la determinazione del reddito di lavoro autonomo
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la determinazione del reddito di lavoro autonomo
DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: Componenti negativi di reddito COMPONENTI AUTONOMO. NEGATIVI DEL REDDITO DI LAVORO L’art. 54 del TUIR contiene le disposizioni in materia di componenti negativi del reddito degli esercenti arti e professioni. Il co. 1 statuisce il principio base “di cassa”, in virtù del quale le spese sono deducibili dal reddito professionale; nei commi successivi sono stabilite deroghe al principio di cassa e le esclusioni o limitazioni della deducibilità, con riferimento ad alcune tipologie di spese e oneri. La rilevanza delle spese sostenute nel periodo d’imposta deve essere vagliata in funzione della rispondenza alle seguenti condizioni: - rispetto del principio di cassa (salve deroghe espresse); - inerenza con l’attività professionale; - documentazione delle spese e loro registrazione. Documentazione e registrazione dei documenti di spesa Il requisito della documentazione dei componenti negativi del reddito professionale non è espressamente statuito dall’art. 54 del TUIR, ma si desume dal principio dell’onere della prova e dalle relative limitazioni vigenti in ambito tributario (divieto di prova testimoniale). Anche l’obbligo di registrazione delle spese non si rinviene direttamente nell’art. 54 del TUIR, ma è statuito dall’art. 19 co. 2 del DPR 600/73 e rileva, ai fini probatori ex art. 61 co. 3 del DPR 600/73 (“i contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze”). 1. AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI STRUMENTALI Ai sensi dell’art. 54 co. 2 del TUIR, per i beni mobili strumentali del professionista sono ammesse in deduzione, in ciascun periodo d’imposta, quote di ammortamento determinate entro un ammontare massimo pari a quello conseguente all’applicazione delle aliquote previste dal DM 31.12.88. Per esplicita previsione normativa restano esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. 1.1 Coefficienti di ammortamento applicabili (DM 31.12.88) Il DM 31.12.88 prevede l’applicazione ad ogni categoria di professionisti dei coefficienti previsti per le attività corrispondenti o similari esercitate in forma d’impresa (es. per i medici, cat. servizi sanitari) In mancanza, trovano applicazione i coefficienti previsti per la categoria residuale :“altre attività” (gruppo XXII). La quota determinata mediante i coefficienti ministeriali rappresenta il tetto massimo ammesso in deduzione dal reddito di lavoro autonomo in ciascun periodo 1.2 Costo ammortizzabile Si assume come base per la determinazione delle quote di ammortamento il costo storico di acquisizione, aumentato degli oneri di diretta imputazione, indipendentemente dalle modalità e dai tempi di pagamento del bene. 1.3 Beni di costo non superiore a 516,46 euro Le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro, a scelta del contribuente, possono essere: - ammortizzate; - dedotte nell’anno di sostenimento della spesa. 1.4 Beni mobili ad uso promoscuo. Se i beni vengono destinati ad uso promiscuo (per la professione e per esigenze personali o familiari del contribuente), è limitata al 50% la deducibilità: - della quota di ammortamento; - ovvero, per i beni di valore inferiore a 516,46 euro, della relativa spesa di acquisto. 1.5 Beni mobili strumentali in leasing. Ai sensi dell’art. 54 co. 2 del TUIR, i canoni di leasing sono deducibili, a condizione che il leasing abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. La deduzione dei canoni di leasing avviene in base al criterio di competenza (canoni maturati). 2. BENI IMMOBILI Con riferimento ai beni immobili è necessario distinguere tra : - immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l’attività professionale; sono deducibili: - le quote di ammortamento; - i canoni di leasing; - le spese per i servizi relativi all’immobile stesso; - le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non imputabili, per le loro caratteristiche, a incremento del costo del bene). - immobili utilizzati promiscuamente;sono deducibili (in misura pari al 50% del relativo ammontare): - la rendita catastale, per gli immobili in proprietà, ovvero il canone di locazione o leasing, per gli immobili acquisiti in locazione o leasing; - le spese per i servizi relativi all’immobile stesso; - le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non imputabili, per le loro caratteristiche, a incremento del costo del bene). 