la determinazione del reddito di lavoro autonomo

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la determinazione del reddito di lavoro autonomo
DIRITTO TRIBUTARIO
Dr. Maurizio Tambascia
REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO:
Componenti negativi di reddito
COMPONENTI
AUTONOMO.
NEGATIVI
DEL
REDDITO
DI
LAVORO
L’art. 54 del TUIR contiene le disposizioni in materia di componenti negativi
del reddito degli esercenti arti e professioni. Il co. 1 statuisce il principio
base “di cassa”, in virtù del quale le spese sono deducibili dal reddito
professionale; nei commi successivi sono stabilite deroghe al principio di
cassa e le esclusioni o limitazioni della deducibilità, con riferimento ad
alcune tipologie di spese e oneri.
La rilevanza delle spese sostenute nel periodo d’imposta deve essere vagliata
in funzione della rispondenza alle seguenti condizioni:
- rispetto del principio di cassa (salve deroghe espresse);
- inerenza con l’attività professionale;
- documentazione delle spese e loro registrazione.
Documentazione e registrazione dei documenti di spesa
Il requisito della documentazione dei componenti negativi del reddito
professionale non è espressamente statuito dall’art. 54 del TUIR, ma si
desume dal principio dell’onere della prova e dalle relative limitazioni vigenti
in ambito tributario (divieto di prova testimoniale).
Anche l’obbligo di registrazione delle spese non si rinviene direttamente
nell’art. 54 del TUIR, ma è statuito dall’art. 19 co. 2 del DPR 600/73 e rileva,
ai fini probatori ex art. 61 co. 3 del DPR 600/73 (“i contribuenti obbligati
alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse
nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze”).
1. AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI STRUMENTALI
Ai sensi dell’art. 54 co. 2 del TUIR, per i beni mobili strumentali del
professionista sono ammesse in deduzione, in ciascun periodo d’imposta,
quote di ammortamento determinate entro un ammontare massimo pari a
quello conseguente all’applicazione delle aliquote previste dal DM 31.12.88.
Per esplicita previsione normativa restano esclusi gli oggetti d’arte,
d’antiquariato e da collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per
l’esercizio dell’attività professionale.
1.1 Coefficienti di ammortamento applicabili (DM 31.12.88)
Il DM 31.12.88 prevede l’applicazione ad ogni categoria di professionisti dei
coefficienti previsti per le attività corrispondenti o similari esercitate in forma
d’impresa (es. per i medici, cat. servizi sanitari)
In mancanza, trovano applicazione i coefficienti previsti per la categoria
residuale :“altre attività” (gruppo XXII).
La quota determinata mediante i coefficienti ministeriali rappresenta il tetto
massimo ammesso in deduzione dal reddito di lavoro autonomo in ciascun
periodo
1.2 Costo ammortizzabile
Si assume come base per la determinazione delle quote di ammortamento il
costo storico di acquisizione, aumentato degli oneri di diretta imputazione,
indipendentemente dalle modalità e dai tempi di pagamento del bene.
1.3 Beni di costo non superiore a 516,46 euro
Le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non
superiore a 516,46 euro, a scelta del contribuente, possono essere:
- ammortizzate;
- dedotte nell’anno di sostenimento della spesa.
1.4 Beni mobili ad uso promoscuo.
Se i beni vengono destinati ad uso promiscuo (per la professione e per
esigenze personali o familiari del contribuente), è limitata al 50% la
deducibilità:
- della quota di ammortamento;
- ovvero, per i beni di valore inferiore a 516,46 euro, della relativa spesa di
acquisto.
1.5 Beni mobili strumentali in leasing.
Ai sensi dell’art. 54 co. 2 del TUIR, i canoni di leasing sono deducibili, a
condizione che il leasing abbia durata non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento. La deduzione dei canoni di leasing avviene in base al criterio
di competenza (canoni maturati).
