La formazione della posizione italiana nel CIACE

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La formazione della posizione italiana nel CIACE
La formazione della posizione italiana nel
CIACE: ruolo e contributo delle Regioni
a cura di
Min. Plen. Massimo Gaiani
Coordinatore dell’Ufficio di Segreteria del CIACE
1
Organi competenti alla formazione della
posizione italiana
• Presidente del Consiglio e Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordinamento di carattere generale
• Ministro per le politiche comunitarie
delega da parte del Presidente del Consiglio
• Ministero degli affari esteri
– DGIE (Art. 11, DPR 18/67)
– Rappresentanza permanente presso l’UE
• Tutte le amministrazioni centrali
per i settori di competenza
• Le amministrazioni regionali
per i settori di competenza
Canali di comunicazione della
posizione italiana
• Partecipazione al Consiglio europeo ed ai Consigli dei Ministri;
• Partecipazione ai comitati della commissione e gruppi di lavoro
del consiglio;
• Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE;
• Delegazione dei parlamentari italiani al PE;
• Regioni (Uffici di collegamento e Comitato delle Regioni);
• Lobbismo.
Presenza dell’Italia in Europa
• Ruolo del consiglio europeo e dei Consigli dei Ministri;
• Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE;
• Partecipazione ai comitati della commissione e gruppi di
lavoro del consiglio;
• Ruolo dei comitati previsti dai trattati;
• Delegazione dei parlamentari italiani al PE;
• Regioni;
• Lobbismo.
Perché il coordinamento
Il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)
costituisce lo strumento di coordinamento per la definizione della posizione
italiana in sede europea (fase ascendente), su questioni intersettoriali che
riguardano più Amministrazioni. Gli obiettivi del CIACE sono:
1.
acquisizione in maniera sistematica delle valutazioni delle amministrazioni
coinvolte sui temi in discussione;
2.
conseguimento di un ampio consenso sulla posizione da tenere;
3.
intervento tempestivo dell’Italia nel sempre più complesso e articolato
processo normativo comunitario;
4.
messa a punto di una strategia negoziale da perseguire in tutti i fori
interessati;
5.
riduzione dell’attuale discrasia tra la fase ascendente e fase discendente.
Struttura e funzionamento
del coordinamento
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei:
coordinamento a livello politico;
Comitato tecnico permanente: coordinamento a livello
tecnico;
Gruppi di lavoro tematici;
Ufficio di segreteria del CIACE
Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei
• Presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
per le politiche europee e vi partecipano i Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno (alcuni Ministri sempre
presenti: Affari Esteri, Politiche Europee e Affari Regionali);
• Partecipazione a geometria variabile;
• Frequenza delle riunioni determinata in funzione dell’agenda
europea.
Comitato tecnico permanente
• Prepara i lavori del Comitato interministeriale
• È composto da un rappresentante ed un supplente designato da
ciascun membro di Governo (partecipano anche un rappresentante
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome
ed un rappresentante della Regione capofila per il dossier in
trattazione;
• Partecipazione a geometria variabile;
• Per la trattazione di particolari dossier può decidere la costituzione
di Gruppi di lavoro ad hoc;
• Quando si trattano questioni che interessano le regioni e le province
autonome, il comitato si riunisce nella forma integrata, composto da
un rappresentante ed un supplente per ogni Regione e Provincia
autonoma.
Ufficio di Segreteria del CIACE
• Istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie in
virtù della non derivazione di nuovi oneri a carico della finanza
pubblica stabilita dalla legge n. 11/2005;
• Espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento
delle attribuzioni del CIACE e del Comitato tecnico
permanente;
Attività e modalità di lavoro
• CIACE: riunioni trimestrali (e quando ritenuta opportuna la
trattazione di dossier specifici);
• Comitato tecnico permanente: riunioni mensili;
• Sia il Comitato tecnico che il Comitato interministeriale
operano per consenso (in caso di disaccordo, si sale a livello
superiore);
• Meccanismo dei “mandati generali”
• L’attività riguarda sia gli esercizi a carattere permanente
(Strategia di Lisbona, Strategia europea per lo sviluppo
sostenibile), sia i principali temi dell’agenda europea (quali
energia e ambiente, innovazione).
Partecipazione delle Regioni
Le regioni sono strettamente associate al processo di
formazione della posizione italiana in Europa.
