sottotetti, il nuovo volume si paga
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sottotetti, il nuovo volume si paga
La Cassazione ha stabilito il criterio unico di ualuîazione sugli oneri ripardo le sopraeleuazioni Sottotetti, il nuovo volume si paga ObbZigo dì indennità ai condomini se si trasforma la sofitta DI ROBERTO M.CORSO che l’indennità fosse dovuta solo con la costruzione di uno o più piani sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale,ma a volte ammettendola a volte no nel caso di semplice modifica dell’altezza dell’edificio. Per evitare le pronunzie contrastanti è stato necessario che la Cassazione decidesse i criteri da applicare con una sentenza (n. 16794 depositata il 30 luglio 2007) delle Sezioni unite civili. La Cassazione a Sezioni unit e h a precisato che .quel che asta anche un semplice innalzamento di mezzo metro delle mura perimetrali e il corrispondente rifacimento del tetto al di sopra di esse, funzionali alla trasformazione di una soffitta in unità abitativa, per rawisarsi l a muova costruzione. che impone l’obbligo di pagare l’indennità di sopraelevazione ai proprietari delle sottostanti unità immobiliari. La decisione della Cassazione rileva ai fini dell’applicazione a sezioni unite risolve un con- in un senso (diritto a sopraetrasto giurisprudenziale che è levare) e nell’altro (obbligo di corresponsione dell‘indennità) durato a lungo. La carenza di abitazioni dell’articolo 1127 C.C. è la magunita a indubbie finalità di giore utilizzazione dell’area ottimizzare le rendite immo- sulla quale sorge l’edificio,imbiliari hanno fatto sì che negli plicante che, rimanendo semultimi decenni, in particolar pre lo stesso il valore del suomodo nei grandi centri ur- lo (dividendo), con l’aumento bani, molti sottotetti fossero del numero dei piani o, in ogni trasformati in unità abitative, caso, dei volumi utilizzabili grazie anche a normative re- (divisore) necessariamente digionali che hanno agevolato il minuisce il valore di ogni quot a relativa a piano o porzione regime autorizzativo. La trasformazione di soffitte di piano (quoziente), onde l’ino solai in sottotetti, ricorren- dennità dovuta da colui che sodone i presupposti, h a spesso praeleva agli altri condomini suscitato però il malumore dei h a propriamente lo scopo di condomini dei piani sottostanti, ristabilire l a situazione ecoche per il diverso e più intensivo nomica precedente, mediante uso della volumetria del sotto- la prestazione dell’equivalentetto rivendicano non solo la ne- t e pecuniario della frazione cessità di modificare le tabelle di valore perduta, per effetto millesimali, almeno di gestione, della sopraelevazione, da ogni per il maggiore utilizzo di parti singola quota relativa a piano e beni comuni (dall’ascensoreal o porzione. Ne consegue che, riscaldamento), ma spesso an- indiscussa l’inapplicabilità che il diritto ad avere l‘inden- della norma in esame nell’iponità di sopraelevazione prevista tesi di pura e semplice ristrutdall’articolo 1127 del codice ci- turazione interna, tale da non vile, ritenendo che il sottotetto comportare alcuna alterazione trasformato in nuovo spazio nella superficie e nella voluabitativo deprezzi il valore dei metria degli spazi interessati (omissis).. . la fattispecie dalla piani sottostanti. La Suprema corte di cassazio- stessa regolata va ravvisata in ne, chiamata più volte a dire la ogni ipotesi d’incremento delsua, non era riuscita a fissare le dette superfici e volumetria, un criterio unico di valutazio- indipendentemente dal fatto ne, ritenendo prevalentemente ch’esso dipenda o meno dall’in- nalzamento dell’altezza del fabbricato (per esempio, ferma l’altezza del colmo del tetto, ove l’incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si realizzino mediante l a trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse, o mediante l’ampliamento della base con la costruzione d’uno sporto e la consequenziale estensione del tetto).. Sintetizzando, il criterio adottato dalla Suprema corte di cassazione per stabilire quando è dovuta l’indennità di sopraelevazione è analogo a quello che, in tema di edilizia, distingue le ipotesi di ristrutturazione-ricostruzione e nuova costruzione: nei primi due casi l’indennità non è dovuta, nell’ultimo (nuova costruzione) è dovuta. La Cassazione precisa che <<puòravvisarsi l’ipotesi della ristrutturazione solo ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, eppertanto le opere consistano in modificazioni solo interne, nel rispetto delle originarie dimensioni dell’edificio e delle dette sue componenti essenziali; va ravvisata, per contro, la diversa ipotesi della ricostruzione ove dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, le componenti de quibus e I’intervento si traduca, tuttavia, nell’esatto ripristino delle stesse operato «senza variazione alcuna. rispetto alle dimensioni dell’edificio stesso, in particolare senza aumenti né della volumetria né, pur questa rimanendo immutata, delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma d’ingombro; diversamente, si verte in ipotesi di nuova costruzione.. c