Circolare 21 gennaio 2015, n. 1

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Circolare 21 gennaio 2015, n. 1
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
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Divisione Economica e Sociale
Politiche fiscali e societarie
Circolare n. 1
Roma, 21 gennaio 2015
Oggetto: Relazione tecnica annuale ed una tantum da presentare dei CAF all’Agenzia delle
Entrate – Precisazioni – D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Termine di scadenza 31 gennaio
2015
Sommario
1. PREMESSA ............................................................................................................................................ 2
2. LA RELAZIONE ANNUALE DEI C.D. CAF-DIPENDENTI O CAF-PENSIONATI .................... 2
3. LA RELAZIONE SULLA IDONEITÀ TECNICA UNA TANTUM DEI C.D. CAF-IMPRESE ... 3
4. FACSIMILE DI RELAZIONE SULLA IDONEITÀ TECNICA UTILIZZABILE COME
TRACCIA DAI CAF-IMPRESE CNA ..................................................................................................... 4
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1. Premessa
Come noto, con l’art. 35 del citato D.Lgs. n. 175 del 2014 (cosiddetto “Decreto semplificazione
fiscale e dichiarazione precompilata”), sono stati modificati i requisiti necessari per ottenere, o
mantenere, l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate allo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale da parte dei CAF, al fine di:
•
garantirne l’idoneità tecnico-organizzativa;
•
assicurare un adeguato livello dei servizi erogati.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al citato D.Lgs. 175 del 2014, l’intervento si è reso
necessario in considerazione:
-
del tempo trascorso dall’emanazione delle norme di riferimento in materia di assistenza
fiscale, risalenti agli anni 1997-1999;
-
delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei dati dei
Modelli 730, a seguito dell’introduzione della dichiarazione precompilata.
Per rispondere alle suddette finalità, il citato art. 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014, modificando l’art.
7 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, ha previsto, a carico dei CAF, l’obbligo di presentare, annualmente, all’Agenzia delle Entrate una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane
utilizzate dagli stessi.
Dalla lettura della norma sopra meglio citata emerge, inoltre, che i c.d. Caf-imprese in essere
alla data di entrata in vigore del decreto sulla semplificazione, sebbene siano esonerati dalla
presentazione della relazione annuale, sono comunque tenuti alla presentazione di una nuova
relazione sulla idoneità tecnico organizzativa da presentare entro il 31 gennaio 2015. In ragione
di questo nuovo obbligo è stato predisposta un facsimile di relazione sulla idoneità tecnico organizzativa, che le società caf-imprese CNA possono usare quale traccia per la l’assolvimento di
tale obbligo (vedi paragrafo 4).
2. La relazione annuale dei c.d. Caf-dipendenti o Caf-pensionati
Ai sensi del nuovo all’art. 7, comma 2-bis, del suddetto decreto, “I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di
rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate.”.
I centri richiamati, espressamente, dalla norma e, quindi, obbligati alla presentazione della relazione annuale entro il 31 gennaio, sono quelli costituiti:
a) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territo-
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riali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
b) dai sostituti d’imposta aventi, complessivamente, almeno cinquantamila dipendenti;
c) dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato, riconosciuti ai sensi del
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi, complessivamente,
almeno cinquantamila aderenti.
I CAF-imprese - non essendo, espressamente, previsti dalla norma di legge – pertanto, non
hanno alcun obbligo di presentare la suddetta relazione tecnica annuale entro il 31 gennaio
2015.
Tale interpretazione è desumibile, anche, dalla recente Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014
(di cui alla nostra nota informativa n. 5 del 9 gennaio 2015), con la quale l’Agenzia delle Entrate
illustra e chiarisce alcune delle numerose novità fiscali contenute nel citato D.Lgs. 21 novembre
2014, n. 175 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 168 del 13 novembre 2014).
Sul punto, nel paragrafo 26.4 del predetto documento di prassi, in ordine alla relazione tecnica
annuale, viene precisato che i CAF-dipendenti presentino, annualmente, all’Amministrazione finanziaria una relazione in ordine:
1) alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, con indicazione delle tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta;
2) all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale;
3) ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio;
4) al numero di dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Tale relazione, dunque, deve essere presentata, dopo il primo anno di attività, entro il 31 gennaio solamente dai CAF-dipendenti, con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente.
3. La relazione sulla idoneità tecnica una tantum dei c.d. Caf-Imprese
Precisato, quindi, che i CAF-Imprese non sono obbligati, in alcun modo, alla presentazione della
relazione annuale, si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare quanto segue. Il comma 1 del citato
articolo 35 modifica anche la disciplina di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei
CAF contenuta nell’art. 7 del D.M. n. 164 del 1999.
In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera d), del predetto art. 7, vengono stabiliti i nuovi
requisiti ed il contenuto della relazione tecnica che le società devono presentare all’atto della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale.
Alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale deve essere
allegata, dunque, una relazione tecnica dalla quale emerga:
1. il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF;
2. la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati;
3. i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività (anche in ordine
all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale) e adeguati livelli di servizio;
4. il piano di formazione del personale, differenziato in base alle funzioni svolte dalle diver-
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se figure professionali che operano nei CAF (con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze saranno stabilite le modalità dell’attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali).
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la citata Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 (paragrafo 26.3), ha precisato che, “In base all’art. 35, comma 2, per i centri di assistenza fiscale
già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto), in fase di prima applicazione della normativa ed al fine di garantire un opportuno lasso temporale per poter adeguare
la propria struttura alle nuove regole e nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze relativo alle modalità dell’attività formativa, con riferimento all’anno
2015 e successivi, la relazione tecnica dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2015 e dovrà
garantire almeno il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.”.
Per esplicito riferimento normativo, le disposizioni relative alla relazione tecnica sull’idoneità tecnico-organizzativa, di cui al comma 2, lettera d), dell’art. 7 del D.M. n. 164 del 1999, si applicano
a tutti i CAF, sia dipendenti che imprese.
Pertanto, alla luce di quanto disposto dal citato comma 2 dell’art. 35 e chiarito dal documento di
prassi dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che anche i CAF-imprese già autorizzati alla data del
13 dicembre 2014, al fine di adeguare la propria struttura alle nuove regole introdotte dal D.Lgs.
n. 175 del 2014, debbano presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 gennaio, una
relazione - valevole per il 2015 e per gli anni successivi - contenente le informazioni sopra richiamate ai punti 1, 2 e 3.
4. Fac-simile di relazione sulla idoneità tecnica utilizzabile come traccia
dai Caf-Imprese CNA
Al fine di dare un contributo fattivo alle associazioni CNA provinciali che hanno costituito Caf imprese, si allega un facsimile di relazione tecnica integrativa da presentare entro il 31 gennaio
2015. Si sottolinea che il facsimile, allegato alla presente circolare, costituisce una mera traccia
finalizzata a dare una possibile idea di relazione sulla idoneità tecnica organizzativa del Caf, pertanto, da adeguare in ragione del modello organizzativo assunto nel caso specifico nella erogazione dei servizi, nel lavoro dipendente utilizzato o nei sistemi di controllo adottati. Si precisa che
il fac-simile di relazione tecnica sarà raccomandato anche da tutte le altre confederazioni aderenti a RE.T.E imprese Italia.
Si sottolinea che la relazione tecnica/organizzativa dovrà essere inviata alla Direzione Regionale
delle Entrate a cui è stata chiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, si consiglia tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, e che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale
della società CAF-Imprese.
a cura dell’Ufficio Politiche Fiscali
(CC/RelazioneCaf)
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