Base giuridica:
•
•
•
•
•
art. 117 della Costituzione;
art. 5 della legge 11/2005;
art. 6 legge n. 131/2003 (La Loggia);
art. 3 legge n. 3/2001;
accordo generale tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano (16 marzo 2006).
Presenza delle regioni ai tavoli di
coordinamento nazionali
• Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei:
– Ministro per gli Affari regionali;
– Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano
• Comitato tecnico permanente:
– A tutte le riunioni del comitato tecnico permanente sono invitati i rappresentanti
della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province Autonome e della
regione capofila per il tema in trattazione;
– Quando si trattano questioni di interesse per le regioni e le province autonome, il
comitato tecnico si riunisce in forma integrata dai rappresentanti di tutte le regioni
Comitato tecnico permanente
integrato
•
composto dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione;
•
convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo
con il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
•
individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana sui
singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea;
•
il suo funzionamento assume rilevanza in considerazione dell’accordo
recentemente raggiunto, in sede di Conferenza Stato-Regioni,
relativamente alla partecipazione delle Regioni e Province autonome al
processo di formazione degli atti comunitari.
Presenza delle regioni ai gruppi
e comitati UE
L’accordo generale tra Governo e Regioni e Province autonome per
la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari
prevede che le delegazioni italiane che parteciperanno ai Consigli
dei Ministri dell’UE, ai gruppi di lavoro ed ai comitati del Consiglio e
della Commissione, siano integrate da rappresentanti delle Regioni.
• Art. 2: partecipazione all’attività del Consiglio dell’UE (in materie di
competenza legislativa regionale);
• Art. 3: partecipazione all’attività dei gruppi di lavoro e comitati (in
materie di competenza legislativa regionale).
Alcuni ulteriori strumenti di raccordo nella
fase ascendente
La legge n. 11 del 2005 ha rafforzato il ruolo della Conferenza permanente Stato -Regioni affinché
potesse diventare un luogo di coordinamento ed interazione effettivo tra Governo ed enti territoriali
nella fase ascendente. Ciò in un’ottica di ulteriore sviluppo del contributo delle Regioni alla formazione
della posizione nazionale relativi ai dossier europei rientranti in ambiti di competenza regionale.
•
Art. 5, comma 4, legge n. 11 del 2005
Una o più Regioni posso chiedere di convocare, su progetti di atti che rientrino nella loro competenza,
la Conferenza Stato-Regioni per raggiungere una intesa entro un termine di 20 giorni, trascorsi i quali
il Governo può procedere anche in mancanza di intesa.
•
Tale dispositivo, già previsto e disciplinato dall’art. 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n.
281, è stato ulteriormente rafforzato dalla “RISERVA D’ESAME”.
•
Art. 5, comma 5, legge n. 11 del 2005
Riserva d’esame: dopo aver ricevuto un progetto di atto europeo, le Regioni, per il tramite della
Conferenza Stato-Regioni riunita in sessione comunitaria, possono chiedere di apporre una riserva in
sede di Consiglio dell’UE. Ciò entro 20 giorni. Trascorso tale termine, il Governo – in assenza del
pronunciamento della Conferenza - potrà procedere alle attività dirette alla formazione degli stessi.
Con il nuovo strumento, le regioni sono state messe in grado di esercitare la loro “influenza”
intervenendo su specifici progetti di atti e non più esprimendo orientamenti generici su linee di azione
generali. Ciò produce una serie di effetti positivi: 1) una maggiore garanzia percepita a Bruxelles del
rispetto del principio di sussidiarietà da parte nazionale; 2) una maggiore garanzia di comportamento
virtuoso in sede di attuazione da parte delle Regioni dell’atto adottato a Bruxelles, in quanto “in teoria”
corrispondente agli orientamenti da loro espressi in fase discendente.
Trasmissione atti comunitari
•
In adempimento alla legge n. 11 del 2005, il Dipartimento per le politiche
comunitarie ha messo a punto la procedura informatica (E-urop@) che
consente di trasmettere i progetti di atti comunitari e dell’Unione europea alle
Camere, al CNEL, alle Regioni e agli Enti locali (per il tramite delle rispettive
Conferenze).
•
Dalla sua attivazione (6 aprile 2006) fino ad oggi, il portale Europ@ ha
trasmesso alle Regioni ben 142 mila e 796 documenti.
•
Inoltre, in base all’art. 5 comma 3 della Legge n. 11/2005, ai fini della
formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle
materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli
atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie,
per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome”.