2.1 Quote di ammortamento Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l’esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell’immobile. Premesso che in ogni caso le quote di ammortamento ammesse in deduzione vanno determinate entro un ammontare massimo pari a quello derivante dall’applicazione delle aliquote di cui al DM 31.12.2008, occorre distinguere i seguenti periodi: - acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990: è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; - acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006: non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; - acquistati o costruiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 : è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento, ma la deduzione è ridotta ad 1/3 per i periodi d’imposta 2007-2008-2009. - acquisiti dal 1 ° gennaio 2010: non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento. 2.2 Quota di ammortamento riferibile ai terreni - Indeducibilità Analogamente a quanto previsto in materia di reddito d’impresa, le quote di ammortamento riferibili ai terreni sui quali i fabbricati strumentali insistono sono indeducibili, secondo i criteri di cui all’art. 36 co. 7 del DL 223/2006. Posto che per i professionisti non può esistere un valore di iscrizione in bilancio e non ha senso parlare di fabbricati industriali, il costo riferibile al terreno (e, come tale,indeducibile) è determinato: - attraverso l’applicazione al costo complessivo dell’immobile della percentuale del 20%; - ovvero assumendo il valore d’acquisto dell’area, se l’acquisizione è avvenuta separatamente e il fabbricato è stato costruito solo successivamente. 2.3 Immobili delle associazioni professionali e degli studi associati La ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2008 n. 48 ha chiarito che le associazioni professionali e gli studi associati possono dedurre dal proprio reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento di un immobile strumentale, a condizione che: - l’immobile risulti iscritto nei pubblici registri immobiliari “a nome dei partecipanti all’associazione”; - sia “utilizzato come bene strumentale per l’esercizio della professione”. 2.4 Decorrenza. Ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 296/2006, la deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali riveste carattere temporaneo, applicandosi ai beni acquisiti dall’1.1.2007 al 31.12.2009. Inoltre, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi (massimi) deducibili sono ridotti a un terzo. Ipotizzando un’aliquota (massima) pari al 3%: - nei tre citati esercizi sono deducibili, al massimo, quote corrispondenti a quelle determinate applicando l’aliquota dell’1%; - a partire dal 2010, invece, sono deducibili quote massime ottenute dall’applicazione dell’aliquota del 3%. In entrambi i casi, occorre poi considerare l’indeducibilità della quota di ammortamento eventualmente riferibile ai terreni, secondo quanto riportato in precedenza. 2.5. Canoni di leasing Nel caso di immobile strumentale acquisito in leasing, la Finanziaria 2007 aveva introdotto una deduzione totale dei canoni di leasing immobiliare (fermo restando la necessità di scorporo dell’area) in relazione ai contratti con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (con minimo di 8 anni e massimo di 15) stipulati nel triennio 2007-2009. In ogni caso per i contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 la deduzione dei canoni di leasing è consentita nella misura di un terzo. Per in contratti stipulati dal 2010 al 2013 si è invece tornati all’indeducibilità totale. Con la Legge di Stabilità 2014 è stata reintrodotta la possibilità per i lavoratori autonomi di dedurre i canoni dei leasing immobiliari stipulati dal 2014 e portato a 12 anni, in analogia a quanto previsto per le imprese, il termine per operare la deduzione (anche qui con la necessità di procedere allo scorporo dell’area). 2.6 Quota di canone riferibile ai terreni - Indeducibilità Anche i canoni di leasing dei fabbricati strumentali che insistono su terreni sono deducibili secondo i criteri di cui all’art. 36 co. 7-bis del DL 223/2006, in analogia con quanto previsto in materia di reddito d’impresa. Ai fini della determinazione della quota indeducibile, occorre, pertanto: - separare dal totale dei canoni di competenza la quota interessi (integralmente deducibile ai fini IRPEF); - applicare la percentuale del 20% sulla quota capitale. 2.7 Maxicanone Per quanto si tratti di un principio espresso con specifico riferimento al reddito d’impresa, si ritiene che, se il contratto di locazione finanziaria prevede il pagamento di un maxicanone iniziale, questo debba essere spesato sull’intera durata contrattuale. 2.8 Decorrenza Ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 296/2006, la deducibilità dei canoni di leasing relativi agli immobili strumentali riveste carattere temporaneo, applicandosi ai contratti stipulati dall’1.1.2007 al 31.12.2009. Inoltre, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi (massimi) deducibili sono ridotti a un terzo. A partire dal 01/01/2014 è consentita la deduzione dei canoni leasing, con un periodo temporale minimo di 12 anni. 2.9 Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili strumentali utilizzati (esclusivamente) nell’esercizio dell’arte o della professione sono: - imputate ad incremento del costo del bene; - ovvero deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta; l’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. Facendo riferimento ai criteri stabiliti, per le imprese, dal codice civile e dai principi contabili nazionali, dovrebbero essere capitalizzate le spese di carattere incrementativo, intendendosi per tali i costi che comportano un aumento significativoe tangibile della produttività o della vita utile del cespite. 