Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d

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Attività e responsabilità degli amministratori nella Governance d
Attività e responsabilità degli
amministratori nella
Governance d’impresa
Avv. Edoardo Courir
Partner, Bird & Bird
Sommario
● Modelli di corporate governance
• Ordinario
• Dualistico
• Monistico
● Compiti degli amministratori – obblighi – diversità di ruoli –
interazione con altri organi societari
● Responsabilità – azioni
● Altri ruoli societari: direttore generale – CFO
● Responsabilità della holding
● Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza
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Modelli di corporate governance
a) Modello ordinario
b) Modello “dualistico”
c) Modello “monistico”
Il modello ordinario si applica automaticamente in assenza di una
diversa previsione statutaria, mentre l’adozione del modello dualistico o
del modello monistico deve essere contenuta in un’apposita clausola
statutaria.
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Modello ordinario
Assemblea
Nomina:
Amministratore unico
o consiglio di
amministrazione
Collegio sindacale
Revisore contabile
o società di revisione
Nella società “chiuse” non tenute alla redazione del bilancio consolidato
lo statuto può rinunciare al revisore esterno ed attribuire il controllo
contabile al collegio sindacale (art. 2409 bis, terzo comma, c.c.)
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Modello ordinario - Poteri dell’Assemblea ordinaria
Spetta all’assemblea ordinaria, tra l’altro:
• Approvare il bilancio;
• Nominare e revocare gli amministratori;
• Nominare e revocare i sindaci e il presidente del
collegio sindacale;
• Nominare e revocare il revisore esterno
• Determinare il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
• Deliberare sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;
• Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalle legge
all’assemblea,
nonché
sulle
autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori;
• Approvare l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
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Modello ordinario
Poteri dell’Assemblea straordinaria
● All’assemblea straordinaria è attribuita la competenza, tra l’altro, a
deliberare su:
• le modificazioni dello statuto;
• la nomina/sostituzione e poteri dei liquidatori;
• ogni altra materia attribuitale dalla legge.
● Viene inoltre espressamente attribuita all’assemblea straordinaria la
competenza per l’assegnazione di azioni speciali o altri strumenti
finanziari ai prestatori di lavoro.
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Modello ordinario
Poteri degli amministratori
● Agli amministratori spetta in esclusiva la gestione dell’impresa.
● Lo statuto può attribuire all’organo amministrativo la competenza
a deliberare in merito a:
•
•
•
•
l’aumento del capitale e l’emissione di obbligazioni;
la fusione di società possedute al 90%;
l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
l’indicazione degli amministratori che hanno la
rappresentanza;
• la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
• gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
● Se lo statuto lo prevede, è consentita l’attribuzione di deleghe a
singoli amministratori o la costituzione di un comitato esecutivo.
● Poteri non delegabili, quali, ad esempio, emissione di obbligazioni
convertibili e approvazione dei progetti di fusione e scissione.
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Composizione dell’organo amministrativo nel modello
ordinario
● Amministratore unico o CdA (in questo caso lo statuto stabilisce il
numero massimo e minimo di amministratori).
● Nomina assembleare.
● Durata in carica: 3 anni con possibilità, salva diversa disposizione
dello statuto, di rielezione.
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Modello ordinario
Collegio sindacale
Doveri:
● vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
● vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in
particolare su:
• adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società;
• concreto funzionamento dell’assetto;
● partecipazione alle riunioni di tutti gli organi sociali;
● pareri (ad es. congruità del prezzo di emissione nel caso di
limitazione o esclusione del diritto di opzione);
● relazione al bilancio.
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Modello ordinario
Collegio Sindacale
Poteri:
● Atti di ispezione e controllo, anche individualmente;
● Richiesta di notizie agli amministratori sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari;
● Convocazione dell’assemblea qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi
sia urgente necessità di provvedere;
● Proposizione della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. in caso di
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla
società.
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Modello ordinario
Revisore o società di revisione
Nomina e revoca: nomina assembleare e revoca (solo per giusta causa) da
parte dell’assemblea previo parere del collegio sindacale e approvazione con
decreto del Tribunale.
Funzioni:
● Verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità;
● Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio
consolidato alle scritture contabili e alle norme che li disciplinano;
● Relazione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato;
● Pareri e relazioni (ad esempio, fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento).
Poteri:
● Ispezioni;
● Richiesta di informazioni agli amministratori;
● Scambio di informazioni con i sindaci.
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Modello “dualistico”
Assemblea
Consiglio di Sorveglianza
Revisore contabile o
società di revisione
Consiglio di gestione
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Modello “dualistico”
Poteri dell’assemblea
Ordinaria:
● Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e ne determina il
compenso;
● Nomina il revisore;
● Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
● Delibera sulla distribuzione degli utili;
● Delibera l’assunzione di partecipazioni in società di persone
comportante responsabilità illimitata;
● Altre attribuzioni previste dalla legge.
Straordinaria:
● sostanzialmente gli stessi poteri che sono attribuiti all’assemblea
straordinaria nel sistema “ordinario”.
