leggi agevolative allo sviluppo delle attività produttive
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“LEGGI AGEVOLATIVE ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” PROF. MARIA ROSARIA NADDEO Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive Indice 1 GLI INCENTIVI PROPULSIVI DELLE INTRAPRESE ECONOMICHE (INNOVAZIONE, PMI, IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE) --------------------------------------------------------------------------- 3 2 L’ECONOMIA “ASSISTITA” PER AREE TERRITORIALI: L’ESPERIENZA DEL MERIDIONALISMO E LA DEGENERAZIONE DEL “MEZZOGIORNISMO” -------------------------------------- 5 3 NORMATIVE IN FAVORE DELLE “AREE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD” E DELLE ZONE MONTANE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4 LE ATTUALI POLITICHE NAZIONALI DI AUSILIO GENERALE E DI INCENTIVAZIONE ORDINARIA ALLE IMPRESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 5 LEGGE 488/92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 6 GLI AIUTI ALLE IMPRESE COOPERATIVE E ARTIGIANE --------------------------------------------------- 15 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 1 Gli incentivi propulsivi delle intraprese economiche (innovazione, PMI, imprenditoria giovanile e femminile) Gli stanziamenti per l’innovazione tecnologica, disposti già dagli anni ’60, ebbero una funzione accrescitiva alla competitività ed allo sviluppo delle imprese italiane, fino all’istituzione del Fondo per la ricerca applicata presso l’IMI (L. 1089/68). In questo modo si è cercato di raccordare la ricerca scientifica con le ricerche delle imprese, rifinanziato con la legge 46/82 anche con contratti pubblici di ricerca, e al contempo rafforzato dal Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, istituito da quest’ultima legge, soprattutto per l’introduzione di nuovi processi produttivi, come gestione fuori bilancio presso l’allora Ministero dell’Industria, con quote di riserva per la piccola e media industria, che ha avuto minori difficoltà ad attingervi. L’attenzione all’innovazione e alla ricerca applicata si è manifestata in modo crescente negli ultimi anni (L. 326/2003, art. 1, peraltro in forma di detassazione) fino alla citata finanziaria 2005, che nell’unico articolo prevede esplicitamente, tra l’altro, spese per la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica (comma 251) e per la progettazione di processi innovativi nella distribuzione commerciale (comma 270). Considerevole si appalesa l’approccio italiano ai benefits UE del sesto programma quadro per la ricerca 2002-2006, nel quale la Commissione Europea ha riservato ad un sesto del budget complessivo la quota destinata a sostenere i progetti e le iniziative di innovazione delle PMI. Le imprese medie e piccole furono di rado oggetto di veri e propri salvataggi, per cui le provvidenze in loro favore, succedutesi dal 1965, hanno di frequente assunto caratteristiche di stimolo e di impulso. Di tali norme si dà notizia solo della L. 5 ottobre 1991 n. 317. Alla piccola industria (scesa ora a 200 addetti) sono state concesse agevolazioni per l’acquisizione di tecnologie esterne finanziate essenzialmente mediante automatici crediti d’imposta e con più vasta gamma di possibilità. Si giunge infatti a finanziare l’acquisizione di servizi reali destinati all’aumento della produttività e alla ricerca di nuovi mercati, oltre che favorire l’accesso al credito agevolato, rafforzando le forme di garanzia collettiva, ad esempio mediante i c.d. Confidi (consorzi di garanzia fidi, riorganizzati dall’art. 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326). Nello stesso senso sembrano andare sia la legge 8 agosto 1992 n. 359, nata per favorire la crescita imprenditoriale con una detassazione degli utili reinvestiti ottenuti mediante una riduzione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive del reddito da assoggettare all’imposta nella misura del 50 per cento della differenza con l’anno precedente (l’incremento deve essere almeno del 15 per cento), sia legge 489/94 (di conversione del cosiddetto decreto dei “cento giorni”). Quella a favore dell’imprenditoria giovanile (L. 28 febbraio 1986 n. 44) , ancorché dedicata in origine, al Sud insieme alla L. 64/86, recò misure straordinarie proprio per la promozione e lo sviluppo di una nuova imprenditorialità sia pure nella sola area meridionale. La c.d. legge De Vito affiancò alle agevolazioni tradizionali l’assistenza alla progettazione e la formazione professionale dell’imprenditore. Questo complesso normativo, tuttavia introdusse fortissimi contributi in conto capitale per