2. BENI IMMOBILI
Con riferimento ai beni immobili è necessario distinguere tra :
- immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l’attività professionale;
sono deducibili:
- le quote di ammortamento;
- i canoni di leasing;
- le spese per i servizi relativi all’immobile stesso;
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non
imputabili, per le loro caratteristiche, a incremento del costo del bene).
- immobili utilizzati promiscuamente;sono deducibili (in misura pari al
50% del relativo ammontare):
- la rendita catastale, per gli immobili in proprietà, ovvero il canone di
locazione o leasing, per gli immobili acquisiti in locazione o leasing;
- le spese per i servizi relativi all’immobile stesso;
- le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non
imputabili, per le loro caratteristiche, a incremento del costo del bene).
2.1 Quote di ammortamento
Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali
per l’esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di
acquisto dell’immobile. Premesso che in ogni caso le quote di
ammortamento ammesse in deduzione vanno determinate entro un
ammontare massimo pari a quello derivante dall’applicazione delle aliquote
di cui al DM 31.12.2008, occorre distinguere i seguenti periodi:
- acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990: è consentita la deduzione di
quote annuali di ammortamento;
- acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006: non è
ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento;
- acquistati o costruiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 : è
consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento, ma la
deduzione è ridotta ad 1/3 per i periodi d’imposta 2007-2008-2009.
- acquisiti dal 1 ° gennaio 2010: non sono ammesse in deduzione quote di
ammortamento.
2.2 Quota di ammortamento riferibile ai terreni - Indeducibilità
Analogamente a quanto previsto in materia di reddito d’impresa, le quote di
ammortamento riferibili ai terreni sui quali i fabbricati strumentali insistono
sono indeducibili, secondo i criteri di cui all’art. 36 co. 7 del DL 223/2006.
Posto che per i professionisti non può esistere un valore di iscrizione in
bilancio e non ha senso parlare di fabbricati industriali, il costo riferibile al
terreno (e, come tale,indeducibile) è determinato:
- attraverso l’applicazione al costo complessivo dell’immobile della
percentuale del 20%;
- ovvero assumendo il valore d’acquisto dell’area, se l’acquisizione è
avvenuta separatamente e il fabbricato è stato costruito solo
successivamente.
2.3 Immobili delle associazioni professionali e degli studi associati
La ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2008 n. 48 ha chiarito che le associazioni
professionali e gli studi associati possono dedurre dal proprio reddito di
lavoro autonomo le quote di ammortamento di un immobile strumentale, a
condizione che:
- l’immobile risulti iscritto nei pubblici registri immobiliari “a nome dei
partecipanti all’associazione”;
- sia “utilizzato come bene strumentale per l’esercizio della professione”.
2.4 Decorrenza.
Ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 296/2006, la deducibilità delle quote di
ammortamento degli immobili strumentali riveste carattere temporaneo,
applicandosi ai beni acquisiti dall’1.1.2007 al 31.12.2009.
Inoltre, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi (massimi)
deducibili sono ridotti a un terzo.
Ipotizzando un’aliquota (massima) pari al 3%:
- nei tre citati esercizi sono deducibili, al massimo, quote corrispondenti a
quelle determinate applicando l’aliquota dell’1%;
- a partire dal 2010, invece, sono deducibili quote massime ottenute
dall’applicazione dell’aliquota del 3%.
In entrambi i casi, occorre poi considerare l’indeducibilità della quota di
ammortamento eventualmente riferibile ai terreni, secondo quanto riportato
in precedenza.
2.5. Canoni di leasing
Nel caso di immobile strumentale acquisito in leasing, la Finanziaria 2007
aveva introdotto una deduzione totale dei canoni di leasing immobiliare
(fermo restando la necessità di scorporo dell’area) in relazione ai contratti
con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (con
minimo di 8 anni e massimo di 15) stipulati nel triennio 2007-2009. In
ogni caso per i contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo 1°
gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 la deduzione dei canoni di leasing è
consentita nella misura di un terzo.
