regolamento per il servizio dell`acquedotto potabile comunale

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regolamento per il servizio dell`acquedotto potabile comunale
Comune di SARMATO
(Provincia di Piacenza)
REGOLAMENTO
per il servizio dell’acquedotto potabile comunale
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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL’ACQUEDOTTO POTABILE
COMUNALE
INDICE
CONSORZIO
TITOLO I - GENERALITA’
ART. 1 - ENTE GESTORE DELL’ACQUEDOTTO E NORME RELATIVE ALLA FORNITURA
ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
TITOLO II - USI DELL’ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE
ART. 3 - UTILIZZAZIONE E TIPI DI UTENZE
ART. 4 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO
TITOLO III - NORME TECNICHE
CAPITOLO I: DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE
ART. 5 - RETE DI DISTRIBUZIONE
ART. 6 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI
CAPITOLO II: NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA
ART. 7 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
ART. 8 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
ART. 9 - DIVIETO DELL’UTENTE DI MODIFICARE L’IMPIANTO ESTERNO
ART. 10 - IMPIANTO INTERNO
ART. 11 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI INTERNI
ART. 12 - PRESSIONE DELL’ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
CAPITOLO III: APPARECCHI DI MISURA
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
ART. 21
ART. 22
ART. 23
-
MISURAZIONE DELL’ACQUA
PROPRIETA’ DEI CONTATORI
POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
VERIFICA DEI CONTATORI
POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
MANUTENZIONE DEI CONTATORI
CONTATORI DIVISIONALI
TITOLO IV – NORME PER LE FORNITURE E GESTIONE DEL RAPPORTO
CONTRATTUALE
ART. 24 - TIPI DI FORNITURA
ART. 25 - MODALITA’ PER LA FORNITURA – DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE
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ART. 26 ART. 27 ART. 28 ART. 29 ART. 30 ART. 31 ART. 32 ART. 33 ART. 34 ART. 35 ART. 36 ART. 37 -
DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA - FORNITURE PARTICOLARI
BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
SPESE DI ALLACCIAMENTO
ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
ANTICIPO DI GARANZIA – DEPOSITO CAUZIONALE
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA
DURATA DELLA FORNITURA
RECESSO DAL RAPPORTO DI FORNITURA
SUBENTRO DI UTENTE
DECESSO DELL’UTENTE
FALLIMENTO DELL’UTENTE
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI FORNITURA
TITOLO V – SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELLA FORNITURA
ART. 38 - SOSPENSION E DELLA FORNITURA PER MOTIVI TECNICI
ART. 39 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOTIVI DI SICUREZZA
ART. 40 - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE
TITOLO VI - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI
ART. 41
ART. 42
ART. 43
ART. 44
ART. 45
ART. 46
ART. 47
ART. 48
ART. 49
-
UNITÀ DI MISURA
FREQUENZA DELLA RILEVAZIONE
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
PERIODICITÀ DELLA FATTURAZIONE
TARIFFA IDRICA
QUOTA FISSA
IMPORTI E CORRISPETTIVI ACCESSORI INSERITI IN BOLLETTA
PAGAMENTI E MOROSITA' NEI PAGAMENTI
RECLAMI SULLE FATTURAZIONI
TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 50
ART. 51
ART. 52
ART. 53
ART. 54
ART. 55
-
SANZIONI
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
RECLAMI SUL SERVIZIO
APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
DATI PERSONALI (L. 31.12.96, N. 675, ART. 10)
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
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TITOLO I - GENERALITÀ’
ART. 1
ENTE GESTORE DELL’ACQUEDOTTO E NORME RELATIVE ALLA FORNITURA
Il Comune di Sarmato, di seguito denominato anche Ente gestore, provvede alla gestione del servizio
idrico, procedendo alla distribuzione dell’acqua potabile entro i limiti territoriali e del fabbisogno del
proprio comprensorio e della propria rete, mediante l’esercizio e la manutenzione delle proprie opere,
nonché alla realizzazione degli allacciamenti e delle condotte di distribuzione.
Il servizio dell'acquedotto, nel Comune di Sarmato, è disciplinato dalle norme di legge, dalle norme
tecniche e dalle disposizioni del presente Regolamento, che costituisce parte integrante della richiesta
di fornitura dell’acqua potabile presentata dall’Utente al Comune e la cui conoscenza ed osservanza
sono obbligatorie per l’Utente .
ART. 2
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
La fornitura dell’acqua viene effettuata di norma a deflusso libero secondo il fabbisogno
dell’Utente /cliente, con misurazione a contatore. Normalmente, l'acqua è fornita all'utenza in via
continuativa, alle condizioni di pressione consentite dalla portata e dallo stato di esercizio della rete.
TITOLO II - USI DELL’ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE
ART. 3
UTILIZZAZIONE E TIPI DI UTENZE
TIPI DI UTENZA: le utenze d’acqua potabile che il Comune accorda, si classificano in base alle
seguenti utilizzazioni:
a) USO DOMESTICO
b) USO AGRICOLO E ZOOTECNICO
c) USO PRODUTTIVO
d) USO CANTIERE
e) USO ANTINCENDIO E IDRANTI
f) ALTRI USI
g) USO PUBBLICO.
L’acqua potabile fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile è destinata ai seguenti usi:
USO DOMESTICO: trattasi di quelle utenze che vengono accordate per le abitazioni ad uso civile, per
i negozi, gli alberghi, i magazzini, le officine, i pubblici esercizi, ecc., ove l’acqua è esclusivamente
destinata ad uso potabile ed igienico in relazione al fabbisogno dell’insediamento.
USO AGRICOLO E ZOOTECNICO: sono quelle utenze, accordate alle attività di agricoltura e di
allevamento.
USO PRODUTTIVO: sono quelle utenze concesse alle attività produttive a carattere industriale,
artigianale, commerciale, ecc., che utilizzano l’acqua per scopi diversi da quelli specificati ai
precedenti commi.
USO CANTIERE: trattasi delle utenze concesse esclusivamente per la costruzione di immobili ovvero
per il completamento di immobili al ‘grezzo’ e comunque non provvisti del certificato di
abitabilità/agibilità rilasciato dal competente Ufficio del Comune.
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USO ANTINCENDIO: trattasi delle utenze concesse a favore dei privati, degli Enti Pubblici o aziende
private per i soli interventi di estrema necessità. Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono
eseguiti dal Comune e non possono essere in alcun modo destinati ad utilizzi diversi da quello relativo
allo spegnimento di incendi.
