statuto - Aler Milano

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statuto - Aler Milano
STATUTO
Approvato con deliberazione presidenziale n. MI/014/14 del 25.3.2014
Esecutivo dal 26.6.2014
INDICE
TITOLO I
NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale .............................................. 4
Attività dell’Azienda ....................................................................................................... 4
Programma triennale per la trasparenza e integrità..................................................... 6
TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA
Art. 4
Organi dell'Azienda ........................................................................................................ 6
CAPO I - Presidente
Art. 5
Art. 6
Nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza,
revoca e indennità di carica........................................................................................... 6
Competenze del Presidente........................................................................................... 7
CAPO II - Direttore Generale e Dirigenza
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Nomina del Direttore Generale ................................................................................... 8
Competenze .................................................................................................................... 9
Trattamento economico e normativo .......................................................................... 11
Sostituzione .................................................................................................................. 12
Incompatibilità .............................................................................................................. 12
Funzioni e responsabilità della Dirigenza .................................................................. 12
CAPO III - Consiglio Territoriale
Art. 13 Costituzione.................................................................................................................. 13
Art. 14 Compiti del Consiglio Territoriale ............................................................................... 14
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CAPO IV - Collegio dei Sindaci
Art. 15 Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza....................... 15
Art. 16 Poteri e compiti ............................................................................................................ 15
TITOLO III
PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Art. 17 Patrimonio..................................................................................................................... 16
Art. 18 Fonti di finanziamento.................................................................................................. 17
TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE
Art. 19 Struttura organizzativa................................................................................................. 17
Art. 20 Stato giuridico e trattamento economico del personale............................................ 18
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Gestione aziendale - criteri e adempimenti ................................................................ 19
Bilancio preventivo annuale ........................................................................................ 19
Bilancio consuntivo ..................................................................................................... 20
Risultati di esercizio .................................................................................................... 20
Osservatorio per la legalità e la trasparenza …………………………………………….21
Vigilanza e controllo della Regione............................................................................. 21
Partecipazione dell’utenza........................................................................................... 22
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TITOLO I
NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELL'AZIENDA
Art. 1
Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale
1. L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della provincia di Milano, è un ente
pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e
organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato da Regione Lombardia
secondo il disposto di cui art. 14 L.R 4.12.2009 n. 27, come modificato dall’art. 1 della L.R.
02.12.2013 n. 17
2. L’Azienda ha la propria sede legale in Milano ed è strumento del quale la Regione e gli enti
locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e
per l’esercizio delle funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione
alla funzione sociale.
3. Secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 2 della L.R. 4.12.2009 n. 27 e s.m.i. l’Azienda
può essere articolata per l’esercizio delle funzioni di gestione in strutture decentrate sul
territorio .
Art. 2
Attività dell’Azienda
1. L’Azienda opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell’ambito dei poteri di
coordinamento, indirizzo e di controllo che la Regione esercita ai sensi della L.R. 4.12.2009
n.27 e della L.R. 30/2006 e loro successive modifiche e integrazioni.
2. L’Azienda per l’attuazione dei propri fini potrà:
a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale di recupero e di nuova
costruzione;
b) acquistare nuovo patrimonio immobiliare necessario all’attuazione degli interventi di cui
alle lettere a), c), d) e i), del presente comma, nei limiti consentiti dalla programmazione
delle risorse disponibili;
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c) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia
residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti
pubblici;
d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare
esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
e) gestire e mantenere il patrimonio proprio e, se delegata, di altri soggetti pubblici
comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività rientrante nei propri
fini istituzionali, in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale;
f)
stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici per la progettazione
e/o l’esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b) c), d) ed h) del
presente comma;
g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di
interessi dell’Azienda stessa;
h) intervenire, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi
istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a
mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi
economicamente competitivi;
i)
formulare agli enti competenti proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia
residenziale pubblica;
j) realizzare piani per l’adeguamento alla disposizioni in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, per il risparmio e l’efficientamento energetico e l’eliminazione
dell’amianto.