le spese di impianto e di gestione delle società detenute da giovani tra i 18 e i 29 anni e operanti nei territori meridionali, accanto a lunghi mutui a tassi ridotti a meno di un terzo del normale e ad altri contributi triennali decrescenti. Con la legge 11 agosto 1991 n. 275 e relativo regolamento si elevò a 35 anni l’età dei beneficiari e a 10 anni il divieto di trasferimento inter vivos di azioni o quote delle società beneficiate. L’intervento, modificato, riguarda adesso i giovani di tutto il territorio nazionale. L’altra legge di ausilio all’imprenditoria del 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) vuol promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per le donne nell’attività economica. Sono ammesse ai benefici società di persone e cooperative costituite al 60 per cento da persone di sesso femminile; società di capitali partecipate – e amministrate – per almeno due terzi da donne; altri soggetti (associazioni, consorzi, enti, ecc.) che promuovano corsi o servizi riservati al 70 per cento alle donne. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 2 L’economia “assistita” per aree territoriali: l’esperienza del meridionalismo e la degenerazione del “Mezzogiornismo” L’impegno pubblico per lo sviluppo di zone geografiche determinate ha ormai perso di importanza per comprendere le attuali sfaccettature dell’ausilio pubblico generalizzato: essa trova la sua massima espressione nel lungo intervento a favore del Meridione d’Italia. L’arretratezza socio-economica delle regioni meridionali e insulari preesisteva all’Unità e dipendeva da vicende lontane: la mancanza dell’esperienza comunale, la dominazione di monarchie straniere assecondate dalla nobiltà locale prima e dalla proprietà agraria poi e la mancata formazione di un’alta borghesia, attiva e intraprendente. Estraneo, nel suo complesso, alla rivoluzione industriale, il Sud del Paese presentava un’agricoltura arcaica (latifondo, monoculture) ed un terziario rimasto da secoli con dimensioni poco sviluppate. Coinvolto nell’unità nazionale tramite la sostanziale annessione alla monarchia sabauda mediante i plebisciti èlitari, il Meridione non ebbe mai una vera rappresentanza di interessi nella politica nazionale. L’abbandono dell’idea federalista, pur dominante nel Risorgimento, segnò per le popolazioni del Sud il tramonto di ogni speranza di riscatto civile e di affrancamento dal bisogno. Neanche il primo suffragio universale consentì al popolo di designare una rappresentanza portatrice dei particolari problemi del Sud, che non riusciva così ad esprimere una classe dirigente collegata al tessuto sociale, al massimo rimettendosi ad una borghesia di modesto livello ma di elevata corrutibilità. Il quadro muta sensibilmente nel secondo dopoguerra. Il voto a tutti (1946) visualizza le popolazioni meridionali come il più vasto (all’epoca) serbatoio del Paese ed impone alle nuove forze politiche un’attenzione per l’area del sottosviluppo interno, e cioè per i bassi livelli di occupazione, di reddito e di produttività, nonché per l’assenza di capitali e di infrastrutture e per le carenze dell’organizzazione amministrativa dello Stato, per ovviare ai quali fu profilato un intervento straordinario dello Stato. Con la legge n. 646/50 fu istituita (in Roma) la “Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale”, avente propria personalità giuridica. Alla c.d. Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico gestito di fatto da un comitato di ministri, venne rimesso il compito di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive formulare alcuni piani pluriennali per l’ “infrastrutturazione” delle regioni meridionali, con l’aggiunta di alcuni territori depressi dell’Italia centrale. Con la seconda legge di proroga (1957), si aggiunse alle opere pubbliche (bonifiche, sistemazioni idrauliche, acquedotti, miglioramenti stradali, ecc.) il c.d. secondo tempo della politica meridionalistica, con l’introduzione di incentivi per l’industrializzazione dell’area, avvalendosi prima delle Sezioni di Credito industriale dei “Banchi meridionali” e poi di enti creditizi speciali appositamente creati. Con la stessa legge 634/57 si obbligarono gli enti pubblici e le imprese partecipate dallo Stato a localizzare al Sud non meno del 60 per cento dei nuovi investimenti e del 40 per cento degli investimenti complessivi. La Cassa avrebbe dovuto individuare quattro poli di sviluppo (aree di Napoli, Bari, Catania e Porto Torres), da industrializzare con maggiori provvidenze: le spinte clientelari decuplicarono in breve tempo questi “nuclei di industrializzazione”. In tale direzione con la legge 