ALTRI USI: usi diversi da quelli precedentemente indicati potranno essere consentiti dal Comune in
relazione a fabbricati muniti di concessione o autorizzazione edilizia (dalla quale si evinca che il
progetto prevede anche i servizi igienici) ovvero, se trattasi di immobili sprovvisti di provvedimento
concessorio, previa espressa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali per attività
temporanee, per manifestazioni o feste all’aperto.
USI CIVILI CONSENTITI: l’acqua potabile sarà utilizzata direttamente dall’Utente /cliente che si
impegna a non usufruirne per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura, né a
manomettere sigilli, misuratori, impianti idrici. L’Utente /cliente non può altresì cedere a terzi i diritti
derivanti dall’instaurazione del rapporto di fornitura, né vendere a terzi l’acqua regolarmente
somministrata, né eseguire abusivamente impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare
altri immobili non previamente autorizzati.
L’uso dell’acqua potabile per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo
corpo idrico. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si
procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la
priorità dell’uso agricolo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che
non sia lesa la qualità dell’acqua per il consumo umano.
L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo
successivo.
ART. 4
IMPIANTI PER USO PUBBLICO
Sono considerati impianti per usi pubblici:
a) le fontane pubbliche;
b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso
pubblico.
L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune a sue spese. Per gli
usi di cui alle lettere a) e b) le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore, mentre
l’erogazione di cui alla lettera c) potrà essere distribuita senza contatore.
E' fatto divieto di:
I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi
che ne impediscano il libero deflusso;
II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle
fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.
In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera
a) e b).
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TITOLO III - NORME TECNICHE
capitolo I - definizione impianti e competenze
ART. 5
RETE DI DISTRIBUZIONE
a) Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul
suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento,
partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
b) Per ‘derivazione di utenza’ si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche
comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi
compresi).
La derivazione di utenza si suddivide in:
I.
impianto esterno (realizzazione di competenza comunale)
comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il
contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà
privata o in locale idoneo all’interno del fabbricato in caso di utenze multiple;
II.
impianto interno (realizzazione di competenza dell’Utente)
comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli
apparecchi utilizzatori (questi compresi).
Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per
più utenze private, predisposto dall’Ente gestore in fase di realizzazione della rete di distribuzione
principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono
considerate impianto interno in quanto l’impianto esterno (vedi I.) è tutto racchiuso ne l predetto
pozzetto.
ART. 6
ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI
I. Rete principale.
Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e
manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per
adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite,
rimangono sempre di proprietà del Comune.
II. impianto esterno
Le spese di realizzazione dell’impianto esterno sono così suddivise:
- a totale carico dell’Ente gestore per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, salvo il
versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 24 da parte del proprietario
o per esso dell’Utente ;
- a totale carico del proprietario o per esso dell’Utente , per quanto riguarda il tratto su suolo
privato.
L’impianto esterno è eseguito a cura dell’Ente gestore e secondo i criteri stabiliti dal medesimo, sia
nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato, dove l’Utente prepara gli scavi,
ripristina il terreno, le eventuali pavimentazioni e opere murarie interessate. L’Ente gestore
provvede, invece, alla posa della tubazione di allacciamento e delle relative apparecchiature
idrauliche necessarie fino al contatore (questo incluso).
L’Ente gestore ha la facoltà di modificare le varie parti dell’impianto secondo le necessità del
servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.
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La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto esterno è sempre eseguita dall’Ente
gestore, con oneri a suo carico per quanto riguarda il suolo pubblico, mentre per quanto riguarda i
lavori da eseguire su suolo privato è a totale carico dell’Utente .
III - impianto interno
Di norma l’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno, dall’uscita del contatore
fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell’Utente.
Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito
esclusivamente dall’Ente gestore con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta
a carico dell’Utente medesimo.
L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento
domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni
vigenti.
capitolo II - norme in materia di derivazione di utenza
ART. 7
DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su
suolo privato e dall’Ente gestore, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale
carico e cura dei medesimi; tali lavori verranno comunque eseguiti sempre da parte dell’Ente gestore
con onere a carico dell’Utente.
ART. 8
NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per
consentire eventuali interventi di riparazione.
Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari
anche per una completa sostituzione.
Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di
operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.
La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrate e pertanto si deve
rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e
gasdotti.
Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad
interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell’Utente.
L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.
La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione
per un minimo di 1,00 metro per parte.
Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo
passamuro.
I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della
condotta per almeno 30 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.
La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 20 cm. di scavo
con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i
muri di sostegno.
I tratti di tubazione dell’impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell’ambito del locale di
pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita
canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.
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Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per
dimensioni, modalità di esecuzione e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione
ed il mantenimento in sicurezza dell’impianto.
ART. 9
DIVIETO DELL’UTENTE DI MODIFICARE L’IMPIANTO ESTERNO
Di norma non è consentito all’Utente , né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di
manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di
eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura
dell’acqua; se necessario, in casi del genere l’Ente gestore potrà modificare il proprio impianto in
modo da soddisfare le esigenze dell’Utente o del proprietario, addebitando le relative spese.
L’Ente gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d’utenza è stata
modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà
richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o
sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare
il funzionamento degli apparecchi di misura.
Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni
circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l’interruzione della fornitura dell'acqua agli
utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di
eventuali incidenti o danni causati.
ART. 10
IMPIANTO INTERNO
L’Utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore.
Eventuali installazioni, concordate con l’Ente gestore, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.)
restano a carico dell’Utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la
responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata
taratura degli stessi.
L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative
vigenti in materia.
L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino
all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal
precedenti artt. 5 e 6 del presente regolamento.
L’Ente gestore si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora
l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la
sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.
I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle
possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell’Utente.
Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell’acqua già consegnata e quindi
possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l’Utente dovrà provvedere ad installare, su
impianti diversi dall’utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori (ritegno).
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ART. 11
ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
Negli impianti interni l’Utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:
a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere
messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai
canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse
possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri,
in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in
vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non
possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte
fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per
accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica
convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad
almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna
montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
e) E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti
vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate
per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello
massimo consentito dai recipienti ricevitori.
h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto
isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
L’Ente gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di
richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
i) E’ vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle
stradali; all'interno dell'edific io è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti
siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto
alle relative apparecchiature.
j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione dell’Ente gestore il
quale può prescrivere eventuali modifiche.
k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di
erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile
ritorno di acqua per sifonamento.
l) L’Ente gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene
idoneo per un buon funzionamento e l’Utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In
caso di inadempienza, l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa
reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni
del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che
l’Ente gestore stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e l’Ente
gestore non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo
il contatore.
o) L’Ente gestore non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento
degli impianti interni medesimi.
