Dipartimento dell`educazione, della cultura e dello sport 6501

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Dipartimento dell`educazione, della cultura e dello sport 6501
Segretariato Cantonale
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tel.: 091 - 921 15 51
fax: 091 - 923 53 65
Dipartimento
dell’educazione,
della cultura e dello sport
6501 Bellinzona
N. rif.
Lugano, 14 marzo 2008
V. rif.
Consultazione sul progetto di Accordo intercantonale sull’armonizzazione
dei criteri per la concessione delle borse di studio (Concordato sulle borse
di studio)
Egregio signor Consigliere di Stato,
gentili Signore e Signori,
ringraziando per essere stati consultati sul progetto di Concordato sulle borse di studio,
rispondiamo nel seguente modo alle domande formulate nel questionario, che per
comodità riprendiamo in questa lettera. In alcuni casi, ci soffermiamo anche su articoli non
compresi nel questionario-tipo.
Osservazioni generali
L’impegno del Cantone Ticino in questo campo è importante. Il contributo complessivo di
22,5 milioni di franchi versati nel 2007 in assegni e prestiti di studio dimostra come il
nostro Cantone attui i principi sanciti dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990 agli
articoli 19 e segg. e sostenga in modo sussidiario alla famiglia la formazione scolastica
postobbligatoria, professionale e universitaria di giovani e adulti.
Le modifiche intervenute nel quadro della nuova perequazione finanziaria e nella
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni prevedono conseguenze finanziarie
di una certa portata per il Ticino. Da una parte, il contributo della Confederazione
diminuirà in modo sostanzioso, passando dagli attuali 6,5 mio a 1,5 mio di franchi, e
dall’altra, il nuovo Concordato comporterà, per effetto dell’estensione dei criteri di
erogazione, un aumento dei contributi, calcolato indicativamente in 7 mio di franchi.
Nella nostra risposta abbiamo ritenuto di soffermarci in particolare sui cambiamenti che il
progetto di Accordo intercantonale introduce rispetto alle norme attualmente in vigore nel
nostro Cantone.
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Domanda 1: Avete delle osservazioni generali in merito al progetto di accordo
intercantonale?
Nello specifico settore delle borse di studio il sindacato OCST condivide la opportunità di
un processo di armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio previsti
dalle legislazioni cantonali. In particolare, rileviamo come l’ordinamento vigente in Ticino
realizzi già nei fatti diversi degli obiettivi di miglioramento ora proposti sul piano nazionale.
Pensiamo nondimeno che il progetto di Concordato debba recepire una particolarità del
nostro Cantone: il fatto che storicamente molti studenti ticinesi frequentano scuole
universitarie in Italia. Le nuove disposizioni dovranno perciò, come ora, prevedere
adeguate modalità di riconoscimento degli istituti, delle formazioni e dei titoli conseguiti,
per consentire di erogare borse di studio a studenti ticinesi che svolgono studi in Italia.
Domande relative all’accordo intercantonale
Domanda 2: Ritenete utile l’Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la
concessione delle borse di studio?
Sì.
Art. 1 e 2 - Domanda 3: Siete d’accordo con gli obiettivi dell’accordo?
Sì.
Art. 5, cpv. 1, lett. c - Domanda 4: Siete d’accordo di prevedere il diritto ad una borsa di
studio alle persone in possesso di un permesso di dimora da cinque anni (permesso B)?
Sì.
Art. 6 - Domanda 5: Siete d’accordo con le disposizioni che definiscono il domicilio
determinante per la concessione di una borsa di studio?
Sì.
Art. 7 Esercizio di un’attività professionale
L’OCST valuta favorevolmente la nuova definizione del periodo di attività professionale
che consente di assicurare l’indipendenza finanziaria del richiedente considerata al pari di
una prima formazione che dà accesso a una professione. In particolare, perché include
l’attività educativa e di cura dei figli o di altre persone a carico in famiglia. Il concetto si
estende pure al tempo dedicato al servizio militare e al servizio civile, nonché al periodo
trascorso in disoccupazione.
Secondo noi è soprattutto positivo riconoscere il periodo in cui una donna si occupa della
cura della famiglia e dei figli, prima di un percorso per riqualificarsi in vista di un rientro
nella vita professionale e il tempo in cui una persona si trova disoccupata.
Art. 8 e 9 - Domanda 6: Siete d’accordo che una formazione iniziale riconosciuta del
grado secondario II o del grado terziario (compresi i corsi obbligatori di preparazione agli
studi) dia diritto ad una borsa di studio?
Sì.
Art. 10 - Domanda 7: Siete d’accordo con il testo previsto dall’art. 10?
