Termoregistratori per la conservazione dei cibi surgelati Reg 37/2005

Transcript

Termoregistratori per la conservazione dei cibi surgelati Reg 37/2005
I.D.E.E. S.r.l.
Consulenze per la Sicurezza e la Qualità
Regolamento Reg. CE n. 37/2005
Controllo delle temperature sugli automezzi e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti
surgelati.
Riferimento
Reg. CE n. 37/2005
Nota
L’Unione Europea ha armonizzato la materia del controllo delle temperature
sugli automezzi e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti surgelati,
abrogando la precedente direttiva 92/1/CEE.
Oggetto
Termoregistratori per il controllo delle temperature su automezzi e locali
adibiti alla conservazione dei cibi surgelati.
Fino al 31/12/2005
I termoregistratori installati e rispondenti alle norme della precedente
legislazione potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre
2009.
Dal 1° gennaio 2006
tutti i termoregistratori dovranno essere conformi alle norme
EN 12830, 13485 e 13486.
Cosa prevedono:
1) la temperatura deve essere registrata ad intervalli regolari di 5 minuti per i
viaggi entro le 24 ore e di 20 minuti per i percorsi più;
2) le sonde del termoregistratore sui veicoli italiani devono essere
riposizionate in maniera tale da misurare correttamente la temperatura
dell’aria e non quella del prodotto.
Conservazione delle Gli operatori del settore devono conservare per
I.D.E.E. S.r.l. - Sede di Parma: Via Saffi n° 44/c - 43100 PARMA (PR) Tel. 0521/286188 Fax 0521/282519
Sede di Brescia: Via Marconi n°36 – 25039 TRAVAGLIATO (BS) Tel./Fax 030/6864446
P.IVA e C.F.: 01938230347 - Reg. Imprese di Parma n°: 1376/1996 R.E.A. n°: 188504
E-Mail: [email protected]
Indirizzo : www.ideegroup.it
almeno un anno le
Termoregistratori - Foglio N. 2
registrazioni
registrazioni delle temperature.
Deroga per la
La temperatura viene misurata
distribuzione locale
visibile .
Trasporto
Dal 1° gennaio prossimo dovrà adeguarsi alle nuove norme.
ferroviario
unicamente da un termometro facilmente