ARGOMENTI illeciti amministrativi /penali e

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ARGOMENTI illeciti amministrativi /penali e
ARGOMENTI
•
illeciti amministrativi /penali e violazioni leggi regionali e
nazionali - definizioni analisi normativa
•
giurisprudenza dottrina modelli
Diritto ambientale Sanzioni amministrative ambientali
-
Illeciti amministrativi ambientali
Ricorre l’illecito amministrativo ambientale nei casi in cui la
legge colpisca l’inosservanza delle norme ambientali con
l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa.
La sanzione viene irrogata da organi amministrativi, al termine
di un vero e proprio procedimento amministrativo.
E’
utile
tracciare
una
rapida
amministrativo e illecito penale:
1
distinzione
tra
illecito
a) sul piano generale, l’illecito amministrativo non protegge i
valori fondamentali della convivenza, ma specifici interessi
affidati alle cure della pubblica amministrazione;
b)
la
sanzione
amministrativa
non
determina
le
stesse
conseguenze della sanzione penale (es. iscrizione nel casellario
giudiziale);
c) i poteri della polizia giudiziaria in campo penale sono molto
più penetranti rispetto ai poteri di cui dispongono gli organi di
vigilanza amministrativa; per gli illeciti amministrativi non vige il
principio di riserva assoluta di legge statale come per i reati, ma
possono essere introdotti anche da leggi regionali e regolamenti
provinciali e comunali.
Principi generali dell’illecito amministrativo ambientale:
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Per gli illeciti amministrativi ambientali non può farsi riferimento
soltanto alla legislazione ambientale, ma il testo normativo
generale di riferimento è la Legge 689/1981.
Esempio: in materia di rifiuti, gli illeciti amministrativi e le
relative sanzioni sono previsti dall’art. 52 del D. Lgs. 22/1997;
ma in nessuna disposizione del D. Lgs. 22/1997 è possibile
rinvenire la disciplina organica del procedimento di irrogazione
delle sanzioni.
Quindi, salvo diversa previsione di legge, le disposizioni della
Legge 689/1981 trovano sicuramente applicazione per tutte le
sanzioni amministrative pecuniarie, quale che sia la loro genesi.
Principio di legalità e di irretroattività -Per gli illeciti
amministrativi vigono il principio di legalità ed il principio di
irretroattività.
2
a) Principio di legalità -“Nessuno può essere assoggettato a
sanzione amministrativa se non in forza di una legge entrata in
vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che
prevedono sanzioni amministrative debbono applicarsi soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati” (art. 1 della Legge
689/1981).
Soltanto un atto avente forza di legge, ossia una Legge Ordinaria
(emanata dal Parlamento), un Decreto Legislativo, un Decreto
Legge, può introdurre un illecito e quindi una sanzione
amministrativa.
Si pone il problema se una legge regionale può essere fonte
normativa di illeciti amministrativi.
Tutta la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere
che, a differenza della materia penale nella quale soltanto la
legge statale può disciplinare illeciti e sanzioni, per gli illeciti
amministrativi le Regioni possono legiferare nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla competenza regionale.
Inoltre, con legge 16 gennaio 2003 n. 3 (che ha aggiunto l’art.
7bis al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
– D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), è stato espressamente previsto
che alle violazioni dei regolamenti comunali e provinciali si possa
applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a
500 Euro, chiudendo definitivamente la disputa sull’esistenza
della
riserva
assoluta
di
legge
anche
per
gli
illeciti
può
essere
amministrativi.
b)
Principio
di
irretroattività
-"Nessuno
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione".
3
Dunque la legge che punisce una condotta con sanzione
amministrativa non si applica a fatti commessi prima della sua
entrata
in
vigore,
salvo
per
quanto
riguarda
gli
illeciti
amministrativi che derivino dalla depenalizzazione di fatti prima
costituenti reato. Diverse questioni interpretative sono state
sollevate, ad esempio, in merito ad alcune condotte, prima
costituenti reato e disciplinate come illeciti amministrativi dal
Decreto Lgislativo 22/1997 (es. obblighi relativi a registri di
carico e scarico e comunicazioni MUD sanzionati penalmente
dalla Legge 475/1988).
Gli
elementi
costitutivi
dell’illecito
amministrativo
ambientale
Il soggetto attivo dell’illecito amministrativo-Il primo elemento
essenziale dell’illecito amministrativo ambientale è l’autore della
violazione
amministrativa
ambientale,
cioè
il
soggetto
cui
addebitare la violazione delle norme punite con sanzione
amministrativa.
L’identificazione del soggetto attivo non è sempre agevole
soprattutto quando più persone concorrono nel medesimo illecito
e, soprattutto, quando trattasi di attività svolta in forma
societaria e risulta complesso individuare, in concreto, la
persona fisica destinataria degli obblighi, la cui inosservanza è
punita con sanzione amministrativa.
Ai fini della validità della contestazione è necessario che l’agente
accertatore verifichi se, nel caso concreto, sussista nell’ambito
della società soggetta a controllo una delega di funzioni.
Però, affinché la delega possa diventare elemento decisivo per la
legittimità della contestazione, è necessario che:
1) sia possibile identificare, in modo inequivocabile, la persona
fisica specificamente incaricata, su delega di funzioni attribuita
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con atto dotato di rilevanza esterna (quale ad esempio lo statuto
della società), degli adempimenti in materia ambientale;2)
l’impresa abbia notevoli dimensioni;3) la delega rivesta carattere
effettivo
e
che
l’attribuzione
sia
di
stata
compiti
attribuita
risulti
in
da
forma
scritta;4)
norme
interne,
preventivamente fissate e rese pubbliche;5) il delegato abbia
provata competenza tecnica e sia dotato dei poteri e mezzi
necessari per lo svolgimento dell’incarico.
In ogni caso, l’onere di provare la sussistenza di una valida
delega di funzioni grava sul soggetto che intende avvalersene.
Tuttavia,
indirizzando
la
contestazione
nei
confronti
del
rappresentante legale, senza una preventiva verifica dell’effettiva
distribuzione di mansioni all’interno dell’impresa, si rischia di
vanificare l’accertamento dell’illecito amministrativo. Infatti,
qualora il rappresentante legale provi l’esistenza della delega e le
sue
condizioni
di
operatività,
l’autorità
competente
deve
archiviare il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti; a
questo punto, però, è molto probabile che sia già decorso il
termine di novanta giorni dall’accertamento e risulti impossibile
contestare la sanzione alla persona effettivamente responsabile.
Il
concorso
di
persone
nella
violazione
amministrativa
ambientale - L’art. 5 della Legge 689/1981 dispone: “Quando più
persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna
di esse soggiace alla sanzione per questa disposta”.
Si può avere concorso di persone sia nel caso di coautori, cioè
più soggetti che pongono in essere la condotta tipica, sia nel
caso di autore della violazione e “partecipe”, cioè un soggetto che
ha apportato un contributo atipico, non conforme alla fattispecie
punitiva, ma comunque agevolatore rispetto alla realizzazione
collettiva dell’illecito amministrativo.
5
Esempio: il destinatario finale di un illecito trasporto di rifiuti,
pur non realizzando la condotta tipica del vettore in quanto non
ha trasportato nulla, tuttavia riceve la partita di rifiuti e
controfirma consapevolmente un formulario con dati inesatti,
rendendo in tal modo possibile il compimento effettivo del viaggio
e dell’illecito amministrativo.
In questi casi, ciascun concorrente soggiace alla sanzione
amministrativa e, di conseguenza, il pagamento da parte di uno
non estingue l’obbligazione sanzionatoria degli altri partecipi.
La situazione del concorrente è profondamente diversa da quella
dell’obbligato
in
solido
al
pagamento
della
sanzione
amministrativa, che è il soggetto (persona fisica o ente collettivo)
che, senza aver commesso il fatto illecito, è tuttavia solidalmente
obbligato a versare un importo corrispondente alle sanzioni
irrogate. Egli avrà un diritto di regresso per l’intero nei confronti
del soggetto attivo dell’illecito. Quindi, l’obbligato in solido è
chiamato ad adempiere l’obbligazione sanzionatoria e la pubblica
amministrazione
può
indifferentemente
rivolgersi
per
il
versamento della sanzione al soggetto attivo dell’illecito oppure al
responsabile solidale; tuttavia, dopo che ha pagato, l’obbligato
solidale può adire il giudice civile per farsi restituire dall’autore
del fatto l’intera somma versata.
La
figura
del
responsabile
amministrativo ambientale
solidale
nell’illecito
- L’art. 6 della Legge 689/1981
descrive alcune ipotesi di solidarietà passiva prevedendo che
certi soggetti siano chiamati a rispondere, in solido con l’autore
della violazione, del pagamento della sanzione. L’art. 14 impone
di indirizzare la contestazione della violazione non solo al
trasgressore, ma anche alla persona obbligata in solido.
6
Dispone l’art. 6: “Il proprietario della cosa che servì o fu
destinata
a
commettere
la
violazione
o,
in
sua
vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un
diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se
non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di
non aver potuto, impedire il fatto. Se la violazione è commessa
dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o
di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
Dispone l’art. 14: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa”.
L’individuazione dell’obbligato in solido, pur non essendo un
elemento
essenziale
ai
fini
della
validità
dell’atto
di
contestazione, rappresenta tuttavia un requisito fondamentale
per garantire l’effettiva riscossione della sanzione amministrativa
ambientale.