Sì.
Art. 12, cpv. 3 - Domanda 8: Siete d’accordo con il limite d’età massima proposto ?
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La modifica del Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 introdotta come
misura di risparmio a partire dal 1° settembre 20041 non è condivisa dal sindacato OCST.
L’introduzione del limite di 40 anni di età per avere diritto a una borsa di studio penalizza
in modo ingiustificato lavoratrici e lavoratori (ma in particolare le donne), che intendono
qualificarsi in una determinata professione intraprendendo una formazione in età adulta.
Si tratta di persone senza una qualifica o che intendono, a causa di un mercato del lavoro
sempre più difficile, qualificarsi in una seconda professionale o ancora che decidono di
riprendere un’attività lavorativa dopo essersi dedicati alla cura della famiglia e
all’educazione dei figli. Sacrosanti diritti e principi esigono, a nostro modo di vedere, che
questa decisione sia corretta e la norma del 2004 stralciata.
Per questi motivi non possiamo essere d’accordo con la disposizione di cui al cpv. 3
dell’art. 12 del progetto di Accordo, sebbene essa stabilisca un limite (35 anni) inferiore a
quello applicato in Ticino e risulti perciò ancora più sfavorevole.
Art. 13 Durata del diritto a una borsa di studio
Il progetto di Concordato introduce in questo articolo due importanti cambiamenti, che
modificano la situazione vigente in Ticino per quanto riguarda i criteri per la concessione
comportando effetti a livello finanziario.
Il cpv. 2 fissa che una borsa di studio (nella forma dell’assegno o del prestito) è concessa
“fino a due semestri oltre la durata regolamentare” di un curriculum di studi.
Considerando la consolidata applicazione delle norme vigenti nel nostro Cantone (che
stabilisce che dopo la durata regolamentare sia erogato il prestito invece dell’assegno) e
ponderato l’interesse generale, che potrebbe anche non essere equamente presente nella
nuova disposizione che estende il diritto all’assegno di studio in tutti i casi fino a due
semestri oltre la durata normale di una formazione (sia per il secondario II, studi liceali, sia
per le scuole universitarie), la nostra Organizzazione ritiene prudente esprimersi per il
mantenimento dell’attuale ordinamento in vigore in Ticino2.
Analoga presa di posizione esprimiamo anche per la seconda modifica, che prevede il
diritto all’assegno di studio anche nei casi di uno o due cambiamenti di formazione.
Potremmo perciò essere confrontati con richieste di assegni di studio all’ente pubblico di
persone che hanno cambiato ben tre indirizzi di formazione. È legittimo, a nostro giudizio,
interrogarsi sul senso di continuare ad assicurare il diritto a un contributo dello Stato in
caso di ripetuti insuccessi o cambiamenti di formazione.
In ambedue le situazioni la concessione del prestito (da rimborsare senza interessi e a
rate secondo termini proposti dallo studente al termine degli studi) in luogo dell’assegno
risponde, secondo noi, a un corretto principio di responsabilizzazione individuale e di
distribuzione delle risorse disponibili su un numero più ampio di beneficiari.
Art. 14 Libera scelta degli studi e dell’istituto di formazione
Questo articolo dell’Accordo prevede il principio della libera scelta di una formazione
riconosciuta e dell’istituto dove svolgerla, ponendo sullo stesso piano una scuola privata e
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Art. 1b Limite d’età
Gli assegni possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell’anno civile di inizio della formazione per la quale è
richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il quarantesimo anno di età.
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Art. 7 Condizioni
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L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio frequentato.
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una statale. Fissando così una impostazione comune a tutti i Cantoni svizzeri. È
unicamente precisato che il riconoscimento dei costi avviene sulla base della formazione
meno onerosa.
Il nostro Cantone ha adottato una norma legislativa diversa: la Legge della scuola cita la
“continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi”3. Da questo principio è derivata
un’applicazione restrittiva, che ha escluso dai beneficiari di assegni e prestiti di studio
cantonali gli studenti che frequentano licei privati. Più aperta per contro la considerazione
di istituti universitari privati italiani (in particolare quando non ne esistono di parificabili in
Ticino).
Qualora il principio previsto dall’art. 14, applicato, lo ricordiamo, in tutti gli altri Cantoni,
dovesse entrare in vigore nel quadro del nuovo Concordato, è probabile che la Legge
della scuola del 1° febbraio 1990 dovrebbe essere modificata e il diritto alle borse di
studio esteso anche agli studenti degli istituti privati di grado secondario II, che peraltro
hanno storicamente concorso allo sviluppo della scolarizzazione superiore in Ticino e
contribuiscono a formare con successo significativo studenti che accedono agli studi
universitari in Svizzera e all’estero.