717/65 (“terzo tempo”) venne prorogata fino al 1980 (e rifinanziata) la Cassa del Mezzogiorno e fu introdotto – parallelamente all’esperienza programmatoria nazionale – un Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, soppresso nel 1971. Il Governo con DPR 153/67 approvò un testo unico recante norme di inventario e di classificazione dei moltissimi ausili, distinti tra quelle rivolte all’industria e agli altri per l’agricoltura e il turismo, nonché tra gli interventi infrastrutturali comuni a tutto il Sud e quelli specifici per talune regioni, province e comuni. Le dimensioni del fenomeno ausiliativo territoriale sono testimoniate dall’istituzione di un nuovo Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, senza portafoglio autonomo. Con la legge 853/71 si attribuì al CIPE una posizione preminente di indirizzo e controllo delle politiche favoritive; si inserirono le regioni nei processi decisionali; si elevarono le quote riservate all’investimento nel Meridione imposte all’impresa pubblica; si introdusse la “contrattazione programmata” tra le grandi imprese, private e pubbliche, e lo Stato, per indurre le prime a localizzare le loro attività al Sud, pena la dissuasione ad ubicarsi in altre parti dell’Italia o all’estero. Il definitivo declino della colossale struttura muove dalla legge 651/83 (che non proroga la Cassa) e passa per la legge 64/86, che sostituisce trasformisticamente la quiescente Cassa con una “Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno” (AGENSUD), cui vengono trasferiti dipendenti della Cassa e attribuiti ingenti finanziamenti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive Dal 15 aprile 1993 la vecchia struttura (ministro compreso) pertanto non esiste più, mentre le provvidenze potenzialmente e sostanzialmente rimangono in altra forma, e comunque mediate da una gestione ordinaria in favore di qualsiasi area depressa dell’intero territorio nazionale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 3 Normative in favore delle “aree depresse del Centro-Nord” e delle zone montane L’attenzione del legislatore, dal dopoguerra, si indirizzò anche alle aree geografiche in ritardo economico diverse da quelle meridionali. L’interessamento nasce con la “legge Tupini” (L. 589/49), che predisponeva sussidi e concorsi nelle spese per le opere pubbliche degli enti locali di tutto il territorio nazionale, aggiungendo però che le condizioni per l’ottenimento dei benefici erano riferibili anche ai comuni non meridionali, a patto che per essi fosse accertata per decreto una “situazione economica similare” a quella del Mezzogiorno e delle isole. La parificazione fu concessa soltanto a poco più di duecento comuni minori, rispetto alle provvidenze generalizzate per tutti i municipi del Sud. Nello stesso giorno dell’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (L. 646/50), il Parlamento approvava la L. 10 agosto 1950 n. 647, recante il titolo: “Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia settentrionale e centrale”, riferendosi alle “località economicamente depresse”. Solo con la legge 614/66 vennero previste più incisive forme di intervento e nuovi strumenti di promozione, ma soprattutto furono finalmente indicati i parametri di individuazione e graduazione delle zone sfavorite non più rimessi alla totale discrezionalità dell’amministrazione (es.: esodo o senescenza dei residenti, basso reddito pro capite, basso livello di produttività, ecc.), poi precisati anche quantitativamente con il DPR 992/76 mediante indici di riferimento, insieme ai criteri di priorità e alla tipologia delle attività sostentabili e degli incentivi concedibili, con coinvolgimento degli organi regionali. La politica di sostegno delle aree non sviluppate del Centro-Nord ha perso le sue connotazioni residue al momento della sostanziale soppressione dell’intervento “straordinario” per il Mezzogiorno. Attualmente le provvidenze per le aree economicamente svantaggiate riguardano l’intero territorio nazionale in presenza di determinati requisiti negativi comuni. Di fatto le aree di insufficiente sviluppo centro-settentrionali erano andate via via riducendosi, fin quasi ad identificarsi con alcune limitate zone montane. La legge 614/66 conteneva molte disposizioni speciali per il territorio di montagna, scorporando dai benefici le località più ricche ed attrezzate; la legge 1102/71 recava nuove norme per lo sviluppo della montagna attraverso piani “comunitari” – zonali – affidati alle comunità montane, trasformate in enti pubblici per “zone omogenee” dal punto di vista non solo territoriale, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive ma anche in base a criteri di unitarietà economico-sociale e storico-tradizionale, in ideale collegamento con le antiche “regole” o comunanze agrarie di vallata. La legge 142/90 ha però introdotto nuove disposizioni riguardanti la programmazione degli ausili alla montagna derivanti dal favor di cui all’art. 44 Cost. L’avvio dell’ordinarietà degli interventi in generale nelle aree depresse di tutto il territorio nazionale è avvenuto fin dal DL. 4 gennaio 1994 n. 4, che ha fatto coincidere le zone assistibili con quelle ammesse agli interventi strutturali CEE, con strumenti di tipo programmatorio. Alle zone montane, invece, la importante legge quadro 97/94 (modificata a partire dalla L. 513/95 fino alla L. 309/2004) ha riconosciuto carattere di preminente interesse nazionale, definendo gli interventi speciali di salvaguardia territoriale e di valorizzazione economica e sociale da attuarsi mediante un nuovo Fondo nazionale per la montagna, introducendo meccanismi favoritivi anche nuovi ( proprietà contadina giovanile; gestione convenzionata delle foreste, patteggiamento fiscale). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 4 Le attuali politiche nazionali di ausilio generale e di incentivazione ordinaria alle imprese Per solidarietà si intende un vincolo spontaneo di mutui vantaggi scambievoli tra “alleati” in caso di reciproca necessità. Al contrario il c.d. solidarismo, è un sistema che si è andato configurando in politica come “adozione permanente” di un soggetto diseredato addossata vincolativamente al soggetto più abbiente, fin tanto che questi non la percepisca come approfitto. Il tramonto dell’ausilio pubblico straordinario è stato segnato dall’adozione frettolosa di provvedimenti normativi tesi a scongiurare l’effettuazione del referendum Giannini del 1993, abrogativo della disciplina organica per il Mezzogiorno. Il nuovo scenario agevolativo si fondava già sulla legge 16 dicembre 1992 n. 488, applicata però solo dal 1996. Per linee generali, soggetti destinatari sono le imprese ubicate nelle aree ammissibili ai benefici, individuate con i criteri di classificazione della UE (c.d. “obiettivi”); iniziative agevolabili sono la costruzione o l’ampliamento di un insediamento produttivo, ovvero il suo ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione o delocalizzazione. E’ sempre necessario un progetto dell’impresa richiedente, perché l’ausilio può essere concesso in misura percentuale (c.d. “Equivalente Sovvenzione”) degli investimenti complessivi in esso previsti. L’impresa dovrà trovarsi o nelle regioni dell’ex Mezzogiorno (Obiettivo 1) ovvero in altre zone di “declino industriale” (Obiettivo 2) oppure in aree rurali da sviluppare (Obiettivo 5 b). L’entità effettiva dell’aiuto, onnicomprensivo di qualsiasi agevolazione, è graduata secondo l’obiettivo e il comparto merceologico e inversamente alle dimensioni dell’impresa. Trovano accoglienza prioritaria - per la limitatezza delle risorse disponibili – solo i progetti più validi, collocati in una graduatoria – in applicazione di parametri preventivi e trasparenti – e finanziati, secondo lo stato di avanzamento degli investimenti realizzati, da banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attività produttive, mediante “contributi” senza restituzione. Tutt’altro significato hanno assunto poi i cosiddetti incentivi automatici introdotti dalla legge 341/95, che prevedeva l’assegnazione di contributi da usare mediante un bonus utilizzabile come sconto all’atto del versamento delle imposte. Beneficiarie possono essere le stesse imprese individuate dalla L. 488/92 (escluse quelle fornitrici di servizi), per investimenti e spese ammissibili a domanda. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive La misura del beneficio è variabile percentualmente e funziona come un credito di imposta, liquidabile dal Ministero suddetto dopo che sono stati effettuati gli investimenti da agevolare. E’ disciplinata da regolamenti CEE fin dal 1993, l’utilizzazione dei Fondi strutturali della Comunità Europea recanti provvidenze particolari per le zone rurali comunitarie, per il sostegno del settore della pesca, ma soprattutto per il miglioramento dell’occupazione (FSE) e per ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni della Comunità (FESR). Tali fondi sovente non sono completamente utilizzati e talvolta sembrano gestiti con leggerezza e senza risultati effettivamente misurabili. Sono state trasferite dallo Stato alle regioni moltissime agevolazioni ed è stata decentrata la titolarità dei procedimenti di aggiudicazione, che vanno differenziandosi da regione a regione, mediante