agenzia per il turismo - by Pistoia.turismo.toscana
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AGENZIA PER IL TURISMO “Abetone Pistoia Montagna Pistoiese” ALLEGATO A CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ART. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA La Agenzia per il Turismo “Abetone Pistoia Montagna Pistoiese”, di seguito detta APT, affida a _______________________________che accetta e si obbliga di assumere come effettivamente assume il servizio di tesoreria dell’Ente. Detto servizio dovrà essere svolto, a titolo gratuito, con orario identico a quello osservato per le operazioni bancarie, con personale qualificato ed in numero tale da garantire, in qualsiasi momento, la massima celerità del servizio. L’istituto Tesoriere si impegna inoltre a garantire dal 1 gennaio 2006 uno sportello, anche tramite eventuali convenzioni con altri istituti, nei copoluoghi dei seguenti comuni: San Marcello, Abetone, Cutigliano, Pistoia. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE Il servizio di tesoreria è conferito ed. assunto per il periodo intercorrente tra il 01/01/2006 e il 31/12/2010. ART. 3 OGGETTO E LIMITI DELLA CONVEZIONE Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione ed i pagamenti di tutte le spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché alla custodia di titoli e valori. Il servizio di tesoreria verrà svolto in conformità alle condizioni risultanti dall’offerta aggiudicataria nonché dai patti stipulati con la presente convenzione, nel rispetto del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del non riscosso per riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso. L’istituto tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dalla APT alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. ART. 4 REGOLAMENTO Dl FUNZIONAMENTO Prima dell’inizio del servizio, la APT fornisce al tesoriere copia del Regolamento di funzionamento. E’ altresì tenuta a trasmettere al tesoriere copia di ogni deliberazione relativa a modificazioni e/o integrazioni del regolamento stesso. Il tesoriere è tenuto, per quanto di sua competenza ed eventualmente non previsto nella presente convenzione, ad osservare le disposizioni del regolamento. ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. ART. 6 RISCOSSIONI Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordini di riscossione (ordinativi) emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone indicate nel Regolamento di Contabilità, contro rilascio di regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario, unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente e non soggetta a vidimazione. Gli ordinativi dovranno contenere almeno le indicazioni previste dall’art. 180 del D.lsg. n. 267/2000. Agli ordinativi di incasso sarà assegnata la valuta dello stesso giorno di quello del ricevimento da parte del Tesoriere. Il tesoriere deve accettare, secondo le modalità dell’art 180, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della APT, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “fatti salvi i diritti dell’amministrazione”. Tali incassi saranno immediatamente segnalati all’Ente stesso, al quale il tesoriere richiederà l’emissione dei relativi ordini di riscossione, che dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla segnalazione stessa. Per le entrate riscosse senza ordinativo, le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo su specifica indicazione della APT comunicata preventivamente. Il tesoriere non è tenuto in ogni caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi. ART. 7 PAGAMENTI I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone indicate nel regolamento di contabilità. Il tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizione di legge e di contratto, fanno carico al tesoriere stesso. Il tesoriere, altresi, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell’Ente, darà corso al pagamento di spese fisse e ricorrenti come rate di imposte e tasse e canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere entro i 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso, successivamente alla richiesta del tesoriere, per la regolarizzazione. I beneficiari dei pagamenti che non richiedono l’accredito delle somme loro dovute su conto corrente postale o bancario, saranno avvisati direttamente dall’Ente, dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti (bilancio corrente e residui passivi) con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il tesoriere. L’estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto delle norme e con le conseguenze di cui agli artt. 217 e 257deI D.Lgs. 267/2000. I mandati di pagamento devono riportare gli elementi previsti dal Regolamento di contabilità, e comunque almeno quelli indicati nell’ad. 185 del D.Lgs. n. 267/2000. Il tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della dipendenza che svolge il servizio, o c/o altri sportelli del medesimo istituto, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma il giorno Iavorativo successivo a quello di consegna al tesoriere. Ai mandati di pagamento sarà assegnata valuta dello stesso giorno a quello di presentazione al Tesoriere. I mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre sono eseguiti dal tesoriere mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le somme dovute ai creditori verranno accreditate senza esigere commissioni bancarie o diritti e/o rimborsi di qualsiasi natura al fine di agevolare l’estinzione dei mandati. Per quanto riguarda la commutazione d’ufficio il tesoriere ha diritto di detrarre solo le spese vive a comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro “PAGATO” e la propria firma. L’Ente si impegna a non presentare alla tesoreria mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Per il pagamento del titolo di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. Per i pagamenti con scadenza predeterminata i relativi ordinativi dovranno essere trasmessi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di pagamento. I mandati di pagamento accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano pagati agli effetti del conto consuntivo. ART. 8 TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI Dl PAGAMENTO Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento saranno trasmessi dall’Ente al tesoriere a mezzo di elenchi in duplice copia, numerati e datati, di cui uno è restituito all’Ente per ricevuta. ART. 9 FIRME AUTORIZZATE L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito i relativi poteri. Per gli effetti di cui sopra il tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari. ART. 10 ATICIPAZIONI Dl TESORERIA ED INTERESSI ATTIVI A norma dell’art. 222 deI D.Lgs 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione del Direttore, accorderà anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari a tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio di Entrata dell’Ente accertate nel penultimo anno precedente, o attiverà l’anticipazione medesima su richiesta del Direttore dell’APT Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria saranno calcolati sulla somma di effettiva l’utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale. Il tasso di interesse debitore, da corrispondere al tesoriere, sarà ____________ franco da commissioni sul massimo scoperto. Il tesoriere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell’ente, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate, a norma dell’ad. 4 del decreto ministeriale citato. