Disciplina fiscale delle Borse di Studio finanziate dal FSE A cura di
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Disciplina fiscale delle Borse di Studio finanziate dal FSE A cura di Donato Dilonardo 1. Premessa L’art. 50, co. 1 lett. c) del TUIR, afferma che rientrano tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato nei confronti del soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente. E’ chiaro quindi come la sola percezione di una borsa di studio da origine ad un reddito che viene “assimilato” a quello da lavoro dipendente. Opera per questa il “principio di cassa”, cioè il riferimento al “percepimento” delle somme ricevute e dei valori. Fatta tale premessa, passiamo ad analizzare la disciplina fiscale delle borse di studio finanziate in parte con il Fondo Sociale Europeo, tra le quali rientrano le borse “Ritorno al Futuro” della Regione Puglia. 2. Disamina del caso Da tempo esiste un intenso dibattito sulla tassabilità o meno delle borse di studio finanziate in parte dal F.S.E. ed in particolare della quota parte oggetto di contributo europeo; soffermiamoci in particolar modo sulle borse di studio “Ritorno al Futuro” istituite dalla Regione Puglia. Tali borse di studio, concesse con DD.DD. n. 376 del 9 aprile 2008 e n. 2082 del 11 novembre 2008, trovano destinatari gli studenti post lauream residenti in Puglia nell’ambito del progetto denominato “Ritorno al futuro”, per la frequenza di master post universitari (vero è che anche altre regioni meridionali, come la Sardegna e la Basilicata, hanno adottato progetti sulla falsariga della Regione Puglia); le suddette borse sono finanziate per il 50 % con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, asse IV – Capitale Umano e per il restante 50% con fondi statali e regionali. La questione è stata per la prima volta affrontata dalla Direzione Regionale Entrate della Regione Puglia che, con nota prot. n. 917 del 9 luglio 2010, in risposta all’interpello proposto dalla Regione Puglia in merito alla questione delle borse di studio “Ritorno al futuro”, ha stabilito la completa esenzione da qualsiasi forma di tassazione della quota di borsa studio rappresentativa dei fondi comunitari e quindi da quest’ultimi direttamente proveniente; la DRE ha fondato il suo ragionamento sulla sentenza della Corte di Giustizia della CE n. 427/05 del 25 ottobre 2007, recepita dalla Corte di Cassazione con La Tribù dei Tributaristi 1 sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008, con la quale ha affermato il generale divieto di detrazione o trattenuta relativamente a somme erogata dalla UE a titolo di contributo. Orbene, a seguito di ciò, la Regione Puglia, agendo come sostituto d’imposta, ha emesso i CUD per la metà delle somme erogate, portando a tassazione solo il 50 % dell’importo della borsa. Questo sino ad oggi, in quanto il quadro è mutato. In particolare, il Ministero del Lavoro, interpellato dalla Regione Sardegna in merito al trattamento fiscale da riservare alle borse di studio finanziate nell’ambito del POR F.S.E. 2007-2013, ha espresso un parere sulla questione e, con nota n. 4397 del 17 ottobre 2011, ha ritenuto che soggetto beneficiario dei finanziamenti (ex art. 80 Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006) deve ritenersi la Regione e non i ragazzi destinatari delle singole somme e, pertanto, l’Amministrazione Regionale in qualità di sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta a titolo d’acconto IRPEF prevista dall’art. 24 del DPR 600/1973 sull’intero importo della borsa di studio, compresa la parte finanziata dal F.S.E.. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate si è uniformata all’interpretazione fatta dal Ministero del Lavoro proponendo una soluzione del tutto contrapposta a quella assunta con la nota n. 917/2010 e, con nota n. 8285 del 14 marzo 2012, ha comunicato alla Regione che “lo scrivente ritiene che la Regione Puglia, in qualità di sostituto d’imposta, debba applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600 del 1973”. 3. Disciplina fiscale Alla luce di tale nuova interpretazione, l’Amministrazione regionale ha dovuto adeguare la tassazione delle borse di studio erogate nell’anno 2011 quanto nei successivi anni, indicando nel CUD l’importo totale da assoggettare a IRPEF, secondo il nuovo orientamento indicato dall’Agenzia delle Entrate. Di seguito si riporta una serie di tabelle riepilogative concernenti la tassazione da applicare sulla base dei diversi importi erogati (nell’ipotesi in cui la borsa rappresenti l’unico reddito percepito): TABELLE (ipotesi in cui la borsa di studio abbia rappresentato il vostro unico "reddito" nell'anno) 1) Importo Borsa: € 7.500,00 (100 % di € 7.500) A) % di tassazione: 100 B) Aliquota Imposta Lorda a titolo di IRPEF: 23 % (importo da 0 a € 15.000) C) Importo IRPEF: € 1.725,00 D) Detrazioni ex art. 13 T.U.I.R.: € 1.840,00 1 E) Imposta Netta: € - (C-D) 1 Reddito complessivo fino a € 8.000: € 1.840 (la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690. La Tribù dei Tributaristi 2 F) Add. Reg. 1,53 % (anno 