Art. 15 - Domanda 9: Siete d’accordo con il fatto che l’accordo definisca i massimi
sussidiabili per gli assegni di studio?
Sì.
Oggi l’importo massimo dell’assegno di studio in Ticino è di 13'000 franchi annui
indipendentemente dall’ordine di scuola per il quale è richiesto. L’importo massimo
previsto dall’Accordo intercantonale è perciò inferiore di 1'000 franchi per gli studi liceali,
mentre è superiore di 3'000 franchi per le formazioni del grado terziario. In teoria ci
potrebbero essere casi di studenti del secondario II che riceveranno in futuro un assegno
di 1'000 franchi più basso rispetto a quello attuale.
Secondo noi, la definizione del concetto di borsa di studio (v. anche l’art. 12, in part. il
testo del capoverso 2) deve essere meglio precisata. Se consideriamo la situazione
ticinese, vediamo come il prestito di studio è un aiuto finanziario che il Cantone può
concedere “in aggiunta a un assegno di studio o in sua sostituzione”. Esso costituisce una
modalità di concessione della borsa di studio, che merita di essere sostenuta e, nel limite
del possibile, incrementata (v. commento all’art. 13). Potrebbe, tra l’altro, essere una
valida alternativa all’assegno nei casi di prolungamento della durata normale degli studi,
rispettivamente di cambiamento di formazione.
Se sì, preferite la variante 1 o la variante 2?
Esprimiamo la nostra preferenza per la variante la variante 1. Rilevando peraltro che la
Legge della scuola, se ben intendiamo la norma legislativa, già consente al Consiglio di
Stato di concedere la borsa di studio nella forma combinata: assegno più prestito4.
L’Accordo stabilisce in ogni caso che il prestito può essere pari al massimo alla metà della
borsa di studio.
3
Art. 19 Principio
Il Cantone favorisce l’accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la
riqualificazione professionali con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l’assolvimento di un tirocinio, per
la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali, se il richiedente è in possesso del certificato di studi
adeguato.
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Art. 22 Disposizioni di applicazione
1
Il Consiglio di Stato emana per regolamento le disposizioni di applicazione del presente capitolo.
2
Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell’aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure
combinazione delle due prestazioni.
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Art. 16 - Domanda 10: Siete d’accordo ,nella concessione delle borse di studio, di
obbligare i cantoni a tener conto sia delle persone che studiano a tempo parziale sia delle
formazioni con strutture particolari ?
Sì.
Art. 18, cpv. 1, lett. a e b - Domanda 11: Calcolo delle borse di studio: siete d’accordo
con l’allestimento di preventivi separati per la persona in formazione e per la sua famiglia?
Sì.
Art. 18, cpv. 1, lett. b - Domanda 12: Calcolo delle borse di studio: siete d’accordo di
poter utilizzare dei costi forfettari per calcolare il contributo dei genitori ritenuto che , in
ogni caso, il fabbisogno debba coprire il minimo esistenziale della famiglia (secondo le
norme della COSAS)?
Sì.
Art. 18, cpv. 2 - Domanda 13: Siete d’accordo con il fatto che una persona in formazione
che dispone di un reddito personale possa studiare nel luogo di sua scelta e possa vivere
con il minimo esistenziale (anche nel caso in cui non si tratti della formazione più a buon
mercato)? Ciò significa che la borsa di studio che risulta dal calcolo effettuato può essere
diminuita solo dal momento in cui la somma totale, tenuto conto del reddito personale
della persona in formazione, superi il minimo esistenziale.
Sì.
Art. 19 - Domanda 14: Siete d’accordo, a determinate condizioni,di calcolare l’ammontare
della borsa di studio in modo parzialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori ?
Sì.
Se sì, preferite la variante 1 o la variante 2?
Ci esprimiamo per la variante 1, che considera una persona parzialmente indipendente
dai suoi genitori dal momento in cui ha concluso una prima formazione professionale e
quando, prima di iniziarne una nuova e senza trovarsi in un curriculum di studio che porta
a un diploma riconosciuto, si sia resa finanziariamente indipendente per due anni. Non si
giustifica un’ulteriore restrizione delle condizioni, introducendo (come prevede la variante
2) un limite minimo di 25 anni di età del richiedente.
Ringraziando di essere stati consultati, rimaniamo a disposizione e porgiamo, signor
Consigliere di Stato, gentili Signore e Signori, i nostri migliori saluti.
Per l’Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese
Il Presidente:
Il Vicesegretario:
R. Rossi
R. Ricciardi
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