ARGOMENTI illeciti amministrativi /penali e
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ARGOMENTI illeciti amministrativi /penali e
ARGOMENTI • illeciti amministrativi /penali e violazioni leggi regionali e nazionali - definizioni analisi normativa • giurisprudenza dottrina modelli Diritto ambientale Sanzioni amministrative ambientali - Illeciti amministrativi ambientali Ricorre l’illecito amministrativo ambientale nei casi in cui la legge colpisca l’inosservanza delle norme ambientali con l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa. La sanzione viene irrogata da organi amministrativi, al termine di un vero e proprio procedimento amministrativo. E’ utile tracciare una rapida amministrativo e illecito penale: 1 distinzione tra illecito a) sul piano generale, l’illecito amministrativo non protegge i valori fondamentali della convivenza, ma specifici interessi affidati alle cure della pubblica amministrazione; b) la sanzione amministrativa non determina le stesse conseguenze della sanzione penale (es. iscrizione nel casellario giudiziale); c) i poteri della polizia giudiziaria in campo penale sono molto più penetranti rispetto ai poteri di cui dispongono gli organi di vigilanza amministrativa; per gli illeciti amministrativi non vige il principio di riserva assoluta di legge statale come per i reati, ma possono essere introdotti anche da leggi regionali e regolamenti provinciali e comunali. Principi generali dell’illecito amministrativo ambientale: Legge 24 novembre 1981 n. 689 Per gli illeciti amministrativi ambientali non può farsi riferimento soltanto alla legislazione ambientale, ma il testo normativo generale di riferimento è la Legge 689/1981. Esempio: in materia di rifiuti, gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono previsti dall’art. 52 del D. Lgs. 22/1997; ma in nessuna disposizione del D. Lgs. 22/1997 è possibile rinvenire la disciplina organica del procedimento di irrogazione delle sanzioni. Quindi, salvo diversa previsione di legge, le disposizioni della Legge 689/1981 trovano sicuramente applicazione per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, quale che sia la loro genesi. Principio di legalità e di irretroattività -Per gli illeciti amministrativi vigono il principio di legalità ed il principio di irretroattività. 2 a) Principio di legalità -“Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative debbono applicarsi soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati” (art. 1 della Legge 689/1981). Soltanto un atto avente forza di legge, ossia una Legge Ordinaria (emanata dal Parlamento), un Decreto Legislativo, un Decreto Legge, può introdurre un illecito e quindi una sanzione amministrativa. Si pone il problema se una legge regionale può essere fonte normativa di illeciti amministrativi. Tutta la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, a differenza della materia penale nella quale soltanto la legge statale può disciplinare illeciti e sanzioni, per gli illeciti amministrativi le Regioni possono legiferare nelle materie che la Costituzione attribuisce alla competenza regionale. Inoltre, con legge 16 gennaio 2003 n. 3 (che ha aggiunto l’art. 7bis al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), è stato espressamente previsto che alle violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si possa applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, chiudendo definitivamente la disputa sull’esistenza della riserva assoluta di legge anche per gli illeciti può essere amministrativi. b) Principio di irretroattività -"Nessuno assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione". 3 Dunque la legge che punisce una condotta con sanzione amministrativa non si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo per quanto riguarda gli illeciti amministrativi che derivino dalla depenalizzazione di fatti prima costituenti reato. Diverse questioni interpretative sono state sollevate, ad esempio, in merito ad alcune condotte, prima costituenti reato e disciplinate come illeciti amministrativi dal Decreto Lgislativo 22/1997 (es. obblighi relativi a registri di carico e scarico e comunicazioni MUD sanzionati penalmente dalla Legge 475/1988). Gli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo ambientale Il soggetto attivo dell’illecito amministrativo-Il primo elemento essenziale dell’illecito amministrativo ambientale è l’autore della violazione amministrativa ambientale, cioè il soggetto cui addebitare la violazione delle norme punite con sanzione amministrativa. L’identificazione del soggetto attivo non è sempre agevole soprattutto quando più persone concorrono nel medesimo illecito e, soprattutto, quando trattasi di attività svolta in forma societaria e risulta complesso individuare, in concreto, la persona fisica destinataria degli obblighi, la cui inosservanza è punita con sanzione amministrativa. Ai fini della validità della contestazione è necessario che l’agente accertatore verifichi se, nel caso concreto, sussista nell’ambito della società soggetta a controllo una delega di funzioni. Però, affinché la delega possa diventare elemento decisivo per la legittimità della contestazione, è necessario che: 1) sia possibile identificare, in modo inequivocabile, la persona fisica specificamente incaricata, su delega di funzioni attribuita 4 con atto dotato di rilevanza esterna (quale ad esempio lo statuto della società), degli adempimenti in materia ambientale;2) l’impresa abbia notevoli dimensioni;3) la delega rivesta carattere effettivo e che l’attribuzione sia di stata compiti attribuita risulti in da forma scritta;4) norme interne, preventivamente fissate e rese pubbliche;5) il delegato abbia provata competenza tecnica e sia dotato dei poteri e mezzi necessari per lo svolgimento dell’incarico. In ogni caso, l’onere di provare la sussistenza di una valida delega di funzioni grava sul soggetto che intende avvalersene. Tuttavia, indirizzando la contestazione nei confronti del rappresentante legale, senza una preventiva verifica dell’effettiva distribuzione di mansioni all’interno dell’impresa, si rischia di vanificare l’accertamento dell’illecito amministrativo. Infatti, qualora il rappresentante legale provi l’esistenza della delega e le sue condizioni di operatività, l’autorità competente deve archiviare il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti; a questo punto, però, è molto probabile che sia già decorso il termine di novanta giorni dall’accertamento e risulti impossibile contestare la sanzione alla persona effettivamente responsabile. Il concorso di persone nella violazione amministrativa ambientale - L’art. 5 della Legge 689/1981 dispone: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta”. Si può avere concorso di persone sia nel caso di coautori, cioè più soggetti che pongono in essere la condotta tipica, sia nel caso di autore della violazione e “partecipe”, cioè un soggetto che ha apportato un contributo atipico, non conforme alla fattispecie punitiva, ma comunque agevolatore rispetto alla realizzazione collettiva dell’illecito amministrativo. 5 Esempio: il destinatario finale di un illecito trasporto di rifiuti, pur non realizzando la condotta tipica del vettore in quanto non ha trasportato nulla, tuttavia riceve la partita di rifiuti e controfirma consapevolmente un formulario con dati inesatti, rendendo in tal modo possibile il compimento effettivo del viaggio e dell’illecito amministrativo. In questi casi, ciascun concorrente soggiace alla sanzione amministrativa e, di conseguenza, il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione sanzionatoria degli altri partecipi. La situazione del concorrente è profondamente diversa da quella dell’obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa, che è il soggetto (persona fisica o ente collettivo) che, senza aver commesso il fatto illecito, è tuttavia solidalmente obbligato a versare un importo corrispondente alle sanzioni irrogate. Egli avrà un diritto di regresso per l’intero nei confronti del soggetto attivo dell’illecito. Quindi, l’obbligato in solido è chiamato ad adempiere l’obbligazione sanzionatoria e la pubblica amministrazione può indifferentemente rivolgersi per il versamento della sanzione al soggetto attivo dell’illecito oppure al responsabile solidale; tuttavia, dopo che ha pagato, l’obbligato solidale può adire il giudice civile per farsi restituire dall’autore del fatto l’intera somma versata. La figura del responsabile amministrativo ambientale solidale nell’illecito - L’art. 6 della Legge 689/1981 descrive alcune ipotesi di solidarietà passiva prevedendo che certi soggetti siano chiamati a rispondere, in solido con l’autore della violazione, del pagamento della sanzione. L’art. 14 impone di indirizzare la contestazione della violazione non solo al trasgressore, ma anche alla persona obbligata in solido. 6 Dispone l’art. 6: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”. Dispone l’art. 14: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. L’individuazione dell’obbligato in solido, pur non essendo un elemento essenziale ai fini della validità dell’atto di contestazione, rappresenta tuttavia un requisito fondamentale per garantire l’effettiva riscossione della sanzione amministrativa ambientale. 