2011): € G) Add. Com. ... (diversa per ogni Comune): € - 2 H) Totale Trattenuta: € I) Importo Borsa Effettivo: € 7.500,00 2) Importo Borsa: € 12.000,00 (80 % di € 15.000); A) % di tassazione: 100 B) Aliquota Imposta Lorda a titolo di IRPEF: 23 % (importo da 0 a € 15.000); C) Importo IRPEF: € 2.760,00 D) Detrazioni ex art. 13 T.U.I.R.: € 1.553,163 E) Imposta Netta: € 1.206,84 (C-D) F) Add. Reg. 1,53 % (anno 2011): € 183,60 G) Add. Com. 5/1000 (a titolo di es, ma diversa per ogni Comune): € 60; H) Totale Trattenuta: € 1.450,44 (E+F+G); I) Importo Borsa Effettivo: € 10.549,56 (Importo Borsa di € 12.000 – H) 3) Importo Borsa: € 15.000,00 (100 % di € 15.000) A) % di tassazione: 100 B) Aliquota Imposta Lorda a titolo di IRPEF: 23 % (importo da 0 a € 15.000); C) Importo IRPEF: € 3.450,00 D) Detrazioni ex art. 13 T.U.I.R.: € 1.338,004 E) Imposta Netta: € 2.112,00 (C-D) F) Add. Reg. 1,53 % (anno 2011): € 229,50; G) Add. Com. 5/1000 (a titolo di es, ma diversa per ogni Comune): € 75; H) Totale Trattenuta: € 2.416,50 (E+F+G); I) Importo Borsa Effettivo: € 12.583,50 (Importo Borsa di € 15.000 - H) 4) Importo Borsa: € 20.000,00 (80 % di € 25.000) A) % di tassazione: 100 B) Aliquota Imposta Lorda a titolo di IRPEF: € 3.450,00 (23 % su € 15.000) + 27% dell'eccedente della prima aliquota (cioè 27 % su € 5.000); C) Importo IRPEF: € 4.800,00 D) Detrazioni ex art. 13 T.U.I.R.: € 1.170,755 E) Imposta Netta: € 3.629,25 (C-D) F) Add. Reg. 1,53 % (anno 2011): € 351,90 2 L'Addizionale Comunale è diversa per ogni comune (a titolo di es. poniamo il 5/1000). Reddito complessivo compreso tra € 8.001 e € 15.000: € 1.338 + l’importo derivante dal seguente calcolo: 502 * € 15.000 reddito complessivo presunto (cioè € 12.000 o € 15.000)/7.000. 4 Reddito complessivo compreso tra € 8.001 e € 15.000: € 1.338 + l’importo derivante dal seguente calcolo: 502 * € 15.000 reddito complessivo presunto (cioè € 12.000 o € 15.000)/7.000. 5 Reddito complessivo compreso tra € 15.001 e € 55.000: € 1.338 * per il coefficiente derivante dal seguente calcolo, € 55.000 - reddito complessivo presunto (cioè € 20.000 0 € 25.000)/40.000; occorre poi aggiungere un ulteriore detrazione di € 20, spettante per i redditi superiori a € 24.000 ma non a € 25.000. 3 La Tribù dei Tributaristi 3 G) Add. Com. 5/1000 (a titolo di es, ma diversa per ogni Comune): € 100 H) Totale Trattenuta: € 4.081,15 (E+F+G) I) Importo Borsa Effettivo: € 15.918,85 (Importo Borsa di € 20.000 - H) 5) Importo Borsa: € 25.000,00 (100 % di € 25.000) A) % di tassazione: 100 B) Aliquota Imposta Lorda a titolo di IRPEF: € 3.450,00 (23 % su € 15.000) + 27% dell'eccedente della prima aliquota (cioè 27 % su € 10.000) C) Importo IRPEF: € 6.150,00 D) Detrazioni ex art. 13 T.U.I.R.: € 1.023,506 E) Imposta Netta: € 5.126,55 (C-D) F) Add. Reg. 1,53 % (anno 2011): € 382,50 G) Add. Com. 5/1000 (a titolo di es, ma diversa per ogni Comune): € 125 H) Totale Trattenuta: € 5.634,05 (E+F+G) I) Importo Borsa Effettivo: € 19.365,95 (Importo Borsa di € 25.000 - H) Per quanto riguarda l’aspetto propriamente formale, l’importo della borsa di studio deve essere indicato: 4. - nel Quadro C, Sez. I, se si opta per il Modello di dichiarazione 730/2013; - nel Quadro RC, Sez. I, se si opta per il Modello di dichiarazione Unico PF 2013. Conclusioni A parere dello scrivente, siamo dinanzi ad una soluzione del tutto arbitraria che eleva la tassazione delle borse de quibus, contrariamente al dettato comunitario. Ciò si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell’art. 80 del Regolamento CE n. 1083/2006, ove si afferma come i soggetti beneficiari delle borse di studio sono i singoli individui e non anche le Regioni; ed ancora, a conferma di quanto detto, l’art. 80 dispone come “gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità”. È evidente che la quota comunitaria della borsa di studio oggetto di disamina, pari al 50 %, in quanto non diretta alla specifica produzione di un reddito, ma finalizzata soltanto all’opportunità di frequentare un master post lauream, non deve essere assolutamente tassata. Si individua quindi un rapporto trilaterale: l’Italia (in quanto Stato membro), le Regioni (in quanto organismi responsabili del pagamento), i singoli (in quanto beneficiari). 6 Reddito complessivo compreso tra € 15.001 e € 55.000: € 1.338 * per il coefficiente derivante dal seguente calcolo, € 55.000 - reddito complessivo presunto (cioè € 20.000 0 € 25.000)/40.000; occorre poi aggiungere un ulteriore detrazione di € 20, spettante per i redditi superiori a € 24.000 ma non a € 25.000. La Tribù dei Tributaristi 4 Pertanto lo Stato, deve assicurarsi che i soggetti a cui è destinata la borsa di studio ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine possibile e nella sua totale integrità. In definitiva, a parere dello scrivente, le note suddette e quindi l’interpretazione posta dal Ministero del Lavoro e fatta propria dall’Agenzia delle Entrate sono anticomunitarie e quindi la tassazione è del tutto illegittima, in virtù del primato del Diritto Comunitario sulle norme di diritto interno. 3 aprile 2013 La Tribù dei Tributaristi 5