norme tecniche di attuazione

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norme tecniche di attuazione
COMUNE DI CERRO MAGGIORE
PROVINCIA DI MILANO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Testo definitivo
deliberazione consiliare di adozione
n. 33
del
27/04/2004
deliberazione consiliare di approvazione
n. 57
del
28/09/2005
deliberazione consiliare di adozione
n. 4
del
26/02/2008
deliberazione consiliare di approvazione
n. 37
del
29/05/2008
deliberazione consiliare di adozione
n. 5
del
26/02/2008
deliberazione consiliare di adozione
n. 38
del
29/05/2008
IL SINDACO
IL DIRETTORE GENERALE
IL PROGETTISTA
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................................. 2
Art. 1: finalità delle norme........................................................................................................................ 2
Art. 2: rapporti tra disposizioni di PRG e altre disposizioni normative..................................................... 2
Art. 3: contenuti e limiti del Piano Regolatore Generale.......................................................................... 2
Art. 4: elaborati costitutivi del PRG.......................................................................................................... 3
Art. 5: edificabilità .................................................................................................................................... 4
Art. 6: aree di pertinenza ......................................................................................................................... 4
Art. 7: urbanizzazione primaria................................................................................................................ 4
Art. 8: urbanizzazione secondaria ........................................................................................................... 4
Art. 9: parametri ed indici urbanistici ....................................................................................................... 5
Art. 10: tipologie di intervento .................................................................................................................. 7
Art. 11: altezze interne dei locali.............................................................................................................. 8
Art. 12: destinazioni d'uso........................................................................................................................ 8
Art. 13: tutela e sviluppo del verde negli insediamenti urbani ................................................................. 9
Art. 14: sedi viarie. ................................................................................................................................... 9
Art. 15: parcheggi .................................................................................................................................. 10
Art. 16: norme concernenti le reti di metanodotto ................................................................................. 11
Art. 17: norme concernenti linee, impianti elettrici e cabine di trasformazione per l’energia elettrica .. 11
Art. 18: norme per le stazioni di servizio e rifornimento carburanti ....................................................... 11
Art. 19: verifica della compatibilità ambientale degli interventi .............................................................. 11
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PRG.................................................................................................... 12
Art. 20: strumenti di attuazione.............................................................................................................. 12
Art. 21: interventi edilizi diretti................................................................................................................ 12
Art. 22: piani attuativi (PA) ..................................................................................................................... 12
Art. 23: contenuto dei piani attuativi ..................................................................................................... 12
Art. 24: piani attuativi adottati ................................................................................................................ 13
Art. 25: concessione ad edificare (CE) .................................................................................................. 13
Art. 26: concessione per edilizia convenzionata ................................................................................... 13
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ZONE ............................................................................................... 15
Art. 27: zone territoriali omogenee ........................................................................................................ 15
Art. 27bis: zona di recupero................................................................................................................... 16
Art. 28: zona B ....................................................................................................................................... 25
Art. 29: zona C....................................................................................................................................... 27
Art. 30: zona D....................................................................................................................................... 31
Art. 31: zona E ....................................................................................................................................... 35
Art. 32: zona F ....................................................................................................................................... 36
Art. 33: aree vincolate all'uso pubblico .................................................................................................. 37
Art. 34: zone di rispetto.......................................................................................................................... 42
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.................................................................................... 43
Art. 35: decadenza concessioni edilizie................................................................................................. 43
Art. 36: misure di salvaguardia .............................................................................................................. 43
TITOLO V - NORME PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.............................. 44
Art. 37. disciplina urbanistica degli esercizi commerciali....................................................................... 44
Art. 38. dotazione delle aree standard................................................................................................... 44
TESTO - GIUGNO 08
1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: finalità delle norme
1.1- Il territorio comunale è soggetto alle disposizioni contenute nella Variante Generale di PRG (dizione in
seguito abbreviata con la dizione "PRG"), ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e
regionale.
1.2 - Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute negli altri elaborati del
Piano anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla Legge n.1902/52 e
successive modificazioni.
1.3 - Negli edifici preesistenti all'adozione del PRG e che risultino in contrasto con detto strumento
urbanistico, sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, salvo quanto previsto dalle prescrizioni delle presenti Norme
relativamente alle specifiche Zone Territoriali Omogenee.
1.4 - I poteri di deroga alle norme del PRG possono essere esercitati nel rispetto delle procedure di cui
all’art. 3 della LN n° 1357/55, e limitatamente ai casi fissati dall’art. 16 della LN n° 765/67.
Art. 2: rapporti tra disposizioni di PRG e altre disposizioni normative
2.1 - Oltre alla disciplina dettata dalle presenti norme, l'uso del suolo e le attività urbanistico-edilizie sono
soggette alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri
Regolamenti comunali che non siano in contrasto con le presenti norme.
2.2 - Il PRG è sottoposto a sistematica verifica di coerenza con i Piani elaborati dalla Regione e dagli altri
Enti di pianificazione sovracomunale.
2.3 - Per quanto non espressamente indicato dalle presenti norme, si intendono qui recepite le disposizioni
della vigente legislazione statale e regionale.
Art. 3: contenuti e limiti del Piano Regolatore Generale
3.1 - Le prescrizioni del PRG sono articolate distinguendo le zone di cui all'art.2 del D.M. 1444/68, secondo
quanto indicato dagli articoli 15,16, 17 e 18 della L.R. 51/75.
3.2 - La documentazione grafica del PRG è relativa sia al territorio già urbanizzato sia a quello non ancora
urbanizzato; in essa e' indicato il perimetro del centro edificato ai sensi dello art.18 della L.N n.865/71.
3.3 - Il PRG definisce le prescrizioni generali, i vincoli e le cautele per:
- la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;
- la compatibilità ambientale delle attività insediate;
- la tutela, il recupero e il riuso del patrimonio edilizio di particolare valore
- ambientale, storico, artistico e morfologico;
- l’ordinamento distributivo e interrelazionale degli assetti insediativi;
- l'organizzazione della rete stradale e degli interscambi con le altre
- infrastrutture di trasporto;
- la dotazione dei servizi pubblici o di uso pubblico per le persone e le imprese;
- la valutazione dei fabbisogni energetici dei nuovi interventi;
- l’ubicazione delle reti e degli impianti tecnologici.
- L’insediamento degli esercizi commerciali.
3.4 - Il PRG individua le aree nelle quali l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono
limitate per garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela (di ambiente urbano e naturale), di particolari
risorse (di falda idrica), di impianti e infrastrutture (come cimiteri, sedi stradali, linee ferroviarie, elettrodotti,
oleodotti, reti tecnologiche urbanizzative). Qualora altre disposizioni legislative speciali tutelino l’uso del
suolo e le sue trasformazioni in modo più restrittivo e con ambiti di rispetto più ampi, esse prevalgono sulle
indicazioni del PRG.
TESTO - GIUGNO 08
2
Art. 4: elaborati costitutivi del PRG
4.1 La variante generale di PRG del Comune di Cerro Maggiore è composta dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa della Variante Generale di PRG
- Relazione illustrativa della VP “Nuclei di antica formazione”
Contenente a pag. 14 la Verifica della Capacità insediativa teorica
- Relazione illustrativa delle controdeduzioni alle osservazioni
Contenente: Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D, Totalizzazione delle controdeduzioni
- Tavola SF1 Estratto della pianificazione sovracomunale: PTCPM
fuori scala
- Tavola SF2: Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni
confinanti
scala 1: 20000
- Tavola SF3 (1-2): Stato di fatto delle attrezzature urbane di Cerro Capoluogo
e di Cantalupo
scala 1: 5000
- Tavola SF4: Localizzazione delle attività economiche
scala 1: 7500
- Tavole VP01 Categorie di rilievo Capoluogo
scala 1: 1000
- Tavole VP02 Categorie di rilievo Cantalupo
scala 1: 1000
In conformità della vigente legislazione urbanistica statale e regionale, il territorio comunale è disciplinato
dalle prescrizioni contenute, con la medesima efficacia obbligatoria, sia negli elaborati di progetto che nelle
Norme tecniche di attuazione 1 , che seguono:
• Tavola n° PR1: Classificazione strutturale del territorio
scala 1: 7500
• Tavola n° PR2: Gerarchia della rete stradale e parcheggi
scala 1: 7500
• Tavola n° PR3: Classificazione del verde
scala 1: 7500
• Tavole n° PR4.1 VP: Suddivisione del territorio in zone omogenee
scala 1: 5000
• Tavole n° PR4 .2 VP: Suddivisione del territorio in zone omogenee
scala 1: 5000
• Tavola n° PR5.1 Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.2 Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.3 VP Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.4 VP Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.5 VP Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.6 Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.7 VP Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.8 Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR5.9 VP Azzonamento
scala 1: 2000
• Tavola n° PR6 VP Modificazioni perimetrazioni
scala 1: 1000
• Tavola n° VP03 Zona di recupero di Cerro Capoluogo
scala 1: 1000
• Tavola n° PR7 VP Modificazioni perimetrazioni
scala 1: 1000
• Tavola n° VP04 Zona di recupero di Cantalupo
scala 1: 1000
• Tavola n° VP08 Tavola dei vincoli del centro storico
scala 1: 1000
• Tavola OC CAP Localizzazione delle osservazioni
scala 1: 1000
• Tavola OC CAN Localizzazione delle osservazioni
scala 1: 1000
• Tavola VAN PER Variazioni della perimetrazione della ZR Capoluogo
scala 1: 1000
• Tavola n° PR8 (1-2): Capacità insediativa teorica e standard residenziali scala 1: 5000
• Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
• Repertorio interventi tipo (Allegato alle NTA)
• Schede identificative dei Piani attuativi di recupero del Capoluogo
• Schede identificative dei Piani attuativi di recupero di Cantalupo
4.2 Lo “Studio geologico” e la “Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano”. sono parte integrante del
PRG, a norma del DGR 6 agosto 1998 – n. 6/37918.
“Fattibilità geologica delle azioni di piano: gli interventi previsti dalla Variante Generale al Piano Regolatore
dovranno essere conformi a quanto previsto per le rispettivi classi di fattibilità geologica cosi come definite
nella legge regionale 41/97 e nella Relazione geologica di supporto al P.R.G. (da pag. 72 a pag. 81) ed
individuate cartograficamente nella Carta della Fattibilità geologica per le azioni di Piano”.
1
In caso di difformità fra tavole a scala diversa prevale la tavola a scala di maggiore dettaglio.
TESTO - GIUGNO 08
3
Art. 5: edificabilità
5.1 Si intende edificabile l'area dotata delle opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo art. 7 delle
presenti N.T.A.
La sola previsione del PRG non è sufficiente a conferire la possibilità edificatoria ove manchino le opere di
urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino, con fideiussione, a realizzarle a scomputo
degli oneri di urbanizzazione a propria cura e spese e con le stesse scadenze della costruzione di cui viene
richiesta la concessione ad edificare.
Art. 6: aree di pertinenza
6.1 Le aree e le relative superfici, individuate per il calcolo degli indici di utilizzazione territoriale o fondiaria
dagli elaborati edilizi o urbanistici in attuazione dello strumento urbanistico, costituiscono le aree di
pertinenza territoriale o fondiaria dell'intervento e degli edifici realizzati.
Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo delle
possibilità edificatorie.
6.2 Le aree di pertinenza territoriale o fondiaria relative a fabbricati esistenti o realizzati in attuazione del
presente PRG non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se
non per saturare l'edificabilità massima consentita nel caso di utilizzo parziale della volumetria prevista dal
presente PRG.
Il vincolo di pertinenza permane con l'esistenza degli edifici: tra gli elaborati richiesti per il rilascio delle
concessioni e per gli strumenti attuativi dovrà essere inserita l'individuazione planimetrica delle aree di
pertinenza territoriale e fondiaria con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali della proprietà,
nonché la dimostrazione del calcolo degli indici, evidenziando le aree sature e quelle eventualmente non
saturate.
6.3 Nel caso le aree di pertinenza comprendessero parti di proprietà diverse da quelle interessate
dall'intervento, i proprietari promotori dell'intervento dovranno dimostrare e documentare che le proprietà
delle aree asservite all'intervento siano consenzienti a trasferire in tutto o in parte la propria quota edificabile;
per tale trasferimento dovrà essere stipulata un'apposita convenzione a cura e spese dei privati, che sarà
registrata e trascritta.
6.4 Nel caso non sia stata a suo tempo definita e registrata, agli edifici esistenti sarà attribuita - all'atto di
richiesta di concessione edificatoria o di intervento attuativo - un'area di pertinenza fondiaria in base agli
indici di zona previsti dal PRG.
6.5 I fondi agricoli e gli appezzamenti, anche inedificati, ma la cui superficie sia stata a suo tempo computata
nel complesso dell'azienda agricola ai fini dell'applicazione dei parametri di insediamento edilizio di zona,
restano inedificabili anche in caso di frazionamento successivo dell'azienda agricola, finché permane la
struttura edilizia relativa.
6.6 Non è ammesso il trasferimento di superficie utile o di volume edificabile tra aree confinanti a diversa
destinazione di zona con l’eccezione della zona E per la quale si applica il disposto della Legge Regionale
93/80.
Art. 7: urbanizzazione primaria
7.1 L’urbanizzazione primaria comprende l’insieme di servizi, aree ed opere che costituisce requisito
necessario per l’utilizzazione edificatoria delle aree, ai sensi degli artt. 28 e 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le opere di urbanizzazione primaria oltre a quelle elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847
comprendono gli impianti cimiteriali (art. 26-bis, Legge 28 febbraio 1990 n.38).
Art. 8: urbanizzazione secondaria
8.1 L’urbanizzazione secondaria è costituita dall’insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature
tecnologiche, che sono indispensabili alla vita collettiva degli abitanti e sono poste al loro diretto servizio.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle definite dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847
così come integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il PRG, mediante le individuazioni indicate nelle tavole di azzonamento, assicura una dotazione globale di
standard urbanistici, commisurata all’entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e
commerciali, secondo i parametri indicati dall’art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51(standard
urbanistici comunali).
8.2 Fra le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti, il PRG prevede anche le attrezzature inerenti
servizi e impianti tecnologici quali, a titolo esemplificativo, cabine e manufatti reti metano, impianti delle
società telefoniche, ENEL etc., centro raccolta rifiuti. Dette aree sono aggiuntive alle quantità complessive
previste dal citato art. 22 della L.R. n.51/75.
TESTO - GIUGNO 08
4
Art. 9: parametri ed indici urbanistici
Parametri dimensionali:
9.1
St = Superficie territoriale (mq.).
E’ la superficie complessiva dell’area inclusa nei piani attuativi e nei comparti di perequazione.
Comprende tutte le aree fondiarie destinate all’edificazione, le aree destinate a standard urbanistici
e le aree eventualmente da destinare alla viabilità interna al perimetro del piano attuativo o del
comparto di perequazione.
Alla superficie territoriale si applicano gli indici di utilizzazione territoriale (Iut) e di edificabilità
territoriale (Iet), relativamente agli interventi soggetti a piano attuativo o a comparto di perequazione.
La superficie afferente verrà determinata mediante rilievo topografico.
9.2
Sf = Superficie fondiaria (mq.)
E’ la superficie destinata per la edificazione, escluse le aree a standard e quelle destinate alla
viabilità.
Alla superficie fondiaria si applicano gli indici di utilizzazione fondiaria (Iuf) e di edificabilità fondiaria
(Ief) relativamente agli interventi soggetti a concessione edilizia.
La superficie afferente verrà determinata mediante rilievo topografico.
9.3
Sc = Superficie coperta (mq.)
E’ la superficie risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale delle parti edificate fuori
terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dalle strutture perimetrali esterne, con
l'esclusione di tutte le parti aggettanti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzi sino a complessivi
m.1,80.
9.4
Slp = superficie lorda di pavimento (mq) :
9.4.1 Zone di recupero di cui al successivo art. 27.bis
E’ la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani
compresi quelli interrati e seminterrati. Nel caso di piani interrati vanno computati gli spazi adibiti a
laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione, come pure gli spazi per la vendita all’ingrosso e al
minuto, con esclusione dei locali che non comportino permanenza di persone.
Dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi i porticati (fatti salvi quelli chiusi su tre
lati, che dovranno, invece, essere computati), ed i passi carrai.
Non sono altresì computate nella Slp le autorimesse e i relativi spazi di manovra, i locali accessori
aventi un’altezza interna non superiore a mt. 2,50, nonché i sottotetti con altezza media ponderale
inferiore a mt. 1.60.
9.4.2 Tutte le zone, escluse le zone di recupero
E’ la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani,
compresi quelli interrati e seminterrati. Nel caso di piani interrati vanno computati gli spazi adibiti a
laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione, come pure gli spazi per la vendita all’ingrosso e al
minuto, con esclusione dei locali che non comportino permanenza di persone.
Dal computo della superficie lorda di pavimento sono esclusi i porticati (fatti salvi quelli chiusi su tre
lati, che dovranno, invece, essere computati), gli aggetti aperti (logge, balconi, terrazze), le superfici
utilizzate per montacarichi e ascensori anche atti a trasportare persone barellate, le cabine di
trasformazione elettrica e i vani scala esterni alle unità immobiliari, limitatamente alla parte
corrispondente alle rampe ed alle relative piattaforme di distribuzione ( per queste ultime fino ad un
massimo di 7 mq. a piano).
Non sono altresì computate nella Slp le autorimesse e i relativi spazi di manovra, i piani seminterrati
ed interrati aventi un’altezza interna non superiore a mt. 2,50 e con un’altezza massima fino a mt.