Per in contratti stipulati dal 2010 al 2013 si è invece tornati
all’indeducibilità totale.
Con la Legge di Stabilità 2014 è stata reintrodotta la possibilità per i
lavoratori autonomi di dedurre i canoni dei leasing immobiliari stipulati dal
2014 e portato a 12 anni, in analogia a quanto previsto per le imprese, il
termine per operare la deduzione (anche qui con la necessità di procedere
allo scorporo dell’area).
2.6 Quota di canone riferibile ai terreni - Indeducibilità
Anche i canoni di leasing dei fabbricati strumentali che insistono su terreni
sono deducibili secondo i criteri di cui all’art. 36 co. 7-bis del DL 223/2006,
in analogia con quanto previsto in materia di reddito d’impresa.
Ai fini della determinazione della quota indeducibile, occorre, pertanto:
- separare dal totale dei canoni di competenza la quota interessi
(integralmente deducibile ai fini IRPEF);
- applicare la percentuale del 20% sulla quota capitale.
2.7 Maxicanone
Per quanto si tratti di un principio espresso con specifico riferimento al
reddito d’impresa, si ritiene che, se il contratto di locazione finanziaria
prevede il pagamento di un maxicanone iniziale, questo debba essere spesato
sull’intera durata contrattuale.
2.8 Decorrenza
Ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 296/2006, la deducibilità dei canoni di
leasing relativi agli immobili strumentali riveste carattere temporaneo,
applicandosi ai contratti stipulati dall’1.1.2007 al 31.12.2009.
Inoltre, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi (massimi)
deducibili sono ridotti a un terzo.
A partire dal 01/01/2014 è consentita la deduzione dei canoni leasing, con un
periodo temporale minimo di 12 anni.
2.9 Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione degli immobili strumentali utilizzati (esclusivamente)
nell’esercizio dell’arte o della professione sono:
- imputate ad incremento del costo del bene;
- ovvero deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del
5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili
risultante all’inizio del periodo d’imposta; l’eventuale eccedenza è
deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.
Facendo riferimento ai criteri stabiliti, per le imprese, dal codice civile e dai
principi contabili nazionali, dovrebbero essere capitalizzate le spese di
carattere incrementativo, intendendosi per tali i costi che comportano un
aumento significativoe tangibile della produttività o della vita utile del
cespite.
2.10 Spese deducibili nell’esercizio
Sempre rifacendosi ai criteri civilistico-contabili, dovrebbero risultare
deducibili quali costi dell’esercizio (secondo le modalità sopra evidenziate) le
spese c.d. “ordinarie”, relative cioè agli interventi di manutenzione diretti a
mantenere in efficienza gli immobili, al fine di:
- salvaguardarne la capacità e la produttività originarie;
- ovvero porre riparo a guasti e rotture.
2.11 Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili Determinazione
Ai sensi dell’art. 54 co. 2 del TUIR, il costo complessivo dei beni materiali
ammortizzabili (ai fini della commisurazione della soglia del 5%) è quello
risultante all’inizio del periodo d’imposta dal registro cronologico degli
incassi e dei pagamenti di cui all’art. 19 del DPR 600/73.
Per quanto non venga ribadito espressamente dal dato normativo, pare
ragionevole ritenere che il costo complessivo dei predetti beni possa altresì
essere desunto:
qualora il professionista sia in regime di contabilità semplificata:
- dal registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
- ovvero dal registro IVA acquisti, se il contribuente si è avvalso facoltà
di non tenere tale registro (art. 14 co. 1 e 2 del DPR 435/2001);
qualora il professionista sia in regime di contabilità ordinaria e abbia
usufruito della facoltà di cui all’art. 3 co. 2 lett. c) del DPR 695/96, dal
registro IVA acquisti.
2.12 Cessione del bene in corso d’anno - Modalità di deduzione delle
spese
La nuova versione dell’art. 54 co. 2 del TUIR non contiene un principio
analogo a quello previsto in materia di reddito d’impresa, ove si stabilisce
che, per i beni ceduti,nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio
(compresi quelli costruiti o fatti costruire), la deduzione delle spese in esame
spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il
cessionario, al costo di acquisizione.