2.10 Spese deducibili nell’esercizio Sempre rifacendosi ai criteri civilistico-contabili, dovrebbero risultare deducibili quali costi dell’esercizio (secondo le modalità sopra evidenziate) le spese c.d. “ordinarie”, relative cioè agli interventi di manutenzione diretti a mantenere in efficienza gli immobili, al fine di: - salvaguardarne la capacità e la produttività originarie; - ovvero porre riparo a guasti e rotture. 2.11 Costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili Determinazione Ai sensi dell’art. 54 co. 2 del TUIR, il costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili (ai fini della commisurazione della soglia del 5%) è quello risultante all’inizio del periodo d’imposta dal registro cronologico degli incassi e dei pagamenti di cui all’art. 19 del DPR 600/73. Per quanto non venga ribadito espressamente dal dato normativo, pare ragionevole ritenere che il costo complessivo dei predetti beni possa altresì essere desunto: qualora il professionista sia in regime di contabilità semplificata: - dal registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73); - ovvero dal registro IVA acquisti, se il contribuente si è avvalso facoltà di non tenere tale registro (art. 14 co. 1 e 2 del DPR 435/2001); qualora il professionista sia in regime di contabilità ordinaria e abbia usufruito della facoltà di cui all’art. 3 co. 2 lett. c) del DPR 695/96, dal registro IVA acquisti. 2.12 Cessione del bene in corso d’anno - Modalità di deduzione delle spese La nuova versione dell’art. 54 co. 2 del TUIR non contiene un principio analogo a quello previsto in materia di reddito d’impresa, ove si stabilisce che, per i beni ceduti,nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio (compresi quelli costruiti o fatti costruire), la deduzione delle spese in esame spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. Pertanto, in base all’attuale formulazione, i beni ceduti in corso d’anno rileverebbero in misura integrale, mentre quelli acquistati sempre in corso d’anno sarebbero del tutto ininfluenti. 2.13 Cessione del bene in corso d’anno - Modalità di deduzione dell’eccedenza In materia di reddito d’impresa, l’Amministrazione finanziaria, con la R.M. 20.9.80 n. 9/826 e 10.6.81 n. 9/806, ha precisato che, in caso di cessione (o dismissione) del bene, la parte delle spese che eccede il 5% continua a risultare deducibile negli esercizi successivi, in quanto tali costi sono svincolati dai singoli beni cui si riferiscono. Andrebbe confermato che analoga regola è applicabile anche con riferimento ai professionisti. 2.14 Spese relative a beni di terzi Nessuna regola particolare viene dettata qualora le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (di natura sia incrementativa, sia non incrementativa) abbiano ad oggetto beni di terzi. In assenza di una specifica disciplina, la circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 12.5.2008 n. 1/IR (§ 3) ne ipotizza la deducibilità nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante ad inizio anno (con eccedenza deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi), al pari delle spese incrementative sostenute a partire dal 2007 su beni immobili acquistati precedentemente. Si tratta, infatti, di spese che non possono essere portate a incremento del costo del bene, in quanto non fiscalmente riconosciuto. 3. MEZZI DI TRASPORTO Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore sono deducibili nella misura del 20 % del costo (art. 164 del TUIR): - limitatamente a un veicolo, per i professionisti individuali; - limitatamente a un veicolo per ciascun socio o associato, per i professionisti che esercitano in forma associata (società semplice o associazione professionale di cui all’art. 5 del TUIR). L’ammontare su cui applicare i coefficienti di ammortamento è pari al 20% del costo d’acquisto, assunto entro il limite massimo fiscalmente riconosciuto, pari rispettivamente a: - 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan; - 4.131,66 euro per i motocicli; - 2.065,83 euro per i ciclomotori. 