•
Alcune regioni si sono avvalse di tale facoltà trasmettendo le proprie
osservazioni.
Dialogo Governo – Regioni
•
Recentemente, Il Ministro per le Politiche Europee ha sottoscritto con la Coordinatrice
della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle
Province autonome un accordo interistituzionale che stabilisce le modalità di
trasmissione di atti comunitari dal Governo alla Conferenza.
•
Obiettivi:
– rafforzare il canale di comunicazione e collaborazione con le Regioni e Province
autonome
– migliorare i criteri di selezione dei documenti trasmessi attraverso una più
precisa individuazione degli atti comunitari di interesse di Regioni e Province
autonome e creando in tal modo i migliori presupposti per un più incisivo ruolo
nel processo normativo comunitario
– garantire alle Regioni e Province autonome una informazione più qualificata per
favorire una loro sempre maggiore partecipazione al processo di formazione
della legislazione comunitaria.
Alcune osservazioni conclusive sul ruolo
delle Regioni nella fase ascendente
• Informativa qualificata; osservazioni
• Ricerca di una intesa (Conferenza Stato-Regioni);
• Fino ad arrivare allo strumento della riserva d’esame (Conferenza
Stato-Regioni).
• L’azione informativa trova, infine, il suo completamento nella
previsione che stabilisce un dovere di informazione da parte del
Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche europee, per
il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni, di quelle
proposte di atto che ricadono in ambiti di competenza regionale e
che sono inserite egli odg del Consiglio dell’UE (art. 5 comma 9
della legge n.11 del 2005).
Il Trattato di Lisbona e le Regioni
Il Trattato di Lisbona rafforza la partecipazione delle Regioni nella fase ascendente
attraverso previsioni che attribuiscono all’elemento territoriale un maggior peso. Si
osserva quindi un ampliamento del ruolo delle regioni per il tramite di una maggior ruolo
attribuito al concetto di governance decentrata. Questo si esplica attraverso le previsioni
relative al controllo del principio di sussidiarietà e del relativo meccanismo di early
warning disciplinati dal Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, sia attraverso un
rafforzamento del ruolo del Comitato delle Regioni.
Tale impianto trova una ulteriore conferma in relazione a due importanti principi che
vengono richiamati nella parte relativa alle disposizioni comuni del Trattato sull’Unione
Europea.
1) L’Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale tra gli SM (art.3
TUE).
2) L’Unione rispetta l’uguaglianza degli SM davanti ai trattati e la loro identità nazionale
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il
sistema delle autonomie locali e regionali (art. 4 TUE).
Il principio di sussidiarietà
• La Commissione europea nella fase di preparazione di una proposta
di direttiva, relativamente alla predisposizione della scheda di
impatto, sarà chiamata a valutare le conseguenze sulla
regolamentazione che sarà attuata dagli SM ivi inclusa, se del caso,
la legislazione regionale (art. 5 Protocollo n.2 sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità )
• Il protocollo sul principio di sussidiarietà e proporzionalità prevede
inoltre che ogni Parlamento nazionale possa consultare, oltre agli
esecutivi regionali, i parlamenti regionali, qualora necessario
nell’attivazione della procedura di early warning (art. 6 Protocollo n.2
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità).
Il Comitato delle Regioni
Organo consultivo costituito dai rappresentanti regionali dell’Unione,
deve essere consultato quando un atto dell’UE tocca interessi regionali,
rimane in carica 5 anni e non più 4.
Può essere consultato da Commissione, Consiglio e Parlamento
europeo nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri
casi ritenuti necessari, con particolare riferimento alla cooperazione
transfrontaliera (TFUE, parte sesta, capo 3, sezione 2).
Viene inoltre attribuito al CdR, per quegli atti dove è richiesta la sua
consultazione ai sensi del Trattato, il diritto di adire la Corte di Giustizia
dell’UE avverso quegli atti normativi che siano ritenuti in violazione del
principio di sussidiarietà.
Per approfondire …
Per ulteriori approfondimenti si può visitare il sito internet del
Dipartimento per le politiche comunitarie:
www..politichecomunitarie
www
politichecomunitarie..it
dove, nella sezione “Attività” è possibile reperire tutte le
informazioni relative al lavoro del Comitato interministeriale e del
Dipartimento per le politiche comunitarie
GRAZIE
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