Pertanto, in base all’attuale formulazione, i beni ceduti in corso d’anno
rileverebbero in misura integrale, mentre quelli acquistati sempre in corso
d’anno sarebbero del tutto ininfluenti.
2.13 Cessione del bene in corso d’anno - Modalità di deduzione
dell’eccedenza
In materia di reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria, con la R.M.
20.9.80 n. 9/826 e 10.6.81 n. 9/806, ha precisato che, in caso di cessione (o
dismissione) del bene, la parte delle spese che eccede il 5% continua a
risultare deducibile negli esercizi successivi, in quanto tali costi sono
svincolati dai singoli beni cui si riferiscono.
Andrebbe confermato che analoga regola è applicabile anche con riferimento
ai professionisti.
2.14 Spese relative a beni di terzi
Nessuna regola particolare viene dettata qualora le spese di
ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione (di natura sia incrementativa, sia non
incrementativa) abbiano ad oggetto beni di terzi.
In assenza di una specifica disciplina, la circolare del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 12.5.2008 n. 1/IR (§ 3) ne
ipotizza la deducibilità nel limite del 5% del costo complessivo dei beni
materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno (con eccedenza deducibile
in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi), al pari delle spese
incrementative sostenute a partire dal 2007 su beni immobili acquistati
precedentemente. Si tratta, infatti, di spese che non possono essere portate a
incremento del costo del bene, in quanto non fiscalmente riconosciuto.
3. MEZZI DI TRASPORTO
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore
sono deducibili nella misura del 20 % del costo (art. 164 del TUIR):
- limitatamente a un veicolo, per i professionisti individuali;
- limitatamente a un veicolo per ciascun socio o associato, per i
professionisti che esercitano in forma associata (società semplice o
associazione professionale di cui all’art. 5 del TUIR).
L’ammontare su cui applicare i coefficienti di ammortamento è pari al 20%
del costo d’acquisto, assunto entro il limite massimo fiscalmente
riconosciuto, pari rispettivamente a:
- 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;
- 4.131,66 euro per i motocicli;
- 2.065,83 euro per i ciclomotori.
3.1 Nozione di spese e altri componenti negativi
Rientrano nella nozione di spese e altri componenti negativi:
- gli ammortamenti;
- i canoni di leasing e di noleggio;
le spese di impiego (carburanti, lubrificanti, ecc.);
- le spese di custodia (es. autorimessa);
- le spese di manutenzione e di riparazione;
- l’IVA indetraibile.
-
3.2 Interessi passivi relativi all’acquisto di automezzi
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 47/2008) l’art. 164 costituisce
una disciplina di carattere speciale anche rispetto all’art. 96 del TUIR
(recante i limiti alla deducibilità degli interessi passivi), applicabile a
qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli, ivi
compresi gli interessi passivi.
Gli interessi passivi sostenuti a fronte dell’acquisto degli automezzi di cui
all’art. 164 sarebbero, dunque, deducibili al 20% per i veicoli utilizzati dai
professionisti.
3.3 Locazione e noleggio
Non sono deducibili i costi di locazione e di noleggio che eccedono:
- euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
- euro 774,69 per i motocicli;
- euro 413,17 per i ciclomotori.
Come nella locazione finanziaria, i limiti devono essere ragguagliati ad anno.
4. IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE
Ai sensi dell’art. 54 co. 3-bis del TUIR, gli oneri relativi agli impianti di
telefonia fissa e mobile sono deducibili in misura pari all’80%.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 17.5.2007 n. 104 e la
circ. 18.6.2008 n. 47 , la deducibilità limitata opera con riferimento:
- ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per
l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate;
- ai costi relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il
software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito
dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale,
limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento a tali linee
telefoniche.