1,50 fuori terra, nonché i sottotetti con altezza media ponderale inferiore a mt. 2,30.
9.5
Su = superficie utile (mq)
E’ la superficie di pavimento misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porta e
finestra, scale interne, logge e balconi.
TESTO - GIUGNO 08
5
9.6
Su1 = superficie per l’urbanizzazione primaria (mq)
E’ la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione primaria.
9.7
Su2 = superficie per l’urbanizzazione secondaria (mq)
E’ la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione secondaria.
9.8
Hm = Altezza massima degli edifici:
Si misura sulla facciata più alta, a partire dalla quota del marciapiede stradale ( zero teorico) sino
all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. Ove quest’ultimo sia inclinato si
considererà il valore medio tra il colmo e l’imposta del solaio stesso.
In mancanza di marciapiede la quota zero teorico è posta a cm. 15 sopra la quota della strada
antistante.
Per gli edifici industriali l’altezza si misura alla quota di imposta della struttura portante della
copertura.
Sulle vie in pendenza l’altezza si misura in corrispondenza del punto medio della facciata.
Per gli edifici d’angolo vale il valore medio delle altezze misurabili sulle due vie.
9.9
P = Piani fuori terra:
E’ il numero totale dei piani emergenti dal livello naturale del terreno o dalla quota del marciapiede
esistente o previsto, ivi compreso il piano terreno porticato, senza tenere conto di eventuali piani
parzialmente interrati se emergenti dal terreno o dal marciapiede per un’altezza non superiore a m.
1,50 calcolata all’intradosso della soletta, nonché di eventuali sottotetti non abitabili.
9.10
Vp = volume di piano (mc)
Il volume di piano sino ad un’altezza di mt. 4,00, agli effetti della presente normativa, si ricava
moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l’altezza virtuale di interpiano di m. 3,00; quando
l’altezza di piano supera i mt. 4,00 si moltiplica per l’altezza effettiva.
9.11
Vc = volume complessivo
E’ la somma dei volumi di piano costituenti l’edificio, utilizzabile allo scopo del computo dei volumi
delle costruzioni.
9.12
Vt = Volumi tecnici
I volumi tecnici emergenti dalla quota dell’intradosso dell’ultimo piano devono avere stretta
connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo
degli edifici ed essere determinati dall’impossibilità tecnica di poterne prevedere l’inglobamento entro
il corpo della costruzione.
Indici:
9.13
Rc: rapporto di copertura (in %)
E’ il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).
9.14
Iut = indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)
Definisce la massima superficie lorda di pavimento (Slp) edificabile per ogni mq di superficie
territoriale (St).
Iuf = indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)
Definisce la massima superficie lorda di pavimento (Slp) edificabile per ogni mq di superficie
fondiaria (Sf)
9.15
9.16
Iet = indice di edificabilità territoriale (mc/mq)
Definisce il massimo volume edificabile per ogni mq. di superficie territoriale (St).
9.17
Ief = indice di edificabilità fondiaria (mc/mq)
Definisce il massimo volume edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).
TESTO - GIUGNO 08
6
Distanze:
9.18
De = Distanza minima tra edifici con pareti finestrate e non.
E’ la distanza minima intercorrente tra due o più edifici, con una o più pareti finestrate, anche se
realizzati sullo stesso lotto; viene espressa in metri e si misura sulla normale a ciascuna delle pareti
che si fronteggiano senza tenere conto delle parti in aggetto fino a mt. 1,80.
La distanza minima tra pareti finestrate e parti di edifici antistanti è fissata in mt. 10,00.
Nelle zone soggette a pianificazione esecutiva, con previsioni planivolumetriche, la distanza minima
tra pareti finestrate è definita nei singoli piani attuativi
La distanza fra pareti non finestrate non può essere inferiore a ½ dell’altezza del fabbricato più alto.
Per interventi di recupero edilizio è consentito mantenere le distanze in atto tra edifici e aprire
finestre su pareti o parti di pareti non finestrate, anche aventi distanze dai fronti antistanti inferiori a
quanto in precedenza descritto, quando l’intervento si configura come un adeguamento alle
prescrizioni del Regolamento d’igiene con il miglioramento delle condizioni di illuminamento e
soleggiamento di locali abitabili, nel rispetto del Codice Civile.
9.19
Dc = Distanza minima dai confini
E’ la distanza minima tra la edificazione ed i confini di proprietà e si misura perpendicolarmente dalla
linea di confine sino alla proiezione orizzontale delle parti di edificio considerati come superficie
coperta (Sc).
La distanza minima dai confini di norma è fissata in mt. 5,00, salve diverse distanze previste dalle
norme relative alle zone omogenee; è ammessa l'edificazione a confine di autorimesse e locali di
servizio purché non superino all'estradosso della copertura l'altezza massima di ml. 2,40.
L’edificazione, a confine od in deroga alla distanza suddetta, è ammessa previa convenzione trascritta tra i
confinanti.
In caso di edificazione conseguente a piano urbanistico preventivo con previsione planovolumetrica
valgono le prescrizioni in esso contenute.
9.20
Ds = Distanza minima degli edifici dalla sede stradale
Per sede stradale si intende la sede viabile (veicolare, pedonale e/o ciclabile) oltre alle relative
eventuali pertinenze (banchine non transitabili, fossi, scarpate ecc.).
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate a traffico dei veicoli (
con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato
più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza
stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate, nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
In caso di ampliamenti di fabbricati esistenti è consentito mantenere il filo dell'edificio esistente; in
caso di sopralzo deve essere anche rispettato il rapporto 1/1 tra l'altezza finale del fabbricato e la
larghezza complessiva della strada più l'eventuale arretramento.
In caso di nuove edificazioni prospettanti vie a cortina edilizia continua deve essere rispettato
l'allineamento dei fabbricati limitrofi.
In ogni caso nelle zone di completamento l'Amministrazione, su conforme parere della Commissione
Edilizia, può consentire l'allineamento ai fabbricati esistenti o comunque distanze intermedie nel
caso in cui la strada sulla quale gli stessi prospettano risulti in parte edificata.
Art. 10: tipologie di intervento
10.1 Per tutte le zone omogenee vengono individuate le seguenti tipologie di intervento in conformità a
quanto previsto dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457:
- manutenzione ordinaria: MO;
- manutenzione straordinaria: MS;
- restauro e risanamento conservativo: RR;
- ristrutturazione edilizia: RE;
- ristrutturazione urbanistica: RU.
TESTO - GIUGNO 08
7
Sono inoltre previste le seguenti tipologie di intervento:
a) nuova costruzione: NC
Nuova costruzione con riferimento: ai parametri di zona su area mai edificata o risultante libera da
precedenti demolizioni, ad assetto planovolumetrico e caratteristiche architettoniche nuove diverse dalle
originarie. In questa tipologia è compreso anche l’ampliamento degli edifici esistenti.
b) demolizione e ricostruzione: DR
Demolizione di unità edilizie e successiva ricostruzione con riferimento: ai parametri di zona, all’assetto
planivolumetrico preesistente e a caratteristiche architettoniche compatibili con quelle originali;
Art. 11: altezze interne dei locali
Per quanto riguarda le altezze minime dei locali si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dal
Regolamento d’Igiene.
Art. 12: destinazioni d'uso
12.1
Il PRG definisce le destinazioni d’uso compatibili con le diverse zone.
12.2
E’ consentito mantenere le destinazioni d’uso in essere alla data di adozione del PRG anche se non
compatibili con le destinazioni d’uso di zona ed eventualmente in deroga alla quantità minima fissata per
ogni funzione primaria.
12.3
Le destinazioni d’uso consentite nelle diverse zone omogenee si riferiscono alle funzioni sotto
elencate:
A. Funzione primaria residenziale:
la funzione residenziale è definita primaria quando dispone di una quota di superficie lorda di
pavimento al minimo pari al 70% di superficie lorda di pavimento complessiva (Slp) dell’ambito di
intervento.
Le attività compatibili con la funzione residenziale sono:
• commerciali (commercio al minuto, ristoranti);
• terziarie (uffici privati);
• ricettive (alberghi, ostelli, case di cura)
• di servizio pubblico (centri di assistenza sociale, circoli culturali e ricreativi, ambulatori, farmacie,
scuole private, palestre);
• laboratori artigianali, le cui attività non risultino fra quelle insalubri elencate in prima classe (decreto
05.09.1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U.L.L.S.S.”), secondo la normativa
vigente.
Pertanto, qualora non escluse da prescrizioni specifiche, le superfici lorde di pavimento delle attività
compatibili non devono complessivamente superare i limiti massimi del 30% (per la zona B1) e del 10% (per
le zone B2 e C) dell’edificio oggetto di concessione edilizia o di Piano Attuativo. Nei casi di cambio di
destinazione d’uso di edifici esistenti vigono le stesse percentuali.
B. Funzione primaria terziario-commerciale e di servizio:
la funzione terziaria, commerciale e di servizio è definita primaria quando dispone di una quota di
superficie lorda di pavimento al minimo pari 90% della superficie lorda di pavimento complessiva
dell’edificio di appartenenza. Include:
• le attività direzionali relative a: uffici pubblici e privati, amministrativi, finanziari ed assicurativi,
centri di elaborazione dati, istituti di credito;
• le attività commerciali relative a: esposizioni; esercizi di vicinato sino a 250 mq. di superficie di
vendita (art.7 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114); medie strutture di vendita (art.8 D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 114) sino a 2500 mq. di superficie di vendita nelle zone in cui dette strutture, ai sensi
delle presenti NTA del PRG sono ammissibili; depositi al servizio delle attività commerciali
insediate;
• le attività di servizio relative a: pubblici esercizi; centri sociali, culturali, ricreativi; studi
professionali; ambulatori; strutture ricettive; spedizione o trasporto
E’ consentita la realizzazione di residenze, pertinenziali della funzione primaria, nel limite del restante 10%
dell’edificio oggetto di concessione o di Piano Attuativo. E’ comunque ammessa la residenza pertinenziale
sino ad una dimensione massima di 150 mq. di Slp, a condizione che comunque non risulti superiore al 30%
di quella della funzione primaria.
.
C. Funzione primaria produttiva:
La funzione produttiva è definita primaria quando dispone di una superficie lorda di pavimento (Slp)
al minimo pari all’60% della superficie lorda di pavimento complessiva dell’edificio di appartenenza.
Essa include edifici adibiti alle attività manifatturiere (industriali ed artigianali), magazzini, depositi e i
silos al servizio delle attività produttive.
TESTO - GIUGNO 08
8
Le attività compatibili sono :
- di natura ricreativa aziendale;
- di servizio delle attività produttive;
- di commercio di beni di propria produzione o del settore produttivo di appartenenza;
- abitazioni fino ad un massimo di mq.150 di superficie lorda complessiva di pavimento per ogni unità
produttiva al servizio dei titolari (o preposti) e del custode.
Le superfici lorde di pavimento delle attività complementari non devono complessivamente superare il limite
massimo del 40% dell’edificio oggetto di concessione edilizia o di Piano Attuativo.
12.4 Per tutte le funzioni sopra elencate, è consentita la sostituzione di una funzione complementare con
un’altra ammessa dalle norme della relativa zona omogenea. Non è ammesso l’insediamento della sola
funzione complementare in assenza della funzione principale.
12.5 Gli elaborati di progetto per l’acquisizione di concessione edilizia o che corredano i Piani Attuativi
devono indicare le destinazioni d’uso di ogni unità immobiliare secondo le funzioni e le attività descritte.
12.6 soppresso
Art. 13: tutela e sviluppo del verde negli insediamenti urbani
13.1 Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo a quelli residenziali e di uso pubblico, deve essere
prestata particolare cura per la tutela e lo sviluppo del verde.
I progetti dovranno essere redatti in modo da rispettare al massimo le piantumazioni esistenti, avendo cura
di non offendere gli apparati radicali.
13.2 soppresso
Art. 14: sedi viarie.
14.1 Le aree destinate alla viabilità sono definite dal ciglio stradale ovvero dalla linea di limite della sede o
piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o
altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione
non transitabili , nonché le strutture di delimitazione o di separazione tra sedi viabili contigue, quando non
transitabili (parapetti, arginelle, aiuole spartitraffico, siepi ed alberature stradali, e simili). Pure destinate alla
viabilità sono le piste ciclabili definite da due direzioni di marcia in sede protetta.
La viabilità di cui è programmata nel PRG la realizzazione ex-novo, nonché gli ampliamenti e le rettifiche
della viabilità esistente, sono indicati negli elaborati grafici del PRG con tratto continuo di maggiore
spessore.
14.2
Classificazione e definizione delle strade e loro pertinenze.
La classificazione e la definizione delle strade e delle relative pertinenze sono indicate nel D. Lgs. 285/92
“Nuovo Codice della Strada”, nel DPR n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”, e nelle relative successive modifiche ed integrazioni.
Le stesse, con apposita simbologia sono state classificate negli elaborati grafici del PRG in relazione alle
loro caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali.
Ai fini delle presenti norme le strade vicinali e consortili sono assimilate alle strade comunali e vengono
individuate come strade terziarie, ai sensi del successivo comma 14.3.
14.3 Prescrizioni generali.
I tratti di strade da realizzarsi ex-novo, nonché i tratti di strada esistenti e da ampliarsi e/o rettificarsi,
dovranno avere le seguenti ampiezze minime totali, misurate in sezione trasversale, in base alla
classificazione operata ai sensi del precedente comma 14.2.:
- strade primarie di interesse sovracomunale (viabilità di scorrimento):
mt. 8,50 (mt. 3,75 + 3,75 + due banchine da 0,50)
- strade primarie di grande distribuzione comunale (viabilità di interquartiere):
mt. 7,00 (mt. 3,00 + 3,00+ due banchine da 0,50)
- strade di viabilità primaria urbana:
mt. 6,00 (mt. 3,00 + 3,00)
- strade secondarie (viabilità locale interna alle isole ambientali):
mt. 5,50 (mt. 2,75 + 2,75).
- strade terziarie (vicinali e consortili):
mt. 6,00 (mt. 2,50 + 2,50+ due banchine da 0,50).
Alle dimensioni suddette vanno aggiunte le dimensioni dei marciapiedi (larghezza minima mt. 1,50) che
devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di barriere architettoniche.
Le piste ciclabili definite da due direzioni di marcia in sede protetta hanno una dimensione complessiva di
mt. 3,20 (mt. 2,50 + 0,70 di aiuola di protezione).
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Non sono soggetti alla prescrizione delle suddette ampiezze minime totali i tratti di strada ricadenti nei
perimetri delle zone di recupero e B1.
Sono invece soggette alla prescrizione delle ampiezze rappresentate negli elaborati grafici del PRG, le
piazze, i piazzali, i larghi, le intersezioni rotatorie, le intersezioni canalizzate e simili, nonché i tratti di strade
per i quali sia indicata apposita quotatura negli elaborati medesimi.
Fermo restando il rispetto assoluto dell’ampiezza minima totale per ogni classe di strada, l’utilizzazione
interna di questa sarà definita in sede di progettazione esecutiva, da effettuarsi secondo le norme vigenti in
materia. Le prescrizioni di cui al precedente comma si applicano ai seguenti interventi, sia pubblici che
privati, qualora prospettanti aree destinate alla viabilità come definite dal precedente comma 14.1:
- costruzione ex novo di edifici;
- costruzione ex novo di recinzioni;
- demolizioni e ricostruzioni di edifici;
- demolizioni e ricostruzioni di recinzioni.
L’apertura di strade private deve essere autorizzata con i necessari provvedimenti amministrativi
(concessione edilizia o piano attuativo).
Esse devono comunque avere una larghezza minima di mt. 6,50 (mt. 5,00 di carreggiata ed almeno un
marciapiede della larghezza minima di m. 1,50), al netto di spazi che l’Amministrazione Comunale potrà
richiedere per la sosta ed inversione di marcia degli autoveicoli.
Le opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade provinciali sono subordinate al parere favorevole
dell’amministrazione proprietaria.
I nuovi accessi carrabili dovranno essere arretrati dal ciglio stradale, come definito dall’art. 14.1, di almeno
mt. 4,00; qualora gli accessi carrabili siano previsti obliquamente rispetto alla carreggiata stradale tale
arretramento, da misurarsi perpendicolarmente, va garantito dal punto mediano del cancello stesso.
Eventuali spazi di sosta antistanti la recinzione potranno essere computati ai fini dell’arretramento.
Sono fatte salve le deroghe ammesse dal nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/92.
Art. 15: parcheggi
15.1 Nel rispetto delle normative statali in materia, si stabilisce quanto segue:
- le aree a parcheggio pubblico e privato devono comprendere spazi di manovra e per il carico e scarico
delle merci;
- le aree a parcheggio pubblico devono essere ubicate preferibilmente in fregio alla sede viaria o devono
essere collegate attraverso accesso, realizzato allo scopo, dalla pubblica strada;
- gli spazi da destinare a parcheggio pubblico e privato, da realizzare preferibilmente nel soprassuolo,
possono essere anche interrati.
Le superfici a parcheggio devono essere chiaramente evidenziate negli elaborati di progetto e si intendono
vincolate a tale uso.
15.2 Parcheggi ad uso privato:
a) Parcheggi per edifici residenziali:
Ogni edificio ed ogni porzione di edificio di nuova costruzione (NC) o, qualora sia possibile, anche di
ristrutturazione edilizia (RE) , deve essere dotato di aree da adibire a parcheggio privato pari ad almeno 1
mq. ogni 10 mc. di edificazione, ivi comprendendo autorimesse, posti macchina e spazi di manovra. In ogni
caso tale superficie non può essere inferiore a mq. 15,00 per ogni alloggio.