piani di utilizzazione soprattutto dei fondi di derivazione europea, denominati “documento unico di programmazione” (DocUP 2000-2006; POR 2002/2013). In sede di revisione della L. 488/92 i contributi in conto capitale a fondo perduto saranno sostituiti gradualmente, mediante un fondo rotativo, con finanziamenti creditizi (da restituire) di pari entità complessiva, ma addossati al tasso di interesse agevolato soltanto per la metà, scontando per il resto il tasso di mercato praticato dalla banca erogante. La stretta comporta una maggiore responsabilità degli istituti di credito, coinvolti nella valutazione delle iniziative agevolabili, e delle stesse imprese richiedenti, dalle quali si vogliono non tentativi, ma risultati. Tramite Sviluppo Italia S.p.a. – società a totale partecipazione pubblica preposta allo sviluppo delle imprese e al reperimento degli investimenti – il Ministero dell’economia ha concentrato dal 2005, con un action plan apposito, gli interventi per il sostegno ed il rilancio di aziende e distretti operanti in settori strategici o in aree a forte concentrazione industriale, che versino in crisi di competitività imputabili a fattori esterni (globalizzazione, falsificazione, delocalizzazione in paesi esteri a basso costo della forza lavoro). Le forme di ausilio conosciute non si limitano a quelle per le attività produttive interne: si ponga mente al considerevole sistema di stanziamenti pubblici per la cosiddetta cooperazione per lo sviluppo, che prevede trasferimenti ai Paesi in via di sviluppo (governi ed ONG – Organizzazioni Non Governative) mediante elargizioni donative, interventi operativi (costruzione gratuita di opere) e da ultimo crediti di aiuto, i cui effetti recentemente il nostro Paese ha provveduto a rinviare o cancellare nei confronti di alcuni paesi in via di sviluppo (dell’Africa, dell’America latina e poi dell’Asia sud-orientale), manifestamente impossibilitati ad estinguere il debito con noi contratto. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive La prima disciplina del pesante accollo di questi ausili economici internazionale è ormai risalente agli anni ‘70 (L. 1222/71; L. 38/79; L. 49/87). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 5 Legge 488/92 La legge 488 rappresenta il principale strumento agevolativo nazionale. Pubblicata nel 1992 ha iniziato ad operare soltanto alla fine del 1996 con l’emanazione del primo bando riservato al settore industriale. Nel 1999, gli interventi della legge sono stati estesi al settore turistico e , successivamente, a quello commerciale. L’impianto delle legge ha subito delle modifiche in relazione ai diversi settori produttivi ai quali si applica. E’ una norma piuttosto complessa e costituisce lo strumento mediante il quale il Ministero delle Attività Produttive mette a disposizione delle imprese che intendano promuovere programmi di investimento, nelle aree depresse, agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale (“a fondo perduto”), finanziando in tal modo piani di spesa di importo medio alto, disposti su più anni. Per aree depresse si intendono quelle individuate dalla Commissione Europea quali zone in ritardo di sviluppo - aree Obiettivo 1 (Regioni del Mezzogiorno: Sicilia; Sardegna; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania) e zone in declino industriale - aree Obiettivo 2 (vari comuni del Centro-Nord, tra cui Molise ed Abruzzo) e aree fuori Obiettivo con deroga o a sostegno transitorio. Per poter accedere ai fondi strutturali (dei quali fa parte anche la L. 488/92) è necessario che l’imprenditore abbia a disposizione almeno il 25% in capitale proprio dell’ammontare dell’investimento totale e, inoltre, che abbia ottenuto una delibera di finanziamento bancario il cui importo sia almeno equivalente a quello del finanziamento agevolato. Altro presupposto fondamentale ai fini della richiesta dell’agevolazione è la predisposizione di un Business plan, piano d’impresa in cui venga descritto dettagliatamente l’investimento, l’impresa ed il mercato in cui opera. Sono ammesse alle agevolazioni le piccole e medie imprese (comprese le cooperative) che: svolgano attività estrattive, manifatturiere, delle costruzioni e attività di servizi compresi nelle classificazioni Istat; siano in regime di contabilità ordinaria. La CEE ha fissato i requisiti – numero di dipendenti, fatturato, indipendenza - che un’impresa deve possedere per poter essere considerata piccola o media per i diversi settori produttivi. Le tipologie di investimento previste dalla legge sono: 1. Nuovo impianto (realizzazione di un nuovo insediamento produttivo); Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 