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E’ opportuno distinguere tra: a) autore della violazione: la
persona fisica cui è imputabile l’azione od omissione cosciente e
volontaria;b) obbligato in solido: il soggetto (persona fisica o
ente collettivo) che, senza aver commesso il fatto illecito, è
tuttavia solidalmente obbligato al versamento di un importo
corrispondente alle sanzioni irrogate.
L’art. 6 della Legge 689/1981 prevede due diverse tipologie di
rapporti che determinano la solidarietà:
1)
relazione
tra
l’obbligato
in
solido
e
la
cosa
usata
strumentalmente per la commissione della violazione;
2) rapporto sussistente tra l’obbligato in solido e la persona che
ha commesso l’illecito.
L’elenco degli obbligati solidali previsto dall’art. 6 è da ritenere
tassativo.
L’elemento
soggettivo
dell’illecito
amministrativo
ambientale -L’art. 3, comma 1, della Legge 689/1981 dispone
che
ciascuno
risponda
della
propria
azione
cosciente
e
volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Aggiunge l’art. 3 che “Nel caso in cui la violazione è commessa
per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore
non è determinato da sua colpa”.L’errore incolpevole esclude,
dunque la responsabilità; grava sul soggetto che invoca la non
punibilità l’onere di dimostrare la sussistenza dell’errore.
Legge quadro 157/92 violazioni penali ed amministrative
La legge quadro n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”,
prevede
all’art.31
le
violazioni
punite
con
la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
L’art.27 affida la vigilanza per l’applicazione della legge
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statale sulla caccia e delle leggi regionali a vari organi, tra cui gli
agenti di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dagli enti locali
e le guardie volontarie. Tale vigilanza comprende, ovviamente,
anche il controllo sull’osservanza delle norme sanzionate
con sanzione amministrativa. Per gli illeciti amministrativi i
poteri e i doveri degli organi di vigilanza e quindi anche delle
guardie volontarie sono quelli descritti dalla legge sulla caccia
integrata dalla legge quadro n.689/81 che reca la disciplina
generale dell’accertamento delle trasgressioni amministrative.
ART.29 AGENTI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986,
n. 65 (18), gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono
conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento
dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei
quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza
le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli
attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione
delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla
presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori
dall'orario di servizio
La norma attuale :La legge 157/1992 è la legge quadro in
materia di attività venatoria che recepisce ed attua in Italia le
Direttive dell’Unione Europea in materia di conservazione degli
uccelli
selvatici
(Direttive
79/409/CEE,
85/411/CEE,
91/244/CEE) ed attua la Convenzione internazionale di Parigi
per la protezione degli uccelli
e la Convenzione di
Berna
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente
9
naturale in Europa. L’art. 30 dispone le sanzioni penali per
chi non rispetta i principi generali della legge ed i divieti
posti a tutela della fauna selvatica protetta.
L’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157
sanziona
penalmente:
a) Esercizio della caccia in periodo di divieto generale
(quindi tra febbraio e settembre, in cui la caccia è
chiusa).
Sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da
929
a 2582 euro (da lire 1.800.000 a lire 5.000.000) .
Tra febbraio e settembre la caccia non è consentita per motivi
che riguardano proprio il fondamento della legge quadro: la
tutela della fauna è il presupposto stesso e limite all’attività
venatoria nonchè assai dannosa pure per l’agricoltura (vedi l’art.
1 legge quadro in cui la caccia può essere esercitata solo se non
arreca danni alle colture). È poi dimostrato (Eurispes 2002) che
cacciare durante questi mesi corrisponde a commettere un atto
criminoso di elevata portata e gli atti di bracconaggio sono
perfino organizzati dalla criminalità organizzata.
È ancor più pericoloso quindi depenalizzare una pratica
criminale al pari delle discariche abusive o dell’inquinamento.
b) Abbattimento, cattura o detenzione
di mammiferi o
uccelli appartenenti a specie “particolarmente protette
“(elencate all'articolo 2) . Sanzioni : l'arresto da due a otto mesi
o l'ammenda da
774 a 2.065 euro
(da lire 1.500.000 a lire
4.000.000 ). Il reato in questi casi è stato ipotizzato perché le
specie superprotette derivano da direttive europee e convenzioni
internazionali che vincolano in modo forte l’Italia e quindi il loro
abbattimento sarebbe un crimine non solo nazionale ma anche
internazionale.
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La sanzione penale, poi è stata prevista per far capire che
trattandosi anche di specie in pericolo o in grave diminuzione o
addirittura in via di estinzione, la responsabilità di un loro
abbattimento si può considerare al pari di danneggiamento di
un’opera d’arte di particolare pregio.
Infine si consideri che la fauna selvatica appartiene allo Stato.
Ciò vuol dire che abbattere una specie protetta è sottrarre un
patrimonio dello Stato al pari del furto di una fontana da un
parco. Il furto di una cosa privata (es. un’autoradio) è un reato:
perché allora trattare differentemente il furto di una cosa
pubblica?
c)
orso,
Abbattimento, cattura o detenzione di
stambecco,
camoscio
d'Abruzzo,
esemplari di
muflone
sardo.
Sanzioni: arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda
da
1.032 a 6197 euro ( da lire 2.000.000 a lire 12.000.000).
Per questi mammiferi, protetti e rari, il loro abbattimento può
costituire
la
perdita
reale
di
un
patrimonio
biologico
inestimabile. Immaginiamo che abbattere un orso per il suo
valore naturalistico e la sua componente di rarità,
può
considerarsi alla stregua del danneggiamento del Mosé di
Michelangelo o della totale distruzione di un quadro di Leonardo
da Vinci. Essendo dunque un danno irreparabile per la
collettività e per le generazioni future, non ‘è immaginabile un
risarcimento che passi per un mero pagamento di piccola somma
di denaro. In più, se bastasse pagare una somma di denaro,
forse molte persone non avrebbero paura a detenere pezzi di
maioliche di Pompei come souvenirs….in fondo sarebbe come
pagarle!!!!!
d) Esercizio della caccia nei parchi nazionali e regionali,
nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di
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ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive. Sanzioni: l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda da 464 a 1.549 euro (da lire 900.000 a lire
3.000.000).
Si va nei parchi per ricreare l’armonia tra uomo e ambiente che
si sta perdendo sempre più vivendo in città. I parchi sono oasi
per la fauna e l’uomo e cacciare in queste aree è come violare la
libertà di qualcuno a godere della tranquillità della natura.
Incide sia sulla tutela della fauna, anche protetta, che lì ha
trovato un rifugio inviolabile, sia direttamente sul godimento dei
luoghi da parte delle persone mettendone in pericolo proprio
l’incolumità.
e) Esercizio dell'uccellagione. Sanzioni: l'arresto fino ad un
anno o l'ammenda da 774 2.065 euro (da lire 1.500.000 a lire
4.000.000) .L’uccellagione è la cattura o l’abbattimento di
animali con sistemi vietati. È una pratica ingiustificabile sia dal
punto di vista del rispetto dell’animale, sia per i mezzi che
vengono utilizzati che normalmente sono poco selettivi e
fortemente crudeli. Vale per l’uccellagione quello detto per
l’abbattimento della fauna selvatica. Essa è patrimonio dello
Stato e il suo illegittimo abbattimento o cattura rappresenta
certamente l’ipotesi di furto ai danni pubblici.
f) L’esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio.
Sanzioni : l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 516
euro (lire 1.000.000). I giorni di martedi e venerdi sono stati
scelti per non permettere la durata settimanale della stagione
venatoria. Per questo e per il fatto che altrimenti la fauna non
avrebbe tregua per 4 mesi, che lo si considera un reato.
g)
Abbattimento,
cattura
o
detenzione
di
esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati
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nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento. Sanzioni :
l'ammenda fino a 3.098 euro (lire 6.000.000 ).
h) Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o chi esercita la caccia
con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la
caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì
la misura della confisca dei richiami. Sanzioni: l'ammenda fino
1549 euro (lire 3.000.000 );
i) Esercizio della
caccia sparando da autoveicoli, da
natanti o da aeromobili.. Sanzioni:
l'arresto fino a tre mesi o
l'ammenda fino a 2.065 euro (lire 4.000.000 ).
l) Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica
in violazione della legge157/1992. Sanzioni: l'arresto da
due a sei mesi o l'ammenda da 516 a 2. 065 euro (da lire
1.000.000 a lire 4.000.000 000 . Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lett. b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
Proposta di legge : Depenalizzazione di tutti i reati venatori
previsti dalla legge 157/92
La struttura stessa della legge quadro, che considera il principio
dell’appartenenza allo Stato della fauna selvatica e individua
come scopo principale della legge la tutela della fauna stessa, ha
di conseguenza individuato alcune violazioni come reati (con
relative sanzioni penali) e altre come violazioni amministrative, a
seconda della loro rispettiva gravità.
In considerazione della fauna come patrimonio dello Stato, nasce
da sé che l’illegittima apprensione, cattura o abbattimento della
stessa si configura sotto forma di reato assai simile al furto o al
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danneggiamento di cose pubbliche e quindi inequivocabilmente
sanzionato con la pena dell’arresto e la comminazione di
un’ammenda. A queste ipotesi si riferiscono tutti i divieti di
uccisione
o
abbattimento
di
fauna
selvatica
protetta
o
superprotetta, di uccellagione, di uso di mezzi vietati, di
commercio o detenzione di fauna selvatica.