Potranno essere autorizzati parcheggi coperti; la richiesta di atto abilitativo per tali costruzioni dovrà
soddisfare le seguenti prescrizioni:
- RC: minore o uguale al massimo prescritto dalla zona in cui è incluso il lotto interessato;
- H: minore o uguale a mt. 2,40 computata all’estradosso della soletta di copertura;
- - Dc: quella della zona urbanistica in cui sono inseriti oppure a confine;
- Ds: quella della zona urbanistica in cui sono inseriti.
b) Parcheggi per edifici produttivi, commerciali, direzionali e di servizio
Ogni edificio ed ogni porzione di edificio di nuova costruzione (NC) o, qualora sia
possibile, anche di ristrutturazione edilizia (RE), classificato in zona D, deve essere dotato di aree da adibire
a parcheggio privato pari ad almeno 1 mq. ogni 10 mc. di edificazione.
La determinazione del volume da considerare per il calcolo delle superfici a parcheggio avverrà tenuto conto
dell’altezza virtuale di m. 3,00 per ogni singolo piano, a prescindere dall’altezza reale.
In caso di nuova costruzione ed ampliamenti una quota pari al 50% della superficie da adibire a parcheggio
deve essere ubicata in fregio alla sede viaria e con accesso diretto dalla medesima.
15.3 Parcheggi ad uso pubblico
La determinazione della quantità minima della superficie a standard all’interno dei vari tipi di P.A. avviene
sulla base di quanto disposto sia dall’art.22 della L.R. n.51/1975 che dal D.M. 2.4.1968.
TESTO - GIUGNO 08
10
In riferimento alla L.R. n.51/1975, art.22, commi 2-6, in caso di P.A., la superficie minima di standard da
destinare a parcheggi pubblici all’interno dello stesso P.A. non può essere minore dei seguenti indici:
a) per la residenza: mq. 3.00 per abitante insediabile;
b) per i nuovi insediamenti produttivi: sino ad un minimo del 10% della superficie territoriale (St) indicata dal
P.A.;
c). per i nuovi insediamenti direzionali e commerciali: 50% della Slp degli edifici previsti.
Art. 16: norme concernenti le reti di metanodotto
16.1 Sulle aree interessate dal metanodotto gli interventi edilizi possono essere autorizzati previo assenso
dell’ente gestore, in conformità ai disposti riportati nel Decreto del Ministero dell’Interno 24.11.1984 “Norme
di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con
densità non superiore a 0,8” (Supplemento Ordinario G.U. n.12 del 15.1.1985).
Art. 17: norme concernenti linee, impianti elettrici e cabine di
trasformazione per l’energia elettrica
17.1 La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a concessione
edilizia rilasciata ai sensi dell’art.9, lett. f), della Legge 28.1.1997, n.10.
17.2 Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l’alimentazione delle utenze non vengono
computate nel calcolo dell’edificazione consentita.
17.3 In tutte le zone è consentita la costruzione a confine delle cabine di trasformazione nel limite di altezza
di mt. 2,40 all’estradosso. Le cabine possono inoltre essere costruite in fascia di rispetto stradale.
17.4 La costruzione di nuove linee elettriche e relative opere accessorie, nonché la modifica di quelle
esistenti sono disciplinate dalle leggi vigenti e in particolare dal T.U. 11.12.1933, n.1175 e succ.
modificazioni. e integrazioni e dalla L.R. 16.8.1982, n.52 e succ. modificazioni e integrazioni. Per le fasce di
rispetto degli elettrodotti si rimanda al successivo art. 34.4.
17.5 Nel caso si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete elettrica,
attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente abbattimento di alberi o
alterazione dello stato dei luoghi, l’amministrazione comunale potrà concedere autorizzazione alla
costruzione degli elettrodotti e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona e ciò dopo
avere valutato la compatibilità dell’intervento con i criteri di tutela ambientale.
Art. 18: norme per le stazioni di servizio e rifornimento carburanti
18.1 Le attrezzature di cui al presente articolo sono gli impianti per la distribuzione del carburante con i
relativi depositi, le pensiline, le piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli e per
l’assistenza agli automezzi, sottoposti alle disposizioni del D. Lgs. 11.2.1998 n.32. La realizzazione di nuovi
impianti o il trasferimento di quelli in esercizio è ammessa esclusivamente all’esterno della delimitazione di
centro abitato e all’interno delle delimitazioni delle fasce di rispetto delle strade primarie di interesse
sovracomunale (viabilità di scorrimento) di cui all’art. 14.3.
18.2 La realizzazione di chioschi ed impianti per il deposito e la distribuzione di carburante è ammessa nei
limiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e con esclusione del
riconoscimento di maggior indennizzo in caso di espropriazione del sedime.
La realizzazione di tali attrezzature è comunque subordinata al rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:
- sup. minima dell’area: mq. 300;
- RC (rispetto all’area utilizzata): 20%;
- ogni struttura e apparecchiatura infissa al suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a mt. 5,50 dal
limite esterno del marciapiede o in sua assenza dal ciglio stradale, nonché a mt. 5,00 dai confini di proprietà.
18.3 I distributori di GPL e di gas sono ammessi esclusivamente nelle aree destinate a zone di rispetto
laterale alle strade, previste a protezione della rete viabilistica poste all’esterno del centro edificato, e sempre
nel rispetto di quanto riportato nel nuovo codice della strada, di cui al D. Lgs. 30.4.1992, n.285 e nel suo
regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16.12.1992, n.495 e loro successive modificazioni.
Art. 19: verifica della compatibilità ambientale degli interventi
19.1 soppresso
TESTO - GIUGNO 08
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PRG
Art. 20: strumenti di attuazione
20.1 Il PRG si attua, nel rispetto delle procedure di legge e di regolamento vigenti, mediante:
• interventi edilizi diretti;
• piani attuativi di iniziativa pubblica o privata;
• progetti di opere pubbliche.
Art. 21: interventi edilizi diretti
21.1 Sono interventi edilizi diretti quelli subordinati a:
a) concessione edilizia disciplinata dalla Legge n. 10/77 e successive modifiche e integrazioni,
b) autorizzazione edilizia,
c) dichiarazione di inizio attività prevista dalla Legge 23.12.96 n° 662 e successive modifiche ed integrazioni,
d) comunicazione ai sensi dell’art. 26 della LN 47/85.
Art. 22: piani attuativi (PA)
22.1 Gli interventi edilizi sulle aree sottoposte dal PRG a intervento attuativo sono subordinati
all’approvazione del piano stesso secondo le procedure di legge.
Il piano attuativo deve essere corredato da tutta la documentazione stabilita dalla vigente normativa
regionale.
Le quote di standard urbanistici indicate sulle tavole di azzonamento entro i perimetri di piano urbanistico,
sono da intendersi vincolate per le quantità indicate dalle tavole di verifica del PRG; dette aree potranno
essere distribuite all'interno del piano attuativo in relazione alla progettazione esecutiva.
22.2 I Piani Attuativi si distinguono in:
Piani Particolareggiati (PP) , di cui all'art.13 della Legge Urbanistica n.1150/42 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Piani di Zona (PZ) , di cui alla LN. n. 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni;
Piani di Recupero (PR) , di cui all'art.28 della LN n.457/78, di iniziativa pubblica o privata e successive
modificazioni ed integrazioni;
Piano di lottizzazione (PL) , di cui all'art.8 della LN n.765/67 e successive modificazioni ed integrazioni,
anche d’ufficio;
Piani di Insediamenti Produttivi (PIP) , di cui all'art.27 della LN n. 865/71 e successive modificazioni ed
integrazioni.
22.3 I Piani attuativi di interesse sovracomunale sono definiti dall’art. 9 della LR 23/97 e sono approvati con
le procedure indicate dall’art. 10 della suddetta LR.
22.4 Soggetti pubblici e privati, possono presentare al Comune Programmi integrati di intervento che
abbiano le caratteristiche elencate dall’art. 16 della LN 17/02/1992 n.179.
Art. 23: contenuto dei piani attuativi
23.1 La documentazione a corredo dei Piani Attuativi – A) in aree libere, B) in aree edificate e Piani di zona
per l’edilizia economica e popolare ex lege 167/62 – è quella stabilita dalla Deliberazione di Giunta regionale
del 25 luglio 1997 n. 6/30267.
Oltre alla suddetta documentazione a corredo del Piano attuativo si richiede:
a ) l’indicazione dei tipi di alberature esistenti e di progetto;
b ) il piano dei comparti edificatori delle unità minime di intervento;
c) il computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'attuazione
del Piano;
d) la valutazione dei fabbisogni energetici dei nuovi interventi;
e ) la documentazione sulla prevenzione degli inquinamenti;
f) le tabelle dei dati di progetto, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, dei volumi edificabili, dei rapporti di
copertura dei singoli lotti, con le verifiche degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;
g) il programma di intervento.
23.2 Per i comparti di perequazione la convenzione deve prevedere anche l’impegno di tutti i proprietari:
a) a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree di loro proprietà sia di quelle aventi destinazione
pubblica che di quelle sulle quali è prevista l’utilizzazione per la costruzione di edifici privati;
b) a concorrere pro-quota ed in relazione alla superficie dell’intera area alla costruzione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
TESTO - GIUGNO 08
12
c) a prestare le necessarie garanzie fideiussorie per l’esatto adempimento delle obbligazioni;
d) la temporizzazione degli interventi pubblici e le modalità di versamento dei contributi privati a copertura
delle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
e) la riassegnazione, a titolo gratuito, da parte del Comune di lotti edificabili agli aventi diritto per la
concentrazione del diritto edificatorio riconosciuto dal piano;
f)
la richiesta delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 20 della L. n.10/77, all’art. 32 del DPR n. 601/73 e
all’art. 25 lett. A) del DPR n. 643/72.
23.3 Per i Piani Attuativi relativi ad immobili ricadenti nelle Zone di Recupero il progetto urbanisticoarchitettonico deve includere:
a) le planimetrie di tutti i piani e delle coperture, i prospetti delle parti in fregio agli spazi pubblici esistenti o
previsti dal Piano Attuativo stesso nonché le sezioni significative, in scala 1:200;
b) le prescrizioni particolari di attuazione relative a:
- categorie di intervento;
- destinazioni d'uso compatibili con le tipologie e le strutture prevalenti;
- unità di minimo intervento finalizzate al recupero dei caratteri strutturali e architettonici effettivi o
prevalenti;
- qualità e tecnica di impiego dei materiali, degli elementi costruttivi, dei particolari architettonici e dei
colori.
c) La scheda di rilievo di cui al punto 3 dell’Art. 27 bis.
Art. 24: piani attuativi adottati
24.1
Le aree comprese nei P.A., adottati dal Consiglio Comunale, sono sottoposte alle prescrizioni
stabilite dai piani attuativi medesimi per il loro periodo di validità.
24.2 E’ consentito il rilascio di concessioni edilizie previste nei piani di lottizzazione decaduti per decorrenza
del periodo di validità secondo quanto previsto dagli stessi piani, solo ed unicamente se siano stati attuati gli
impegni a carico degli originari lottizzanti in ordine alla cessione delle aree e/o la loro monetizzazione e la
realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione stabilite nella convenzione.
24.3 Qualora non si verifichino le condizioni di cui sopra dovrà essere predisposto un nuovo piano di
lottizzazione che preveda il completamento delle cessioni e delle opere di urbanizzazione previste, nonché
della edificazione privata mantenendo inalterati i parametri e gli indici propri del piano decaduto.
Art. 25: concessione ad edificare (CE)
25.1 Le concessioni ad edificare (CE) sono rilasciate nei casi e con i limiti previsti dalle presenti NTA, dal
Regolamento Edilizio (RE), oltre che dalla vigente normativa nazionale o regionale.
25.2 I presupposti per il rilascio della CE sono:
• L'esecutorietà dei piani attuativi (PA) nel caso si tratti di interventi subordinati alla loro formazione;
• La titolarità dei soggetti legittimati a presentare istanza di provvedimento abilitato a norma del
Regolamento Edilizio.
25.3
La CE è subordinata:
• alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, commisurati ai costi delle
urbanizzazioni determinati con deliberazione del Consiglio Comunale;
• alla corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione dell'opera oggetto della CE e
al costo di smaltimento rifiuti per gli immobili industriali;
• al rispetto delle previsioni di progetto delle norme e degli indici del PRG, dell'eventuale piano urbanistico
preventivo nonché delle norme dei vigenti Regolamenti Comunali Edilizio e di Igiene, delle prescrizioni
della Commissione Edilizia e del Responsabile del Servizio di Igiene della ASL per le rispettive
competenze.
Art. 26: concessione per edilizia convenzionata
26.1
Nei casi di edilizia residenziale, ivi compresi quelli su edifici esistenti, il concessionario può stipulare
una convenzione con la quale si impegna nei confronti del Comune ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione ai sensi della convenzione - tipo approvata dalla regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 10/77.
Fino all'approvazione della convenzione - tipo da parte regionale le convenzioni previste dal presente
articolo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale contenente gli elementi di cui al citato
articolo.
TESTO - GIUGNO 08
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Può tenere luogo della convenzione un atto d'obbligo con cui il concessionario si impegna ad osservare le
condizioni stabilite nella convenzione - tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle
opere di urbanizzazione ovvero ad eseguirle direttamente.
26.2
La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura e spese del
concessionario.
26.3 In caso di stipulazione della convenzione di cui al precedente comma 26.1, il corrispettivo della
concessione è ridotto al solo contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione.
TESTO - GIUGNO 08
14
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ZONE
Art. 27: zone territoriali omogenee
27.1 Suddivisione del territorio comunale
Il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee e qualsiasi intervento è assoggettato alla
disciplina stabilita dalle norme specifiche della zona in cui ricade.
Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica, gli elaborati grafici del PRG indicano le parti del territorio,
sia all'interno che all'esterno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell'art.18 della LN
n.865/71.
In relazione alle destinazioni funzionali fissate dal PRG e in osservanza delle norme stabilite dall'art.2 del
D.M. n.1444/68, dagli artt.15, 16, 17 e 18 della L.R. n.51/75 e dall’articolo 27 della L. 457/78, il territorio
comunale risulta suddiviso nelle zone territoriali omogenee riportate di seguito:
0. Zona di recupero:
include le parti di territorio urbano totalmente o parzialmente edificate a prevalenza residenziale
individuate ai sensi dell’art. 27 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
0.1 Ai sensi del comma 5 dell’art. 19 delle Norme di attuazione del Piano territoriale paesistico
regionale sono stati riportati sulla cartografia le perimetrazioni dei centri e dei nuclei storici,
identificate in base alla prima levata (1888) delle tavolette I.G.M. 1/25.000.
Queste perimetrazioni che, ai sensi del comma 6 del suddetto art. 19 definiscono la zona A,
fanno parte della zona di recupero.
1. Zona B:
include le parti di territorio urbano totalmente o parzialmente edificate a prevalenza residenziale.
Si articola in:
zona Bzr le porzioni di territorio - incluse nelle zone di recupero e eccedenti le zone A - sono
considerate appartenenti alla zona B residenziale, ma con osservanza degli articoli delle Norme Tecniche di
Attuazione specifici della Zona di recupero, di cui al successivo art. 27bis.
- zona B1 con caratteristica di frammistione funzionale, con prevalenza residenziale;
- zona B2 con caratteristiche essenzialmente residenziali.
2. Zona C:
include le aree residenziali di espansione a completamento del territorio urbano consolidato.
Si articola in:
Comparti di perequazione CP (art. 29.1), sottoposti ad apposita normativa di attuazione (art. 29.2);
Piani di lottizzazione PL*(art. 24), precedentemente adottati dal Consiglio Comunale.
3. Zona D:
include le aree produttive, commerciali, terziarie e di servizio sia di completamento che di espansione.
Si articola in:
zona D1 produttiva industriale ed artigianale esistente;
zona D2 commerciale, terziaria, di servizio, esistente;
zona D3 produttiva industriale ed artigianale di completamento dei nuclei produttivi A, B e C: include i
PA adottati (art. 24); i nuovi interventi sono assoggettati a pianificazione attuativa;
zona D4 commerciale, terziaria, di servizio, di espansione nel territorio urbano consolidato: include i PA
adottati (art. 24); i nuovi interventi sono assoggettati a pianificazione attuativa;
polo tecnologico polifunzionale nel nucleo produttivo D di sviluppo economico, assoggettato a Piano
Particolareggiato.
4. Zona E:
include le aree originariamente agricole indicate nelle tavole di azzonamento, oltre a quelle, ubicate
all’interno del nucleo produttivo D, che saranno indicate con tale destinazione d’uso dal relativo piano
attuativo.
5. Zona F:
per attrezzature e impianti di interesse generale. Coincide con:
TESTO - GIUGNO 08
15
l’ambito unitario di tutela paesistico-ambientale costituito dalle aree libere agricole e forestali del
territorio comunale, da subordinare a Piano attuativo di interesse sovracomunale di iniziativa
pubblica.
All’interno della zona F sono individuati gli insediamenti estranei alla funzione agricola e forestale.
6. Aree vincolate all'uso pubblico
Ai sensi di legge, il PRG individua anche le aree vincolate all'uso pubblico per le attrezzature al servizio degli
insediamenti (Standard urbanistici).
Queste aree sono suddivise in:
• Aree SR: per le attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali;
• Aree SP: per le attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi;
• Aree SC: per le attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, direzionali e di servizio.
