Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015

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Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015
Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER FINI ASSICURATIVI
(EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 - CODICE PRIVACY)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento,
intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di
prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in Suo favore previsti (cd
fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti
od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati
Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa2.
Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati,
potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti,
provati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o
al settore assicurativo operanti in Italia o all’estero3.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Senza i suoi dati - alcuni dei servizi richiesti in forza di un obbligo
di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove
ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al
Responsabile ex art. 7:
Europ Assistance Italia S.p.A.
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
[email protected]
Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.
Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei
premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore,
adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2
Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e
riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti
tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici,
telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3
Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi
associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei
dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti
dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i
dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
1
DEFINIZIONI GENERALI
Abitazione: l’intera costruzione edile o porzione della stessa,
dimora abituale e/o residenza anagrafica dell’Assicurato o dimora
saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e
situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro
immobile non assimilabile ad una struttura residenziale rifornita di
energia elettrica e/o gas da E.ON ENERGIA S.p.A., in esecuzione del
contratto di somministrazione denominato “ENERGIA PROTETTA“,
“LUCEVERDE PIÙ PROTETTA“ o “LUCEVERDE BIORARIA PIÙ PROTETTA“.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come disciplinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: E.ON ENERGIA S.p.A. che sottoscrive la polizza per
conto altrui.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale
del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle
Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi
assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A..
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza,
per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di
sinistro.
Massimale/Somma assicurata: l’esborso massimo previsto da
Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che
prova l’assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l’Assicurato.
Prestazioni: le assistenze erogate da Europ Assistance, per mezzo
della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a
quelle della presente assicurazione, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di
dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è
qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla
giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le
disposizioni di legge.
Art. 3. - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di
compensazione.
Art. 4. - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.
Art. 5. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al
cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno
in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
ASSISTENZA CASA
Distributore: il soggetto che svolge in regime di concessione
esclusiva il servizio di distribuzione e misura rispettivamente per
l’energia elettrica o per il gas.
Ente Erogatore/Ente: E.ON ENERGIA S.p.A.
Esercente la vendita/Esercente: il soggetto che in regime di
libero mercato acquista energia elettrica e/o gas dai propri fornitori per rivenderla ai propri Clienti finali. In questo caso l’Esercente è E.ON ENERGIA S.p.A.
Guasto accidentale: tutti i danni imputabili a causa esterna che
pregiudichino il funzionamento dell’impianto.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 6. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica, cliente della Contraente ed intestataria di uno
dei contratti E.ON ENERGIA, denominati “ENERGIA PROTETTA”,
“LUCEVERDE PIÙ PROTETTA”, o “LUCEVERDE BIORARIA PIÙ PROTETTA”, per l’Abitazione che viene rifornita di energia elettrica e/o
gas in esecuzione di detto Contratto.
Art. 7. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo “Prestazioni”,
che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura
Organizzativa, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza, nell’Abitazione indicata
sulle Bollette emesse dall’Esercente e intestate all’Assicurato
fatta eccezione per la prestazione INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI che sarà fornita per una sola volta
durante il periodo di durata della Polizza.
Gli interventi su proprietà di terzi saranno effettuati solo dopo
che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell’amministrazione
e/o dell’autorità comunale eventualmente interessata.
PRESTAZIONI
1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per furto o
tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso all’abitazione o che
abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da
non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
Euro 150,00 per sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del
danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato
scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di
tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
Euro 150,00 per sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del
danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili
collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio
lavatrici);
- i sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte
dell’Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi
igenico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per
mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli
impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni
festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico:
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
Euro 150,00 per sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del
danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono esclusi:
- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati
dall’Assicurato;
- i sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da
parte dell’Ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
4. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a
seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler,
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per
ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:
- per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro
150,00 per sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del
danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono esclusi:
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o
del venditore che per le riparazioni seguono le procedure
definite dalle garanzie in essere.
5. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI
NELLE 24 H
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di
efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia
legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la
manodopera fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
- i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
Euro 150,00 per sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del
danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Esclusioni
Sono esclusi:
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o
del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure
definite dalle garanzie in essere.