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dà eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal tesoriere, a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a fare rilevare dalla Banca subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da questa ultima tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. Il tasso di interesse attivo su eventuali depositi presso il tesoriere consentiti da disposizioni di legge, sarà pari al ______. ART. 11 TESORERIA UNICA Saranno osservate le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, in quanto l’Ente non è soggetto a regime di “tesoreria unica”. ART. 12 DELEGAZIONI Dl PAGAMENTO A GARANZIA DI MUTUI. DEBITI ED ALTRI IMPEGNI ED ALTRI PAGAMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti, il tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora nei casi di ritardato pagamento. Il tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, onde essere in grado di provvedere ai pagamenti alle rispettive scadenze, a fronte di delegazioni di pagamento dategli in carico, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il tesoriere potrà, con l’osservanza del precedente art. 10, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle relative scadenze, di mutui, debiti, ed altri impegni anche all’eventuale anticipazione di tesoreria. ART. 13 BILANCIO Dl PREVISIONE L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere all’inizio di ciascun esercizio finanziario, alternativamente: 1. copia esecutiva del bilancio di previsione, redatto in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000, corredata dalla copia autentica della deliberazione di approvazione con gli estremi della esecutività oppure 2. nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, copia del bilancio medesimo corredata degli estremi della deliberazione di approvazione, e copia della deliberazione relativa all’esercizio provvisorio. L’Ente trasmette copia della deliberazione di approvazione del Bilancio, non appena esecutiva. In mancanza del bilancio di previsione approvato dai competenti organi di controllo, il tesoriere effettuerà i pagamenti in conto competenza nei limiti di cui all’ad. 5 del D.Lgs. n. 267/2000. L’Ente si obbliga, altresì, a trasmettere nel corso dell’esercizio le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed in genere a tutte le variazioni di bilancio. L’Ente si impegna altresì a trasmettere al tesoriere: A) un primo elenco dei residui passivi (presunti) entro e non oltre il 5 gennaio di ogni anno;. B) un secondo elenco, entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, come modificato dalla revisione effettuata dal responsabile; C) un terzo elenco definitivo ad avvenuta approvazione del rendiconto. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal tesoriere nei limiti delle somme iscritte negli elenchi dei residui come sopra indicati. ART. 14 CONTO RIASSUNTIVO DEL MOVIMENTO Dl CASSA Il tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire: a) il conto riassuntivo dei movimenti di cassa, costituito dal normale partitario del conto corrente ordinario; b) gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento; c) d) e) f) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine dì accertare in ogni momento la posizione di ogni introito o spesa, per la situazione di cassa; i verbali delle verifiche di cassa di cui agli art. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000; copia delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge; eventuali altre evidenze previste dalla legge o dal Regolamento dell’Ente. ART. 15 RESA DEL CONTO FINANZIARIO Nel termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il tesoriere dovrà rendere il conto della propria gestione, attenendosi alle disposizioni di legge per quanto riflette la documentazione dei mandati ed alla classificazione secondo le voci del bilancio, tanto per gli ordinativi di incasso che per i mandati di pagamento come indicato nell’ad. 226 del D.Lgs. 267/2000. ART. 16 APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la deliberazione di approvazione del conto consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte della Autorità tutoria e gli eventuali rilievi mossi. ART. 17 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO Il tesoriere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente gratuitamente. Alle condizioni suddette saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente con l’obbligo per il tesoriere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di tesoreria diversa dalla quietanza ed annotati in apposito registro tenuto a cura del competente servizio. ART. 18 COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI GESTIONE Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto gratuitamente. Il tesoriere sarà rimborsato periodicamente da parte dell’Ente delle spese sostenute per posta e bolli, con esclusione di qualsiasi spesa per rimborso stampati. ART. 19 INTERVENTI FINANZIARI ED ALTRE CONDIZIONI Dl SERVIZIO Il tesoriere si impegna per gli anni di durata della presente convenzione a mettere a disposizione dell’Ente i seguenti contributi: ANNO 2006 € ___________________ ANNO 2007 € ___________________ ANNO 2008 € ___________________ ANNO 2009 € ___________________ ANNO 2010 € ___________________ per sponsorizzare manifestazioni ed iniziative di elevato contenuto promozionale, culturale, artistico e sportivo, per pubblicizzare l’immagine della APT e/o per l’acquisto di attrezzature tecnologiche per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla APT, il restauro, la ristrutturazione e la costruzione di beni dell’Ente. Il tesoriere offrirà le seguenti incentivazioni all’attività dell’APT consistenti in …………………………………… …………………………………………………………………. ART. 20 RESPONSABILITA’ A garanzia del servizio di tesoreria e per eventuali danni causati, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio come stabilito dall’ad. 221 del D.Lgs. 267/2000 ART. 21 SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE Le spese contrattuali della presente convenzione ed ogni altra conseguente (bolli, imposta di registro, ecc.) sono a carico del tesoriere che se le assume. A i fini di quanto sopra le parti convengono che il valore economico del presente atto è pari a € _______________,determinato sul totale dei contributi annui di cui al precedente articolo 19 (Risoluzione 9 marzo 1995 n. 17200/16801 del Ministero dell’Interno). Si richiede la registrazione a tassa fissa per effetto dell’ad. 5, comma 2 ed ad. 21, comma 2, del DPR n. 131/86 in quanto applicabili le disposizioni dell’ad. 40 del DPR n. 131/86 e degli adt. 15 e seguenti del DPR n. 601/73 in riferimento agli art.. 10 e 19 del presente atto. ART. 22 RINVIO Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti che disciplinano la materia, ed in particolare al D.Lgs. 267/2000, e successiove motifiche e integrazioni, ed al regolamento di contabilità. ART. 23 DOMICILIO DELLE PARTI Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come in appresso indicate: la APT presso la propria sede; il tesoriere presso la propria sede posta in __________________________