Tra le aree SR sono individuati tre ambiti unitari di riqualificazione urbana RU da adibire a parchi urbani
sottoposti a Piano Particolareggiato.
Oltre alle aree suddette sono individuate le:
• Aree IT: per le attrezzature inerenti gli impianti tecnologici;
• Aree P: per servizi privati di interesse pubblico.
-
Art. 27bis: zona di recupero
1 La zona di recupero comprende due ambiti a Cerro Capoluogo e uno a Cantalupo che - più estesi della
zona A individuata in base ai rilievi del 1888 - delimitano i nuclei urbani riconoscibili dalle mappe catastali del
1932; le porzioni di territorio eccedenti le zone A sono considerate zona Bzr (cfr. precedente art. 27.1
comma 2).
2 Categorie di rilievo. L’indagine relativa al patrimonio edilizio delle zone di recupero ha stabilito le
categorie di rilievo che sono riportate dalle tavole VP01 e VP02 secondo le seguenti specificazioni:
MORFOLOGIA TRADIZIONALE
Cat A Edifici anteriori al 1932:
•
Edificio bene di interesse storico SA
•
Edificio comune in stato originario OR
•
Edificio comune trasformato/ristrutturato TR
•
Edificio comune dismesso ED
Cat B Edifici posteriori al 1932:
•
Edificio comune in stato originario OR
•
Edificio comune trasformato/ristrutturato TR
•
Edificio comune dismesso ED
MORFOLOGIA NON TRADIZIONALE
Cat C Edifici posteriori al 1932 (sino al 1945).
Cat D Edifici recenti (dopo il 1945)
3 All’atto di richiedere un intervento di ristrutturazione edilizia oppure di ristrutturazione urbanistica relativo
ad uno o più fabbricati di morfologia tradizionale, i proprietari dei beni immobili dovranno presentare all’ufficio
competente del Comune di Cerro Maggiore la sottostante scheda di rilievo compilata come attestato “in data
odierna” della categoria di appartenenza e del grado di conservazione edilizia secondo la seguente scala di
valori: buono 4, mediocre 3, cattivo 2, pessimo 1, nonché dell’eventuale dismissione ED. La scheda deve
essere accompagnata da adeguata documentazione fotografica e dai certificati catastali di pertinenza.
Scheda di rilievo della:
MORFOLOGIA TRADIZIONALE
si/no
Cat A Edifici anteriori al 1932
edificio bene di interesse storico SA
edificio comune in stato originario OR
edificio comune trasformato/ristrutturato TR
edificio comune dismesso ED
grado di conserv. edilizia
si/no
Cat B Edifici posteriori al 1932
edificio comune in stato originario OR
edificio comune trasformato/ristrutturato TR
edificio comune dismesso ED
TESTO - GIUGNO 08
grado di conserv. edilizia
16
27bis.1 Finalità
- Gli ambiti suddetti sono parti di territorio “ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso”: 2
- Le finalità sono: conservare le caratteristiche dell’ambiente urbano e la morfologia dei singoli edifici;
migliorare le condizioni di abitabilità degli alloggi; garantire la presenza di maggiori spazi attrezzati
pubblici e privati al servizio dei residenti.
27bis.2 Tipologie di intervento
Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della LR 15 gennaio 2001 n.1 (sostitutivo dell’art. 17 della LR 15 aprile 1975
n. 51)“ per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative si intendono gli
interventi di recupero disciplinati dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
Ne consegue che le tipologie di intervento ammesse per gli edifici di morfologia tradizionale e non
tradizionale sono quelle di:
a) manutenzione ordinaria: MO
b) manutenzione straordinaria: MS
c) restauro e risanamento conservativo: RR
d) ristrutturazione edilizia: RE
e) ristrutturazione urbanistica: RU.
Con la sigla EV sono contraddistinti gli edifici di interesse artistico o storico, vincolati ai sensi della LN
1089/39 o dal PRG vigente, con la sigla SA sono evidenziati gli edifici considerati beni di interesse storico
meritevoli di peculiare salvaguardia e conservazione ai sensi del comma 1) dell’art. 17 della LR 51/75.
Per questi edifici contrassegnati sulle tavole di azzonamento con la sigla SA sono in ogni caso esclusi gli
interventi di demolizione/ricostruzione (DR). e di ristrutturazione urbanistica (RU).
Gli interventi sono definiti per esteso come segue2:
MORFOLOGIA TRADIZIONALE
a) Interventi di manutenzione ordinaria MO
“Sono le opere interne di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici e le opere
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”
Per quanto concerne la seconda tipologia di opere si precisa quanto segue:
- a1) interventi di adeguamento tecnologico
Sono interventi rivolti a modificare o sostituire sia gli impianti tecnologici (idrico, termico, di
adduzione dell’energia) sia le attrezzature tecniche (tubazioni, camini, prese d’aria, antenne e
parabole, ecc.) che possono essere esistenti o di nuova installazione. Questi interventi devono
aver luogo in modo da non determinare alterazioni alla struttura del fabbricato e/o di disturbo
all’aspetto complessivo delle parti esterne degli edifici.
b) Interventi di manutenzione straordinaria MS
Sono“ le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.”
Al riguardo dei suddetti interventi si precisa quanto segue:
- la sostituzione di parti strutturali dovrà essere operata facendo ricorso, per quanto possibile, alle tecniche
ed ai materiali originari.
Fanno parte degli interventi di manutenzione straordinaria anche le opere esterne di rinnovamento e
sostituzione degli elementi morfologici costitutivi dell’edificio che – qualora la morfologia dell’edificio sia di
tipo tradizionale - dovranno essere eseguite con materiali, forma, colore e dimensioni identici a quelli
originari o comunque scelti tra quelli indicati dall’allegato “Repertorio Interventi Tipo”.
- b1) interventi di adeguamento igienico
Sono interventi rivolti a modificare le apparecchiature dei servizi igienici che nel rispetto delle
norme vigenti in materia, pur comportando lavori edilizi e ampliamenti dei locali adibiti all’uso,
non determinano spostamenti o nuove aperture di finestre e porte finestre sulle facciate degli
edifici.
c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo RR
2
Tra virgolette i testi dell’art.31 della legge 457/1978
TESTO - GIUGNO 08
17
Sono “quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazione d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dall’esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.”
Al riguardo dei suddetti interventi si precisa quanto segue:
- l’eventuale sostituzione di parti strutturali dovrà essere operata facendo ricorso, per quanto possibile alle
tecniche originarie;
- gli interventi sull’esterno devono essere volti alla restituzione del disegno originario, con possibile ripristino
delle aperture occluse o anche con nuove aperture a condizione che quest’ultime non alterino sagome o
parti decorate dell’edificio;
- le opere esterne di rinnovamento e sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio dovranno essere
eseguite con materiali, forma, colore e dimensioni identici a quelli originari;
qualora i suddetti elementi costitutivi siano stati sostituiti in precedenza, si dovrà fare riferimento al
’“Repertorio Interventi Tipo”.
- gli interventi di facciata dovranno essere volti al ripristino di partiture e forme delle aperture originarie
compatibilmente con la necessità di migliorare la condizione igienica dei locali.
d) Interventi di ristrutturazione edilizia RE
Sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi ed impianti.”
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.
Al riguardo dei suddetti interventi si precisa quanto segue:
- d1) interventi di ristrutturazione di edifici abitativi
per la ristrutturazione edilizia di edifici abitativi valgono le seguenti norme particolari:
- la previsione di elementi e materiali nuovi di facciata deve fare riferimento a quelli originari di
edifici o parti di edifici confinanti o prospettanti sugli stessi spazi comuni;
- la copertura deve essere a falde inclinate;
- il manto di copertura deve essere in cotto, fatte salve parti trasparenti;
- le fronti devono essere integralmente in intonaco rustico tirato a frettazzo fino o a civile, anche
colorato in pasta;
- è ammesso, in superficie, solo l’impiego di pitture e di intonachini a base di calce, silicati o
cemento con l’esclusione di intonaci plastici o di qualunque altro prodotto contenente resine; i
colori dovranno fare riferimento a quelli riportati nel “Repertorio Interventi Tipo”.
- d2) interventi di ristrutturazione edilizia di rustici originari
Sono volti al riuso, con destinazione residenziale o accessoria alla residenza, dei rustici
originariamente destinati all’attività agricola, quali stalle e fienili.
Per la ristrutturazione edilizia di rustici originari valgono le norme particolari relative agli edifici
abitativi. Valgono inoltre le seguenti norme:
- il progetto deve garantire la lettura della struttura originaria;
- nel caso sia verificato che non esistano spazi per il ricovero di vetture dimensionati secondo le
norme vigenti, il piano terreno deve essere destinato ad un box auto per ogni unità abitativa.
- d3) Interventi di ristrutturazione edilizia di edifici minori
Sono volti al riuso o alla nuova costruzione di edifici con destinazione residenziale o accessoria
alla residenza, quali depositi, lavanderie, laboratori etc.
Tali interventi comprendono la ristrutturazione e la demolizione con ricostruzione anche su
diverso sedime di edifici interni esistenti minori (escluse baracche e tettoie/box), ai fini di
eliminare le superfetazioni e ripristinare o completare le cortine edilizie delimitanti gli spazi
interni a cortile.
Per la ristrutturazione edilizia di edifici minori valgono - oltre alle suddette norme per gli edifici
abitativi - le seguenti norme particolari:
- la costruzione di locali all’interno del cortile è consentita purché esistano uno o più lati liberi
ai quali addossarsi e le dimensioni del cortile siano tali da garantire sufficienti spazi di
manovra degli automezzi;
- i materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni del “Repertorio Interventi Tipo”.
Nei cortili è ammessa la costruzione di locali esclusivamente adibiti al ricovero degli automezzi a condizione
che essi siano:
a) a ridosso dei confini e/o distribuiti organicamente rispetto alle costruzioni principali;
TESTO - GIUGNO 08
18
b) contenuti nella soglia massima del 50% della sup. coperta complessiva dell’area interessata Sf (area
cortile + sup. coperta edifici disimpegnati).
In caso di sostituzione di baracche e tettoie, la superficie coperta massima dovrà equivalere a quella delle
parti demolite, in ogni caso uguale o multipla di 12 mq. (1 posto auto);
e) Interventi di ristrutturazione urbanistica RU
Sono “quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.”
Particolare attenzione progettuale dovrà essere posta al fine di rendere compatibile le nuove costruzioni con
le preesistenze formali del nucleo di antica formazione in cui si inseriscono e con quelle degli edifici
confinanti o prospettanti sugli stessi spazi comuni.
Alla scadenza della convenzione attuativa dei piani di recupero già adottati dal Consiglio Comunale, gli
interventi su edifici nuovi o ricostruiti saranno normati secondo quanto previsto ai precedenti punti a), b), c),
d) relativi agli interventi di morfologia tradizionale mentre gli interventi sulle parti non attuate dovranno essere
nuovamente sottoposti a preventivo piano attuativo.
MORFOLOGIA NON TRADIZIONALE
a) Interventi di manutenzione ordinaria MO
Sono”quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”
Per quanto concerne la seconda tipologia di opere si precisa quanto segue:
- a1) interventi di adeguamento tecnologico
Sono interventi rivolti a modificare o sostituire sia gli impianti tecnologici (idrico, termico, di
adduzione dell’energia) sia le attrezzature tecniche (tubazioni, camini, prese d’aria, antenne e
parabole, ecc.) che possono essere esistenti o di nuova installazione.
b) Interventi di manutenzione straordinaria MS
Sono“ le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.”
Fanno parte degli interventi di manutenzione straordinaria anche le opere esterne di rinnovamento e
sostituzione degli elementi morfologici costitutivi dell’edificio.
c) Interventi di adeguamento di fabbricati commerciali ed industriali CI
Questa tipologia d’intervento, che ha come oggetto edifici non residenziali esistenti, prevede gli adeguamenti
igienici e tecnologici, da eseguirsi all’interno o all’esterno del volume esistente, esclusivamente finalizzati
all’applicazione delle normative vigenti relativamente a condizioni di lavoro, sicurezza, inquinamenti.
d) Interventi di restauro e di risanamento conservativo RR
Sono “quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazione d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dall’esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.”
Al riguardo dei suddetti interventi si precisa quanto segue:
- l’eventuale sostituzione di parti strutturali dovrà essere operata facendo ricorso, per quanto possibile alle
tecniche originarie;
- gli interventi sull’esterno devono essere volti alla restituzione del disegno originario, con possibile ripristino
delle aperture occluse o anche con nuove aperture a condizione che quest’ultime non alterino sagome o
parti decorate dell’edificio;
- le opere esterne di rinnovamento e sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio dovranno essere
eseguite con materiali, forma, colore e dimensioni identici a quelli originari;
- gli interventi di facciata dovranno essere volti al ripristino di partiture e forme delle aperture originarie
compatibilmente con la necessità di migliorare la condizione igienica dei locali.
e) Interventi di ristrutturazione edilizia RE
Sono “quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento
di nuovi elementi ed impianti.”
TESTO - GIUGNO 08
19
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.
L’intervento di ricostruzione deve avere assetto planivolumetrico e caratteristiche architettoniche compatibili
con quelle del contesto urbano in cui si inserisce.
Nei cortili è ammessa la costruzione di locali esclusivamente adibiti al ricovero degli automezzi a condizione
che essi siano:
a) a ridosso dei confini e/o distribuiti organicamente rispetto alle costruzioni principali;
b) contenuti nella soglia massima del 50% della sup. coperta complessiva dell’area interessata Sf (area
cortile + sup. coperta edifici disimpegnati).
In caso di sostituzione di baracche e tettoie, la superficie coperta massima dovrà equivalere a quella delle
parti demolite, in ogni caso uguale o multipla di 12 mq. (1 posto auto);
f) Interventi di ristrutturazione urbanistica RU
Sono “quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.”
Particolare attenzione progettuale dovrà essere posta al fine di rendere compatibile le nuove costruzioni con
le preesistenze formali del nucleo di antica formazione in cui si inseriscono e con quelle degli edifici
confinanti o prospettanti sugli stessi spazi comuni.
Alla scadenza della convenzione attuativa dei piani di recupero già adottati dal Consiglio Comunale, gli
interventi su edifici nuovi o ricostruiti saranno normati secondo quanto previsto ai precedenti punti a), b), c),
d) relativi agli interventi di morfologia tradizionale mentre gli interventi sulle parti non attuate dovranno essere
nuovamente sottoposti a preventivo piano attuativo.
27bis.3 Destinazioni d’uso
Nelle zone di recupero non sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
• Commerciali di grandi strutture di vendita;
• Produttive industriali;
• Produttive artigianali di superficie lorda superiore a 100 mq.;
• Produttive artigianali di aziende classificate in classe 1 di insalubrità o comunque fonti di rumori
continuativi, emissioni moleste, rifiuti pericolosi.
Ai piani superiori non sono ammissibili le destinazioni ad uso ricettivo (alberghi e pensioni), di ristorazione
(con somministrazione di cibi e bevande), terziarie (bancarie e finanziarie), se non sono connesse e
collegate con le stesse destinazione d’uso al pianterreno.
27bis.4 Titoli abilitativi
Gli interventi di MO manutenzione ordinaria di edifici esistenti possono essere eseguiti senza titolo abilitativo.
Sono subordinati ai seguenti titoli abilitativi:
1. Autorizzazione edilizia o Dichiarazione di inizio attività
gli interventi di:
- MS di manutenzione straordinaria
- CI di adeguamento di edifici commerciali e produttivi esistenti
- RR di restauro e risanamento conservativo
2. Dichiarazione di inizio attività o Concessione edilizia semplice 3
gli interventi di:
- RE di ristrutturazione edilizia di edifici abitativi con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio
preesistente
3. Concessione edilizia convenzionata
gli interventi edilizi comportanti mutamenti di destinazione d’uso con aggravio degli standard urbanistici
relativi a:
- RE di ristrutturazione edilizia di rustici originari ed edifici minori volta al recupero abitativo dei medesimi
- RE di ristrutturazione edilizia di edifici abitativi comportanti demolizione e ricostruzione con modifica
di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente
- RU di ristrutturazione urbanistica dei piani di recupero individuati nelle tavole di progetto, qualora
rispettino la soluzione planivolumetrica come riportata nelle tavole stesse
4. Piani attuativi di recupero
gli interventi edilizi di:
- RU di ristrutturazione urbanistica.
3
Permesso di costruire, all’entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche ed integrazioni
TESTO - GIUGNO 08
20
27bis.5 Parametri di utilizzazione
Fatti salvi gli interventi che non implicano modifiche dei parametri e subordinati ad autorizzazione edilizia o
dichiarazione di inizio di attività, i parametri di utilizzazione delle zone di recupero relativi agli altri titoli
abilitativi indicati dall’art. 27 bis.4 sono specificati nelle tabelle seguenti.
Nelle zone di recupero:
• il volume esistente, di morfologia tradizionale e non tradizionale, è determinato dalla sagoma
geometrica fuori terra dell’edificio escluso il tetto;
• non è ammessa la realizzazione di sottotetti che alterino la sagoma geometrica originaria della
copertura;
• Il volume degli edifici esistenti di tipologia edilizia industriale e precedente destinazione produttiva è
determinato dalla superficie lorda di pavimento totale moltiplicata per l’altezza teorica di mt. 3,00;
• il volume di progetto si calcola moltiplicando la superficie lorda di pavimento totale - con esclusione
delle superfici dei portici di uso pubblico, dei passaggi carrai, dei box e dei locali accessori di
altezza netta interna massima 2,50 mt. (cantinini) - per l’altezza teorica di mt. 3,00, sino all’altezza
di mt. 4,00 o se superiore per l’altezza effettiva;
Sono subordinati a concessione edilizia semplice:
gli interventi limitati agli edifici residenziali esistenti di morfologia tradizionale e non tradizionale, esclusi i
rustici.