L’Azienda dovrà inoltre:
a) verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l’imparzialità ed il
buon andamento delle attività aziendali avvalendosi un sistema di controllo di gestione.
La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei
risultati;
b)
pubblicare sul proprio sito internet il bilancio, i dati relativi agli interventi di edilizia
residenziale e quanto altro previsto dalla normativa sulla trasparenza
c) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
3. Per il perseguimento delle predette attività l'Azienda potrà partecipare, previa autorizzazione
della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed
associazioni, a società o altri Enti che abbiano come oggetto sociale, attività inerenti
all’edilizia residenziale e sociale.
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Art. 3
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
1.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della L.R. 02.12.2013 n. 17 l’Azienda adotta il
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, riguardante l’utilizzo dei beni e
delle risorse gestiti, avente i contenuti previsti al comma 1 lettera e)
della legge
medesima. Il programma è predisposto dal Direttore Generale.
2.
Il Programma di cui al punto 1 è aggiornato annualmente in occasione
dell’Approvazione del bilancio preventivo ed è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Azienda.
TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA
Art. 4
1.
Organi dell'Azienda
Sono organi dell’ Azienda:
a) il Presidente;
b) il Direttore Generale;
c) il Consiglio Territoriale;
d) il Collegio dei Sindaci.
CAPO I
Presidente
Art. 5
Nomina, durata in carica, dimissioni, incompatibilità,
ineleggibilità revoca,
decadenza decadenza e indennità
1.
La nomina, la durata in carica, le dimissioni, l’incompatibilità e l’ineleggibilità del Presidente
sono disciplinate dall’art. 16 della L.R. 4.12.2009 n. 27 e s.m.i..
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Art. 6
1.
Competenze del Presidente
Il Presidente rappresenta l’Azienda, è amministratore unico dell’Aler e sovraintende alla
attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.
2. Il Presidente definisce la strategia dell’Azienda e l’attività di impulso dell’Amministrazione,
fissando gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa e verificandone la rispondenza
agli indirizzi regionali e al raggiungimento del livello di efficienza aziendale richiesto.
3. Sono nello specifico prerogative del Presidente quelle di seguito previste:
a) adottare le proposte di Statuto dell’Azienda e le eventuali modificazioni;
b) approvare i bilanci, su proposta del Direttore Generale;
c) definire le articolazioni territoriali dell’Aler attraverso le Unità Operative Gestionali di
cui all’art. 1 comma 3 per l’esercizio delle funzioni di gestione;
d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
e) nominare i Direttori Generali;
f)
proporre alla Giunta regionale per l’approvazione, sentito il Consiglio Territoriale, i
programmi d’investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni
nell’ambito del bilancio preventivo;
g) deliberare quant’altro previsto dallo Statuto per l’attività dell’Azienda.
4. Sono altresì competenze del Presidente:
a) la nomina del sostituto del Direttore Generale nel caso di assenza o impedimento
temporaneo dello stesso;
b) la trasmissione al Presidente della Giunta Regionale delle deliberazioni soggette
alla vigilanza;
c) rappresentare in giudizio l’Azienda, con facoltà di conciliare e transigere, fatta salva
la facoltà di delega al Direttore Generale e le questioni per le quali l’Azienda è dallo
stesso rappresentata in quanto appartenenti alle prerogative allo stesso assegnate.
d) Impartire disposizioni per la lotta all’abusivismo e l’assunzione dei provvedimenti
conseguenti al Direttore Generale
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CAPO II
Direttore Generale e Dirigenza
Art. 7
1.
Nomina Direttore Generale
La direzione dell’Azienda è affidata a un Direttore Generale nominato dal Presidente. In
considerazione della complessità organizzativa, della dimensione economica e del
patrimonio dell’Aler di Milano a mente di quanto disposto dall’art 19 comma 2 della L.R.
