CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI
LEASING
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA
DEI RISCHI DIVERSI DA RCA DELLE AUTOVETTURE
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota informativa comprensiva di glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del modulo
di adesione.
Mod. F.ADL 01/14 - Ristampa marzo 2014
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Per informazioni: tel. +39 011 0029.111 - fax +39 011 83 75 54 - www.toro.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2014
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in via Marocchesa, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV) - ITALIA
c) Telefono: 011.0029111.
Sito internet: www.toro.generali.it e-mail: [email protected]
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
Collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, è possibile accedere
alle informazioni sulle polizze sottoscritte. Il servizio è a disposizione anche degli Assicurati.”
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione
danni è pari a 1,43 – l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
L’assicurazione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di disdetta.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 4 – Durata dell’assicurazione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Garanzie Auto rischi diversi
Le coperture offerte riguardano i rischi:
FORMULA UNO: Incendio / Furto totale, parziale o Rapina, art. 7.1
FORMULA DUE: Incendio / Furto totale, parziale o Rapina, Cristalli / Eventi Naturali-Sociopolitici / Garanzie Accessorie, art. 7.2
FORMULA TRE: Incendio / Furto totale, parziale o Rapina / Kasko totale, art. 7.3
FORMULA QUATTRO: Incendio / Furto totale, parziale o Rapina / Collisione, art. 7.4
FORMULA CINQUE: Incendio / Furto totale, parziale o Rapina / Cristalli / Eventi Naturali-Sociopolitici / Garanzie Accessorie, Collisione, Kasko
totale, art. 7.5.
All’interno di ciascuna garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l’oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento.
Avvertenza: Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 11- Danni Esclusi.
Avvertenza: In polizza sono previsti scoperti, franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di assicurazione, art. 12 – Scoperti
e franchigie.
ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONE DI SCOPERTO E FRANCHIGIA
› Valore del veicolo Euro 25.000,00
› Percentuale scoperto sul danno 10%
› Minimo assoluto Euro 500,00 fissi
› Danno Euro 15.000,00
› Percentuale scoperto sul danno Euro 1500,00 (10% di Euro 15.000,00)
› Minimo assoluto Euro 500,00.
Verranno liquidati Euro 13.500,00, detraendo l’importo più elevato tra quelli risultanti dal calcolo.
In caso di danno totale si rimanda alle condizioni di assicurazione art. 13.1 – Danno Totale.
In caso di danno parziale si rimanda alle condizioni di assicurazione art. 13.2 – Danno parziale.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in
corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle
condizioni di assicurazione, art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanza di rischio.
Avvertenza: Il Contraente / assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio e/o di eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al P.R.A. o locatario del veicolo assicurato, come disciplinato nelle condizioni di assicurazione all’art.
3 – Dichiarazioni relative alle circostanza di rischio.
5. PREMI
A fronte delle garanzie previste dal contratto, il Contraente deve corrispondere un premio unico anticipato per ogni Assicurato.
L’ammontare del premio è calcolato in funzione della durata della locazione finanziaria.
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Il Contraente versa alla Società il premio cumulativo relativo a tutte le operazioni di locazione finanziaria assistite da copertura assicurativa sottoscritte nel mese precedente, esclusivamente mediante bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A.
Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell’Assicurato:
- COSTI AMMINISTRATIVI: Euro 30,00;
- REMUNERAZIONE DELL’INTERMEDIARIO: 0%
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o trasferimento della locazione finanziaria, l’Assicuratore restituisce all’Assicurato la parte di
premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa a quanto previsto nel precedente paragrafo l’Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla
scadenza originaria del contratto.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. RIVALSE
La Società ha il diritto di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, come disciplinato nelle condizioni di assicurazione all’art. 11 – Danni Esclusi.
7. RECESSO
La polizza convenzione prevede la facoltà di recesso di una delle parti (contraente/Compagnia) da comunicarsi mediante lettera Raccomandata AR almeno 3 mesi
prima dalla scadenza. Si rinvia all’art. 9 della polizza stessa per gli aspetti di dettaglio.
Non è previsto il diritto di recesso per gli assicurati per le singole adesioni alla polizza collettiva. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli
aspetti di dettaglio
8. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni a norma dell’art. 2952 del Codice Civile.