7 E’ opportuno distinguere tra: a) autore della violazione: la persona fisica cui è imputabile l’azione od omissione cosciente e volontaria;b) obbligato in solido: il soggetto (persona fisica o ente collettivo) che, senza aver commesso il fatto illecito, è tuttavia solidalmente obbligato al versamento di un importo corrispondente alle sanzioni irrogate. L’art. 6 della Legge 689/1981 prevede due diverse tipologie di rapporti che determinano la solidarietà: 1) relazione tra l’obbligato in solido e la cosa usata strumentalmente per la commissione della violazione; 2) rapporto sussistente tra l’obbligato in solido e la persona che ha commesso l’illecito. L’elenco degli obbligati solidali previsto dall’art. 6 è da ritenere tassativo. L’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo ambientale -L’art. 3, comma 1, della Legge 689/1981 dispone che ciascuno risponda della propria azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Aggiunge l’art. 3 che “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.L’errore incolpevole esclude, dunque la responsabilità; grava sul soggetto che invoca la non punibilità l’onere di dimostrare la sussistenza dell’errore. Legge quadro 157/92 violazioni penali ed amministrative La legge quadro n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, prevede all’art.31 le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’art.27 affida la vigilanza per l’applicazione della legge 8 statale sulla caccia e delle leggi regionali a vari organi, tra cui gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dagli enti locali e le guardie volontarie. Tale vigilanza comprende, ovviamente, anche il controllo sull’osservanza delle norme sanzionate con sanzione amministrativa. Per gli illeciti amministrativi i poteri e i doveri degli organi di vigilanza e quindi anche delle guardie volontarie sono quelli descritti dalla legge sulla caccia integrata dalla legge quadro n.689/81 che reca la disciplina generale dell’accertamento delle trasgressioni amministrative. ART.29 AGENTI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI 1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 (18), gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio La norma attuale :La legge 157/1992 è la legge quadro in materia di attività venatoria che recepisce ed attua in Italia le Direttive dell’Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli selvatici (Direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE) ed attua la Convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli e la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 9 naturale in Europa. L’art. 30 dispone le sanzioni penali per chi non rispetta i principi generali della legge ed i divieti posti a tutela della fauna selvatica protetta. L’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sanziona penalmente: a) Esercizio della caccia in periodo di divieto generale (quindi tra febbraio e settembre, in cui la caccia è chiusa). Sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 929 a 2582 euro (da lire 1.800.000 a lire 5.000.000) . Tra febbraio e settembre la caccia non è consentita per motivi che riguardano proprio il fondamento della legge quadro: la tutela della fauna è il presupposto stesso e limite all’attività venatoria nonchè assai dannosa pure per l’agricoltura (vedi l’art. 1 legge quadro in cui la caccia può essere esercitata solo se non arreca danni alle colture). È poi dimostrato (Eurispes 2002) che cacciare durante questi mesi corrisponde a commettere un atto criminoso di elevata portata e gli atti di bracconaggio sono perfino organizzati dalla criminalità organizzata. È ancor più pericoloso quindi depenalizzare una pratica criminale al pari delle discariche abusive o dell’inquinamento. b) Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli appartenenti a specie “particolarmente protette “(elencate all'articolo 2) . Sanzioni : l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 774 a 2.065 euro (da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 ). Il reato in questi casi è stato ipotizzato perché le specie superprotette derivano da direttive europee e convenzioni internazionali che vincolano in modo forte l’Italia e quindi il loro abbattimento sarebbe un crimine non solo nazionale ma anche internazionale. 10 La sanzione penale, poi è stata prevista per far capire che trattandosi anche di specie in pericolo o in grave diminuzione o addirittura in via di estinzione, la responsabilità di un loro abbattimento si può considerare al pari di danneggiamento di un’opera d’arte di particolare pregio. Infine si consideri che la fauna selvatica appartiene allo Stato. Ciò vuol dire che abbattere una specie protetta è sottrarre un patrimonio dello Stato al pari del furto di una fontana da un parco. Il furto di una cosa privata (es. un’autoradio) è un reato: perché allora trattare differentemente il furto di una cosa pubblica? c) orso, Abbattimento, cattura o detenzione di stambecco, camoscio d'Abruzzo, esemplari di muflone sardo. Sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 1.032 a 6197 euro ( da lire 2.000.000 a lire 12.000.000). Per questi mammiferi, protetti e rari, il loro abbattimento può costituire la perdita reale di un patrimonio biologico inestimabile. Immaginiamo che abbattere un orso per il suo valore naturalistico e la sua componente di rarità, può considerarsi alla stregua del danneggiamento del Mosé di Michelangelo o della totale distruzione di un quadro di Leonardo da Vinci. Essendo dunque un danno irreparabile per la collettività e per le generazioni future, non ‘è immaginabile un risarcimento che passi per un mero pagamento di piccola somma di denaro. In più, se bastasse pagare una somma di denaro, forse molte persone non avrebbero paura a detenere pezzi di maioliche di Pompei come souvenirs….in fondo sarebbe come pagarle!!!!! d) Esercizio della caccia nei parchi nazionali e regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di 11 ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive. Sanzioni: l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 464 a 1.549 euro (da lire 900.000 a lire 3.000.000). Si va nei parchi per ricreare l’armonia tra uomo e ambiente che si sta perdendo sempre più vivendo in città. I parchi sono oasi per la fauna e l’uomo e cacciare in queste aree è come violare la libertà di qualcuno a godere della tranquillità della natura. Incide sia sulla tutela della fauna, anche protetta, che lì ha trovato un rifugio inviolabile, sia direttamente sul godimento dei luoghi da parte delle persone mettendone in pericolo proprio l’incolumità. e) Esercizio dell'uccellagione. Sanzioni: l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 774 2.065 euro (da lire 1.500.000 a lire 4.000.000) .L’uccellagione è la cattura o l’abbattimento di animali con sistemi vietati. È una pratica ingiustificabile sia dal punto di vista del rispetto dell’animale, sia per i mezzi che vengono utilizzati che normalmente sono poco selettivi e fortemente crudeli. Vale per l’uccellagione quello detto per l’abbattimento della fauna selvatica. Essa è patrimonio dello Stato e il suo illegittimo abbattimento o cattura rappresenta certamente l’ipotesi di furto ai danni pubblici. f) L’esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio. Sanzioni : l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 516 euro (lire 1.000.000). I giorni di martedi e venerdi sono stati scelti per non permettere la durata settimanale della stagione venatoria. Per questo e per il fatto che altrimenti la fauna non avrebbe tregua per 4 mesi, che lo si considera un reato. g) Abbattimento, cattura o detenzione di esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati 12 nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Sanzioni : l'ammenda fino a 3.098 euro (lire 6.000.000 ). h) Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami. Sanzioni: l'ammenda fino 1549 euro (lire 3.000.000 ); i) Esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.. Sanzioni: l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 2.065 euro (lire 4.000.000 ). l) Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica in violazione della legge157/1992. Sanzioni: l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2. 065 euro (da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 000 . Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lett. b), c) e g), le pene sono raddoppiate. Proposta di legge : Depenalizzazione di tutti i reati venatori previsti dalla legge 157/92 La struttura stessa della legge quadro, che considera il principio dell’appartenenza allo Stato della fauna selvatica e individua come scopo principale della legge la tutela della fauna stessa, ha di conseguenza individuato alcune violazioni come reati (con relative sanzioni penali) e altre come violazioni amministrative, a seconda della loro rispettiva gravità. In considerazione della fauna come patrimonio dello Stato, nasce da sé che l’illegittima apprensione, cattura o abbattimento della stessa si configura sotto forma di reato assai simile al furto o al 13 danneggiamento di cose pubbliche e quindi inequivocabilmente sanzionato con la pena dell’arresto e la comminazione di un’ammenda. A queste ipotesi si riferiscono tutti i divieti di uccisione o abbattimento di fauna selvatica protetta o superprotetta, di uccellagione, di uso di mezzi vietati, di commercio o detenzione di fauna selvatica. Al fine poi di assicurare la tutela della fauna, anche cacciabile, scopo principale della legge quadro, soprattutto durante i periodi in cui è particolarmente debole, in riproduzione o durante l’allevamento dei piccoli, nascono i divieti che si riferiscono alla caccia in aree protette e durante la chiusura della stagione venatoria la cui violazione è considerata reato. Se questi casi sono reati, oggi, lo si deve proprio al fatto che si considerano particolarmente gravi e soprattutto contrastano radicalmente con i fondamenti della legge stessa e della normativa comunitaria e internazionale di riferimento. Depenalizzare tali reati, quindi, equivale a riconoscere che danneggiare cose dello Stato o detenerle non è grave e potrebbe essere sanzionato così come si sanziona un divieto di sosta di un’automobile, trascurando totalmente il fatto che si tratta di una parte necessaria del nostro patrimonio, della comunità internazionale e delle generazioni future. Le sanzioni penali oggi previste sarebbero sostituite da sanzioni amministrative, vengono tolti tutti i casi di arresto e non è prevista l’alternativa, oggi presente, di scelta tra l’arresto e l’ammenda. Le sanzioni amministrative vanno da 1.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui la caccia non è consentita o fringillidi sopra ai 5 capi, a 18.000 euro per chi abbatte cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo. 14 Definizione di attività venatoria Molti credono che per attivita' venatoria si intenda esclusivamente l'atto dell'esplosione del colpo di fucile. Niente di piu' inesatto: la legge sulla caccia dice che "E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla". Quindi un cacciatore esercita la caccia anche se con il fucile in spalla, aperto e scarico. Le distanze da case, stalle, fabbriche, garages, magazzini, ecc. E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, ed e' altresi' vietato sparare ad una distanza inferiore ai 150 metri nella direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, macchine agricole, ferrovie e strade, funivie, filovie. Sanzione amministrativa di 206 euro - 400.000 lire Le distanze da strade e linee ferroviarie -E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade ponderali ed interponderali. Quindi qualsiasi strada, anche quelle comunali non asfaltate, ha una fascia di rispetto in entrambi i lati di 50 metri. Le distanze dai trattori e macchine agricole in funzione E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da macchine agricole in funzione (trattori, trattori con carri o aratri o fresatrici o trainanti altri mezzi agricoli, mietitrebbiatrici, ecc.) Sanzione amministrativa di 400.000 lire- 206 euro Il trasporto di armi - E' vietato il trasporto all'interno dei centri abitati e delle altre zone dove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero 15 a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia. Pertanto e' vietato trasportare il fucile anche in bicicletta, o portare il fucile in spalla a meno di 100 metri dalle case e 50 dalle strade se non scarico e dentro al fodero. Sanzione amministrativa di 400.000 lire 206 euro e possibilita' di ritiro della licenza di caccia. Luoghi di divieto di caccia - Luogo Sanzione GIARDINI PRIVATI Sanzione amministrativa di 400.000 lire. GIARDINI PUBBLICI Ammenda da 900.000 lire- 464, 81 euro a 3.000.000 e arresto fino a 6 mesi. PARCHI NATURALI Ammenda da 900.000 lire 464, 81 euro a 3.000.000 e arresto fino a 6 mesi. PARCHI ARCHEOLOCICI Sanzione amministrativa di 400.000 lire- 193,6 euro TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE Ammenda da 900. 000 lire 464, 81 euro a 3.000. 000 - 1549,37 euro e arresto fino a 6 mesi. RISERVE NATURALI Ammenda da 900.000 lire - 464, 81 euro a 3.000.000 - 1549,37 euro e arresto fino a 6 mesi. OASI NATURALI Ammenda da 900.000 lire -464, 81 euro a 3.000.000 e arresto fino a 6 mesi. ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA Ammenda da 900.000 - 464, 81 euro lire a 3.000.000 -1549,37 euro e arresto fino a 6 mesi. FORESTE DEMANIALI Sanzione amministrativa di 400.000 lire. CENTRI DI RIPRODUZIONE FAUNA SELVATICA Ammenda da 900.000 lire a 3.000.000 - 1549,37 euro e arresto fino a 6 mesi. OPERE DI DIFESA DELLO STATO Sanzione amministrativa di 400.000 lire 16 BENI MONUMENTALI SE TABELLATI Sanzione amministrativa di 400.000 lire -193,6 euro AIE E CORTI Sanzione amministrativa di 400.000 lire - 193,6 euro Divieto di caccia sui terreni coltivati - L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante (con il cane o da capanno temporaneo) sui terreni in attualita' di coltivazione. Sono da considerarsi terreni in attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme: frumento, avena, miglio, girasole, ecc. /i frutteti specializzati: pescheti, pereti, meleti, kiwueti, noceti, ciliegieti/i vigneti e gli uliveti fino alla data dei raccolto/ i terreni coltivati a soia, mais e riso fino alla data del raccolto Sanzione amministrativa di 400.000 lire- 193,6 euro Divieto di caccia nei fondi chiusi -L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica di altezza non inferiore a 1,20 metri. Di tali fondi vanno informati gli uffici caccia provinciali. Sanzione amministrativa di 400.000 lire - 193,6 euro Cosa fare se i cacciatori violano la legge Per colpire i cacciatori con le sanzioni previste e' importantissimo agire in questo modo: IDENTIFICARE I TRASGRESSORI Per un comune cittadino che non ha il potere di identificare in forma diretta il cacciatore richiedendone i documenti esistono le seguenti possibilita': seguire il cacciatore cercando di individuare la sua auto e trascriversi targa, tipo e colore di quest'ultima; seguire il cacciatore fino a quando si scopre dove abita; se il cacciatore e' conosciuto verificare il nominativo e la residenza, richiedere, sempre se possibile in un arco di tempo molto stretto, l'intervento dei Carabinieri, Polizia, Finanza, Forestali, Guardie 17 Venatorie ed Ecologiche Provinciali, Vigili urbani; tutti questi organi sono competenti in materia e dovrebbero intervenire se chiamati. TRASCRIVERE TUTTI I DATI RELATIVI ALL'ILLECITO Bisogna trascriversi i seguenti dati: Data dell'accaduto : Ora dell'accaduto /Luogo dell'accaduto /Nome, Cognome e Residenza di eventuali testimoni/Descrizione dell'illecito / Dati dell'aggressore: Anagrafici (se possibile) Dell'auto (eventuali) Caratteristiche fisiche (eta', altezza, corporatura, colore occhi e capelli...) INFORMARE DELL'ACCADUTO LE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O I CARABINIERI Illeciti amministrativi legge regionale 70/96 sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi' sanzionate: a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita' all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila – 619,74 euro e revoca dell'autorizzazione; b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da lire 300 mila – 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila – 929, 62 euro, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila- 258,22 a lire 3 milioni- 1549,37 euro ; 18 c) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila 154, 93 a lire 1 milione 800 mila – 413,16 euro ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila- 258,22 euro a lire 3 milioni 1549,37 euro ; ; d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da lire 400 mila 206,53a lire 2 milioni 400 mila – 1239,49 ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 800 mila 413,16 euro a lire 4 milioni 800 mila – 2478,99; e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1 milione – 516,45 a lire 6 milioni- 3098,74 euro ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni 3098,74 euro a lire 12 milioni- 6197,48; f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200 mila 103, 29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila -154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila - 929,62 euro ; g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila – 309,87 euro ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila - 103, 29 euro a lire 1 milione 200 mila - 619,74 euro; h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila 309, 87 per ogni trasgressore; i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione 19 amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila – 309,87 euro; l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da lire 600 mila - – 309,87 euro a lire 3 milioni 600 mila – 1859, 24 euro ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione – 516,45 a lire 6 milioni- 3098, 74 ; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna non appartenenti alla tipica avifauna alpina; m) esercizio dell'attivita' venatoria oltre il numero delle giornate consentite dall'articolo 47: sanzione amministrative da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila – 619,74 euro; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila – 516,45 euro a lire 3 milioni 600 mila- 1859, 24 euro ; n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni 600 mila – 1859, 24 euro ; o) caccia di selezione agli ungulati in difformita' alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione amministrativa da lire 600 