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ART. 12
PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota
del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali dell’Ente gestore.
Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi
(variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.
L’Ente gestore, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano,
provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante
installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.
In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile
dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell’Utente stesso mediante l'installazione di
riduttori di pressione.
Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione
della portata richiesta.
Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l’Ente gestore. Esso
valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.
L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.
L'eventuale allogamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere
concordato con l’Ente gestore.
La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a
completo carico dell’Utente.
Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta
per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.
capitolo III: apparecchi di misura
ART.13
MISURAZIONE DELL’ACQUA
Il consumo dell’acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni
utenza.
Sono fatti comunque salvi i casi esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento.
L’Utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua, determinata dall’Ente, per la lettura, la
detenzione e la manutenzione del contatore e manutenzione dell’impianto esterno.
La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dall’Ente gestore.
L’Ente può richiedere all’Utente l’autolettura dei consumi.
Deve essere garantita comunque una lettura annuale.
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L’Utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia
per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di
distintivo o di tessera di riconoscimento.
ART.14
PROPRIETA’ DEI CONTATORI
I contatori sono di proprietà dell’Ente gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al
tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi
nell’impianto che l’Utente è tenuto ad indicare all’atto della domanda.
E’ facoltà dell’Ente gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell’Utente , l’Ente gestore si
riserva di addebitare all’Utente stesso le spese relative.
ART.15
POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura dell’Ente gestore al quale
compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di
norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all’edificio al limite della
proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi
eccezionali è consentita l’ubicazione del contatore all’interno degli edifici, nel locale contatore di cui
all’art. 20.
E' fatto divieto all’Utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l’Ente gestore lo ha collocato: in
caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, l’Ente gestore avrà
il diritto di applicare la sanzione di cui all’art. 50.
Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell’Utente ,
l’Ente gestore avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.
E’ facoltà dell’Ente gestore, per i casi esistenti, far posizionare il contatore all’esterno del fabbricato,
entro un determinato termine di tempo che sarà stabilito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale sulla base delle caratteristiche dell’impianto.
ART. 16
VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
All’atto della messa in opera o della riapertura dell’apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di
posa, sottoscritto dall’Utente , su modulo a stampa predisposto dall’Ente gestore nel quale sono
menzionati il tipo dell’apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato
dal misuratore stesso.
Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dall’Ente gestore per
mezzo dei suoi incaricati.
ART. 17
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RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
All’atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi
verbali sui moduli predisposti dall’Ente gestore, firmati dall’Utente e dagli incaricati dall’Ente
gestore medesimo.
Tali moduli, oltre ai dati di cui all’articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o
rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all’Utente.
ART. 18
FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l’Utente dovrà segnalare
prontamente il fatto all’Ente gestore che, previe opportune verifiche, effettuerà la valutazione del
consumo d’acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del
consumo giornaliero verificatosi nell’anno precedente, oppure in base a quella del periodo di
fatturazione precedente, se l’Utente usa l’acqua da meno di un anno.
E’ fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del
misuratore è dovuto a guasto imputabile all’Utente.
Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell’Utente , quando manchi ogni
elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall’Ente gestore su
accertamenti tecnici insindacabili.
ART. 19
VERIFICA DEI CONTATORI
L’Ente gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo
assumendone tutte le spese relative.
Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, l’Ente gestore, dietro richiesta scritta,
dispone le opportune verifiche.
Se queste confermano l’inconveniente lamentato dall’Utente le spese delle prove e delle riparazioni
necessarie sono a carico dell’Ente gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni,
limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento.
Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R.
23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, l’Ente gestore addebita le spese di
verifica sulla prima bollettazione utile.
ART. 20
POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
Pozzetto contatore.
L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto
ubicato nella proprietà dell’Utente a confine della stessa.
I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo,
avere il fondo a dispersione o essere muniti d’ idoneo scarico.
La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed
essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e
libera da depositi di qualsiasi genere.
I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche
vigenti.
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Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di
1" ½, devono essere di 0,60 x 0,60 x (h.) 1,00. Per diametri superiori o per l'installazione di più
contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dall’Ente gestore sulla base di valutazioni tecniche
insindacabili.
I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio
del fabbricato servito.
Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell’Utente o del proprietario del fabbricato
servito, l’Utente deve presentare all’Ente gestore i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia
all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.
I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell’Utente che pertanto ne cura la manutenzione e
la pulizia.
Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove
apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dall’Ente gestore, sono a carico
dell’Utente.
La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell’Utente il quale
risponde di eventuali danni.
Locale contatore.
Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.
In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di
2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori
stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.
Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.
Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale dell’Ente gestore.
Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento
delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento
nell'eventualità di una rottura.
Nel caso in cui l’Utente modifichi la disposizione o l’uso del locale, nel quale è posizionato il
contatore, deve dare immediata comunicazione all’Ente gestore che provvederà, a spese dell’Utente ,
agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi
in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.
L’Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è
tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.
ART. 21
INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
All’ingresso del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.
All’uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.
I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei,
a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale
idoneo.
L’Ente gestore può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali
transiti di materiale in sospensione.
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L’Utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e
curarne la manutenzione.
Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dall’Ente gestore.
La manomissione dei sigilli da parte dell’Utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il
regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata
A.R., alla sospensione dell’erogazione (art. 40) e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione
dell’Ente gestore (art. 37).
Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del
misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con l’Ente gestore è
soggetto ad una sanzione determinata dall’Ente gestore (art. 50), oltre al pagamento delle eventuali
spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all’Ente gestore.
ART. 22
MANUTENZIONE DEI CONTATORI
L’Utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o
nel locale -contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o
sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta dell’Ente gestore, è tenuto a
riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).
ART. 23
CONTATORI DIVISIONALI
Nel caso di edifici esistenti con più utenze l’Ente gestore, su richiesta degli interessati ed a loro cura e
spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali in sostituzione
del contatore generale.
TITOLO IV: NORME PER LE FORNITURE E GESTIONE DEL CONTRATTO
ART. 24
TIPI DI FORNITURA
La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alle unità immobiliari da servire.
1. Fornitura unica: trattasi del caso in cui il rapporto di fornitura deve essere richiesto dal proprietario
dell’immobile cui la somministrazione afferisce, ovvero dall’utilizzatore effettivo del servizio.