Art. 8. - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni indicate in Polizza sono erogabili per i fabbricati
ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta
salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
Condizioni di Assicurazione Mod. 13199 ed. 1/1/2015
Art. 9. - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. dolo dell’Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o
requisizione;
e. trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;
f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e
scoppio.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i sinistri:
g. provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
h. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non
connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i
danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di
prova;
i. dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della decorrenza della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere
per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
j. avvenuti quando i locali rimangono per più di 45 giorni
consecutivi disabitati;
k. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art. 10. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall’assicurazione assistenza, l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la
Struttura Organizzativa. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di
assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 11. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia per i singoli Assicurati decorre dalle ore 24:00 della
data comunicata dalla Contraente ad Europ Assistance, purché
tale data sia compresa nel periodo di validità della presente
polizza, per 365 giorni. In seguito si rinnoverà di un anno e così
successivamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione
da parte della Contraente.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE PROTEZIONE UTENZE
La garanzia prevista nella presente Sezione di Polizza opera
esclusivamente per le utenze domestiche.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Bolletta: documento emesso dalla Contraente che indica l’importo da pagare in relazione al consumo effettuato.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a causa d’infortunio o malattia per un
periodo pari o superiore a 60 giorni continuativi, comprovata da
certificazione medica.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili.
Invalidità Totale Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile, comprovata da certificazione medica, da parte dell’Assicurato a seguito d’infortunio e malattia della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta, a condizione che il grado di percentuale
d’invalidità permanente sia pari o superiore al 60%, ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e
successive modifiche ed integrazioni.
Lavoratore Autonomo: chiunque abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di
reddito da lavoro dipendente (vedi definizione “Lavoratore
dipendente” di seguito riportata) e che comporti la denuncia di
almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario),
49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi d’impresa), del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e/o di
redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e che
continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e in vigenza della stessa una qualsiasi attività,
generativa dei redditi di cui sopra.
Lavoratore Dipendente: la persona fisica che abbia superato il
periodo di prova, che risulti assunta da almeno 6 mesi e che sia
obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in
qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 (sedici) ore settimanali.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio.
Periodo di comporto: il periodo predeterminato durante il
quale il lavoratore malato non ha l’obbligo della prestazione
lavorativa e nel corso del quale non può essere licenziato.
Stato di Disoccupazione: lo stato in base al quale l’Assicurato
non è impegnato nella sua normale attività lavorativa ed in nessuna altra occupazione che generi reddito o guadagno, che sia
iscritto nelle liste di collocamento, che non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art. 12. - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
- la persona fisica, cliente della Contraente ed intestataria di uno
dei contratti E.ON ENERGIA, denominati “ENERGIA PROTETTA”,
“LUCEVERDE PIÙ PROTETTA”, o “LUCEVERDE BIORARIA PIÙ PROTETTA”, per l’Abitazione che viene rifornita di energia elettrica
e/o gas in esecuzione di detto Contratto.
Art. 13. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1A. PROTEZIONE BOLLETTE LAVORATORI DIPENDENTI
Qualora l’Assicurato, in qualità di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia licenziato dal proprio
datore di lavoro e si trovi pertanto in stato di disoccupazione,
risultante da regolare iscrizione alle liste di collocamento, Europ
Assistance provvederà al rimborso dei costi delle bollette pagate dall’Assicurato relative alle utenze domestiche gestite dalla
Contraente, intestate all’Assicurato, di luce e gas dell’abitazione
ove l’Assicurato ha la residenza.
Massimale
La garanzia è operante per le bollette ricevute durante il periodo di disoccupazione con un massimo di 12 mesi dal verificarsi del sinistro, con un massimale complessivo di Euro
1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
1B. PROTEZIONE BOLLETTE LAVORATORI AUTONOMI
Qualora l’Assicurato, in qualità di lavoratore autonomo si trovi
in stato d’inabilità temporanea totale o invalidità totale permanente a seguito d’infortunio o malattia, che non gli permetta di
attendere alla propria normale attività lavorativa, Europ Assistance provvederà al rimborso dei costi delle bollette pagate
dall’Assicurato relative alle utenze domestiche gestite dalla Contraente, intestate all’Assicurato, di luce e gas dell’abitazione ove
l’Assicurato ha la residenza.