mila – 516,45 euro a lire 3 milioni 600 mila – 1859, 24 euro ; p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da lire 200 mila 200 mila -619,74 euro; 20 – 103,29 euro a lire 1 milione q) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila – 619,74 euro ; r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila - 1859, 24 euro; s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunisticovenatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da lire 500 mila- 258, 22 euro a lire 3 milioni- 1549, 37 euro ;- in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione – 516,45 euro a lire 6 milioni- 3098, 74 euro ; t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100 mila – 51, 64 euro a lire 600 mila - 1859, 24 euro; u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila- 77,46 euro per ciascun capo; la sanzione e' triplicata nel caso si tratti di cinghiale o di specie alloctona; v) altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da lire 150 mila - 77,46 euro a lire 900 mila – 464,81 euro e/o revoca dell'autorizzazione all'allevamento; z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformita' all'articolo 16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila- 929, 62 euro ; 21 aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione salvo che per le attivita' previste dall'articolo 26 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila – 929, 62 euro ; bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da lire 100 mila -51, 64 euro a lire 600 mila – 309,87 euro ; dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 200 – 103,29 euro mila 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila -154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila.- 929, 62 euro Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire 200 mila 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila-619,74 euro; ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione 22 amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in piu'; gg) mancato l'appostamento assenso del proprietario temporaneo o o conduttore mancata per rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da lire 300 mila - 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per le specie alloctone la sanzione e' da lire 1 milione a lire 6 milioni; ii) immettere dell'Azienda fauna sanitaria selvatica senza regionale preventivo competente: controllo sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila - 619,74 euro ; ll) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessita': sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila;-619,74 euro mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge 157/1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a – 103,29 euro lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualita' di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila-619,74 euro; ; ferma restando 23 l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale; oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila-619,74 euro; ; pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i): sanzione amministrativa da lire 300 mila- 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 - – 309,87 euro mila a lire 3 milioni 600 mila; qq) violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da lire 100- 51, 64 euro mila a lire 600 mila- – 309,87 euro. 2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano: a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati nel comma 1, lettere d), e), g), i), l), m), n), o), q), z), oo); fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3 della legge 157/1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981; b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al comma 1, lettere aa), bb); 24 c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera oo). 3. La confisca dei beni sequestrati e' disposta dal Presidente della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20 della legge 689/1981. 4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della legge 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi). 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z) il tesserino regionale viene provvedimento di sospeso per sospensione tre e' annate disposto venatorie. dalla Il Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione del provvedimento o dell'atto definitorio del procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla competente autorita' regionale di rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione senza che sia proposta opposizione. E' sospesa per una annata venatoria l'ammissione ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di eta' o in orari non consentiti. 6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla Regione 25 DOTTRINA: PARERE SUI SEQUESTRI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI CACCIA EX - ART.31 LEGGE 157/92 ED EX ART.13 LEGGE 689/81. Introduzione La legge quadro n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, prevede all’art.31 le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’art.27 affida la vigilanza per l’applicazione della legge statale sulla caccia e delle leggi regionali a vari organi, tra cui gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dagli enti locali e le guardie volontarie. Tale vigilanza comprende, ovviamente, anche il controllo sull’osservanza delle norme sanzionate con sanzione amministrativa. Per gli illeciti amministrativi i poteri e i doveri degli organi di vigilanza e quindi anche delle guardie volontarie sono quelli descritti dalla legge sulla caccia integrata dalla legge quadro n.689/81 che reca la disciplina generale dell’accertamento delle trasgressioni amministrative. Facoltà degli organi di vigilanza venatoria di procedere al sequestro amministrativo ex - art.13 legge n. 689/81 In riferimento al potere degli organi di vigilanza di effettuare il sequestro amministrativo di cui all’art.13 della legge n.689/81, poiché la legge n.157/92 non lo prevede espressamente, è necessario ricorrere all’interpretazione teleologica e sistematica della norma di riferimento che è l’art.31 comma 6 della legge n.157/92. Quadro normativo di riferimento e interpretazione della norma LEGGE N.157 DELL’11.02.1992 La legge n.157/92 prevede violazioni penali e violazioni amministrative. L’art.30 elenca le diverse fattispecie penali con la relativa sanzione; l’art.28 al comma 2 prevede il potere - 26 dovere degli organi di polizia giudiziaria di procedere al sequestro penale delle armi, dei mezzi di caccia e della fauna selvatica nei casi previsti dall’art.30. L’art.31 prevede le violazioni amministrative, punite con il pagamento di una somma di denaro; il comma 6 fa espresso rinvio alle disposizioni dettate dalla legge 24.11.1981 n. 689, stabilendo testualmente che: “per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni”. LEGGE N.689 DEL 24.11.1981 La legge n.689/81 ha dettato una sorta di normativa quadro valida per tutti gli illeciti amministrativi. Pertanto per il suo valore di normativa generale si applica in ogni caso in cui non esistono disposizioni diverse. Questa legge all’art.13 comma 2 prevede che “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria”. Pertanto, poiché nella legge n. 157/92 c’è un richiamo esplicito alla legge n.689/81, si deve ritenere che in funzione di rendere possibile concretamente la futura confisca amministrativa, agli organi di vigilanza è attribuito il potere di sequestro delle cose confiscabili. Sono tali, a norma dell’art.20 legge n.689/81 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione (confisca facoltativa) e le cose che sono il prodotto della violazione o la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituiscono violazione amministrativa (confisca obbligatoria). 27 INTERPRETAZIONE DELLA NORMA :In assenza di un disposizione espressa nella legge n.157/92 che preveda il sequestro amministrativo ex - art.13 legge n.689/81, bisogna ricorrere all’interpretazione della legge, laddove con tale termine si intende l’attività diretta a ricercare e a precisare il significato da attribuire all’atto normativo, ossia a determinare la volontà del legislatore in esso racchiusa. Quanto ai criteri, l’interpretazione della norma si realizza secondo due modalità: interpretazione letterale volta a valutare il significato proprio delle parole secondo la loro connessione (vox iuris); interpretazione logica della norma volta a stabilire l’intenzione del legislatore (ratio iuris), intesa come l’obiettivo che si prefigge di raggiungere e che si identifica con l’interesse dalla norma stessa specificamente tutelato. (C.C. art. 12 disposizioni sulla legge in generale, approvate con R.D. 16.03.42 n. 262). Ciò premesso, in riferimento alla ratio iuris, sarebbe poco logico nell’ottica dell’obiettivo perseguito dal legislatore con la legge n.157/92, consistente nella tutela della fauna selvatica e nel garantire il corretto esercizio dell’attività venatoria, prevedere il potere - dovere per gli agenti di vigilanza di sequestrare le armi, i mezzi di caccia e la fauna selvatica esclusivamente nei casi previsti dall’art.30 della legge n.157/92 (violazioni penali) e non anche (almeno come facoltà) nei casi previsti dall’art.31 della stessa legge (violazioni amministrative), laddove parimenti