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AGENZIA PER IL TURISMO
“Abetone Pistoia Montagna Pistoiese”
ALLEGATO A
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 1
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
La Agenzia per il Turismo “Abetone Pistoia Montagna Pistoiese”, di seguito detta APT,
affida a _______________________________che accetta e si obbliga di assumere come
effettivamente assume il servizio di tesoreria dell’Ente.
Detto servizio dovrà essere svolto, a titolo gratuito, con orario identico a quello osservato
per le operazioni bancarie, con personale qualificato ed in numero tale da garantire, in
qualsiasi momento, la massima celerità del servizio.
L’istituto Tesoriere si impegna inoltre a garantire dal 1 gennaio 2006 uno sportello, anche
tramite eventuali convenzioni con altri istituti, nei copoluoghi dei seguenti comuni: San
Marcello, Abetone, Cutigliano, Pistoia.
Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere
apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari
per il migliore svolgimento del servizio stesso.
ART. 2
DURATA DELLA CONVENZIONE
Il servizio di tesoreria è conferito ed. assunto per il periodo intercorrente tra il 01/01/2006 e
il 31/12/2010.
ART. 3
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVEZIONE
Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione ed i pagamenti di tutte le spese facenti
capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli
articoli che seguono, nonché alla custodia di titoli e valori.
Il servizio di tesoreria verrà svolto in conformità alle condizioni risultanti dall’offerta
aggiudicataria nonché dai patti stipulati con la presente convenzione, nel rispetto del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni.
L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del non riscosso per
riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere il
quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria
responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed
amministrativa per ottenere l’incasso.
L’istituto tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto
dalla APT alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali
successive variazioni.
ART. 4
REGOLAMENTO Dl FUNZIONAMENTO
Prima dell’inizio del servizio, la APT fornisce al tesoriere copia del Regolamento di
funzionamento. E’ altresì tenuta a trasmettere al tesoriere copia di ogni deliberazione
relativa a modificazioni e/o integrazioni del regolamento stesso.
Il tesoriere è tenuto, per quanto di sua competenza ed eventualmente non previsto nella
presente convenzione, ad osservare le disposizioni del regolamento.
ART. 5
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termina con il
31 dicembre di ciascun anno.
Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno
precedente.
ART. 6
RISCOSSIONI
Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossione (ordinativi)
emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e
firmati dalle persone indicate nel Regolamento di Contabilità, contro rilascio di regolari
quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati o
da staccarsi da apposito bollettario, unico per ogni esercizio, anche se costituito da più
fascicoli. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione dal
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente e non soggetta a vidimazione.
Gli ordinativi dovranno contenere almeno le indicazioni previste dall’art. 180 del D.lsg. n.
267/2000. Agli ordinativi di incasso sarà assegnata la valuta dello stesso giorno di quello
del ricevimento da parte del Tesoriere.
Il tesoriere deve accettare, secondo le modalità dell’art 180, 4 comma, del D.Lgs. n.
267/2000 le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della APT,
rilasciandone ricevuta contenente, oltre all’indicazione della causale del versamento, la
clausola espressa “fatti salvi i diritti dell’amministrazione”.
Tali incassi saranno immediatamente segnalati all’Ente stesso, al quale il tesoriere
richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi
tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
Per le entrate riscosse senza ordinativo, le somme verranno attribuite alla contabilità
speciale fruttifera solo su specifica indicazione della APT comunicata preventivamente. Il
tesoriere non è tenuto in ogni caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori
morosi.
ART. 7
PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati)
individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati
progressivamente e firmati dalle persone indicate nel regolamento di contabilità.
Il tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare
mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge e di contratto, fanno carico al
tesoriere stesso. Il tesoriere, altresi, su conforme deliberazione degli organi amministrativi
dell’Ente, darà corso al pagamento di spese fisse e ricorrenti come rate di imposte e tasse
e canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere entro i 15 giorni e
comunque entro il termine del mese in corso, successivamente alla richiesta del tesoriere,
per la regolarizzazione.
I beneficiari dei pagamenti che non richiedono l’accredito delle somme loro dovute su
conto corrente postale o bancario, saranno avvisati direttamente dall’Ente, dopo l’avvenuta
consegna dei relativi mandati al tesoriere.
I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti (bilancio
corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in
conto competenza o in conto residui.
I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio, non devono
essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il
tesoriere.