Al fine poi di assicurare la tutela della fauna, anche cacciabile,
scopo principale della legge quadro, soprattutto durante i periodi
in cui è particolarmente debole, in riproduzione o durante
l’allevamento dei piccoli, nascono i divieti che si riferiscono alla
caccia in aree protette e durante la chiusura della stagione
venatoria la cui violazione è considerata reato.
Se questi casi sono reati, oggi, lo si deve proprio al fatto che si
considerano particolarmente gravi e soprattutto contrastano
radicalmente con i fondamenti della legge stessa e della
normativa comunitaria e internazionale di riferimento.
Depenalizzare tali reati, quindi, equivale a riconoscere che
danneggiare cose dello Stato o detenerle non è grave e potrebbe
essere sanzionato così come si sanziona un divieto di sosta di
un’automobile, trascurando totalmente il fatto che si tratta di
una parte necessaria del nostro patrimonio, della comunità
internazionale e delle generazioni future.
Le sanzioni penali oggi previste sarebbero sostituite da sanzioni
amministrative, vengono tolti tutti i casi di arresto e non è
prevista l’alternativa, oggi presente, di scelta tra l’arresto e
l’ammenda. Le sanzioni amministrative vanno da 1.000 euro per
chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di
cui la caccia non è consentita o fringillidi sopra ai 5 capi, a
18.000 euro per chi abbatte cattura o detiene esemplari di orso,
stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo.
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Definizione di attività venatoria
Molti
credono
che
per
attivita'
venatoria
si
intenda
esclusivamente l'atto dell'esplosione del colpo di fucile. Niente di
piu' inesatto: la legge sulla caccia dice che "E' considerato altresi'
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con mezzi destinati a
tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di
attesa della medesima per abbatterla". Quindi un cacciatore
esercita la caccia anche se con il fucile in spalla, aperto e
scarico.
Le distanze da case, stalle, fabbriche, garages, magazzini,
ecc. E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100
metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a
posto di lavoro, ed e' altresi' vietato sparare ad una distanza
inferiore ai 150 metri nella direzione di immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, macchine
agricole, ferrovie e strade, funivie, filovie.
Sanzione amministrativa di 206 euro - 400.000 lire
Le distanze da strade e linee ferroviarie -E' vietato l'esercizio
venatorio a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade ponderali
ed
interponderali.
Quindi
qualsiasi
strada,
anche
quelle
comunali non asfaltate, ha una fascia di rispetto in entrambi i
lati di 50 metri. Le distanze dai trattori e macchine agricole in
funzione
E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 100 metri da
macchine agricole in funzione (trattori, trattori con carri o aratri
o fresatrici o trainanti altri mezzi agricoli, mietitrebbiatrici, ecc.)
Sanzione amministrativa di 400.000 lire- 206 euro
Il trasporto di armi - E' vietato il trasporto all'interno dei centri
abitati e delle altre zone dove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero
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a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni
non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche ed in custodia. Pertanto e'
vietato trasportare il fucile anche in bicicletta, o portare il fucile
in spalla a meno di 100 metri dalle case e 50 dalle strade se non
scarico e dentro al fodero. Sanzione amministrativa di 400.000
lire 206 euro e possibilita' di ritiro della licenza di caccia.
Luoghi di divieto di caccia - Luogo Sanzione
GIARDINI PRIVATI Sanzione amministrativa di 400.000 lire.
GIARDINI PUBBLICI Ammenda da 900.000 lire- 464, 81 euro a
3.000.000 e arresto fino a 6 mesi.
PARCHI NATURALI Ammenda da 900.000 lire 464, 81 euro a
3.000.000 e arresto fino a 6 mesi.
PARCHI ARCHEOLOCICI
Sanzione amministrativa di 400.000
lire- 193,6 euro
TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE Ammenda da 900.
000 lire 464, 81 euro a 3.000. 000 - 1549,37 euro e arresto fino
a 6 mesi.
RISERVE NATURALI Ammenda da 900.000 lire - 464, 81 euro a
3.000.000 - 1549,37 euro e arresto fino a 6 mesi.
OASI NATURALI
Ammenda da 900.000 lire -464, 81 euro a
3.000.000 e arresto fino a 6 mesi.
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA Ammenda da 900.000
- 464, 81 euro lire a 3.000.000 -1549,37 euro e arresto fino a 6
mesi.
FORESTE DEMANIALI Sanzione amministrativa di 400.000 lire.
CENTRI DI RIPRODUZIONE FAUNA SELVATICA Ammenda da
900.000 lire a 3.000.000 - 1549,37 euro e arresto fino a 6 mesi.
OPERE DI DIFESA DELLO STATO Sanzione amministrativa di
400.000 lire
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BENI MONUMENTALI SE TABELLATI Sanzione amministrativa
di 400.000 lire -193,6 euro
AIE E CORTI Sanzione amministrativa di 400.000 lire - 193,6
euro
Divieto di caccia sui terreni coltivati - L'esercizio venatorio e'
vietato in forma vagante (con il cane o da capanno temporaneo)
sui terreni in attualita' di coltivazione. Sono da considerarsi
terreni in attualita' di coltivazione: i terreni con coltivazioni
erbacee da seme: frumento, avena, miglio, girasole, ecc. /i
frutteti specializzati: pescheti, pereti, meleti, kiwueti, noceti,
ciliegieti/i vigneti e gli uliveti fino alla data dei raccolto/
i terreni coltivati a soia, mais e riso fino alla data del raccolto
Sanzione amministrativa di 400.000 lire- 193,6 euro
Divieto di caccia nei fondi chiusi -L'esercizio venatorio e'
vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica
di altezza non inferiore a 1,20 metri. Di tali fondi vanno
informati gli uffici caccia provinciali. Sanzione amministrativa di
400.000 lire - 193,6 euro
Cosa fare se i cacciatori violano la legge
Per colpire i cacciatori con le sanzioni previste e' importantissimo
agire in questo modo:
IDENTIFICARE I TRASGRESSORI
Per un comune cittadino che non ha il potere di identificare in
forma diretta il cacciatore richiedendone i documenti esistono le
seguenti possibilita': seguire il cacciatore cercando di individuare
la sua auto e trascriversi targa, tipo e colore di quest'ultima;
seguire il cacciatore fino a quando si scopre dove abita; se il
cacciatore e' conosciuto verificare il nominativo e la residenza,
richiedere, sempre se possibile in un arco di tempo molto stretto,
l'intervento dei Carabinieri, Polizia, Finanza, Forestali, Guardie
17
Venatorie ed Ecologiche Provinciali, Vigili urbani; tutti questi
organi sono competenti in materia e dovrebbero intervenire se
chiamati.
TRASCRIVERE TUTTI I DATI RELATIVI ALL'ILLECITO
Bisogna trascriversi i seguenti dati: Data dell'accaduto :
Ora dell'accaduto /Luogo dell'accaduto /Nome, Cognome e
Residenza di eventuali testimoni/Descrizione dell'illecito /
Dati dell'aggressore: Anagrafici (se possibile)
Dell'auto (eventuali)
Caratteristiche fisiche (eta', altezza, corporatura, colore occhi e
capelli...)
