Circolare 21 gennaio 2015, n. 1
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Circolare 21 gennaio 2015, n. 1
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Sede Nazionale P.zza Armellini, 9/A – 00162 Roma Tel. 06/44188461 Fax. 06/44249515 E-Mail: [email protected] ISB in Europe 36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219 [email protected] – www.isbineurope.eu Divisione Economica e Sociale Politiche fiscali e societarie Circolare n. 1 Roma, 21 gennaio 2015 Oggetto: Relazione tecnica annuale ed una tantum da presentare dei CAF all’Agenzia delle Entrate – Precisazioni – D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Termine di scadenza 31 gennaio 2015 Sommario 1. PREMESSA ............................................................................................................................................ 2 2. LA RELAZIONE ANNUALE DEI C.D. CAF-DIPENDENTI O CAF-PENSIONATI .................... 2 3. LA RELAZIONE SULLA IDONEITÀ TECNICA UNA TANTUM DEI C.D. CAF-IMPRESE ... 3 4. FACSIMILE DI RELAZIONE SULLA IDONEITÀ TECNICA UTILIZZABILE COME TRACCIA DAI CAF-IMPRESE CNA ..................................................................................................... 4 Circolare 21 gennaio 2015, n. 1 pag. 2 1. Premessa Come noto, con l’art. 35 del citato D.Lgs. n. 175 del 2014 (cosiddetto “Decreto semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata”), sono stati modificati i requisiti necessari per ottenere, o mantenere, l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAF, al fine di: • garantirne l’idoneità tecnico-organizzativa; • assicurare un adeguato livello dei servizi erogati. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al citato D.Lgs. 175 del 2014, l’intervento si è reso necessario in considerazione: - del tempo trascorso dall’emanazione delle norme di riferimento in materia di assistenza fiscale, risalenti agli anni 1997-1999; - delle nuove responsabilità a carico degli intermediari nel processo di verifica dei dati dei Modelli 730, a seguito dell’introduzione della dichiarazione precompilata. Per rispondere alle suddette finalità, il citato art. 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014, modificando l’art. 7 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, ha previsto, a carico dei CAF, l’obbligo di presentare, annualmente, all’Agenzia delle Entrate una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate dagli stessi. Dalla lettura della norma sopra meglio citata emerge, inoltre, che i c.d. Caf-imprese in essere alla data di entrata in vigore del decreto sulla semplificazione, sebbene siano esonerati dalla presentazione della relazione annuale, sono comunque tenuti alla presentazione di una nuova relazione sulla idoneità tecnico organizzativa da presentare entro il 31 gennaio 2015. In ragione di questo nuovo obbligo è stato predisposta un facsimile di relazione sulla idoneità tecnico organizzativa, che le società caf-imprese CNA possono usare quale traccia per la l’assolvimento di tale obbligo (vedi paragrafo 4). 2. La relazione annuale dei c.d. Caf-dipendenti o Caf-pensionati Ai sensi del nuovo all’art. 7, comma 2-bis, del suddetto decreto, “I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attività, presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate.”. I centri richiamati, espressamente, dalla norma e, quindi, obbligati alla presentazione della relazione annuale entro il 31 gennaio, sono quelli costituiti: a) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territo- Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Ufficio Politiche Fiscali Circolare 21 gennaio 2015, n. 1 pag. 3 riali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; b) dai sostituti d’imposta aventi, complessivamente, almeno cinquantamila dipendenti; c) dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi, complessivamente, almeno cinquantamila aderenti. I CAF-imprese - non essendo, espressamente, previsti dalla norma di legge – pertanto, non hanno alcun obbligo di presentare la suddetta relazione tecnica annuale entro il 31 gennaio 2015. Tale interpretazione è desumibile, anche, dalla recente Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 (di cui alla nostra nota informativa n. 5 del 9 gennaio 2015), con la quale l’Agenzia delle Entrate illustra e chiarisce alcune delle numerose novità fiscali contenute nel citato D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (si veda, al riguardo, la nostra nota informativa n. 168 del 13 novembre 2014). Sul punto, nel paragrafo 26.4 del predetto documento di prassi, in ordine alla relazione tecnica annuale, viene precisato che i CAF-dipendenti presentino, annualmente, all’Amministrazione finanziaria una relazione in ordine: 1) alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, con indicazione delle tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta; 2) all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale; 3) ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l’adeguatezza dei livelli di servizio; 4) al numero di dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Tale relazione, dunque, deve essere presentata, dopo il primo anno di attività, entro il 31 gennaio solamente dai CAF-dipendenti, con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente. 3. La relazione sulla idoneità tecnica una tantum dei c.d. Caf-Imprese Precisato, quindi, che i CAF-Imprese non sono obbligati, in alcun modo, alla presentazione della relazione annuale, si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare quanto segue. Il comma 1 del citato articolo 35 modifica anche la disciplina di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei CAF contenuta nell’art. 7 del D.M. n. 164 del 1999. In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera d), del predetto art. 7, vengono stabiliti i nuovi requisiti ed il contenuto della relazione tecnica che le società devono presentare all’atto della richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale. Alla domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale deve essere allegata, dunque, una relazione tecnica dalla quale emerga: 1. il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF; 2. la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati; 3. i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attività (anche in ordine all’affidamento a terzi dell’attività di assistenza fiscale) e adeguati livelli di servizio; 4. il piano di formazione del personale, differenziato in base alle funzioni svolte dalle diver- Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Ufficio Politiche Fiscali Circolare 21 gennaio 2015, n. 1 pag. 4 se figure professionali che operano nei CAF (con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità dell’attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali). Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, con la citata Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 (paragrafo 26.3), ha precisato che, “In base all’art. 35, comma 2, per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto), in fase di prima applicazione della normativa ed al fine di garantire un opportuno lasso temporale per poter adeguare la propria struttura alle nuove regole e nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle modalità dell’attività formativa, con riferimento all’anno 2015 e successivi, la relazione tecnica dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2015 e dovrà garantire almeno il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.”. Per esplicito riferimento normativo, le disposizioni relative alla relazione tecnica sull’idoneità tecnico-organizzativa, di cui al comma 2, lettera d), dell’art. 7 del D.M. n. 164 del 1999, si applicano a tutti i CAF, sia dipendenti che imprese. Pertanto, alla luce di quanto disposto dal citato comma 2 dell’art. 35 e chiarito dal documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che anche i CAF-imprese già autorizzati alla data del 13 dicembre 2014, al fine di adeguare la propria struttura alle nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014, debbano presentare all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 31 gennaio, una relazione - valevole per il 2015 e per gli anni successivi - contenente le informazioni sopra richiamate ai punti 1, 2 e 3. 4. Fac-simile di relazione sulla idoneità tecnica utilizzabile come traccia dai Caf-Imprese CNA Al fine di dare un contributo fattivo alle associazioni CNA provinciali che hanno costituito Caf imprese, si allega un facsimile di relazione tecnica integrativa da presentare entro il 31 gennaio 2015. Si sottolinea che il facsimile, allegato alla presente circolare, costituisce una mera traccia finalizzata a dare una possibile idea di relazione sulla idoneità tecnica organizzativa del Caf, pertanto, da adeguare in ragione del modello organizzativo assunto nel caso specifico nella erogazione dei servizi, nel lavoro dipendente utilizzato o nei sistemi di controllo adottati. Si precisa che il fac-simile di relazione tecnica sarà raccomandato anche da tutte le altre confederazioni aderenti a RE.T.E imprese Italia. Si sottolinea che la relazione tecnica/organizzativa dovrà essere inviata alla Direzione Regionale delle Entrate a cui è stata chiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, si consiglia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale della società CAF-Imprese. a cura dell’Ufficio Politiche Fiscali (CC/RelazioneCaf) Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Ufficio Politiche Fiscali