27/2009, come modificato dall’art. 1 lett. l della L.R. n. 17/2013, il Presidente può procedere
alla nomina di due Direttori Generali, articolando tra i due Direttori le competenze, in modo
di garantire una più efficiente ed efficace gestione dell’Azienda.
2.
Ciascun Direttore Generale è scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco istituito e tenuto dalla
Giunta Regionale e deve avere i seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) aver ricoperto incarichi di direzione e di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale
di durata almeno quinquennale in strutture o società pubbliche o private.
3.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di lavoro a tempo
determinato. Si risolve automaticamente alla scadenza, nonché in caso di decadenza,
revoca, interruzione del mandato del Presidente. Comunque in caso di interruzione del
mandato, il Direttore Generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
4.
Il contratto del Direttore Generale può essere rinnovato una sola volta. Il contratto è
stipulato dal Presidente e può essere risolto prima della scadenza nei casi previsti dall’art.
19 comma 3 della L.R. 4.12.2009 n. 27 s.m.i. e più precisamente:
a) in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
b) qualora vengano accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli
obiettivi fissati, derivanti dall’attività di gestione;
c) in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.
5.
Il Direttore Generale non può prestare attività presso la medesima Aler per più di 10 anni
consecutivi.
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Art. 8
1.
Competenze del Direttore Generale
Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti
dal presente Statuto. Il Direttore Generale è responsabile dunque della gestione e dei
relativi risultati aziendali. Il Direttore Generale può attribuire proprie funzioni ai dirigenti di
cui al successivo articolo 12, restandone responsabile per il raccordo e il coordinamento.
Nel caso di attribuzione di funzioni del Direttore Generale ai Dirigenti, questi ultimi
rispondono direttamente della gestione a norma del successivo articolo 12, comma 4. Gli
atti giuridici contenenti richieste o che individuano presunte responsabilità dell’ALER sono
notificati al Direttore Generale, salva l’adozione di apposito provvedimento del direttore che
individua come destinatari i singoli dirigenti cui siano state affidate funzioni di gestione. Il
Direttore Generale - in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2,
informa periodicamente la presidenza sull’andamento dell’azienda, sugli atti principali
adottati dalla direzione generale e sull’attività compiuta dai dirigenti.
2.
Sono nello specifico prerogativa del Direttore Generale:
a)
presiedere le commissioni di gara e di concorso, con responsabilità delle relative
procedure;
b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili
per l’ordinario funzionamento dell’Azienda;
c)
dirigere il personale e organizzare i sevizi assicurando la funzionalità, l’economicità e la
rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa ai fini dell’Azienda;
d) rappresentare in giudizio l’Aler, se delegato dal Presidente, con facoltà di conciliare e
transigere;
e) presentare al Presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli
obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta Regionale;
f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla Legge, dai Regolamenti, dallo Statuto,
nonché compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell’Aler ed in
particolare i seguenti:
1) formulare proposte al Presidente per l’adozione di deliberazioni;
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2) curare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, anche
mediante l’adozione di tutti gli atti di organizzazione e spesa rilevanti nei confronti
dei terzi nell’ambito degli atti di programmazione;
3) curare l’attuazione delle linee programmatiche e delle direttive approvate dal
Presidente, al quale risponde del proprio operato e, a tal fine, adottare progetti,
indicando all’uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun programma,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;
4) sottoporre al Presidente lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
redatti dal competente settore;
5) procedere a tutte le incombenze di natura gestionale per l’espletamento degli appalti
di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. tra le quali, in via
meramente esemplificativa, rientrano:
-
nominare il Responsabile Unico del Procedimento;
-
affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;
-
assumere decisione a contrarre;
-
approvare i progetti ed i QTE iniziali e finali di spesa, l’indizione e le procedure di
gara, gli atti e le documentazioni per l’affidamento degli appalti;
-
stipulare i contratti ed attribuire gli incarichi di ufficiale rogante a Dirigenti o a
funzionari dell’Azienda;
-
nominare le commissioni giudicatrici;
-
procedere all’aggiudicazione definitiva;
-
sottoscrivere i contratti;
