lettera informazione contratto apprendistato

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lettera informazione contratto apprendistato
STUDIO TRINCA ASSOCIATO
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STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO
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Fax 041/5230112
San Marco, Campo San Bartolomeo 5278
30124 VENEZIA
Rag. LUCIANO TRINCA
Avv. FRANCESCA TRINCA
Spettabile Azienda
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Avete appena stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante.
Ecco cosa dovete sapere:
NATURA DEL CONTRATTO
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avete stipulato un contratto a tempo indeterminato destinato alla formazione dei giovani
che vi offe importanti agevolazioni contributive;
al termine del periodo formativo vi viene riconosciuta la possibilità di recedere dal
rapporto;
FORMAZIONE
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il datore di lavoro, deve impartire, o far impartire tramite il tutore, all'apprendista
l'insegnamento necessario perché possa conseguire le conoscenze tecniche e specialistiche
per diventare lavoratore qualificato;
la formazione aziendale può avvenire anche sul luogo di lavoro (c.d. “on the job”);
abbiamo redatto il piano formativo sulla base del CCNL applicato e delle competenze
tecnico professionali specialistiche che l’apprendista deve conseguire: fateci sapere se il
piano così come è stato redatto va bene, oppure deve essere integrato. Il piano formativo va
fatto firmare e consegnato in copia all’apprendista unitamente alla lettera di assunzione;
nel piano formativo è indicato il numero di ore formative che debbono essere impartite
all’apprendista. Molti contratti collettivi prevedono che in questo monte ore siano compresi
anche i corsi obbligatori in materia di sicurezza: quindi le ore di corso che il vostro
apprendista frequenterà in materia di sicurezza andranno registrate nel registro della
formazione e scomputate dal monte ore complessivo. Attenzione, l’apprendista dovrà
essere iscritto ai corsi per la sicurezza entro 60 giorni dalla data di assunzione;
il datore di lavoro deve registrare la formazione impartita all’apprendista sul registro
della formazione che vi abbiamo inviato. Deve esservi coincidenza tra l’attività formativa
indicata nel piano formativo e quella registrata: accertatevi che ogni anno nel registro siano
state impartite le ore di formazione previste;
in sostanza, ogni volta che spiegate un nuovo lavoro all’apprendista (anche nozioni in tema
di sicurezza) compilate le schede descrivendo il tipo di insegnamento impartito; la durata
dello stesso; le modalità adottate (on the job; affiancamento, altro…) e fate firmare la
scheda all’apprendista e al tutore;
conservate tutta la documentazione utile a dimostrare che avete adempiuto agli obblighi
formativi (es eventuali partecipazione a corsi, attestai vari, ecc.);
la formazione professionale impartita dall’azienda è inoltre integrata dalla formazione di
base e trasversale offerta dalla Regione Veneto: l’apprendista verrà quindi chiamato a
frequentare i corsi organizzati dalla Regione;
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
COD. FISC. E PARTITA IVA 04082170277
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
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il contratto di apprendistato può essere prorogato in caso di malattia, infortunio e maternità,
o altra causa di sospensione involontaria superiore a 30 giorni. Se volete avvalervi di tale
possibilità datecene comunicazione.
RECESSO AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE
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questo contratto vi da la possibilità di recedere dal rapporto una volta conclusa la
formazione: se avete intenzione di recedere dovete però comunicare all’apprendista il
preavviso a decorrere dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita
la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
per tale ragione vi preghiamo di comunicarci per tempo se, al termine del periodo di
formazione, avete intenzione di recedere ovvero di confermare il rapporto di lavoro.
in caso di mancata conferma dell’apprendista, oppure in caso di cessazione del rapporto di
lavoro per causa diversa dalle dimissioni, tutte le aziende sono tenute a pagare una somma
pari al 41% del trattamento mensile ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale
riferiti agli ultimi tre anni;
Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti
è subordinata alla conferma in servizio di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo
stesso datore di lavoro.