2. Ampliamento (aumento della capacità di produzione attraverso un incremento dell’occupazione); 3. Ammodernamento (innovazioni finalizzate all’aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche); 4. Riattivazione (ripresa di insediamenti produttivi inattivi da almeno 8-10 mesi); 5. Riconversione (sostituzione dei prodotti esistenti con prodotti appartenenti a comparti merceologici diversi); 6. Ristrutturazione (riorganizzazione produttiva dell’impresa); 7. Trasferimento ( diversa localizzazione degli impianti dettata da esigenze economiche o amministrative). Sono ammissibili le spese riguardanti: progettazione e studi di fattibilità per un ammontare massimo pari al 5% dell’investimento; terreno e sue sistemazioni per un ammontare massimo pari al 10% dell’investimento; opere murarie ed assimilate; macchinari, impianti ed attrezzature; software e brevetti; infrastrutture aziendali; mezzi mobili necessari al ciclo produttivo; costi per certificazioni ambientali e di qualità; quota di ingresso in franchising; Per poter usufruire delle agevolazioni è necessario presentare apposita domanda nei tempi e nei termini previsti dal relativo bando. Il bando fissa la data di apertura di presentazione delle domande, invece la data di chiusura può essere indicata nello stesso decreto o in un decreto successivo. Inoltre il decreto prevede anche l’entità dei fondi riservati al bando, suddivisi per Regione. Le graduatorie, effettuate sempre su base regionale, vengono formate in relazione ad indicatori specifici. L’ultimo bando relativo alla legge 488/92 per il settore artigianato si è chiuso il 30 settembre 2007. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 6 Gli aiuti alle imprese cooperative e artigiane E’ la stessa carta costituzionale a stabilire per la cooperazione e l’artigianato un obbligo indefettibile di favor affidato alla normazione ordinaria (art. 45, rispettivamente c. 1 e 2). Soprattutto il loro trattamento fiscale è fortemente favoritivo, essendo giunto in passato a vere e proprie esenzioni per alcune forme cooperative ritenute più meritevoli di aiuto (L. 127/71; più estesamente il richiamato DPR 601/73). Non mancano tuttavia altre forme di incentivazione: il credito alla cooperazione è stato disciplinato dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49 (“legge Marcora”), recante misure particolari mediante fondi di rotazione dedicati esclusivamente alle cooperative. Sempre alla promozione ed allo sviluppo del fenomeno cooperativo, che in alcune aree settentrionali del Paese ha radici e tradizioni assai lontane, ha mirato la legge 31 gennaio 1992 n. 59, attraverso la costituzione di fondi mutualistici nei quali confluiscono piccole quote degli utili netti di ciascuna cooperativa in attività, nonché i residui patrimoni di quelle poste in liquidazione. L’obbligo ausiliativo costituzionalmente sancito appare rispettato appieno dal potere politico, che – subordinatamente ad una forte vigilanza e ad un controllo secolare specie sulle cooperative di grandi od enormi dimensioni e di rilevante fatturato (L. 59/92) – ha sempre mostrato un atteggiamento più che benevolo verso questa importante realtà imprenditoriale. Non si possono escludere intrecci tra economia della cooperazione e classe politica: molti la ravvisano nel dubbio carattere di mutualità della grandissima cooperativa, che talvolta ha le caratteristiche oggettive ed i profitti della grande impresa, peraltro fruendo di vantaggi e privilegi pensati per le cooperative minimali. La L. 311/2004 ha riordinato i c.d. regimi speciali delle società cooperative. Quanto invece all’artigianato, nessuna caratteristica è richiesta alle imprese così classificate per essere ammesse alla benevolenza pubblica. La legge-quadro per l’artigianato (L. 8 agosto 1985 n. 443) ha esteso il coinvolgimento diretto dell’imprenditore all’intero processo produttivo e non alla materiale lavorazione e produzione di beni e servizi. Anche gli ausili specifici per l’artigianato sono dei tipi consueti, da ultimo anche con l’uso dei contratti di solidarietà. Le provvidenze creditizie sono quelle della piccola impresa. Le sovvenzioni sono per lo più ripartite dalle Regioni, con opportune diversificazioni. Con il D.LGS. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 16 Università Telematica Pegaso Leggi agevolate allo sviluppo delle attività produttive 31 marzo 1998, n. 112, sono state devolute agli enti locali tutte le competenze amministrative relative all’artigianato, fatta eccezione per quelle espressamente conservate allo Stato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 16