-
procedere all’eventuale risoluzione dei contratti;
-
approvare i certificati di regolare esecuzione, i certificati di verifica di conformità e le
attestazioni di regolare esecuzione per servizi e forniture nonché i certificati di
collaudo;
6) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
7) compiere tutti gli atti di gestione intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio
dell’attività dell’Azienda;
8) approvare la struttura organizzativa aziendale e dirigere il personale determinando,
avendone la responsabilità, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento
degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell’efficienza e della
funzionalità e della economicità e rispondenza dell’azione tecnico-amministrativa, ai
fini gestionali dell’Azienda;
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9) disporre direttamente in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplinando la
mobilità del personale fra gli uffici, provvedendo all'attribuzione di trattamenti
economici accessori;
10) disporre le procedure di selezione del personale, i risultati delle stesse,
l'assunzione, e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
11) controllare e verificare l’attività dei dirigenti, eventualmente anche con l’esercizio del
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
12) disporre la risoluzione del rapporto di lavoro anche del personale dirigente;
13) disporre l’affidamento, in caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata di
dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente dell’Azienda;
14) con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione,
richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell’azione amministrativa inerente
alle proprie funzioni, nonchè per l’adozione delle deliberazioni consiliari e fornire
risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la
struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri
necessari richiesti;
15) firmare congiuntamente al Responsabile Bilancio e Contabilità o a suo delegato gli
ordinativi di pagamento;
16) assumere decisioni relativamente alla programmazione dell’attività di ricerca e di
documentazione;
17) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto, da
regolamenti e dal Presidente;
18) ferma restando la responsabilità nei confronti del Presidente, può, con proprio
provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e
funzionari apicali.
Nel caso in cui l’azienda proceda alla nomina di un secondo Direttore Generale, il Presidente
adotterà apposito provvedimento di riparto delle competenze.
Art. 9
Trattamento economico e normativo
1. Il trattamento economico di ciascun Direttore Generale è determinato dal Presidente con
riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta Regionale tenendo conto della
complessità delle attività risultanti del bilancio e della consistenza del patrimonio
dell’Azienda, nonché della retribuzione dei Direttori Generali della Giunta Regionale;
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2. Il Direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di
provenienza senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e dell’anzianità di servizio.
Art. 10
1.
Sostituzione
In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o in attesa della copertura del
posto resosi vacante, il Presidente affida l'incarico temporaneo ad altro dirigente, incarico
che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile per un solo semestre;
in tal caso, qualora la sostituzione si protragga oltre i 45 giorni, deve essere corrisposto,
per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico previsto per il Direttore
medesimo.
Art. 11
1.
Incompatibilità
Oltre a quanto determinato dal comma 9 dell’art. 19 della legge regionale 4.12.2009 n. 27 e
s.m.i., ciascun Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare
commercio o industria. Egli può accettare incarichi professionali estranei all’Azienda, se
autorizzato dal Presidente, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi
dell’Azienda stessa.
2.
Al Direttore Generale è consentita l’iscrizione all’albo professionale, se ammessa dalla
legge sull’ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonchè all’albo
regionale dei collaudatori o ad albi similari regionali e nazionali.
3.
L’incarico del Direttore Generale non è compatibile con quello di amministratore di
istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell’Aler o con incarichi che determinino un
oggettivo conflitto d’interessi.
Art. 12
Funzioni e responsabilità dei dirigenti
1.
I dirigenti sono nominati in conformità del regolamento aziendale.
2.
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e
di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
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spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore
generale – ne delinea gli ambiti – con proprio provvedimento, con facoltà di delegare alla
dirigenza proprie competenze, spettanti per legge, per statuto o regolamento.