sussistono esigenze cautelari che giustificano il sequestro dei mezzi di caccia e del prodotto della violazione ai fini della futura confisca amministrativa prevista dalla norma generale di cui all’art.20 della legge quadro n.689/81. Pertanto sulla base dell’interpretazione teleologica e dell’interpretazione sistematica e cioè che l’applicazione della norma sia conforme alle sue finalità 28 e che l’interpretazione avvenga nel quadro delle altre norme che costituiscono l’ordinamento giuridico, sicuramente bisogna confermare la facoltà e non l’obbligo per gli organi di vigilanza di effettuare il sequestro amministrativo ex art.13 legge 689/81 in tutti i casi previsti dall’art.31 legge 157/92. Vale la pena sottolineare invece, come per le violazioni penali di cui all’art.30 della legge n.157/92, il sequestro penale si configuri come un dovere per la polizia giudiziaria. Facoltà per le guardie venatorie volontarie di procedere al sequestro amministrativo ex - art.13 legge n. 689/81 La legge n. 689/81 affida agli organi cui viene attribuita la vigilanza sull’applicazione di norme che prevedono sanzioni amministrative compiti più ampi di quelli consistenti nella semplice richiesta di documenti e nella compilazione di verbali da trasmettere ad altre autorità. Infatti è espressamente previsto che nell’espletamento delle mansioni di accertamento, gli addetti alla vigilanza possono effettuare sequestri ed altri atti di acquisizione delle indipendentemente prove di dall’essere o illecito meno amministrativo, agenti di polizia giudiziaria, essendo indispensabile la sola qualifica di pubblico ufficiale, (a tal proposito citiamo la sentenza della Cass. Pen. Sez. VI n. 547 del 25 marzo 1996 che in particolare precisa che la qualifica di pubblico ufficiale non deriva dall’essere i soggetti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). La vigente legge sulla caccia prevede all’art.31 fattispecie di illecito che costituiscono violazione amministrativa. A tal proposito l’art.31 dispone che per quanto non altrimenti previsto dalla legge stessa si applicano le norme contenute nella legge n. 689 del 24 novembre 1981. Il precedente art.28 (che descrive i poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) disciplina l’attività 29 di vigilanza con esclusivo riguardo agli illeciti puniti come reato (si vedano i comma secondo, terzo e quarto riferiti “ai casi previsti dall’art.30” e si veda il comma quinto nel quale l’autore dell’illecito è chiamato contravventore). Dunque l’accertamento e la denuncia degli illeciti amministrativi sono regolati in modo esclusivo dalla legge 689/81. L’art.13 della citata legge 689/81 dispone che per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza gli addetti alla vigilanza possono: assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica, effettuare il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Applicando questa generale disposizione alla specifica materia della vigilanza venatoria ne deriva che le guardie volontarie in quanto anch’esse preposte al controllo sull’osservanza delle leggi statali e regionali che in materia di caccia dispongono sanzioni amministrative, (art.27 comma 1 lettera b legge 157/92) possono compiere atti aventi contenuto ben diverso dalla semplice redazione di un verbale di riferimento, denominazione che tra l’altro non esiste più nella vigente legge n.157/92 dove si parla di “verbali conformi alla legislazione vigente”. Pertanto la legge n. 689/81 demanda anche alle guardie volontarie venatorie, in quanto annoverate tra gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, compiti che comportano l’esercizio di poteri autoritativi di accertamento e di sequestro. La citata legge fa obbligo agli agenti di contestare al trasgressore la violazione. Questa contestazione consiste nella redazione di un verbale nel quale si enunciano gli estremi dell’addebito. 30 Ne deriva che le guardie venatorie volontarie hanno il potere - dovere di effettuare la contestazione al trasgressore: (Cass. Civ. Sezioni Unite 25 novembre 1992 n.12545; Cass. Civ. sez. I 6 agosto 1990 n. 7913; Cass. Civ. sez. I 28 maggio 1988 n. 3670; Cass. Pen. Sez. I 12 aprile 1984 Forlani; Cass. Pen. Sez. I 18 febbraio 1980, Salerno, Consiglio di Stato, parere n. 2296 del 29 agosto 1994; Cass. Civ. sez. I 16 gennaio 1992 n. 501). L’omessa contestazione immediata potrebbe finanche integrare estremi di natura disciplinare per l’agente accertatore ed è idonea ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento, nel senso che, nell’ipotesi di contestazione immediata la valutazione dei fatti compiuta dall’agente accertatore potrà ricevere conferma o smentita immediata da parte dell’interessato mentre le valutazioni effettuate da un agente, che a quella contestazione non ha proceduto, pur potendovi e dovendovi procedere, dovranno essere apprezzate in sede giudiziaria con maggiore cautela e richiederanno più ampi e sicuri elementi di riscontro (Cass. Civ. Sez. I n. 8356 del 26.07.1993). Cosa diversa è invece per il sequestro amministrativo, il cui potere di esercizio, per tutti gli organi di vigilanza, è sicuramente discrezionale e facoltativo. Nel decidere se effettuare il sequestro gli organi di vigilanza dovranno in primis verificare se si tratti di cose oggetto di confisca ai sensi dell’art.20 legge 689/81, poi valutare se ricorrano le esigenze di cautela cui il sequestro è finalizzato e cioè impedire che le cose oggetto della futura confisca non esistano più nel momento in cui la confisca verrà effettivamente disposta all’autorità amministrativa. Poiché il sequestro è strumentale alla 31 futura confisca, ovviamente converrà sequestrare le cose oggetto di confisca obbligatoria e non anche le cose oggetto di confisca facoltativa. Sequestro amministrativo di cose appartenenti a terzi :L’art.20 comma 3 della legge n.689/81 stabilisce che: ”Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”. Pertanto da ciò ne deriva che se le cose utilizzate per commettere la violazione oppure le cose che ne sono il prodotto appartengano a una delle persone a cui viene ingiunto il pagamento, la confisca è possibile nel primo caso, mentre diviene obbligatoria nel secondo. L’art.18 comma 2 legge n.689/81 stabilisce che l’autorità competente ad irrogare la sanzione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Dal combinato disposto degli articoli sopracitati si capisce come il sequestro possa avere come oggetto anche cose appartenenti a soggetti diversi dall’autore della violazione, ma che siano con lui obbligati solidalmente ai sensi dell’art.6 della legge 689/81, e pertanto destinatari dell’ordinanza - ingiunzione di pagamento. Una conferma di ciò deriva anche dalla lettura dell’art.19 della legge 689/81, dove il comma 1 a proposito dell’opposizione al sequestro si riferisce ai soggetti interessati, lasciando intendere che questi possano essere l’autore della violazione ed il proprietario della cosa servita a commetterla e il comma 2 stabilisce che l’autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata a chi prova di averne diritto e ne fa 32 istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Infine l’art.14 comma 1 del DPR 571 del 29.07.1982 stabilisce che la restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell’esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Cose oggetto di sequestro amministrativo cautelare : L’art.13 comma 2 della legge n.689/81 stabilisce che “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria”. L’art.20 comma 3 della legge n.689/81 stabilisce che: ”Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”. Il comma 4 prevede che “è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa”. Con riferimento all’attività venatoria illecita sono soggetti a: 1. confisca facoltativa (gli strumenti di caccia consentiti utilizzati per commettere la violazioni e quindi anche il fucile); 2. confisca obbligatoria (i richiami non autorizzati, la fauna illecitamente abbattuta o catturata, i fringillidi in numero inferiore a cinque detenuti). Pertanto, fermo restando che il sequestro cautelare amministrativo costituisce sempre una facoltà e mai un obbligo 33 per l’agente accertatore, l’esercizio di tale potere discrezionale sarà possibile esclusivamente su cose oggetto di confisca facoltativa e obbligatoria. Quindi gli organi di vigilanza possono sequestrare le armi ed i mezzi di caccia con i quali è stata commessa la violazione, i richiami non autorizzati e la fauna catturata, abbattuta o detenuta violando l’art.31 della legge n.157/92. Se bisogna escludere l’opportunità e l’obbligatorietà del sequestro delle armi in quanto queste non sono mai confiscate dalle autorità competenti ad irrogare la sanzione è indubbio che con riferimento ai medesimi illeciti le guardie volontarie possono procedere al sequestro dei mezzi non consentiti di caccia, dei richiami non autorizzati e della fauna, qualora risulti che tali cose non saranno più reperibili nel momento in cui di esse potrà o dovrà essere disposta la confisca. Senza il potere di sequestro non avrebbe significato la stessa confisca, intervenendo essa a distanza di tempo dalla commissione dal fatto per cui sarebbe privata di qualsiasi effetto pratico. Inoltre in relazione alle cose di cui è prevista la confisca obbligatoria