Parametro
Indice
Iuf
esistente
Rc
esistente
H
esistente
P
esistente
Dc
esistente
De
esistente
Ds
esistente
Sono subordinati a concessione edilizia convenzionata:
gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione/ricostruzione relativi agli edifici residenziali esistenti,
come pure gli interventi di ristrutturazione urbanistica che rispettano sia le previsioni planivolumetriche della
Variante Parziale individuate mediante piano di recupero sia l’indice Iet della tabella sottostante. E’ ammesso
il cambiamento di destinazione di rustici ed edifici minori esistenti (escluse baracche e tettoie) con il limite di
contenere la densità edilizia complessiva entro i valori massimi indicati dalla tabella sottostante che
stabiliscono i limiti di densità edilizia delle due zone di recupero: 3,00 mc./mq. di superficie del lotto
interessato per quella del Capoluogo; 2,00 mc./mq. di superficie del lotto interessato per quella di Cantalupo.
E’ obbligatoria la realizzazione di un posto auto per appartamento
La concessione edilizia convenzionata comporta gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbisogni
urbanistici e di standard.
Parametro Indice
Iet
volume esistente (compresi rustici) sino a Max:
= 3,00 mc./mq. St per Capoluogo
= 2,00 mc./mq. St per Cantalupo
Rc
H
P
Dc
De
Ds
Max = esistente ovvero 50% della Sf
Max = 10,50 mt.
a) per interventi di completamento cortine
edilizie: stesso N. piani edificio contiguo più
alto
b) interno
all'area: Max 3 P. fuori terra
esistente o in aderenza o minima 5,00 mt.
in aderenza o esistente
esistente o maggiore per viabilità e parcheggi
TESTO - GIUGNO 08
21
27bis.7 Parametri specifici dei piani attuativi di recupero individuati dalla Variante Parziale
Le sottostanti tabelle riportano i parametri specifici di utilizzazione rispettivamente relativi ai Piani attuativi di
recupero individuati dalla Variante Parziale “Nuclei di antica formazione” e indicati nelle tavole di
azzonamento 1/1000 VP03 e VP04 delle zone di recupero di Cerro Capoluogo e Cantalupo.
Ad ogni unità abitativa dei PR deve corrispondere un posto auto sotterraneo
Le soluzioni planivolumetriche indicate nelle tavole della Variante Parziale e i parametri della sottostante
tabella debbono intendersi vincolanti per quanto riguarda la superficie lorda di pavimento totale e il volume
totale di progetto. Gli altri parametri della tabella potranno essere motivatamente variati solo mediante
adozione di Piano di recupero da parte del Consiglio Comunale. Per quanto invece riguarda le destinazioni
d’uso, rimane salvo quanto indicato dal successivo art. 28.5.
Sono consentiti interventi di realizzazione anche parziale dei PR individuati: l’unità minima d’intervento dovrà
essere approvata dal Consiglio Comunale. In questo caso saranno da ritenersi vincolanti, fatte salve lievi
modifiche conseguenti allo sviluppo del progetto esecutivo, tutte le indicazioni riportate sulle tavole
illustrative del Piano attuativo di recupero.
Zona di
Re cupe ro
Capoluogo
piani di recupero
Capoluogo
Sup. PR
mq.
Param e tri di piano
Sc
Rc di
Slp
mq.
progetto totale
mq.
H max
edif icio:
max =
mt.
10,50
N. piani V olume Iet =
(max 3 totale mc./mq
P.
mc.
. St
interni)
N. abitanti
insediabili
= 1 ogni
100 mc.
standard
26,5 mq. x
ab. o 75%
Slp terz.
Dc
a)esist.
b)ader.
c) =>
mt. 5
De
a)ader.
b) =>
mt. 10
Ds
a)esist.
o f ilo
strada
b)magg.
PR1
1.568
745
0,48
1.490
7
2
4.470
2,85
45
1.185
b)
a)
a) e b)
PR2
608
271
0,45
601
7
2e3
1.803
2,97
18
478
b)
a)
a) e b)
844
0,44
1.975
9,05
2e3
5.926
3,09
42
1.544
b)
a)
a)
113
0,32
226
7
2
678
1,91
7
180
b)
a)
a)
PR3 A (PT ne gozi) 1.917
355
PR3 B
PR7 Te rz. Com m . 316
195
0,62
390
7
2
1.170
3,70
0
293
a)
a)
a)
PR8
685
378
0,55
756
10,50
2e3
2.267
3,31
23
610
b)
a)
a)
PR9
347
140
0,40
420
10,50
3
1.260
3,63
13
345
b)
a)
b)
PR11
842
416
0,49
832
7
2
2.497
2,97
25
662
b)
a)
a) e b)
PR12
546
286
0,52
572
7
2
1.716
3,14
17
455
b)
b)
b)
PR13
706
403
0,57
806
7
1e2
2.418
3,42
24
641
a)
a)
a)
PR14
1.125
423
0,38
1.197
10,50
2e3
3.591
3,19
36
952
b)
a)
a) e b)
a) e b)
PR15
1.024
346
0,34
929
10,50
2e3
2.787
2,72
28
739
b)
a)
PR16 (PT negozi)
583
172
0,30
689
10,50
3
2.066
3,54
21
676
b) e c)
a)
a)
PR18
198
112
0,57
224
7
2
672
3,39
7
186
b)
a)
a)
a)
PR20
1.020
468
0,46
1.220
10,50
2e3
3.660
3,59
37
981
b)
a)
PR21
2.416
562
0,23
1.471
10,50
2e3
4.413
1,83
44
1.166
a)
a)
a)
469
140
0,30
222
10,50
2e3
666
1,42
7
176
a)
a)
a)
PR23
1.748
830
0,47
1.660
10,50
2
4.980
2,85
50
1.320
b)
a)
a)
totali
16.473
6.844 0,44
441
12.587
PR22
1)
15.680
47.040 2,97
m e dia
m e dia
1) Slp = esistente + nuova edif icazione: al I° piano (58 mq. residenziali)
Zona di
Re cupe ro
Cantalupo
Param e tri di piano
piani di recupero
Sup. PR Sc
Rc di
Slp
H max
N. piani V olume Iet
Cantalupo
mq.
mq.
progetto totale edif icio: (max 3 totale mc./mq
mq.
max =
P.
mc.
. St
mt.
interni)
10,50
N. abitanti standard2 Dc
De
insediabili 6,5 mq. x a)esist. a)ader.
= 1 ogni ab.
b)ader. b) =>
100 mc.
c) =>
mt. 10
mt. 5
Ds
a)esist.
o f ilo
strada
b)magg.
PR1
5.093
1.483 0,29
3.982
10,5 e 7 3 e 2
11.947 2,35
119
3.166
a) e c)
a)
a) e b)
PR3
PR6
10.584
1.843 0,17
3.673
10,5 e 7 3 e 2
11.020 1,04
110
2.920
a) e c)
a)
a) e b)
965
537
0,56
1.074
7 e 10,5 2 e 3
3.223
3,34
32
854
a)
a)
a)
PR7 1)
7.375
1.399 0,19
2.600
7
7.800
1,06
78
2.067
b)
a)
b)
totali
24.016
5.262 0,30
11.330
340
9.007
2
m e dia
33.990 1,95
m e dia
1) Sup. PR: mq. 9035 - mq. 1660 (in zona di rispetto cimiteriale) = mq. 7375
TESTO - GIUGNO 08
22
27bis.8 Verde privato
Nella Tavola VP03 Zona di recupero di Cerro Capoluogo e nella Tavola VP04 Categorie di rilievo di
Cantalupo sono contraddistinte con la dizione verde privato aree attualmente occupate da orti e giardini che
devono rimanere tali.
In queste aree, in cui si applicano le norme dell'art. 13 delle presenti NTA a tutela del verde, dovranno
essere mantenute le alberature esistenti e non sono consentite le costruzioni di volumi accessori all'uso del
verde quali: deposito attrezzi per il giardino, serre, accessori d'arredo, ecc.
27bis.9 Prescrizioni morfologiche di zona
Nelle zone di recupero valgono le seguenti prescrizioni generali riguardanti sia gli edifici esistenti sia gli
edifici di nuova costruzione.
Elementi costitutivi degli edifici
Gli elementi morfologici degli edifici dei quali si prevede il rinnovamento o la sostituzione dovranno essere
identici come materiale, forma e dimensione, a quelli originari; qualora essi siano gia stati sostituiti con
elementi non originari si dovrà fare riferimento alla casistica indicata nei punti successivi, con le diverse
modalità di esecuzione ivi previste.
Sono considerati di norma elementi costitutivi dell’edificio:
• zoccoli
• intonaci
• serramenti : di finestra, porta, porta-finestra, portoni d’ingresso
• davanzali, spalle e marcapiani
• inferriate
• cancelli
• oscuramenti
• ballatoi
• mensole di ballatoio
• parapetti di ballatoio
• scale
• manto di copertura
• gronde
• canali di gronda
• pluviali
Corpi di fabbrica
Sono consentiti piani interrati il cui intradosso del solaio di copertura non superi la quota di 0,20 mt.; non
sono invece consentiti piani seminterrati.
I corpi di fabbrica delle nuove costruzioni di consuetudine debbono avere profondità adeguata a quelle dei
fabbricati adiacenti, tuttavia possono essere realizzate profondità maggiori giustificate da particolari
situazioni.
È consigliato, ma può anche essere imposto dal dirigente responsabile del procedimento sentito il parere
della CE, l’allineamento in altezza dei fabbricati esistenti con i fabbricati confinanti aventi lo stesso numero di
piani.
Coperture
Il manto di copertura deve essere costituito da coppi in cotto del colore naturale per gli edifici di morfologia
tradizionale e da tegole marsigliesi per gli edifici di morfologia non tradizionale.
Le aperture sulle coperture possono essere a lucernario o affacciantesi su terrazzi ricavati nella falda del
tetto (non sono ammessi abbaini sporgenti sopra il tetto).
In tutti quegli interventi in cui è previsto il rifacimento e la formazione di una nuova copertura a contatto con
edifici o parte di edifici preesistenti, l’inclinazione della falda, lo sporto di gronda (qualora sia dello stesso
tipo), il manto di copertura, debbono essere uguali a quelli adiacenti.
Intonaci e colori
Le pareti esterne debbono essere rifinite in intonaco rustico tirato a frattazzo fino o ad intonaco civile.
I colori delle pareti esterne debbono fare riferimento all’allegato Catalogo dei colori delle facciate; ogni
fabbricato, anche se suddiviso in diverse proprietà, dovrà essere trattato coi medesimi colori; devono essere
usate solo pitture o intonachini a base di calce, silicati o cemento. con l’esclusione di intonaci plastici e di
qualunque altro prodotto contenente resine.
I colori dei serramenti esterni, degli oscuramenti e di tutte le parti in ferro devono fare riferimento al suddetto
Catalogo dei colori delle facciate
Oscuramenti
TESTO - GIUGNO 08
23
Gli oscuramenti debbono essere costituiti da persiane a ventola del tipo a griglia in legno verniciato.
Sono ammesse le persiane in alluminio, se realizzate nei colori indicati dal suddetto Catalogo dei
colori delle facciate e qualora siano applicate all’intero edificio.
Sono escluse le persiane del tipo scorrevole orizzontale, salvo i casi che siano interne alle murature. Le
persiane a ventola prospettanti spazi pubblici devono essere sostituite con antoni interni e, qualora se ne
ravvisi la necessità, protetti esternamente da inferriate di sicurezza.
Elementi di arredo urbano
Nelle zone di recupero valgono le seguenti prescrizioni generali riguardanti gli elementi di arredo urbano:
Pavimentazioni esterne
Le pavimentazioni delle aree scoperte pubbliche e private (salve diverse prescrizioni specifiche di progetti di
opere pubbliche) debbono essere eseguite con i seguenti materiali posati in modo da essere traspiranti:
• Masselli di porfido posati secondo disegni tradizionali;
• A rizzata con carreggiate in lastroni di granito;
• Mattonelle di cemento autobloccanti in colori e lavorazione diversi spessore 6/10 cm.
Zoccolature
Debbono avere altezza massima di cm. 80-90 ed essere in intonaco strollato o in lastroni di beola a forma
rettangolare finiti a taglio di sega o bocciardati – dimensioni minime: mt. 0,80x0,50.
Targhe stradali, insegne
Le targhe stradali e i numeri civici debbono essere in marmo con i caratteri incisi.
Le insegne dovranno inserirsi organicamente nel disegno di facciata; non sono ammesse:
• scritte fluorescenti;
• scritte poste a bandiera;
• le insegne pubblicitarie standard;
• le insegne a cassone illuminate all’interno
Paracarri e paraspigoli
Debbono essere in pietra a base arrotondata, altezza da 70 a 110 cm.
Vetrine e ingressi agli esercizi commerciali o alle autorimesse
Nei casi di cambio d’uso, le vetrine e gli ingressi agli esercizi commerciali debbono di consuetudine essere
ricavati nell’ambito delle aperture originarie, tuttavia in situazioni che lo consentono e verificate dal dirigente
responsabile del procedimento, sentito il parere della Commissione edilizia, possono essere ammesse
aperture con sagome di maggiore ampiezza morfologicamente ispirate agli androni tradizionali:
E’ ammesso l’uso di telai in legno, in ferro o in alluminio con colori scuri. La protezione delle luci può essere
assicurata con serrande a maglia e/o, preferibilmente, con cristalli di sicurezza.
In caso di rifacimento di vetrine gia esistenti si dovrà:
• eliminare qualsiasi tipo di rivestimento o decorazione di facciata che non rientri nei materiali
ammessi per gli interventi di recupero;
• usare i materiali elencati al punto precedente;
• ridisegnare le aperture nel rispetto delle assialità e degli allineamenti con le aperture gia esistenti ai
piani superiori;
• l’apertura di massima non potrà superare la larghezza di 2,2 mt.
Gli ingressi alle autorimesse poste al piano terra dovranno preferibilmente essere realizzate con una o più
ante pieghevoli in legno o rivestite con lo stesso materiale; è consentita la posa di serramenti in alluminio
solamente se l’edificio è dotato di scuri esterni dello stesso materiale e colore.
Separazioni
le separazioni tra spazi pubblici e privati devono essere in muratura piena, con altezza variabile da mt. 1,60
a mt. 2,10, coperti con coppi a falda semplice o doppia e con finitura esterna in intonaco rustico tirato a
frattazzo fino o ad intonaco civile.
Le separazioni tra i cortili possono essere previste come al punto precedente, oppure in siepe arborea di 1
mt. d’altezza.
27bis.10 Deroga PR21
Per l’ambito definito e delimitato dal PR21, attesa la sua collocazione sul confine dell’adiacente comune di
San Vittore Olona, nella eventualità di progettazioni unitarie e connesse, al fine di uniformare la propria
specifica situazione alle norme in vigore nel comune limitrofo è consentita la deroga alle prescrizioni
morfologiche di zona indicate al precedente paragrafo 9 (art. 27bis.9).
Restano comunque fatti salvi gli specifici parametri urbanistici riportati in tabella, le destinazioni d’uso e le
prescrizioni relative ai box sotterranei di cui al precedente paragrafo 7 (art. 27bis.7).
TESTO - GIUGNO 08
24
Art. 28: zona B
Ai sensi dell’art. 2 del DM 2 aprile 1968, comprende “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone A.
Le zone Bzr pur facendo parte della zona B sono sottoposte alle prescrizioni specifiche indicate dal
precedente Art. 27 bis.
28.1 Finalità
- La zona B1 conferma l’impianto urbano consolidato centrale, prevalentemente residenziale, ma
caratterizzato da edifici di differente tipologia e da frammistione funzionale. Le finalità sono: preservare
la destinazione residenziale e favorire la presenza di servizi alle persone; incrementare gli spazi pubblici
e privati per il verde e la sosta; migliorare l’accessibilità. La frammistione funzionale dovuta anche alla
presenza di insediamenti produttivi, industriali e artigianali, può essere mantenuta con opere di
miglioramento, a condizione che le stesse garantiscano la compatibilità dei suddetti insediamenti con la
prevalente funzione residenziale e delle relative attività complementari.
- La zona B2 conferma le caratteristiche dell’impianto urbano consolidato di fascia, prevalentemente
residenziale, con tipologia uniforme di edifici isolati e giardini. Le finalità sono: tutelare la destinazione
residenziale mediante adeguamento della rete stradale; accrescere gli spazi pubblici per il verde e la
sosta.
28.2 Criteri operativi
I criteri operativi si differenziano in relazione alle diverse tipologie di intervento precisate all’art. 10, che
vengono riportate in forma abbreviata nella seguente tabella:
zona
B1
B2
Tipo intervento
MS – RR
RE-DR-NC
RU isolato
MS – RR
RE-DR-NC
RU isolato
Criterio operativo
Autorizzazione edilizia
Concessione edilizia
Piano Attuativo PL
Autorizzazione edilizia
Concessione edilizia
Piano Attuativo PL
Ne consegue che:
- per gli edifici in B1 e B2 è esclusa, qualora non siano redatti appositi Piani Attuativi, la ristrutturazione
urbanistica di isolati (RU).
