Misurazione superficie vitata relativamente allo schedario
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Misurazione superficie vitata relativamente allo schedario
Allegato 1 MISURAZIONE SUPERFICIE VITATA RELATIVAMENTE ALLO SCHEDARIO VITICOLO - DM 16 dicembre 2010 Superficie vitata (art. 3 DM 16 dicembre 2010): è la superficie coltivata a vite misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Superficie vitata = Coltura netta + Area di servizio Secondo quanto previsto al comma 1 dell’art. 34 del Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1122/2009 la determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalla pertinente norma tecnica elaborata a livello comunitario. Le informazioni dettagliate sui vari strumenti di misurazione della superficie e delle lunghezze sono regolarmente aggiornate sul sito WikiCAP del Joint Reserche Centre della Commissione europea (http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Main_Page categoria: art. 34). Coltura netta: è la superficie coltivata a vite misurata all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite). Esempio: Nel caso di allevamento a cordone deve essere preso come riferimento dell’inizio del filare il punto in cui la vite è piantata, mentre come fine del filare deve essere considerato il punto in cui finisce il cordone. Area di servizio: è l’area esterna alla superficie produttiva aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Esempio: nel caso in cui durante il controllo in loco il rilevatore riconosca una fascia di 3 m di ampiezza tutto intorno il perimetro della coltura netta, l’area di servizio va calcolata moltiplicando tale perimetro peri 3 metri. Nel caso in cui il rilevatore riconosca una fascia inferiore a 3,00 metri per tutto o parte del perimetro della coltura netta, l’area di servizio va calcolata moltiplicando il perimetro per la reale ampiezza riconosciuta. Tolleranza di misurazione (comma 10 dell’art. 4 del DM 16 dicembre 2010 ): ai sensi dell’art. 34 del REg. (CE) 1122/2009 la tolleranza di misurazione della superficie è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella viticola aziendale (vedere definizione riportata all’art. 3 del DM 16 dicembre 2010). In termini assoluti la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola non può essere superiore a 1 ettaro. Successive misurazioni che comportino differenze comprese nella tolleranza prevista non danno origine a variazioni del dato di superficie preesistente. A livello pratico durante il rilievo in campo si può determinare una prima tolleranza utilizzando il perimetro della coltura netta in quanto più facilmente individuabile e ripercorribile in caso di controlli successivi: Tolleranza di misurazione = Perimetro superficie vitata x 1,50 mt Utilizzo della tolleranza di misurazione: Con riferimento a quanto indicato da AGEA al paragrafo 8 della Circolare n. ACIU.2009.1415 del 09/11/2009 se la differenza tra la superficie dichiarata dall’azienda e la superficie misurata è inferiore al valore della tolleranza di misurazione si considera valido il valore dichiarato dall’azienda. Viceversa, se la differenza è maggiore della tolleranza, si considera la superficie misurata, in questo caso il valore da indicare in schedario è pari alla superficie vitata misurata. Sup. vitata dichiarata – Sup. vitata misurata 1 ≤ Tolleranza di misurazione allora Sup. vitata dichiarata 1: Sup. vitata dichiarata – Sup. vitata misurata 1 > Tolleranza di misurazione allora Sup. vitata misurata valore assoluto Esempio: se sup. vitata dichiarata è 1000, sup. vitata misurata è 1050 e tolleranza di misurazione è 100 allora si accetta la sup. vitata dichiarata, se la tolleranza di misurazione è 40 allora si considera la sup. vitata misurata 1