Termoregistratori per la conservazione dei cibi surgelati Reg 37/2005
Transcript
Termoregistratori per la conservazione dei cibi surgelati Reg 37/2005
I.D.E.E. S.r.l. Consulenze per la Sicurezza e la Qualità Regolamento Reg. CE n. 37/2005 Controllo delle temperature sugli automezzi e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti surgelati. Riferimento Reg. CE n. 37/2005 Nota L’Unione Europea ha armonizzato la materia del controllo delle temperature sugli automezzi e nei locali adibiti alla conservazione degli alimenti surgelati, abrogando la precedente direttiva 92/1/CEE. Oggetto Termoregistratori per il controllo delle temperature su automezzi e locali adibiti alla conservazione dei cibi surgelati. Fino al 31/12/2005 I termoregistratori installati e rispondenti alle norme della precedente legislazione potranno continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009. Dal 1° gennaio 2006 tutti i termoregistratori dovranno essere conformi alle norme EN 12830, 13485 e 13486. Cosa prevedono: 1) la temperatura deve essere registrata ad intervalli regolari di 5 minuti per i viaggi entro le 24 ore e di 20 minuti per i percorsi più; 2) le sonde del termoregistratore sui veicoli italiani devono essere riposizionate in maniera tale da misurare correttamente la temperatura dell’aria e non quella del prodotto. Conservazione delle Gli operatori del settore devono conservare per I.D.E.E. S.r.l. - Sede di Parma: Via Saffi n° 44/c - 43100 PARMA (PR) Tel. 0521/286188 Fax 0521/282519 Sede di Brescia: Via Marconi n°36 – 25039 TRAVAGLIATO (BS) Tel./Fax 030/6864446 P.IVA e C.F.: 01938230347 - Reg. Imprese di Parma n°: 1376/1996 R.E.A. n°: 188504 E-Mail: [email protected] Indirizzo : www.ideegroup.it almeno un anno le Termoregistratori - Foglio N. 2 registrazioni registrazioni delle temperature. Deroga per la La temperatura viene misurata distribuzione locale visibile . Trasporto Dal 1° gennaio prossimo dovrà adeguarsi alle nuove norme. ferroviario unicamente da un termometro facilmente