2. Fornitura plurima: quella destinata ai condomini per i quali l’amministratore risulta obbligato ai
sensi di legge.
ART. 25
MODALITA’ PER LA FORNITURA - DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE
Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili.
Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta
su modulo apposito all’Ente gestore affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere
necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo l’Ente gestore, verificata sul posto la fattibilità e
l'entità delle opere, presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa
specifica indicazione, notificando l'ammontare del costo di allacciamento (diritto di allacciamento più
eventuali spese) di cui al successivo articolo 28, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio
dei lavori.
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L’Ente gestore indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del
pagamento dell’onere di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date
restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione
degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.
In mancanza di dette autorizzazioni, l’Ente gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura
restituendo l’importo per costo di allacciamento eventualmente già versato.
L’Ente gestore potrà utilizzare per i lavori ditte di propria fiducia.
La domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata su
apposito modulo fornito dal Comune, esemplificativamente secondo il fac-simile disponibile presso
l’ufficio al presente Regolamento, dovrà risultare completa in ogni sua parte e firmata dal richiedente,
che provvederà altresì ad indicare l’uso per cui l’acqua viene richiesta.
La domanda dovrà contenere inoltre:
• per gli edifici ad uso civile: il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
• per gli altri usi: le caratteristiche della fornitura e qualsiasi altra informazione necessaria a definire
l’intervento.
Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere ogni e qualsiasi ulteriore informazione
occorrente per la migliore esecuzione dell’allacciamento.
ART. 26
DOMANDE DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA - FORNITURE PARTICOLARI
E’ facoltà del Comune, in occasione di manifestazioni/eventi folcloristici/culturali, ecc., e previa
presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati, concedere una fornitura a
pagamento di acqua a carattere temporaneo.
Il richiedente deve presentare una domanda completa di tutte le notizie richieste dall'ufficio comunale
competente, quali quelle inerenti le competenti autorizzazioni come previsto dalla legge vigente.
Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta, redatta sul modulo
disponibile presso l’Ufficio comunale Acquedotto, che deve essere presentata all’Ente dal
responsabile dell'impresa, o associazione o comitato. All’atto della richiesta l’Utente/cliente dovrà
versare una somma forfetaria la cui misura è stabilita dal Comune, a titolo di rimborso spese
allacciamento e consumi, pari a 20/mc di acqua al giorno.
E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di
stabili o per la conduzione di cantieri. Il richiedente deve presentare una domanda, completa di tutte le
notizie richieste dall'ufficio comunale competente. La durata della fornitura è quella prevista nelle
relative autorizzazioni o concessioni edilizie e vale fino alla scadenza delle stesse. La
somministrazione verrà disattivata a partire da tale scadenza, salva intervenuta proroga del
provvedimento concessorio.
Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra
menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione
all'Ufficio Acquedotto, il quale provvederà a sigillare il contatore e fare il relativo conteggio dei
consumi, quando lo stesso sia stato installato nel luogo del contatore definitivo o quando la stessa
condotta sarà usata per l'allacciamento dell'utenza definitiva; diversamente si provvederà alla
rimozione del contatore e delle opere di presa.
All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare all’Ente il costo di
allacciamento di cui agli artt. 25 e 28 del presente regolamento.
In caso di avvenuta chiusura del misuratore all’Utente/cliente saranno addebitate le spese di
riapertura.
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ART. 27
BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
Per l’alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello
relativo ad altri usi.
L’Utente al momento della richiesta di allacciamento dell’utenza antincendio deve consegnare al
Comune copia del progetto (vistato dall’Autorità competente) dal quale risultino il numero e il tipo
degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni
l’Utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il
Comune. In caso di inadempimento l’Ente ha diritto di applicare all’Utente , per ogni bocca
antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.
Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale
sigillo.
L’Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi
specificamente previsti nel contratto.
Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l’Utente deve darne comunicazione all’Ente gestore
entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura e la conseguente rilevazione
dei consumi.
Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito
dall’Organo comunale competente.
Nel caso venga riscontrato un utilizzo differente rispetto alla normale destinazione, all’Utente /cliente
saranno addebitate le spese afferenti ai consumi idrici, con l’applicazione della tariffa massima
prevista, della sanzione di cui all’art. 50, nonché gli oneri di intervento a seguito verifica da parte di
personale del Comune.
Le prese di allaccia mento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le
valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell’acqua e gli idranti (colonnine),
dovranno essere mantenute permanentemente in posizione di apertura, eccezion fatta per le prese
sprovviste di misuratore che restano sigillate fino alla posa in opera del misuratore da parte del
Comune.
Gli idranti esistenti dovranno essere sottoposti a misurazione di portata ed a contratto entro e non oltre
6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
Il Comune non ha responsabilità alcuna in ordine alla pressione ed alla portata dell’acqua al momento
dell’uso e conseguentemente all’efficacia del sistema antincendio, in particolare per prelievi superiori
a quelli previsti.
ART. 28
SPESE DI ALLACCIAMENTO
Il costo, a carico dell'Utente , concernente la spesa per la realizzazione dell’allacciamento, è
periodicamente determinato dal competente organo comunale per singola utenza e/o uso fino
all’impiego di m. 10 di tubazioni.
Per ogni metro di tubazione eccedente la misura sopra descritta, dovrà essere versata una ulteriore
somma stabilita anch'essa con le analoghe modalità sopra descritte.
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Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l’allacciamento è effettuata partendo dal punto
di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al confine con la proprietà privata.
ART. 29
ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di fornitura si ritiene accettata con la conseguente esecuzione dell’allacciamento richiesto
ed erogazione della fornitura di acqua, da parte del Comune, entro il termine massimo di 30 giorni.
Tutte le domande di allacciamento si intendono accolte, salvo quando non rientrino nei casi previsti
dal successivo comma, oppure quando non fossero stati effettuati i regolari versamenti richiesti. Il
richiedente che decidesse di rinunciare l'allacciamento deve darne comunicazione scritta all'Ufficio
Acquedotto.
Il Comune può negare o sospendere l'allacciamento nei seguenti casi:
a) quando la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta;
b) quando si verifichi l'impossibilità di collocare la tubazione e/o il contatore nel rispetto della
normativa tecnica e regolamentare vigente;
c) quando il richiedente sia titolare di altra utenza dell'acqua e sia in mora con i pagamenti ad essa
relativi.
Qualora cessino le cause suddette, l'istruttoria della domanda prosegue ai sensi del presente
Regolamento.