28.3 Parametri di utilizzazione.
I parametri di utilizzazione della zona B sono distinti in due categorie di interventi come precisato nelle
relative tabelle.
Parametri zone B1
Interventi sul
B1
Interventi di nuova edificazione
L’edificato esistente DR-NC-RU
MO-MS-RR-RE
Parametro
Iuf
Rc
H
P
Dc
De
Ds
TESTO - GIUGNO 08
Indice
Esistente
Esistente
Esistente o pari
all’esistente
di
confine
Idem
nuova
edificazione
Esistente
Esistente
Esistente
Indice
0,4 mq./mq. equivalente a Ief di 1,2 mc./mq.
50%
Max 14,00 mt.
- per interventi di completamento di cortine edilizie
continue: stesso numero piani.
- per gli altri interventi o all’interno isolati: max 4 piani
in aderenza o 5,00
in aderenza o 10,00
5,00
25
Parametri zone B2
Interventi
B2
sul Interventi di nuova edificazione
l’edificato esistente
DR-NC-RU
MO-MS-RR-RE
Parametro
Iuf
Rc
H
P
Dc
De
Ds
Indice
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Esistente
Indice
0,3 mq./mq. equivalente a Ief di 0,9 mc./mq.
50%
Max 10,50 mt.
Max 3
in aderenza o 5,00
in aderenza o 10,00
5,00
28.4 Flessibilità volumetrica per gli edifici residenziali in zone B2.
Nei casi in cui sia stato raggiunto o superato l'indice di edificabilità fondiaria (Ief) della zona, il volume degli
edifici mono e bifamiliari esistenti in zona B2 alla data di approvazione definitiva del PRG potrà essere
ampliato - una sola volta - sino ad un massimo di 150 mc., nel rispetto degli altri parametri di utilizzazione.
Dal previsto incremento volumetrico vanno detratti gli ampliamenti volumetrici sanati ai sensi della LN 47/85
e dall’art. 39 della LN 724/94, nonché quelli che hanno usufruito di analoga possibilità a norma del
precedente PRG.
28.5 Funzioni ammesse
Sono ammesse:
•
per la zona di recupero:
La funzione principale residenziale, nonché le relative attività compatibili. (cfr. art. 12.3 punto A). Per le
zone A e Bzr denominate Cerro Maggiore e Cantalupo non vi è alcuna limitazione di attività
complementari.
Per la zone A e Bzr denominate Cantalupo sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato con
superficie di vendita sino a mq. 150.
Per la zone A e Bzr denominate Cerro Maggiore sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato con
superficie di vendita sino a mq. 150.
•
per la zona B1:
La funzione principale residenziale, nonché le relative attività compatibili. (cfr. art. 12.3 punto A). Le
superfici lorde di pavimento delle attività complementari non debbono complessivamente superare il
limite massimo del 30% dell'edificio oggetto di concessione edilizia o di Piano Attuativo.
Per la zona denominata Cantalupo sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato con superficie di
vendita sino a mq. 150.
Per la zona denominata Cerro Maggiore sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato e una media
struttura di vendita sino a mq. 500.
•
per la zona B2:
La funzione principale residenziale, nonché le relative attività compatibili. (cfr. art. 12.3 punto A). Le
superfici lorde di pavimento delle attività complementari non debbono complessivamente superare il
limite massimo del 10% dell'edificio oggetto di concessione edilizia o di Piano Attuativo
Per la zona denominata Cantalupo sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato.
Per la zona denominata Cerro Maggiore sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, medie
strutture di vendita e un esercizio di commercio all’ingrosso.
Negli edifici esistenti sono consentite le attività in atto al momento dell'adozione del PRG, anche se non
riconoscibili fra le funzioni ammesse, a condizione che si dimostrino compatibili con la funzione residenziale,
con le norme del Regolamento d'Igiene e con le disposizioni in materia di tutela ambientale.
Per gli edifici produttivi esistenti, ove sia insediata una attività produttiva non insalubre di prima classe, e’
ammessa la possibilità di ampliamento della Slp fino ad un massimo del 10%, a condizione che l’intervento
preveda l’adeguamento alle norme di sicurezza e igienico - sanitarie previste per la specifica attività
esercitata.
Nei lotti occupati da edifici produttivi in zona B1 e B2 - qualora risultino dismessi o si proceda al
trasferimento delle attività insediate nei nuclei previsti in zona D (art. 30) - è possibile demolire e realizzare
edifici, con funzione principale residenziale e relative attività complementari, di volume eguale all’esistente
sino al limite massimo di 2,4 mc./mq. e comunque nel rispetto degli altri parametri della zona di
TESTO - GIUGNO 08
26
appartenenza. Tale edificazione è concessa mediante PL ed eventuale monetizzazione degli standard
urbanistici non ubicabili nelle aree di intervento.
Per tutte le attività non riconoscibili con le funzioni ammesse dal PRG sono consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria purché:
a) interessino edifici di proprietà o in uso del richiedente alla data di adozione del PRG e riguardino
interventi relativi all'attività in essere alla medesima data;
b) non pregiudichino le previsioni urbanistiche più generali riferite al comparto nel quale l'intervento
richiesto è inserito;
c) sia dimostrata la necessità dell'intervento in funzione del proseguimento e miglioramento dell'attività, in
relazione alla necessità di adeguamenti tecnologici ed organizzativi e ad interventi di tutela ambientale.
L'ammissibilità delle funzioni compatibili è subordinata al rispetto delle norme del Regolamento d'Igiene ed
alle prescrizioni in materia di parcheggi.
28.6 Soppresso
28.7 Verde privato
Nelle tavole di azzonamento, relativamente alle zone B1 e B2, sono indicati con apposito segno grafico le
aree sottoposte a vincolo di salvaguardia del verde esistente in giardini, parchi e orti privati.
In queste aree dovranno essere mantenute le alberature esistenti, oltreché le aree libere a prato.
In queste aree si applicano le norme dell'art. 13 delle presenti NTA a tutela del verde e sono consentite
unicamente le costruzioni di volumi accessori all'uso del verde quali: deposito attrezzi per il giardino, serre,
accessori d'arredo, ecc. secondo i seguenti indici di edificabilità massimi:
- indice di fabbricabilità fondiaria
If = 0,01 mc/mq
- altezza massima
H = 2,20 ml
- rapporto di copertura (sul non edificato)
Rc = 1/50
In deroga agli indici volumetrici è ammessa la realizzazione di autorimesse private aventi una superficie
massima coperta di mq 18 ciascuna ed in numero di 1 (una) per ogni alloggio cui il verde è asservito.
Costituiscono eccezione alle prescrizioni suddette:
• gli edifici residenziali esistenti inclusi in tali aree e contraddistinti dalla lettera R, per i quali è ammessa la
possibilità di ampliamento pari ad un piano in più dell’edificio esistente, a condizione che non sia
superato il numero massimo di piani consentito dalla zona omogenea di appartenenza. Per gli edifici R è
pure ammesso un incremento della superficie coperta Sc pari a quella del corrispondente vano scala se
richiesto da motivi tecnici;
• gli edifici terziario-commerciali e di servizio esistenti inclusi in tali aree e contraddistinti dalla lettera C,
per i quali è ammessa la possibilità di ampliamento pari a: a) un piano in più dell’edificio esistente,
oppure b) un’equivalente superficie in adiacenza dello stesso edificio .
• gli immobili inseriti nelle aree VP contrassegnati con lettera S sono destinati ad attrezzature sportive
coperte e scoperte e a pubblici esercizi al servizio dell'attrezzatura principale e assoggettati ai seguenti
indici: It=0.03 mc/mq; H max=7.5 m; è esclusa la residenza, salvo che la stessa venga ricavata
all'interno della Slp ammessa, con un massimo del 20% della stessa.
28.8 Recinzioni
Nelle zone B1 e B2, le recinzioni prospicienti spazi pubblici dovranno essere di tipo aperto per almeno la
metà dello sviluppo con altezza massima di ml 2,20 e zoccolo pieno non superiore a cm 50; sui lati di fondo
tra proprietà private si dovrà rispettare unicamente l'altezza massima di ml 2,20.
28.9 Edifici vincolati
Sulle tavole di azzonamento sono contraddistinti con la sigla EV gli edifici di interesse artistico o storico,
vincolati ai sensi della LN 1089/39 o dal presente PRG.
Art. 29: zona C
Ai sensi dell’art. 2 del DM 2 aprile 1968, comprende le parti di territorio «destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie
e densità» di cui alla zona B (DM. 2/4/1968 n. 1444).
29.1 Finalità
Le tavole di azzonamento 1/2000 del presente PRG individuano con apposite perimetrazioni:
I Comparti di perequazione CP, che delimitano aree, ubicate all’interno del territorio urbano consolidato
oppure nel territorio periurbano in formazione (cfr. Tav. PR 01 - Classificazione strutturale del territorio).
TESTO - GIUGNO 08
27
Le finalità sono: completare il tessuto urbano esistente con omogeneità dei tracciati stradali; aumentare la
dotazione di standard residenziali, con recupero del fabbisogno arretrato, incrementando gli spazi pubblici
per il verde e la sosta.
Il metodo di perequazione previsto consiste nell’equa distribuzione degli oneri conseguenti alle previsioni del
PRG in ordine alla cessione gratuita delle aree e all’impegno a concorrere alle spese per le urbanizzazioni a
fronte del riconoscimento dell’indice di utilizzazione territoriale previsto per i quattro tipi di comparti come
indicato dalla tabella all'art. 29.3.
I Piani di lottizzazione PL, contrassegnati con asterisco, precedentemente adottati dal Consiglio Comunale,
che definiscono aree già urbanizzate e/o da urbanizzare. Le finalità sono: confermare la realizzazione dei
piani previsti dal PRG precedente; incrementare gli spazi pubblici per il verde e la sosta. E' data facoltà ai
lottizzanti di proporre varianti ai suddetti piani di lottizzazione e non ancora integralmente attuati a condizione
che si adeguino, anche se non completamente, alla normativa ed alle destinazioni previste dal PRG purché
senza incremento della funzione residenziale e con decremento della funzione terziario-commerciale.
29.2 - Criteri operativi
I criteri operativi si differenziano in relazione alle diverse tipologie di intervento precisate all’art. 10, che
vengono riportate in forma abbreviata nella seguente tabella:
zona
Tipo intervento
Criterio operativo
MS
Autorizzazione edilizia
Comparti CP
RE
Concessione edilizia
NC
Concessione edilizia convenzionata o PL
di iniziativa privata o pubblica
MS
Autorizzazione edilizia
PL*
RE
Concessione edilizia
NC
PL
Gli interventi edilizi nelle aree comprese nei Comparti di perequazione si attuano:
a) soppresso
b) mediante Piano di lottizzazione di iniziativa privata quando tutti i proprietari propongono nei limiti di cui
all’art. 6, secondo comma, della LR 23 del 23 giugno 1997, una diversa localizzazione delle aree
destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) mediante Piano di lottizzazione d’ufficio in caso di inerzia di un solo proprietario o quando lo richiedano i
proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto.
TESTO - GIUGNO 08
28
29.3 Parametri generali di utilizzazione
I parametri generali di utilizzazione della zona C sono distinti in due categorie di interventi come è precisato
nelle seguenti tabelle:
Comparti CP
Interventi di nuova edificazione
Parametro
Iut
Indice
0,3 mq./mq. equivalente a Iet di 0,9 mc./mq. per CP1, CP2,
CP3, CP24, CP25
0,2 mq./mq. equivalente a Iet di 0,6 mc./mq. per CP4, CP5,
CP6, CP7, CP8, CP9, CP10, CP11, CP12, CP13,
CP14, CP17, CP18, CP19, CP20, CP21, CP22, CP23,
CP26, CP27
0,135 mq/mq equivalente a Iet di 0,405 mc/mq per CP15
0,165 mq/mq equivalente a Iet 0,495 mc/mq per CP16
RC
H
P
Max = 40%
Max = 10,00 mt.
Max. 3 piani
Dc
De
Ds
Esistente o in aderenza o 5,00
in aderenza o 10,00
5,00
PL *
Parametro
Iuf
Rc
H
P
Dc
De
Ds
Interventi di nuova edificazione
Indice
Da piano attuativo
Da piano attuativo
Da piano attuativo
Da piano attuativo
Da piano attuativo
Da piano attuativo
Da piano attuativo
TESTO - GIUGNO 08
29
TESTO - GIUGNO 08
30
29.5 Funzioni ammesse
Per i Comparti di perequazione la funzione primaria è quella residenziale e le attività complementari sono
ammesse nella misura massima del 10% della Slp fissata dalla tabella dell’art. 29.4. Fa eccezione, in
ragione della sua ubicazione, il comparto CP7: per il quale tale limite massimo è fissato al 30% della
superficie lorda di pavimento.
Per i Piani di lottizzazione vigenti e/o approvati le funzioni ammesse sono quelle risultanti dalle prescrizioni
contenute nei relativi Piani Attuativi.
Sono ammessi comunque gli esercizi commerciali di vicinato e le medie strutture di vendita.
29.6 Recinzioni
Le recinzioni prospicienti spazi pubblici dovranno essere di tipo aperto per almeno la metà dello sviluppo con
altezza massima di ml 2,20 e zoccolo pieno non superiore a cm 50; sui lati di fondo tra proprietà private si
dovrà rispettare unicamente l'altezza massima di ml 2,20.
Art. 30: zona D
Comprende tutte le aree per attività economiche concentrate (secondarie e terziarie), esistenti, di
completamento e/o di espansione. Sono distinte in:
- produttive industriali e artigianali
- commerciali, direzionali e di servizio.
Per le aree produttive, industriali e artigianali, sono individuati tre nuclei unitari - A, B, C – in cui dovranno
trovare sede tutte le attività produttive, tendenzialmente anche quelle sparse nel tessuto urbano
residenziale.
Per le aree commerciali, direzionali e di servizio sono confermate quelle esistenti e quelle sottoposte a Piano
di lottizzazione adottato dal Consiglio comunale. Le nuove aree previste sono indicati nelle tavole di
azzonamento come insediamenti puntuali.
Il nucleo unitario D (polo tecnologico polifunzionale) comprende insediamenti sia produttivi industriali e
artigianali che commerciali, direzionali e di servizio.
30.1 Finalità
Le aree di intervento della zona D sono indicate nelle tavole di azzonamento 1/2000 del presente PRG
distinguendo tra:
- zona D1 produttiva industriale ed artigianale esistente. Le finalità sono: regolamentare le trasformazioni
degli insediamenti esistenti;
- zona D2 commerciale, terziaria, di servizio, esistente. Le finalità sono: regolamentare le trasformazioni
degli insediamenti esistenti;
- zona D3 produttiva industriale ed artigianale di completamento dei nuclei produttivi A, B e C. Include i
PA adottati (art. 24) e i nuovi interventi, assoggettati a pianificazione attuativa;
- zona D4 commerciale, terziaria, di servizio, di espansione nel territorio urbano consolidato. Include i
PA adottati (art. 24) e i nuovi interventi, assoggettati a pianificazione attuativa;
- polo tecnologico polifunzionale, di sviluppo economico, ubicato nel nucleo produttivo D. Le finalità
sono: consentire la crescita integrata delle attività produttive e di quelle commerciali, terziarie e di
servizio alle imprese in un luogo di alta accessibilità; garantire una migliore qualità ambientale degli
assetti insediativi. Una porzione della superficie territoriale (St) del polo è destinata a zona agricola E.
30.2 Criteri operativi
I criteri operativi si differenziano in relazione alla tipologia di intervento precisata all’art. 10, che viene
riportata in forma abbreviata nella seguente tabella:
Zona
D1
D2
D3
D4
POLO
TESTO - GIUGNO 08
Tipo intervento
MS – RE – NC
MS – RE – NC
NC
NC
NC
Criterio operativo
Concessione edilizia
Concessione edilizia
Piano Attuativo
Piano Attuativo
Piano Particolareggiato
31
30.3 Parametri generali di utilizzazione
• Per la zona D1 produttiva industriale ed artigianale esistente i parametri sono i seguenti:
D1
Parametro
Indice
0,80 mq/mq
Iuf
60% di SF
Rc
Max 3 piani
P
Max 13,50 mt.
H
20% dell'area Sf
Sup. permeabile
Mt. 10,00 (verso zone B e C) – mt. 6,00 (verso altre zone)
Dc
•
Per la zona D2 commerciale, terziaria, di servizio, esistente i parametri sono i seguenti:
D2
Parametro
Indice
1,00 mq/mq
Iuf
50% di SF
Rc
Max 4 piani
P
Max 15,50 mt.
H
Come da R.I.
Sup. permeabile
sino ad H 9,00 mt = mt. 5,00
Dc
oltre H 9 mt = mt 5,00+2/3(H - 9,00 mt)
• Per la zona D3 produttiva industriale ed artigianale di completamento dei nuclei produttivi A, B e C, i
parametri sono i seguenti:
D3
Parametro
Indice
0,50 mq/mq
Iut
40% di SF
Rc
Max 3 piani
P
Max 13,50 mt.
H **
come da R.I.
Sup. permeabile
Mt. 10,00
Dc – Ds
**salvo altezze maggiori, richieste per esigenze di lavorazione, da definire con il PA.
•
Per la zona D4 commerciale, terziaria, di servizio, di espansione nel territorio urbano consolidato, i
parametri sono i seguenti:
D4
Parametro
Indice
0,5 mq/mq
Iut
40% di SF
Rc
Max 4 piani
P
Max 15,50 mt.
H
come da R.I.