3.1 Nozione di spese e altri componenti negativi Rientrano nella nozione di spese e altri componenti negativi: - gli ammortamenti; - i canoni di leasing e di noleggio; le spese di impiego (carburanti, lubrificanti, ecc.); - le spese di custodia (es. autorimessa); - le spese di manutenzione e di riparazione; - l’IVA indetraibile. - 3.2 Interessi passivi relativi all’acquisto di automezzi Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 47/2008) l’art. 164 costituisce una disciplina di carattere speciale anche rispetto all’art. 96 del TUIR (recante i limiti alla deducibilità degli interessi passivi), applicabile a qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli, ivi compresi gli interessi passivi. Gli interessi passivi sostenuti a fronte dell’acquisto degli automezzi di cui all’art. 164 sarebbero, dunque, deducibili al 20% per i veicoli utilizzati dai professionisti. 3.3 Locazione e noleggio Non sono deducibili i costi di locazione e di noleggio che eccedono: - euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; - euro 774,69 per i motocicli; - euro 413,17 per i ciclomotori. Come nella locazione finanziaria, i limiti devono essere ragguagliati ad anno. 4. IMPIANTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE Ai sensi dell’art. 54 co. 3-bis del TUIR, gli oneri relativi agli impianti di telefonia fissa e mobile sono deducibili in misura pari all’80%. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 17.5.2007 n. 104 e la circ. 18.6.2008 n. 47 , la deducibilità limitata opera con riferimento: - ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate; - ai costi relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento a tali linee telefoniche. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono soggette al predetto limite di deducibilità le spese sostenute per l’acquisto: - del modem ovvero del router ADSL, - ed eventualmente del software specifico. La circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47 (§ 3.4) ha precisato che, in ogni caso,ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi per l’acquisto delle ricariche telefoniche o delle schede prepagate devono essere connotati dei seguenti requisiti: - inerenza (all’attività professionale o artistica svolta); - tracciabilità della spesa (che deve essere stata effettivamente sostenuta dal contribuente e con riferimento alla quale devono essere note le modalità di pagamento utilizzate). 5. SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO E QUOTE DI TFR Le spese sostenute per prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori sono ammesse in deduzione dal reddito professionale per il loro intero ammontare, in base al principio di cassa. 5.1 Spese di lavoro deducibili Rientrano tra le spese di lavoro deducibili: - le retribuzioni (in denaro o in natura) corrisposte a dipendenti al lordo delle ritenute e dei contributi (per cassa); - i contributi a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti (per cassa); - i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e i relativi contributi assistenziali e previdenziali a carico del professionista (per cassa); - le quote di indennità di TFR maturate nel periodo d’imposta a favore di dipendenti o di collaboratori coordinati e continuativi (per competenza); - le quote di TFR pagate nell’anno compresi gli acconti e le anticipazioni, per la parte non accantonata in precedenza (per cassa); 5.2 TFR e indennità di fine rapporto Ai sensi dell’art. 54 co. 6 del TUIR, le quote di TFR e di indennità di fine rapporto dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi accantonate sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d’imposta. La deducibilità per cassa è, dunque, limitata alla parte pagata nell’anno (ivi comprese le anticipazioni) e non accantonata in precedenza. 5.3 Compensi corrisposti a familiari Ai sensi dell’art. 54 co. 6-bis del TUIR, sono indeducibili i compensi corrisposti dal professionista a fronte del lavoro prestato o dell’opera svolta nei confronti del professionista da: - coniuge; - figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro; - ascendenti (es. genitori). La disposizione non si applica, tuttavia, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale, in quanto la disposizione in esame usa la locuzione “lavoro prestato” con riferimento al lavoro dipendente e “opera svolta” con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale. 6. SPESE PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E PASTI L’art. 83 co. 28-quater del DL 25.6.2008 n. 112 (conv. L. 6.8.2008 n. 133) ha modificato l’art. 54 co. 5 del TUIR, stabilendo che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. 6.1 Decorrenza Ai sensi dell’art. 83 co. 28-quinquies del DL 112/2008, la suddetta limitazione si applica dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2008 (si tratta del 2009,con effetto sul modello UNICO 2010). 6.2 Disciplina vigente fino all’esercizio 2008 Fino all’esercizio 2008, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 co. 5 del TUIR). Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2008 n. 47 (§ 3.3), il limite di deducibilità si applica anche qualora le spese di vitto ed alloggio siano sostenute direttamente dal professionista e successivamente rimborsate dal committente. 