ART. 30
ANTICIPO DI GARANZIA - DEPOSITO CAUZIONALE
All'atto della stipulazione del contratto di fornitura l'Utente deve versare, a garanzia degli obblighi
contrattuali ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, una somma
per deposito cauzionale proporzionata al consumo medio annuo secondo l’uso classificato, calcolata
sulla base delle tariffe vigenti.
La norma di cui al precedente comma si applica anche nei casi in cui si verifica l’erogazione
dell'acqua mediante contatore unico, e comunque, in tutti i casi in cui il rapporto contrattuale di
fornitura intercorra tra Comune e Amministratore o legale rappresentante del Condominio.
Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, compresi indennità di
mora, sanzioni e rimborsi, dovuti all’Ente stesso, alla cessazione del rapporto contrattuale, senza
pregiudizio delle altre azioni derivanti dall’inadempienza verso il presente regolamento e norme di
legge.
La somma costituente il deposito cauzionale verrà restituita all'avente titolo alla cessazione del
contratto di fornitura successivamente al pagamento di ogni eventuale debito pendente, nonché dopo la
riconsegna del contatore e accessori in perfetto stato di funzionamento. L’anticipo verrà rimborsato
eventualmente diminuito delle somme di cui al presente comma.
Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.
Qualora nel corso della fornitura l'anticipo dovesse risultare inadeguato, il Comune potrà chiedere
l'adeguamento, previa idonea comunicazione preventiva, dell'anticipo stesso fino alla misura stabilita
dal presente regolamento.
Il versamento del deposito cauzionale è applicato a tutti i contratti in corso, preavvertendo la clientela
che sarà richiesto in occasione della prima fatturazione utile.
ART. 31
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STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA
E' obbligatorio che ad ogni utenza corrisponda il relativo contratto di somministrazione di acqua
potabile in mancanza del quale l'erogazione non viene concessa.
Il contratto di fornitura viene redatto su apposito modulo sottoscritto dall'Utente e dal Responsabile
del servizio del Comune prima dell'inizio dell'erogazione e successivamente al pagamento delle
somme dovute specificate nel seguente comma.
Per attivare l'erogazione dell'acqua, l'Utente , o persona da lui delegata per iscritto, deve:
a) sottoscrivere il relativo contratto di somministrazione, corredato da bollo;
b) aver versato per ciascuna unità immobiliare, le somme stabilite dai provvedimenti vigenti a titolo
di diritti, spese di allacciamento, deposito cauzionale sui consumi.
Il Contratto sarà redatto in unico esempla re sottoscritto dal Cliente o da un suo rappresentante munito
di delega.
Al Cliente sarà rilasciata copia del contratto, da autenticarsi a sua richiesta, cui sarà allegato, come
parte integrante dello stesso, il sistema tariffario del servizio richiesto e copia del presente
Regolamento.
All'atto della stipulazione del contratto l'Utente dovrà indicare la residenza e il domicilio o il recapito
presso il quale il Comune inoltrerà le fatture relative ai consumi.
Le eventuali variazioni di residenza, domic ilio o recapito dovranno essere tempestivamente
comunicate per iscritto all’Ufficio Acquedotto del Comune, che sarà esonerato da ogni responsabilità
derivante da ritardati pagamenti dovuti al mancato o tardivo inoltro delle fatture, all'Utente o agli
aventi causa, per intervenute e non comunicate variazioni.
ART. 32
DURATA DELLA FORNITURA
La richiesta della somministrazione ha durata di un anno dalla data della domanda e si rinnova
tacitamente alla scadenza, di anno in anno, salva regolare disdetta da parte dell’Utente /cliente da darsi
secondo le modalità prescritte al seguente art. 33.
ART. 33
RECESSO DAL RAPPORTO DI FORNITURA
La risoluzione anticipata del rapporto di fornitura può essere concessa previa comunicazione
scritta (lettera o mezzo telematico) da parte dell’Utente/cliente, anche usufruendo del modello
appositamente predisposto dal Comune. Il Comune provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla
chiusura del contatore.
In mancanza della disdetta, l’Utente /cliente intestatario del rapporto di fornitura resta unico
responsabile nei confronti del Comune e dei terzi, rispondendo per ogni implicazione sia di carattere
civile che penale.
Egli rimane altresì direttamente responsabile del pagamento dei consumi di acqua da parte di eventuali
subentranti che non abbiano regolarizzato il proprio rapporto di somministrazione, secondo le
modalità di cui al seguente art. 34, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all’uso
degli impianti.
Il proprietario risponderà in solido degli eventuali consumi rilevati dalla data dell’ultima disdetta alla
data del nuovo contratto di somministrazione.
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ART. 34
SUBENTRO DI UTENTE
Il Cliente non può cedere il contratto di somministrazione.
Il proprietario che cede il proprio immobile, il conduttore che recede anticipatamente da contratto di
locazione ovvero il comodatario che restituisce l’immobile concesso in comodato durante il corso
della somministrazione, può dar luogo alla fattispecie di subentro nel contratto di fornitura.
L’Utente/cliente che recede è tenuto a dare comunicazione al Comune, secondo le modalità di cui
all’art. 33 del presente Regolamento, onde permettere un eventuale subentro diretto nell’utenza da
parte del nuovo conduttore, evitando in tal modo l’apposizione dei sigilli al misuratore di consumi
(contatore) da parte del personale addetto del Comune.
L’Utente/cliente che subentra nell’utilizzo della fornitura deve presentare regolare richiesta al
Comune. In difetto di ciò, tutte le responsabilità restano in capo al precedente intestatario nel caso di
mancata disdetta.
Le richieste di subentro nei rapporti di fornitura nei quali sussistano rapporti di morosità verranno
accolte dal Comune solo dopo verifica di estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.
In tal caso il Comune è tenuto a provvedere alla risoluzione d’ufficio del precedente rapporto di
fornitura, dando contestualmente esecuzione al recupero coattivo del credito non riscosso.
Le variazioni, sia di tipologia contrattuale sia della persona intestataria del contratto, ferma restando la
continuità della fornitura, saranno formalizzate con la sottoscrizione di un nuovo contratto, dopo aver
preventivamente versato le somme dovute (art. 31). La mancata stipulazione del contratto di
somministrazione di acqua potabile comporta la sospensione dell'erogazione della stessa come
previsto anche nel successivo articolo 40.
Qualora risulti che l'impianto idrico sia in uso o ceduto in uso a persona diversa dal titolare del
contratto, il Comune, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, potrà
sospendere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente; qualora la violazione
si protragga per un periodo superiore ai 20 giorni dalla data di ricezione della suddetta
comunicazione , il contratto s'intende risolto di diritto.