Sup. permeabile
Mt. 10,00
Dc – Ds
TESTO - GIUGNO 08
32
Per il Polo tecnologico funzionale di sviluppo integrato delle attività economiche, i parametri sono i
seguenti, al netto della Slp esistente e delle relative aree di pertinenza individuate con diverso retino
all’interno del perimetro del polo:
Polo
Parametro
Indice
0,175 mq/mq
Iut
40% di SF
Rc
Max 4 piani
P
Max 15,50 mt.
H
come da R.I.
Sup. permeabile
Mt. 10,00
Dc – Ds
30.4 Parametri specifici di utilizzazione
Le sottostanti tabelle riportano i parametri specifici di utilizzazione relativi alle aree di intervento D3 e D4
indicate nelle tavole di azzonamento.
NUCLEO A - Cerro capoluogo
num
St
Iut
Slp
Rc
PAI-1
42117
0,5
21059
7394
PAI-2
15519
0,5
7760
5417
PAI-3
7098
0,5
3549
2269
PAI-4
9026
0,5
4513
2879
PAI-5*
87306
0,7
61114
26880
PAI-6*
16630
0,7
11641
7235
PAI-7
37494
0,5
18747
7659
PAI-9
15859
0,5
7930
4941
PAI-10
23563
0,5
11782
4670
Tot A
254612
148095
69344
NUCLEO B - Cerro capoluogo
num
St
Iut
Slp
PAI-11*
4432
0,7
Tot B
4432
3102
3102
NUCLEO C - Cantalupo
num
St
Iut
Slp
PAI-12
24785
0,5
PAI-13
54290
0,5
PAI-14
25041 0,385
PAI-15*
19313
0,7
Tot C
123429
12393
27145
9641
13519
62698
4801
16042
5879
4530
31252
213895
102812
Totale
Nuclei
num
PAI-16*
Totale
comune
382473
St
32925
415398
TESTO - GIUGNO 08
Iut
Slp
0,25
Rc
2216
2216
Rc
Rc
8231
14248
222126
117060
33
ZONE D4
num
PAC-1
PAC-2
PAC-3*
PAC-4
Tot
St
5928
5038
53626
10674
75266
Iut
Slp
0,5
0,5
0,7
0,5
2964
2519
37538
5337
48358
SC = 100%Slp min.
2964
2519
37538
5337
48358
Per quanto riguarda il polo tecnologico polifunzionale, ubicato nel nucleo produttivo D, i parametri specifici di
utilizzazione saranno definiti dal Piano Particolareggiato.
I valori di riferimento sono i seguenti:
St = 400000 mq. Sf = 120000 mq. Slp = max 70.000 mq. Rc = 40% di SF
Zona E inclusa = min 30 %della St.
30.5 - Funzioni ammesse
Sono ammesse le seguenti funzioni:
- Per la zona D1:
Funzione primaria produttiva (cfr. punto C, art.12);
sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita ed esercizi di commercio
all’ingrosso.
- Per la zona D2:
Funzione primaria terziario e di servizio (cfr. punto B, art.12);
sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita ed esercizi di commercio
all’ingrosso.
- Per la zona D3:
Funzione primaria produttiva con specificazione delle diverse destinazioni d’uso da Piano attuativo;
sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, medie srutture di vendita ed esercizi di commercio
all’ingrosso.
- Per la zona D4:
Funzione primaria terziaria e di servizio con specificazione delle diverse destinazioni d’uso da Piano
attuativo;
sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita e commercio all’ingrosso.
- Per il polo polifunzionale:
Funzioni integrate produttiva, terziario e di servizio con specificazione delle diverse destinazioni d’uso da
Piano Particolareggiato.
sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita e commercio all’ingrosso.
30.6 - Prescrizioni particolari
• Gli insediamenti produttivi e commerciali ammessi nella zona D dovranno rispettare le norme del
Regolamento di Igiene e le disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente interno ed
esterno.
• Per le aree a standard si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n.51/75.
• Le superfici scoperte, dedotte quelle riservate a parcheggio e spazi di manovra, devono essere
adeguatamente sistemate a verde e, ove possibile, con indice di piantumazione pari ad 1 albero di alto
fusto ogni 50 mq. di superficie libera.
• Nel caso di impianti tecnologici con funzione di magazzini verticali ed altre attività similari la superficie
lorda di pavimento è calcolata dividendo il volume per l'altezza virtuale interpiano di m.3,00.
• Gli edifici esistenti compresi nella zona D1 possono essere trasformati, a richiesta e previa approvazione
di piano attuativo, in edifici con destinazione commerciale e/o terziaria nel rispetto degli indici di zona e
con l’obbligo di reperimento dei relativi standard o all'interno del lotto o nelle immediate adiacenze
secondo le indicazioni dell'Amministrazione o con monetizzazione. E’ in ogni caso vietato l’insediamento
di strutture della grande distribuzione.
Le recinzioni verso strada devono essere di tipo aperto; la massima altezza ammessa è di mt. 2,20 da piano
campagna, con zoccolatura piena di altezza massima di mt. 0,50 e parte superiore trasparente. All’interno
della recinzione dovrà essere posta in opera per l’intera lunghezza una siepe di altezza e spessore adeguati.
TESTO - GIUGNO 08
34
Art. 31: zona E
Ai sensi del DM. 2/4/1968 n. 1444 include le aree originariamente agricole, libere da edificazione. In materia
di edificazione nella zona E vigono le norme della LR 12/05.
31.1 Criteri operativi
I criteri operativi si differenziano in relazione alla tipologia di intervento precisata all’art. 10, che viene
riportata in forma abbreviata nella seguente tabella:
Zona
E
Tipo intervento
MS
RR RU RE DR NC
Criterio operativo
Autorizzazione edilizia
Concessione edilizia
31.2 Parametri di utilizzazione
Per la zona E i parametri sono i seguenti:
E
Parametro
Indice
Limiti massimi per abitazioni dell’imprenditore agricolo:
Ief
- 0,06 mc./mq. su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
- 0,01 mc./mq., per un massimo di 500 mc. per azienda, su terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato – pascolo
permanente;
0,03 mc./mq. su altri terreni agricoli.
H max = mt. 7,00.
H
min. mt. 10,00.
Dc, De, Ds
distanza da zone D = min. 10 mt. dal limite di zona.
Dz
Rc
-
H
-
Dc, De, Ds
Dz
Limiti massimi per attrezzature e infrastrutture produttive:
max 10% dell’intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali
non può superare il 40% dell’intera superficie aziendale.
H max = mt. 7,00;
ammesse maggiori altezza per attrezzature produttive quali silos ecc.;
serre H max = mt. 4,00.
min. mt. 10,00.
distanza da zone A, B, C, D = min. 100 mt. dal limite di zona.
In caso di trasformazione d’uso di edifici residenziali in attrezzature e infrastrutture produttive devono essere
verificati i parametri, relativi a tali destinazioni, riportati nella precedente tabella.
Ai sensi dell’art. 59 della LR 12/05 sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della
conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda,
nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento dell’attività di cui all’art.
2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e
vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 60 della succitata LR.
Le attrezzature e le infrastrutture produttive non sono sottoposte a limiti volumetrici ma non possono
superare i rapporti di copertura sopra indicati.
31.3 Funzioni ammesse
Sono ammesse le seguenti funzioni:
funzioni primarie:
• le attività agricole in genere, specialmente destinate alla forestazione;
• le serre per colture florovivaistiche;
• le stalle, i canili.
funzioni compatibili:
• la residenza degli addetti alle suddette attività,
• la commercializzazione dei prodotti agricoli,
• le attività esistenti alla data di adozione del PRG, anche se diverse da quelle indicate ai punti precedenti.
In queste zone è consentita l’apertura di esercizi di vicinato per la vendita esclusiva di prodotti florovivaistici
o di allevamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di produttore ed imprenditore
agricolo.
31.4 Sono ammesse solo le recinzioni in rete metallica e paletti in ferro, senza cordoli continui in
calcestruzzo, di H max. = mt. 1,80 e con eventuale siepe di schermatura.
In presenza di edifici (residenziali, ricovero attrezzature, stalle ecc.) e orti i tipi di recinzione ammessi sono
tre:
TESTO - GIUGNO 08
35
1. Trasparente, realizzata in rete metallica e montanti in acciaio (zincato o plastificato di colore verde;
2. Semi opaca, realizzata in rete e montanti come il tipo 1., montata su cordolo continuo di cemento
emergente dal piano di campagna 0,25 mt., e siepe a tutta altezza;
3. Opaca, realizzata in muro di pietra o mattoni faccia a vista, oppure intonacato a frattazzo.
L’altezza massima consentita per i tre tipi di recinzioni è di 2,20 mt.; il terzo tipo opaco è consentito soltanto
per i lotti a) con presenza di fabbricati, per i quali la superficie massima da recintare è pari a quattro volte la
superficie coperta.
Sono vietate le recinzioni realizzate con elementi prefabbricati in cemento; le recinzioni di questo tipo
esistenti, devono essere sostituite con altre rispondenti ai tipi su elencati.
31.5 Prescrizioni particolari
Fanno parte della zona E le aree, contraddistinte nelle tavole di azzonamento con simbolo E1 e apposito
retino, sulle quali insistono, si possono ampliare od insediare attività florovivaistiche. Le destinazioni d’uso
ammesse sono: a) le serre per la coltivazione e la conservazione dei prodotti florovivaistici con rapporto di
copertura (Rc) massimo del 40% della superficie fondiaria (Sf); b) i locali per la commercializzazione dei
suddetti prodotti, nonché di quelli accessori e di quelli affini alle attività florovivaistiche; c) l’abitazione del
produttore.
L’indice di edificabilità fondiaria (Ief) massimo è pari a 0,06 mc./mq. e comprende Ie volumetrie a
destinazione sia commerciale che residenziale.
Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PRG sono ammesse le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 31,
lettere a), b), c) della LN 457/78.
Art. 32: zona F
La zona F identifica l’ambito unitario di tutela paesistico-ambientale delle aree libere agricole e forestali
del territorio comunale, aree di notevole consistenza e caratterizzate da continuità con quelle dei comuni
contermini. In ragione della tutela paesistico-ambientale cui sono sottoposte, tali aree sono assimilate alle
parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale ai sensi del DM. 2/4/1968 n. 1444
e sono soggette, ai fini del computo degli standard urbanistici, alle norme dell’art. 22 punto 5 della LR 51/75.
Nella zona sono incluse le porzioni d’area in territorio comunale del Polo Baraggia e della Cava S. Lorenzo,
le cui perimetrazioni sono indicate nelle tavole di azzonamento.
In osservanza dell’Accordo di Programma n. A740533 del 29/09/99 sottoscritto da Regione Lombardia,
Comune di Cerro Maggiore, Comune di Rescaldina e altri, il Polo Baraggia è sottoposto agli interventi: a) di
messa in sicurezza e recupero ambientale della discarica; b) di ripristino e recupero ambientale del polo
estrattivo preesistente; c) di ripristino e recupero ambientale complessivo finalizzato alla fruibilità pubblica.
La Cava S. Lorenzo è destinata alle attività estrattive all’interno della perimetrazione indicata nelle relative di
azzonamento, conforme al D.C.R. 9 aprile 1997 n. VI/554 “Revisione del piano delle attività estrattive
adottato dalla Amministrazione Provinciale di Milano”.
32.1 Finalità
La finalità di garantire la massima tutela paesistico-ambientale viene perseguita mediante la subordinazione
degli usi dei suoli e degli interventi ad un Piano attuativo di interesse sovracomunale di iniziativa pubblica
a norma dell’art.9 comma 1 lettera a) della LR 23/97.
Il coordinamento con i comuni vicini dotati di analoghi piani di salvaguardia ambientale, si rende necessario
per l’integrazione regolamentare delle relative subaree e potrà essere assicurato da un apposito Ente di
gestione consortile .
32.2 Criteri operativi
I criteri operativi si differenziano in relazione alle tipologie di intervento precisata all’art. 10, che vengono
riportate in forma abbreviata nella seguente tabella:
Zona
F
Tipo intervento
MS e RR
RE – DR - NC
Opere pubbliche
Criterio operativo
Autorizzazione edilizia
Piano attuativo di interesse sovracomunale
Delibera di approvazione consiliare
32.3 Parametri di utilizzazione
Sino alla prima adozione del Piano attuativo di interesse sovracomunale da parte del Consiglio comunale,
sono ammessi i parametri di utilizzazione del precedente art. 31.2 relativi alla zona E.
32.4 Funzioni ammesse
Nell’ambito unitario di tutela paesistico-ambientale sono ammesse:
a) le attività connesse sia alla cura, al mantenimento e all’uso anche produttivo del patrimonio boschivo
esistente, sia alla coltivazione dei fondi ivi compresa la produzione florovivaistica e la relativa attività di
TESTO - GIUGNO 08
36
vendita. Per quest'ultima attività gli indici di utilizzazione sono ridotti alla metà rispetto a quelli di cui alla LR n
93/80. E' esclusa in ogni caso la residenza.
b) le attività connesse alla fruizione collettiva del patrimonio naturale con la previsione di opere e
attrezzature per la mobilità pedonale e per le attività ricreative e sportive.
Nell’ambito unitario di tutela paesistico-ambientale sono escluse:
c) le alterazioni e manutenzioni del suolo e del patrimonio naturale che non siano finalizzate a quanto
previsto dai precedenti punti;
l’apertura e l’esercizio di nuove cave.
Sino alla prima adozione del Piano attuativo di interesse sovracomunale da parte del Consiglio comunale,
sono ammesse le funzioni del precedente art. 31.3 relative alla zona E.
32.5 Prescrizioni particolari
Prima dell’entrata in vigore del Piano Particolareggiato, nella zona F si fa obbligo per ogni intervento di
manutenzione straordinaria (MS) e di risanamento conservativo (RR), di garantire una minima superficie
permeabile dei suoli in ragione del 60% delle aree di pertinenza delle parti edificate e la piantumazione delle
aree libere a verde in ragione di 1 albero ogni 20 mq. di superficie scoperta.
Le aree da destinarsi a parcheggio, devono essere opportunamente occultate mediante siepi e adeguate
alberature e realizzate con pavimentazione permeabile.
32.6 Prescrizioni per gli edifici esistenti non adibiti agli usi agricoli.
Nelle tavole di azzonamento sono indicate all’interno della zona F gli insediamenti estranei alla funzione
agricola e forestale e le relative aree di pertinenza .
Le aree di pertinenza dei fabbricati esistenti sono individuate nelle tavole di azzonamento.
Per gli insediamenti estranei e’ ammesso esclusivamente il mantenimento delle attuali destinazioni
(residenziale (R), produttiva (P), commerciale e di servizio (C) e quelle inerenti gli impianti tecnologici), con
esclusione delle attività moleste od improprie (quali depositi permanenti o temporanei di rifiuti, cave).
I fabbricati esistenti, se non abusivi, possono costituire oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia,
nonché di ampliamento contenuto nel 10% Slp costruita.
In tutti gli edifici esistenti a carattere produttivo in contrasto con la destinazione di zona, oltre all'ampliamento
del 10%, è ammessa la costruzione di soppalchi nel limite del 30% della Slp del piano terreno.
Non sono ammessi autorimesse e/o depositi anche a carattere precario; è ammessa la realizzazione di
autorimesse in aderenza agli edifici esistenti, in ogni caso mai lungo le recinzioni a confine.
32.7 Recinzioni
Le recinzioni sono ammesse soltanto per i lotti nei quali sono presenti:
a) fabbricati per l’abitazione del coltivatore diretto e per il ricovero dei mezzi e delle scorte;
b) animali di allevamento;
c) attrezzature, macchinari e prodotti agricoli;
d) orti.
I tipi di recinzione ammessi sono tre:
Trasparente, realizzata in rete metallica e montanti in acciaio (zincato o plastificato di colore verde;
Semi opaca, realizzata in rete e montanti come il tipo 1., montata su cordolo continuo di cemento emergente
dal piano di campagna 0,25 mt., e siepe a tutta altezza;
Opaca, realizzata in muro di pietra o mattoni faccia a vista, oppure intonacato a frattazzo.
L’altezza massima consentita per i tre tipi di recinzioni è di 2,20 mt.; il terzo tipo opaco è consentito soltanto
per i lotti a) con presenza di fabbricati, per i quali la superficie massima da recintare è pari a quattro volte la
superficie coperta.
Sono vietate le recinzioni realizzate con elementi prefabbricati in cemento; le recinzioni di questo tipo
esistenti, devono essere sostituite con altre rispondenti ai tipi su elencati.
Art. 33: aree vincolate all'uso pubblico
Ai sensi di legge, il PRG individua anche le aree vincolate all'uso pubblico per le attrezzature al servizio degli
insediamenti (Standard urbanistici).
Queste aree sono suddivise in:
• Aree SR: per le attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali;
• Aree SP: per le attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi;
• Aree SC: per le attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, direzionali e di servizio.
Tra le aree SR sono individuati tre ambiti unitari di riqualificazione urbana RU da adibire a parchi urbani e
sottoporre a Piano Particolareggiato.
Oltre alle aree suddette sono individuate le:
• Aree IT: per le attrezzature inerenti gli impianti tecnologici.
TESTO - GIUGNO 08
37
33.1 Aree SR
Standard urbanistici per le attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali.
Nelle zone di rispetto di cui al successivo artt. 34.1 Rispetto cimiteriale e 34.2 rispetto stradale sono
ammesse esclusivamente aree SR d) per i parcheggi pubblici.
