mostri qualche
incongruenza tra la diagnosi medica e le prestazioni scolastiche fornite o,
ancora, che la famiglia manifesti la volontà di interrompere l’utilizzo degli
strumenti compensativi/dispensativi in adozione per i DSA, si può
temporaneamente trasferire la diagnosi di DSA in un alunno con BES. E’ però
da sottolineare che i BES non possono essere certificati per via medica in
nessun modo veramente definitivo.
8) Qual è il ruolo dei genitori nel PDP di un BES?
Secondo quanto riporta la CM 8 del 6/3/2013, il PDP dev’essere firmato da
tre figure, dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia. In questo il
PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e
famiglia. E’ però altrettanto vero che il PDP non è necessario per tutti i tipi
di BES, in quanto in certi casi la scuola può decidere di mettere in atto
delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In
questo caso, non essendoci il PDP, non è necessaria alcuna firma da parte
della famiglia. D’altro canto, non si ha bisogno di alcun documento per
spiegare l’utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare
l’apprendimento di un alunno in difficoltà.
9) In quali casi è obbligatorio adottare un PDP per i BES e i DSA?
Il Piano Didattico Personalizzato è previsto dal DM 5669 del 12/7/2011 sui
DSA. Esso risulta obbligatorio quando nella diagnosi medica viene
identificato un disturbo recante uno dei codici nosografici che iniziano con
F-81 dell’ICD-10.
Esso risulta, invece, a scelta della scuola quando si è in presenza di un
disturbo evolutivo diverso dai DSA, come ADHD, disturbo del linguaggio,
disturbo della coordinazione motoria, disturbo visivo – spaziale, difficoltà di
apprendimento in una sola area specifica, svantaggio socio – culturale o con
alunni stranieri che conoscano poco la lingua.
10) Come comportarsi quando arriva in istituto un nuovo alunno con una
diagnosi BES già acquisita in precedenza?
Il Consiglio di Classe, sulla base dell’esperienza già condotta e tenuto conto
del documento di verifica finale redatto alla fine dell’anno scolastico
precedente, deve:
a) informare i docenti in ingresso nella classe circa le caratteristiche
dell’alunno e circa il PDP dell’anno precedente;
b) formalizzare un nuovo Piano Didattico Personalizzato utilizzando i
modelli previsti per quella tipologia di scuola in cui l’alunno si trova;
c) richiedere la consulenza del referente DSA – BES di istituto per ulteriori
indicazioni in merito a strategie didattiche, strumenti compensativi e
dispensativi, forme di valutazione;
d) individuare un responsabile di classe che dovrà seguire l’effettiva
applicazione del PDP, curando ad esempio l’applicazione degli strumenti
compensativi, supportando l’alunno nell’utilizzo di tali strumenti,
individuando strategie e metodologie di lavoro e così via;
e) informare bimestralmente il referente d’istituto e la famiglia dell’alunno
circa l’andamento dell’alunno e l’adeguatezza del PDP, eventualmente
procedendo ad opportuni aggiustamenti.
A fine anno scolastico il Consiglio di Classe verifica l’andamento del PDP e
redige una relazione scritta, quindi trasmette copia di tale documento al
Dirigente Scolastico ed al referente DSA – BES.
11) Una certificazione DSA presentata da un alunno può risultare in
qualche modo insoddisfacente?
Sì, può accadere in effetti che il certificato presentato da un alunno,
redatto normalmente da una istituzione medica privata, risulti scarsamente
soddisfacente, perché privo di informazioni riguardanti i test eseguiti
sull’alunno stesso per valutarne le caratteristiche. Talvolta vengono
presentati certificati contenenti solamente la dicitura sintetica
finale :”Affetto da disturbi specifici di apprendimento di lieve entità e di
tipo misto, codice F81.” Oltre al fatto che un disturbo specifico di tipo
misto sembra essere una contraddizione in termini, il certificato non offre
nessuna indicazione sulle ragioni, sulle modalità e sulle conseguenze della
diagnosticata difficoltà di apprendimento “di tipo lieve”. Si potrà lasciare,
allora, al buon senso del Consiglio di Classe l’opportuna valutazione di una
siffatta patologia, anche sulla base del fatto che in alcune sentenze del TAR
è stata messa in evidenza la necessità della scuola di avere indicazioni il più
possibile chiare e complete sulle reali esigenze richieste dalla famiglia o
dalle istituzioni mediche per l’alunno in questione.
12) Chi può dare i fondi per reperire ed utilizzare materiale didattico di
vario genere e strumenti didattici alternativi?
Secondo quanto indicato nella direttiva ministeriale del 27/12/2012 e
successive, la scuola, attraverso la redazione ed approvazione di un PAI
preventivo (Piano Annuale per l’Inclusione), può fare richiesta al proprio
USR per ottenere la cessione od il comodato d’uso di vario materiale di
supporto, di sostegno e compensativo, generalmente molto costoso, da
utilizzare in caso di alunni con BES o con DSA. In particolare, il MIUR ha
predisposto su tutto il territorio nazionale una serie di enti, chiamati Centri
Territoriali per l’Inclusione, CTI , con il compito attivare e coordinare i
diversi progetti di recupero, di sostegno e di didattica alternativa nei vari
istituti afferenti ad essi. Per il Lazio, l’USR ha predisposto, con Decreto 316
del 20/10/2014, la creazione di 19 CTI per la scuola media primaria
superiore di 14 CTI per quella secondaria superiore.
13) E’ prevista la presenza di un insegnante di sostegno per alunni con
BES?
No, non è previsto l’affiancamento con insegnanti specializzati nel sostegno
didattico ed educativo, gli unici ad essere in grado di supportare gli alunni
BES e le classi in cui questi sono inseriti. In realtà, è tutta la questione sui
BES che sembra esser mal posta, in quanto si vuole provvedere alla ricerca,
all’identificazione ed alla disposizione di soluzioni specifiche per alunni
BES, in una maniera solo formale e normativa. Per ottenere risultati
concreti, in effetti, si potrebbe cominciare (sempre secondo legge) con il
limitare a 20 il numero di alunni nelle classi per ogni alunno con BES o DSA,
poi istituire corsi di formazione sulle didattiche non tradizionali per gli
insegnanti di tutte le materie, poi attuare delle strategie educative di
respiro più ampio rispetto al contesto ristretto della classe, facendo ricorso
alla enorme autonomia didattica e funzionale della scuola, ancora cercando
di coinvolgere costantemente le famiglie e non solo chiamandole alla firma
del PDP, e così via.