ed in particolare la fauna illecitamente abbattuta, catturata o detenuta e i richiami vivi non autorizzati, deve ritenersi, per un principio di sostanziale giustizia, quasi obbligatorio per gli organi di vigilanza procedere al sequestro cautelare. Infatti non eseguire il sequestro significherebbe permettere al trasgressore di continuare a conseguire il profitto della propria azione illecita, rappresentato dalla fauna illecitamente catturata o abbattuta, mentre nel caso dei richiami vivi non autorizzati significherebbe lasciare nella sua disponibilità cose il cui possesso è illecito e quindi continuerebbe la condotta vietata dalla legge. In relazione a ciò il sequestro si 34 pone innanzitutto come provvedimento di ripristino della legalità e poi come atto strumentale alla futura confisca obbligatoria. Modalità di esecuzione amministrativo :L’art.13 del comma 2 sequestro cautelare della n.689/81 legge stabilisce che il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, viene eseguito nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Vediamo questo cosa significa. Innanzitutto il sequestro ha natura cautelare, nel senso che esso è finalizzato a garantire la conservazione delle cose la cui esistenza sia necessaria per rendere possibile in futuro l’efficacia del provvedimento di confisca. Ma nella funzione cautelare non rientra esclusivamente tale necessità conservativa, bensì come abbiamo detto nel precedente paragrafo, anche la necessità di interrompere il conseguimento del profitto da parte del trasgressore che, in assenza del sequestro, continuerebbe a godere del frutto della sua condotta illecita. Per quanto riguarda le modalità ed i limiti da rispettare per l’esecuzione del sequestro bisogna fare sostanzialmente riferimento al c.p.p. e precisamente agli artt.321 e 354 dove vengono disciplinati il sequestro preventivo e quello probatorio eseguibili dalla polizia giudiziaria. Pertanto gli organi di vigilanza potranno eseguire il sequestro soltanto per conseguire le finalità cautelari in vista di una futura confisca (art.20 legge n.689/81), nonché quelle preventive e probatorie mutuabili dagli artt.321 e 354 c.p.p. e cioè quando per motivi di urgenza sussiste il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente il reato/illecito amministrativo possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso oppure agevolare la commissione di altri reati/illeciti amministrativi (art.321 c.p.p.); quando vi è il pericolo che le 35 cose, le tracce pertinenti al reato/illeciti amministrativi si alterino o si disperdino. L’esecuzione del sequestro può avvenire con l’apprensione materiale della cosa da acquisire o con l’affidamento in custodia di questa allo stesso trasgressore oppure a diverso custode. Del sequestro bisogna redigere apposito verbale secondo le modalità previste nel Titolo III del Libro II del c.p.p. E’ importante sottolineare che il verbale deve contenere l’indicazione del motivo per il quale il sequestro è stato eseguito (art.355 c.p.p.). MODELLI di atti E COMMENTI Denuncia di reato: Denuncia di reato perseguibile d’ufficio redatta da pubblici ufficiali (ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale è fatta da quei soggetti privi di qualifica di PG) AVVERTENZA: Tutti gli atti di assicurazione delle fonti di prova (funzioni di Polizia Giudiziaria ex art. 55 CPP), possono essere compiuti soltanto da coloro che hanno conseguito l’abilitazione ad esercitare la vigilanza venatoria e/o ittica, che hanno valido decreto di guardia particolare giurata, che siano in servizio e limitatamente ai reati sulla caccia e sulla pesca se si segue quella PARTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA CHE AMMETTONO L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI PG . Pertanto i modelli con indicazioni relative ad attività di polizia giudiziaria (sequestro penale, dichiarazioni spontanee per reati, elezione domicilio, sommarie informazioni ecc.) sono riservati GUARDIE DI CUI SOPRA e non sono stato oggetto della presente relazione. Anche per COLORO I QUALI RICONOSCONO LE FUNZIONI DI PG per tutte le altre fattispecie di reato non comprese nella 36 materia caccia ambiente , la GUARDIA deve comportarsi come Pubblico Ufficiale, e non ha i doveri-poteri di cui sopra, salvo l’obbligo di comunicazione del reato ex art. 331 del CPP. Le Guardie Volontarie sono al pari di qualsiasi Agente preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 27 della legge 157/92, in possesso di specifici poteri di controllo ed identificazione di tutti i soggetti trovati ad esercitare la caccia o in possesso di attrezzi idonei alla caccia. Hanno altresì, il potere di ispezione del carniere e dei mezzi di caccia (compreso fucile e cartucce). In caso di accertamento (le Guardie ne hanno la facoltà prevista dalla legge), di reati in materia di caccia, le Guardie Volontarie se non VIENE RICONOSCIUTA LA QUALIFICA DI PG non procedono al sequestro penale ma si limitano ad identificare il cacciatore a cui il fatto è attribuito, ed effettuano fotografie della fauna selvatica abbattuta e dei mezzi di caccia. Redigono poi nella forma prevista dalla legge (scritta), la denuncia ai sensi dell'art. 331 CPP in qualità di Pubblici Ufficiali. A tale scopo utilizzare il modello sotto descritto . Naturalmente va adattata alle varie circostanze accertate 1) Protocollo guardie venatorie n° ……………………… Fatto in ufficio a ……………………………… (TO) Gruppo di ………...…………….……….. il ……………….……………………………… Alla Provincia di Asti Ufficio di Coordinamento Guardie Venatorie OGGETTO: Denuncia di reato perseguibile d’ufficio redatta da pubblici ufficiali (ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale) 37 per violazione della Legge statale sulla caccia n. 157/1992 art. …..….……… sanzionato dall’art. 30 comma ………...……………… lettera …….……...….…… della Legge Statale sulla caccia 157/92 ………………………………………………………………………………… di cui è ritenuto responsabile il Signor ……………….………………………………………………………………… …………………………………………..….. nato a …………………………………………………………...…………………. Prov. (…………) il ………………, ………………………..…………………. residente a in ……………………………………….. n° … accertato in data ............................. alle ore ……….……….. nel Comune di ………………………. I … sottoscritt … …...……………………………………….…………………………………… …... in qualità di P.U. - Guardi …. Venator …….... Volontari ….. della Provincia di Asti, addett…. presso l’ufficio in intestazione, segnalano all’Ufficiale di P.G. in indirizzo, la seguente notizia di reato appresa durante le funzioni di vigilanza e controllo dell’attività venatoria per il quale, sono abilitati con attestato della Regione Piemonte. Si fa osservare, che il reato sopraindicato, sanzionato dall’art. 30 della legge statale sulla caccia n° 157/1992, comporta ai sensi dell’art. 28 della medesima legge, il sequestro obbligatorio della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (fucile e cartucce). Nella particolare circostanza, tale sequestro non è stato eseguito in quando le funzioni di P.G. delle guardie venatorie sono sospese nell’attesa di chiarimenti da parte della Procura Generale( 38 utilizzare per tutti casi in cui siano sospese le funzioni di PG seguendo la giurisprudenza prevalente). La presente denuncia, redatta nella forma prevista dalla legge, è consegnata senza ritardo all’Ufficiale di P.G. presso l’ufficio di coordinamento Guardie della Provincia di Asti, per la successiva trasmissione alla competente Autorità Giudiziaria. L….. Guardia / Pubblic…... Ufficial…... ……………………………………… 2) al SERVIZIO VIGILANZA VOLONTARIA - UFFICIO COORDINAMENTO GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE modello n. 2 - CONTESTAZIONE VERBALE DI IMMEDIATA ACCERTAMENTO DI E ILLECITO AMMINISTRATIVO n° ________ L.. sottoscritt.. Guardia.. VENATORIA ....... Volontari........ della Provincia di ASTI .................................................................................................n el corso dell'attività di vigilanza e controllo in materia di tutela VENATORIA ed ambientale in data .……......./…......…../…..………. alle ore ….................. in località ..............……………………………...................... nel Comune di .................................................................... ha............. rilevato che: il sig. ... nato il …../…../…………. a ......................…...……........................... (........) residente in .... (.........) via ................................................ n° ................. identificato mediante documento tipo ……………….….. numero ……….…………………………rilasc. …..………….……… 39 il …../…../….. da con veicolo ............................................................... colore ...................................... targa ................................................ (descrizione del fatto) ................................................................................................... ................................................................................…. ................................................................................................... ............................. Rilevato che il fatto sopra descritto integra la violazione all'art ......... com. ................. della Legge ...…........... e art. ......... com. ................. della legge ...…........... per cui è prevista la sanzione amministrativa, di cui art. ............ comma ..................... della Legge ...…………......... visti gli artt. 2 e 6 della L. 689/81, e dato atto che risulta obbligato in solido al pagamento della sanzione prevista per la violazione accertata: al sig. nato il …../…../….. a ..................................................................... (........) residente in ......................................................... (.........) via .............................................. n° ....... in qualità di ……………..………………… HA…… IMMEDIATAMENTE CONTESTATO: l’illecito amministrativo come sopra accertato al sig. ................................................................................................... ................. in qualità di: autore della violazione; persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace; obbligato in solido con l'autore della violazione; Avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Legge 689/81, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione del presente atto 40 l'interessato può effettuare il pagamento della somma di € ................,........ (in lettere ................................................…...../.............) secondo le seguenti modalità: Direttamente al Municipio di ................................................................................................... sul C/C Postale n 23687106 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO per infrazioni leggi dei Parchi sul C/C Postale n 10366102 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Caccia sul C/C Postale n 23684103 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Pesca sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Tartufi sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia Forestale sul C/C Postale n 10364107 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Minerali sul C/C c/c bancario n.6109 intestato a " PROVINCIA DI ASTI” presso la Cassa di Risparmio di Asti – sportello bancario centrale di tesoreria – P.zza Astesano, n.33 Asti” – ABI n.6085, CAB 10316, CIN W, con l'avvertimento che il versamento potrà essere effettuato recandosi presso qualsiasi sportello della Cassa 41 di Risparmio di Asti (fatta eccezione per quello sopra indicato) o tramite bonifico bancario presso altri Istituto di Credito. Nella causale del versamento indicare: PROVINCIA DI asti numero del verbale e data; inviando copia dell'attestazione di pagamento anche a mezzo fax alla Provincia di ASTI -Ufficio Coord. GUARDIE VOLONTARIE C. SO PALESTRO- 14100 ASTI Informa che entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto l'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito dal : Presidente della Giunta Regionale del Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 TORINO Presidente della Giunta Provinciale di ASTI - PIAZZA ALFIERI 33 Sindaco del Comune di ................................................................................................... . Ai sensi deL D.LGS 196/03 , si informa che i dati personali del contestato, nonché quelli inerenti al responsabile in solido, verranno utilizzati dalla Provincia di asti - Area vigilanza faunistica venatoria per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale E FAUNISTICA e di sanzioni amministrative previste da obblighi di legge e di regolamento, e quindi, nella specie della legge 689/81. Si informa anche che agli interessati spettano i diritti previsti dal citato decreto . ......................................... li ............................... I Verbalizzanti RELATA DI NOTIFICA In data |......|....../......|....../......|......| ............................ in 42 alle ore via ................................................................................................... ......................................... nel Comune di ....................................................................... si è proceduto alla notifica del presente verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per la violazione di cui al presente verbale, consegnandone copia: a mani di ............. a mani di ............. moglie/marito convivente in plico chiuso; a mani di ............. persona stabilmente/temporaneamente convivente in plico chiuso; a mani di ............. portiere; a mezzo di notifica tramite il Servizio Postale. Firma per ricevuta copia L'agente notificatore AVVERTENZA OGGETTO: notificazioni a soggetto estraneo vedi modello precedente anche PER RIFERIMEN Nella causale del versamento indicare: PROVINCIA DI asti , numero del verbale e data; inviando copia dell'attestazione di pagamento anche a mezzo Fax , alla Provincia di Asti ~ Ufficio Coordinamento Guardie Venatorie - C so Palestro 14 Informa che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione del presente atto l'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito dal: Dichiarazioni della persona alla quale è stato contestato il presente verbale: …………………………………………...…………………………………… …………………………………………………….……… Ai sensi dell'art. 10 del D.LGS 196/03 , s’informa che i dati personali del contestato, nonché quelli inerenti al responsabile in solido, verranno utilizzati dalla Provincia di Asti 43 - Caccia e Tutela della Fauna per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e di sanzioni amministrative previste da obblighi di legge e di regolamento, e quindi, nella specie della legge 689/81. S’informa anche che agli interessati spettano i diritti previsti dal citato decreto. in relazione alla violazione amministrativa contestata con il presente verbale è stato operato il sequestro amm. di cui al p.v. n° ………..……… Si da atto che copia del presente verbale è stata offerta alla persona cui è stata effettuata la contestazione , che ha: accettato di riceverla rifiutato di riceverla rifiutato di firmare accettandone la copia per ricevuta copia I Verbalizzanti ......................................... lì ............................... 1 copia alla Provincia per rapporto ex art. 17 L. 689/81 AVVERTENZA:OGGETTO: notificazioni a soggetto estraneo. Qualora l' allegato verbale di contestazione sia stato notificato a soggetto estraneo per vendita del veicolo o per altro motivo, entro 10 giorni dal ricevimento, potrà essere inoltrata a questo Ufficio la presente dichiarazione alla quale dovrà essere allegata copia dell' atto notarile e/o carta di circolazione aggiornata. Alla Provincia di Asti Ufficio Coordinamento Guardie Volontarie C.so Palestro 14 . Telefono 0141 433 207 Numero atto del cronologico.................................... (riportare il numero indicato sulla busta di notifica) 44 Il sottoscritto ........................................................................... nato il ........................ a ................................................. residente in .... via ........................................................ n .......... Telefono ......................................a seguito della violazione commessa con il veicolo tipo ...................................Targato .................................. di colore .......................................... comunica quanto segue: ................................................................................................... ............................... Data .......................................... Firma ....................................... ===================================================== ====================== riportare in fondo al verbale (modello 2 e 3 ) i seguenti articoli di legge : L. 24 novembre 1981, n. 689. 5. Concorso di persone. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 6. Solidarietà. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona 45 rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. 13. Atti di accertamento.Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri 46 indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. 16. Pagamento in misura ridotta.È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione. 18. Ordinanza-ingiunzione.Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a 47 ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanzaingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o 48 quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. 19. Sequestro.Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro 26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al 49 pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Modello di Verbale di accertamento e immediata contestazione di illecito amministrativo: COMMENTO SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO Il modello va utilizzato in tutti i casi, e con riferimento a qualsivoglia violazione delle Leggi di competenza delle GUARDIE VENATORIE, collegata a una sanzione amministrativa. Si deve utilizzare sempre quando l’autore della violazione è colto in sostanziale flagranza, è identificato ed è possibile fargli la contestazione.Si rammenta al proposito che la contestazione immediata, quando è possibile, DEVE SEMPRE ESSERE FATTA. Trascrivere i codici e i nominativi delle GUARDIE operanti. Identificare il trasgressore riportandone le generalità o in caso di dichiarata mancanza da spontanea dichiarazione. Riportare data, ora, Comune e indirizzo dell’accertamento. Se l’illecito è stato commesso con veicolo a motore targato, riportarne gli estremi completi tipo colore, marca, e particolare attenzione al numero di targa da riportare con lettere inconfondibili. Descrivere con precisione tutta la dinamica dei fatti ai quali si è assistito senza indulgere in commenti personali. In particolare ripetere la violazione accertata con attenzione al divieto violato. Es: abbandono di rifiuti, non scrivere solo “scaricava un frigorifero”, ma scaricava ed abbandonava sul suolo pubblico un frigorifero. Citare la/e Legge/i violata/e con l’articolo e il comma, e di seguito la prevista sanzione di cui alla/e Legge/i e rispettivo/i articolo/o e comma/i. 50 Trascrivere le generalità dell’eventuale obbligato in solido. Ripetere il nominativo del trasgressore, la somma da versare con le rispettive modalità per il suo pagamento in misura ridotta. Citare l’autorità competente a ricevere, entro 30 giorni, lo scritto difensivo del trasgressore. Riportare le dichiarazioni della persona a cui è stata contestata la violazione. Indicare, se si è operato un sequestro collegato alla sanzione, il numero del verbale di sequestro. Chiedere alla persona se accetta di ricevere copia del verbale firmandola, o rifiuta di riceverla, o accetta di riceverla ma si rifiuta di firmare. Indicare l’opzione. Tutte le guardie presenti devono firmare per esteso. NB. Se oltre il trasgressore vi è un obbligato solidale, dovremo notificargliene copia, quindi il verbale deve essere consegnato senza ritardo con almeno 2 copie autentiche. MODELLO N. 3- AL SERVIZIO VIGILANZA FAUNISTICA E VENATORIA UFFICIO - COORDINAMENTO GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. L... sottoscritt... Guardi... VENAT ...... Volontari... della Provincia di Asti , nel corso dell'attività di vigilanza e controllo in materia di tutela VENATORIA ED ambientale in data |......|....../......|....../......|......|alle ore .................. in località ...................... nel Comune ........................................................................................... ha……… rilevato che: 51 di (descrizione del fatto) con veicolo .................................................................................. colore .......................... targa |......|......|......|......|......|......|......|.......................................... ..................... Rilevato che il fatto sopra descritto integra la violazione all' art. ………… comma ………… lettera ……… della Legge ........................................................ per cui è prevista la sanzione amministrativa, di cui art. ………… comma ………… lettera ……… della Legge ....................................................................... Considerato che non è stato possibile procedere all'immediata contestazione dell'illecito amministrativo in quanto : l'autore della violazione non è maggiorenne ; il trasgressore non è presente; dagli elementi a disposizione non si può risalire immediatamente al trasgressore e si rendono necessari ulteriori accertamenti (indicare quali) ................................................................................................... .............................................. Visto l'esito degli accertamenti effettuati presso il Pubblico Registro automobilistico il |......|....../......|....../......|......|, per cui risulta proprietario del veicolo/della cosa, che servi' a commettere la violazione, il Sig. ................................................................................................... ................................................................... nato a ........................................................... |......|....../......|....../......|......| residente in ........ 52 il Visto............................................................................................ ........................................ CONTESTA: al Sig. ................................................................................................... nato il |......|....../......|....../......|......| a ............................................................... (........) residente in ............................................(.........) via .............................................................................n …………… in qualità di : autore della violazione; persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace; al Sig. ................................................................................................... nato il |......|....../......|....../......|......| a ............................................................... (........) residente in ................................................................................................... ......... (.........) via .............................................................................n …………… in qualità di : obbligato in solido con l'autore della violazione; Avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Legge 689/81, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto l'interessato può effettuare il pagamento della somma di € |......|......|......|....../......|......|. € (in lettere ................................................................................................... ..................../……….) secondo le seguenti modalità: Direttamente al Municipio ............................................................................ ......................................................... 53 di sul C/C n intestato al Comune di ................................................................................................... sulC/C Postale n............................................................................................... ................................................................................................... ................... sul C/C Postale n 23687106 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO per infrazioni leggi dei Parchi sul C/C Postale n 10366102 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Caccia sul C/C Postale n 23684103 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Pesca sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Tartufi sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia Forestale sul C/C Postale n 10364107 intestato a TESORERIA REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi in materia di Minerali sul c/c bancario n.6109 intestato a " PROVINCIA DI ASTI” presso la Cassa di Risparmio di Asti – sportello bancario centrale di tesoreria – P.zza Astesano, n.33 Asti” – ABI n.6085, CAB 10316, CIN W, citando nella causale il numero del verbale presente con l'avvertimento che il versamento potrà essere effettuato recandosi presso qualsiasi sportello della Cassa di 54 Risparmio di Asti (fatta eccezione per quello sopra indicato) o tramite bonifico bancario presso altri Istituto di Credito. Nella causale del versamento indicare: PROVINCIA DI asti numero del verbale e data; inviando copia dell'attestazione di pagamento anche a mezzo fax alla Provincia di Asti -Ufficio Coord. GUARDIE VOLONTARIE C. SO PALESTRO ASTI Informa che entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto l'interessato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito dal : Presidente della Giunta Regionale del Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 TORINO Presidente della Giunta Provinciale di Asti- Piazza Alfieri 33 – 14100 Asti Sindaco del Comune di ................................................................................................... ................................................................................................... . ................................................................................................... ................................................................................................... .......................................... Ai sensi deL D.LGS 196/03 , si informa che i dati personali del contestato, nonché quelli inerenti al responsabile in solido, verranno utilizzati dalla Provincia di asti - Area Ambiente Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela ambientale e di sanzioni amministrative previste da obblighi di legge e di regolamento, e quindi, nella specie della legge 689/81. Si informa anche che agli interessati spettano i diritti previsti dal 55 citato decreto ......................................... li ............................... I Verbalizzanti RELATA DI NOTIFICA In data |......|....../......|....../......|......| alle ore ............................ in via nel Comune di ....................................................................... si è proceduto alla notifica del presente verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo per la violazione di cui al presente verbale, consegnandone copia: a mani di ............. a mani di ................................................................................................... ............. moglie/marito convivente in plico chiuso; a mani di ............. persona stabilmente/temporaneamente convivente in plico chiuso; a mani di ............. portiere; a mezzo di notifica tramite il Servizio Postale. Firma per ricevuta copia L'agente notificatore AVVERTENZA.OGGETTO: notificazioni a soggetto estraneo vedi modello precedente anche PER RIFERIMENTI NORMATIVI DA CITARE 56