INFORMARE
DELL'ACCADUTO
LE
GUARDIE
VENATORIE
VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O I
CARABINIERI
Illeciti amministrativi legge regionale 70/96
sanzioni
amministrative
1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della
legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e
sulle armi, le seguenti violazioni sono cosi' sanzionate:
a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformita'
all'articolo 31 della presente legge: sanzione amministrativa da
lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila – 619,74
euro e revoca dell'autorizzazione;
b) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da
lire 300 mila – 154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila – 929, 62
euro, in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 500 mila- 258,22 a lire 3
milioni- 1549,37 euro ;
18
c) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attivita' venatoria: sanzione amministrativa da lire 300 mila 154, 93 a lire 1 milione 800 mila – 413,16 euro ; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da lire 500 mila- 258,22 euro
a lire 3 milioni 1549,37 euro ; ;
d) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione
amministrativa da lire 400 mila 206,53a lire 2 milioni 400 mila
– 1239,49 ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire
800 mila 413,16 euro a lire 4 milioni 800 mila – 2478,99;
e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da lire 1
milione – 516,45 a lire 6 milioni- 3098,74 euro ; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da lire 6 milioni 3098,74 euro
a lire 12 milioni- 6197,48;
f) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato
dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da lire 200
mila 103, 29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro ; in
caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 300 mila -154,
93 euro a lire 1 milione 800 mila - 929,62 euro ;
g) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della
prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in
possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione
amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila –
309,87 euro ; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire
200 mila - 103, 29 euro a lire 1 milione 200 mila - 619,74 euro;
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone: sanzione
amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila 309, 87 per ogni trasgressore;
i) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e
tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione
19
amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila –
309,87 euro;
l) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei
limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione
amministrativa da lire 600 mila - – 309,87 euro a lire 3 milioni
600 mila – 1859, 24 euro
; in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da lire 1 milione – 516,45 a lire 6 milioni- 3098,
74 ; le sanzioni previste nella presente lettera sono ridotte ad un
terzo nel caso di abbattimento o cattura di esemplari di avifauna
non appartenenti alla tipica avifauna alpina;
m) esercizio dell'attivita' venatoria oltre il numero delle giornate
consentite dall'articolo 47: sanzione amministrative da lire 200
mila a lire 1 milione 200 mila – 619,74 euro; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 600 mila – 516,45 euro a lire 3
milioni 600 mila- 1859, 24 euro ;
n) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi
forma al beccaccino: sanzione amministrativa da lire 200 mila –
103,29 euro a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 3 milioni
600 mila – 1859, 24 euro ;
o) caccia di selezione agli ungulati in difformita' alle disposizioni
regionali: sanzione amministrativa da lire 300 mila 154, 93 euro
a lire 1 milione 800 mila; in caso di recidiva sanzione
amministrativa da lire 600 mila
– 516,45 euro a lire 3 milioni
600 mila – 1859, 24 euro ;
p) abbattimento di capo diverso, per specie o per sesso, da quello
assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione
amministrativa da lire 200 mila
200 mila -619,74 euro;
20
– 103,29 euro a lire 1 milione
q) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di
fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo
10, comma 8, lettera e) della legge 157/1992: sanzione
amministrativa da lire 100 mila - 51,64 euro a lire 600 mila; in
caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 200 mila
–
103,29 euro a lire 1 milione 200 mila – 619,74 euro ;
r) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del
cacciatore: sanzione amministrativa da lire 100 mila
- 51,64
euro a lire 600 mila - 1859, 24 euro;
s) violazione alle norme di gestione delle aziende faunisticovenatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da
lire 500 mila- 258, 22 euro a lire 3 milioni- 1549, 37 euro ;- in
caso di recidiva: sanzione amministrativa da lire 1 milione
–
516,45 euro a lire 6 milioni- 3098, 74 euro ;
t) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da lire 100
mila – 51, 64 euro a lire 600 mila - 1859, 24 euro;
u) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione
della Provincia: sanzione amministrativa di lire 150 mila- 77,46
euro per ciascun capo; la sanzione e' triplicata nel caso si tratti
di cinghiale o di specie alloctona;
v)
altre
violazioni
alle
norme
regionali
e
provinciali
sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da
lire 150 mila - 77,46 euro a lire 900 mila – 464,81 euro e/o
revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
z) abbattimento o cattura, in centri privati di riproduzione della
fauna, di specie di mammiferi o uccelli in difformita' all'articolo
16 della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila
154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila- 929, 62 euro ;
21
aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da
uccellagione salvo che per le attivita' previste dall'articolo 26
della presente legge: sanzione amministrativa da lire 300 mila
154, 93 euro a lire 1 milione 800 mila – 929, 62 euro ;
bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica
oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di
cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente
normativa
o
soggetti
da
questi
autorizzati:
sanzione
amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1 milione
200 mila -619,74 euro
cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che
gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle
campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione
amministrativa da lire 100 mila -51, 64 euro a lire 600 mila –
309,87 euro ;
dd) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti
previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge: sanzione
amministrativa da lire 200 – 103,29 euro mila 103,29 euro a
lire 1 milione 200 mila -619,74 euro; ; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da lire 300 mila -154, 93 euro a lire 1
milione 800 mila.- 929, 62 euro
Nell'ipotesi di cani lasciati
liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi
ambiti: sanzione amministrativa da lire 200 mila 103,29 euro a
lire 1 milione 200 mila -619,74 euro;
ee) addestrare o allenare cani o consentire che gli stessi vaghino
liberi senza controllo o sorveglianza in aziende venatorie senza il
consenso del concessionario: sanzione amministrativa da lire
200 mila 103,29 euro a lire 1 milione 200 mila-619,74 euro;
ff) uso dei cani in numero superiore a quello consentito (due per
ogni cacciatore e quattro per cacciatori in comitiva): sanzione
22
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila per ogni cane in
piu';
gg)
mancato
l'appostamento
assenso
del
proprietario
temporaneo
o
o
conduttore
mancata
per
rimozione
dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della
giornata: sanzione amministrativa da lire 200 mila 103,29 euro
a lire 1 milione 200 mila -619,74 euro;
hh) immettere fauna selvatica al di fuori dei casi consentiti:
sanzione amministrativa da lire 300 mila - 154, 93 euro a lire 1
milione 800 mila; per la specie cinghiale, per ciascun capo, e per
le specie alloctone la sanzione e' da lire 1 milione a lire 6 milioni;
ii)
immettere
dell'Azienda
fauna
sanitaria
selvatica
senza
regionale
preventivo
competente:
controllo
sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila
-
619,74 euro ;
ll) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta di uova o
nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato
di necessita': sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29
euro a lire 1 milione 200 mila;-619,74 euro
mm) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni
indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge
157/1992: sanzione amministrativa da lire 200 mila a – 103,29
euro lire 1 milione 200 mila -619,74 euro;
nn) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle
legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in
attualita' di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e
fondi chiusi: sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29
euro a lire 1 milione 200 mila-619,74 euro; ; ferma restando
23
l'applicazione del reato di danneggiamento di cui all'articolo 635
del codice penale;
oo) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere o nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi
da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia:
sanzione amministrativa da lire 200 mila – 103,29 euro a lire 1
milione 200 mila-619,74 euro; ;
pp) uso dei cani di cui all'articolo 49, comma 1, lettera i):
sanzione amministrativa da lire 300 mila- 154, 93 euro a lire 1
milione 800 mila; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da
lire 600 - – 309,87 euro mila a lire 3 milioni 600 mila;
qq) violazioni delle disposizioni della presente legge e del
calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente
articolo: sanzione amministrativa da lire 100- 51, 64 euro mila a
lire 600 mila- – 309,87 euro.
2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove
ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano:
a) il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nei casi indicati
nel comma 1, lettere d), e), g), i), l), m), n), o), q), z), oo); fermo
restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 3 della legge
157/1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate,
nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non debba
procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi
proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova
dell'avvenuto adempimento ex articolo 16 della legge 689/1981;
b) sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui al
comma 1, lettere aa), bb);
24
c) sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera oo).
3. La confisca dei beni sequestrati e' disposta dal Presidente
della Giunta regionale ove ricorrano i presupposti dell'articolo 20
della legge 689/1981.
4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata
avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 28 della legge
157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n.
45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli
accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti
amministrativi).
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), l), m), o), z) il tesserino
regionale
viene
provvedimento
di
sospeso
per
sospensione
tre
e'
annate
disposto
venatorie.
dalla
Il
Provincia
competente per territorio, previa comunicazione da parte della
Regione
del
provvedimento
o
dell'atto
definitorio
del
procedimento amministrativo instaurato a seguito di inoltro alla
competente autorita' regionale di rapporto ex articolo 17 della
legge 689/1981 a conclusione dell'eventuale procedimento di
opposizione in sede amministrativa, ovvero decorso il termine di
trenta
giorni
dalla
contestazione
senza
che
sia
proposta
opposizione. E' sospesa per una annata venatoria l'ammissione
ai piani di prelievo selettivo agli ungulati nel caso di abbattimenti
di esemplari diversi da quelli assegnati nella caccia di selezione
con riguardo alla specie, al sesso, alla classe di eta' o in orari
non consentiti.
6. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della
Giunta regionale ed i relativi proventi sono incamerati dalla
Regione
25
DOTTRINA: PARERE SUI SEQUESTRI AMMINISTRATIVI IN
MATERIA DI CACCIA EX - ART.31 LEGGE 157/92 ED EX ART.13 LEGGE 689/81.
Introduzione La legge quadro n. 157 dell’11.02.1992 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”, prevede all’art.31 le violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’art.27
affida la vigilanza per l’applicazione della legge statale sulla
caccia e delle leggi regionali a vari organi, tra cui gli agenti di
polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dagli enti locali e le
guardie volontarie. Tale vigilanza comprende, ovviamente, anche
il controllo sull’osservanza delle norme sanzionate con sanzione
amministrativa. Per gli illeciti amministrativi i poteri e i doveri
degli organi di vigilanza e quindi anche delle guardie volontarie
sono quelli descritti dalla legge sulla caccia integrata dalla legge
quadro
n.689/81
che
reca
la
disciplina
generale
dell’accertamento delle trasgressioni amministrative.
Facoltà degli organi di vigilanza venatoria di procedere al
sequestro amministrativo ex - art.13 legge n. 689/81
In riferimento al potere degli organi di vigilanza di effettuare il
sequestro amministrativo di cui all’art.13 della legge n.689/81,
poiché la legge n.157/92 non lo prevede espressamente, è
necessario ricorrere all’interpretazione teleologica e sistematica
della norma di riferimento che è l’art.31 comma 6 della legge
n.157/92.
Quadro normativo di riferimento e interpretazione della norma
LEGGE N.157 DELL’11.02.1992
La
legge
n.157/92
prevede
violazioni
penali
e
violazioni
amministrative. L’art.30 elenca le diverse fattispecie penali con
la relativa sanzione; l’art.28 al comma 2 prevede il potere -
26
dovere degli organi di polizia giudiziaria di procedere al sequestro
penale delle armi, dei mezzi di caccia e della fauna selvatica nei
casi
previsti
dall’art.30.
L’art.31
prevede
le
violazioni
amministrative, punite con il pagamento di una somma di
denaro; il comma 6 fa espresso rinvio alle disposizioni dettate
dalla legge 24.11.1981 n. 689, stabilendo testualmente che: “per
quanto non altrimenti previsto dalla presente legge si applicano
le disposizioni della legge 24.11.1981 n.689 e successive
modificazioni”.
LEGGE N.689 DEL 24.11.1981 La legge n.689/81 ha dettato
una sorta di normativa quadro valida per tutti gli illeciti
amministrativi. Pertanto per il suo valore di normativa generale
si applica in ogni caso in cui non esistono disposizioni diverse.