6.3 Disciplina vigente dall’esercizio 2009 Dall’esercizio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande saranno deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. 6.4 Ambito applicativo Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (circ. 5.9.2008 n. 53), la disposizione che limita la deducibilità delle spese in esame al 75% ha carattere di regola generale; la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo: - delle spese di rappresentanza; - ovvero delle spese di convegnistica. 6.5 Deducibilità integrale delle spese prepagate dal committente L’art. 54 co. 5 del TUIR – come modificato dall’art. 36 co. 29 lett. a) n. 2) del DL 223/2006 – prevede l’integrale deducibilità (senza limite del 75%, né del 2%) dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande se: - sostenute dal committente per conto del professionista; - riaddebitate dal professionista in fattura al committente stesso. Occorrerebbe, in tali casi, adottare la seguente procedura: - il fornitore del servizio emette fattura intestata al committente, ma riportante anche gli estremi del professionista che ha usufruito del servizio; il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia copia della relativa fattura (il costo non è deducibile per il committente); - il professionista emette fattura nei confronti del committente comprendendo le spese in questione (che vengono assoggettate, in quanto incluse nel compenso professionale, a IVA e a ritenuta di acconto); il costo dei servizi alberghiero e di ristorazione diventa integralmente deducibile per il professionista; - il committente imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. - 7. SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito professionale nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 co. 5 del TUIR). Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute: - per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente (omaggi); - per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione. 7.1 Spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande Come sopra rilevato, ad avviso della circ. Agenzia delle Entrate 5.9.2008 n. 53, in determinate circostanze rientrano tra le spese di rappresentanza anche le spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande. Pertanto, a partire dal 2009, la limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di rappresentanza. In altri termini, sempre secondo l’Agenzia, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per finalità di rappresentanza saranno deducibili nella misura del 75%, nel limite dell’1% dei compensi. 8 SPESE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. 8.1Spese per prestazioni alberghiere, alimenti e bevande Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. 53/2008), la disposizione che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di regola generale:la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali costi ricadono nell’alveo delle spese di convegnistica. In altre parole, ad avviso dell’Agenzia, a partire dal 2009 le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione ai convegni saranno deducibili nella misura del 75% e saranno ammesse in deduzione nel limite del 50% (quindi, il 37,5%). 9. BENI IMMATERIALI Le spese sostenute dal professionista per l’acquisizione di beni immateriali (es. marchio) sono deducibili secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto. 9.1 Software Seguendo la stessa impostazione adottata in materia di reddito d’impresa, il software può essere distinto (documento OIC n. 24) in: - software di base: costituito dall’insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell’elaboratore (hardware); - software applicativo: costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente. Pur in assenza di conferme ufficiali, sembra ragionevole ritenere che il costo di acquisto del software di base venga portato ad incremento dell’hardware e ammortizzato unitamente ad esso, secondo le regole proprie dei beni strumentali. Per quanto concerne invece il software applicativo, in applicazione del principio di cassa, si ritiene che il relativo costo di acquisizione sia deducibile per intero nell’esercizio di sostenimento, al pari degli altri beni immateriali. 10. MINUSVALENZE Ai sensi dell’art. 54 co. 1-bis) e 1-ter) del TUIR, concorrono a formare il reddito del professionista anche le minusvalenze relative a beni strumentali, mobili e immobili . 11. ALTRE SPESE Sono interamente deducibili tutte le altre spese inerenti alla professione delle quali i commi da 1 a 6-bis non limitino la deducibilità. 12 Contributi alla Cassa di previdenza Sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF (e non da quello professionale) i contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente a Casse professionali, da parte dei professionisti iscritti alle stesse (es. dottori commercialisti, avvocati,notai, ingegneri, architetti, ragionieri, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).