9. LEGGE APPLICABILE
Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.
10. REGIME FISCALE
Il premio imponibile è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura:
› del 12,50% per le garanzie relative ai Danni al Veicolo cui si aggiunge l’1,00% di contributo al fondo antiracket;
› del 12,50% per le garanzie relative alle Garanzie Accessorie cui si aggiunge l’1,00% di contributo al fondo antiracket.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. MODALITA’ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
Garanzie Auto rischi diversi
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle condizioni di assicurazione art 7 – Centrale Operativa e art. 8 – Obblighi in
caso di sinistro.
12. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A. “Reclami Generali - Toro”Via Mazzini, 53 - 10123 Torino; Fax: 011.0029.893; e-mail: [email protected]. Qualora I’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in
caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187
Roma, corredando I’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarchet/fi nservices-retail/fi nnet/index en.htm – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
GENERALI ITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Generali Italia S.p.A
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
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GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione che sostiene l’onere economico connesso al pagamento del premio.
Contraente
Consel S.p.A.
Certificato di assicurazione
Il documento, sottoscritto dall’assicurato, che certifica l’esistenza e l’operatività della garanzia in riferimento al singolo veicolo
Costi di emissione
Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l’emissione, e per l’eventuale estinzione, del contratto assicurativo e delle singole adesioni.
Danno Totale
Quando, a seguito a furto o rapina, il veicolo non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri
casi il danno si intende parziale.
Degrado
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Franchigia
Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o
per altri.
Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Parti
Il contraente, la Società.
Polizza
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
Polizza Convenzione
La polizza collettiva, stipulata tra il Contraente e la Società, per assicurare i veicoli acquistati tramite finanziamento erogato dal Contraente.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina
Reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivista di riferimento
Per le autovetture e fuoristrada “Quattroruote” ed Domus; per gli autocarri Eurotax giallo.
Rivalsa
Il diritto di Società di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scoperto
Percentuale dell’importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Generali Italia S.p.A.
Veicolo
Per veicolo si intende un’autovettura o un autocarro fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico.
Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi purché costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica o dalla concessionaria, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al Veicolo (non estraibili).
Veicolo nuovo
Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva
voltura non viene considerata passaggio di proprietà. Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione.
Veicolo usato
Veicolo che ha subito più passaggi di proprietà senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, oppure immatricolato da più di 365 giorni o fuori
produzione.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2014
1. Veicoli assicurati
La Società assicura i veicoli - nuovi o usati, oggetto dei contratti di locazione finanziaria che la Consel S.p.A. perfezionerà con i propri clienti/Utilizzatori.
Non sono assicurabili i veicoli intestati ad Aziende di autonoleggio senza conducente.
Le garanzie prestate sono quelle previste dalla formula assicurativa prescelta.
Le formule assicurative sono le seguenti:
FORMULA 1:
Furto totale, parziale e rapina – Incendio
FORMULA 2:
Furto totale, parziale e rapina – Incendio – Eventi sociopolitici o Naturali – Cristalli – Garanzie accessorie
FORMULA 3:
Furto totale, parziale e rapina – Incendio – Kasko totale
FORMULA 4:
Furto totale, parziale e rapina – Incendio – Collisione
FORMULA 5:
Furto totale, parziale e rapina – Incendio – Eventi sociopolitici o Naturali – Cristalli – Garanzie accessorie – Collisione – Kasko
totale
2. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è operante sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della “Carta Verde”.
3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato all’atto della sottoscrizione del Certificato di assicurazione, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni cambiamento di residenza o di sede; tale cambiamento, in ogni caso, non determinerà un
conguaglio di premio.
4. DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di assicurazione con effetto dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del leasing e cessa automaticamente alla
scadenza senza necessità di disdetta.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di locazione finanziaria la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell’estinzione
anticipata.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale
parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno (mesi) mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto
le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate sul contratto di assicurazione.
Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l’assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore
fino alla scadenza concordata.
5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE
6. VINCOLI
La presente assicurazione è vincolata per tutta la sua durata a favore della CONSEL S.p.A. e pertanto la Società si obbliga, per la sua durata, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a comunicare alla stessa ogni danno totale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato.
Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’articolo 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto a Consel nella sua qualità di beneficiario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto di Consel.
COSA ASSICURA
7. DANNI MATERIALI E DIRETTI
La Società si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti per la perdita od il danneggiamento al veicolo o parte di esso causati dagli eventi indicati in una
delle formule sotto elencate, secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
7.1 FORMULA UNO
• INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO del carburante contenuto nel veicolo;
• FURTO O RAPINA, compresi i danni:
– cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
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– verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
– causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo;
– subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.
7.2 FORMULA DUE
Quanto indicato per la FORMULA UNO, nonché:
• EVENTI NATURALI, cioè inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, eruzioni vulcaniche, caduta di
neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, e SOCIOPOLITICI cioè atti vandalici o dolosi in genere compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio.
• CRISTALLI, per cui la Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto
del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo fino alla concorrenza di 520,00 Euro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza
della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.
• GARANZIE ACCESSORIE
- RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA’, per cui la Società, indennizza, fino alla concorrenza di 155.000,00 Euro per sinistro, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli a motore, esclusi i danni
a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in
leasing.
- BAGAGLI TRASPORTATI E LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI, per cui la Società indennizza:
- i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di 260,00 Euro per sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, con esclusione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovivisi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti
di viaggio, oggetti di artigianato.
- le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo fino alla concorrenza di 260,00 Euro
per sinistro.
- SPESE IMMATRICOLAZIONE, per cui la Società rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall’intestatario al P.R.A.,
o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per l’annotazione della perdita di possesso, la procura a vendere e l’immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Il rimborso in questo ultimo caso:
- è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.
Il rimborso non comprende l’importo di eventuali imposte straordinarie.
- TASSA DI PROPRIETA’, per cui la Società rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA, per cui la Società nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un
posto di soccorso medico, rimborsa i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente
fino al limite di 260,00 Euro per sinistro.
- SOSTITUZIONE SERRATURE, per cui la Società rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall’intestatario al P.R.A., o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere o per lo
sbloccaggio del sistema elettronico antifurto fino al limite di 260,00 Euro per sinistro.
- RIPRISTINO AIR BAG, per cui la Società rimborsa il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidenti stradali non altrimenti indennizzabili, dei dispositivi di sicurezza airbag del veicolo; il pagamento dell’Indennizzo avverrà a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura fino al limite di 1000,00 Euro per
sinistro.
7.3 FORMULA TRE
Quanto indicato per la FORMULA UNO, nonché:
• KASKO TOTALE, per cui la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone
od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo, limitata al solo
danno totale.
7.4 FORMULA QUATTRO
Quanto indicato per la FORMULA UNO, nonché:
• COLLISIONE, per cui la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purchè identificati.
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6.5 FORMULA CINQUE
Quanto indicato per la FORMULA DUE, nonché:
• COLLISIONE, per cui la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purchè identificati.
• KASKO TOTALE, per cui la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone
od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo, limitata al solo
danno totale.
COME ASSICURA
8. CENTRALE OPERATIVA
Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:
CENTRALE OPERATIVA
CITY SERVICE & AS BUSINESS
Via Bra, 64 - 12062 RORETO DI CHERASCO (CN)
NUMERO VERDE dall’Italia: 800 980 222
dall’Estero: 0172.1850053
Fax: 0172.1850055
Mail: [email protected] - [email protected]
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
La Centrale Operativa garantisce agli assicurati:
- Servizio di consulenza commerciale, per ogni eventuale informazione sui contenuti, le modalità e le procedure da seguire
- Servizio di Gestione dei sinistri, denunciato il sinistro al numero verde, la Centrale Operativa si occuperà della gestione e dello smistamento celere delle
pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico dell’assicurato al minimo indispensabile.
9. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
- presentare tempestivamente denuncia telefonando al numero verde 800 980 222;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi al Certificato di assicurazione e al sinistro;
- informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;
e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro:
nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità
italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
- fornire originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità
italiana;
- per i danni relativi agli accessori, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di incendio deve inoltre:
- se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta
presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che
all’Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- per i danni relativi agli accessori, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
- fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un
centro convenzionato;
nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità
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italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- per i danni relativi agli accessori , fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di eventi naturali deve inoltre:
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
- per i danni relativi agli accessori, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
Infine la Società si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti
relativi.