L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto delle
norme e con le conseguenze di cui agli artt. 217 e 257deI D.Lgs. 267/2000.
I mandati di pagamento devono riportare gli elementi previsti dal Regolamento di
contabilità, e comunque almeno quelli indicati nell’ad. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o
cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la
somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della dipendenza che svolge il servizio, o
c/o altri sportelli del medesimo istituto, contro il ritiro di regolari quietanze.
I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma il giorno Iavorativo successivo a
quello di consegna al tesoriere. Ai mandati di pagamento sarà assegnata valuta dello
stesso giorno a quello di presentazione al Tesoriere.
I mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31
dicembre sono eseguiti dal tesoriere mediante commutazione d’ufficio in assegni postali
localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
Le somme dovute ai creditori verranno accreditate senza esigere commissioni bancarie o
diritti e/o rimborsi di qualsiasi natura al fine di agevolare l’estinzione dei mandati.
Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio il tesoriere ha diritto di detrarre solo le
spese vive a comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione
della quietanza del creditore, il tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli
estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro
“PAGATO” e la propria firma.
L’Ente si impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre,
ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale
data.
Per il pagamento del titolo di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la
quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari
degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere.
Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante
versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in
materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.
Per i pagamenti con scadenza predeterminata i relativi ordinativi dovranno essere
trasmessi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di pagamento. I mandati di pagamento
accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si
considerano pagati agli effetti del conto consuntivo.
ART. 8
TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI Dl PAGAMENTO
Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento saranno trasmessi dall’Ente al tesoriere
a mezzo di elenchi in duplice copia, numerati e datati, di cui uno è restituito all’Ente per
ricevuta.
ART. 9
FIRME AUTORIZZATE
L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme autografe con le generalità
e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di
pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per
decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti
degli organi competenti che hanno conferito i relativi poteri.
Per gli effetti di cui sopra il tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a
quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si
intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari.
ART. 10
ATICIPAZIONI Dl TESORERIA ED INTERESSI ATTIVI
A norma dell’art. 222 deI D.Lgs 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla
deliberazione del Direttore, accorderà anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari a
tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio di Entrata dell’Ente
accertate nel penultimo anno precedente, o attiverà l’anticipazione medesima su richiesta
del Direttore dell’APT
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria saranno calcolati sulla somma di effettiva
l’utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale.
Il tasso di interesse debitore, da corrispondere al tesoriere, sarà ____________ franco da
commissioni sul massimo scoperto.
Il tesoriere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell’ente,
non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme
anticipate, a norma dell’ad. 4 del decreto ministeriale citato.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere
immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dà eventuali anticipazioni
e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere, a qualsiasi
titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a fare
rilevare dalla Banca subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette
esposizioni, nonché a far assumere da questa ultima tutti gli obblighi inerenti ed eventuali
impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
Il tasso di interesse attivo su eventuali depositi presso il tesoriere consentiti da disposizioni
di legge, sarà pari al ______.
ART. 11
TESORERIA UNICA
Saranno osservate le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, in quanto
l’Ente non è soggetto a regime di “tesoreria unica”.
ART. 12
DELEGAZIONI Dl PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI. DEBITI ED ALTRI IMPEGNI
ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE
A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento a garanzia del pagamento
delle rate di ammortamento di mutui e prestiti, il tesoriere è tenuto a versare l’importo
dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora nei
casi di ritardato pagamento.
Il tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti,
onde essere in grado di provvedere ai pagamenti alle rispettive scadenze, a fronte di
delegazioni di pagamento dategli in carico, nonché degli altri impegni obbligatori per legge.
Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di
entrate, il tesoriere potrà, con l’osservanza del precedente art. 10, attingere i mezzi
occorrenti per i pagamenti, alle relative scadenze, di mutui, debiti, ed altri impegni anche
all’eventuale anticipazione di tesoreria.
ART. 13
BILANCIO Dl PREVISIONE
L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario,
alternativamente:
1. copia esecutiva del bilancio di previsione, redatto in conformità alle norme dettate dal
D.Lgs. n. 267/2000, corredata dalla copia autentica della deliberazione di approvazione
con gli estremi della esecutività
oppure
2. nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, copia del bilancio medesimo
corredata degli estremi della deliberazione di approvazione, e copia della deliberazione
relativa all’esercizio provvisorio.