Pertanto, a titolo esemplificativo, sono soggette al predetto limite di
deducibilità le spese sostenute per l’acquisto:
- del modem ovvero del router ADSL,
- ed eventualmente del software specifico.
La circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47 (§ 3.4) ha precisato che, in
ogni caso,ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro
autonomo, i predetti costi per l’acquisto delle ricariche telefoniche o delle
schede prepagate devono essere connotati dei seguenti requisiti:
- inerenza (all’attività professionale o artistica svolta);
- tracciabilità della spesa (che deve essere stata effettivamente sostenuta
dal contribuente e con riferimento alla quale devono essere note le
modalità di pagamento utilizzate).
5. SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO E QUOTE DI TFR
Le spese sostenute per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori sono
ammesse in deduzione dal reddito professionale per il loro intero ammontare,
in base al principio di cassa.
5.1 Spese di lavoro deducibili
Rientrano tra le spese di lavoro deducibili:
- le retribuzioni (in denaro o in natura) corrisposte a dipendenti al lordo
delle ritenute e dei contributi (per cassa);
- i contributi a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti (per
cassa);
- i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e i
relativi contributi assistenziali e previdenziali a carico del professionista
(per cassa);
- le quote di indennità di TFR maturate nel periodo d’imposta a favore di
dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi (per competenza);
- le quote di TFR pagate nell’anno compresi gli acconti e le anticipazioni,
per la parte non accantonata in precedenza (per cassa);
5.2 TFR e indennità di fine rapporto
Ai sensi dell’art. 54 co. 6 del TUIR, le quote di TFR e di indennità di fine
rapporto dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi
accantonate sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo
d’imposta.
La deducibilità per cassa è, dunque, limitata alla parte pagata nell’anno (ivi
comprese le anticipazioni) e non accantonata in precedenza.
5.3 Compensi corrisposti a familiari
Ai sensi dell’art. 54 co. 6-bis del TUIR, sono indeducibili i compensi
corrisposti dal professionista a fronte del lavoro prestato o dell’opera svolta
nei confronti del professionista da:
- coniuge;
- figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al
lavoro;
- ascendenti (es. genitori).
La disposizione non si applica, tuttavia, ai compensi erogati al coniuge o ai
predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale,
in quanto la disposizione in esame usa la locuzione “lavoro prestato” con
riferimento al lavoro dipendente e “opera svolta” con riferimento ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale.
6. SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E PASTI
L’art. 83 co. 28-quater del DL 25.6.2008 n. 112 (conv. L. 6.8.2008 n. 133) ha
modificato l’art. 54 co. 5 del TUIR, stabilendo che le spese relative a
prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono
deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei
compensi percepiti nel periodo di imposta.
6.1 Decorrenza
Ai sensi dell’art. 83 co. 28-quinquies del DL 112/2008, la suddetta
limitazione si applica dall’esercizio successivo a quello in corso al
31.12.2008 (si tratta del 2009,con effetto sul modello UNICO 2010).
6.2 Disciplina vigente fino all’esercizio 2008
Fino all’esercizio 2008, le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili per un importo
complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta (art. 54 co. 5 del TUIR).
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47 (§ 3.3), il
limite di deducibilità si applica anche qualora le spese di vitto ed alloggio
siano sostenute direttamente dal professionista e successivamente rimborsate
dal committente.
6.3 Disciplina vigente dall’esercizio 2009
Dall’esercizio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazione di alimenti e bevande saranno deducibili nella misura del
75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2%
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
6.4 Ambito applicativo
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 5.9.2008 n. 53), la disposizione
che limita la deducibilità delle spese in esame al 75% ha carattere di regola
generale; la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali costi
ricadono nell’alveo:
- delle spese di rappresentanza;
- ovvero delle spese di convegnistica.