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, prima che siano trascorsi otto giorni consecutivi dal momento della presentazione della denuncia,
salvo consenso scritto della Società.
L’Assicurato dovrà comunque provvedere a conservare tutte le tracce utili alla quantificazione e verifica del danno subito.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del
Codice Civile.
10. VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato corrisponde:
- per i VEICOLI NUOVI, al prezzo di acquisto del veicolo riportato in fattura e inserito nel contratto di locazione finanziaria;
- per i VEICOLI USATI, al valore dichiarato dall’Assicurato, riportato nel contratto di locazione finanziaria riferito al veicolo con l’importo indicato sulla fattura di
acquisto o, in mancanza di questa, di quello riportato su Quattroruote – quotazione usato oppure, se non presente Eurotax Giallo.
Il valore da considerare come assicurato, per i veicoli nuovi o usati e per gli accessori e fonoaudiovisivi, sarà IVA inclusa se l’acquirente non è soggetto in grado
di recuperare suddetta imposta, oppure IVA esclusa se l’acquirente è in grado di recuperare detta imposta.
COSA NON ASSICURA
11. DANNI ESCLUSI
Non sono risarcibili i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto (ad eccezione della garanzia Incendio);
c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
• dell’Assicurato;
• dei dipendenti o comunque delle persone delle quali l’Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
• del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare dell’Assicurato;
• qualora Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e
delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
E inoltre, limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono risarcibili i danni:
f) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
g) causati da incendio derivante da incidente stradale;
h) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e ad esclusione della
garanzia furto e rapina gli atti dolosi in genere;
i) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e
smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine.
Limitatamente alle garanzie Kasko totale e Collisione non sono risarcibili i danni:
l) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta purchè questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla
data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
m) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera l);
n) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata;
una delle sanzioni previste dagli articoli 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche;
o) successivi a furto o rapina;
p) conseguenti alla circolazione “fuoristrada”;
q) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno,
trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine;
r) cagionate da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
s) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.
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12. SCOPERTI E FRANCHIGIE
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie:
1. SCOPERTI
Per le garanzie furto e rapina (compreso il tentativo di furto), eventi sociopolitici e naturali:
- 20% col minimo di euro 1000,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di assicurati residenti nelle province di
- Zona 1: AV,BA,BR,FG,KR,NA,RC,RG,TA
- Zona 2: CE,CZ,LE,SA
- 10% col minimo di euro 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di assicurati residenti nelle province di:
- Zona 3: AG,BN,BS, CS,CT,ME,MI,MT,PA,PZ,RM,SR,TO,VV
- Zona 4: AP,AQ,AT,CH,CR,EN,FE,GE,IM,IS,LO,NU,PN,PV,SI,TP
- Zona 5: FI,MS,PO,PT,RN,TS
- Zona 6: AN,BO,CA,FC,PC,PE,PG,RA,SP,VE
- Zona 7: LI,LT,LU,MO,PD,PI,TE,TV,VA,VI
- Zona 8: tutte le altre province.
Per la garanzia Kasko totale scoperto del 10% con il minimo di euro 1000,00 per sinistro.
Per la garanzia Collisione non vi è l’applicazione di scoperti e franchigie.
2. FRANCHIGIE
Per la garanzia Cristalli: 75,00 euro per sinistro; laddove l’assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione di un centro assistenza
convenzionato, la franchigia di 75,00 euro non verrà applicata.
13. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE –DEPREZZAMENTO DEL VALORE ASSICURATO
13.1 DANNO TOTALE
A. In caso di veicoli nuovi l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Mesi trascorsi dalla
prima immatricolazione
Deprezzamento del valore
assicurato
Fino al 12° mese
compreso
0%
Dall’inizio del 13° mese Dall’inizio del 25° mese Dall’inizio del 37° mese Dall’inizio del 49° mese alla
fine del 60° mese
alla fine del 24° mese alla fine del 36° mese
alla fine del 48° mese
20%
35%
45%
55%
B. In caso di veicoli usati l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Giorni trascorsi dalla
prima immatricolazione
Deprezzamento del valore
assicurato
Da 1 a 365
Da 366 a 730
Da 731 a 1095
Da 1096 a 1460
Da 1461 a 1825
0%
15%
20%
30%
40%
C. in ogni caso, trascorsi 5 anni dalla prima immatricolazione, l’ammontare del danno sarà corrispondente al valore commerciale del veicolo determinato (se censito) sulla base dell’ultima quotazione riportata su Quattroruote – quotazione usato oppure, se non presente Eurotax Giallo, applicando al valore di fattura degli
stessi il degrado, calcolato in proporzione al valore commerciale del veicolo rispetto al valore assicurato.