Questa legge all’art.13 comma 2 prevede che “gli organi
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente
il sequestro alla polizia giudiziaria”. Pertanto, poiché nella legge
n. 157/92 c’è un richiamo esplicito alla legge n.689/81, si deve
ritenere che in funzione di rendere possibile concretamente la
futura confisca amministrativa, agli organi di vigilanza è
attribuito il potere di sequestro delle cose confiscabili. Sono tali,
a norma dell’art.20 legge n.689/81 le cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione (confisca facoltativa)
e le cose che sono il prodotto della violazione o la cui fabbricazione,
l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituiscono violazione
amministrativa (confisca obbligatoria).
27
INTERPRETAZIONE
DELLA
NORMA
:In
assenza
di
un
disposizione espressa nella legge n.157/92 che preveda il
sequestro amministrativo ex - art.13 legge n.689/81, bisogna
ricorrere all’interpretazione della legge, laddove con tale termine
si intende l’attività diretta a ricercare e a precisare il significato
da attribuire all’atto normativo, ossia a determinare la volontà
del
legislatore
in
esso
racchiusa.
Quanto
ai
criteri,
l’interpretazione della norma si realizza secondo due modalità:
— interpretazione letterale volta a valutare il significato proprio
delle parole secondo la loro connessione (vox iuris);
— interpretazione logica della norma volta a stabilire l’intenzione
del legislatore (ratio iuris), intesa come l’obiettivo che si prefigge
di raggiungere e che si identifica con l’interesse dalla norma
stessa specificamente tutelato. (C.C. art. 12 disposizioni sulla
legge in generale, approvate con R.D. 16.03.42 n. 262).
Ciò premesso, in riferimento alla ratio iuris, sarebbe poco logico
nell’ottica dell’obiettivo perseguito dal legislatore con la legge
n.157/92, consistente nella tutela della fauna selvatica e nel
garantire il corretto esercizio dell’attività venatoria, prevedere il
potere - dovere per gli agenti di vigilanza di sequestrare le armi, i
mezzi di caccia e la fauna selvatica esclusivamente nei casi
previsti dall’art.30 della legge n.157/92 (violazioni penali) e non
anche (almeno come facoltà) nei casi previsti dall’art.31 della
stessa
legge
(violazioni
amministrative),
laddove
parimenti
sussistono esigenze cautelari che giustificano il sequestro dei
mezzi di caccia e del prodotto della violazione ai fini della futura
confisca amministrativa prevista dalla norma generale di cui
all’art.20 della legge quadro n.689/81. Pertanto sulla base
dell’interpretazione teleologica e dell’interpretazione sistematica e
cioè che l’applicazione della norma sia conforme alle sue finalità
28
e che l’interpretazione avvenga nel quadro delle altre norme che
costituiscono l’ordinamento giuridico, sicuramente bisogna
confermare la facoltà e non l’obbligo per gli organi di
vigilanza di effettuare il sequestro amministrativo ex art.13 legge 689/81 in tutti i casi previsti dall’art.31 legge
157/92. Vale la pena sottolineare invece, come per le violazioni
penali di cui all’art.30 della legge n.157/92, il sequestro penale
si configuri come un dovere per la polizia giudiziaria.
Facoltà per le guardie venatorie volontarie di procedere al
sequestro amministrativo ex - art.13 legge n. 689/81
La legge n. 689/81 affida agli organi cui viene attribuita la
vigilanza sull’applicazione di norme che prevedono sanzioni
amministrative compiti più ampi di quelli consistenti nella
semplice richiesta di documenti e nella compilazione di verbali
da trasmettere ad altre autorità. Infatti è espressamente previsto
che nell’espletamento delle mansioni di accertamento, gli addetti
alla vigilanza possono effettuare sequestri ed altri atti di
acquisizione
delle
indipendentemente
prove
di
dall’essere
o
illecito
meno
amministrativo,
agenti
di
polizia
giudiziaria, essendo indispensabile la sola qualifica di pubblico
ufficiale, (a tal proposito citiamo la sentenza della Cass. Pen.
Sez. VI n. 547 del 25 marzo 1996 che in particolare precisa che
la qualifica di pubblico ufficiale non deriva dall’essere i soggetti
agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). La vigente
legge sulla caccia prevede all’art.31 fattispecie di illecito che
costituiscono violazione amministrativa. A tal proposito l’art.31
dispone che per quanto non altrimenti previsto dalla legge stessa
si applicano le norme contenute nella legge n. 689 del 24
novembre 1981. Il precedente art.28 (che descrive i poteri e i
compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) disciplina l’attività
29
di vigilanza con esclusivo riguardo agli illeciti puniti come reato
(si vedano i comma secondo, terzo e quarto riferiti “ai casi
previsti dall’art.30” e si veda il comma quinto nel quale l’autore
dell’illecito è chiamato contravventore).
Dunque l’accertamento e la denuncia degli illeciti amministrativi
sono regolati in modo esclusivo dalla legge 689/81. L’art.13 della
citata legge 689/81 dispone che per l’accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza gli addetti alla vigilanza
possono: assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e
di luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici
descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica, effettuare
il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca
amministrativa.
Applicando
questa
generale
disposizione alla specifica materia della vigilanza venatoria ne
deriva che le guardie volontarie in quanto anch’esse preposte al
controllo sull’osservanza delle leggi statali e regionali che in
materia di caccia dispongono sanzioni amministrative, (art.27
comma 1 lettera b legge 157/92) possono compiere atti aventi
contenuto ben diverso dalla semplice redazione di un verbale di
riferimento, denominazione che tra l’altro non esiste più nella
vigente legge n.157/92 dove si parla di “verbali conformi alla
legislazione vigente”. Pertanto la legge n. 689/81 demanda anche
alle guardie volontarie venatorie, in quanto annoverate tra gli
organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro, compiti che comportano
l’esercizio di poteri autoritativi di accertamento e di sequestro. La
citata legge fa obbligo agli agenti di contestare al trasgressore la
violazione. Questa contestazione consiste nella redazione di
un verbale nel quale si enunciano gli estremi dell’addebito.
30
Ne deriva che le guardie venatorie volontarie hanno il
potere
-
dovere
di
effettuare
la
contestazione
al
trasgressore: (Cass. Civ. Sezioni Unite 25 novembre 1992
n.12545; Cass. Civ. sez. I 6 agosto 1990 n. 7913; Cass. Civ. sez.
I 28 maggio 1988 n. 3670; Cass. Pen. Sez. I 12 aprile 1984
Forlani; Cass. Pen. Sez. I 18 febbraio 1980, Salerno, Consiglio di
Stato, parere n. 2296 del 29 agosto 1994; Cass. Civ. sez. I 16
gennaio 1992 n. 501). L’omessa contestazione immediata
potrebbe finanche integrare estremi di natura disciplinare per
l’agente accertatore ed è idonea ad incidere sull’efficacia
probatoria dell’atto di accertamento, nel senso che, nell’ipotesi di
contestazione immediata la valutazione dei fatti compiuta
dall’agente accertatore potrà ricevere conferma o smentita
immediata
da
parte
dell’interessato
mentre
le
valutazioni
effettuate da un agente, che a quella contestazione non ha
proceduto, pur potendovi e dovendovi procedere, dovranno
essere apprezzate in sede giudiziaria con maggiore cautela e
richiederanno più ampi e sicuri elementi di riscontro (Cass. Civ.
Sez. I n. 8356 del 26.07.1993).
Cosa diversa è invece per il sequestro amministrativo, il cui
potere di esercizio, per tutti gli organi di vigilanza, è sicuramente
discrezionale e facoltativo. Nel decidere se effettuare il sequestro
gli organi di vigilanza dovranno in primis verificare se si tratti di
cose oggetto di confisca ai sensi dell’art.20 legge 689/81, poi
valutare se ricorrano le esigenze di cautela cui il sequestro è
finalizzato e cioè impedire che le cose oggetto della futura
confisca non esistano più nel momento in cui la confisca verrà
effettivamente disposta all’autorità amministrativa. Poiché il
sequestro
è
strumentale
alla
31
futura
confisca,
ovviamente
converrà sequestrare le cose oggetto di confisca obbligatoria e
non anche le cose oggetto di confisca facoltativa.
Sequestro amministrativo di cose appartenenti a terzi
:L’art.20 comma 3 della legge n.689/81 stabilisce che: ”Le
autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione
e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone
cui è ingiunto il pagamento”. Pertanto da ciò ne deriva che se le
cose utilizzate per commettere la violazione oppure le cose che
ne sono il prodotto appartengano a una delle persone a cui viene
ingiunto il pagamento, la confisca è possibile nel primo caso,
mentre diviene obbligatoria nel secondo. L’art.18 comma 2 legge
n.689/81 stabilisce che l’autorità competente ad irrogare la
sanzione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le
spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente. Dal combinato disposto degli articoli
sopracitati si capisce come il sequestro possa avere come
oggetto
anche
cose
appartenenti
a
soggetti
diversi
dall’autore della violazione, ma che siano con lui obbligati
solidalmente ai sensi dell’art.6 della legge 689/81, e pertanto
destinatari dell’ordinanza - ingiunzione di pagamento. Una
conferma di ciò deriva anche dalla lettura dell’art.19 della legge
689/81, dove il comma 1 a proposito dell’opposizione al
sequestro si riferisce ai soggetti interessati, lasciando intendere
che questi possano essere l’autore della violazione ed il
proprietario della cosa servita a commetterla e il comma 2
stabilisce che l’autorità competente può disporre la restituzione
della cosa sequestrata a chi prova di averne diritto e ne fa
32
istanza,
salvo
che
si
tratti
di
cose
soggette
a
confisca
obbligatoria. Infine l’art.14 comma 1 del DPR 571 del 29.07.1982
stabilisce che la restituzione delle cose sequestrate è disposta a
favore di colui che le deteneva al momento dell’esecuzione del
sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
Cose oggetto di sequestro amministrativo cautelare :
L’art.13 comma 2 della legge n.689/81 stabilisce che “gli organi
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro possono altresì procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente
il sequestro alla polizia giudiziaria”. L’art.20 comma 3 della legge
n.689/81 stabilisce che: ”Le autorità stesse possono disporre la
confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e debbono disporre la
confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il
pagamento”. Il comma 4 prevede che “è sempre disposta la
confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il
porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce
violazione amministrativa”.