3.
Spettano ai dirigenti i compiti propri nonché quelli delegati dal direttore generale, compresa
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o
non rientranti tra le funzioni del direttore generale, previste dal precedente articolo 8.
4.
Sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dal presidente e secondo le modalità stabilite dal direttore
generale.
5.
I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi
dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
6.
Alla valutazione dei dirigenti si applicano i principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, salve le diverse disposizioni previste dai regolamenti dell’azienda.
CAPO III
Consiglio Territoriale
Art. 13
1.
Costituzione
Il Consiglio Territoriale di cui alla Legge Regionale 2 dicembre 2013 n. 17 art. 1 lettera m) è
costituito dal numero di ……. componenti stabilito dalla Giunta Regionale. I componenti
sono nominati dal Consiglio Regionale, attingendo ad un elenco in cui sono inseriti, a
richiesta, i sindaci dei Comuni sede di edifici di proprietà o in gestione ad Aler.
2.
Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano con diritto di voto i componenti nominati o
loro delegati.
3.
Il Presidente e il Direttore Generale dell’Aler partecipano alle sedute del Consiglio
Territoriale senza diritto di voto.
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4.
Il Consiglio Territoriale dura in carica 5 anni. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso nella
seduta di insediamento.
5.
La partecipazione al Consiglio Territoriale è onorifica salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definita dalla Giunta Regionale.
Art. 14
1.
Compiti del Consiglio Territoriale
Il Consiglio Territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di
competenza del Presidente relativi a:
2.
a)
definizione delle articolazioni territoriali dell’Aler;
b)
disposizioni per la lotta all’abusivismo;
c)
approvazione del bilancio preventivo;
d)
programmi annuali e pluriennali di attività.
Il Consiglio Territoriale esprime pareri su richiesta del Presidente, su questioni inerenti
l’attività dell’Ente.
3.
Il Consiglio Territoriale esprime l’intesa sulle proposte formulate dal Presidente in merito ai
programmi annuali e pluriennali di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove
realizzazioni di patrimonio.
CAPO IV
Collegio dei Sindaci
Art. 15
1.
Composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza
La composizione, nomina, durata in carica, ineleggibilità e decadenza del Collegio di
Sindaci sono normate dall’art. 20 della L.R. 4.12.2009 n.27 e dall’art.1 lettera n) della L.R.
2.12.2013 n.17.
14
2.
Al Collegio dei Sindaci si applica la disciplina prevista dagli artt. 2397 e seguenti del Codice
Civile in quanto compatibile, nonchè quanto disposto dal regolamento di amministrazione e
contabilità dell’Azienda.
3.
In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti,
il nuovo sindaco resta in carica fino alla scadenza ordinaria del collegio.
4.
I Sindaci partecipano agli incontri convocati dal Presidente, a norma delle vigenti
disposizioni.
5.
I Sindaci che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del
Collegio nel corso di ciascun esercizio decadono dalla carica.
6.
Oltre le cause di ineleggibilità a Sindaco di cui al quarto comma dell’art. 20 della L.R.
4.12.2009 n. 27 e s.m.i., non possono far parte del Collegio e decadono dalla carica
qualora vi siano stati nominati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399
del c.c..
7.
Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Sindaci compete il compenso annuo stabilito
dall’art. 21 comma 4 della L.R. 4.12.2009, n. 27 e s.m.i..
Art. 16
1.
Poteri e compiti
Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo, utilizzando il riferimento normativo degli
artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Azienda. Esso verifica l’economicità e l’efficienza della gestione e ne riferisce al
Presidente. Il Collegio Sindacale, in sede di esame del bilancio, certifica lo stato di
attuazione dei piani di cui all’art. 17 comma 2 lett. e) L.R. 4.12.2009 n. 27.
2.
Ai Sindaci deve essere assicurato l’accesso ai documenti dell’Azienda contenenti atti che
siano di interesse per l’espletamento delle loro funzioni.