Le aree SR:
• sono conteggiate per il rispetto degli standard urbanistici degli insediamenti residenziali previsti dall'art.
22 L.R.51/1975;
• sono assoggettate ad uso pubblico con possibilità di acquisizione da parte del Comune, con convenzione
in caso di intervento da parte del privato;
• fino all'assoggettamento ad uso pubblico, possono essere utilizzate con l'esclusione dell'edificazione.
Le aree sono articolate in relazione alle funzioni, come da specifica simbologia sugli elaborati grafici di
Piano:
-
SR a) per l’istruzione inferiore;
SR b) per le attrezzature di interesse comune;
SR c) per il verde il gioco e lo sport;
SR d) per i parcheggi pubblici.
Criteri operativi
Zona
SR
a), b), c)
Tipo intervento
Criterio operativo
MS RR RE RU NC DR, anche Progetto di opera pubblica o intervento
solo demolizione e cambio privato convenzionato in PA
destinazione d’uso
Zona
SR d)
Tipo intervento
Criterio operativo
MS
Progetto di opera pubblica o intervento
NC relativa a parcheggi privato convenzionato in PA
multipiano a volume fuori ed
entro terra
Per tutto quanto riguarda le aree a parcheggio e le relative attrezzature, si rimanda all’Art. 15
Parcheggi.
Parametri di utilizzazione
SR a), b)
Parametro
Rc
P
Dc
De
Ds
Ief
SR c)
Parametro
Rc
H
Dc*
De*
Indice
40%
3 piani f.t.
5,00
10,00
5,00
Max =2,5 mc./mq.
Indice
Variabile in relazione del tipo di attrezzatura sportiva:
Max = 20%
10,00
5,00
10,00
Funzioni ammesse
Le funzioni ammesse sono rispettivamente:
SR a) gli edifici e le attrezzature per l'istruzione: scuole materne, scuole elementari, scuole medie
inferiori e superiori, quali risultano dalle disposizioni vigenti, anche se realizzati da privati o Enti, previo
convenzionamento con l’Amministrazione Comunale, purché ne sia garantito l’uso pubblico.
SR b) gli edifici e le attrezzature di interesse generale quali sedi di attività amministrative, religiose,
culturali, sociali, assistenziali, sanitarie; anche se realizzati da privati o Enti, previo convenzionamento
con l’Amministrazione Comunale, purché ne sia garantito l’uso pubblico.
TESTO - GIUGNO 08
38
SR c) parchi, giardini pubblici e campi da gioco e sportivi, edifici ed attrezzature sportive in genere,
anche realizzati da privati o enti, previo convenzionamento con l’Amministrazione Comunale, purché ne
sia garantito l’uso pubblico.
SR d) i parcheggi di uso pubblico. Sono ammessi i parcheggi multipiano a volume fuori ed entro terra:
se realizzati da privati, previo convenzionamento con l’Amministrazione Comunale.
Prescrizioni particolari
Le aree sono indicate negli elaborati di PRG con apposita simbologia e le loro destinazioni funzionali a),
b, c), d) possono subire spostamenti all'interno della zona, fermo restando il rispetto delle quantità
complessive.
Per gli standard relativi a Piani Attuativi che prevedano la loro dotazione all’interno della loro
delimitazione, le aree ad uso pubblico possono essere diversamente ubicate entro il perimetro di PA,
purché venga mantenuta la loro superficie globale e dimostrata la maggiore funzionalità ai fini
dell’interesse collettivo.
Per i parcheggi si prescrive la sistemazione del terreno con pavimentazione permeabile, nonché una
adeguata piantumazione (parcheggio alberato).
33.2 Aree SP
Standard urbanistici per le attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi.
Le aree SP:
• sono conteggiate per il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art. 22 della L.R. 51/1975 per gli
insediamenti produttivi nella misura del 20% della superficie destinata ai nuovi insediamenti;
• sono assoggettate ad uso pubblico con possibilità di acquisizione da parte del Comune, con convenzione
in caso di intervento da parte del privato;
• fino all'assoggettamento ad uso pubblico possono essere temporaneamente utilizzate, con l'esclusione
dell'edificazione.
Criteri operativi
Zona
Tipo intervento
Criterio operativo
SP
RE – NC – DR
Intervento privato convenzionato in PA
Parametri di utilizzazione
Per le attrezzature collettive a servizio delle attività produttive:
SP
Parametro
Indice
Max 5% St
Rc
9,00
H
5,00
Dc
10,00
De
5,00
Ds
Per edifici accessori delle attrezzature sportive:
SP
Parametro
Indice
Max 5% St
Rc
7,00
H
5,00
Dc
10,00
De
5,00
Ds
Per le aree a parcheggio e relative attrezzature, si rimanda all’Art. 15 Parcheggi.
Funzioni ammesse
Le funzioni ammesse sono rispettivamente:
TESTO - GIUGNO 08
39
• le attrezzature collettive a servizio delle attività produttive (mense, centri sociali ed attrezzature varie
di servizio alle imprese).
• il verde e le attrezzature sportive;
• i parcheggi.
Prescrizioni particolari
Le aree sono indicate negli elaborati di PRG con apposita simbologia e le loro destinazioni funzionali
possono subire spostamenti all'interno della zona, fermo restando il rispetto delle quantità complessive.
Per gli standard relativi a Piano Attuativo che preveda la loro dotazione all’interno della sua
delimitazione, le aree ad uso pubblico possono essere diversamente ubicate entro il perimetro di PA,
purché venga mantenuta la loro superficie globale e verificata la maggiore funzionalità ai fini
dell’interesse collettivo.
Per i parcheggi si prescrive la sistemazione del terreno con pavimentazione permeabile, nonché una
adeguata piantumazione (parcheggio alberato).
33.3 Aree SC
per le attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, direzionali e di servizio.
Le aree SC:
• sono conteggiate per il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art. 22 della L.R. 51/1975 per gli
insediamenti di carattere direzionale nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici
previsti e nella misura del 200% della SLP degli edifici commerciali previsti;
• sono assoggettate ad uso pubblico con possibilità di acquisizione da parte del Comune, con convenzione
in caso di intervento da parte del privato;
• fino all'assoggettamento ad uso pubblico possono essere temporaneamente utilizzate, con l'esclusione
dell'edificazione.
Criteri operativi
Zona
Tipo intervento
Criterio operativo
SC
RE – NC – DR
Intervento privato convenzionato in PA
Parametri di utilizzazione
Per le attrezzature collettive a servizio delle attività direzionali e commerciali:
SC
Parametro
Indice
Max 20% St
Rc
9,00
H
5,00
Dc
10,00
De
5,00
Ds
Per le aree a parcheggio e relative attrezzature, si rimanda all’Art. 15 Parcheggi.
Funzioni ammesse
Le funzioni ammesse sono rispettivamente:
• le attrezzature collettive a servizio delle attività commerciali e direzionali (mense, centri sociali ed
attrezzature varie di servizio alle imprese).
• il verde;
• i parcheggi.
Prescrizioni particolari
Le aree sono indicate negli elaborati di PRG con apposita simbologia e le loro destinazioni funzionali
possono subire spostamenti all'interno della zona, fermo restando il rispetto delle quantità complessive.
Per gli standard relativi a Piano Attuativo che preveda la loro dotazione all’interno della sua
delimitazione, le aree ad uso pubblico possono essere diversamente ubicate entro il perimetro di PA,
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purché venga mantenuta la loro superficie globale e verificata la maggiore funzionalità ai fini
dell’interesse collettivo.
Per i parcheggi si prescrive la sistemazione del terreno con pavimentazione permeabile, nonché una
adeguata piantumazione (parcheggio alberato).
33.4 Aree IT
per le attrezzature inerenti gli impianti tecnologici di interesse pubblico.
Le aree IT:
• non sono conteggiate per il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art. 22 della L.R. 51/1975;
• sono assoggettate ad uso pubblico con possibilità di acquisizione da parte del Comune o dell'Ente
Gestore;
• Una volta acquisite dal Comune, possono essere oggetto di concessione anche a favore di operatori
privati.
Criteri operativi
Gli interventi ammessi dal PRG sono subordinati alla approvazione del Consiglio comunale.
Parametri di utilizzazione
IT
Parametro
Rc
H
Dc
De
Ds
Indice
60%
12,00
5,00
10,00
5,00
Funzioni ammesse
Servizi tecnologici comunali, intercomunali e consortili quali serbatoi d’acqua, impianti di depurazione,
stazioni di pompaggio, centrali elettriche, cabine gas, centri di raccolta e trasformazione dei rifiuti.
33.5 Aree P
Due aree destinate dal precedente PRG a servizi privati di interesse pubblico: Piccola Casa Divina
Provvidenza ubicata in via San Cottolengo a Cerro capoluogo e Casa di riposo per anziani in via Don Sturzo
a Cantalupo.
Le aree P:
• non sono conteggiate per il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art. 22 della L.R. 51/1975;
• non sono assoggettate ad esproprio o a servitù di uso pubblico.
Criteri operativi
Area
P
Tipo intervento
Criterio operativo
MS
RE – NC – DR
Concessione edilizia
Intervento privato convenzionato in PA
Parametri di utilizzazione
P
Parametro
Iuf
Rc
H
Dc
De
Ds
Indice
0,60 mq./mq. di Sf
60%
Esistente o max = mt.13,50
5,00
10,00
5,00
Funzioni ammesse
Costruzioni aventi le seguenti destinazioni d’uso: assistenziali, sanitarie, religiose, ricreative, nonché le
abitazioni del personale, religioso e non, necessario al funzionamento dei servizi.
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Art. 34: zone di rispetto
Le tavole di azzonamento individuano le zone di rispetto cimiteriale e stradale, assoggettate alle specifiche
normative che ne disciplinano l'uso.
34.1 aree di rispetto cimiteriale
Nelle aree incluse entro le zone di rispetto cimiteriale è vietata ogni tipo di costruzione e per quelle esistenti
è vietata ogni possibilità di ampliamento di volume e/o superficie coperta.
Potrà essere consentita la realizzazione, a titolo precario, di edicole per la vendita dei fiori purché costruite
con strutture smontabili .
E' consentita la realizzazione di sistemazioni a verde ed a parcheggio pubblico.
Le zone di rispetto cimiteriale non possono essere computate per la determinazione di ogni indice di
edificabilità. Per gli edifici esistenti entro tali zone alla data di adozione del PRG possono essere solo
autorizzate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, col mantenimento delle destinazioni d'uso.
La zona di rispetto del cimitero di Cerro Capoluogo, larga 100 mt, è suddivisa in due sotto zone concentriche
larghe entrambe 50 mt: la più interna consiste in una fascia interamente boscata mediante piantumazione di
alberi di specie autoctone o naturalizzate; l’esterna consiste in una fascia in cui è consentita esclusivamente
la realizzazione di pavimentazioni per campi da gioco; le eventuali recinzioni devono essere del tipo 2 semi
opache, come specificato all’Art. 31.4.
34.2 aree di rispetto stradale
Queste aree sono destinate alla formazione di fasce inedificate a rispetto delle sedi stradali richiamate
dall’art. 26 della L.R. 51/75 e regolamentate dalle istruzioni della Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del
30.12.1970 e dai disposti degli artt. 16., 17., 18. e 19. del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e degli artt. 26., 27. e 28.
del DPR 16.12.1992, n. 495. Fatto salvo il suddetto vincolo di inedificabilità, i parametri di utilizzazione sono
gli stessi delle zone in cui la aree risultano incluse.
Per gli edifici esistenti in queste zone sono consentite unicamente opere di ordinaria e straordinaria
manutenzione, di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale.
34.3 aree di salvaguardia delle risorse idriche
“Le zone di tutela assoluta, previste dal DLGS 258/2000 art. 5 comma 4, aventi un’estensione di almeno 10
metri di raggio devono essere adeguatamente protette ed abilitate esclusivamente alle opere di captazione e
ad infrastrutture di servizio.
Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 art.5 del DLGS
258/2000. l’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del citato Decreto Legislativo
(tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere varie, ferroviarie ed in
genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla
Regione ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.L.258/00, è subordinata all’effettuazione di un’indagine
idrogeologica di dettaglio che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o
idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite prescrizioni sulle
modalità di attuazione degli interventi stessi.”
34.4 fasce di rispetto elettrodotti
Fasce di rispetto elettrodotti. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non possono essere rilasciate
concessione di edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti. In
particolare il D.P.C.M. del 23.4.1992 fissa le seguenti distanze di rispetto per i fabbricati adibiti ad abitazione
o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati:
1. linea 380 KW = mt. 28 da qualunque conduttore della linea;
2. linea 220 KW = mt. 18 da qualunque conduttore della linea;
3. linea 132 KW = mt. 10 da qualunque conduttore della linea.
La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere
uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o
sottostazione stessa.
34.5 Fascia di rispetto discarica
Ai sensi della Delibera C.I. ex art. 5 DPR 915/82 del 27/4/1984, il PRG stabilisce una fascia di rispetto di 200
mt. in corrispondenza della discarica in prossimità del confine con il Comune di Rescaldina, all’interno della
quale è vietato realizzare nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti.
34.6 Coltivazioni delle sostanze minerali di cava
All’interno della perimetrazione della Cava S. Lorenzo sono ammesse le coltivazioni delle sostanze minerali
di cava secondo quanto disposto dalla L.R. 30/03/82 n. 18 e dalla L.R. 21/06/82 n. 27 e le attività produttive
connesse.
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Al termine della coltivazione l’area interessata dallo scavo dovrà essere ripristinata; ogni intervento che non
sia funzionale alla coltivazione della cava dovrà essere subordinato alla preventiva approvazione di un
progetto di recupero ambientale. Tale progetto potrà prevedere spazi ed attrezzature pubbliche, di uso
pubblico o di interesse pubblico, sistemazione a verde e piantumazioni, bonifiche agricole e dovrà attenersi
ai parametri di utilizzazione dell’Art.31.2 relativi alla zona E..
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 35: decadenza concessioni edilizie
L’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni edilizie in
contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano ultimati entro il
termine di tre anni, a decorrere dalla data di inizio dei medesimi.
Art. 36: misure di salvaguardia
L’adozione delle presenti norme comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge 3
Novembre 1952 alle domande di concessione edilizia, giacenti alla data di adozione stessa e per le quali
non sia stato emanato provvedimento di concessione edilizia.
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TITOLO V - NORME PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI
Art. 37. disciplina urbanistica degli esercizi commerciali
La disciplina urbanistica degli esercizi commerciali è costituita dalle norme vigenti statali e regionali, oltre che
dalle presenti disposizioni. La tipologia e la natura degli esercizi commerciali sono stabilite dalle vigenti
norme statali.
In località denominata Cantalupo viene previsto quanto segue:
a) nelle zone di recupero e nelle zone B1 sono ammessi esclusivamente esercizi commerciali di vicinato fino
a mq. 150 di superficie di vendita e una media alimentare, nelle zone B2 e C sono ammessi esercizi
commerciali di vicinato e medie strutture di vendita.
In località Cerro Maggiore viene previsto quanto segue:
nella “zona di recupero” sono ammessi esclusivamente esercizi commerciali di vicinato fino a mq. 150 di
superficie di vendita;
nella zona B1 sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e una media struttura di vendita;
nella zona B2 sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita e una struttura di
vendita all’ingrosso;
nella zona C sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita;
nella zona D sono ammessi esercizi commerciali di vicinato, medie strutture di vendita e una struttura di
vendita all’ingrosso.
Nella zona E è consentita l’apertura di esercizi di vicinato per la vendita esclusiva di prodotti florovivaistici o
di allevamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di produttore ed imprenditore
agricolo.
In nessuna zona del territorio comunale è ammessa la grande struttura di vendita.
Restano fermi tutti gli indici urbanistici stabiliti per ciascuna zona dalle presenti NTA.
Art. 38. dotazione delle aree standard
La dotazione minima degli standard per le medie strutture di vendita nelle zone omogenee B e nelle zone C
e D che per effetto di edificazione siano considerate zone B di completamento, è pari al 75% delle Slp, di
tale superficie almeno il 50% deve essere adibita a parcheggio pubblico o di uso pubblico; per la suddetta
superficie a parcheggio e nel limite minimo indicato, non è ammessa la monetizzazione.
Nelle zone omogenee C e D di espansione la superficie standard per le medie strutture è pari al 100% della
Slp di cui almeno il 50% destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico; per la suddetta superficie a
parcheggio e nel limite minimo indicato, non è ammessa la monetizzazione.
Nelle zone in cui è ammessa l’apertura di esercizi di vicinato, attraverso la previa approvazione di un piano
attuativo, deve sempre essere garantita, fatta salva l’osservanza delle quantità di legge, la dotazione di aree
non monetizzabili nella misura del 50% della slp da destinarsi a parcheggio pubblico o di uso pubblico; sono
fatti salvi i piani già approvati alla data di adozione del presente articolo. Ove per ragioni di natura
urbanistica, ovvero per motivi connessi alle dimensioni fisiche e/o delle strutture degli edifici, nel caso di
interventi concernenti edifici esistenti mediante piano di recupero od equivalente non sia possibile
l’individuazione in loco di aree a parcheggio, è consentita l’individuazione delle prescritte aree per parcheggi
in altro luogo, escluse le aree già esistenti e destinate a parcheggi, purché ne sia dimostrata la sua utilità e
fungibilità in relazione alla posizione dell’esercizio commerciale.
Nel caso di parcheggio privato di uso pubblico è possibile stipulare apposita convenzione con
l’Amministrazione comunale per la regolamentazione dell’uso pubblico dell’area nelle ore diurne.
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