Con riferimento all’attività venatoria illecita sono soggetti a:
1. confisca facoltativa (gli strumenti di caccia consentiti utilizzati
per commettere la violazioni e quindi anche il fucile);
2. confisca obbligatoria (i richiami non autorizzati, la fauna
illecitamente abbattuta o catturata, i fringillidi in numero
inferiore a cinque detenuti).
Pertanto,
fermo
restando
che
il
sequestro
cautelare
amministrativo costituisce sempre una facoltà e mai un obbligo
33
per l’agente accertatore, l’esercizio di tale potere discrezionale
sarà possibile esclusivamente su cose oggetto di confisca
facoltativa e obbligatoria. Quindi gli organi di vigilanza possono
sequestrare le armi ed i mezzi di caccia con i quali è stata
commessa la violazione, i richiami non autorizzati e la fauna
catturata, abbattuta o detenuta violando l’art.31 della legge
n.157/92. Se bisogna escludere l’opportunità e l’obbligatorietà
del sequestro delle armi in quanto queste non sono mai
confiscate dalle autorità competenti ad irrogare la sanzione è
indubbio che con riferimento ai medesimi illeciti le guardie
volontarie possono procedere al sequestro dei mezzi non
consentiti di caccia, dei richiami non autorizzati e della
fauna, qualora risulti che tali cose non saranno più reperibili
nel momento in cui di esse potrà o dovrà essere disposta la
confisca. Senza il potere di sequestro non avrebbe significato la
stessa confisca, intervenendo essa a distanza di tempo dalla
commissione dal fatto per cui sarebbe privata di qualsiasi effetto
pratico. Inoltre in relazione alle cose di cui è prevista la confisca
obbligatoria ed in particolare la fauna illecitamente abbattuta,
catturata o detenuta e i richiami vivi non autorizzati, deve
ritenersi, per un principio di sostanziale giustizia, quasi
obbligatorio per gli organi di vigilanza procedere al sequestro
cautelare. Infatti non eseguire il sequestro significherebbe
permettere al trasgressore di continuare a conseguire il profitto
della
propria
azione
illecita,
rappresentato
dalla
fauna
illecitamente catturata o abbattuta, mentre nel caso dei richiami
vivi
non
autorizzati
significherebbe
lasciare
nella
sua
disponibilità cose il cui possesso è illecito e quindi continuerebbe
la condotta vietata dalla legge. In relazione a ciò il sequestro si
34
pone innanzitutto come provvedimento di ripristino della legalità
e poi come atto strumentale alla futura confisca obbligatoria.
Modalità
di
esecuzione
amministrativo
:L’art.13
del
comma
2
sequestro
cautelare
della
n.689/81
legge
stabilisce che il sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa, viene eseguito nei
modi e con i limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla
polizia giudiziaria. Vediamo questo cosa significa. Innanzitutto il
sequestro ha natura cautelare, nel senso che esso è finalizzato a
garantire la conservazione delle cose la cui esistenza sia
necessaria
per
rendere
possibile
in
futuro
l’efficacia
del
provvedimento di confisca. Ma nella funzione cautelare non
rientra esclusivamente tale necessità conservativa, bensì come
abbiamo detto nel precedente paragrafo, anche la necessità di
interrompere
il
conseguimento
del
profitto
da
parte
del
trasgressore che, in assenza del sequestro, continuerebbe a
godere del frutto della sua condotta illecita. Per quanto riguarda
le modalità ed i limiti da rispettare per l’esecuzione del sequestro
bisogna fare sostanzialmente riferimento al c.p.p. e precisamente
agli artt.321 e 354 dove vengono disciplinati il sequestro
preventivo e quello probatorio eseguibili dalla polizia giudiziaria.
Pertanto gli organi di vigilanza potranno eseguire il sequestro
soltanto per conseguire le finalità cautelari in vista di una futura
confisca (art.20 legge n.689/81), nonché quelle preventive e
probatorie mutuabili dagli artt.321 e 354 c.p.p. e cioè quando
per motivi di urgenza sussiste il pericolo che la libera
disponibilità
di
una
cosa
pertinente
il
reato/illecito
amministrativo possa aggravare o protrarre le conseguenze di
esso oppure agevolare la commissione di altri reati/illeciti
amministrativi (art.321 c.p.p.); quando vi è il pericolo che le
35
cose, le tracce pertinenti al reato/illeciti amministrativi si
alterino o si disperdino. L’esecuzione del sequestro può avvenire
con l’apprensione materiale della cosa da acquisire o con
l’affidamento in custodia di questa allo stesso trasgressore
oppure a diverso custode. Del sequestro bisogna redigere
apposito verbale secondo le modalità previste nel Titolo III del
Libro II del c.p.p.
E’
importante
sottolineare
che
il
verbale
deve
contenere
l’indicazione del motivo per il quale il sequestro è stato eseguito
(art.355 c.p.p.).
MODELLI di atti E COMMENTI
Denuncia di reato:
Denuncia di reato perseguibile d’ufficio
redatta da pubblici ufficiali (ai sensi dell’art. 331 del Codice di
Procedura Penale è fatta da quei soggetti privi di qualifica di PG)
AVVERTENZA: Tutti gli atti di assicurazione delle fonti di prova
(funzioni di Polizia Giudiziaria ex art. 55 CPP), possono essere
compiuti soltanto da coloro che hanno conseguito l’abilitazione
ad esercitare la vigilanza venatoria e/o ittica, che hanno valido
decreto di guardia particolare giurata, che siano in servizio e
limitatamente ai reati sulla caccia e sulla pesca se si segue
quella PARTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA
CHE AMMETTONO L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI PG .
Pertanto i modelli con indicazioni relative ad attività di polizia
giudiziaria (sequestro penale, dichiarazioni spontanee per reati,
elezione domicilio, sommarie informazioni ecc.) sono riservati
GUARDIE DI CUI SOPRA
e non sono stato oggetto della
presente relazione.
Anche per COLORO I QUALI RICONOSCONO LE FUNZIONI DI
PG
per tutte le altre fattispecie di reato non comprese nella
36
materia caccia ambiente , la GUARDIA deve comportarsi come
Pubblico Ufficiale, e non ha i doveri-poteri di cui sopra, salvo
l’obbligo di comunicazione del reato ex art. 331 del CPP.
Le Guardie
Volontarie sono al pari di qualsiasi Agente
preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 27 della legge 157/92, in
possesso di specifici poteri di controllo ed identificazione di tutti i
soggetti trovati ad esercitare la caccia o in possesso di attrezzi
idonei alla caccia.
Hanno altresì, il potere di ispezione del carniere e dei mezzi
di caccia (compreso fucile e cartucce).
In caso di accertamento (le Guardie ne hanno la facoltà
prevista dalla legge), di reati in materia di caccia, le Guardie
Volontarie se non VIENE RICONOSCIUTA LA QUALIFICA DI PG
non procedono al sequestro penale
ma si limitano ad
identificare il cacciatore a cui il fatto è attribuito, ed effettuano
fotografie della fauna selvatica abbattuta e dei mezzi di caccia.
Redigono poi nella forma prevista dalla legge (scritta), la
denuncia ai sensi dell'art. 331 CPP in qualità di Pubblici
Ufficiali. A tale scopo utilizzare il modello sotto descritto
.
Naturalmente va adattata alle varie circostanze accertate
1) Protocollo guardie venatorie n° ……………………… Fatto
in ufficio a ……………………………… (TO)
Gruppo di ………...…………….………..
il
……………….………………………………
Alla Provincia di Asti
Ufficio di Coordinamento Guardie Venatorie
OGGETTO: Denuncia
di
reato
perseguibile
d’ufficio
redatta da pubblici ufficiali (ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale)
37
per violazione della Legge statale sulla caccia n. 157/1992 art.
…..….……… sanzionato dall’art. 30 comma ………...………………
lettera …….……...….…… della Legge Statale sulla caccia 157/92
…………………………………………………………………………………
di
cui
è
ritenuto
responsabile
il
Signor
……………….…………………………………………………………………
…………………………………………..…..
nato
a
…………………………………………………………...………………….
Prov.
(…………)
il
………………,
………………………..………………….
residente
a
in
……………………………………….. n° …
accertato in data ............................. alle ore ……….………..
nel Comune di ……………………….