ART. 35
DECESSO DELL’UTENTE
In caso di morte del titolare del rapporto di fornitura, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili, in
base alle vigenti disposizioni di legge, verso l’Ente erogatore di tutte le somme ad esso dovute da parte
dell’Utente /cliente deceduto.
Questi sono inoltre tenuti ad avvisare il Comune dell’avvenuto decesso ed a provvedere
eventualmente al cambio nome sul rapporto di fornitura ovvero alla risoluzione del rapporto
medesimo.
In caso di decesso dell'Utente , il contratto è risolto di diritto, a meno che un familiare convivente o
un erede non chieda di proseguire il rapporto contrattuale, sottoscrivendo una voltura del contratto
stesso. In tal caso non si dà luogo alla chiusura dell'utenza ed alla redazione della contabilità finale ma
il nuovo Utente succede in tutti i diritti e gli obblighi del predecessore.
Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso indipendentemente od in mancanza della succitata
comunicazione , verranno applicate agli eredi od aventi causa le disposizioni di cui all’art. 34
ART. 36
FALLIMENTO DELL’UTENTE
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Nell’ipotesi di fallimento dell’Utente/cliente gli effetti del contratto stipulato rimangono sospesi con
effetto immediato dal momento in cui il Comune viene a conoscenza dello stato di insolvenza
dichiarata con la sentenza di fallimento.
Il Curatore Fallimentare, ai sensi di legge, potrà subentrare nel rapporto di somministrazione in luogo
del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi ovvero risolvere il rapporto medesimo.
Il Curatore dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fallito al Comune ai sensi e per gli
effetti della legge fallimentare.
Qualora si tratti di utenza domestica è facoltà dell’Ente gestore consentire la riapertura dell'acqua,
purché il contratto sia sottoscritto da un familiare solvibile.
ART. 37
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI FORNITURA
La sospensione della fornitura, con conseguente risoluzione d’ufficio del rapporto, è prevista nei
seguenti casi:
a) quando il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso (art. 21);
b) quando si sia riscontrato il mancato pagamento oltre il termine fissato di una o più fatture/ bollette
relative del servizio di cui all’art. 48 (morosità);
c) nel casi indicati all’art. 34 (subentro);
d) nel caso di cui all’art. 35 comma 3 (decesso).
La riattivazione della fornitura successiva alla risoluzione avverrà con i tempi ed i costi previsti per
la richiesta di un nuovo rapporto di somministrazione e conseguente pagamento delle eventuali
fatture insolute nonché delle spese connesse e conseguenti alla sospensione del servizio.
TITOLO V - SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELLA FORNITURA
ART. 38
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOTIVI TECNICI
Il Comune potrà sospendere o limitare la somministrazione dell’acqua potabile non solo per
cause di forza maggiore (tra cui sono compresi gli scioperi e gli eventi naturali), ma anche per ragioni
di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete acquedottistica e/o fognaria: tali interruzioni
saranno limitate al tempo strettamente indispensabile.
Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno
resi noti dal Comune attraverso gli strumenti e con le modalità idonee per la massima divulgazione ed
informazio ne. Tali modalità potranno essere derogate per gli interventi previsti che non consentono la
comunicazione in tempo utile.
Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a causa di forza maggiore o ad
interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o
risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di
pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.
Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto
provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
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Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l’erogazione
dell’acqua.
ART. 39
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOTIVI DI SICUREZZA
E’ prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l’impianto interno dell’Utente /cliente non sia
conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed
immediato per la sicurezza della distribuzione in rete dell’acqua potabile.
ART. 40
SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA PER INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE
L’Ente gestore si riserva il diritto di sospendere in via cautelativa la somministrazione dell'acqua,
previo avviso scritto da recapitarsi almeno 20 giorni prima e contenente le modalità per evitare la
sospensione :
a) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di
modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l’Utente non intenda provvedere alla loro
sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
b) quando non venga pagata la fattura dell'acqua;
c) quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale del Comune, o da esso incaricato, per
la lettura del contatore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
d) in seguito a perdite accertate di acqua o guasti agli impianti e/o agli apparecchi di utilizzazione;
e) quando vengano manomessi i sigilli al contatore e/o comunque alterato il contatore e/o
manomesso l’impianto;
f) quando al Cliente intestatario subentri altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura;
g) quando sull’impianto distributivo non siano installati contatori o siano installati contatori senza
regolare contratto di fornitura; in tali casi, inoltre, potrà essere rimosso l’impianto distributivo
senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico del Comune;
h) quando temporaneamente lo richieda la regolarità di erogazione del servizio;
i) quando l'utilizzo dell'impianto di distribuzione dell'acqua sia diverso da quello richiesto e indicato
nel contratto di fornitura;
j) in caso di derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorchè effettuate dopo
l’apparecchio misuratore;
k) in ogni altro caso di mancata osservanza del Regolamento.
E’ facoltà del Comune comunque sospendere la fornitura ogni qual volta il Cliente ponga in essere
comportamenti gravi che impediscano il corretto esercizio della somministrazione, seguendo le
modalità di cui al precedente comma.
Dell’avvenuta sospensione deve essere redatto apposito Verbale da consegnare all’Utente all’atto
della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l’indicazione del
Responsabile del procedimento e suo recapito. Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile
all’Ente gestore, il verbale è inviato con Raccomandata A.R. entro 48 ore dall’avvenuta sospensione.
In ogni caso l’Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione
dell'erogazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Comune.
Salvi i casi e le modalità già specificatamente previsti negli articoli del presente Regolamento
comportanti la risoluzione contrattuale, è facoltà dell’Ente risolvere il rapporto a fronte
dell’inadempimento alle prescrizioni dell’Ente stesso di cui al primo comma e secondo la gravità della
violazione.
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L’Utente , in tutti i casi di sospensione dell’erogazione previsti dal Regolamento, è tenuto al
pagamento delle fatture emesse con gli importi di quote fisse ed oneri relativi, fino alla risoluzione del
contratto.
TITOLO VI - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, TARIFFA IDRICA, FATTURAZIONE E
PAGAMENTI
ART. 41
UNITÀ DI MISURA
L’unità di misura è il metro cubo (mc).
ART. 42
FREQUENZA DELLA RILEVAZIONE
La rilevazione dei consumi avviene con frequenza periodica, normalmente con cadenza annua. Letture
supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi.