Massimale
La garanzia è operante per le bollette ricevute nel periodo di
inabilità/invalidità con un massimo di 12 mesi dal verificarsi
del sinistro, con un massimale complessivo di Euro 1.500,00
per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 14. - ESTENSIONE TERRITORIALE
La polizza ha vigore nei paesi ove si è verificato il sinistro ed in
cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia fatta
salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
Art. 15. - ESCLUSIONI
La garanzia non è operante:
1. per lavoratori interinali, con contratto a tempo determinato, di formazione di lavoro, stagionali, con contratto a
progetto o altri contratti atipici in genere;
2. in caso di:
a. licenziamento tra parenti, ascendenti e discendenti e
coniugi e/o conviventi;
b. mancato superamento del periodo di prova;
c. risoluzione del rapporto di lavoro per propria volontà;
d. raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età
necessaria per l’erogazione della pensione di anzianità ovvero in caso di pensionamento;
e. situazione di disoccupazione che dia luogo ad indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni
ordinaria, edilizia o straordinaria;
f. cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa,
ovvero quando si verifica una circostanza così grave
da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo;
g. cessazione del rapporto di lavoro dovuto al superamento del periodo di comporto;
3. per gli Assicurati che all’atto della sottoscrizione della polizza siano affetti da malattie o lesioni gravi preesistenti.
Art. 16. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non
oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it
seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, utilizzando il Modulo allegato o
scaricabile dal sito: http://www.eon-energia.com e comunque fornendo espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili, indicando sulla
busta “Ufficio Liquidazione Sinistri - Protezione Bollette” e
inviando via posta o via email:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- copia del giustificativo/i del pagamento effettuato relativo
alla/e bolletta/e di cui si richiede il rimborso unitamente
alla copia della/e bolletta/e;
- copia del contratto sottoscritto con la Contraente;
- codice fornitura;
- le circostanze dell’accaduto;
- copia di un documento di identità;
1. per i lavoratori dipendenti
- copia della scheda professionale (sostitutiva del libretto di
lavoro);
- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia di un documento comprovante l’iscrizione alla lista di
collocamento o l’inserimento nelle liste di Mobilità o nella
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l’eventuale
permanenza in tali liste;
- ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa
ragionevolmente essere richiesta;
2. per i lavoratori autonomi
- copia conforme della cartella clinica o certificato di pronto
soccorso attestante l’infortunio subito;
- certificato medico attestante l’Inabilità Totale Temporanea;
- i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato medico alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di
Inabilità Totale Temporanea);
- ogni documentazione inerente il Sinistro che gli possa
ragionevolmente essere richiesta.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter
procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C..
Art. 17. - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
1. Non sono ammessi ad indennizzo i maggiori addebiti
dovuti a morosità.
2. Una volta percepito l’indennizzo, in caso di ulteriore
licenziamento, così come definito dalle presenti condizioni contrattuali, la possibilità di esercitare nuovamente il diritto nascente dalla presente polizza potrà essere
esercitata se l’Assicurato, riassunto presso lo stesso o
altro datore di lavoro, abbia prestato servizio per un
periodo continuativo di almeno sei mesi.
3. In caso di invalidità permanente totale a seguito di sinistro verificatosi in vigenza di polizza, la garanzia sarà
operante per il periodo previsto all’art. “Oggetto dell’Assicurazione”, al termine del quale cessa.
4. Nel caso in cui l’Assicurato attivasse un’altra impresa,
le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed
alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali costi rimasti a suo
carico.
Art. 18. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia per i singoli Assicurati decorre dalle ore 24:00 della
data comunicata dalla Contraente ad Europ Assistance, purché
tale data sia compresa nel periodo di validità della presente
polizza, per 365 giorni.
In seguito si rinnoverà di un anno e così successivamente di anno
in anno, salvo contraria comunicazione da parte della Contraente.
RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la
gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8 20135 Milano, fax 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
c. breve descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le
relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente
tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a
sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere
prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
800.083.768 e 02. 58.24.56.87
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
□ tipo di intervento richiesto;
□ nome e cognome;
□ codice fornitura;
□ indirizzo del luogo in cui ci si trova;
□ recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente
la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero
02.58.47.72.01 oppure un telegramma A Europ Assistance Italia
S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie
previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati
dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.Lgs.
196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance,
fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei
Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come
indicato nell’Informativa altrattamento dei dati sopro
riportata.
Europ Assistance Italia S.p.A.