I
…
sottoscritt
…
…...……………………………………….……………………………………
…... in qualità di P.U. - Guardi …. Venator …….... Volontari …..
della Provincia di Asti, addett…. presso l’ufficio in intestazione,
segnalano all’Ufficiale di P.G. in indirizzo, la seguente notizia di
reato appresa durante le funzioni di vigilanza e controllo
dell’attività venatoria per il quale, sono abilitati con attestato
della Regione Piemonte.
Si fa osservare, che il reato sopraindicato, sanzionato dall’art. 30
della legge statale sulla caccia n° 157/1992, comporta ai sensi
dell’art. 28 della medesima legge, il sequestro obbligatorio della
fauna selvatica e dei mezzi di caccia (fucile e cartucce). Nella
particolare circostanza, tale sequestro non è stato eseguito in
quando le funzioni di P.G. delle guardie venatorie sono sospese
nell’attesa di chiarimenti da parte della Procura Generale(
38
utilizzare per tutti casi in cui siano sospese le funzioni di PG
seguendo la giurisprudenza prevalente).
La presente denuncia, redatta nella forma prevista dalla legge, è
consegnata senza ritardo all’Ufficiale di P.G. presso l’ufficio di
coordinamento Guardie della Provincia di Asti, per la successiva
trasmissione alla competente Autorità Giudiziaria.
L….. Guardia / Pubblic…... Ufficial…...
………………………………………
2)
al
SERVIZIO
VIGILANZA
VOLONTARIA
-
UFFICIO
COORDINAMENTO GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE
modello
n.
2
-
CONTESTAZIONE
VERBALE
DI
IMMEDIATA
ACCERTAMENTO
DI
E
ILLECITO
AMMINISTRATIVO n° ________
L.. sottoscritt.. Guardia.. VENATORIA ....... Volontari........ della
Provincia
di
ASTI
.................................................................................................n
el corso dell'attività di vigilanza e controllo in materia di tutela
VENATORIA
ed
ambientale
in
data
.……......./…......…../…..………. alle ore ….................. in località
..............……………………………...................... nel Comune di
.................................................................... ha............. rilevato
che:
il
sig.
...
nato
il
…../…../………….
a
......................…...……........................... (........)
residente in ....
(.........) via ................................................ n°
.................
identificato mediante documento tipo ……………….….. numero
……….…………………………rilasc.
…..………….………
39
il
…../…../…..
da
 con veicolo ............................................................... colore
......................................
targa
................................................
(descrizione
del
fatto)
...................................................................................................
................................................................................….
...................................................................................................
.............................
Rilevato che il fatto sopra descritto integra la violazione all'art
......... com. ................. della Legge ...…........... e art. ......... com.
................. della legge ...…........... per cui è prevista la sanzione
amministrativa, di cui art. ............ comma ..................... della
Legge ...………….........
visti gli artt. 2 e 6 della L. 689/81, e dato atto che risulta
obbligato in solido al pagamento della sanzione prevista per la
violazione accertata:
al
sig.
nato
il
…../…../…..
a
..................................................................... (........)
residente in ......................................................... (.........) via
..............................................
n°
.......
in
qualità
di
……………..…………………
HA…… IMMEDIATAMENTE CONTESTATO:
l’illecito
amministrativo
come
sopra
accertato
al
sig.
...................................................................................................
................. in qualità di:

autore della violazione;  persona tenuta alla sorveglianza
dell'incapace;

obbligato
in
solido
con
l'autore
della
violazione;
Avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Legge 689/81,
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione del presente atto
40
l'interessato può effettuare il pagamento della somma di €
................,........
(in
lettere
................................................…...../.............)
secondo le seguenti modalità:

Direttamente
al
Municipio
di
...................................................................................................
 sul C/C Postale n 23687106 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO per
infrazioni leggi dei Parchi
 sul C/C Postale n 10366102 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Caccia
 sul C/C Postale n 23684103 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Pesca
 sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Tartufi
 sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia Forestale
 sul C/C Postale n 10364107 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Minerali
 sul C/C c/c bancario n.6109 intestato a " PROVINCIA DI
ASTI” presso la Cassa di Risparmio di Asti – sportello bancario
centrale di tesoreria – P.zza Astesano, n.33 Asti” – ABI n.6085,
CAB 10316, CIN W, con l'avvertimento che il versamento potrà
essere effettuato recandosi presso qualsiasi sportello della Cassa
41
di Risparmio di Asti (fatta eccezione per quello sopra indicato) o
tramite bonifico bancario presso altri Istituto di Credito.
Nella causale del versamento indicare: PROVINCIA DI asti
numero del verbale e data; inviando copia dell'attestazione di
pagamento anche a mezzo fax
alla Provincia di ASTI -Ufficio
Coord. GUARDIE VOLONTARIE C. SO PALESTRO- 14100 ASTI
Informa che entro il termine di 30 giorni dalla notifica del
presente atto l'interessato ha facoltà di far pervenire scritti
difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito dal :
 Presidente della Giunta Regionale del Piemonte - Piazza
Castello 165 - 10122 TORINO
 Presidente della Giunta Provinciale di ASTI - PIAZZA ALFIERI
33

Sindaco
del
Comune
di
...................................................................................................
.
Ai sensi deL D.LGS 196/03 , si informa che i dati personali
del contestato, nonché quelli inerenti al responsabile in solido,
verranno utilizzati dalla Provincia di asti
- Area
vigilanza
faunistica venatoria per provvedere allo svolgimento delle
funzioni
istituzionali
in
materia
di
tutela
ambientale
E
FAUNISTICA e di sanzioni amministrative previste da obblighi di
legge e di regolamento, e quindi, nella specie della legge 689/81.
Si informa anche che agli interessati spettano i diritti previsti dal
citato decreto .
......................................... li ...............................
I
Verbalizzanti
RELATA DI NOTIFICA
In
data
|......|....../......|....../......|......|
............................
in
42
alle
ore
via
...................................................................................................
.........................................
nel Comune di ....................................................................... si
è proceduto alla notifica del presente verbale di accertamento e
contestazione di illecito amministrativo per la violazione di cui al
presente verbale, consegnandone copia:
 a mani di .............
 a mani di ............. moglie/marito convivente in plico chiuso;
 a mani di ............. persona stabilmente/temporaneamente
convivente in plico chiuso;
 a mani di ............. portiere;
 a mezzo di notifica tramite il Servizio Postale.
Firma per ricevuta copia
L'agente notificatore
AVVERTENZA
OGGETTO:
notificazioni
a
soggetto
estraneo
vedi
modello
precedente anche PER RIFERIMEN
Nella causale del versamento indicare: PROVINCIA DI asti ,
numero del verbale e data; inviando copia dell'attestazione di
pagamento anche a mezzo Fax , alla Provincia di Asti ~ Ufficio
Coordinamento Guardie Venatorie - C so Palestro 14
Informa che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione del
presente atto l'interessato ha facoltà di far pervenire scritti
difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito dal:
Dichiarazioni della persona alla quale è stato contestato il
presente
verbale:
…………………………………………...……………………………………
…………………………………………………….………
Ai sensi dell'art. 10 del D.LGS 196/03 , s’informa che i dati
personali del contestato, nonché quelli inerenti al responsabile in
solido, verranno utilizzati dalla Provincia di Asti
43
- Caccia
e
Tutela della Fauna per provvedere allo svolgimento delle funzioni
istituzionali in materia di tutela ambientale e di sanzioni
amministrative previste da obblighi di legge e di regolamento, e
quindi, nella specie della legge 689/81. S’informa anche che agli
interessati spettano i diritti previsti dal citato decreto.
 in relazione alla violazione amministrativa contestata con il
presente verbale è stato operato il sequestro amm. di cui al p.v.
n° ………..………
Si da atto che copia del presente verbale è stata offerta alla
persona cui è stata effettuata la contestazione , che ha:
 accettato di riceverla  rifiutato di riceverla

rifiutato
di
firmare accettandone la copia
per ricevuta copia
I Verbalizzanti
......................................... lì ...............................
1 copia alla
Provincia per rapporto ex art. 17 L. 689/81
AVVERTENZA:OGGETTO: notificazioni a soggetto estraneo.
Qualora l' allegato verbale di contestazione sia stato notificato a
soggetto estraneo per vendita del veicolo o per altro motivo, entro
10 giorni dal ricevimento, potrà essere inoltrata a questo Ufficio
la presente dichiarazione alla quale dovrà essere allegata copia
dell' atto notarile e/o carta di circolazione aggiornata.
Alla Provincia di Asti
Ufficio Coordinamento Guardie Volontarie
C.so Palestro 14 . Telefono 0141 433 207
Numero atto del cronologico.................................... (riportare il
numero indicato sulla busta di notifica)
44
Il sottoscritto ...........................................................................
nato
il
........................
a
.................................................
residente in .... via ........................................................ n ..........
Telefono
......................................a
seguito
della
violazione
commessa con il veicolo tipo ...................................Targato
..................................
di
colore
..........................................
comunica quanto segue:
...................................................................................................
...............................
Data ..........................................
Firma
.......................................
=====================================================
======================
riportare in fondo al verbale (modello 2 e 3 ) i seguenti
articoli di legge : L. 24 novembre 1981, n. 689.
5. Concorso di persone.
Quando
più
persone
concorrono
in
una
violazione
amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
6. Solidarietà. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a
commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se
trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di
godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è
commessa da persona capace di intendere e di volere ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
45
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza
è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto, impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di
un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha
pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.
13.