3.
I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli
accertamenti di competenza.
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4.
Ogni anno il Collegio dei Sindaci redige relazione accompagnatoria al conto consuntivo;
essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili,
nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli
accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione. Si applicano per analogia gli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
5.
Il Collegio ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda,
di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del
Consiglio regionale. E’ tenuto a fornire agli stessi, su richiesta, ogni informazione e notizia
che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto.
6.
Con il regolamento di contabilità, il Presidente può disciplinare ulteriori modalità per il
funzionamento del Collegio dei Sindaci.
TITOLO III
PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
Art. 17
1.
Patrimonio
Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Aler;
b) da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa
accettazione da parte del Presidente;
c) da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
d) dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del patrimonio;
e) da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio
delle proprie attività;
f)
da partecipazioni azionarie, da obbligazioni o altri titoli inventariati a norma di legge;
g) da ogni altro apporto patrimoniale comunque denominato.
Art. 18
1.
Fonti di finanziamento
L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
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a)
i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia
residenziale pubblica;
b)
i canoni di locazione degli immobili di proprietà secondo i criteri e le modalità stabilite
dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;
c)
i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il
perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela
delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;
d)
i proventi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale
sociale;
e)
i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;
f)
ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui alle lett. a), d), e), dell'art. 12 co 1 della
L.R. 4.12.2009 n. 27 e s.m.i.;
g)
altre risorse destinate all'incremento dell'offerta abitativa, alla riqualificazione ed alla
manutenzione del patrimonio abitativo, provenienti da finanziamenti appositamente
stanziati dalla Regione;
h)
eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati,donazioni e simili .
TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE
Art. 19
1.
Struttura organizzativa
La dotazione organica del personale dell’Azienda è determinata, su proposta del Direttore
Generale, dal Presidente e viene periodicamente aggiornata sulla base di necessità di
mutamenti strutturali o di sopravvenute esigenze.
2.
La struttura organizzativa aziendale e le sue variazioni sono approvate dal Direttore
Generale.
Art. 20
1.
Stato giuridico e trattamento economico del personale
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, compresi i dirigenti, salvo le diverse
disposizioni previste dai regolamenti dell’azienda, si conforma ai principi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165.
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2.
Al personale dell’Azienda si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e
previdenziale per i dipendenti delle Aziende, società ed Enti pubblici ed economici aderenti
a Federcasa ed il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fatti salvi particolari
contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse, dalle normative in vigore.
3.
Al personale dirigenziale si applica il Contratto Nazionale di lavoro per i dirigenti delle
imprese dei servizi pubblici locali aderenti a Confservizi.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 21
Gestione aziendale – criteri e adempimenti
1. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il
vincolo dell’economicità.
2. I relativi controlli vengono effettuati dal Collegio dei Sindaci sulla base di quanto indicato
dalla normativa vigente e dal regolamento di amministrazione e contabilità.
3. Ai sensi del disposto dell’art.1 lett. p) della L.R. 2 dicembre 2013 n.17 sono soggetti a
controllo della Giunta Regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su
tali atti la Giunta Regionale può formulare rilievi entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Per effetto della disposizione legislativa di cui al comma 3, il Presidente trasmette
semestralmente alla Giunta Regionale la relazione sull’andamento della gestione
finanziaria dell’Azienda.
Art. 22
Bilancio preventivo annuale
1.
L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare.
2.
Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, programma e
indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo
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svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e
finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è
formulato sulla base dei criteri dell’art. 2423 bis del Codice Civile e secondo lo schema
previsto dall’art. 2425 del Codice Civile integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di
previsione è approvato dal Presidente entro il 31 dicembre di ciascun anno e viene
trasmesso alla Giunta regionale ai fini del controllo previsto dall’art. 20 del presente Statuto.
Art. 23
1.