13.2 DANNO PARZIALE
Il costo delle riparazioni è valore a nuovo per i primi 24 mesi, trascorsi 24 mesi dalla 1° immatricolazione, il deprezzamento verrà applicato nelle percentuali
indicate all’articolo 13.1.A e 13.1.C salvo venga comprovata con fattura una sostituzione delle parti danneggiate, nel qual caso il deprezzamento per vetustà inizierà
ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non verrà applicato al costo della manodopera.
Le spese per il ripristino del veicolo non potranno in nessun caso essere superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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Informativa ex art. 13 del d. lgs. 196/03 Testo unico sulla tutela dei dati personali
Nel rispetto della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali, La informiamo
che la nostra Società, in qualità di autonomo
Titolare di trattamento, intende acquisire o già
detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.
Inoltre, Lei può decidere liberamente di autorizzare la nostra Società a trattare i
Suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione sulla qualità dei servizi da
parte della Società e di altre Società del Gruppo Generali, mediante tecniche di
comunicazione a distanza.
I dati, forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari
per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedureeffettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici- necessarie a questi scopi,
anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo
soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero,
compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa(4).
Note:
(1) L’art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o
dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. Si precisa che a seguito delle semplificazioni
introdotte dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazione contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e
difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa
REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase
preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale
autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse
correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti,
assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche,
SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori,
Ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 196 del 30 giugno
2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, il
Cliente e gli eventuali coobbligati
o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati:
a) che i dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di
accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengono trattati dalla Società Consel SpA
(Via Bellini, 2 - Torino) per finalità di:
- valutazione del merito creditizio;
- prevenzione del sovraindebitamento;
- gestione dei rapporti contrattuali;
- elaborazione statistica;
- tutela e recupero dei crediti;
- trattamento dei dati anche ai sensi del D.Lgs.231/2007; in questo caso le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato ove ritenute
“sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs 231/2007, saranno comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Banca Sella;
- attività di promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di
Società terze effettuate anche attraverso telefono.
Gli stessi dati vengono trattati mediante:
- elaborazione elettronica;
- consultazione;
- raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.;
- ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette
finalità, anche per mezzo: 1) di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessario connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria,
valutazione del merito creditizio, ecc.) e ed all'esecuzione del contratto; 2)
di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali
all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente
autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per
obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi,
la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(6) rivolgendosi al Responsabile ex art.7 D.Lgs.196/2003 Generali Corporate
Services S.c.a.r.l. – Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel.
041.549.2599 fax 041.549.2235.
Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono
comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili
o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato
Responsabile ex art.7 D.Lgs.196/2003.
Il sito www.toro.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie
in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei
Responsabili e delle Società del Gruppo Generali.
legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli,
strutture sanitarie, pignoratari, vincolatari, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro
conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti o dei sinistri, servizi informatici, telematici,
finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati
possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle
frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui
confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, COVIP, CONSOB, Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni,
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere
sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
- società di servizi informatici;
- sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”);
- società che svolgono servizi di pagamento;
- assicurazioni;
- intermediari del credito;
- agenti in attività finanziaria, anche relativamente alle risultanze del processo
di valutazione del merito creditizio del cliente o dell'operazione intermediati;
- società di factoring;
- società di recupero crediti;
- soggetti che forniscono informazioni commerciali;
- altre Società appartenenti al gruppo bancario denominato Gruppo Banca
Sella, nonchè controllate e collegate;
il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati
(un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è
disponibile presso la Sede della Società e le filiali);
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi;
c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per
l'esecuzione del contratto.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del
citato d.lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere dalla Società:
- la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché
della logica su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
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