Atti
di
accertamento.Gli
organi
addetti
al
controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di
cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e
con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.È sempre disposto il sequestro
del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza
essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto
in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni
punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri
46
indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni
stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del
primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma
dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
16. Pagamento in misura ridotta.È ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento,
entro
il
termine
di
sessanta
giorni
dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo
unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con le
modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62,
e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui
le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge
non consentivano l'oblazione.
18. Ordinanza-ingiunzione.Entro il termine di trenta giorni dalla
data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a
47
ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi
ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con
le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono
obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo
che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve
essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di
custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è
altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne
sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio
del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanzaingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo
14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha
emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta
giorni
se
l'interessato
risiede
all'estero.
La
notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che
adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre
1982,
n.
890.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce
titolo
esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione,
o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in
giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o
48
quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene
inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso la stessa.
19. Sequestro.Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati
possono,
anche
immediatamente,
proporre
opposizione
all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto
esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con
ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla
sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine,
l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi
prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose
soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal
giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi
dal giorno in cui è avvenuto il sequestro
26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.L'autorità
giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi
in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non
può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito
può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al
49
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
Modello
di
Verbale
di
accertamento
e
immediata
contestazione di illecito amministrativo: COMMENTO SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO Il modello va utilizzato in tutti i casi, e con riferimento a
qualsivoglia violazione delle Leggi di competenza delle GUARDIE
VENATORIE, collegata a una sanzione amministrativa.
Si deve utilizzare sempre quando l’autore della violazione è colto
in sostanziale flagranza, è identificato ed è possibile fargli la
contestazione.Si rammenta al proposito che la contestazione
immediata, quando è possibile, DEVE SEMPRE ESSERE FATTA.
—
—
Trascrivere i codici e i nominativi delle GUARDIE operanti.
Identificare il trasgressore riportandone le generalità o in
caso di dichiarata mancanza da spontanea dichiarazione.
—
Riportare data, ora, Comune e indirizzo dell’accertamento.
—
Se l’illecito è stato commesso con veicolo a motore targato,
riportarne gli estremi completi tipo colore, marca, e particolare
attenzione
al
numero
di
targa
da
riportare
con
lettere
inconfondibili.
—
Descrivere con precisione tutta la dinamica dei fatti ai
quali si è assistito senza indulgere in commenti personali. In
particolare ripetere la violazione accertata con attenzione al
divieto violato.
Es: abbandono di rifiuti, non scrivere solo “scaricava un
frigorifero”, ma scaricava ed abbandonava sul suolo pubblico un
frigorifero.
—
Citare la/e Legge/i violata/e con l’articolo e il comma, e di
seguito la prevista sanzione di cui alla/e Legge/i e rispettivo/i
articolo/o e comma/i.
50
—
Trascrivere le generalità dell’eventuale obbligato in solido.
—
Ripetere il nominativo del trasgressore,
—
la somma da versare con le rispettive modalità per il suo
pagamento in misura ridotta.
—
Citare l’autorità competente a ricevere, entro 30 giorni, lo
scritto difensivo del trasgressore.
—
Riportare le dichiarazioni della persona a cui è stata
contestata la violazione.
—
Indicare, se si è operato un sequestro collegato alla
sanzione, il numero del verbale di sequestro.
—
Chiedere alla persona se accetta di ricevere copia del
verbale firmandola, o rifiuta di riceverla, o accetta di riceverla ma
si rifiuta di firmare. Indicare l’opzione.
—
Tutte le guardie presenti devono firmare per esteso.
NB. Se oltre il trasgressore vi è un obbligato solidale, dovremo
notificargliene copia, quindi il verbale deve essere consegnato
senza ritardo con almeno 2 copie autentiche.
MODELLO N. 3-
AL SERVIZIO VIGILANZA FAUNISTICA E
VENATORIA
UFFICIO
-
COORDINAMENTO
GUARDIE
VENATORIE VOLONTARIE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE NON
IMMEDIATA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N.
L... sottoscritt... Guardi... VENAT ...... Volontari... della Provincia
di Asti , nel corso dell'attività di vigilanza e controllo in materia
di
tutela
VENATORIA
ED
ambientale
in
data
|......|....../......|....../......|......|alle ore .................. in località
......................
nel
Comune
...........................................................................................
ha……… rilevato che:
51
di
(descrizione
del
fatto)

con
veicolo
..................................................................................
colore
..........................
targa
|......|......|......|......|......|......|......|..........................................
.....................
Rilevato che il fatto sopra descritto integra la violazione all' art.
…………
comma
…………
lettera
………
della
Legge
........................................................
per cui è prevista la sanzione amministrativa, di cui art. …………
comma
…………
lettera
………
della
Legge
.......................................................................
Considerato
che
non
è
stato
possibile
procedere
all'immediata contestazione dell'illecito amministrativo in
quanto :
 l'autore della violazione non è maggiorenne ;  il trasgressore
non è presente;

dagli
elementi
a
disposizione
non
si
può
risalire
immediatamente al trasgressore e si rendono necessari ulteriori
accertamenti
(indicare
quali)
...................................................................................................
..............................................
Visto l'esito degli accertamenti effettuati presso
il Pubblico
Registro automobilistico il |......|....../......|....../......|......|, per
cui
risulta proprietario del veicolo/della cosa, che servi' a
commettere
la
violazione,
il
Sig.
...................................................................................................
...................................................................
nato
a
...........................................................
|......|....../......|....../......|......| residente in ........
52
il
Visto............................................................................................
........................................
CONTESTA:
al
Sig.
...................................................................................................
nato
il
|......|....../......|....../......|......|
a
............................................................... (........)
residente
in
............................................(.........)
via
.............................................................................n ……………
in qualità di :  autore della violazione;  persona tenuta alla
sorveglianza dell'incapace;
al
Sig.
...................................................................................................
nato
il
|......|....../......|....../......|......|
a
............................................................... (........)
residente
in
...................................................................................................
.........
(.........)
via
.............................................................................n ……………
in qualità di :  obbligato in solido con l'autore della violazione;
Avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Legge 689/81,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto
l'interessato può effettuare il pagamento della somma di
€
|......|......|......|....../......|......|.
€
(in
lettere
...................................................................................................
..................../……….)
secondo le seguenti modalità:
Direttamente
al
Municipio
............................................................................
.........................................................
53
di
sul C/C n
intestato
al
Comune
di
...................................................................................................

sulC/C
Postale
n...............................................................................................
...................................................................................................
...................
 sul C/C Postale n 23687106 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO per
infrazioni leggi dei Parchi
 sul C/C Postale n 10366102 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Caccia
 sul C/C Postale n 23684103 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Pesca
 sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Tartufi
 sul C/C Postale n 10365104 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia Forestale
 sul C/C Postale n 10364107 intestato a TESORERIA
REGIONE PIEMONTE p. Castello 165 - 10122 TORINO ill.amm.vi
in materia di Minerali
 sul c/c bancario n.6109 intestato a " PROVINCIA DI ASTI”
presso la Cassa di Risparmio di Asti – sportello bancario centrale
di tesoreria – P.zza Astesano, n.33 Asti” – ABI n.6085, CAB
10316, CIN W, citando nella causale il numero del
verbale
presente
con l'avvertimento che il versamento potrà essere
effettuato recandosi presso qualsiasi sportello della Cassa di
54
Risparmio di Asti (fatta eccezione per quello sopra indicato) o
tramite bonifico bancario presso altri Istituto di Credito.
Nella causale del versamento indicare: PROVINCIA DI asti
numero del verbale e data; inviando copia dell'attestazione di
pagamento anche a mezzo fax
alla Provincia di Asti -Ufficio
Coord. GUARDIE VOLONTARIE C. SO PALESTRO ASTI
Informa che entro il termine di 30 giorni dalla notifica del
presente atto l'interessato ha facoltà di far pervenire scritti
difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito dal :
 Presidente della Giunta Regionale del Piemonte - Piazza
Castello 165 - 10122 TORINO
 Presidente della Giunta Provinciale di Asti- Piazza Alfieri 33 –
14100 Asti

Sindaco
del
Comune
di
...................................................................................................
...................................................................................................
.

...................................................................................................
...................................................................................................
..........................................
Ai sensi deL D.LGS 196/03 , si informa che i dati personali
del contestato, nonché quelli inerenti al responsabile in solido,
verranno utilizzati dalla Provincia di asti
- Area Ambiente
Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna per provvedere allo
svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di tutela
ambientale e di sanzioni amministrative previste da obblighi di
legge e di regolamento, e quindi, nella specie della legge 689/81.
Si informa anche che agli interessati spettano i diritti previsti dal
55
citato decreto ......................................... li ...............................
I Verbalizzanti
RELATA DI NOTIFICA
In
data
|......|....../......|....../......|......|
alle
ore
............................ in via
nel Comune di ....................................................................... si
è proceduto alla notifica del presente verbale di accertamento e
contestazione di illecito amministrativo per la violazione di cui al
presente verbale, consegnandone copia:
 a mani di .............

a
mani
di
...................................................................................................
............. moglie/marito convivente in plico chiuso;
 a mani di ............. persona stabilmente/temporaneamente
convivente in plico chiuso;
 a mani di ............. portiere;
 a mezzo di notifica tramite il Servizio Postale.
Firma per ricevuta copia
L'agente notificatore
AVVERTENZA.OGGETTO: notificazioni a soggetto estraneo vedi
modello precedente anche PER RIFERIMENTI NORMATIVI DA
CITARE
56