ART. 43
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI
La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d’utenza rilevata da
personale incaricato dal Comune ovvero comunicata dall’Utente /cliente.
La comunicazione della lettura da parte dell’Utente potrà risultare dalla compilazione della cartolina
di autolettura fatta pervenire al domicilio dell’Utente medesimo oppure con altri mezzi telefonici o
telematici assentiti dal Comune.
In caso di mancata lettura, per qualsiasi motivazione, l’Ente può procedere alla stima dei consumi
sulla base dei valori storici.
L’Utente/cliente è tenuto a permettere ed a facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Comune
ovvero ad altri dallo stesso incaricato, muniti di cartellino di riconoscimento, l’accesso al contatore per
il rilievo delle letture. Nel caso di impedimento alla lettura, protratto per almeno due cadenze,
imputabile all’Utente , il Comune procederà alla chiusura della presa, previa comunicazione scritta.
Nel caso di variazioni dei valori tariffari o delle imposte gravanti sulle tariffe medesime, il Comune
non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori.
ART. 44
PERIODICITÀ DELLA FATTURAZIONE
La periodicità della fatturazione è di norma semestrale, una con addebito di consumi presunti su base
storica e successiva fatturazione a conguaglio attivo o passivo su lettura dei consumi.
Il Comune si riserva la facoltà di variare la periodicità nonché la modalità di fatturazione nel corso del
rapporto di fornitura, previo avviso informativo agli Utenti.
ART. 45
TARIFFA IDRICA
La politica tariffaria del Comune si ispira al principio teso ad assicurare l'equilibrio economicofinanziario dell'investimento e della connessa gestione del servizio, ai sensi del vigente ordinamento.
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La ‘tariffa idrica’ costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito dalla normativa vigente.
Il corrispettivo dovuto dall’Utente per il servizio idrico è calcolato secondo le modalità e criteri
stabiliti dalla normativa in materia, legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche), ed in accordo alle direttive fornite dal CIPE.
Il valore delle tariffe idriche (‘quota fissa’, applicabile a ciascuna unità di utenza servita, e ‘quota
variabile’, che è costituita dal prezzo dell’acqua al mc. così come artic olato per ciascuna tipologia di
utenza) è determinato ed adeguato ogni anno dalla Giunta Comunale.
Il prezzo dell’acqua fornita è indicato secondo l’uso dichiarato dell’acqua potabile / tipologia
contrattuale e secondo gli scaglioni di consumo (Modello tariffario ALLEGATO A).
L’IVA costituisce un’imposta diretta sui consumi e viene riscossa dal Comune e versata all’Erario
secondo le modalità di legge.
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ALLEGATO A
PREZZO DELL'ACQUA - ART. 45
1. Il prezzo dell'acqua da addebitare all'Utente sarà quello stabilito dai competenti organi dell’Ente
gestore, ai sensi di legge, e calcolato in base alle seguenti tipologie contrattuali di consumo
(scaglioni tariffari):
•
•
•
•
•
•
USO DOMESTICO
USO AGRICOLO E ZOOTECNICO
USO PRODUTTIVO
USO CANTIERE
USO ANTINCENDIO E IDRANTI
ALTRI USI.
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ART. 46
QUOTA FISSA
Per ogni singola unità di utenza è dovuta una quota fissa annua stabilita in conformità alle vigenti
norme di legge e determinata in applicazione delle direttive fornite dal CIPE.
La quota fissa sarà corrisposta dal Cliente unitamente alla fatturazione del consumo ed in misura
proporzionale al periodo fatturato.
ART. 47
IMPORTI E CORRISPETTIVI ACCESSORI INSERITI IN BOLLETTA
Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori,
quali, esemplificativamente: corrispettivi di servizi forniti dall’Ente; rimborsi spese; rimborsi spese
postali per accertamenti e riaccertamenti; arrotondamenti degli importi fatturati; quota fondo di
garanzia; indennità di mora; diritti fissi riapertura del contatore; importi per lavori richiesti dall’Utente
i cui prezzi sono determinati con apposito provvedimento del responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale.
L’indennità di mora, di cui all’art. 48 lettere a), b) e c), nel caso di ritardato pagamento verrà fatturata
con la prima bolletta utile emessa successivamente al pagamento della bolletta morosa.
L’indennità di mora verrà calcolata secondo le modalità fissate dall’art. 48.
ART. 48
PAGAMENTI E MOROSITA' NEI PAGAMENTI
I corrispettivi per il servizio di fornitura acqua devono essere pagati entro la data di scadenza indicata
nella fattura presso gli istituti bancari convenzionati, o mediante versamento su apposito c/c postale
prestampato sulla bolletta o comunque secondo le modalità indicate dal Comune.
Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati, su richiesta motivata del
Comune, con apposito provvedimento dell’organo competente.
Gli utenti sono tenuti al pagamento delle spese postali secondo le tariffe vigenti per il recapito delle
bollette.
Tutti gli eventuali avvisi, comunicazioni, bollette di pagamento ecc. saranno intestati e spediti sempre
ed esclusivamente al Cliente, il quale dovrà tempestivamente comunicare al Comune cambiamenti di
indirizzo. Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Comune non libera il Cliente
dal pagamento delle bollette.
L'Utente che non paga gli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nella fattura è
assoggettato all'indennità di mora, come di seguito:
a) per pagamenti eseguiti dopo il 10° giorno ed entro il 30° giorno dalla data della scadenza, sarà
applicata sul totale della fattura una mora pari al 5%.
b) per pagamenti eseguiti dal 31° giorno al 90° giorno dalla data della scadenza, sarà applicata una
mora pari al 10%.
c) per pagamenti eseguiti dal 91° giorno al 180° giorno dalla data della scadenza, sarà applicata una
mora pari al 20%.
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Dopo il 180° giorno il Comune provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua (art. 40). Il
Comune ha comunque la facoltà di limitare l’erogazione dell’acqua.
L’Ente gestore è tenuto a sollecitare l’Utente moroso con lettera Raccomandata A.R., addebitando allo
stesso le spese postali sostenute ed allegando le specifiche modalità di pagamento. Per la riapertura del
flusso l’Utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli
impianti e per le azioni svolte dall’Ente gestore a tutela dei propri diritti.
In caso di ulteriore insolvenza, il contratto sarà automaticamente risolto ed il Comune provvederà
ad incamerare il deposito cauzionale fino alla copertura del proprio credito verso il Cliente , senza
pregiudizio di ogni altro provvedimento.
L’Utente , incorso nella sospensione dell’erogazione sopra indicata, è tenuto al pagamento delle
fatture emesse con gli importi di quote fisse ed oneri relativi fino alla risoluzione del contratto.
