Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015
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Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015
Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI (EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY) La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa2. Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, provati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo operanti in Italia o all’estero3. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati - alcuni dei servizi richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano [email protected] Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. 2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 1 DEFINIZIONI GENERALI Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell’Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale rifornita di energia elettrica e/o gas da E.ON ENERGIA S.p.A., in esecuzione del contratto di somministrazione denominato “ENERGIA PROTETTA“, “LUCEVERDE PIÙ PROTETTA“ o “LUCEVERDE BIORARIA PIÙ PROTETTA“. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come disciplinato nelle singole Sezioni. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: E.ON ENERGIA S.p.A. che sottoscrive la polizza per conto altrui. Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.. Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo. Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale/Somma assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l’Assicurato. Prestazioni: le assistenze erogate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge. Art. 3. - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 4. - TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C. Art. 5. - VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE ASSISTENZA CASA Distributore: il soggetto che svolge in regime di concessione esclusiva il servizio di distribuzione e misura rispettivamente per l’energia elettrica o per il gas. Ente Erogatore/Ente: E.ON ENERGIA S.p.A. Esercente la vendita/Esercente: il soggetto che in regime di libero mercato acquista energia elettrica e/o gas dai propri fornitori per rivenderla ai propri Clienti finali. In questo caso l’Esercente è E.ON ENERGIA S.p.A. Guasto accidentale: tutti i danni imputabili a causa esterna che pregiudichino il funzionamento dell’impianto. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 6. - SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: la persona fisica, cliente della Contraente ed intestataria di uno dei contratti E.ON ENERGIA, denominati “ENERGIA PROTETTA”, “LUCEVERDE PIÙ PROTETTA”, o “LUCEVERDE BIORARIA PIÙ PROTETTA”, per l’Abitazione che viene rifornita di energia elettrica e/o gas in esecuzione di detto Contratto. Art. 7. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo “Prestazioni”, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, nell’Abitazione indicata sulle Bollette emesse dall’Esercente e intestate all’Assicurato fatta eccezione per la prestazione INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI che sarà fornita per una sola volta durante il periodo di durata della Polizza. Gli interventi su proprietà di terzi saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell’amministrazione e/o dell’autorità comunale eventualmente interessata. PRESTAZIONI 1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico: - i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro; - i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. 2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico: - i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro; - i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Esclusioni Sono esclusi: - i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici); - i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’Ente erogatore; - i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igenico-sanitari; - i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato. 3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico: - i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro; - i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Esclusioni Sono esclusi: - i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; - i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’Ente erogatore; - i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore. 4. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi: - per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro; - i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Esclusioni Sono esclusi: - gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere. 5. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. - i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro; - i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro. Esclusioni Sono esclusi: - gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere. Art. 8. - ESTENSIONE TERRITORIALE Le prestazioni indicate in Polizza sono erogabili per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015 Art. 9. - ESCLUSIONI Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da: a. dolo dell’Assicurato; b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti; c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti; d. provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; e. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni; f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio. Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i sinistri: g. provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione; h. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; i. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della decorrenza della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; j. avvenuti quando i locali rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; k. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Art. 10. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro coperto dall’assicurazione assistenza, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C. Art. 11. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE La garanzia per i singoli Assicurati decorre dalle ore 24:00 della data comunicata dalla Contraente ad Europ Assistance, purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente polizza, per 365 giorni. In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte della Contraente. SEZIONE II - ASSICURAZIONE PROTEZIONE UTENZE La garanzia prevista nella presente Sezione di Polizza opera esclusivamente per le utenze domestiche. DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Bolletta: documento emesso dalla Contraente che indica l’importo da pagare in relazione al consumo effettuato. Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a causa d’infortunio o malattia per un periodo pari o superiore a 60 giorni continuativi, comprovata da certificazione medica. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili. Invalidità Totale Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile, comprovata da certificazione medica, da parte dell’Assicurato a seguito d’infortunio e malattia della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta, a condizione che il grado di percentuale d’invalidità permanente sia pari o superiore al 60%, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni. Lavoratore Autonomo: chiunque abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (vedi definizione “Lavoratore dipendente” di seguito riportata) e che comporti la denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi d’impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e che continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e in vigenza della stessa una qualsiasi attività, generativa dei redditi di cui sopra. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il periodo di prova, che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 (sedici) ore settimanali. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Periodo di comporto: il periodo predeterminato durante il quale il lavoratore malato non ha l’obbligo della prestazione lavorativa e nel corso del quale non può essere licenziato. Stato di Disoccupazione: lo stato in base al quale l’Assicurato non è impegnato nella sua normale attività lavorativa ed in nessuna altra occupazione che generi reddito o guadagno, che sia iscritto nelle liste di collocamento, che non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 12. - SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: - la persona fisica, cliente della Contraente ed intestataria di uno dei contratti E.ON ENERGIA, denominati “ENERGIA PROTETTA”, “LUCEVERDE PIÙ PROTETTA”, o “LUCEVERDE BIORARIA PIÙ PROTETTA”, per l’Abitazione che viene rifornita di energia elettrica e/o gas in esecuzione di detto Contratto. Art. 13. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 1A. PROTEZIONE BOLLETTE LAVORATORI DIPENDENTI Qualora l’Assicurato, in qualità di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia licenziato dal proprio datore di lavoro e si trovi pertanto in stato di disoccupazione, risultante da regolare iscrizione alle liste di collocamento, Europ Assistance provvederà al rimborso dei costi delle bollette pagate dall’Assicurato relative alle utenze domestiche gestite dalla Contraente, intestate all’Assicurato, di luce e gas dell’abitazione ove l’Assicurato ha la residenza. Massimale La garanzia è operante per le bollette ricevute durante il periodo di disoccupazione con un massimo di 12 mesi dal verificarsi del sinistro, con un massimale complessivo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. 1B. PROTEZIONE BOLLETTE LAVORATORI AUTONOMI Qualora l’Assicurato, in qualità di lavoratore autonomo si trovi in stato d’inabilità temporanea totale o invalidità totale permanente a seguito d’infortunio o malattia, che non gli permetta di attendere alla propria normale attività lavorativa, Europ Assistance provvederà al rimborso dei costi delle bollette pagate dall’Assicurato relative alle utenze domestiche gestite dalla Contraente, intestate all’Assicurato, di luce e gas dell’abitazione ove l’Assicurato ha la residenza. Massimale La garanzia è operante per le bollette ricevute nel periodo di inabilità/invalidità con un massimo di 12 mesi dal verificarsi del sinistro, con un massimale complessivo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art. 14. - ESTENSIONE TERRITORIALE La polizza ha vigore nei paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia fatta salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. Art. 15. - ESCLUSIONI La garanzia non è operante: 1. per lavoratori interinali, con contratto a tempo determinato, di formazione di lavoro, stagionali, con contratto a progetto o altri contratti atipici in genere; 2. in caso di: a. licenziamento tra parenti, ascendenti e discendenti e coniugi e/o conviventi; b. mancato superamento del periodo di prova; c. risoluzione del rapporto di lavoro per propria volontà; d. raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità ovvero in caso di pensionamento; e. situazione di disoccupazione che dia luogo ad indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria; f. cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, ovvero quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo; g. cessazione del rapporto di lavoro dovuto al superamento del periodo di comporto; 3. per gli Assicurati che all’atto della sottoscrizione della polizza siano affetti da malattie o lesioni gravi preesistenti. Art. 16. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, utilizzando il Modulo allegato o scaricabile dal sito: http://www.eon-energia.com e comunque fornendo espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili, indicando sulla busta “Ufficio Liquidazione Sinistri - Protezione Bollette” e inviando via posta o via email: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - copia del giustificativo/i del pagamento effettuato relativo alla/e bolletta/e di cui si richiede il rimborso unitamente alla copia della/e bolletta/e; - copia del contratto sottoscritto con la Contraente; - codice fornitura; - le circostanze dell’accaduto; - copia di un documento di identità; 1. per i lavoratori dipendenti - copia della scheda professionale (sostitutiva del libretto di lavoro); - copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; - copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale permanenza in tali liste; - ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta; 2. per i lavoratori autonomi - copia conforme della cartella clinica o certificato di pronto soccorso attestante l’infortunio subito; - certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea; - i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea); - ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.. Art. 17. - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 1. Non sono ammessi ad indennizzo i maggiori addebiti dovuti a morosità. 2. Una volta percepito l’indennizzo, in caso di ulteriore licenziamento, così come definito dalle presenti condizioni contrattuali, la possibilità di esercitare nuovamente il diritto nascente dalla presente polizza potrà essere esercitata se l’Assicurato, riassunto presso lo stesso o altro datore di lavoro, abbia prestato servizio per un periodo continuativo di almeno sei mesi. 3. In caso di invalidità permanente totale a seguito di sinistro verificatosi in vigenza di polizza, la garanzia sarà operante per il periodo previsto all’art. “Oggetto dell’Assicurazione”, al termine del quale cessa. 4. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse un’altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali costi rimasti a suo carico. Art. 18. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE La garanzia per i singoli Assicurati decorre dalle ore 24:00 della data comunicata dalla Contraente ad Europ Assistance, purché tale data sia compresa nel periodo di validità della presente polizza, per 365 giorni. In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte della Contraente. RECLAMI Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8 20135 Milano, fax 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c. breve descrizione del motivo di lamentela; d. copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm). Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. COME RICHIEDERE ASSISTENZA In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri: 800.083.768 e 02. 58.24.56.87 Si dovranno comunicare le seguenti informazioni: □ tipo di intervento richiesto; □ nome e cognome; □ codice fornitura; □ indirizzo del luogo in cui ci si trova; □ recapito telefonico. Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma A Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell’Informativa altrattamento dei dati sopro riportata. Europ Assistance Italia S.p.A.