6.5 Deducibilità integrale delle spese prepagate dal committente
L’art. 54 co. 5 del TUIR – come modificato dall’art. 36 co. 29 lett. a) n. 2)
del DL 223/2006 – prevede l’integrale deducibilità (senza limite del 75%, né
del 2%) dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative a prestazioni
alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande se:
- sostenute dal committente per conto del professionista;
- riaddebitate dal professionista in fattura al committente stesso.
Occorrerebbe, in tali casi, adottare la seguente procedura:
- il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, ma
riportante anche gli estremi del professionista che ha usufruito del
servizio;
il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa
effettivamente sostenuta e invia copia della relativa fattura (il costo non
è deducibile per il committente);
- il professionista emette fattura nei confronti del committente
comprendendo le spese in questione (che vengono assoggettate, in
quanto incluse nel compenso professionale, a IVA e a ritenuta di
acconto); il costo dei servizi alberghiero e di ristorazione diventa
integralmente deducibile per il professionista;
- il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi
spese.
-
7. SPESE DI RAPPRESENTANZA
Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito professionale nei limiti
dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 co. 5 del
TUIR).
Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute:
- per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti
gratuitamente (omaggi);
- per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, d’antiquariato o da
collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per l’esercizio
dell’arte o professione.
7.1 Spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande
Come sopra rilevato, ad avviso della circ. Agenzia delle Entrate 5.9.2008 n.
53, in determinate circostanze rientrano tra le spese di rappresentanza anche
le spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande.
Pertanto, a partire dal 2009, la limitazione della deducibilità al 75% trova
applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di
rappresentanza.
In altri termini, sempre secondo l’Agenzia, le spese alberghiere e di
ristorazione sostenute per finalità di rappresentanza saranno deducibili nella
misura del 75%, nel limite dell’1% dei compensi.
8 SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR, le spese di partecipazione a convegni,
congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di
viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro
ammontare.
8.1Spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 53/2008), la disposizione che limita la
deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di
regola generale:la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali
costi ricadono nell’alveo delle spese di convegnistica.
In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, a partire dal 2009 le spese alberghiere
e di ristorazione sostenute per la partecipazione ai convegni saranno
deducibili nella misura del 75% e saranno ammesse in deduzione nel limite
del 50% (quindi, il 37,5%).
9. BENI IMMATERIALI
Le spese sostenute dal professionista per l’acquisizione di beni immateriali
(es. marchio) sono deducibili secondo il principio di cassa, nel periodo
d’imposta in cui il costo è stato sostenuto.
9.1 Software
Seguendo la stessa impostazione adottata in materia di reddito d’impresa, il
software può essere distinto (documento OIC n. 24) in:
- software di base: costituito dall’insieme delle istruzioni indispensabili
per il funzionamento dell’elaboratore (hardware);
- software applicativo: costituito dall’insieme delle istruzioni che
consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell’utente.
Pur in assenza di conferme ufficiali, sembra ragionevole ritenere che il costo
di acquisto del software di base venga portato ad incremento dell’hardware e
ammortizzato unitamente ad esso, secondo le regole proprie dei beni
strumentali.
Per quanto concerne invece il software applicativo, in applicazione del
principio di cassa, si ritiene che il relativo costo di acquisizione sia deducibile
per intero nell’esercizio di sostenimento, al pari degli altri beni immateriali.
10. MINUSVALENZE
Ai sensi dell’art. 54 co. 1-bis) e 1-ter) del TUIR, concorrono a formare il
reddito del professionista anche le minusvalenze relative a beni strumentali,
mobili e immobili .
11. ALTRE SPESE
Sono interamente deducibili tutte le altre spese inerenti alla professione delle
quali i commi da 1 a 6-bis non limitino la deducibilità.
12 Contributi alla Cassa di previdenza
Sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF (e non da quello
professionale) i contributi previdenziali e assistenziali versati
obbligatoriamente a Casse professionali, da parte dei professionisti iscritti
alle stesse (es. dottori commercialisti, avvocati,notai, ingegneri, architetti,
ragionieri, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).