L’Ente trasmette copia della deliberazione di approvazione del Bilancio, non appena
esecutiva.
In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, il
tesoriere effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti di cui all’ad. 5 del D.Lgs. n.
267/2000.
L’Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle
deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed in genere
a tutte le variazioni di bilancio.
L’Ente si impegna altresì a trasmettere al tesoriere:
A) un primo elenco dei residui passivi (presunti) entro e non oltre il 5 gennaio di ogni
anno;.
B) un secondo elenco, entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, come modificato dalla
revisione effettuata dal responsabile;
C) un terzo elenco definitivo ad avvenuta approvazione del rendiconto.
I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal tesoriere nei limiti delle somme iscritte
negli elenchi dei residui come sopra indicati.
ART. 14
CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO Dl CASSA
Il tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:
a) il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, costituito dal normale partitario del conto
corrente ordinario;
b) gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento;
c)
d)
e)
f)
lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”,
al fine dì accertare in ogni momento la posizione di ogni introito o spesa, per la
situazione di cassa;
i verbali delle verifiche di cassa di cui agli art. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000;
copia delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;
eventuali altre evidenze previste dalla legge o dal Regolamento dell’Ente.
ART. 15
RESA DEL CONTO FINANZIARIO
Nel termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il tesoriere dovrà rendere il
conto della propria gestione, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la
documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per
gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento come indicato nell’ad. 226 del
D.Lgs. 267/2000.
ART. 16
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la deliberazione di approvazione del conto
consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte della Autorità tutoria
e gli eventuali rilievi mossi.
ART. 17
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO
Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente
gratuitamente.
Alle condizioni suddette saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati
da terzi per cauzione a favore dell’Ente con l’obbligo per il tesoriere di non procedere alla
restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e
sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali, sono
oggetto di bolletta di tesoreria diversa dalla quietanza ed annotati in apposito registro
tenuto a cura del competente servizio.
ART. 18
COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE
Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto gratuitamente.
Il tesoriere sarà rimborsato periodicamente da parte dell’Ente delle spese sostenute per
posta e bolli, con esclusione di qualsiasi spesa per rimborso stampati.
ART. 19
INTERVENTI FINANZIARI ED ALTRE CONDIZIONI Dl SERVIZIO
Il tesoriere si impegna per gli anni di durata della presente convenzione a mettere a
disposizione dell’Ente i seguenti contributi:
ANNO 2006
€ ___________________
ANNO 2007
€ ___________________
ANNO 2008
€ ___________________
ANNO 2009
€ ___________________
ANNO 2010
€ ___________________
per sponsorizzare manifestazioni ed iniziative di elevato contenuto promozionale,
culturale, artistico e sportivo, per pubblicizzare l’immagine della APT e/o per l’acquisto di
attrezzature tecnologiche per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla APT, il restauro,
la ristrutturazione e la costruzione di beni dell’Ente.
Il tesoriere offrirà le seguenti
incentivazioni all’attività dell’APT consistenti in
…………………………………… ………………………………………………………………….
ART. 20
RESPONSABILITA’
A garanzia del servizio di tesoreria e per eventuali danni causati, il tesoriere risponde con
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio come stabilito dall’ad. 221 del D.Lgs.
267/2000
ART. 21
SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le spese contrattuali della presente convenzione ed ogni altra conseguente (bolli, imposta
di registro, ecc.) sono a carico del tesoriere che se le assume.
A i fini di quanto sopra le parti convengono che il valore economico del presente atto è pari
a € _______________,determinato sul totale dei contributi annui di cui al precedente
articolo 19 (Risoluzione 9 marzo 1995 n. 17200/16801 del Ministero dell’Interno).
Si richiede la registrazione a tassa fissa per effetto dell’ad. 5, comma 2 ed ad. 21, comma
2, del DPR n. 131/86 in quanto applicabili le disposizioni dell’ad. 40 del DPR n. 131/86 e
degli adt. 15 e seguenti del DPR n. 601/73 in riferimento agli art.. 10 e 19 del presente
atto.
ART. 22
RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti
che disciplinano la materia, ed in particolare al D.Lgs. 267/2000, e successiove motifiche e
integrazioni, ed al regolamento di contabilità.
ART. 23
DOMICILIO DELLE PARTI
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,
l’Ente ed il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in
appresso indicate:
la APT presso la propria sede;
il tesoriere presso la propria sede posta in __________________________