Bilancio consuntivo
Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente approva:
a) il bilancio consuntivo. Si applicano, in quanto applicabili, le prescrizioni contenute negli
artt. 2423 e segg. del Codice Civile;
b) la relazione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile e le informazioni prescritte dal comma 2
dell’art. 23 della L.R. 4.12.2009 n.27 e s.m.i..
2.
Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi dal Presidente dell’Azienda
al Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l’approvazione. Il
Direttore Generale ne cura l’adempimento.
3.
Il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente sui risultati
dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Sindaci deve essere
depositata presso la sede dell’Ente quindici giorni prima del giorno fissato per
l’approvazione.
4.
Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la
relazione del Collegio dei Sindaci e il provvedimento di approvazione del Presidente, viene
trasmesso alla Giunta regionale ai fini della vigilanza prevista dall’art. 19 del presente
Statuto.
Art. 24
1.
Risultati di esercizio
L’utile di esercizio deve essere destinato nell’ordine:
a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
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b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario.
2.
Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnando allo stesso non
meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto
almeno il 5% del patrimonio dell’Azienda.
3.
Nell’ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in
caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
4.
Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza di perdite derivanti dall’attività di
gestione, risulti diminuito di oltre un terzo, il Presidente riferisce al Presidente della Giunta
regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell’Azienda con le osservazioni del
Collegio dei Sindaci, ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Art. 25
1.
Osservatorio per la legalità e la trasparenza
Presso l’Aler è istituito l’Osservatorio per la legalità e la trasparenza avente quale scopo il
monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio dell’Azienda, con
particolare riferimento alle occupazioni abusive, alla morosità e alle tematiche connesse
all’assegnazione degli alloggi.
L’Osservatorio deve riunirsi almeno due volte all’anno e la partecipazione è a titolo gratuito.
2.
3.
Fanno parte dell’Osservatorio:
a)
il Presidente dell’Aler;
b)
il Direttore Generale dell’Aler;
c)
cinque sindaci o loro delegati dei Comuni del territorio di competenza dell’Aler;
d)
tre comandanti della polizia locale o loro delegati;
e)
un rappresentante dei Comitati Inquilini;
f)
due rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative sul territorio.
L’Osservatorio, in presenza di situazioni di criticità rilevate, valuta le iniziative più opportune
per eliminare o ridurre le anomalie, promuovendo la collaborazione tra le parti
rappresentate e iniziative per il ripristino delle legalità.
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Art. 26
1.
Vigilanza e controllo della Regione
La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 4.12.2009 n.27 e s.m.i.,
esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sugli atti dell’Azienda.
2.
In particolare sono soggette al controllo della Giunta regionale, fermo restando quanto
previsto dall’art. 14 della L.R. 4.12.2009 n. 27 e s.m.i., relativamente all’approvazione dello
statuto e sue modifiche, le deliberazioni relative al bilancio di previsione e bilancio
consuntivo di esercizio.
3.
Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono trasmesse alla Giunta regionale, ai
fini dell’attività di vigilanza, entro 5 giorni lavorativi dalla loro approvazione.
Art. 27
1.
Partecipazione dell’utenza
L’Azienda determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la
rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 26, L.R. 4.12.2009 n. 27 e dell’art.1 lett. q) della L.R. 2.12.2013 n.17.
2.
Al fine di garantire un positivo e trasparente rapporto tra l’Azienda e le rappresentanze di
cui al comma 1, la Regione e le Aler promuovono e favoriscono la partecipazione delle
rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini per la valutazione congiunta dei
problemi di politica abitativa del territorio, attraverso la costituzione di una Consulta in ogni
Unità Operativa Gestionale.
La Consulta vede coinvolti direttamente gli inquilini riuniti in comitati, i comitati di
autogestione e le rappresentanze sindacali per la raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri
di erp, la valutazione dell’efficacia delle attività delle U.O.G. e per la responsabilizzazione
dell’utenza nella cura del patrimonio abitativo pubblico.
La Consulta si rapporta periodicamente con l’Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza.
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
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