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Modello “dualistico”
Consiglio di gestione
Poteri: Gestione esclusiva dell’impresa.
Composizione: Numero di componenti non inferiore a 2.
Nomina del consiglio di sorveglianza. Revoca in ogni momento da parte
del consiglio di sorveglianza, salvo diritto al risarcimento dei danni in
assenza di giusta causa.
Durata in carica: 3 anni con possibilità, salva diversa disposizione
dello statuto, di rielezione.
E’ espressamente prevista la possibilità per il consiglio di gestione di
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delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
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Modello “dualistico”
Consiglio di sorveglianza
Poteri:
●Nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e promuove l’esercizio
dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
●Approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio consolidato;
●Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione
●Può denunciare al Tribunale gravi irregolarità dei consiglieri di gestione ex art.
2409 c.c.;
●Riferisce annualmente all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta
●Se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani
industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione
Composizione: almeno 3 componenti, anche non soci;
Nomina assembleare.
Revoca con delibera assembleare presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del
capitale sociale.
Durata in carica: 3 anni con possibilità, salvo diversa disposizione dello
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LLP rielezione.
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statuto,
Modello “dualistico”
Consiglio di sorveglianza
Requisiti per la nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza:
● Un componente effettivo deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.
● Non possono essere eletti componenti del consiglio di sorveglianza e, se eletti,
decadono dall’ufficio, tra l’altro:
• I componenti del consiglio di gestione;
• Coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto
di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita che ne compromettano
l’indipendenza.
● Lo statuto può prevedere requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza
per tutti i componenti. I consiglieri di sorveglianza devono altresì possedere i
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.
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Modello”dualistico”
Poteri del revisore o società di revisione
● Disciplina sostanzialmente eguale a quella prevista nel caso di
nomina del revisore o della società di revisione nel modello ordinario.
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Modello “monistico”
Assemblea
Consiglio di amministrazione
Revisore contabile o
società di revisione
Comitato per il
controllo sulla gestione
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Modello “monistico”
Assemblea
Poteri dell’Assemblea:
Attribuzioni identiche a quelle del sistema ordinario, eccetto quelle
riguardanti la nomina e la revoca dei sindaci.
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Modello “monistico”
Consiglio di amministrazione
Poteri del CdA:
●Stessi poteri del CdA nel sistema ordinario;
●Nomina e revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla
gestione.
Requisiti: almeno 1/3 dei componenti del CdA deve avere i requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede,
quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
Nomina e revoca: assembleare.
Durata in carica: 3 anni con possibilità, salvo diversa disposizione
dello statuto, di rielezione.
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Modello “monistico”
Comitato per il controllo sulla gestione
Composizione: Composto da almeno 2 amministratori (nelle società
“aperte” devono essere almeno 3).
Compiti:
●Vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile,
nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di
gestione;
●Gli altri compiti affidatigli da CdA.
Nomina e revoca: CdA, salvo diversa disposizione dello statuto. In
caso di morte, rinunzia, revoca di un componente, il CdA provvede senza
indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso
dei requisiti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio scegliendo
persone provviste dei predetti requisiti.
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Durata
in
carica: 3 anni.
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Modello “monistico”
Il comitato per il controllo sulla gestione
Requisiti:
● Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di
indipendenza previsti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, di
quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Inoltre,
almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione
deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
● Non possono essere nominati componenti del comitato per il controllo
sulla gestione i membri del comitato esecutivo, nonché gli
amministratori ai quali sono state attribuite deleghe o particolari
cariche o che comunque svolgano, anche di mero fatto, funzioni
attinenti alla gestione della società o di società che la controllano o ne
sono controllate.
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Modello “monistico”
Revisore o società di revisione
Poteri del revisore o società di revisione:
Sostanzialmente eguali a quelli del revisore o della società di revisione
nel sistema ordinario.
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L’impatto dei modelli
● Giugno 2008:
• 27.000 società per azioni con il sistema tradizionale
• 312 con modello monistico
• 169 con il modello duale
● Modello dualistico sembra riscuotere maggior interesse rispetto
al monistico, che appare invece in controtendenza
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La gestione della società
● Agli amministratori (membri del Consiglio di Amministrazione
o del Consiglio di Gestione) spetta in via esclusiva la gestione
dell’impresa.
● Gli amministratori sono quindi l’unico centro motore
dell’attività di gestionale
● L’attività di gestione si sostanzia nel compimento di tutte le
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
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L’intervento dell’assemblea nella gestione
● Casi di intervento dell’assemblea nella gestione della società:
• Competenze attribuite dalla legge;
• Competenze attribuite dallo statuto;
• Approvazione di atti richiesta dallo Statuto per il
compimento di atti degli stessi amministratori
● Valore limitato dell’intervento assembleare
● Iniziativa ed esecuzione restano agli amministratori
● Approvazione dell’assemblea non esonera gli amministratori da
responsabilità
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