L’Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla limitazione e/o
interruzione dell’erogazione.
Il Comune ha il diritto di rimuovere il contatore quando l’uso dell’acqua fosse stato riattivato
abusivamente mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva sempre ogni azione legale al
riguardo e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 50.
La riattivazione d’utenza è subordinata alla stipula di un nuovo contratto, previo pagamento di tutti gli
importi dovuti e delle relative spese.
ART. 49
RECLAMI SULLE FATTURAZIONI
L'Utente è obbligato a pagare integralmente l'importo esposto nella fattura, salva la facoltà di
presentare contemporaneo reclamo scritto per ottenere il rimborso di quanto ritenuto non dovuto,
indirizzato all’Ufficio Acquedotto del Comune.
Detto reclamo viene esaminato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento al Protocollo
Generale e sullo stesso il Responsabile dell’ufficio competente rende, nello stesso termine, motivata
risposta all’Utente stesso nella quale dà atto dell'eventuale assunzione di provvedimenti idonei ad
eliminare i disservizi segnalati.
Non si darà seguito ai reclami verbali e /o a quelli formulati in modo difforme da quello indicato dal
primo comma.
Nel caso in cui il reclamo risulti infondato ed il pagamento avvenga oltre la scadenza fissata,
all'Utente sarà addebitata l'indennità di mora di cui all'articolo 48, più le spese di accertamento.
TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 50
VIOLAZIONI CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI - SANZIONI E
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Comune, a fronte di violazioni contrattuali ed extra-contrattuali dell’Utente / Cliente esige, altresì, il
pagamento di una sanzione, fatto sempre salvo il rimborso di eventuali spese per danni o per altro
legittimo titolo richiesto:
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Violazione - descrizione
Sanzione
Provvedimento
€
disciplinare
Sottrazione dolosa di da un minimo di 154,00
acqua
da
impianti ad un massimo di 516,00
pubblici e privati
Derivazioni abusive
da un minimo di 154,00 Sospensione
della
ad un massimo di 516,00 fornitura
Manomissioni o danni
comunque prodotti alle
diramazioni
o
agli
impianti
fino
agli
apparecchi
misuratori
compresi
Effrazione ai sigilli
apposti dall’Ente agli
apparecchi di misura o
agli apparecchi a bocca
tassata.
Uso della risorsa idrica
diverso
da
quello
previsto nel contratto
da un minimo di 154,00 Sospensione
ad un massimo di 516,00 fornitura
Ulteriori azioni
esperibili
Azione penale e civile
contro il trasgressore
Azione penale e civile
contro il trasgressore
della Azione penale e civile
contro il trasgressore
Risoluzione contrattuale
154,00
Sospensione
fornitura
della Azione penale e civile
contro il trasgressore
Risoluzione contrattuale
154,00
Sospensione
fornitura
della Azione penale e civile
contro il trasgressore
Risoluzione contrattuale
Attivazione
autorizzata
fornitura
non da un minimo di 154,00 Sospensione
della ad un massimo di 516,00 fornitura
della Azione penale e civile
contro il trasgressore
Violazioni
alle da un minimo di 154,00 Sospensione
della
prescrizioni
di
cui ad un massimo di 516,00 fornitura
all’art. 32 - subentro
Risoluzione contrattuale
Arbitraria concessione di da un minimo di 154,00 Sospensione
della Azione penale e civile
derivazioni abusive
ad un massimo di 516,00 fornitura
contro il trasgressore
Risoluzione contrattuale
Diniego
all’ispezione da un minimo di 154,00 Sospensione
della Azione penale e civile
agli
impianti
od ad un massimo di 516,00 fornitura
contro il trasgressore
apparecchi
di
distribuzione di acqua
Risoluzione contrattuale
all’immobile dopo il
preavviso di secondo
accesso
La contestazione della violazione deve avvenire nel momento dell’accertamento, quando sia possibile.
Le violazioni contrattuali e / o extra-contrattuali potranno essere accertate dal personale incaricato del
Servizio Acquedotto del Comune e / o dagli agenti di Polizia Municipale con regolare Verbale, di cui
una copia è consegnata al trasgressore .
L’applicazione delle sanzioni deve avvenire previa motivata comunicazione al trasgressore a mezzo
di Raccomandata A.R.., inviata dal Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale.
Il mancato pagamento della sanzione da diritto al Comune di intraprendere le azioni legali previste per
il recupero dei crediti.
L’importo delle sanzioni verrà aggiornato dal Consiglio Comunale.
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Gli incaricati del Servizio Acquedotto del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento personale
rilasciata dall'Ente medesimo con l'indicazione delle generalità, della qualifica del titolare ed una foto
per l’identificazione.
ART. 51
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti/clienti fruitori del servizio idrico. Esso dovrà
intendersi parte integrante di ogni rapporto di fornitura ed in concomitanza alla stipula dello stesso
l’Utente ne riceverà copia.
Con l’applicazione del presente Regolamento cessano di avere effetto tutte le precedenti norme e
discipline contrarie inerenti al servizio di distribuzione dell’acqua.
ART. 52
RECLAMI SUL SERVIZIO
Ciascun Utente ha facoltà di presentare all’Ente motivate note di reclamo o segnalazioni concernenti il
servizio di fornitura e lo svolgimento dei compiti in capo al Comune medesimo.
Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme idonee al Responsabile del servizio competente
che provvederà a rispondere nei termini previsti dalla vigente normativa e comma seguente.
Dette note vengono esaminate entro il termine massimo di trenta giorni dal loro ricevimento e sulle
stesse il Responsabile dell’ufficio competente rende, nello stesso termine, motivata risposta nella quale
dà atto dell'eventuale assunzione di provvedimenti idonei ad eliminare i disservizi segnalati.
ART. 53
APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento sono applicabili le norme di legge
vigenti in materia (Artt. 1559 - 1570 C.C.).
ART. 54
DATI PERSONALI (L. 31.12.1996, N. 675, ART. 10)
Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del
rapporto di fornitura, nonché della sua gestione, la quale risulterebbe materialmente impossibile in
carenza o parziale difetto delle informazioni richieste.
Il Comune si impegna affinché i dati siano resi accessibili solo agli operatori del Comune stesso
nell’esercizio delle diverse attività connesse al servizio, secondo modalità tali da impedire perdite,
distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.
ART. 55
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività dell’atto del Consiglio Comunale di
adozione, intendendosi da tale data abrogate tutte le precedenti norme regolamentari.
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